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	<title>2913 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.2913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-2913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-2913/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.2913</a></p>
<p>Pres. Donadono/Est. Esposito Sull’annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Contratto di Programma Regionale istituito dalla Regione Campania con Legge Regionale n. 12 /2007 1. Contributi e provvidenze – Domanda di ammissione al programma di agevolazioni regionali – Diniego – Ricorso – Legittimazione passiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-2913/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.2913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-2913/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.2913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono/Est. Esposito</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal Contratto di Programma Regionale istituito dalla Regione Campania con Legge Regionale n. 12 /2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contributi e provvidenze – Domanda di ammissione al programma di agevolazioni regionali – Diniego – Ricorso – Legittimazione passiva dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Contributi e provvidenze – Domanda di ammissione al programma di agevolazioni regionali – Diniego – Motivazione – Intervenuta scadenza del termine finale di applicazione del Regolamento Comunitario – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Processo Amministrativo – Domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento illegittimo – Deve essere respinta nel caso in cui all’annullamento segua una riedizione del potere amministrativo in capo alla P.A. procedente.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa nel giudizio intrapreso da una società che faccia questione della mancata ammissione al programma di agevolazioni previsto dal Contratto di Programma Regionale approvato ex L. R. 12/2007 laddove l’intervento dell’Agenzia sia previsto solo per la concessione delle agevolazioni statali.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di archiviazione della domanda di ammissione al finanziamento regionale per lo sviluppo delle attività produttive motivato dalla Regione con l’avvenuto decorso del termine finale di applicazione del Regolamento CE n. 800/2008, che prevedeva l’esenzione dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea degli aiuti statali concessi in determinate categorie produttive, laddove alcuna norma del procedimento amministrativo in questione avesse subordinato la concessione dei finanziamenti al periodo di vigenza del Regolamento europeo e considerato altresì che la normativa europea si pone a monte e in assoluta autonomia – non potendo essere diversamente – rispetto ai procedimenti amministrativi mediante i quali lo Stato o le sue articolazioni territoriali regolano la concessione delle agevolazioni, cosicché non può esservi commistione tra norme del Regolamento e disciplina del procedimento amministrativo, nel senso che la sorte di quest’ultimo non può dirsi legata alla vigenza del Regolamento recante l’esenzione dall’obbligo di notifica.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;annullamento di un atto dal quale consegue una riedizione del potere amministrativo, per vizi che non comportano un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, ha come conseguenza che la domanda di risarcimento del danno causato da detto illegittimo provvedimento non può essere accolta, ove, come nel caso in esame, persistano in capo alla P.A. significativi spazi di discrezionalità amministrativa, in sede di possibile riesercizio del potere, e la parte istante non si sia limitata a chiedere il mero danno subito per effetto di un&#8217;illegittimità procedimentale sintomatica di una modalità comportamentale non improntata alla regola della correttezza, ma abbia richiesto l&#8217;intero pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene della vita, costituito dalla richiesta pretensiva.&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02913/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00171/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 171 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Socratis &#8211; Società Consortile Rilancio Aree Industriali e Servizi a r.l., in persona del Presidente del C.d.A. dott.ssa Angela Marchese, e BST S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A. sig. Marco Luigi Zucchiatti, rappresentate e difese dagli avv.ti Paola Cipullo, Maria Rosaria Carnevale ed Ennio Magrì, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Ennio Magrì in Napoli, Via Carducci, 19;</p>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<p>Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Beatrice Dell&#8217;Isola dell&#8217;Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Ente in Napoli, Via S. Lucia, 81;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">nei confronti di</div>
<p>Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;<br />
Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.), in persona dell&#8217;Amministratore delegato dott. Domenico Arcuri, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cristiana Casetta, con domicilio eletto presso la stessa in Napoli, Via Monte di Dio, 66;<br />
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;<br />
