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	<title>2854 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2854 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2020 n.2854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-5-2020-n-2854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-5-2020-n-2854/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2020 n.2854</a></p>
<p>Franco Frattini Presidente, Massimilano Noccelli Consigliere, estensore; PARTI: (Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gabriele Pafundi, dall&#8217;Avvocato Cataldo Giuseppe Salerno e dall&#8217;Avvocato Vito Federico Zotti, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Lecco, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-5-2020-n-2854/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2020 n.2854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-5-2020-n-2854/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2020 n.2854</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente, Massimilano Noccelli Consigliere, estensore; PARTI:  (Omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gabriele Pafundi, dall&#8217;Avvocato Cataldo Giuseppe Salerno e dall&#8217;Avvocato Vito Federico Zotti, c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Interdittiva antimafia : i limiti delle  garanzie procedimentali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; criminalità  organizzata &#8211; interdittiva antimafia &#8211; ratio.<br /> <br /> 2.- Criminalità  organizzata &#8211; interdittiva antimafia &#8211; garanzie procedimentali &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;istituto dell&#8217;informazione antimafia è il frutto di un equilibrato contemperamento tra i valori costituzionali in gioco, secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità , e la tipizzazione giurisprudenziale degli elementi indicativi dell&#8217;infiltrazione mafiosa sulla base del diritto positivo non viola il principio di determinatezza della fattispecie, che si declina in modo strutturalmente diverso nel diritto della prevenzione, in base ad una necessaria elasticità  che la distingue, sul piano della tassatività  sostanziale, dalle fattispecie incriminatrici tipiche del diritto della repressione.</em><br /> <br /> <em>2. Il procedimento finalizzato all&#8217;emissione dell&#8217;informazione antimafia conosce una interlocuzione solo eventuale, prevista dall&#8217;art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell&#8217;informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile.</em><br /> <em>L&#8217;audizione del soggetto interessato e l&#8217;invito a fornire informazioni o documenti presuppongono una valutazione discrezionale dell&#8217;autorità  preposta alla tutela della sicurezza pubblica in ordine all&#8217;utilità  di detto contraddittorio procedimentale in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico, e finalizzato, per espressa previsione legislativa (art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011), a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società  o delle imprese.</em><br /> <em>La discoveryÂ anticipata, giÃ  in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di Polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità  organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità  preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l&#8217;obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità  di penetrazione nell&#8217;economia legale ha assunto forme e &#8220;travestimenti&#8221; sempre pìù insidiosi».</em><br /> <em>Per questo il codice antimafia, senza escludere a priorie del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. white list, emessi, perà², su richiesta di parte ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 52, della l. n. 190 del 2012, ne rimette, con l&#8217;art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell&#8217;autorità  preposta all&#8217;emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità  rispetto al fine pubblico perseguito</em>.<br /> <em>Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico e proporzionate alla necessità  del caso concreto.</em><br /> <em>Il legislatore ha così¬ dovuto operare una scelta tra i due valori in gioco, la tutela dell&#8217;ordine pubblico e quello della libertà  d&#8217;impresa, e lo ha fatto nei termini di un contraddittorio eventuale ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo una prevalenza al primo che non sacrifica del tutto il secondo.</em><br /> <em>L&#8217;eventuale sacrificio di queste garanzie procedimentali e dei diritti di difesa, necessario e proporzionato rispetto al fine perseguito, è tuttavia compensato dal successivo sindacato giurisdizionale sull&#8217;atto adottato dal Prefetto che è pieno ed effettivo, in termini di full jurisdiction, anche secondo il diritto convenzionale, perchè non solo investe, sul piano della c.d. tassatività  sostanziale, l&#8217;esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall&#8217;autorità  prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. tassatività  processuale, la prognosi inferenziale circa la permeabilità  mafiosa dell&#8217;impresa, nell&#8217;accezione, nuova e moderna, di una discrezionalità  amministrativa declinata in questa delicata materia sotto l&#8217;aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall&#8217;Amministrazione.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 06/05/2020<br /> <strong>N. 02854/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06631/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6631 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gabriele Pafundi, dall&#8217;Avvocato Cataldo Giuseppe Salerno e dall&#8217;Avvocato Vito Federico Zotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Lecco, in persona del Prefetto <em>pro tempore</em>, entrambi rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza -OMISSIS- del 6 giugno 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;odierna appellante contro l&#8217;informazione antimafia a carattere interdittivo emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Lecco.</p>
<p> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo &#8211; Prefettura di Lecco;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. -OMISSIS-, odierna appellante, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, l&#8217;informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2018, emessa a suo carico dal Prefetto di Lecco, deducendone l&#8217;illegittimità  sulla base dei seguenti motivi:<br /> <em>1)</em> la violazione di legge (art. 7 della l. n. 241 del 1990);<br /> <em>2)</em> la violazione di legge (art. 84, comma 4, 89-<em>bis</em> e art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011), l&#8217;eccesso di potere per travisamento, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, l&#8217;errata valutazione dei presupposti;<br /> <em>3)</em> la violazione di principi costituzionali (con particolare riferimento agli articoli 3, 25 comma terzo, 27 e 41) e la violazione della Convenzione europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (articoli 1, 5, 6, 7, 14 e 17 e del relativo protocollo 4).<br /> 1.1. Si è costituito nel primo grado del giudizio il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> 1.2. Con l&#8217;ordinanza -OMISSIS- del 22 novembre 2018 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, ha fissato l&#8217;udienza pubblica per la trattazione del merito della causa ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, c.p.a.<br /> 1.3. Alla pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2019 la causa è passata in decisione avanti al primo giudice.<br /> 1.4. Con la sentenza -OMISSIS- del 6 giugno 2019 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, ha respinto il ricorso.<br /> 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, articolando tre distinti motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma.<br /> 2.1. Si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno, odierno appellato, per chiedere la reiezione del ricorso.<br /> 2.2. Con l&#8217;ordinanza -OMISSIS- del 19 settembre 2019 la Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare proposta dall&#8217;appellante.<br /> 2.3. Infine, nell&#8217;udienza del 30 aprile 2020 fissata ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato.<br /> 4. Con il primo motivo (pp. 6-8 del ricorso) l&#8217;odierna appellante lamenta la lesione delle proprie garanzie partecipative e la violazione dell&#8217;art. 7 della l. n. 241 del 1990 da parte della pubblica amministrazione, anche in riferimento al principio del giusto procedimento.<br /> 4.1. Il motivo è infondato.<br /> 4.2. Correttamente il primo giudice ha escluso che per la materia in esame sussista l&#8217;obbligo delle garanzie partecipative.<br /> 4.3. Questa Sezione, ancor di recente e con la sentenza del 31 gennaio 2020, n. 820, alla quale il Collegio integralmente si richiama, ha giÃ  chiarito che il procedimento finalizzato all&#8217;emissione dell&#8217;informazione antimafia conosce, come è noto, una interlocuzione solo eventuale, prevista dall&#8217;art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell&#8217;informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile.<br /> 4.4. L&#8217;audizione del soggetto interessato e l&#8217;invito a fornire informazioni o documenti presuppongono una valutazione discrezionale dell&#8217;autorità  preposta alla tutela della sicurezza pubblica in ordine all&#8217;utilità  di detto contraddittorio procedimentale in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico, e finalizzato, per espressa previsione legislativa (art. 84, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011), a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società  o delle imprese (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758 e Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).<br /> 4.5. La sentenza n. 820 del 31 gennaio 2010 di questo Consiglio di Stato ha osservato che «<em>la</em> discoveryÂ <em>anticipata, giÃ  in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o in informative riservate delle forze di polizia, spesso connessi ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità  organizzata e agli atti delle indagini preliminari, potrebbe frustrare la finalità  preventiva perseguita dalla legislazione antimafia, che ha l&#8217;obiettivo di prevenire il tentativo di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, la cui capacità  di penetrazione nell&#8217;economia legale ha assunto forme e &#8220;travestimenti&#8221; sempre pìù insidiosi</em>».