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	<title>2903 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2903 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2008 n.2903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-17-12-2008-n-2903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-17-12-2008-n-2903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-17-12-2008-n-2903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2008 n.2903</a></p>
<p>Amedeo Urbano &#8211; Presidente, Vito Mangialardi &#8211; Estensore.Verrone (avv.ti F. Lorenzoni e F.S. Dodaro) c.Provincia di Foggia (avv. A. Mescia). in tema di acquisizione sanante ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001 1. Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Comportamento illegittimo – Causa – Non rileva. 2. Espropriazione per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-17-12-2008-n-2903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2008 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-17-12-2008-n-2903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2008 n.2903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano &#8211; Presidente, Vito Mangialardi &#8211; Estensore.<br />Verrone (avv.ti F. Lorenzoni e F.S. Dodaro) c.Provincia di Foggia (avv. A. Mescia).</span></p>
<hr />
<p>in tema di acquisizione sanante ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Comportamento illegittimo – Causa – Non rileva.</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Ristoro – Natura – Integrale risarcimento dei danni corrispondenti al ristoro del pieno valore venale dei beni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, non rileva la causa della illegittimità del comportamento, se cioè eseguito in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità od a seguito dell’annullamento di essa o per altre cause.</p>
<p>2. In tema di espropriazione per pubblica utilità, l’acquisizione sanante di cui all’art.43, d.P.R. 8 giugno 2001 n.327, comporta non già una mera indennità espropriativa (“inconferente” in sede di applicazione del particolare istituto), ma un integrale risarcimento dei danni corrispondenti al ristoro del pieno valore venale dei beni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di acquisizione sanante ex art.43, d.P.R. n.327 del 2001</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 727 del 2007, proposto da:<br />
<b>Verrone Paolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Lorenzoni, F.Sco Saverio Dodaro, con domicilio eletto presso F.Sco Saverio Dodaro in Bari, via Imbriani, 26;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Foggia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Mescia, con domicilio eletto presso Antonio Mescia in Bari, c/o Avv. V.Resta via Piccinni, 210;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del dirigente della Provincia di Foggia, Ufficio unico degli Espropri, n. 248 del 7 marzo 2007 col quale sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile della Provincia fondi specificatamente descritti di proprietà del ricorrente, con conseguente risarcimento del danno a favore degli aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del dPR 327/01 pari ad € 13.142,03;<br />
di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivi dell’interesse del ricorrente; <br />
e per la condanna <br />
al risarcimento del danno da illegittima occupazione e trasformazione dei suoli di proprietà del ricorrente, liquidato in coerenza del disposto dell’art. 43 comma 6 del dPR 327/01, anche all’esuito di assunzione di apposita CTU;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Foggia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/10/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato e depositato rispettivamente il 17 maggio ed il 30 maggio del 2007 il ricorrente, proprietario di un’area di mq 1.332 nel Comune di San Severo identificata in catasto alla partita 13173 fg. 12 par.lle 83 ed 86, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio citato e svolto anche azione risarcitoria.<br />
Premette che l’area di che trattasi, di natura edificatoria, era stata individuata dal Commissario Prefettizio della Provincia di Foggia con delibera n. 151 del 1995 per la costruzione della nuova sede dell’Istituto Tecnico per Geometri, che il Consiglio Provinciale con delibera n. 319 del 1996 ebbe ad approvare il 1^ stralcio del progetto della suddetta opera pubblica dichiarando contestualmente la pubblica utilità dei relativi lavori oltre che la loro indifferibilità ed urgenza,, che con decreto n. 88/1996 il Sindaco ebbe ad autorizzare l’occupazione temporanea e d’urgenza a favore della Provincia statuendo all’art. 5 che essa occupazione avrebbe avuto la durata massima di 5 anni decorrenti dall’effettiva occupazione (avvenuta il 30 ottobre 1996), che i lavori iniziati il 25 marzo 1997 venivano ultimati in data 10 gennaio 2000, che nel contempo esso interessato non intendendo accettare la indennità provvisoria come determinata ed offerta con decreto n. 319 del 28 marzo 1996, aveva adito la Corte di Appello di Bari per chiedere la liquidazione della giusta indennità. Aggiunge che la Corte di Appello, dopo aver trattenuto in decisione la causa ne disponeva la rimessione in ruolo non risultando mai emesso il decreto di esproprio e che ancora successivamente abbia accolto la domanda di esso Verrone.<br />
Lamenta quindi che non sia stato mai emanato il decreto di esproprio, il che trova conferma anche nel decreto ora gravato in cui si dà atto dell’assenza di detto provvedimento.<br />
