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	<title>2861 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2861 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.2861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-6-2014-n-2861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-6-2014-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.2861</a></p>
<p>Pres. Cirillo &#8211; Est. Spiezia Mariateresa Ventura (Avv. Sanino)c/ Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria “Ospedale Consorziale Policlinico”( Avv. Pappalepore) Giustizia amministrativa &#8211; Art. 73 c.p.a. – Memoria di replica – Ammissibilità &#8211; Condizioni E’ inammissibile la memoria di replica depositata in carenza di atti o documentazione della controparte alla quale replicare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-6-2014-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-6-2014-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.2861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo &#8211; Est. Spiezia<br /> Mariateresa Ventura (Avv. Sanino)c/ Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria “Ospedale Consorziale Policlinico”( Avv. Pappalepore)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Art. 73 c.p.a. – Memoria di replica – Ammissibilità &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile la memoria di replica depositata in carenza di atti o documentazione della controparte alla quale replicare. Nè la memoria può essere considerata quale prima memoria ex art 73 c.p.a., se la stessa viene depositata oltre il termine di 30 giorni previsti dalla suddetta norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2013, proposto da:<br />
Mariateresa Ventura, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli, 180; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Azienda Ospedaliero -Universitaria &#8220;Ospedale Consorziale Policlinico&#8221;di Bari, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; Università degli Studi &#8220;Aldo Moro&#8221;di Bari, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;ottemperanza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZ . II n. 00315/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n.1833/2009 TAR Puglia Bari SEZ III &#8211; conferimento funzioni assistenziali a professore universitario di seconda fascia appellante con delibera Policlinico di Bari n. 1661/2009.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero -Universitaria &#8220;Ospedale Consorziale Policlinico&#8221;di Bari e di Università degli Studi &#8220;Aldo Moro&#8221;Di Bari;<br />
Vista la memoria di replica dell’appellante e le note di udienza del Policlinico di Bari;<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Pappalepore;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con sentenza n. 1833/2009, passata in giudicato, il Tar Puglia ha annullato la deliberazione 5 marzo 2009 (integrata dalla successiva n. 459/2009) con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari aveva attribuito alla ricorrente, prof. ssa Mariateresa Ventura, professore universitario di seconda fascia del settore scientifico- disciplinare “MED /09- medicina interna”, Università di Bari, un incarico professionale di alta specializzazione , ai sensi del CCNL Dirigenza medica del 8 /6/2000, art. 27, comma1, lettera c , accertando, altresì, il diritto della medesima allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la qualifica di professore universitario associato, nominato dal Rettore dell’Università degli Studi di Bari con decreto 7/ 11/2008 n. 12930.<br />
In ottemperanza alla sentenza n. 1833/2008 passata in giudicato il Policlinico di Bari, con delibera del Direttore generale 3 dicembre 2009 n.1661, ha istituito l struttura semplice “ ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica” nell’ambito della struttura complessa di geriatria e gerontologia di questa Azienda, allocandola presso la sede della medesima e affidandone la responsabilità (graduata con livello 2 e peso 1,35) alla prof. ssa Ventura.<br />
1.1.Ma la prof. Ventura riteneva che la delibera n.1661/2009 fosse elusiva del giudicato in quanto in realtà i compiti e le funzioni di competenza del detto ambulatorio sarebbero state coincidenti con quelle dell’intero reparto di Geriatria, unità complessa, la cui direzione dal novembre 2009 in poi era stata conferita ad altro docente di medicina interna .<br />
Quindi, con ricorso al TAR Puglia (notificato il 9 novembre 2012) la prof.ssa Ventura chiedeva che, in ottemperanza della sentenza n. 1833/2009 passata in giudicato, fosse dichiarato l’obbligo del Policlinico di Bari di conferirle la direzione della UOC di Geriatria con l’adozione dei conseguenti provvedimenti ed, in corrispondenza, fossero dichiarati nulli i provvedimenti del Policlinico di Bari, che nel 2009, 2011 e 2012 avevano conferito in via provvisoria la direzione della UOC Geriatria al prof. Sabbà, anche egli professore associato di medicina interna (oppure, in subordine, fossero forniti chiarimenti circa le modalità di esecuzione del giudicato).<br />
Con sentenza n. 315/2013 il Tar Puglia si è pronunciato negativamente sul ricorso per l’ottemperanza, dichiarandolo in parte infondato, “in quanto la sentenza di annullamento della delibera n.340/2009 non può costituire il presupposto delle ulteriori rivendicazioni riguardanti l’attribuzione della responsabilità della struttura complessa di geriatria, che l’Azienda ha deciso di assegnare al prof. Sabbà anziché alla ricorrente…”, e per la restante parte inammissibile per i motivi nuovi dedotti con memoria difensiva non notificata al Policlinico, spese a carico della ricorrente.<br />
1.2.Con appello notificato il 25 marzo 2014 la ricorrente prof. Ventura ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR Puglia n.315/2013, sia dichiarata la mancata ottemperanza del Policlinico al giudicato, dando atto che compete alla ricorrente l’incarico di direzione della struttura complessa di Geriatria del Policlinico, nonché, in via subordinata, che siano forniti chiarimenti in ordine alle modalità per dare esecuzione al giudicato.<br />
A sostegno della sua pretesa la ricorrente espone che il TAR nella sentenza di ottemperanza non si sarebbe pronunciato sulla questione che vi sarebbe una assoluta coincidenza tra i compiti dell’ambulatorio di Geriatria, struttura semplice, con quelli della UOC di Geriatria, come –tra l’altro- risultava anche dalla delibera aziendale 5 marzo 2009 n. 340, impugnata come elusiva del giudicato nel giudizio di ottemperanza innanzi al TAR; inoltre, a differenza di quanto asserito nella sentenza, la richiesta della ricorrente non interferirebbe con la potestà organizzativa del Policlinico di articolare l’ambulatorio di Geriatria in una struttura semplice ed una struttura complessa, ma sarebbe volta a far valere la esigenza della ricorrente medesima di esercitare le sue funzioni in piena autonomia e non già in situazione di ingiusta subordinazione.<br />
