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	<title>2927 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2927 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 22/12/2008 n.2927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-22-12-2008-n-2927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-22-12-2008-n-2927/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 22/12/2008 n.2927</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Gianluca Di Vita – Estensore. Enel Distribuzione s.p.a. (avv.ti G. Libratti e R. Tanzariello) c. Comune di Bari (avv. R. Lanza), Regione Puglia (n.c.). Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Provvedimento contingibile ed urgente ex art.38, l. n.142</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-22-12-2008-n-2927/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 22/12/2008 n.2927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-22-12-2008-n-2927/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 22/12/2008 n.2927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Gianluca Di Vita – Estensore.<br /> Enel Distribuzione s.p.a. (avv.ti G. Libratti e R. Tanzariello) c.<br /> Comune di Bari (avv. R. Lanza), Regione Puglia (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Provvedimento contingibile ed urgente ex art.38, l. n.142 del 1990 – Comunicazione di avvio del procedimento – Art.7, l. n.241 del 1990 – Applicazione – E’ esclusa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di adozione di un provvedimento contingibile e urgente emesso ai sensi dell’art. 38, l. 8 giugno 1990 n.142, a fronte di un pericolo costituito da inquinamento elettromagnetico, è esclusa l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7, l. 7 agosto 1990 n.241.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 776 del 2000, proposto da:<br />
<b>Enel Distribuzione s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Libratti e Roberto Tanzariello, presso i quali ha eletto domicilio in Bari, via Crisanzio 42;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Bari</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rossana Lanza, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via P. Amedeo 26;Regione Puglia, non costituita in giudizio;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>del Provvedimento del Sindaco di Bari prot. n. 27/2000 emesso nei confronti dell&#8217;Enel Distribuzione s.p.a. e notificato in data 19 gennaio 2000, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Gianluca Di Vita;<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2008 i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 17 marzo e depositato il 15 aprile 2000 la società Enel Distribuzione s.p.a. impugna il provvedimento emesso dal Sindaco di Bari meglio specificato in epigrafe deducendo in sintesi l’incompetenza del Comune di Bari; violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241; violazione di legge sotto diversi profili ed eccesso di potere.<br />
Con atto depositato il 5 maggio 2000 si è costituito in giudizio il Comune di Bari che eccepisce l’inammissibilità del gravame e replica alle censure di parte ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza del 10 maggio 2000 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società Enel Distribuzione s.p.a. è proprietaria di una cabina di trasformazione da media a bassa tensione situata all’interno del cortile della scuola materna “Regina Pacis” di Ceglie del Campo (BA). Da indagini svolte dall’Unità Sanitaria Locale BA/4 era risultato che tale cabina presentava valori di intensità di induzione magnetica superiori rispetto sia al valore di 2 microtesla, individuato dall’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (c.d. ISPSEL) come livello massimo di esposizione cronica per la popolazione, sia a quello di 0,2 microtesla indicato dal Ministero dell’Ambiente con nota del 3 agosto 1999 che in proposito richiama un principio espresso con ordinanza del TAR Veneto n. 927 del 29 luglio 1999 in un caso analogo.<br />
Con il citato provvedimento ministeriale si è ritenuto di estendere alle altre Regioni il limite suddetto elaborato dal T.A.R. Veneto trattandosi di “riferimento obbligato per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale dall’inquinamento elettromagnetico, nel caso di elettrodotti situati in prossimità di spazi destinati all’infanzia, quali scuole, asili nido e parchi gioco”. Pertanto, si invitavano le aziende esercenti linee elettriche a presentare, con la massima urgenza, i progetti di risanamento delle tratte di elettrodotti al fine di conseguire valori di induzione magnetica non superiori al valore di 0,2 microtesla, onerando le Regioni del compito di censire le tratte interessate e comunicarle al Ministero medesimo.<br />
Allo scopo di tutelare la salute dei bambini che frequentavano la scuola materna (la scuola materna non è più in esercizio dal 2006 circa), con provvedimento emesso dal Sindaco di Bari in data 5 gennaio 2000 la società Enel veniva diffidata ad adottare nel termine di trenta giorni dalla notifica (effettuata il 19 gennaio 2000) tutte le idonee misure tecniche ed organizzative finalizzate al raggiungimento di valori di intensità di induzione magnetica non superiori al citato limite di 0,2 microtesla. Si disponeva inoltre che l’efficacia di tali misure andava verificata tramite “nuova indagine effettuata a cura e spese dell’Enel, dal Presidio Multizonale di Prevenzione – Settore Fisico Ambientale A.USL BA/4”.<br />
Avverso tale provvedimento insorge la società ricorrente affidando il ricorso a tre motivi di diritto con cui rileva l’incompetenza del Comune di Bari, la violazione di legge ed eccesso di potere. Conclude con la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’intervento di adeguamento della cabina.<br />
Lo scrutinio delle questioni dedotte dalla ricorrente presuppone la previa qualificazione giuridica del provvedimento impugnato che appare invero riconducibile alla categoria delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di salute pubblica emanata dal Sindaco, nella qualità di Ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 38 della L. 8 giugno 1990 n. 142.<br />
Tale disposizione prevedeva al secondo comma che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini; per l&#8217;esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l&#8217;assistenza della forza pubblica”. La norma in esame è stata in seguito riprodotta dall’art. 54 quarto comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.<br />
Tale premessa, una volta superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso genericamente formulata dalla difesa dell’ente resistente, consente di respingere agevolmente la prima censura con la quale si deduce l’incompetenza del Comune di Bari ad emettere l’atto impugnato. Secondo la ricorrente il provvedimento ministeriale demandava esclusivamente alle Regioni (e non ai Comuni) il compito di censire e comunicare al Ministero le tratte interessate dai progetti di risanamento avviati dalle aziende esercenti linee elettriche.<br />
