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	<title>2905 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2015 n.2905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-12-11-2015-n-2905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-12-11-2015-n-2905/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2015 n.2905</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Cappellano Sulle condizioni per ritenere ammissibile l&#8217;inserimento di elementi economici nell&#8217;offerta tecnica Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Offerte &#8211; Divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica &#8211; Ratio &#8211; &#160;Indicazione di elementi economici nell&#8217;offerta tecnica &#8211;&#160;Violazione del divieto &#8211; Condizioni &#160;. Una prescrizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-12-11-2015-n-2905/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2015 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-12-11-2015-n-2905/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2015 n.2905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Cappellano</span></p>
<hr />
<p>Sulle condizioni per ritenere ammissibile l&#8217;inserimento di elementi economici nell&#8217;offerta tecnica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Offerte &#8211; Divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica &#8211; Ratio &#8211; &nbsp;Indicazione di elementi economici nell&#8217;offerta tecnica &#8211;&nbsp;Violazione del divieto &#8211; Condizioni &nbsp;.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p abp="1547">Una prescrizione del disciplinare di gara la quale vieta a pena di esclusione qualsivoglia indicazione di carattere economico relativo all&#8217;offerta deve essere interpretata non solo secondo il suo tenore letterale, ma soprattutto secondo criteri logici e sistematici: il divieto attiene non già all&#8217;inserimento, in sè, di elementi economici nell&#8217;offerta tecnica, ma all&#8217;inserimento di elementi dai quali in concreto possa pervenirsi all&#8217;offerta economica.&nbsp;Pertanto l&#8217;indicazione di elementi economici nell&#8217;offerta tecnica&nbsp;non viola il divieto di commistione&nbsp;qualora tali elementi&nbsp;non consentano la ricostruzione dell&#8217;offerta economica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p abp="1550" style="text-align: right;">N. 02905/2015 REG.PROV.COLL.</p>
<p abp="1551" style="text-align: right;">N. 00761/2015 REG.RIC.</p>
<p abp="1552">&nbsp;</p>
<h1 abp="1554">&nbsp;</h1>
<p abp="1556" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p abp="1557" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p abp="1558" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p abp="1559" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p abp="1560" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p abp="1561" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p abp="1562">sul ricorso numero di registro generale 761 del 2015, proposto da:&nbsp;<br abp="1563" /><br />
Enel Sole s.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i abp="1564">pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cintioli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Massimiliano Mangano;&nbsp;</p>
<p abp="1565" style="text-align: center;">contro</p>
<p abp="1566">&#8211; la Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i abp="1567">pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Palermo, via E. Torricelli n. 3, presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;<br abp="1568" /><br />
&#8211; il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante&nbsp;<i abp="1569">pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per le</p>
<p abp="1570" style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p abp="1571">Gemmo s.p.a., in persona del legale rappresentante&nbsp;<i abp="1572">pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella e Armando Catania, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Palermo, via I. La Lumia n. 8;</p>
<p abp="1573" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p abp="1574">&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di Gemmo s.p.a. del lotto n. 8 della gara Consip per l&#8217;affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 3, ID Sigef 1270;</p>
<p abp="1575">&#8211; della nota Consip prot. n. 916/2015 del 14 gennaio 2015, ricevuta in data 21 gennaio us., con la quale, ex art. 79, co. 5, d.lgs. 163/2006, la predetta aggiudicazione è stata comunicata ad Enel Sole s.r.l.;</p>
<p abp="1576">&#8211; di tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o conseguenti, ed in articolare, ove occorra:</p>
<p abp="1577">di tutti gli atti e dei verbali di gara, anche non conosciuti, ed in particolare di quelli dai quali risulta che Gemmo S.p.A., piuttosto che essere esclusa dalla procedura, è stata ammessa e la sua offerta positivamente valutata;</p>
<p abp="1578">&#8211; del verbale della seduta di gara n. 61, durante la quale sono state approvate le graduatorie relative ai lotti nn. 2 ed 8;</p>
<p abp="1579">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p abp="1581">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p abp="1582">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gemmo s.p.a.;</p>
<p abp="1583">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</p>
<p abp="1584">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consip s.p.a., con le relative deduzioni difensive;</p>
<p abp="1585">Viste le deduzioni difensive e la documentazione depositate da Gemmo s.p.a.;</p>
<p abp="1586">Vista l’ordinanza cautelare n. 469 del 20 marzo 2015;</p>
<p abp="1587">Visto il ricorso incidentale proposto da Gemmo s.p.a.;</p>
<p abp="1588">Viste la documentazione e le memorie depositate dalla ricorrente, nonché le memorie prodotte dalla Consip e da Gemmo s.p.a.;</p>
<p abp="1589">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p abp="1590">Visti l’art. 120 cod. proc. amm.;</p>
<p abp="1591">Relatore il primo referendario Maria Cappellano;</p>
<p abp="1592">Uditi all’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2015 i difensori delle parti, presenti come da verbale;</p>
<p abp="1593">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p abp="1594">&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p abp="1596" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p abp="1597">A. – Con ricorso notificato il 25-27 febbraio 2015 e depositato il 5 marzo, ENEL Sole s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui è stato aggiudicato in favore di Gemmo s.p.a. il lotto n. 8 (di otto lotti complessivamente), relativo alla gara indetta da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i..</p>
<p abp="1598">Espone:</p>
<p abp="1599">&#8211; di avere partecipato al bando di gara, per quanto qui rileva, per l’aggiudicazione del lotto n. 8 relativo alla Regione Siciliana, per un importo massimo previsto pari a € 100.000.000,00 (IVA esclusa), in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;</p>
<p abp="1600">&#8211; che il disciplinare di gara, al punto 2 con riferimento all’offerta tecnica, prevedeva espressamente che la presenza di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativa all’offerta avrebbe costituito causa di esclusione dalla gara;</p>
<p abp="1601">&#8211; di avere partecipato, in costituendo R.T.I. con il Consorzio CNS Soc. Coop., concorrendo, tra l’altro, per il lotto in questione (n. 8), classificandosi al secondo posto, essendo risultata aggiudicataria la concorrente Gemmo s.p.a., la cui offerta tecnica contiene l’indicazione espressa di elementi di natura economica.</p>
