<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2941 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2941/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2941/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 21:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2941 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2941/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2015 n.2941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-6-2015-n-2941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-6-2015-n-2941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-6-2015-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2015 n.2941</a></p>
<p>Pres. Deodato – Est. Stelo Aeromed Service Italia srl (Avv.ti Nardocci, Carloni) c/ Azienda Ospedaliera Universitaria Consortile Policlinico di Bari (Avv. Ingravalle) legittima l&#8217;esclusione in caso di indicazione in offerta degli oneri di sicurezza pari a 0 Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza aziendali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-6-2015-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2015 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-6-2015-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2015 n.2941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Deodato – Est. Stelo<br /> Aeromed Service Italia srl (Avv.ti Nardocci, Carloni) c/ Azienda Ospedaliera Universitaria Consortile Policlinico di Bari (Avv. Ingravalle)</span></p>
<hr />
<p>legittima l&#8217;esclusione in caso di indicazione in offerta degli oneri di sicurezza pari a 0</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Oneri di sicurezza aziendali – Dichiarativo percentuale di incidenza dello 0,0% – Mancata indicazione – Equiparabilità –Conseguenze – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare d’appalto la dichiarazione in offerta di una percentuale di incidenza dello 0,0% per oneri di sicurezza aziendali equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica da sanzionarsi con l’esclusione dalla gara anche in caso di omessa previsione della lex specialis e senza che possa all’uopo sanarsi con il soccorso istruttorio ex art. 46 D.lgs. 163/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1881 del 2015, proposto da:<br />
Aeromed Service Italia srl, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Nardocci e Silvio Carloni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Oslavia 14; <br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180; <br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Aeropa srl, Medicalfly srl; <br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI &#8211; SEZIONE I n. 01379/2014, resa tra le parti, concernente affidamento servizio triennale di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività di espianto e trapianto nonchè dei pazienti &#8212; risarcimento danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 maggio 2015 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Silvio Carloni e Gennaro Notarnicola su delega dell&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Bari – Sezione I con sentenza n. 1379 del 22 ottobre 2014 depositata il 18 novembre 2014, ha dichiarato inammissibili, con compensazione delle spese, il ricorso e i motivi aggiunti proposti da Aeromed Service Italia s.r.l., con sede in Roma, rispettivamente avverso l’esclusione dalla gara, bandita dall’Azienda ospedaliera universitaria consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 1326/2012 al prezzo più basso e con base d’asta di € 754.821 per l’affidamento del servizio triennale di trasporto aereo di organi ed equipe medica per attività di espianto e trapianto nonché di pazienti, disposta e comunicata nella seduta pubblica dell’11 dicembre 2013, e la deliberazione n. 1455 del 18 dicembre 201314, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria ad Aeropa s.r.l., terza classificata nella prima graduatoria provvisoria, nonché avverso la deliberazione n.134 del 12 dicembre 2014, recante l’aggiudicazione definitiva.<br />
Il T.A.R. ha dapprima rilevato la carenza di interesse in capo alla ricorrente riguardo al ricorso principale, posto che, anziché contestare le posizioni dell’aggiudicataria e della società Medicalfly srl, anteposta in via provvisoria e poi anch’essa esclusa, ha dedotto in particolare l’illegittimità dell’esclusione motivata con l’indicazione dell’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza nella misura dello 0,0%, con conseguente aggiudicazione, in caso di annullamento dell’esclusione delle prime due classificate in primo momento, alla Medicalfly.<br />
Ha soggiunto la inammissibilità derivata per difetto di interesse dei motivi aggiunti proposti avverso l’aggiudicazione definitiva e la ammissione di Aeropa e Medicalfly, ritenuti <i>ad </i>abundantiam tardivi perché le contestazioni si riferivano a fatti noti e rilevabili fin dal ricorso principale.<br />
Ha rigettato infine nel merito le censure relative al provvedimento di esclusione, rammentando gli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008, norme imperative ed inderogabili, nonché la giurisprudenza di questa Sezione, che afferma l’obbligo di indicare, negli appalti pubblici, i costi aziendali di sicurezzaaziendale (“rischio specifico”), elemento essenziale per la certezza, determinatezza e congruità dell’offerta, indisponibili e incomprimibili data la loro natura e le finalità perseguite, a pena di esclusione anche se non prevista nel bando.<br />
E’ stato evidenziato che nel caso l’art. 8 del disciplinare con l’annesso schema di domanda per l’offerta economica prescriveva tale indicazione a pena di esclusione, e la percentuale indicata dello 0,0% non poteva ritenersi come un mero adempimento formale ma concretava un’offerta intrinsecamente abnorme e palesemente non veritiera tanto da non consentire neanche il ricorso al soccorso istruttorio ovvero alla successiva verifica dell’anomalia.<br />
2. La Aeromed Service Italia s.r.l., con atto notificato il 18 febbraio 2015 e depositato il 10 marzo 2015, ha interposto appello contestando la inammissibilità del ricorso di primo grado dichiarata dal T.A.R. sussistendo invece l’interesse anche morale alla riammissione in gara e al reinserimento al secondo posto della graduatoria finale, posto che il provvedimento esclusivo e il ricorso sono intervenuti prima dell’aggiudicazione definitiva e della verifica dei requisiti con possibile avanzamento al primo posto, anche in considerazione dell’esclusione della Medicalfly, prima in graduatoria provvisoria, che ha proposto anch’essa ricorso.<br />
Deduce quindi la permanenza dell’interesse fino alla definizione del contenzioso con sentenze passate in giudicato dei disposti provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione, e per di più i due ricorsi sono differenti soggettivamente e le situazioni non sono assimilabili, tanto che il ricorso della Medicalfly non riproduce l’unica censura dedotta da Aeromed ed è stato respinto dal T.A.R. nel merito con sentenza n. 1378/2014.<br />
