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	<title>285 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>285 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla inapplicabilità della fiscalizzazione dell&#8217;abuso alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inapplicabilita-della-fiscalizzazione-dellabuso-alle-opere-realizzate-in-zona-sottoposta-a-vincolo-paesaggistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 10:04:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-inapplicabilita-della-fiscalizzazione-dellabuso-alle-opere-realizzate-in-zona-sottoposta-a-vincolo-paesaggistico/">Sulla inapplicabilità della fiscalizzazione dell&#8217;abuso alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico &#8211; Fiscalizzazione dell&#8217;abuso &#8211; Inapplicabilità &#8211; Ragioni. La procedura di “fiscalizzazione” di cui all’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché queste non possono essere mai</p>
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<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Realizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico &#8211; Fiscalizzazione dell&#8217;abuso &#8211; Inapplicabilità &#8211; Ragioni.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La procedura di “fiscalizzazione” di cui all’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché queste non possono essere mai ritenute “in parziale difformità”, atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona, eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Riccio &#8211; Est. Vigliotti</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda Stralcio)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8346 del 2020, proposto da<br />
Fulvia Adele Mapelli, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Roscioni, con domicilio digitale come in atti;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Marino, Domenico Occagna, Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come in atti;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell’ordinanza ingiunzione nr. 254/2020 adottata dal Comune di Civitavecchia.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 ottobre 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un accertamento ispettivo svolto, in data 27/2/2020, da personale dell’Ufficio Ispettorato Edilizio del Comune di Civitavecchia, unitamente a personale della locale Stazione dei Carabinieri Forestale, della Polizia di Frontiera e dell’ASL, su un terreno ubicato in Civitavecchia, Via Braccianese Claudia km. 39, parzialmente gravato da vincoli paesaggistici.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La suddetta verifica conduceva all’accertamento dell’esistenza di 17 manufatti, a vario titolo illegittimi sul piano edilizio, e alla successiva irrogazione delle sanzioni previste per la realizzazione abusiva degli stessi, oggetto di contestazione in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Parte ricorrente denuncia la violazione delle proprie garanzie partecipative nonché i vizi di carenza di istruttoria e di motivazione di cui sarebbe affetta l’ordinanza. Nel merito contesta la qualificazione in termini di abusività dei singoli interventi oggetto di accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Si è costituito in giudizio il Comune resistente argomentando circa l’infondatezza delle censure proposte dalla parte ricorrente e chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All’udienza dell’11 ottobre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba, pertanto, essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con riguardo alle censure relative alla violazione delle garanzie partecipative di parte ricorrente, si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto vincolato la cui adozione non è subordinata all’invio della comunicazione di avvio del procedimento, essendo espressione del potere repressivo degli abusi edilizi; la sanzione ripristinatoria costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, che non richiede la partecipazione del destinatario dell’atto (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 14 giugno 2023, n. 5870).</p>
<p style="text-align: justify;">8. D’altro canto, neanche in sede di ricorso parte ricorrente ha dedotto quali avrebbero potuto essere gli apprezzabili aspetti non considerati dall’Amministrazione e suscettibili di condurre ad un diverso esito il procedimento sanzionatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Né sussiste il denunciato profilo di illegittimità per difetto di motivazione. La rappresentazione della natura abusiva degli interventi edificatori realizzati sulla proprietà della parte ricorrente in assenza del titolo ovvero in difformità dal titolo, dei quali sono descritte la consistenza e la localizzazione, soddisfa l’onere motivazionale gravante in capo al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Tantomeno l’atto impugnato risulta affetto da difetto di istruttoria in quanto vengono espressamente richiamati i sopralluoghi e gli accertamenti prodromici all’adozione dell’atto cui parte ricorrente risulta anche aver presenziato.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Per quanto concerne i profili di merito sollevati si osserva quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">12. In via preliminare, il Collegio rileva che parte dei terreni di proprietà della parte ricorrente, oggetto dell’ordine di demolizione, ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico ragion per cui, in applicazione di quanto disposto dall’ art. 32, ultimo comma, del D.P.R. 380/2001, gli interventi abusivi realizzati sugli stessi sono considerati come eseguiti in “totale difformità” dalla concessione, rappresentando una variazione essenziale e, in quanto tale, sono suscettibili di essere demoliti (ex multis, Cons. Stato, VI Sez., 9 maggio 2023, n. 4665).</p>
<p style="text-align: justify;">13. D’altro canto, l’art. 27 del D.P.R. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA/SCIA, in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In sostanza le opere abusive realizzate in tali aree, quand’anche si dovessero ritenere avere natura precaria o pertinenziale e, quindi, assentibili con mera DIA (SCIA), si considerano comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, il che comporta che l’applicazione della sanzione demolitoria è comunque doverosa, ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesaggistica. Ciò, in quanto tutte le opere, anche se trattasi di volumi tecnici e anche se considerate eventuali pertinenze, per ragioni di esigenza di tutela del paesaggio devono essere sottoposte alla previa valutazione degli organi competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Ne discende che la procedura di “fiscalizzazione” di cui all’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché queste non possono essere mai ritenute “in parziale difformità”, atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona, eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In ogni caso, la tesi di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto considerare singolarmente ognuna delle opere contestate è priva di pregio in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata, gli abusi edilizi non possono essere valutati in maniera ‘atomistica’, ma vanno giudicati nel loro complesso. L’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato; occorre condurre un esame di insieme dell’alterazione urbanistica ed edilizia del territorio prodotta con l’attività edificatoria abusiva, al fine di stabilire se i singoli interventi hanno determinato trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio, incremento di carico urbanistico e se hanno natura o meno di pertinenza.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Peraltro, una volta appurata l’esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, o eseguite in difformità dallo stesso, non costituisce onere dell’Amministrazione Comunale verificare la sanabilità delle stesse (a seguito di accertamento di conformità) in sede di vigilanza sull’attività edilizia, essendo per legge rimessa ogni iniziativa in merito all’impulso del privato interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Alla luce dei principi richiamati, l’ordine demolitorio impugnato deve ritenersi legittimamente adottato e il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">18. Tenuto conto della complessità della fattispecie, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Riccio, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Eleonora Monica, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza ordinanza &#8211; 21/12/2016 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-ordinanza-21-12-2016-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-ordinanza-21-12-2016-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza ordinanza &#8211; 21/12/2016 n.285</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Prosperetti Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale in tema di interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo Animali &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 14, c. 2 bis, legge della Regione Puglia 03/04/1995, n. 12 &#8211; Interventi per la tutela degli animali d&#8217;affezione e la prevenzione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-ordinanza-21-12-2016-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza ordinanza &#8211; 21/12/2016 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Prosperetti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale parziale in tema di interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Animali &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 14, c. 2 bis, legge della Regione Puglia 03/04/1995, n. 12 &#8211; Interventi per la tutela degli animali d&#8217;affezione e la prevenzione del randagismo &#8211; Previsione secondo la quale il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, la cui gestione è esercitata in proprio o affidata in convenzione, previa formale concessione alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all&#8217;Albo regionale depositato presso l&#8217;Assessorato alle politiche della salute &#8211; Q.l.c. promossa dal Consiglio di Stato &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lett. e), Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art.</em><em> 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all’affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA N. 285<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), aggiunto dall’art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promosso dal Consiglio di Stato nel procedimento vertente tra la Società Mapia srl e il Comune di Acquaviva delle Fonti, la Regione Puglia e altra, con ordinanza del 22 dicembre 2014, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br />
Visti gli atti di costituzione della Società Mapia srl e della Regione Puglia;<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br />
uditi gli avvocati Mariangela Bux per la Società Mapia srl e Maria G. Scattaglia per la Regione Puglia.<br />
<a name="fatto"></a>&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ordinanza del 22 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, in funzione di giudice di appello, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), introdotto dall’art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), e terzo comma, della Costituzione.<br />
Il giudice rimettente premette, in fatto, che la parte appellante, Mapia srl, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, impugnando il bando e l’atto di aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Acquaviva delle Fonti per l’affidamento del servizio di gestione del canile comunale, del quale la detta società era il gestore uscente, nella parte in cui tale atto restringeva la partecipazione alla procedura selettiva alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale. Peraltro, poiché la clausola del bando in contestazione dava applicazione, riproducendone il dettato letterale, all’art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, come introdotto dall’art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010 («Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute»), la ricorrente aveva eccepito, già innanzi al giudice di primo grado, l’incostituzionalità di tale disposizione, con riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione.<br />
All’esito del giudizio, in cui si era costituita anche la Regione Puglia, il TAR adito aveva, tuttavia, rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dalla Mapia srl.<br />
Avverso tale decisione, la società soccombente aveva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, riproponendo le domande e le eccezioni di incostituzionalità disattese dal giudice di primo grado.<br />
2.– Il giudice a quo, preliminarmente, argomenta la rilevanza delle questioni sollevate evidenziando che, ove la norma regionale censurata dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ne conseguirebbe l’annullamento della clausola del bando preclusiva della partecipazione alla gara della società appellante e, quindi, l’accoglimento del gravame di questa; mentre, nel caso opposto, sottolinea che non potrebbe che essere confermata la decisione di primo grado.<br />
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il Consiglio di Stato rappresenta, poi, che con la norma prevista dall’art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), «il legislatore statale ha espresso con sufficiente chiarezza l’intenzione di non operare alcuna riserva in favore delle predette associazioni, ammettendo a concorrere ai fini dei relativi affidamenti, a tutela appunto della concorrenza, anche ogni altro soggetto privato (pur con il temperamento costituito dalla inserzione nelle loro strutture di volontari delle associazioni stesse per la gestione di specifiche aree di attività)»; e che a detta disposizione deve attribuirsi la natura di una specifica misura legislativa di promozione della concorrenza, per cui la disposizione regionale contenuta nell’art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, confliggendo con essa, verrebbe ad operare come misura anti-concorrenziale, invadendo così l’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
A conferma di tale assunto, il rimettente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, sottolineando come questa abbia ribadito, anche in recenti pronunce, che «“è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.”, essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo interamente riproduttivo della stessa (sentenza nr. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, 153 e 29 del 2006)» (sentenza n. 49 del 2014); e che è stato confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale che «la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 11 del 2012) o in altre materie» (sentenza n. 165 del 2014).<br />
Infine, il giudice a quo rileva che, laddove la detta disposizione regionale dovesse essere, invece, ricondotta dalla Corte costituzionale esclusivamente alla materia della tutela della salute, il precetto da essa violato ben potrebbe essere considerato espressione di un principio fondamentale della legislazione statale, con la conseguente lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost. ovvero – in caso di sua qualificazione come norma di tutela ambientale – dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
In conclusione, il Consiglio di Stato solleva, di ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, introdotto dall’art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e, in via subordinata, in conformità alle istanze di parte, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, e secondo comma, lettera s), Cost.<br />
3.– Si è costituita in giudizio, con atto depositato in data 11 giugno 2015, la Regione Puglia, sostenendo la manifesta infondatezza della questione, sulla base dell’assunto che la possibilità di riservare alle associazioni protezionistiche la gestione del ricovero e del mantenimento degli animali trovi specifico fondamento e giustificazione nella previsione del secondo comma dell’art. 41 Cost, che rinviene nell’utilità sociale un limite all’iniziativa economica privata; utilità sociale che, nel caso in esame, sarebbe rappresentata dalla garanzia del migliore trattamento possibile nella gestione e nel mantenimento degli animali.<br />
Rileva, infatti, la Regione Puglia, che se «si opera una semplice comparazione degli interessi in gioco si può rilevare come quest’ultima risulti superiore alla finalità di lucro che l’impresa con la sua attività mira a realizzare. Infatti, i moduli aziendali sono improntati alla riduzione dei costi di esercizio per conseguire l’aumento dei profitti, in modo tale da conciliarsi difficilmente con la finalità di assicurare al meglio la vita degli animali che, ricoverati, abbisognano di assistenza. Per questo motivo l’esistenza di strutture quali quelle protezionistiche, sorte con la precipua finalità statutaria di assumere la cura e la tutela della razza animale, impone di riservare ad esse i servizi di ricovero e di mantenimento dei cani randagi. Nel caso di specie, quindi, non può giungersi ad affermare che il principio di libertà, che deve informare l’iniziativa economica, sia stato inciso oltre i limiti costituzionali in quanto, se un limite è ravvisabile nel caso di specie, esso è sicuramente contenuto e supportato da ragioni che travalicano il mero calcolo economico».<br />
4.– Si è costituita in giudizio, con atto depositato in data 25 giugno 2015, anche la Mapia srl, insistendo per l’accoglimento della questioni sollevate dal Consiglio di Stato. Con ordinanza dibattimentale, la costituzione della srl Mapia è stata dichiarata ammissibile, nonostante la sua tardività, in relazione alla dedotta irregolarità della notifica dell’ordinanza di rimessione della questione.<br />
5.– In prossimità dell’udienza di discussione, in data 23 settembre 2016, la Mapia srl ha depositato una ulteriore memoria, con cui ha ribadito le conclusioni già formulate.<br />
<a name="diritto"></a>&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Con ordinanza del 22 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, in funzione di giudice di appello, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), introdotto dall’art. 45 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).<br />
2.– La legge reg. Puglia n. 12 del 1995, all’art. 14, comma 2-bis, prevede che «Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all&#8217;albo regionale depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute», riservando quindi il ricovero e la custodia dei cani esclusivamente alle associazioni protezionistiche o animaliste che abbiano ottenuto l’iscrizione all’albo regionale.<br />
La norma statale di riferimento (art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo») prevede, invece, che «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti», consentendo quindi non solo alle associazioni animaliste la gestione dei canili ma anche ad altri soggetti privati, a condizione che siano in grado di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile.<br />
L’ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rimesso la questione di costituzionalità essenzialmente sotto il profilo della violazione della tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
In subordine, il giudice a quo ritiene che, laddove la detta disposizione venga, invece, ricondotta alla materia della tutela della salute o dell’ambiente, debba, comunque, ritenersi in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale della legislazione statale posto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991, ovvero con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.<br />
La difesa della Regione Puglia ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione rivendicando la possibilità di riservare alle associazioni protezionistiche il ricovero degli animali, essendo tale attività ricompresa nel principio di utilità sociale che può quindi costituire un limite all’iniziativa economica privata; laddove un’attività di impresa, che mira al profitto, difficilmente è conciliabile con la finalità di assicurare al meglio la vita degli animali ricoverati.<br />
3.– La questione è fondata.<br />
4.– La giurisprudenza costituzionale che si è occupata «della legittimità di disposizioni regionali in tema di “tutela della concorrenza” ha costantemente sottolineato – stante il carattere “finalistico” della stessa – la “trasversalità” che caratterizza tale materia, con conseguente possibilità per essa di influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni, ed, in particolare, il possibile intreccio ed interferenza con la materia “commercio” […]. Infatti, la materia “tutela della concorrenza” non ha solo un ambito oggettivamente individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere “finalistico”, anche una portata più generale e trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell’esercizio della potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza» (sentenza n. 291 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 299 del 2012).<br />
Nel caso in questione, quindi, la disposizione regionale censurata, pur rientrando nella disciplina dettata in tema di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, appare riconducibile, per il suo specifico contenuto e le finalità perseguite, alla materia della tutela della concorrenza, in quanto misura volta, in concreto, a limitare la promozione del principio della concorrenza nel settore dell’affidamento in concessione dei canili e dei gattili.<br />
5.– La giurisprudenza di questa Corte è costante, infatti, nell’affermare che laddove la materia «tutela della concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., interferisca «con materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, queste ultime potrebbero dettare solo discipline con “effetti pro-concorrenziali”, purché tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007)» (sentenza n. 97 del 2014).<br />
Analogamente, la sentenza di questa Corte n. 165 del 2014, sempre con riferimento al tema della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ha evidenziato che «L’eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell’ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all’esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie».<br />
A fronte della costante giurisprudenza di questa Corte, nessun concreto rilievo può, invece, attribuirsi all’argomentazione formulata dalla Regione Puglia, secondo cui la norma regionale troverebbe giustificazione nel limite dell’utilità sociale, posto all’iniziativa economica privata dal comma secondo dell’art. 41 Cost., e rappresentata, nel caso in questione, dall’esigenza di garantire il migliore trattamento possibile degli animali.<br />
