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	<title>2876 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2876 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.2876</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-3-2012-n-2876/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-3-2012-n-2876/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.2876</a></p>
<p>Pres. Tosti – Est. Mezzacapo I.Collalto (Avv. V.Zimbardi , M.Clarich , S.Gidoni) c/ Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) e Soc. Snam Rete Gas Spa (Avv. F. Todarello) espropriazione aree per pubblica utilità 1. Espropriazione per P.U. &#8211; Dichiarazione pubblica utilità – Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-3-2012-n-2876/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.2876</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-26-3-2012-n-2876/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2012 n.2876</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Mezzacapo<br /> I.Collalto (Avv. V.Zimbardi , M.Clarich , S.Gidoni) c/ Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) e Soc. Snam Rete Gas Spa (Avv. F. Todarello)</span></p>
<hr />
<p>espropriazione aree per pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per P.U. &#8211; Dichiarazione pubblica utilità – Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione – Natura perentoria – Inconfigurabilità – Illegittimità &#8211; Esclusione.	</p>
<p>2. Espropriazione per P.U. – Conferenza di servizi – Partecipazione privati – Audizione &#8211; Ammissibilità.	</p>
<p>3. Espropriazioni per P.U. – Conferenza di servizi  – Assenso dell’Amministrazione convocata – Casi – Assenso &#8211; Carenza rappresentanza – Mancata espressione .</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di espropriazioni, per quanto riguarda i tempi per la conclusione del procedimento, si fa riferimento al  penultimo periodo del secondo comma dell’art. 52 bis del testo unico delle espropriazioni a mente del quale “il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale”. Tuttavia, salva diversa previsione di legge, i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo non hanno natura perentoria ed il loro decorso non determina l&#8217;illegittimità del provvedimento finale, ancorché adottato dopo lo spirare del termine prescritto per la sua adozione (1).	</p>
<p>2. Deve essere assicurata la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, del solo soggetto proponente il progetto, e ciò segnatamente ai sensi del comma 2 bis, dell&#8217;art. 14 ter, l. n. 241 del 1990, introdotto dall&#8217;art. 9, l. 18 giugno 2009 n. 69; resta comunque possibile la partecipazione, nella forma di audizione e a fini istruttori, di privati portatori di interessi che siano riconosciuti rilevanti nella valutazione del responsabile del procedimento (2). 	</p>
<p>3. L’assenso dell&#8217;Amministrazione convocata a partecipare alla Conferenza di servizi si considera acquisito qualora il rappresentante legittimato sia assente, ovvero abbia partecipato ma non si sia espresso o non si sia munito dei poteri rappresentativi necessari, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata, ovvero ancora non abbia notificato all&#8217;Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, poi del successivo comma 7	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1)   Cfr. T.A.R Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 970	</p>
<p>(2) Cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3578 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Isabella Collalto, rappresentata e difesa dagli avv. Valeria Zambardi, Marcello Clarich e Stella Gidoni, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Susegana; Soc. Snam Rete Gas Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Todarello, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ESPROPRIAZIONE DI AREE PER PUBBLICA UTILITA&#8217; &#8211; REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE NAZIONALE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO &#8211; EX ART. 119 CPA</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Snam Rete Gas Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente è titolare di azienda agricola ricadente nel territorio del Comune di Susegana, in località Collalto, la cui principale attività consiste nella produzione di vino ed altri prodotti tipici. Il progetto definitivamente assentito con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2010, oggetto di impugnativa, prevede il passaggio di una linea di metanodotto nella proprietà della ricorrente fino a raggiungere, sempre in detta proprietà, un sito di stoccaggio, con ampliamento di un deposito già a suo tempo realizzato da Edison Stoccaggio s.p.a. La ricorrente ha pure avversato il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 4 agosto 2009 e la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 2798 del 23 novembre 2010 nonché gli atti di inizio del procedimento di asservimento conseguenti all’approvazione dell’opera pubblica. Con motivi aggiunti è stato quindi impugnato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2011 di asservimento ed occupazione temporanea a favore di Snam Rete Gas s.p.a. in relazione all’opera denominata “Allacciamento stoccaggio Edison Gas di Collalto”.