Soggiunge che i motivi aggiunti contenevano anche una specifica censura per “illegittimità derivata” e sono stati proposti tempestivamente quando è stata percepita la concreta lesività degli atti impugnati, atteso che solo dopo il ricorso al T.A.R. si è appreso dell’impugnativa della Medicalfly e che il ricorso principale era diretto nei confronti dell’aggiudicazione provvisoria, di natura endoprocedimentale e di lesività astratta e potenziale.<br />
Nel merito sostiene che la percentuale dello 0,0% era connessa alla copertura dei costi in questione con il volume di fatturato pregresso nell’esercizio e al tipo di attività che è svolta tutta in sede, per cui tali costi non hanno avuto alcuna incidenza sull’offerta; in ogni caso detta indicazione, anche in presenza di formula non chiara e ambigua nella disciplina di gara, era stata comunque effettuata, e, anche per il <i>favor partecipationis</i>, andava semmai sottoposta alla successiva verifica dell’anomalia e della congruità dell’offerta.<br />
Riproduce quindi le censure sollevate circa l’aggiudicazione definitiva all’Aeropa, sia per illegittimità derivata in conseguenza della propria esclusione, sia per vizi propri, posto che: all’offerta economica non era stata allegata la fotocopia del documento di identità del suo sottoscrittore legale rappresentate della società; il triennio relativo ai servizi identici prestati non era quello chiesto nella <i>lex specialis</i>, taluni servizi non erano tali da essere utilizzati ai fini del triennio e i voli di trasporto sanitario si riferivano solo a pazienti e non anche organi e alla corrispondente equipe medica; mancava il possesso del Certificato di Operatore Aereo, essendo stato fatto ricorso all’avvalimento della società SLAM Servizi Aerei s.r.l., il cui rappresentante legale ha fornito incomplete dichiarazioni ex art. 38 Codice Appalti, e non avendo un socio al 50% del capitale reso alcuna dichiarazione; l’avvalimento si riferisce solo al C.O.A. per cui la Aeropa risulterebbe sprovvista dei requisiti necessari per il trasporto sanitario (mezzi e personale).<br />
In via condizionata si ripropongono le censure avverso l’ammissione della Medicalfly, che si è avvalsa della società Air Prague s.r.o., per omessa dichiarazione ex art. 38 da parte di uno dei due amministratori legali rappresentanti; mancato possesso del triennio di servizi identici e non rispondenza degli aeromobili ai requisiti della disciplina di gara quanto alla velocità di 600 km/h, con conseguenti tempi e costi maggiori.<br />
Conclude con la richiesta di aggiudicazione del servizio e di subentro nel contratto già stipulato formulando istanza risarcitoria.<br />
Con memorie depositate il 12 e il 16 maggio 2015 ha ribadito i motivi dell’appello replicando alle controdeduzioni dell’Azienda Policlinico di Bari e preliminarmente che l’erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, il n. 83, è dovuta all’erroneo riferimento al R.G. del giudizio, per l’appunto il n. 83, senza che ciò abbia influito sul contenuto dell’appello, corrispondente appieno alla sentenza stessa.<br />
Conferma l’interesse al ricorso posto che Medicalfly ha fatto acquiescenza alla propria esclusione dalla gara e alla sentenza del T.A.R. n. 1378/2014, per cui l’eventuale accoglimento del proprio appello la porrebbe al primo posto dinanzi ad Aeropa con conseguente quantificazione della domanda risarcitoria.<br />
3. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari si è costituita con atto depositato il 7 aprile 2015 e con memorie depositate il 12 e 15 maggio 2015 ha replicato argomentatamente ai motivi dell’appello difendendo le ragioni assunte a sostegno della sentenza impugnata e dell’operato dell’Amministrazione.<br />
Insiste in particolare nella intempestività dei motivi aggiunti, ricostruendo l’iter delle operazioni di gara che hanno consentito alla appellante di apprendere tutti gli elementi necessari alla conoscenza degli atti fino agli ultimi accessi, rispetto ai quali in ogni caso la notifica dei motivi aggiunti ha superato i prescritti 30 giorni.<br />
Soggiunge che anche le censure avverso il bando (in quanto già lesive) erano intempestive e che la <i>lex specialis</i> era comunque chiara circa l’obbligo di indicazione dei costi di sicurezza a pena di esclusione; contesta la tardività dei riferimenti della Aeromed al proprio fatturato pregresso, all’insussistenza del C.O.A. dell’aggiudicataria e alla carenza della fotocopia del documento di identità, che comunque costituirebbe una mera irregolarità; da ultimo l’istanza risarcitoria non è provata.<br />
4. Il T.A.R. Puglia, con ordinanze nn. 70 e 165/2015, ha respinto le istanze sospensive dei provvedimenti impugnati per difetto di interesse e la Sezione, con ordinanza n. 1606 del 15 aprile 2014, ha respinto l’appello cautelare.<br />
5. All’udienza pubblica del 28 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
6.1. L’appello è infondato nel merito e di conseguenza la sentenza impugnata va parzialmente riformata nei sensi di cui alla motivazione che segue, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti perché infondati.<br />
6.2. Occorre in via preliminare individuare l’oggetto del <i>thema decidendum</i>, seguendo a tal fine il percorso motivazionale del giudice di primo grado che si è soffermato sulle seguenti questioni:<br />
&#8211; interesse dell’Aeromed al ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria alla Aeropa e alla propria esclusione dalla gara;<br />
&#8211; tempestività dei motivi aggiunti, ritenuti tardivi, proposti per illegittimità derivata e vizi propri avverso l’aggiudicazione definitiva alla Aeropa, e in via condizionata avverso l’ammissione della Medicalfly;<br />
&#8211; fondatezza o meno dell’esclusione della Aeromed per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza.<br />
Occorre poi, a fini di chiarezza, sintetizzare le fasi della procedura di gara e del contenzioso come segue:<br />
&#8211; aperte le buste, la prima graduatoria provvisoria vedeva prima la Medicalfly seguita dalla Aeromed, dalla Aeropa e dalla Avionord;<br />
&#8211; nella seduta pubblica dell’11 dicembre 2013 sono state escluse la Medicalfly e la Aeromed per inammissibilità dell’offerta a seguito della mancata indicazione dei costi per la sicurezza;<br />
&#8211; con la deliberazione n. 1465/2013 veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio all’Aeropa;<br />
&#8211; l’Aeromed, anche a seguito di mancato riscontro della propria nota ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e del conseguente silenzio-rifiuto, ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia, che ha respinto le istanze sospensive presentate da Ae<br />
&#8211; con deliberazione n. 134/2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Aeropa;<br />
