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	<title>29 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>29 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/4/2019 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-4-2019-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-4-2019-n-29/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/4/2019 n.29</a></p>
<p>La tutela dei diritti fondamentali e la doppia pregiudiziale: il caso delle banche popolari e l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale 26 ottobre 2018, n. 6129 del Consiglio di Stato a cura di Valentina Carucci . La tutela dei diritti fondamentali e la doppia pregiudiziale: il caso delle banche popolari e l&#8217;ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-4-2019-n-29/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/4/2019 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-4-2019-n-29/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/4/2019 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>La tutela dei diritti fondamentali e la doppia pregiudiziale: il caso delle banche popolari e l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale 26 ottobre 2018, n. 6129 del Consiglio di Stato a cura di  Valentina Carucci .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></span></p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p><b>La t</b><b>utela dei diritti </b><b>fondamentali e la </b><b>doppia pregiudiziale</b><b>:</b><b> </b><b>i</b><b>l </b><b>caso delle banche popolari </b><b> e </b><b>l&#8217;</b><b>ordinanza di rinvio pregiudiziale 26 ottobre 2018, n. 6129</b><b> del Consiglio di Stato.</b> </p>
<p style="text-align: right;"><b>Â a cura di Valentina Carucci </b> </p>
</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1. Premessa. 2. Doppia pregiudiziale e CDFUE. Il difficile cammino della sentenza n. 269 del 2017 della Corte costituzionale di fronte ai giudici comuni. Un tentativo di interpretazione. 3. La strada aperta dal Consiglio di Stato. Riflessioni conclusive e questioni in attesa di risposta.</i></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>1. Premessa.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 6129 del 26 ottobre 2018, adottata nel travagliato contenzioso sulla riforma governativa delle banche popolari<a href="#sdfootnote1sym">1</a>, il Consiglio di Stato si è trovato a interfacciarsi direttamente con la problematica evidenziata dalla Corte di Cassazione<a href="#sdfootnote2sym">2</a> a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017, quella, cioè, di misurarsi con il &#8220;<i>dovere sulla stessa gravante ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 267 TFUE, di attivare il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (ove giù  non attivato dalla stessa Corte costituzionale nel giudizio incidentale) e di dare al diritto dell&#8217;Unione un&#8217;applicazione conforme alla decisione conseguentemente adottata dalla Corte di Giustizia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al dovere di attivare il rinvio pregiudiziale, il Consiglio di Stato &#8211; seppur cautamente e appellandosi a profili di &#8220;novità &#8221; della questione rispetto a quella esaminata dalla Corte costituzionale<a href="#sdfootnote3sym">3</a> &#8211; ha concluso per l&#8217;obbligo del giudice di ultima istanza di formulare rinvio pregiudiziale, a valle di un giudizio incidentale di costituzionalità , sugli stessi profili scrutinati dalla Corte e sulla base dei quali la questione era stata ritenuta infondata, ivi compresi i parametri contenuti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ulteriore &#8220;aggravante&#8221; che, in questo caso, nel giudizio incidentale il Giudice delle leggi aveva espressamente ritenuto insussistenti i presupposti per promuovere il rinvio pregiudiziale, tanto ai fini interpretativi che per possibili profili di invalidità  del diritto dell&#8217;Unione, presupposti che invece il Consiglio di Stato ha reputato meritevoli di rilievo per giustificare il proprio dovere di investire la Corte di Giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulle conseguenze che la pronuncia pregiudiziale avrà  sulle successive decisioni del Consiglio di Stato &#8211; qualora la Corte di Lussemburgo dovesse interpretare il diritto UE e i parametri della Carta di Nizza in misura difforme rispetto a quella offerta dalla Corte Costituzionale, tale da indurre a riconoscere un contrasto con i medesimi parametri della disciplina interna giù  positivamente passata al vaglio di costituzionalità  &#8211; la partita è ancora aperta e plurimi sono gli scenari possibili.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione offre quindi un&#8217;utile occasione per tentare di approfondire i contenuti e la <i>ratio</i> della sentenza n. 269 del 2017, anche in rapporto al suo effetto sulle prerogative dei giudici comuni e, in generale, alla tematica del dialogo fra le Corti nel sistema di tutela multilivello dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si chiederà , in particolare, come impatti sul giudice del caso concreto l&#8217;inversione di tendenza operata dalla Corte costituzionale quando la doppia pregiudizialità  involga diritti tutelati dalla Costituzione e dalla CDFUE; quali siano le strade percorribili dal giudice comune che, a valle del giudizio incidentale di costituzionalità , ritenga ancora sussistenti profili di contrarietà  della norma interna rispetto ai medesimi parametri della Carta di Nizza; e infine quale sia l&#8217;atteggiamento che quel giudice comune dovrebbe tenere laddove, esaurito il giudizio di costituzionalità , un successivo rinvio pregiudiziale sull&#8217;interpretazione della Carta dovesse confermare i sospetti del giudice <i>a quo </i>quanto all&#8217;illegittimità  della norma interna.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>2. Doppia pregiudiziale e CDFUE. Il difficile cammino della sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017 di fronte ai giudici comuni. Un tentativo di interpretazione. </b></p>
<p style="text-align: justify;">La dottrina, prima ancora che la giurisprudenza, ha riconosciuto l&#8217;effetto dirompente della pronuncia costituzionale n. 269 del 2017<a href="#sdfootnote4sym">4</a>, che servendosi di un esteso <i>obiter dictum</i> ha rivoluzionato i presupposti in base ai quali il giudice comune è chiamato alla &#8220;non applicazione&#8221; della norma interna contrastante con il diritto euro-unitario, fino a quel momento cristallizzati nella efficacia diretta della norma di diritto dell&#8217;Unione rilevante nel caso di specie. Questa regola procedurale &#8211; dalla quale si fa conseguire l&#8217;inammissibilità  di questioni incidentali di legittimità  costituzionale nell&#8217;ipotesi in cui il <i>giudice a quo </i>non abbia preventivamente vagliato e risolto (in senso positivo) la questione della compatibilità  della norma interna con le norme del diritto dell&#8217;Unione <i>self-executing</i> &#8211; pur richiamata e ribadita dalla Corte nella sentenza 269<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, non è perà² ritenuta invocabile quando a venire in rilievo siano le disposizioni contenute nella Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p style="text-align: justify;">In queste ipotesi, infatti, il <i>discrimen </i>tra sindacato &#8220;diffuso&#8221; del giudice comune e sindacato accentrato del giudice costituzionale si sposta dal criterio strutturale della norma europea a un criterio <i>assiologico-materiale</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, &#8220;<i>il contenuto di impronta tipicamente costituzionale</i>&#8221; dei principi e dei diritti enunciati dalla CDFUE<a href="#sdfootnote6sym">6</a>, che in quanto tali &#8220;<i>intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri)</i>&#8220;<a href="#sdfootnote7sym">7</a>, a imporre che la c.d. doppia pregiudiziale sia risolta nel senso di preferire, cronologicamente &#8211; e, come sembra lasciar intendere il giudice costituzionale, anche assiologicamente<a href="#sdfootnote8sym">8</a> &#8211; il sindacato accentrato del giudice costituzionale, posto a fondamento dell&#8217;architettura costituzionale <i>ex </i>art. 134 Cost., e come tale in grado di garantire, in caso di violazioni dei diritti della persona (tutelati dalla Costituzione e dalla CDFUE) una pronuncia <i>erga omnes</i> e, con essa, la certezza del diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo &#8220;monopolio&#8221; &#8211; o, quanto meno, <i>diritto di prelazione</i> &#8211; nella tutela dei diritti fondamentali, che per tal via la Corte costituzionale si è ritagliata, lascia trapelare certamente l&#8217;intento, subito messo in luce da autorevole dottrina, di riappropriarsi di sfere di sindacato progressivamente erose da un uso &#8220;spregiudicato&#8221; del rinvio pregiudiziale e del rimedio della &#8220;non applicazione&#8221; da parte dei giudici comuni, anche al di fuori dei limiti in cui detta non applicazione è ammessa<a href="#sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si obiettato, al riguardo, che una simile soluzione si infrangerebbe con l&#8217;altrettanto &#8220;classica&#8221; e, si può dire, &#8220;naturale&#8221; pretesa che della tutela dei diritti fondamentali si facciano carico anche i giudici comuni, i quali sono considerati gli interlocutori principali della Corte di Giustizia, e i primi ingranaggi del sistema volto all&#8217;uniforme applicazione del diritto dell&#8217;Unione negli Stati membri, che si attua attraverso le pronunce della Corte di Giustizia stessa. Prerogativa che risulterebbe, in tesi, ingiustificatamente menomata nell&#8217;ipotesi in cui al giudice non fosse consentito di non applicare norme interne in contrasto con disposizioni aventi efficacia diretta, quali sarebbero quelle della CDFUE che tutelano i diritti della persona<a href="#sdfootnote10sym">10</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, da più¹ parti sono state sollevate perplessità  sotto il profilo di un possibile contrasto con il principio del primato del diritto dell&#8217;Unione e con la stessa effettività  dello strumento processuale del rinvio pregiudiziale <i>ex </i>art. 267 TFUE<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambe le obiezioni, tuttavia, non vanno drammatizzate.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla prima, va considerato che il promovimento dell&#8217;incidente di costituzionalità  anche in relazione ai parametri della CDFUE non priva certo i giudici comuni del dovere<i> </i>di tutelare i diritti fondamentali. Considerato che quei diritti sono cristallizzati in disposizioni di contenuto in larga misura coincidente con quello delle corrispondenti disposizioni della Costituzione italiana, rispetto alle quali i giudici comuni sono comunque tenuti a investire la Corte costituzionale, la soluzione che, di fronte a diritti di contenuto e portata analoga cristallizzati in Costituzione e in CDFUE, accordi preferenza al sindacato accentrato di costituzionalità  e agli effetti <i>erga omnes </i>della pronuncia che ne consegue, garantisce al contempo la tutela di quelle posizioni giuridiche e la certezza del diritto<a href="#sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ problematica appare la seconda obiezione, inerente il rischio di affievolire il principio del primato del diritto UE e la stessa efficacia dello strumento del rinvio pregiudiziale <i>ex </i>art. 267 TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale, in verità , fa salvo il potere-dovere del giudice comune di ricorrere al rinvio pregiudiziale sia per questioni interpretative che di validità  degli atti dell&#8217;Unione, e ciù² anche a valle del giudizio di costituzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Questa risposta è stata ritenuta tuttavia inappagante, in ragione dell&#8217;inciso &#8220;per altri profili&#8221;, contenuto nell&#8217;affermazione con cui la Corte riconosce il potere del giudice comune «<i>di disapplicare, al termine del giudizio incidentale di legittimità  costituzionale, la disposizione legislativa nazionale in questione che abbia superato il vaglio di costituzionalità , ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell&#8217;Unione</i>»<a href="#sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il riferimento alla pregiudizialità  potrebbe aver generato un equivoco. Non è infatti in discussione il principio per cui, a valle del giudizio incidentale di costituzionalità , esitato con pronuncia di infondatezza della questione con riferimento a una disposizione della CDFUE, il giudice comune resta libero di promuovere la questione pregiudiziale di interpretazione di quei parametri, e di verificare, a seguito di essa, se sussistano profili di contrasto tra disciplina interna e diritti e principi contenuti in quella Carta. Il dubbio che si pone è piuttosto se, nel caso tale contrasto fosse ritenuto sussistente dal giudice <i>a quo </i>a valle della pronuncia pregiudiziale, quest&#8217;ultimo sia libero di disapplicare la norma interna che pure aveva previamente superato il vaglio di costituzionalità  anche con riferimento al parametro interposto delle disposizioni della Carta di Nizza<a href="#sdfootnote14sym">14</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto è estremamente delicato, e nel rispondere al quesito sottopostole dalla Cassazione la Corte costituzionale dovrà  operare un&#8217;accurata opera di bilanciamento, anche alla luce del monito di investire del medesimo quesito la Corte di Giustizia, che non troppo velatamente la Cassazione ha mosso al Giudice delle leggi<a href="#sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Effettivamente, la sentenza n. 269/2017 sembra escludere, anche in questa ipotesi, la possibilità  di disapplicazione delle norme interne per violazione della CDFUE, risultando chiara la statuizione per cui &#8220;<i>laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità  tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità  costituzionale, fatto salvo il ricorso, al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità  del diritto dell&#8217;Unione, ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFUE</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur facendo salvo lo strumento pregiudiziale anche a valle della sentenza di incostituzionalità , la Corte non trae l&#8217;ulteriore conclusione per cui, in seguito alla pronuncia pregiudiziale, il giudice comune può disapplicare la norma interna ritenuta lesiva della Carta di Nizza<a href="#sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il richiamato inciso &#8220;per altri profili&#8221; sembra lasciar intendere che la disapplicazione da parte del giudice <i>a quo</i> è limitata alla ritenuta violazione di parametri diversi da quelli della Carta, parametri rispetto ai quali la possibilità  di disapplicazione è consentita, e quindi solo ai casi di violazione di norme <i>self-executing</i><i><a href="#sdfootnote17sym">17</a></i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma non per questo ritengo che il primato del diritto dell&#8217;Unione risulti menomato, come adombra la Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle ipotesi come quelle qui ipoteticamente prospettate, il giudice comune ben potrebbe, in applicazione del principio contenuto nella sentenza n. 269/2017, rimettere nuovamente la questione di legittimità  costituzionale, ponendo a parametro la norma della Carta così come interpretata dalla Corte di Giustizia in sede pregiudiziale<a href="#sdfootnote18sym">18</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo modo la Corte potrà  trarne, con sentenza <i>erga omnes</i>, le dovute conclusioni in punto di incostituzionalità  della norma interna per violazione dell&#8217;art. 117, comma 1 Cost. e della disposizione della CDFUE invocata a parametro (riempita dei contenuti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia), o alternativamente attivare i contro-limiti, secondo un meccanismo interlocutorio analogo a quello utilizzato per il noto caso &#8220;Taricco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi sembra una soluzione che, da una parte, garantisce una costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, senza sminuire nè svilire la portata e l&#8217;effettività  dello strumento del rinvio pregiudiziale e nemmeno il principio del primato del diritto dell&#8217;Unione e del monopolio interpretativo di ultima istanza che su di esso spetta alla Corte di Giustizia; ma al contempo riconosce alla Corte costituzionale quel ruolo di garante ultimo dei diritti inalienabili e dei principi supremi dell&#8217;ordinamento costituzionale che trova enunciazione nella teoria dei contro-limiti<a href="#sdfootnote19sym">19</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrebbe obiettare che un congegno così macchinoso, scandagliato in plurimi incidenti processuali, possa andare a detrimento del principio di ragionevole durata del processo e dello stesso sotteso diritto a una tutela effettiva, dal momento che l&#8217;effettività  non può che parametrarsi anche sulla tempestività  con cui la lesione viene rimossa e ristorata.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito dovrebbe venire in soccorso, oltre all&#8217;utilizzo di strumenti di tutela cautelare e interinale da parte dei giudici comuni<a href="#sdfootnote20sym">20</a>, anche un atteggiamento di ragionevolezza e fattiva cooperazione fra giudici interni, e fra gli stessi e la Corte di Giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il primo profilo, il giudice comune ben potrebbe anticipare la questione pregiudiziale a quella di costituzionalità . La Corte costituzionale non ha infatti messo in discussione il potere del giudice comune di utilizzare il rinvio pregiudiziale in qualsiasi momento ritenuto opportuno, come esplicitato anche dalle raccomandazioni della Corte di Giustizia. Un uso più¹ proficuo dello strumento imporrebbe allora, in caso di sospetto di contrarietà  della norma interna con una disposizione della Carta di Nizza, formulare rinvio pregiudiziale e, a valle di esso, nel caso il sospetto risultasse confermato, investire la Corte costituzionale fornendole giù  l&#8217;interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, evitando così un &#8220;doppio passaggio&#8221; innanzi al Giudice costituzionale<a href="#sdfootnote21sym">21</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il secondo versante, ben potrebbe la stessa Corte costituzionale avvalersi dello strumento del rinvio pregiudiziale, nel caso detto strumento non sia stato previamente utilizzato dal giudice <i>a quo</i>, e a valle di esso pronunciarsi sulla prospettata questione di legittimità  costituzionale della norma interna.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>3. La strada aperta dal Consiglio di Stato. Riflessioni conclusive e questioni in attesa di risposta.</b></p>
<p style="text-align: justify;">I dubbi e le soluzioni interpretative che si sono finora ipotizzate troveranno forse un primo riscontro una volta che la Corte di Giustizia si sarà  pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato nel contenzioso sulla riforma delle banche popolari, inerente la corretta interpretazione della disciplina europea in materia di enti creditizi e limiti al rimborso in caso di recesso e sui limiti sulla stessa gravanti in forza degli artt. 16 e 17 della CDFUE (che rispettivamente tutelano libertà  di impresa e proprietà  privata)<a href="#sdfootnote22sym">22</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Parametri, questi, che la Corte costituzionale, preventivamente investita dal giudice amministrativo, aveva non solo ritenuto di chiarezza tale da non necessitare la proposizione del pur richiesto rinvio pregiudiziale, ma sulla base dei quali la questione di legittimità  costituzionale era stata ritenuta infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda acquisisce ulteriore rilevanza dal momento che, oltre alla questione interpretativa, il Consiglio di Stato ha prospettato una questione di validità  degli atti dell&#8217;Unione, specificamente dei regolamenti in materia di enti creditizi e limiti al rimborso in caso di recesso, per violazione degli artt. 16 e 17 della CDFUE, per la specifica ipotesi in cui &#8220;<i>fosse corretta la lettura interpretativa offerta dalla Corte costituzionale</i>&#8220;<a href="#sdfootnote23sym">23</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pone, insomma, un&#8217;altra delicatissima questione, che inerisce la legittimazione stessa della Corte costituzionale e la sua capacità  di farsi, concretamente, Corte dei diritti anche nel sistema di tutela multi-livello.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotteso all&#8217;<i>iter </i>argomentativo della sentenza n. 269 in materia di doppia pregiudiziale e Carta di Nizza sembra, infatti, potersi cogliere la convinzione del giudice costituzionale per cui il sistema di riconoscimento e garanzia dei diritti fondamentali approntato dalla Costituzione italiana sia sempre e comunque più¹ completo, e, quindi, più¹ giustiziabile, di quello della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea, anche per come implementato attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo sulle corrispondenti disposizioni della CEDU, in forza di quanto previsto dall&#8217;art. 52, comma 3, della medesima Carta di Nizza<a href="#sdfootnote24sym">24</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso si può leggere l&#8217;osservazione in ordine alla &#8220;<i>sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE a quelle previste dalla Costituzione italiana</i>&#8220;, come pure quella secondo cui il &#8220;preventivo&#8221; sindacato costituzionale si imporrebbe anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla CDFUE siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall&#8217;art. 6 del Trattato sull&#8217;Unione europea e dall&#8217;art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito<a href="#sdfootnote25sym">25</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Se, perà², a mettere in discussione la prerogativa della Corte fossero gli stessi giudici nazionali<a href="#sdfootnote26sym">26</a>e se intervenisse una pronuncia pregiudiziale di segno diverso da quello fatto proprio dalla Corte costituzionale, allora rischierebbe di aprirsi una crisi sistemica nel circuito di giustizia costituzionale, che porterà  i giudici comuni a &#8220;investire&#8221; sempre di più¹ sulla sede sovranazionale per tutelare le posizioni giuridiche dedotte in giudizio, sfruttando a questo fine anche un atteggiamento della Corte di Giustizia <i>onnivoro</i> quanto alla delimitazione delle proprie prerogative.</p>
<p style="text-align: justify;">Starà  quindi all&#8217;abilità  e alla sensibilità  di cui il giudice costituzionale, si auspica, saprà  farsi portatore negli anni a venire, a scongiurare eventualità  di questo tipo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a> La riforma delle banche popolari si consenta in particolare nell&#8217;art. 1 del d.l. n. 3 del 2015, che ha novellato gli articoli 28, 29, 31 e 150bis del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (&quot;Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia&quot;). In particolare si è previsto che l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  bancaria in forma cooperativa è consentito fino alla soglia di otto miliardi di euro di attivo, raggiunta la quale l&#8217;ente deve procedere, in alternativa alla riduzione dell&#8217;attivo entro la soglia o alla liquidazione, alla trasformazione in società  per azioni. Si è previsto altresì che il rimborso delle azioni del socio in caso di recesso, anche a seguito della predetta trasformazione, &#8220;è limitato&#8221;, secondo quanto previsto dalla Banca d&#8217;Italia e anche in deroga a norme di legge, laddove ciù² sia necessario ad assicurare la computabilità  delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità  primaria della banca. In attuazione di tali disposizioni, la Banca d&#8217;Italia ha adottato un aggiornamento della Circolare n. 285 del 2013, declinando la limitazione del diritto al rimborso in caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, come facoltà  di &#8220;limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo il rimborso&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contenzioso amministrativo è stato instaurato da alcuni soci di banche popolari sopra soglia, al fine di conseguire l&#8217;annullamento della Circolare applicativa della Banca d&#8217;Italia, ritenuta viziata sia autonomamente, sia in via derivata, a fronte della ritenuta incostituzionalità  della normativa a monte, di cui costituirebbe attuazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto quest&#8217;ultimo profilo, i dubbi di costituzionalità , poi condivisi dal Consiglio di Stato in sede di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, inerivano &#8211; per quanto di interesse &#8211; una presunta violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, nonchè dell&#8217;art. 117, comma 1, in relazione all&#8217;art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU in materia di proprietà , e degli artt. 16 e 17 della CDFUE in materia di libertà  di impresa e proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 99 del 2018, la Corte costituzionale, partendo da una lettura dei Regolamenti europei rilevanti in materia di enti creditizi e limiti al rimborso, alla cui attuazione il legislatore nazionale sarebbe vincolato, ha ritenuto infondate tutte le questioni prospettate, e insussistenti i presupposti per adire la Corte di Giustizia in via pregiudiziale, essendo &#8220;chiari&#8221; gli atti dell&#8217;Unione interpretati.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver chiarito che, secondo la normativa europea rilevante, la &#8220;limitazione&#8221; del rimborso in caso di recesso deve contemplare tanto la facoltà  di &#8220;differimento&#8221;, quanto quella di &#8220;limitazione&#8221; quantitativa, la Consulta ha ritenuto che l&#8217;art. 1 del d-l. n. 3 del 2015 debba ritenersi pienamente rispettoso di tale normativa, nella parte in cui prevede che il rimborso delle quote del socio recedente &#8211; anche a seguito di trasformazione &#8211; &#8220;è limitato&#8221; secondo le esigenze prudenziali, aggiungendo altresì che il legislatore statale non godeva di alcuna discrezionalità  &#8220;quanto alla definizione dei limiti da apporre al rimborso delle azioni nel caso di recesso&#8221;, essendo di converso &#8220;<i>vincolato a prevedere che alla banca che intenda computare le proprie azioni nel capitale primario di classe 1 devono essere attribuite entrambe le facoltà , di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l&#8217;importo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta riassunto il processo davanti al Consiglio di Stato, il Collegio ha invece ritenuto necessario investire la Corte di Giustizia, non solo per la questione interpretativa dei Regolamenti europei, anche in rapporto alla Carta di Nizza, parametri giù  interpretati dalla Corte costituzionale, ma anche per una questione di possibile invalidità  dei Regolamenti stessi, laddove &#8220;<i>fosse corretta la lettura interpretativa offerta dalla Corte costituzionale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Su alcuni aspetti critici della riforma delle banche popolari cfr. D. De Lungo<b>, </b><i>Il nuovo assetto delle banche popolari: appunti sui presupposti costituzionali del decreto-legge, sui poterinormativi della Banca d&#8217;Italia e sull&#8217;idoneità  delle fonti europee ad assolvere riserve di legge nazionali</i>, in <i>Federalismi.it</i>, ottobre 2016.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a> Mi riferisco all&#8217;ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile, n. 3831 del 16.2.2018, su cui vedi, fra gli altri A. Ruggeri, <i>Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob</i>&#8220;, in <i>Consulta on line</i>, <i>Studi</i>,<i> </i>2018/I; R.G. Conti, <i>La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura</i>, in <i>Rivista diritti comparati</i>, 2018; <i> </i>D. Tega, <i>Il seguito in Cassazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione,Â </i>in <i>Questione Giustizia</i>; V. Piccone, <i>A prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L&#8217;interpretazione conforme come strumento di &#8220;sutura&#8221; post Corte costituzionale n. 269/2017</i>, in <i>Rivista diritti comparati, </i>2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a> Con la sentenza n. 99 del 2018, la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità  costituzionale della disciplina di riforma delle banche popolari e di limitazione al rimborso della quota del socio in caso di recesso, sollevata dal Consiglio di Stato nel corso del processo di appello. La pronuncia ha utilizzato a parametro anche gli artt. 16 e 17 della Carta di Nizza, nonchè l&#8217;art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU, e la delibazione di infondatezza si è basata sull&#8217;interpretazione della normativa europea rilevante, ritenuta &#8220;chiara&#8221; e quindi non necessitante di chiarimenti della Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale. Per giustificare la propria diversa determinazione di promovimento del rinvio una volta chiuso l&#8217;incidente di costituzionalità , il Consiglio di Stato utilizza alcune argomentazioni che, tuttavia, più¹ che dare consistenza alla motivazione, mi sembrano volte ad ammorbidire e a &#8220;sfumare&#8221; un giudizio di non condivisione di fondo della statuizione del giudice costituzionale. Tanto sembra emergere, in primo luogo, dal passaggio in cui il Consiglio di Stato afferma che la sentenza n. 99 del 2018 non avrebbe affrontato direttamente il rapporto tra normativa interna e parametri di livello sovranazionale, &#8220;<i>anche perchè in tal modo eminentemente richiesta dal giudice a quo</i>&#8220;. Pare quindi che il giudice amministrativo imputi alla propria ordinanza di rimessione il fatto che la questione di interpretazione e di validità  dei Regolamenti europei non sia stata ritenuta &#8220;rilevante&#8221; dalla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi sembra invece che la Corte &#8211; indipendentemente dai contenuti dell&#8217;ordinanza di rimessione &#8211; abbia dato rilievo preminente alla disciplina europea, e del resto è sulla base della relativa interpretazione, ritenuta inequivoca, che si è statuita la costituzionalità  delle disposizioni di legge nazionali censurate dal giudice remittente, e al contempo sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale di interpretazione e di invalidità  dei regolamenti europei.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, il Consiglio di Stato afferma che il giudice costituzionale, nel ritenere che la disciplina relativa al recesso del socio fosse ampiamente conforme al pertinente regolamento comunitario, non avrebbe &#8220;<i>tenuto tuttavia conto del fatto che il &#8216;recitato&#8217; della circolare (sul punto) è oggettivamente e tangibilmente difforme da quello recato dalla fonte comunitaria (che ne dovrebbe costituire la sua base giuridica &#8216;forte&#8217;)</i>&#8220;. Di conseguenza, la Corte non avrebbe avuto neppure &#8220;<i>modo di interrogarsi e di esprimersi</i> <i>su un&#8217;eventuale invalidità  della predetta fonte (e base giuridica) sovranazionale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo passaggio argomentativo mi sembra ancora più¹ debole del primo. La sentenza n. 99 del 2018 esamina dapprima approfonditamente i regolamenti europei; sulla base di questi, offre poi una ricostruzione della nozione di &#8220;limite&#8221; che conia quasi testualmente il testo della Circolare della Banca d&#8217;Italia; al contempo, esclude che simile interpretazione, discendente direttamente dalla fonte europea, possa porre in dubbio l&#8217;eventuale invalidità  della stessa per contrasto con l&#8217;art. 17 della CDFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pur comprensibile tentativo del Consiglio di Stato di preservare l&#8217;impianto argomentativo della sentenza costituzionale cade dunque con le sue premesse, e del resto &#8220;si tradisce&#8221; nel momento in cui la questione pregiudiziale di validità  viene sollevata per l&#8217;eventualità  in cui &#8220;<i>fosse corretta la lettura interpretativa offerta dalla Corte costituzionale</i>&#8220;, segno che il dubbio del giudice amministrativo nasce non solo e non tanto dall&#8217;analisi della fonte europea, quanto soprattutto dalla lettura che ne ha dato la Consulta.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a> Sulla sentenza n. 269 del 2017 si vedano in particolare i contributi di F.S. Marini, <i>I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità  della sentenza n. 269 del 2017</i>, in <i>Federalismi.it</i>, febbraio 2018; G. Scaccia, <i>L&#8217;inversione della &#8220;doppia pregiudiziale&#8221; nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi</i>, in <i>Forum di Quaderni costituzionali</i>; A. Ruggeri, <i>Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell&#8217;orbita del sindacato accentato di costituzionalità , pur se riguardanti norme dell&#8217;Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)</i>, in <i>Riv. diritti comparati</i>, 3/2017; C. Caruso<i>, La Corte costituzionale riprende il &#8220;cammino comunitario&#8221;: invito alla discussione sulla sentenza n. 269/2017</i>, in <i>Forum di Quaderni Costituzionali</i>; L. Salvato, <i>Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269/2017</i>, in <i>Forum di Quaderni Costituzionali</i>; A. Guazzarotti,<i> Un &#8220;atto interruttivo dell&#8217;usucapione&#8221; delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269/2017</i>, in <i>Forum di Quaderni Costituzionali</i>; R. Conti, <i>La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017. Qualche riflessione, a seconda lettura, </i>in <i>Forum di Quaderni Costituzionali</i>; A.O. Cozzi, <i>Diretta applicabilità  e sindacato accentrato di costituzionalità  relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali</i>, in <i>Forum di Quaderni Costituzionali</i>; A.A. Demming, <i>La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei &#8220;controlimiti&#8221;</i>, in <i>Forum di Quaderni Costituzionali</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a> L&#8217;<i>obiter </i>inerente le disposizioni della CDFUE è infatti preceduto dalla precisazione: &#8220;<i>Fermi restando i principi del primato e dell&#8217;effetto diretto del diritto dell&#8217;Unione europea come sin qui consolidatisi nella giurisprudenza europea e costituzionale</i>&#8220;, par. 5.2 del <i>Considerato in diritto</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a> Osserva A. Cozzi, <i>Diretta applicabilità </i>, cit., come il criterio indicato dalla Corte ai giudici comuni per decidere quando sollevare questione di legittimità  costituzionale sia di tipo formale, dovendo ritenersi che l&#8217;obbligo di previa pregiudiziale costituzionale è esteso con riferimento a tutte le disposizioni della CDFUE, e non solo a quelle che tutelano direttamente i &#8220;diritti della persona&#8221;. Una diversa soluzione, del resto, imporrebbe al giudice remittente di farsi carico di una distinzione difficilmente risolvibile sulla base del solo testo della Carta, nonchè del rischio di un diverso regime di sindacato (accentrato o diffuso) a seconda del tipo di disposizione in rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a> Par. 5.2. del <i>Considerato in diritto</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a> Sul punto si tornerà  nelle riflessioni finali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a> G. Scaccia, <i>L&#8217;inversione della &#8220;doppia pregiudiziale&#8221;</i>, cit., dopo aver rilevato un &#8220;<i>declino dell&#8217;incidentalità </i>&#8220;, con &#8220;<i>conseguente, progressiva estraneazione della Corte costituzionale dai processi di più¹ attiva tutela dei diritti fondamentali</i>&#8220;, ne ha ricondotto le cause, più¹ che a una &#8220;<i>più¹ ridotta domanda di tutela costituzionale</i>&#8220;, a &#8220;<i>una generale tendenza dei giudici comuni a dilatare al massimo le tutele soggettive attraverso l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione diretta di norme che ampliano la sfera di protezione dei diritti. Questa tendenza ha propiziato, da un lato, il ricorso talvolta forzato all&#8217;interpretazione conforme (&#038;); dall&#8217;altro, l&#8217;applicazione diretta di norme convenzionali ed europee pur sprovviste di tale diretta efficacia. In entrambi i casi sottraendo la risoluzione di questioni di tono costituzionale al loro &#8220;giudice naturale</i>&#8220;. In senso analogo A.A. Anzon, <i>La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti fondamentali</i>, cit..<i> </i>Sulla progressiva ed &#8220;eccessiva&#8221; erosione del sindacato di costituzionalità  cfr. anche A. Barbera, <i>La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di Giustizia</i>, in <i>www.rivistaaic.it</i>, 4/2017. F.S. Marini, <i>I giudici europei e il rapporto fra le Corti, </i>cit., aggiunge come il recupero della centralità  del controllo di costituzionalità  di cui è espressione la sentenza n. 269/2017 &#8220;<i>può considerarsi il riflesso di un&#8217;indiscutibile debolezza istituzionale degli organi dell&#8217;Unione e degli stessi fondamenti pattizi dell&#8217;ordinamento europeo. E&#8217; evidente, infatti, che la Brexit ha acuito una crisi ordinamentale giù  molto pronunciata e ha favorito l&#8217;affermarsi di forze centrifughe, che hanno trovato emersione sia a livello politico-istituzionale, sia, come è nel caso di specie, a livello giurisprudenziale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a> Di &#8220;<i>sfiducia espressa dalla Corte costituzionale nei confronti dei giudici comuni</i>&#8221; e di<i> </i>&#8220;<i>ruolo antagonista del giudice costituzionale rispetto a quello del giudice comune che il primo intend(rebbe) giocare, gettando sul tavolo da gioco le &#8216;carte&#8217; della (maggiore) autorevolezza e della più¹ diffusiva incisività  realizzata attraverso l&#8217;eventuale caducazione della disposizione interna contrastante (per ora soltanto) con la Carta di Nizza</i>&#8221; discorre R.G. Conti, <i>La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017</i>, cit..