1.2.1.Quanto, poi, alla dichiarata inammissibilità delle censure dedotte nella memoria difensiva con riguardo alla nuova delibera di incarico al prof. Sabbà (qualificate dal TAR “motivi nuovi” non notificati), l’appellante rileva, in primo luogo, che, ai sensi dell’ art.114 cpa, il prof. Sabbà era estraneo al giudizio in quanto le parti del giudizio di ottemperanza sono le stesse del giudizio definito con la sentenza passata in giudicato, nonché, in secondo luogo, che il giudice della ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza e, in caso di accoglimento del ricorso, dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato; infine l’appellante chiede la condanna della amministrazione resistente alle spese del doppio grado di giudizio, riservata la successiva azione risarcitoria.<br />
1.3.Con memoria di costituzione, depositata il 12 aprile 2013, il Policlinico ha chiesto il rigetto dell’appello, rappresentando di aver dato esatta esecuzione al giudicato con la delibera del Direttore generale 3 dicembre 2009 n. 1661, recante l’attivazione della struttura semplice “ Ambulatorio di Geriatria ed Immuno –Allergologia Geriatrica”, affidandone la direzione alla prof.ssa Ventura; inoltre, ad avviso del Policlinico, la sentenza del TAR era immune da rilievi anche con riguardo alla statuizione che dichiara inammissibili i motivi dedotti con memoria non notificata ad alcun delle parti intimate in giudizio, tenuto conto che il <i>thema decidendum </i>del ricorso per l’ottemperanza sarebbe correttamente centrato sulla delibera 3 dicembre 2009 n.1661 con cui il Direttore generale dl Policlinico da tempo aveva dato esecuzione- senza contestazioni immediate- alla sentenza TAR n.1833/2009 .<br />
1.4.Con memoria di replica del 20 maggio 2013 in via preliminare l’appellante ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio del Policlinico, in quanto la procura conferita al difensore è riferita ad un giudizio instaurato dalla prof.ssa Ventura innanzi al TAR Puglia, con elezione di domicilio a Bari; inoltre la stessa procura non sarebbe stata regolarmente rilasciata in calce al controricorso, poiché redatta su foglio separato, non numerato e allegato al medesimo, anche se in calce al controricorso vi era spazio almeno per la parziale stesura del mandato difensivo.<br />
Pertanto l’appellante ha chiesto, in primo luogo, la estromissione del Policlinico dal giudizio con la conseguente inutilizzabilità degli atti e dei documenti prodotti.<br />
1.4.1.Sotto altro profilo, poi, sempre in via preliminare, l’appellante ha eccepito l’inammissibilità del deposito in appello – da parte del policlinico- della stessa documentazione già dichiarata irricevibile innanzi al TAR in quanto presentata oltre il termine di cui agli artt. 73 e 87 cpa.<br />
1.4.2.Nel merito, poi, l’appellante ha contestato che la delibera n.1661/2009, nell’affidare alla prof.ssa Ventura la struttura semplice “ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica”, abbia dato esatta esecuzione al giudicato del 2009, in quanto- invece- i compiti correttamente spettanti alla appellante coinciderebbero perfettamente con quelli dell’intero reparto di Geriatria, cioè della UOC di Geriatria del Policlinico; pertanto, considerata la natura ambulatoriale dell’intero reparto di geriatria, sarebbe indice di sviamento di potere l’affidamento al prof. Sabbà dell’incarico di direzione della UOC Geriatria, mentre per altro verso si profilerebbe anche un danno all’erario in corrispondenza all’inutile dispendio di risorse finanziarie ed umane.<br />
Infine l’appellante ha replicato che- a differenza di quanto asserisce il Policlinico- non vi è stata accettazione dell’incarico di responsabile della struttura semplice, come si desume anche dal fatto che la stessa ha impugnato presso il TAR Puglia i provvedimenti che conferivano al prof. Sabbà gli incarichi di direttore del reparto Geriatria; né diversi elementi emergono dalla corrispondenza intercorsa tra il difensore della appellante e quello del Policlinico prima della adozione della delibera n. 1661/2009 ed invocata da controparte; tanto meno sarebbe stata concordata tra le parti la questione relativa al mancato possesso da parte della appellante della specializzazione in geriatria, sollevata solo in giudizio dal Policlinico e, peraltro, non necessaria per l’assegnazione dell’incarico di direzione della UOC di Geriatria.<br />
1.5.Con note di udienza del 21 maggio 2013 il Policlinico preliminarmente ha chiesto che la memoria di replica di controparte sia stralciata dagli atti del giudizio, in quanto l’amministrazione – dopo la costituzione in giudizio- non ha presentato memoria conclusionale e, quindi, non sussisterebbero i presupposti per le replich ai sesi dell’art. 73, comma 1, cpa; poi ha, comunque, replicato alle eccezioni di nullità della procura (regolarmente allegata e spillata al controricorso) e di inammissibilità del deposito in appello di documenti dichiarati irricevibili in primo grado, in quanto –tra l’altro- si tratterebbe di documenti relativi alla persistenza dell’interesse a ricorrere di cui il giudice potrebbe venire a conoscenza anche a mezzo di semplice dichiarazione del difensore in udienza.<br />
Alla camera di consiglio del 31 maggio 2013, uditi i difensori delle parti, la causa è passata in decisione.<br />
2. In diritto, in via preliminare, accogliendo l’eccezione sollevata dall’appellante, va dichiarata tardiva la memoria di replica depositata dalla Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari in data 20 maggio 2013. Infatti la replica è presentata oltre il termine di giorni 30 liberi prima dell’udienza, di cui all’art.73 cpa, mentre, poiché il Policlinico si è limitato alla memoria di costituzione in data 12 aprile 2013, all’appellante non era consentito di presentare corrispondente memoria di replica nel termine di venti giorni libera dalla data della camera di consiglio.<br />
2.1.In conseguenza non vengono prese in esame le eccezioni di nullità della costituzione in giudizio del Policlinico di Bari per invalidità della stessa procura (nei sensi sopra esposti), sollevate dall’appellante nella memoria di replica in questione.<br />
Peraltro va aggiunto che, poiché l’appello nel merito non è fondato, il Collegio, per economia di mezzi, comunque non avrebbe esaminato le suddette eccezioni preliminari .<br />
Ancora in via preliminare, visto che il ricorso per violazione del giudicato è stato notificato al Policlinico nel novembre 2012, il Collegio prospetta che nel caso all’esame, dal novembre 2009 ( epoca del primo conferimento della responsabilità della UOC Geriatria al prof. Sabbà), l’appellante in realtà per fatti concludenti ha fatto evidente acquiescenza alla delibera n. 1661 del 3 dicembre 2009, che –in esecuzione del giudicato- le conferiva la direzione della Unità semplice Ambulatorio di Geriatria : infatti appare inverosimile che la interessata, prendendo servizio all’Ambulatorio Unità semplice, collocato nell’ambito della UOC Geriatria, non si fosse resa conto la direzione della UOC medesima era espletata dal prof. Sabbà in corrispondenza a regolare delibera di incarico del Policlinico 19 novembre 2009 n.155 ( di copertura di posto vacante).<br />
Ciò premesso, tuttavia il Collegio ritiene di esaminare nel merito l’appello in epigrafe per prevalenti esigenze di certezza delle posizioni di direzione espletate dai sanitari nell’ambito della Unità Operativa in questione.<br />
