<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2887 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2887/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2887/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 17:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2887 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2887/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a></p>
<p>Pres. PERRELLI &#8211; Est. CHINE’ Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, C.F. Giordano e C. Giordano) c./ Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato) in tema di silenzio inadempimento 1. Silenzio della p.a. – OGM – Incostituzionalità del D.L. 279/2004 – Adozione del piano di coesistenza regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. PERRELLI &#8211; Est. CHINE’<br /> Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, C.F. Giordano e C. Giordano) c./ Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio inadempimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio della p.a. – OGM – Incostituzionalità del D.L. 279/2004 – Adozione del piano di coesistenza regionale – Omissione – Iscrizione al registro delle Varietà Agrarie – Provvedimento espresso – Obbligo – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Silenzio della p.a. – Silenzio rifiuto – Discrezionalità tecnica – Condanna della p.a. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del D.L. n. 279/2004, convertito nella L. n. 5/2005, ed è stato sancito che spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche, e segnatamente “le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo”, non ha fatto in alcun modo venir meno, in attesa del c.d. piani di coesistenza regionali, l’obbligo, gravante esclusivamente sul Ministero intimato, di concludere con un provvedimento espresso, nel termine prestabilito, i procedimenti di autorizzazione all’iscrizione di sementi geneticamente modificate nel registro delle Varietà Agrarie eventualmente attivati ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971, disposizione non toccata, neppure indirettamente, dalla declatoria di incostituzionalità.</p>
<p>2. Laddove sussista silenzio inadempimento della P.A., non può essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione richiesta, nel caso in cui si sia di fronte ad un’attività connotata da evidenti profili di discrezionalità tecnica(1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)TAR Lazio, Sez. II ter, 11 ottobre 2007 n.9948</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
– Sez. II ter –</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Alla presenza dei Signori:<br />
Michele PERRELLI                          &#8211;                  Presidente<br />
Antonio VINCIGUERRA                   &#8211;                Componente<br />
Giuseppe CHINE’                             &#8211;               Componente est.<br />
ha pronunciato la seguente-<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 10360/2007, proposto da </p>
<p><b>Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich, Carolyn Frances Giordano e Chiara Carli, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di Monte Ciborio n. 115, presso lo studio del primo difensore;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,</b> in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;</p>
<p><b></p>
<p align=center>avverso
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il silenzio inadempimento formatosi sulla “Istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie” per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810) denominato provvisoriamente EC6606EZA1 presentata da Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. al Ministero delle politiche agricole e forestali in data 10.01.2006, e pervenuta al Ministero in data 16.01.2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva dell’Amministrazione intimata, con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2008 il dott. Giuseppe Chiné; <br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame in trattazione, la società ricorrente ha proposto ricorso averso il silenzio inadempimento formatosi sulla “Istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie” per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810), denominato provvisoriamente EC6606EZA1, presentata al Ministero delle politiche agricole e forestali in data 10.01.2006, e pervenuta al Ministero in data 16.01.2006, prot. 30290.<br />
A sostegno del gravame ha dedotto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a distanza di circa due anni dalla presentazione dell’istanza, ed in spregio del D.M. 25 maggio 1993, n. 376 il quale fissa il termine di 365 giorni per la conclusione dei procedimenti concernenti l’iscrizione di varietà vegetali nel registro nazionale ai sensi della legge n. 1096/1971, ha omesso non solo di concludere il procedimento, ma finanche di inviare l’istanza, con la documentazione allegata, alla Commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971, competente per la definizione delle modalità di accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione e, pertanto, per l’espletamento degli esami e delle prove a tal fine necessari. <br />