Confindustria di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della nota prot. 2014.0737974 del 4/11/2014 del Direttore della Direzione Generale 02 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale; di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, preordinato, connesso, correlato e/o conseguente, che risulti lesivo dell&#8217;interesse delle ricorrenti, ivi compresi il provvedimento con cui è stata archiviata la domanda di accesso alle agevolazioni presentata dalle ricorrenti, di data e contenuto sconosciuti, e la nota prot. 2014.0076892 del 3/2/2014.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A.;<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1.- Con decreto dirigenziale n. 217 del 17/4/2008 veniva approvato l’avviso pubblico per l’accesso al regime di aiuto denominato “Contratto di Programma Regionale”, istituito con l’art. 2 della L.R. 29 novembre 2007, n. 12 recante “Incentivi alle Imprese per l’Attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale”.<br />
Con domanda del 31/12/2008 il Consorzio Socratis chiedeva di accedere alla procedura negoziale per la concessione delle agevolazioni (stimate in € 16.140.000,00), al fine di realizzare un piano di interventi per complessivi € 39.642.000,00 (articolato in 5 interventi di carattere produttivo, 2 programmi di ricerca e sviluppo e 2 investimenti in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni).<br />
A sua volta la BST S.p.A. chiedeva di partecipare alla procedura, al fine di ottenere il finanziamento di € 4.063.500,00 per un piano di interventi per complessivi € 13.545.240,00 (articolato in 1 intervento di carattere produttivo e 1 investimento in infrastrutture di supporto e gestione di servizi comuni).<br />
Con istanza del 31/10/2013 era chiesto che il procedimento fosse concluso, impugnando poi il silenzio serbato dalla Regione (nonché la nota del 3/2/2014 con cui quest’ultima comunicava che la proposta presentata, sessantanovesima in ordine di arrivo, aveva superato positivamente la seconda fase consistente nella preliminare istruttoria di ammissibilità del piano e sarebbe stata sottoposta a valutazione particolareggiata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione di tutte le domande pervenute, concludendo che “stante la complessità dell&#8217;attività istruttoria in corso, non è dato indicare i tempi di chiusura della valutazione particolareggiata del piano complesso proposto dalla richiedente società consortile”).<br />
Con la sentenza di questa Sezione del 30/9/2014 n. 5119 veniva accolto il ricorso, condannando la Regione a definire il procedimento, pronunciandosi conclusivamente sul progetto presentato.<br />
2.- In dichiarata ottemperanza alla sentenza, con la nota ora impugnata del 4/11/2014 la Regione ha disposto l’archiviazione della domanda, comunicando che il procedimento di concessione delle agevolazioni era stato prorogato sino al 30/6/2014 e concluso a quella data (secondo quanto previsto dal Reg. UE n. 1224/2013), entro la quale si era addivenuti alla concessione di incentivi alla 37.esima proposta di piano, con esclusione perciò della domanda della Socratis (come detto, 69.esima in ordine di arrivo).<br />
Con il presente ricorso le Società ricorrenti espongono di essere le uniche imprese incluse nell’elenco di cui all’accordo di programma del 1° aprile 2008 (sottoscritto dalla Regione d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Provincia di Caserta, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e la Confindustria di Caserta), per l’attuazione coordinata dell’intervento di rilancio produttivo ed occupazionale dei siti industriali in crisi della provincia di Caserta.<br />
Tanto premesso, hanno chiesto in via principale l’ottemperanza della suddetta sentenza, denunciando la nullità della nota per violazione o elusione del giudicato, proponendo nel contempo l’azione di annullamento della medesima nota e la domanda di risarcimento del danno.<br />
Nella diffusa esposizione in fatto è ripercorsa la cronologia dei fatti e dell’attività amministrativa che ha condotto al perfezionamento dell’accordo di programma, alla presentazione della proposta di piano e alle successive vicende, sino alla ricordata pronuncia di questa Sezione.<br />
Con le censure articolate è dedotto che permane l’obbligo di concludere il procedimento e di procedere all’esame del progetto, contrastando la determinazione assunta dalla Regione e rilevando con ampie argomentazioni la violazione della normativa di settore e delle richiamate disposizioni costituzionali e della legge n. 241/90, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili (contestando, in particolare, che il Reg. UE citato abbia comportato la cessazione del regime di aiuti).<br />
Si sono costituiti in giudizio la Regione, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia nazionale per l&#8217;attrazione degli investimenti e lo sviluppo d&#8217;impresa S.p.A., producendo documentazione e memorie difensive.<br />
Il ricorso, relativamente all’azione di ottemperanza, è stato trattato all’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2015.<br />
Con sentenza del 22/4/2015 n. 2260 è stata respinta la domanda, considerando che “la nota regionale del 4/11/2014 assolve alla funzione di determinare la conclusione del procedimento, di tal che non può essere tacciata di nullità per violazione o elusione del giudicato e la stessa è passibile di impugnazione per il suo contenuto provvedimentale (impugnativa difatti proposta dalle ricorrenti in via subordinata)”.<br />
Fissata l’udienza per la trattazione dell’azione impugnatoria, le ricorrenti hanno prodotto documentazione e memorie difensive.<br />
Anche la Regione ha depositato memoria.<br />
All’udienza pubblica del 5 aprile 2016 il ricorso è stato assegnato in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1.- In via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., fondata sulla dedotta sua estraneità alla procedura per la concessione del finanziamento regionale alle Società ricorrenti (essendo il suo coinvolgimento limitato alle domande relative alle agevolazioni statali).<br />