L’argomento in esame, non considera, infatti, che l’art. 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991 si fa già carico di tale esigenza, imponendo ai soggetti privati di garantire la presenza, nella loro struttura, di volontari delle associazioni animaliste e zoofile, allo scopo evidente di contemperare l’esigenza di non sottrarre alle regole di mercato l’affidamento dei canili e dei gattili, in una prospettiva di economicità ed efficienza della loro gestione, con quella di assicurare il coinvolgimento in tali attività di soggetti particolarmente sensibili ed esperti nella protezione degli animali.<br />
Conseguentemente, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge reg. Puglia n. 12 del 1995, introdotto dall’art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
6.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma Cost. restano assorbite. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all’affidamento di servizi di gestione di canili e gattili.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giulio PROSPERETTI, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO<br />
Allegato:<br />
Ordinanza letta all&#8217;udienza del 18 ottobre 2016</div>
<div style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<div style="text-align: justify;"><em>Rilevato</em> che, nel giudizio di cui al n. 95 del reg. ord. 2015, Mapia srl, parte nel giudizio principale, ha depositato atto di costituzione in data 25 giugno 2015.<br />
<em>Considerato</em> che, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, primo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha luogo nel termine di venti giorni dalla pubblicazione dell&#8217;ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni»;<br />
che la predetta ordinanza n. 95 del 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, del 27 maggio 2015;<br />
che, benché detto termine abbia natura perentoria (ex multis, sentenze n. 57 del 2016 e n. 190 del 2006), si riscontrano ragioni che giustificano il mancato rispetto del termine medesimo, in relazione alla dedotta irregolarità della notifica;<br />
che, pertanto, deve essere dichiarata ammissibile la costituzione in giudizio di Mapia srl, parte nel giudizio a quo.<br />
PER QUESTI MOTIVI</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;"><em>dichiara</em> ammissibile la costituzione in giudizio di Mapia srl.<br />
F.to: Paolo Grossi, Presidente</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-ordinanza-21-12-2016-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza ordinanza &#8211; 21/12/2016 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2013 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2013-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2013-n-285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2013-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2013 n.285</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Cassese in tema di gestone dei rifiuti Amministrazione Locale – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 &#8211; Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2013-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2013 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2013-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2013 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Cassese</span></p>
<hr />
<p>in tema di gestone dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Amministrazione Locale – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 &#8211; Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale) &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211; Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente<br />	<br />
&#8211; Luigi                           MAZZELLA                           Giudice<br />	<br />
&#8211; Sabino                        CASSESE                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                    TESAURO                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211; Paolo Maria                NAPOLITANO                             &#8220;<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                    FRIGO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211; Alessandro                 CRISCUOLO                                &#8220;<br />	<br />
&#8211; Paolo                          GROSSI                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211; Giorgio                       LATTANZI                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211; Aldo                           CAROSI                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211; Marta                          CARTABIA                                  &#8220;<br />	<br />
&#8211; Sergio                         MATTARELLA                            &#8220;<br />	<br />
&#8211; Mario Rosario             MORELLI                                     &#8220;<br />	<br />
&#8211; Giancarlo                    CORAGGIO                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211; Giuliano                      AMATO                                        &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2013 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2013.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti</i> l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché gli atti di intervento della Paul Wurth Italia S.p.a. e di Roscio Fabrizio ed altri;<br />	<br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />	<br />
<i>uditi </i>gli avvocati Roberto Damonte per la Paul Wurth Italia S.p.a., Domenico Palmas per Roscio Fabrizio ed altri, l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2013 (reg. ric. n. 9 del 2013) e depositato in cancelleria il 29 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale).<br />	<br />
2.— La disposizione impugnata stabilisce che «Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente: “5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione.”».<br />	<br />
3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, innanzitutto, che la disposizione impugnata contrasti con l’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 19 del 2003. La norma regionale sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che «non doveva essere dichiarato ammissibile». In particolare, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, tenuta a pronunciarsi in merito «alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge», secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, comma 1, lettera a), avrebbe «erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della tutela della salute».<br />	<br />
In secondo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la disposizione impugnata sia ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. In questo ambito, le disposizioni statali vincolerebbero anche la Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste (sentenza n. 61 del 2009).<br />	<br />
In particolare, la norma regionale contrasterebbe con l’art. 195, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che attribuisce allo Stato il compito di individuare i «criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti», nonché con la lettera f) dello stesso articolo, che riserva allo Stato «l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l’individuazione è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell’individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell’erogazione dei contributi compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili».<br />	<br />
La disposizione impugnata, nell’affermare l’inidoneità dell’intero territorio regionale ad accogliere determinate tipologie di impianto, contrasterebbe, altresì, con il successivo art. 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152 del 2006, che assegna alle regioni «la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p)» e con la lettera o) dello stesso articolo, che attribuisce a tali enti anche «la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare».<br />	<br />
4.— Con atto depositato in data 1o marzo 2013, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, deducendo l’infondatezza della questione.<br />	<br />
Innanzitutto, la Regione sostiene che la questione, con riferimento all’art. 15, secondo comma, dello statuto per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, è tardiva, perché il Governo avrebbe dovuto «all’epoca» impugnare la delibera della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare; inoltre, il referendum propositivo avente ad oggetto la norma impugnata era certamente ammissibile, in quanto promuoverebbe il cosiddetto principio di autosufficienza nella gestione dei rifiuti e, soprattutto, riguarderebbe aspetti concernenti la tutela della salute: nel settore dei rifiuti, «accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la competenza statale non esclude la concomitante possibilità per le Regioni di intervenire […]» (sentenza n. 249 del 2009).<br />	<br />
In secondo luogo, riguardo alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la normativa statale invocata non impedirebbe «al legislatore regionale di prevedere che, nell’area idonea al trattamento dei rifiuti, si adotti un determinato tipo di impianto (nella specie, a freddo), e si escluda – per ragioni di tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, quali la salute dei cittadini – altro determinato tipo di impianto (nella specie, di trattamento a caldo). Tale soluzione, infatti, non compromette il sistema di smaltimento di rifiuti in sé, atteso che il legislatore regionale non ha vietato in assoluto il trattamento dei rifiuti sul proprio territorio, ma si è limitato ad indicare che, esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti urbani e quelli speciali non pericolosi, non possono essere utilizzati sistemi di trattamento a caldo».<br />	<br />
In particolare, la norma impugnata non contrasterebbe con la competenza dello Stato a individuare i siti di realizzazione degli impianti di preminente interesse nazionale (art. 195, comma 1, lettera f, d.lgs. n. 152 del 2006), potendosi ricavare che «fuori da questo ambito le Regioni conservino la facoltà di decidere quali tipologie di impianto ubicare sul proprio territorio», posta, peraltro, la mancata definizione dei criteri statali. A tal riguardo, l’art. 196, comma 1, lettera d), attribuisce alla competenza regionale «l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f);». Di conseguenza, secondo la difesa regionale, «fuori dall’individuazione degli impianti di preminente interesse nazionale, spetta alle Regioni individuare quali sistemi di trattamento rifiuti adottare sul proprio territorio».<br />	<br />
5.— Con atto depositato l’11 marzo 2013, i signori Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Désandré, del comitato promotore del referendum propositivo che ha approvato la legge regionale oggetto di impugnazione, sono intervenuti in giudizio, opponendosi alla richiesta di declaratoria di incostituzionalità della legge impugnata.<br />	<br />
Con atto depositato il 12 marzo 2013, la Paul Wurth Italia S.p.a. è intervenuta in giudizio, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Il 2 ottobre 2013, la Paul Wurth Italia S.p.a. ha depositato, inoltre, ulteriore documentazione.<br />	<br />
Il 15 ottobre 2013, è seguito il deposito di memorie illustrative e ulteriore documentazione da parte sia dei signori Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Désandré, sia della Paul Wurth Italia S.p.a.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 23-28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2013 e iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2013, ha impugnato l’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).<br />	<br />
La disposizione impugnata riguarda la gestione dei rifiuti e, in particolare, la realizzazione e utilizzazione di impianti di trattamento a caldo per il loro smaltimento. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 7, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), perché sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che «non doveva essere dichiarato ammissibile».<br />	<br />
In secondo luogo, la norma impugnata sarebbe riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. La disposizione regionale si porrebbe in contrasto con le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare con l’art. 195, comma 1, lettere f) e p) e con l’art. 196, comma 1, lettere n) e o), che individuano le competenze amministrative statali (art. 195) e quelle regionali (art. 196) nella gestione dei rifiuti.<br />	<br />
2.— In via preliminare, deve essere confermata l’ordinanza, deliberata nel corso dell’udienza pubblica ed allegata alla presente sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dai signori Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro, Elisa Maria Désandré, nonché dalla Paul Wurth Italia S.p.a. nel presente giudizio.<br />	<br />
Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente innanzi a questa Corte in via incidentale.<br />	<br />
Deve quindi ritenersi inammissibile l’intervento, nei giudizi di costituzionalità in via principale, di soggetti privi di potere legislativo (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010, ordinanza n. 107 del 2010).<br />	<br />
3.— Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità della censura riferita all’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale per la Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la disposizione impugnata contrasti con l’art. 7, comma 1, lettera a), della legge reg. n. 19 del 2003, da cui discenderebbe la violazione del parametro statutario richiamato, perché la disposizione sarebbe stata adottata sulla base di un referendum propositivo che «non doveva essere dichiarato ammissibile». In particolare, la Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, tenuta a pronunciarsi in merito «alla competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge», secondo quanto stabilito dal predetto art. 7, comma 1, lettera a), avrebbe «erroneamente ricondotto la proposta di legge regionale in esame alla materia della tutela della salute».<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri non contesta, dunque, la violazione di una norma da parte della Regione, ma le modalità con cui è stato esercitato il potere della Commissione regionale per i procedimenti referendari. Non è questa però la sede idonea per poter valutare tale doglianza, non essendo stato richiesto dal ricorrente un “giudizio sulle leggi”. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, ha compiuto una «impropria utilizzazione» dello strumento del giudizio di costituzionalità della legge «per un fine a esso estraneo», con conseguente inammissibilità della relativa censura (ordinanze n. 195 del 2012, n. 442 del 2001, n. 144 del 2000).<br />	<br />
4.— Ai fini dell’esame del merito della censura riferita all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., va innanzitutto ricostruito il quadro normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata.<br />	<br />
4.1.— Come più volte precisato da questa Corte, la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato (<i>ex multis</i>, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009). In questo ambito, «non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente», anche se le Regioni possono stabilire «per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati», pur sempre nel rispetto «della normativa statale di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 61 del 2009). Al contempo, «i poteri regionali “non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili […] di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio […]» (sentenza n. 54 del 2012).<br />	<br />
4.2.— Il legislatore statale ha regolato la materia della gestione dei rifiuti nella Parte quarta, Titolo I (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), del d.lgs. n. 152 del 2006. La normativa statale individua poteri e funzioni dei diversi livelli di governo, che devono essere esercitati «in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto» (art. 177, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006).<br />	<br />
Allo Stato, oltre alle attività già indicate nel resto della Parte quarta del Titolo I del d.lgs. n. 152 del 2006, spettano numerose competenze (art. 195), tra le quali l’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sentita la Conferenza unificata, procedendo secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale (art. 195, comma 1, lettera f), e l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera p). Queste attività si connettono con le più generali funzioni di indirizzo e coordinamento (art. 195, comma 1, lettera a), la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera b), l’individuazione di obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti (art. 195, comma 1, lettera l).<br />	<br />
Inoltre, l’art. 196 dispone che «sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195» una serie di poteri, tra i quali la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p) (art. 196, comma 1, lettera n), nonché la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento (art. 196, comma 1, lettera o). In questi casi, la Regione deve quindi procedere nel rispetto di criteri e procedure stabiliti a livello statale.<br />	<br />
5.— Nel merito, la questione è fondata.<br />	<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma censurata è riconducibile alla materia della tutela dell’ambiente di competenza esclusiva statale ed è in contrasto con l’art. 195, comma 1, lettere f) e p) e con l’art. 196, comma 1, lettere n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />	<br />
La norma regionale dispone, con riferimento al ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, un divieto generale di realizzazione e utilizzazione sull’intero territorio regionale di impianti di trattamento a caldo per lo smaltimento dei rifiuti (quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione).<br />	<br />
La norma eccede la competenza regionale. Infatti, la disciplina della gestione dei rifiuti, come già osservato, rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato (<i>ex multis</i>, sentenze n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009).<br />	<br />
Esercitando tale competenza, lo Stato ha regolato, con l’art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale.<br />	<br />
La norma regionale preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla norma statale, di individuare impianti di preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell’intera Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Tale divieto impedisce la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, indicate dalla norma statale.<br />	<br />
Questa Corte ha rilevato che «la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “<i>not in my back-yard</i>”), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale» (sentenza n. 62 del 2005).<br />	<br />
La disposizione impugnata contrasta con la lettera p), comma 1, art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell’art. 196, del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />	<br />
Secondo queste disposizioni, spetta allo Stato «l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti» (articolo 195, comma 1, lettera p); nel rispetto di tali criteri generali, la Regione definisce i «criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» (art. 196, comma 1, lettera n); inoltre, la Regione determina i «criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento […]» (art. 196, comma 1, lettera o), dovendo rispettare «i principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195 […]», sulla base di quanto indicato nella parte iniziale dello stesso art. 196, comma 1.<br />	<br />
La disposizione impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determinati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un “criterio” né di localizzazione, né di idoneità degli impianti. Si tratta di un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell’inidoneità di tutte le aree della Regione a ospitare i predetti impianti. Questa Corte, in altre materie come quella della localizzazione di impianti energetici, ha affermato il principio generale per cui la Regione «non può introdurre “limitazioni alla localizzazione”, ben può somministrare “criteri di localizzazione”, quand’anche formulati “in negativo”, ovvero per mezzo della delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del legislatore regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità di una localizzazione alternativa» (sentenza n. 278 del 2010); del resto, «la generale esclusione di tutto il territorio […] esime dalla individuazione della <i>ratio</i> che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree» (sentenza n. 224 del 2012); pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti (sentenza n. 192 del 2011).<br />	<br />
Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge reg. Valle d’Aosta n. 33 del 2012, perché in contrasto con gli artt. 195, comma 1, lettere f) e p), e 196, comma 1, lettere n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 – Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 33 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 15, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2013.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-2-12-2013-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2013 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 6/6/2013 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-6-6-2013-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-6-6-2013-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 6/6/2013 n.285</a></p>
<p>Pre. Radesi – Est. Viola Ditta Rendo Giovanni (Avv. M. Capizzi e A. Bivona) c/ Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Avv. Stato) accolta la domanda cautelare avverso l&#8217;esclusione dalla gara per incompleta o erronea dichiarazione relativa all&#8217;esercizio della facoltà di subappalto Contratti della P.A. – Gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-6-6-2013-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 6/6/2013 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-6-6-2013-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 6/6/2013 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. Radesi – Est. Viola<br /> Ditta Rendo Giovanni (Avv. M. Capizzi e A. Bivona) c/ Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Avv.  Stato)</span></p>
<hr />