<p abp="1602">Si duole, quindi, degli atti impugnati, affidando il ricorso all’articolata censura di&nbsp;<i abp="1603">Violazione del punto 2 del Disciplinare di gara. Violazione del principio di segretezza dell’offerta. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica</i>: 1) Gemmo s.p.a. ha inserito nella propria offerta tecnica una serie di indici economici – tra cui l’andamento della componente PUN del prezzo dell’energia &#8211; dai quali è possibile desumere il costo di acquisto dell’energia, nonché ha indicato i prezzi di manutenzione delle lampade led, in (asserita) violazione del principio di segretezza dell’offerta economica e del punto 2 del disciplinare di gara; 2) sotto il profilo sostanziale, i dati economici inseriti dalla aggiudicataria rendono possibile pervenire alla determinazione dell’offerta economica presentata dalla predetta.</p>
<p abp="1604">Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previo accoglimento dell’istanza cautelare.</p>
<p abp="1605">B. – Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, Gemmo s.p.a., Consip s.p.a. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con deposito, da parte di Gemmo s.p.a. e Consip s.p.a., di deduzioni difensive con richiesta di reiezione del ricorso, e della connessa istanza cautelare, in quanto infondato.</p>
<p abp="1606">C. – Con ordinanza n. 469 del 20 marzo 2015 è stata respinta l’istanza cautelare.</p>
<p abp="1607">D. – Con ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato, Gemmo s.p.a. ha impugnato gli atti di gara, deducendo le censure di:</p>
<p abp="1608">1)&nbsp;<i abp="1609">violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 49 d. lgs. 163/2006 e artt. 88 e 104 DPR 207/2010, par. 4 del disciplinare); eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti e della motivazione</i>, in quanto, poiché il Consorzio CNS Soc. Coop. – mandante del costituendo R.T.I. con ENEL Sole – ha dichiarato di avvalersi della propria consorziata (C.M.C.) per i requisiti OG10 e OS9 – l’indicazione del personale e dei mezzi avrebbe dovuto essere specifico e puntuale, laddove il contratto di avvalimento presenta, invece, un contenuto generico;</p>
<p abp="1610">2)&nbsp;<i abp="1611">violazione e falsa applicazione di norme di legge e di principi generali della legge sui contratti pubblici e dell’ordinamento amministrativo (art. 46 1. bis e 2 d. lgs. n. 163/06); eccesso di potere per violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della azione amministrativa</i>, in quanto, tenuto conto della applicazione formale che la ricorrente principale postula del punto 2 del disciplinare di gara, una tale interpretazione condurrebbe alla nullità della clausola stessa, non essendovi nell’ordinamento una norma che ponga, se non in termini concreti, il divieto di inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica.</p>
<p abp="1612">E. – In vista della discussione del ricorso nel merito, tutte le parti – tranne il resistente Ministero – hanno ribadito le conclusioni già rassegnate, ulteriormente argomentando anche in ragione dell’esito di un giudizio analogo davanti al T.A.R. Lazio; e la controinteressata ha reso nota l’intervenuta sottoscrizione del contratto, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.</p>
<p abp="1613">Quindi, all’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2015 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale.</p>
<p abp="1614" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p abp="1615">A. – Viene in decisione il ricorso promosso da ENEL Sole s.r.l. (d’ora in poi solo “ENEL Sole”) avverso la aggiudicazione, in favore di Gemmo s.p.a. (d’ora in poi solo “Gemmo”), del lotto n. 8 (di otto lotti complessivamente), relativo alla gara indetta da Consip s.p.a., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i..</p>
<p abp="1616">B. – Ritiene il Collegio di confermare la delibazione assunta in fase cautelare, atteso che il ricorso non merita accoglimento; il che esime dall’esame sia della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; sia, del ricorso incidentale promosso da Gemmo.</p>
<p abp="1617">B.1 – L’articolata censura dedotta nel ricorso principale non è fondata.</p>
<p abp="1618">Sotto un primo profilo formale, la ricorrente sostiene che, in ossequio all’art. 2 del disciplinare di gara, l’inserimento di qualsiasi elemento o dato economico all’interno dell’offerta tecnica avrebbe dovuto comportare la (doverosa) esclusione dalla gara.</p>
<p abp="1619">E’ opportuno riportare detta clausola, la quale, con riferimento alla “busta B-Offerta Tecnica” recita testualmente “…<i abp="1620">La presenza nella documentazione contenuta nella busta B di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta costituisce causa di esclusione dalla gara</i>…“ (v. disciplinare di gara, pag. 14: la sottolineatura è nella stessa clausola).</p>
<p abp="1621">Secondo consolidati principi giurisprudenziali, in assenza di una norma primaria o regolamentare che vieti in modo assoluto l’indicazione di elementi economici nell’offerta tecnica, dal complessivo quadro normativo possono desumersi i seguenti principi:</p>
<p abp="1622">“<i abp="1623">a) la valutazione delle offerte tecniche deve precedere la valutazione delle offerte economiche;</i></p>
<p abp="1624"><i abp="1625">b) le offerte economiche devono essere contenute in buste separate dagli altri elementi (documentazione e offerte tecniche) e debitamente sigillate:</i></p>
<p abp="1626"><i abp="1627">c) la commissione non può aprire le buste delle offerte economiche prima di aver completato la valutazione delle offerte tecniche;</i></p>
<p abp="1628"><i abp="1629">d) nell’offerta tecnica non deve essere inclusa né l’intera offerta economica, né elementi consistenti dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla:</i></p>
<p abp="1630"><i abp="1631">e) nell’offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica</i>….” (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5928; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2015, n. 4615; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 10 luglio 2015, n. 937).</p>
<p abp="1632">Nel caso di specie, deve anche precisarsi che i dati numerici indicati da Gemmo nell’offerta tecnica – su cui si appuntano le doglianze della ricorrente – sono quelli riportati nei punti A.2.2. e A.2.3.4. della stessa offerta: nel primo punto il concorrente avrebbe dovuto indicare le “<i abp="1633">modalità di programmazione e gestione dell’approvvigionamento di energia elettrica, in relazione all’andamento delle adesioni ipotizzate sul lotto ed in relazione all’interazione ed alle diverse tipologie contrattuali definite con i trader e i produttori energetici nazionali ed internazionali e con i distributori locali</i>”; il secondo punto attiene, invece, ai “<i abp="1634">Processi e modalità di gestione del ciclo di vita dei materiali/componenti/rifiuti, anche in relazione ad eventuali rapporti accordi con consorzi di smaltimento locali, utilizzati a partire dalla fase di approvvigionamento e fino allo smaltimento degli stessi</i>” (v. disciplinare, pag. 38, punti a.2.2 e a.2.3).</p>
<p abp="1635">Ciò che si contesta, in sintesi, è che, nel primo punto Gemmo abbia indicato l’andamento della componente PUN del prezzo dell’energia; nel secondo punto, il prezzo di manutenzione della lampada Led.</p>
<p abp="1636">Ritiene il Collegio che la prescrizione del disciplinare di gara, invocata dalla ricorrente &#8211; la quale vieta, a pena di esclusione, qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico relativo all’offerta &#8211; deve essere interpretata non solo secondo il suo tenore letterale, ma soprattutto secondo criteri logici e sistematici: il divieto attiene, quindi, non già all’inserimento, in sé, di elementi economici nell’offerta tecnica, ma all’inserimento di elementi, dai quali in concreto possa pervenirsi all’offerta economica.</p>