&#8211; l’Aeromed proponeva quindi motivi aggiunti avverso tale deliberazione sia per illegittimità derivata che per propri vizi, nonché avverso l’esclusione della Medicalfly soggiungendo ulteriori motivi di inammissibilità dell’offerta;<br />
&#8211; il T.A.R. ha respinto altra istanza sospensiva proposta dalla Aeromed con ordinanza n. 165/2014, e questa Sezione, con ordinanza n. 1606/2014, ha respinto l’appello cautelare;<br />
&#8211; il T.A.R. in data 22 ottobre 2014 ha pronunciato la sentenza impugnata di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Aeromed.<br />
6.3. Preliminarmente si ritiene di poter disattendere l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la erronea indicazione del numero della sentenza impugnata, da attribuirsi a errore materiale che non ha inciso affatto sui termini, sui contenuti e sulla comprensione del contenzioso.<br />
6.4. Ciò premesso, quanto all’interesse ad agire si deve rilevare che le argomentazioni del T.A.R. circa la carenza di interesse in capo all’Aeromed al momento si sono limitate a constatare che le impugnative della Aeromed non avrebbero <i>pro tempore</i> conseguito alcuna utilità in caso di eventuale accoglimento venendo a favorire in concreto la Medicalfly, che pure aveva proposto gravame avverso la propria esclusione, ritenendo quindi a tal fine insufficiente l’aspirazione alla riammissione alla gara.<br />
Vero è però che, sul piano fattuale, poteva registrarsi, nel complesso delle censure proposte e nel contesto dinamico del contenzioso, un interesse sostanziale, concreto e attuale, anche se e proprio perchè collegato all’analogo ricorso della Medicalfly e all’ulteriore proprio ricorso volto all’esclusione della stessa Medicalfly, pertanto finalizzato comunque a conseguire l’annullamento delle operazioni di gara a partire dall’apertura delle buste, quindi la propria riammissione e poi l’aggiudicazione del servizio.<br />
Si soggiunge, come peraltro riferito anche dall’appellante, che la Medicalfly, dopo il rigetto dell’istanza sospensiva e dell’appello cautelare con le citate ordinanze del T.A.R. e di questa Sezione, non ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. n. 1378 del 22 ottobre 2014 rendendo così definitiva la sua esclusione dalla gara per la mancata indicazione dei costi per la sicurezza; tale circostanza invero ha concretizzato vieppiù in itinere e comunque attualmente l’interesse ad agire della Aeromed.<br />
Tale considerazione vale per il ricorso principale e quindi anche in merito alla proposizione dei motivi aggiunti.<br />
6.5. Quanto alla tempestività dei motivi aggiunti, a ben leggere gli atti, in effetti le censure sollevate possono rifarsi, come sottolineato dal T.A.R., in generale a fatti noti e rilevabili in sede di ricorso principale avverso l’aggiudicazione provvisoria, tanto da far impugnare da subito la disposta esclusione.<br />
Purtuttavia va considerato che in effetti l’aggiudicazione provvisoria è atto di natura endoprocedimentale e che il ricorso era diretto in particolare avverso la disposta esclusione dalla gara e l’aggiudicazione provvisoria mentre i motivi aggiunti erano indirizzati avverso l’aggiudicazione definitiva censurata per vizi propri e per invalidità derivata e coinvolgeva oltre all’Aeropa anche Medicalfly, per cui solo a quel momento poteva aversi un quadro completo del contenzioso, delle specifiche situazioni delle concorrenti interessate e della concreta lesività collegata ai singoli atti.<br />
6.6. In ogni caso, pure prescindendo dai suddetti profili di ammissibilità e di ricevibilità, la questione dirimente della vertenza si incentra sostanzialmente sul motivo, di merito, che ha escluso l’Aeromed dalla gara e che ha provocato in particolare il ricorso principale, e sul punto l’appello è infondato, concordando con le puntuali ed esaurienti argomentazioni già svolte comunque dal T.A.R. e alle quali ci si richiama anche per esigenze di economia processuale e per dovere di sinteticità.<br />
<i>In primis</i>, le censure di ambiguità avverso la clausola della<i> lex specialis</i> e il relativo modulo, concernenti l’individuazione degli oneri aziendali per la sicurezza, possono ritenersi tempestive, posto che il pregiudizio si è concretato in effetti con l’applicazione di quella previsione con l’esclusione dalla gara, ma le stesse sono infondate, atteso che la disciplina di gara era ben chiara e non prestava il destro ad alcuna ambiguità, come dedotto dalla appellante.<br />
La <i>lex specialis</i> (in particolare artt. 4, 7 e 8, all. B e Busta B) e lo schema di domanda per l’offerta economica in effetti prevedevano, a pena di esclusione, l’indicazione degli oneri di sicurezza e la percentuale di incidenza sul totale dell’importo stimato dell’appalto, per cui, anche alla luce delle norme e della giurisprudenza richiamate dal T.A.R., l’Amministrazione non poteva che escludere l’offerta dell’Aeromed perché inammissibile, né, ciò stante, poteva farsi ricorso al soccorso istruttorio o a richiesta di giustificazioni in sede di successiva verifica, posto che si era in presenza comunque di dichiarazione e requisito carenti <i>in nuce </i>e quindi non integrabili in alcun modo a meno di una inammissibile modifica dell’offerta.<br />
Il requisito invero era richiesto ai fini della partecipazione e quindi fin dall’inizio a tutela della <i>par condicio</i>, della certezza e determinatezza dell’offerta anche riguardo alla voce in contestazione, attese le oggettive finalità perseguite (come la tutela della sicurezza dei lavoratori), in un settore particolarmente complesso e delicato quale quello oggetto del servizio da affidare.<br />
La percentuale di incidenza dello 0,0% in effetti equivale oggettivamente e logicamente a mancanza dell’indicazione dei costi e quindi di un elemento essenziale dell’offerta economica per come strutturato dall’Amministrazione (cfr. III n. 2400/2015 relativa a offerte pari a zero), né può sostenersi che in ogni caso fosse stato adempiuto l’obbligo formale (“ossequio formale” secondo il T.A.R.) dell’indicazione salvo a vanificare la previsione di gara.<br />
Né rilevano le considerazioni della Aeromed sul fatturato pregresso, sulle economie aziendali e sull’ammortamento dei costi nell’anno di esercizio che <i>ex adverso</i> testimoniano invece la fondatezza delle argomentazioni del primo giudice circa le caratteristiche di tale percentuale, volta per di più ad alterare la corretta competitività fra concorrenti.<br />
Si soggiunge che anche parte della pregressa giurisprudenza, non sempre concorde come rilevato dal giudice di prime cure, consentiva la successiva indicazione dei costi della sicurezza e quindi censurava l’esclusione dalla gara solo ove tale prescrizione non fosse, come nella fattispecie, esplicitamente posta nella <i>lex specialis</i>e a pena di esclusione, e a supporto è ora sopravvenuta l’Adunanza Plenaria n. 3/2015, richiamata anche dall’Azienda Policlinico di Bari, che ha sancito in ogni caso l’obbligo di tale indicazione comunque a pena di esclusione, anche se non previsto nel bando di gara.<br />