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a> Cfr. V.L.S. Rossi, <i>La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter &#8220;creativi&#8221; (o distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell&#8217;Unione europea</i>, in <i>Federalismi.it</i>, gennaio 2018. <i>Contra</i>, ma con argomentazioni non pienamente appaganti (v. <i>infra</i>) B. Lageder, <i>Il giudice nazionale tra rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea e rimessione alla Corte costituzionale, alla luce di due recenti sentenze della Corte costituzionale (sentenza 14 dicembre 2017, n. 269) e della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea (sentenza 20 dicembre 2017, causa C-322/16, Global Starned Ltd</i>), Relazione tenuta nell&#8217;ambito del Convegno di studi &#8220;2Â° Rassegna di diritto pubblico dell&#8217;economia&#8221;, svoltosi il 24-25-26 maggio 2018 a Varese. <i> </i></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a> L&#8217;architettura costituzionale, costruita sul sindacato accentrato, del resto, può ritenersi volta &#8211; come è stato autorevolmente sostenuto &#8211; a far convergere in un punto di equilibrio l&#8217;esigenza di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti a livello costituzionale (che naturaliter accede a un sindacato diffuso) con quella di assicurare il primato della legge &#8211; impedendo al giudice di disapplicarla anche se ritenuta incostituzionale &#8211; e con esso il principio della rappresentanza parlamentare come diretta espressione della volontà  popolare. Celeberrimi gli studi di C. Mezzanotte, <i>Corte costituzionale e legittimazione politica</i>, Roma, Tipografia Veneziana, 1984, 126 ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a> Cfr. Â§ 5.2, penultimo capoverso, del <i>Considerato in diritto</i>. La Corte di Cassazione con la richiamata ordinanza n. 3831/2018 ha evidenziato come &#8220;<i>Tale limitazione, tuttavia, non sembra compatibile con la giurisprudenza della CGUE, che, ancora nella recentissima sentenza 20/12/17 Global Starnet Ltd CÂ  322/16, ha affermato che «l&#8217;efficacia del diritto dell&#8217;Unione rischierebbe di essere compromessa e l&#8217;effetto utile dell&#8217;articolo 267 TFUE risulterebbe sminuito se, a motivo dell&#8217;esistenza di un procedimento di controllo di costituzionalità , al giudice nazionale fosse impedito di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e di dare immediatamente al diritto dell&#8217;Unione un&#8217;applicazione conforme alla decisione o alla giurisprudenza della Corte» (Â§ 23); cosicchè «l&#8217;articolo 267, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale è tenuto, in linea di principio, a procedere al rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell&#8217;Unione anche nel caso in cui, nell&#8217;ambito del medesimo procedimento nazionale, la Corte costituzionale dello Stato membro di cui trattasi abbia valutato la costituzionalità  delle norme nazionali alla luce delle norme di riferimento aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell&#8217;Unione»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà , la questione pregiudiziale sollevata nel caso <i>Global Starnet Ltd </i>era aveva oggetto parzialmente diverso. In quel caso, infatti, il quesito concerneva la possibilità  per il giudice comune di investire la Corte in via pregiudiziale, e di disapplicare all&#8217;esito del rinvio la norma interna ritenuta incompatibile con la fonte sovranazionale, ma a valle di un giudizio di costituzionalità  che avesse avuto come parametro le sole disposizioni della Costituzione &#8220;aventi un contenuto analogo a quello delle norme del diritto dell&#8217;Unione&#8221;; in quel caso non si trattava peraltro soltanto di disposizioni della Carta di Nizza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dubbio che oggi si pone la Corte di Cassazione a seguito della sentenza n. 269/2017 è ancora più¹ incisivo, perchè nella specie la Corte costituzionale non valuta solo la compatibilità  della norma interna con le disposizioni costituzionali di contenuto analogo a quelle della CDFUE, ma con le stesse norme di quella Carta.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ben si comprende il ragionamento della Cassazione, l&#8217;inciso &#8220;per altri profili&#8221; porrebbe due ordini di criticità . Sotto un primo profilo, il rimedio pregiudiziale perderebbe di effettività , vuoi perchè i giudici comuni sarebbero disincentivati dal sollevare questioni pregiudiziali prive di utilità  per il processo <i>a quo</i>, vuoi perchè, anche in caso di pronuncia in sede pregiudiziale, il giudice comune non potrebbe valorizzare l&#8217;illegittimità  della norma per profili attinenti a un contrasto con la CDFUE, in quanto profili giù  scrutinati dalla Corte (e quindi non &#8220;diversi&#8221;, secondo quanto riportato dalla sentenza n. 269/2017). Parallelamente, subirebbe un <i>vulnus</i> il principio del primato del diritto dell&#8217;Unione e del monopolio interpretativo di ultima istanza che su di esso spetta alla Corte di Giustizia</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a> In effetti la Cassazione, più¹ che mettere in dubbio la propria libertà  di utilizzare in qualsiasi momento lo strumento del rinvio pregiudiziale, sembra piuttosto rivendicare la facoltà  di poter autonomamente non applicare, a valle di esso, la norma interna reputata in contrasto con un parametro della CDFUE, anche a seguito di una pronuncia costituzionale di infondatezza sul medesimo parametro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a> Sulla possibile reazione dei giudici comuni alla pronuncia n. 269/2017 si era giù  interrogato A. Ruggeri, <i>Svolta della Consulta</i>, cit., ritenendo improbabile una &#8220;<i>convinta e generale adesione</i> <i>degli altri operatori di giustizia all&#8217;indicazione venuta dalla Consulta</i>&#8220;. L&#8217;Autore evidenzia altresì come l&#8217;incoraggiamento della Corte costituzionale all&#8217;utilizzo del rinvio pregiudiziale, sia prima che dopo il giudizio di costituzionalità , potrebbe in un certo sento &#8220;torcersi contro&#8221; la stessa Consulta: &#8220;<i>E così potrebbe anche darsi il caso che la Corte di Giustizia dimostri di non apprezzare la messa da canto del meccanismo dell&#8217;applicazione diretta laddove siano messe a rischio norme dell&#8217;Unione assiologicamente pregnanti. Non scarterei, insomma, l&#8217;ipotesi che, dopo la sofferta chiusura del caso </i>Taricco<i>, esploda un nuovo conflitto tra le due Corti, un conflitto persino più¹ aspro del precedente, essendo qui in gioco la delimitazione dei confini dei campi sui quali si impiantano e svolgono i criteri di risoluzione delle antinomie</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, mi sembra che la Corte di Giustizia abbia giù  dato un&#8217;interpretazione diversa da quella offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 269/2017. Quando la Corte afferma che i giudici comuni restano liberi, anche a valle del giudizio incidentale di costituzionalità , di disapplicare la disposizione legislativa nazionale che abbia superato il vaglio di costituzionalità  &#8220;ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell&#8217;Unione»&#8221; (Â§ 5.2, penultimo capoverso), invoca pronunce della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea che quell&#8217;inciso non contengono affatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, la sentenza CGUE Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, quinta sezione, sentenza 11 settembre 2014, nella causa C-112/13 A contro B e altri, prima fra quelle invocate dalla Corte, si è espressa proprio con riferimento al rapporto tra sindacato costituzionale e pregiudiziale europea con riferimento alle disposizioni della CDFUE (nello specifico l&#8217;art. 47 della Carta), giungendo alla conclusione per cui:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>il diritto dell&#8217;Unione, in particolare l&#8217;articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i giudici ordinari di appello o di ultima istanza, qualora ritengano che una legge nazionale sia contraria all&#8217;articolo 47 della Carta, sono obbligati a presentare, nel corso del procedimento, alla Corte costituzionale una domanda di annullamento con efficacia erga omnes della legge, anzichè limitarsi a disapplicarla nel caso di specie, quando il carattere prioritario di siffatto procedimento abbia per effetto di impedire a tali giudici ordinari &#8211; tanto prima della proposizione di una siffatta domanda al giudice nazionale competente per l&#8217;esercizio del controllo di costituzionalità  delle leggi, quanto, eventualmente, dopo la decisione di tale giudice sulla suddetta domanda &#8211; di esercitare la loro facoltà  o di adempiere il loro obbligo di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali. Per contro, il diritto dell&#8217;Unione, in particolare l&#8217;articolo 267 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una siffatta normativa nazionale se i suddetti giudici ordinari restano liberi di:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; sottoporre alla Corte, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata, e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento giuridico dell&#8217;Unione, e</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; disapplicare, al termine di un siffatto procedimento incidentale, la disposizione legislativa nazionale in questione ove la ritengano contraria al diritto dell&#8217;Unione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Mi sembra dunque che la Corte di Giustizia abbia giù  riconosciuto il potere-dovere dei giudici comuni di non applicare la normativa interna contrastante con un parametro della CDFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo contrasto interpretativo rende imprescindibile il chiarimento che la Cassazione ha richiesto alla Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a> Osserva criticamente A. Ruggeri, <i>Svolta della Consulta</i>, cit., come la soluzione prospettata nella sentenza n. 269/2017, secondo cui &#8220;<i>Il conflitto tra criteri di risoluzione delle antinomie (quello strutturale evocando in campo talora la competenza del giudice comune, quello assiologico-sostanziale la competenza del giudice costituzionale) si risolve &#8211; dice la Corte &#8211; </i>sempre <i>a beneficio del criterio di valore</i>&#8220;, non chiarisce &#8220;<i>in nome di quale &#8220;meta criterio&#8221; le cose debbano andare necessariamente così e, soprattutto, perchè mai non possa lo stesso giudice comune &#8211; ricorrendone le condizioni &#8211; farsi interprete e garante diretto del primato delle norme in grado eminente espressive di valore</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote17anc">17</a> Volendo invece fornire una diversa interpretazione, che riconoscesse la possibilità  del giudice comune di disapplicare la norma interna per contrasto con la CDFUE, a seguito della pronuncia pregiudiziale, si potrebbe ipotizzare che la &#8220;diversità  dei profili&#8221; cui si riferisce la Corte non starebbe a significare diversità  di parametri (che, in ipotesi, restano sempre le disposizioni della CDFUE), ma andrebbe ricercata nella diversità  strutturale tra giudizio incidentale di costituzionalità  e giudizio pregiudiziale <i>ex </i>art. 267 TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio costituzionale il sindacato è basato sull&#8217;interpretazione della disposizione di diritto sospettata di incostituzionalità  e, una volta desunta la norma dalla disposizione, sulla compatibilità  o meno della stessa rispetto al parametro costituzionale di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede pregiudiziale, oggetto del processo interpretativo è sempre e solo la normativa UE. La Corte di Giustizia non si pronuncia <i>direttamente </i>sulla compatibilità  della norma di diritto nazionale rispetto ai parametri di diritto dell&#8217;Unione, ma si limita a rendere la corretta interpretazione di questi ultimi, rimettendo poi al giudice <i>a quo</i> il compito di valutare se la norma interna contrasti o meno con il parametro sopranazionale così come interpretato in sede pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Letta in questi termini, la contrarietà  al diritto dell&#8217;Unione che può prospettarsi a valle di un rinvio pregiudiziale è sempre e strutturalmente diversa da quella che discende da un giudizio incidentale di costituzionalità , dal che potrebbe farsi conseguire la facoltà  del giudice comune di procedere autonomamente alla non applicazione della norma interna dopo la pronuncia pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre provando a ipotizzare un&#8217;interpretazione che legittimi una soluzione di questo tipo, si potrebbe ritenere che, una volta chiuso l&#8217;incidente di costituzionalità  in caso di doppia pregiudiziale, con pronuncia di infondatezza della questione, allora nessuna questione di doppia pregiudizialità  si porrebbe più¹ al giudice comune, che rimarrebbe libero di confrontarsi soltanto con il parametro unionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote18anc">18</a> Osserva specularmente A.A. Anzon, <i>La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali</i>, cit. come il ragionamento valga anche all&#8217;inverso: &#8220;<i>Una volta ritenuta la necessità , specie in un settore così problematico, di una &#8220;costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia, nel quale le Corti costituzionali sono chiamate a valorizzare il dialogo con la Corte di giustizia&#8221; il previo intervento della Corte italiana avrebbe anche il merito di offrire a quella europea i necessari elementi di conoscenza del diritto nazionale utile, da un lato, alla valutazione della reale portata dell&#8217;incompatibilità  comunitaria della legge nazionale; dall&#8217;altro, alla individuazione delle tradizioni costituzionali comuni che costituiscono principi generali del diritto dell&#8217;Unione</i>&#8220;. In questo senso anche M. Cartabia, <i>Convergenze e divergenze nell&#8217;interpretazione delle clausole finali della Carte dei diritti dell&#8217;Unione Europea</i>&#8220;, relazione tenuta in occasione del Seminario &#8220;60 anni dopo i Trattati di Roma. I diritti e i valori fondamentali nel dialogo tra la Corte di Giustizia e le Corti supreme italiane&#8221;, Roma 25-26 maggio 2017, in <i>cortecostituzionale.it/relazioni internazionali</i>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote19anc">19</a> Cfr. per tutte la celeberrima sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 1973.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote20anc">20</a> In questo senso anche L. Salvato, <i>Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017</i> cit., che osserva come il dubbio che l&#8217;introdotta limitazione del potere di non applicazione da parte del giudice comune possa pregiudicare l&#8217;effettività  della tutela dei diritti fondamentali è questione che &#8220;<i>avrebbe potuto essere posta in passato, quando si dubitava del potere del giudice comune di accordare la tutela cautelare identificando il </i>fumus boni iuris<i> nel sospetto di illegittimità  costituzionale della norma, non ora che detta questione è stata ormai pacificamente risolta</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote21anc">21</a> Interpreta invece diversamente il problema della doppia pregiudiziale G. Scaccia, <i>L&#8217;inversione della &#8220;doppia pregiudiziale</i>&#8221; , cit.. Secondo l&#8217;Autore la sentenza n. 269/2017 andrebbe letta nel senso che &#8220;<i>quando si prospetta il conflitto di una norma interna sia con un parametro costituzionale sia con una norma della CDFUE, dovrà  pronunciarsi per prima la Corte costituzionale e solo eventualmente in seconda battuta la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea</i>&#8220;. La soluzione non mi sembra condivisibile. La doppia pregiudizialità  non è infatti intesa come concorrenza di rimedi, e del resto il rinvio pregiudiziale è strutturalmente diverso dal giudizio di legittimità  costituzionale e ha per oggetto esclusivamente l&#8217;interpretazione della fonte sovranazionale, mai potendone conseguire direttamente l&#8217;annullamento delle disposizioni di diritto interno. I casi di doppia pregiudizialità  cui si riferisce la Corte si hanno nelle controversie che possono dare luogo a questioni di illegittimità  costituzionale e, simultaneamente, a questioni di compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione, e specificamente con la CDFUE. Non si tratta, quindi, di concorrenza di rimedi, ma di concorrenza di parametri, che laddove si verifichi con riferimento alla Costituzione e alla CDFUE impone sì al giudice comune di sollevare la questione di legittimità  costituzionale, ma non gli impedisce certo di promuovere, prima (come dopo) di essa, lo strumento del rinvio pregiudiziale. Anche A. Ruggeri, <i>Svolta della Consulta</i>, cit., dà  per pacifica &#8220;<i>la circostanza che lo stesso giudice costituzionale ha nella decisione di oggi incoraggiato i giudici a battere la via della pregiudizialità  euro unitaria, sia prima che dopo l&#8217;attivazione del giudizio di costituzionalità </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote22anc">22</a> Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di Giustizia possono essere suddivise in due gruppi.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo gruppo concerne la compatibilità  dell&#8217;intero impianto della riforma delle banche popolari rispetto ai contenuti del Regolamento UE 575/2013-CRR e del Regolamento delegato 241/2014, alla libertà  di circolazione di capitali e di concorrenza nel mercato interno, al divieto di aiuti di Stato, ai principi della Carta dei Diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea in materia di libertà  di impresa (art. 16) e proprietà  (art. 17).</p>
<p style="text-align: justify;">Oggetto del rinvio pregiudiziale concerne appunto la compatibilità  dei riferiti parametri rispetto a una disciplina nazionale che subordina l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  bancaria in forma cooperativa al mancato superamento di una determinata soglia di attivo, fissata sempre a livello nazionale in 8 miliardi di euro, e impone la trasformazione della popolare in s.p.a. a fronte del superamento di quella soglia di attivo (in alternativa alla risoluzione o alla riduzione dell&#8217;attivo), prevedendo la possibilità  di limitare il rimborso delle azioni in caso di recesso del socio in conseguenza della trasformazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Un secondo gruppo di quesiti concerne invece l&#8217;esatta interpretazione dell&#8217;art. 29 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dell&#8217;art. 10 del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014, in materia di disciplina prudenziale e limiti al rimborso in caso di recesso, e la sua compatibilità  con la normativa nazionale di cui all&#8217;art. 1 del d-l. n. 3 del 2015, come interpretato dalla Corte costituzionale, nel senso di ritenere doverosa l&#8217;attribuzione alla banca popolare di &#8220;<i>entrambe le facoltà , di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l&#8217;importo</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa questione interpretativa concerne dunque l&#8217;istituto della limitazione al rimborso in caso di recesso anche indipendentemente dalla connessa questione della trasformazione, e quindi come istituto applicabile in generale alle banche cooperative, mutue bancarie, enti di risparmio ed entità  analoghe.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda, subordinata, questione pregiudiziale, è stata posta per l&#8217;ipotesi in cui la Corte di Giustizia dovesse interpretare i propri regolamenti nel senso fatto proprio dalla Corte costituzionale, e concerne appunto la validità  dei regolamenti stessi, per possibile contrasto con l&#8217;art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea in materia di proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote23anc">23</a> Nel citato passaggio dell&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale sembra annidarsi, a mio parere, una non condivisione di fondo della lettura offerta dalla Corte costituzionale in materia, sebbene tale giudizio negativo risulti ammorbidito da una serie di passaggi argomentativi che, esaminati nel loro insieme, sembrano quasi volti a &#8220;giustificare&#8221; un&#8217;interpretazione ritenuta non convincente, e allo stesso tempo a offrire alle parti del giudizio la <i>chance</i> di una lettura più¹ favorevole per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote24anc">24</a> R.G. Conti, <i>La Cassazione dopo Corte cost. n. 269/2017</i>, cit., scorge dietro al ragionamento della Corte costituzionale l&#8217;idea di una più¹ o meno dichiarata &#8220;<i>supremazia dell&#8217;interpretazione costituzionale su quella eventualmente distonica che potrebbe nascere dall&#8217;uso della Carta di Nizza-Strasburgo se ci si dovesse orientare con uno sguardo unicamente rivolto al diritto UE.</i>&#8220;. L&#8217;Autore aggiunge che, al di là  dell&#8217;affermazione esplicita della massimizzazione delle tutele, &#8220;<i>occorrerà  verificare &#8211; quando esso verrà  applicato sul piano delle relazioni fra le Carte &#8211; l&#8217;uso che se ne intende fare nelle sue concrete applicazioni, per comprendere se esso sarà  orientato a realizzare un innalzamento delle garanzie ovvero a consentire il rafforzamento della tutela costituzionale in danno di quella garantita dalla Carta UE auto applicativa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote25anc">25</a> E allora il più¹ volte citato inciso &#8220;per diversi profili&#8221; potrebbe trovare anche una lettura, per così dire, di &#8220;orgoglio costituzionale&#8221;, nel senso che, se di contrasto con il diritto dell&#8217;UE può parlarsi ancora a valle della pronuncia di costituzionalità , tale contrasto sarà  certamente per vizi diversi da quelli portati all&#8217;attenzione della Corte costituzionale e inerenti la tutela dei diritti fondamentali, che certamente troverebbe nel sindacato della Corte la propria massima &#8220;copertura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote26anc">26</a> Vista dalla prospettiva della tutela dei diritti fondamentali del singolo, l&#8217;ordinanza di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato appare sicuramente meritoria. Ciù², in primo luogo, nell&#8217;ottica di dinamica relazionale fra giudici interni, che in questo caso sembra davvero volta a garantire tutela piena a tali diritti, dal momento che il Collegio tenta di superare le criticità  della pronuncia costituzionale senza mai addebitare alla Corte alcun &#8220;rimprovero&#8221; e senza mai formalmente metterne in discussione il <i>decisum</i>. In secondo luogo, in prospettiva di &#8220;monito&#8221; nei confronti delle Istituzioni europee, nella parte in cui il Giudice amministrativo ha cura di attenzionare la Corte di Giustizia che un differimento <i>sine die</i> o una limitazione totale del rimborso, laddove ritenute conformi alla fonte di riferimento, potrebbero porsi in contrasto con i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta di Nizza e dalla Carta CEDU, così obbligando il giudice di Lussemburgo a pronunciarsi espressamente al riguardo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-5-4-2019-n-29/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 5/4/2019 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: Nuova Scala s.r.l. rappr. e difeso dall&#8217;avv. C. Comandè c. Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente, l&#8217;Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità  e l&#8217;Assessorato regionale dei beni culturali e dell&#8217;identità  siciliana della Regione siciliana nonchè c. l&#8217;Ufficio del Genio civile di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-superiore-delle-acque-pubbliche-sentenza-14-1-2019-n-29/">Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2019 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Segreto Pres., S.M. Russo Est. PARTI: Nuova Scala s.r.l. rappr. e difeso dall&#8217;avv. C. Comandè c. Assessorato regionale del territorio e dell&#8217;ambiente, l&#8217;Assessorato regionale per le infrastrutture e la mobilità  e l&#8217;Assessorato regionale dei beni culturali e dell&#8217;identità  siciliana della Regione siciliana nonchè c. l&#8217;Ufficio del Genio civile di Caltanissetta, l&#8217;Ispettorato dipartimentale delle foreste di Caltanissetta e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta rappr. e difesi dall&#8217;Avv.tura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Il diniego di nulla osta paesaggistico, per l&#8217;intervento in area vincolata, comporta che l&#8217;opera non possa più¹ essere realizzata nella sua consistenza originaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Acque pubbliche e private &#8211; parere paesaggistico &#8211; valutazione negativa &#8211; legittimità  motivazione</p>
</p>
<p>2. Acque pubbliche e private &#8211; intervento in alveo &#8211; impatto ambientale &#8211; evidenti ed indifferibili ragioni di sicurezza &#8211; legittimità  opera</p>
</p>
<p>3. Acque pubbliche e private &#8211; vincolo paesaggistico &#8211; parere paesaggistico &#8211; legittimità  valutazione negativa</p>
</p>
<p>4. Acque pubbliche e private &#8211; parere paesaggistico &#8211; valutazione negativa &#8211; legittimità  motivazione</p>
</p>
<p>5. Acque pubbliche e private &#8211; parere paesaggistico &#8211; valutazione negativa &#8211; legittimità  motivazione</p>
</p>
<p>6. Acque pubbliche e private &#8211; nulla osta paesaggistico &#8211; intervento in area vincolata &#8211; diniego &#8211; preclusioni realizzazione opera</p>
</p>
<p>7. Procedimento amministrativo &#8211; carenze procedimenti &#8211; effetto dirimente e demolitorio &#8211; assenza principio di prova &#8211; infondatezza</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il parere paesaggistico negativo che pur tenendo conto dei pareri negativi di altri uffici regionali non ne sposa il contenuto, non è irretito dai vizi di omessa istruttoria e di motivazione.</p>
<p> 2. L&#8217;intervento in alveo del torrente è giù  in sè elemento perturbativo del contesto naturale del corpo idrico, il quale potrebbe essere giustificato &#8211; sotto il profilo paesaggistico &#8211; ove fossero rappresentate evidenti ed indifferibili ragioni di sicurezza tali da poterlo imporre.</p>
<p> 3. La valutazione negativa resa dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali non è erronea, nè immotivata men che mai irrazionale quando occorre salvaguardare i valori paesaggistici e naturalistici di contesto, sottesi al vincolo apposto dalla normativa di settore.</p>
<p> 4. Ai fini dell&#8217;esattezza della motivazione della valutazione negativa del parere reso dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali non serve una cavillosa disamina di tutte le alternative o delle molteplici ragioni, all&#8217;uopo bastando la necessità  di preservare il corpo idrico nel suo contesto ambientale, evitando inutili sovraccarichi strutturali altrimenti e più¹ efficacemente sostituibili.</p>
<p> 5. La valutazione paesaggistica negativa che esclude o limita gli interventi incoerenti con i valori ambientali, morfologici e percettivi diffusi risponde agli obiettivi di tutela posti dalla normativa di settore se vi sono possibilità  alternative più¹ congruenti con questi ultimi, indipendentemente dalla &quot;naturalità &quot; dei materiali adoperati.</p>
<p> 6. Il diniego di nulla osta paesaggistico, per l&#8217;intervento in area vincolata, comporta che l&#8217;opera non possa più¹ essere realizzata nella sua consistenza originaria.</p>
<p> 7. Le mere censure su delle carenze procedimentali di per sì© sole non hanno effetto dirimente e demolitorio del provvedimento impugnato, in assenza d&#8217;un serio principio di prova a confutazione specifica dell&#8217;erroneità  in fatto, dell&#8217;irrazionalità  o della non plausibilità  scientifica del giudizio tecnico espresso dalla P.A.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2016 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-27-6-2016-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-27-6-2016-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2016 n.29</a></p>
<p>Enti locali – personale – Stipendi &#8211; Autoliquidazione dei somme maggiorate – Trasmissione di documentazione non ufficiale – Danno erariale –Responsabilità principale del percettore – Responsabilità sussidiaria dei superiori per omesso controllo e vigilanza – Responsabilità del Tesoriere&#160; Rispondono, in via principale, il percettore e, in via sussidiaria, i suoi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-27-6-2016-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2016 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-27-6-2016-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2016 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Enti locali – personale – Stipendi &#8211; Autoliquidazione dei somme maggiorate – Trasmissione di documentazione non ufficiale – Danno erariale –Responsabilità principale del percettore – Responsabilità sussidiaria dei superiori per omesso controllo e vigilanza – Responsabilità del Tesoriere&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Rispondono, in via principale, il percettore e, in via sussidiaria, i suoi superiori e il tesoriere per il danno prodotto a seguito di autoliquidazione di stipendio da parte di un dipendente di una Provincia, che riusciva ad aggirare i controlli, trasmettendo al Tesoriere documentazione falsificata (c.d. busta gialla e poi anche il c.d. flusso informatico) priva di sottoscrizione e degli elementi idonei a documentare la provenienza dell’ordine di pagamento dalla Provincia<br />
&nbsp;<br />
Per un decennio un dipendente della provincia di Matera si è autoliquidato uno stipendio di oltre cinquemila euro al mese a fronte di una somma spettante pari a poco meno di mille euro.<br />
I Giudici hanno condannato in via principale costui al risarcimento del danno pari alle somme indebitamente percepite, riconoscendo una responsabilità sussidiaria a carico dei suoi superiori (per omesso controllo e vigilanza) e delle banche a cui era stato conferito il servizio tesoreria.<br />
Il Segretario Generale e Dirigente Responsabile Servizio Personale della Provincia di Matera, e Presidente della Provincia venivano a conoscenza di taluni accreditamenti sul conto corrente bancario personale di un dipendente di gran lunga superiori allo stipendio spettante a tale dipendente.<br />
Il dirigente responsabile del servizio personale procedeva a verificare, presso l&#8217;Ufficio Area Finanziaria della Provincia di Matera, che il totale delle retribuzioni elencate nella documentazione allegata ai mandati di pagamento degli stipendi del mese di maggio corrispondesse al totale riportato sul documento “<em>netti in busta</em>”. Da tale controllo apparentemente non emergeva alcuna anomalia, in quanto i predetti importi corrispondevano.<br />
Invece, dalla somma aritmetica di tutti gli stipendi del mese di maggio risultava che il relativo totale lordo ed il relativo totale netto erano rispettivamente gonfiati di € 5.500,00, cioè della stessa maggiore somma trasferita dalla Tesoreria Provinciale sul conto bancario del dipendente.<br />
Emergeva un presunto danno erariale per indebite erogazioni di denaro a favore del dipendente nel periodo 2004-2014&nbsp; pari ad € 282.670,00 come risulta dalla relazione del Segretario Generale e dai controlli espletati dai revisori dei conti.<br />
I Giudici hanno accertalo che gli indebiti pagamenti, per &nbsp;circa &nbsp;un decennio, al dipendente di stipendi maggiorati sono stati pertanto disposti dagli istituti bancari che hanno svolto il servizio di Tesoreria, non sulla base della documentazione “ufficiale” proveniente dalla Provincia, ma sulla base della documentazione formata e trasmessa da costui (c.d. busta gialla e poi anche il c.d. flusso informatico) priva di sottoscrizione e degli elementi idonei a documentare la provenienza dell’ordine di pagamento dalla Provincia.<br />
I Tesorieri hanno pertanto disatteso le prescrizioni recate dall’art. 185 del D. lgs n. 267/2000 &#8211; che individua gli elementi essenziali del mandato di pagamento, tra i quali naturalmente la regolare sottoscrizione – ribadite dalle distinte convenzioni intervenute tra la Provincia e gli istituti bancari (convenzione del 11/5/2004 con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, convenzione del 21/7/2006 con Unicredit Banca e convenzione del 30/1/2009 con il Monte dei Paschi di Siena).<br />
In particolare le predette convenzioni, dopo aver individuato negli artt. 8 e seguenti gli elementi essenziali del mandato di pagamento, agli artt. 11 precisano che “&nbsp;<em>… il Tesoriere è responsabile. a) della esatta osservanza delle modalità di pagamento prescritte dalla provincia sui mandati stessi; b) &nbsp;della autenticità delle firme di cui al precedente art. 8 al quale intento saranno inviati al Tesoriere gli autografi dei Funzionari ivi indicati…</em>..”.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">Sent. n. 29/2016</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</div>
<h3 style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</h3>
<h1 style="text-align: center;">LA CORTE DEI CONTI</h1>
<h3 style="text-align: center;">SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA</h3>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;composta dai seguenti Magistrati:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dott. Vincenzo PERGOLA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Presidente f.f. relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Consigliere<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dott.ssa Vanessa PINTO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Referendario<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ha pronunciato la seguente</p>
<h1 style="text-align: center;">SENTENZA</h1>
<p>nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 8262 del Registro di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di&nbsp;<strong>CRISTALLI DAMIANO</strong>, nato a Matera il 29/05/1959 ed ivi residente in Viale Zanardelli n. 1 int. 12, C.F. CRSDMN59E29F052I,&nbsp;<strong>PAOLICELLI CARMELA,</strong>&nbsp;nata a Matera il 27/10/1955, C.F. PLCCML55R67F052L,&nbsp;<strong>D’ARECCA ROSARIA,&nbsp;</strong>nata a Ferrandina il 06/07/1958, C.F. DRCRSR58L46D547A,&nbsp;<strong>MENZANO ROCCO,</strong>&nbsp;nato a Montescaglioso il 15/04/1954, C.F. MNZRCC54D15F637A,&nbsp;<strong>GRILLO GIUSEPPE,</strong>&nbsp;nato a Ferrandina il 15/02/1963, C.F. GRLGPP63B15D547Z,&nbsp;tuttirappresentati e difesi dall’avv.&nbsp;Mazzoccoli Pietro&nbsp;ed elettivamente domiciliati presso&nbsp;il suo&nbsp;studio, sito in&nbsp;Montescaglioso&nbsp;in via&nbsp;Ariosto n. 19;&nbsp;<strong>MONTE PASCHI DI SIENA,&nbsp;</strong>in qualità di banca tesoriere dal 01.01.2009 fino ad oggi, con sede sociale in Siena, alla Piazza Salimbeni, n. 3, C.F. n. 00884060526, nella persona del legale rappresentante pro-tempore;&nbsp;<strong>GERARDI Carmela,&nbsp;</strong>nata a Marigliano (NA) il 09/04/1958, n. 31, C.F. GRRCML58D49E955L,&nbsp;entrambi&nbsp;rappresentati e difesi dall’avv.&nbsp;Savino Vincenzo&nbsp;ed elettivamente domiciliati presso&nbsp;il suo&nbsp;studio, sito in&nbsp;Potenza&nbsp;in via&nbsp;del Gallitello, n. 177;&nbsp;<strong>TORTORELLI TOMMASO,&nbsp;</strong>nato a Matera il 21/10/1951, C.F. TRTTMS51R21F052K,&nbsp;rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Violetto e Nicola Cea ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Vincenzo Santangelo sito in Potenza in via Nicola Sole n. 73;&nbsp;<strong>MENZELLA Francesco,&nbsp;</strong>nato a Matera il 10/10/1959&nbsp;C.F. MNZFNC59R10F052Z,&nbsp;<strong>DE CAPUA Enrico Luigi,&nbsp;</strong>nato a Tricarico il 07/07/1963 C.F. DCPNCL63L07L418Q, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Teresa Claudia A. Cacciatore ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Policoro alla Traversa Via Resia-Palazzo n.2;&nbsp;<strong>BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA,&nbsp;</strong>(GIA’ BANCA POPOLARE DEL MATERANO) in qualità di banca tesoriere dall’01.01.2004 al 31.12.2005, con sede sociale in Modena, alla Via San Carlo, n. 8/20, C.F. n. 01153230360, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Allegrucci, Claudio Cardillo e Mauro Serra&nbsp;&nbsp;ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo sito in Potenza in Via N. Sauro n. 44;&nbsp;<strong>FERACO MARIETTA,&nbsp;</strong>nata a Matera il 01/09/1959, C.F. FRCMTT59P41F052V, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Gaetano Maria Porretti ed elettivamente domiciliati&nbsp;&nbsp;presso lo studio di quest’ultimo sito in Potenza in Via Pretoria, n. 188;<strong>&nbsp;UNICREDIT BANCA,&nbsp;</strong>in qualità di banca tesoriere dal 01.01.2006 al 31.12.2008, con sede sociale in Roma, alla Via Alessandro Specchi, n. 16, C.F. n. 00348170101, nella&nbsp;&nbsp;persona del legale rappresentante pro-tempore,&nbsp;rappresentato e difeso dall’avv. Mario Giudice ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Rosanna Coluzzi sito in Potenza in via del Gallitello n. 116/1;<strong>&nbsp;DI PALMA Angelo,&nbsp;</strong>nato ad Acerenza il 12/04/1949, C.F. DPLNGL49D12A020W,&nbsp;rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Di Palma ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Barbieri – Amarena sito in Potenza in via Degli Oleandri, 11;&nbsp;<strong>PIZZOLLA MICHELE,&nbsp;</strong>nato a Rotondella il 03/03/1960, C.F. PZZMHL60C03H591R,&nbsp;rappresentato e difeso dall’avv. Adriana Violetto ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Vincenzo Santangelo sito in Potenza in Via Nicola Sole n. 73.<br />
Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;<br />
Uditi, nella&nbsp;&nbsp;pubblica&nbsp;&nbsp;udienza&nbsp;&nbsp;del&nbsp;&nbsp;17 maggio&nbsp;&nbsp;2016, con&nbsp;&nbsp;l’assistenza&nbsp;&nbsp;del Segretario dott.ssa Angela Micele, il relatore dott. Vincenzo&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pergola, il&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pubblico&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ministero&nbsp;&nbsp;&nbsp;nella&nbsp;&nbsp;&nbsp;persona del Vice Procuratore&nbsp;&nbsp;Regionale,&nbsp;&nbsp;dott. Ernesto Gargano, gli avv.ti&nbsp;&nbsp;Loiodice, Violetto, Mazzoccoli, Serra, Giudice, Savino, Cacciatore e Di Palma&nbsp;per i convenuti;</p>
<h6>Ritenuto in</h6>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Riferisce l’atto introduttivo del giudizio che&nbsp;in data 16 giugno 2014 la dott.ssa Carmela Gerardi, Segretario Generale e Dirigente Responsabile Servizio Personale della Provincia di Matera, ed il dott. Franco Stella, Presidente della Provincia, venivano a conoscenza di taluni accreditamenti sul conto corrente bancario personale del dipendente Cristalli Damiano presso&nbsp;la Banca Apulia&nbsp;di Matera, di gran lunga superiori allo stipendio spettante a tale dipendente.<br />
Conseguentemente, la dott.ssa Gerardi procedeva ad effettuare talune verifiche e controlli interni in merito agli stipendi di tutto il personale relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014.<br />
Da una prima e sommaria verifica dello stipendio del mese di maggio 2014, la dott.ssa Gerardi rilevava che la retribuzione ordinaria del sig. Cristalli ammontava ad € 852,00, ma l&#8217;accredito sul relativo conto corrente bancario risultava pari ad € 6.352,00, mentre dalle predette verifiche non risultavano anomalie di accredito degli stipendi degli altri dipendenti dell&#8217;Amministrazione provinciale di Matera.<br />
Il dirigente responsabile del servizio personale procedeva a verificare, presso l&#8217;Ufficio Area Finanziaria della Provincia di Matera, che il totale delle retribuzioni elencate nella documentazione allegata ai mandati di pagamento degli stipendi del mese di maggio corrispondesse al totale riportato sul documento “<em>netti in busta</em>”. Da tale controllo apparentemente non emergeva alcuna anomalia, in quanto i predetti importi corrispondevano.<br />
Invece, dalla somma aritmetica di tutti gli stipendi del mese di maggio risultava che il relativo totale lordo ed il relativo totale netto erano rispettivamente gonfiati di € 5.500,00, cioè della stessa maggiore somma trasferita dalla Tesoreria Provinciale sul conto bancario del Cristalli.<br />
La dott.ssa Gerardi procedeva a verificare, altresì, gli importi netti degli stipendi del mese di giugno 2014, rilevando che lo stipendio che quest’ultimo intendeva farsi accreditare era pari ad € 9.395,00.<br />
A seguito dell’emersione del suddetto indebito esborso economico da parte della Provincia di Matera, la dott.ssa Gerardi, in primo luogo, formalizzava un esposto-denunzia presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, e, in secondo luogo, verificava la regolarità delle retribuzioni erogate nell’intero decennio 2004-2014.<br />