<br /> 4.6. La conoscenza dell&#8217;imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia, acquisita in sede procedimentale, potrebbe frustrare l&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;adozione del provvedimento antimafia, in quanto le associazioni mafiose sono ben capaci di ricorrere a tecniche elusive delle norme in materia che, non a caso, prevedono come indicative di infiltrazioni mafiose anche, ad esempio, le sostituzioni degli organi sociali, nella rappresentanza legale della società  nonchè nella titolarità  delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, «<em>con modalità  che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonchè le qualità  professionali dei subentranti, denotino l&#8217;intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia</em>» (art. 84, comma 4, lett. f), del d. lgs. n. 159 del 2011).<br /> 4.7. Si tratta di tecniche frequenti nella prassi e ben note all&#8217;esperienza giurisprudenziale dello stesso Consiglio di Stato, il quale riscontra forme sempre nuove con le quali le associazioni a delinquere di stampo mafioso, di fronte al &#8220;pericolo&#8221; dell&#8217;imminente informazione antimafia di cui abbiano avuto notizia, reagiscono mutando assetti societari, intestazioni di quote e di azioni, cariche sociali, soggetti prestanome, ma cercando di controllare comunque i soggetti economici che fungono da schermo, anche grazie alla distinta e rinnovata personalità  giuridica, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.<br /> 4.8. Per questo il codice antimafia, senza escludere <em>a priori</em> e del tutto la partecipazione procedimentale (del resto ammessa per gli analoghi provvedimenti di iscrizione nella c.d. <em>white list</em>, emessi, perà², su richiesta di parte ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 52, della l. n. 190 del 2012: v., sul punto, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2016, n. 3913), ne rimette, con l&#8217;art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, la prudente ammissione alla valutazione dell&#8217;autorità  preposta all&#8217;emissione del provvedimento interdittivo in termini di utilità  rispetto al fine pubblico perseguito.<br /> 4.9. Il principio del giusto procedimento, del resto, non ha una valenza assoluta, ma ammette deroghe limitate ad ipotesi eccezionali dovute alla tutela di interessi superiori afferenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico, come quella in esame, e proporzionate alla necessità  del caso che, come si vedrà  di seguito, è qui assai grave per l&#8217;altissimo pericoloso infiltrativo che connota la società  appellante.<br /> 5. Si obietta che la partecipazione procedimentale, prima ancora che doverosa in base al principio del giusto procedimento, sarebbe utile per l&#8217;autorità  prefettizia, nei termini di una pìù efficiente azione amministrativa rispondente al principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), perchè le consentirebbe di acquisire, in un quadro istruttorio pìù ampio e complesso, notizie ed elementi utili ad evitare l&#8217;emissione di un provvedimento tanto incisivo sulla libertà  d&#8217;impresa, ma si trascura di considerare che, di fronte ai penetranti poteri di accesso e accertamento riconosciuti al Prefetto anche avvalendosi dei gruppi interforze, l&#8217;apporto procedimentale dell&#8217;impresa e le eventuali strategie dilatorie di questa in sede procedimentale potrebbero, per altro verso, rallentare l&#8217;incisività  e la rapidità  di un provvedimento che deve colpire gli interessi economici della mafia prima che essi raggiungano il loro obiettivo, l&#8217;infiltrazione nel tessuto economico-sociale.<br /> 5. Il legislatore ha così¬ dovuto operare una scelta tra i due valori in gioco, la tutela dell&#8217;ordine pubblico e quello della libertà  d&#8217;impresa, e lo ha fatto nei termini, sopra visti, di un contraddittorio eventuale ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, riconoscendo una prevalenza al primo che non sacrifica del tutto il secondo.<br /> 5.1. Proprio la natura dell&#8217;atto in esame, finalizzato ad interdire in via preventiva, immediatamente, qualsiasi rapporto pubblicistico con il soggetto &#8220;inquinato&#8221; dai legami con la mafia, il contesto in cui nasce, costituito solitamente da complesse indagini di polizia giudiziaria contro le consorterie mafiose o da atti dei processi penali che ne seguono, e il quadro delle norme in materia &#8211; che, come detto, non la escludono del tutto &#8211; giustificano l&#8217;attenuazione delle garanzie procedimentali, non del tutto assenti, ma appunto modulate sulla specificità  della singola vicenda.<br /> 5.2. L&#8217;eventuale sacrificio di queste garanzie procedimentali e dei diritti di difesa, necessario e proporzionato rispetto al fine perseguito, è tuttavia compensato dal successivo sindacato giurisdizionale sull&#8217;atto adottato dal Prefetto che, contrariamente a quanto assume parte della dottrina, è pieno ed effettivo, in termini di <em>full jurisdiction</em>, anche secondo il diritto convenzionale, perchè non solo investe, sul piano della c.d. <em>tassatività  sostanziale</em>, l&#8217;esistenza di fatti indicatori di eventuale infiltrazione mafiosa, posti dall&#8217;autorità  prefettizia a base del provvedimento interdittivo, ma sindaca anche, sul piano della c.d. <em>tassatività  processuale</em>, la prognosi inferenziale circa la permeabilità  mafiosa dell&#8217;impresa, nell&#8217;accezione, nuova e moderna, di una discrezionalità  amministrativa declinata in questa delicata materia sotto l&#8217;aspetto del ragionamento probabilistico compiuto dall&#8217;amministrazione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758 e Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105).<br /> 5.3. E che il sindacato del giudice amministrativo sia pieno nel senso sopra indicato e secondo gli <em>standard </em>richiesti dal diritto convenzionale, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, è stato di recente confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 26 marzo 2020.<br /> 5.4. Il motivo in esame dunque, anche per le considerazioni che precedono, deve essere respinto.<br /> 6. Con il secondo, centrale, motivo di censura (pp. 8-18 del ricorso), ancora, l&#8217;odierna appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la sussistenza di elementi presuntivi idonei a supportare l&#8217;emissione del provvedimento interdittivo.<br /> 6.1. Anche questo motivo, pur nella sua ricca e complessa articolazione, è destituito di fondamento perchè le censure dell&#8217;appellante non sono minimamente in grado di scalfire il solido quadro indiziario posto a base del provvedimento prefettizio, come ha ben valutato la sentenza impugnata.<br /> 6.2. Sono gravi, infatti, gli elementi indiziari di inquinamento mafioso posti a base del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Lecco.<br /> 6.3. -OMISSIS-, con sede di Lecco, ha per oggetto sociale le «<em>-OMISSIS-</em>».<br /> 6.4. -OMISSIS-, che detiene il 60% delle quote della società , è -OMISSIS- -OMISSIS-, che detiene il 35% delle quote, -OMISSIS- di -OMISSIS-, socio per il restante 5%, almeno nel momento in cui è stato emesso il provvedimento interdittivo.<br /> 6.5. -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati indagati per usura dalla Procura di Lecco per il reato di usura, in quanto sono stati accusati di avere approfittato del momento di difficoltà  economica dei -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, proprietari della società  -OMISSIS-.<br /> 6.6. -OMISSIS- è stata condannato dal Tribunale di Lecco ad un anno di reclusione, tra l&#8217;altro, per il delitto di usura contestato, mentre nei confronti di -OMISSIS- è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ciò che con evidenza presuppone incontestabilmente, sul piano logico-giuridico, la commissione dei gravi fatti addebitatigli.<br /> 6.7. -OMISSIS- è un pericoloso esponente del clan -OMISSIS-, infiltratosi da decenni nel tessuto economico-sociale della Lombardia, ed era stato condannato per il delitto di cui all&#8217;art. 416-<em>bis </em>c.p., all&#8217;esito dell&#8217;operazione di polizia giudiziaria <em>-OMISSIS-</em> e del conseguente processo penale, ed è -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, attualmente detenuto in regime di detenzione di cui all&#8217;art. 41-<em>bis</em> ord. pen. per molteplici omicidi e associazione mafiosa.<br /> 6.8. Ãˆ dunque evidente che la complessiva situazione familiare, che contraddistingue la <em>governance </em>dell&#8217;impresa, e la partecipazione diretta di -OMISSIS- al capitale sociale di -OMISSIS- costituisce un elemento diretto, serio, inequivocabile di collegamento con il clan mafioso e giÃ  pienamente giustifica l&#8217;emissione del provvedimento.<br /> 7. A ciò si deve aggiungere che il medesimo -OMISSIS- è socio amministratore di -OMISSIS-, società  operante dal 2009 nella -OMISSIS-, di cui risulta anche essere socio amministratore -OMISSIS-, -OMISSIS- del giÃ  citato pregiudicato -OMISSIS-, ed è altresì¬ consigliere di -OMISSIS-, società  colpita da provvedimento di diniego di iscrizione alla c.d. <em>white list</em>, impugnato con ricorso straordinario respinto con il decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2018, all&#8217;esito del parere -OMISSIS- del 13 marzo 2018 reso dalla sez. I di questo Consiglio di Stato e citato nel provvedimento prefettizio in questo giudizio contestato (seppure con riferimento al numero dell&#8217;affare -OMISSIS- del 2017).<br /> 7.1. Il quadro indiziario costituito dal complesso intreccio di rapporti familiari ed economici rivela, nella gestione della società  appellante, una fondamentale cointeressenza e convergenza di interessi, riconducibili a pericolosi esponenti del clan criminale e pienamente giustificano l&#8217;emissione del provvedimento prefettizio, stante l&#8217;elevatissima probabilità  di diretto e forte inquinamento mafioso e di eterodirezione della società  da parte del clan, secondo i propri disegni ed interessi criminali.