L’eccezione è fondata.<br />
La domanda delle ricorrenti attiene al Contratto di Programma Regionale ex L.R. n. 12/2007, di cui all’avviso pubblico del 17/4/2008, mentre l’intervento dell’Agenzia, in base all’art. 7 dell’accordo di programma dell’1/4/2008, riguarda gli interventi alla cui incentivazione concorre il Ministero, ai sensi della legge n. 181/89 per i nuovi investimenti industriali (anche quando cofinanziati dalla Regione).<br />
Dovendosi escludere nella specie che ricorra tale ipotesi, va dunque ritenuto che l’Agenzia non è legittimata passiva nella presente vicenda contenziosa e, conseguentemente, ne va disposta l’estromissione dal giudizio.<br />
2.- Si può quindi passare all’esame del ricorso.<br />
Come innanzi detto, l’impugnata nota regionale ha disposto l’archiviazione delle domande di finanziamento delle Società ricorrenti, per l’avvenuto decorso del termine finale (30/6/2014) del periodo di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, come modificato sul punto dal Regolamento (UE) n. 1224/2013.<br />
In particolare, la nota rileva che a quella data si era provveduto all’esame delle domande (svolto nell’ordine cronologico di arrivo) e alla concessione del finanziamento in favore della 37.esima proposta di piano, con esclusione “automatica” della richiesta delle ricorrenti (69.esima).<br />
L’operato della Regione è contestato dalle ricorrenti, sostenendo (in sintesi) che:<br />
&#8211; alcuna norma del procedimento amministrativo in questione ha subordinato la concessione dei finanziamenti al periodo di vigenza del Regolamento europeo (che ha previsto l’esenzione dalla preventiva notifica per determinate categorie di aiuti suscettibil<br />
&#8211; per gli aiuti regionali la scadenza dell’esenzione dall’obbligo di notifica coincide con la data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionali (nella specie, 31/12/2020, in base alla relativa proposta italiana alla Commissione europea del 23/<br />
&#8211; il Regolamento (CE) n. 800/2008 è stato abrogato dal Regolamento (UE) della Commissione europea del 17/6/2014 n. 651, applicabile sino al 31/12/2020 e che ha ampliato le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, tra cui gli aiuti a finalità<br />
&#8211; in ogni caso è illegittima la previsione di esame delle domande in ordine cronologico di presentazione, avendo il Regolamento regionale n. 4 del 28/11/2007 identificato le priorità strategiche, mentre il disciplinare (artt. 24 e 26) ha accordato prefere<br />
&#8211; la spettanza delle agevolazioni è stata altresì prefigurata dal ricordato Accordo di programma dell’1/4/2008 e dagli atti che vi hanno fatto seguito;<br />
&#8211; la determinazione negativa è stata adottata senza essere preceduta dal preavviso di diniego.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Sono meritevoli di accoglimento le censure con cui si fa valere che nessun automatismo correla la concessione delle agevolazioni alla scadenza del periodo di validità del Regolamento europeo.<br />
In base all’art. 107 dei Trattati sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea (T.F.U.E.), gli aiuti concessi dagli Stati a determinate imprese o produzioni, che possano alterare la concorrenza, non sono compatibili con il mercato interno e vanno assoggettati all’obbligo di preventiva notifica (art. 108, comma 3).<br />
Ai sensi del successivo art. 109, con regolamenti sono individuate le categorie di aiuti dispensate dalla procedura della preventiva notifica.<br />
La normativa europea si pone a monte e in assoluta autonomia – non potendo essere diversamente – rispetto ai procedimenti amministrativi mediante i quali lo Stato o le sue articolazioni territoriali regolano la concessione delle agevolazioni, cosicché non può esservi commistione tra norme del Regolamento e disciplina del procedimento amministrativo, nel senso che la sorte di quest’ultimo non può dirsi legata alla vigenza del Regolamento recante l’esenzione dall’obbligo di notifica.<br />
Il termine di efficacia del Regolamento predetermina l’arco temporale entro il quale non si pone l’obbligo di notificare alla Commissione europea la concessione dell’aiuto, senza derivarne affatto che, scaduto detto termine, la procedura amministrativa nazionale si arresta e nessun aiuto può essere più concesso (tutt’al più, rivivrebbe la disciplina generale sull’obbligo della preventiva notifica).<br />
Piuttosto, la fissazione del termine assolve a ben altra esigenza, quale quella di assicurare la periodica rivisitazione delle scelte effettuate dal Consiglio e la modifica delle determinazioni assunte in ordine alle categorie di aiuti esentate (come avvenuto anche a seguito della scadenza del periodo di efficacia del Regolamento n. 800/2008, ad opera del Regolamento UE del 17/6/2014 n. 651).<br />
A ciò consegue che la cessazione degli effetti del Regolamento europeo non può produrre il divieto di concessione delle agevolazioni, ingenerando piuttosto la necessità di verificare se all’attualità, in relazione alla tipologia di agevolazione concedibile, permanga tuttora l’esenzione dall’obbligo di notifica alle Istituzioni europee in base alla normativa sopravvenuta che ha sostituito il Regolamento abrogato.<br />
Invero, i Regolamenti di cui trattasi sono connotati da una certa continuità, succedendosi l’uno all’altro e introducendo modifiche relative alle categorie di aiuti individuati, di tal che la sostituzione del Regolamento successivo al precedente non determina soluzione di continuità nel procedimento e non ne produce la fine.<br />
Ciò è palesato dallo stesso comportamento della Regione, che in occasione dell’emanazione del Regolamento n. 800/2008, preso atto della compatibilità del regime di aiuti regionali ex L.R. n. 12/2007, provvedeva ad adeguare gli atti della procedura, recependo le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo (cfr. la delibera della G.R. del 23/12/2008 n. 2064: doc. 10 della produzione di parte ricorrente allegata al ricorso).<br />