Può soggiungersi infine che la carenza di un elemento essenziale ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici e già in sede di dichiarazione è stata sanzionata anche per altri aspetti con varie sentenze pure di questa Sezione (fra le altre, nn. 3198 e 4543/2014), dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014 e della Corte di Giustizia C-42/13 del 6 novembre 2014, con esclusione del soccorso istruttorio e con riferimento pure all’art. 39 D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.<br />
In conclusione, l’esclusione della Aeromed per detta omissione era del tutto motivata e legittima, come confermato dal T.A.R., e l’infondatezza dell’appello sul punto, per la valenza pregiudiziale, esime dal valutare altri profili di merito dedotti dalla parte.<br />
7. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto, con la modifica della formula dispositiva della sentenza appellata nel senso della reiezione nel merito del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, siccome infondati.<br />
La complessità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.<br />
Spese di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Deodato, Presidente FF<br />
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 15/06/2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-15-6-2015-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2015 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2941/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2941</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Tomassetti Mondo Convenienza Holding S.p.A. (Avv. C. Coppacchioli) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Composizione di più prodotti – Illustrazione fotografica – Prezzo indicato – Divergenze – Indicazione dettagliata – Necessità – Ragioni – Consumatore medio – Accostamento spontaneo. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2941/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2941/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Tomassetti<br /> Mondo Convenienza Holding S.p.A. (Avv. C. Coppacchioli) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Composizione di più prodotti – Illustrazione fotografica – Prezzo indicato – Divergenze – Indicazione dettagliata – Necessità – Ragioni – Consumatore medio – Accostamento spontaneo.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Pubblicità ingannevole – Configurabilità – Induzione all’acquisto – Sufficienza – Conseguenze – Conoscenza del prezzo reale al momento dell’acquisto – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, il professionista è tenuto ad una maggior chiarezza laddove la foto pubblicitaria illustri una composizione di prodotti diversa rispetto a quella cui il prezzo indicato dall’immagine. Ne consegue che, con riferimento al caso di specie, la dizione “composizione tipo” associata ad un’illustrazione fotografica raffigurante una composizione completa di prodotti, è idonea, qualora non indichi tutti i suoi elementi, ad indurre in errore il consumatore medio il quale è persuaso a credere che il prezzo pubblicizzato si riferisca alla composizione in foto, e non ad una diversa composizione i cui elementi non vengano resi espliciti.</p>
<p>2. Ai fini della configurabilità o meno di pubblicità ingannevole, non rileva la circostanza per cui il consumatore, sebbene una pubblicità sia idonea ad ingannarlo, sia all’atto del successivo acquisto necessariamente reso edotto circa la composizione del prodotto e del prezzo corrispondente. Il messaggio pubblicitario, infatti, risulta ingannevole non soltanto quando induce il consumatore all’acquisto della merce pubblicizzata, ma anche, più in generale, allorchè questi, per effetto di un falso convincimento, venga disposto all’acquisto e, dunque, a relazionarsi con il professionista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2009, proposto da:<br />
Mondo Convenienza Holding S.p.a., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Coppacchioli, con domicilio eletto presso Claudio Coppacchioli in Roma, via Giacinto Carini, 32 &#8211; Pal. A; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della pratica commerciale scorretta &#8211; (prezzi dei prodotti pubblicizzati nel catalogo) &#8211; irrogazione sanzione pecuniaria &#8211; (23 bis);</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con segnalazione pervenuta in data 1 luglio 2008 veniva richiesto all’Autorità l’intervento per presunta violazione del Codice del Consumo, avente ad oggetto un messaggio pubblicitario diffuso dalla società Mondo Convenienza Holding S.p.a. nel proprio catalogo per l’anno 2008.<br />
In particolare, la condotta contestata consiste nell’ingannevolezza del messaggio pubblicato nel catalogo per l’anno 2008 della suddetta società, “gruppo leader nel mercato della grande distribuzione di mobili.”<br />
Un consumatore, rivoltosi ad un ufficio della pubblica amministrazione (ufficio tutela consumatori ed utenti) ha segnalato che i prezzi dei prodotti pubblicizzati nel catalogo su menzionato, relativamente ai complementi d’arredo per camerette, non sono corrispondenti a quelli relativi alle composizioni fotografate.<br />
Infatti, nel catalogo viene inserita (al di sotto dei prezzi pubblicizzati), la scritta “composizione tipo” senza che questa sia in alcun modo schematicamente indicata, per cui il consumatore, in mancanza di questo riferimento, è indotto a credere che il prezzo indicato si riferisca alla composizione così come fotografata nell’opuscolo.<br />
Difatti all’atto della formalizzazione dell’acquisto il consumatore, alla richiesta del prodotto pubblicizzato nel catalogo, si è visto richiedere una cifra superiore a quella indicata.<br />
In data 21 luglio 2008, è stato comunicato l’avvio del procedimento a Mondo Convenienza Holding S.p.A ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, con richiesta di fornire informazioni e relativa documentazione al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale scorretta sopra illustrata.<br />
In relazione alla predetta pratica commerciale è stata ipotizzata la violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05 (di seguito anche Codice del Consumo), come modificato dal Decreto Legislativo n. 146/07, in quanto omettendo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, induce o è idoneo ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.<br />
Infatti, la società Mondo Convenienza, omettendo di specificare nel catalogo propagandistico 2008 i componenti di arredo che costituiscono “<i>la composizione tipo</i>”, induce i consumatori a ritenere che il prezzo pubblicizzato sia riferito a tutti i prodotti presenti nella fotografia.<br />
In data 10 ottobre 2008 veniva comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.<br />