<p abp="1637">Quanto appena rilevato trova la sua conferma non solo in ragione del riferimento del disciplinare alla “offerta” – con ciò facendo chiaramente riferimento all’offerta economica -, ma soprattutto tenendo conto della sostanziale impossibilità per i concorrenti di non inserire elementi economici nella stessa offerta tecnica, avuto riguardo alla espressa richiesta, nel disciplinare di gara, di talune indicazioni ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.</p>
<p abp="1638">Sotto tale profilo, basti esaminare il punto a.2.2. dell’offerta tecnica (logistica di approvvigionamento energetico), in ordine al quale il concorrente avrebbe dovuto indicare le “modalità di programmazione e gestione dell’approvvigionamento di energia elettrica, in relazione all’andamento delle adesioni ipotizzate sul lotto ed in relazione all’interazione ed alle diverse tipologie contrattuali definite con i trader e i produttori energetici nazionali ed internazionali e con i distributori locali”.</p>
<p abp="1639">Del resto, una interpretazione di tale clausola nel senso propugnato da ENEL Sole presterebbe il fianco ad una declaratoria di nullità per violazione dell’art. 46, co. 1&nbsp;<i abp="1640">bis</i>, d. lgs. n. 163/2006, a mente del quale “<i abp="1641">i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione</i>&nbsp;(oltre quelle derivanti dalle prescrizioni del codice appalti, dal regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti).&nbsp;<i abp="1642">Dette prescrizioni sono comunque nulle</i>”: e, sotto tale profilo, Gemmo ha articolato una delle due censure del ricorso incidentale al fine di fare valere tale eventuale causa di nullità (in parte qua) del disciplinare.</p>
<p abp="1643">In sintesi, ad avviso del Collegio la clausola in esame mira ad evitare che nell’offerta tecnica possano essere introdotti elementi dell’offerta economica, tali da potere ricostruire tale ultima offerta.</p>
<p abp="1644">A quanto appena rilevato deve aggiungersi – e si giunge all’esame del secondo profilo dell’articolata censura – che, non sussistendo un divieto di inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, ad avviso del Collegio, i dati inseriti da Gemmo nell’offerta tecnica non possono neppure essere qualificati come “elementi dell’offerta economica”.</p>
<p abp="1645">Invero, la predetta ha, per un verso, indicato i dati di una analisi di parte dei costi, peraltro su tre diversi possibili scenari, e riferiti ad un periodo temporale (gen. 2013-dic. 2014) diverso da quello cui si riferiscono i prezzi posti da Consip a base d’asta (trimestre luglio-settembre 2012); per altro verso, ha riportato uno studio americano – quindi, neppure comparabile con la realtà italiana sotto il profilo economico &#8211; solo per suffragare le ragioni del maggiore ricorso alle lampade LED; e, peraltro, all’interno di una voce attinente al ciclo dei rifiuti (v. punto A.2.3.4. offerta tecnica di Gemmo, “Processi e modalità di gestione del ciclo di vita dei materiali/componenti/rifiuti, anche in relazione ad eventuali rapporti accordi con consorzi di smaltimento locali, utilizzati a partire dalla fase di approvvigionamento e fino allo smaltimento degli stessi”).</p>
<p abp="1646">Va anche aggiunto che, come chiaramente indicato nelle perizie depositate da Gemmo, il costo dell’energia costituisce solo uno dei (numerosi) componenti fondamentali che concorrono a determinare il costo del servizio, nessuno dei quali – eccezion fatta per il costo medio dell’energia – è stato indicato nell’offerta tecnica di Gemmo; e anche l’indicazione di tale componente è stata effettuata attraverso un dato statistico e previsionale, costituente, peraltro, un dato pubblico oggetto di rielaborazione statistica, con riferimento, come già chiarito, ad un periodo temporale diverso da quello preso a riferimento da Consip per la gara in interesse (v. punto A.2.2. dell’offerta tecnica di Gemmo).</p>
<p abp="1647">Non vale a supportare la tesi di parte ricorrente la sentenza n. 419/2015 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, atteso che nella fattispecie trattata in quell’appalto la concorrente aveva inserito dei prezzi, corrispondenti a quelli contenuti nell’offerta economica nella misura del 15 % della base d’asta e, quindi, indicativi dell’offerta economica già in fase di valutazione di quella tecnica.</p>
<p abp="1648">Dal canto suo, sotto tale profilo sostanziale la ricorrente ha articolato una censura generica, in quanto – essendo chiaro che la eventuale violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica deve essere accertato in concreto – non si comprende in base a quale serie di calcoli si potrebbe giungere all’offerta economica di Gemmo; e la perizia di parte prodotta da Enel Sole utilizza una serie di ragionamenti ipotetici, per approssimazioni e facendo riferimento ad ipotetiche scelte attribuibili a Gemmo.</p>
<p abp="1649">Con riferimento, infine, alla presunta incidenza della quota di energia elettrica per il 70 % &#8211; da cui, in tesi, sarebbe agevole ricavare il costo complessivo di ogni singola lampada e, quindi, il ribasso offerto – deve osservarsi che la indicata percentuale costituisce un valore convenzionale, utilizzato per “tutte le variazioni del canone del Servizio Luce e del Servizio di Gestione di Impianti Semaforici”, effettuate “<i abp="1650">assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 70 % dalla quota relativa all’energia elettrica e per il 30 % dalla quota relativa alla manutenzione</i>…” (v. paragr. 11 capitolato tecnico, pag. 140).</p>
<p abp="1651">B.2. – Conclusivamente, il ricorso principale, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza di tutti gli atti impugnati.</p>
<p abp="1652">C. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dello svolgimento, o meno, di attività difensiva delle parti vittoriose.</p>
<p abp="1653" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p abp="1654">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p abp="1655">Condanna la ricorrente Enel Sole s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di Consip s.p.a. e di Gemmo s.p.a., quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore di ciascuna parte; in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quantificandole in € 1.000,00 (euro mille/00),oltre oneri accessori come per legge.</p>
<p abp="1656">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p abp="1657">Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p abp="1658">&nbsp;</p>
<p abp="1660">&nbsp;</p>
<p abp="1662">Nicolo&#8217; Monteleone, Presidente</p>
<p abp="1663">Roberto Valenti, Consigliere</p>
<p abp="1664">Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p abp="1665">&nbsp;</p>
<p abp="1667">&nbsp;</p>
<p abp="1669">&nbsp;</p>
<p abp="1671">&nbsp;</p>
<table abp="1673" border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody abp="1674">
<tr abp="1675">
<td abp="1676">&nbsp;</td>
<td abp="1678">&nbsp;</td>
<td abp="1680">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1682">
<td abp="1683">&nbsp;</td>
<td abp="1685">&nbsp;</td>
<td abp="1687">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1689">
<td abp="1690">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td abp="1691">&nbsp;</td>
<td abp="1693">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr abp="1694">
<td abp="1695" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1697" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1699" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1701">
<td abp="1702" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1704" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1706" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1708">