2.2.La sentenza di ottemperanza del TAR merita conferma, pur se con motivazione in parte diversa.<br />
In primo luogo l’appello non appare fondato, poiché il Policlinico con la delibera del Direttore generale 3 dicembre 2009 n.1661 ha dato esatta ottemperanza al giudicato formatosi a favore della prof. ssa Ventura con la sentenza TAR n.1833/2009.<br />
In particolare, in sede di ottemperanza, la citata deliberazione del Policlinico, preso atto del bando della Università di Siena indetto nel 2004 per la copertura di 1 posto di professore associato, facoltà di Medicina, settore scientifico disciplinare –SSD MED/09, ha disposto che era necessario istituire una Unità semplice- Ambulatorio di Geriatria nell’ambito della UOC di Geriatria del Policlinico ( e presso la stessa allocata), al fine di consentire alla prof. ssa Ventura, vincitrice della suddetta procedura concorsuale, il supporto assistenziale corrispondente all’impegno didattico e scientifico dell’insegnamento di Geriatria e Gerontologia ed espressamente previsto dal bando dell’Università di Bari del 2004 ; inoltre, stabilito che tale struttura semplice avrebbe gestito anche le esigenze assistenziali connesse alle patologie di tipo immuno- allergico dei pazienti in età geriatrica, ne ha affidato la responsabilità di direzione alla prof. ssa Ventura ( graduata con livello 2 e peso 1,35).<br />
2.3.Né la circostanza che i compiti dell’ambulatorio di geriatria- unità semplice coincidono, a dire dell’appellante, con quelli della intera struttura UOC geriatria rappresenta elemento sufficiente perché il Collegio ritenga che il Policlinico, ove avesse esattamente ottemperato, avrebbe conferito alla appellante la direzione della UOC di Geriatria, e non quella della Unità semplice nell’ambito di quella complessa: infatti nel bando di concorso (per la copertura del posto di professore di ruolo di seconda fascia – associato) l’Università di Bari aveva espressamente indicato, ai fini del supporto assistenziale da conferire a seguito della chiamata, “Unità semplice “Ambulatorio di Geriatria” nell’ambito dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria dell’Azienda Policlinico di Bari.<br />
Pertanto la rappresentata coincidenza di compiti, ad avviso del Collegio, risulta irrilevante ai fini della esatta ottemperanza al giudicato da parte del Policlinico nei confronti dell’appellante, in quanto, sotto il profilo sostanziale, la medesima, professore associato, non avendo impugnato la specifica disposizione del bando, aveva una posizione giuridica qualificata solo per ottenere la direzione della Unità Semplice, mentre, sotto il profilo processuale, non può dolersi di tale assegnazione, poiché la sentenza TAR n. 1833/2009 passata in giudicato ha accertato il suo “diritto” (con statuizione difforme dall’indirizzo giurisprudenziale consolidato) allo svolgimento delle funzioni medico assistenziali inerenti alla qualifica di professore associato per il posto messo a concorso con il decreto del Rettore n.13669/2004.<br />
2.4.Inoltre va aggiunto che, comunque, dagli atti del giudizio di ottemperanza proposto innanzi al TAR nel 2012, risulta che, quando il Policlinico di Bari nel 2009 ( in attesa della nuova Intesa Regione Puglia –Università di Bari e su conforme parere del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia) assegnò l’incarico di direzione della UOC Geriatria al Prof. Sabbà in applicazione del D. lgs . n. 517/1999, art. 5, comma 5, il prof. Sabbà aveva una anzianità dal 1995 come associato MED 09, mentre, quando nel 2011 con delibera del Direttore generale n. 596/2011il Policlinico prorogò l’incarico apicale già in corso, il prof. Sabbà – nel frattempo- nell’ottobre 2010 aveva vinto il concorso di Professore ordinario MED 09 ( bandito nel 2005) ed era stato chiamato nel dicembre 2010 dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Bari.<br />
2.5.Né l’appellante può invocare la situazione che “ nessuno degli aspetti caratterizzanti la struttura complessa è ravvisabile nel caso del reparto in questione” a sostegno della sua pretesa di farsi assegnare la responsabilità della direzione dell’intero reparto .<br />
Infatti, come ha rilevato la sentenza di ottemperanza appellata, nel caso di specie l’obbligo di esecuzione del giudicato non può comportare limitazioni alle scelte organizzative del Policlinico (che già con delibera n1355/2000 aveva configurato come UOC la Unità operativa di Geriatria) atteso che la sentenza del 2009 ( cosa giudicata) non ha per oggetto la pretesa della prof.ssa Ventura alla direzione di una struttura complessa, né tanto meno di quella di Geriatria, ma concerne soltanto “l’accertamento del diritto della ricorrente allo svolgimento delle funzioni assistenziali inerenti la qualifica posseduta”.<br />
2.5.1.Sotto diverso profilo, inoltre, appare contraddittorio che l’appellante, mentre rileva che i compiti della UOC di Geriatria non hanno la consistenza tipica delle unità complesse, poi censuri la delibera n. 1661/2009 del Policlinico in quanto non le ha conferito la direzione della intera UOC Geriatria, ma solo quella della Unità semplice dell’ambulatorio geriatria -immuno allergologia geriatrica.<br />
2.6.Né vanno dichiarati nulli per violazione del giudicato i provvedimenti con cui il Policlinico nel 2009, 2011 e 2012 ha assegnato al prof. Sabbà la direzione della UOC in questione: infatti tali assegnazioni, visto che il bando del concorso per professore associato si riferiva espressamente allo svolgimento di funzioni assistenziali presso l’Unità semplice Ambulatorio di Geriatria, esulano dall’ambito dell’esecuzione del giudicato azionato dalla prof. Ventura per l’adeguato svolgimento delle proprie funzioni medico assistenziali e riguardano l’autonomo procedimento della assegnazione della direzione della UOC; assegnazione non legata – come si è visto- da nesso di diretta presupposizione rispetto alla determinazione del Policlinico n.1661/2012, che ( nella censurata ottemperanza della sentenza 2009) ha assegnato all’appellante la direzione della struttura semplice “ ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica .<br />
2.7.Analoga considerazione, poi, va fatta anche con riguardo alla proroga dell’incarico di direzione della UOC Geriatria conferita da Policlinico al prof. Sabbà, con delibera n. 1384/2012, che, ad avviso della appellante, dovrebbe essere dichiarata nulla per violazione del giudicato .<br />
A conferma di tale conclusione, infatti, dall’appello risulta che l’appellante ha impugnato con autonomo ricorso (in sede di legittimità) innanzi al TAR Puglia ( R. G. n.1808/2012) la citata delibera n. 1384 del 20 novembre 2012 con cui il Policlinico ha in pratica confermato l’attribuzione ad interim al prof. Sabbà dell’incarico di Direttore della UOC Geriatria, nelle more delle ulteriori comunicazioni da parte delle Autorità Accademiche.<br />
Nei sensi esposti, quindi, appaiono infondati, per quanto di interesse della appellante, anche i motivi che deducono la nullità delle suddette delibere di conferimento della direzione UOC Geriatria al prof. Sabbà.<br />