Deduce quindi in diritto i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 7 legge 241 e del giusto procedimento, siccome mai data comunicazione del procedimento che poi ha portato al decreto n. 248/07. 2) Violazione artt. 2,3,42 e 97 Cost e degli artt. 37 e 43 del dPR n. 327/01 nonché degli artt. 1,3 e 6 della 241. Eccesso di potere. Vi è assoluta carenza di istruttoria quanto al danno da risarcire; v’è carenza motivazionale perchè non espresse le ragioni che inducono l’amministrazione ad escludere la possibilità di restituzione dei beni privati illegittimamente trasformati. Si è avuta una applicazione distorta dell’art. 43 legge 327 soprattutto quanto alla quantifiacazzione della somma da risarcire che è stata determinata come se si trattasse di una indennità di esproprio.<br />
Afferma la parte, che comunque viene a richiedere una CTU a riguardo, che il risarcimento a disporsi deve essere ancorato al valore venale dei suoli che, sottolinea, sono aree edificabili. <br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia che ha richiamato precedente contenzioso instaurato dall’attuale ricorrente quanto alla stima della indennità provvisoria offerta col decreto del 28 marzo 1996 e conclusosi con sentenza della Corte di appello di Bari n. 226 del 25 febbraio 2003 che quantificava essa indennità in somma pari agli attuali 68.895,10 euro. Ha sottolineato che il Dirigente UTC ha provveduto a quantificare il risarcimento nella misura di € 21. 903,39 parametrata alla indennità di occupazione definitiva dal 1997 al 1.9.07 oltre € 3.500,00 per spese di giudizio, come riveniente dalla sentenza della Corte di Appello cui era seguita la sentenza Tar n. 1567/07 di esecuzione esplicitando che esso risarcimento veniva quantificato “nella misura di euro 21.903.39 somma che è stata decurtata del 40% in quanto non accettata e già depositata presso la Cassa DD.PP. Servizio Tesoreria pari ad euro 13.142.03”. <br />
La difesa della Provincia ha provveduto a contestare le avverse censure concludendo per il rigetto del gravame.<br />
Parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale in data 8 ottobre 2008, ribadendo le sue prospettazioni difensive.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>E’ indiscusso che per i suoli del ricorrente su cui è stato costruito l’istituto scolastico non vì è mai stato il decreto di esproprio, il che tra l’altro ha comportato che la stessa Corte di Appello di Bari, adita dal sig. Verrone per la determinazione della indennità definitiva di espropriazione e di occupazione legittima, abbia limitato la sua statuizione alla solo indennità di occupazione.<br />
Ciò premesso, e passando all’esame del decreto ora gravato assunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della legge 327/01 (acquisizione sanante) ne ravvisa il Collegio la illegittimità in parte qua, e cioè nella parte (finale dell’intero provvedimento, e cioè p. 4 del dispositivo) in cui il dirigente responsabile del settore Servizi Tecnici provvede a quantificare il risarcimento dei danni per i 1332 mq che si andavano ad acquisire “nella misura di euro 21.903,39 somma che è stata decurtata del 40% in quanto non accettata e già depositata presso la CASSA DD.PP. servizio Tesoreria pari ad euro 13.142,03 che verrà corrisposta dopo la emissione di Nulla Osta allo svincolo”. <br />
Per la rimanente parte in cui si dispone per l’acquisizione ex art. 43 legge 327/01 (t.u. sulle espropriazioni) dei suoli del ricorrente interessati dall’opera pubblica (costruzione Istituto Tecnico per Geometri “Alberti” di San Severo) al patrimonio indisponibile del Comune il gravato provvedimento risulta legittimo o quanto meno immune dalle censure espresse.<br />
Atteso che la perdita della proprietà può derivare solo da un giusto procedimento espropriativo, va osservato e con richiamo a principi affermatisi negli ultimi anni (e si parla ormai del tramonto definitivo del principio dell’accessione invertita, cfr. CdS Sez. VI n. 2582/07), che anche dopo la realizzazione dell’opera pubblica la proprietà del bene rimane all’originario titolare finchè non sia adottato un formale provvedimento di acquisizione ora disciplinato dall’art. 43 del dPR 327/01 con annessa liquidazione di risarcimento dei danni al privato inciso. Invero il primo comma dell’art. 43 citato così testualmente si esprime: Valutati gli interessi in conflitto l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vano risarciti i danni. Orbene quello dell’Autorità che dispone non per la restituzione al privato ma per l’acquisizione al patrimonio indisponibile costituisce un provvedimento che regolarizza dall’esterno la procedura espropriativa (nella specie dopo la occupazione dei suoli non v’era stato nel quinquennio successivo ed ancora dopo un decreto di esproprio) disciplinando le pretese risarcitorie dei privati in conformità di principi da tempo presenti nel diritto comune europeo. Esso art. 43 consegue quindi e secondo una ormai consolidata giurisprudenza, una finalità di sanatoria di situazioni nelle quali l’autorità dello stato si sia espressa mediante una compressione del fondamentale diritto di proprietà in assenza di procedure legittime di esproprio. Non rileva cioè la causa della illegittimità del comportamento, se cioè eseguito in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità od a seguito dell’annullamento di essa o per altre cause; ciò che è sostanziale è che l’interesse pubblico non può essere soddisfatto che col mantenimento della situazione ablativa, che vede come contro altare il risarcimento al privato dei danni conseguenti ad essa ablazione. Orbene a fronte di detti principi, ed indubbio che la posizione della p.a. si configura in termini di potestà (“può” dice la norma), ritiene il Collegio che vada disatteso il vizio procedimentale dedotto nel primo motivo avverso il provvedimento di “acquisizione sanante” posto in essere dal dirigente comunale per mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento. Invero le norme sulla partecipazione non devono avere una applicazione formale ma essere intese ed applicate in modo sostanziale(concezione funzionale dell’art. 7 legge 241 –vedi sent. questo Tribunale n. 2312/2002 nonché e soprattutto art. 21 octies secondo comma legge 241). Nella specie il privato nemmeno in questa sede indica elementi che, qualora valutati, avrebbero potuto incidere sulla adozione o meno della c.d. “acquisizione sanante”. V’era stato pure un pregresso contenzioso presso il G.O. (Corte di Appello di Bari) in ordine alle indennità sia di esproprio che di occupazione, il che porta a ritenere che seppure aliunde il privato era comunque già a conoscenza di quelle che erano le intenzioni della p.a., vale a dire acquistare la proprietà del suolo su cui era stata costruita la scuola con la conseguenza che il lamentato mancato avviso non viene, a parere del Collegio, ad acquisire qui una valenza tale da poter invalidare il tutto. <br />
Va invece accolta la censura avverso il quantificato risarcimento dedotta nel 2^ motivo con conseguente accoglimento della pure esperita, nel contesto dell’atto introduttivo, azione di condanna.<br />
Invero, come giustamente dedotto da parte ricorrente, l’acquisizione sanante di cui all’art. 43 del t.u. sulle espropriazioni comporta non già una mera indennità espropriativa (“inconferente” in sede di applicazione del particolare istituto), ma piuttosto un integrale risarcimento dei danni corrispondenti al ristoro del pieno valore venale dei beni, presupposto questo obliterato dal dirigente della Provincia che pare muoversi nell’ottica di una indennità da erogare, come se si trattasse di emettere ora per allora un decreto definitivo di esproprio mai erogato. Va qui ribadito che l’istituto dell’acquisizione sanante è stato concepito dallo stesso legislatore nazionale ed in derivazione dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come strumento di garanzia piena delle prerogative economiche della proprietà privata attraverso una sua piena reintegrazione di valore, reintegrazione che nell’attività provvedi mentale del Dirigente della Provincia non risulta.<br />
Il ricorso quindi va accolto sotto questo profilo con conseguente annullamento della pretesa della Provincia di Foggia di “limitare” la entità del risarcimento e nei termini espressi al punto 4 del dispositivo dell’atto impugnato.<br />
Ritiene ora il Collegio che per la definizione della questione risarcitoria, le parti dovranno addivenire ad un accordo ai sensi dell’art. 35 comma 2^ del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 –norma pure richiamata da parte ricorrente- e sulla base dei seguenti criteri:<br />
deve farsi riferimento al valore di mercato dell’area interessata, se del caso sollecitandosi un apposita stima da parte dell’UTE –Ufficio Tecnico Erariale , ora Agenzia del Territorio (e questo potrebbe farlo soprattutto l’Amministrazione provinciale), e ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 24.10.2007 che ha dichiarato illegittimo l’art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 nella parte in cui non prevede il ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva da parte della p.a. corrispondente al valore di mercato del bene occupato; <br />
il valore di mercato deve essere considerato al momento in cui il fatto illecito si è consumato, ossia a quello della radicale trasformazione del fondo e cioè alla conclusione dei lavori di costruzione (10 gennaio 2000 come pur riferito dal ricorrente nell’atto introduttivo) e siccome essa si è verificata durante l’occupazione legittima, bisogna far riferimento in concreto alla data di scadenza di essa occupazione legittima; esso valore poi sarà espresso in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della presente decisone; <br />
sull’importo come sopra determinato, dovranno essere poi corrisposti interessi moratori dal quinto anno di avvenuta occupazione sino all’effettivo soddisfo.<br />
Qualora le parti non concludano alcun accordo e nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente, parte ricorrente potrà chiedere a questa Sezione l’esecuzione della presente decisione per l’ adozione delle misure consequenziali, ivi compresa -se del caso- nomina di commissario ad acta e/o predisposizione di eventuale CTU oppure di verificazione.<br />
Spese di giudizio che in parte possono compensarsi, ravvisandosene motivi, per la parte rimanente si liquidano come da dispositivo e secondo il principio della soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe nei termini e modi di cui in parte motiva, vale a dire con annullamento dell’atto gravato solo nella parte in cui viene a quantificare il risarcimento dovuto al privato. Condanna la Provincia di Foggia al risarcimento dei danni con le modalità sopra espresse.<br />
Condanna la Provincia di Foggia alla rifusione delle spese del presente giudizio, spese che in parte compensate per la rimanente parte si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/12/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-17-12-2008-n-2903/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2008 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a></p>