Detto adeguamento, espressamente esplicitato con l’atto regionale citato, è del resto implicito nella successione dei Regolamenti europei, alla stregua di quanto considerato.<br />
Dalle osservazioni che precedono discende dunque l’illegittimità della determinazione regionale impugnata, con la quale è stata ritenuta esaurita la procedura per effetto della scadenza del periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 800/2008.<br />
Pertanto, va annullata l’impugnata nota dirigenziale prot. 2014.0737974 del 4/11/2014, conseguendone la sussistenza dell’obbligo della Regione di rideterminarsi.<br />
3.- La domanda risarcitoria va respinta, stante la necessità che la Regione si determini sulle istanze e non essendo configurabile, prima di allora, un pregiudizio commisurato, come da prospettazione delle ricorrenti, all’intero finanziamento non concesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14/2/2012 n. 733: “La domanda risarcitoria deve essere, allo stato, respinta. L&#8217;annullamento di un atto dal quale consegue una riedizione del potere amministrativo, per vizi che non comportano un giudizio definitivo in ordine alla spettanza o meno del bene da conseguire, ha come conseguenza che la domanda di risarcimento del danno causato da detto illegittimo provvedimento non può essere accolta, ove, come nel caso in esame, persistano in capo alla p.a. significativi spazi di discrezionalità amministrativa, in sede di possibile riesercizio del potere, e la parte istante non si sia limitata a chiedere il mero danno subito per effetto di un&#8217;illegittimità procedimentale sintomatica di una modalità comportamentale non improntata alla regola della correttezza, ma abbia richiesto l&#8217;intero pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del bene della vita, costituito dalla richiesta pretensiva”).<br />
Parimenti non può trovare ingresso la domanda risarcitoria per il ritardo nella definizione del procedimento, che presuppone anche in tal caso il giudizio sulla spettanza del bene (trattandosi pur sempre della mancanza delle somme richieste, in sostituzione delle quali la BST adduce di aver fatto ricorso all’indebitamento bancario per far fronte agli investimenti avviati), essendo altresì indimostrato che il pregiudizio sia ascrivibile interamente al denunciato ritardo.<br />
4.- Conclusivamente, previa estromissione dal giudizio dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., va accolta la domanda impugnatoria ed annullata la nota dirigenziale prot. 2014.0737974 del 4/11/2014, con gli effetti chiariti in motivazione, mentre va respinta la domanda risarcitoria.<br />
Le spese, determinate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della Regione Campania che ha adottato il provvedimento impugnato; sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione per l’intero nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (avuto riguardo alla complessità della vicenda), nonché del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
a) estromette dal giudizio l&#8217;Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;<br />
b) accoglie la domanda impugnatoria e, per l&#8217;effetto, annulla la nota dirigenziale prot. 2014.0737974 del 4/11/2014, come chiarito in motivazione;<br />
c) respinge la domanda risarcitoria;<br />
d) condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ciascuna delle Società ricorrenti, degli onorari e delle spese di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), e quindi complessivamente € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato; compensa interamente le spese processuali nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Fabio Donadono, Presidente<br />
Alfonso Graziano, Consigliere<br />
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-8-6-2016-n-2913/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2016 n.2913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2008 n.2913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-12-2008-n-2913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-12-2008-n-2913/</guid>

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<p>Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore. Molendini e altro (avv. F. La Forgia) c. Comune di Molfetta (avv. M.S. Lezza), Uva e altro. sulla limitazione della discrezionalità nella scelta degli assessori che il Sindaco incontra nel caso in cui lo Statuto comunale preveda che la Giunta sia composta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-12-2008-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2008 n.2913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-12-2008-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2008 n.2913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore.<br /> Molendini e altro (avv. F. La Forgia) c.<br /> Comune di Molfetta (avv. M.S. Lezza),<br /> Uva e altro.</span></p>
<hr />
<p>sulla limitazione della discrezionalità nella scelta degli assessori che il Sindaco incontra nel caso in cui lo Statuto comunale preveda che la Giunta sia composta da persone appartenenti ad ambo i sessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Norma statutaria – Giunta comunale – Composizione – Rappresentanza di ambo i sessi – Sindaco – Scelta degli assessori – Discrezionalità – E’ limitata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui una norma dello Statuto di un Comune preveda che la Giunta comunale sia composta da persone appartenenti ad ambo i sessi, risulta limitata la discrezionalità di cui gode il Sindaco nella scelta dei propri assessori, la quale, per tale ragione, non deve necessariamente privilegiare il dato politico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Serenella Molendini</b>, <b>Commissione Regionale Pari Opportunità</b>, <b>Associazione Tessere</b>, <b>Francesca La Forgia</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesca La Forgia, con domicilio eletto presso Francesca La Forgia in Bari, via Melo, 48; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Molfetta</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Simona Lezza, con domicilio eletto presso Maria Simona Lezza in Bari, c/o St.Lezza-Bellomo via G.Suppa,38; <br />