<br /> 7.2. Nè giova all&#8217;appellante sostenere che le vicende penali di -OMISSIS- atterebbero ad un remoto passato, avendo scelto di collaborare con la giustizia, o che il di lui -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe addirittura denunciato alcuni atti intimidatori posti in essere da alcuni affiliati al clan, per via della condotta redentiva tenuta dal -OMISSIS-, perchè a smentire la presunta redenzione di -OMISSIS- stanno i gravissimi, successivi, fatti di usura, per i quali è stato recentemente e ulteriormente condannato, mentre, per quanto riguarda la presenza inquinante dei -OMISSIS- nelle società  da essi gestite, partecipate o controllate, sono sufficienti i rilievi del citato parere -OMISSIS- del 21 marzo 2018 reso dalla sez. I di questo Consiglio di Stato in riferimento ad -OMISSIS-<br /> 7.3. In questo parere, citato dal provvedimento prefettizio, in questo giudizio oppugnato, e qui da intendersi integralmente richiamato nelle sue motivazioni, si rileva, a fondamento del provvedimento interdittivo emesso nei confronti di -OMISSIS-, che -OMISSIS- non ha reciso i rapporti con la criminalità  organizzata, anche per il successivo coinvolgimento nella vicenda dell&#8217;usura, e che la cointeressenza esistente tra questi, come -OMISSIS-, e i -OMISSIS- non è limitata solo al rapporto di lavoro dipendente svolto nell&#8217;impresa dei -OMISSIS-, ma si estende alla quotidianità , dacchè -OMISSIS- -OMISSIS- con il -OMISSIS- e con la -OMISSIS-, a sua volta socia accomandante in altra società .<br /> 7.4. Con il che appare chiaro che la famiglia -OMISSIS- costituisce ancora un nucleo fortemente contiguo con il mondo della criminalità  organizzata, come ha ben rilevato il citato parere, e che la partecipazione di -OMISSIS- a società  da questa gestite costituisce ulteriore riprova di deciso inquinamento mafioso.<br /> 8. La gravità  e l&#8217;attualità  del quadro indiziario a carico dell&#8217;odierna appellante per il complesso, ma ben evidente, intreccio di rapporti personali, familiari ed affaristici pienamente giustificano dunque, come ha ritenuto la sentenza impugnata, l&#8217;emissione del provvedimento interdittivo nei confronti dell&#8217;odierna appellante.<br /> 8.1. Il secondo motivo, dunque, deve essere respinto, prescindendosi, per la decisività  delle ragioni esposte, dai precedenti penali dello stesso -OMISSIS-, che appaiono finanche marginali al cospetto di un quadro indiziario così¬ pesante e giÃ  di per sè bastevole all&#8217;emissione del provvedimento.<br /> 9. Con il terzo motivo di censura (pp. 18-19 del ricorso), infine, l&#8217;odierna appellante lamenta la violazione di numerosi parametri costituzionali &#8211; artt. 3, 25, comma terzo, 27 e 41 Cost. &#8211; e convenzionali &#8211; artt. 1, 5, 6, 7, 14 e 17 e del protocollo IV della CEDU &#8211; per l&#8217;emissione del provvedimento prefettizio nei suoi confronti.<br /> 9.1. Il motivo, al di lÃ  della sua totale genericità , è destituito di fondamento in diritto in quanto, come la costante giurisprudenza di questo Consiglio (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105, giÃ  citata) ha chiarito e come ha di recente ribadito la Corte costituzionale nella sentenza n. 57 del 26 marzo 2020, l&#8217;istituto dell&#8217;informazione antimafia è il frutto di un equilibrato contemperamento tra i valori costituzionali in gioco, secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità , e la tipizzazione giurisprudenziale degli elementi indicativi dell&#8217;infiltrazione mafiosa sulla base del diritto positivo non viola il principio di determinatezza della fattispecie, che si declina in modo strutturalmente diverso nel diritto della prevenzione, in base ad una necessaria elasticità  che la distingue, sul piano della <em>tassatività  sostanziale</em>, dalle fattispecie incriminatrici tipiche del diritto della repressione.<br /> 9.2. Nel caso di specie poi, per tutte le ragioni viste, gli elementi di infiltrazione sono tanti e tanto evidenti, anche sul piano della <em>tassatività  processuale</em>, da rendere assolutamente attendibile la prognosi inferenziale di infiltrazione mafiosa, sicchè, al di lÃ  dei principÃ®Â <em>in abstracto </em>invocati, nessuna violazione dei diritti fondamentali, lamentata dall&#8217;appellante, è ravvisabile nemmeno in concreto.<br /> 9.3. Di qui la reiezione del motivo in esame.<br /> 10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l&#8217;appello deve essere respinto in tutti i suoi tre motivi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha correttamente respinto, sulla scorta di argomenti <em>in toto </em>condivisi e anzi integrati dal Collegio, i motivi di censura qui riproposti.<br /> 10.1. Gli ulteriori elementi sopravvenuti all&#8217;emissione del provvedimento interdittivo, di cui alla memoria depositata il 25 febbraio 2020 dall&#8217;appellante, sono irrilevanti in questo giudizio, non potendo condizionare il giudizio che deve fondarsi sugli elementi esistenti e valutati al momento in cui il provvedimento fu emesso, e saranno esaminati dalla Prefettura di Lecco in sede di richiesto aggiornamento ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011.<br /> 11. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell&#8217;odierna appellante, -OMISSIS-<br /> 11.1. Rimane a carico definitivo di questa anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS-, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br /> Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell&#8217;Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell&#8217;importo di € 5.000,00, oltre gli accessori come per legge.<br /> Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere</div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.2854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2019-n-2854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2019-n-2854/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.2854</a></p>
<p>Pres. Frattini, Est. Ferrari Sui requisiti per l&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie private Sanità  &#8211; Operatori privati &#8211; Accreditamento &#8211; Patologie gravi &#8211; Requisiti &#8211; Autonomia imprenditoriale &#8211; Limiti &#8211; Ragioni In tema di accreditamenti concessi alle strutture sanitarie private, gli operatori privati &#8211; in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2019-n-2854/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.2854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini, Est. Ferrari</span></p>
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<p>Sui requisiti per l&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie private</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><br /> <b>Sanità  &#8211; Operatori privati &#8211; Accreditamento &#8211; Patologie gravi &#8211; Requisiti &#8211; Autonomia imprenditoriale &#8211; Limiti &#8211; Ragioni</b></span></p>
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<div style="text-align: justify;">In tema di accreditamenti concessi alle strutture sanitarie private, gli operatori privati &#8211; in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l&#8217;essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute &#8211; non possono considerarsi estranei alla necessità  di raggiungere &#8211; in particolare per determinate branche relative a gravi patologie &#8211; livelli di efficienza massimi, anche a costo di un aggravio di impegni di uomini e di mezzi. In effetti, chi intende operare nell&#8217;ambito della sanità  pubblica deve accettare le condizioni da questa imposte, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato. Dunque, le strutture private che decidono di lavorare con il Servizio sanitario sacrificano parte della loro autonomia imprenditoriale in cambio della sicurezza &#8211; assente nel libero mercato &#8211; di un minimo di prestazioni garantite. Si tratta dunque di una scelta consapevole e reversibile, perchè lascia comunque sempre liberi &#8211; ove le condizioni imposte dalla Regione (o dalla Asl delegate) non siano ritenute più¹ convenienti &#8211; di tornare ad operare solo in regime privatistico.<br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p> Pubblicato il 02/05/2019<br /> N. 02854/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 00451/2015 REG.RIC. </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 451 del 2015, proposto dall&#8217;Ambulatorio di Emodialisi Prof. Domenico Cirillo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dall&#8217;Ambulatorio di Emodialisi Doma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Laudadio e Maria Laura Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,<strong><em>contro</em></strong><br /> l&#8217;Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;  <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sez. I, n. 2938 del 28 maggio 2014, che ha respinto il ricorso proposto per l&#8217;annullamento dei verbali dei coordinatori dei nuclei di valutazione che hanno introdotto, ai fini del rilascio dell&#8217;accreditamento istituzionale, requisiti aggiuntivi rispetto ai requisiti ulteriori individuati dal Regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Vista la memoria depositata da parte appellante il 15 febbraio 2019;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Giulia Ferrari e udito altresì il difensore presente della parte appellante in causa, come da verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. I Centri di emodialisi Doma e s.r.I. prof. Domenico Cirillo operano in regime di accreditamento istituzionale ed erogano prestazioni specialistiche per i territori di pertinenza della Azienda sanitaria locale Na 3 Sud in regime ambulatoriale.<br /> I requisiti minimi, generali e speciali, che le strutture devono possedere per il rilascio dell&#8217;autorizzazione per l&#8217;accreditamento istituzionale sono stati disciplinati dal Regolamento regionale del 31 luglio 2006, che ha stabilito le procedure di verifica e di vigilanza per l&#8217;eventuale sospensione e revoca dell&#8217;accreditamento, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari. A tal fine sono stati istituiti i nuclei di valutazione regionali. Con l. reg. Campania 28 novembre 2008, n. 16 le funzioni istruttorie, di verifica e di rilascio degli attestati di accreditamento istituzionale sono state delegate alle Regioni. Con verbali del 31 marzo 2010, 29 aprile 2010 e 15 giugno 2010 il rilascio dell&#8217;accreditamento istituzionale ai Centri è stato subordinato al possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006.<br /> Con ricorso notificato il 14 marzo 2011 e depositato dinanzi al Tar Napoli i Centri appellanti hanno impugnato detti verbali deducendo l&#8217;impossibilità  di introdurre ulteriori requisiti oltre quelli espressamente previsti dal Regolamento n. 3 del 2006.<br /> Con sentenza n. 2938 del 28 maggio 2014 il Tar Napoli ha respinto il ricorso.