Alla luce delle risultanze istruttorie l’Autorità, con provvedimento n. 19144 del 13 novembre 2008 deliberava che la pratica commerciale posta in essere dalla Società Mondo convenienza S.p.A. è da ritenersi contraria alla diligenza professionale.<br />
Il professionista, omettendo di specificare i complementi di arredo costituenti la “<i>composizione tipo</i>”, in modo da permettere al consumatore di farsi un idea precisa dell’offerta pubblicizzata, viene meno al normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore dello specifico settore di attività.<br />
E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L’omessa comunicazione di cui sopra viola gli artt. 20 e 22 comma 4, lettera a), del Codice del Consumo. In particolare la dizione “<i>composizione tipo</i>” senza ulteriori specificazioni, associata ad una illustrazione fotografica raffigurante una composizione completa è idonea ad indurre in errore il consumatore medio il quale è persuaso a credere che il prezzo pubblicizzato si riferisca alla composizione in foto, e non ad una diversa composizione i cui elementi non vengono resi espliciti.<br />
L’Autorità vietava l’ulteriore diffusione della pratica commerciale scorretta ed irrogava, ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, alla ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 75.000,00 Euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.<br />
Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
In primo luogo il Collegio osserva che la società ricorrente svolge attività di gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale e, in quanto titolare dei diritti in questione, non può che essere individuata quale responsabile della attività sanzionata dalla Autorità con il provvedimento in oggetto.<br />
Quanto, poi, alla attività concretamente posta in essere dalla odierna ricorrente, occorre osservare come correttamente l’Autorità ha rilevato come la semplice indicazione “<i>composizione tipo</i>”, se non indicata in tutti i suoi elementi ed in più accostata ad una illustrazione fotografica che raffigura una composizione completa, induce di per sé stessa il consumatore a credere che la composizione tipo si riferisca all’immagine in foto.<br />
Sotto tale profilo, infatti, non risulta congruente l’obiezione della parte ricorrente secondo la quale qualora si intenda associare il prezzo alla composizione fotografata vi compare la dizione “<i>come da foto</i>”. In tale ipotesi, infatti, non esistono rischi di fraintendimenti per il consumatore il quale spontaneamente associa il prezzo indicato all’immagine. Viceversa il professionista è tenuto ad una maggior chiarezza laddove la foto raffigura una composizione diversa (composta di più elementi) rispetto a quella cui il prezzo fa riferimento.<br />
Le norme contenute nel Codice del Consumo, infatti, impongono al professionista di non omettere informazioni rilevanti concernenti le caratteristiche principali del prodotto pubblicizzato e quindi, nel caso di specie, di specificare i complementi di arredo integranti la “composizione tipo”.<br />
Correttamente, del resto, l’Autorità ha rilevato che l’asserzione da parte del professionista che il caso analizzato sia “un caso fortuito ed assolutamente isolato” non appare idonea ad escludere la sua responsabilità in ordine alla pratica contestata; infatti l’accostamento tra l’illustrazione di una composizione completa e un prezzo riferito ad una composizione tipo è stato consapevolmente prescelto dall’operatore che avrebbe comunque dovuto verificare la correttezza delle indicazioni presenti nell’opuscolo pubblicitario prima della sua diffusione.<br />
Né, del resto, può costituire elemento di superamento della lamentata illegittimità la indicata circostanza secondo cui, a prescindere da presunte omissioni informative nel catalogo, il consumatore, all’atto del successivo acquisto (presso i punti vendita o via internet) “<i>viene necessariamente edotto della composizione del prodotto e del prezzo corrispondente</i>”.<br />
Occorre, infatti, rilevare come il messaggio pubblicitario risulti ingannevole non soltanto quando induce il consumatore all’acquisto della merce pubblicizzata, ma anche, più in generale, allorché questi, per effetto di un falso convincimento, viene disposto all’acquisto e, dunque, a relazionarsi con il professionista.<br />
Parimenti infondata è la censura secondo cui l’Autorità avrebbe illegittimamente quantificato la sanzione.<br />
Sotto tale profilo, osserva il Collegio come in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.<br />
Con riguardo alla gravità della violazione, correttamente l’Autorità ha rilevato che l’omissione informativa riguarda solo una sezione del catalogo del secondo trimestre del 2008 (pagg. 84-89) e che, conseguentemente, la pratica contestata, pur essendo scorretta, non risulta il prodotto di una strategia commerciale generalizzata.<br />
Relativamente, invece, all’ampiezza del messaggio, l’Autorità ha correttamente considerato che la campagna promozionale, in quanto capillare (invio di brochure a domicilio), è stata idonea a coinvolgere un numero elevato di consumatori.<br />
Infine, correttamente l’Autorità ha ritenuto che Mondo Convenienza Holding S.p.A rappresenti un importante operatore con sedi localizzate in tutto il centro-nord e che, quindi, il messaggio in oggetto sia risultato credibile per i destinatari.<br />
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale risulta essere stata adottata per tre mesi (secondo trimestre del 2008); nel catalogo del successivo trimestre, infatti, la predetta società non è incorsa nell’omissione addebitata e già prima di ricevere la notifica del provvedimento di avvio, aveva distribuito il catalogo “estate 2008” dove veniva esattamente indicato, ove necessario, gli elementi integranti la composizione tipo.<br />
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2941/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.2941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-2941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-2941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-2941/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.2941</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Hamburger CO. Srl (avv. Alemani e Cisa Asinari di Grésy) c. Comune di Biella (avv. Siniscalco e Montanaro) sempre vigente la l. n° 425/1971 in tema di obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande al consumo Autorizzazioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-2941/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-2941/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.2941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br />
Hamburger CO. Srl (avv. Alemani e Cisa Asinari di Grésy) c. Comune di Biella (avv. Siniscalco e Montanaro)</span></p>
<hr />