La ricorrente ha, altresì, aggiunto che l’unico atto endoprocedimentale compiuto dal Ministero è una nota del 13.03.2006, con la quale l’istanza di autorizzazione è stata trasmessa alla Commissione per i prodotti sementieri geneticamente modificati, per l’emissione di un parere in ordine “alle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura delle varietà in oggetto per le prove di iscrizione (art. 1, comma 4, punto a) del decreto legislativo n. 212/2001) nonché alle richieste di iscrizione in questione (art. 1, comma 4, punto d) del decreto legislativo n. 212/2001)”.<br />
Poiché il termine di 365 giorni fissato per la conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, può essere sospeso per un periodo massimo non superiore a novanta giorni per l’acquisizione delle valutazioni tecniche della Commissione per i prodotti sementieri, alla data del 16.04.2007 sarebbe scaduto il termine massimo di durata del relativo procedimento, senza che l’Amministrazione abbia emanato il provvedimento conclusivo di propria competenza.<br />
Di qui la richiesta di accertamento giudiziale dell’inadempimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all’obbligo di conclusione del procedimento autorizzatorio e, segnatamente, di trasmissione dell’istanza alla Commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971, competente alla definizione delle modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione nonché alla esecuzione di esami ufficiali, prove varietali ed altri accertamenti ritenuti necessari, nonché all’obbligo della Commissione per i prodotti sementieri di esprimere il parere di propria competenza, richiesto con nota del 13.03.2006.  <br />
La società ricorrente ha, inoltre, domandato la condanna del Ministero intimato al rilascio dell’autorizzazione richiesta o, comunque, alla conclusione del procedimento autorizzatorio nel termine di novanta giorni.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del proposto gravame, giacché l’inerzia del Ministero sarebbe nella specie incolpevole, e dovuta esclusivamente alla mancata predisposizione da parte delle Regioni dei c.d. piani di coesistenza, la cui mancanza renderebbe impossibile la conclusione dei procedimenti autorizzatori come quello attivato dalla ricorrente. Più in particolare, secondo la difesa dell’Amministrazione, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2006, n. 116, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme contenute nel D.L. 22 novembre 2004, n. 279, sarebbe divenuto impossibile iscrivere sementi geneticamente modificate nel registro delle Varietà Agrarie e procedere alla messa in coltura di sementi geneticamente modificate già iscritte nel Catalogo Comunitario, sino alla adozione da parte delle Regioni, dei piani di coesistenza.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2008, sentiti i difensori presenti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.<br />
Risulta <i>per tabulas</i> che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non ha concluso, nel termine previsto dal D.M. 25 maggio 1993, n. 376, il procedimento attivato sull’istanza della società ricorrente finalizzata all’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810) denominato provvisoriamente EC6606EZA1. Tale inerzia è stata confermata negli scritti difensivi del Ministero, ma quivi giustificata mediante l’argomento che, non avendo le Regioni emanato i c.d. piani di coesistenza tra le forme di agricoltura convenzionale, biologica e transgenica, si è creata una oggettiva impossibilità di istruzione delle domande di autorizzazione come quella presentata dalla ricorrente. In sintesi, l’inerzia serbata sull’istanza della ricorrente corrisponderebbe ad una consapevole scelta dell’Amministrazione, finalizzata, oltre che al rispetto delle competenze regionali <i>in subiecta</i> materia, ad impedire, in ossequio al principio di precauzione, possibili conseguenze lesive per la salute umana cagionate dall’importazione e circolazione di sementi geneticamente modificate.<br />
Osserva il Collegio che la disciplina dell’iscrizione nel Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie è contenuta, per quanto quivi rileva,  nell’art. 19, comma 5, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, secondo cui essa è disposta dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro, nel rispetto della composizione fissata dalla medesima disposizione. Detta commissione, ai fini dell’iscrizione, “deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e che abbia un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente”.<br />
La disciplina di fonte regolamentare si rinviene nel D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, il cui art. 16 stabilisce che le domande di iscrizione al registro delle varietà sono, a cura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposte all’esame della competente commissione prevista dall’art. 19 della legge n. 1096/1971, la quale deve compiere esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà, anche con l’ausilio di istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché di uffici tecnici delle Regioni.   <br />
L’art. 16, comma 6, del D.P.R. n. 1065/1973 precisa, altresì, che la commissione esprime il proprio parere sulla varietà esaminata entro quattro mesi dal termine dell’esecuzione delle prove, esami, accertamenti; conseguentemente, il Ministero, entro trenta giorni, comunica al richiedente l’iscrizione le proprie determinazioni al riguardo e, su richiesta di quest’ultimo, i risultati delle prove, esami e accertamenti.<br />
