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	<title>2911 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2911 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2911</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI: (Vincenzo B., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Fabrizio Cimini e dall&#8217;Avvocato Chiara Costagliola, c. Comune di Carovilli, non costituito in giudizio e nei confronti di Omissis , rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Alfredo Ricci e dall&#8217;Avvocato Vincenzo Mercolino) Processo amministrativo : l&#8217;applicabilità  del principio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-8-5-2020-n-2911/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2020 n.2911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Vincenzo B., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Fabrizio Cimini e dall&#8217;Avvocato Chiara Costagliola, c. Comune di Carovilli, non costituito in giudizio e nei confronti di Omissis , rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Alfredo Ricci e dall&#8217;Avvocato Vincenzo Mercolino)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : l&#8217;applicabilità  del principio della &#8220;ragione pìù liquida&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; principio della &#8220;ragione pìù liquida&#8221; &#8211; applicabilità .<br /> <br /> 2.- Elezioni &#8211; votazione &#8211; voto ad una lista e preferenza per un candidato di altra lista &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nel processo amministrativo, si può prescindere, per il principio della ragion pìù liquida, da tutte le questioni preliminari eccepite ove (come nel caso di specie) la pretesa nel merito, sia infondata.</em><br /> <br /> <em>2. Nelle competizioni elettorali, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un&#8217;altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere.</em><br /> <em>Deve, infatti, ritenersi che l&#8217;espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, altrimenti determinandosi &#8211; in particolare nel caso di elezioni in Comuni fino a 15.000 abitanti, in cui non è consentito il voto disgiunto &#8211; la nullità  del voto perchè affetto da insanabile contraddittorietà  interna (come nel caso di specie).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/05/2020<br /> <strong>N. 02911/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10175/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 10175 del 2019, proposto da Vincenzo B., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocato Fabrizio Cimini e dall&#8217;Avvocato Chiara Costagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Carovilli, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocato Alfredo Ricci e dall&#8217;Avvocato Vincenzo Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con i quali sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avvocato Stefano Silvestri in Roma, via Ludovisi, n. 35;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 404 del 21 novembre 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sez. I, resa tra le parti, concernente il verbale delle operazioni dell&#8217;adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 27 maggio 2019 di proclamazione degli eletti, relativo alla consultazione elettorale amministrativa per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Carovilli (IS) tenutasi il 26 maggio 2019 nonchè di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e conseguenti.<br /> <br /> visto l&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020;<br /> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Antonio C., di Sandro Cerulli, di Sandra Filomena Di Domenico, di Jenny Iacovone, di Simone Nuosci, di Antonio Ricchiuti, di Antonino Testa e di Vincenzino Veneziale;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020 a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità  da remoto;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;odierno appellante, Vincenzo B., ha preso parte in qualità  di candidato sindaco per la lista n.1 &#8220;<em>Carovilli Paese mio</em>&#8221; alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Carovilli (IS) svoltesi il 26 maggio 2019.<br /> 1.1. L&#8217;esito della consultazione elettorale, alla quale hanno preso parte solo 2 liste, ha visto affermarsi quale lista vincitrice quella capeggiata da Antonio C., odierno controinteressato, &#8220;<em>Per la buona amministrazione</em>&#8220;, per 466 validi, mentre l&#8217;altra lista &#8211; la n. 1, &#8220;<em>Carovilli Paese Mio</em>&#8220;, capeggiata dall&#8217;appellante, Vincenzo B. &#8211; è risultata seconda con il risultato di 464 voti validi.<br /> 1.2. Vincenzo B. ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Molise e, assumendo l&#8217;erroneità  dell&#8217;esito elettorale, ha chiesto la correzione del risultato, in quanto ha assunto che cinque voti, da assegnarsi alla propria lista, sarebbero stati erroneamente dichiarate nulli.