Pertanto, pur se con diversa motivazione, va confermata la sentenza di ottemperanza di primo grado anche nella parte in cui dichiara inammissibili le censure che deducono la nullità delle richiamate delibere del Policlinico per asserita violazione del giudicato .<br />
3. In conclusione, preliminarmente, accogliendo l’eccezione del Policlinico,va dichiarata tardiva la memoria di replica depositata dall’appellante, per cui il Collegio non prende in esame le altre eccezioni di rito nella stessa sollevate; nel merito l’appello va respinto perché infondato e, per l’effetto, va confermata la sentenza di ottemperanza di primo grado, pur se con motivazione in parte diversa.<br />
Tuttavia il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per trasmettere la presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia, Bari, per le valutazioni di competenza in ordine alla ipotesi di danno all’erario, considerato che la dedotta sostanziale coincidenza tra i compiti e le funzioni della Unità semplice “ambulatorio di geriatria e immuno- allergologia geriatrica” e quelli della struttura operativa complessa di geriatria e gerontologia può, comunque, essere rilevante al fine di valutare se il Policlinico, nel conferire la direzione della U S e della UOC di Geriatria rispettivamente alla prof. ssa Ventura ed al prof. Sabbà nel periodo dal novembre 2009 al novembre 2012, corrispondendo i relativi emolumenti, abbia agito nel rispetto delle regole vigenti nella gestione dei mezzi finanziari pubblici .<br />
Considerate le caratteristiche poco lineari della vicenda sussistono, peraltro, i presupposti per la compensazione delle spese di lite per questo grado di appello.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), preliminarmente dichiarata tardiva la memoria di replica dell’appellante, nel merito respinge l’appello sulla sentenza di ottemperanza in epigrafe e per l’effetto conferma la sentenza di ottemperanza di primo grado con motivazione in parte diversa.<br />
Spese di lite compensate tra le parti per il presente grado di giudizio.<br />
Manda alla segreteria di questa Sezione terza di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia per le valutazioni di competenza nei sensi di cui in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-6-2014-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2012 n.2861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-20-6-2012-n-2861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-20-6-2012-n-2861/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-20-6-2012-n-2861/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2012 n.2861</a></p>
<p>Pres. A. Savo, est. G. Di Vita Mosca Gelsomina (Avv. Antonio Parisi) c. Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Centro Servizi Amministrativi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in tema di mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento Giurisdizione e competenza – Inserimento nelle graduatorie</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-20-6-2012-n-2861/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2012 n.2861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Savo, est. G. Di Vita<br /> Mosca Gelsomina (Avv. Antonio Parisi) c. Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Centro Servizi Amministrativi di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione dell&#8217;A.G.O. in tema di mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento – Controversia – Non è assimilabile alla nozione di concorso pubblico – Ragioni – Giurisdizione del A.G.O. – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella nozione di concorso per l&#8217;accesso al pubblico impiego non è compresa la fattispecie, delineata in materia scolastica dall&#8217;art. 401 d.lgs. n. 297/1994, caratterizzata dall&#8217;inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi a esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili. Infatti l&#8217;assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell&#8217;atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall&#8217;ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l&#8217;inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all&#8217;assunzione (1)	</p>
<p></b>__________________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 giugno 2007 n. 14290; id. 13 febbraio 2008 n. 3399;  id. 10 novembre 2010 n. 22805 e 8 febbraio 2011 n. 3032; Consiglio di Stato, A.P., 12 luglio 2011 n. 11</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2007, proposto da:	</p>
<p><b>Mosca Gelsomina</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Parisi, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via S. Aspreno, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Centro Servizi Amministrativi di Napoli</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domiciliano ex lege in Napoli, via Diaz, 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della graduatoria ad esaurimento del personale docente per gli anni scolastici 2007/2008; 2008/2009 pubblicata in data 27.7.2007;<br />	<br />
&#8211; in parte qua del decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007 nella parte in cui prevede, a motivo di esclusione, la presentazione fuori termine della domanda di iscrizione, non amme<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e del Centro Servizi Amministrativi di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso iscritto al numero di registro generale 5621/2007 la Sig.ra Mosca Gelsomina espone in fatto che:<br />	<br />
&#8211; si classificava al 26° posto nel concorso pubblico per l’ammissione al VII ciclo della Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (SICSI), sezione Suor Orsola Benincasa per la classe di insegnamento A036, corso abilitante all<br />
&#8211; in seguito alla decadenza di uno dei concorrenti utilmente classificati, conseguiva la immatricolazione in data successiva alla scadenza del termine previsto dal decreto del Direttore Generale del Personale della Scuola del Ministero della Pubblica Istr<br />
&#8211; in base a tale decreto: a) nelle graduatorie ad esaurimento potevano essere ammessi con riserva anche gli iscritti ai corsi abilitanti, tra i quali figuravano le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario sul presupposto che la riserva viene<br />
&#8211; richiedeva l’iscrizione tardiva con riserva in graduatoria documentando, anche attraverso apposita certificazione rilasciata dall’Università Suor Orsola Benincasa, di non aver potuto presentare tempestivamente l’istanza.<br />	<br />
Avverso il mancato inserimento insorge la ricorrente che, a sostegno dell’esperito gravame, lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili. Con successivo atto di motivi aggiunti la esponente lamenta inoltre il silenzio serbato dalla intimata amministrazione sulla domanda di inserimento in graduatoria ai sensi dell’art. 13, quarto comma, del D.D.G. 16 marzo 2007 (secondo cui sarebbero stati accolti con riserva i concorrenti che avessero presentato ricorso contro l’esclusione dalla procedura selettiva).<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione scolastica che chiede la reiezione del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 giugno la causa è stata spedita in decisione.<br />	<br />