Dai controlli interni espletati emergeva un presunto danno erariale per indebite erogazioni di denaro a favore del Cristalli pari ad € 282.670,00 come risulta dalla relazione prot. ris. Segr. Gen. n.33/2014 trasmessa al Capo dell’Amministrazione provinciale di Matera in data 25/07/2014.<br />
Anche i controlli svolti dai revisori dei conti, riassunti nel verbale di verifica n. 40 del 25/7/2014, confermavano l’esistenza di differenze tra gli stipendi effettivamente percepiti dal Cristalli e quelli spettanti, negli anni tra il 2005 ed il 2014, per un ammontare complessivo di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 282.670,00.<br />
Ritenendo che dalla vicenda innanzi esposta emergesse un’ipotesi di danno alle finanze della provincia di Matera, la Procura emetteva, in data 10/04/2015, l’invito di cui&nbsp;all’art. 5, comma 1, del d.l. 15//11/1993, e successive modificazioni, nei confronti di Damiano Cristalli, al quale contestava la responsabilità in via principale del suddetto danno, quale diretto beneficiario degli indebiti esborsi, ed anche nei confronti dei responsabili del Servizio Personale Feraco Marietta, Pizzolla Michele e Tortorelli Tommaso e dei dipendenti dell’Ufficio Mandati D’Arecca Rosaria, Paolicelli Carmela, Grillo Giuseppe e Menzano Rocco, nonché, nei confronti degli istituti di credito che avevano svolto servizio di tesoreria in favore della Provincia di Matera nel periodo degli indebiti esborsi, ai quali contestava la responsabilità in via sussidiaria del suddetto danno, per gli omessi controlli di rispettiva competenza.<br />
Specifica poi la citazione che, tutti gli “invitati”, ad eccezione del Cristalli, avevano esposto le proprie deduzioni nella fase del c.d. contraddittorio preliminare, e, “<em>con successivo invito emesso in data 17/07/2015, venivano invitati, oltre ai nominativi già presenti nel primo provvedimento, anche i signori De Capua Enrico Luigi, Menzella Francesco, Di Palma Angelo e Gerardi Carmela, tutti dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Matera”</em>.<br />
Non avendo poi il P.M. ritenuto le deduzioni difensive dispiegate nella fase del contraddittorio preliminare utili a superare le contestazioni mosse, evocava nel presente giudizio gli odierni convenuti.<br />
La citazione, preliminarmente, si sofferma ad argomentare come non sia configurabile nella fattispecie all’esame alcuna prescrizione del diritto al risarcimento, vertendosi in ipotesi di doloso occultamento del danno disciplinato dall’art. 1, comma 2, della l.n. 20/1994, puntualizzando “<em>che è dal rinvio a giudizio che deve farsi decorrere l’azione recuperatoria della Procura nei confronti dei soggetti qui convenuti in via sussidiaria, stante il carattere accessorio della responsabilità sussidiaria, che ne postula la logica sottoposizione al medesimo regime di prescrizione dell’azione rivolta nei confronti del responsabile in via principale (Sez. Giur. Lazio, n. 1060 del 13/05/2010; Sez. prima centrale d’appello n. 404 del 2008</em>)”.<br />
La citazione procede poi a ricostruire i procedimenti relativi alla gestione del trattamento economico dei dipendenti, sulla base della ricostruzione effettuata dal Collegio dei revisori, evidenziando che “<em>l’iter procedimentale prende avvio presso l’Ufficio Risorse Umane-Trattamento Economico, avvalendosi per il completamento dell’azione e quindi della responsabilità dell’Ufficio Ragioneria.</em><br />
<em>L’Ufficio Risorse Umane elabora il cedolino (prima in versione anomala e poi quella corretta): in questa fase è ammissibile che non emergesse l’anomalia in quanto gli archivi dei cedolini venivano “ripristinati” in forma corretta.</em><br />
<em>L’Ufficio Risorse Umane compila una lista dei dipendenti (cartacea e telematica) con gli ordinativi di pagamento per ciascuno di essi e la consegna all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei mandati di pagamento: in questa fase l’elenco dei dipendenti, che proviene dall’Ufficio Stipendi ed è sotto la responsabilità di quest’ultimo, contiene l’anomalia della somma assegnata al Cristalli e non viene controllata dal Responsabile Risorse Umane.</em><br />
<em>Sul punto, la relazione del collegio dei revisori dei conti non lascia dubbi: i prospetti riepilogativi trasmessi dall’Ufficio Stipendi (al quale era addetto il Cristalli Damiano) all’Ufficio Mandati riportano un importo superiore rispetto a quello stampato dalla procedura paghe.</em><br />
<em>L’Ufficio Ragioneria acquisisce la lista dei dipendenti creditori pervenuta dall’Ufficio Stipendi e la fa propria, sottoscrivendola e generando da questa i mandati di pagamento. Ai mandati trasmessi in banca sono allegati degli elenchi nominativi, firmati dal responsabili di Ragioneria, riportanti per ogni dipendente matricola, cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, qualifica, codice IBAN Banca di accredito, importo stipendio lordo, importo totale ritenute e stipendio netto”</em>.<br />
&nbsp;Sollolinea il P.M. che, come emerso dalla relazione dei revisori dei conti, il file contenente i&nbsp;dati necessari per la esecuzione dei bonifici da parte del tesoriere (matricola, cognome, nome, data di nascita, nome banca/ufficio postale, codice iban di accredito, importo netto) “<em>veniva creato dal dipendente Cristalli Damiano mediante la procedura paghe e sempre da lui portato materialmente, a mezzo di una penna usb, nell’ufficio mandati dove, per il tramite della procedura “Paschiinintesoreria” e con l’utilizzo delle password dei dipendenti dello stesso Ufficio Mandati, veniva inoltrato on-line alla banca per la esecuzione dei mandati e successivo accredito degli stipendi. La banca, verificata la quadratura nei totali e la capienza nel capitolo di spesa, procedeva al pagamento definitivo</em>”.<br />
Secondo la tesi accusatoria “<em>rappresenta una grave anomalia anche l’invio mensile in busta chiusa, separatamente rispetto al resto della documentazione di rito, alla tesoreria provinciale di una stampa,&nbsp;<u>priva di timbro e firma del responsabile della Ragioneria,</u>&nbsp;dei c.d. flussi telematici, sempre ad opera del Cristalli”.</em><br />
&nbsp;Il Requirente, poi, individua una serie di procedimenti che avrebbero potuto costituire occasione per svelare la frode posta in essere dal Cristalli; evidenzia in particolare che in occasione del calcolo e successivo versamento mensile di tasse e contributi all’Erario ed all’INPS, di certificazione dei redditi liquidati ai dipendenti da inviare annualmente all’Agenzia delle Entrate, di calcolo del conguaglio fiscale da elaborare a fine di ciascun anno, di redazione del conto annuale del personale da inviare alla ragioneria Generale dello stato, di elaborazione delle previsioni degli stanziamenti di bilancio per la redazione del bilancio preventivo, si sarebbe potuto rilevare la frode posta&nbsp;&nbsp;in essere dal dipendente infedele, soprattutto da parte dei componenti dell’Ufficio Risorse Umane, se fossero stati svolti con la dovuta diligenza i compiti ed i controlli loro demandati.<br />
Da quanto innanzi esposto, secondo la prospettazione attorea, emerge un evidente danno di € 282.670,00, pari alle indebite erogazioni percepite dolosamente dal Cristalli per circa un decennio, che va addebitato, in via principale, allo stesso dipendente Cristalli Damiano, “<em>il quale ha manomesso e forzato il programma di gestione paghe, nonché il file utilizzato per l’accredito degli stipendi netti trasmesso al tesoriere (negli anni in cui era previsto tale invio), alterando, inoltre, i documenti cartacei consegnati agli uffici e ad altri organi”.</em><br />
Accanto alla suddetta responsabilità in via principale, la Procura individua ulteriori responsabilità in via sussidiaria “<em>stante la violazione di precisi obblighi di servizio e la protratta mancanza dei doverosi controlli sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione provinciale</em>”.<br />
Circa le dedotte responsabilità sussidiarie, puntualizza l’atto introduttivo del giudizio che esse vanno ricondotte in capo “<em>ai responsabili del servizio personale che si sono succeduti nel tempo, Feraco Marietta, per il periodo gennaio 2004 &#8211; febbraio 2011 e, ancora, dal gennaio 2013 fino ad oggi, Pizzolla Michele per il periodo marzo 2011 &#8211; dicembre 2012 e Tortorelli Tommaso, responsabile dell’ufficio stipendi, facente parte dell’ufficio personale, per il periodo 2004 &#8211; 2011, per omissione di controllo sull’operato del Cristalli, nonché ai dirigenti dott. Angelo Di Palma e dott.ssa Carmela Gerardi che nel periodo di riferimento si sono succeduti nella qualità di responsabili dell’Area amministrativa della Provincia di Matera per non aver vigilato sull’operato dei predetti funzionari. Se gli uni e gli altri, ognuno per quanto di competenza, nell’arco dei dieci anni in cui la vicenda si è svolta, avessero esercitato un controllo diligente ed approfondito, connesso allo svolgimento dei propri compiti, le irregolarità imputabili al Cristalli sarebbero state sicuramente rilevate.</em><br />
<em>In secondo luogo, il danno è da addebitare anche ai dirigenti dell’Area finanziaria dott. Francesco Menzella e dott. Enrico Luigi De Capua che nel periodo in riferimento si sono succeduti nell’incarico di responsabili dell’Area finanziaria dell’Ente suddetto per non aver esercitato il necessario controllo sugli adempimenti di competenza, il che avrebbe evidenziato l’anomalia a favore del dipendente in questione, nonché ai ragionieri D’Arecca Rosaria, Paolicelli Carmela, Grillo Giuseppe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e Menzano&nbsp;&nbsp;Rocco, per&nbsp;&nbsp;aver&nbsp;&nbsp;consentito&nbsp;&nbsp;l’indebito&nbsp;&nbsp;uso&nbsp;&nbsp;delle&nbsp;&nbsp;&nbsp;proprie</em><br />
<em>password&nbsp;&nbsp;al&nbsp;&nbsp;Cristalli, concorrendo&nbsp;&nbsp;in&nbsp;&nbsp;tal modo&nbsp;&nbsp;alla&nbsp;&nbsp;causazione&nbsp;&nbsp;del</em><br />
<em>danno erariale.</em><br />
<em>In terzo luogo, profili di responsabilità amministrativa vanno imputati anche alle Banche tesoriere, per i rispettivi periodi di competenza, che, con una condotta negligente, imprudente ed imperita ed in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione del servizio di tesoreria della Provincia di Matera, liquidavano gli stipendi dei dipendenti della Provincia di Matera sulla falsa documentazione, anche elettronica, inviata dal Cristalli, invece che sulla base dei mandati di pagamento e degli elenchi cartacei ad essi allegati predisposti dall’ufficio di ragioneria dell’Ente pubblico predetto</em>”.<br />
Circa la ripartizione del danno tra i soggetti evocati in giudizio a titolo di responsabilità sussidiaria, puntualizza l’attore pubblico: “….&nbsp;<em>in ragione del diverso apporto causale dei funzionari pubblici, da un lato, e delle Banche tesoriere, dall’altro, l’intero danno va ripartito per l’80% al primo gruppo e per il restante 20% al secondo.</em><br />
<em>Quanto, invece, ai singoli addebiti, la quota di danno addebitata alle tre banche va ripartita nel modo seguente: 10% alla Banca Popolare dell’Emilia e Romagna, il 30% alla Banca Unicredit Spa e il restante 60% alla Banca Monte dei Paschi di Siena.</em><br />
<em>Quanto ai funzionari pubblici, la quota di danno va ripartita nel modo seguente: il 70% a quelli appartenenti all’Ufficio Stipendi, con la precisazione del particolare ruolo, nella causazione del danno ricoperto, dalla dott.ssa Feraco, la quale è stata titolare di posizione organizzativa dal 2005 al 2009 ed incaricata di funzioni dirigenziali dal 2006 al 2008. La restante parte del 30% va attribuita a quelli appartenenti all’Ufficio Ragioneria, per i quali va sottolineato, però, il ruolo positivo svolto dai ragionieri D’Arecca Rosaria e Paolicelli Carmela che hanno collaborato fattivamente con la dott.ssa Gerardi nella indagine amministrativa svolta successivamente alla scoperta dell’illecito</em>”.&nbsp;<br />
Pertanto l’atto introduttivo del giudizio conclude affinchè gli odierni convenuti siano condannati “<em>al pagamento a favore della Provincia di Matera, dell’importo di € 282.670,00, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa; il tutto aumentato degli interessi, rivalutazione e spese di giudizio</em>”.<br />
In difesa dei convenuti D’Arecca, Paolicelli, Menzano e Grillo, si è costituito l’avv. Mazzoccoli, depositando il 22/4/2016 distinte memorie, nelle quali evidenzia innanzitutto che i suoi assistiti non hanno mai fornito la propria password al Cristalli, e che quest’ultimo provvedeva personalmente alla trasmissione dei dati dei dipendenti, anche con i flussi telematici mediante pennetta USB dall’Ufficio mandati, dopo che gli stessi dati erano inviati alla Tesoreria in busta gialla.<br />
Circa la specifica posizione dei suoi assistiti Menzano e Grillo, ha dedotto la loro estraneità ai fatti contestati, in quanto la loro attività nell’Uff. mandati non riguardava gli stipendi del personale.<br />
Il difensore ha poi sostenuto che la manomissione dei dati da parte del Cristalli avveniva prima dell’invio telematico, ovvero con l’elaborazione dello stipendio da parte dell’Ufficio personale ed il successivo controllo del dirigente dell’Uff. Ragioneria, evidenziando altresì che le trasmissione dei dati al Tesoriere mediante la pennetta USB non aveva alcun valore, in quanto non prevista dalla convenzione di tesoreria, ed anche l’elenco cartaceo contenuto nella busta chiusa non era firmato, mentre i mandati e le reversali erano sottoscritti dai rappresentanti della provincia.<br />
Alla luce di quanto innanzi, secondo la prospettazione del difensore, non sussiste alcun nesso di causalità tra il comportamento dei suoi assistiti ed il danno, e neanche una marcata trascuratezza, necessaria alla configurabilità di un comportamento gravemente colposo.<br />
Pertanto il difensore ha concluso in via principale affinchè i suoi assistiti siano mandati assolti, ed in via subordinata ha genericamente eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento ed invocato l’applicazione del c.d. potere riduttivo.<br />
Nell’interesse dei convenuti Menzella e De Capua si è costituito in giudizio l’avv. Cacciatore depositando il 20/4/2016 distinte memorie nelle quali evidenzia che, per quanto riguarda gli stipendi del personale, la liquidazione della spesa competeva all’Ufficio stipendi che operava nell’ambito dell’Uff. Risorse umane, e sulla base della quantificazione della spesa sottoscritta dall’ufficio liquidatore; i suoi assistiti, di conseguenza , e quali Dirigenti dell’Uff. Ragioneria,&nbsp;&nbsp;si&nbsp;&nbsp;limitavano ad emettere il mandato di pagamento dopo aver verificato la copertura finanziaria.<br />
Pertanto ai convenuti Dirigenti dell’Uff. Ragioneria non può essere imputata alcuna negligenza o imprudenza tali da configurare colpa grave, avendo di contro agito con la necessaria diligenza.<br />
La difesa ha poi eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento, argomentando come non sia configurabile nei confronti dei suoi assistiti un doloso occultamento del danno, necessario per individuare il momento di esordio della prescrizione in quello della scoperta del danno.<br />
Pertanto il difensore ha concluso per il rigetto dell’avversa domanda, eccependo altresì la prescrizione.&nbsp;&nbsp;<br />
In difesa del convenuto Angelo Di Palma si è costituito in giudizio l’avv, Valerio Di Palma, depositando memoria in Segreteria il 27/4/2016, nella quale preliminarmente eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che l’ individuazione del termine di esordio della prescrizione in quello in cui viene svelato l’occultamento doloso del danno vale “<em>solo per il soggetto che provoca l’occultamento doloso dovendo invece applicarsi diversa regola per coloro i quali siano evocati in giudizio in via sussidiaria rispetto a quest’ultimo”.</em><br />
Il difensore, dopo aver precisato che il suo assistito ha ricoperto la carica di Segretario Generale nonché Dirigente del Settore Personale dal 15/9/2004 al 16/6/2009, si è lungamente soffermato ad illustrare l’organizzazione del Settore Personale nel quale operava il Cristalli (dipendente di cat. C), al quale era sovraordinato il sig. Tortorelli (cat, D) in qualità di Responsabile dell’Ufficio Stipendi, ed anche la dott.ssa Feraco quale Responsabile dell’intero Servizio Personale, con attribuzione di “posizione organizzativa” e conseguente diretta responsabilità sulla direzione, coordinamento e controllo sull’attività degli uffici a cui era preposta; pertanto, secondo la prospettazione difensiva, l’esistenza di una doppia linea di controlli “<em>al di sotto del&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dr. Di Palma</em>” e l’assenza segnalazioni di disfunzioni da parte dei diretti superiori del Cristalli, esclude che sia ipotizzabile una responsabilità del Dirigente del Settore, che altrimenti assumerebbe forme di inammissibile responsabilità oggettiva.<br />
Il difensore si è poi dilungato ad evidenziare come eventuali responsabilità siano da individuare nei mancati controlli da parte del Servizio Finanziario e nella marcata negligenza del Tesoriere, il cui comportamento appare causalmente collegato con il danno in misura ben maggiore del 20% indicato dal P.M..<br />
Il difensore ha pertanto concluso “<em>in via preliminare, volersi&nbsp;&nbsp;ordinare la trasmissione degli atti alla Sezione di Controllo, ai fini della riforma delle pronunce emanate sui conti consuntivi degli esercizi 2004 – 2015, con conseguente sospensione del presente giudizio</em>”, ha poi confermato, sempre in via preliminare l’eccezione di prescrizione, e nel merito ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda, invocando in subordine l’applicazione del potere riduttivo.<br />
Nell’interesse della convenuta Gerardi, si è costituito in giudizio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’avv, Savino, depositando memoria il 21/4/2016, nella quale eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, sostenendo che il comportamento del Cristalli, di rilevanza penale, era stato posto in essere in qualità di collaboratore della ditta Florens Software s.a.s e pertanto doveva escludersi che “<em>l’azione delittuosa sia stata posta in essere da funzionari od impiegati della p.a. nell’esercizio delle loro funzioni</em>”, indicando poi la sede naturale dell’azione risarcitoria nel processo penale in corso a carico del Cristalli, con la costituzione di parte civile dell’Amministrazione danneggiata.<br />
Il difensore poi diffusamente argomentava circa l’assenza di colpa grave in capo alla sua assistita nello svolgimento della funzione di Dirigente del Settore Personale, atteso che il controllo sull’operato del Cristalli competeva innanzitutto alla dott.ssa Feraco, che svolgeva funzioni dirigenziali nel Settore personale, e poi al Capo Ufficio Stipendi sig. Tortorelli.<br />
Il difensore quindi concludeva confermando l’eccezione di difetto di giurisdizione, e nel merito affinchè venisse riconosciuta l’assenza di ogni responsabilità della sua assistita.<br />
In difesa della convenuta Feraco si sono costituiti in giudizio gli&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;avv.ti Loiodice, Pinto e Porretti, depositando memoria nella quale preliminarmente eccepivano l’inammissibilità dell’atto di citazione “per aver effettuato una non consentita mutatio libelli rispetto ai contenuti dei due inviti a dedurre notificati all’avv. Feraco”, evidenziando che gli inviti si limitavano a contestare l’omissione di controllo sull’operato del Cristalli, mentre la citazione aggiunge le contestazioni contenute nelle pagine 11 e seguenti contraddistinte con numerazioni da 1 a 7.<br />
I difensori altresì eccepivano la nullità dell’atto di citazione per genericità della causa petendi.<br />
Nel merito, dopo aver brevemente ricostruito il procedimento finalizzato all’erogazione del trattamento economico ai dipendenti,&nbsp;&nbsp;gli stessi sostenevano che le azioni illecite e fraudolente del Cristalli si ponevano totalmente al di fuori della possibilità di controllo del Servizio Personale, considerato anche che l’impiegato infedele portava i dati alterati a mezzo di penna USB all’Uff. Mandati, mentre lasciava dati corretti nell’archivio informatico dell’Uff. Personale, come emerge anche dalla relazione dei Revisori dei conti.<br />
L’accertata esistenza di documentazione riportante dati corretti, secondo la prospettazione difensiva, escludeva altresì che la Feraco avesse potuto rilevare la frode in occasione degli altri procedimenti indicati dall’attore soltanto nell’atto di citazione.<br />
La difesa, pertanto, concludeva confermando le eccezioni di inammissibilità della citazione, e, nel merito, affinchè l’avversa domanda di responsabilità sussidiaria venisse respinta.<br />
In difesa del convenuto Pizzolla si è costituito in giudizio l’avv. Violetto, depositando memoria in Segreteria il 27/4/2016, nella quale preliminarmente eccepiva genericamente l’inammissibilità della citazione in quanto tardiva rispetto al termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 della l.n. 19/1994.<br />
Il difensore si è poi soffermato ad illustrare il procedimento finalizzato al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e gli interventi fraudolenti del Cristalli, per sostenere come questi ultimi “<em>si consumavano fuori dall’ambito di azione del deducente, una volta che gli adempimenti propri dell’Ufficio stipendi erano stati – correttamente – esauriti”,</em>&nbsp;richiamando a conferma del proprio assunto gli esiti dell’indagine interna&nbsp;e la relazione dei Revisori dei conti.<br />
Evidenziava poi la difesa che non vi era alcuna giustificazione al fatto che una volta formati gli atti “ufficiali” presso l’Uff. Stipendi&nbsp;<em>“i soggetti preposti alla formazione dei mandati di pagamento consentano che a questi siano affiancati documenti non ufficiali né sottoscritti da alcuno</em>” permettendo all’impiegato infedele di accedere all’Uff. Mandati portando la c.d. “busta gialla” ed i c.d. “flussi telematici” e di trasmetterli attraverso le postazioni del predetto ufficio e le relative password, ed egualmente inammissibile appariva il fatto che il Tesoriere avesse poi pagato sulla base di detta documentazione.<br />
L’accertata esistenza di documentazione riportante dati corretti, secondo la prospettazione difensiva, escludeva altresì che il suo assistito avesse potuto rilevare la frode in occasione degli altri procedimenti indicati dall’attore nell’atto di citazione.<br />
Dopo aver anche eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento, la difesa&nbsp;&nbsp;concludeva per il rigetto dell’avversa domanda.<br />
Nell’interesse del convenuto Tortorelli si sono costituito in giudizio gli avv.ti Violetto e Ceo, depositando memoria in Segreteria il&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;27/4/2016, nella quale preliminarmente eccepivano genericamente l’inammissibilità della citazione in quanto tardiva rispetto al termine di 120 giorni previsto dall’art. 5 della l.n. 19/1994.<br />
I difensori, poi, con argomenti del tutto sovrapponibili a quelli esposti dalla difesa del convenuto Pizzolla innanzi riferita, sostenevano che la azioni illecite e fraudolente del Cristalli si ponevano totalmente al di fuori della possibilità di controllo del Servizio Personale, che il danno era causalmente collegato con i comportamenti dei soggetti appartenenti all’Uff. Mandati e del Tesoriere, che, rispettivamente, permettevano la trasmissione di dati non ufficiali, e pagavano sulla base di essi.<br />
Da escludersi, poi, che la frode potesse essere disvelata in occasione degli altri procedimenti indicati in citazione, poiché presso gli archivi dell’Uff. Personale veniva ripristinata documentazione riportante i dati corretti.<br />
Dopo aver argomentato sulla insussistenza di una colpa grave in capo al suo assistito, peraltro non titolare di posizione organizzativa, ed eccepito genericamente la prescrizione, la difesa ha concludeva per il rigetto dell’avversa domanda.<br />
In difesa della Banca Monte dei Paschi di Siena, si costituiva in giudizio l’avv. Savino, depositando memoria il 21/4/2016 nella quale preliminarmente eccepiva l’inammissibilità della citazione, poiché depositata oltre il termine perentorio di 120 giorni fissato dall’art, 5 della l.n. 19/1994; puntualizza il difensore che il primo invito a dedurre era stato notificato alla Banca convenuta il 17/4/2015, e che, anche volendo tener conto della sospensione feriale dei termini prevista dall’art. 1 della l.n. 742/1969 (30 giorni), il termine utile per il deposito della citazione sarebbe scaduto il 14 ottobre 2015, mentre la stessa era stata depositata il giorno successivo.<br />
Il difensore poi eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, sostenendo che il comportamento del Cristalli, di rilevanza penale, era stato posto in essere in qualità di collaboratore della ditta Florens Software s.a.s e pertanto doveva escludersi che “<em>l’azione delittuosa sia stata posta in essere da funzionari od impiegati della p.a. nell’esercizio delle loro funzioni</em>”, indicando poi la sede naturale dell’azione risarcitoria nel processo penale in corso a carico del Cristalli, con la costituzione di parte civile dell’Amministrazione danneggiata.<br />
Nel merito il difensore dopo aver sostenuto la legittimità dell’acquisizione dei dati attraverso la procedura informatica PASCHIINTESORERIA&nbsp;&nbsp;evidenziava che “<em>inoltre e in ogni caso …. si conferma e si attesta che gli stipendi sono stati sempre liquidati sulla base della documentazione cartacea (rappresentata dai mandati di pagamento e dai relativi allegati) che veniva trasmessa unitamente a quella informatica e che rappresentava per la Banca tesoriere la sola documentazione valida e probatoria</em>…”.<br />
Dopo aver evidenziato che da quanto innanzi dedotto emergeva l’assenza di una colpa grave del convenuto Tesoriere, la difesa ha concludeva confermando le eccezioni di inammissibilità della citazione e di difetto di giurisdizione, e chiedendo nel merito il rigetto dell’avversa domanda, in quanto infondata.<br />
Nell’interesse di Unicredit Banca s.p.a. si è costituito in giudizio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l’avv Giudice, depositando memoria il 27/4/2016, nella quale preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, specificando che alla sua assistita era stato contestato “<em>un titolo di responsabilità autonomo e distinto, sia pure sussidiario, rispetto agli altri contestati, e rispetto al quale l’occultamento doloso dei fatti causativi del danno erariale non costituiscono elemento impeditivo del decorso normale della prescrizione</em>”.<br />
Nel merito, dopo aver sottolineato l’estraneità di Unicredit alla procedura PASCHIINTESORERIA, il difensore evidenziava come la ricostruzione dell’iter procedimentale per il pagamento degli stipendi mostrasse inequivocabilmente che il comportamento fraudolento del Cristalli si realizzava e si perfezionava “a monte” della trasmissione dei dati alla Banca deducente, che avrebbe pagato sulla base di documenti contabili perfettamente bilanciati, sia sotto il profilo informatico che cartaceo, e perfettamente regolari.<br />
Dopo aver contestato la ripartizione del danno proposta dall’attore pubblico, poichè non proporzionata al contributo eventualmente marginale del comportamento del Tesoriere nella produzione del danno, la difesa concludeva confermando l&#8217;eccezione di prescrizione,&nbsp;&nbsp;nel merito chiedeva il rigetto dell’avversa domanda, ed in subordine l’applicazione del potere riduttivo.<br />
In difesa della Banca Popolare dell’Emilia Romagna si sono costituiti in giudizio gli avv.ti Allegrucci e Cardillo, depositando in segreteria il 21/4/2016 memoria nella quale preliminarmente veniva eccepita la prescrizione al diritto al risarcimento, essendo trascorsi circa nove anni dall’ultimo pagamento, in assenza di atti interruttivi della prescrizione.<br />
Nel merito, la difesa, dopo aver sottolineato che la trasmissione della documentazione dalla Provincia avveniva esclusivamente in forma cartacea, si soffermava a descrivere l’iter procedimentale all’epoca adottato per il pagamento degli stipendi, sostenendo che il Tesoriere provvedeva a pagare sulla base di regolare documentazione proveniente dalla Provincia.<br />
Pertanto la difesa ha concludeva per l’accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione, e, nel merito, per il rigetto dell’avversa domanda.<br />
Il convenuto Cristalli Damiano, a cui la citazione risulta regolarmente notificata il 13/11/2015, non si è costituito in giudizio.<br />
All’odierna pubblica udienza, il P.M., dopo aver argomentato circa l’infondatezza delle varie&nbsp;eccezioni di natura pregiudiziale e/o preliminare avanzate dai difensori dei ricorrenti, ha confermato la tesi accusatoria e le conclusioni rassegnate in citazione; anche i difensori intervenuti hanno&nbsp;ulteriormente illustrato gli argomenti svolti negli atti scritti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.<br />
Considerato in</p>
<div style="text-align: center;"><strong>D I R I T T O</strong></div>
<p>Occorre innanzitutto esaminare gradatamente le numerose eccezioni di natura pregiudiziale e/o preliminare avanzate dai difensori dei ricorrenti.<br />
L’avv. Savino, difensore della dott.ssa Gerardi e della Banca Monte Paschi di Siena, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che il comportamento del Cristalli, di rilevanza penale, è stato posto in essere in qualità di collaboratore della ditta Florens Software s.a.s e pertanto deve escludersi che “<em>l’azione delittuosa sia stata posta in essere da funzionari od impiegati della p.a. nell’esercizio delle loro funzioni</em>”.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
In disparte la considerazione che il sig. Cristalli Damiano era all’epoca dei fatti dipendente della Provincia di Matera, con la qualifica di istruttore amministrativo cat. C, e per il comportamento tenuto nello svolgimento del predetto ruolo è stato sia condannato in sede penale (sentenza del Tribunale di Potenza n. 280/2015), sia evocato nel presente giudizio, come risulta inequivocabilmente dall’atto di citazione, quel che rileva ai fini dell’eccezione all’esame, è che gli assistiti dell’avv. Savino sono stati&nbsp;&nbsp;citati in giudizio per aver disatteso i compiti derivanti dal rispettivo ruolo di Dirigente Responsabile del Servizio Personale (dott.ssa Gerardi) e di Tesoriere dell’Ente locale (Banca Monte Pasci di Siena); atteso quindi che le contestazioni attoree riguardano il comportamento gravemente colposo ipotizzato a loro carico nello svolgimento del rapporto di servizio con la Provincia di Matera, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito va respinta.<br />
Gli avv.ti Savino, Violetto e Ceo hanno eccepito l’inammissibilità della citazione, poiché depositata oltre il termine perentorio di 120 giorni fissato dall’art, 5 della l.n. 19/1994.<br />
L’art. 5 del D.L. n. 453/1993, convertito in L.n. 19/1994,&nbsp;come sostituito dalla legge n. 639/1996, tra l’altro, dispone: “<em>Prima&nbsp;</em><em>di emettere l&#8217;atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comunicazione dell&#8217;invito, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente. Il procuratore regionale emette l&#8217;atto di citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno</em><em>”</em><em>.</em><br />
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nello svolgimento della propria funzione nomofilattica, è più volte intervenuta per chiarire la portata applicativa delle suddetta norma; assumono rilievo, per la decisione dell’eccezione all’esame, i principi fissati con le seguenti sentenze.<br />
Con sentenza n. 7/QM/2003 le sezioni Riunite hanno fissato il principio che al termine previsto dall’&nbsp;5 del D.L. n. 453/1993, per l’emissione dell’atto di citazione, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della L. n. 742/1969.<br />
E’ opportuno ricordare che la sospensione feriale prevista dalla succitata norma è di giorni 31, per effetto della modifica introdotta dall’art. 16 del D.L. n. 132/2014: dal 1° al 31 agosto (cade quindi in errore l’avv. Savino, anche quando computa 30 giorni, per sostenere poi che la citazione è stata depositata il giorno successivo all’ultimo giorno utile, indicando quale dies a quo del computo del termine il giorno della notifica dell’invito a dedurre al suo assistito).<br />
Con la successiva sentenza n. 5/QM/2005 le Sezioni Riunite hanno posto il principio che “nella ipotesi in cui una pluralità di soggetti siano i presunti responsabili del danno erariale e nei loro confronti venga emesso un contestuale invito a dedurre, il termine di centoventi giorni di cui all&#8217;art. 5, primo comma, del D.L. n. 453/1993 convertito nella legge n. 19/1994 e successive modificazioni,&nbsp;decorre dalla data dell&#8217;ultima notifica dell&#8217;invito a dedurre”.<br />
Pertanto, facendo applicazione dei principi espressi dalle SSRR, va innanzitutto rilevato che l’ultima notifica dell’invito a dedurre agli odierni convenuti è avvenuta il 21 aprile 2015, e calcolando poi dalla predetta data il termine di giorni 181 (30 per le controdeduzioni, 31 per la sospensione feriale, e gli ulteriori 120 previsti dalla norma processuale di riferimento), il termine utile per il deposito della citazione scadeva il 19 ottobre 2015.<br />
Constatato che la citazione risulta depositata in Segreteria il 15 ottobre 2015, l’eccezione in trattazione va respinta.<br />
Gli avv.ti Loiodice, Pinto e Porretti, difensori della convenuta Feraco, hanno eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione “<em>per aver effettuato una non consentita mutatio libelli rispetto ai contenuti dei due inviti a dedurre notificati all’avv. Feraco</em>”, evidenziando che gli inviti si limitavano a contestare l’omissione di controllo sull’operato del Cristalli, mentre la citazione aggiunge le contestazioni contenute nelle pagine 11 e seguenti contraddistinte con numerazioni da 1 a 7.<br />
L’eccezione è da respingere alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis cfr&nbsp;&nbsp;Sez. I n. 222/2004, Sez. II&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 196/2009,&nbsp;&nbsp;Sez. Liguria n. 80/2003, Sez. Sicilia n. 572/2003, Sez. Basilicata n. 199/2005 e n. 63/2005) formatosi sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Riunite (sentenze n. 7/QM/1998 e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 14/QM/1998), secondo il quale il rapporto tra l’invito a dedurre e la citazione nel giudizio contabile non deve essere di assoluta identità, sicchè quando restino&nbsp;&nbsp;sostanzialmente immutati gli atti illeciti, è ammissibile che la domanda di risarcimento azionata con la citazione possa precisare e definire con maggiore esattezza comportamenti e danni delineati nell’invito, anche&nbsp;&nbsp;aumentandone&nbsp;&nbsp;la&nbsp;&nbsp;quantificazione&nbsp;&nbsp;in<br />
esito agli elementi raccolti mediante la&nbsp;&nbsp;documentazione e le deduzioni<br />
provenienti dagli invitati.<br />
In particolare, la già richiamata sentenza n. 7/QM/1998 ha puntualizzato: “<em>In buona sostanza poiché l&#8217;invito è emesso in relazione ad una ipotizzata fattispecie di danno, ma non contiene una&nbsp;litis contestatio,&nbsp;il limite di variabilità dell&#8217;atto di citazione è costituito unicamente dal quadro generale di tale ipotesi dannosa che deve essere rispettato nella sua essenza tipica di modo che la citazione stessa sia pur sempre ricollegabile alla fattispecie contestata.</em><br />
<em>Solo allorquando il contenuto della citazione decampi totalmente anche dal nucleo essenziale della causa&nbsp;petendi&nbsp;e&nbsp;petitum&nbsp;tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell&#8217;invito di modo che non possa più ad essa ricondursi ed in essa riconoscersi, può affermarsi la violazione dell&#8217;obbligo dell&#8217;invito con le sopra dette conseguenze</em>”.<br />
Premesso quanto innanzi, appare chiaro che il richiamo attoreo in citazione (pagine 11 e seguenti) ad una serie di procedimenti che avrebbero potuto costituire occasione (anche per la Feraco) per svelare la frode posta in essere dal Cristalli, costituisce soltanto un ulteriore specificazione dell’omesso controllo e delle mancate verifiche precedentemente contestate, restando immutato il nucleo essenziale della contestazione ed i comportamenti censurati nell’invito a dedurre, sicchè non è configurabile, nella fattispecie all’esame, alcuna divergenza significativa della citazione rispetto&nbsp;&nbsp;al nucleo essenziale della&nbsp;<em>causa&nbsp;petendi</em>&nbsp;già ipotizzata nell’invito a dedurre.<br />
Gli stessi difensori precedentemente richiamati&nbsp;hanno altresì eccepito la nullità dell’atto di citazione per genericità della causa petendi.<br />
Sul punto deve essere ricordato che le ipotesi di nullità della citazione risultano tipizzate dal legislatore, e che, in particolare, a mente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dall&#8217;art. 3 del regolamento di procedura innanzi alla Corte dei conti (RD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n° 1038 del 1933), “<em>si ha nullità della citazione qualora vi sia&nbsp;assoluta incertezza sull&#8217;oggetto della domanda</em>,”&nbsp;ossia carenze tali da rendere impossibile determinare la ragione della chiamata in giudizio (<em>causa petendi</em>) e la pretesa reclamata (<em>petitum</em>), che si riverberano sull’attività difensiva, non consentendo al convenuto l&#8217;efficace approntamento dei mezzi di difesa.<br />
Ritiene il Collegio che non ricorre nei casi all’esame alcun vizio della c.d.&nbsp;<em>causa petendi</em>, avendo l’atto introduttivo del giudizio sufficientemente puntualizzato la ragione della chiamata in giudizio della Feraco, contestando l’omissione di controllo sull’operato del Cristalli, che, si assumeva, le competesse quale superiore gerarchico dell’impiegato infedele, in quanto titolare per un lungo periodo della funzione di&nbsp;&nbsp;Responsabile del Servizio personale, nonché nella medesima veste anche di posizione organizzativa, con le connesse responsabilità.&nbsp;&nbsp;<br />
Conseguentemente, va respinta&nbsp;&nbsp;l’eccezione&nbsp;&nbsp;di&nbsp;&nbsp;nullità&nbsp;&nbsp;della citazione&nbsp;&nbsp;all’esame.<br />
Numerosi difensori (Avv. Mazzoccoli, avv. Cacciatore, avv. Di Palma, Avv. Violetto, avv. Giudice ed avv.ti Allegrucci e Serra) hanno eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio esercitato dalla Procura contabile, essenzialmente evidenziando che ai loro assistiti è stato contestato un comportamento gravemente colposo, e che l’autonomia del profilo di responsabilità contestato, rispetto al comportamento doloso del Cristalli, non costituisce impedimento al normale decorso della prescrizione, il cui inizio va fissato quindi nella data in cui sono avvenuti i contestati indebiti pagamenti.<br />
Come è noto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della l.n. 20/1994, in caso di occultamento doloso del danno, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data della sua scoperta.<br />
E’ palese come nell’ipotesi all’esame sussista un&nbsp;occultamento doloso del danno&nbsp;da parte del Cristalli che, manomettendo e forzando il programma di gestione delle paghe, poneva in essere artifizi diretti non solo a maggiorarsi indebitamente la retribuzione, ma anche a rendere non rilevabile l’illecito comportamento (vedasi, tra gli altri,&nbsp;&nbsp;ad esempio il ripristino dei suoi cedolini con i dati esatti, dopo aver generato quelli maggiorati, nonché l’invio al Tesoriere, curato personalmente, dei “flussi informatici” o della c.d. “busta gialla”, al fine di eludere i controlli di competenza del Servizio finanziario).<br />