<br /> 2. Avverso detta sentenza è stato proposto appello, notificato in data 29 dicembre 2014 e depositato il successivo 20 gennaio 2015, affermando che illegittimamente la Asl Na 3, nell&#8217;esercizio del potere delegato previsto dall&#8217;art. 8, l. reg. Campania n. 16 del 2008, ha introdotto requisiti aggiuntivi a quelli regolamentari, quali la quantificazione in sei ore, in luogo di quattro, del trattamento della seduta dialitica, ancorando a tale dato temporale la necessità  di prestazione lavorativa del personale medico e infermieristico operante presso i centri di emodialisi. In effetti la finalità  della delega è di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal Regolamento n. 3 del 2006, con la conseguenza che l&#8217;attività  di accertamento del possesso dei requisiti ulteriori deve essere necessariamente limitata alla sola verifica dei requisiti ulteriori imposti dagli allegati A, B e C del Regolamento regionale n. 3 del 2006.<br /> Con riferimento, poi, alla discrezionalità  di cui gode l&#8217;Azienda sanitaria, richiamata dal giudice di primo grado a supporto del proprio argomentare, giova ricordare che anche la discrezionalità  tecnica incontra limiti.<br /> 3. L&#8217; Azienda sanitaria locale Na 3 Sud non si è costituita in giudizio.<br /> 4. Alla pubblica udienza del 21 marzo 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Come esposto in narrativa, l&#8217;appello, proposto da due Centri che erogano attività  di assistenza specialistica di emodialisi, è volto alla riforma della sentenza del Tar Campania, sede di Napoli, sez. I, n. 2938 del 28 maggio 2014, che ha respinto il ricorso con il quale si chiedeva l&#8217;annullamento dei verbali dei coordinatori dei nuclei di valutazione che, con riferimento alle strutture private di emodialisi ambulatoriali operanti nel distretto della Asl Na 3 Sud, avrebbero introdotto, ai fini del rilascio dell&#8217;accreditamento istituzionale, requisiti aggiuntivi rispetto ai &#8220;requisiti ulteriori&#8221; individuati nell&#8217;Allegato C al Regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006.<br /> Si deduce, nella sostanza, che l&#8217;Azienda sanitaria sarebbe andata oltre la delega conferitale con l&#8217;art. 8, l. reg. Campania 28 novembre 2008, n. 16 esercitando poteri, nell&#8217;individuazione dei requisiti per ottenere l&#8217;accreditamento istituzionale, che non le erano propri, ad esempio quantificando in sei ore il trattamento della seduta dialitica ed ancorando a tale dato temporale la necessità  di prestazione lavorativa del personale medico ed infermieristico operante presso i centri di emodialisi. Dalle finalità  della delega, come individuate dal Legislatore regionale, deriverebbe, ad avviso di parte appellante, che l&#8217;attività  di accertamento del possesso dei requisiti ulteriori deve essere necessariamente limitata alla sola verifica dei presupposti indicati negli allegati A, B e C del Regolamento regionale n. 3 del 2006.<br /> Il primo motivo, con il quale si afferma che la Asl avrebbe esercitato un potere che non aveva perchè esorbitante la delega ricevuta, non è suscettibile di positiva valutazione.<br /> L&#8217;art. 8 (Delega alle Aziende sanitarie locali delle competenze in materia di accreditamento<br /> istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie), l. reg. Campania 28 novembre 2008, n. 16 ha previsto che &#8220;al fine di accelerare le procedure di accreditamento disciplinate dal regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 (&#8216;Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l&#8217;accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività  di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale&#8217;) e n. 1 del 22 giugno 2007 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l&#8217;accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività  di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale&#8217;) e di semplificare i relativi procedimenti amministrativi, sono delegate alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, alla verifica della funzionalità  delle strutture richiedenti rispetto alla programmazione regionale, all&#8217;accertamento del possesso dei requisiti ulteriori e agli adempimenti connessi e conseguenti ivi compreso il rilascio dell&#8217;attestato di accreditamento istituzionale da parte del direttore generale&#038;..&#8221;.<br /> La legge regionale ha quindi delegato alle Aziende sanitarie locali le competenze e le funzioni in ordine alla ricezione delle istanze di accreditamento dei soggetti interessati, all&#8217;accertamento del possesso dei &#8220;requisiti ulteriori&#8221; e agli adempimenti connessi al rilascio dell&#8217;accreditamento istituzionale.<br /> Si tratta, con tutta evidenza, di una delega finalizzata a garantire che le strutture accreditate abbiano tutti i requisiti, &#8220;ulteriori&#8221; rispetto a quelli minimi, necessari per assicurare alti livelli di prestazioni, in una branca di particolare delicatezza quale è quella della emodialisi. Può, quindi, ad avviso del Collegio, trattarsi anche di requisiti connessi a quelli previsti dal Regolamento n. 3 del 2006 e finalizzati, con imposizioni ulteriori, a raggiungere l&#8217;obiettivo sotteso alla prescrizione regolamentare.<br /> Nella specie, le prescrizioni che esorbiterebbero la delega consistono nella previsione di un determinato monte ore per la presenza in servizio del personale dipendente, sulla base della stima della durata della seduta dialitica in sei ore; inoltre, è stata imposta la presenza dell&#8217;infermiere in caso di attivazione del posto rene contumaciale e la pronta disponibilità  di un infermiere dedicato in caso di pazienti contumaciali.<br /> Rileva il Collegio che, come affermato dal giudice di primo grado, si tratta di previsioni che si pongono in rapporto di specificità  rispetto a quanto richiesto nell&#8217;Allegato C al Regolamento regionale n. 3 del 2006 nelle parti (peraltro richiamate dalle stesse appellanti) relative al requisito n. 4, per il quale deve esistere un protocollo per il trattamento dialitico secondo linee guida nazionali o internazionali; al requisito n. 18, per cui deve essere rispettato il tempo di intervallo minimo di 2 ore fra i turni di dialisi, per la sterilizzazione delle apparecchiature e per la pulizia della sala di dialisi; al requisito n. 19, per cui deve essere garantita, per le strutture private, la presenza di un infermiere professionale ogni 4 letti di dialisi. Tali previsioni, e in particolare la n. 19, attestano l&#8217;importanza che il Regolamento connette alla presenza del personale specializzato durante il trattamento. Ad avviso del Comitato di Coordinamento Aziendale per l&#8217;accreditamento tale vigilanza, con riferimento alle strutture della Asl Na 3 Sud, perchè sia effettiva deve prevedere uno sforzo ulteriore di personale. A tale conclusione il Comitato è pervenuto &#8211; come risulta dal verbale del 31 marzo 2010 &#8211; al fine di affrontare &#8220;le problematiche evidenziate nei sopralluoghi effettuati&#8221;.<br /> Sotto questo profilo, e dunque nell&#8217;ottica di garantire un giusto equilibrio tra prestazione erogata e presenza di personale specializzato, le prescrizioni introdotto dalla Asl sono coperte dalla delega.<br /> In altri termini, l&#8217;Allegato C prevede i requisiti minimi necessari per promuovere ed incentivare il miglioramento continuo della qualità  (comma 1 dell&#8217;art. 49 del Regolamento regionale n. 3 del 2006), che è l&#8217;obiettivo primario che deve perseguire l&#8217;Amministrazione (la Regione o, su delega, l&#8217;Azienda sanitaria) nell&#8217;offrire all&#8217;utenza il servizio sanitario, anche servendosi di strutture private se con quelle pubbliche non riesce a coprire la domanda di prestazioni, ma non per questo abbassando il livello qualitativo. E&#8217; quindi preminente la tutela dei profili pubblici, ontologicamente connessi alla attività  sanitaria, quali il diritto alla salute ed alla accessibilità  a cure di standard qualitativo adeguato, senza che sia particolarmente compromessa la concorrenza; pericolo, quest&#8217;ultimo, che non sussiste nella specie, atteso che gli oneri connessi ai &#8220;requisiti ulteriori&#8221; ricadono su tutte le strutture che erogano prestazioni di emodialisi operanti nella Asl Na 3 Sud.<br /> Del resto gli operatori privati &#8211; in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l&#8217;essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute &#8211; non possono considerarsi estranei alla necessità  di raggiungere &#8211; in particolare per determinate branche relative a gravi patologie &#8211; livelli di efficienza massimi, anche a costo di un aggravio di impegni di uomini e di mezzi.<br /> Tali conclusioni ben si armonizzano con i principi, costantemente elaborati dalla Sezione (18 gennaio 2018, n. 321) nella materia degli accreditamenti concessi a strutture private, secondo cui chi intende operare nell&#8217;ambito della sanità  pubblica deve accettare le condizioni da questa imposte, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. In alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato.<br /> Dunque, le strutture private che decidono di lavorare con il Servizio sanitario sanno bene di dover sacrificare parte della loro autonomia imprenditoriale ma accettano tale limitazione in cambio della sicurezza &#8211; assente nel libero mercato &#8211; di un minimo di prestazioni garantite. Si tratta dunque di una scelta consapevole e reversibile, perchè lascia comunque sempre liberi &#8211; ove le condizioni imposte dalla Regione (o dalla Asl delegate) non siano ritenute più¹ convenienti &#8211; di tornare ad operare solo in regime privatistico (Cons. St., sez. III, 23 agosto 2018, n. 5039).<br /> 2. Non è suscettibile di positiva valutazione neanche il secondo motivo, con il quale si denuncia l&#8217;irragionevolezza e l&#8217;illogicità  dell&#8217;operato dell&#8217;Azienda sanitaria.