<td abp="1709" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1711" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1713" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1715">
<td abp="1716" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1718" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td abp="1720" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr abp="1722">
<td abp="1723">&nbsp;</td>
<td abp="1725">&nbsp;</td>
<td abp="1727">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p abp="1729" style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p abp="1730" style="text-align: center;">Il 12/11/2015</p>
<p abp="1731" style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p abp="1732" style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-12-11-2015-n-2905/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2015 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2905/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2905</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est. Comune di Vicchio (Avv. L. Landolfi) contro la ditta Elettrauto di Stiettini U. ed altre (non costituite), la ditta Giusti U. ed altr (Avv.ti I. Zagara e M. Floria) nonché contro M.G.D. di Dolfi S., A. e C. s.n.c., (Avv.ti R. Cappelli e A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2905/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2905/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br /> Comune di Vicchio (Avv. L. Landolfi) contro la ditta Elettrauto di Stiettini U. ed altre (non costituite), la ditta Giusti U. ed altr (Avv.ti I. Zagara e M. Floria) nonché contro M.G.D. di Dolfi S., A. e C. s.n.c., (Avv.ti R. Cappelli e A. Giusti)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.A. per la controversia relativa alla esecuzione di un convenzione intercorsa tra un comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione di un p.i.p. e sulla legittima richiesta di rimborso ai singoli acquirenti delle maggiori spese sostenute per l&#8217;acquisizione delle aree e l&#8217;urbanizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Convenzione tra un comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione di un p.i.p. – Rientra tra le convenzioni urbanistiche – Controversia sulla sua esecuzione – Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Sussistenza<br />
2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Convenzione tra un comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione di un p.i.p. &#8211; Diritto dell’Ente a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione &#8211;  Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La convenzione intercorsa tra un comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione di un p.i.p. rientra pacificamente nel novero delle c.d. convenzioni urbanistiche. Ne consegue che la controversia relativa alla esecuzione di detta convenzione è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241</p>
<p>2. Ai sensi della normativa vigente deve ritenersi che, nonostante l’espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata un comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione di un p.i.p., il primo abbia diritto a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile degli artt. 27 e 35 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 in tema di copertura delle spese sostenute dall’Ente pubblico per gli scopi questione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.A. per la controversia relativa alla esecuzione di un convenzione intercorsa tra un comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione di un p.i.p. e sulla legittima richiesta di rimborso ai singoli acquirenti delle maggiori spese sostenute per l’acquisizione delle aree e l’urbanizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2905 REG. SENT.<br />
ANNO 2007 <br />
n.	2465  Reg. Ric.<br />	<br />
Anno 2000</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>nelle persone dei sigg.ri: Dott. Gaetano CICCIO’ – Presidente; Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere, rel.; Dott. Gianluca BELLUCCI	#NOME?																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2465/2000 proposto da<br />
<b>COMUNE DI VICCHIO</b>, in persona del Responsabile del servizio Affari Generali pro-temporee, rappresentato e difeso dall’avv. Lando Landolfi con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, Borgo Pinti n. 80;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>DITTA ELETTRAUTO di Stiettini Umberto, DITTA POGGIALI E STIETTINI di Stiettini Lorenzo S.n.c., DITTA C.O.M. di Gabellini Adriano e C. S.n.c., DITTA Rosari Romano e C. S.n.c., DITTA F.LLI CERBAI di Cerbai Renzo e Lolando, SOCIETA’ COSTRUZIONI PARIGI di Giovanni e Alberto Parigi S.n.c., DITTA F.LLI SALTI di Salti Alessandro e Mauro S.n.c., DITTA GIOTTO BUS di Del Rio Giuliano e C. S.n.c., FONTANI FIORENZO</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p><b>Ditta GIUSTI URBANO</b>, <b>Ditta LAPI s.n.c.</b>, <b>Ditta SANTELLI VETRI s.n.c.</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli avv.ti Iolanda Zagara e Maurizio Floria, con domicilio eletto presso lo studio legale Floria in Firenze, via dei Fratelli Cairoli n. 82;</p>
<p><b>M.G.D. DI DOLFI SIMONE</b>, <b>DOLFI ANGELA e C. s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Cappelli e Aurora Giusti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda  in Firenze, via F. Bartolommei n. 4;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto del Comune al rimborso, da parte di ciascuno dei 13 assegnatari sopra nominati, a titolo di conguaglio in base alla convenzione stipulata tra il Comune e la ditta edificatrice, delle somme indicate al n. 7 del ricorso, corrisposte dal Comune ai proprietari dei terreni espropriati, e per la conseguente condanna di ciascuno al pagamento delle somme anzidette, con gli interessi di legge a decorrere dal 5.12.1999 o comunque a decorrere dalla data di notifica del ricorso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Ditte Giusti Urbano, Lapi s.n.c., Santelli Vetri s.n.c., nonché di M.G.D. di Dolfi Simone, Dolfi Angela e C. s.n.c.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 luglio 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Parlapiano delegato da L.Landolfi, l’avv. F.Carangelo delegato da F.Locanto e l’avv. R.Cappelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato il 7 ottobre 2000, il comune di Vicchio esponeva quanto segue:<br />
&#8211; Con convenzione stipulata tra il comune ed il Consorzio artigiani di Vicchio, venivano trasferite al Consorzio stesso le aree ivi individuate e veniva costituito un diritto di superficie in favore del Consorzio sulle altre aree ivi indicate, al fine di- nella convenzione era pattuito che il Consorzio avrebbe provveduto alle opere di urbanizzazione del Piano e che il corrispettivo per la cessione delle aree sarebbe stato pari al prezzo provvisorio di esproprio di tutte le aree P.I.P., “salvo conguaglio”<br />
&#8211; non vi sarebbero stati oneri a carico del comune né per le opere di urbanizzazione, né per quanto si dovesse pagare ai privati per gli espropri occorrenti, trattandosi di oneri gravanti, ai sensi della legge n. 865/1971, sul concessionari e sugli assegn<br />
&#8211; il pagamento della somma di oltre 21 milioni costituiva solo il rimborso del “prezzo provvisorio di esproprio”, determinato dal comune stesso, salvo conguaglio ove il prezzo definitivo determinato dalla Commissione provinciale espropri fosse risultato s<br />
&#8211; l’art. 8 della convenzione stabiliva che, in caso di successivo trasferimento dei lotti, gli imprenditori acquirenti sarebbero subentrati nella posizione giuridica del Consorzio, relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal contratto, inclus<br />