<p>accolta la domanda cautelare avverso l&#8217;esclusione dalla gara per incompleta o erronea dichiarazione relativa all&#8217;esercizio della facoltà di subappalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Subappalto – Generica o incompleta dichiarazione – Conseguenze – Esclusione dalla gara – Inammissibilità – Istanza cautelare – Accoglimento – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa la nota che comunica l’esclusione della partecipante alla gara per incompleta o erronea dichiarazione relativa all&#8217;esercizio della facoltà di subappalto, nel caso in cui la ricorrente sia comunque nel possesso di una qualificazione sufficiente ad eseguire i lavori considerati e che tale circostanza sia stata regolarmente dichiarata nella domanda di partecipazione alla procedura. L’invalidità della dichiarazione di subappalto per superamento del limite stabilito, infatti, esplica effetti solo sulla dichiarazione e non sulla partecipazione dell’impresa alla procedura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 709 del 2013, proposto da:</p>
<p>Ditta Rendo Giovanni, rappresentata e difesa dagli avv. Marianna Capizzi, Antonio Bivona, con domicilio eletto presso Silvia Marchese in Firenze, piazza C. Beccaria 7;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa &#8211; Gestione Commissariale &#8211; Miur, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Stm Impianti Elettrici di Toniato Massimo, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota INDIRE prot. n. 20554/A3 del 18.4.2013 recante la comunicazione di esclusione della ricorrente dalla selezione oggetto di controversia; della nota INDIRE prot. 20775/A3 del 19.4.2013 recante la comunicazione di aggiudicazione provvisoria della selezione oggetto della controversia in favore della controinteressata; del verbale di gara del 16.4.2013 nella parte in cui si dispone, relativamente all&#8217;affidamento del Lotto 3, dell&#8217;esclusione dell&#8217;odierna ricorrente e l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata &#8211; della nota INDIRE prot. n. 24453/A3 del 14.5.2013 con cui è stata respinta la preinformativa di ricorso proposta dall&#8217;odierna deducente; della successiva, non comunicata, aggiudicazione definitiva; ove occorra, dell&#8217;art. 15) della Lettera d&#8217;invito se da interpretarsi nel senso fatto proprio dalla resistente; &#8211; ove occorre ancora, di qualsiasi ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale,<br />	<br />
nonchè per la condanna dell&#8217;amministrazione intimata<br />	<br />
&#8211; al risarcimento in forma specifica del danno patito tramite aggiudicazione in favore della ricorrente dell&#8217;appalto di cui trattasi, eventualmente previa declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto se medio tempore stipulato;<br />	<br />
in subordine, al risarcimento per equivalente del danno da mancata aggiudicazione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa &#8211; Gestione Commissariale &#8211; Miur;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
-che la Sezione ritiene di poter condividere e fare proprio l’orientamento giurisprudenziale assolutamente indiscusso che ha rilevato come &#8220;l’incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all&#8217;esercizio della facoltà di subappalto (..(sia) su<br />
-che del resto, un sostanziale conforto alla diversa tesi della Stazione appaltante non può certo essere rintracciato nella sentenza 21 marzo 2013 n. 229 del T.A.R. Marche (che riguarda, in realtà, la diversa ipotesi del partecipante alla procedura sforni<br />
-che, nel caso di specie, la ricorrente appare in possesso (si veda, al proposito, l’attestazione della Soatech s.p.a. di cui al documento n. 9 di parte ricorrente) di una qualificazione (precisamente la OS30, classiffica II) perfettamente sufficiente ad<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto dispone la sospensione degli atti impugnati.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2014.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-6-6-2013-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 6/6/2013 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle sull&#8217;esclusione del diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l&#8217;indennità di maternità 1. Lavoro &#8211; Indennità &#8211; Art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione del diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l&#8217;indennità di maternità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Lavoro &#8211; Indennità &#8211; Art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) &#8211; Liberi professionisti &#8211; Indennità di maternità &#8211; Esclusione del padre libero professionista &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Venezia – Asserita violazione degli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione – Inammissibilità;</p>
<p>2.	Lavoro &#8211; Indennita&#8217; &#8211; Art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) &#8211; Liberi professionisti &#8211; Indennità di maternità &#8211; Esclusione del padre libero professionista &#8211;  Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Firenze – Asserita violazione degli artt. artt. 3, 29 e 31 della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; </p>
<p>2.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE; </p>
<p><b>Giudici</b> : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, <br />	<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, <br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro <br />	<br />
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), promossi dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza del 15 maggio 2009 e dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza del 28 maggio 2009, iscritte ai nn. 240 e 283 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2009. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle; </p>
<p>udito l’avvocato Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – La Corte d’appello di Firenze, nel corso di un procedimento civile promosso dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense contro P.L.F., con ordinanza emessa il 15 maggio 2009 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. </p>
<p>La Corte rimettente rileva che, con sentenza n. 710 del 20 giugno 2008, il Tribunale di Firenze, in qualità di giudice del lavoro, condannava, in applicazione della norma censurata, l’appellante al pagamento in favore dell’avvocato P.L.F. dell’indennità di maternità conseguente alla nascita del figlio avvenuta l’8 maggio 2006. </p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense contestando l’iter argomentativo seguito dal Tribunale che aveva riconosciuto la suddetta indennità al padre libero professionista, in alternativa alla madre, in base ad una «interpretazione costituzionalmente adeguatrice» del citato art. 70, il quale sancisce che alle libere professioniste, «iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa». </p>
<p>In ragione del tenore letterale della disposizione impugnata e del suo esplicito riferimento alle «libere professioniste», e cioè alla madre, la rimettente non ritiene possibile estendere il beneficio da essa prevista al padre. </p>
<p>A tal fine non sarebbe risolutiva neanche la sentenza n. 385 del 2005 con la quale la Corte costituzionale, pur dichiarando la illegittimità del citato art. 70 (e del successivo art. 72) «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima», si riferiva al caso di affidamento preadottivo, fattispecie questa in cui, diversamente da quella oggetto del giudizio principale, non si pone l’esigenza di tutela della gravidanza e del puerperio di una madre biologica. </p>
<p>La rimettente osserva, però, che proprio dall’indicata sentenza della Corte costituzionale si evince il principio secondo cui, per garantire il preminente interesse del minore, i genitori devono poter godere delle medesime tutele al fine di una compiuta attuazione di fondamentali diritti di rango costituzionale, quali sono quelli connessi alla formazione della famiglia e alla cura della prole. </p>
<p>Contro tale principio si pone, a parere della rimettente, la norma impugnata che, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione, nega ai coniugi la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere alle sue esigenze, scelta che non può che essere rimessa in via esclusiva all’accordo dei genitori. In particolare, la Corte d’appello osserva che l’art. 70 censurato si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto l’indennità di maternità è riconosciuta al padre, sia nel caso di adozione o affidamento (sentenza n. 385 del 2005), sia in quello in cui egli svolga attività di lavoro dipendente (art. 28 d.lgs. n. 151 del 2001). </p>
<p>Tale disparità di trattamento, a parere del giudice a quo, non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure di lavoratori, le quali non riguardano il diritto di partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre, e non consente ai professionisti di godere, alla pari degli altri lavoratori, di quella protezione che l’ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva. </p>
<p>La rimettente ritiene, infine, che la norma censurata si pone in contrasto anche con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, in quanto l’indennità di maternità rientra nei diritti che devono essere riconosciuti alla famiglia e rappresenta una delle misure economiche finalizzate ad agevolarne la formazione. </p>
<p>In punto di rilevanza, la Corte d’appello di Firenze osserva che l’avvocato P.L.F. ha provato la circostanza che la moglie non svolge attività di lavoro dipendente e, pur operando nel campo della ricerca in posizione autonoma, non ha i requisiti per la iscrizione alla cassa di previdenza e non ha percepito alcuna indennità di maternità. </p>
<p>1.1. – Si è costituta in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata. </p>
<p>In via preliminare, la parte privata osserva che la rimettente chiede alla Corte un intervento che rientra nella discrezionalità del legislatore, in quanto la invocata pronuncia additiva non sarebbe a “rime obbligate”, non risultando, peraltro, chiaro nell’ordinanza di rimessione in che termini la suddetta pronuncia possa risolvere il sollevato dubbio di costituzionalità. </p>
<p>Nel merito, la parte privata rileva la differente posizione che rivestono il padre e la madre ai fini del riconoscimento dell’indennità di maternità nel caso di filiazione naturale. In tali casi, infatti, il beneficio in esame è volto non solo a compensare la potenziale diminuzione del reddito nel periodo successivo al parto, nel quale il padre potrebbe sostituire la madre nelle cure del figlio, ma anche la diminuzione di reddito nel periodo della gravidanza, durante il quale la posizione del padre non può essere considerata equivalente a quella della madre. </p>
<p>In simili ipotesi non assumerebbe, dunque, rilevanza la sola necessità di assistere il figlio nel suo ingresso in famiglia, come nel caso di affido preadottivo, ma anche la tutela della salute della donna in occasione della gravidanza, del parto e dei momenti immediatamente successivi ad esso. </p>
<p>La peculiare posizione che riveste la madre in occasione degli indicati periodi giustificherebbe la disciplina impugnata dalla rimettente che riconosce solo alle libere professioniste il beneficio della indennità di maternità. </p>
<p>1.2. – In prossimità dell’udienza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha depositato una memoria con la quale ha insistito nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o infondatezza della questione. </p>
<p>In particolare, la parte privata osserva che l’intervento richiesto alla Corte non tiene conto dell’ampia autonomia normativa riconosciuta alla Cassa dal legislatore nazionale, il quale, in ottemperanza al principio dell’autofinanziamento che sorregge il sistema di previdenza dei liberi professionisti, consente alle relative Casse di previdenza di derogare alle stesse fonti legislative al fine di garantire, nell’equilibrio dei rispettivi bilanci, la regolare erogazione delle prestazioni previdenziali ai loro iscritti. </p>
<p>Tali prestazioni potrebbero essere pregiudicate in caso di accoglimento della questione sollevata, poiché la Cassa sarebbe obbligata ad indennizzare, nella medesima misura prevista per le sole professioniste, anche i padri e ciò indipendentemente dalla scelta dei genitori riguardo alle esigenze concrete del minore, ma per meri interessi economici; problema quest’ultimo che potrebbe essere risolto esclusivamente mediante un apposito intervento legislativo. </p>
<p>La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, infine, nel ribadire, da un lato, che la situazione dei genitori naturali non è assimilabile a quella dei genitori in caso di affidamento preadottivo, fattispecie quest’ultima oggetto della sentenza n. 385 del 2005 e, dall’altro, che la posizione del padre naturale non è uguale a quella della madre naturale, osserva che l’accoglimento della questione darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra il padre libero professionista e il padre che svolge un lavoro dipendente. Infatti, mentre a quest’ultimo è riconosciuto il congedo per paternità e la conseguente indennità, solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 (morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della stessa), l’attribuzione di analogo diritto al padre libero professionista avverrebbe sulla base di una semplice richiesta. </p>
<p>2. – La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza emessa il 28 maggio 2009, ha sollevato, in termini sostanzialmente analoghi a quelli espressi dalla Corte d’appello di Firenze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione. </p>
<p>In punto di fatto, la Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello proposto da M.B. avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, con la quale era stato negato al ricorrente, padre libero professionista, il diritto di beneficiare, in alternativa alla madre, dell’indennità di maternità prevista dal citato art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>La rimettente, pur affermando di non poter fare applicazione della sentenza n. 385 del 2005, in quanto avente ad oggetto il caso dell’affidamento preadottivo e, quindi, una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio principale, ritiene, tuttavia, che alcuni principi da essa contemplati – tutela dell’interesse del minore ed equiparazione delle situazioni dei genitori – inducano a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata. </p>
<p>In proposito, la Corte d’appello di Venezia riporta la giurisprudenza costituzionale che ha esteso al padre lavoratore, in ragione del superiore interesse del bambino, i diritti riconosciuti alla madre lavoratrice e che, con riguardo all’indennità di maternità, ne ha individuato il duplice obiettivo di assicurare, da un lato, la tutela della salute della madre e del nascituro e, dall’altro, un reddito idoneo al fine di evitare che alla maternità si colleghino stati di bisogno. </p>
<p>Alla luce di tali premesse l’art. 70 censurato, nel riconoscere il diritto di percepire l’indennità di maternità alla sola madre libera professionista, pone una limitazione alla tutela del superiore interesse del bambino, in quanto non consente ai genitori di effettuare quelle scelte familiari – tra le quali rientra quella di stabilire chi tra il padre e la madre debba assentarsi dal lavoro in occasione della nascita – tese a garantire la migliore cura e assistenza della prole. </p>
<p>In particolare, la norma censurata violerebbe, secondo la rimettente, «l’art. 29, comma 2, che afferma il principio di uguaglianza tra coniugi anche in relazione ai compiti di cui all’art. 30, comma 1, 31, che pone la tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell’ordinamento, e 3 della Costituzione, che afferma il principio di parità di trattamento, nella parte in cui viene affermata l’ingiustificata disparità di trattamento tra madre e padre liberi professionisti». </p>
<p>Sotto il profilo della rilevanza, la Corte d’appello si richiama «alle conclusioni svolte in via principale dal ricorrente appellante» e precisa che l’impossibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguatrice della norma impugnata, impone una pronuncia della Corte costituzionale. </p>
<p>2.1. – Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>Quanto all’inammissibilità, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense rileva che la Corte d’appello rimettente chiede una pronuncia additiva che esula dalle competenze della Corte in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore e, altresì, eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto il rimettente, limitandosi «a dar conto delle ragioni per le quali non è possibile concedere l’indennità richiesta sulla base di una mera “interpretazione adeguatrice”», non ha esplicitato in quale misura la pronuncia della Corte «potrebbe indirizzarsi nella direzione desiderata dal Collegio rimettente». </p>
<p>Nel merito, la parte privata osserva che le posizioni rispettive del padre naturale professionista e della madre naturale professionista non sono coincidenti, posto che l’indennità di maternità è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito sia nel periodo successivo al parto sia nel corso della gravidanza. Periodo quest’ultimo in cui, precisa ancora la parte interveniente, «la posizione del padre non può certamente essere considerata equivalente a quella della madre». </p>
<p>2.2. – In prossimità dell’udienza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha depositato una memoria con la quale, nell’insistere nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o infondatezza della questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, ha proposto motivazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nella memoria relativa al giudizio iscritto al n. R.O. n. 240 del 2009. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – La Corte d’appello di Firenze e la Corte d’appello di Venezia dubitano, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53). </p>
<p>Le Corti rimettenti denunciano l’art. 70 nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. </p>
<p>In particolare, ad avviso della Corte d’appello di Firenze la mancata possibilità per il padre libero professionista di usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in alternativa alla madre, porrebbe in essere una disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del minore. La norma impugnata, infatti, nell’impedire ai coniugi di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio soddisfi le esigenze di tutela della prole, sia pure sotto un profilo economico, produrrebbe l’effetto di comprimere quei diritti che gli artt. 29 e 31 della Costituzione riconoscono alla famiglia anche al fine di agevolarne la formazione. </p>
<p>La rimettente osserva, poi, che la disciplina impugnata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, in quanto la indicata indennità è riconosciuta al padre, in ragione del suo diritto di partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre, sia nel caso di adozione o affidamento (sentenza n. 385 del 2005), sia in quello in cui egli svolga un’attività di lavoro dipendente (art. 28 d.lgs. n. 151 del 2001). </p>
<p>Quanto alla Corte d’appello di Venezia, essa ritiene che l’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel limitare il diritto di percepire l’indennità di maternità alla sola madre, si porrebbe in contrasto proprio con la sopra indicata possibilità di scelta e, dunque, con l’art. 29, secondo comma, della Costituzione, che afferma il principio di uguaglianza tra coniugi anche in relazione ai compiti di cui all’art. 30, primo comma, della Costituzione. </p>
<p>Inoltre, sarebbe anche violato l’art. 31 della Costituzione, che pone la tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell’ordinamento, nonché l’art. 3 della Costituzione, che afferma il principio di parità di trattamento, in quanto la norma impugnata porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra madre e padre liberi professionisti. </p>
<p>2. – Le due ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione. </p>
<p>2.1. – La questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia è inammissibile. </p>
<p>La rimettente, infatti, in punto di rilevanza si è limitata ad affermare che «la questione di costituzionalità risulta pure rilevante, con riferimento alle conclusioni svolte in via principale dal ricorrente appellante». </p>
<p>Il mero richiamo alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale rende l’ordinanza di rimessione priva del requisito dell’autosufficienza, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma censurata in modo tale da permettere alla Corte di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza, non potendosi supplire a tale carenza per mezzo del riferimento sopra indicato. </p>
<p>2.2. – La questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze non è fondata. </p>
<p>La rimettente basa il proprio dubbio di costituzionalità sul presupposto che l’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, non consentendo al padre libero professionista di usufruire, al posto della madre, della indennità di maternità, non tiene conto del principio secondo cui, in ragione del preminente interesse del bambino, i genitori devono godere di analoghe tutele in ambito lavorativo e, in particolare, del fatto che il suddetto beneficio è riconosciuto al padre adottivo, libero professionista, per effetto della sentenza n. 385 del 2005 di questa Corte, e al padre lavoratore subordinato, in applicazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>Tale questione non tiene conto che le situazioni poste a raffronto sono tra loro differenti, pur essendo esse accomunate dalla finalità di protezione del minore. </p>
<p>Occorre a tal fine rilevare che la tutela della maternità e della paternità è frutto di un’evoluzione normativa – legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) – che trova oggi la sua sintesi nel d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>Il legislatore con quest’ultimo testo normativo ha voluto disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l’uguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all’interesse preminente del bambino. </p>
<p>Sul punto assumono rilevanza le norme che riconoscono in condizione di parità, al padre e alla madre, indipendentemente dall’essere genitori naturali o adottivi, il congedo parentale (artt. 32 e 36 d.lgs. n. 151 del 2001) e i riposi giornalieri (artt. 39, 40 e 45 del d.lgs. n. 151 del 2001). A questa evoluzione normativa ha contribuito in modo significativo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 371 del 2003, n. 197 del 2002, n. 405 del 2001). </p>
<p>Dall’esame della legislazione e della giurisprudenza richiamate si evince che l’uguaglianza tra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al quale le posizioni del padre e della madre risultano del tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline. Diversamente, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre. </p>