<br /> Il Collegio, nel richiamarsi a quanto giù  argomentato sub 1, aggiunge che, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, l&#8217;individuazione delle prescrizioni necessarie a garantire un efficiente servizio di assistenza specialistica di emodialisi da parte delle strutture private che chiedono l&#8217;accreditamento è rimessa alla discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, sindacabile da questo giudice solo se manifestamente illogica, vizio questo che, contrariamente a quanto afferma parte appellante, non inficia la decisione dell&#8217;Azienda sanitaria. Non appare a questo giudice, infatti, palesemente illogico o irrazionale aver chiesto alle strutture che erogano attività  specialistica ambulatoriale di emodialisi, proprio in considerazione della complessa branca in cui operano, un determinato monte ore per la presenza in servizio del personale dipendente, sulla base della stima della durata della seduta dialitica e della circostanza che non tutte dette sedute iniziano (attacco ai macchinari) e terminano contemporaneamente (con ciù² trovando smentita che ci sarebbe personale infermieristico sistematicamente non occupato); la disponibilità  dell&#8217;infermiere in caso di attivazione del posto rene contumaciale e l&#8217;obbligo di presenza di un infermiere dedicato in caso di pazienti contumaciali.<br /> Non è prova della irrazionalità  della decisione dell&#8217;Azienda sanitaria la circostanza che i requisiti aggiuntivi chiesti abbiano determinato un incremento di organico e, conseguentemente, dei costi affrontati dalla struttura privata, trattandosi, di contro, per la prima parte (id est, incremento dell&#8217;organico) dell&#8217;effetto diretto di quanto previsto per assicurare l&#8217;efficienza e la garanzia, per la salute del paziente, della prestazione, mentre per la seconda parte (id est, aumento dei costi) dell&#8217;effetto indotto, che deve affrontare la società  che vende sul mercato pubblico prestazioni sanitarie, con la sicurezza di un numero di richieste garantite dal fatto di essere accreditata dal Servizio sanitario nazionale, e che dunque non affronta l&#8217;alea della crisi della domanda di prestazioni che avrebbe se, invece, operasse nel libero mercato.<br /> Parte appellante non può essere seguita neanche allorchè tenta di dimostrare l&#8217;illegittimità  della decisione della Asl Na 3 Sud che si porrebbe in contrasto con l&#8217;obiettivo, perseguito dal Regolamento n. 3 del 2006, di omogeneizzare la materia sull&#8217;intero territorio regionale; come si è detto, il Regolamento fissa i principi e gli obiettivi minimi, fermo restando che la delega alle Aziende sanitarie ha proprio lo scopo di consentire adattamenti al sistema per raggiungere l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia del servizio.<br /> 3. Come comunicato in udienza ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a., è inammissibile il terzo motivo di appello che opera un mero rinvio, per tutte le questioni non affrontate dal Tar Napoli, ai motivi dell&#8217;atto introduttivo e ai due atti di motivi aggiunti del giudizio di primo grado.<br /> Ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 101 c.p.a., infatti, si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell&#8217;atto di appello. Un indeterminato rinvio agli atti di primo grado, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel thema decidendum del giudizio d&#8217;appello i motivi in tal modo dedotti, dovendo di contro la riproposizione al Giudice di appello di una censura non delibata dal Giudice di primo grado richiedere la precisa enucleazione contenutistica della stessa, affinchè il relativo portato argomentativo sia autonomamente percepibile dagli atti del giudizio, senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure.<br /> 4. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> L&#8217;appello deve dunque essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br /> definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2019-n-2854/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2019 n.2854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.2854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-5-11-2015-n-2854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-5-11-2015-n-2854/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.2854</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Lamberti Il contratto di avvalimento può avere ad oggetto beni concessi in leasing all&#8217;impresa ausiliaria. 1.Contratti della P.A. &#8211; Appalti di lavori &#8211; Gara &#8211; Requisiti tecnico organizzativi &#8211; Avvalimento &#8211; Bene concesso in leasing all&#8217;ausiliaria &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni &#8211; Art. 42 co. IV bis D.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Lamberti</span></p>
<hr />
<p>Il contratto di avvalimento può avere ad oggetto beni concessi in leasing all&#8217;impresa ausiliaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. &#8211; Appalti di lavori &#8211; Gara &#8211; Requisiti tecnico organizzativi &#8211; Avvalimento &#8211; Bene concesso in leasing all&#8217;ausiliaria &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni &#8211; Art. 42 co. IV bis D. Lgs. n. 163/2006 &#8211; Appalti di servizi &#8211; Applicabilità agli appalti di lavori &#8211; Ragioni &nbsp;&#8211; Norma espressione di un principio generale &#8211; Massima partecipazione alle gare pubbliche.</p>
<p>2. Contratti della P.A. &nbsp;&#8211; Gara &#8211; Requisiti tecnico organizzativi &#8211; Avvalimento &#8211; Riconoscimento di punteggio preferenziale in relazione ai requisiti propri dell&#8217;ausiliaria &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.La norma di cui all&#8217;art. 42 co. IV bis del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale nelle gare pubbliche per l&#8217;affidamento di servizi il leasing è strumento idoneo a garantire il possesso dei requisti tecnici previsti dalla lex specialis, non costituisce un&#8217;eccezione ai principi generali, bensì è espressione di un orientamento normativo, volto ad assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza, sotteso a tutta la materia degli appalti, ivi inclusi gli appalti di lavori.<br />
Pertanto, qualora nel contratto di leasing sia inserita una clausola risolutiva espressa a favore del concedente,&nbsp;l&#8217;interesse dell&#8217;ordinamento alla massima partecipazione alle gare pubbliche prevale sull&#8217;astratta&nbsp;possibilità di perdita ex post del bene oggetto di avvalimento in capo all&#8217;utilizzatore/impresa ausiliaria.&nbsp;<br />
Ne consegue che anche nell’appalto di lavori il contratto di avvalimento può avere ad oggetto beni concessi in leasing all&#8217;impresa ausiliaria.</p>
<p>2. In tema di avvalimento di requisiti tecnico organizzativi, le risorse, i beni e le capacità dell&#8217;impresa ausiliaria entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente e, dunque, è illogica e contraria alla ratio dell&#8217;istituto, teso ad ampliare le opportunità di partecipazione alle gare pubbliche, una considerazione della loro rilevanza circoscritta alla verifica dei soli criteri di qualificazione e non estesa pure all&#8217;apprezzamento degli eventuali elementi preferenziali che gli stessi arrechino all&#8217;offerta dell&#8217;ausiliata.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02854/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02700/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2700 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Vagnucci ed Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nunzio Pinelli in Palermo, piazza Virgilio n. 4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Gesap S.p.a., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Palermo, via N. Morello n. 40;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Consorzio Stabile Tecnoproject S.c.a r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizia Stallone, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai Consorzio Stabile Tecnoproject S.c.a r.l. dell&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;<em>Ampliamento Piazzale Aeromobili Aeroporto Falcone Borsellino &#8211; Integrazione Area Pavimentata lato Palermo</em>&#8221; comunicato &#8211;<br />
&#8211; degli atti e verbali della procedura (ed in particolare, dei verbali n. 1 del 18.2.2015 e n. 4 del 18.5.2015) nonché di tutta l&#8217;attività della Commissione giudicatrice, nella parte in cui è stata disposta l&#8217;ammissione alla gara del Consorzio Stabile Tec<br />
&#8211; della nota prot. n. 0009919/15 dell&#8217;8.9.2015 con cui la GES.A.P. S.p.a. ha rigettato l&#8217;istanza di riesame proposta dall&#8217;odierna ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 243-bis, D.Lgs. n. 163/2006;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gesap S.p.a. e di Consorzio Stabile Tecnoproject S.c. a r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>La società ricorrente impugna gli atti,&nbsp;<em>in primis</em>&nbsp;l’aggiudicazione definitiva, della procedura aperta retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta da GESAP S.p.a. per l’affidamento dei lavori di “<em>Ampliamento Piazzale Aeromobili – Integrazione Area Pavimentata Lato Palermo</em>” dello scalo aeroportuale “Falcone – Borsellino” di Palermo.<br />
La ricorrente precisa di essersi classificata seconda e sostiene che l’aggiudicataria, il Consorzio Stabile Tecnoproject S.c.a r.l. (di seguito, per brevità, semplicemente “Tecnoproject”), avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara ovvero, comunque, ricevere un punteggio per l’offerta tecnica inferiore rispetto a quello in fatto attribuito, tale da determinarne la collocazione in graduatoria in posizione successiva rispetto alla ricorrente stessa.<br />
Anzitutto, si assume, il contratto di avvalimento stipulato da Tecnoproject con l’impresa Bacchi S.r.l. sarebbe privo della “<em>indicazione della durata del vincolo negoziale e dell’espresso impegno a mettere a disposizione dell’ausiliata le risorse mancanti per tutta la durata dell’appalto</em>”: esso, dunque, violerebbe le prescrizioni del D.P.R. 207/2010, con conseguente “<em>sostanziale difetto dei requisiti partecipativi</em>” in capo a Tecnoproject.<br />
Inoltre, si aggiunge, quanto alla voce “<em>struttura tecnico-organizzativa – curriculum specifico</em>” (per la quale potevano complessivamente assegnarsi, in base alla&nbsp;<em>lex specialis</em>, sino a 20 punti), la Tecnoproject si sarebbe vista illegittimamente assegnare, per la sottovoce “<em>b.1.2</em>”, rubricata “<em>utilizzo della macchina slip form</em>”, il sub-punteggio massimo di 15, previsto per il solo caso di dimostrazione, da parte del concorrente, della presentazione di “<em>titolo di proprietà o impegno esclusivo</em>” circa la macchina in questione, benché, in tesi, Tecnoproject non disponesse di facoltà né dominicali né di uso esclusivo del macchinario.<br />