<br /> 1.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno nonchè il sindaco eletto e i consiglieri della lista controinteressata per chiedere la reiezione dell&#8217;appello.<br /> 1.4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con la sentenza n. 404 del 21 novembre 2019, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.<br /> 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Vincenzo B. e, nel dedurne l&#8217;erroneità  con un unico articolato motivo, ne ha chiesto la riforma.<br /> 2.1. Si sono costituiti i controinteressati, che hanno sollevato alcune eccezioni preliminari e hanno comunque chiesto la reiezione del ricorso nel merito.<br /> 2.2. Nella pubblica udienza del 23 marzo 2020 il Collegio, fissata ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato.<br /> 4. Ritiene il Collegio di poter prescindere, per il principio della ragion pìù liquida, da tutte le questioni preliminari sollevate dagli appellati nella loro memoria di costituzione (pp. 4-6), stante l&#8217;infondatezza, nel merito, dell&#8217;appello.<br /> 5. L&#8217;appellante assume che cinque schede elettorali, prive di qualsivoglia contrassegno su entrambe le liste, recavano preferenze per un candidato consigliere espresse non nello spazio della lista di appartenenza, ma nello spazio della lista antagonista, e sostiene che i voti espressi in questo modo non dovessero essere dichiarati nulli in base ad una corretta applicazione dell&#8217;art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 570 del 1960 e per il principio del <em>favor voti </em>costantemente ribadito da questo Consiglio di Stato, nella propria giurisprudenza, per casi del genere.<br /> 5.1. L&#8217;assunto dell&#8217;appellante, tuttavia, non è condivisibile perchè è evidente che l&#8217;indicazione della preferenza nominativa dei candidati appartenenti ad una lista nel riquadro riservato ad un&#8217;altra, in una competizione elettorale alla quale concorrono solo due liste, non consente di assegnare il voto alla lista di detti candidati, in assenza di un contrassegno su questa lista, per l&#8217;insanabile contraddizione tra l&#8217;espressione della preferenza di detti candidati nel riquadro riservato all&#8217;unica lista avversaria.<br /> 5.2. Ha osservato anzitutto la sentenza impugnata che l&#8217;art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 570 del 1960 si applica alle votazioni per il rinnovo del Consiglio comunale nei Comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti e non certo alle votazioni amministrative per il Comune di Carovilli (IS), che ha meno di 1.000 abitanti.<br /> 5.3. In ogni caso e anche prescindendo da siffatto rilievo, come ha sempre evidenziato la sentenza impugnata, se è pur vero che la giurisprudenza ha chiarito che, ove risulti votata una lista e, nel relativo riquadro, sia indicata la preferenza per il candidato consigliere di un&#8217;altra lista, è valido il voto espresso per la lista, mentre va annullato quello di preferenza per il consigliere (Cons. St., sez. V, 13 aprile 2016, n. 1477), nel caso di specie, come lo stesso appellante deduce, non risulterebbe essere stata votata alcuna lista, bensì¬ soltanto i consiglieri di una lista nel riquadro riservato alla lista avversaria.<br /> 5.4. Evidente è dunque il fatto che la volontà  dei cinque elettori non si è espressa in modo chiaro e univoco a favore della lista alla quale si riferiscono i consiglieri, non potendo escludersi che detti elettori erroneamente pensassero che i consiglieri votati appartenessero all&#8217;unica lista avversaria (nel cui riquadro hanno espresso la preferenza) e, dunque, non potendo desumersi con certezza la volontà  effettiva degli elettori, nemmeno nella pìù lata applicazione del principio del <em>favor voti.</em><br /> 5.5. Tanto si desume <em>a contrario</em> anche dalla sentenza di questo Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, laddove richiama il principio affermato, per un caso simile al presente, da Cons. St., sez. V, 20 luglio 2001, n. 4054.<br /> 5.6. Come quest&#8217;ultima sentenza ha chiarito, deve ritenersi, infatti, che l&#8217;espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, altrimenti determinandosi &#8211; in particolare nel caso di elezioni in Comuni fino a 15.000 abitanti, in cui non è consentito il voto disgiunto &#8211; la nullità  del voto perchè affetto da insanabile contraddittorietà  interna, come nel caso di specie.<br /> 6. Ne segue che la sentenza impugnata merita conferma, in quanto esente da tutte le censure in questa sede sollevate.