Va pertanto richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti ( Sez. II n. 270/2006, Sez. III n. 98/2002, Sez. I&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 80/2010, Sez. Lazio n. 1581/2010, Sez. Basilicata n. 129/2011), secondo il quale l’occultamento doloso del danno è un fatto che oggettivamente impedisce all’organo competente (il P.M. contabile) di esercitare l’azione risarcitoria, e pertanto, fino alla scoperta dell’evento dannoso, non inizia a decorrere la prescrizione, proprio perchè l’organo è impedito ad agire dall’ignoranza della vicenda e delle sue connotazioni pregiudizievoli per l’ente danneggiato.<br />
In altri termini, tenendo in adeguato conto quanto previsto dall’art. 2934 c.c. (<em>la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere</em>), va sottolineato che il fatto impeditivo dell’azione risarcitoria va considerato nella sua idoneità a nascondere l’evento dannoso, a prescindere da chi l’abbia posto in atto, perchè comunque non consente oggettivamente al titolare dell’azione risarcitoria di compiere quanto di sua competenza.&nbsp;<br />
Da quanto innanzi deriva la “valenza obiettiva“ della prescrizione, che opera quindi con uguali effetti nei confronti di tutti i convenuti per gli stessi fatti, anche se chiamati in giudizio sulla base di un diverso elemento soggettivo dell’invocata responsabilità (dolo per alcuni e colpa grave per altri), ed anche se soltanto alcuni di essi hanno posto in essere l’occultamento doloso del danno.<br />
Diversamente opinando, si perverrebbe all’illogica conclusione (oltre che contrastante con il disposto dell’innanzi richiamato art. 2934 c.c.) per cui i soggetti estranei all’occultamento doloso, o comunque ritenuti responsabili solo a titolo di colpa grave, verrebbero a beneficiare del decorso della&nbsp;&nbsp;prescrizione, magari fino al suo compimento, nei confronti del titolare dell’azione risarcitoria, che, tuttavia, non è obiettivamente in grado di far valere in giudizio il diritto al risarcimento, come anche evidenziato dalla&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;del surrichiamato dell’art. 1 comma 2 della l.n. 20/1994.<br />
Facendo applicazione di quanto innanzi esposto, va innanzitutto affermato che il&nbsp;&nbsp;momento di esordio del termine della prescrizione sia quello di redazione del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Matera n. 40 del 27/5/2014, che, in quanto contenente una puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa ed un analitica determinazione del danno conseguito, evidenziava tutti gli elementi utili, anche alla stessa Amministrazione danneggiata, per esercitare l’azione risarcitoria.<br />
Conseguentemente, va constatato che da tale momento non si è avuta inerzia quinquennale nell’esercizio del diritto risarcitorio da parte del P.M. contabile, atteso che sia gli inviti a dedurre (contenenti contestuale messa in mora), sia le citazioni, risultano notificati ai convenuti nel corso dell’anno 2015, e pertanto l’eccezione di prescrizione va disattesa.<br />
L’avv. Di Palma ha chiesto&nbsp;“<em>in via preliminare, volersi&nbsp;&nbsp;ordinare la trasmissione degli atti alla Sezione di Controllo, ai fini della riforma delle pronunce emanate sui conti consuntivi degli esercizi 2004 – 2015, con conseguente sospensione del presente giudizio</em>”.<br />
Anche la predetta richiesta di sospensione del presente giudizio va disattesa in considerazione dell’autonomia e del diverso ambito di operatività del giudizio di responsabilità amministrativo contabile, rispetto alle verifiche delle Sezioni di Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, come ridefinite dal D.L.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 174/2012; infatti l’esame svolto dalle Sezioni di Controllo è essenzialmente diretto a verificare&nbsp;i complessivi equilibri economico-finanziari degli enti, con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita&#8217; interno, all&#8217;osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall&#8217;articolo 119, sesto comma, della Costituzione, ed alla sostenibilita&#8217; dell&#8217;indebitamento, con esclusione di ogni apprezzamento, in quanto non rilevabile, di comportamenti illeciti.<br />
Passando all’esame del merito, ritiene il Collegio che dagli atti di causa<br />
sia&nbsp;&nbsp;emersa&nbsp;&nbsp;in&nbsp;&nbsp;termini&nbsp;&nbsp;inequivocabili&nbsp;&nbsp;la&nbsp;&nbsp;responsabilità del convenuto<br />
Cristalli Damiano, in conseguenza del suo comportamento doloso.<br />
Infatti, come emerge dal “<em>verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini”</em>&nbsp;redatto dai Carabinieri e versato agli atti, il Cristalli ha reso dichiarazioni pienamente confessorie dei comportamenti illeciti contestati anche in questa sede, ed è stato poi condannato, con sentenza del tribunale di Potenza n. 280/2015, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: “<em>per il reato p. e p. degli artt. 81 c pv., 640 ter 1° e 2° comma e 61 n. 7 e n. 9 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di dipendente dell’Amministrazione della Provincia di Matera con la qualifica di istruttore amministrativo, abusando della sua qualità di operatore del sistema informatico per la gestione della busta paga e della gestione dei flussi telematici per l’invio dei mandati di pagamento all’Agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Matera – che svolge attività di Tesoreria per conto dell’Amministrazione della Provincia di Matera – al fine di procurare a se stesso un ingiusto profitto, interveniva illecitamente senza diritto sui dati informatici relativi alle buste paga dei dipendenti e ai relativi mandati di pagamento, attribuendosi ed incassando importi stipendiali netti mensili maggiori rispetto a quelli che gli sarebbero spettati (pur riportando sui supporti cartacei, che venivano vistati ed approvati dai Dirigenti dell’Ente, gli ammontanti stipendiali che avrebbe regolarmente dovuto percepire) procurando a se stesso un ingiusto vantaggio patrimoniale pari ad euro 282.670,00 e cagionando un corrispondente danno economico in capo all’Amministrazione della Provincia di Matera. Con l’aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso il fatto con abuso di poteri”.</em><br />
Giova riportare le dichiarazioni rese dal Cristalli in sede di interrogatorio da parte dei Carabinieri, in quanto utili a ricostruire le modalità con il quale il predetto consumava la frode, che, sul punto, appaiono sostanzialmente confermative della ricostruzione operata dal Collegio dei Revisori nel già richiamato verbale&nbsp;n. 40 del 27/5/2014, e di quelle svolte in sede di verifiche amministrative (note del protocollo riservato del Segretario Generale n. 7/2014 e n. 33/2014); appare quasi pleonastico precisare che la ricostruzione delle modalità con il quale l’impiegato infedele poneva in atto la frode, sono necessarie ad individuare la sussistenza o meno delle molteplici responsabilità concorrenti e sussidiarie dedotte dall’attore pubblico, connesse evidentemente alla rilevabilità in ciascuna fase procedimentale della frode posta in essere dal Cristalli, sulla base del comportamento esigibile da ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento, onde evitare inammissibili ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto legata soltanto al ruolo ricoperto.<br />
Nel rispondere alle domande dei militari, il Cristalli esponeva: “<em>Ogni mese elaboro le buste paga dei dipendenti e degli Amministratori della Provincia, inoltre preparo gli elenchi riepilogativi delle somme da erogare per i successivi accrediti. Tali riepiloghi li consegno in forma cartacea al Dirigente D.ssa Mariella FERACO per l’approvazione, mentre&nbsp;&nbsp;il&nbsp;&nbsp;&nbsp;file&nbsp;&nbsp;contenente&nbsp;&nbsp;&nbsp;tutte&nbsp;&nbsp;&nbsp;le&nbsp;&nbsp;&nbsp;retribuzioni&nbsp;&nbsp;di tutti&nbsp;&nbsp;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;dipendenti</em><br />
<em>dell’Amministrazione&nbsp;&nbsp;&nbsp;Provinciale&nbsp;&nbsp;&nbsp;per&nbsp;&nbsp;un&nbsp;&nbsp;dato&nbsp;&nbsp;&nbsp;mese&nbsp;&nbsp;lo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;consegno</em><br />
<em>direttamente&nbsp;&nbsp;all’ufficio mandati su di una penna USB di mia proprietà.</em><br />
<em>Preciso che l’invio di tale file alla tesoreria provinciale, lo effettua uno degli impiegati presso l’ufficio mandati, anche se spesso accade che provvedo io personalmente dai loro computer. Il mio intervento è quello di adulterare personalmente il solo totale nel riepilogo che porto all’esame della D.ssa FERACO, aumentato della cifra che ho in mente di attribuirmi per quel mese e, successivamente all’approvazione del riepilogo da parte della Dirigente, di modificare il file che consegno all’ufficio mandati alterando la somma della mia retribuzione aggiungendo la medesima cifra di cui sopra. Tengo a precisare che il file che consegno all’ufficio mandati viene anche stampato da me e consegnato in busta chiusa allo stesso ufficio per il successivo inoltre alla tesoreria provinciale”.</em><br />
Vagliando le ipotesi di responsabilità dedotte dal P.M. nei confronti dei Dirigenti e Funzionari del Servizio Personale (Di Palma, Gerardi, Feraco, Pizzolla e Tortorelli) emerge innanzitutto che nella fase di elaborazione informatica dei cedolini e degli elenchi riepilogativi delle somme da erogare (creati dal programma di elaborazione delle buste paga, vedasi pag. 6 del verbale n. 40 del Collegio dei Revisori), soltanto&nbsp;&nbsp;i convenuti Pizzolla e Feraco, quali funzionari preposti alla firma degli elenchi riepilogativi delle somme da erogare predisposti dal Cristalli – riportanti per ciascun dipendente, tra l’altro: la matricola, il nome e cognome del dipendente, la Banca su cui disporre l’accredito dello&nbsp;&nbsp;stipendio&nbsp;&nbsp;con&nbsp;&nbsp;relativo&nbsp;&nbsp;&nbsp;IBAN, e l’importo&nbsp;&nbsp;netto da accreditare –<br />
potevano&nbsp;&nbsp;rilevare&nbsp;&nbsp;la&nbsp;&nbsp;frode&nbsp;&nbsp;&nbsp;che&nbsp;&nbsp;&nbsp;il&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cristalli&nbsp;&nbsp;si accingeva a portare a<br />
compimento.<br />
Tuttavia, da quanto innanzi riportato, emerge che detti elenchi riportavano l’importo corretto degli stipendi da erogare a ciascun dipendente, anche relativamente al Cristalli; in tale fase, infatti, il predetto alterava soltanto il totale dell’elenco riepilogativo elaborato dal sistema.<br />
Ritiene il Collegio che non integri gli estremi della colpa grave da parte dei convenuti Pizzolla e Feraco il non aver verificato un totale elaborato dal sistema informatico, teoricamente “chiuso” ( cioè suscettibile di modifiche di sistema solo da parte della “software house”) di cui si era dotata la Provincia &#8211; anche all’evidente scopo di implementare l’efficienza ed efficacia della gestione affrancandola da elaborazioni e minuti riscontri con mezzi meno moderni – che riguardava circa trecento dipendenti.<br />
A maggior ragione non è configurabile l’elemento soggettivo dell’invocata responsabilità, nei confronti del convenuto Tortorelli, funzionario privo di posizione organizzativa che non sottoscriveva i suddetti elenchi, e dei Dirigenti del Servizio Personale (Di Palma e Gerardi), che svolgevano anche l’impegnativa funzione di Segretario Generale dell’Ente, e nei confronti dei quali non appare comportamento esigibile la verifica della minuta attività di un impiegato che operava nell’ambito di un servizio a cui erano preposti funzionari anche dotati di posizione organizzativa.<br />
Né i soggetti operanti nel Servizio personale potevano rilevare la frode in occasione degli altri procedimenti indicati dall’attore (versamento dei contributi all’INPS, elaborazione del CUD ad altri adempimenti fiscali demandati alla Provincia quale sostituto d’imposta, previsione del fabbisogno al fine elaborare gli stanziamenti nel Bilancio preventivo….).<br />
Infatti il Cristalli aveva cura di ripristinare la documentazione corretta presso l’Ufficio personale.<br />
Riscontro di quanto innanzi si rinviene non solo nello stesso atto di citazione, ove si dà atto che l’impiegato infedele elaborava anche un cedolino “<em>prima in versione anomala e poi quella corretta”</em>, ma soprattutto nel più volte citato verbale n. 40, nel quale il Collegio dei revisori riferisce di aver messo a confronto la documentazione acquisita presso l’Ufficio stipendi, che riportava dati esatti, con quella acquisita presso l’Ufficio mandati, che riportava dati alterati.<br />
Le verifiche effettuate hanno evidenziato che dalla banca dati INPS “<em>non si rilevavano, allo stato attuale, contribuzioni maggiorate del predetto dipendente”</em>&nbsp;(nota prot. ris. Segr. Gen. n. 26/2014), e che le dichiarazioni dei redditi mostravano un imponibile coerente con lo stipendio spettante al Cristalli, mentre le frodi che pure perpetrava in sede di&nbsp;&nbsp;dichiarazione&nbsp;&nbsp;dei&nbsp;&nbsp;redditi&nbsp;&nbsp;era relative alla rappresentazione di<br />
deduzioni&nbsp;&nbsp;fiscali&nbsp;&nbsp;inesistenti&nbsp;&nbsp;al&nbsp;&nbsp;fine&nbsp;&nbsp;di&nbsp;&nbsp;abbattere&nbsp;&nbsp;l’imponibile (vedasi<br />
verbale del&nbsp;Collegio dei Revisori n. 44 del 9/9/2014).<br />
Anche le deduzioni attoree circa una inadeguata&nbsp;previsione delle somme necessarie per le retribuzioni del personale al fine elaborare gli stanziamenti nel Bilancio preventivo, non appaiono condivisibili: in disparte la scarsa incidenza percentuale delle maggiorazioni stipendiali operate dal Cristalli sul totale delle retribuzioni di circa 300 dipendenti, occorre considerare che &#8211; come si rileva dai prospetti allegati al più volte richiamato verbale n. 40 del&nbsp;Collegio dei Revisori, contenenti un analitico esame delle somme indebitamente incassate &#8211;&nbsp;&nbsp;ogni qual volta il Cristalli non trovava completa&nbsp;&nbsp;capienza per le somme da percepire indebitamente sul pertinente capitolo, imputava le spese ad altro capitolo o manometteva gli importi delle trattenute.<br />
Quindi va escluso che una colpevole sovrastima degli stanziamenti di bilancio sul capitolo dedicato al pagamento delle retribuzioni, da parte dei dipendenti del Settore personale a ciò addetti, abbia agevolato il comportamento fraudolento del Cristalli.<br />
Per i motivi innanzi esposti, i convenuti Di Palma, Gerardi, Feraco, Pizzolla e Tortorelli, vanno mandati assolti, non rinvenendosi nei loro confronti la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave della invocata responsabilità.<br />
Esaurita la fase di “liquidazione” delle spese di cui trattasi, affidata alla competenza del Servizio Personale ed alle sue specifiche articolazioni interne (art.184 del D.lgs n. 267/2000), seguiva la fase di “ordinazione” della spesa, affidata alla competenza del Servizio Finanziario, con generazione del mandato (collettivo), con allegato l’elenco riepilogativo<br />
delle somme da&nbsp;&nbsp;erogare&nbsp;&nbsp;a&nbsp;&nbsp;ciascun dipendente, con relativo IBAN per<br />
l’accreditamento.<br />
Il Collegio dei Revisori, nel più volte richiamato verbale&nbsp;n. 40/2014, ha precisato: “&nbsp;<em>Si evidenzia, da quanto riferito dai dipendenti dell’ufficio mandati, che il file di cui al punto 2)</em>&nbsp;(il riferimento è al succitato elenco riepilogativo)&nbsp;<em>veniva creato dal dipendente Cristalli Damiano mediante la procedura paghe e sempre da lui portato materialmente, a mezzo di una penna USB, nell’ufficio mandati dove, per tramite la procedura PASCHIINTESORERIA e con&nbsp;<strong><u>l’utilizzo delle password dei dipendenti dello stesso ufficio mandati</u></strong>&nbsp;veniva inoltrato on line alla banca per l’esecuzione dei mandati e successivo accredito degli stipendi”.</em><br />
Il sig. Festa Emanuele, dipendente della Provincia, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri, versato agli atti di causa, riferisce: “<em>Mi consta che il Cristalli oltre ad inviare i flussi stipendiali in via telematica alla tesoreria, inviava in busta chiusa dei tabulati riepilogativi contenenti le somme di tutti i dipendenti e i codici IBAN per il successivo accredito degli stipendi presso i vari istituti di credito. Quest’ultimo documento “tabulati” non venivano visionati dal dirigente della ragioneria né tanto meno da alcun altro funzionario della provincia</em>”.<br />
L’invio dei tabulati anche in forma cartacea al Tesoriere, trova conferma anche nei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri da alcuni dipendenti della Banca che espletava il servizio di tesoreria, che, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della trattazione, riferiscono che la Banca riceveva anche “<em>una busta, solitamente di colore giallo, chiusa con all’interno un tabulato riportante l’elenco di tutti i dipendenti della provincia con i codici IBAN e somme dovute ai medesimi”</em>.<br />
Come&nbsp;&nbsp;innanzi&nbsp;&nbsp;già&nbsp;&nbsp;riportato, il Cristalli&nbsp;&nbsp;ha&nbsp;&nbsp;riferito&nbsp;&nbsp;ai&nbsp;&nbsp;carabinieri che:<br />
&nbsp;“<em>l’invio di tale file alla tesoreria provinciale, lo effettua uno degli impiegati presso l’ufficio mandati, anche se spesso accade che&nbsp;<u>provvedo io personalmente dai loro computer.”</u></em><br />
La sig.ra Paolicelli Carmela, dipendente della Provincia&nbsp;<u>in servizio presso l’Uff. Mandati</u>, nel verbale di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri, versato agli atti di causa, riferisce: “<em>Confermo che&nbsp;<u>solitamente il Cristalli procedeva ad inviare dei dati</u>,&nbsp;<strong>di cui non conosco il contenuto</strong>, mensilmente all’ufficio di tesoreria,&nbsp;<u>attraverso le postazioni esistenti nel nostro ufficio di ragioneria</u>. Confermo inoltre che lo stesso Cristalli, ripeto dipendente dell’ufficio stipendi, mensilmente faceva recapitare una busta chiusa sigillata, che veniva fatta recapitare insieme ai mandati</em>”.<br />
Emerge quindi palesemente la marcata colpevolezza di tutti i dipendenti e dirigenti dell’Area finanziaria evocati nell’odierno giudizio, che hanno inopinatamente abdicato ai compiti propri del loro ufficio nella fase di ordinazione della spesa, consentendo che gli stessi fossero invece sostanzialmente svolti dal Cristalli, che ha così potuto portare a termine il suo disegno truffaldino, facendo sì che al Tesoriere pervenissero non i documenti “ufficiali” &#8211; alterati solo nei totali, come precedentemente precisato, e quindi non utili a portare a pagamento lo stipendio maggiorato del Cristalli -, bensì quelli &#8211; sia sotto forma di “flussi telematici”, sia nella versione cartacea contenuta nella c.d. “busta gialla” &#8211;&nbsp;&nbsp;nei quali l’infedele dipendente aveva alterato anche l’importo del suo stipendio.<br />
Giova sottolineare che l’art. 185 del D.lgs n. 267/2000, nel disciplinare<br />
l’ “<em>ordinazione e pagamento</em>” delle spese, dispone, al comma 3, che “<em>Il mandato di pagamento è controllato ….. dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e&nbsp;<u>di trasmissione al tesoriere</u></em>”.&nbsp;<br />
Invece, per quanto più specificamente riguarda i dipendenti dell’ufficio mandati odierni convenuti (D’Arecca, Paolicelli, Grillo e Menzano), risulta palesemente accertata l’inopinata abdicazione ai loro compiti, che lasciavano invece svolgere all’infedele dipendente dell’ufficio personale &#8211; che invece doveva limitarsi a collaborare con i propri superiori del settore personale nella fase di liquidazione della spasa – sia permettendogli di utilizzare le loro postazioni informatiche dell’Uff. di ragioneria ( di cui detenevano le passwords), sia permettendo l’invio dei dati anche in forma cartacea (c.d. busta gialla), dati dei quali pacificamente hanno ammesso di non aver avuto alcuna conoscenza.<br />
Parimenti emerge la grave colpevolezza dei Dirigenti dell’Area Finanziaria convenuti in giudizio (De Capua e Menzella), che hanno completamente disatteso i compiti di direzione e vigilanza sul settore al quale erano preposti, permettendo ”l’intrusione”&nbsp;&nbsp;del Cristalli, appartenente all’Uff. Personale,&nbsp;&nbsp;nello svolgimento di compiti propri ed esclusivi dell’Area finanziaria. Circa la colpevolezza dei predetti Dirigenti, assume altresì rilievo quanto previsto dall’art 64 del regolamento di contabilità adottato dalla Provincia di Matera, che affida al Servizio Finanziario la vigilanza sul Servizio di tesoreria, anche attraverso periodiche verifiche sull’attività svolta dal tesoriere; appare indubbio che se essi avessero svolto con la richiesta diligenza i compiti di vigilanza loro affidati, avrebbero potuto verificare che il Tesoriere procedeva al pagamento degli stipendi sulla base della documentazione trasmessa dal Cristalli, che non riportava alcuna firma dei responsabili dell’Ufficio ordinatore della spesa, né codici di riferimento, come si avrà modo di sottolineare nel prosieguo della trattazione.<br />
Connotata da marcata colpevolezza, ad avviso del Collegio, appare anche il comportamento delle tre banche che hanno svolto il Servizio di Tesoreria nel periodo in cui si sono svolti i fatti di causa.<br />
Assume rilievo quanto accertato&nbsp;dal Collegio dei Revisori che, nel più volte richiamato verbale&nbsp;n. 40/2014, a pag. 5, precisa: “<em>Dalla verifica sulla documentazione cartacea messa a disposizione dal Tesoriere, il Collegio&nbsp;<strong>rileva che nell’elenco nominativo degli stipendi allegato al mandato – a firma in calce del dott. Enrico de Capua Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente – in corrispondenza del dipendente Cristalli Damiano risulta riportata una retribuzione netta di € 825,00, corrispondente al cedolino del mese di maggio 2014 in possesso del Collegio, precedentemente ricevuto dall’ufficio stipendi”.</strong></em><br />
Gli indebiti&nbsp;&nbsp;pagamenti, per&nbsp;&nbsp;circa&nbsp;&nbsp;un decennio, al Cristalli&nbsp;&nbsp;di stipendi<br />
maggiorati sono stati pertanto disposti dagli istituti bancari che hanno svolto il servizio di Tesoreria, non sulla base della documentazione “ufficiale” proveniente dalla Provincia, ma sulla base della documentazione formata e trasmessa dal Cristalli (c.d. busta gialla e poi anche il c.d. flusso informatico) priva di sottoscrizione e degli elementi idonei a documentare la provenienza dell’ordine di pagamento dalla Provincia.<br />
I Tesorieri hanno pertanto disatteso le prescrizioni recate dall’art. 185 del D. lgs n. 267/2000 &#8211; che individua gli elementi essenziali del mandato di pagamento, tra i quali naturalmente la regolare sottoscrizione – ribadite dalle distinte convenzioni intervenute tra la Provincia e gli istituti bancari (convenzione del 11/5/2004 con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, convenzione del 21/7/2006 con Unicredit Banca e convenzione del 30/1/2009 con il Monte dei Paschi di Siena).<br />
In particolare le predette convenzioni, dopo aver individuato negli artt. 8 e seguenti gli elementi essenziali del mandato di pagamento, agli artt. 11 precisano che “&nbsp;<em>… il Tesoriere è responsabile. a) della esatta osservanza delle modalità di pagamento prescritte dalla provincia sui mandati stessi; b)&nbsp;&nbsp;della autenticità delle firme di cui al precedente art. 8 al quale intento saranno inviati al Tesoriere gli autografi dei Funzionari ivi indicati…</em>..”.<br />
Né a diverse conclusioni portano le deduzioni del difensore del&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Monte dei&nbsp;&nbsp;Paschi di Siena, nella&nbsp;&nbsp;parte&nbsp;&nbsp;in&nbsp;&nbsp;cui&nbsp;&nbsp;sostiene la legittimità e<br />
l’affidabilità&nbsp;&nbsp;dei&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dati&nbsp;&nbsp;&nbsp;acquisiti&nbsp;&nbsp;&nbsp;tramite&nbsp;&nbsp;&nbsp;la&nbsp;&nbsp;&nbsp;procedura&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;informatica<br />
PASCHIINTESORERIA.<br />
In disparte la considerazione che la succitata convenzione&nbsp;del 30/1/2009 non contiene alcun esplicito riferimento alla procedura&nbsp;PASCHIINTESORERIA, ma si limita a prevedere che “<em>le parti si impegnano ad attivare eventuali forme di introduzione di innovativi strumenti informatici</em>” (art. 8), va particolarmente evidenziato che, da quanto risulta dal sito ufficiale della predetta banca, (sezione dedicata alla gestione informatizzata dei servizi di tesoreria e di cassa, ordinativo informatico (<a href="http://www.mps.it/prodotti/documents">www.mps.it/prodotti/documents</a>): “<em>La Banca mette a disposizione dell’Ente specifiche funzionalità di firma digitale all’interno del servizio di internet banking PaschiinTesoreria</em>…..”) risulta evidente che la gestione informatizzata del servizio di tesoreria prevedesse misure idonee ad assicurare e verificare&nbsp;&nbsp;la provenienza dell’ordine dall’Ente Pubblico.<br />
Invece,&nbsp;due dipendenti della predetta banca, addetti al servizio di Tesoreria (il sig. Catenacci Michele e la sig.ra Ruggieri Maria), nei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri, versati agli atti di causa, hanno inequivocabilmente riferito. “<em>Come voi avete potuto constatare effettivamente il tabulato che veniva anche inviato in via telematica non riporta alcuna firma né codice di riferimento</em>”.<br />
Pertanto appare indubbia al Collegio la sussistenza di una marcata colpevolezza delle tre Banche che hanno svolto il Servizio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;di Tesoreria, che&nbsp;&nbsp;hanno&nbsp;&nbsp;&nbsp;disposto&nbsp;&nbsp;&nbsp;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;pagamenti&nbsp;&nbsp;&nbsp;per&nbsp;&nbsp;cui è causa in<br />
violazione delle&nbsp;&nbsp;&nbsp;norme&nbsp;&nbsp;&nbsp;e dei&nbsp;&nbsp;più&nbsp;&nbsp;elementari principi posti a presidio<br />
&nbsp;della legittimità dei pagamenti.<br />
Tanto precisato in termini di accertata responsabilità, occorre ora passare alla determinazione del danno ed alla ripartizione di esso tra gli odierni convenuti.<br />
Il danno per cui è causa è stato analiticamente individuato&nbsp;dal Collegio<br />
dei Revisori, nel più volte richiamato verbale&nbsp;n. 40/2014, e riassunto nei seguenti termini:</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:74px;">anni</td>
<td style="width:208px;">Maggiori importi percepiti</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2004</td>
<td style="width:208px;">&#8211;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2005</td>
<td style="width:208px;">16.019,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2006</td>
<td style="width:208px;">21.120,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2007</td>
<td style="width:208px;">25.450,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2008</td>
<td style="width:208px;">33.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2009</td>
<td style="width:208px;">23.383,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2010</td>
<td style="width:208px;">27.074,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2011</td>
<td style="width:208px;">34.066,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2012</td>
<td style="width:208px;">37.941,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2013</td>
<td style="width:208px;">41.617,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">2014</td>
<td style="width:208px;">22.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">&nbsp;</td>
<td style="width:208px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:74px;">totale</td>
<td style="width:208px;">282.670,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Innanzitutto va condannato, in via principale, al pagamento dell’intera somma pari ad € 282.670,00, aumentata degli accessori di legge, il convenuto&nbsp;Cristalli Damiano, in conseguenza dell’accertato comportamento doloso.<br />
Circa&nbsp;&nbsp;&nbsp;le&nbsp;&nbsp;&nbsp;responsabilità&nbsp;&nbsp;&nbsp;sussidiarie dei&nbsp;&nbsp;soggetti&nbsp;&nbsp;&nbsp;precedentemente<br />
indicati, in conseguenza del loro comportamento gravemente colposo,&nbsp;giova ricordare brevemente che la&nbsp;prevalente giurisprudenza della Corte dei conti (ex plurimis cfr&nbsp;&nbsp;Sez. Riunite n. 4/QM/1999, a cui questa Sezione ha già avuto occasione di aderire con le sentenze&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 59/2008, n, 186/2012 e n. 45/2015), ha evidenziato che in base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativo-contabile, nel caso del concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento ha natura principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave ha carattere sussidiario; pertanto in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primo luogo il debitore principale, e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato (c.d.&nbsp;<em>beneficium excussionis</em>).<br />
Nel ripartire il danno tra i dipendenti dell’Area finanziaria e le Banche che hanno svolto il servizio di Tesoreria, ritiene il Collegio come appaia maggiore il grado di colpevolezza ed il contributo causale recato dai Tesorieri, atteso che essi , come in precedenza motivato, hanno del tutto disatteso le norme ed i più&nbsp;elementari principi posti a presidio della legittimità dei pagamenti; pertanto il danno va ascritto per il 40% ai&nbsp;dipendenti dell’Area finanziaria, e per il restante 60% alle Banche.<br />
Pertanto il danno addebitabile&nbsp;ai&nbsp;dipendenti dell’Area finanziaria ammonta ad € 113.068; ritiene, poi, il Collegio di ridurre della metà il danno da ascrivere ad essi, in applicazione del c.d. “potere riduttivo”, in considerazione della fattiva collaborazione da essi prestata nell’indagine amministrativa svolta in conseguenza della scoperta dell’illecito, come sottolineato anche nell’atto introduttivo del giudizio;<br />
la parte di danno a loro addebitabile va quindi rideterminata in&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ 56.534, da ripartirsi in parti uguali tra i sei convenuti.<br />
Conseguentemente, i convenuti De Capua Enrico Luigi, Menzella Francesco, D’Arecca Rosaria, Paolicelli Carmela, Grillo Giuseppe e Menzano Rocco vanno condannati al pagamento in favore della Provincia di Matera di € 9.422,33 ciascuno, oltre agli accessori di legge.<br />
Passando a determinare l’addebito per ciascuna Banca effettuato in ragione del tempo di svolgimento del servizio, il Collegio decide che, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, che ha svolto il Servizio di Tesoreria nell’anno 2005, nel quale sono stati disposti indebiti pagamenti per un totale di € 16.019,00, come risulta dal prospetto precedentemente riportato, va condannata al pagamento del 60% della predetta somma, pari ad € 9.611,40; l’Unicredit Banca,&nbsp;&nbsp;che ha svolto il Servizio di Tesoreria negli anni 2006, 2007 e 2008, nei quali sono stati disposti indebiti pagamenti per un totale di € 80.070,00, come risulta dal prospetto precedentemente riportato, va condannata al pagamento del 60% della predetta somma, pari ad € 48.042,00; il Monte dei Paschi di Siena, che ha svolto il Servizio di Tesoreria negli anni dal 2009 al 2014, nei quali sono stati disposti indebiti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pagamenti&nbsp;&nbsp;per&nbsp;&nbsp;&nbsp;un&nbsp;&nbsp;&nbsp;totale di € 186.581,00, come risulta dal prospetto<br />
precedentemente&nbsp;&nbsp;riportato, va&nbsp;&nbsp;&nbsp;condannata&nbsp;&nbsp;&nbsp;al&nbsp;&nbsp;&nbsp;pagamento&nbsp;&nbsp;del 60%<br />
della predetta somma, pari ad&nbsp;&nbsp;€ 111.581,00.<br />
Occorre infine pronunciarsi sulle spese legali dei convenuti mandati assolti, poiché&nbsp;&nbsp;il&nbsp;&nbsp;Giudice&nbsp;&nbsp;contabile, in&nbsp;&nbsp;caso&nbsp;&nbsp;di&nbsp;&nbsp;proscioglimento nel merito,&nbsp;&nbsp;deve&nbsp;&nbsp;&nbsp;liquidare l&#8217;ammontare&nbsp;&nbsp;degli&nbsp;&nbsp;&nbsp;onorari&nbsp;&nbsp;&nbsp;spettanti&nbsp;&nbsp;&nbsp;alla&nbsp;difesa dei convenuti prosciolti, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimersi sulle richieste di rimborso avanzate all’Amministrazione&nbsp;&nbsp;(art. 10 bis, comma 10, del d.l. n. 203/2005, convertito&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dalla&nbsp;&nbsp;legge n. 248/2005, nel testo modificato dall’art. 17, comma 30&nbsp;&nbsp;quinquies&nbsp;&nbsp;del d.l. n. 78/2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;convertito dalla legge&nbsp;&nbsp;n. 102/2009).<br />
Visto&nbsp;&nbsp;il D.M. 10.3.2014&nbsp;&nbsp;&nbsp;n. 55, concernente il “Regolamento&nbsp;&nbsp;recante&nbsp;&nbsp;&nbsp;la determinazione&nbsp;&nbsp;dei&nbsp;&nbsp;parametri&nbsp;&nbsp;per&nbsp;&nbsp;la&nbsp;&nbsp;liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 24”, da&nbsp;&nbsp;applicarsi&nbsp;&nbsp;in&nbsp;&nbsp;difetto di accordo&nbsp;&nbsp;tra le parti, si&nbsp;&nbsp;liquida&nbsp;&nbsp;il compenso dei difensori dei convenuti Di Palma Angelo, Gerardi Carmela, Feraco Marietta, Pizzolla Michele e Tortorelli Tommaso nella misura di € 1.884,00 per ciascuna difesa, più IVA e CPA, fermo restando il diritto al rimborso delle spese previste dall’art. 2, comma 2, del succitato D.M..<br />
Le spese di giustizia seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>La&nbsp;&nbsp;Corte&nbsp;&nbsp;dei&nbsp;&nbsp;conti,&nbsp;&nbsp;Sezione&nbsp;&nbsp;Giurisdizionale&nbsp;&nbsp;per&nbsp;&nbsp;la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:<br />
a)Condanna,&nbsp;in via principale, il convenuto&nbsp;Cristalli Damiano&nbsp;a risarcire<br />
il danno prodotto alla Provincia di Matera, nella misura&nbsp;€ 282.670,00;&nbsp;la predetta somma va maggiorata della&nbsp;rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.<br />
b)Condanna,&nbsp;in via sussidiaria,&nbsp;&nbsp;i convenuti di seguito specificati a risarcire il danno prodotto alla Provincia di Matera, nella misura per ciascuno indicata:&nbsp;De Capua Enrico Luigi, Menzella Francesco, D’Arecca Rosaria, Paolicelli Carmela, Grillo Giuseppe e Menzano Rocco nella misura di € 9.422,33 ciascuno; la Banca Popolare dell’Emilia Romagna nella misura di € 9.611,40; l’Unicredit Banca nella misura di € 48.042,00; il Monte dei Paschi di Siena nella misura di 111.581,00; le predette somme vanno maggiorate della&nbsp;rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.<br />
c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Assolve i convenuti Di Palma Angelo, Gerardi Carmela, Feraco Marietta, Pizzolla Michele e Tortorelli Tommaso dagli addebiti contestati;<br />
d)&nbsp;&nbsp;liquida le spese legali dei convenuti mandati assolti nella misura di € 1.884,00 per ciascuna difesa,&nbsp;più&nbsp;IVA, CPA e rimborso spese;<br />
e)&nbsp;Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di €&nbsp;562,06=.<br />
Euro cinquecentosessantadue/06=.<br />
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del&nbsp;&nbsp;17 maggio&nbsp;&nbsp;2016.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Presidente&nbsp;f.f. ed estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott. Vincenzo Pergola)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F.to Vincenzo Pergola<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Depositata in Segreteria il&nbsp;27 GIU. 2016<br />
Per&nbsp;Il Preposto alla&nbsp;&nbsp;Segreteria della<br />
Sezione Giurisdizionale Basilicata<br />
Maria Anna Catuogno<br />
Il Funzionario Amministrativo<br />
Dott.ssa Agata Vasta<br />
F.to Agata Vasta</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-basilicata-sentenza-27-6-2016-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2016 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2014 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-30-7-2014-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-30-7-2014-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2014 n.29</a></p>
<p>Pres. Arturo Martucci di Scarfizzi, est. Andrea LupiSul ricorso proposto dai Gruppi Assembleari del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna – PD, Forza Italia/Popolo delle Libertà, Italia dei Valori/Lista di Pietro, Lega Nord Emilia Romagna, Federazione della Sinistra, Movimento 5 Stelle/Beppegrillo.it, SEL/Verdi, UDC e Gruppo Misto &#8211; (Avv. Antonio Carullo) 1. Regioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-30-7-2014-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2014 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Arturo Martucci di Scarfizzi, <i>est.</i> Andrea Lupi<br />Sul ricorso proposto dai Gruppi Assembleari del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna – PD, Forza Italia/Popolo delle Libertà, Italia dei Valori/Lista di Pietro, Lega Nord Emilia Romagna, Federazione della Sinistra, Movimento 5 Stelle/Beppegrillo.it, SEL/Verdi, UDC e Gruppo Misto &#8211; (Avv. Antonio Carullo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Regioni – Controllo della Corte dei Conti sul rendiconto dei gruppi consiliari – Delibera avente ad oggetto la regolarità/irregolarità dei rendiconti ex d.L. 174/2012– Ricorso in appello alle sezioni riunite – Ammissibilità – Sussiste – Ragioni – Materia di contabilità pubblica.</p>
<p>2. Regioni – Controllo della Corte dei Conti sul rendiconto dei gruppi consiliari – Delibera avente ad oggetto la regolarità/irregolarità dei rendiconti – Ricorso in appello alle sezioni riunite – Ammissibilità – Sussiste – Ragioni – Tutela della posizione giuridica soggettiva dell’ente.</p>
<p>3. Regioni – D.L. 174/2012 – Controllo della Corte dei Conti sul rendiconto dei gruppi consiliari – Oggetto &#8211; Inerenza delle spese contenute nel rendiconto 2013 rispetto all’attività istituzionale – Estensione del controllo alle spese impegnate nel 2012 ma liquidate nel 2013 – Illegittimità – Ragioni.</p>
<p>4. Regioni – D.L. 174/2012 &#8211; Controllo della Corte dei Conti sul rendiconto dei gruppi consiliari – Limiti – Insindacabilità delle scelte di merito preordinate alle spese dei gruppi consiliari – Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi sussistente la giurisdizione delle sezioni riunite della Corte dei Conti sui ricorsi avverso le delibere adottate dalle sezioni regionali di controllo aventi ad oggetto la regolarità o irregolarità dei rendiconti dei gruppi assembleari dei Consigli Regionali, atteso che la disciplina del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari deve ritenersi logicamente connaturata alle “materie di contabilità pubblica” le cui controversie sono naturalmente devolute nell’alveo della giurisdizione. (1)</p>
<p>2. Deve ritenersi sussistente la giurisdizione delle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti sui ricorsi avverso le delibere adottate dalle sezioni regionali di controllo aventi ad oggetto la regolarità o irregolarità dei rendiconti dei gruppi assembleari dei Consigli regionali, atteso che le pronunce di accertamento delle Sezioni Regionali di controllo non hanno solo effetti collaborativi ma anche effetti imperativi e inibitori dell’azione amministrativa, suscettibili di ledere le situazioni giuridiche soggettive degli enti e, quindi, nei confronti di tali situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita una tutela innanzi al giudice ai sensi dell’art. 24 Cost. (2)</p>
<p>3. Il controllo di inerenza delle spese all’attività istituzionale dei gruppi consiliari avente ad oggetto i fatti di gestione in cui si attua la scelta di spesa dei gruppi assembleari è stato introdotto dal D.L. 174/2012 e dal successivo DPCM di attuazione del 21 Dicembre 2012. Pertanto, nel caso in cui oggetto del controllo della sezione regionale della corte dei conti sia il rendiconto del 2013, tale potere di controllo non può estendersi alle spese liquidate nel 2013 ma assunte nel 2012, atteso che queste ultime si riferiscono a un esercizio per il quale ancora non era in vigore il sistema dei controlli introdotto con il D.L. 174/2012 e successivamente disciplinato dal DPCM 21 Dicembre 2012.</p>