Infine, si conclude, l’avvalimento non potrebbe essere utilizzato per ottenere punteggi di merito, ma solo per supplire alla mancanza di requisiti di partecipazione alla gara: pertanto, si osserva, il punteggio relativo alla sottovoce “<em>b.1.1</em>”, rubricata “<em>organizzazione e qualità dello staff di direzione tecnica”,</em>&nbsp;non avrebbe dovuto essere riconosciuto, giacchè Tecnoproject avrebbe presentato uno “<em>staff composto da figure professionali estranee all’apparato aziendale e, per lo più, in forza all’ausiliaria Bacchi</em>”.<br />
Si sono costituite sia la stazione appaltante sia il contro-interessato.<br />
Il ricorrente, quindi, ha radicato motivi aggiunti, con cui, “<em>a seguito dell’ultimo segmento di accesso,consentito da Gesap il 29.09.2015</em>”, ha formulato ulteriori censure.<br />
In particolare, si sostiene: che l’aggiudicatario difettasse dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006, giacchè il sig. Salvatore Ferlito, amministratore unico, direttore tecnico e socio unico di Idrogedil S.r.l., società consorziata designata da Tecnoproject quale esecutrice dei lavori ex art. 36, comma V, D. Lgs. 163/2006, risulterebbe “<em>attinto, nel 2014, da una sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 30.10.2014, ma dallo stesso negata in sede di partecipazione alla procedura di gara</em>”; che a carico della società ausiliaria e di un’altra consorziata (Isap S.r.l.) risulterebbero violazioni fiscali definitivamente accertate suscettibili di rilevare ai sensi della lettera g] dell’art. 38; che il D.U.R.C. dell’impresa ausiliaria sarebbe stato emesso con esclusivo riferimento al settore di attività relativo al C.C.N.L. “cemento” e non consentirebbe, dunque, di acclarare la regolarità contributiva e previdenziale quanto alla Cassa Edile, cui pure la ausiliaria sarebbe iscritta.<br />
Tecnoproject, dal canto suo, ha formulato ricorso incidentale, ove si evidenzia: che la ricorrente sarebbe priva di qualificazione per la categoria OG6, per la quale la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;richiedeva la qualificazione “<em>almeno nella misura del 70%</em>”; che, oltretutto, la ricorrente avrebbe “<em>violato il limite del 30% posto dalla legge di gara alla possibilità di subappaltare le lavorazioni in OG6, dichiarando di volerle subappaltare nella loro totalità</em>”, senza, per giunta, neppure indicare il nominativo del subappaltatore, in tesi doveroso trattandosi di “<em>subappalto necessario</em>”; che la disponibilità, per la ricorrente, del macchinario “<em>slip form</em>” sarebbe rimessa a “<em>futuri contratti di nolo</em>”, in tesi non idonei ad assicurare il carattere “<em>esclusivo</em>” della disponibilità del macchinario e, comunque, violativi della l.r. 20/1999 (come integrata dalle successive ll.rr. 7/2002 e 7/2003), ai sensi della quale – si sostiene – le imprese che intendono valersi di noli a freddo debbono dichiararlo in offerta ed essere espressamente a ciò autorizzate dalla stazione appaltante; che la pregressa esperienza della ricorrente nel settore sarebbe, in realtà, ben inferiore a quanto dichiarato; che la direzione tecnica del cantiere sarebbe affidata ad un ingegnere “junior”, ossia titolare di mera laurea triennale, e che la responsabilità per la sicurezza del cantiere sarebbe curata da soggetto non adeguatamente formato; che pure la ricorrente avrebbe incluso, nella propria offerta, soggetti estranei al proprio organigramma aziendale.<br />
In vista dell’udienza camerale fissata per la delibazione dell’istanza cautelare tutte le parti hanno versato in atti memorie scritte.<br />
In particolare, Gesap e Tecnoproject hanno censurato l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, in tesi notificato dopo la scadenza del termine decadenziale (trenta giorni più i dieci per l’accesso) decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, inoltrata alla ricorrente via p.e.c. in data 10.08.2015.<br />
La ricorrente, invece, ha osservato che, a seguito di una sopravvenuta modifica del bando, le categorie OG6 e OG11 sarebbero state qualificate scorporabili e subappaltabili.<br />
All’udienza camerale del 23.10.2015, esaurita la discussione, il Presidente ha dato avviso alle parti della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone tutte le condizioni di legge.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Il Collegio ritiene il ricorso infondato nel merito ed il ricorso per motivi aggiunti irricevibile.<br />
Quanto al ricorso introduttivo, il Collegio osserva che nel contratto di avvalimento l’impresa Bacchi “<em>si impegna a mettere a disposizione del Consorzio Tecnoproject ai fini della partecipazione alla gara … nonché in caso di aggiudicazione per l’esecuzione dei relativi servizi e/o forniture, la sua capacità di ordine speciale – requisiti tecnico-organizzativi – per consentire l’esecuzione del servizio e/o fornitura e, più dettagliatamente: a) categoria OG26 – classifica VIII ivi compresi i requisiti di capacità tecnico-organizzativa; b) attrezzature e mezzi d’opera elencati nell’allegato A, risorse umane elencate nell’allegato B</em>”.<br />
In proposito, la ricorrente stigmatizza la, in tesi, non chiara formulazione dell’espresso impegno a mettere a disposizione dell’ausiliata i propri “<em>requisiti tecnico-organizzativi”</em>&nbsp;(sulla cui specifica identificazione non vi è censura) e l’assunta mancata precisazione circa la durata temporale dell’impegno medesimo.<br />
Il Collegio ritiene che l’impegno assunto dall’impresa Bacchi non presenta i lamentati caratteri di genericità ed indeterminatezza.<br />
L’ausiliaria assume, infatti, l’obbligo di “<em>mettere a disposizione del Consorzio Tecnoproject”</em>&nbsp;i requisiti dei quali questa è carente (e sulla cui precisa indicazione, si ripete, non vi è censura) “<em>ai fini della partecipazione alla gara … nonché in caso di aggiudicazione per l’esecuzione dei relativi servizi e/o forniture”.</em>&nbsp;Una piana interpretazione letterale della, sintetica ma netta, locuzione testè riportata induce a ritenere che l’impresa Bacchi abbia inteso vincolarsi a fornire i detti requisiti all’ausiliata senza condizione, limite o&nbsp;<em>modus</em>&nbsp;alcuno e con riferimento ad un orizzonte temporale esteso, in caso di effettiva aggiudicazione, sino alla completa “<em>esecuzione dei relativi servizi e/o forniture</em>”, ossia sino all’ultimazione delle lavorazioni appaltate.<br />
L’impresa Bacchi, inoltre, fruisce della piena ed esclusiva giuridica disponibilità del macchinario “<em>slip form</em>” quale utilizzatore (<em>lessee</em>, nel linguaggio giuridico anglosassone).<br />
Come noto, il contratto di leasing, ancora privo di un’organica disciplina positiva, ha comunque raggiunto, in virtù del frequente utilizzo nella prassi, un apprezzabile grado di tipicità sociale. Esso concreta un’operazione trilaterale nell’ambito della quale un soggetto (utilizzatore o “<em>lessee</em>”) chiede ad una società di leasing (concedente o “<em>lessor</em>”) di acquistare presso un fornitore la proprietà di un dato bene, al fine di concederlo in godimento allo stesso utilizzatore dietro versamento di un corrispettivo periodico.<br />
Il diritto dell’utilizzatore al godimento del bene è, dunque, nei confronti delle controparti negoziali (<em>in primis</em>&nbsp;del concedente), pieno ed esclusivo, funzionalmente analogo a quello dell’affittuario o del locatario (tanto che in dottrina il leasing è solitamente indicato come “<em>locazione finanziaria</em>”), da cui sostanzialmente si differenzia per l’inclusione, nel computo della misura del compenso periodico, non solo del canone per l’utilizzo del bene ma anche del corrispettivo per il finanziamento (vero fulcro causale dell’operazione).<br />
Inoltre, osserva il Collegio, l’impresa Bacchi ha assunto l’obbligo (<em>naturaliter</em>&nbsp;coercibile) di esercitare il diritto di riscatto del macchinario alla scadenza del vincolo contrattuale.<br />
Osserva, dunque, il Collegio, che risultano soddisfatte le prescrizioni del bando relative alla sottovoce “<em>b.1.2</em>”.<br />
Non ha rilievo, in senso contrario, la facoltà, riconosciuta al concedente dall’art. 2 del contratto di leasing, di “<em>recedere da e/o risolvere il contratto di fornitura di sua iniziativa in ogni caso di inadempienze del fornitore, con conseguente automatica risoluzione del contratto di locazione</em>”: in disparte la questione della validità giuridica della clausola ove interpretata come contemplante un diritto di recesso esercitabile anche “<em>dopo che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione</em>” (ed il contratto fra fornitore ed utilizzatore ha effetti reali e, dunque, si esaurisce funzionalmente all’atto del passaggio della proprietà), osserva il Collegio che la disciplina in questione è sostanzialmente riproduttiva della normativa codicistica, che oltretutto, come noto, limita ad ipotesi particolari (la clausola risolutiva espressa, nella specie non ricorrente attesa la genericità della previsione&nbsp;<em>de qua</em>) la possibilità di disporre unilateralmente e stragiudizialmente la risoluzione negoziale.<br />
Del resto, rileva conclusivamente sul punto il Collegio, con l’introduzione nel corpo dell’art. 42 D. Lgs. 163/2006 del comma IV bis (ai sensi del quale nelle gare pubbliche per l’affidamento di servizi il leasing è strumento idoneo a garantire il possesso dei requisiti tecnici prescritti dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>), il Legislatore ha dimostrato di stimare recessive tali astratte possibilità di perdita&nbsp;<em>ex post</em>&nbsp;della disponibilità del bene in capo all’utilizzatore rispetto all’interesse alla massima partecipazione alle gare pubbliche; giacchè, peraltro, la norma in parola è dichiaratamente volta “<em>ad assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza</em>”, può fondatamente ritenersi che la stessa, lungi dal recare un’eccezione ai principi generali, rappresenti, al contrario, la disciplina emersa di un più ampio orientamento normativo sotteso alla materia tutta degli appalti, espressamente stabilito, con forza cogente, quanto alla sola materia dei servizi ma, comunque, presente, quanto meno come elemento di indirizzo e modulazione dell’azione amministrativa, pure nelle altre tipologie di appalti.<br />
Né ha fondamento l’ulteriore obiezione sollevata da parte ricorrente in merito al fatto che il trasferimento fisico del macchinario dalla “<em>sede aziendale</em>” dell’utilizzatore è contrattualmente subordinato all’assenso scritto del concedente: non solo l’uso produttivo del macchinario ne impone fisiologicamente lo spostamento nei luoghi ove debbono svolgersi le lavorazioni, non solo il termine entro il quale tale “<em>assenso scritto</em>” deve essere manifestato non è precisato, ma, comunque, consta che Tecnoproject ha svolto il sopralluogo presso lo scalo di Punta Raisi, in tal modo verificando e garantendo, come da contratto, “<em>che il luogo ove saranno</em>” temporaneamente “<em>installati i beni sia idoneo al loro buon funzionamento e conservazione</em>”.<br />