<br /> 7. Le spese del presente grado del giudizio, attesa comunque l&#8217;incertezza di detti voti, contestati nel presente giudizio, e la dubbiezza della lite, possono essere interamente compensate tra le parti costituite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da Vincenzo B., lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Solveig Cogliani, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/5/2005 n.2911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-24-5-2005-n-2911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-24-5-2005-n-2911/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/5/2005 n.2911</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Silvio Lomazzi – Estensore Casciaro (avv. A. Licci, L. Danilo) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato). sulla non manifesta infondatezza della q.l.c. dell&#8217;art.3 comma 1, l. n.27 derl 1981, in tema di indennità giudiziaria Pubblico impiego – Magistrati –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-24-5-2005-n-2911/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/5/2005 n.2911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-24-5-2005-n-2911/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 24/5/2005 n.2911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Silvio Lomazzi – Estensore<br /> Casciaro (avv. A. Licci, L. Danilo) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla non manifesta infondatezza della q.l.c. dell&#8217;art.3 comma 1, l. n.27 derl 1981, in tema di indennità giudiziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Magistrati – Magistrati ordinari – Indennità giudiziaria – Congedo straordinario per malattia – Corresponsione – Esclusione – Art.3 comma 1, l. n.27 del 1981 – Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 36, cost. – E’ rilevante e non manifestamente infondata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3 comma 1, l. 19 febbraio 1981 n.27, nella parte in cui esclude la corresponsione ai magistrati ordinari dell’indennità giudiziaria nei periodi di congedo straordinario per malattia, in relazione agli artt.3 e 36, cost..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non manifesta infondatezza della q.l.c. dell’art.3 comma 1, l. n.27 derl 1981, in tema di indennità giudiziaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2911/2005<br />
		Registro Generale:	1644/2004 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ALDO RAVALLI 			Presidente;<br />
ETTORE MANCA               	Ref.; SILVIO LOMAZZI              	Ref., relatore																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 23 Febbraio 2005<br />
Visto il ricorso 1644/2004  proposto da:<br />
 <b>CASCIARO INES</b> rappresentata e difesa da: LICCI ALDO e DANILO LORENZO con domicilio eletto in LECCE  VIA P. MICHELI,36</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> in persona del Ministro in carica e <b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> in persona del Ministro in carica  entrambi rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI, 23 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell&#8217;efficacia, del provvedimento n.15555/04 del 27 maggio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Provinciale del Tesoro – Direzione Provinciale dei Servizi Vari, notificato il successivo 10 giugno 2004, avente ad oggetto l’accertamento di un credito erariale, partita n.1380724 nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o consequenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE <br />
Viste le memorie conclusive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Udito il relatore Ref. Silvio Lomazzi e uditi, altresì, per la parte ricorrente l’Avv. Lorenzo Danilo e per le Amministrazioni resistenti l’Avv. dello Stato Fernando Musio;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Dr.ssa Ines Casciaro, giudice penale presso il Tribunale di Lecce, impugnava il provvedimento n.15555/04 del 27 maggio 2004, notificatole il successivo 10 giugno 2004, con il quale veniva accertato a suo carico un debito verso lo Stato di € 1.305,48, a titolo di ripetizione dell’indennità giudiziaria ex art.3 della Legge 19 febbraio 1981, n.27 corrisposta e non dovuta, in relazione al periodo di congedo straordinario per malattia, di giorni trenta a decorrere dal 14 gennaio 2004 e di giorni quindici dal 13 febbraio 2004, dalla stessa usufruiti.<br />
L’interessata deduceva un unico e articolato motivo di ricorso così rubricato: illegittimità costituzionale dell’art.3, comma 1 della Legge 19 febbraio 1981, n.27 per violazione degli artt.3, 36 e 97 della Costituzione.<br />
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, rilevando nel merito la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata e la conseguente infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.<br />
Nell’udienza del 23 febbraio 2005 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra la previsione normativa di cui all’art.3 della Legge 19 febbraio 1981, n.27, in base alla quale l’indennità ivi prevista non spetta tra l’altro nei periodi di congedo straordinario per malattia, e gli artt.3, 36 e 97 della Costituzione.<br />