&#8211; in tutti gli atti di trasferimento degli immobili ai singoli imprenditori fu inserita la clausola di cui all’art. 8 della convenzione;<br />
&#8211; al fine di sancire l’importanza ditale obbligo, gravante sul singolo acquirente,  si prevedeva che lo stesso approvasse e confermasse per iscritto le relative clausole ed obbligazione agli effetti dell’art. 1341 c.c.<br />
&#8211; all’esito del contenzioso instauratosi tra il comune  ed i proprietari delle aree espropriate, che avevano proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello di Firenze, sulla base della sentenza da questa emessa, il comune ha dovuto procedere<br />
&#8211; il rimborso di tale somma veniva richiesto dal comune sia al C.A.V. sia agli assegnatari dei singoli lotti in proprietà o in diritto di superficie subentrati al Consorzio, a titolo di “conguaglio” sul prezzo provvisorio di esproprio; <br />
&#8211; quasi tutti i proprietari hanno provveduto al rimborso, con la sola eccezione della s.n.c. M.G.D. e degli altri assegnatari in epigrafe indicati;<br />
&#8211; con lettera del 4.12.1999, tutti gli assegnatari venivano invitati a pagare quanto dovuto;<br />
tanto premesso, il comune ha proposto un’azione di accertamento del diritto al rimborso e di conseguente condanna dei soggetti intimati a pagamento delle somme dovute, con gli interessi di legge.<br />
Si sono costituite in giudizio le ditte sopra indicate, le quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nel merito, hanno contestato la fondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
Il Comune ha, infine, rinunciato parzialmente alla pretesa avanzata nei confronti dei resistenti che hanno medio tempore corrisposto le somme dovute, confermando l’interesse alla decisione nei confronti di quattro soggetti rimasti inadempienti.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 &#8211; La questione sottoposta all’esame del tribunale attiene alla pretesa del comune ricorrente di ottenere, da parte degli acquirenti di lotti di terreni compresi in un P.i.p., il rimborso delle maggiori somme corrisposte, a titolo di indennizzo, ai proprietari degli immobili espropriati, sulla base della convenzione stipulata tra lo stesso comune e la ditta edificatrice.<br />
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle parti resistenti sul presupposto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, ancorché si controverta in materia di servizi pubblici, non avendo la pubblica amministrazione esercitato alcun potere di tipo autoritativo.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Già con sentenza n. 768 del 1999, questo Tribunale aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, in particolare sulle controversie relative al diritto fatto valere dal comune di richiedere al concessionario e/o ai singoli acquirenti da esso il “conguaglio” che gli compete “sulle somme pagate a titolo di acconto” a terzi proprietari espropriati per la realizzazione del P.i.p. (cfr. sent. 22.10.1999 n. 768 della Prima Sezione).<br />
Vero è che la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui ……..<br />
Peraltro, la convenzione intercorsa tra il comune e la ditta edificatrice delle opere di urbanizzazione del p.i.p., rientra pacificamente nel novero delle c.d. convenzioni urbanistiche.<br />
Trattasi di accordi tra soggetti privati e pubblica amministrazione i quali, anche al di fuori dello specifico oggetto disciplinato, sono riconducibili al modulo convenzionale astrattamente previsto dall’art. 11, comma 5 della legge n. 241 del 1990.<br />
Tale norma riserva alla giurisdizione amministrativa, in sede esclusiva, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che assolvano la funzione di determinazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla pubblica amministrazione a conclusione di un procedimento preordinato all’esercizio di una pubblica funzione amministrativa.<br />
Nella fattispecie, la convenzione stipulata tra il comune ed il concessionario delle aree costituisce integrazione necessaria del provvedimento finale di approvazione del PIP che ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione.<br />
Secondo la giurisprudenza, la controversia relativa alla esecuzione di convenzione urbanistica è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell&#8217;art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cons. St., Sez. V, 28.11.2006 n. 6961; Idem, Sez. IV, 26.4.2006 n. 2294; Cass. civ., SS.UU. 27.6.2005 n. 13712).</p>
<p>2 – Nel merito, si osserva quanto segue.<br />
All’interno di un procedimento volto alla realizzazione di un piano per insediamenti produttivi (p.i.p.), la convenzione stipulata tra l’ente pubblico ed il soggetto incaricato dell’attuazione dell’intervento prevedeva che esso avrebbe provveduto alle opere di urbanizzazione del Piano e che il corrispettivo per la cessione delle aree sarebbe stato pari al prezzo provvisorio di esproprio di tutte le aree P.I.P., “salvo conguaglio” (art. 3).<br />
All’esito del contenzioso instauratosi tra il comune  ed i proprietari delle aree espropriate, che avevano proposto opposizione alla stima davanti alla competente Corte d’Appello, sulla base della sentenza da questa emessa, il comune ha dovuto procedere al pagamento di somme, per un importo complessivo superiore a quello predeterminato, con la conseguenza che il rimborso di tale differenza è stato richiesto dal comune, a titolo di “conguaglio” sul prezzo provvisorio di esproprio, sia al soggetto attuatore dell’intervento sia agli assegnatari dei singoli lotti in proprietà o in diritto di superficie ad esso subentrati.<br />
La convenzione stipulata tra le parti stabiliva (art. 8) che, in caso di successivo trasferimento dei lotti, gli imprenditori acquirenti sarebbero subentrati nella posizione giuridica del Consorzio, relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal contratto, incluso l’obbligo di conguaglio del corrispettivo provvisorio pagato dal Consorzio, se le indennità definitive fossero risultate superiori.<br />
In tutti gli atti di trasferimento degli immobili ai singoli imprenditori risulta inserita la clausola di cui all’art. 8 della convenzione; negli stessi atti è contenuta altresì una dichiarazione dell’acquirente di approvazione e conferma per iscritto delle relative clausole ed obbligazioni, agli effetti dell’art. 1341 c.c.<br />
Tanto premesso, la pretesa del comune appare fondata ed il ricorso merita di essere accolto.<br />
Identica questione è stata esaminata e risolta da questa Sezione con la sentenza del 28.6.2006 n. 2951, dalle cui conclusioni, nei termini appresso riportati, il Collegio non ritiene di discostarsi.<br />
I piani per le aree da destinare ad insediamenti produttivi sono previsti e disciplinati dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865 il cui art. 27 stabilisce che “I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi”.<br />
Le aree comprese nel piano approvato sono espropriate dai comuni o da loro consorzi ed utilizzate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.<br />
Dispone, poi, l’ultimo comma della citata disposizione che “Contestualmente all&#8217;atto di concessione, o all&#8217;atto di cessione della proprietà dell&#8217;area, tra il comune da una parte e il concessionario o l&#8217;acquirente dall&#8217;altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell&#8217;acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza”.<br />
Analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 35 per quanto riguarda i piani per l’edilizia economica e popolare nel quale, peraltro, sono dettagliatamente stabiliti i contenuti della convenzione da stipularsi con i soggetti assegnatari delle aree, nonché il principio per cui “il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse…”.<br />