<p>Sul punto appaiono significativi gli artt. 16 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>L’art. 16, nel disciplinare il congedo di maternità, stabilisce che la donna lavoratrice dipendente non può essere adibita al lavoro nei due mesi antecedenti al parto e nei successivi tre. L’art. 28 prevede poi che «Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre». </p>
<p>Al suddetto periodo è ricollegato il godimento dell’indennità di maternità pari all’80 per cento della retribuzione (art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001). </p>
<p>Dalla lettura dell’art. 28 risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica. </p>
<p>Nel caso di specie, alla tutela del nascituro si accompagna, appunto, quella della salute della madre, alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e della collegata indennità. </p>
<p>In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, riconosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito anche al padre lavoratore ove l’assistenza della madre al minore fosse divenuta impossibile per decesso o grave infermità. </p>
<p>Alla suddetta pronuncia di incostituzionalità la Corte è giunta dopo aver affermato che il fine perseguito dal legislatore mediante l’istituto dell’astensione obbligatoria è quello di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto, tenendo conto anche delle esigenze relazionali e affettive del figlio in tale periodo. Pertanto, la Corte ha ritenuto irragionevole non estendere al padre il diritto all’astensione obbligatoria e, conseguentemente, all’indennità di maternità ad essa collegata, nei casi in cui la tutela della madre non sia possibile a seguito di morte o di grave impedimento della stessa, e ciò in quanto in simili ipotesi gli interessi che l’istituto dell’astensione obbligatoria può tutelare sono solo quelli del minore ed è quindi rispetto a questi che esso deve rivolgersi in via esclusiva. </p>
<p>Tali condizioni non ricorrono evidentemente nel caso di specie. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Maria Rita SAULLE, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2010.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2008 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2008-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2008-n-285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2008-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2008 n.285</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Mazzella l&#8217;ambito di autonomia attribuito alla Regione invade la sfera che l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., riserva allo Stato, poiché attengono alla politica estera non solamente la decisione circa l&#8217;attuazione o meno di un intervento a favore di un Paese ed il tipo di iniziativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2008-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2008 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2008-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2008 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;ambito di autonomia attribuito alla Regione invade la sfera che l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., riserva allo Stato, poiché attengono alla politica estera non solamente la decisione circa l&#8217;attuazione o meno di un intervento a favore di un Paese ed il tipo di iniziativa da adottare, ma anche l&#8217;individuazione delle concrete modalità di attuazione di una determinata iniziativa in favore di uno Stato estero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Giurisdizione e competenza – Autonomia e decentramento &#8211; Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale &#8211; Artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17/04/2007, n. 6 &#8211; Norme che definiscono gli ambiti di intervento, i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà, le tipologie delle azioni, incluse quelle straordinarie di carattere umanitario, l&#8217;attività di programmazione – Ricorso del Governo &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) – Incostituzionalità</p>
<p>2- Giurisdizione e competenza – Autonomia e decentramento &#8211; Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale &#8211; Artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17/04/2007, n. 6 &#8211; Norme della Regione Valle d&#8217;Aosta &#8211; Norme che definiscono gli ambiti di intervento, i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà, le tipologie delle azioni, incluse quelle straordinarie di carattere umanitario, l&#8217;attività di programmazione – Ricorso del Governo &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) – Incostituzionalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale).</p>
<p>2- Non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></i><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composta dai signori:</p>
<p>&#8211;     Franco            BILE         Presidente<br />
&#8211;     Giovanni Maria    FLICK          Giudice<br />
&#8211;     Francesco         AMIRANTE          <br />
&#8211;     Ugo               DE SIERVO         <br />
&#8211;     Paolo             MADDALENA         <br />
&#8211;     Alfonso           QUARANTA          <br />
&#8211;     Franco            GALLO             <br />
&#8211;     Luigi             MAZZELLA          <br />
&#8211;     Gaetano           SILVESTRI         <br />
&#8211;     Sabino            CASSESE           <br />
&#8211;     Maria Rita        SAULLE            <br />
&#8211;     Giuseppe          TESAURO           <br />
&#8211;     Paolo Maria       NAPOLITANO        </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 luglio 2007, depositato in cancelleria il 17 luglio 2007 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2007.</p>
<p>      <i>Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 luglio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>      1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), e “in particolare &#8211; a titolo indicativo e non esaustivo -” degli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge.<br />
      Ad avviso del ricorrente, la Regione Valle d&#8217;Aosta, con il prevedere, all&#8217;art. 2 della legge impugnata, iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione e che la Regione opera attuando iniziative proprie oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all&#8217;art. 3 della stessa legge nell&#8217;ambito della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, ha legiferato &#8211; oltre che nella materia della cooperazione decentrata &#8211; anche e direttamente in quella della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato, in violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione. <br />
    Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che la materia nella quale ricade la legge impugnata esula altresì da quelle che, in base agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta, sono attribuite alla Regione medesima. <br />
    Né, secondo l&#8217;Avvocatura generale, si potrebbe invocare nella fattispecie l&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e rivendicare così la maggiore autonomia assegnata alle Regioni a statuto ordinario dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in materia di “rapporti internazionali”. Infatti, nella sentenza n. 211 del 2006, la Corte costituzionale ha affermato che l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), Cost., nel delineare la competenza legislativa spettante in via esclusiva allo Stato, sottolinea una dicotomia concettuale tra meri &#8220;rapporti internazionali&#8221; da un lato e &#8220;politica estera&#8221; dall&#8217;altro, che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che individua la competenza regionale concorrente in materia internazionale. La politica estera, pertanto, è una componente peculiare e tipica dell&#8217;attività dello Stato, che ha un significato diverso e specifico rispetto al termine &#8220;rapporti internazionali&#8221;: mentre questi ultimi sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la &#8220;politica estera&#8221; concerne l&#8217;attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.<br />
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le attività e le iniziative di cooperazione internazionale disciplinate nella legge impugnata (ed in particolare negli articoli indicati a titolo non esaustivo), sono destinate ad incidere nella politica estera nazionale, prerogativa esclusiva dello Stato, come è confermato dall&#8217;art. 1 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell&#8217;Italia con i Paesi in via di sviluppo), che dispone che la “cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell&#8217;uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP”.  <br />
    La difesa erariale sottolinea, in particolare, che il combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 &#8211; che disciplina i modi di intervento nell&#8217;ambito della cooperazione internazionale in relazione ai Paesi destinatari e alla tipologia delle azioni previste &#8211; e l&#8217;art. 3 della medesima legge &#8211; che individua i soggetti delle iniziative di cooperazione e di solidarietà &#8211; si pongono in aperto contrasto con l&#8217;art. 2, comma 2, della citata legge n. 49 del 1987, che rimette al Ministro degli affari esteri la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito deve essere attuata la cooperazione allo sviluppo e l&#8217;indicazione degli strumenti di intervento.  <br />
    Inoltre, l&#8217;art. 4 della legge impugnata, nel prevedere contenuto e modi di attuazione delle iniziative e dei programmi di cooperazione internazionale, non tiene conto di quanto stabilito dall&#8217;art. 3 della legge n. 49 del 1987 (a norma del quale “La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell&#8217;ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo”), né di quanto affermato nell&#8217;art. 5 della stessa legge, che attribuisce alla competenza del Ministro degli affari esteri la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo. <br />
    Il ricorrente deduce che le norme impugnate prevedono un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale, degli interventi di emergenza e dei destinatari dei benefici sulla base di criteri, per l&#8217;individuazione dei progetti da adottare, fissati dalla stessa Regione.<br />
    Esse, inoltre, implicando anche l&#8217;impiego diretto di risorse (umane e finanziarie) in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano una serie di attività tipiche della politica estera, riservate in modo esclusivo allo Stato.  <br />
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la semplice affermazione di principio, contenuta nell&#8217;art. 1 della legge impugnata, in base alla quale gli “interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale” dovranno sempre avvenire “in conformità a quanto stabilito dall&#8217;art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione [.] nell&#8217;ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato”, non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale. Infatti, posto che la normativa statale richiamata nella citata clausola di salvaguardia deve ritenersi quella dettata dall&#8217;art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nella citata sentenza n. 211 del 2006 la Corte costituzionale ha precisato che il predetto art. 6, lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.<br />
    2. &#8211; La Regione Valle d&#8217;Aosta si è costituita ed ha contestato quanto dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.<br />
    3. &#8211; In una memoria successivamente depositata la Regione ha esposto le argomentazioni a sostegno delle proprie conclusioni.<br />
    In particolare, per quanto riguarda l&#8217;eccepita inammissibilità del ricorso, la resistente deduce che le censure del Presidente del Consiglio dei ministri sono generiche in relazione alla complessità ed eterogeneità dei contenuti della legge impugnata, la quale disciplina, oltre ad iniziative di vera e propria cooperazione internazionale, anche iniziative da realizzarsi sul territorio regionale e concernenti materie attribuite alla competenza legislativa della Regione. <br />
    Sarebbe questo il caso, in particolare, delle iniziative culturali, di educazione, di informazione, di formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, previste dall&#8217;art. 5 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 e rientranti, per alcuni profili, nell&#8217;ambito delle competenze legislative regionali in materia di “istruzione” e di “promozione organizzazione di attività culturali” di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile alla Regione Valle d&#8217;Aosta in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), e, per altri profili, nella materia “istruzione e formazione professionale” sottoposta al regime di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost., e già inclusa tra le materie di competenza legislativa primaria regionale dall&#8217;art. 2, lettera <i>r</i>), dello statuto speciale. Inoltre, le iniziative di cui al citato art. 5 sono destinate ad essere svolte nel territorio regionale e non determinerebbero, pertanto, alcuna interferenza con la politica estera dello Stato.<br />
    Ad avviso della Regione, anche l&#8217;art. 9 della legge censurata interviene in un ambito materiale estraneo a quello della politica estera dello Stato, concernendo, invece, l&#8217;organizzazione interna della Regione e l&#8217;ordinamento degli uffici da essa dipendenti. Tale disposizione, infatti, prevede l&#8217;istituzione, presso la Presidenza della Regione, di una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale; inoltre affida alla Presidenza della Regione i compiti di reperire e diffondere le normative, la documentazione ed ogni altra informazione inerente alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale e di assicurare lo scambio di informazioni e di conoscenze sull&#8217;attuazione della legge impugnata con gli organismi operanti sul territorio regionale nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza sociale, del volontariato e delle problematiche attinenti all&#8217;immigrazione.  <br />
    La legge impugnata disciplina inoltre, a parere della resistente, iniziative (quali quelle straordinarie di emergenza e di carattere umanitario previste dall&#8217;art. 6), che non rientrano necessariamente nella sfera della politica estera. <br />
    Infatti, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 360 del 2005, gli interventi in casi di emergenza internazionale si traducono in attività che hanno un rilievo meramente potenziale sul piano internazionale e l&#8217;art. 6 impugnato stabilisce espressamente che gli interventi da esso contemplati avvengono nel rispetto delle direttive emanate dalle competenti autorità statali e delimita gli interventi medesimi in ambiti afferenti la sfera della protezione civile. Quest&#8217;ultima, a sua volta, è oggetto di una specifica disciplina dettata dal legislatore valdostano e le relative funzioni amministrative sono attribuite ad organi regionali dall&#8217;art. 21 della legge 16 maggio 1978 n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d&#8217;Aosta). L&#8217;estraneità delle iniziative umanitarie rispetto alla cooperazione allo sviluppo è confermata dal fatto che il comma 3 dell&#8217;art. 6 dispone che esse siano stabilite dalla Giunta regionale al di fuori delle procedure di programmazione di cui al successivo art. 7 e, cioè, del documento programmatico triennale che indica obiettivi e priorità con riferimento a tutte le altre iniziative regionali contemplate dalla legge impugnata.<br />
    La Regione eccepisce altresì la contraddittorietà e l&#8217;illogicità della scelta degli articoli della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, a titolo indicativo, come particolarmente rilevanti sul piano dell&#8217;illegittimità costituzionale. Infatti, da un lato, l&#8217;art. 6 della legge impugnata riguarda &#8211; come già detto &#8211; iniziative straordinarie di carattere umanitario il cui rilievo internazionale è solo potenziale; dall&#8217;altro lato, il ricorrente ha omesso di considerare l&#8217;art. 1 della stessa legge regionale, che definisce le finalità dell&#8217;intero provvedimento legislativo ed il ruolo che la Regione si propone di svolgere per il loro perseguimento. <br />
    La difesa regionale individua un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri nel fatto che esse sono genericamente rivolte ai singoli articoli nella loro interezza, senza considerare i diversi ambiti materiali di volta in volta coinvolti dalla disciplina contenuta in ciascun articolo. <br />
    In particolare, la resistente deduce che l&#8217;art. 4, comma 2, della legge impugnata prevede che la Regione Valle d&#8217;Aosta “sostiene il trasferimento di competenze e di conoscenze, anche favorendo il contributo delle professionalità specifiche del personale dell&#8217;Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle iniziative, mediante la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell&#8217;amministrazione di appartenenza”. Si tratta di disciplina che, secondo la difesa regionale, non interferisce nella politica estera dello Stato e si esaurisce nell&#8217;esercizio delle competenze legislative in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale” spettanti alla Regione ai sensi dell&#8217;art. 2, lettera <i>a</i>), dello statuto speciale.<br />
    In conclusione, ad avviso della Regione, il ricorso, per la genericità delle censure mosse alla legge impugnata, non individua i termini della questione e deve pertanto ritenersi inammissibile.<br />
    Nel merito, la resistente afferma che, se lo statuto speciale non contiene alcun riferimento né alla politica estera, né alla cooperazione allo sviluppo, né ai rapporti internazionali, tuttavia le competenze della Regione Valle d&#8217;Aosta in tali ambiti debbono oggi essere individuate alla luce del novellato art. 117 Cost., le cui disposizioni relative all&#8217;attività internazionale delle Regioni sono applicabili anche a quelle a statuto speciale in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<br />
    La Regione deduce che, proprio per adeguarsi al mutato quadro costituzionale, ha emanato dapprima la legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta), non impugnata dallo Stato, e successivamente la legge oggetto del presente giudizio.<br />
    Già nella prima è stato previsto che la Giunta regionale provvede alla realizzazione di iniziative nel settore della “cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto comunitario” (art. 5, comma primo, lettera <i>a</i>).<br />
    Con la seconda il legislatore regionale è intervenuto ad innovare la precedente disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo contenuta nella legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo), contestualmente abrogata dall&#8217;art. 10 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007.<br />
      Ad avviso della resistente, l&#8217;intento del legislatore regionale di adeguarsi alle sopravvenute modifiche costituzionali è esplicitato anzitutto nell&#8217;art. 1, comma 2, della legge impugnata, ai sensi del quale, “in conformità a quanto stabilito dall&#8217;art. 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell&#8217;ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato”. Tale affermazione individua il quadro costituzionale di riferimento e quindi anche i limiti entro i quali la Regione è autorizzata a realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.<br />
    La Regione Valle d&#8217;Aosta afferma pertanto che la questione di legittimità costituzionale è infondata poiché basata sull&#8217;erroneo presupposto che la disciplina regionale intervenga nella materia “politica estera” riservata allo Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), Cost., anziché in quella dei “rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni” ai sensi dell&#8217;art. 117, comma terzo, Cost., in relazione alla quale la potestà legislativa spetta alla Regione salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<br />
      La resistente sostiene altresì che non è condivisibile l&#8217;assunto secondo cui le iniziative di cooperazione allo sviluppo si esauriscano in quanto tali nell&#8217;ambito della politica estera nazionale e non possano, quindi, essere realizzate anche dalla Regione, nell&#8217;esercizio del potere estero ad essa riconosciuto dalla Costituzione e sulla base di una disciplina legislativa regionale rispettosa dei principî fondamentali stabiliti dal legislatore statale.<br />
    In particolare, quanto all&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 1987, la Regione deduce che tale disposizione non mira a ricondurre la cooperazione allo sviluppo in un ambito materiale di esclusiva competenza statale, bensì a definire la politica estera nazionale come rivolta alla cooperazione allo sviluppo ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà tra i popoli. Essa non esclude, quindi, che le Regioni possano legiferare in tema di cooperazione allo sviluppo: ciò sia nel vigore della originaria formulazione del titolo V della parte seconda della Costituzione (come dimostrato dalla legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 44 del 1990, vigente sino all&#8217;entrata in vigore della legge impugnata), sia nel novellato titolo V, che ha rafforzato le competenze regionali nella materia in esame attraverso le previsioni contenute nei commi terzo e nono dell&#8217;art. 117.<br />
    Dunque, secondo la resistente, é vero che la cooperazione allo sviluppo ricade anche nella &#8220;politica estera&#8221; nazionale, ma ciò non esclude che, alla luce del mutato quadro costituzionale, essa costituisca una delle modalità attraverso cui si può esprimere il potere estero delle Regioni e che queste ultime siano competenti a disciplinare, nel rispetto dei principî fondamentali stabiliti dallo Stato, forme di cooperazione allo sviluppo sostenute con proprie risorse. Possono, quindi, coesistere iniziative di cooperazione promosse e realizzate dallo Stato ed iniziative promosse e realizzate dalla Regione, purché la disciplina di queste ultime, concernendo rapporti internazionali, sia rispettosa dei principî fondamentali posti dal legislatore statale e degli indirizzi di politica estera nazionale. E, ad avviso della resistente, la legge impugnata è appunto coerente con i principî fondamentali ricavabili dalla legge n. 49 del 1987. <br />
