<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2912 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2912/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2912/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 21:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2912 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2912/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. C. , rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Livio Neri, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Rigetto dell&#8217;istanza di conversione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (M. C. , rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Livio Neri, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Rigetto dell&#8217;istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1.- Stranieri &#8211; conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro &#8211; rigetto &#8211; impugnazione &#8211; giurisdizione del G.A. &#8211; va affermata.</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> </span><br />
<span style="color: #ff0000;">2.- Stranieri &#8211; art. 1, c. 8, D.L. n. 113/2018 &#8211; portata.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p><em>1. Nel giudizio in cui si dibatte circa il tacito rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dall’art. 19-ter del d. lgs. n. 150 del 2011, siccome novellato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 113 del 2018, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.</em></p>
<p><em>2 . L’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, (da applicarsi al caso di specie) non preclude allo straniero, che pure abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel nuovo permesso per protezione speciale, di richiedere contestualmente o anche successivamente la conversione di detto permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ove ne sussistano i presupposti: tanto è reso manifesto dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, il quale – nel consentire la possibilità di rilasciare, alla scadenza del permesso, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008 previa valutazione della competente Commissione – mantiene espressamente fermi «i casi di conversione».</em></p>
</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/05/2020<br />
<strong>N. 02912/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06015/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2019, proposto da M. C. , rappresentato e difeso dall’Avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e Questura di Milano, in persona del Questore <em>pro tempore</em>, entrambi rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza n. 1294 del 7 giugno 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, resa tra le parti in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., concernente la domanda di annullamento del provvedimento A12/875729/2019, in data 18 marzo 2019, con il quale la Questura di Bergamo ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dall’odierno ricorrente.</p>
<p>visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020;<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020 a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità da remoto;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. All’odierno appellante, cittadino maliano, a seguito di audizione resa innanzi alla competente Commissione Territoriale, è stato rilasciato il 4 marzo 2016 il permesso di soggiorno per motivi umanitari.<br />
1.1. Il 27 settembre 2018 l’interessato ha ottenuto il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno con scadenza al 26 marzo 2019.<br />
1.2. Contestualmente al rilascio di quest’ultimo lo straniero ha quindi chiesto il rinnovo del permesso per il periodo successivo al 26 marzo 2019.<br />
1.3. Lo stesso straniero ha iniziato a lavorare con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di Pizza Ok s.r.l., svolgendo mansioni di lavapiatti e percependo una retribuzione mensile pari ad € 777,52.<br />
1.4. Egli si è quindi determinato, pur in pendenza della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, a chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ormai in scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
1.5. Senonché, con il successivo provvedimento A12/875729/2019, in data 18 marzo 2019, la Questura di Milano ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avanzata dall’odierno ricorrente e gli ha ritirato il permesso di soggiorno.<br />
2. Avverso detto provvedimento, nella parte in cui ha rifiutato implicitamente anche la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di motivi di lavoro subordinato, l’interessato ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, e ne ha chiesto, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento.<br />
2.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.<br />
2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 1294 del 7 giugno 2019, ha respinto il ricorso.<br />
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato e, nel dedurne, tra gli altri motivi di censura, l’erroneità per violazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 18 del 2020, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente annullamento del decreto questorile impugnato in prime cure.<br />
3.1. Si è costituito il Ministero dell’Interno, appellato, per chiedere la reiezione dell’appello.<br />
3.2. Con l’ordinanza n. 4398 del 5 settembre 2019 la Sezione ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.<br />
3.3. Infine, nella pubblica udienza del 23 marzo 2020, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
4. L’appello è fondato.<br />
4.1. Va premesso <em>in limine litis</em> che, dibattendosi in questo giudizio circa il tacito rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, sussiste pienamente la giurisdizione del giudice amministrativo, peraltro mai contestata in appello ai sensi dell’art. 9 c.p.a., non rientrando la presente controversia tra quelle devolute dall’art. 19-<em>ter</em> del d. lgs. n. 150 del 2011, siccome novellato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 113 del 2018, alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.<br />