<p>4. In sede di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte di spesa, se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Pertanto, devono ritenersi ragionevoli le spese rientranti nelle categorie indicate dalle linee guida e comunque riconducibili all’attività istituzionali del gruppo consiliare laddove esse non siano palesemente irrazionali, illogiche o incongrue quanto alla tipologia del bene, alla quantità acquistata o al prezzo corrisposto. (Nella specie le Sezioni riunite, sulla scorta dello stretto rapporto tra i gruppi consiliari regionali e il “territorio”, hanno ritenuto ragionevoli le spese sostenute per l’acquisto di un sistema di documentazione giuridica, dei quotidiani, e per i collaboratori esterni, in quanto idonee a migliorare l’attività di studio delle problematiche insistenti sul territorio nonché l’azione di collegamento con gli elettori).<br />
________________________________________</p>
<p></b>(1) Cfr.<i> Corte dei Conti Sezioni Riunite, Sentenze n. 2/2013, n. 5/2013, n. 6/2013 e n. 6/2014; Corte Costituzionale, Sentenze n. 179/2007, n. 198/2012, n. 60/2013.</i></p>
<p>(2) Cfr.<i> Corte dei Conti, Sezioni riunite, Sent-Ord. n. 25/2014.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sentenza n. 29/2014/EL<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE DEI CONTI<br />
<I>SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
</I>in speciale composizione<br />
</b>(ex art. 243 &#8211; quater, comma 5, D.Lgs n.267/2000, introdotto dall’art. 3,<br />
comma 1, lett. r) del d.l. n. 174/2012, convertito nella l. n. 213/2012)</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composta dai signori magistrati:<b><br />
Arturo Martucci di Scarfizzi	Presidente<br />	<br />
Stefano Imperiali			Consigliere<br />	<br />
Angela Silveri				Consigliere<br />	<br />
Andrea Lupi				Consigliere relatore<br />	<br />
Cinzia Barisano			Consigliere  <br />	<br />
Natale Maria Alfonso D’Amico	Consigliere<br />	<br />
Donatella Scandurra			Consigliere</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA  </b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio <b>n. 393/SR/EL</b> sul ricorso, depositato presso la segreteria di questa Sezione il 6 giugno 2014, proposto, ai sensi dell’art. 243- quater, comma 5, d.lgs n. 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. r) d.l. n. 174/2012, conv. in l.n.213/2012 e dell’art.58 R.D. n. 1038/1933 dai Gruppi assembleari del Partito Democratico, Forza Italia – Popolo della Libertà, Italia dei Valori – lista Di Pietro, Lega Nord Emilia Romagna, Federazione della Sinistra, Movimento 5 Stelle – Beppe Grillo.it, Sinistra, Ecologia, Libertà Idee Verdi (Sel – Verdi), UDC – Unione di Centro e Gruppo Misto, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Carullo, elettivamente domiciliati in Roma, via  presso lo studio dell’avv. Adriano Giuffré </p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della deliberazione n. 120/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna in data 8 maggio 2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato e, in particolare, la deliberazione n. 94/2014/FRG del 2 aprile 2014.<br />
Visto il ricorso;<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei conti 18 dicembre 2013 n.16 ORDP-UOPROT-P con la quale sono stati indicati i criteri per la formazione dei Collegi giudicanti delle Sezioni riunite, ivi compresi quelli in speciale composizione, di cui all’art.243-quater, comma 5, d.lgs n. 267/2000;<br />
Vista l’ordinanza del Presidente della Corte dei Conti n. 2 del 17 gennaio 2014 ORDP-UOPROT-P con la quale il Presidente della Corte dei conti ha determinato, per l’anno 2014, la composizione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, di controllo, deliberante e consultiva;<br />
Visti il decreto presidenziale n.42 del 17 marzo 2014 con il quale sono stati costituiti i Collegi delle Sezioni riunite per le udienze dei mesi da aprile a giugno 2014, il decreto presidenziale di fissazione dell’odierna udienza, di composizione del Collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;<br />
Esaminati gli atti e i documenti di causa.<br />
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014, il relatore, cons. Andrea Lupi, l’avv. Antonio Carullo per i ricorrenti ed il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Francesco Lombardo. <br />
Ritenuto in <b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I Gruppi assembleari del Consiglio regionale dell&#8217;Emilia Romagna del Partito Democratico, Forza Italia &#8211; Popolo della Libertà,  Italia dei Valori &#8211; Lista Di Pietro, Lega nord Padania Emilia Romagna, Federazione della Sinistra, Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it, Sinistra, Ecologia e Libertà (Sel Verdi), UDC Unione di Centro e Gruppo Misto,  rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Carullo, hanno promosso ricorso per l&#8217;annullamento della deliberazione n. 120/2014/FRG adottata dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna in data 08/05/2014, nonché di ogni atto presupposto, connesso e o collegato e, in particolare, la deliberazione n.94/2014FRG del 02.04.2014.<br />
In data 29.02.2014 il presidente dell&#8217;Assemblea legislativa dell&#8217;Emilia-Romagna, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall&#8217;art. 1, comma 9 ss. del d.l. n. 174/2012, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l&#8217;Emilia Romagna i rendiconti dei gruppi consiliari odierni ricorrenti, relativi all&#8217;esercizio finanziario 2013; con deliberazione n. 94/2014/FRG del 02.04.2014 la Sezione regionale ha evidenziato una serie di rilievi in merito alla presunta &#8220;mancanza e/o conformità della documentazione rispetto alla normativa prevista dall&#8217;art. 1, comma 9, dl. n. 174/2012, dalla 1.r. 26 luglio 2013, n. 11, nonché dal DPCM 21 dicembre 2012&#8221; e, per l&#8217;effetto, ha invitato i singoli gruppi a regolarizzare le registrazioni e a dimostrarne l&#8217;inerenza con l&#8217;attività dai medesimi espletata. In data 29.04.2014, l&#8217;Assemblea legislativa, ha trasmesso alla Sezione regionale la documentazione e le giustificazioni ricevute dai gruppi.<br />
Tuttavia, la Sezione regionale ha, con deliberazione n. 120/2014/FRG adottata in data 08.05.2013, confermato i precedenti rilievi, dichiarando non regolari i rendiconti dei gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna per l&#8217;esercizio 2013, limitatamente alle voci di spese riepilogate per ciascun gruppo nei prospetti allegati alla deliberazione (per 4 degli 11 gruppi consiliari coinvolti &#8211; Forza Italia, SEL-Verdi, UDC, Federazione della sinistra &#8211; i rilievi della Sezione regionale si riferiscono esclusivamente a spese assunte nell&#8217;anno 2012). <br />
Avverso tale deliberazione hanno proposto ricorso i gruppi assembleari in epigrafe.<br />
Preliminarmente, in ordine all’impugnabilità della deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di queste Sezioni riunite che ha  riconosciuto “che le delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, come atto di effettivo esercizio del potere di controllo, sono del tutto sottratte al sindacato giurisdizionale di altri giudici diversi dalle Sezioni riunite della stessa Corte in speciale composizione&#8221;.<br />
Il primo motivo di ricorso concerne l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 9-12, del d.l. 174/2012, dell’art. 23 e ss della legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 e dell’art. 1 D.P.C.M. 21 dicembre 2012.<br />
L&#8217;illegittimità, a parere dei ricorrenti, deriva dall&#8217;aver indebitamente esteso il controllo a spese assunte dai singoli gruppi nell&#8217;anno  2012 e dunque a spese che esulano dall&#8217;attività di controllo sull&#8217;esercizio finanziario 2013.<br />
Infatti, in tutti i rendiconti presentati dai gruppi dette spese sono state correttamente imputate all&#8217;esercizio 2012, in quanto relative ad impegni assunti nell&#8217;anno 2012, ancorché liquidate nell&#8217;anno successivo. Si tratta di spese che devono essere sottratte al controllo della Corte che, in quanto riferito all&#8217;esercizio 2013, deve necessariamente limitarsi alle sole spese assunte e liquidate in tale annualità.<br />
In particolare, parte ricorrente rammenta che la l.r. n. 11/2013, all&#8217;articolo 23, prevede testualmente &#8220;<i>I gruppi tengono documentazione delle spese effettuate con impiego dei contributi di cui al presente testo unico, secondo indicazioni e modalità disposte dell&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;Assemblea legislativa improntate alla massima trasparenza e definite sulla base delle linee guida  definite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano in applicazione delle norme vigenti. L&#8217;Ufficio di Presidenza della Regione Emilia-Romagna è intervenuto con delibera n. 5 del 17.01.2012 (confermata dalla successiva delibera n. 3 dell&#8217;8 gennaio 2013) la quale statuisce espressamente che &#8220;al rendiconto è allegato un elenco di impegni assunti nel corso dell&#8217;anno e non ancora liquidati o pagati</i>&#8220;. <br />
Del resto è comune principio contabile che è nel momento in cui la spesa viene deliberata da un dato organo amministrativo che si perfeziona l&#8217;obbligo di pagamento da parte di quest&#8217;ultimo, giacché è in tale momento che viene assunto l&#8217;impegno contabile <br />
Con il secondo motivo i ricorrenti oppongono l’illegittimità per violazione e falsa applicazione oltre che del citato articolo 1, commi 9-12, d.l. 174/2012 anche dell’art. 11 delle preleggi al codice civile, nonché dell’art. 97 della Costituzione.<br />
Sempre con riguardo ai rilievi mossi dalla sezione alle spese assunte dai gruppi nel 2012, ma liquidate nell&#8217;anno successivo, l&#8217;illegittimità della delibera impugnata deriva anche dalla circostanza che la Sezione regionale di controllo ha valutato le spese sostenute dai singoli gruppi nell&#8217;anno 2012 secondo i criteri dettati dalle linee guida ministeriali  approvate con d.p.c.m. 21.12.2012 ed entrate in vigore il 17.02.2013, che vengono richiamate nella delibera impugnata, e, dunque, applicando retroattivamente detta disciplina con riferimento all&#8217;esercizio del 2012 e  anticipandone gli effetti ad un&#8217;annualità (2012) antecedente l&#8217;entrata in vigore della normativa stessa.<br />
Riguardo alle predette spese, la Sezione regionale avrebbe dovuto svolgere l&#8217;attività di controllo unicamente sulla base della disciplina vigente nella Regione nel 2012, in applicazione del principio cardine del <i>tempus regit actum</i>.<br />
Peraltro, per le spese sostenute nel 2012 i Gruppi consiliari non erano affatto tenuti a dimostrare l&#8217;inerenza della spesa alle finalità istituzionali del gruppo, dal momento che per dette spese il sindacato della Sezione regionale è previsto unicamente come controllo di mera conformità e quindi di mera corrispondenza contabile fra gli importi indicati nel rendiconto e quello riportato nei giustificativi di spesa esibiti (fatture, scontrini, ricevute).<br />
Parte ricorrente rileva che l&#8217;unica giustificazione che le disposizioni all&#8217;epoca vigenti richiedevano era quella volta ad attestare che la spesa fosse stata effettivamente sostenuta,  che vi fosse corrispondenza tra gli importi indicati e che la spesa fosse intestata al gruppo consiliare, senza che si rendesse necessario l&#8217;ulteriore dimostrazione della riconducibilità delle spese stesse alle finalità istituzionali specifiche del gruppo consiliare.<br />
Riguardo alle spese assunte nel 2013 i ricorrenti eccepiscono non soltanto la violazione del più volte citato art. 1, commi 9-12, ma anche dell’art. 3 della legge 241/1990 per difetto di motivazione della delibere impugnate.<br />
In particolare,  per ciò che concerne le  spese di rappresentanza, contestano la deliberazione da cui emergerebbe in definitiva che nessuna spesa di rappresentanza potrebbe essere rimborsata con contributi consiliari. Essi rilevano che in termini esattamente opposti è il DPCM 21 dicembre 2012, che, all&#8217;art. 1, comma 4, prevede testualmente: &#8220;il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato: &#8230; g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all&#8217;Assemblea stessa quali ospitalità e accoglienza&#8221;. Negli stessi termini è la delibera n. 5/2012 dell&#8217;Ufficio di presidenza della regione Emilia Romagna che alla voce U9 contempla espressamente le &#8220;spese di rappresentanza&#8221; che definisce &#8220;biglietti augurali consiglieri e consigliere, doni di rappresentanza, pranzi con soggetti terzi e ospitalità a soggetti terzi&#8221;. <br />
Riguardo alle spese per servizio di documentazione (acquisto quotidiani, servi rassegna stampa, etc.), parte ricorrente contesta la deliberazione secondo cui nessun acquisto di quotidiani sarebbe possibile con risorse consiliari se non previa dimostrazione della &#8220;comprovata indisponibilità di un corrispondente servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte dell&#8217;istituzione regionale&#8221;. Anche in questo caso parte ricorrente rileva che in termini esattamente opposti è però il DPCM che al già richiamato art. 1, comma 4 , lett. b) prevede testualmente la voce &#8220;spese per l&#8217;acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici&#8221;, senza ulteriori precisazioni o limitazione e senza che si renda necessaria la dimostrazione dell&#8217;indisponibilità di un servizio corrispondente, disponibilità a ben vedere difficile da prevedere. Anche la delibera n. 5/2012 dove alla voce U6 &#8220;servizio documentazione&#8221; prevede testualmente &#8220;giornali di gruppo, libri per consiglieri, riviste, periodici, rassegne&#8221;, ancora una volta senza la precisazione imposta dalla Sezione regionale.<br />
Di qui, nel ricorso si oppone  l&#8217;illegittimità dei rilievi in punto di spese per i servizi di rassegna stampa, fondati sulle motivazioni &#8220;il servizio è già fornito dalla istituzione regionale&#8221; o &#8220;mancato invio della documentazione necessaria per dimostrare il collegamento con l&#8217;attività del gruppo&#8221;, ovvero &#8220;mancata risposta alla richiesta istruttoria mediante la quale si richiedeva di specificare quali giornali sono stati acquistati ove si fa genericamente riferimento alla Gazzetta&#8221;. I ricorrenti contestano inoltre i rilievi della Sezione regionale che entra nel merito delle scelte di testata giornalistica fatte dai singoli gruppi (con riferimento specifico alla Gazzetta di Parma).<br />
Parte ricorrente rileva altresì che il servizio non  è già fornito dalla istituzione regionale poiché la fornitura di quotidiani non è garantita a tutti i consiglieri, bensì è limitata ai soggetti che ricoprono determinate cariche (Presidente Assemblea, Capo di Gabinetto, membri dell&#8217;U.P, Presidenti di Commissioni assembleari). <br />
Anche per le spese di viaggio, trasporto, ristorazione e soggiorno i ricorrenti ritengono i criteri dati dalla Sezione di controllo irragionevoli e comunque contrastanti con le previsioni del DPCM e della delibera 5/2012 dell’Ufficio di presidenza  che sul punto consente il rimborso delle spese per missioni e trasferte personali del gruppo, nonché delle spese sostenute personalmente dal consigliere per ristorazione (&#8220;buvette regione, catering per buffet di lavoro, acqua e bevande per le riunioni&#8221;).<br />
In alcuni casi (gruppo consiliare UDC) la Sezione regionale ha richiesto di documentare il collegamento con l&#8217;attività istituzionale del gruppo in relazione alle spese fatte dai consiglieri presso la Buvette dell&#8217;Assemblea legislativa, laddove l&#8217;esistenza di tale collegamento non può che essere “in re ipsa”, posto che l&#8217;accesso a tale servizio di ristorazione è di norma riservato ai soli consiglieri regionali e a coloro che hanno accesso nei locali sede dell&#8217;assemblea legislativa. Secondo i ricorrenti la sezione regionale ha preteso di sostituire ai criteri legali i propri personalissimi parametri di valutazione, in assenza di qualsivoglia previsione legislativa.  <br />
Il ricorso passa quindi ad esaminare il merito dei singoli rilievi mossi dalla Sezione regionale ai rendiconti presentati dai diversi gruppi consiliari ad eccezione dei 4 Gruppi consiliari (UDC, SEL, Federazione della Sinistra, PDL)  per i quali i rilievi della Sezione regionale si incentrano unicamente sulla mancata esibizione della documentazione giustificativa inerente a spese sostenute nel 2012 ma liquidate nell&#8217;anno successivo. Per questi il ricorso rinvia alle le considerazioni già svolte nei primi due motivi in merito all&#8217;assenza di qualsivoglia obbligo di produzione in capo ai gruppi consiliari.<br />
Per il Gruppo consiliare Lega nord, la Sezione regionale contesta unicamente la spesa di euro 1.573,00 per l&#8217;acquisto del sistema di documentazione giuridica &#8220;juris data&#8221;, con la motivazione che non sussiste  collegamento all&#8217;attività istituzionale del gruppo.<br />
I ricorrenti rilevano che la disponibilità di un sistema informatico che raccolga l&#8217;intera normativa vigente in un dato momento non può che soddisfare un&#8217;esigenza basilare di informazione e documentazione per il corretto svolgimento dell&#8217;attività di ogni componente di un organo legislativo. Si tratta perciò di una risorsa  il cui utilizzo è essenziale all&#8217;attività del Gruppo.<br />
Per l&#8217;anno 2013 la Sezione regionale contesta al Gruppo consiliare IDV la spesa complessiva di euro 11.197,00 per il canone quadrimestrale alla rassegna stampa, perché &#8220;il servizio è già fornito dalla istituzione regionale&#8221;.<br />
Parte ricorrente contesta il rilievo perché il servizio di  &#8220;rassegna stampa&#8221; fornito dalla istituzione regionale è circoscritto alle sole notizie che riguardano i consiglieri e l&#8217;attività della Regione. È evidente perciò che per tutte le altre notizie che riguardano questioni nazionali o di altri enti o amministrazioni (Province e Comuni), ovvero tematiche non trattate dalla predetta &#8220;rassegna stampa&#8221; i gruppi consiliari debbano necessariamente provvedere in via autonoma con le risorse stanziate per l&#8217;attività istituzionale, proprio come nel caso del Gruppo Italia dei Valori. Per quanto concerne in particolare  il servizio fornito da Kikloi (poi diventata Pressline), si tratta di una rassegna stampa più specifica rispetto a quella regionale e più utile alle  esigenze del Gruppo assembleare. Ai consiglieri la stessa fornisce quotidianamente una cernita di articoli dei principali, e non, giornali e testate on-line comprensiva di tutti quegli articoli che sulla rassegna regionale non si trovano in quanto riferita solo ed esclusivamente ai consiglieri regionali. <br />
Del resto il servizio di rassegna stampa rientra pacificamente tra le voci di spesa che possono essere sostenute con i fondi consiliari (cfr. delibera UP n. 5/2012), ragione per cui i dubbi della Sezione regionale non hanno ragione di essere e sono comunque infondati.<br />
Relativamente all&#8217;anno 2013 la Sezione regionale contesta al Gruppo Movimento 5 Stelle anzitutto la spesa di euro 9.180,00 per il rimborso della fattura emessa dall&#8217;addetto stampa esterno Alessandro Marchi, perché, trattandosi  di pagamento anticipato per prestazione da effettuare nei mesi successivi” manca documentazione del servizio reso&#8221;, Parte ricorrente, al riguardo, rileva  che il Gruppo ha allegato al proprio rendiconto la lettera di assunzione del predetto Alessandro Marchi nella quale si prevedeva il pagamento anticipato e si legge testualmente: &#8220;In relazione ai precorsi colloqui, siamo con la presente a formalizzarle il conferimento dell&#8217;incarico come addetto stampa esterno comunicazioni per il Gruppo Assembleare Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.It  Regione Emilia Romagna&#8221;. Peraltro, rileva parte ricorrente,  in sede di chiarimenti alla prima richiesta della Sezione Regionale il Gruppo aveva ulteriormente allegato contratto e “curriculum vitae” del soggetto predetto e aveva precisato: &#8220;<i>Come da contratto svolge la normale attività di ufficio stampa, tra cui la redazione dei comunicati stampa, i contatti coi giornalisti, la redazione e pubblicazione dei post sul sito internet e sulle pagine  facebook Si allega screenshot della pagina pubblica del Consigliere da cui ne emerge il ruolo di amministratore della stessa. Essendo poi dotata di account di posta elettronica regionale, è a disposizione, se richiesto, l&#8217;intero archivio di email. A titolo d&#8217;esempio dell&#8217;attività prestata si allegano le stampe di alcune email</i>”.<br />
Sempre con riguardo al 2013, la Sezione regionale contesta con la stessa motivazione anche la spesa di euro 11.138,40 per il rimborso della parcella del collaboratore esterno Marco Afronte. Anche in questo caso il Gruppo ricorrente rileva di aver fornito contratto e curriculum dell&#8217;affidatario dell&#8217;incarico e di aver spiegato che il sig. Afronte si occupa della gestione delle problematiche e delle tematiche ambientali riguardanti l’Emilia Romagna. Ha tra l’altro redatto le interrogazioni al Consiglio Regionale che sono state allegate. <br />
Relativamente al Gruppo del PD, la Sezione regionale giudica non rimborsabili le fatture emesse per l&#8217;importo di complessivi euro 21.750,00 (10.850,00 + 10.900,00) dalla Coop Libera Stampa, perché &#8220;non risulta dimostrato lo svolgimento di attività nell&#8217;interesse del Gruppo&#8221;. Parte ricorrente ritiene infondato il rilievo, in quanto la spesa è stata correttamente rendicontata sotto la voce U5 (spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici), trattandosi di corrispettivi fatturati per pubblicazioni commissionate dal gruppo consiliare alla cooperativa Libera stampa, come risulta comprovato dalle fatture esibite. <br />
Il ricorrente rileva che è sufficiente scorrere velocemente gli estratti di tutte le riviste su cui sono apparsi i contributi dei consiglieri regionali appartenenti al gruppo per rendersi conto di come le tematiche trattate (pari opportunità, tutela delle donne dalla violenza; ricostruzione post terremoto, riforma dei servizi socio-sanitari, semplificazione amministrativa) abbiano ad oggetto direttamente questioni riferibili alle attività svolte dal gruppo nell&#8217;assemblea regionale.<br />
Sempre per il 2013, vengono contestate le spese per acquisto di giornali per il gruppo di complessivi euro 349,30 (128,40 + 106,90 + 114,00), con la motivazione &#8220;mancata risposta alla richiesta istruttoria mediante la quale si richiedeva di specificare quali giornali sono stati acquistati&#8221;. Il gruppo rileva di aver precisato i titoli dei quotidiani acquistati (Repubblica, Corriere della sera, Stampa, Gazzetta di Parma) per cui i dubbi della sezione non hanno ragione di essere. In ogni caso ove anche si fosse ritenuto generico il riferimento alla &#8220;Gazzetta&#8221; per la spesa di euro 24,00 si sarebbe dovuto circoscrivere il rilievo a tale voce senza estenderlo agli altri acquisti di quotidiani per i quali è stato sempre indicato il titolo.<br />
Infine, al Gruppo PD sono state contestate le fatture della Fondazione Gramsci per l&#8217;importo di euro 20.000,00, ciascuna, perché &#8220;non risulta dimostrato lo svolgimento di attività nell’interesse del gruppo&#8221;.<br />
Parte ricorrente al riguardo oppone di aver trasmesso una dettagliata relazione con l&#8217;indicazione precisa di tutte le attività ricerca e consulenza svolte dalla Fondazione Gramsci su incarico del Gruppo consiliare. Si tratta di attività assolutamente in linea con la voce di spesa (attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento) prevista dalle linee guida ministeriale e, dunque, suscettibile di rimborso con i fondi stanziati per l&#8217;attività istituzionale del gruppo consiliare.<br />
In relazione alle spese per un totale di euro 4114,66, per missioni, acquisto di buoni pasto, cancelleria e attività promozionali, rappresentanza, convegni e aggiornamento riferibili al Gruppo Misto la Sezione regionale di controllo lamenta il &#8220;mancato invio della documentazione necessaria per dimostrare il collegamento con l&#8217;attività del gruppo&#8221;.<br />
Parte ricorrente contesta l’assunto perché ognuna delle spese messe in discussione è stata sostenuta con fondi personali del Consigliere Riva Matteo che ha a tal fine provveduto ad integrare i fondi per le spese di funzionamento stanziati dalla Regione a favore del gruppo presieduto attingendo dalle sue personali risorse ed attivando un fondo personale. Dette entrate corrispondenti al fondo attivato sono state correttamente rendicontate sotto la voce E3 (altre entrate &#8211; contributo diretto del Pres. Riva Matteo) e documentate alla Sezione regionale.<br />
Ha prodotto una memoria la Procura generale con la quale chiede che le Sezioni riunite in composizione speciale:-  dichiarino l&#8217;inammissibilità del ricorso in epigrafe e- in via gradata lo rigettino.<br />
Preliminarmente  la Procura generale ritiene che le delibere delle Sezioni regionali di controllo sui rendiconti dei gruppi assembleari dei Consigli regionali non siano impugnabili innanzi alla Corte dei conti e, nello specifico, innanzi alle Sezioni riunite nella speciale composizione cui si riferisce l&#8217;art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 174/2012, il cui contesto &#8211; esplicitato e raccolto con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 243 quater, comma 5, del d.lgs. 267/2000 &#8211; è quello dell&#8217;esame dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e del controllo sulla loro attuazione. E ciò sulla base delle considerazioni effettuate nella sentenza Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2013/EL del 12 giugno 2013, secondo cui &#8220;&#8230; al di là delle ipotesi tipizzate all&#8217;art. 243-quater del TUEL, le delibere adottate dalle Sezioni regionali della Corte sono del tutto sottratte al sindacato giurisdizionale di altri giudici diversi dalle Sezioni riunite della stessa Corte in speciale composizione&#8221; e tanto anche se &#8220;&#8230; si tratti, indifferentemente, delle deliberazioni adottate nell&#8217;esercizio del potere di controllo in senso lato, o, ancor più, nell&#8217;ambito del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali &#8230;&#8221;.Ad avviso della Procura generale, quindi, il Legislatore, con l&#8217;art. 3, comma 1, lett. r), del di. 174/2012, non ha voluto introdurre un modello di impugnazione giurisdizionale avente carattere generale ed attivabile per la semplice circostanza di trovarsi di fronte ad una delibera delle Sezioni regionali del controllo della Corte dei conti. Una estensione generalizzata della giurisdizione stessa in materia di contabilità pubblica — rendendo non necessaria una <i>interpositio</i> <i>legislatoris</i> — urterebbe peraltro con l&#8217;ordinamento costituzionale. E&#8217; solo l&#8217;opzione legislativa, infatti, e non quella interpretativa estensiva, che può determinare il Giudice competente nell&#8217;ipotesi in cui interessi di rilievo costituzionale si contrappongano all&#8217;esercizio da parte della Corte dei conti della funzione anch&#8217;essa costituzionale — di controllo.<br />
Per ciò che concerne il merito, nel caso in cui l&#8217;eccezione di inammissibilità non fosse accolta, la Procura generale  ritiene che la disciplina regionale applicabile alla fattispecie comporta che l&#8217;attività di controllo che la Sezione regionale di controllo è chiamata <i>ex lege</i> a effettuare con cadenza annuale non può che essere svolta nell&#8217;anno nel quale il procedimento di spesa si conclude, non essendo, tra l&#8217;altro, per alcune tipologie di spese, disponibile prima di tale momento la documentazione giustificativa idonea a verificare il collegamento con l&#8217;attività istituzionale del gruppo. Pertanto, le obbligazioni assunte dai gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna nel 2012, ma pagate nel 2013, come analiticamente riportate per ciascun gruppo nei rispettivi elenchi, non possono essere considerate regolarmente rendicontate non essendo stata fornita, in ragione di quanto sostenuto dai Presidenti dei gruppi nelle note pervenute in data 29 aprile 2014, la ulteriore documentazione giustificativa richiesta da questa Sezione al fine di verificare, per ciascuna di esse, il collegamento con l&#8217;attività istituzionale del gruppo.<br />
Ulteriormente nel merito, il Requirente rileva che la disciplina  evocata  da parte ricorrente &#8211; il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 &#8211; di recepimento delle linee guida sul rendiconto di  esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali non può non coniugarsi con i criteri utilizzati nell&#8217;attività di controllo in esame, quale parametro di riferimento integrativo che la Sezione del controllo ha inteso opportunamente declinare nell&#8217;impugnata delibera, visto che le norme primarie attribuiscono al gruppo consiliare e al suo Presidente un potere di gestione delle risorse vincolato nel fine (c.d. &#8220;inerenza&#8221;), poiché essi, nella loro qualità, non sono estranei all&#8217;amministrazione pubblica (essendo pubblici amministratori per carica elettiva) ed esercitano una pubblica funzione ed essi stessi sono partecipi diretti di una &#8220;posizione di garanzia&#8221; del vincolo di destinazione dei contributi erogati ai gruppo consiliare dell&#8217;ente regionale.<br />
Sulla base di questa premessa in merito alle contestazioni riservate ai singoli rilievi mossi dalla Sezione ai rendiconti presentati dai diversi gruppi consiliari — in disparte quelli dei quattro gruppi consiliari sopra menzionati, per i quali si è contro dedotto in merito all&#8217;asserita indebita richiesta di esibizione della documentazione giustificativa inerente a spese sostenute nel 2012 ma liquidate nell&#8217;anno successivo —  evidenzia  che là dove non sia possibile ricavare in termini univoci dalle singole spese un vincolo di destinazione, sufficientemente determinato e inerente all&#8217;ufficio esercitato, corre obbligo misurare ogni eventuale discostamento dalle pubbliche finalità, <i>sub specie </i>di &#8220;abuso del finanziamento pubblico&#8221;, con la conseguenza che assumerà rilevanza negativa l&#8217;impiego del denaro a profitto personale dell&#8217;agente o di altri. E ciò, secondo il P.M., è proprio quello che si rinviene dall&#8217;esame di ogni singola fattispecie di spesa dei gruppi consiliari esaminata, dove il confine tra pubblica utilità e comodo personale è estremamente labile, al punto che tra l&#8217;una e l&#8217;altro è ravvisabile una sorta di ibrida osmosi.<br />
All’udienza pubblica odierna, sia l’avvocato Antonio Carullo che il vice Procuratore generale Francesco Lombardo si sono riportati agli scritti confermandone le conclusioni.<br />
Considerato in <br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
In via pregiudiziale, va esaminata l’eccezione sollevata dalla Procura generale che oppone l’insussistenza della giurisdizione di queste Sezioni riunite nell’odierno giudizio, rilevando, tra l’altro,  che un’estensione generalizzata della giurisdizione in materia di contabilità pubblica — rendendo non necessaria una <i>interpositio</i> <i>legislatoris</i> — contrasterebbe con l&#8217;ordinamento costituzionale, perché, prosegue la Procura, “è solo l&#8217;opzione legislativa, che può determinare il Giudice competente nell&#8217;ipotesi in cui interessi di rilievo costituzionale si contrappongano all&#8217;esercizio da parte della Corte dei conti della funzione anch&#8217;essa costituzionale — di controllo”.<br />
Ciò premesso, innanzitutto si constata che, in data 25 giugno 2014, è entrato in vigore il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 che, all’art. 33, comma 2, lettera a), n. 3, aggiunge al comma 12 dell’art. 1 del decreto-legge 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 213/2012, un periodo in cui si dispone che avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di non regolarità del rendiconto di un gruppo assembleare dei Consigli regionali è ammessa  l&#8217;impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all&#8217;articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. <br />
Il Collegio, dunque, non può che prendere atto della vigenza di una norma che attribuisce la giurisdizione delle Sezioni riunite in speciale composizione in questa materia.<br />
Infatti, in disparte un’interpretazione condivisa dell’art. 5 c.p.c., nel senso di ritenere applicabile la sopravvenuta norma attributiva (e non denegativa) della giurisdizione, è stato già rilevato nella recentissima sentenza &#8211; ordinanza n. 25/2014 &#8211; depositata il 10 luglio 2014 &#8211;  di queste Sezioni riunite, che si tratta di norma sostanzialmente ricognitiva dell’ampia portata e pienezza alla giurisdizione di questa Corte dei conti affermata in via interpretativa già in numerose sentenze di queste Sezioni riunite in speciale composizione (sentenze n. 2/2013; n. 5/2013; n. 6/2013 e 6/2014), nonché in alcune decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 179/2007; n. 198/2012; n. 60/2013) che tendono a ricondurre nell’alveo della giurisdizione tutte le questioni rientranti nella materia “contabilità pubblica” secondo il parametro dell’art. 103, 2° comma, Cost., atteso che non vi è dubbio che la disciplina del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari deve ritenersi logicamente connaturata alle “materie di contabilità pubblica”. <br />
Del resto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2014, ha sottolineato come il legislatore, con il decreto legge 10/10/2012, n. 174, allo scopo di assicurare l’effettività dei controlli finanziari della Corte dei conti, abbia attribuito alle pronunce di accertamento delle Sezioni regionali di controllo  effetti non meramente collaborativi – come quelli che rimettono agli stessi enti controllati l’adozione delle misure necessarie a rimuovere le irregolarità o le disfunzioni segnalate – ma anche imperativi e, nel caso di inosservanza degli obblighi imposti, inibitori dell’azione amministrativa degli stessi enti. Tali pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti potrebbero, perciò, ledere le situazioni giuridiche soggettive degli enti. Ne discende che nei confronti delle stesse situazioni giuridiche soggettive non può essere esclusa la garanzia della tutela innanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell’art. 24 Cost. <br />
Orbene, se, alla Corte dei conti può riconoscersi il ruolo di giudice naturale delle controversie nella materie di contabilità pubblica, da un lato, e, dall’altro “ <i>quello di organo di controllo previsto dalla Costituzione in posizione di indipendenza e neutralità al fine di svolgere imparzialmente il controllo sul rispetto della legittimità da parte degli atti amministrativi e sulla corretta gestione finanziaria, ne consegue che gli atti del controllo – per i quali sia ravvisabile l’esigenza di giustiziabilità ex art. 24 Cost. – non possono che conoscere un unico e solo Giudice naturale costituzionalmente precostituito: la medesima Corte dei conti in sede giurisdizionale e in speciale composizione</i>”  (Sezioni riunite – in speciale composizione – sent. – ord.  25/2014).<br />
Per le considerazioni che precedono va dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti nel presente giudizio.<br />
Passando al merito del ricorso, vanno innanzitutto esaminati i primi due motivi del ricorso relativi alle spese assunte nel 2012, ma liquidate nel 2013.<br />
Parte ricorrente contesta l’estensione dal controllo sulle spese assunte nel 2012 e l’applicazione retroattiva delle linee guida di cui al DPCM 21 dicembre 2012 entrato in vigore soltanto nel febbraio 2013.<br />
I motivi sono fondati.<br />
Il controllo sull’inerenza delle spese all’attività istituzionale dei gruppi consiliari, delineato dal d.l. 174 e dal DPCM 21 dicembre 2012, entrato in vigore nel febbraio 2013, ha come obiettivo quello di “assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto”.<br />
Per ciò che riguarda gli enti locali la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione, ai sensi dell’art. 227 del d. lgs 267/2000, avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. <br />
In particolare, il conto del bilancio, ai  sensi dell’art. 228, comma 2, comprende  per ciascun intervento della spesa, distintamente per residui e competenza, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. E, ai sensi dell’art. 229, comma 1,  il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell&#8217;attività dell&#8217;ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio<br />
Dunque, secondo la disciplina dettata per gli enti locali, sia il conto del bilancio che il conto economico sono redatti in termini di competenza, proprio perché debbono rilevare e dimostrare i risultati della gestione. <br />
A parere del Collegio anche l’espressione “fatti di gestione” utilizzata dal d.l. 174/2012, non può essere interpretata che in termini di competenza, perché non può che riferirsi a spese impegnate e a obbligazioni già perfezionate.<br />
Il fatto di gestione coincide con l’attuazione della scelta. Il gruppo assembleare ha deciso come impegnare le somme di denaro a disposizione e  ha assunto la relativa obbligazione. Ora, non vi è dubbio che, ai fini dell’esercizio del controllo, questi siano i profili rilevanti  e poco importa se vi sia stata la liquidazione della somma impegnata o se, in genere, l’obbligazione sia stata adempiuta.<br />
D’altra parte, la Sezione regionale di controllo per verificare l’inerenza di una spesa all’attività istituzionale del gruppo consiliare,  ha necessità della documentazione concernente l’assunzione dell’obbligazione perché è da quella documentazione che può rilevare il bene o il servizio acquistato, la quantità, il prezzo, la durata, ecc.<br />
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la Sezione regionale di controllo rispetto a  spese liquidate nel 2013, ma assunte nel 2012, non può  esercitare il controllo sull’inerenza delle spese stesse alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari, perché si riferiscono a un esercizio (2012) per il quale ancora non era in vigore il sistema dei controlli introdotto con il decreto legge 174 e successivamente disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2012 (negli stessi sensi è la delibera n. 15/2013 della Sezione Autonomie, citata dai ricorrenti, che, tra l’altro, ha stabilito che le disposizioni precettive recate dal decreto 174 “<i>e, conseguentemente il suo impianto sanzionatorio, producono effetti soltanto dall&#8217; esercizio 2013. Ciò in quanto le fattispecie oggetto di verifica sono state completate soltanto nell&#8217;esercizio 2013, sicché le nuove regole non possono essere applicate a spese effettuate secondo moduli vigenti nell&#8217;esercizio precedente”).<br />
</i>Peraltro, la Corte Costituzionale (sent. n. 130/2014) ha affermato che “<i>I commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 detterebbero, infatti, una disciplina del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari completa, non frazionabile e comunque esercitabile solo secondo i criteri previsti nelle linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato solo il 21 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 17 febbraio dell’anno seguente…Ebbene, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame è «strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […]. Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai già detti criteri contenuti nelle linee guida. Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull’evidente presupposto della loro indispensabilità”</i> (sul punto si veda anche la citata sent. &#8211; ord. n. 25/2014).<br />
Il Collegio ritiene fondati anche i motivi del ricorso relativi alle spese assunte dai gruppi assembleari del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna nell’esercizio finanziario 2013. Parte ricorrente contesta, in particolare, l’illegittimità dell’operato della Sezione regionale di controllo che anziché attenersi alle linee guida di cui al DPCM 21 dicembre 2012 ha adottato propri criteri contrastanti con le leggi statali e regionali.<br />