<p>sempre vigente la l. n° 425/1971 in tema di obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande al consumo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni – Esercizi commerciali di somministrazione cibi e bevande per il consumo – Obbligo di chiusura infrasettimanale ex art. 1 l. 425/71 – Abrogazione ex l. 287/91 – Non ricorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1 della l. n° 425/1971 non è stato abrogato né espressamente né in modo tacito dalla successiva l. n° 287/1991, sicchè permane l’obbligo di chiusura infrasettimanale in capo agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande per il consumo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sempre vigente la l. n° 425/1971 in tema di obbligo di chiusura settimanale degli esercizi di somministrazione di cibi e bevande al consumo</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sent. n. 2941/05<br />
Reg. Gen. n. 661/02</p>
<p align="center"><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
&#8211; Prima Sezione –</b></p>
<p>composto dai magistrati: &#8211; Alfredo GOMEZ de AYALA &#8211; Presidente; &#8211; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere; &#8211; Richard GOSO &#8211; Referendario, estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 661/2002, proposto dalla</p>
<p><b>HAMBURGER CO. S.r.l.</b>, in persona del procuratore speciale pro tempore Aldo Milani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Alemani e Paolo Cisa Asinari di Grésy, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via Lamarmora n. 39;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>il <b>Comune di BIELLA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Siniscalco e Riccardo Montanaro, elettivamente domiciliato in Torino, via del Carmine n. 2, presso lo studio legale Siniscalco-Montanaro;</p>
<p>avverso<br />
la comunicazione prot. n. 8431, emessa in data 13 marzo 2002, con cui il Comune di Biella, relativamente all’esercizio Mc Donald’s sito in Biella, Corso San Maurizio ang. Corso Europa, ha comunicato “come non sia possibile autorizzare l’apertura dell’esercizio pubblico di tipologia a) … per tutti i giorni della settimana, in quanto, non essendo stata espressamente abrogata la legge 425 del 1.6.1971 “Chiusura settimanale dei pubblici esercizi”, ai sensi dell’art. 1 della medesima, gli esercizi pubblici debbono osservare la chiusura per una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo i turni predisposti dal sindaco”, nonché avverso ogni ulteriore provvedimento ad esso presupposto ovvero con esso collegato o conseguente,<br />
nonché, con motivi aggiunti di ricorso,<br />
avverso<br />
&#8211; la comunicazione prot. n. 25040, emessa in data 3 luglio 2003, con cui il Comune di Biella ha dichiarato che “… Per quanto sopra si ritiene tuttora valida e operativa la normativa relativa alla chiusura settimanale e pertanto la Società in indirizzo è da ritenersi non autorizzata a non rispettare detto obbligo di chiusura. Si resta pertanto in attesa di conoscere il giorno scelto dalla Società in indirizzo per la chiusura settimanale”;<br />
&#8211; tutti gli ulteriori provvedimenti ad esso presupposti ovvero con esso collegati o conseguenti</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visti i motivi aggiunti di ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biella;<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori intervenuti, come da verbale di udienza;<br />
Rilevato e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>La Società ricorrente ha aperto in Biella un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sotto l’insegna “Mc Donald’s”.<br />
Ricevute le prescritte autorizzazioni, con nota del 18 febbraio 2002 l’esponente comunicava al Comune di Biella gli orari di esercizio e precisava che, trascorsi settanta giorni, non avrebbe effettuato il turno di riposo settimanale.<br />
In risposta a tale comunicazione, il Comune di Biella, con il provvedimento in data 13 marzo 2002 qui impugnato, non autorizzava l’apertura dell’esercizio per tutti i giorni della settimana, ritenendo tale comportamento in contrasto con l’art. 1 della legge 1 giugno 1971, n. 425.<br />
In seguito, la Società interessata comunicava nuovamente al Comune di Biella, con nota del 12 agosto 2002, la propria intenzione di non effettuare il giorno di chiusura settimanale, incontrando un nuovo divieto espresso dall’Ente locale con nota del 21 agosto 2002.<br />
Infine, a seguito di un provvedimento della Camera di Commercio di Biella che aveva archiviato gli atti relativi a un verbale di accertamento a carico della ricorrente, il Comune di Biella, con provvedimento dirigenziale prot. n. 25040 del 3 luglio 2003, impugnato con motivi aggiunti di ricorso, ribadiva ulteriormente la propria opposizione all’intenzione della Società di non osservare il turno settimanale di chiusura dell’esercizio pubblico.<br />
Il gravame proposto avverso i provvedimenti suindicati si fonda su un solo motivo, relativo all’asserita abrogazione dell’obbligo di chiusura infrasettimanale previsto dall’art. 1, L. n. 425/1971 ad opera dell’art. 8, V comma, L. n. 287/1991.<br />
Sulla scorta di tale censura, la ricorrente chiede che sia disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Biella, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Successivamente, l’esponente produceva in atti la deliberazione di Giunta n. 198 del 22 marzo 2005 con la quale il Comune di Biella, pur confermando la propria volontà di pervenire alla definizione della problematica attraverso la pronuncia dell’organo giurisdizionale, decideva di conformarsi all’interpretazione più “liberista” fatta propria da altre amministrazioni comunali e indicava al competente dirigente di settore, quale orientamento dell’amministrazione, di non ritenere più obbligatoria la chiusura settimanale dei pubblici esercizi siti nel territorio comunale.<br />
La ricorrente desumeva dal documento di cui sopra la sopravvenuta carenza di interesse dell’amministrazione alla prosecuzione del giudizio e chiedeva che, in conseguenza, fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso.<br />
Nell’imminenza della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive; il Comune di Biella, in particolare, contesta l’eccezione di improcedibilità di cui sopra, asserendo di conservare tuttora interesse alla decisione del ricorso.<br />
Infine, chiamato all’udienza del 12 ottobre 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) La Società Hamburger Co. a r.l., titolare di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande sotto l’insegna Mc Donald’s, contesta la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Biella non le ha consentito l’apertura dell’esercizio per tutti i giorni della settimana, fondando il diniego sul disposto dell’articolo 1 della legge n. 425 del 1971.<br />
La ricorrente contrasta tali determinazioni, sostenendo che il citato articolo 1 è stato implicitamente abrogato dall’articolo 8 della legge n. 287 del 1991.<br />