<i><b>nei confronti di<br />
</b></i>P<b>ietro Uva, Mauro Giuseppe Magarelli, Pantaleo Petruzzella, Domenico Corrieri, Giulia La Grasta, Vincenzo Spadavecchia, Giacomo Spadavecchia, Saverio Tammaco, Mariano Caputo, Luigi Roselli</b>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento, quanto al ricorso principale:<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>&#8211; dei decreti sindacali datati 24.5.2008, prot. n. 29393, di nomina di n. 9 Componenti della Giunta Comunale e 13.6.2008, di nomina del decimo Componente la Giunta medesima, tutti di sesso maschile;<br />
quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />
del decreto del Sindaco del Comune di Molfetta prot. n. 51178 del 22.9.2008, con cui il Sindaco del Comune di Molfetta ha nominato gli assessori facenti parte della Giunta Comunale;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo;</p>
<p>
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta in Persona del Sindaco P.T.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 23/07/2008 e depositato il 21/08/2008, la ricorrente esponeva che il neo eletto Sindaco del Comune di Molfetta nominava i componenti della Giunta Municipale scegliendoli, tutti, tra persone di sesso maschile: la dott.ssa Molendini, in qualità di Consigliera di Parità, unitamente alla Commissione Regionale per la Pari Opportunità ed all’avv.to La Forgia, ricorrevano pertanto avverso i menzioni atti deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.51 Cost. e dell’art. 37 dello Statuto comunale, il quale ultimo prevede che “…Il Sindaco, nella formazione della Giunta, assicura la presenza dei due sessi”.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Molfetta, chiedendone la reiezione.<br />
Con ordinanza 474/2008, “Rilevato: …che secondo il pur sommario giudizio del Collegio, l’art. 37 dello Statuto del Comune di Molfetta, anche in una lettura costituzionalmente orientata, non limita la discrezionalità del sindaco nella nomina dei componenti la Giunta, precludendogli di sceglierli tutti tra persone del medesimo sesso, dovendosi piuttosto ritenere che la norma in esame faccia carico al Sindaco di adoperarsi al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all’interno del predetto organo” e “che l’effettiva esplicazione di tale attività del Sindaco, ove non si concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno alla giunta municipale, deve trovare almeno un riscontro effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare le ragioni che impediscono l’attuazione del principio delle pari opportunità”, concedeva la misura cautelare richiesta, e per l’effetto ordinava al Sindaco del Comune di Molfetta di procedere alla rinnovazione delle nomine dei componenti la Giunta entro il termine di giorni otto dalla comunicazione della ordinanza medesima.<br />
In ottemperanza alla menzionata ordinanza cautelare, il Sindaco del Comune di Molfetta, con decreto 22/09/2008 procedeva alla nomina dei componenti la Giunta Municipale, confermando tutti gli assessori già nominati.<br />
Avverso il predetto decreto hanno proposto motivi aggiunti la dott.ssa Molendini, la dott.ssa Terravoli, l’Associazione Tessere e l’avv.to La Forgia, deducendone, con unico articolato motivo, l’illegittimità per violazione degli artt. 51 Cost. 6 D. L.vo 267/2000 e 37 dello Statuto Comunale, per eccesso di potere sotto il profilo della erroneità e falsità della motivazione e dei presupposti, nonché contraddittorietà manifesta.<br />
Il Comune di Molfetta si è costituito anche nella seconda fase del giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso per motivi aggiunti.<br />
Alla Camera di Consiglio del 17/12/2008 il ricorso, attesa la completezza del contraddittorio e la non necessità di procedere ad istruttoria, è stato introitato a sentenza ex art. 21 comma 10 L. 1034/71, previo avviso ai difensori.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Meritevole di accoglimento è, anzitutto, il ricorso per motivi aggiunti.<br />
La motivazione del decreto di nomina degli assessori del 22/09/2008, si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi:<br />
a) i provvedimenti di nomina dei componenti la Giunta Municipale sono atti di natura politica, caratterizzati da amplissima discrezionalità nonché dalla sussistenza di un particolare rapporto di fiducia tra Sindaco e assessore;<br />
b) tale impostazione, sostanzialmente condivisa dal Collegio, conferma che nella nomina degli assessori deve essere privilegiato il dato politico a quello tecnico;<br />
c) si ritiene perciò che nella nomina degli assessori debba essere rispettata la volontà dell’elettorato e che, pertanto, i componenti della Giunta Municipale debbano essere individuati nella persona dei consiglieri comunali che hanno riportato il maggior numero dei voti, salvo che la complessità della materia renda opportuna la nomina di un tecnico;<br />
d) nella graduatoria dei consiglieri comunali appartenenti allo schieramento che ha appoggiato il Sindaco eletto, non vi sono, nei primi dieci posti, delle donne;<br />