4.2. Nel merito il ricorso è fondato perché, contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, l’art. 1, comma 8, dell’appena citato d.l. n. 113 del 2018, disposizione da applicarsi propriamente al caso di specie, non preclude allo straniero, che pure abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel nuovo permesso per protezione speciale, di richiedere contestualmente o anche successivamente la conversione di detto permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ove ne sussistano i presupposti.<br />
4.3. Tanto è reso manifesto dallo stesso tenore letterale dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, il quale – nel consentire la possibilità di rilasciare, alla scadenza del permesso, un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008 previa valutazione della competente Commissione – mantiene espressamente fermi «<em>i casi di conversione</em>».<br />
4.4. Anche se la Commissione territoriale ha dunque espresso parere negativo al rilascio del permesso ai sensi del citato art. 32, come è accaduto nel caso di specie, ciò non avrebbe impedito e non doveva impedire al Questore di valutare se sussistessero i presupposti per la conversione del permesso.<br />
4.5. Il provvedimento questorile è dunque illegittimo laddove, in violazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018, non ha valutato se lo straniero potesse ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per via dell’attività lavorativa che ha intrapreso mentre il precedente soggiorno per motivi umanitari non era ancora scaduto.<br />
4.6. Né la valutazione negativa effettuata dalla Commissione territoriale in ordine al rinnovo del precedente titolo, seppure nelle diverse forme e secondo i diversi criterî stabiliti dal d.l. n. 113 del 2018, precludeva al Questore la valutazione della domanda di conversione contestualmente presentata dallo straniero.<br />
4.7. Erra pertanto il primo giudice nel ritenere che la valutazione della Commissione abbia avuto efficacia preclusiva alla conversione del titolo, in quanto al caso di specie non si applica il comma 9, ma il comma 8 dell’art. 1 del d.l. n. 113 del 2018, riferentesi ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già rilasciati e in scadenza e, cioè, proprio al caso di specie, mentre il comma 9 regola «<em>i procedimenti in corso</em>» e, cioè, le ipotesi di prima istanza, proposta secondo la vecchia normativa, e da esaminarsi alla stregua dei nuovi criterî introdotti dal citato d.l. n. 113 del 2018 al fine dell’eventuale rilascio del permesso di soggiorno «<em>per protezione speciale</em>».<br />
4.8. E qui merita solo ricordare, come hanno chiarito di recente le Sezioni Unite, che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge (5 ottobre 2018).<br />
4.9. Tali domande devono essere, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “<em>casi speciali</em>” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).<br />
5. Per tali ragioni, da ritenersi satisfattive e quindi assorbenti di tutte le ulteriori censure proposte dall’appellante anche in questa sede, il provvedimento questorile è illegittimo per la violazione dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 113 del 2018.<br />
6. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata, con il conseguente annullamento del decreto emesso dalla Questura di Milano, che dovrà riesaminare l’istanza di conversione proposta da M. C.  al fine di verificare se sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />
6.1. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la novità del caso di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
6.2. Il Ministero dell’Interno, soccombente, corrisponderà il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado all’erario, essendo l’odierno appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da M. C. , lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento A12/875729/2019 emesso l’11 marzo 2019 dalla Questura di Bergamo.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.<br />
Condanna il Ministero dell’Interno a versare il contributo unificato prenotato a debito per la proposizione del ricorso in primo e in secondo grado in favore dell’erario.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, con l’intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />
Solveig Cogliani, Consigliere<br />
Umberto Maiello, Consigliere</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2912/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2004 n.2912</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-8-2004-n-2912/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-8-2004-n-2912/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-8-2004-n-2912/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2004 n.2912</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est. Di Gloria Elio (Avv.ti G. Evaristi e L. Ponzetta) contro il Comune di Monsummano Terme (Avv. F. Arizzi) e nei confronti del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Monsummano Terme (non costituito) giurisdizione della Corte di Appello competente per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-8-2004-n-2912/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2004 n.2912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-8-2004-n-2912/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2004 n.2912</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est.<br /> Di Gloria Elio  (Avv.ti G. Evaristi e L. Ponzetta) contro il Comune di Monsummano Terme (Avv. F. Arizzi) e nei confronti del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Monsummano Terme (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione della Corte di Appello competente per tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di reiterazione di vincoli inaedificandi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori &#8211; Art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lvo. 80/98, come modificato dall&#8217;art. 7 L. 205/00, ed artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°, D.P.R. 327/01 – Giurisdizione della Corte di Appello competente – Ricorso per la condanna al pagamento dell’indennizzo relativo alla reiterazione di vincoli di inedificabilità &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In base all&#8217;art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lvo. 80/98 (come modificato dall&#8217;art. 7 L. 205/00) ed ora agli artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°, del D.P.R. 327/01, sono devolute alla cognizione della competente Corte d&#8217;Appello tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori, ivi compresi i vincoli inaedificandi. Ne consegue che è inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da un privato per ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità risarcitoria relativa alla reiterazione di vincoli di inedificabilità su un terreno di sua proprietà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione della Corte di Appello competente per tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di reiterazione di vincoli inaedificandi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 747/2003 proposto da</p>