Infine, la censura mossa nei confronti del riconoscimento di punteggio preferenziale in relazione a requisiti propri dell’ausiliaria, in tesi contrario alla assunta finalità dell’avvalimento di supplire alla sola assenza, in capo al ricorrente, di requisiti di partecipazione, è smentita da recenti arresti giurisprudenziali (su tutti C.G.A. 21 ottobre 2014, n. 569) cui il Collegio presta convinta adesione: le risorse, i beni e le capacità dell’impresa ausiliaria contemplati nel contratto di avvalimento entrano a far parte organica della complessiva offerta presentata dalla concorrente e, dunque, è illogica e contraria alla&nbsp;<em>mens legis</em>&nbsp;dell’istituto (teso ad ampliare le opportunità di partecipazione alle gare pubbliche) una considerazione per così dire dimidiata della loro rilevanza, arbitrariamente circoscritta alla verifica dei soli criteri di qualificazione e non estesa pure all’apprezzamento degli eventuali elementi preferenziali che gli stessi arrechino all’offerta dell’ausiliata.<br />
Il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile.<br />
In sintesi, la vicenda può essere diacronicamente ricostruita come segue: la comunicazione ex art. 79, comma V, lett. a] D. Lgs. 163/2006 è stata spedita a mezzo p.e.c. alla ricorrente in data 10.08.2015; la ricorrente, quindi, in data 18.08.2015 ha chiesto di accedere “<em>agli atti di gara</em>”, ostesi in data 19.08.2015 ad eccezione della “<em>documentazione tecnico-economica</em>” di Tecnoproject, formalmente chiesta in data 20.08.2015; Gesap, con comunicazione in data 21.08.2015, ha reso noto che l’accesso avrebbe potuto essere esercitato dal 27.08.2015 al 03.09.2015; la ricorrente, in data 27.08.2015, ha provveduto a “<em>ritirare su supporto informatico copia dell’offerta tecnicadella società Tecnoproject e dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche</em>”, ma, in data 31.08.2015, ha formulato ulteriore richiesta di accesso con specifico riferimento alla “<em>relazione/documentazione relativa alla disponibilità della slip-form</em>” ed alla “<em>documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante per la formulazione dell’aggiudicazione definitiva</em>”; dopo un sollecito in data 08.09.2015, Gesap ha infine risposto in data 22.09.2015, rappresentando “<em>che, per la visione e l’estrazione di copia, codesta Impresa potrà accedere agli uffici della scrivente da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00</em>”; l’accesso è stato poi concretamente effettuato in data 29.09.2015 ed il ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica in data 12.10.2015.<br />
Il Collegio premette che, nel rito degli appalti, il termine per l’impugnazione,&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;fissato in trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 79, comma V, D. Lgs. 163/2006, può subire un incremento sino a dieci giorni (cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, 16 febbraio 2015, n. 473 e giurisprudenza ivi citata) in dipendenza dell’accesso agli atti di gara, adempimento spesso necessario per poter compiutamente articolare le proprie difese in giudizio. La norma, peraltro, non individua un termine rigido e fisso per l’accesso, atto a determinare, a valle, una parallela e predeterminata protrazione del termine per impugnare, ma, al contrario, si limita ad imporre all’Amministrazione di consentire l’accesso “<em>entro dieci giorni</em>”: la conseguenza processuale è &#8211; si opina &#8211; che il termine per impugnare, in quanto “modulare”, non decorre sempre e comunque dalla scadenza del decimo giorno, ma dall’effettivo esercizio dell’accesso (che ben può avvenire prima).<br />
Per quanto di interesse nel caso di specie, comunque, il Collegio, rilevato che il termine per l’accesso non è soggetto alla sospensione feriale, in quanto dettato in materia (ancora) procedimentale e non processuale, osserva che le censure articolate con i motivi aggiunti afferiscono tutte alla documentazione amministrativa prodotta da Tecnoproject in sede di offerta ed ai relativi controlli effettuati dalla stazione appaltante: è in relazione a questa documentazione, dunque, che bisogna scrutinare la tempestività della richiesta di accesso avanzata dalla ricorrente.<br />
In proposito, osserva anzitutto il Collegio che non vi è prova liquida della mancanza di tale documentazione nell’iniziale ostensione del 19.08.2015, allorché Gesap consentì l’accesso con riferimento, tra l’altro, alla “<em>Busta di gara A: documentazione amministrativa del Consorzio Stabile Tecnoproject</em>”: purtuttavia, in considerazione della mancanza di specifica contestazione di Gesap sul punto, il Collegio non si sofferma oltre sulla questione.<br />
Nel merito, l’assenza di tale materiale &#8211; evidentemente preesistente allo stesso provvedimento di aggiudicazione e<em>naturaliter</em>&nbsp;qualificabile come “<em>documentazione amministrativa</em>” &#8211; tra la documentazione ostesa da Gesap in data 19.08.2015 era certo evincibile sin dal 20.08.2015, allorché, tuttavia, la ricorrente, dato atto che “<em>è stato consentito alla scrivente l’accesso agli atti limitatamente alla sola documentazione amministrativa dell’impresa Tecnoproject</em>”, si limitò a sollecitare nuovamente l’accesso con esclusivo riguardo alla “<em>documentazione tecnica</em>”.<br />
Inoltre, osserva&nbsp;<em>ad abundantiam</em>&nbsp;il Collegio, la ricorrente, una volta avanzata l’ulteriore richiesta di accesso in data 31.08.2015, ha formulato, nonostante l’asserita urgenza, un solo sollecito nell’arco di ventidue giorni (dal 31.08.2015 al 22.09.2015) e, pur a fronte dell’ampia disponibilità temporale alfine garantita da Gesap con la cennata comunicazione del 22.09.2015, ha esercitato l’accesso solo in data 29.09.2015, ossia una settimana dopo.<br />
Tali considerazioni, unitariamente apprezzate, impediscono di accogliere la prospettiva defensionale coltivata dalla ricorrente, giacchè la ritardata conoscenza della documentazione&nbsp;<em>de qua</em>&nbsp;non può essere giuridicamente imputata alla stazione appaltante e, dunque, non è idonea a determinare alcuno slittamento in avanti del termine per impugnare, da individuarsi nel 30.09.2015.<br />
La reiezione delle censure svolte dalla ricorrente esonera il Collegio dall’esame del ricorso incidentale, sia per palesi esigenze di economia processuale, sia per il rispetto dello spirito proprio dell’istituto della sentenza breve, in cui gli interessi delle parti sono tutelati più con la particolare celerità nella definizione della controversia che con la diffusività della motivazione.<br />
Possono compensarsi le spese di lite, a motivo della peculiarità della vicenda.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso e dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Nicolo&#8217; Monteleone, Presidente<br />
Caterina Criscenti, Consigliere<br />
Luca Lamberti, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/11/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-5-11-2015-n-2854/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2015 n.2854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2010 n.2854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2010-n-2854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2010-n-2854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2010 n.2854</a></p>
<p>Carlo Dibello – Presidente f.f., Massimo Santini – Estensore. sull&#8217;individuazione dell&#8217;ente preposto alla determinazione della tariffa relativa alla gestione di rifiuti da conferire in un impianto di trattamento di rifiuti urbani 1. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Impianto di trattamento di rifiuti urbani – Rifiuti da conferire –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2010-n-2854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2010 n.2854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2010-n-2854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2010 n.2854</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Dibello – Presidente f.f., Massimo Santini – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione dell&#8217;ente preposto alla determinazione della tariffa relativa alla gestione di rifiuti da conferire in un impianto di trattamento di rifiuti urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Impianto di trattamento di rifiuti urbani – Rifiuti da conferire – Gestione – Tariffa – Determinazione – Ente preposto – E’ la Provincia.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Impianto di trattamento di rifiuti urbani – Rifiuti da conferire – Gestione – Tariffa – Determinazione – Potere giurisdizionale ex art.31 comma 3, d. lg. n.104 del 2010 – Esercizio – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ la Provincia l’ente preposto alla determinazione della tariffa relativa alla gestione di rifiuti da conferire in un impianto di trattamento di rifiuti urbani.	</p>
<p>2. Per determinare la tariffa relativa alla gestione di rifiuti da conferire in un impianto di trattamento di rifiuti urbani sono necessari complessi adempimenti istruttori (ricostruzione delle singole voci di costo, individuazione delle quantità conferite e della capacità di discarica, etc.) che soltanto l’amministrazione è in grado di svolgere con completezza di cognizione, sicché va escluso, ai sensi dell’art. 31 comma 3, d. lg. n. 104 del 2010, che possa trovare luogo l’esercizio dello specifico potere giurisdizionale di accertamento ivi previsto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Ambiente &#038; Sviluppo Soc. Cons. a r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oronzo Marco Calsolaro e Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Imbriani n. 24; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Lecce</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Giovanna Capoccia, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale della amministrazione provinciale in Lecce;	</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, Comune di Cavallino, Consorzio Ato Le/1, Consorzio per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino Le/2, tutti non costituiti;	</p>
<p><b>Commissario Delegato per l&#8217;Emergenza Ambientale in Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi n. 23; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Sud Gas Srl<i></b></i>, non costituita; </p>