Con specifico riferimento all’iscrizione nel registro di varietà geneticamente modificate, l’art. 19, comma 14, della legge n. 1096/1971 precisa che essa può essere compiuta “solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente” previste dal d. lgv. 3 marzo 1993, n. 92, dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. Il successivo comma 16, stabilisce che la commissione di cui al precedente comma 5, nell’esprimere il parere sull’iscrizione di varietà geneticamente modificate “si deve attenere al parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate”. In senso conforme si esprime l’art. 1, comma 4, del d. lgv. 24 aprile 2001, n. 18, secondo cui la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate esprime parere vincolante alla commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971 sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate.<br />
Tale essendo la disciplina nella specie applicabile, risulta evidente che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 16.01.2006, avrebbe dovuto attivare il procedimento complesso finalizzato alla verifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione richiesta, formalizzando la richiesta di parere sia alla Commissione per i Prodotti Sementieri Geneticamente Modificati, sia alla Commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971.<br />
Risulta documentalmente provato che il Ministero abbia, con nota del 13.03.2006, trasmesso la istanza della ricorrente alla sola prima Commissione, la quale, ad oggi, ha omesso di esprimere qualsiasi parere. Di qui l’arresto del procedimento, ad oggi perdurante, nonostante siano decorsi circa due anni dalla presentazione dell’istanza della ricorrente.<br />
Tanto rilevato, non può che ritenersi la violazione dell’obbligo di provvedere gravante sul Ministero intimato, tenuto anche conto che questo non si è affatto attivato per compulsare l’organo consultivo interno allo stesso Dicastero rimasto inerte (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 23 aprile 2007, n. 1931). <br />
Né può ritenersi, con la difesa dell’Amministrazione, che detta inerzia sia incolpevole, in quanto gli argomenti contenuti negli scritti difensivi non si palesano convicenti.<br />
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2006 è stata dichiarata l’incostituzionalità degli artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, del D.L. n. 279/2004, convertito nella L. n. 5/2005, in quanto ritenuti irrispettosi della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. Più in particolare, ad avviso della Consulta, spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola in presenza anche di colture transgeniche, e segnatamente “le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente molto differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo” (C. cost. n. 116/2006, <i>sub</i> 7).<br />
Tale essendo il contenuto della sentenza della Consulta, non si comprende perché essa, come affermato dala difesa dell’Amministrazione, in attesa del c.d. piani di coesistenza regionali, avrebbe fatto venire meno l’obbligo, gravante esclusivamente sul Ministero intimato, di concludere con un provvedimento espresso, nel termine prestabilito, i procedimenti di autorizzazione eventualmente attivati ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/1971.<br />
Ed invero, con il D.L. n. 279/2004, è stata data attuazione nell’ordinamento dello Stato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/556/CE, atto comunitario che disciplina l’organizzazione della produzione agricola per i soli aspetti “economici” conseguenti all’utilizzo in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM), ma al quale sono estranei i profili “ambientali” e “sanitari”, così come riconosciuto dalla Consulta con la menzionata sentenza. Nella motivazione della sentenza si legge che “nel formulare tale raccomandazione, la Commissione europea muove dal presupposto, ormai non più controverso nel diritto comunitario, costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati” (<i>sub</i> 6).<br />
Sulla base di tale premessa, e ritenuta la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela dell’ambiente” e quella concorrente nella materia “tutela della salute”, la Consulta ha respinto le eccezioni di incostituzionalità riferite agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 279/2004, contenenti l’uno le nozioni di colture transgeniche, biologiche e convenzionali, e l’altro l’affermazione del principio di coesistenza di tali colture in forme tali da “tutelarne la peculiarità e le specificità produttive”.<br />
Pertanto, gli argomenti che precedono non permettono certamente di ricondurre alla sentenza della Consulta, in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, l’eliminazione dell’obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati, con disposizioni specifiche non toccate, neppure indirettamente, dalla declaratoria di incostituzionalità, da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal D.L. n. 279/2004. Tanto più che, per stessa affermazione della Consulta, non è più discutibile il principio comunitario, ormai recepito nell’ordinamento nazionale, “costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati”. Ne discende, con tutta evidenza, che il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano, a tecer d’altro, a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario.<br />