<p><b>Di Gloria Elio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Evaristi e Luciano Ponzetta, con elezione di domicilio presso lo studio del primo, in Firenze, Via Ricasoli n. 32,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Monsummano Terme</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Arizzi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Monsummano Terme</b>, non costituitosi in giudizio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento comunale n. 2828 del 13 febbraio 2003, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e conseguenziale, con il quale si nega la erogazione dell&#8217;indennità risarcitoria dovuta per ripetuto vincolo su terreno di sua proprietà, posto dal Comune fin dall&#8217;anno 1965; comunque, la dichiarazione del diritto del ricorrente a percepire detta indennità, conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999; la condanna dell&#8217;Amministrazione convenuta al pagamento di tale indennità risarcitoria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 maggio 2004, il Consigliere dott. Giuseppe Di Nunzio;<br />
Uditi, altresì, l&#8217;avv.G.Evaristi per il ricorrente l&#8217;avv. A.Cuccurullo delegato dell&#8217;avv. F.Arizzi per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nel Comune di Monsummano Terme (Pt) è posto un appezzamento di terreno edificabile, di proprietà del ricorrente. Il terreno è con fronte su Via Ventavoli, ed è catastalmente rappresentato: a) sul foglio di mappa 7, dal mappale 748, di mq. 1.140, con redditi: dominicale di vecchie lire 12.540, ed agrario, di vecchie lire 11.400; b) nonché dal mappale 765 di mq. 510, con redditi: dominicale di vecchie lire 5.610, ed agrario di vecchie lire 5.100. Il tutto con complessiva superficie catastale di mq. 1.650, e complessivi redditi imponibili: dominicali, di vecchie lire 18.150; agrari, di vecchie lire 16.500.<br />
L&#8217;appezzamento in oggetto, dall&#8217;anno 1968 veniva assoggettato a vincolo, perché destinato ad attrezzature di pubblica utilità, e tale vincolo, con varie denominazioni, è stato reiterato in tutti i successivi piani regolatori. In ultimo, il vincolo è stato reiterato con l&#8217;adozione del Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/1/2002, senza che siano stati posti in essere provvedimenti espropriativi e/o ablatori.<br />
Il ricorrente, già in data 10 marzo 2000, avanzava istanza al Comune per ottenere l&#8217;erogazione dell&#8217;indennità risarcitoria stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999.<br />
Il Comune di Monsummano Terme nel precisare i termini e gli estremi degli atti di programmazione urbanistica adottati e adottandi, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire detto indennizzo risarcitorio, e si riservava di acquisire un parere legale in ordine ai criteri da seguire per la quantificazione dell&#8217;indennizzo. &#8220;Non appena il nostro legale ci avrà fornito le necessarie delucidazioni giuridico-legali si provvederà a fissare l&#8217;ammontare di detta indennità&#8221;; concludeva così la citata lettera del Comune in data 13 giugno 2000. Però al ricorrente non perveniva più comunicazione ed erogazione alcuna, per cui egli diffidava formalmente il Comune con atto notificato in data 2 gennaio 2003.<br />
A seguito di tale diffida il Comune, mentre persisteva nel non erogare la pure preannunciata indennità, inviava una lettera-provvedimento, con la quale:<br />
a) lamentava l&#8217;impossibilità di provvedere, in quanto ciò dipendeva dal fatto che non era ancora entrato in vigore il DPR 8 giugno 2001, n. 327, per cui il Comune non aveva a disposizione nessun elemento normativo per quantificare l&#8217;indennizzo in questione;<br />
b) metteva in discussione il diritto del ricorrente a percepire detta indennità, facendo espressa riserva non solo sul &#8220;quantum&#8221; di spettanza del ricorrente, ma anche sull&#8217; &#8220;an&#8221;.<br />
Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti predetti e formulato le domande specificate in premessa e nel ricorso, deducendo la censura seguente:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, numeri 2, 3, 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187; del comma 6 dell&#8217;art. 5 bis del D.L. 333/1992, dell&#8217;art. 1, comma 65, della legge 28/12/1995, n. 549, e dell&#8217;art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 23/12/1996, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio rileva, in via pregiudiziale, la fondatezza dell&#8217;eccezione di difetto relativo di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.<br />
Invero, in base al più recente e autorevole orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U., ord. 11/2/03 n. 2058; TAR Calabria, I, 2/3/04 n. 517), sia l&#8217;art. 34, c. 3°, lett. b), D.Lgs. 80/98, come modificato dall&#8217;art. 7 L. 205/00, sia, ora, gli artt. 39, c. 3°, e 53, c. 7°; DPR 327/01 demandano alla cognizione della competente Corte d&#8217;Appello tutte le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione di indennità in conseguenza di atti espropriativi e ablatori, compreso quelle relative al diritto all&#8217;indennizzo per reiterazione dei vincoli di inedificabilità.<br />
Non ritenendo il Collegio di doversi discostare da tale indennizzo, deve declinare la propria giurisdizione e dichiarare la inammissibilità del proposto ricorso.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciandosi, dichiara il ricorso inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 26 maggio 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-8-2004-n-2912/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/8/2004 n.2912</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