 Al riguardo la Dr.ssa Casciaro inquadra la suindicata indennità tra gli emolumenti connessi agli oneri di studio e di aggiornamento professionale gravanti sul magistrato, indipendenti dall’effettivo esercizio dell’attività lavorativa.<br />
In particolare viene affermata la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 Cost. in relazione al trattamento riservato ai membri del Parlamento.<br />
Questi ultimi percepiscono un’indennità, ex art.1 della Legge 31 ottobre 1965, n.1261, volta a garantire il libero svolgimento del mandato nonché il rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, rapportata nel quantum al trattamento dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.<br />
A detta della ricorrente pertanto la cennata indennità sarebbe assimilabile all’indennità giudiziaria.<br />
Tuttavia, mentre quest’ultima viene decurtata, tra l’altro, nel caso suindicato, l’indennità parlamentare non risulta caratterizzata da limitazioni o esclusioni di nessun genere; di qui la denunciata disparità di trattamento.<br />
 Il Collegio ritiene la questione prospettata manifestamente infondata, atteso che non viene riscontrata tra lo status di parlamentare e quello di magistrato, sotto il profilo denunciato, una situazione obiettivamente omogenea.<br />
L’interessata ravvisa inoltre l’irragionevolezza del disposto normativo in esame, che prevede la corresponsione dell’indennità giudiziaria anche nei periodi di ferie fruiti dal magistrato, a fronte di una ratio che ne precluderebbe la percezione in caso di mancato svolgimento dell’attività lavorativa.<br />
La questione è del pari palesemente infondata se, come ritenuto dalla ricorrente e da questo Tribunale nei termini che verranno meglio precisati in seguito, deve riconoscersi all’indennità de qua natura retributiva, giacchè nell’ordinamento vige il principio (di matrice costituzionale) delle ferie retribuite.<br />
Ugualmente del tutto insussistente appare il denunciato contrasto della norma in esame con l’art.97 Cost. sotto il profilo del buon andamento della funzione giurisdizionale, dal momento che, secondo il costante orientamento della Consulta e la formulazione della stessa disposizione, il buon andamento va riferito all’esercizio della funzione amministrativa.<br />
La ricorrente inoltre, come dianzi accennato, si sofferma a ricostruire la natura retributiva dell’emolumento in questione: ne rileva i caratteri della fissità e continuità; pone in rilievo come la norma contenuta nell’art.3 della Legge n.27 del 1981 ne giustifica il percepimento in relazione agli oneri che il magistrato incontra nello svolgimento della sua attività nonchè ne prevede il suo adeguamento in relazione e nella misura dell’adeguamento stabilito per lo stipendio; sottolinea il fatto che la stessa venga corrisposta anche durante le ferie.<br />
La suddetta ricostruzione è sostanzialmente condivisa dal Collegio che ritiene preponderante la natura retributiva dell’indennità in esame.<br />
Né vale a confutare i risultati della descritta analisi il riferimento normativo alla non pensionabilità della stessa (cfr. art.3, comma 1 Legge n.27 del 1981), giacchè, come affermato dalla Corte Costituzionale con pronuncia n.422 del 27 dicembre 1996 in sede di verifica della legittimità della norma rispetto all’art.38 Cost., in primo luogo non vige nell’ordinamento un principio che garantisca l’integrale corrispondenza tra retribuzione e pensione, secondo poi le ragioni di tutela del pensionato vanno contemperate con le disponibilità del bilancio pubblico.<br />
In sostanza i giudici costituzionali hanno ritenuto infondata la questione in quella sede sollevata non per aver disconosciuto la natura retributiva dell’indennità, ma anzi considerandola pacificamente come dato acquisito.<br />
L’interessata quindi rileva il contrasto della norma oggetto del presente giudizio con l’art.36 Cost., non essendo gli oneri che il magistrato sostiene in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa (in particolare di studio e di aggiornamento professionale mediante ad esempio l’acquisto di libri, l’abbonamento a riviste, l’accesso a banche-dati) connessi con particolari periodi dell’anno e anche in considerazione della consistente decurtazione operata, ammontando l’importo dell’indennità per la ricorrente al momento dell’impugnativa a circa € 870 mensili.<br />
La questione in ultimo prospettata appare non manifestamente infondata.<br />
Il Collegio reputa inoltre di dover evidenziare ex officio, ai sensi degli artt.1 della Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n.1 e 23 della Legge 11 marzo 1953, n.87, ulteriori potenziali profili di illegittimità della norma de qua.<br />
In particolare si fa presente che con la Legge 22 giugno 1988, n.221 (cfr. artt.1 e 2) è stata attribuita al personale appartenente ai ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie l’indennità ex art.3 della Legge n.27 del 1981, con espressa esclusione, tra l’altro, dei periodi di congedo straordinario.<br />