<p>Pres. A. Vinciguerra – Est. D. Dongiovanni Balicchi s.n.c. (Avv. C. Abbate) c/ Comune di Roma (Avv. R. Rocchi) sulla legittimità del provvedimento negativo tardivo nel caso di DIA priva dei requisiti oggettivi previsti dalla legge Edilizia e Urbanistica – DIA – Requisiti oggettivi – Carenza – Provvedimento negativo –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Vinciguerra – Est. D. Dongiovanni<br /> Balicchi s.n.c. (Avv. C. Abbate) c/ Comune di Roma (Avv. R. Rocchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del provvedimento negativo tardivo nel caso di DIA priva dei requisiti oggettivi previsti dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – DIA – Requisiti oggettivi – Carenza – Provvedimento negativo – Tardività – Legittimità – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La DIA non può ritenersi divenuta efficace in ragione della documentata carenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore sebbene il provvedimento negativo sia stato adottato oltre il termine di risposta previsto dall’art. 19 della legge n. 241/90. Da ciò deriva che il provvedimento impugnato costituisce la formalizzazione di un divieto a svolgere l’attività di che trattasi adottato sul presupposto dell’assenza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace. Al riguardo, va evidenziato che l’istituto della DIA può configurarsi sulla base della normativa vigente solo quando l’interessato sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’espletamento dell’attività, in quanto questi si atteggiano come elementi costitutivi della fattispecie di cui la parte deduce il perfezionamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
(Sezione Seconda <i>Ter</i>)<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 5150/2001 proposto da</p>
<p><b>Balicchi s.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Abbate nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via P. Dè Calboli, n. 1;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Rosalda Rocchi dell&#8217;Avvocatura comunale e domiciliato presso gli Uffici di quest&#8217;ultima in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della determinazione dirigenziale n. 5150 del 1° febbraio 2001 con cui si dispone che “<i>con riferimento alla denuncia di inizio attività in data 2.11.00 prot. n. 39604 per l’attività di deposito a cielo aperto…si rende noto che la DIA è stata rigettata e che l’attività non potrà essere svolta…</i>”;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.  </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
VISTA la memoria prodotta dall’amministrazione comunale;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 10 marzo 2001 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni;<br />
Uditi, ai preliminari, l&#8217;avv. S. Romano, in sostituzione dell’avv. Abbate, per la ricorrente e l&#8217;avv. Rizzo, per delega dell’avv. Rocchi, per il Comune resistente;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con determinazione dirigenziale impugnata n. 5150 del 1° febbraio 2001, il Comune di Roma ha inibito alla ricorrente (che svolge attività di deposito, esposizione e vendita di materiale per l’edilizia nei locali di via Casetta Mattei n. 378 in Roma) l’attività di deposito a cielo aperto del predetto materiale per la quale aveva presentato denuncia di inizio attività in data 2 novembre 2000.<br />
Il provvedimento negativo è stato adottato in ragione del fatto che l’ufficio tecnico circoscrizionale non ha concesso il relativo nulla osta in quanto l’area interessata ricade all’interno del Parco regionale “Valle dei Casali”.<br />
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto impugnativa la società interessata, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:<br />
<i>1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 241/90 nonché da eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche; in particolare, travisamento, difetto dei presupposti, illogicità e perplessità, carenza di pubblico interesse, difetto di motivazione e manifesta ingiustizia.<br />
</i>La ricorrente – che svolge attività commerciale in campo edilizio sin dal 1981 – ha presentato la DIA il 2 novembre 2000 e, pertanto, l’inibitoria del 1° febbraio 2001 è stata adottata fuori termine tanto che si è formato il tacito provvedimento di assenso all’attività di che trattasi.<br />
In ragione del formarsi del silenzio assenso, l’amministrazione, per adottare l’atto inibitorio, avrebbe dovuto procedere alla revoca del provvedimento tacito seguendo tutte le cautele previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90;<br />
<i>2) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.<br />
</i>In ragione del fatto che la società ricorrente svolge l’attività commerciale da lunghissimo tempo, l’amministrazione resistente non avrebbe potuto opporre il fatto che l’area interessata è soggetta a vincolo, non sussistendo le ragioni concrete ed attuali di pubblico interesse.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso.<br />
Con ordinanza n. 3392/2001, è stata respinta la domanda di sospensiva.<br />
L’amministrazione resistente, con memoria, ha poi chiesto il rigetto del gravame perché infondato nel merito.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.  <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> I due motivi proposti dalla deducente con il ricorso in esame possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi.<br />
<b>2.</b> Ciò premesso, va anzitutto precisato che la ricorrente, nel presentare in data 2 novembre 2000 la denuncia di inizio attività per svolgere l’attività di deposito a cielo aperto, ha (auto)dichiarato di essere in possesso dei prescritti requisiti igienico sanitari, pur non allegando il relativo nulla osta rilasciato dall’organo competente (ASL), e ha poi omesso di segnalare che l’area interessata è soggetta a vincolo ambientale ricadendo all’interno del Parco regionale “Valle dei Casali”.<br />
A ciò si aggiunga, con particolare riferimento al possesso dei requisiti igienico sanitari, che, nel corso dell’istruttoria compiuta a seguito della presentazione della DIA, il competente ufficio tecnico ha reso parere negativo allo svolgimento dell’attività di che trattasi.<br />