Sulla scorta di tale premessa deve ritenersi che, nonostante l’espressa quantificazione del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il Comune abbia diritto a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le spese di urbanizzazione. Ciò anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva in tal senso fosse contenuta nel contratto stesso, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 del codice civile, in relazione alla natura inderogabile della disposizione legislativa sopra richiamata in tema di copertura delle spese sostenute dall’Ente pubblico per gli scopi questione (C. St., sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577).<br />
Per le ragioni già evidenziate, va disattesa anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei soggetti assegnatari degli alloggi.<br />
E’ appena il caso di aggiungere che, nella specie, il Consorzio artigiani di Vicchio fu costituito per ricevere in concessione le aree del PIP comunale, al fine di eseguire le opere necessarie alla sua realizzazione ed assegnare poi i lotti, con la conseguenza che, compiuta la sua funzione, il medesimo Consorzio ha cessato di esistere, facendo subentrare i singoli assegnatari, pro-quota, negli obblighi ed oneri sorti in capo ad esso.</p>
<p>3 – Quanto alle ulteriori contestazioni sollevate dalle parti resistenti, esse appaiono infondate, alla luce delle considerazioni che seguono.<br />
Le somme dovute, già indicate nelle richieste di pagamento a suo tempo indirizzate agli assegnatari debitori, sono richiamate nel ricorso introduttivo, nel loro preciso ammontare, e sono state già corrisposte dalla maggior parte degli assegnatari.<br />
Le somme richieste a conguaglio sull’indennità di occupazione d’urgenza sono dovute, trattandosi di occupazione su richiesta e nell’interesse degli artigiani per poter subito iniziare i lavori di realizzazione del PIP.<br />
Le spese giudiziali, poste a carico del comune nel giudizio istaurato dai proprietari espropriati, sono dovute, non potendosi addebitare all’ente locale alcuna negligenza nella conduzione della lite durante la quale (prima davanti alla competente Corte d’Appello, poi davanti alla Corte di Cassazione, infine nel giudizio di rinvio) ha reiteratamente sostenuto le proprie tesi, anche nell’interesse degli stessi assegnatari.<br />
Le somme relative alla maggior indennità riconosciuta alla proprietaria dell’area, sulla quale sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, sono dovute, trattandosi di spese indispensabili all’attuazione del PIP.<br />
Sono, del pari, dovute le somme imputate ad interessi maturati sulle indennità di occupazione  e di esproprio, in esito al giudizio svoltosi tra il comune e la proprietaria espropriata.<br />
Infine, va disattesa l’eccezione di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sollevata nel controricorso di M.G.D., sul presupposto della non definitività della determinazione dell’indennità di esproprio effettuata dalla Corte d’Appello.<br />
La sentenza 22/1.15/2/1999, resa dalla  Corte d’Appello, ha carattere di esecutività, nonostante il ricorso in Cassazione proposto dal comune, e a fronte della esecuzione minacciata dagli eredi della proprietaria espropriata, il comune ha provveduto all’esborso delle somme accertate (come si deduce dalla documentazione depositata).</p>
<p>4 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto.<br />
Peraltro, si deve dare atto della rinuncia parziale, espressa dal comune ricorrente nei confronti di nove assegnatari (indicati nella memoria del 22.6.2007) che hanno corrisposto le somme richieste, con compensazione delle spese di giudizio.<br />
Spese ed onorari di giudizio, nei confronti  delle quattro ditte che non hanno provveduto al pagamento (Ditta Giusti, Ditta Lapi, M.D.G., Ditta Fratelli Cerbai), seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, così dispone:<br />
&#8211; dichiara la parziale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per espressa rinuncia nei confronti di Ditta Elettrauto di Stiettini Umberto, Ditta Poggiali &#038; Stiettini di Stiettini Lorenzo S.n.c., Ditta C.O.M. di Gabellini Adriano e C. S.n.c., Ditta<br />
&#8211; accoglie il ricorso nei confronti di Ditta Giusti Urbano, Ditta Lapi Attilio e C. s.n.c., M.D.G. di Dolfi e C. s.n.c., Ditta Fratelli Cerbai s.n.c. e, per l’effetto, dichiara il diritto del comune di ripetere l’importo loro addebitato, maggiorato degli-conseguentemente, condanna le Ditte indicate al pagamento delle relative somme;<br />
&#8211; condanna le parti soccombenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 OTTOBRE 2007<br />
Firenze, lì 1 OTTOBRE 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2905/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2905</a></p>
<p>La sospensiva dell’esito delle prove scritte di un corso concorso per dirigenti scolastici provoca solo l’ammissione con riserva alle prove orali. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2905/07 Registro Generale: 6137/2006 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La sospensiva dell’esito delle prove scritte di un corso concorso per dirigenti scolastici provoca solo l’ammissione con riserva alle prove orali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2905/07<br />
Registro Generale: 6137/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo Est. <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo  <br />
Cons. Manfredo Atzeni<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br /> <b>MARGIOTTA GABRIELLA </b> rappresentato e difeso da:<br />
  Avv.  LUCIANO ANCORAcon domicilio  eletto in RomaVIA MANTEGAZZA N.24  presso<br />
LUIGI GARDIN </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>COMM. CORSO-CONCORSO DIRIG. SCOL. C/O UFF. SCOL. REG. PUGLIA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  BARI  :Sezione  I   2739/2006  , resa tra le parti, concernente AMMISSIONE PROVA ORALE   CORSO-CONCORSO  DIRIGENTI  SCOLASTICI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>  MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE,  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e udito, altresì, per la parte ricorrente l’Avv.to Ancora.</p>
<p>Considerato che l’ordinanza cautelare n. 4087/2006, di cui l’appellante chiede “l’esatta esecuzione”, si limita a disporre l’ammissione con riserva a sostenere le prove orali, “ferma ed impregiudicata la fondatezza del merito del ricorso”, situazione, questa, che si è realizzata nella specie, avendo l’interessata sostenuto le prove orali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Dichiara inammissibile l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6137/2006).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2905/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2905</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; magistrati &#8211; decadenza incarico di giudice di pace per incompatiblita’ di coniuge &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – provvedimento che esegue la sospensiva concessa in primo grado – cessazione della materia del contendere sul ricorso nel merito – esclusione – giudizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; magistrati &#8211; decadenza incarico di giudice di pace per incompatiblita’ di coniuge &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – provvedimento che esegue la sospensiva concessa in primo grado – cessazione della materia del contendere sul ricorso nel merito – esclusione – giudizio di appello sulla istanza cautelare  &#8211; ambito – identita’ rispetto al giudizio di primo grado &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4412/g">Ordinanza sospensiva del 4 marzo 2004 n. 1220</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2905/2004<br />
