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	<title>2895 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2895 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2010 n.2895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2010-n-2895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2010-n-2895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2010 n.2895</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru I. R. G. e A. R. (avv.ti G. Dettori e G. Fodde) c/ il Comune di Villanova Monteleone (n.c.) e nei confronti di M. S. (avv.ti C. Montalto e P. Sestu) sulle modalità di votazione del rappresentante di minoranza del Comune in seno alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2010-n-2895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2010 n.2895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2010-n-2895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2010 n.2895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. T. Aru</i> I. R. G. e A. R. (avv.ti G. Dettori e G. Fodde) c/ il Comune di Villanova<br /> Monteleone (n.c.) e nei confronti di M. S. (avv.ti C. Montalto e P. Sestu)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di votazione del rappresentante di minoranza del Comune in seno alla Comunità montana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti pubblici – Comunità montane – Nomina dei rappresentanti dei Comuni – Votazione – Sistema del voto limitato – Necessità – Sistema del voto separato – Non è richiesto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4, ultimo comma della L. 3 dicembre 1971 n. 1102 e s.m.i, i membri della minoranza chiamati a rappresentare il Comune nell&#8217;ambito del Consiglio della Comunità montana, debbono essere eletti con il sistema di votazione a &#8220;voto limitato&#8221; mentre non è necessario il ricorso al “voto separato”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2000, proposto da: 	</p>
<p><b>I. R. G. e A. R.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianmario Dettori, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Gianraimondo Fodde, via Azuni n. 50; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Villanova Monteleone</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<B>M. S.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Montalto, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Paolo Sestu, via De Magistris n. 8; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della delibera n. 44 del 27 giugno 2000 con la quale il Consiglio comunale di Villanova Monteleone ha proceduto all’elezione dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità Montana n. 1 Osilo – Ploaghe &#8211; Villanova Monteleone – Ittiri, nella sola parte relativa all’elezione del rappresentante della minoranza;<br />	<br />
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso, compreso il procedimento di votazione;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Meloni Salvatore;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio comunale di Villanova Monteleone si riuniva in data 27.6.2000 per eleggere i rappresentanti comunali in seno alla Comunità montana n. 1.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1102/71, infatti, il Consiglio di ogni Comunità Montana è composto dai Sindaci dei comuni che ne fanno parte e dai rappresentanti degli stessi Comuni eletti dai rispettivi consigli comunali tra i propri membri (nei centri con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, fra cui rientra Villanova Monteleone, uno per la maggioranza e uno per la minoranza).<br />	<br />
Nel consiglio comunale di Villanova Monteleone il gruppo di minoranza è composto da 4 consiglieri, mentre la maggioranza è composta da 9 componenti.<br />	<br />
Alla votazione partecipavano tutti i componenti del consiglio comunale e all’esito della stessa si registravano i seguenti risultati: 6 voti al consigliere di maggioranza Pierino Arru, 3 voti al consigliere di minoranza Salvatore Meloni, 2 voti al consigliere di minoranza Raffaele Idda e 2 voti al consigliere di minoranza Pietro Fois.<br />	<br />
Si lamenta in ricorso che la votazione della componente di maggioranza avrebbe distorto gli esiti del voto, in quanto il soggetto nominato rappresentante della minoranza in seno alla Comunità montana (pur se appartenente al gruppo di minoranza) non risulterebbe essere, in realtà, &#8220;espressione&#8221; di questa (in termini di designazione), con l&#8217;effetto che il principio del sistema del &#8220;voto limitato&#8221;, imposto dalla L. 3.12.1971 n. 1102 ne risulterebbe leso.