      Rispetto ai singoli articoli della legge impugnata oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, la Regione Valle d&#8217;Aosta deduce che tali specifiche doglianze assumono come riferimento una disciplina statale di dettaglio ormai incompatibile con il ruolo internazionale riconosciuto alle Regioni dall&#8217;art. 117, nono comma, Cost., e da ritenere cedevole rispetto alla sopravvenuta legge regionale adottata nell&#8217;esercizio della potestà concorrente spettante alle Regioni in materia di rapporti internazionali. Diversamente opinando (e ritenendo, quindi, che la Regione sia esclusa dalle scelte in ordine alle aree geografiche ed ai Paesi verso i quali rivolgere la cooperazione, ai settori in cui attuare la cooperazione medesima ed agli strumenti di intervento), la Regione continuerebbe ad operare come mero soggetto attuativo, a livello periferico, di un&#8217;attività riservata esclusivamente allo Stato. Si disconoscerebbero, così, le competenze di rilievo internazionale attribuite dal novellato art. 117 Cost. alle Regioni e si determinerebbe un&#8217;immotivata compressione dell&#8217;autonomia regionale, riconoscendo al potere ministeriale un ruolo esorbitante rispetto a quello delineato nell&#8217;art. 6 della legge statale n. 131 del 2003, secondo la lettura che di tale disposizione ha dato la Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2004.<br />
      In particolare, alle censure svolte dal ricorrente contro l&#8217;art. 4 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007, concernente la tipologia degli interventi di cooperazione realizzati dalla Regione, la resistente replica che la funzione di promozione e coordinamento riconosciuta al ministro dall&#8217;art. 5 della legge n. 49 del 1987 si collega al ruolo meramente propositivo ed attuativo assegnato alle Regioni dall&#8217;art. 2, commi 4 e 5, della medesima legge. Tale disciplina statale si basa, cioè, sul presupposto che, nonostante il mutato quadro costituzionale di riferimento, le Regioni continuino ad operare nell&#8217;ambito della cooperazione allo sviluppo come delegate dello Stato e non come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, vale a dire su un presupposto che, ad avviso della Regione, la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 238 del 2004, ha ritenuto incompatibile con le sopravvenute modifiche del titolo V della parte seconda della Costituzione. <br />
    Infine, la Regione ribadisce, quanto agli artt. 4, comma secondo, 5, 6 e 9, che essi disciplinano aspetti estranei all&#8217;ambito materiale della “politica estera”.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>      1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale), e “in particolare &#8211; a titolo indicativo e non esaustivo -” gli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della predetta legge, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta).<br />
      Il rimettente sostiene che, con la legge regionale n. 6 del 2007, la Regione Valle d&#8217;Aosta ha legiferato nella materia della cooperazione allo sviluppo, attinente alla cooperazione internazionale quale parte integrante della politica estera dell&#8217;Italia e, dunque, in un campo di competenza esclusiva dello Stato. <br />
    La Regione eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso, poiché le censure sarebbero generiche in relazione alla complessità ed alla eterogeneità dei contenuti della legge impugnata; nel merito, deduce che la questione è infondata poiché la legge impugnata interviene nella materia dei “rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni” di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla quale la potestà legislativa spetta alla Regione salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<br />
      2. &#8211; L&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione non è fondata.<br />
      Essa si basa sull&#8217;assunto secondo cui la legge impugnata conterrebbe disposizioni dal contenuto eterogeneo, ma tale premessa non è corretta.<br />
    Infatti la legge in questione contiene una disciplina unitaria di una serie di iniziative regionali tra loro affini ed il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non può essere ritenuto generico perché alcune di quelle iniziative potrebbero non essere riconducibili alla materia della “politica estera”. Il <i>thema decidendum</i> sottoposto alla Corte è chiaro e delineato con precisione nell&#8217;atto introduttivo: si tratta di appurare se l&#8217;unitaria disciplina dettata dalla legge reg. Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 con riferimento agli interventi regionali da essa previsti invada o meno la competenza riservata allo Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione. Il fatto, poi, che quelle attività, in tutto o in parte, non rientrino nella materia “politica estera” costituisce aspetto attinente al merito della questione e non alla sua ammissibilità. <br />
    3. &#8211; Nel merito, le questioni sono in parte fondate.<br />
    3.1. &#8211; Va premesso che l&#8217;impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri deve ritenersi circoscritta agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale n. 6 del 2007, perché nel ricorso sono formulate specifiche censure solamente rispetto a tali norme. <br />
    3.2. &#8211; Questa Corte ha già affermato che sono lesive della competenza statale in materia di politica estera le norme regionali che prevedano, in capo alla Regione, il potere di determinazione degli obiettivi della cooperazione internazionale e degli interventi di emergenza ed il potere di individuazione dei destinatari dei benefici sulla base di criteri fissati dalla stessa Regione. Tali norme, infatti, implicando l&#8217;impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo nella materia della cooperazione internazionale, autorizzano e disciplinano attività di politica estera (sentenze n. 131 del 2008 e n. 211 del 2006).<br />
    3.3. &#8211; La legge censurata determina in generale, nell&#8217;art. 2, i tre possibili ambiti di intervento della Regione (“cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione”; “educazione, formazione e studio”; “emergenze straordinarie e di carattere umanitario”) e, negli artt. 4, 5 e 6, definisce, rispettivamente, i caratteri di ciascuna delle tre predette categorie di iniziative. <br />
    In particolare, l&#8217;art. 4 disciplina attività di cooperazione internazionale consistenti in progetti che richiedono un intervento, definito nel tempo e nelle risorse impiegate, volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle popolazioni medesime, allo scopo di valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali; ovvero consistenti in programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo che sono volti alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana oppure sono diretti all&#8217;assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.<br />
    Tali iniziative rientrano evidentemente nella materia della politica estera di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), Cost., così come definita dalle sentenze n. 211 del 2006 e n. 131 del 2008.<br />
    3.4. &#8211; L&#8217;art. 6 della legge reg. Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 prevede, a sua volta, attività straordinarie di emergenza e di carattere umanitario. La norma stabilisce che, in quest&#8217;ambito, la Regione può sia attuare iniziative proprie ai sensi della legge reg. Valle d&#8217;Aosta 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sia aderire ad iniziative promosse a livello statale o internazionale.<br />
    Circa la prima categoria di iniziative, la disposizione impugnata, mediante il richiamo alla legge reg. n. 5 del 2001, abilita la Regione Valle d&#8217;Aosta a promuovere ed attuare nel territorio di Stati esteri le attività di protezione civile previste dalla predetta legge regionale. <br />
    Anche tale disposizione invade la sfera di competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione.<br />
    Questa Corte, con riferimento ad analoghe iniziative previste dall&#8217;art. 6 della legge reg. Calabria 10 gennaio 2007, n. 4 (Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria), ha affermato che “rientrano [.] nella politica estera dello Stato, come iniziative di cooperazione, sia la fornitura di materiali di prima necessità e attrezzature alle popolazioni colpite, implicando delle scelte nella individuazione delle popolazioni da aiutare (si pensi al conflitto armato tra due Stati); sia la collaborazione tecnica, anche mediante l&#8217;invio di personale regionale, ed eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, Enti pubblici o privati, che presuppone la scelta delle aree geografiche e delle popolazioni cui offrire la collaborazione tecnica; sia il sostegno a Enti che operano per finalità di cooperazione umanitaria e di emergenza; sia, infine, la raccolta e la costituzione di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio per interventi a favore delle popolazioni colpite da emergenze” (sentenza n. 131 del 2008).<br />
    Identica natura hanno le attività di protezione civile disciplinate dall&#8217;art. 6 della legge impugnata, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso art. 6, sono finalizzate “a fronteggiare situazioni eccezionali causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione, situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie” e, pertanto, attribuiscono alla Regione una larga autonomia nell&#8217;individuazione dei Paesi beneficiari e nella definizione delle iniziative da attuare.<br />
    Passando agli interventi stabiliti dalla Regione Valle d&#8217;Aosta in adesione ad attività di protezione civile o di soccorso ed assistenza promosse a livello statale, il comma 3 dell&#8217;art. 6 della legge reg. Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 dispone che restano di competenza regionale le scelte in ordine alle modalità di attuazione (ad esempio, la scelta dei soggetti destinati ad eseguire concretamente l&#8217;intervento, oppure quella del contributo concreto da offrire). <br />
    Questo, sia pur limitato, ambito di autonomia attribuito alla Regione invade la sfera che l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), Cost., riserva allo Stato, poiché attengono alla politica estera non solamente la decisione circa l&#8217;attuazione o meno di un intervento a favore di un Paese ed il tipo di iniziativa da adottare, ma anche l&#8217;individuazione delle concrete modalità di attuazione di una determinata iniziativa in favore di uno Stato estero. <br />
    L&#8217;art. 6 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 prevede, infine, che la Regione possa aderire ad iniziative promosse “a livello internazionale”. Anche tale previsione è costituzionalmente illegittima.<br />
    Infatti, la circostanza per la quale l&#8217;iniziativa di cui di volta in volta si tratti sia stata promossa da singoli Stati esteri ovvero da organizzazioni internazionali non esclude affatto il rischio che essa sia in contrasto con la politica estera dello Stato italiano, il quale ben può avere obiettivi diversi da quelli perseguiti da quegli altri Stati o da quelle organizzazioni internazionali.<br />
    In conclusione, l&#8217;art. 6 è integralmente illegittimo, poiché tutte le iniziative da esso disciplinate (sia quelle proprie della Regione, sia quelle attuate in adesione di interventi statali o internazionali) invadono la competenza statale in materia di politica estera.<br />
    3.5. &#8211; Dall&#8217;illegittimità degli artt. 4 e 6, discende automaticamente quella dell&#8217;art. 2, comma 2, della legge censurata, limitatamente alle lettere a) e c), le quali prevedono, in generale, rispettivamente, le iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi in via di transizione (disciplinate specificatamente dall&#8217;art. 4) e quelle in caso di emergenze straordinarie e di carattere umanitario (disciplinate specificatamente dall&#8217;art. 6).<br />
    3.6. &#8211; L&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 non è esclusa per il fatto che l&#8217;art. 1, comma 2, della stessa legge regionale stabilisca che le iniziative sono promosse ed attuate dalla Regione “nell&#8217;ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato”. Infatti &#8211; come già affermato dalle sentenze n. 131 del 2008 e n. 211 del 2006 con riferimento a disposizioni di analogo tenore contenute in altre leggi regionali &#8211; una simile clausola non è idonea a salvaguardare le prerogative dello Stato in materia di politica estera.<br />
    La sentenza n. 211 del 2006 ha chiarito, poi, che l&#8217;art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), lungi dal porsi in contrasto con la riserva esclusiva di competenza statale in materia di politica estera, detta, proprio sul presupposto della inderogabilità della ripartizione delle competenze legislative di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, specifiche e particolari cautele per lo svolgimento concreto della sola condotta internazionale delle Regioni.<br />
    Inoltre non costituisce un argomento a favore della legittimità della legge impugnata il fatto che la Regione Valle d&#8217;Aosta abbia già a suo tempo emanato una legge in materia e, precisamente, la legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).<br />
    In realtà la disciplina dettata da quella legge (poi abrogata dall&#8217;art. 10 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007), si collocava nell&#8217;ambito di quanto previsto dalla legge statale n. 49 del 1987. Essa, infatti, riguardava l&#8217;attività propositiva della Regione di cui all&#8217;art. 2 della menzionata legge statale (oltre alla attività di formazione, informazione ed educazione da svolgere sul territorio regionale).<br />
    Infine, irrilevante è il fatto che già l&#8217;art. 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta), non impugnato dallo Stato, dispone che la Giunta regionale provvede, tra l&#8217;altro, alla realizzazione di iniziative nel settore “cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario”.<br />
    Invero, secondo tale norma, le iniziative in questione sono realizzate “nell&#8217;ambito delle attività di rilievo internazionale ed europeo di cui all&#8217;articolo 2” e quest&#8217;ultimo, a sua volta, stabilisce che la Regione opera “nell&#8217;esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza”. Le disposizioni della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 8 del 2006, dunque, riguardano in generale attività di rilievo internazionale della Regione nelle materie di competenza della Regione medesima e non anche in quelle, come appunto la politica estera, che tali non sono. <br />
    3.7. &#8211; Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge regionale Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007 non sono fondate perché si riferiscono a disposizioni non lesive della competenza statale in materia di politica estera.<br />
    Infatti, venuta meno, a seguito della dichiarazione dell&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 6, la possibilità per la Regione di promuovere ed attuare autonomamente interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazione, l&#8217;art. 3 &#8211; che definisce i “soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale” &#8211; si può applicare solamente al fine di individuare i soggetti che attuano le iniziative di educazione, formazione e studio di cui all&#8217;art. 5 (norma non impugnata e concernente attività da svolgere nell&#8217;ambito del territorio regionale e dirette alla comunità regionale).<br />
    Analoghe considerazioni valgono per l&#8217;art. 7 disciplinante la programmazione: se l&#8217;attività consentita dalla legge è solamente quella di educazione, formazione e studio, la predetta programmazione può avere ad oggetto solo tale attività.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettere a) e c), 4 e 5 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 17 aprile 2007, n. 6 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale);<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 7 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 6 del 2007, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera <i>a</i>), della Costituzione, e 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.</p>
<p>F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2008.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: DI PAOLA</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2008-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2008 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2007 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-7-2007-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-7-2007-n-285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-7-2007-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2007 n.285</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. MADDALENA manifestamente infondata la questione sul controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali Corte dei conti &#8211; Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali &#8211; Limitazione al solo conto della gestione di cassa dei tesorieri e non anche all&#8217;intera gestione dell&#8217;ente e, in particolare, sul merito giuridico ed economico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-7-2007-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-13-7-2007-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/7/2007 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p>manifestamente infondata la questione sul controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti &#8211; Controllo contabile giurisdizionale sugli enti locali &#8211; Limitazione al solo conto della gestione di cassa dei tesorieri e non anche all&#8217;intera gestione dell&#8217;ente e, in particolare, sul merito giuridico ed economico delle poste di bilancio &#8211; Abrogazione dell&#8217;art. 310, comma 4, del r.d. n. 383/1934 (con conferma implicita dell&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 226 del r.d. n. 297/1911) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia del tesoriere che dell&#8217;Ente,ed in particolare sul merito giuridico e contabile delle poste di bilancio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo. L&#8217;obiettivo del controllo della Corte dei conti è anche il rispetto dei vincoli comunitari e, dall&#8217;altro, i medesimi controlli hanno di mira, tra l&#8217;altro, il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Franco BILE;<br />
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,<br />
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe<br />
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), promossi con tre ordinanze del 1° giugno 2006 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, rispettivamente iscritte ai numeri 660, 661 e 662 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2007.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena.<br />
    Ritenuto che, con tre distinte ordinanze, emesse in pari data (1° giugno 2006, pervenute a questa Corte il successivo 30 novembre) e analogamente motivate in punto di diritto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, «secondo comma» (recte: 11), 103, secondo comma, e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale: dell&#8217;art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del Tesoriere»; dell&#8217;art. 226 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, «nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa»; nonché dell&#8217;art. 274 del medesimo decreto legislativo «nella parte in cui abroga l&#8217;art. 310, comma 4, del R.D. 3/3/1934 n. 383 (confermando implicitamente l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 226 del R.D. n. 297 del 1911 disposta con l&#8217;art. 64, comma 1, della legge n. 142/1990) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell&#8217;Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste di bilancio»;<br />
    che gli incidenti di costituzionalità sono stati sollevati nel corso dei giudizi sul conto del tesoriere del Comune di L&#8217;Aquila, per gli esercizi 2002 e 2003 (r.o. n. 660 del 2006), del tesoriere del Comune di Chieti, per gli esercizi dal 1998 al 2002 (r.o. n. 661 del 2006) e del tesoriere del Comune di Scanno, per gli esercizi dal 1998 al 2003 (r.o. n. 662 del 2006); <br />
    che, in tutti i casi suddetti, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo evidenzia specificamente i «molteplici profili di criticità nella gestione finanziaria» dei Comuni interessati ai giudizi di conto, profili che, «nella misura in cui si riflettono in anomalie, riscontrate in sede di revisione nel conto del Tesoriere, sono apparsi in sede di remissione al Collegio ed anche in sede di valutazione da parte di quest&#8217;ultimo, meritevoli di approfondimento e considerazione»;     che il giudice rimettente ricorda, tuttavia, che, dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), poi trasfuso nel denunciato art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, l&#8217;oggetto del giudizio di conto «è stato limitato al conto del tesoriere (che rappresenta solo una parte e per di più quella di mera esecuzione del conto di bilancio dell&#8217;Ente, che è invece un bilancio misto, di competenza e di cassa)», restando con ciò precluso alla Corte dei conti «l&#8217;accertamento sul merito giuridico e contabile delle poste di bilancio e la pronuncia sulla effettività del risultato finale di bilancio, diversamente da quanto consentiva l&#8217;abrogata legislazione» e, in particolare, l&#8217;art. 226 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale), «sulla base del bilancio consuntivo», il quale era «depositato alla Corte in uno al conto del tesoriere», secondo quanto disposto dall&#8217;art. 310, quarto comma, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), poi abrogato dall&#8217;art. 274 del d.lgs. n. 267 del 2000; <br />
    che, quindi, ad avviso del giudice a quo, la disciplina oggetto di denuncia renderebbe «la pronuncia […] nella materia largamente inadeguata anche sotto l&#8217;aspetto della verifica del rispetto dei principi di universalità, integrità e veridicità del bilancio, nonché del rispetto delle regole poste con le leggi finanziarie in relazione al patto di stabilità interno»;<br />
    che, tanto premesso, il rimettente afferma di non ignorare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 1996, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge n. 142 del 1990, cioè proprio della disciplina che limitava il giudizio di conto alla gestione del tesoriere e che, attualmente, è stata trasfusa nelle disposizioni denunciate;<br />
    che tuttavia, «alla stregua di una rilettura delle argomentazioni svolte dal Giudice delle leggi alla luce delle radicali riforme intervenute successivamente alla pubblicazione» di tale pronuncia, concernenti non solo i controlli sulla finanza locale, ma anche, e soprattutto, l&#8217;assetto costituzionale siccome delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione), il giudice a quo sostiene che «la questione possa ed anzi debba riprospettarsi, non apparendo manifestamente infondata»;<br />