In limine litis, il Collegio rileva il difetto di giurisdizione.<br />	<br />
In sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia <i>&#8220;&#8230;è limitata a quelle procedure che iniziano con l&#8217;emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l&#8217;atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell&#8217;inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili&#8221;</i> (Sezioni Unite, 20 giugno 2007 n. 14290); tale impostazione è stata confermata, sempre in sede di regolamento di giurisdizione, con riferimento alla formazione delle graduatorie del personale docente, dall&#8217;ordinanza Cass. S.U., 13 febbraio 2008 n. 3399, secondo cui <i>&#8220;&#8230;relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (&#8230;) Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l&#8217;assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all&#8217;art. 2907 c.c.&#8221;</i>, con la conseguente dichiarazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. anche Cassazione, Sez. Unite, 10 novembre 2010 n. 22805 e 8 febbraio 2011 n. 3032).<br />	<br />
A tali conclusioni è pervenuta anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011 n. 11.<br />	<br />
In particolare, si è osservato che, con riguardo all&#8217;inserimento in apposite graduatorie ad esaurimento dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), in quanto preordinate al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili, l&#8217;assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell&#8217;atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall&#8217;ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie.<br />	<br />
Si è pertanto ritenuto che, con riferimento alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico, si è in presenza di atti i quali esulano sotto vari aspetti da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l&#8217;assunzione, né tali atti possono essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.165 del 2001, art. 2, comma 1).<br />	<br />
Tali atti di gestione delle graduatorie permanenti non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte <i>“con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato” </i>(così decreto legislativo n.165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi.<br />	<br />
In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione indicando come competente il giudice ordinario ai sensi dell’art. 59 L. 18 giugno 2009 n. 69 e dell’art. 11 cod. proc. amm. innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente pronuncia.<br />	<br />
Il contenuto processuale della statuizione giustifica l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso meglio specificato in epigrafe, indicando come giudice competente il giudice ordinario innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine indicato in parte motiva.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/06/2012</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2011 n.2861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2011-n-2861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2011-n-2861/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2011-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2011 n.2861</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che annulla la revisione di una patente (art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285), in conseguenza dell’esaurimento del punteggio di 20 punti, lamentandosi che la decurtazione del punteggio relativo a diverse violazioni commesse non sarebbe mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale, non bastando l’esistenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2011-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2011 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che annulla la revisione di una patente (art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285), in conseguenza dell’esaurimento del punteggio di 20 punti, lamentandosi che la decurtazione del punteggio relativo a diverse violazioni commesse non sarebbe mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale, non bastando l’esistenza di rapporti negoziali tra l’amministrazione e la società Postel in ordine alle modalità di effettuazione delle comunicazioni. Nel caso di specie si e&#8217; esclusa la sufficienza della documentazione (tabulati) versata in atti dalla parte resistente, che non dimostra l’avvenuta comunicazione delle decurtazioni di punteggio che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02861/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04286/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4286 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Luciano Crescenzi</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE III n. 01372/2010, resa tra le parti, concernente REVISIONE PATENTE DI GUIDA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Silvia La Guardia; per le parti nessuno presente;	</p>
<p>Ritenuto, prima facie, che appare condivisibile l’avviso espresso dal T.A.R.;<br />	<br />
Ritenuto che non si fa luogo a pronuncia sulle spese della presente fase, non essendosi costituita la parte appellata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4286/2011).<br />	<br />
Nulla spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2011-n-2861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2011 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. CalveriA. F. (Avv. A. Casellato) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) in tema di concorsi è ammissibile l&#8217;adozione di un giudizio identico nei confronti di due candidati 1. Concorso – Giudizio – Identico per due candidati – Ammissibilità – Ragioni – Giudizio univoco – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza – Est. Calveri<br />A. F. (Avv. A. Casellato) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di concorsi è ammissibile l&#8217;adozione di un giudizio identico nei confronti di due candidati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso – Giudizio – Identico per due candidati – Ammissibilità – Ragioni – Giudizio univoco – Sussiste	</p>
<p>2. Concorso – Maturità – Risposte – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di concorsi, la formulazione di uno stesso giudizio nei confronti di due candidati riportata nel verbale in cui vengono espressamente rilevate ed indicate le carenze dimostrate nel corso del colloquio non consente di ritenere, in ragione solo della rilevabilità di un identico apprezzamento valutativo per entrambi, inesistente la formulazione di un giudizio univoco e determinato per ciascuno dei candidati per i quali lo stesso giudizio è stato con pari formulazione esternato.	</p>
<p>2. In tema di esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria, la valutazione delle risposte fornite da un candidato con l’espressione numerica dei voti deve ritenersi sufficientemente motivata, in quanto manifesta l’esito della valutazione effettuata dall’Organo esaminatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02861/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 11300/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11300 del 2006, proposto da:	</p>