A ciò può essere aggiunto che anche il richiamo al principio di precauzione, a sostegno dell’impossibilità per l’Amministrazione di istruire  e concludere i procedimenti autorizzativi, si palesa nella specie inconferente, non avendo l’Ammistrazione indicato specifici studi scientifici ai quali potrebbe essere eventualmente ricondotto un rischio per la salute umana, o altri beni o diritti fondamentali, derivante dalla conclusione positiva dei medesimi procedimenti. Anzi, un simile rischio potrebbe essere accertato soltanto in seguito alla prosecuzione dell’iter autorizzativo, nella specie illegittimamente arrestato dall’Amministrazione, all’esito degli esami e degli altri accertamenti di competenza della commissione di cui all’art. 19, comma 5, della legge n. 1096/1971.<br />
Ne discende che, in accoglimento del proposto gravame, deve essere ordinato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concludere, entro il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza,  il procedimento attivato con l’istanza del 16.01.2006, prot. 30290.<br />
Non può essere, invece, accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione richiesta, non potendo il Tribunale conoscere della fondatezza dell’istanza (art. 2, comma 5, l. n. 241/1990) a fronte di un’attività connotata da evidenti profili di discrezionalità tecnica cfr. T.A.R. Lazio, sez. II Ter, 11 ottobre 2007, n. 9948).  <br />
In virtù della novità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per la compensazione integrale di spese, diritti ed onorari di giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  Sez. II Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al  Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concludere, entro il termine di 120 giorni, dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente sentenza,  il procedimento di autorizzazione attivato dalla società ricorrente con l’istanza del 16.01.2006, prot. 30290, per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Specie Agrarie per la varietà di ibrido geneticamente modificato per la resistenza alla Piralide (evento MON810) denominato provvisoriamente EC6606EZA1.<br />
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-7-4-2008-n-2887/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2008 n.2887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2887/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2887/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2887</a></p>
<p>Non va sospeso l’annullamento di una graduatoria per il conferimento di incarichi di presidenza, qualora l’annullamento derivi dalla circostanza che nella graduatoria era stato inserito un candidato che non aveva superato un precedente periodo di prova quale preside. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2887/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2887/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’annullamento di una graduatoria per il conferimento di incarichi di presidenza, qualora l’annullamento derivi dalla circostanza che nella graduatoria era stato inserito un candidato che non aveva superato un precedente periodo di prova quale preside. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2887/07<br />
Registro Generale: 3838/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br />
Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.<br />  Cons. Roberto Chieppa<br /> <br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LARINI GRAZIANO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  MARIA TERESA MONDIN<br />
con domicilio  eletto in Roma LUNGOTEVERE DEI MELLINI N.4<br />
presso SALVATORE MILETO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DONATO MALERBA</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  GIOVANNI PEZZUTO<br />
con domicilio  eletto in Roma CORSO RINASCIMENTO 11<br />
presso AMINA L&#8217;ABBATE</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b>non costituitosi;</p>
<p><b>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PROVINCIA DI LECCE </b>non costituitosi;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CIRIANI FRANCESCO</b> non costituitosi;</p>
<p><b>DE GIORGI LUIGI</b> non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: SEZIONE II  1921/2006, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONFERIMENTO INCARICHI DI PRESIDENZA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DONATO MALERBA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi, altresì, per le parti l’avv.to MILETO per delega dell’avv.to MONDIN e l’avv.to FORTUNATO per delega dell’avv.to PEZZUTO.</p>
<p>Ritenuto che appare preferibile la tesi accolta dal TAR, in quanto la graduatoria risulta aver esplicato utilmente i suoi effetti nei confronti dell’appellante escludendosi la configurabilità giuridica di un efficace ed attuale inclusione in pregressa graduatoria di merito;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3838/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2887/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