La denuncia, poi, è risultata priva del nulla osta con riferimento all’inquinamento acustico, pure richiesta dalla normativa di settore.<br />
Ciò posto, sebbene il provvedimento negativo impugnato sia stato adottato in data 1° febbraio 2001 e, quindi, oltre il termine di risposta previsto dall’art. 19 della legge n. 241/90, la DIA non può ritenersi divenuta efficace in ragione della documentata carenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa di settore.<br />
Da ciò deriva che il provvedimento impugnato costituisce la formalizzazione di un divieto a svolgere l’attività di che trattasi adottato sul presupposto dell’assenza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace.<br />
Del resto, l&#8217;art. 19 della legge 241 prevede un meccanismo di denuncia inizio attività per le autorizzazioni il cui rilascio dipenda da valutazioni vincolate della P.A. e per le quali non sia previsto alcun limite numerico, o contingente.<br />
Con la D.I.A., invero, l&#8217;interessato è tenuto ad attestare la sussistenza di tutti i presupposti e requisiti di legge, anche con eventuale autocertificazione, e l&#8217;amministrazione, nei sessanta giorni (secondo la disciplina applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie in esame) successivi alla ricezione, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti dichiarati.<br />
Risulta, pertanto, evidente che la dichiarazione deve essere completa e veridica poichè la semplificazione procedimentale non deve intendersi come esonero della parte dall&#8217;onere di specificare quantomeno i requisiti necessari per l’avvio dell’attività.<br />
La semplificazione introdotta dalle citate disposizioni normative si traduce, invero, in una maggiore snellezza procedimentale, ma non nel totale esonero dall&#8217;onere minimo di allegazione, non potendo spingersi al punto tale da richiedere alla P.A. la ricerca (in positivo o in negativo) di elementi relativi ad una domanda del tutto generica ovvero priva dell’indicazione dei requisiti necessari per intraprendere l’attività.<br />
Al riguardo, va evidenziato che l&#8217;istituto della DIA può configurarsi sulla base della normativa vigente solo quando l&#8217;interessato sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l&#8217;espletamento della attività, in quanto questi si atteggiano come elementi costitutivi della fattispecie di cui la parte deduce il perfezionamento.<br />
In tale ipotesi, la legge, in una ottica di accelerazione delle procedure amministrative, ha ritenuto che possa sostituirsi il provvedimento per effetto del decorso del tempo dalla presentazione della denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività, ma è da escludere che l&#8217;interessato, in mancanza dei requisiti, possa eludere le prescrizioni fissate dalla legge o dalla normativa vigente e pretendere che il titolo si sia formato e dotato di efficacia.<br />
Nella specie, la ricorrente, all&#8217;atto della domanda, non ha fornito la dimostrazione dei requisiti propri né per la denuncia inizio attività, né per l’autorizzazione tacita, e non ha quindi assolto agli obblighi previsti dal citato art. 19 della legge n. 241/90.<br />
Da ciò deriva che la DIA presentata dalla ricorrente non ha acquisito l’efficacia né – secondo la ricostruzione ora operata da <i>Cons. St., sez. VI, n. 1550/2007</i> – può ritenersi formato il provvedimento tacito ed implicito di assenso che autorizza lo svolgimento dell’attività di deposito a cielo aperto di materiale edile.<br />
Quanto sopra esposto consente, quindi, di superare l’ulteriore censura proposta dalla ricorrente secondo cui non sarebbero sussistenti le ragioni di pubblico interesse per l’adozione del provvedimento impugnato.<br />
La doglianza è, comunque, infondata posto che, per le ragioni sopra indicate, nel caso di specie non è stato necessario attivare alcun procedimento di autotutela, non essendosi formato alcun provvedimento tacito di assenso né, comunque, la DIA ha mai assunto efficacia per il decorso del termine previsto dal citato art. 19 della legge n. 241/90.<br />
<b>3.</b> In conclusione, il ricorso deve essere respinto. <br />
<b>4.</b> Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Seconda <i>Ter</i>, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Antonio Vinciguerra &#8211;  Presidente f.f.<br />
Giuseppe Chinè – Componente <br />
Daniele Dongiovanni – Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2903/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2903/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2903</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. S. Romano Est.P. Fallaci ed altro (Avv. N. Giallongo) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni ed A. Minucci) in tema di vincolo cimiteriale 1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo cimiteriale – Natura di vincolo assoluto di in edificabilità &#8211; Concessione in sanatoria (ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2903/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-1-10-2007-n-2903/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/10/2007 n.2903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. S. Romano Est.<br />P. Fallaci ed altro (Avv. N. Giallongo) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Sansoni ed A. Minucci)</span></p>
<hr />