    che il giudice a quo sostiene, quindi, che «la sottrazione del conto consuntivo al giudizio necessario di conto appare in contrasto» con l&#8217;art. 103 Cost., che – secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità – riserverebbe alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica sotto l&#8217;aspetto oggettivo, così da ricomprendervi il giudizio di responsabilità e il giudizio di conto; <br />
    che inoltre, prosegue il rimettente, la non manifesta infondatezza della sollevata questione sarebbe confortata anche dal fatto che «risulta mutato il quadro complessivo della disciplina dei controlli per la finanza locale»;<br />
    che, proprio in considerazione dell&#8217;art. 119 Cost., occorrerebbe «dimensionare» il raccordo della finanza statale con quella degli enti territoriali, giacché «la riforma del titolo V della Costituzione, se per un verso riconosce la piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, per l&#8217;altro, attribuisce espresso rilievo ai vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario, che, nell&#8217;ambito della politica di bilancio, sono costituiti da regole sui saldi, alle quali si connette anche la previsione di sanzioni»;<br />
    che, dunque, ad avviso del rimettente, «la natura di bilancio misto del conto di gestione dell&#8217;Ente, la impossibilità di rilevare gli impegni o gli accertamenti, non essendo inseriti nel conto del Tesoriere, anche per la verifica di obblighi imposti normativamente allo stesso (rispetto dei limiti di pagamento, limiti alle anticipazioni di tesoreria etc.) oltre che gli scostamenti anomali tra riscossioni ed accertamenti o ritardi od omissioni nei pagamenti al fine di creare artificialmente un avanzo di cassa tale da influenzare il risultato di amministrazione (anche attraverso la allocazione fuori del bilancio di spese cui non si può far fronte) rende le citate norme limitative contrastanti con ogni principio di ragionevolezza e quindi con l&#8217;art. 3 della Costituzione, dato che il conto del tesoriere è solo la parte esecutiva del bilancio»;<br />
    che, peraltro, argomenta ancora il giudice a quo, non potrebbe reputarsi «equivalente l&#8217;attribuzione con l&#8217;art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») alla Corte dei conti della funzione di referto (arricchita con le accresciute competenze conferite dalla legge finanziaria del 2006, artt. 166 e seguenti) in ordine agli andamenti complessivi della finanza locale ed al rispetto del patto di stabilità e dei vincoli U.E.»;<br />
    che, difatti, l&#8217;assenza di sanzioni sembrerebbe «legittimare in molti casi le Amministrazioni a non tener conto dei rilievi formulati», non essendo «un caso che la sanzione prevista dall&#8217;art. 248, comma 5 del citato decreto legislativo n. 267/2000 per gli amministratori ritenuti responsabili del dissesto finanziario non risulta sia mai stata applicata», ciò potendo imputarsi proprio alla presenza dei limiti introdotti nel giudizio di conto in questione; <br />
    che, quindi, pure «sotto tale profilo si evidenzia il contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione di una normativa che, mentre vuol sanzionare il dissesto, preclude alla Corte dei conti la possibilità di verificare le poste di bilancio esercizio per esercizio, rettificando, se del caso, il risultato di amministrazione»;<br />
    che, in conclusione, secondo il giudice a quo, sarebbe non manifestamente infondata la questione di costituzionalità «delle norme limitative della giurisdizione della Corte dei conti sui conti giudiziali quali attualmente vigenti a seguito della sostanziale trasfusione delle disposizioni della L. 142/1990 nel T.U. 267 del 2000», contrastando le disposizioni denunciate «con il principio della non arbitrarietà e irragionevolezza dell&#8217;operato del legislatore ordinario (art. 3 Cost.); con il rispetto degli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni sopranazionali alle quali lo Stato italiano ha aderito (art. 11 Cost.); con il rispetto sostanziale del limite minimo, posto al legislatore anche nell&#8217;esercizio di una sua legittima interpositio, nella modulazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Corte dei conti (art. 103 Cost.); con i principi del raccordo della finanza statale con quella degli Enti territoriali (art. 119 Cost.)»;<br />
    che, nel giudizio iscritto al n. 660 del registro ordinanze dell&#8217;anno 2006, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;<br />
    che, quanto all&#8217;eccepita inammissibilità, la difesa erariale sostiene che nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere», tanto che la questione, ove fosse accolta, non «avrebbe rilievo nel giudizio in corso, ma dovrebbe eventualmente comportare la proposizione di un altro giudizio e nei confronti di un soggetto diverso»;<br />
    che, nel merito, l&#8217;Avvocatura dello Stato osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 378 del 1996, ha già dichiarato non fondata la questione proposta sulle norme della legge n. 142 del 1990 corrispondenti a quelle attualmente denunciate;     che, secondo la difesa dello Stato, seppure è vero che, rispetto all&#8217;epoca della citata pronuncia, la situazione normativa è in parte mutata, tuttavia «le innovazioni intervenute nel frattempo sono tutte orientate ad assicurare agli enti locali una maggiore autonomia», come dimostrato dai novellati artt. 114 e 118 Cost.; sicché, una normativa, «che sottrae i Comuni a certi controlli giurisdizionali, non può diventare costituzionalmente illegittima quando ai Comuni viene riconosciuta una autonomia maggiore, garantita dalla Costituzione».<br />
    Considerato che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in punto di diritto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, denuncia: l&#8217;art. 93, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), «nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del Tesoriere»; l&#8217;art. 226 dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, «nella parte in cui prevede la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del giudizio, del solo conto della propria gestione di cassa»; nonché l&#8217;art. 274 del medesimo decreto «nella parte in cui abroga l&#8217;art. 310, comma 4, del R.D. 3/3/1934 n. 383 (confermando implicitamente l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 226 del R.D. n. 297 del 1911 disposta con l&#8217;art. 64, comma 1, della legge n. 142/1990) che demandava al giudice contabile la pronuncia sul conto sia dell&#8217;Ente che del tesoriere, ed in particolare del merito giuridico e contabile delle poste di bilancio»;<br />
    che, secondo il giudice a quo, le norme censurate contrasterebbero: «con il principio della non arbitrarietà e irragionevolezza dell&#8217;operato del legislatore ordinario (art. 3 Cost.)»; «con il rispetto degli impegni assunti nei confronti delle organizzazioni sopranazionali alle quali lo Stato italiano ha aderito (art. 11 Cost.)»; «con il rispetto sostanziale del limite minimo, posto al legislatore anche nell&#8217;esercizio di una sua legittima interpositio, nella modulazione delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Corte dei conti (art. 103 Cost.)»; «con i principi del raccordo della finanza statale con quella degli Enti territoriali (art. 119 Cost.)»;<br />
    che tutte le ordinanze di rimessione denunciano le medesime norme, prospettando le stesse censure, sicché i relativi i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia;<br />
    che, preliminarmente, non può trovare accoglimento l&#8217;eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale sul presupposto che la questione difetterebbe di rilevanza, giacché nessuna delle norme censurate riguarderebbe «il conto del tesoriere»;<br />
    che l&#8217;inconsistenza dell&#8217;eccezione si rende palese ad una lettura soltanto delle disposizioni denunciate (e, segnatamente, degli artt. 93 e 226), le quali si riferiscono, con tutta evidenza, proprio al conto del tesoriere dell&#8217;ente locale; <br />
    che, quanto al merito della questione, il rimettente muove dalla esplicitata premessa di essere a conoscenza del fatto che, con la sentenza n. 378 del 1996, questa Corte ha già dichiarato non fondato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo comma, Cost., analogo dubbio di legittimità costituzionale, che investiva la disciplina limitativa del giudizio di conto alla gestione del tesoriere, dettata dagli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);<br />
    che lo stesso giudice a quo, nell&#8217;affermare che la normativa allora scrutinata è stata successivamente trasfusa nelle disposizioni attualmente denunciate, chiede, in definitiva, «una rilettura delle argomentazioni svolte dal Giudice delle leggi alla luce delle radicali riforme intervenute successivamente alla pubblicazione» di tale pronuncia, concernenti non solo i controlli sulla finanza locale, ma anche, e soprattutto, l&#8217;assetto costituzionale siccome delineato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;<br />
    che, diversamente da quanto opina il rimettente, le affermazioni che si rinvengono nella sentenza n. 378 del 1996 risultano ben lungi dall&#8217;essere inattuali e superate dalle successive vicende normative;<br />
    che, invero, nulla è mutato quanto al dovere di denuncia da parte dei revisori degli enti locali, essendosi semmai reso ancor più forte il collegamento tra controlli interni e giurisdizione di responsabilità, giacché, rimasto invariato l&#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omissione o ritardo della denuncia del fatto, la disciplina già contenuta nell&#8217;art. 105 del decreto legislativo n. 77 del 1995 è stata trasfusa nell&#8217;art. 239, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 267 del 2000;<br />
    che, inoltre, proprio il mutato assetto dei rapporti tra i soggetti costitutivi della Repubblica, in ragione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, al quale ha fatto seguito una rinnovata disciplina dei controlli, resasi necessaria per l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 130 Cost., quale conseguenza, tra le altre, dell&#8217;aumentato spazio di autonomia degli enti territoriali (artt. 114, 117 e 118 Cost.), consente di rafforzare la considerazione allora espressa da questa Corte sulla non irragionevolezza della disciplina sul giudizio di conto recata dalla legge n. 146 del 1990 (ed ora dal d.lgs. n. 267 del 2000) e sul fatto che essa non contrastasse con l&#8217;art. 103 Cost.;<br />
    che, difatti, come già evidenziato da questa Corte (in particolare, con le sentenze n. 267 del 2006 e, da ultimo, n. 179 del 2007), in linea con le esigenze di tutela dell&#8217;unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, nonché del rispetto del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 119 Cost., si pone il quadro di misure delineate dall&#8217;art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che spazia dal controllo sulla gestione in senso stretto, che ha ad oggetto l&#8217;azione amministrativa e serve ad assicurare che l&#8217;uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, più economico e più efficiente, al fenomeno finanziario considerato nel suo complesso, che attiene alla allocazione delle risorse e, quindi, alla struttura ed alla gestione del bilancio; <br />
    che siffatta ultima forma di controllo ha trovato recente disciplina in forza dei commi da 166 a 169 dell&#8217;art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), avendo di mira proprio la sana gestione finanziaria degli enti locali, e, come per il controllo sulla gestione, è stata devoluta alla Corte dei conti (dovendo gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell&#8217;esercizio di competenza e sul rendiconto dell&#8217;esercizio medesimo), quale organo imparziale dello Stato comunità;<br />
    che, peraltro, si tratta di un controllo «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», ma che «ha tuttavia la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com&#8217;era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive» (sentenza n. 179 del 2007), concorrendo, insieme al controllo sulla gestione, «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell&#8217;equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire (sentenza n. 267 del 2006)» (così, ancora la sentenza n. 179 del 2007);<br />
    che, dunque, si viene a realizzare un quadro complessivo in cui «il controllo sulla gestione finanziaria è complementare rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, ed è utile per soddisfare l&#8217;esigenza degli equilibri di bilancio» (sentenza n. 179 del 2007, citata);<br />
    che tale nuovo assetto rende ancor più ragione delle affermazioni della sentenza n. 378 del 1996 in ordine all&#8217;esigenza di un «più compiuto inserimento del riscontro della gestione degli enti locali in una visione complessiva del contesto di finanza pubblica», anche al fine «di evitare improduttive duplicazioni dell&#8217;attività di controllo», così da giustificare l&#8217;attenuazione del «significato del riscontro contabile in via giurisdizionale»;<br />
    che, pertanto, non solo non vi è motivo di discostarsi da quanto ritenuto allora in ordine all&#8217;infondatezza della sollevata questione in riferimento agli artt. 3 e 103 Cost., ma risulta di tutta evidenza che anche le censure attualmente proposte in riferimento ai nuovi parametri di cui agli artt. 11 (a prescindere dal fatto che la sua evocazione non è sorretta dalla specifica indicazione della normativa di rango comunitario che si assumerebbe violata) e 119 Cost. sono prive di rilievo, giacché, da un lato, l&#8217;obiettivo delle forme di controllo innanzi ricordate è anche il rispetto dei vincoli comunitari e, dall&#8217;altro, i medesimi controlli hanno di mira, tra l&#8217;altro, il raccordo tra finanza statale, regionale e degli enti locali;<br />
    che, dunque, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.<br />
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    riuniti i giudizi,<br />
    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 93, comma 2, 226 e 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 11, 103, secondo comma, e 119 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe. </p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.<br />	<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Paolo MADDALENA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: DI PAOLA.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.285</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est. TIM Italia S.p.A. (Avv. B.G. Carbone) contro il Comune di Prato (Avv.ti E. Bartalesi ed R. Gisondi) sulla sussistenza e sui limiti al potere comunale di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, anche al fine di minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione dai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. A. Migliozzi Est.<br /> TIM Italia S.p.A. (Avv. B.G. Carbone) contro il Comune di Prato (Avv.ti E. Bartalesi ed R. Gisondi)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza e sui limiti al potere comunale di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile, anche al fine di minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione dai campi elettromagnetici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Piano comunale per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile &#8211; Finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione dai campi elettromagnetici &#8211; Competenza aggiuntiva rispetto a quella urbanistica – Sussiste &#8211; Legittimità – Concreta verifica sul possibile contemperamento delle contrapposte esigenze di protezione dalle emissioni elettromagnetiche e di realizzazione delle infrastrutture della rete di telefonia mobile &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione dai campi elettromagnetici ben può farsi rientrare in una competenza per così dire aggiuntiva rispetto a quella urbanistica e non costituisce una causa di invalidità degli atti regolamentari al riguardo emanati dall’amministrazione comunale, semprechè, beninteso, si vada ad accertare in concreto se le misure adottate costituiscono un impedimento allo sviluppo della rete, proprio al fine di verificare di volta in volta il possibile contemperamento delle contrapposte esigenze di protezione dalle emissioni elettromagnetiche e di realizzazione delle infrastrutture della rete di telefonia mobile (fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la regolamentazione approvata dall’autorità comunale in quanto <i>“flessibile, in grado di contemperare le esigenze della rete con quelle relative alla tutela degli interessi pubblici rappresentati dall’inserimento urbanistico e dalla minimizzazione dei rischi derivanti da inquinamento elettromagnetico”</i>)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.865/2005 proposto da </p>
<p><b>TIM Italia S.p.A.</b>, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Benedetto G. Carbone, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Capialbi, in Firenze,via XXIV maggio, 20</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
 Il <b>Comune di Prato</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dagli navv.ti Elena Bartalesi e Raffaello Gisondi, con elezione di domicilio presso lo studio Stancanelli- Cecchi, in Firenze, via Masaccio, 172</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dei provvedimenti del Comune di prato del 3 marzo 2005 recanti diniego di rilascio di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base nelle località “ Po  Cava”, “ Po Capezzana”, “ Po Filicaia “,” Po Galcetti “, Po Donizetti, Po Querce e Po  Pap<br />
&#8211; del Regolamento Comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazioni adottato il 15 aprile 2005;<br />
&#8211; del Piano particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile adottato il 15 aprile 2005 e delle Norme tecniche di attuazione del predetto piano particolareggiato</p>
<p> Visto il ricorso con il relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;<br />
Viste la memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
 Uditi alla pubblica udienza del 22 novembre  2006, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. M. Reggio d’Aci per delega dell’avv. Carbone per la TIM Italia e l’avv. R. Gisondi per il  Comune di Prato;</p>
<p>Ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO  e  DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La Società TIM Italia inoltrava al Comune di Prato tra il settembre del 2004 e il gennaio dell’anno 2005 varie istanze intese ad ottenere il rilascio di autorizzazione alla installazione di stazioni radio base in sette località del predetto Comune e precisamente  Po Cava, Po Querce, Po Capezzana, Po Donizzetti, Po Filicaia e Po Paperino.<br />
 Con provvedimenti datati 3 marzo 2005 il Comune di Prato  denegava il rilascio delle chieste autorizzazioni, “ in quanto l’intervento  di realizzazione di nuovo impianto è soggetto alla preventiva approvazione del piano di localizzazione della telefonia mobile ai sensi dell’art.13 della legge 1150/24”<br />
Quindi, il Comune di Prato in data 15 aprile 2005 ha adottato un nuovo Regolamento comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazioni  ed il piano particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile.<br />
 La Società TIM Italia ha impugnato col ricorso all’esame i provvedimenti di diniego sopra indicati nonché gli atti  regolamentari testè citati.<br />
 Premette , in primo luogo parte ricorrente che non è dato configurare in capo ai Comuni un’autonoma potestà di incidere sulle scelte in materia di salute pubblica rimesse allo Stato e lo stesso Ente locale , con riferimento ai profili squisitamente urbanistici, può disciplinare l’ubicazione delle stazioni radio base semprechè non precluda  lo sviluppo del sistema  di telecomunicazioni.<br />
Questi, poi, i motivi di gravame:<br />
1)	Violazione e/o falsa applicazione della legge n.36/2001 con particolare riferimento agli artt.4,8 e 16 anche in relazione agli artt.97 e 41  Costit.; violazione e falsa applicazione degli artt.6,7 e 28 della L.r. Toscana 14/10/1999 n.52;artt. 4, 6 e 7 della L.R. Toscana 6/4/2000 n.54 e della L.R. Toscana n.1/2005; Incompetenza. Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti e carenza dio motivazione. Sviamento;<br />	<br />
2)	Violazione e falsa applicazione del dlgs. n. 25972003 anche in relazione agli artt.3,4,158,159,163,164 177 del trattato della Comunità Europea e dell’art.41 della Costituzione:violazione e falsa applicazione della legge n.36/2001: Violazione e falsa applicazione della direttiva 2002/19/CE, relativa all’acceso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate  all’interconnessione delle medesime (c.d. direttiva accesso); violazione e falsa applicazione della Direttiva 2002721/Ce che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva quadro); violazione e falsa applicazione della direttiva 2002/22/Ce relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva servizio universale): Eccesso di potere per incompetenza, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e carenza dei presupposti: Illegittimità derivata: Sviamento.<br />	<br />
 Successivamente, con atto di motivi aggiunti depositato il 5 ottobre 2005 TIM Italia ha impugnato il già citato regolamento Comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazioni adottato il 15 aprile 2005 e approvato in data 16 giugno 2005, il Piano particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile adottato il 15 aprile 2005 e approvato il 16 giugno 2005 e le relativa norme tecniche di attuazione, nonché l’art.7 del Regolamento Urbanistico del Comune di Prato.<br />
Questi i mezzi di impugnazione:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione della legge n.36/2001 con particolare riferimento agli artt.4,8,e 16  anche in relazione agli artt.97 e 41  Costit.; violazione e falsa applicazione degli artt.6,7 e 28 della L.R. Toscana n.52/99; artt.4,6 e 7 l.R. n.54/2000 e della L.R. n.1/2005: Incompetenza. Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’azione amministrativa, nonchè per difetto dei presupposti e carenza di motivazione; eccesso  di potere per illogicità, Sviamento;<br />	<br />
2)	Violazione e falsa applicazione del dlgs. n.259/2003, con particolare riferimento all’art.4 comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), agli artt. 83 e 87. eccesso di potere  per violazione del principio del giusto procedimento e delle norme e dei principi in materia di partecipazione del privato al procedimento amministrativo (art.7 e ss. della legge 241/90 e s.m.i.): Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Sviamento<br />	<br />