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e la Snam Rete Gas s.p.a. affermando la infondatezza del proposto ricorso e dei successivi motivi aggiunti e dunque concludendo per il loro rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.<br />	<br />
Il decreto impugnato con l’atto introduttivo del giudizio dispone, ai sensi degli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater e 52 quinquies del decreto legislativo n. 330 del 2004, su istanza della Snam rete Gas s.p.a., la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell’opera denominata “Allacciamento stoccaggio Edison Gas di Collalto DN 600”, l’approvazione del progetto definitivo del citato metanodotto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, di cui è pure riconosciuta l’urgenza e la indifferibilità, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera medesima.<br />	<br />
Ciò posto, con il primo motivo di ricorso si denuncia la illegittimità della ricordata dichiarazione di pubblica utilità per intervenuto superamento dei termini previsti per la definizione del procedimento amministrativo <i>de quo</i>. La ricorrente richiama, al riguardo, il disposto del penultimo periodo del secondo comma dell’art. 52 bis del testo unico delle espropriazioni a mente del quale “<i>il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale</i>”. Nella specie, il provvedimento è intervenuto il 22 dicembre 2010, in accoglimento di istanza di approvazione del progetto avanzata dalla Snam del 14 luglio 2006. In altri termini, il superamento dei richiamati termini, da parte ricorrente qualificati come perentori, importa la illegittimità del decreto impugnato.<br />	<br />
La censura è, ad avviso del Collegio, infondata.<br />	<br />
Non vi è dubbio che sia fortemente sentita l’esigenza di approntare un sistema di effettiva ed efficace tutela del privato rispetto all’inerzia dell’amministrazione e dunque rispetto all’inutile decorso dei termini pur espressamente posti per la definizione di una data procedura. Ne è segno inequivoco la recentissima novella dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, di cui al decreto legge n. 5 del 2012, a mente della quale “<i>Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario</i>”. Ma anche i più spinti ed incisivi meccanismi normativi di “sollecitazione” dell’amministrazione alla definizione del procedimento, in disparte in questa sede il profilo della tutela giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione (non) procedente, non possono implicare, in difetto di una espressa previsione normativa, la qualificazione come perentorio del termine di conclusione del procedimento. E lo stesso è a dirsi nel caso di specie, pur in presenza di una formula che appare rafforzare l’esigenza che siano rispettati i termini di sei e nove mesi previsti dalla richiamata normativa (ci si riferisce specificamente all’uso della locuzione “<i>in ogni caso</i>”) e pur tuttavia non può non ribadirsi la regola generale per cui il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento non consuma il potere dell&#8217;Amministrazione di provvedere, in senso satisfattivo o negativo (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 2 marzo 2011 , n. 547). Infatti, i termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 18 febbraio 2011 , n. 341). In definitiva, salva diversa previsione di legge, i termini fissati per la conclusione del procedimento amministrativo non hanno natura perentoria ed il loro inutile decorso non determina quindi l&#8217;illegittimità del provvedimento finale, ancorché adottato dopo lo spirare del termine prescritto per la sua adozione (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011 , n. 970). Le esposte conclusioni meritano di essere ribadite nel caso di specie, difettando nella previsione normativa di settore la espressa qualificazione del termine assegnato per la conclusione del procedimento come perentorio, né potendosi detta perentorietà ricavare dalla (omessa) previsione di effetti decadenziali appunto riferiti al decorso del tempo.<br />	<br />