e) peraltro, tre donne sono risultate elette in Consiglio proprio a seguito della rinuncia alla carica di consigliere da parte di coloro che sono stati chiamati a far parte della Giunta Municipale: ciò ha loro consentito di entrare a far parte di altre importanti articolazioni della Amministrazione Comunale ed ha anche dimostrato la “massima considerazione della presenza femminile all’interno dell’Ente, nella sue varie articolazioni”;<br />
f) secondo il combinato disposto degli artt. 47 T.U.E.L. nonché 37 e 39 dello Statuto del Comune di Molfetta , ed in conformità al decreto sindacale 25/05/2008, la Giunta Municipale deve essere composta da dieci assessori, scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale.<br />
Orbene, non è necessario entrare nel merito della correttezza e della intrinseca coerenza delle motivazioni addotte dal Sindaco a giustificazione delle proprie scelte, per poter affermare la illegittimità del provvedimento impugnato: la cui motivazione, sopra brevemente riportata, dimostra che il Sindaco non ha svolto quella attività che l’articolo 37 dello Statuto Comunale gli impone di espletare al fine di “assicurare”, nella formazione della Giunta, la presenza dei due sessi.<br />
Invero – come già sottolineato nella ordinanza cautelare 474/2008 – il citato articolo 37 deve essere interpretato nel senso che esso impone al Sindaco di porre in essere tutte le attività utili e necessarie affinché l’organo esecutivo del Comune – cioè la Giunta – risulti composto da persone appartenenti ad ambo i sessi, nonché di dare conto, nel provvedimento con il quale designa gli assessori, dell’espletamento delle attività svolte e delle ragioni per le quali esse, eventualmente, non hanno sortito il risultato utile, e cioè di avere la disponibilità di persone di ambo i sessi per la formazione della Giunta. In tal senso è evidente che l’art. 37 dello Statuto indubbiamente limita la discrezionalità di cui il Sindaco gode nella scelta dei propri assessori, scelta che, per tale ragione, non deve necessariamente privilegiare il dato politico.<br />
Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti dimostra che nel caso di specie il Sindaco ha adottato un criterio di massima per la individuazione dei futuri assessori (chiamata dei consiglieri dello schieramento eletti con il maggior numero di voti), e che, una volta preso atto che tale criterio portava alla individuazione dei futuri assessori solo in persone di sesso maschile, egli &#8211; erroneamente ritenendo di non esservi tenuto &#8211; non ha posto in essere alcuna ulteriore attività allo scopo di verificare la disponibilità, tra le persone a lui legate da rapporto di fiducia, di donne disponibili ad assumere la carica di assessore. Con ciò facendo il Sindaco ha palesemente disatteso il portato dell’art. 37 dello Statuto Comunale. <br />
Irrilevante è poi la motivazione del decreto 22/09/2008 laddove esso si premura di dar conto della presenza femminile in altre articolazioni della Amministrazione Comunale: infatti l’art. 37 dello Statuto impone al Sindaco di “assicurare” la presenza dei due sessi specificamente nella Giunta Municipale, e non in altri organi, siano essi il Consiglio Comunale piuttosto che la rappresentanza di una società municipalizzata.<br />
Il ricorso per motivi aggiunti va conclusivamente accolto.<br />
Debbono anche essere dichiarati illegittimi, nella sola parte in cui vengono designati i nominativi degli assessori, i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.<br />
Richiamato quanto sopra detto in ordine all’art. 37 dello Statuto, emerge l’evidente difetto di motivazione dei decreti di nomina degli assessori del 24/05/2008 e del 13/06/2008, dai quali non è possibile evincere quale tipo di attività il Sindaco avesse posto in essere al fine di assicurare la rappresentanza di ambo i sessi in seno alla Giunta Municipale.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III:<br />
accoglie il ricorso principale, e per l’effetto annulla i decreti del Sindaco del Comune di Molfetta del 24/05/2008 prot. 29393 e 13/06/2008 prot. 33541, nella sola parte in cui vengono designate le persone fisiche dei componenti la Giunta Municipale;<br />
accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il decreto del Sindaco del Comune di Molfetta del 22/09/2008, prot. 51178, con il quale, in ottemperanza alla ordinanza di Questo Tribunale n. 474/2008, è stata rinnovata la designazione dei componenti la Giunta Municipale.<br />
Condanna il Comune di Molfetta al rimborso delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessive E. 3.000,00, oltre contributo unificato, IVA e CAP di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/12/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-12-2008-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2008 n.2913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2005 n.2913</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-5-2005-n-2913/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-5-2005-n-2913/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-5-2005-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2005 n.2913</a></p>