<p><b>Ferri Arianna</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V.le Regina Margherita, 290; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>degli atti del procedimento relativo all’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria sostenuto dalla ricorrente per l’anno scolastico 2005/2006 e del provvedimento finale con cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto non superato l’esame di Stato;<br />	<br />
nonché per ottenere<br />	<br />
il riconoscimento di tutti i danni, anche di ordine non patrimoniale conseguenti all’illegittimo esito dello stesso esame di Stato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;<br />	<br />
Visto l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente in prossimità della odierna udienza;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sono impugnati gli atti del procedimento di esame di Stato, conclusivo del corso di studio di istruzione superiore, sostenuto dalla ricorrente presso l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano (FR) per l’anno scolastico 2005/06 ed il provvedimento finale con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato che la ricorrente non ha superato l’esame di Stato con il voto 47/100.<br />	<br />
Premette la ricorrente che all’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione superiore “perito aziendale e corrispondente in lingue estere” presso l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano (FR), ha riportato i seguenti punteggi: credito scolastico 7/20; prove scritte 28/45; colloquio 12/35 e che la commissione esaminatrice ha dichiarato non superato l’esame di Stato con punti 47/100.<br />	<br />
Si duole di tale risultato e deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
I) Violazione artt. 1 e 3 legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di motivazione.<br />	<br />
Evidenziato che la propria scheda personale rimanda per la valutazione delle prove scritte, alle griglie allegate a ciascuna delle tre prove (italiano, inglese, pluridisciplinare), rileva la istante che nessuna di queste griglie risulta rispondente a criteri di trasparenza e razionalità poiché:<br />	<br />
a) La valutazione della prova scritta di italiano espone nella griglia un numero di cinque voti, tutti visibilmente cancellati e corretti, così come risulta cancellato e corretto il totale in calce (56:5=11,2).<br />	<br />
Per le cancellature e correzioni, in mancanza di qualsiasi sigla o nota di convalida a margine o in calce, non emergerebbe con certezza l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, rendendosi in tal modo invalidi sia il verbale che la valutazione in esso contenuta.<br />	<br />
b) La valutazione della seconda prova scritta (inglese) contiene anch’essa una serie di punteggi tutti cancellati e corretti, così come il totale (9,2) e tanto, anche in tal caso, senza qualsiasi sigla o nota di convalida.<br />	<br />
c) La valutazione della prova scritta pluridisciplinare è contenuta in una griglia dove, per ciascuna materia, sono espressi tre indicatori da 0 a 1 (conoscenza degli argomenti; capacità di sintesi; chiarezza espositiva e correttezza formale).<br />	<br />
A fianco di ciascuna delle tre domande per ogni materia, la Commissione ha indicato una serie di voti che dovrebbero condurre, sommati per ciascun indicatore, ai totali indicati nella griglia.<br />	<br />
Ciò però non è dato riscontrare per la prova di matematica, di tecnica amministrativa e di diritto-economia per le quali i punteggi singoli non corrispondono a quelli indicati nella griglia mentre la circostanza che corrisponde solo il totale (del punteggio) non vale a dissipare la esistenza di note di perplessità e non trasparenza nell’operato della Commissione.;<br />	<br />
d) la prova di diritto-economia rileva anomalie similari ma in diverso modo: viene infatti indicato un totale di punti 2 che non corrisponde ai tre voti sommati (totale 3) mentre dal totale complessivo della griglia si evince che per tale materia è stato effettivamente sommato il voto 3.<br />	<br />
e) Per la prova di storia manca del tutto ogni indicazione dei voti per i tre indicatori, relativi a ciascuna delle tre domande.<br />	<br />
f) Manca comunque l’indicazione analitica dei tre voti per ciascuno dei tre indicatori relativamente a ciascuna delle tre domande di ogni materia, e cio per tutte le materie: vi è infatti un solo voto per ogni domanda (tranne che per la prova di francese).<br />	<br />
Sarebbero perciò totalmente viziate tutte le valutazioni espresse nella griglia per la terza prova (pluridisciplinare) giacchè non risulta possibile ripercorrere l’iter logico e numerico seguito dalla Commissione, nella valutazione delle singole domande delle varie prove, con riferimento a ciascuno dei tre indicatori riportati nella griglia.<br />	<br />
Viene perciò denunciato il difetto di motivazione e la violazione dei principi di logicità e di quelli di buon andamento e razionalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di trasparenza della stessa azione della p.a. (art. 1 legge 241/90).<br />	<br />
II) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti poiché tutti i verbali dell’esame della ricorrente sono costellati di vizi di forma ed incertezze di redazione, tali da costituire (per la loro quantità e qualità) sintomi di grave perplessità dell’azione della Commissione esaminatrice.<br />	<br />
Infatti nella scheda non è riportato completamente l’indirizzo “perito aziendale e corrispondente in lingue estere”; nel verbale del colloquio è rimasta indicata la data (errata) 4.6.2006 anzichè 4.7.2006 accanto alla firma della ricorrente; nella griglia di valutazione del colloquio non è indicata la data; e nella griglia di valutazione della prova pluridisciplinare la data è errata ed è stata corretta senza sigla o nota di convalida; né vi è indicazione del nome del candidato e della classe negli spazi prestampati a ciò dedicati.<br />	<br />
III) Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione poiché nel verbale del colloquio, la Commissione riporta una serie di contenuti del colloquio stesso, attribuendoli indistintamente alla ricorrente e ad un altro candidato: come se fossero stati interrogati insieme ed avessero fornito risposte identiche. Tale indistinzione renderebbe impossibile ricostruire il contenuto dei singoli colloqui con riflessi sulla motivazione e sulla verbalizzazione che si rivelerebbero come illogicamente esternate o come addirittura inesistenti (verbalizzazione) tali da non consentire la ricostruzione del contenuto e l’andamento del colloquio svolto dalla ricorrente.<br />	<br />
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo proposto a seguito di istruttoria dopo che sono stati depositati in giudizio gli atti del procedimento completi di tutti i documenti la ricorrente richiama i motivi del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Vengono comunque proposte, con gli stessi motivi aggiunti, le seguenti ulteriori deduzioni:<br />	<br />
