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	<title>2938 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a></p>
<p>Pres. V. Fiorentino, est. G. Nunziata Palma Guido (Avv.ti Francesco Ianniello e Filomena Communara) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sul diniego del rilascio del porto d&#8217;armi non adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del soggetto nel maneggiare l&#8217;arma Autorizzazione e concessione &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Licenza – Diniego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-6-2011-n-2938/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2011 n.2938</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Fiorentino, est. G. Nunziata<br /> Palma Guido (Avv.ti Francesco Ianniello e Filomena Communara) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego del rilascio del porto d&#8217;armi non adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del soggetto nel maneggiare l&#8217;arma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; Licenza – Diniego – Fondato sulla circostanza che l’interessato avesse favorito il gioco d’azzardo nel bar in gestione e di titolarità della moglie – Illegittimità &#8211;  Sussiste – Ragioni – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere dichiarato illegittimo il diniego di rinnovo della licenza di porto di armi per uso caccia motivato facendo riferimento alla circostanza che il richiedente quale gestore di fatto di un bar intestato alla moglie, abbia favorito l’esercizio di giochi d’azzardo nel medesimo bar: tale circostanza, infatti, da sola, non appare idonea a supportare la valutazione dell’Amministrazione circa l’insussistenza dei requisiti di buona condotta ed affidamento, in assenza dei quali la licenza richiesta non avrebbe potuto essere accordata, non essendosi adeguatamente valutato la personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso dell’arma stessa (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. V, sentenza del 4 maggio 2011, n. 2454; id. 13 maggio 2010, n. 4820</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3690 del 2009, proposto dal </p>
<p>Sig. Palma Guido, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Ianniello e Filomena Communara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Caia in Napoli, Via Chiatamone n.6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del Questore di Caserta del 17/2/2009 di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla pubblica udienza del 19 maggio 2011, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Espone in fatto il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato adottato sull’unico presupposto della presunta violazione degli artt.718, 719 e 101 cp per aver favorito, quale gestore di fatto del bar in Casapesenna (Ce) intestato alla moglie, l’esercizio di giochi d’azzardo.<br />	<br />
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.10 del TU n.733/1931 e degli artt.444 e 445 cpp, nonché la carenza dei presupposti e l’eccesso di potere.</p>
<p>2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).<br />	<br />
Ciò non esclude che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.<br />	<br />
2.1 A titolo esemplificativo la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).<br />	<br />
2.2 Con particolare riguardo alla fattispecie in esame il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, atteso che l’unica circostanza addebitata a parte ricorrente, ossia la richiesta di decreto penale di condanna per presunta violazione degli artt.718, 719 e 101 cp per aver favorito, quale gestore di fatto del bar in Casapesenna (Ce) intestato alla moglie, l’esercizio di giochi d’azzardo, a parte che nulla risulta dal certificato del Casellario giudiziale del 26 giugno 2009, non può da sola determinare la formazione di un giudizio di pericolosità nei riguardi del ricorrente, risultando pertanto fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza.</p>
<p>3. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />	<br />
Spese compensate; resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />	<br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011</p>
<p align=justify>
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