 Con un terzo motivo, poi, vengono riproposte in modo fedele le censure già formulate col secondo motivo del ricorso originario, sopra riportate.<br />
 Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 23 dicembre 2005 parte ricorrente ha impugnato oltrechè tutti i provvedimenti di diniego e gli altri atti comunali già oggetto del ricorso originario e dei primi motivi aggiunti anche l’atto depositato in giudizio dal Comune di prato il 5 ottobre 2005 dal titolo: “valutazioni in merito al ricorso TIM Italia Spa a firma del responsabile del Servizio gestione e Sviluppo Ambientale e le relazioni tecniche relative alle stazioni  Po Cava, Po Capezzana, Po Filicaia. Po Galcetti, Po Donizetti, Po Querce,Po Paperino con osservazioni allegate a firma dell’ing. Giovanni Medici.<br />
A sostegno di tale ultimo gravame sono stati dedotti i seguenti mezzi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione del dlgs.n.259/2003, con particolare riferimento agli artt. 1,4, e 87 anche in relazione agli artt.97 e 41 Cost.violazione e falsa applicazione della legge n.36/2001, con particolare riferimento agli artt.8 e 16, anche in relazione agli artt.97 e 41 Cost. e alle direttive CEE  1972002, 21/2002,22/2002: Incompetenza . eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’azione amministrativa e delle norme tecniche che disciplinano la misurazione del campo elettromagnetico sul territorio. Eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione. Sviamento.<br />
2) Violazione delle medesime disposizioni: Eccesso di potere per errore nei presupposti.Travisamento dei fatti ed illogicità nella motivazione.<br />
 Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti, depositato il  29 dicembre 2005 TIM Italia  ha impugnato la nota del comune di Prato, Servizio Commercio, e Sportello Unico del 17 ottobre 2005 prot. n. 65375 recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’autorizzazione  all’installazione della srb denominata PO Badie e della nota comunale  del 17 novembre 2005 prot. n. 73683 di diniego di rilascio di autorizzazione per Po Badie.<br />
Vengono altresì nuovamente impugnati il Regolamento comunale per la progettazione e gestione degli impianti di telecomunicazioni, il Piano particolareggiato per la localizzazioni delle srb e le relative norme tecniche di attuazione, atti già oggetto dei precedenti gravami.<br />
Viene dedotto a fondamento di quest’ultimo gravame il seguente motivo:<br />
illegittimità derivata per illegittimità degli atti regolamentari presupposti. Violazione e/o falsa applicazione della legge n.36/2001 con particolare riferimento agli artt.4,8 e 16 anche in relazione agli artt.97 e 41 Cost., violazione e falsa applicazione artt.6,7 e 28 L.R.n.52799;artt.4,6,7 della l.R. n.54/2000 e L.R. n.1/2005: incompetenza: Eccesso di potere per violazione dei principi generali dell’azione amministrativa nonché per difetto dei presupposti e carenza di motivazione: Eccesso di potere per illogicità. Sviamento.<br />
 Si è costituito in giudizio il Comune di Prato che ha contestato la fondatezza delle censure dedotte con il ricorso originario oltrechè con i tre atti di motivi aggiunti, chiedendo la reiezione delle predette impugnative.<br />
Tanto premesso, appare utile ,in primo luogo, qui ricordare l’oggetto delle proposte impugnative, lì dove TIM Italia con il ricorso originario e tre atti di motivi aggiunti  ha impugnato sette provvedimenti comunali di diniego relativi ad altrettante istanze di autorizzazione per vari siti del territorio di Prato, gli atti comunali di adozione e approvazione del regolamento per la progettazione e gestione degli impianti di telecomunicazioni, le delibere consiliari di adozione e approvazione del piano particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base,l’art.7 del Regolamento urbanistico, sempre del Comune di Prato, ed infine un ulteriore provvedimento di diniego relativo alla installazione di una srb in località Po Badie.<br />
Peraltro, appare opportuno, ai fini di una razionale e armonica disamina del thema decidendum, una trattazione congiunta dei mezzi di impugnazione dedotti col ricorso principale e i tre “motivi aggiunti” vuoi per l’intima connessione esistente fra le stesse impugnative, vuoi per la comunanza dei profili di illegittimità denunciati con tali gravami, alcuni dei quali  in termini del tutto analoghi.<br />
Ciò detto,la questione fondamentale sollevata dalla parte ricorrente attiene alla sussistenza in capo al Comune di Prato del potere di disciplinare la installazione degli impianti di radiotelefonia mobile.<br />
TIM Italia contesta la competenza  comunale a regolamentare tale materia e tanto sulla scorta di tesi argomentative, adeguatamente esposte nel ricorso originario e nei proposti  “motivi aggiunti”, che possono così riassumersi:<br />
 le disposizioni del regolamento e del piano particolareggiato sono rivolte non già ad ottenere la razionale gestione del territorio, bensì allo scopo di assicurare la protezione della tutela della salute relativamente alla esposizione da inquinamento elettromagnetico, senza che l’ente locale in detta materia possa vantare una  competenza ad emanare la relativa disciplina. Inoltre  gli atti regolamentari individuano in modo arbitrario le aree dove devono essere installate le stazioni radio base, senza dare valutazioni urbanistiche in ordine a tali ubicazioni e tale comportamento, concretatosi negli impugnati atti di diniego, finisce col precludere al gestore TIM l’esercizio del legittimo potere di procedere alla installazione di nuove stazioni radio base sul territorio comunale. La normativa comunale introdotta e gli stessi atti di diniego si pongono in contrasto con la disciplina nazionale di cui al dlgs. 259/2003 e con le direttive comunitarie emanate in subjecta materia che assicurano l’obiettivo del mantenimento e dello sviluppo della rete nonché della  fornitura del servizio universale di radiotelefonia mobile su tutto il territorio nazionale.<br />
Le argomentazioni giuridiche testè esposte non appaiono condivisibili per la ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.<br />
Il Collegio deve qui preliminarmente richiamare quanto statuito da questa Sezione con la sentenza n.3016/2005 emanata in relazione ad analoga controversia insorta tra le stesse parti, lì dove si è proceduto ad una approfondita analisi del quadro normativo e giurisprudenziale riguardante la materia in discussione, con l’elaborazione di principi, sostanzialmente confermati dal giudice d’appello (vedi sentenza della VI sezione del CdS n.3458/06) in questa sede pienamente condivisi con riferimento agli atti regolamentari e non emessi dal Comune di Prato nel corso dell’anno 2005.<br />
Dunque, parte ricorrente contesta in radice e in linea generale il potere regolamentare del Comune e tanto in relazione sia agli intenti di natura sanitaria sia in relazione alle finalità di tipo urbanistico, ma un tale assunto va disatteso.<br />
Con riferimento al primo profilo, non si può escludere una competenza in via generale in capo al Comune semprechè siano osservati dei limiti che la giurisprudenza ha precisato e questa stessa Sezione ha ribadito con la citata sentenza n.3016/2005.<br />
In particolare, (vedi sentenze CdS Sezione VI 3 giugno 2002 n.3095 e 5 agosto 2005 n.4159)  va riconosciuta avuto riguardo alla previsione di cui all’art.8 sesto comma della legge-quadro n.36/2001 una potestà in aggiunta a quella urbanistica che però deve essere esercitata nel rispetto del quadro normativo di riferimento: le misure recate dalla disciplina comunale non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono costituire una deroga generalizzata a tali limiti, pur essendo possibile però l’individuazione di specifiche misure giustificate dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori.<br />
Insomma, come già statuito da questa Sezione nella circostanza più volte citata, la finalità di minimizzare l’esposizione della popolazione dai campi elettromagnetici ben può farsi rientrare in una competenza per così dire aggiuntiva rispetto a quella urbanistica e non costituisce una causa di invalidità degli atti regolamentari al riguardo emanati, semprechè, beninteso, si vada ad accertare in concreto se le misure adottate costituiscono un impedimento allo sviluppo della rete, proprio al fine di verificare di volta in volta il possibile contemperamento delle contrapposte  esigenze di protezione dalle emissioni elettromagnetiche e di realizzazione delle infrastrutture della rete di telefonia mobile.<br />
Parimenti, anche sotto il “versante “ urbanistico, va disatteso l’assunto della parte ricorrente circa la non configurabilità di un potere comunale di localizzazione delle stazioni radio base.<br />
Invero, ripercorrendo l’evoluzione legislativa intervenuta in materia, è noto che in un primo momento precisamente con il dlgs n.198/02 il potere comunale di disciplinare la materia con propri regolamenti era stato fortemente inibito, ma la Corte Costituzionale con la sentenza n.303/03 ha dichiarato l’incostituzionalità del predetto dlgs., sicchè il c.d. principio di indifferenza urbanistica deve ritenersi essere stato espunto dal nostro ordinamento.<br />
Sempre, in materia è intervenuto il dlgs.n.259/03 che non reca più la previsione della compatibilità delle infrastrutture della telecomunicazione con qualunque destinazione urbanistica, anche se qualifica tali infrastrutture alla stregua delle opere di urbanizzazione primaria, senza che però tale qualificazione valga a sottrarre la installazione e l’ubicazione di tali opere dal potere regolamentare dei Comuni.<br />
Sul punto, questa Sezione, con la citata sentenza n.3016/2005 e lo stesso Consiglio di Stato (Sezione VI n.3040/2005 e 6961/05) hanno avuto modo di statuire come l’avvenuta equiparazione, ad opera dell’art.86 del citato dlgs.259/03, alle opere di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazione non priva l’Ente locale della prerogativa  di esercitare il potere di pianificazione anche nei riguardi  di detti impianti, semprechè, anche per l’aspetto urbanistico, le misure previste non impediscano, in ragione della loro eventuale portata restrittiva, l’attuarsi dell’interesse, di rilievo nazionale, alla capillare distribuzione del servizio e al riguardo il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle suillustrate posizioni.<br />
D’altra parte, ad avvalorare la tesi della sottoponibilità al potere di pianificazione urbanistica dei Comuni delle infrastrutture di telefonia concorre oltrechè lo stesso assetto normativo recato dal dlgs.259/2003 (vedansi le disposizioni di cui agli artt.87, 89 c.2, e 86, anche il regime giuridico previsto dalla legislazione regionale, lì dove, in particolare  la legge regionale n.5 del 1995 all’art.28 prevede  che sia il Regolamento Urbanistico, quale strumento di pianificazione urbanistica comunale, ad individuare le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondarie e tale previsione risulta confermata dall’art.55 della legge regionale n.1/2005 emanata sempre in ordine alla disciplina del governo del territorio.<br />
Né può essere qui invocata dalla parte ricorrente , per affermare l’insussistenza in capo al Comune del potere di localizzazione delle srb, la scarsa “rilevanza urbanistica” di tali manufatti: la rilevanza dell’impatto urbanistico e territoriale di tali strutture, in quanto idonee a determinare una significativa trasformazione dell’assetto del territorio stesso è un dato ormai pacificamente acquisito dalla giurisprudenza amministrativa  e ciò anche prima che il legislatore con il DPR 380/01 sancisse expressis verbis l’assoggettamento al permesso di costruire della  realizzazione degli impianti di telecomunicazione.<br />
Sempre a proposito del potere dei Comuni di disciplinare la materia per cui è causa,  a completamento delle questioni di carattere generale, va altresì precisato coma la giurisprudenza abbia avuto modo di stigmatizzare la illegittimità di quelle disposizioni regolamentari comunali volte a vietare in assoluto l’installazione di srb in intere zone del territorio comunale o a concentrarle solo in alcuni ambiti territoriali.<br />
Assodata, quindi, la questione della configurabilità in generale del potere del Comune di Prato di regolamentare la materia, così come avvenuto ad opera dei Regolamenti e del Piano particolareggiato qui impugnati, occorre andare a verificare se la disciplina emanata contenga o meno elementi di irragionevolezza e arbitrarietà tali da costituire un ingiustificato ostacolo allo sviluppo della rete e valutare altresì alla stregua della suddetta verifica la validità degli opposti dinieghi.<br />
Al riguardo, con i profili di illegittimità dedotti specificatamente con i primi due atti di motivi aggiunti, parte ricorrente rileva la incongrutà, inadeguatezza e genericità dei criteri fissati nel regolamento comunale di progettazione e gestione degli impianti di telecomunicazione, volti , a suo dire, non già a realizzare un felice inserimento urbanistico di tali strutture, bensì, a porre delle riserve onde precludere nuove installazioni e quindi, lo sviluppo della rete; del pari, sempre secondo la  Società ricorrente, le scelte concrete dei siti destinati ad ospitare gli impianti sono irragionevoli e contraddittorie.<br />
 Le dedotte censure sono infondate.<br />
Invero, una attenta disamina della disciplina comunale all’uopo detta permette , in primo luogo di rilevare come il regolamento di che trattasi ha le finalità da un lato di minimizzare l’impatto urbanistico , paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni oltrechè  minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni provenienti  dai campi elettromagnetici e dall’altro lato di “consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l’erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile”<br />
Quanto ai criteri di localizzazione soccorrono poi le norme di cui agli artt.4 e 5 del regolamento “de quo”che prevedono l’approvazione di piani particolareggiati tenendo espressamente conto delle esigenze dei gestori e senza imporre divieti rigidi e generalizzati di installazioni, fatta salva l’individuazione di aree c.d. “sensibili” dove peraltro il divieto di posizionamento degli impianti non è assoluto, potendo al riguardo essere redatti specifici progetti da concordare con l’Amministrazione.<br />
 Inoltre, particolarmente rilevanti e significative si rivelano le disposizioni   di detto Regolamento che prevedono  “ai fini della pianificazione della collocazione degli impianti sul territorio comunale la presentazione da parte di ciascun operatore, entro il 30 settembre di ogni anno di un programma annuale di installazioni fisse”(art.8) e l’istituzione di un Gruppo Tecnico di Valutazione di detti programmi annuali(art.9).<br />
Appare ragionevole allora ritenere che il Comune si è dotato di una regolamentazione alquanto flessibile, in grado di contemperare  le esigenze della rete con quelle relative alla tutela degli interessi pubblici rappresentati dall’inserimento urbanistico e dalla minimizzazione dei rischi derivanti da inquinamento elettromagnetico.<br />
In particolare, la normativa regolamentare introdotta non pare recare limiti generalizzati all’installazione degli impianti, né può evincersi una illegittima compressione dei diritti dei gestori dalla preferenza accordata dal piano alle aree pubbliche, trattandosi solo di un principio direttivo, con possibilità di individuazione a siti alternativi; del pari, non appare viziata da irrazionalità  la distribuzione sul territorio dei siti idonei alla installazione, ove si dia rilievo alla cartografia annessa al piano, lì dove le localizzazioni vanno ad interessare un po’ tutto il territorio comunale, non senza doversi sottolineare il modus procedendi del Comune articolato sulla continua collaborazione con i gestori.<br />
Quanto, poi, alle critiche rivolte da TIM in relazione alle singole postazioni individuate dal Piano, è evidente che trattasi di scelte di merito rimesse al potere discrezionale dell’amministrazione , non suscettibile di censure .<br />
Parte ricorrente  ha poi impugnato sette dinieghi unitamente all’art.7 comma 2 del regolamento urbanistico comunale facendo derivare dalla illegittimità della norma ( che sancisce la sola possibilità di interventi conservativi degli impianti esistenti fino alla redazione di appositi piani particolareggiati) la invalidità degli atti applicativi.<br />
Al riguardo , al di là del fatto che già con sentenza n.3016/05 questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi sulla legittimità del citato art.7 del R. U., vale qui far presente che la accertata non illegittimità ( come sopra esposto) della normativa comunale dettata a disciplina della installazione degli impianti di telefonia mobile, evidenzia l’insussistenza di vizi di legittimità a carico degli atti che della predetta normativa costituiscono puntuale applicazione.<br />
Infine, con l’ultimo atto di motivi aggiunti viene impugnato il diniego opposto in ordine alla richiesta di installazione di srb in località Badie, provvedimento emesso in quanto l’istanza non risulta conforme alla localizzazione stabilita dal piano particolareggiato approvato il 16/6/2006.<br />
Avverso tale determinazione vengono riprodotte, quale vizio di illegittimità derivata, le censure formulate avverso i presupposti atti regolamentari, sicchè quanto in precedenza osservato in ordine alla infondatezza di tali doglianze vale a far ritenere parimenti infondate le ragioni di impugnative del diniego in parola.<br />
 Conclusivamente, il ricorso all’esame, comprensivo dei tre “motivi aggiunti” si appalesa infondato e va, perciò, respinto.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P. Q. M.<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta unitamente ai tre atti di motivi aggiunti.<br />
Compensa tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio, il 22 novembre 2006<br />
Avv. Giovanni Vacirca	Presidente<br />	<br />
Dott. Andrea Migliozzi	Consigliere,est.<br />	<br />
Dott. Eleonora Di Santo	Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 MARZO 2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-3-2007-n-285/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2007 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-1-2007-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-1-2007-n-285/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-1-2007-n-285/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2007 n.285</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore MINISTERO DELLE FINANZE (Avv. Dist. St.) c. CONSORZIO DI BONIFICA DEL CAMPIDANO DI ORISTANO (avv. A. Salaris, in seguito solo avv. R. Passino) e nei confronti di I.M. (n. c.) 1. Processo amministrativo &#8211; Interruzione del processo &#8211; Termine per la riassunzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-1-2007-n-285/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-1-2007-n-285/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2007 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, A. Maggio – Estensore<br /> MINISTERO DELLE FINANZE (Avv. Dist. St.) c. CONSORZIO DI BONIFICA DEL CAMPIDANO DI ORISTANO (avv. A. Salaris, in seguito solo avv. R. Passino) e nei confronti di I.M. (n. c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Interruzione del processo &#8211; Termine per la riassunzione – Individuazione del dies a quo &#8211; Sentenza dichiarativa dell’evento interruttivo &#8211; Necessità</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Controversie in tema di contributi  di bonifica – Delibere determinative dei criteri di riparto e delle tariffe per il calcolo delle contribuenze relative a ciascuna annata – Autonomia funzionale &#8211; Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla volontaria cancellazione dall’albo professionale non può riconoscersi un’automatica efficacia interruttiva, così come avviene per la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo, occorrendo, invece, all’uopo, un’esplicita pronuncia da parte del giudice che, con effetti costitutivi, dichiari l’interruzione del processo; ne consegue che il termine per la riassunzione del processo non può in tal caso iniziare a decorrere se non da quando la parte ha ricevuto notizia della decisione con cui è stata dichiarata l’interruzione.<br />
2. Ciascuna deliberazione con cui, con riguardo ad ogni specifica annata, il Consorzio di Bonifica stabilisce criteri di riparto e tariffe per il calcolo delle contribuenze, ha una propria autonomia funzionale, cosicché l’eventuale acquiescenza prestata ad una deliberazione non si estende alle altre; né il fatto che il Consorzio abbia deciso di confermare le determinazioni assunte in relazione all’annata precedente, implica la necessità di impugnare anche queste ultime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>     SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>     sul ricorso <b>n° 223/95</b> proposto dal <br />
<B>MINISTERO DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n° 23, è legalmente domiciliato;</p>
<p align=center>     contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
     <b>il CONSORZIO DI BONIFICA DEL CAMPIDANO DI ORISTANO</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentat0 e difes0 dall’avv. Andrea Salaris prima e dall’avv. Roberto Passino poi ed elettivamente domiciliato, da ultimo, presso lo studio dell’avv. Sergio Segneri in Cagliari, via Sonnino n°84, è elettivamente domiciliato;</p>
<p><b>     e nei confronti<br />
</b>     del sig<b>. IGNAZIO MEDDA</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>     <b>per l’annullamento<br />
</b>     della delibera 2/11/1994 n°21 con cui il Consiglio dei Delegati dell’intimato Consorzio ha approvato criteri di riparto e tariffe provvisorie per il calcolo delle contribuzioni dovute dai consorziati relativamente all’anno 1994. <br />
     Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato.<br />
     Visto l’atto di intervento in giudizio dell’Agenzia del Demanio. <br />
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
     Visti gli atti tutti della causa.<br />
     Nominato relatore per la pubblica udienza del 8/2/2007 il consigliere Alessandro Maggio e uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale.<br />
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>     <B>FATTO</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
     Con delibera 2/11/1994 n°21 il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano, ha approvato criteri di riparto e tariffe provvisorie per il calcolo delle contribuzioni dovute dai consorziati relativamente all’anno 1994. <br />
     Ritenendo la suddetta delibera illegittima, il Ministero delle Finanze &#8211;  assoggettato a contribuzione in considerazione dell’appartenenza al demanio marittimo dello stagno di Cabras, ricompreso nel perimetro consortile – la ha impugnata chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo.<br />