Tuttavia, prima di affrontare il merito esaminando le singole spese che la Sezione regionale di controllo ha ritenuto non regolari, il Collegio deve premettere alcune considerazioni in ordine ai parametri del controllo esercitato dalle Sezioni regionali sui rendiconti dei gruppi consiliari.<br />
L’art. 1 dell’allegato A al  DPCM 21 dicembre 2012 recante linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale stabilisce, all’art. 1, che ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi  consiliari  dei consigli regionali deve corrispondere a criteri di veridicità  e correttezza.  La prima attiene alla corrispondenza tra le  poste  indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. La seconda si riferisce  alla coerenza delle spese sostenute con  le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: <br />
  “ <i>a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all&#8217;attività istituzionale del gruppo; <br />
   b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale    finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o d  movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi; <br />
   c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione  a titolo oneroso ed erogare contributi, in  qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale &#8211; come previsto dalla normativa vigente &#8211; e fino alla proclamazione degli eletti; <br />
   d) non sono consentite le spese inerenti all&#8217;attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio”</i>. <br />
Dunque, il controllo deve verificare, prima di tutto, la veridicità del rendiconto. Se, ad esempio, non siano indicate spese che invece risultino dalla documentazione contabile. Accertata la conformità e la regolarità formale del rendiconto, la Sezione regionale deve verificarne la correttezza. Il parametro comprende, da una parte, la necessità che la spesa sia espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo e, dall’altra, che non sia, anche indirettamente, un modo per finanziare gli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, ovvero i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e consiglieri regionali di altre regioni, nonché candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica.<br />
L’attività di controllo deve consistere perciò nell’esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l’attività istituzionale del gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito.<br />
Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l’inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall’adesione dell’Italia al “Fiscal Compact” al “Six pack” di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa “legge rinforzata” n. 243/2012.<br />
Le linee guida (art. 1, comma 4) delimitano l’ambito delle spese di funzionamento alle spese di cancelleria e d&#8217;ufficio, stampa e duplicazione; a quelle per l&#8217;acquisto di libri, riviste quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; alle spese telefoniche e postali; alla promozione istituzionale dell&#8217;attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; all&#8217;acquisto di spazi pubblicitari su organi di  informazione esclusivamente per la promozione dell&#8217;attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; al rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio; alle spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all&#8217;Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza; all&#8217;acquisto di beni strumentali destinati all&#8217;attività di ufficio o all&#8217;organizzazione delle iniziative del gruppi, (dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni); alle altre spese relative all&#8217;attività istituzionale del gruppo.<br />
Inoltre, al comma 5 si dispone che il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali e, al comma 6, che il contributo per le spese di  funzionamento non può essere utilizzato per spese sostenute dal consigliere nell&#8217;espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere, per l&#8217;acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché per spese relative all&#8217;acquisto di automezzi.<br />
Ovviamente, il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell’inerenza della spesa stessa all’attività istituzionale del gruppo. <br />
Ora, la prima questione che si pone è come si configuri in concreto l’attività di un  gruppo assembleare. <br />
La Corte di Cassazione (SS.UU, n. 3335/2004) a proposito dei gruppi parlamentari ha affermato che “si devono distinguere, nella loro attività, due piani: uno squisitamente &#8220;parlamentare&#8221; in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento; l&#8217;altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto, &#8220;molto stretto e in ultima istanza, di subordinazione&#8221;, del singolo gruppo con il partito di riferimento. <br />
La definizione è calzante, in linea di massima, anche per i gruppi costituiti in seno all’Assemblea regionale. <br />
È necessario, tuttavia, rilevare che la distinzione in due piani di attività accade in modo più evidente quando il gruppo sia collegato ad un partito o ad un movimento politico. Può darsi però anche il caso in cui al gruppo (è il caso del Gruppo Misto) non corrisponda un partito e che perciò sia soltanto un’emanazione assembleare; non per questo, però, si può dire che esso non svolga anche un’attività politica.<br />
Il punto cruciale sta proprio nel collegamento tra le due attività e nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento di ciascuna in funzione dell’altra.<br />
Valga un’ulteriore precisazione. Un gruppo assembleare di un Consiglio Regionale, contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha un rapporto più stretto con il territorio e l’attività politica è contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori.<br />
I consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione.<br />
L’attività di studio e ricerca, nonché quella convegnistica e, per così dire, di promozione ha, tra le altre, anche la funzione di intercettare e segnalare le emergenze locali collegate a situazioni di criticità socio – economiche, per poi porre allo studio le azioni idonee a ripararle, nonché la funzione di individuare le priorità da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse per il conseguimento degli obiettivi definiti.<br />
Ciò spiega anche la previsione di spese di rappresentanza per dare ospitalità a personalità o autorità chiamate a discutere  temi d&#8217;interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio, lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell&#8217;economia nelle zone colpite dal terremoto.<br />
Per le considerazioni che precedono è indiscutibile che tutto il coacervo delle attività di approfondimento delle problematiche locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla vita operativa di un gruppo consiliare.<br />
Perciò, a prescindere dall’esplicita indicazione recata dalle linee guida, risultano del tutto compatibili con l’attività di un gruppo le spese per l’acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri, nonché per attività di consulenza e di ricerca.<br />
Allo stesso modo, non può non riconoscersi che tutte le spese funzionali all’attività di un gruppo, quali le spese di ristorazione, di soggiorno e i contratti di collaborazione con esperti di problematiche regionali, ovvero per ricoprire l’incarico di addetto stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo assembleare.<br />
Vanno poi considerati altri due profili relativi al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari.<br />
Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida è il Presidente che autorizza le spese del gruppo assembleare e ne è responsabile. E’ sempre il Presidente che attesta la veridicità e la correttezza delle spese sulla base delle linee guida di cui al DPCM 21 dicembre 2012, nonché sulla base di un disciplinare in cui sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio Regionale che ciascun gruppo deve adottare ai sensi del comma 3 del citato articolo 2 delle linee guida.<br />
Stante, dunque, l’autorizzazione preventiva della spesa da parte del Presidente che ne attesta, assumendone la propria responsabilità, la veridicità, la correttezza e l’inerenza all’attività istituzionale del Gruppo, il controllo, attraverso il riscontro documentale, ripercorrerà l’iter del procedimento di spesa, valutandone la legittimità e la regolarità contabile. <br />
In definitiva, si possono cogliere analogie con quanto la legge (art. 1 legge 20/1994) impone alla giurisdizione di responsabilità amministrativo – contabile di questa Corte: l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Come il giudice non può valutare il merito delle scelte dell’amministratore, altrimenti finendo con il sostituirsi ad esso, così, in sede di controllo sui rendiconti dei gruppi, la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica e irrazionale in ragioni dei mezzi predisposti rispetto ai fini che s’intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con  parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme.<br />
Conseguenza ineludibile di un tale travalicamento dei predetti limiti è la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in materia di responsabilità amministrativa e contabile, sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.<br />
A titolo esemplificativo, sarebbero certamente scelte irrazionali l’acquisto di un numero di copie dello stesso quotidiano superiore al numero di potenziali lettori, ovvero potrebbero essere valutate come irrazionali spese palesemente esagerate per l’acquisto di doni o per pranzi di rappresentanza al di fuori delle esigenze istituzionali.<br />
Premesse queste considerazioni, passando all’esame delle spese ritenute non regolari, il Collegio rileva che ciascuna di esse rientra nelle categorie indicate dalle linee guida ed è comunque riconducibile (inerente) all’attività istituzionale del gruppo consiliare. Né, si può dire, che vi siano spese palesemente irrazionali, illogiche o incongrue quanto alla tipologia del bene, alla quantità acquistata o al prezzo corrisposto.<br />
Non lo è l’acquisto del sistema di documentazione giuridica <i>juris</i> <i>data</i> da parte del Gruppo Lega Nord, né l’acquisto della rassegna stampa da parte del Gruppo IDV e nemmeno le spese per acquisto di quotidiani e per il servizio di consulenza e di ricerca svolto dalla Fondazione Gramsci da parte del Gruppo PD.<br />
Si tratta, queste, di spese inerenti all’attività di studio, ricerca, informazione circa le problematiche socio economiche insistenti sul territorio che un gruppo assembleare regionale non soltanto può, ma che deve svolgere. Peraltro, come dimostrato dai ricorrenti, si tratta di servizi che non sono già forniti dall’istituzione regionale e, comunque, se forniti, non sono a disposizione dei gruppi.<br />
Parimenti legittime, congrue e razionali sono le spese per collaboratori esterni contestate al  Gruppo M5S e quelle per la stampa e la spedizione di pubblicazioni e periodici del Gruppo PD.<br />
Si tratta di spese riferibili sia all’attività assembleare che  politica dei gruppi, ausili necessari per seguire i lavori del Consiglio regionale e per svolgere in modo più efficace l’azione di collegamento con gli elettori, al fine di adottare le iniziative legislative idonee per affrontare le criticità presenti nella Regione.<br />
Anche in questo caso, il Collegio ritiene la documentazione allegata e le giustificazioni fornite dai gruppi sufficienti a superare i rilievi della Sezione regionale.<br />
Per ciò che concerne, infine, le spese contestate al Gruppo Misto, la circostanza che si tratti di spese rimborsate con fondi personali del consigliere Matteo Riva, Presidente del Gruppo Misto, esclude una loro valutazione in punto di legittimità oppure di ragionevolezza secondo i canoni innanzi illustrati. <br />
Sulla base delle argomentazioni che precedono, queste Sezioni Riunite accolgono il ricorso e per, l’effetto, annullano le deliberazioni impugnate.<br />
La natura del presente giudizio e l’assenza di una controparte sostanziale e la presenza del P.M. in funzione processualmente formale concludente nell’interesse della legge, escludono la necessità di ogni pronuncia sulle spese.<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.</b><br />
La Corte dei Conti </p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, così decide:<br />
afferma la propria giurisdizione nel presente giudizio;<b><br />
accoglie il ricorso</b> e, per l’effetto, annulla le deliberazioni impugnate.<br />
Nulla per le spese.<b><br />
</b>Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.<br />
Si dà atto che il presente dispositivo è stato letto in pubblica udienza dal Segretario ai sensi dell’art. 23 R.D. n. 1038/1933.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2014.</p>
<table width="779" height="62" border="0" align="center">
<tr>
<td width="388" height="58">
<p align="center" class="Stile2">              <FONT face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica" 
      size=-1>L’ESTENSORE </FONT>                 </p>
<div align="center" class="Stile1"><font size="-1" face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica">Andrea Lupi</font></div>
</td>
<td width="388">
<p align="center"> </p>
<p align="center"><FONT face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica" 
      size=-1>IL PRESIDENTE</FONT></p>
<div align="center" class="Stile1"><FONT face="Trebuchet MS, Arial, Helvetica" 
      size=-1>Arturo Martucci di Scarfizzi</FONT></div>
<p align="center"> </p>
</td>
</tr>
</table>
<p>Depositato in Segreteria il 30 luglio 2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-dei-conti-sezioni-riunite-sentenza-30-7-2014-n-29/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2014 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2014 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-31-1-2014-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-31-1-2014-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-31-1-2014-n-29/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2014 n.29</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini G.P. (Avv. C. Pinamonti) c/ Comune di Riva del Garda (Avv. P. Pasolli) e Provincia autonoma di Trento (Avv.ti N. Pedrazzoli, G. Fozzer e S. Azzolini) 1. Edilizia ed urbanistica – Illegittimità – Ragioni – Partecipazione – Diritto – Violazione. 2. Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-31-1-2014-n-29/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2014 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-31-1-2014-n-29/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2014 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> G.P. (Avv. C. Pinamonti) c/ Comune di Riva del Garda (Avv. P. Pasolli) e Provincia autonoma di Trento (Avv.ti N. Pedrazzoli, G. Fozzer e S. Azzolini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Illegittimità – Ragioni – Partecipazione – Diritto – Violazione.</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Variante urbanistica – Mancata ripubblicazione – Fondo confinante – Proprietario – Legittimazione processuale – Sussiste – Ragioni – Vicinitas – Lesione indiretta del diritto reale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittima, ove non sia nuovamente pubblicata, la disposizione di una variante urbanistica, introdotta accogliendo osservazioni che incidono sulla proprietà di terzi. La ripubblicazione del piano, infatti, consente la presentazione di memorie ed osservazioni di merito. Il diritto di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare la facoltà di presentare le proprie osservazioni non è riconosciuto solo ai titolari dei diritti reali direttamente interessati ed incisi dalla modifica, poiché, nel periodo di deposito “chiunque” può presentare osservazioni nel pubblico interesse, fermo restando che il termine “chiunque” vada letto in senso funzionale.</p>
<p>2. Il proprietario di un fondo confinante con l’area interessata dall’ultima modifica non ripubblicata possiede – oltre che la legittimazione procedimentale – anche la legittimazione processuale, in ragione della vicinitas, per denunciare quell’omissione procedimentale dalla quale sia colpito, anche indirettamente, nel suo diritto dominicale per effetto della conformazione urbanistica data agli immobili del vicino con un procedimento illegittimo. È dunque in virtù di tale doppio e concorrente presupposto, vicinitas e lesione indiretta del diritto reale, che il titolare di quel diritto acquisisce una posizione giuridica qualificata e differenziata da quella del quisque de populo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />
(Sezione Unica)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2013, proposto da:<br />
Paolo Grossi, rappresentato e difeso dall’avv. Cristiana Pinamonti e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna, n. 25<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Comune di Riva del Garda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Pasolli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Urciuoli in Trento, via Serafini, n. 9;<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n.<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Patrimonio del Trentino S.p.a, non costituita in giudizio<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 7 settembre 2012, n. 1902, avente ad oggetto: &#8220;L.P. 4 marzo 2008, n. 1 &#8211; L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. &#8211; Comune di Riva del Garda &#8211; Variante n. 10 al piano regolatore generale &#8211; Approvazione &#8211; prot. n. 306/12D&#8221;, pubblicata nel B.U. della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige di data 18 settembre 2012, n. 38/I-II, limitatamente all&#8217;art. 37 ter delle norme tecniche di attuazione dedicato alle aree classificate &#8220;zona F1 per attrezzature fieristiche&#8221;;<br />
&#8211; di ogni altro atto, anche infraprocedimentale, al precedente connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni del Commissario ad acta di prima e seconda adozione e le note di risposta alle osservazioni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Riva del Garda;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il sig. Grossi ha impugnato la deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha approvato la variante n. 10 al piano regolatore generale del Comune di Riva del Garda con ricorso straordinario al Capo dello Stato.<br />
2. L’Amministrazione comunale intimata, con atto di opposizione notificato il 6 marzo 2013, ha però chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.<br />
3. Il sig. Grossi si è quindi costituito in giudizio, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, con atto notificato in data 15, 17, e 19 aprile 20132 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 24 dello stesso mese.<br />
4. Il ricorrente ha premesso di essere proprietario delle pp.ff. 2377/2, 2368, 2369, 2370, 2374/1, 4306, 4307, 4311 e della p.ed. 688 in C.C. Riva del Garda, che identificano un’ampia area adibita ad attività agricola e un complesso edilizio denominato Villa Mercedes. A sud, la proprietà confina con una parte dell’area fieristica Baltera, urbanisticamente classificata “F1 zona fieristica” e disciplinata dall’art. 37 ter delle n.t.a.<br />
5. Egli riferisce di aver impugnato, con ricorso n.r.g. n. 59 del 2010, la precedente variante al p.r.g., la n. 9, e che con sentenza n. 129 del 2011 questo T.R.G.A. ha accolto in parte le censure sollevate. Il Comune di Riva del Garda ha tuttavia impugnato la sentenza con ricorso n.r.g. 118 del 2012, assegnato alla Quarta sezione del Consiglio di Stato.<br />
6. Nel frattempo, il Comune ha anche attivato il procedimento per l’adozione della nuova variante al p.r.g., che si è concluso nel settembre 2012 con la sua approvazione a cura della Giunta provinciale a mezzo della deliberazione precisamente indicata in epigrafe.<br />
7. Il sig. Grossi, come detto, ha impugnato anche la nuova variante n. 10 per i seguenti motivi di diritto:<br />
I &#8211; violazione dell’art. 31, comma 5 bis, della l.p. 4.3.2008, n. 1,<br />
perché in sede di seconda e definitiva adozione è stata accolta un’osservazione del Sindaco, che ha proposto di realizzare in zona fieristica anche magazzini comunali, senza però procedere alla ripubblicazione del provvedimento;<br />
II &#8211; violazione dell’art. 6 della l.p. n. 1 del 2008 e del d.P.P. 14.9.2006, n. 15-68/Leg,<br />
sul rilievo che lo strumento urbanistico de quo non è stato sottoposto né a valutazione strategica ambientale né a rendicontazione urbanistica;<br />
III &#8211; violazione degli artt. 20, comma 3, e 28, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008, e dell’art. 31 della n.t.a. del piano urbanistico provinciale approvato con l.p. 27.5.2008, n. 5,<br />
poiché spetterebbe ai piani territoriali delle comunità definire il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovra-comunale, fra cui rientrano anche i centri destinati a fiere;<br />
IV &#8211; ancora violazione dell’art. 31 della n.t.a. del piano urbanistico provinciale ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;<br />
il ricorrente lamenta che la variante n. 10 non avrebbe perseguito il fine dell&#8217;ordinato assetto del territorio poiché non sarebbe stata operata alcuna valutazione dell’adeguata presenza di infrastrutture di collegamento viario;<br />
V &#8211; eccesso di potere per erroneità, illogicità e irragionevolezza manifeste,<br />
atteso che le disposizioni dell’art. 37 ter delle n.t.a. escludono dal rapporto massimo di copertura (pari al 70%) gli elementi di copertura e i collegamenti pedonali coperti;<br />
VI &#8211; ancora eccesso di potere per erroneità, illogicità e irragionevolezza manifeste, poiché sarebbe previsto uno spazio per attività commerciali, destinazione non compatibile con quella fieristica;<br />
VII &#8211; irragionevolezza a causa del previsto insediamento di un magazzino comunale, che non avrebbe alcuna attinenza con l’area fieristica.<br />
8. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata per chiedere la reiezione del ricorso.<br />
9. Anche la Provincia di Trento si è costituita, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso in quanto infondato.<br />
10. Alla pubblica udienza di data 16 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1a. Come anticipato in fatto, il sig. Grossi, che è proprietario del compendio immobiliare e agricolo denominato Villa Mercedes, che a sud confina con una parte dell’area fieristica in località Baltera di Riva del Garda, aveva impugnato la variante urbanistica n. 9, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 22.12.2009, n. 3148, deducendo l’illegittimità, sotto plurimi profili, dell’art. 37 ter delle n.t.a. perché non erano stati stabiliti i limiti alla superficie lorda di pavimento e i vincoli di altezza per la prevista edificazione del nuovo polo fieristico secondo un progetto denominato “Tetto di Nuvole”.<br />
Con sentenza n. 129, pubblicata l’11 maggio 2011, questo T.R.G.A. ha accolto la censura rilevando che “<i>anche per l’area fieristica in questione la variante al PRG doveva contenere tutti gli elementi essenziali indicati nell’ordinamento urbanistico, non essendo quanto stabilito dall&#8217;art. 37 ter delle norme tecniche di attuazione in tema di rapporto di copertura e di superficie filtrante sufficiente ad assicurare l’ordinato assetto edilizio di una previsione pianificatoria di zona</i>”.<br />
1b. Successivamente il Comune ha attivato e concluso il procedimento per l’adozione della variante n. 10, la cui deliberazione provinciale di approvazione n. 1902 del 2012 è oggetto del presente ricorso.<br />
Deve essere preliminarmente precisato che, a differenza della variante n. 9 (di assestamento generale della pianificazione, con integrazioni cartografiche e normative e di adeguamento al piano urbanistico provinciale), la n. 10 è una variante di aggiornamento normativo, in quanto presenta esclusivamente parziali modifiche alle norme di attuazione al fine di recepire la disciplina attuativa della l.p. urbanistica 4.3.2008, n. 1. Trattasi, sostanzialmente, dei criteri di calcolo della s.u.l. e dell’altezza degli edifici, della disciplina delle legnaie, dei campeggi, dei parcheggi, della localizzazione delle sale giochi, delle attività di deposito, magazzino e vendita nelle aree produttive.<br />
Inoltre, in dichiarata “<i>esecuzione della sentenza TRGA n. 129/2011</i>” è stato modificato l’art. 37 ter introducendo gli indici di superficie e di altezza per le attrezzature poste in zona fieristica (cfr., relazione illustrativa e nota apposta in calce all’art. 37 ter delle n.t.a. &#8211; doc. n. 8 e n. 9 in atti del ricorrente).<br />
2a. Ora, il sig. Grossi &#8211; che non rivolge alcuna censura diretta ai due indici introdotti ex novo: di densità fondiaria e di altezza &#8211; denuncia principalmente, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 6 della l.p. n. 1 del 2008 e del d.P.P. 14.9.2006, n. 15-68/Leg sul rilievo che il novello strumento urbanistico doveva essere sottoposto al processo di autovalutazione nella forma della valutazione strategica ambientale o, in ogni caso, al procedimento di rendicontazione urbanistica.<br />
2b. Il mezzo è infondato.<br />
L’art. 6 della l.p. 1/2008 stabilisce innanzitutto che il processi di valutazione strategica e di rendicontazione dei piani si debbano svolgere con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari della l.p. 15.12.2004, n. 10, approvate con d.P.P. 14.9.2006, n. 15-68/Leg.<br />
Quanto alla “<i>valutazione strategica</i>”, l’art. 3, comma 1, del citato regolamento la prevede per i piani che contengono “<i>la definizione del quadro di riferimento per la localizzazione</i>” di opere i cui progetti debbano essere sottoposti a procedura di v.i.a.<br />
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che siano sottoposti a valutazione strategica, o a rendicontazione urbanistica, anche i piani degli enti locali contenenti la definizione del quadro di riferimento per la localizzazione di opere i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di v.i.a., possono avere effetti significativi sull&#8217;ambiente, “<i>salvo quanto diversamente previsto dall&#8217;articolo 3 bis</i>”. Il successivo comma 3 precisa che anche le modifiche e le varianti dei piani già adottati, “<i>fatto salvo quanto diversamente previsto dall&#8217;articolo 3 bis</i>”, sono parimenti sottoposte a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica.<br />
Quanto alla “<i>rendicontazione urbanistica</i>” per gli ordinari strumenti di pianificazione territoriale, la relativa disciplina è stata introdotta dall’art. 3 bis, comma 2, dello stesso regolamento, aggiunto dal d.P.P. 24.11.2009, n. 29-31/Leg., in vigore dal 6 gennaio 2010.<br />
2c. Dall’applicazione della citata normativa alla vicenda di causa, consegue che la variante n. 10 &#8211; che, come visto, e per la parte di dichiarato interesse del ricorrente, si è limitata ad introdurre quei limiti costruttivi che la variante n. 9 non aveva individuato e ad ampliare con due fattispecie i possibili usi &#8211; non doveva essere sottoposta né a rendicontazione urbanistica (ex art. 3 bis) né a valutazione strategica (ex art. 3) per le seguenti ragioni:<br />
i &#8211; innanzitutto perché essa non ha né individuato né direttamente confermato la “<i>localizzazione</i>” dell’area fieristica la quale, per il vero, è stata per la prima volta individuata dal piano intercomunale del 2002 (cfr., doc. n. 16 in atti del Comune); è stata poi assunta nel sistema insediativo e reti infrastrutturali (all. F) del piano urbanistico provinciale, approvato con l.p. 27.5.2008, n. 5 (cfr., doc. n. 6 in atti della Provincia); ha trovato da ultimo espressa conferma nella variante n. 9, approvata però nel dicembre 2009 e quindi prima che entrasse in vigore l’art. 3 bis del regolamento in esame che, come si è visto, ha introdotto l&#8217;obbligo di rendicontazione urbanistica anche per gli strumenti di pianificazione territoriale comunale;<br />
ii &#8211; perché neppure ricorreva il presupposto dell&#8217;articolo 3, comma 1, lett. a), del regolamento (posto che il progetto di polo fieristico è soggetto alla procedura di verifica finalizzata ad accertare l’applicazione della procedura di v.i.a.), poiché il comma 3 dello stesso articolo che, come detto, introduce la valutazione strategica anche per le varianti ai piani già adottati, fa espressamente &#8220;<i>salvo quanto diversamente previsto dall&#8217;articolo 3 bis</i>&#8220;, il quale, al comma 8, lett. c), e) e f), stabilisce che “<i>non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica</i>”:<br />
&#8212; “<i>le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie degli interventi</i>”, quali sono, per l’appunto, le nuove disposizioni introdotte nell’art. 37 ter sull’altezza e sulla superficie delle attrezzature fieristiche; non modific<br />
&#8212; “<i>le modifiche necessarie per l&#8217;adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata</i>”, nonché “<i>le varianti a carattere conformativo per opere già contemplate dai<br />
2d. Ne consegue che la valutazione del commissario ad acta che, come ha spiegato nella relazione illustrativa alla variante, ha ritenuto di non sottoporre la variante n. 10 a rendicontazione urbanistica, in quanto la fattispecie doveva ritenersi sottratta a tale obbligo ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8, lett. c), e) e f) del regolamento provinciale n. 15-68 del 2006, è legittima e che, di conseguenza, il motivo in esame deve essere respinto.<br />
3a. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 20, comma 3, e 28, comma 2, della l.p. n. 1 del 2008, oltre che dell’art. 31 della n.t.a. del P.U.P. Quest’ultimo recita: “<i>i piani territoriali delle comunità definiscono il dimensionamento e provvedono alla localizzazione definitiva delle attrezzature e dei centri di attrazione di livello sovra comunale</i>”, quale è il polo fieristico di cui si discute, per cui il pianificatore comunale non avrebbe potuto procedere con l’adozione di una nuova variante prima dell&#8217;adeguamento del piano territoriale della comunità al piano urbanistico provinciale.<br />
3b. Il mezzo è infondato perché la normativa invocata non è pertinente.<br />
Infatti, la variante n. 10 oggetto del presente ricorso non è stata adottata ai sensi degli artt. 20 e 28 della l.p. 1/2008 bensì &#8211; in mancanza del piano territoriale della comunità Alto Garda e Ledro &#8211; ai sensi della normativa transitoria contenuta nel comma 4 dell’art. 148 della stessa legge provinciale, il quale espressamente prevede che, fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità di valle, i comuni possono adottare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla previgente legge provinciale n. 22 del 1991, e con l’applicazione delle procedure in deroga stabilite nel successivo comma 5.<br />
3c. L’ulteriore censura avanzata su questo punto in sede di replica dal ricorrente, per rilevare che quella impugnata non rientrerebbe né nelle varianti con carattere di urgenza, né nelle tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione, ammesse dalla disciplina transitoria di cui al sopra citato art. 148, comma 4, è inammissibile perché nuova (denuncia non più la violazione della disciplina a regime ma di quella transitoria di cui al già citato art. 148) e dunque tardiva: essa è stata infatti introdotta solo con la memoria, oltretutto non notificata, depositata il 16 dicembre 2013.<br />
3d. Nel merito, comunque, anche tale ulteriore doglianza è infondata poiché la variante n. 10 rientra nelle tipologie ammesse dalla citata disciplina transitoria: essa, complessivamente considerata, è un provvedimento per l’adeguamento obbligatorio di disposizioni di legge e di regolamento (cfr., art. 6, comma 4, del d.P.P. 13.7.2010, n. 18-50/Leg), e, nella parte in cui ha dichiaratamente dato attuazione alla menzionata sentenza di questo Tribunale, si traduce in un provvedimento “<i>urgente conseguente a sentenza di annullamento di specifiche previsioni urbanistiche</i>” (cfr., art. 6, comma 2, dello stesso regolamento).<br />
4a. Il quarto motivo è dedicato alla coltivazione del vizio di eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, sul rilievo che la variante n. 10 si sarebbe limitata ad introdurre astrattamente indici di fabbricabilità e di altezza ma non avrebbe perseguito il fine dell&#8217;ordinato assetto del territorio per quanto concerne il collegamento viario che, a detta del ricorrente, presenterebbe una serie di problematiche, peraltro rilevate dalla stessa Amministrazione provinciale in sede di valutazione tecnica preliminare dell’impatto ambientale del progetto di ampliamento del polo fieristico, di cui alla determinazione del dirigente del Servizio provinciale per la valutazione ambientale n. 19, del 21.3.2011 (cfr., doc. n. 10 in atti di parte).<br />
4b. Anche tale mezzo non merita di essere condiviso poiché, come è già stato precisato, la variante in esame non ha individuato la localizzazione del polo fieristico di Riva del Garda ma si è limitata ad introdurre nella disciplina tecnica quei limiti all&#8217;edificazione delle attrezzature fieristiche mancanti e che questo Tribunale, accogliendo una specifica censura dell’attuale ricorrente, ha ritenuto necessario prevedere ancora in sede di pianificazione.<br />
4c. Peraltro, si deve osservare che le previsioni complessive sui collegamenti viabilistici interessanti l’area di causa sono riportate nell’elaborato tecnico del p.r.g. denominato “tavola PR12” (dal quale emerge anche l’esistenza di un’arteria di progetto in zona fiera &#8211; cfr. doc. n. 19 in atti del Comune) che, tuttavia, non è oggetto di censura da parte del ricorrente. Non sono invece idonee a supportare le deduzione sulla viabilità le osservazioni formulate dagli uffici provinciali, ed anche dallo stesso Comune di Riva del Garda, in sede di procedura di verifica del progetto del polo fieristico, al fine di valutare se il medesimo dovesse essere sottoposto a valutazione d&#8217;impatto ambientale, trattandosi di considerazioni concernenti la valutazione della conformità del progetto in itinere alle disposizioni della pianificazione urbanistica.<br />
5a. Con il quinto motivo si lamenta l’irragionevolezza dell’art. 37 ter della n.t.a. nella parte in cui ha escluso dal rapporto massimo di copertura (pari al 70%) gli elementi di copertura e i collegamenti pedonali coperti, in asserito “<i>plateale contrasto</i>” con le norme generali di cui agli artt. 5 e 6 della stessa normativa tecnica comunale.<br />
5b. Il mezzo è inammissibile perché la variante n. 10 qui in esame nulla ha innovato sul punto contestato.<br />
Difatti, la definizione del rapporto di copertura, di cui alla lett. b) dell’art. 37 ter, risale alla variante n. 9 (cfr., doc. n. 15 del Comune e n. 1 in atti della Provincia) la quale, come si è visto, è stata oggetto di impugnazione da parte dell’attuale ricorrente.<br />
Ne discende che, per quanto riguarda questo indice, la disposizione della variante n. 10 costituisce una mera reiterazione di quella precedente: sul punto non vi è stata infatti alcuna nuova valutazione o scelta discrezionale, nemmeno indiretta, da parte dell’Amministrazione, la quale si è invece limitata a tenere ferme le statuizioni in precedenza adottate.<br />
Del resto, lo stesso ricorrente ha confermato che i motivi del ricorso debbono considerarsi “<i>del tutto nuovi</i>” in quanto riferiti “<i>unicamente alle nuove disposizioni contenute nell’art. 37 ter, introdotte dalla variante n. 10, e al vizio procedurale di approvazione delle medesime</i>” (cfr., pag. 3 della memoria depositata il 16.12.2013).<br />
6a. Con il sesto motivo si deduce l’illogicità della disposizione volta a prevedere uno spazio commerciale nell’ambito di una zona destinata a sede fieristica e congressuale.<br />
6b. Anche questo mezzo è inammissibile per la stessa ragione illustrata al precedente motivo, posto che anche tale previsione, di cui alla lett. c) dell’art. 37 ter, è meramente reiterativa di quanto già determinato nella variante n. 9.<br />
In ogni caso, soggiunge il Collegio, non pare manifestamente illogica o irrazionale la previsione di uno spazio destinato al commercio, di dimensioni contenute (max 15%), presso un polo fieristico.<br />
7. Con l’ultimo motivo si deduce invece l’illogicità della previsione di un magazzino comunale nell’ambito di una zona destinata a sede fieristica e congressuale.<br />
L’esame del motivo deve essere preceduto, sia sul piano logico-temporale sia per ragioni di eventuale assorbenza, dall’esame del primo motivo introdotto, con il quale è stata denunciata la mancata ripubblicazione della variante a seguito dell’accoglimento, in sede di seconda e definitiva adozione, dell’osservazione proposta dal Sindaco e volta proprio all’introduzione della localizzazione del magazzino comunale nell’area fieristica.<br />
8a. Sul punto la difesa dell’Amministrazione provinciale ha opposto il difetto di <i>legitimatio ad causam</i> in capo al ricorrente. L’eccezione è basata sull’assunto che la disciplina che, per l’appunto, prescrive che sia oggetto di nuova pubblicazione la modifica introdotta in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull&#8217;area interessata, sarebbe posta a sola tutela del proprietario, o del titolare di altro diritto reale, che vede le proprie realtà immobiliari direttamente colpite da nuove disposizioni di piano a seguito della presentazione di osservazioni da parte di soggetti terzi. Pertanto, nel caso di specie, la norma sarebbe volta a tutelare unicamente Patrimonio del Trentino S.p.a., che è proprietaria dei fondi interessati dalla localizzazione dei magazzini comunali.<br />
A sua volta, la difesa dell’Amministrazione comunale ha eccepito il difetto di interesse del deducente a contestare la presenza di magazzini all’interno di un’area fieristica assai ampia.<br />
8b. Le eccezioni delle Amministrazioni non hanno pregio.<br />
In primo luogo, vale puntualizzare che, come già appurato, la variante di causa è stata assoggettata alla disciplina transitoria di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 148 della l.p. 1 del 2008, la quale, nel testo vigente <i>ratione temporis</i>, testualmente prevedeva che, se in sede di definitiva adozione venivano accolte osservazioni che comportavano l&#8217;introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il Comune doveva disporre una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini procedurali erano ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non erano soggette né a pubblicazione né a osservazioni ulteriori.<br />
La speciale disciplina transitoria allora vigente non richiamava il disposto del comma 5 bis dell’art. 31 (introdottovi solo con la novella della l.p. 27.12.2012, n. 25) che, per l’adozione dei piani regolatori a regime, tempera la portata dell’obbligo di ripubblicazione: precisamente, quando le modifiche apportate sono obbligatorie perché richieste da disposizioni normative o da altri strumenti di pianificazione sovraordinati, oppure se non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano, o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica.<br />
Al riguardo si soggiunge che la normativa sull’obbligo di ripubblicazione ha recepito il consolidato indirizzo giurisprudenziale in base al quale quando l&#8217;Amministrazione provvede a modificare il piano adottato, accogliendo osservazioni che incidono sulla proprietà di terzi, è tenuta a fornire idonea comunicazione ai soggetti interessati, mediante ripubblicazione del piano, per consentire la presentazione di memorie e osservazioni di merito.<br />