Sempre sotto il profilo “<i>temporale</i>” parte ricorrente lamenta poi, nell’ambito dello stesso primo motivo di ricorso, la violazione del sesto comma dell’art. 52 quinquies del testo unico espropriazioni. La disposizione invocata stabilisce che “<i>in caso di mancata definizione dell&#8217;intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell&#8217;autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d&#8217;intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell&#8217;opera e dell&#8217;eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente</i>”. La censura è infondata in fatto, difettando nella specie la condizione posta dalla norma perché si proceda alla costituzione di un collegio tecnico, che è appunto la mancata intesa con la Regione, essendo agevole rilevare come nel caso di specie la Regione Veneto ha, con delibera di Giunta n. 2798 del 23 novembre 2010, reso il proprio assenso.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata indicazione nel corpo del decreto impugnato delle prescrizioni dettate dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi nonché nella delibera di Giunta della Regione Veneto. <br />	<br />
La censura non è fondata essendo al riguardo sufficiente, attesa peraltro la molteplicità d<i>elle prescrizioni di che trattasi, il richiamo, di cui all’art. 8 del decreto avversato, secondo cui “è fatto obbligo alla società Snam Rete Gas spa di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi e nella deliberazione della Regione Veneto n. 2798 del 23 novembre 2010</i>”. L’espresso richiamo alle prescrizioni di cui è questione ed alle sedi in cui le stesse sono state formulate devono essere ritenuti elementi sufficienti al fine di ritenere le stesse come parte integrante, sia pure per relationem per come consentito nel nostro ordinamento, del decreto stesso. Peraltro, deve essere anche osservato che le dette prescrizioni vengono con il citato art. 8 richiamate all’espresso fine di assoggettare la Snam all’obbligo di rispettare le medesime. In definitiva, alcuna illegittimità discende dalla omessa testuale trascrizione nel corpo del decreto impugnato delle ripetute prescrizioni. <br />	<br />
Invero, nell’ambito dello stesso secondo motivo di ricorso in esame la ricorrente lamenta, in particolare, che alle osservazioni dalla stessa prodotte non abbiano fatto seguito puntuali prescrizioni, dunque non riportate nel decreto ministeriale. Osservazioni tutte incentrate sulla presunta assenza di valutazione di impatto ambientale e sulla necessità di evitare il passaggio dell’opera sulla propria proprietà: questioni tutte affrontate e risolte in sede di conferenza di servizi, per cui non può ritenersi ragione di illegittimità la testuale mancanza nel decreto impugnato di prescrizioni asseritamente discendenti dalle osservazioni prodotte da parte ricorrente.<br />	<br />
Con il terzo motivo di ricorso si contesta che il procedimento sarebbe stato svolto sulla base di un progetto preliminare, assumendo parte ricorrente che il tracciato definitivo non sarebbe stato acquisito in tempo utile dalla conferenza di servizi. La censura è infondata in fatto, risultando in atti del giudizio documentazione atta a comprovare che la trasmissione del tracciato definitivo dell’infrastruttura in questione è intervenuta prima della seconda seduta della conferenza di servizi, svoltasi in data 24 luglio 2008 e quindi in epoca antecedente la data del 4 agosto 2009, nella quale si è tenuta l’ultima seduta della detta conferenza decisoria.<br />	<br />
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la illegittimità del decreto avversato in ragione della sua mancata partecipazione personale alla conferenza di servizi.<br />	<br />
La censura non è fondata atteso che normativamente, quanto ai privati, deve essere assicurata la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, del solo soggetto proponente il progetto, e ciò segnatamente ai sensi del comma 2 bis, dell&#8217;art. 14 ter, l. n. 241 del 1990 (introdotto dall&#8217;art. 9, l. 18 giugno 2009 n. 69), restando comunque possibile la partecipazione, nella forma di audizione e a fini istruttori, di privati portatori di interessi che siano riconosciuti rilevanti nella valutazione del responsabile del procedimento (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4575). Nella specie, il soggetto proponente è stato Snam Rete Gas spa e non, ovviamente, la odierna ricorrente, che avrebbe potuto tuttavia, sulla scorta di un discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, essere appunto audita in sede di conferenza di servizi, senza che comunque possa ritenersi sussistente un puntuale obbligo di consentire la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi del privato interessato. Una “<i>partecipazione</i>” ai lavori in tesa in senso proprio involgerebbe inevitabilmente, infatti, profili attinenti al diritto o meno di voto ed alla stessa formazione della “volontà” della conferenza di servizi. Pertanto, la mancata partecipazione ai lavori della conferenza della odierna ricorrente non rende illegittimo l’operato dell’amministrazione.<br />	<br />