L’ordinamento vigente, ad avviso della deducente, non prevederebbe pertanto l’obbligo di chiusura settimanale degli esercizi pubblici, con conseguente illegittimità dei dinieghi opposti dal Comune di Biella.</p>
<p>2) E’ necessario soffermarsi, in via preliminare, sull’eccezione di improcedibilità proposta dalla ricorrente.<br />
Essa sostiene, come accennato nelle premesse in fatto, che l’Amministrazione resistente avrebbe perso interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell’adozione della deliberazione di Giunta n. 198 del 22 marzo 2005, mediante la quale ha ritenuto di conformarsi all’indirizzo più “liberista” fatto proprio da altre amministrazioni comunali e indicato al competente dirigente di settore, quale proprio orientamento, di non ritenere più obbligatoria la chiusura settimanale dei pubblici esercizi siti nel territorio comunale.<br />
L’eccezione deve essere respinta per due ordini di motivi.<br />
In primo luogo, perché, come rilevato dall’Amministrazione resistente, l’atto deliberativo in parola condiziona espressamente il proprio orientamento all’eventuale decisione contraria del giudice adito, così confermando l’interesse dell’Amministrazione alla decisione nel merito del ricorso.<br />
Ma, soprattutto, deve rilevarsi come la deliberazione de qua costituisca mero atto di indirizzo mediante il quale la Giunta comunale di Biella ha comunicato al competente dirigente comunale il proprio orientamento in materia (né potrebbe essere altrimenti, stante la demarcazione normativamente stabilita tra poteri di indirizzo, attribuiti agli organi elettivi del comune, e compiti di gestione, rimessi ai dirigenti e funzionari responsabili di servizio).<br />
Non risultando in atti successive determinazioni dirigenziali comportanti la rimozione dei precedenti dinieghi, se ne deve desumere che i provvedimenti impugnati conservano tuttora inalterate, nonostante l’atto di indirizzo della Giunta, la propria validità ed efficacia.<br />
Anche sotto questo profilo, pertanto, permane l’interesse del Comune di Biella alla decisione del ricorso.<br />
Deve essere quindi respinta l’eccezione di improcedibilità proposta dalla Società ricorrente.</p>
<p>3) Ciò premesso, è opportuno, prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso, richiamare le disposizioni legislative che regolano la materia.<br />
La legge 1 giugno 1971, n. 425, prevede l’obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi, stabilendo, all’articolo 1, che gli esercizi (di cui sono dettagliatamente elencate le singole tipologie) dove si somministrano per il consumo cibi o bevande “debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana, secondo turni predisposti a norma dell’articolo 5”; quest’ultima disposizione attribuisce il potere di fissare i turni obbligatori di chiusura al sindaco, “sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori, della camera di commercio e degli enti turistici locali”.<br />
La successiva legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, disciplina, all’articolo 8, l’orario di attività dei pubblici esercizi.<br />
Il primo comma prevede che “il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l’orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell’ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate”.<br />
“E’ consentito all’esercente”, prosegue il capoverso dell’articolo 8, “di posticipare l’apertura e anticipare la chiusura dell’esercizio fino a un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive”.<br />
Il terzo comma prevede l’obbligo dell’esercente di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico; il comma successivo sottrae all’applicazione della disciplina dei commi precedenti particolari tipologie di esercizi.<br />
Il quinto comma, infine, è la disposizione di specifico interesse in questa sede: “il sindaco, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile”.</p>
<p>4) Merita anche soffermare l’attenzione sull’articolo 1 della legge 287 del 1991 che ne definisce l’ambito di applicazione e, al terzo comma, statuisce: “Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524 e l’articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426”.<br />
L’articolo 1 della legge n. 425/1971, sul quale l’Amministrazione resistente ha fondato i dinieghi contestati, non risulta espressamente abrogato dalla legge n. 287/1991 né da altre disposizioni successive.</p>
<p>5) Può ora procedersi allo scrutinio delle doglianze proposte dalla ricorrente che, come accennato nelle premesse in fatto, sono incentrate sull’asserita abrogazione implicita dell’articolo 1 della legge n. 425/1971 che prevedeva l’obbligo di chiusura settimanale degli esercizi pubblici.<br />
Sostiene la deducente che detto obbligo sarebbe stato “contraddetto e annullato” dal fatto che il sindaco, ai sensi del quinto comma dell’articolo 8 della legge n. 287/1991, possa stabilire programmi di apertura per turno degli esercizi pubblici.<br />
A sostegno della propria tesi l’esponente richiama alcuni pareri e circolari del competente dicastero che confermerebbero l’avvenuta abrogazione della legge n. 425/1971 in quanto l’articolo 8 della legge n. 287/1991, “per come è formulato, disciplina l’intera materia dei limiti temporali di svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”: sarebbe conseguentemente “superata la legge n. 425 del 1971”, con il risultato che “l’operatore ha, oggi, la facoltà e non l’obbligo di chiudere l’esercizio un giorno alla settimana” (circolare 8.4.1998 n. 525259 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II).</p>
<p>6) Le sopra esposte argomentazioni non sono condivise dal Collegio il quale ritiene, invece, che l’entrata in vigore della legge n. 287/1991 non abbia comportato il venir meno dell’obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi previsto dall’articolo 1 della legge n. 425/1971.<br />
Militano in favore di tale conclusione argomenti diversi che possono riassumersi come segue:</p>
<p>6.1) in primo luogo, deve aversi riguardo alla lettera della legge.<br />
Non si può omettere di rilevare, infatti, che l’articolo 1 della legge n. 287/1991, al comma 3, ha esplicitamente disposto l’abrogazione dell’intera legge 14 ottobre 1974, n. 524 (recante la disciplina degli esercizi pubblici di vendita di alimenti e bevande) e dell’articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (relativo ai requisiti professionali per poter intraprendere l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in sede fissa).<br />
Tale disposizione, invece, non fa menzione alcuna della legge 1 giugno 1971, n. 425, relativa alla chiusura settimanale dei pubblici esercizi.<br />
E’ incontrovertibile, pertanto, che il legislatore del 1991, pur intervenendo espressamente su talune fonti in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, non ha inteso incidere in modo esplicito sulla disciplina dei turni obbligatori di chiusura degli esercizi medesimi prevista dalla legge del 1971.</p>