8c. Tornando all’esame della prima eccezione, il Collegio respinge la lettura riduttiva della norma sulla ripubblicazione (nel testo dunque vigente <i>ratione temporis</i>) operata dall’Amministrazione provinciale per individuare i titolari della legittimazione a denunciare la violazione di una disposizione sull’iter di approvazione dello strumento urbanistico.<br />
Osserva il Collegio che il diritto di partecipare al procedimento amministrativo e di esercitare la facoltà di presentare, sia pure in forma collaborativa, le proprie osservazioni al riguardo, e/o di controdedurre alle diverse esigenze pianificatorie sorte in sede di adozione definitiva, non è riconosciuto solo ai titolari dei diritti reali direttamente interessati ed incisi dalla modifica, poiché, nel periodo di deposito, “<i>chiunque</i>” può presentare osservazioni nel pubblico interesse. Ora, è noto che il termine “<i>chiunque</i>” vada letto in senso funzionale, e anche che la partecipazione procedimentale non è, di per sé, attributiva di legittimazione processuale all&#8217;impugnazione degli atti conclusivi del procedimento medesimo (cfr., T.R.G.A. Trento, 7.11.2013, n. 360; C.d.S., sez. V, 15.7.2013, n. 3824; sez. IV, 3.8.2011, n. 4644; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5.5.2003, n. 3861).<br />
Tuttavia, il proprietario di un fondo confinante con l&#8217;area interessata dall’ultima modifica non ripubblicata possiede anche la legittimazione processuale &#8211; in ragione della “<i>vicinitas</i>” &#8211; per denunciare quell’omissione procedimentale le quante volte sia colpito, anche indirettamente, nel suo diritto dominicale per effetto della conformazione urbanistica data agli immobili del vicino con un procedimento illegittimo.<br />
È dunque in virtù di tale doppio e concorrente presupposto &#8211; “<i>vicinitas</i>” e lesione indiretta del diritto reale &#8211; che il titolare di quel diritto acquisisce una posizione giuridica qualificata e differenziata da quella del <i>quisque de populo</i>.<br />
8d. Quanto detto vale altresì ad evidenziare l’infondatezza dell’asserita carenza di interesse eccepita dall’Amministrazione comunale.<br />
L’interesse del confinante all’osservanza della regola generale di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale che, come visto, impone il rispetto del principio di partecipazione, scaturisce dall’evidenza che il diverso assetto urbanistico-funzionale, conferito dall’impugnata variante all’immobile confinante, è idoneo ad ostacolarlo nell’esercizio delle facoltà di godimento del bene di sua proprietà.<br />
8e. Nella fattispecie è dunque accaduto che, in occasione della seconda e definitiva rilettura, il Commissario ad acta ha accolto un’osservazione presentata, entro i termini di rito, dal Sindaco per proporre che nelle destinazioni ammesse dall’art. 37 ter per la zona F1 fosse prevista anche per magazzini comunali. Tuttavia, all’accoglimento di tale osservazione non ha fatto seguito la ripubblicazione della relativa parte del piano, con la conseguenza che ai potenziali interessati non è stata data la possibilità di presentare osservazioni.<br />
Il primo motivo deve essere pertanto accolto e, in applicazione del noto principio <i>utile per inutile non vitiatur</i>, deve essere annullata la sola previsione insediativa adottata e approvata in recepimento dell’osservazione del Sindaco non ripubblicata.<br />
9. In definitiva:<br />
&#8211; respinti per le considerazioni sopra esposte i motivi II, III, IV, V, VI e VI,<br />
&#8211; il ricorso va accolto solo in parte, per le ragioni da ultimo illustrate quanto al I motivo, con conseguente annullamento in parte qua (e, precisamente, della sopra individuata previsione non ripubblicata) delle impugnate deliberazioni comunale di secon<br />
10. Le spese di lite, vista la parziale reciproca soccombenza, possono rimanere compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 88 del 2013<br />
lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 31/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-31-1-2014-n-29/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2014 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2014 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-1-2014-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-1-2014-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-1-2014-n-29/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2014 n.29</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Dongiovanni S.S.A. e altri (Avv. P. Meledandri) / Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv. L. Napolitano) e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv.St.) e altri 1. Processo amministrativo – Procura &#8211; Revoca o rinuncia – Effetti interruttivi del giudizio – Non sussistono. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-1-2014-n-29/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2014 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-1-2014-n-29/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2014 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211;  Est. Dongiovanni <br /> S.S.A. e altri (Avv. P. Meledandri) / Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Avv. L. Napolitano) e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv.St.)  e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Procura &#8211;  Revoca o rinuncia – Effetti interruttivi del giudizio – Non sussistono. </p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Università – Cariche accademiche &#8211; Elettorato attivo e passivo  – Controversia – Giurisdizione g.a. – Sussiste. </p>
<p>3. Università – Cariche accademiche &#8211; Elettorato attivo e passivo – Normativa statuaria – Illegittimità – Fonte rango primario – Competenza Esclusiva &#8211; Sussiste. </p>
<p>4. Università – Università di Roma “La Sapienza – Statuto – Cariche elettive &#8211;  Elettorato attivo e passivo – Limiti &#8211; Illegittimità – Sussiste – Ragioni. </p>
<p>5. Processo amministrativo – Interesse a ricorrere – Presupposti – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La revoca del mandato ad litem da parte del ricorrente non incide sulla prosecuzione del giudizio, atteso che, in ossequio al principio della c.d. perpetuatio dell&#8217;ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., fino alla sua sostituzione, il difensore rinunciante (o revocato) conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell&#8217;interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo. </p>
<p>2. La materia dell’elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del disposto di cui all’art. 3 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, della normativa citata. </p>
<p>3. La materia dell’elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nell’Università degli studi inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate (docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, personale non docente) e, in quanto tale, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario. </p>
<p>4. E’ illegittimo l’art. 32, c.2,  lett.a) del nuovo Statuto dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, nella parte in cui fissa il limite all’elettorato attivo dei docenti derivante dalla parziale inattività nella ricerca ovvero quando abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica. Infatti, tale previsione risulta irragionevole in quanto ha un effetto sanzionatorio che incide sullo status del docente universitario e che non risulta ammesso anche alla luce di quanto previsto dall’ art. 4, comma 2, del decreto legge n. 8 del 2002.</p>
<p>5. Una posizione qualificata e differenziata non legittima per ciò solo a ricorrere in quanto è necessario che sussista anche un interesse concreto ed attuale il quale, costituendo condizione dell&#8217;azione, deve essere verificato dal giudice, di volta in volta, e non può ritenersi in re ipsa nel sol fatto di essere titolari di una posizione qualificata e differenziata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Sili Scavalli Antonio, Rossi Eros, Mammarella Antonio, Messineo Daniela, Soldo Pietro, Zampetti Giampietro, Ciofalo Andrea, Orlando Maria Patrizia, Rocco Monica, Turchetta Rosaria, Cavina Gabriella, Santoro Alberto, Altissimi Giancarlo, Carlesimo Sandra Cinzia, Greco Antonio, De Vincentis Marco, Consorti Fabrizio, Moroni Carlo, Fusconi Massimo, Basile Maria Luisa, Strom Roberto, Porowska Barbara, Bruzzone Paolo, Arcieri Stefano, Ruoppolo Giovanni, Toscano Michele, Lampariello Paolo, Simonetta Masieri, Cesare Greco, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pierpaola Meledandri, con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana, 18; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, 50;<br />
&#8211; Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Fabrizio Vestroni, Guido Valesini, Vincenzo Nesi, Alfredo Antonaci, Giorgio Piras, Giuseppe Alessio Messano, Ivano Simeoni; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>A) con il ricorso introduttivo del giudizio:<br />
&#8211; del decreto n. 3689 del 29 ottobre 2012 con il quale è stato approvato lo Statuto dell&#8217;Ateneo &#8220;La Sapienza&#8221;, con l&#8217;introduzione di una serie di modifiche in ordine all&#8217;organizzazione, agli organi di governo dell&#8217;ateneo e all&#8217;elettorato attivo (art. 32,<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi compresi, per quanto occorrer possa, il decreto rettorale n. 3582 del 26 ottobre 2011, la nota del 26 ottobre 2011, la nota del 24 febbraio 2012 n. 1020; la delibera del senato accademico del 16 ottobre 2012; la nota del 19 ot<br />
B) con i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 6 aprile 2013:<br />
&#8211; del regolamento per le elezioni con il voto elettronico del 29 gennaio 2013;<br />
&#8211; delle deliberazioni del senato accademico del 29 gennaio 2013;<br />
&#8211; della deliberazione del 12 febbraio 2013 del Consiglio di amministrazione;<br />
&#8211; delle delibere nn. 33, 34, 35 del 26 febbraio 2013 del Senato accademico;<br />
&#8211; dell’avviso elettorale del 6 marzo 2013;<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l’avv. Meledandri per i ricorrenti, l’avv. A. Napolitano, in sostituzione dell’avv. L. Napolitano, per l’Università resistente e l’avv. dello Stato Biagini Orsola per il Ministero;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I ricorrenti (professori ordinari ed associati dell’Università “La Sapienza”), con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno impugnato il decreto n. 3689 del 29 ottobre 2012 con cui è stato approvato il nuovo Statuto dell&#8217;Università , recante una serie di modifiche in ordine all&#8217;organizzazione dell’Ateneo, agli organi di governo e all&#8217;elettorato attivo, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:<br />
<i>1) violazione dell’art. 48 Cost.; dell’art. 4 del D.l. n. 8 del 2002; dell’art. 16, comma 4 lett. d) e dell’art. 6 della legge n. 168 del 1989; artt. 1 e 2 del D.lgt n. 264 del 1944; dell’art. 6 della legge n. 311 del 1958; dell’art. 22 del DPR n. 322 del 1980; dell’art. 1, comma 3, e 19 della legge n. 230 del 2005; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.</i><br />
L’art. 32, comma 2, del nuovo Statuto limita il diritto di elettorato attivo a coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell’attività di ricerca o che abbiano ricevuto un giudizio negativo nello svolgimento dell’attività didattica.<br />
Tale previsione è in chiaro contrasto con la normativa che regola il diritto all’elettorato nonché con lo <i>status</i> di professore universitario. Ed invero, l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 8 del 2002, nel disporre che gli statuti disciplinano l’elettorato attivo nell’ambito degli atenei, non prevede tuttavia che ciò possa arrivare fino al punto di limitare l’esercizio di tale diritto in quanto ciò si porrebbe in contrasto con lo <i>status</i> di professore universitario (l’art. 16, comma 4, lett. d della legge n. 168 del 1999 prevede infatti che lo statuto osservi le norme sullo stato giuridico dei docenti).<br />
Gli statuti universitari, invero, non possono modificare lo <i>status</i> giuridico dei docenti, che è regolato per evidenti ragioni dalla normativa primaria;<br />
<i>2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2, 6 e 9, della legge n. 240 del 2010; eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento.</i><br />
L’art. 12 del nuovo statuto recante la nuova struttura organizzativa dell’Università (distinta in macro-aree, facoltà e dipartimenti) si pone in contrasto con l’art. 2, comma 2, della legge n. 240 del 2010 che, nel dettare i criteri per la ri-organizzazione delle Università, fissa come parametro prioritario la semplificazione delle articolazioni interne attraverso l’attribuzione ai dipartimenti delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche nonché di quelle rivolte all’esterno.<br />
Con il nuovo statuto, sono stati invece previste, oltre alle facoltà ed ai dipartimenti, anche le c.d. “macro-aree”, prima non esistenti, che costituiscono una struttura intermedia tra i dipartimenti ed il consiglio di amministrazione.<br />
Le facoltà svolgono le stesse funzioni di prima (ovvero prima dell’approvazione della legge n. 240 del 2010) e continuano a disporre di un’assemblea e di un centro di spesa, ciò in violazione della legge n. 240 del 2010 che assegna alle facoltà mere funzioni di coordinamento.<br />
Anche l’art. 12, comma 3, lett. c) dello Statuto nella parte in cui prevede che il Preside è nominato dal Rettore, previa consultazione dell’assemblea di facoltà, è illegittimo in quanto viola l’art. 2, comma 2, lett. f) della legge n. 240 del 2010 il quale non rimette tale potere al Rettore.<br />
L’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto prevede, tra l’altro, che alle sedute del Senato accademico possano partecipare, senza diritto di voto, i Presidi, il direttore della scuola superiore di studi avanzati ed il direttore generale; ciò si pone tuttavia in contrasto con l’art. 2, comma 1, lett. f) della legge n. 240 del 2010 laddove prevede che, alle sedute del Senato accademico, possano partecipare i soli membri eletti.<br />
Al senato accademico è stato, altresì, attribuito il compito di individuare i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie quando tale attribuzione compete per legge al consiglio di amministrazione.<br />
L’art. 33, comma 8, dello statuto prevede poi che i direttori di dipartimento ed i presidi di facoltà in carica alla data di approvazione del nuovo statuto possono essere sottoposti ad elezioni confermative ed, in tal caso, la durata della carica è pari al residuo della durata del mandato precedente; ciò si pone in violazione dell’art. 2, comma 9, della legge n. 240 del 2010 secondo cui gli organi in carica alla data di approvazione del nuovo statuto rimangono al loro posto fino alla costituzione degli stessi.<br />
Infine, lo statuto è stato approvato oltre i termini previsti dall’art,. 2, commi 1 e 6, della legge n. 240 del 2010 nel senso che doveva essere approvato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della predetta normativa, superato il quale il Ministero resistente avrebbe dovuto nominare una commissione di esperti incaricati di modificare lo statuto.<br />
Il nuovo statuto è stato approvato in data 26 ottobre 2012 ovvero oltre i 6 mesi previsti dalla normativa primaria tanto che avrebbe dovuto insediarsi la commissione di esperti.<br />
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, eccependo dapprima l’inammissibilità del ricorso in quanto i ricorrenti non avrebbero dimostrato il danno che subirebbero dalle modifiche statutarie e chiedendone comunque il rigetto perché infondato nel merito.<br />
Con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 6 aprile 2013, i ricorrenti hanno altresì impugnato, per l’annullamento, gli atti con cui sono state indette le elezioni degli organi accademici come il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico, riproponendo le censure avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.<br />
Con ordinanza n. 1718/2013, è stata accolta la domanda di sospensiva (l’appello cautelare è stato respinto dal Cons. Stato, sez. VI, con ord. n. 1977/2013).<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie, anche di replica.<br />
La difesa di parte ricorrente, dopo aver precisato che i proff. Mammarella, Santoro e Rocco hanno revocato il mandato defensionale, ha insistito per l’accoglimento delle impugnative con riferimento ai restanti ricorrenti mentre l’Università resistente ha eccepito altresì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle censure relative all’elettorato attivo del corpo docente; in ogni caso, la difesa dell’Ateneo ha insistito per il rigetto dei gravami.<br />
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Va, anzitutto, precisato, con riferimento alla revoca del mandato defensionale da parte dei ricorrenti Mammarella, Santoro e Rocco, che la revoca , al pari della rinuncia al mandato, non determina, ai sensi dell’art. 301, terzo comma, c.p.c., alcun effetto interruttivo sul processo tanto che l’esame della controversia può continuare anche nei loro confronti.<br />
Ed invero, la revoca del mandato <i>ad litem</i> da parte del ricorrente non incide sulla prosecuzione del giudizio atteso che, in ossequio al principio della c.d. <i>perpetuatio</i> dell&#8217;ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., fino alla sua sostituzione, il difensore rinunciante (o revocato) conserva lo<i>ius postulandi</i> con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell&#8217;interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell&#8217;interesse di quest&#8217;ultimo (cfr, per tutte, TAR Lombardia, Brescia sez. I, 6 febbraio 2007, n. 108).<br />
2. Va, poi, respinta l’eccezione di nullità del mandato defensionale conferito dall’Università resistente a favore dell’avv. Luigi Napolitano in quanto il decreto rettorale di conferimento dell’incarico è stato comunque ratificato dal consiglio di amministrazione in una data successiva (ovvero il 4 giugno 2013), così sanando l’irregolarità derivante dalla previsione contenuta nell’art. 3 dello Statuto secondo cui il conferimento del mandato da parte del Rettore ad avvocati del libero foro è assunta “<i>previa motivata delibera del Consiglio di amministrazione</i>”.<br />
3. Ancora in via preliminare, il Collegio rileva la infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Università degli studi “La Sapienza”, con riferimento al primo motivo di ricorso riguardante i limiti all’elettorato attivo introdotti dall’art. 32, comma 2, del nuovo statuto (nei confronti cioè di coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell’attività di ricerca o che abbiano ricevuto un giudizio negativo nello svolgimento dell’attività didattica).<br />
La questione, dal punto di vista normativo, è già stata affrontata dal TAR Lazio, sez. III, con sentenza n. 2744/2005 le cui argomentazioni sono ampiamente condivise dal Collegio.<br />
In quella sede, si è affermato che la materia dell’elettorato (attivo e passivo) a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del disposto di cui all’art. 3 D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, della normativa citata (sulla connessione tra elettorato passivo e stato giuridico dei professori universitari, vgs anche Corte Cost. 14 maggio 1985, n. 145 e 25 ottobre 1988, n. 990).<br />
4. Quanto al merito, il Collegio ritiene che la censura contenuta nel primo motivo sia fondata.<br />
Anche sul punto, le argomentazioni svolte nella citata sentenza n. 2744/2005 circa il rapporto tra la normativa primaria in tema di <i>status</i> dei docenti universitari e l’autonomia statutaria degli Atenei possono essere richiamate in questa sede.<br />
In particolare, è stato richiamato l’art. 6, comma 1, della legge n. 168 del 1989 il quale dispone che “<i>le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti</i>” ed il successivo comma 2 della legge citata il quale statuisce che “<i>nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall&#8217;art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento</i>”.<br />
In questo quadro, non è revocabile in dubbio che il legislatore abbia voluto, in tal modo, ripartire le competenze normative in materia universitaria tra fonte statale primaria e fonti di autonomia (statuti e regolamenti), nel senso che la legge statale che fissa i limiti dell’autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un’area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non intendano espressamente innovare nella specifica materia. L’autonomia delle Università, per quanto ampia possa essere, non può, infatti, mai oltrepassare i confini che la stessa legge statale ha inteso porre alla sua esplicazione.<br />
Per quel che riguarda in particolare la potestà statutaria, che dell’autonomia universitaria costituisce la più tipica e rilevante manifestazione, occorre rilevare come l’art. 16, comma 4, lett. d), della legge n. 168 del 1989, dispone che gli statuti sono tenuti alla “<i>osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente</i>”.<br />
Sulla base di tali principi, è stato più volte affermato che “<i>la materia dell’elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nell’Università degli studi inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate (docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, personale non docente) e, in quanto tale, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario</i>” (CGARS 14 ottobre 1999 n. 564; Cons. Stato 23 settembre 1998 n. 1269 “<i>Nell’ambito della parziale delegificazione realizzata dall’art. 6 L. 9 maggio 1989 n. 168 in favore dell’autonomia statutaria delle Università degli studi non rientra la materia dell&#8217; elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori, per la quale l’art. 16 comma 4, lett. d) stessa legge prevede la riserva di legge in quanto direttamente attinente allo stato giuridico del personale in questione</i>”; nello stesso senso anche T.A.R. Marche 10 gennaio 2002 n. 5 secondo cui “<i>nell’ambito della parziale delegificazione realizzata dall&#8217; art. 6 L. 9 maggio 1989 n. 168 in favore dell’autonomia statutaria delle Università degli studi non rientra la materia dell&#8217; elettorato attivo e passivo del personale docente e dei ricercatori, per la quale l’art. 16 comma 4 lett. d ) stessa legge prevede la riserva di legge in quanto direttamente attinente allo stato giuridico del personale in questione; pertanto, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti lo statuto dell&#8217; Università non può discostarsi dalla disciplina di rango primario, che riserva ai docenti a tempo pieno di prima fascia la capacità di assumere la direzione dei Dipartimenti</i>”).<br />
Nessun dubbio, quindi, sussiste sul fatto che la materia dell’elettorato rientri nello stato giuridico del personale.<br />
Ciò posto, si tratta ora di verificare i limiti della stessa legge n. 56 del 2002 di conversione del D.L. n. 8 del 2002 che consente agli Statuti delle Università di intervenire (soltanto) in materia di elettorato attivo e non di quello passivo la cui disciplina è sottratta in maniera assoluta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario (l’art. 4, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002 n. 56, dispone che “<i>gli statuti delle Università disciplinano l’elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l&#8217;elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia</i>”).<br />
Come esposto nella parte in fatto, l’art. 32, comma 2, lettera a) del nuovo Statuto dell’Ateneo prevede, in particolare, con riferimento ai docenti universitari, che non hanno titolo all’elettorato attivo qualora risultino parzialmente inattivi nell’attività di ricerca ovvero abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica.<br />
Ad avviso del Collegio, come peraltro anticipato in sede di cognizione sommaria, tale previsione risulta irragionevole in quanto ha un effetto sanzionatorio che incide sullo <i>status</i> del docente universitario e che non risulta ammesso anche alla luce di quanto previsto dal citato art. 4, comma 2, del decreto legge n. 8 del 2002.<br />
Ed invero, non può non rilevare come le norme statali che regolano l’elettorato attivo nell’ambito delle competizioni elettorali (cfr art. 2 della legge n. 1058 del 1947) pongono limitazioni a tale diritto solo nei casi più gravi, ovvero in quelli in cui già la legge fa espressamente discendere la perdita di tale diritto (come la condanna per una serie di reati ritenuti gravi ovvero che determino l’interdizione dai pubblici uffici).<br />
Ciò che si vuole dire è che la limitazione di un diritto che costituisce l’esplicazione di un principio democratico (come l’elezione degli organismi dell’Università) non può essere rimessa all’ampia discrezionalità dell’ente resistente perché, proprio nell’ottica di contemperamento degli opposti interessi (giudizio tipico della discrezionalità), lo <i>status</i> di elettore ammette limitazioni solo nei casi più gravi ovvero in quelli che incidano sulla moralità dell’interessato in maniera tale da risultare incompatibile con lo <i>status</i> di elettore (di uno <i>status</i> cioè che costituisce, come detto, una primaria esplicazione di colui che fa parte di una comunità ispirata a principi democratici, come le Università).<br />
Il limite all’elettorato attivo dei docenti derivante dalla parziale inattività nella ricerca ovvero quando abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica (eventi che, invero, non possono di per sé costituire il fondamento di un giudizio sulla moralità del docente) è peraltro rimesso a giudizi discrezionali dell’Ateneo che, in quanto tali, possono essere opinabili e soggetti a variazioni nel tempo (nel senso che i criteri per giudicare l’attività di ricerca ovvero la didattica possono anche variare nel tempo); tale opinabilità non si presta a costituire un limite immediato e diretto nell’esercizio del diritto di elettorato attivo che, invece, deve essere àncorato a parametri oggettivi (che tengano conto della estrema gravità della condotta, tali da denotare una moralità del docente incompatibile con l’esercizio di tale diritto) e che siano ragionevolmente fissi nel tempo.<br />
I limiti inseriti nel citato art. 32, comma 2, lett. a) del nuovo Statuto dell’Università non rispondono a tali coordinate e, pertanto, per la loro irragionevolezza, vanno dichiarati illegittimi.<br />
5. Ciò posto, può ora passarsi ad esaminare il secondo motivo con cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità di ulteriori previsioni contenute nel nuovo Statuto.<br />
Pur tuttavia, prima di entrare nel merito delle doglianze, va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Università resistente secondo cui i ricorrenti non avrebbero interesse a ricorrere con riferimento a tali ulteriori modifiche statutarie contenuto del nuovo Statuto dell’Università.<br />
5.1 L’eccezione, in questa parte, è fondata.<br />
Come esposto nella parte in fatto, si tratta di previsioni (aventi ad oggetto l’istituzione di macro-aree, le competenze del Senato accademico in materia di bilancio, il diritto di partecipazione di docenti non eletti alle sedute del Senato accademico, le modalità di nomina dei presidi di facoltà e di proroga dei direttori di dipartimento e dei presidi di facoltà) in relazione alle quali i ricorrenti non hanno argomentato alcunché in ordine alla concretezza ed attualità della lesione derivante dall’applicazione di tali modifiche statutarie.<br />
Del resto, una posizione qualificata e differenziata non legittima per ciò solo a ricorrere in quanto è necessario che sussista anche un interesse concreto ed attuale il quale, costituendo condizione dell&#8217;azione, deve essere verificato dal giudice, di volta in volta, e non può ritenersi in <i>re ipsa</i> nel sol fatto di essere titolari di una posizione qualificata e differenziata (cfr Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5383).<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti nulla hanno allegato con riferimento ad una diretta e concreta lesione derivante dalle suddette modifiche statutarie (come, ad esempio, essere membro eletto del senato accademico oppure essere candidato a Preside di una facoltà dell’Ateneo ovvero a direttore di un Dipartimento) tanto che, con riferimento al secondo motivo, deve essere dichiarata <i>in parte qua</i> l’inammissibilità delle dedotte censure.<br />
5.2 Solo per completezza, va tuttavia respinto nel merito l’ultima censura (contenuta sempre nel secondo motivo) riguardante la violazione dell’art. 2, commi 1 e 6, della legge n. 240 del 2010 (ovvero il fatto che lo statuto sarebbe stato approvato oltre i termini ivi previsti) in quanto il Ministero resistente, pur essendo decorso il termine semestrale per l’approvazione dello statuto (decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010), non ha tuttavia provveduto a nominare la commissione di esperti di cui alla norma citata tanto che l’Università resistente non poteva ritenersi esautorato dall’esercizio del potere di approvazione dello Statuto in ragione del semplice decorso del termine indicato nella norma citata.<br />
6. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio va in parte accolto e, per l’effetto, va annullato l’art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto mentre, per il resto, va dichiarato inammissibile.<br />
A sua volta, i motivi aggiunti vanno accolti nella misura in cui le delibere impugnate risultano incompatibili con la declaratoria di illegittimità del predetto art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto.<br />
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della novità delle questioni affrontate e dell’esito delle impugnative.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così dispone:<br />
&#8211; accoglie in parte il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla l’art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto mentre, per il resto, lo dichiara inammissibile;<br />
&#8211; accoglie i motivi aggiunti nella misura in cui le delibere impugnate risultano incompatibili con la declaratoria di illegittimità del predetto art. 32, comma 2, lettera a) dello Statuto.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 6 e 18 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/01/2014</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-1-2014-n-29/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2014 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2013 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-20-11-2013-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-20-11-2013-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-20-11-2013-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2013 n.29</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Cacace Ecoservizi S.r.l. (Avv.ti S. Starace e S. Sticchi Damiani), Delfino Rocco (Avv. M. Raschi) c/ Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato), n.c. RFI – Rete Ferroviaria Italiana Spa, Rfi- Rete Ferroviaria Italiana Spa – Dtp</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-20-11-2013-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2013 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-20-11-2013-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2013 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Cacace<br /> Ecoservizi S.r.l. (Avv.ti S. Starace e S. Sticchi Damiani), Delfino Rocco (Avv. M. Raschi) c/ Ministero dell’Interno, Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria (Avv. Stato), n.c. RFI – Rete Ferroviaria Italiana Spa, Rfi- Rete Ferroviaria Italiana Spa – Dtp Palermo</span></p>
<hr />
<p>sul T.A.R. competente in merito alla controversia concernente l&#8217;impugnazione di interdittiva antimafia, nonché dei successivi provvedimenti di risoluzione contrattuale e indizione di nuova gara in diverso ambito regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Informativa antimafia – Impugnazione – Successiva risoluzione del contratto – Indizione di nuova gara – Diverso ambito regionale – Motivi aggiunti – Competenza – T.A.R. adìto – Condizioni – Connessione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di fattispecie di sopravvenuta impugnazione dell’atto connesso, o meglio di introduzione nel processo pendente di una nuova e più ampia azione connessa alla prima esercitata, la competenza relativa all’atto applicativo impugnato con motivi aggiunti – che non sono configurabili come autonomo atto impugnatorio e non fanno le veci di un separato, secondo ricorso – viene attratta da quella relativa ai provvedimenti presupposti originariamente impugnati. Ne consegue che rientra nella competenza del giudice adìto per l’annullamento di un’informativa prefettizia antimafia e del provvedimento di risoluzione di contratto d’appalto anche la cognizione della controversia, introdotta con motivi aggiunti, concernente la risoluzione di altro contratto e l’indizione di una nuova gara (alla quale il ricorrente non è stato invitato) in diverso ambito regionale, qualora sussistano nella complessiva impugnativa profili di connessione in ragione dell’identica causa ostativa alla partecipazione alla gara del ricorrente e al mantenimento dei contratti. (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Sul tema cfr. anche CdS, Adunanza Plenaria 19 novembre 2012, n. 34 e CdS, Adunanza Plenaria 4 febbraio 2013, n. 3 e 4 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso per regolamento di competenza n. 4383 del 2013, numero di registro generale 31 di A.P., del 2013, proposto da</p>
<p>&#8211; Ecoservizi S.r.l.,</p>
<p>in persona del legale rappresentante p.t.,</p>
<p>da ultimo rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Starace e Saverio Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso lo studio del primo, in Roma, via Barberini, 47,;</p>
<p>&#8211; DELFINO Rocco,</p>
<p>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mirna Raschi, con domicilio eletto presso Francesco Marascio, in Roma, via G.B. Martini, 2; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Ministero dell’Interno,<br />
in persona del Ministro p.t.;<br />
&#8211; Ministero dell’Interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria,<br />
in persona del Prefetto p.t.,<br />
costituitisi in questa fase del giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12<br />
e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA,<br />
in persona del legale rappresentante p.t.;<br />
RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – DTP PALERMO,<br />
in persona del responsabile p.t.,<br />
non costituitesi in questa fase del giudizio, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nel giudizio di cui al ricorso n. 39/2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, concernente informativa prefettizia, con impugnazione dell’ordinanza collegiale del T.A.R. Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 334/13, resa tra le parti, ex art. 15, comma 5, c.p.a.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto che, delle parti del giudizio a quo, si sono costituiti in questa fase i soli Ministero dell’Interno ed Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria; <br />	<br />
Vista la memoria prodotta da questi a sostegno delle loro difese;<br />	<br />
Visti gli artt. 15 e 16 c.p.a.;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 9 ottobre 2013, il Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Uditi, alla stessa camera di consiglio, gli avv.ti Sergio Starace e Saverio Sticchi Damiani per i ricorrenti, nessuno essendo ivi comparso per l’Amministrazione dell’Interno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria ed ivi rubricato al n. R.G. 39/2013, l’impresa odierna ricorrente ha impugnato l’informativa interdittiva Prot. n. 1522 del 9 gennaio 2013 adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria nonché le note APL|a0011|P|2013|0000020 e APL|a0011|P|2013|0000019 comunicate in data 17 gennaio 2013, con le quali Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. comunicava la risoluzione dei contratti n. 592 del 20 febbraio 2012 e n. 2361 del 19 ottobre 2011 per effetto dell’intervenuta informativa interdittiva.<br />	<br />
Con ordinanza n. 28 del 15 febbraio 2013 il Tar ha accolto la domanda cautelare e, per l’effetto, sospesa l’informativa Prot. n. 1522 del 9 gennaio 2013 della Prefettura di Reggio Calabria, ha ordinato a quest’ultima il riesame degli esiti cui è pervenuta alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini di una completa disamina delle situazioni rilevanti.<br />	<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 6 marzo 2013, la ricorrente ha impugnato la nota RFI-DPR-APL/A0011/P/2013/0000260 del 22 febbraio 2013, con la quale RFI ha comunicato alla società di essere impossibilitata a ripristinare i rapporti contrattuali con l’Ecoservizi S.r.l.<br />	<br />
Con ordinanza n. 65 del 28 marzo 2013 il Tar, confermando quanto disposto con decreto monocratico n. 45 dell’8 marzo 2013, ha sospeso tutti gli atti adottati dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. impugnati sia con il ricorso principale sia con il primo ricorso per motivi aggiunti, in considerazione del fatto che essi avevano come unico presupposto la predetta informativa prot. n. 1522 del 9 gennaio 2013, i cui effetti erano stati sospesi dal Tribunale con la citata ordinanza cautelare n. 28 del 15 febbraio 2013.<br />	<br />
Nelle more del giudizio, inoltre:<br />	<br />
&#8211; con nota prot. 2013/0000017 del 13 marzo 2013, in esecuzione del decreto cautelare monocratico n. 45/2013, RFI ripristinava le condizioni e i termini di cui al contratto n. 592 del 20 febbraio 2012 avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso di rifiu<br />
&#8211; quanto al contratto n. 2361 del 19 ottobre 2011, con la nota prot. 2013/0000016 del 13 marzo 2013, RFI comunicava alla Ecoservizi srl che tale contratto &#8211; avente ad oggetto la cessione a titolo oneroso dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e di allu<br />
&#8211; conseguentemente la Direzione Territoriale di Produzione di Palermo incaricava la Direzione Affari Legali di RFI di svolgere tre gare a procedura negoziata, stante l’urgenza di smaltire il materiale ferroso, gare cui non veniva invitata a partecipare la<br />
&#8211; Ecoservizi s.r.l. inviava, in data 2 aprile 2013, una diffida alle sedi RFI di Palermo e Roma per chiedere, oltre all’accesso agli atti, il rifacimento della gara, con espressa richiesta di essere invitata, quale precedente esecutrice del contratto, all<br />
&#8211; RFI rispondeva con la nota prot. n. 2013/0001089 del 5/4/2013, affermando che in capo ad Ecoservizi s.r.l. non era ravvisabile alcun diritto ad essere invitata alla nuova procedura di gara e precisando altresì che le gare erano già state indette con let<br />
&#8211; con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 aprile 2013 Ecoservizi s.r.l. ha impugnato tale ultima nota, chiedendone la sospensione;<br />	<br />
&#8211; con Ordinanza n. 334/13, adottata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2013, il T.A.R., rilevata la mancanza di connessione tra l’atto impugnato con i secondi motivi aggiunti e quelli oggetto del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti e consi<br />
Con ricorso notificato in data 1 giugno 2013 e depositato il successivo 7 giugno, la ricorrente in primo grado ha richiesto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 16 c.p.a., con impugnazione della citata Ordinanza del T.A.R. per la Calabria.<br />	<br />