Nell’ambito della stesso quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta poi che alla conferenza decisoria del 4 agosto 2009 ha partecipato solamente il Ministero dello sviluppo economico con proprio diritto di voto e la Snam senza diritto di voto, donde la illegittimità della conferenza stessa.<br />	<br />
L’argomento non convince. Ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della legge n. 241 del 1990, “<i>all&#8217;esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l&#8217;amministrazione procedente…..valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza</i>”. Ai sensi poi del successivo comma 7 “<i>si considera acquisito l&#8217;assenso dell&#8217;amministrazione…..il cui rappresentante, all&#8217;esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell&#8217;amministrazione rappresentata</i>”. In altri termini, l&#8217;assenso dell&#8217;Amministrazione convocata a partecipare alla Conferenza di servizi si considera acquisito qualora il rappresentante legittimato sia assente, ovvero abbia partecipato ma non si sia espresso o non si sia munito dei poteri rappresentativi necessari ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata, ovvero ancora non abbia notificato all&#8217;Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso. Ragion per cui la circostanza in fatto che vede la conferenza decisoria segnata nel caso di specie dalla assenza fisica dei rappresentanti degli enti invitati non può trasmutare in ragione di illegittimità della conferenza medesima. Infatti, in base al citato art. 14 ter, non è ostativa alla conclusione del procedimento l&#8217;eventuale assenza del rappresentante di un&#8217;Amministrazione debitamente invitata ed avente titolo a partecipare alla Conferenza di servizi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 11 gennaio 2010 , n. 38). <br />	<br />
Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce la illegittimità del decreto avversato in ragione del parere sfavorevole reso dalla Direzione Regionale per le foreste e l’economia montana della Regione Veneto in data 26 marzo 2007, in sede di prima conferenza di servizi. La censura non è fondata dovendosi osservare come, in fatto, il detto avviso sia stato poi esplicitamente superato dalla medesima Direzione regionale con parere del 21 luglio 2008, prot. n. 379479/ 48.03.06.05. Peraltro, la stessa Regione Veneto si è compiutamente espressa con avviso favorevole, assentendo l’intesa Stato – Regione, con la più volte citata e richiamata delibera di Giunta. <br />	<br />
Il sesto motivo di ricorso, che investe la nota del 17 febbraio 2001 con cui Snam Rete Gas informava la ricorrente dell’avvenuta approvazione del progetto altresì proponendo la sottoscrizione di servitù volontaria previo pagamento dell’importo proposto, salvo comunque il ricorso al procedimento volto alla successiva adozione di decreto di asservimento coattivo ai sensi dell’art. 52 octies del D.P.R. n. 327 del 2001, è inammissibile poiché rivolto avverso nota priva di valenza provvedimentale.<br />	<br />
Del pari infondati sono i motivi aggiunti rivolti avverso il decreto di asservimento quindi adottato dall’amministrazione. <br />	<br />
Giova premettere che il decreto di asservimento in data 25 marzo 2011 risulta adottato ai sensi degli artt. 22 e 52 octies testo unico espropriazioni e dispone appunto l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreno interessate dal tracciato del metanodotto di cui è questione.<br />	<br />
La ricorrente lamenta, innanzitutto, la mancanza del requisito dell’urgenza che consente di derogare alla procedura ordinaria, di cui all’art. 20 del medesimo testo unico, quanto alla determinazione dell’indennità. L’art. 22, infatti, dispone che “<i>Qualora l&#8217;avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l&#8217;applicazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell&#8217;indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, …..allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50</i>”. Orbene, l’avversato decreto dà compiutamente conto del profilo dell’urgenza, espressamente riferito alla esigenza di garantire, a mezzo della realizzazione dell’opera di cui trattasi, l’approvvigionamento del gas naturale ed il funzionamento stesso del sistema del gas naturale. Peraltro, lo stesso decreto di asservimento testualmente chiarisce come sia nella specie ricorrente la condizione di cui alla riportata lettera b) del comma 2 dell’art. 22 quanto al numero dei destinatari superiore alle 50 unità. In detta ultima evenienza l&#8217;espletamento del procedimento di determinazione dell&#8217;indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente l&#8217;effettiva esecuzione delle opere (cfr. Consiglio Stato , sez. III, 29 settembre 2009 , n. 2215). Dunque, ricorrono entrambe le condizioni per il legittimo ricorso al meccanismo derogatorio di cui al citato art. 22, di cui pertanto l’amministrazione ha fatto legittimamente applicazione.<br />	<br />