<p><i><b>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
</b></i>dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Presidente della Provincia di Lecce in seguito alla diffida presentata dalla ricorrente allo scopo di ottenere la determinazione della tariffa applicabile per il servizio di trattamento dei rifiuti provenienti dal bacino LE2 nei propri biotunnel; dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Presidente della Provincia di Lecce in seguito alla diffida presentata dalla ricorrente per ottenere la determinazione delle modalità di fatturazione dei corrispettivi percepiti per lo svolgimento del suddetto servizio e, segnatamente, l&#8217;indicazione del soggetto nei cui confronti tali fatture dovranno essere emesse;<br />	<br />
nonché per la declaratoria dell&#8217;obbligo del Presidente della Provincia di Lecce di provvedere espressamente sulla predetta richiesta di determinazione delle tariffe applicabili;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce e del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Calsolaro, Portaluri, Capoccia e Tarentini.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Espone il ricorrente, titolare di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani mediante biostabilizzazione e conferimento in apposita discarica, che il commissario delegato per l’emergenza ambientale, nell’ambito della situazione di emergenza verificatasi nel bacino dell’ATO Le3, disponeva tra l’altro, con ordinanza n. 64 del 28 febbraio del 2009, di conferire la frazione secca dei rifiuti (selezionata in altro impianto) presso la struttura gestita dalla stessa società ricorrente, onde procedere alla biostabilizzazione per una durata di tre giorni ed almeno 60 ore alla settimana e per un complessivo periodo di 180 giorni; i rifiuti così trattati sarebbero poi stati oggetto di successivo ed ulteriore conferimento ad altro impianto di produzione di combustibile da rifiuti (CDR).<br />	<br />
La suddetta ordinanza non fissava tuttavia la relativa tariffa da corrispondere in favore della società ricorrente per il predetto trattamento di biostabilizzazione.<br />	<br />
Motivo questo che induceva la ricorrente a ricorrere al TAR del Lazio il quale, con sentenza n. 12517 del 20 maggio 2010, ordinava alla struttura commissariale di definire il procedimento relativo alla fissazione della suddetta tariffa.<br />	<br />
In seguito la Provincia di Lecce, su richiesta della stessa società ricorrente e dietro mandato della Regione Puglia, adottava ai sensi dell’art. 191 del codice dell’ambiente (concernente speciali forme di gestione dei rifiuti in deroga alla normativa vigente) l’ordinanza n. 3105 del 15 aprile 2009 con la quale, al fine di migliorare il ciclo di biostabilizzazione e dunque i relativi standards di qualità ambientale, si disponeva il trattamento di cui sopra negli altri tre giorni della settimana presso lo stesso stabilimento gestito dalla ricorrente, e sempre per un periodo complessivo pari a 180 giorni: dunque, un trattamento “ulteriore”, disposto dalla Provincia, che si affianca ad un trattamento “originario”, disposto a sua volta dal Commissario delegato (Presidente Regione Puglia).<br />	<br />
Poiché anche in questo caso nulla si statuiva in ordine alla determinazione della tariffa, a seguito di apposita diffida a tal fine inoltrata in data 19 maggio 2009 e rimasta in ogni caso inevasa, la società proponeva ricorso davanti a questo tribunale per l’accertamento della illegittimità, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, del silenzio serbato al riguardo dalla amministrazione provinciale, nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere in tal senso, con estensione della pronuncia all’accertamento sulla fondatezza della pretesa vantata e specificata nella somma di euro 37,53 per tonnellata di rifiuto conferito.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio la Provincia di Lecce ed il Commissario delegato per chiedere il rigetto del gravame. In particolare, la Provincia di Lecce faceva presente che, all’interno di appositi tavoli tecnici, era stata comunque avviata una procedura diretta alla determinazione della suddetta tariffa e che tale operazione dipendeva dagli esiti della tariffa a sua volta determinata dal Commissario delegato in merito alle ordinanze da questo emanate (ossia per la prima parte delle operazioni di trattamento).<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 1° dicembre 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tanto premesso, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371) l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:<br />	<br />
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte della p.a.;<br />	<br />
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.<br />	<br />
Quanto al profilo sub a), osserva il collegio che alla diffida in data 19 maggio 2009, con la quale la società ricorrente chiedeva la determinazione della tariffa concernente le ulteriori operazioni di trattamento ordinate dalla Provincia, quest’ultima non abbia in sostanza fornito alcuna risposta, a nulla rilevando il mero avvio di una istruttoria che si è tuttavia concretizzata in una singola riunione (20 ottobre 2010, mentre quella del successivo 10 novembre non si è più tenuta) ove l’unica posizione espressa è stata quella di ritenere di agganciare la determinazione della tariffa di cui si discute agli importi a tal fine stabiliti dalla Regione (struttura del Commissario delegato) per la prima parte delle operazioni di trattamento (quello ossia originariamente stabilito). Circostanza, questa, peraltro inidonea a giustificare il comportamento inerte dell’amministrazione provinciale, considerato che quest’ultima, potenzialmente dotata di uffici e strutture deputati allo svolgimento di competenze nel settore dei rifiuti, ben potrebbe autonomamente determinarsi in tal senso, ossia a prescindere da qualsivoglia provvedimento tariffario della Regione, e tanto sulla base degli elementi di fatto in suo possesso (o che riterrà comunque di acquisire sulla base delle operazioni svolte) ed in applicazione di criteri e parametri già fissati a questi fini dalla vigente normativa di settore.<br />	<br />
Quanto invece al profilo sub b), la competenza della Provincia circa la determinazione dell’importo della tariffa per il trattamento (ulteriore) dei rifiuti è nel complesso ricavabile dal quadro normativo vigente in materia di rifiuti.<br />	<br />
Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente la tariffa da praticare all’utenza, nell’ambito del ciclo di trattamento dei rifiuti, costituisce elemento determinante ai fini di una loro corretta e razionale gestione.<br />	<br />
Essendo peraltro diretta ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (cfr. art. 238 codice ambiente), la stessa tariffa consente in questo modo di operare in modo efficace ed equilibrato, garantendo dunque il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore. <br />	<br />
Sussiste in altri termini una relazione di <i>stretta accessorietà</i> tra tariffa e gestione dei rifiuti (cfr. TAR Lazio, sez. I, sent. n. 12517 del 20 maggio 2010), ponendosi la prima alla stregua di naturale “completamento” del ciclo di gestione dei rifiuti (cfr. piano di gestione dei rifiuti del Commissario delegato per la Puglia di cui al decreto n. 296 del 2002, il quale contiene anche i criteri per la determinazione della suddetta tariffa).<br />	<br />
D’altra parte, così come nel regime ordinario di cui codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) la determinazione della tariffa spetta (art. 238) alla stessa autorità (d’ambito) deputata alla organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (artt. 200 e 201), lo stesso meccanismo (di <i>unicità</i> dell’autorità) deve essere replicato laddove si ricorra, come nella specie, a speciali forme di gestione e dunque di organizzazione dei rifiuti (art. 191 codice ambiente). <br />	<br />
In conclusione, la Provincia di Lecce è l’ente preposto alla determinazione della tariffa relativa a tale forma di gestione dei rifiuti da conferire nell’impianto della società ricorrente.<br />	<br />
Sotto altro profilo, va invece rigettata la richiesta di accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale di parte ricorrente, diretta a fissare la tariffa di cui si discute in euro 37,53 per tonnellata di rifiuto.<br />	<br />
Ora, in disparte ogni considerazione circa la natura vincolata o meno delle operazioni preordinate al calcolo di cui sopra (una volta ossia acquisiti tutti i necessari elementi ed applicati ad essi i relativi criteri e parametri indicati dalla normativa di settore), è tuttavia pacifico che per giungere a compiere siffatte operazioni risultano necessari complessi <i>adempimenti istruttori</i> (ricostruzione delle singole voci di costo, individuazione delle quantità conferite e della capacità di discarica, etc.) che soltanto l’amministrazione, almeno in questa fase, è in grado di svolgere con completezza di cognizione.<br />	<br />
La circostanza da ultimo richiamata porta dunque ad escludere, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), che nel presente giudizio possa trovare luogo l’esercizio dello specifico potere giurisdizionale di accertamento espressamente invocato.<br />	<br />
Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, nei limiti di cui si è appena detto, conseguendone l’ordine alla Amministrazione provinciale intimata di provvedere espressamente sull’istanza della società ricorrente, in particolare mediante determinazione della tariffa per il trattamento dei rifiuti, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio vanno poste unicamente a carico dell’amministrazione provinciale soccombente e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Lecce di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla diffida in data 19 maggio 2009.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione provinciale alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di parte ricorrente, per una somma pari ad euro 1.500 (millecinquecento), oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Dibello, Presidente FF<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore<br />	<br />
Claudia Lattanzi, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2010-n-2854/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2010 n.2854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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