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, notificato il 6 ottobre 2000 e depositato il successivo giorno 17, i ricorrenti hanno quindi impugnato, per quanto di interesse, l’atto precisato in epigrafe, chiedendone, previa sospensiva, l’annullamento per violazione dell’art. 4 della legge n. 1102/71, dell’art. 7 della legge regionale n. 26/75 e dell’art. 33 del Regolamento del Consiglio comunale di Villanova Monteleone, approvato con deliberazione n. 56 del 22.12.1999. Con vittoria delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il controinteressato Salvatore Meloni che, con memoria depositata il 25 ottobre 2000, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Con ordinanza n. 511 del 25 ottobre 2000, il Tribunale adito ha respinto l’istanza cautelare di sospensione.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Anche a prescindere dalla verifica della persistenza dell’interesse dei ricorrenti alla decisione, attesa la recente riforma sul riassetto delle Comunità Montane, il ricorso dev’essere respinto perché infondato, alla luce dei principi già condivisi da questo Tribunale nella sentenza n. 806 del 23 giugno 1999.<br />	<br />
L&#8217;art. 4 ult. comma della L. 3.12.1971 n. 1102 e s.m. stabilisce che: &#8220;Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunità montana i rappresentanti dei comuni sono eletti con sistema di votazione a voto limitato&#8221;.<br />	<br />
L&#8217;art. 7 della L.R. 3.6.191975 e s.m. stabilisce semplicemente che: &#8220;Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità e dai rappresentanti degli stessi Comuni eletti dai rispettivi Consigli comunali fra i propri membri nel numero indicato al successivo comma.<br />	<br />
I Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti eleggono due rappresentanti, di cui uno della minoranza&#8221;.<br />	<br />
Ne deriva che quando il Comune deve nominare i propri rappresentanti nell&#8217;ambito del Consiglio della Comunità montana, i membri della minoranza debbono venir eletti con il sistema di votazione a &#8220;voto limitato&#8221;.<br />	<br />
Ne consegue che ciascun consigliere può votare un solo soggetto e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti.<br />	<br />
Peraltro va evidenziato che in materia di &#8220;rappresentatività&#8221; della minoranza la giurisprudenza è tutt&#8217;altro che univoca e costante nell&#8217;identificare le condizioni idonee ad assicurare l&#8217;effettiva tutela dei principio di rappresentanza della minoranza nelle componenti elettive in seno ad organi collegiali di varia natura.<br />	<br />
I meccanismi procedurali utilizzabili si rapportano, sostanzialmente, a due modelli tipici tra loro alternativi:<br />	<br />
quello del &#8220;voto limitato&#8221; e quello del &#8220;voto separato&#8221;.<br />	<br />
A) Il primo modello postula l&#8217;unicità del collegio elettorale, identificantesi con l&#8217;organo (nella specie il Consiglio comunale), cui spetta ex lege la designazione ed elezione dei rappresentanti dell&#8217;ente, e si realizza con l&#8217;attribuzione agli elettori di un numero limitato di suffragi, comunque inferiore al numero degli eligendi, in modo da assicurare comunque la presenza fra gli eletti di rappresentanti della minoranza consiliare (cfr. C.S. V^, 5.5.1988 n. 285 e 15.12.1983 n. 290; TAR Lazio, II^, 21.9.1991 n. 1401; TRGA Trento 2.12.1991 n. 410; TAR Molise 7.12.1990 n. 290; 20.1.1989 n. 6 e 23.5.1989 n. 139).<br />	<br />
B) Il secondo modello comporta invece l&#8217;elezione distinta e separata dei rispettivi rappresentanti da parte della maggioranza e della minoranza consiliare, ciascuna delle quali costituirebbe un autonomo collegio elettorale (cfr. C.S., IV^, 16.10.1995 n. 796; TAR Liguria, II^ 29.1.1998 n. 19 e 17.8.1988 n. 649; TAR Lazio, II^, 4.11.1997 n. 1766; TAR Umbria, 10.7.1996 n. 263; TAR Sardegna 19.5.1982 n. 150).<br />	<br />
È il caso di precisare, a questo punto, che soltanto il sistema del &#8220;voto separato&#8221; consentirebbe di realizzare la finalità evidenziate dagli odierni ricorrenti, evitando, cioè, la creazione di qualsiasi interferenza della maggioranza consiliare nell&#8217;elezione dei rappresentanti della minoranza, assicurando correlativamente che questi ultimi siano non soltanto appartenenti a forze politiche di opposizione, ma anche autonoma espressione di queste ultime (ivi compresa la fase della designazione).<br />	<br />
Posto che il sistema elettorale a scrutinio segreto preclude qualsiasi verifica a posteriori circa l&#8217;attribuzione e distribuzione dei suffragi elettorali tra i diversi candidati, ammettendo, teoricamente, che voti della maggioranza confluiscano su rappresentanti della minoranza (e viceversa), solo la preventiva separazione dei collegi potrebbe evitare il determinarsi di tale evenienza.<br />	<br />
Per contro, il modello del voto segreto &#8220;limitato&#8221; con collegio elettorale unico implica fisiologicamente la possibilità di voti incrociati tra maggioranza e minoranza, consentendo, quindi, che l&#8217;elezione avvenga con il contributo determinante dell&#8217;una delle due componenti nell&#8217;elezione dei rappresentanti dell&#8217;altra.<br />	<br />