Le ulteriori censure di cui ai motivi aggiunti concernono le modalità di determinazione dell’indennità di espropriazione, con riferimento alle quali l’adito giudice amministrativo difetta di giurisdizione. Infatti, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia espropriativa non si estende alle questioni inerenti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di carattere ablativo, rientranti nell&#8217;ambito della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 7 aprile 2011 , n. 477). <br />	<br />
Infine, quanto alle censure che riproducono, con riferimento al decreto di asservimento, le medesime doglianze dedotte a sostegno del ricorso introduttivo valgono a confutazione le medesime argomentazioni innanzi esposte.<br />	<br />
Infine, non può ritenersi la illegittimità del decreto di asservimento per non aver la resistente amministrazione provveduto in autotutela ad annullare, su istanza di parte, gli atti impugnati, per come affermato da parte ricorrente con l’ultima doglianza di cui ai motivi aggiunti. E’ sufficiente infatti ricordare che l&#8217;esercizio del potere di autotutela costituisce facoltà ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione, che non ha alcun dovere giuridico di esercitare detto potere (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 19 gennaio 2010 , n. 218).<br />	<br />
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso introduttivo del giudizio e respinge i motivi aggiunti, risultando questi ultimi inammissibili nella parte in cui sono volti a censurare le modalità di determinazione dell’indennità per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei terreni interessati, profili questi che rientrano nell’ambito cognitorio dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge come respinge i motivi aggiunti, che vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione nella parte in cui sono volti a censurare le modalità di determinazione dell’indennità per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei terreni interessati, questioni queste che sono rimesse alla cognizione dell’A.G.O.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/03/2012</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2876</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2876/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2876</a></p>
<p>Non va sospesa l’assegnazione al controinteressato (che si assumeva privo di requisiti), di un immobile destinato alle esigenze dei dipendenti per finalita’ connesse alla lotta alla criminalita’ organizzata (art. 18 d.l. 152/1991). Sulla materia vi e’ competenza del TAR Lazio, dichiarata a seguito di regolamento di competenza.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’assegnazione al controinteressato (che si assumeva privo di requisiti), di un immobile destinato alle esigenze dei dipendenti per finalita’ connesse alla lotta alla criminalita’ organizzata (art. 18 d.l. 152/1991). Sulla materia vi e’ competenza del TAR Lazio, dichiarata a seguito di regolamento di competenza.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2876/07<br />
Registro Generale: 4094/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Carmine Volpe Est.<br /> Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Roberto Chieppa<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE -PREFETTURA DI GAGLIARI-UFF. TERR. GOVERNO -COMMISSIONE NOMINATA CON PROVV.TO PREFETTIZIO</b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BARISONE ENRICO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  SILVIO PINNA<br />
con domicilio  eletto in RomaVIA PORTUENSE, 104;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>LEO MARIO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; 1^  SEZIONE n. 113/2007, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE  IN  LOCAZIONE  DI  APPARTAMENTO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
BARISONE ENRICO<br />
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l’avvocato dello Stato Di Palma e l’avv. Pinna;<br />
Ritenuto che il ricorso in appello è sorretto, allo stato, da sufficienti elementi di fondatezza;<br />
Considerato anche che, nell’odierna camera di consiglio e con riguardo a regolamenti di competenza proposti dalla parte appellante, questa sezione ha affermato la competenza del T.A.R. del Lazio; così che diviene irrilevante la circostanza secondo cui il T.A.R. della Sardegna ha fissato l’udienza di discussione del merito il 4 luglio 2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4094/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
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