<p>in tema di vincolo cimiteriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo cimiteriale – Natura di vincolo assoluto di in edificabilità &#8211; Concessione in sanatoria (ai sensi dell&#8217;art. 33 legge 28 febbraio 1985 n. 47) – È preclusa &#8211; Valutazione sulla concreta compatibilità dell&#8217;opera con i valori tutelati dal vincolo – Non è necessaria &#8211; Immobile edificato prima della imposizione del vincolo &#8211; Art. 32, l. n. 47 del 1985 &#8211; Applicabilità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo cimiteriale &#8211; Regimi di inedificabilità per la c.d. fascia di rispetto &#8211; Ampliamenti dei cimiteri esistenti – Riduzione a 100 o 50 metri &#8211; Restanti edificazioni – 200 metri dai perimetri dei cimiteri</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La salvaguardia dell&#8217;area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall&#8217;art. 338 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l&#8217;allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all&#8217;inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un&#8217;area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Inoltre, il medesimo vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell&#8217;art. 33 legge 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell&#8217;opera con i valori tutelati dal vincolo. Solo  ove si tratti di immobile edificato prima della imposizione del vincolo, la disciplina applicabile è quella di cui all&#8217;art. 32, l. n. 47 del 1985 e l&#8217;opera diventa sanabile ove intervenga il parere favorevole della autorità preposta alla gestione del vincolo.</p>
<p>2. Nella disciplina attuale dei vincoli cimiteriali si registrano due distinti regimi di inedificabilità per ciò che concerne la c.d. fascia di rispetto: per gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, tale fascia è ridotta a 100 o 50 metri per effetto dell&#8217;art. 57 comma 4, d.p.r. n. 285 del 1990, con possibilità per i comuni di estenderne l&#8217;ampiezza ma non di ridurla ulteriormente; per tutte le restanti edificazioni, la misura della fascia di rispetto è stabilita in metri 200 dai perimetri dei cimiteri; in entrambi i casi, il vincolo derivante dalla fascia di rispetto è assoluto, giacché è vietata qualsiasi tipologia di nuova edificazione. Inoltre, l’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, che ha modificato l’art. 338 del t.u., ha ulteriormente limitato la possibilità di derogare al divieto assoluto di inedificabilità, circoscrivendola alle sole ipotesi di costruzione di opere afferenti nuovi impianti cimiteriali od ampliamenti di quelli esistenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di vincolo cimiteriale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2903 REG. S ENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  1121  Reg. Ric.<br />
Anno 1992</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>nelle persone dei sigg.ri:Dott. Gaetano CICCIO’	#NOME?	&#8211; Consigliere, rel.; Dott. Gianluca BELLUCCI	#NOME?																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 395/1992 proposto da<br />
<b>FALLACI PIERO</b> e <b>SPERONI GIAMPAOLO</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Natale Giallongo (in sostituzione dell’avv. Antonio de’ Paoli) con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Alfieri n. 19;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Sansoni ed Annalisa Minucci, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’ordinanza sindacale n. 45/22/47 del 18 febbraio 1992;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 4 luglio 2007, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. E.Amante delegato da N.Giallongo e l’avv. S.Peruzzi delegato da A.Minucci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Titolare del diritto di usufrutto su due appezzamenti di terreno, con annessa serra (siti nel comune di Firenze, via di Monte alle Croci n. 32) in zona soggetta a vincolo paesistico-ambientale, per il cui ampliamento è stata a suo tempo presentata istanza di concessione in sanatoria seguita dal parere favorevole comunicato il 1° luglio 1991, il sig. Fallaci, dopo richiesta di provvedimento definitivo, apprendeva che al precedente proprietario (che aveva richiesto il condono) era stata notificata ordinanza recante diniego di sanatoria e ordine di demolizione del manufatto, essendo stato esso realizzato in zona sottoposta a vincolo di rispetto ai sensi dell’art. 338 del t.u.l.s. n. 1265/34 e sulla base del parere contrario della USL 10/B del 26.3.1991.<br />
Insieme con il suo dante causa, ha pertanto impugnato il provvedimento avverso il quale sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1) violazione dell’art. 1 legge 17 ottobre 1957 n. 983, per insussistenza del limite di 200 metri per le zone di rispetto; l’immobile sarebbe posto oltre il limite di 100 metri che i comuni possono adottare;<br />
2) violazione dell’art. 2 legge 17 ottobre 1957 n. 983, eccesso di potere per carenza di motivazione, per mancata applicazione della deroga prevista per i fabbricati esistenti o in costruzione al 31 ottobre 1956, trattandosi di costruzione anteriore;<br />
3) eccesso di potere per carenza di motivazione su un punto essenziale del provvedimento; violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, atteso che il parere dell’USL non sarebbe fondato su alcun accertamento né motiva in ordine alla mancata riduzione del limite;<br />
4) violazione dell’art. 9 legge n. 47 del 1985, per illegittima applicazione retroattiva della norma sanzionatoria, attesa l’anteriorità della costruzione dell’immobile.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 – La controversia riguarda l’impugnazione dell’ordinanza sindacale recante diniego di condono ed ordine di demolizione di una costruzione in profilati metallici e vetri realizzata abusivamente, destinata a serra, ubicata in un’area sottoposta a vincolo di rispetto ai sensi dell’art. 338 del t.u.l.s. n. 1265/34 e sulla base del parere contrario della USL 10/B del 26.3.1991.<br />