I) Violazione degli artt. 1 e 3 legge 241/90, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione. Violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione con verbale 29.6.2006 n. 15 poiché nei verbali delle prove di esame, forniti dall’Amministrazione, non risulta nessuna delle correzioni denunciate con il primo motivo di ricorso e tale risultanza denoterebbe la esistenza di una anomalia, che non consente di ritenere sanati i vizi evincibili degli atti del procedimento e che renderebbe emergente la esistenza di concreti dubbi sulla regolarità delle valutazioni compiute, della redazione dei relativi giudizi e della gestione della documentazione ufficiale, durante la prova e dopo la conclusione del procedimento.<br />	<br />
In particolare tali anomalie si riscontrerebbero: per l’indicazione “n. 15” contenuta nel verbale a pag. 68 (prova orale) relativa a sua volta al verbale contente i criteri: tale n. 15 mentre è chiaro nel verbale ora depositato in giudizio, è invece visibilmente corretto nel verbale consegnato dall’Istituto alla ricorrente in sede di accesso, depositato con il ricorso; ed inoltre per correzioni relative alla valutazione delle prove di italiano e di inglese che non sarebbero visibili nei verbali ora depositati.<br />	<br />
Inoltre, con riferimento alla relazione del dirigente scolastico anch’essa inviata unitamente alla documentazione richiesta con istruttoria, emergerebbe astiosa insofferenza nei confronti dell’alunna che intendeva solo esercitare un diritto alla stessa riconosciuto (alla tutela in sede giurisdizionale). Viene denunciata la esistenza di ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti rilevabile in via sintomatica da:<br />	<br />
a) l’errore nell’apposizione della data sulla scheda addebitato alla ricorrente anziché alla Commissione che aveva in svolgimento il procedimento d’esame;<br />	<br />
b) la espressione “sempre che si conoscano i numeri” (in “Relazione”) anch’essa strumentale ad una preconcetta valutazione negativa della ricorrente, mentre si ignora la circostanza che non spetta alla alunna correggere e rivedere i numeri dei verbali;<br />	<br />
c) la precisazione che la ricorrente è stata “ammessa di diritto” agli esami di Stato quale nota di demerito mentre trattavasi di ammissione prevista e voluta dalla legge.;<br />	<br />
d) la terza lingua straniera di cui viene asserito, in chiave negativa per la ricorrente, che la stessa non si sarebbe resa conto del fatto che tale insegnamento, pur previsto nel progetto non era stato invece svolto. <br />	<br />
Tanto, al fine di esentare l’Istituto da ogni responsabilità per aver previsto un insegnamento e non averlo mai attivato.<br />	<br />
Conclude la ricorrente insistendo anche nella domanda, già formulata nel ricorso principale, di risarcimento del danno riconducibile alla sua reiscrizione al quinto anno del corso d’istruzione secondaria superiore ed alla perdita della possibilità di conseguire il diploma ad indirizzo “corrispondente in lingue estere” (poiché l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano ha istituito tale corso “una tantum”) sicchè la reiscrizione al quinto anno è avvenuta per l’indirizzo generico di “perito aziendale” in altre scuole.<br />	<br />
Il contraddittorio risulta istituito sia per il ricorso introduttivo che per l’atto contenente motivi allo stesso aggiuntivi nei confronti del Ministero della P.I. il quale si è costituito in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato.<br />	<br />
Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio osserva il Collegio quanto segue.<br />	<br />
Giova iniziare la disamina delle censure svolte nel ricorso dai rilievi (terzo motivo) riferiti allo svolgimento della prova orale (il colloquio) poiché viene dalla attuale ricorrente posta in dubbio la effettiva individuabilità del suo svolgimento quale prova interessante la sua condizione di singolo candidato chiamato a sostenerla il giorno della relativa convocazione.<br />	<br />
Rileva la istante la impossibilità di sceverare i contenuti e l’andamento del colloquio tanto che nel verbale relativo alla stessa prova orale sarebbero riportati, indistintamente, una serie di dati riferiti ai contenuti del colloquio ma senza che si renda possibile individuare quelli riferibili alla prova da lei sostenuta ovvero da altro candidato. E tanto anche per la valutazione della stessa prova poiché non risulterebbe possibile individuare neppure una specifica e singola motivazione dell’esito dello stesso colloquio che sia riferibile alla attuale istante.<br />	<br />
Tali rilievi risultano, ad avviso del Collegio, infondati.<br />	<br />
Nel verbale n. 19 del 4/7/2006 relativo al giorno dello svolgimento del colloquio da parte della ricorrente (e degli altri candidati convocati per lo stesso giorno) risulta che la Commissione ha proceduto alla conduzione dei colloqui ed ha verbalizzato che “per ogni candidato vengono trascritti sulla apposita scheda gli argomenti trattati”.<br />	<br />
Nello stesso Verbale viene inoltre precisato relativamente alla prova sostenuta da due candidati, uno dei quali la ricorrente, che “… Sulle domande proposte dai Commissari i candidati non hanno saputo orientarsi e, sollecitati ulteriormente ad esporre degli argomenti a piacere, non hanno comunque saputo rispondere”.<br />	<br />
Non risulta dunque in alcun modo provato, né risultano idonee a smentire quanto risulta dal verbale, le affermazioni della ricorrente basate su una indistinguibilità delle domande che invece sono state trascritte sulla sua scheda.<br />	<br />
Quanto alla non evincibilità, ovvero con più aderenza alle prospettazioni della ricorrente, alla indistinguibilità della motivazione siccome non indirizzata ad un determinato candidato ma riferita a due degli stessi (la ricorrente e l’altro studente nel verbale indicato) osserva il Collegio che la formulazione di uno stesso giudizio nei confronti di due candidati riportata nel verbale in cui vengono espressamente rilevate ed indicate le carenze dimostrate nel corso del colloquio (“Sulle domande proposte dai Commissari i candidati non hanno saputo orientarsi e, sollecitati ulteriormente ad esporre degli argomenti a piacere, non hanno comunque saputo rispondere”) non consente di ritenere, in ragione solo della rilevabilità di un identico apprezzamento valutativo per entrambi, inesistente la formulazione di un giudizio univoco e determinato per ciascuno dei candidati per i quali lo stesso giudizio è stato con pari formulazione esternato.<br />	<br />
Nessun pregio, per evidente constatabilità, rivestono le osservazioni dalla ricorrente formulate nel secondo motivo, riferite alla data errata nel verbale del colloquio apposta accanto alla sua firma (4/6/2006 anziché 4/7/2006) ed alle altre omissioni indicate nello stesso secondo motivo del ricorso introduttivo per quanto concerne l’andamento del colloquio, che non si palesano suscettibili di costituire elemento di invalidità della stessa prova poiché la data esatta del colloquio (cioè 4/7/2006) risulta dal verbale relativo alla riunione nello stesso giorno della Commissione che ha proceduto alle operazioni d’esame per i candidati convocati per sostenere il colloquio secondo il calendario in precedenza stilato.<br />	<br />