<p>Pres. CAVALLARI &#8211; Est. CAPITANIO AVIOLAMP S.A.S. (Avv. L. Rizzello) c. COMUNE di MIGGIANO (Avv. M. Cafiero) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 21&#8211;octies, co. 2, L. 241 del 1990 ai provvedimenti amministrativi antecedenti all&#8217;entrata in vigore della L. 15 del 2005 Atto amministrativo – Revoca di concessione per gestione impianto carburanti – Vizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-5-2005-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2005 n.2913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-5-2005-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2005 n.2913</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAVALLARI &#8211; Est. CAPITANIO<br /> AVIOLAMP S.A.S. (Avv. L. Rizzello) c. COMUNE di MIGGIANO (Avv. M. Cafiero)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 21&#8211;octies, co. 2, L. 241 del 1990 ai provvedimenti amministrativi antecedenti all&#8217;entrata in vigore della L. 15 del 2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Revoca di concessione per gestione impianto carburanti – Vizi – Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento – Illegittimità – Non sussiste-  Ragioni – Art. 21–octies, co. 2, L. 241/90 – Applicabilità – È dubbia – Principi giurisprudenziali elaborati ante legge 15/2005 – Si applicano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur in mancanza della comunicazione di avvio del provvedimento ex art. 7 L. 241 del 1990, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della concessione per la gestione di un impianto di carburanti fondato su ragioni oggettive (incompatibilità con l’assetto del centro storico, pericolo per l’oincolumità pubblica, possibile intralcio al traffico). Infatti, pur essendo tale provvedimento di natura discrezionale, la dimostrazione in giudizio da parte della P.A. della necessità del contenuto dispositivo del provvedimento ha efficacia sanante del vizio di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. Nel dubbio della operatività dell’art. 21 – octies, co. 2, L. 241 del 1990, come introdotto dalla L. 15 del 2005, dovuto alla circostanza che l’atto amministrativo sia stato adottato nel 2003, trovano comunque applicazione i principi giurisprudenziali orientati in tal senso (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In questo caso il Tar Puglia, pur basando le sue motivazioni sull’art. 21 – octies L. 241 del 1990, non prende una posizione ben definita sulla applicabilità o meno della norma agli atti amministrativi antecedenti alla sua entrata in vigore, ritenendo invece che una lettura in tal senso possa essere fornita dai principi elaborati dalla giurisprudenza prima della L. 15 del 2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Seconda Sezione di Lecce</b></p>
<p>nelle persone dei signori Magistrati:<br />
ANTONIO CAVALLARI, Presidente &#8211; TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore- CLAUDIO CONTESSA, Referendarioha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>A) sul ricorso n. 356/2004, proposto da</p>
<p><b>“Aviolamp di Giannelli G. &#038; C.” S.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Rizzello, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Campania, 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Miggiano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Cafiero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lazzari, in Lecce, Via Taranto, 92,<br />
per l&#8217;annullamento <br />
&#8211;	della deliberazione del C.C. di Miggiano n. 44 in data 10/11/2003, avente ad oggetto “Legge regionale n. 32/98 – Individuazione impianti di distribuzione carburanti in condizioni di incompatibilità in rapporto al territorio – Individuazione nuove aree per il posizionamento degli impianti” e del conseguente atto in data 28/11/2003, con cui il Comune diffidava la società ricorrente a richiedere il trasferimento dell’impianto ed a provvedere al suo materiale riposizionamento;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;																																																																																												</p>
<p>B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati in data 19 e 20/4/2005 e depositati in data 3/5/2005, proposti da</p>
<p><b>Aviolamp S.a.s.</b>, rappresentata e difesa come sopra</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Miggiano</b>, rappresentato e difeso come sopra,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva,<br />
della nota prot. n. 1669 in data 8/3/2005, avente ad oggetto “Revoca concessione suolo pubblico e/o titolo abilitativo ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 13/90”.</p>
<p>Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2005 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, ricorrente, gli avv. Vantaggiato, in sostituzione di Rizzello, e Cafiero. </p>
<p>Considerato che nel ricorso principale sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione e mancata applicazione degli artt. 7 e ss. della L. 7/8/1990, n. 241. Violazione del giusto procedimento;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e mancata applicazione dell’art. 30, comma 3, let. b) della L.R. 20/4/1990, n. 13. Violazione art. 3 della L. n. 241/1990. Difetto di motivazione;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 3, let. b) della L.R. n. 13/1990 sotto altro profilo. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria;<br />	<br />
&#8211;	Violazione art. 30, comma 3, let. d) della L.R. n. 13/1990. Incongruità del termine assegnato,<br />	<br />
mentre nel ricorso per motivi aggiunti sono evidenziati i seguenti vizi:<br />
&#8211;	illegittimità derivata;																																																																																												</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211;	l’operato del Comune di Miggiano è immune dai denunciati vizi di legittimità, per le seguenti ragioni. <br />	<br />
Innanzitutto, va precisato che l’atto di revoca della concessione, adottato dal Comune in data 8/3/2005, è meramente esecutivo della deliberazione impugnata con il ricorso introduttivo (tanto è vero che l’atto di revoca viene censurato solo sotto il profilo dell’illegittimità derivata), per cui l’esame del Collegio deve appuntarsi sull’atto presupposto, censurato sotto tre profili:<br />
a)	violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, per non avere l’Amministrazione comunicato alla società istante l’avvio del procedimento volto all’individuazione degli impianti di distribuzione di carburante incompatibili con l’attuale dislocazione;<br />	<br />