<p>6.2) Occorre quindi verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, l’abrogazione della legge n. 425/1971, non disposta espressamente dal legislatore, possa essersi realizzata implicitamente per effetto dell’entrata in vigore della successiva legge n. 287/1991.<br />
Tale risultato si verifica, giusta la previsione dell’articolo 15 delle preleggi, nel caso di incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.<br />
Quanto all’ipotesi di abrogazione per incompatibilità, essa ricorre quando fra le due leggi si verifica una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione.<br />
Equivale a dire che si verifica l’abrogazione tacita di una legge per incompatibilità con la successiva qualora dall’applicazione della nuova legge non possa che derivarne l’inosservanza della precedente.<br />
Poste tali precisazioni, si deve escludere che le leggi di cui ci si occupa si pongano in rapporto di reciproca incompatibilità.<br />
La disposizione che impone al sindaco di predisporre programmi di apertura per turno dei pubblici esercizi, infatti, non comporta all’evidenza alcuna contraddizione rispetto all’obbligo di osservare il turno di chiusura settimanale.<br />
In altre parole, nessuna ragione logica si frappone alla predisposizione, da parte dell’autorità comunale, di programmi di apertura degli esercizi pubblici che tengano conto dell’obbligo di osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana.<br />
Deve parimenti escludersi, inoltre, che l’abrogazione tacita dell’articolo 1 della legge n. 425/1971 possa essere stata determinata dalla presunta “riscrittura” della materia ad opera della legge n. 287/1991.<br />
Perché possa ritenersi venuto meno l’imperio della vecchia legge non espressamente abrogata né incompatibile con la successiva non è sufficiente, infatti, che si susseguano in una determinata materia disposizioni legislative diverse, eventualmente ispirate a nuovi criteri informatori, essendo invece necessario che la nuova legge regoli integralmente la materia già disciplinata dalla prima.<br />
Ciò premesso, è agevole rilevare come la legge 287 del 1991 non si sovrapponga perfettamente alla precedente, poiché, pur dettando una nuova disciplina dei limiti temporali di apertura degli esercizi pubblici, nulla prevede in ordine alla chiusura settimanale dei medesimi.<br />
In assenza di nuove disposizioni che escludano espressamente l’obbligo della chiusura settimanale o che dettino una disciplina diversa al riguardo, dovrà pertanto ritenersi la perdurante vigenza della regolamentazione di cui alla legge del 1971.<br />
In conclusione, deve rilevarsi come, secondo la corretta applicazione dei principi sulla successione delle leggi nel tempo, il più volte citato articolo 1 della legge n. 425/1971 non sia stato abrogato, né espressamente né in modo tacito, dalla successiva legge n. 287/1991, cosicché entrambe le fonti concorrono oggi a disciplinare l’orario giornaliero di attività dei pubblici esercizi.</p>
<p>6.3) E’ anche significativo rimarcare l’obiettiva diversità dei fini considerati dal legislatore del 1991, rispetto alla ratio sottesa alla previsione dell’obbligo di chiusura settimanale.<br />
Infatti, mentre la legge del 1991, imponendo la predisposizione di programmi di apertura per turno dei pubblici esercizi, si prefigge lo scopo di assicurare un’offerta di servizi adeguata all’utenza, la previsione contenuta nell’articolo 1 della legge n. 425/1971 appare innanzitutto tesa a tutelare il diritto dei lavoratori al riposo settimanale.<br />
Quest’ultimo istituto costituisce tuttora un valore fondamentale che non può considerarsi obliterato per effetto dell’apertura al libero mercato che, come sottolineato dalla ricorrente, ha caratterizzato la più recente legislazione in materia.<br />
Ne costituisce riprova, per fare riferimento a un settore affine, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 114 del 1998 che, pur attuando un’ampia “deregulation” degli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, mantiene in vigore l’obbligo di chiusura domenicale e festiva.</p>
<p>7) In conclusione, risulta tuttora in vigore l’obbligo di chiusura settimanale previsto dall’articolo 1 della legge n. 425/1971 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 26.11.1997, n. 1892).<br />
Il Comune di Biella, pertanto, si è legittimamente opposto alla volontà comunicata dalla ricorrente di non osservare detto turno di chiusura.<br />
Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.<br />
Sussistono comunque giusti motivi, in relazione alla peculiarità delle questioni affrontate, per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005.</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 18 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-3-10-2005-n-2941/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/10/2005 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</a></p>
<p>Militare – esoneri e precetti &#8211; diniego di dispensa dal servizio di leva per motivi di studio &#8211; studente iscritto a corsi di studio presso istituzioni scolastiche riconosciute da stato membro dell’U.E. – sentenza di annullamento del diniego di dispensa – tutela cautelare chiesta dall’amministrazione – rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – esoneri e precetti &#8211; diniego di dispensa dal servizio di leva per motivi di studio &#8211; studente iscritto a corsi di studio presso istituzioni scolastiche riconosciute da stato membro dell’U.E. – sentenza di annullamento del diniego di dispensa – tutela cautelare chiesta dall’amministrazione – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2941/2004<br />
Registro Generale:8908/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BERETTA TOBIA TOBY</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLO GUGLIELMO IZZO e GIUSEPPE CONTE con domicilio eletto in Roma VIALE BRUNO BUOZZI, 47 presso CARLO GUGLIELMO IZZO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA :Sezione I BIS 5059/2003 , resa tra le parti, concernente NEGATA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER MOTIVI DI STUDIO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BERETTA TOBIA TOBY<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato Valicenti e l’Avv. Izzo;<br />
Considerato che per le questioni sottoposte con l’atto di appello all’esame di questo giudice richiedono il necessario approfondimento e non possono che essere definite nella sede di merito;<br />
Considerato altresì, che non si ravvisa un pregiudizio grave e impossibile per l’Amministrazione appellante</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 8908/2003).<br />
Rinvia per la decisione di merito alla udienza pubblica del 19 ottobre 2004</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2941/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