Successivamente l’art.43, comma 1, lett. s) del C.C.N.L. – comparto ministeri – del 16 maggio 1995 ha disposto la disapplicazione, con riferimento all’art.34 del medesimo contratto collettivo inerente alla disciplina (di parte) della retribuzione accessoria, della menzionata Legge n.221 del 1988.<br />
Pertanto, per effetto del nuovo riferimento normativo di cui al citato art.34 del C.C.N.L. che si è sostituito alla Legge n.221 del 1988, l’indennità giudiziaria è confluita nel trattamento retributivo accessorio ed in particolare, avendo i caratteri della generalità e continuità, nella retribuzione di cui all’allegato B) del contratto collettivo (cosiddetta “indennità di amministrazione”).<br />
Orbene in base all’art.21, comma 7, lett. a) del predetto C.C.N.L., per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di cui all’art.34 ed in particolare l’indennità di amministrazione nella quale, come visto, è stata ricompresa l’indennità giudiziaria.<br />
Ne deriverebbe una disparità di trattamento, violativa del principio di uguaglianza sancito nell’art.3 Cost., tra i magistrati, che in caso di congedo straordinario per malattia hanno l’indennità giudiziaria decurtata integralmente e dal primo giorno, ed il personale appartenente ai ruoli delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, i quali conservano per intero il suddetto emolumento qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a quindici giorni lavorativi.<br />
Si osserva che la diversa natura della fonte normativa regolatrice dei due rapporti di lavoro a confronto non potrebbe rendere inammissibile la configurabilità del prospettato vizio di legittimità.<br />
“La circostanza che un tipo di rapporto trova la sua fonte nella legge e l’altro in un contratto collettivo non esime, invero, il legislatore che regola il primo dal rispetto del suddetto precetto costituzionale, né preclude la verifica dell’osservanza di quel dovere ed il riscontro della sua violazione” (cfr. Cons.Stato, IV, Ord. 22 novembre 2004, n.7632).<br />
Diversamente argomentando potrebbero venir meno le garanzie costituzionali inerenti alla parità di trattamento di situazioni uniformi.<br />
Inoltre, sotto il profilo della ragionevolezza di cui al menzionato art.3 Cost., appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riferita all’art.3 della Legge n.27 del 1981, nella misura in cui l’indennità ivi prevista, cui va riconosciuta la prevalente natura retributiva, viene decurtata integralmente dal primo giorno di malattia a differenza delle altre componenti retributive (cfr. art.40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3).<br />
Ulteriore aspetto di possibile irragionevolezza della norma va ravvisato nel fatto che la cennata integrale e subitanea decurtazione è prevista per causa non imputabile al magistrato ed in relazione ad un evento che reca pregiudizio ad un bene fondamentale come il bene della salute (si precisa che non viene sollevata questione con riferimento all’art.32 Cost., giacchè al magistrato viene consentito di assentarsi per le cure necessarie, conservando il posto e la sede di lavoro nonché la retribuzione di base, ma solo in relazione all’art.3 Cost.).<br />
Risulta in definitiva al Collegio che la questione non è stata in precedenza sollevata nei presenti termini.<br />
Non sembra possibile inoltre accedere ad una interpretazione della norma in esame che valga a fugare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati.<br />
Per ciò che attiene poi alla rilevanza della questione è agevole rilevare che la pretesa creditoria della ricorrente è preclusa dalla norma in questione, che non prevede la corresponsione dell’indennità giudiziaria nei periodi in contestazione, e che dunque la verifica della sua compatibilità con la Costituzione risulta decisiva ai fini della definizione della controversia.<br />
In conclusione il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell’art.3, comma 1 della Legge 19 febbraio 1981, n.27, nella parte in cui esclude la corresponsione ai magistrati ordinari dell’indennità giudiziaria nei periodi di congedo straordinario per malattia, in relazione agli artt.3 e 36 della Costituzione.<br />
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Prima, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1644/2004 indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 1 della Legge 19 febbraio 1981, n.27, nella parte in cui esclude la corresponsione ai magistrati ordinari dell’indennità giudiziaria nei periodi di congedo straordinario per malattia, in relazione agli artt.3 e 36 della Costituzione.<br />
Dispone la sospensione del presente giudizio.<br />
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />
Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.<br />
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.<

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005.

Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 24 maggio 2005<
</p>
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