La disciplina normativa del procedimento elettorale per l&#8217;elezione dei rappresentanti in seno alla Comunità montana ricalca fedelmente il modello del &#8220;voto limitato&#8221; con collegio elettorale unico.<br />	<br />
Infatti, l&#8217;espresso richiamo legislativo al sistema del &#8220;voto limitato&#8221; (e non a quello del &#8220;voto separato&#8221;) con l&#8217;ulteriore precisazione che debba essere &#8220;assicurata la rappresentanza della minoranza&#8221; nel consiglio della comunità montana, induce a ritenere che il legislatore non abbia inteso richiedere che le modalità di elezione dei rappresentanti si svolgessero attraverso (anche) la creazione di due distinti collegi (uno per la maggioranza ed uno, separato, per la minoranza).<br />	<br />
Il sistema del voto &#8220;limitato&#8221; con collegio elettorale unico, identificantesi nel Consiglio comunale, esclude che tra le finalità perseguite dal legislatore figuri (anche) quella, evidenziata invece dal ricorrente, di garantire che l&#8217;elezione dei rappresentanti della minoranza avvenga &#8220;senza interferenze&#8221; della componente maggioritaria del Consiglio (cfr., in questi termini, C.S. V^, 5.5.1988 n. 285 e 15.12.1983 n. 290; TAR Lazio, II^, 21.9.1991 n. 1401; TRGA Trento 2.12.1991 n. 410; TAR Molise 7.12.1990 n. 290; 20.1.1989 n. 6 e 23.5.1989 n. 139).<br />	<br />
La ratio di tutela delle minoranze è fondamentalmente assicurata dalla norma, che impone la partecipazione (nell&#8217;ambito dell&#8217;organo consiliare della Comunità Montana) di almeno un soggetto appartenente alle opposizioni consiliari (comunali) &#8211; che potrebbe essere più d&#8217;una -, con la nomina di un loro rappresentante.<br />	<br />
L&#8217;ulteriore aspetto concernente il divieto di confluenze di voti (in particolare contro il rischio, qui denunziato, di individuazione di soggetti appartenenti sì alla minoranza ma che non risultano essere &#8220;espressione&#8221; di questa, con conseguente scelta di altri membri in rappresentanza della minoranza, non da questa designati) non figura tra gli elementi tutelati dalla norma, che impone la (sola) doverosa e &#8220;sicura&#8221; rappresentatività della minoranza nell&#8217;organo di secondo grado (Consiglio della Comunità montana).<br />	<br />
Ne consegue che la pretesa ad effettuare la votazione del rappresentante della minoranza non solo con voto limitato, ma anche con collegi separati in modo da escludere a priori qualsiasi interferenza dei voti della maggioranza, risulta infondata.<br />	<br />
In conclusione,quindi, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti, in considerazione anche del fatto che la questione di diritto risultava, al tempo della proposizione del ricorso, priva di definitive acquisizioni giurisprudenziali.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/12/2010	</p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-29-12-2010-n-2895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/12/2010 n.2895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2895</a></p>
<p>Va sospesa la sanzione disciplinare ad un dipendente del Ministero dell’interno, qualora vi siano contraddittorie decisioni della P.A. circa la permanenza in servizio del dipendente durante il procedimento disciplinare. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2895/07 Registro Generale:3697/2007 Sezione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sanzione disciplinare ad un dipendente del Ministero dell’interno, qualora vi siano contraddittorie decisioni della P.A. circa la permanenza in servizio del dipendente durante il procedimento disciplinare. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2895/07<br />
Registro Generale:3697/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta   <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo   <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo  <br />
Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UMILE SALVATORE</b> rappresentato e difeso dagli Avv.  EMANUELA MAZZOLA e RICCARDO GOZZI con domicilio  eletto in Roma  VIA G.BETTOLO 17<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I TER  n. 7048/2006, resa tra le parti, concernente SANZIONE DISCIPLINARE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: UMILE SALVATORE</p>
<p>Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni   e udito  , altresì, per la   parte resistente l’avv.to Mazzola;<br />
Ritenuto che l’ordinanza di primo grado meriti conferma, anche alla luce delle contraddittorie decisioni assunte dall’Amministrazione in ordine alla permanenza in servizio dell’appellato, pendente il procedimento disciplinare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3697/2007 ). Condanna l’appellante al pagamento, in favore del resistente, di spese ed onorari della presente fase cautelare che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge;</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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