Con i primi due motivi, si deduce la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 17 ottobre 1957 n. 983, sotto i profili seguenti: a) non sussisterebbe il limite di 200 metri per le zone di rispetto; b) carenza di motivazione, per mancata applicazione della deroga prevista per i fabbricati esistenti o in costruzione al 31 ottobre 1956, trattandosi nella specie di costruzione anteriore; c) l’immobile sarebbe posto oltre il limite di 100 metri che i comuni possono adottare.<br />
I motivi sono palesemente infondati.<br />
L’art. 338 del t.u.l.s., approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, nonché l’art. 57 del d.p.r. del 10 settembre 1990 n. 285 (recante regolamento di polizia mortuaria) vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possano qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero.<br />
L’art. 338 del t.u., parzialmente modificato dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166 che ha confermato il limite di rispetto cimiteriale, nel vietare ogni costruzione nel raggio di 200 metri dal perimetro dei cimiteri, si riferisce a qualsiasi manufatto anche ad uso diverso da quello di abitazione.<br />
Anche la più recente giurisprudenza afferma che in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia dell&#8217;area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall&#8217;art. 338 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l&#8217;allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all&#8217;inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un&#8217;area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Con. St. , sez. V, 03 maggio 2007 , n. 1933; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 2006 n. 25364).<br />
Inoltre, il medesimo vincolo preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell&#8217;art. 33 legge 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell&#8217;opera con i valori tutelati dal vincolo (giur. cit.).<br />
Solo  ove si tratti di immobile edificato prima della imposizione del vincolo, la disciplina applicabile è quella di cui all&#8217;art. 32, l. n. 47 del 1985 e l&#8217;opera diventa sanabile ove intervenga il parere favorevole della autorità preposta alla gestione del vincolo (Tar Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio 2007 n. 704).<br />
Nella specie, l’immobile risulta edificato nel 1964 e, comunque, in epoca successiva alla realizzazione del cimitero monumentale (che risale addirittura all’800).<br />
Con il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il d.p.r. n. 285 del 1990, il legislatore è intervenuto sulla disciplina della c.d. fascia di rispetto cimiteriale, introducendo una norma derogatoria, e pertanto novativa, rispetto a quella contenuta nell&#8217;art. 338 comma 5, r.d. n. 1256 del 1934, riferendosi specificamente agli interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti; il legislatore ha, infatti, ridotto &#8220;ipso iure&#8221; la fascia di rispetto cimiteriale dai 200 metri previsti dall&#8217;art. 338 comma 1, r.d. n. 1256 del 1934, ai 100 o 50 metri, rispettivamente, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nei comuni con popolazione inferiore; di talché, dall&#8217;entrata in vigore della predetta disposizione, è venuta meno, relativamente agli interventi di ampliamento dei cimiteri esistenti, la necessità dell&#8217;attivazione della procedura contemplata dall&#8217;art. 338 comma 5, r.d. n. 1256 del 1934 per la riduzione della fascia di rispetto; conseguentemente nella disciplina attuale dei vincoli cimiteriali si registrano due distinti regimi di inedificabilità per ciò che concerne la c.d. fascia di rispetto: per gli ampliamenti dei cimiteri esistenti, tale fascia è ridotta a 100 o 50 metri per effetto dell&#8217;art. 57 comma 4, d.p.r. n. 285 del 1990, con possibilità per i comuni di estenderne l&#8217;ampiezza ma non di ridurla ulteriormente; per tutte le restanti edificazioni, la misura della fascia di rispetto è stabilita in metri 200 dai perimetri dei cimiteri; in entrambi i casi, il vincolo derivante dalla fascia di rispetto è assoluto, giacché è vietata qualsiasi tipologia di nuova edificazione (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 791).<br />
Inoltre, l’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, che ha modificato l’art. 338 del t.u., ha ulteriormente limitato la possibilità di derogare al divieto assoluto di inedificabilità, circoscrivendola alle sole ipotesi di costruzione di opere afferenti nuovi impianti cimiteriali od ampliamenti di quelli esistenti.<br />
L’art. 2 della legge n. 983 del 1957, richiamato dai ricorrenti, è pertanto inconferente.<br />
La norma, infatti, prevedeva solo la possibilità, per i manufatti iniziati prima del 31 ottobre 1956, di ottenere il rilascio di sanatoria, secondo la procedura di cui all’art. 1 della legge.<br />
Peraltro, per il fabbricato di cui trattasi, i ricorrenti non hanno fornito la prova dell’inizio della costruzione entro il termine tassativo sopra indicato; al contrario, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata al momento della presentazione della domanda di sanatoria, l’allora proprietario attestava di avere iniziato le opere abusive nel coso dell’anno 1964.</p>
<p>2 – Gi ulteriori motivi dedotti sono anch’essi infondati.<br />
Pur vertendosi in un caso di inedificabilità assoluta (per le ragioni già indicate), il comune ha ritenuto di acquisire il parere dell’USL che ha evidenziato l’insanabilità del manufatto, richiamando la presenza del vincolo cimiteriale e l’inamovibilità della struttura.<br />
Pertanto, il provvedimento risulta adeguatamente motivato, con il richiamo al preesistente vincolo cimiteriale, che ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985 osta alla sanabilità del manufatto, senza che fosse anche richiesta la trascrizione del parere dell’organo sanitario.<br />
Palesemente infondata è la censura di eccesso di potere in relazione all’art. 9 della legge n. 47/1985.<br />