Registro Generale:3384/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi Est.<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DE BONIS MARIA</b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANGELO CLARIZIA e NINO PAOLANTONIO con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 1220/2004, resa tra le parti, concernente DECADENZA INCARICO DI GIUDICE DI PACE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DE BONIS MARIA<br />
Udito il relatore Cons. Filippo Patroni Griffi e uditi , altresì, per le parti l’Avvocato dello Giannuzzi, l’avv. Angelo Clarizia e l’Avv. Nino Paolantonio;<br />
Ritenuto che la nota 21-24 maggio 2004 del Ministero della gustizia è inidonea, in difetto di un esplicito riferimento all’atto di appello, a determinare l’improcedibilità del gravame, ma costituisce piuttosto esecuzione dell’ordinanza di primo grado effettuata, per l’appunto, “in via provvisoria sino all’esito del giuizio di merito”, da intendersi come giudizio di primo grado, che è l’effetto tipico delle ordinanze cautelari ma fatta salva la loro riforma in appello;</p>
<p>Ritenuto, nel merito, che, sotto il profilo del fumus boni iuris, non ricorrono i presupposti per la sospension e del provvedimento originariamente impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3384/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2905/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2004 n.2905</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-3-2004-n-2905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-3-2004-n-2905/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-3-2004-n-2905/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2004 n.2905</a></p>
<p>Pres. ed Est. Politi Società Italiana di Ristorazione a r.l. (Avv. In grilli e Anania) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nei confronti di CO.P.R.A. S.r.l. Capogruppo mandataria dell’A.T.I. con I.G.M., Poli.Coop e S.M.A. S.r.l. (Avv.Prof. Clarizia e Avv. Balestrieri) nei contratti ad evidenza pubblica e&#8217; illegittima la misura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-3-2004-n-2905/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2004 n.2905</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-27-3-2004-n-2905/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2004 n.2905</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Politi<br /> Società Italiana di Ristorazione a r.l. (Avv. In grilli e Anania) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nei confronti di CO.P.R.A. S.r.l. Capogruppo mandataria dell’A.T.I. con I.G.M., Poli.Coop e S.M.A. S.r.l. (Avv.Prof. Clarizia e Avv. Balestrieri)</span></p>
<hr />
<p>nei contratti ad evidenza pubblica e&#8217; illegittima la misura interdittiva adottata ai sensi dell&#8217;art.68 del R.D.827/24 in relazione ad una situazione di irregolarità di carattere fiscale e/o contributivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Misure interdittive previste dal D.M. 14.04.2000 e dal R.D. 827/24 in ipotesi di negligenza, malafede o frode – Fattispecie – Applicabilità della misura interdittiva in caso di accertata irregolarità fiscale e/o contributiva – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’applicazione del complesso normativo integrato dagli artt.37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio 1924 nr.827 non può venire legittimamente in considerazione al di fuori del caso in cui un soggetto, nell’esecuzione di un contratto, si sia reso responsabile di “negligenza”, “malafede” o “frode”. A tale ipotesi, infatti, non può essere assimilata la (pur accertata) “irregolarità” fiscale e/o contributiva la quale se pur può consentire l’esclusione dalla singola gara, non può costituire presupposto per l’irrogazione di una misura interdittiva destinata a produrre effetti di carattere permanente nell’arco temporale (biennale) di durata dell’inibizione a partecipare alle pubbliche procedure di selezione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nei contratti ad evidenza pubblica e’ illegittima la misura interdittiva adottata ai sensi dell’art.68 del R.D.827/24 in relazione ad una situazione di irregolarità di carattere fiscale e/o contributivo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione I-bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 2535 del 2004, proposto dalla<br />
<b>Società Italiana di Ristorazione s.c. a r.l., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Ingrillì e Riccardo Anania, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio n. 2, presso lo studio dell&#8217;avv. Maria Cristina D’Alessandro</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211;	<b>CO.P.R.A. s.c. a r.l., </b>in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. con I.G.M. Servizi di ristorazione s.r.l., POLI.COOP s.c. a r.l. e S.M.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Adolfo Mario Balestrieri, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>I.G.M. Servizi di ristorazione s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>POLI.COOP s.c. a r.l</b>., in persona del legale rappresentante;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>S.M.A. S.p.A., </b>in persona del legale rappresentante;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>SERENISSIMA Ristorazione s.c. a r.l</b>., in persona del legale rappresentante;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>PEDUS SERVICE P. DUSSMAN s.r.l</b>., in persona del legale rappresentante;<br />
&#8211;	<b>CO.LO.COOP Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l</b>., in persona del legale rappresentante;																																																																																												</p>
<p>non costituitesi in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del decreto dirigenziale n. 037/D.G./2003 del 19 dicembre 2003, emesso dalla Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle gare indette dall’Amministrazione della Difesa per la durata di anni due e la comunicazione del decreto stesso a tutte le Amministrazioni dello Stato;<br />	<br />
&#8211;	del verbale in data 4 dicembre 2003 della Commissione aggiudicatrice della licitazione privata ristretta accelerata in ambito U.E. per l’appalto del servizio di vettovagliamento – nelle tre forme di ristorazione, catering completo e catering veicolato – presso Enti, Distaccamenti e Reparti del Ministero della Difesa dislocati su tutto il territorio nazionale;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale del Coordinamento e dei Servizi Generali – prot. n. 879 del 6 giugno 2003, avente ad oggetto “richiesta verifica regolarità contributiva”, nella parte in cui l’Amministrazione della Difesa, anziché richiedere informazioni circa la regolarità della posizione della ricorrente con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (art. 12 D.Lgs. 157/95), ha invitato l’Amministrazione finanziaria ad accertare “l’insussistenza di carichi pendenti tributari” in capo alla ricorrente stessa;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, delle note dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Firenze 1, prot. n. 57240/2002.																																																																																												</p>
<p>nonché per il risarcimento<br />
del pregiudizio ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. 21 luglio 2000 n. 205.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della controversia;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2004 il Cons. Roberto POLITI;<br /> uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto e diritto</b></p>
<p>Premette la ricorrente di aver preso parte, quale mandante della costituenda A.T.I. avente come capogruppo RISTOCHEF S.p.A., alla gara in premessa indicata.<br />