In proposito, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente è fuori discussione che la relativa competenza spetta unicamente al Sindaco, nella qualità di Ufficiale del Governo. Peraltro, l’ordinanza richiama espressamente la L. Reg. 20 luglio 1984 n. 36 che all’art. 1 attribuisce ai Comuni (che si avvalgono all’uopo delle Unità Sanitarie Locali) le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica non espressamente attribuite alla competenza della Regione o dello Stato tra le quali è ricompresa alla lettera f) la tutela dell&#8217;ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell&#8217;aria, compreso l&#8217;inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti.<br />
Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo del ricorso relativo alla violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento culminato nell’adozione del provvedimento impugnato.<br />
Ed invero, detto provvedimento contingibile e urgente emesso ai sensi dell’art. 38 della L. 142/90 per la tutela della salute della popolazione infantile, a fronte del pericolo costituito dall’inquinamento elettromagnetico, rientra per definizione tra quelli per i quali, sussistendo &#8220;ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento&#8221;, è esclusa l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7 citato (cfr. T.A.R. Piemonte, 3 settembre 2008 n. 1856).<br />
Vero che parte della giurisprudenza ha statuito che le ordinanze contingibili ed urgenti non sono esenti dall’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento quando costituiscono l&#8217;atto conclusivo di un procedimento compatibile con tale comunicazione (T.A.R. Campania, Napoli, 3 febbraio 2005 n. 764; T.A.R. Liguria, 2 gennaio 2008 n. 3). Tuttavia, in ogni caso l’ordinanza sindacale richiama la citata nota ministeriale del 3 agosto 1999 che invitava le aziende esercenti linee elettriche a presentare “con la massima urgenza” i citati progetti di risanamento delle tratte situate in prossimità di spazi dedicati all’infanzia, palesando per relationem le particolari esigenze di celerità del procedimento che escludono l’applicazione dell’art. 7 della L. 241/90.<br />
Con il terzo motivo del ricorso l’Enel deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto è stato applicato un limite per le emissioni (0,2 microtesla) non previsto dalla disciplina vigente all’epoca della notifica dell’ordinanza e, in particolare, dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (pubblicato sulla G.U. del 6 maggio 1992 recante norme in materia di limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati alla frequenza industriale nominale &#8211; 50 Hz &#8211; negli ambienti abitativi e nell&#8217;ambiente esterno). Difatti, tale decreto prende in considerazione gli impianti ad alta tensione (da 132 kilovolt) e disciplina le distanze che gli stessi devono avere dai centri abitati ai fini della tutela dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Viceversa esso non si applica alle cabine di trasformazione da media a bassa tensione.<br />
Dalla qualificazione giuridica del provvedimento discende l’infondatezza delle argomentazioni della ricorrente, atteso che, trattandosi di ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 142/90, tale atto presenta un contenuto non previsto in modo specifico da alcuna norma giuridica e può essere emessa, come nel caso in esame, per la disciplina di una fattispecie non espressamente prevista e regolamentata dalla normativa vigente, con il solo limite costituito da norme costituzionali e principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />
Sul punto, il Consiglio di Stato ha precisato che la potestà del Sindaco di adottare, quale Ufficiale del Governo, provvedimenti contingibili e urgenti, in quanto strettamente finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l&#8217;incolumità dei cittadini, presuppone l’esistenza di situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall&#8217;ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537; Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6636) ed un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4525; Sez. V, 8 maggio 2007 n. 2109).<br />
Nella fattispecie sussistono tali condizioni. In particolare, il provvedimento si regge su verifiche tecniche effettuate dall’Unità Sanitaria Locale Bari/4 dalle quali era emerso che i valori di intensità di induzione magnetica superavano sia il valore di 2 microtesla, individuato dall’ISPSEL come livello massimo di esposizione cronica per la popolazione, sia quello di 0,2 microtesla indicato dalla citata nota del Ministero dell’Ambiente del 3 agosto 1999 che peraltro non è stata impugnata dalla ricorrente.<br />
L’atto è stato adottato al fine di prevenire gli effetti nocivi derivanti dall’esposizione a lungo termine ai campi elettrici e magnetici generati da sorgenti a media e bassa intensità (ai quali non si applica il D.M. 23 aprile 1992) sulla salute della popolazione infantile che frequentava l’area ludica della scuola materna e che, pertanto, risultava esposta in misura considerevole alle emissioni in misura superiore a quanto ritenuto accettabile in base alle indicazioni dell’ ISPSEL e del Ministero dell’Ambiente.<br />
In altri termini, il fatto che non ricorresse nella fattispecie alcuna violazione del D.P.C.M. 23 aprile 1992 non era sufficiente ad escludere la pericolosità dell&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici di coloro che soggiornano nella scuola materna, posto che, come evidenziato anche dall’ ISPSEL i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti di cui al citato decreto non tengono conto degli effetti nocivi a lungo termine.<br />
Infine, non coglie nel segno l’ultima censura con la quale la ricorrente deduce che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha posto a carico dell’Enel i costi rivenienti dagli interventi di adeguamento della cabina di trasformazione. Difatti, si tratta di un’attività di risanamento richiesto per la tutela della salute pubblica che deve essere eseguito dall’azienda esercente le linee elettriche interessate alla quale è legittimo richiedere sia un effettivo controllo sulle condizioni di rischio creato sia l’eliminazione delle conseguenze sopportandone i relativi oneri economici secondo il principio “ubi commoda ibi incommoda”.<br />
In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese ed onorari di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 776 del 2000, lo rigetta.<br />
Compensa integralmente fra le parti in causa costituite le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-22-12-2008-n-2927/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211;  &#8211; 22/12/2008 n.2927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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