In primo luogo, è stato lo stesso ricorrente, già proprietario del manufatto, a presentare domanda di sanatoria ai sensi della legge citata, con la conseguenza che il provvedimento non poteva non fare applicazione delle norme da essa previste.<br />
In ogni caso, non sussistendo i presupposti per la sanatoria prevista dalla legge n. 47/85 oggetto della richiesta avanzata dall’interessato, l’amministrazione non avrebbe potuto applicare una norma diversa da quella volta a disciplinare la fattispecie sorta nel quadro legislativo di riferimento.</p>
<p>3 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato e va rigettato. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, lo respinge e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2007.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 1 OTTOBRE 2007<br />
Firenze, lì 1 OTTOBRE 2007</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2903/</guid>

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<p>Non va sospesa la sentenza che non accoglie l’istanza di esecuzione di giudicato (nella specie si discuteva della sospensione di una sentenza sfavorevole al privato in tema di esecuzione del giudicato su istanza di concessione demaniale per stabilimento balneare, concessione originariamente negata dalla p.a. con provvedimento annullato dal TAR). (G.S.)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che non accoglie l’istanza di esecuzione di giudicato (nella specie si discuteva della sospensione di una sentenza sfavorevole al privato in tema di esecuzione del giudicato su istanza di concessione demaniale per stabilimento balneare, concessione originariamente negata dalla p.a. con provvedimento annullato dal TAR). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2903/07<br />
Registro Generale: 3468/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo   <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.  <br />Cons. Roberto Chieppa<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>GIANNICO DAVIDE GIOVANNI </b><br />
rappresentato e difeso dall’ Avv.  GIOVANNI DI GIANDOMENICOcon domicilio  eletto in Roma  VIA GERMANICO, 146  presso ERNESTO MOCCI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN.  INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-CAPITANERIA PORTO TERMOLI </b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  MOLISE  &#8211;  CAMPOBASSO  157/2007 , resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE DEMANIALE PER   STABILIMENTO  BALNEARE  (ES.GIUD.TAR).<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 MIN.  INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-CAPITANERIA PORTO TERMOLI<br />
Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi,  altresì, per le  parti l’avv. Di Giandomenico e l’avv. dello Stato Clemente;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata sospensione (e la conseguente anticipazione cautelare della concessione demaniale), essendo preliminarmente dubitabile la stessa natura elusiva del giudicato del provvedimento censurato in primo grado; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3468/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2903</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2903/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2903/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2903</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; affidamento in concessione, a società di progetto ex art. 37 quinquies L. 109/1994, di un’ex colonia da adibire a struttura turistica &#8211; sospensiva di sentenza – sentenza di annullamento di gara e del contratto per illegittima composizione della commissione giudicatrice (non sorteggiata in alcuni componenti) &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2903</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; affidamento in concessione, a società di progetto ex art. 37 quinquies L. 109/1994, di un’ex colonia da adibire a struttura turistica &#8211; sospensiva di sentenza – sentenza di annullamento di gara e del contratto     per illegittima composizione della commissione giudicatrice (non  sorteggiata in  alcuni componenti) &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2903/2004<br />
Registro Generale:5620/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Nicolina Pullano<br />Cons. Michele Corradino Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>IGECO SRL </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. MARIO SANINO con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180 presso MARIO SANINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE</b>non costituitosi;<b>APULIAE SPA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ERNESTO STICCHI DAMIANI Avv. FEDERICO MASSA con domicilio eletto in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24 presso LUIGI GARDINe nei confronti di<b>IMMSI SPA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: EZIONE II 3176/2004 , resa tra le parti, concernente AFFIDAM. IN CONCESS. PROGETTO REALIZZ. IMMOBILE DA ADIBIRE A STRUTT. TURISTICA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento del ricorso principale e di rigetto del ricorso incidentale, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>APULIAE SPA<br />
Udito il relatore Cons. Michele Corradino e udito, altresì, per la parte appellante l’avv.to M.Sanino;<br />
Ritenuto che ad un primo esame non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare in appello;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5620/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2903/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2903</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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