Dalla suddetta procedura di selezione veniva poi esclusa, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 157/95, in ragione di irregolarità di carattere fiscale emerse a seguito di verifiche disposte dall’Amministrazione procedente presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Nel soggiungere di aver impugnato tale determinazione con separato ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio, contesta ora la legittimità della determinazione con la quale l’Amministrazione della Difesa ne ha disposto l’inibizione alla partecipazione alle pubbliche gare dalla stessa indette per un complessivo periodo di anni due.<br />
Questi i dedotti argomenti di doglianza:<br />
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 del D.M. 14 aprile 2000 n. 200 (Capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dal Ministero della Difesa), dell’art. 3, ultimo comma, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, dell’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, del D.Lgs. 157/95 (in particolare, artt. 12 e 16). Invalidità derivata. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della l. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi generali in materia di affidamento di appalti pubblici e di massima partecipazione dei concorrenti. Eccesso di potere. Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Ingiustizia ed illogicità manifeste.<br />
Conclude la parte ricorrente insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura; ulteriormente sollecitando il riconoscimento del pregiudizio asseritamente sofferto a seguito dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, con riveniente accertamento del danno e condanna dell&#8217;Amministrazione intimata alla liquidazione della somma a tale titolo spettante.<br />
L&#8217;Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l&#8217;infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell&#8217;impugnativa.<br />
	Il giudizio relativo al ricorso – chiamato all&#8217;odierna Camera di Consiglio per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – viene immediatamente definito nel merito, ai sensi dell’art. 3, comma I, della l 21 luglio 2000 n. 205.<br />	<br />
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza del contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un&#8217;esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un&#8217;immediata definizione del merito della controversia.<br />
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, rileva il Collegio la fondatezza – con carattere, invero, assorbente – dell’argomentazione con la quale parte ricorrente ha censurato l’irrogazione della misura interdittiva de qua in ragione della sostenuta inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni, dall’Amministrazione evocate a presupposto dell’esercitato potere, di cui agli artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 (Capitolato generale d’oneri per i contratti stipulati dal Ministero della Difesa) e 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.<br />
Se la prima delle rammentate previsioni consente l’adozione di tale misura interdittiva nei casi di “accertata malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del contratto”, l’art. 68 del citato R.D. 827/24 ha stabilito che “sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell&#8217;eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede”.<br />
Entrambe le riportate indicazioni normative ricongiungono l’esclusione dalla partecipazione a pubbliche gare all’emersione di una condotta – connotata da “negligenza”, “malafede” o “frode” – che il privato contraente abbia osservato nel corso dell’esecuzione di un (precedente) contratto.<br />
Nel caso di specie, diversamente, la predetta misura è stata disposta, a carico dell’odierna ricorrente, in relazione ad una situazione di “irregolarità” di carattere fiscale e/o contributivo suscettibile, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, di determinarne l’esclusione dalla gara anzidetta.<br />
Impregiudicata la fondatezza del rilievo relativo alla effettiva situazione di “irregolarità” come sopra sanzionata dall’art. 12 del citato D.Lgs. 157/95, quello che rileva ai fini della delibazione del presente gravame è che l’applicazione del complesso normativo integrato dagli artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 non può venire legittimamente in considerazione al di fuori delle ipotesi dalle disposizioni anzidette espressamente disciplinate: al di fuori cioè, del caso in cui un soggetto, nell’esecuzione di un contratto, si sia reso responsabile di “negligenza”, “malafede” o “frode”.<br />
A tale ipotesi non può, con ogni evidenza, essere assimilata la (pur accertata) “irregolarità” fiscale e/o contributiva; la quale, quand’anche positivamente acclarata, se pur può consentire l’esclusione dalla singola gara (nel corso del cui iter venga, per l’appunto, riscontrata), non può costituire presupposto per l’irrogazione di una misura interdittiva destinata a produrre effetti di carattere permanente nell’arco temporale (biennale) di durata dell’inibizione a partecipare alla pubbliche procedure di selezione.<br />
Quand’anche possa discutersi in ordine al carattere “sanzionatorio” o “para-sanzionatorio” assunto dalla misura (interdizione biennale alla partecipazione a gare indette dal Ministero della Difesa), è incontroverso che siffatta determinazione rivesta sicura valenza affittiva: e, ulteriormente, sia suscettibile di involgere conseguenze sicuramente pregiudizievoli sulla facoltà di contrattare e, in ultima analisi, sull’esercizio del diritto di impresa riconosciuto (e tutelato) dall’art. 41 della Costituzione.</p>
<p>Tale considerazione comporta un duplice ordine di conseguenze, rappresentato:<br />
&#8211;	dalla inapplicabilità della disciplina interdittiva di cui agli artt. 37 del D.M. 14 aprile 2000 e 68 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 fuori dalle ipotesi dalle stesse norme espressamente disciplinate;<br />	<br />
&#8211;	e, ulteriormente, dalla inapplicabilità di altre fattispecie analogamente interdittive – dettate, ad esempio, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici, ovvero la realizzazione di opere pubbliche – atteso che la peculiare (ed illustrata) connotazione affittiva dell’inibizione di che trattasi rende, con ogni evidenza, impraticabile qualsiasi operazione ermeneutica fondata sull’analogia legis (e, men che meno, sull’analogia juris).																																																																																												</p>
<p>Ribadite le esposte considerazioni, il ricorso si dimostra dunque, alla stregua delle esposte considerazioni, accoglibile in relazione al profilo di censura preso in esame (con riveniente assorbimento dei rimanenti argomenti di doglianza); per l’effetto imponendosi l’annullamento della determinazione con esso impugnata.<br />
Il carattere pienamente reintegrativo assunto dalla presente decisione in relazione all’interesse sostanziale dalla parte ricorrente fatto valere in giudizio consente al Collegio di non pronunziarsi in ordine alla formulata richiesta di risarcimento del danno.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 3, I comma, della l 21 luglio 2000 n. 205, il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il decreto dirigenziale n. 037/D.G./2003 del 19 dicembre 2003, emesso dalla Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali del Ministero della Difesa, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle gare indette dall’Amministrazione della Difesa per la durata di anni due.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2004, con l’intervento dei seguenti magistrati:<br />
Roberto POLITI – Presidente, relatore, estensore<br />
	Pietro MORABITO – Consigliere<br />	<br />
	Donatella SCALA – Primo Referendario</p>
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