Al riguardo, premesse osservazioni sul tema della connessione processuale nel giudizio amministrativo con particolare riferimento all’interesse a ricorrere in caso di impugnazione disgiunta dell’atto presupposto immediatamente lesivo e del provvedimento consequenziale, insiste sul carattere consequenziale dell’atto impugnato con i motivi aggiunti in considerazione rispetto alla nota prefettizia ed agli altri atti in precedenza nello stesso giudizio fatti oggetto di gravame.<br />	<br />
Delle parti del giudizio a quo si sono costituiti in questa fase i soli Ministero dell’Interno ed Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria, che, con memoria in data 5 luglio 2013, premesse eccezione di inammissibilità del proposto regolamento per esser stato lo stesso ad essi notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed eccezione di difetto di loro legittimazione passiva rispetto alle domande proposte dall’istante con il predetto atto di motivi aggiunti, ne chiedono comunque la reiezione.<br />	<br />
La causa, già chiamata alla camera di consiglio dell’8 luglio 2013 ed ivi rinviata per consentire ai ricorrenti il deposito di documenti ritenuti dal Collegio necessarii ai fini del decidere, è stata, a séguito dell’intervenuto adempimento di detto onere in data 26 settembre 2013, nuovamente chiamata ed alfine trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio. <br />	<br />
Vanno, preliminarmente:<br />	<br />
&#8211; respinta l’eccezione di inammissibilità del regolamento per esser stato lo stesso notificato alle Amministrazioni statali parti del giudizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria invece che presso gli ufficii dell’Avvocatura Ge<br />
&#8211; dichiarata inammissibile l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Amministrazione dell’Interno, avendo tale questione autonomia al di fuori della decisione sulla competenza ed appartenendo dunque la sua risoluzione al merito della<br />
Venendo al proposto regolamento, ritiene in via generale l’Adunanza plenaria che, in presenza di profili di connessione con il giudizio già instaurato, alla stregua dei principii della concentrazione e della pregiudizialità cronologica e logico-giuridica, debba affermarsi l’attrazione del ricorso per motivi aggiunti, con il quale sia impugnato un atto sopravvenuto nel corso del giudizio stesso, alla competenza cognitoria del T.A.R. già adìto.<br />	<br />
In particolare, l’atto applicativo, o consequenziale, rientrante nella competenza di un determinato T.A.R. sulla base degli ordinarii criterii di cui all’art. 13 c.p.a., risulterà attratto per connessione in quella del T.A.R. competente, sulla base degli stessi criterii, per l’atto presupposto già fatto oggetto di impugnazione; ciò salva l’ipotesi, non ricorrente nel caso all’esame, in cui l’atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo rientri in una delle tipologie di competenza funzionale, di cui all’art. 14 c.p.a., la cui particolare valenza comporta l’inapplicabilità ad esse delle regole di spostamento per ragioni di connessione ( v. Cons. St., Ad. plen., 25 giugno 2012, n. 23 ).<br />	<br />
Né depone in senso contrario la disciplina di cui all’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. ( in base alla quale la competenza territoriale in ordine all’atto “da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti” ), che va riferita esclusivamente alle fattispecie di contestuale impugnazione dell’atto presupposto di carattere pregiudiziale (con esclusione, in ogni caso, come specificato dalla stessa disposizione, degli “atti normativi o generali”) e dell’atto consequenziale; il che attiene di régola ai casi di atti presupposti non immediatamente lesivi e dunque non autonomamente impugnati, né impugnabili.<br />	<br />
Dunque, in fattispecie di sopravvenuta impugnazione dell’atto connesso ( o, meglio, di introduzione nel processo pendente di una nuova e più ampia azione, connessa alla prima esercitata ), si deve ritenere che la competenza relativa all&#8217;atto applicativo impugnato con motivi aggiunti &#8211; che non sono configurabili come autonomo atto impugnatorio e non fanno le veci di un separato, secondo, ricorso – venga attratta da quella relativa ai provvedimenti presupposti originariamente impugnati, valendo così a vanificare la competenza territoriale del Giudice in ordine al primo ordinariamente competente sulla base dei criterii, di cui all’art. 13 c.p.a.<br />	<br />
Conclusione, questa, che trova fondamento nei richiamati principii di economia dei giudizi e di razionalità del sistema processuale, senz&#8217;altro applicabili nella misura in cui determinano un ragionevole coordinamento tra i principii recati dagli artt. 13 e 43 del codice del processo amministrativo, peraltro nel solco del generale favor che il nuovo codice accorda al simultaneus processus; e che la concentrazione dei processi, nell&#8217;alternativa tra diverse competenze per territorio, sia tendenzialmente favorita a livello sistematico con l&#8217;attrazione alla causa principale, risulta evidente anche dal dato testuale dell&#8217;art. 42 c.p.a., il quale pure dispone, salvo che concorra un profilo di competenza funzionale, che la cognizione del ricorso incidentale è attribuita al giudice competente per quello principale.<br />	<br />
Ciò posto, se i motivi aggiunti non sono altro che la forma processuale che riveste, in pendenza di giudizio già instaurato, l’impugnazione di atti connessi e se a tale impugnazione si applica il regime della competenza anzidetto ( il che porterebbe nel caso all’esame alla affermazione della competenza dell’adìta Sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ), il T.A.R. medesimo nega tuttavia in radice, con l’Ordinanza impugnata, proprio l’esistenza, nel caso di specie, di un rapporto di connessione tra il giudizio pendente ed i secondi motivi aggiunti in considerazione.<br />	<br />
La prospettazione del Giudice di primo grado è, ad avviso del Collegio, erronea.<br />	<br />
Ed infatti, se, come si ricava pianamente ed incontestatamente dalla lettura della stessa Ordinanza del T.A.R. che ha pronunciato sulla competenza, “l&#8217;interesse del secondo ricorso per motivi aggiunti va circoscritto al mancato invito a partecipare alla gara (indetta con lettere di invito dell&#8217;11 febbraio 2013) relativa alla Regione Sicilia”, risultano palesi i profili di connessione delle diverse impugnative, tenuto conto del carattere sostanzialmente unitario della vicenda che ne occupa, in cui le ragioni del provvedimento da ultimo gravato ( di reiezione dell’istanza della ricorrente vòlta alla rinnovazione della gara effettuata all’esito della estinzione sopravvenuta in corso di causa del precedente contratto in corso di esecuzione tra le due parti, con inclusione della stessa fra le ditte invitate ) trovano corpo ( anche se, vale qui la pena di sottolineare, la rilevanza di tale aspetto ai fini delle valutazioni di legittimità del citato provvedimento rimane una questione attinente al mérito della causa, che non può essere valutata in sede di regolamento di competenza ) negli effetti delle pregresse statuizioni fatte oggetto del ricorso principale ed in particolare in quelli dell’informativa interdittiva prefettizia, nella misura in cui, da un lato, il provvedimento aggredito con i motivi aggiunti di cui si tratta sottolinea che “in ogni caso … entrambe le gare sono state indette con lettere di invito del 11.2.2013” ( e dunque quando era ancora efficace la nota prefettizia antimafia oggetto dell’originario ricorso, i cui effetti sono stati poi sospesi con l’Ordinanza cautelare del T.A.R. n. 28 del 15.2.2013 ), così implicitamente ma chiaramente sottolineando il carattere di causa ostativa anche riguardo alla partecipazione alla nuova gara attribuito dall’Amministrazione all’informativa prefettizia medesima; dall’altro la stessa Amministrazione resistente, nelle difese svolte in primo grado, richiama più volte, a giustificazione del mancato invito della ricorrente a detta gara, la pendenza a suo carico dell’interdittiva antimafia di cui si tratta.<br />	<br />
Del resto in termini unitarii si sostanzia lo stesso petitum mediato del giudizio, complessivamente inteso a garantire l&#8217;identico bene della vita, costituito, a seguito della perseguita ammissione alla nuova gara, dalla possibilità per la ricorrente di ricostruzione del rapporto contrattuale, prima risolto a seguito della sopravvenienza di detta informativa e poi risolto per la nuova, intervenuta, ipotesi di revoca.<br />	<br />
Non è infine inutile considerare, per gli scopi di questa indagine, il vero e proprio rapporto di pregiudizialità giuridica, oltre che logica, che lega tra loro le due serie di impugnative in esame e che è testimoniato dal fatto che la verifica della permanenza dell&#8217;interesse a ricorrere in ciascuna di esse è condizionato dalla decisione dell&#8217;altra.<br />	<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento di competenza va dunque accolto, con conseguente declaratoria della spettanza della competenza a conoscere della domanda avanzata coi secondi motivi aggiunti nel ricorso di cui in epigrafe in capo alla Sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.<br />	<br />
Le spese del regolamento, liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimata RFI, mentre possono essere integralmente compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Adunanza Plenaria ), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza indicato in epigrafe, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, in relazione ai secondi motivi aggiunti nel ricorso n. 39/2013, innanzi ad esso proposto.<br />	<br />
Condanna RFI alla rifusione delle spese del regolamento in favore della ricorrente, liquidandole in Euro 2.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A.<br />	<br />
Spese del regolamento integralmente compensate nei confronti delle altre parti.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 9 ottobre 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Adunanza Plenaria – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />	<br />
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-20-11-2013-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2013 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-1-2013-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-1-2013-n-29/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.29</a></p>
<p>Pres. Eliantonio &#8211; Est. Nazzaro M. Cieri (Avv.ti N. Graziani, V. Dini) c/ Regione Abruzzo (Avv. distr.) ed altri sui presupposti per il rinnovo della procedura di valutazione di impatto ambientale 1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Rinnovo – Presupposti – Variante progettuale – Ecosistema &#8211; Impatti negativi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-1-2013-n-29/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-23-1-2013-n-29/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2013 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Eliantonio  &#8211; Est. Nazzaro<br />       M. Cieri (Avv.ti N. Graziani, V. Dini) c/ Regione Abruzzo (Avv. distr.) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il rinnovo della procedura di valutazione di impatto ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Ambiente e territorio – V.I.A. – Rinnovo – Presupposti – Variante progettuale – Ecosistema &#8211; Impatti negativi e significativi.</p>
<p>2.	Ambiente e territorio – A.I.A. – Valutazione tecnica – Atto infraprocedimentale – Impugnazione – Inammissibilità. </p>
<p>3.	 Ambiente e territorio – V.I.A. – Opere &#8211; Ultimazione lavori – Termine quinquennale – Proroga – Ammissibilità – Applicazione retroattiva &#8211; Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ necessario il rinnovo della procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nella sola ipotesi di varianti progettuali di tipo sostanziale che incidano sulla compatibilità ambientale dell’opera da realizzare determinando un’alterazione incisiva del rapporto con l’ecosistema della zona interessata e, dunque, provocando impatti negativi e significativi sull’ambiente</p>
<p>2.	E’ inammissibile l’impugnazione di una valutazione tecnica preliminare ed interlocutoria emanata nel procedimento di Autorizzazione integrata ambientale – nella specie relativa alla conformità del progetto sottoposto ad A.I.A. con un progetto già assoggettato a V.I.A. &#8211; trattandosi di atto infra-procedimentale.</p>
<p>3.	In tema di valutazione di impatto ambientale, l’art. 26 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) che consente una proroga del termine quinquennale di ultimazione delle opere soggette a V.I.A. trova applicazione, per il principio di irretroattività, ai soli procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 6 gennaio 2008, n. 4 che ha introdotto detta disposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20585_20585.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-1-2013-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-1-2013-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-1-2013-n-29/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.29</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti, Est. P. Amovilli Immobiliare Santa Maria s.r.l. (avv.ti F. Amici e A. Mariani Marini) c/ Comune di Assisi (avv. M. Rampini) eseguibilità di opere di interesse generale anche ad iniziativa privata e vincoli conformativi Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici generali – PRG – Vincoli urbanistici –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-1-2013-n-29/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti, Est. P. Amovilli<br /> Immobiliare Santa Maria s.r.l. (avv.ti F. Amici e A. Mariani Marini) c/ Comune di Assisi (avv. M. Rampini)</span></p>
<hr />
<p>eseguibilità di opere di interesse generale anche ad iniziativa privata e vincoli conformativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici generali – PRG – Vincoli urbanistici – Edifici per servizi pubblici e attrezzature pubbliche realizzabili anche da parte di privati – Natura conformativa &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione dello strumento urbanistico generale circa l’esecuzione di opere di interesse generale (nella fattispecie “edifici per servizi pubblici ed attrezzature pubbliche”) anche da parte dei privati, connota la previsione de qua quale semplice destinazione di zona assimilabile al regime giuridico delle zone omogenee; tale previsione assume, pertanto, valenza conformativa del diritto di proprietà ed è soggetta ad efficacia di durata indeterminata ai sensi dell’art. 11, L.  17 agosto 1942 n.1150</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 196 del 2010, proposto da:<br />
Immobiliare Santa Maria s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Amici e Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso Alarico Mariani Marini, in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Assisi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini, in Perugia, piazza Piccinino n.9; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della determinazione n. 7476 del 25.2.2010 con cui il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Assisi ha rigettato la richiesta della ricorrente tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per un intervento di ristruttu<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato;<br />	<br />
e per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente all’illegittima attività amministrativa</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Espone la società ricorrente di essere proprietaria dal 2008 di edificio adibito ad uso commerciale insistente su area sita in Santa Maria degli Angeli in Assisi, contraddistinta catastalmente al fg. n.99 p.lla 103 e tipizzata dal P.R.G., secondo la variante generale approvata nel 2004, quale area ad “attrezzature e servizi pubblici”.<br />	<br />
In data 24 settembre 2009, la ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso a costruire avente ad oggetto lavori di ristrutturazione del predetto edificio, confidando sull’intervenuta decadenza della suddetta destinazione, ai sensi dell’art. 44 della L.R. Umbria 1/2004, secondo quanto attestato dallo stesso Comune di Assisi nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati il 16 dicembre 2009 ed il 2 ottobre 2012.<br />	<br />
Con determinazione dirigenziale n. 7476 del 25 febbraio 2010, il Comune ha rigettato la suesposta istanza, “ricadendo l’area di intervento in zona per attrezzature e servizi pubblici, in contrasto con quanto previsto dalla variante generale al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n.138 del 26 luglio 2004 e con gli artt. 33 e 44 della L.R. n.1/2004”.<br />	<br />
La ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 7476/2010, deducendo le seguenti censure, così riassumibili:<br />	<br />
I. Il presunto contrasto con la zonizzazione di P.R.G. a fondamento dell’impugnato diniego, sarebbe del tutto insussistente, trattandosi di vincolo di zona imposto nel 2004 e decaduto per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2 c. 1 della L. 1187/1968 (oggi trasfuso nell’art. 9 del t.u. in materia di espropriazioni approvato con D.p.r. 8 giugno 2001, n. 327) come peraltro riconosciuto dalla stessa Amministrazione comunale nel certificato di destinazione urbanistica acquisito; la circostanza circa la possibilità di realizzazione di scuole ed altri edifici pubblici non solo ad iniziativa pubblica ma anche da parte di soggetti privati, non sarebbe decisiva ai fini della ricostruzione del vincolo in questione quale preordinato all’esproprio, non essendo sufficiente la potenziale ipotetica realizzazione privata della destinazione impressa all’area, dovendosi invece considerare “l’effettivo potenziale interesse privato ad attuare determinate destinazioni”; tale ricostruzione del concetto di vincolo, d’altronde, seppur difforme dall’orientamento comunemente seguito dalla giurisprudenza interna, sarebbe maggiormente aderente al quadro normativo di riferimento europeo ed in particolare all’art. 1 del Protocollo Addizionale alla C.E.D.U. sulla tutela del diritto di proprietà, come costantemente interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; la destinazione d’uso dell’immobile di che trattasi sarebbe commerciale, in base alla d.i.a. presentata dalla ricorrente il 14 dicembre 2007, assentita dal Comune di Assisi;<br />	<br />
II. L’art. 44 della L.R. Umbria n. 1/2004 consente espressamente, nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all’esproprio decaduti, gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con modifica della destinazione d’uso.<br />	<br />
Chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno cagionato dal colpevole illegittimo diniego, fonte di pregiudizi patrimoniali, con riserva di espressa indicazione e quantificazione.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Assisi, chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando in necessaria sintesi:<br />	<br />
&#8211; la non decadenza del vincolo impresso con la variante generale del 2004 al P.R.G., datane la natura pacificamente conformativa, non essendo impedita la realizzabilità delle opere pubbliche ivi previste (art. 2.9 NTA PRG) da parte di privati in regime di<br />
&#8211; la conseguente inapplicabilità dell’art. 44 della L.R. 1/2004, non avendo appunto il vincolo in questione carattere espropriativo;<br />	<br />
&#8211; il venir meno della destinazione commerciale dell’edificio <i>de quo</i>, in relazione all’istanza finalizzata al cambio di destinazione d’uso senza opere presentata dal proprietario ad “autorimessa e deposito materiale”, da ritenersi tacitamente assent<br />
Con memoria depositata in data 13 ottobre 2012, la ricorrente prospetta di aver subito un danno consistente nell’immobilizzo da oltre due anni dell’immobile acquistato nel 2008, quantificabile in 400.000,00 euro in relazione al mancato utile derivante dalla perdita della possibilità di sfruttamento economico.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 14 novembre 2012, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
2.1. Con il ricorso in epigrafe la società Immobiliare Santa Maria, odierna ricorrente, impugna il diniego di permesso a costruire inerente intervento di ristrutturazione edilizia, contestando l’asserito contrasto con la destinazione ad area ad “attrezzature e servizi pubblici” secondo la zonizzazione impressa dalla variante generale del 2004 al vigente P.R.G., in quanto da ritenersi decaduta per effetto del decorso del quinquennio di cui all’art. 9 del D.p.r. 327/2001.<br />	<br />
La circostanza circa la non contestata possibilità di realizzazione di scuole ed altri edifici pubblici non solo ad iniziativa pubblica ma anche da parte di soggetti privati &#8211; secondo la difesa della ricorrente &#8211; non sarebbe decisiva ai fini della ricostruzione del vincolo in questione quale preordinato all’esproprio, non essendo sufficiente la potenziale ipotetica realizzazione privata della destinazione impressa all’area, dovendosi invece considerare “l’effettivo potenziale interesse privato ad attuare determinate destinazioni”; tale ricostruzione del concetto di vincolo, d’altronde, seppur difforme dall’orientamento comunemente seguito dalla giurisprudenza interna, sarebbe maggiormente aderente al quadro normativo europeo di riferimento ed in particolare all’art. 1 del Protocollo Addizionale alla C.E.D.U. sulla tutela del diritto di proprietà, come costantemente interpretato dalla Corte di Strasburgo. Lamenta inoltre la ricorrente, che l’intervenuta decadenza della destinazione urbanistica in questione sia stata attestata dalla stessa Amministrazione comunale mediante i certificati di destinazione urbanistica rilasciati il 16 dicembre 2009 e 2 ottobre 2012.<br />	<br />
Come correttamente riconosciuto dalla stessa difesa della ricorrente, la destinazione in genere come “area a servizi pubblici o attrezzature pubbliche” non determina <i>ex se</i> un vincolo di natura espropriativa (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V 13 aprile 2012, n. 2116; T.A.R. Lecce Puglia sez. III 01 marzo 2012, n. 391; T.A.R. Sicilia Catania 16 gennaio 2012, n.102). La giurisprudenza si è infatti consolidata nella ricostruzione del concetto di vincolo preordinato all’esproprio secondo un criterio in concreto, escludendosi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico (quali ad es. parcheggio o a verde pubblico) consentano l’ iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di mercato (<i>ex plurimis</i> Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n.179; T.A.R. Lombardia Brescia sez I 29 maggio 2008, n.590; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 ottobre 2007, n. 1662; Consiglio di Stato sez IV, 28 febbraio 2005, n. 693).<br />	<br />
Tale ricostruzione, come detto assolutamente dominante, non è comunque pacifica. Infatti secondo altro orientamento (T.A.R. Lombardia – Brescia sez. I 8 luglio 2009, n. 1460) invocato dalla ricorrente, ai fini della distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi si deve considerare ininfluente la possibilità per il proprietario di eseguire l&#8217;intervento in luogo dell&#8217;Amministrazione, “tranne quando il proprietario abbia qualità particolari collegate alle destinazioni urbanistiche ammesse o disponga di un&#8217;organizzazione e di mezzi economici che gli consentano di eseguire effettivamente, e in modo vantaggioso, il suddetto intervento”; in sostanza, secondo tale ricostruzione ermeneutica, “deve trattarsi di un imprenditore interessato ad assumere nei confronti dell&#8217;Amministrazione la posizione di aggiudicatario o di concessionario di lavori pubblici”. Così opinando, la mancata localizzazione nel P.R.G. dell&#8217;opera pubblica in questione e la possibilità di subentro dei privati, non escluderebbero la presenza di un vincolo sostanzialmente espropriativo<br />	<br />
2.2. Non ritiene il Collegio di poter aderire al suesposto pur argomentato orientamento.<br />	<br />
L’espropriazione c.d. sostanziale o di valore presuppone la presenza di vincoli a titolo particolare comportanti l’effetto pratico dello “svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà” (Corte Costituzionale 31 ottobre 1991, n. 393; id. 30 maggio 1999, n.179); nel ragionevole contemperamento tra esigenze di interesse generale e salvaguardia del diritto di proprietà, il proprietario che subisce l’imposizione del vincolo ha diritto alla corresponsione di un indennizzo qualora esso superi la ragionevole durata predeterminata dal legislatore per la relativa sopportabilità, stabilita dalla legge in 5 anni.<br />	<br />
La stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pur censurando la mancata dimostrazione di un possibile uso alternativo del bene (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sez I 15 luglio 2004 n. 36815/1997 &#8211; Scordino) riconosce l’esigenza di un giusto equilibrio che deve regnare tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia appunto del diritto al rispetto dei beni (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 2 agosto 2001 &#8211; Elia).<br />	<br />
La previsione da parte dello strumento urbanistico generale circa l’esecuzione di opere di interesse generale, nella fattispecie “edifici per servizi pubblici ed attrezzature pubbliche” (art. 2.9 N.T.A. P.R.G.) anche da parte dei privati, si connota quale semplice destinazione di zona assimilabile al regime giuridico delle zone omogenee, come tale conformativa del diritto di proprietà e soggetta ad efficacia di durata indeterminata, ex art. 11 legge 1150/1942. <br />	<br />
Ritiene poi il Collegio che la natura o meno ablatoria di un vincolo non possa dipendere dalle variabili qualità soggettive del proprietario del suolo interessato, poiché anche ove egli non disponga di “organizzazione e di mezzi economici che gli consentano di eseguire effettivamente, e in modo vantaggioso, il suddetto intervento” può ugualmente trarre vantaggio economico dalla destinazione urbanistica impressa, mediante cessione onerosa dell’area a soggetti terzi qualificati, sì da non subire quello “svuotamento” della vocazione edificatoria richiesto dalla giurisprudenza della Consulta.<br />	<br />
2.3. D’altronde, preme evidenziare come la disciplina sovranazionale contenuta nella C.E.D.U., ed in particolare nell’art 1 del Protocollo Addizionale, anche a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), diversamente dalla Carta di Nizza, non ha assunto forza di diritto comunitario (secondo tesi pur sostenuta, vedi Consiglio di Stato sez IV 2 marzo 2010 n.1220; T.A.R. Lazio Roma sez II bis 18 maggio 2010, n.11984) bensì di “norma costituzionale interposta” ex art 117 c. 1 Cost. (Corte Costituzionale 11 marzo 2011 n.80, id. 24 ottobre 2007 nn. 348 e 349).<br />	<br />
Tale particolare collocazione nel quadro delle fonti dell’ordinamento non esime il giudice dal dovere di verificarne la conformità con tutte le norme costituzionali, rimanendo appunto la Convenzione E.D.U. pur sempre ad un livello sub-costituzionale (Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348) con la conseguenza di non poter eludere lo stesso principio fondamentale della conformazione del diritto di proprietà alla funzione sociale e all’interesse generale (artt. 42, 43 Cost.)<br />	<br />
2.4. Conclusivamente, la destinazione ad “attrezzature e servizi pubblici” impressa sull’area di proprietà della ricorrente mediante la variante generale del P.R.G. approvata con D.P.G.R. 138/2004, deve ritenersi di natura conformativa, e come tale non decaduta (ai sensi dell’art. 11 L. 1150/1942) al momento della presentazione dell’istanza di permesso a costruire del 24 settembre 2009 e dell’impugnato diniego.<br />	<br />
Mette conto infine evidenziare come l’erronea certificazione urbanistica, da parte del Comune resistente, circa la decadenza del vincolo di che trattasi, non può avere alcuna efficacia costitutiva, data la valenza meramente dichiarativa di tali certificazioni (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V 25 settembre 1998, n. 1328) in disparte l’eventuale responsabilità civile dell’Amministrazione per i danni cagionati a causa delle inesatte informazioni (Cassazione civile sez. III 9 febbraio 2004, n.2424) lesive dell’affidamento della ricorrente.<br />	<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni possono agevolmente reputarsi infondate tutte le censure dedotte, risultando la destinazione di zona impressa ostativa alla realizzazione dell’intervento richiesto, e non potendosi comunque applicare alla fattispecie l’art. 44 c. 2 lett a) della L.R. n. 1/2004, il quale consente, nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all’esproprio decaduti, interventi di ristrutturazione edilizia anche con modifica della destinazione d’uso, non avendo appunto il vincolo in questione carattere espropriativo.<br />	<br />
3. La legittimità del provvedimento impugnato, nei limiti delle censure dedotte, determina altresì l’infondatezza della domanda risarcitoria, peraltro del tutto generica quanto agli elementi costitutivi del danno lamentato, non essendo sul punto ammissibile quanto prospettato nella memoria depositata il 13 ottobre 2012, in quanto non ritualmente instaurato il contraddittorio per mancata notifica (ex multis T.A.R. Sardegna sez I 29 aprile 2010, n.1044; T.A.R. Sicilia &#8211; Catania 13 marzo 2008, n.476).<br />	<br />
4. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la complessità delle questioni trattate, nonché la stessa lesione dell’affidamento della ricorrente per effetto degli erronei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Assisi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-21-1-2013-n-29/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2013 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 26/7/2012 n.29</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-26-7-2012-n-29/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-26-7-2012-n-29/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-26-7-2012-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 26/7/2012 n.29</a></p>
<p>Pres. Coraggio, est. Branca Ionio Gas S.r.l. (Avv.ti L. Acquarone, G. Acquarone, A. Capria, T. Marocco, A. Lirosi) c. Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità Siciliana e altri sulla sussistenza della competenza del Tar Lazio anche sulle controversie concernenti solo indirettamente la costruzione degli impianti rigassificatori Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-26-7-2012-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 26/7/2012 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-26-7-2012-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 26/7/2012 n.29</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, est. Branca<br /> Ionio Gas S.r.l. (Avv.ti L. Acquarone, G. Acquarone, A. Capria, T. Marocco, A. Lirosi) c. Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità Siciliana e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della competenza del Tar Lazio anche sulle controversie concernenti solo indirettamente la costruzione degli impianti rigassificatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Ambiente e territorio – Rigassificatori – Costruzione – Controversie – Competenza funzionale del Tar Lazio – Configurabilità &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo che, anche tramite il rinvio all’art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori si riferisce non solo ai provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione. Ne consegue che anche quando il provvedimento impugnato riguardi solo indirettamente la materia dei rigassificatori (nel caso di specie, adozione di proposta di piano paesaggistico per effetto della quale risulta vietata la costruzione di impianti entro determinati limiti dalla battigia) deve ritenersi sussistente la competenza funzionale del TAR Lazio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul regolamento di competenza n. 28 del 2012 di registro generale dell’adunanza plenaria, , richiesto d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Sconda Quater, con ordinanza 18 maggio 2012 n. 4495, sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2012, proposto dalla</p>
<p> <b>Ionio Gas S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Antonella Capria, Teodora Marocco, Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 20; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell&#8217;Identità Siciliana, Assess. Reg. Beni Cult. e Ident. Sicil., Dipar. Beni Cult. e Iden. Sic., Area Sopr. Beni Cult. e Amb. Siracusa, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Ambiente, Assessorato Regionale dell&#8217;Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Presidenza della Regione Siciliana, Regione Siciliana, Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo</b>; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del decreto n. 98 del 2012 con il quale l’Assessore regionale del beni culturali e dell’identità siciliana ha disposto l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa,</p>
<p>Visto il regolamento di competenza chiesto come in epigrafe;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione della Ionio Gas s.r.l.;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;<br />	<br />
relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2012 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Acquarone e Antonella Capria.;</p>
<p>1. Con ricorso numero di registro generale 2595 del 2012, la Ionio Gas s.r.l., in procinto di conseguire l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto rigassificazione nell’area industriale di Priolo Gargallo, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il decreto n. 98 del 2012 con il quale l’Assessore regionale del beni culturali e dell’identità siciliana ha disposto l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, recante il divieto assoluto di costruire impianti industriali entro i 300 metri dalla battigia nell’area in cui doveva sorgere il progettato impianto di rigassificazione.<br />	<br />
2. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Quater, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza, esponendo: <br />	<br />
“<i>che la competenza funzionale di cui all’art. 135, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 104/2010, deve considerarsi quale ipotesi speculare rispetto alle fattispecie di giurisdizione esclusiva previste dall’art. 133, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 104/2010;</i><br />	<br />
<i>&#8211; che, sotto tale profilo, la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 104/2010 deve intendersi “rigorosamente circoscritto alle particolari ‘procedure e provvedimenti’, tipizzati dalla legge e concernenti una materia specifica” (Corte Cost. 27 aprile 2007, n. 140);</i><br />	<br />
<i>&#8211; che, conseguentemente, la competenza funzionale del TAR Lazio deve – di conseguenza – ritenersi circoscritta alle peculiari e tipizzate procedure direttamente incidenti sulle procedure di rigassificazione;</i><br />	<br />
<i>&#8211; che, al contrario, con il ricorso in oggetto viene impugnata la delibera n. 98/2012 dell’Assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana con cui si dispone l’adozione della proposta di Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa;</i><br />	<br />
<i>&#8211; che, sotto tale profilo, la controversia oggetto del ricorso appare soltanto indirettamente connessa alla procedura afferente la realizzazione e gestione del terminale di rigassificazione da ubicarsi nell’area industriale di Priolo Gargallo e non già direttamente incidente sulla tipizzata procedura di cui all’art. 135, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 104/2010;”.</i><br />	<br />
L’ordinanza conclude indicando quale giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.<br />	<br />
La Ionio Gas s.r.l. ha prodotto una memoria di costituzione con la quale ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.<br />	<br />
Il procedimento, assegnato all’adunanza plenaria ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 4, dello stesso decreto, all’odierna Camera di Consiglio è passato in decisione.<br />	<br />
3. Il Collegio non condivide l’avviso espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.<br />	<br />
Va tenuto presente che la produzione di energia, quale che ne sia la fonte, costituisce materia di rilevante interesse nazionale, sulla quale, anche di recente, lo Stato è intervenuto dettando disposizioni volte ad incrementare l’efficienza e lo sviluppo del settore. <br />	<br />
In particolare, con l’art. 27, comma 31, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostitutivo dell’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alla disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono state apportate modifiche finalizzate alla semplificazione ed alla accelerazione, mediante un più efficace impiego della conferenza di servizi, così conferendo agli impianti in questione un ruolo tutt’altro che secondario in vista del superamento della situazione di carenza energetica in cui versa il Paese.<br />	<br />
In tale contesto ordinamentale, e per quanto qui interessa, l’art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), che, anche tramite il rinvio all’art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori non può che essere riferito, non solo ai provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione, come accade nel caso di specie.<br />	<br />
In favore di tale convincimento, mentre non si trae alcun argomento di segno contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2007, citata nell’ordinanza di regolamento, in quanto afferente a diversa problematica, milita l’insegnamento impartito dal giudice delle leggi in altro fondamentale arresto, avente ad oggetto, appunto, questioni di legittimità di norme derogatorie della competenza dei tribunali amministrativi territoriali in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Con la sentenza n. 237 del 2007, infatti, la Corte ha individuato il fondamento della legittimità delle norme impugnate nella circostanza che le materie sottratte alla competenza del giudice locale risultano caratterizzate da un rilievo che travalica l’ambito di incidenza diretta del provvedimento, per riflettersi su interessi generali, aventi, come nell’attuale fattispecie, &#8221; <i>rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione…sicché è proprio il carattere ultraregionale delle stesse – indipendentemente dal rispettivo ambito geografico d&#8217;incidenza – a giustificare la concentrazione del relativo contenzioso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.”. </i><br />	<br />
Né può considerasi trascurabile il dato testuale offerto dagli artt. 133 e 135 del codice del processo amministrativo, i quali, mentre per la maggior parte delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo romano usano l’espressione “<i>controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in materia</i>..” (lettere f, g, l, m, q, ecc. dell’art. 133), con riguardo ai rigassificatori (lett. o) si impiegano la locuzione : “<i>controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti …concernenti…</i>” i rigassificatori, che implicano una interpretazione non rigidamente ancorata ai provvedimenti specificamente definitori della relativa procedura.<br />	<br />
In conclusione il regolamento di competenza deve essere definito dichiarando la competenza del Tribunale amministrativo Regionale del Lazio.<br />	<br />
Si omette la statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio (Cass. Civ. n. 1167 del 2007),<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.<br />	<br />
Nulla per le spese<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/07/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-ordinanza-26-7-2012-n-29/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Ordinanza &#8211; 26/7/2012 n.29</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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