Tanto ritenuto, passando alle altre censure va rilevato che le prime tra quelle proposte dalla deducente sono in prevalenza indirizzate a denunciare in via generale ovvero in relazione a ricorrenze particolari:<br />	<br />
a) la esistenza di frequenti cancellazioni e correzioni apportate in sede di valutazione delle prove da lei sostenute: nelle parti contenenti la espressione del giudizio sugli elaborati ovvero sui verbali della Commissione d’esame (non recanti alcun segno atto a convalidarle);<br />	<br />
b) la divergenza tra punteggi parziali e punteggio totale rinvenibile nelle griglie relative alla valutazione di alcune materie (prove scritte) che non assicurerebbe né la certa esistenza degli elementi sottostanti sui quali vengono basati gli apprezzamenti dalla Commissione espressi in punteggi, né consentirebbe di individuare la esistenza di una effettiva motivazione degli stessi giudizi che non trasparirebbe neanche dai verbali di esami, anch’essi costellati da irregolarità formali e da motivazioni di formulazione ad oggetto incerto o di non sicura determinazione. Tali rilievi vengono poi reiterati nei motivi aggiunti proposti ad avvenuta esecuzione di istruttoria in cui la circostanza che dai verbali relativi alle prove di esame fornita dall’Amministrazione non risulterebbe nessuna correzione starebbe ad avvalorare la esistenza di irregolarità delle operazioni di valutazione compiute.<br />	<br />
Siffatte censure, più che per individuare la esistenza di elementi integranti fattispecie di falsità in atti provenienti da Organi di pubblica amministrazione inducenti, ove come tali denunciate, la possibile instaurazione processuale dell’incidente di falso, vengono proposte dalla ricorrente, che della proposizione della eventuale querela di falso non fa alcun cenno, con l’unico intendimento di evidenziare la esistenza di vizi suscettibili di inficiare le valutazioni espresse dalla Commissione sulle prove svolte che non sarebbero sorrette da una chiara trasparenza dei presupposti sui quali i relativi apprezzamenti sono stati formulati, non ben individuabili né dai verbali redatti né da altra documentazione, e non consentirebbero in tal modo di individuare neppure la motivazione di quei giudizi di cui si impone invece la espressione.<br />	<br />
L’esame completo della documentazione versata in giudizio consente invece di disattendere la esistenza delle carenze nei sensi sopraesposti denunciate dalla ricorrente.<br />	<br />
La motivazione designante l’avvenuto esame da parte della Commissione di tutti gli elementi sui quali la stessa era tenuta compiere le valutazioni ed ad esprimere il relativo giudizio emerge, per quanto concerne le prove scritte, dall’uso da parte della stessa Commissione in sede della loro valutazione, delle apposite “griglie di valutazione” contenenti la espressione dei punti attribuiti alla ricorrente per ciascuno degli indicatori e descrittori come analiticamente suddivisi nelle stesse griglie.<br />	<br />
Tanto (sempre restando alle prove scritte) è dato riscontrare per tutte le prove cui si riferisce la ricorrente.<br />	<br />
Restano però da esaminare gli ulteriori e più particolari rilievi diretti ad evidenziare la esistenza di divergenze per quanto concerne in particolare la valutazione della prova pluridisciplinare che non consentirebbe di riscontrare una perfetta concordanza dei punteggi attribuiti.<br />	<br />
In particolare, per le prove di diritto-economia denuncia la ricorrente che nella “griglia di correzioni” i punteggi singoli non corrisponderebbero nella loro somma, mentre corrisponderebbe come esatto il totale (del punteggio).<br />	<br />
Infatti, asserisce la ricorrente, per il diritto-economia la Commissione ha indicato un totale di punti 2 che non corrisponde ai tre voti di griglia sommati che dovrebbero condurre ad un totale di 3 punti.<br />	<br />
La anomalia rilevata dalla ricorrente non assume rilevanza ai fini della attribuzione del punteggio totale.<br />	<br />
La stessa deducente ammette che, nonostante le predette divergenze, risulta tuttavia esatto il totale del punteggio effettivamente computato sicchè la censura risulta proposta unicamente allo scopo di indurre anche da tali divergenze benché non determinanti né incidenti sul totale del punteggio attribuito, la esistenza di elementi di incertezza e perplessità nella espressione del punteggio, non desumibili invece per quanto sopra evidenziato.<br />	<br />
Parimenti non rilevano le divergenze, quanto alla valutazione della prova pluridisciplinare, dalla ricorrente denunciate per le materie di matematica e di tecnica amministrativa poiché anche se i punteggi singoli “… non corrispondono a quelli indicati nello schema …” la stessa ricorrente evidenzia che “… il totale … (è) … invece corrispondente”.<br />	<br />
Quanto alla prova di Storia per la quale la ricorrente evidenzia la mancanza assoluta di qualsiasi indicazione di voti per ciascuna delle tre domande, la griglia di correzione della terza prova riporta i voti attribuiti per ciascuno dei tre indicatori (0,30 per l’indicatore “Conoscenza degli argomenti; 0,30 per “Capacità di sintesi”; 0,20 per “Chiarezza espositiva e correttezza formale”):<br />	<br />
Tanto deve ritenersi sufficiente poiché la indicazione dei voti a fianco di ciascuna risposta se è a discrezione del docente non è invece imposta da nessuna disposizione.<br />	<br />
Deve perciò concludersi che non possono in alcun modo ritenersi viziate tutte le valutazioni riferibili alla terza prova (pluridisciplinare) né può ritenersi esistente, in particolare, il denunciato vizio di motivazione poiché il risultato della valutazione delle risposte fornite dalla candidata è costituito dalla espressione numerica dei voti che sta a significare l’esito della valutazione effettuata dall’Organo esaminatore.<br />	<br />
Poiché nell’atto contenente motivi aggiunti, oltre che rimarcate le già rilevate anomalie di cui si è poc’anzi evidenziata la irrilevanza, viene formulata anche la ulteriore denuncia della attribuzione artatamente ostile per la candidata di irregolarità alla stessa addebitate (quale ad esempio l’errore nella apposizione della data sulla “scheda”) ovvero di altre circostanze denotanti una preconcetta valutazione negativa della ricorrente che starebbero ad indicare la illegittima precostituzione in sfavore della stessa di profili di demerito, anche tali rilievi appaiono formulati a livello di argomentazioni meramente congetturali di uno sviamento del potere attribuito all’Organo competente ad esprimere giudizi sulle prove svolte dalla ricorrente, a fronte della già rilevata esistenza di votazioni espresse in esito alla valutazione delle prove svolte dalla stessa e di giudizi contenenti la indicazione (vedasi quelli relative al colloquio) delle carenze rilevate come negative per la candidata.<br />	<br />
Non si ravvisa dunque la esistenza di nessun profilo che consenta l’accoglimento del ricorso che va perciò rigettato mentre emergono ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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