b)	difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere il Comune indicato in modo specifico sotto quale aspetto l’impianto in argomento fosse incompatibile con l’attuale dislocazione (essendosi l’ente limitato a richiamare le fattispecie di cui alla deliberazione di G.R. 19/1/2000, n. 11, con cui la Regione Puglia ha fissato i criteri di localizzazione degli impianti de quibus, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 11/2/1998, n. 32);<br />	<br />
c)	incongruità del termine concesso all’Aviolamp per la delocalizzazione dell’impianto per cui è causa;<br />	<br />
&#8211;	iniziando da quest’ultimo profilo, il Collegio osserva che il termine che il Comune ha concesso alla ricorrente per presentare un progetto di trasferimento dell’impianto (15 giorni dalla notifica della deliberazione n. 44/2003) – pur essendo eccessivamente breve – ha natura ordinatoria, tanto è vero che l’Amministrazione ha fatto trascorrere più di un anno prima di adottare l’atto esecutivo della deliberazione n. 44. Pertanto, la censura è infondata, atteso il suo carattere meramente strumentale;<br />	<br />
&#8211;	per quanto riguarda, invece, il difetto di motivazione, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, quando un atto amministrativo si fonda su più motivi autonomi, è sufficiente, per evitare l’annullamento, che almeno uno di essi sia immune dalle censure denunciate nel ricorso. Ebbene, nel caso di specie il Comune, oltre alle ragioni di incompatibilità con l’assetto del centro storico e di pericolo per l’incolumità pubblica (rispetto alle quali, per la verità, l’ente non ha fornito motivazioni sufficientemente approfondite), ha basato la propria determinazione sul fatto che l’impianto gestito da Aviolamp è dislocato in maniera tale da provocare intralcio al traffico. Al riguardo, la ricorrente ha denunciato la violazione della L.R. n. 13/1990, che però non è più applicabile alla presente fattispecie, in quanto essa è antecedente sia al nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), sia al D. Lgs. n. 32/1998 e sia alla citata deliberazione di G.R. n. 11/2000, per cui la definizione di “intralcio al traffico”, va desunta dalla normativa sopravvenuta. A tal proposito, l’art. 6 della deliberazione di G.R. n. 11/2000 (non impugnata) stabilisce che l’installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti deve essere effettuata nel rispetto del nuovo Codice della Strada e, in particolare (let. a), che essi non devono impegnare la carreggiata stradale: dalla documentazione fotografica depositata dal Comune in data 30/4/2005, si vede chiaramente come l’impianto de quo è collocato proprio sulla carreggiata stradale della via Ferraria, tanto che (foto n. 1) un’autovettura utilitaria che si arresti per il rifornimento occupa circa la metà della sede stradale (provocando quindi un intralcio al traffico);<br />	<br />
&#8211;	quest’ultimo riferimento alla documentazione fotografica versata in atti dal Comune introduce il discorso relativo al primo motivo di ricorso, in cui si denuncia la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. E’ fin troppo noto come la giurisprudenza amministrativa, fin dall’entrata in vigore della citata legge, abbia cercato di dare agli artt. 7 e seguenti un’interpretazione tale da conciliare le giuste esigenze di tutela del cittadino con l’altrettanto rilevante esigenza di evitare la c.d. “caccia all’errore” (ossia, l’annullamento di provvedimenti amministrativi sostanzialmente corretti, basata sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, anche nei casi di atti vincolati o di sostanziale inutilità della partecipazione). Ed è altrettanto noto che tale giurisprudenza ha trovato formale riconoscimento nella recentissima L. 11/2/2005, n. 15, che, inserendo nella L. n. 241/1990 l’art. 21-octies, ha disposto che “&#8230;Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8230;” (art. 21-octies, comma 2). Ora, non c’è dubbio che la deliberazione n. 44/2003 è un provvedimento discrezionale, per cui la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto, in generale, essere inviata alla società ricorrente (art. 21-octies, comma 2, primo periodo); sennonché, il Collegio ritiene che il Comune, con la citata documentazione fotografica, abbia assolto all’onere probatorio previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 21-octies, risultando ictu oculi che l’impianto per cui è causa è dislocato in maniera tale da provocare intralcio al traffico. Da parte sua, invece, la ricorrente non ha fornito – né al Comune, né a questo Tribunale &#8211; alcun elemento di valutazione nuovo ed ulteriore, tale da poter portare l’Amministrazione a modificare in parte qua la deliberazione del C.C. n. 44/2003. Per cui, pur potendosi discutere se l’art. 21-octies sia applicabile direttamente alla presente fattispecie (in quanto la deliberazione n. 44 è stata adottata nel 2003, mentre la L. n. 15/2005 è entrata in vigore l’8/3/2005, ossia lo stesso giorno in cui il Comune ha adottato il provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti), il Collegio ritiene di poter fare comunque applicazione dei predetti principi giurisprudenziali, per cui, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non meritano di essere annullati, pur in assenza di comunicazione di avvio del procedimento; <br />	<br />
&#8211;	conclusivamente, il ricorso va respinto. <br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per denegare il rimborso delle spese del giudizio in favore della ricorrente. <br />
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205 del 21/7/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-24-5-2005-n-2913/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2005 n.2913</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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