     In violazione dell’art. 4 della L. 12/2/1942 n°183, il Consorzio ha omesso di far approvare dall’Autorità Tutoria il piano preventivo di ripartizione delle spese inerenti alle opere di interesse comune, con l’indicazione dell’importo totale presunto del contributo a carico di ciascun consorziato e della quota massima di contributo annualmente esigibile per l’ammortamento della spesa d’impianto e per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali.<br />
     L’effetto di ciò è che l’amministrazione finanziaria viene gravata del pagamento della quota più elevata di oneri consortili, in assenza di qualunque indagine istruttoria sui concreti benefici tratti dalla bonifica.   <br />
     Nell’approvare le tariffe per l’anno 1994, il Consorzio ha riproposto le tariffe provvisorie definite per l’anno precedente senza curarsi della loro irragionevolezza.<br />
     L’approvazione di tariffe provvisorie che si tramandano di anno in anno determina una sistematica violazione dell’art. 11 del R.D. n°215/1933. Si consideri, del resto, che non è neppure previsto un futuro conguaglio di quote e che non vi sono opere di bonifica in corso di realizzazione tali da giustificare la provvisorietà delle tariffe e dei criteri di riparto.<br />
     In violazione dell’art. 52 dello statuto consortile, l’intimato ente, nel definire i criteri di riparto e le tariffe di contribuzione non ha operato la necessaria distinzione tra beni agricoli e beni extra agricoli, così omettendo di effettuare la correlata differenziazione relativa al grado di beneficio conseguibile dagli stessi. <br />
     Con l’impugnata delibera il Consorzio si è limitato ad approvare uno schema di tariffe che si riferisce palesemente ai soli terreni agricoli, ma pretende di applicare il medesimo schema a qualunque tipo di superficie immobiliare ivi compreso lo specchio acqueo dello stagno di Cabras. <br />
     E’ evidente l’illogicità di tale criterio che comunque viola la normativa citata.<br />
     In sintesi: a) una volta ultimate le opere di bonifica non è più consentito far ricorso a criteri di riparto e tariffe provvisorie, ma anzi le spese di esercizio  e manutenzione degli impianti devono essere suddivise in via definitiva sulla base del beneficio particolare derivante a ciascun terreno compreso nel perimetro di contribuenza;<br />
     b) è sicuramente illegittimo assumere un ugual grado di beneficio fra beni (agricoli ed extra agricoli) di natura diversa, che già la stessa norma statutaria differenzia;<br />
     c) è illegittima la decisione di fissare in via presuntiva ed approssimativa tariffe e criteri di riparto senza prevedere la possibilità di successive verifiche e conguagli.<br />
     Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />
     E’ anche intervenuta in giudizio, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. l’Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna, subentrata, nelle more del processo, in tutte le competenze, diritti ed obblighi correlati alla gestione dei beni del demanio dello Stato, tra cui lo stagno di Cabras.  <br />
     La causa e passata in decisione ed il Tribunale, con sentenza 2/3/2006 n°259, ha dichiarato l’interruzione del processo in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dall’albo degli avvocati del difensore del Consorzio.<br />
     Con atto notificato in data 19/10/2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno riassunto il processo.<br />
     Il Consorzio, dal canto suo, si è costituito in giudizio con un nuovo difensore.  <br />
     Alla pubblica udienza del 8/2/2007 la causa, su richiesta delle parti, è stata definitivamente posta in decisione. </p>
<p align=center>     <B>DIRITTO</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
     In via pregiudiziale va affrontata la questione di rito sollevata dal resistente Consorzio.<br />
     Sostiene quest’ultimo che il processo si sarebbe estinto perché tardivamente riassunto.<br />
     Infatti, l’atto di riassunzione è stato notificato in data 19/10/2006, mentre l’amministrazione ricorrente avrebbe acquisito conoscenza dell’evento interruttivo sin dal 30/9/2005, quando ha ricevuto l’avviso d’udienza inviato dalla segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 23 della L. n°1034/1971, nel quale era evidenziato che il difensore del Consorzio risultava cancellato dall’albo.<br />
     A prescindere da quanto sopra, la conoscenza del detto evento dovrebbe, comunque, farsi risalire quantomeno alla data del 22/2/2006, quando, in pubblica udienza, alla presenza dell’avvocato dell’amministrazione ricorrente, è stato verbalizzato che il ricorso veniva posto in decisione al fine di dichiarare l’interruzione, causa l’intervenuta cancellazione dall’albo del difensore del Consorzio.<br />
     L’eccezione non può essere condivisa.<br />
     L’art. 24 della L. 6/12/1971 n°1034, dispone per quanto qui rileva che “Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell&#8217;avvocato stesso”.<br />
     La norma non indica, dunque, esplicitamente tra gli eventi interruttivi la volontaria cancellazione dall’albo da parte del procuratore costituito. Solo l’interpretazione giurisprudenziale – peraltro nient’affatto pacifica &#8211; ha portato ad assimilare la volontaria cancellazione dall’albo alla “radiazione o sospensione” dal medesimo e quindi ad includere anche la prima tra le cause di interruzione (cfr. in senso favorevole Cons. Stato, V Sez., 3/11/2000 n°5899, Cass. Civ., II Sez., 5/10/2001 n°12294, T.A.R. Lazio – Roma 31/3/2005 n°2375, in senso contrario Cons. Stato IV Sez., 20/1/1998 n°15, Cass. Civ., II Sez., 27/11/1999 n°13282, T.A.R. Piemonte  26/1/2005 n°99). <br />
     Nel descritto contesto, ritiene il Collegio che alla volontaria cancellazione dall’albo professionale non possa riconoscersi un’automatica efficacia interruttiva, così come avviene per la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo, occorrendo, invece, all’uopo, un’esplicita pronuncia da parte del giudice che, con effetti costitutivi, dichiari l’interruzione del processo.  <br />
     Consegue da ciò che il termine per la riassunzione non possa iniziare a decorrere se non da quando la parte ha ricevuto notizia della decisione con cui è stata dichiarata l’interruzione. <br />
     Nel caso di specie, l’interruzione del giudizio è stata dichiarata con sentenza 2/3/2006 n°259, comunicata all’amministrazione ricorrente in data 9/3/2006. L’atto di riassunzione è stato passato alla notifica il 19/10/2006 e quindi, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, entro il prescritto termine semestrale.<br />
     Il ricorso va, dunque, affrontato nei suoi aspetti sostanziali, dove risulta fondata la censura con cui la ricorrente amministrazione deduce che il Consorzio ha fissato criteri di riparto e tariffe (provvisorie) per il calcolo delle contribuzioni dovute dai consorziati senza distinguere tra terreni agricoli e terreni extra agricoli e, quindi, senza tener conto del beneficio effettivamente conseguito dalle opere di bonifica. <br />
     Sul punto occorre, preliminarmente, darsi carico dell’eccezione con cui il resistente Consorzio deduce che la determinazione odiernamente impugnata sarebbe conforme a quelle concernenti criteri di riparto e tariffe relative agli anni precedenti, per cui, non avendo la ricorrente mai sollevato obiezioni, avrebbe implicitamente manifestato acquiescenza.<br />
     In ogni caso, sostiene ancora il detto ente, il ricorso sarebbe inammissibile, non essendo stata impugnata la delibera n°13/1993, con cui vennero stabiliti i criteri di riparto e la tariffe per l’annata 1993, che l’amministrazione ha deciso di confermare, con la deliberazione odiernamente impugnata, anche per il 1994.    <br />
     L’eccezione è priva di pregio.<br />
     Al riguardo basta osservare che ciascuna deliberazione con cui, con riguardo ad ogni specifica annata, il Consorzio di Bonifica ha stabilito criteri di riparto e tariffe per il calcolo delle contribuenze, ha una propria autonomia funzionale, cosicché l’eventuale acquiescenza prestata ad una non si estende alle altre. Per identiche ragioni il fatto che per l’annata 1994 il Consorzio abbia deciso di confermare le determinazioni assunte in relazione a quella precedente, non implicava la necessità di impugnare anche queste ultime. <br />
     Nel merito occorre partire da quanto prevedono i primi due commi dell’art. 52 dello statuto consortile.<br />
     Questi ultimi stabiliscono espressamente: “Le spese a carico della proprietà consorziata per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite – a bonifica ultimata- in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.<br />
     Durante l’esecuzione della bonifica il riparto a carico dei beni agricoli e extra agricoli delle spese istituzionali e di funzionamento, delle spese di manutenzione e di esercizio sarà effettuata, tenuto conto in via presuntiva ed approssimativa del beneficio conseguibile (o nel caso di opere ed interventi a servizio particolare, dell’entità dell’utilizzazione) mediante apposite deliberazioni adottabili ai sensi dell’art. 24 – lett. m) del presente statuto”.<br />
     La riportata disciplina indica con chiarezza che il contributo dovuto da ciascun consorziato dev’essere commisurato allo specifico beneficio conseguito dalla bonifica ed in tale ottica – seppur facendovi accenno solo con riguardo alla fase di esecuzione della bonifica &#8211; assegna una specifica rilevanza alla distinzione tra immobili agricoli ed extra agricoli, evidentemente sul presupposto che la differente natura dei beni non sia priva di riflessi sulla entità del beneficio che gli stessi possono trarre dalla bonifica.<br />
     L’intimato Consorzio, pertanto, nel fissare i criteri per il riparto dei contributi, avrebbe dovuto tener conto anche delle differenze tra le due cennate categorie di dei beni (agricoli o extra agricoli). <br />
     Non avendolo fatto ha violato la menzionata norma statutaria. <br />
     Il ricorso va quindi accolto, mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.<br />
     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei confronti del Consorzio di Bonifica del Campidano di Oristano, mentre possono essere compensate nei riguardi del controinteressato.<br />
<b></p>
<p align=center>     P.Q.M.<br />
     IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>     Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata deliberazione consortile.<br />
     Condanna l&#8217;amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente Compensa le suddette spese nei confronti del controinteressato.in complessivi € 5.000/00 (cinquemila). <br />
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
     Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 8/2/2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: <br />
     Paolo Numerico,  Presidente;<br />
     Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;<br />
     Alessandro Maggio,  Consigliere – estensore. <br />
     Depositata in segreteria oggi: 23/02/2007</p>
<p>_________________________________<br />
<i>(Nota a cura dell’Avv. Andrea Faccon)<br />
</i>(1) Come è noto, l’art. 24 della L. 6/12/1971 n°1034, prevede che “<i>Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell&#8217;avvocato stesso</i>”. <br />
Il Collegio sardo osserva che la norma non indica esplicitamente tra gli eventi interruttivi la volontaria cancellazione dall’albo da parte del procuratore costituito e che la qualificazione in tal senso è frutto di un indirizzo giurisprudenziale tutt’altro che consolidato. In effetti, la giurisprudenza è divisa tra un indirizzo che assimila la cancellazione volontaria dall’albo alla sospensione, radiazione o morte del procuratore, cioè agli eventi tipici e tassativi che si verificano indipendentemente dalla volontà del procuratore e che costituiscono causa di interruzione del processo, ed un opposto indirizzo che, invece, riconduce la cancellazione alla sfera degli eventi imputabili alla volontà del difensore e che, in quanto tali, sono inidonei a determinare alcuna stasi del processo. In senso favorevole all’assimilazione della volontaria cancellazione dall’albo alla morte, radiazione o sospensione dall’albo, CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V, 3.11.2000 n. 5899, in questa Rivista; CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II &#8211; Sentenza 5.10.2001 n. 12294; T.A.R. LAZIO – ROMA &#8211; SENTENZA 31.3.2005 n.2375, cui<i> adde</i> T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III BIS &#8211; Sentenza 27 gennaio 2005 n. 663 , in questa Rivista; T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE III BIS &#8211; Sentenza 18 febbraio 2004 n. 1494, ivi con nota di Tarullo, <i>Cancellazione del difensore dall’albo e interruzione del processo</i>; TRIBUNALE DI UDINE, 29.5.1995, in Foro it., 1995, I, 3350. In senso contrario alla predetta assimilazione, tra le più le più recenti, CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, 20.1.1998 n.15, CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II &#8211; Sentenza 27.11.1999 n. 13282, T.A.R. PIEMONTE &#8211; Sentenza 26.1.2005 n. 99, cui <i>adde</i> CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO &#8211; Sentenza 27 aprile 2004, n. 8054; SEZIONE II &#8211; Sentenza 20.12.1994, 10693; CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV – Sentenza 21.5.1994, n. 813, in Cons. St., 1994, I, 813;<i> </i>secondo T.A.R. MARCHE &#8211; Sentenza, 9 aprile 1993, n. 256, in T.A.R., 1993, I, 2003, la soluzione della questione risente delle caratteristiche del processo amministrativo: “La perdita della qualità di procuratore legale da parte del difensore del ricorrente, a seguito di cancellazione dall&#8217;albo professionale, non è assimilabile alle ipotesi previste dall&#8217;art. 24 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che danno luogo all&#8217;interruzione del processo, in quanto nel giudizio amministrativo, che è giudizio da ricorso e non da citazione, i termini del &#8220;<i>petitum</i>&#8221; sono radicati nella prospettazione espressa nell&#8217;atto introduttivo, per cui gli eventi sopravvenuti non determinano esiti concreti sulla fattispecie e non comportano l&#8217;indispensabilità di un&#8217;assistenza tecnica continuativa.”(conforme, T.A.R. LAZIO &#8211; Sentenza, 17.2.1982, n. 260, in T.A.R., I, 782 (s.m.). <br />
T.A.R. LAZIO, SEZIONE III, 14 maggio 2003, n. 4166, in Foro amm. &#8211; TAR, 2003, 1668 (s.m.), ha ritenuto che nel caso di volontaria cancellazione dall’albo del difensore e di successivo decesso della parte interessata, che dunque non ha potuto dare mandato ad un nuovo difensore, ben può il g.a. far luogo all&#8217;interruzione del processo, al fine di assicurare all&#8217;interessato la possibilità di difesa e di scongiurare il pericolo di un pregiudizio del suo diritto, attesa la contestuale delegittimazione del suo originario procuratore e l&#8217;assenza dell&#8217;avvenuta comunicazione alla parte interessata dell&#8217;evento con effetti decadenziali.<br />
Si è anche ritenuto che la cancellazione volontaria dall&#8217;albo degli avvocati del difensore costituisce causa di interruzione del processo, a meno che la parte interessata, alla udienza successiva, si munisca di un nuovo difensore, impedendo così l&#8217;interruzione: TRIBUNALE DI ROMA, 4 dicembre 2001, in Giur. Romana, 2002, 67.<br />
La decisione che si annota ritiene necessaria una decisione costitutiva-dichiarativa (una sentenza in rito) ai fini della produzione dell’evento interruttivo e del <i>dies a quo</i> del termine per la riassunzione.<br />
Nella specie, le parti avevano ricevuto della segreteria avviso di fissazione d’udienza che recava un’indicazione in merito all’avvenuta cancellazione del procuratore del Consorzio; inoltre, in pubblica udienza, presenti le parti, era stato verbalizzato che il ricorso veniva posto in decisione al fine di dichiarare l’interruzione del processo, causa l’intervenuta cancellazione dall’albo del difensore del ridetto Consorzio. <br />
Secondo il Collegio, la conoscenza dell’evento interruttivo delle parti anteriore al passaggio in decisione della causa è irrilevante, il <i>dies a quo</i> non potendo essere anteriore alla data della comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza dichiarativa dell’evento interruttivo.<br />
L’individuazione del <i>dies a quo</i> del termine per la riassunzione nei casi espressamente previsti dall’art. 301 c.p.c., vale a dire della morte, radiazione e sospensione dall’albo del procuratore, si fonda sull’effetto interruttivo automatico ed è ancorata alla <i>conoscenza legale</i> dell’evento; per il caso di morte del procuratore, si è ritenuta “inidonea a determinare l&#8217;inizio della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione del processo amministrativo interrotto a seguito della morte del procuratore la conoscenza effettiva del decesso di questi derivante dal fatto che la parte ha provveduto a sostituirlo con un nuovo difensore, infatti, il &#8220;dies a quo&#8221; rilevante per la decorrenza del suddetto termine <i>è costituito dalla data in cui all&#8217;evento interruttivo si è avuta la conoscenza legale e cioè quella risultante da dichiarazione resa dalla parte rimasta senza procuratore od in sua presenza, da comunicazione, notificazione o certificazione eseguite nei confronti della parte medesima</i>.”: CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI &#8211; Sentenza 10 febbraio 1992, n. 101 (corsivo nostro).<br />
Per un’argomentata motivazione aderente ai principi processualcivilistici v. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; Sentenza 15 maggio 2006 n. 231, in questa Rivista, secondo cui “<i>Il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione del processo amministrativo, interrotto per fatto impeditivo (nel caso di specie fallimento) inizia a decorre dalla dichiarazione dell’evento interruttivo resa in udienza dal procuratore costituito della parte che ha subito l’evento, e non dalla data in cui l’interruzione é stata formalmente dichiarata con provvedimento del giudice, a nulla rilevando che si tratti di sentenza ovvero di ordinanza</i>.“.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-1-2007-n-285/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/1/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-1-2007-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-1-2007-n-285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.285</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. PanzironiSoc Impresa Pizzarotti &#038; C Spa (Avv.ti I. Satta, F. Giorgianni) C/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato), Ministero della Giustizia, Siit per il Lazio Abruzzo e Sardegna, Soc Impresa Anemone Costruzioni Srl ( Avv.ti P. Leozappa, G.M. Militerni) sulla esclusione del diritto d&#8217;accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-1-2007-n-285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-1-2007-n-285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini,        Est. Panzironi<br />Soc Impresa Pizzarotti &#038; C Spa (Avv.ti I. Satta, F. Giorgianni) C/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. dello Stato), Ministero della Giustizia, Siit per il Lazio Abruzzo e Sardegna, Soc Impresa Anemone Costruzioni Srl ( Avv.ti P. Leozappa, G.M. Militerni)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione del diritto d&#8217;accesso agli atti di una procedura di gara segretata ex art. 33 l. 109/94</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Contratti della p.a. – Gara segretata ex art. 33 L. 109/94 – Diritto di accesso agli atti – Non sussiste – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso agli atti amministrativi, la circostanza che una procedura di gara sia stata dichiarata segretata ai sensi dell’art. 33 L. 109/94, esclude il diritto dell’impresa concorrente di accedere agli atti relativi allo svolgimento della predetta procedura. (Nella specie, pertanto, la p.a. ha legittimamente negato all’impresa concorrente di accedere agli atti della gara per la costruzione di un penitenziario, dichiarata segretata dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 ottobre 2003 e 19 luglio 2004, ben potendo la loro conoscenza compromettere il necessario riserbo in ordine alle informazioni sulle tecniche costruttive di tale edificio).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla esclusione del diritto d&#8217;accesso agli atti di una procedura di gara segretata ex art. 33  l. 109/94</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE                                                      PER IL LAZIO<br />
                                                    SEZIONE TERZA </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: STEFANO BACCARINI                                      Presidente; MARIA LUISA DE LEONI                                 Consigliere; GERMANA PANZIRONI                                    Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b> SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 5015/2006  proposto da:</p>
<p><b>SOC IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C SPA</b> rappresentata e difesa dall’avv. SATTA IGNAZIA e GIORGIANNI AVV. FRANCESCO, con domicilio eletto in ROMA VIA SISTINA, 42</p>
<p align=center> contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA  VIA DEI PORTOGHESI, 12  presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA </b><br />
<b>SIIT PER IL LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA </b><br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC IMPRESA ANEMONE COSTRUZIONI SRL </b>rappresentato e difeso da: LEOZAPPA AVV. PATRIZIO MILITERNI AVV. GIUSEPPE MARIO con domicilio eletto in ROMA  VIA BOCCA DI LEONE, 78 pressoLEOZAPPA AVV. PATRIZIO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOC IGIT SPA</b></p>
<p>                                             per l’annullamento<br />
&#8211; della nota prot. n. 22926 del 12 maggio 2006, trasmessa via fax il 15 maggio u.s., con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha negato all’odierna ricorrente l’accesso agli atti relativi alla procedura di aggiudicazione della realiz<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e di SOCIETA’ IMPRESA ANEMONE  S.R.L. ;<br />
Udito alla camera di consiglio dell’ 11-10-2006, il Consigliere Germana Panzironi e uditi i procuratori delle parti.<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O e D I R I T T O</b></p>
<p>Con ricorso ritualmente notificato l’istante, chiede, previo annullamento della nota in epigrafe, l’accertamento del diritto all’accesso ai documenti relativi alla procedura di aggiudicazione del carcere di Sassari.<br />
Occorre premettere che la richiesta in esame si inserisce nella complessiva vicenda che ha preso le mosse dal ricorso con cui l’impresa ricorrente ha im¬pugnato tutti gli atti, di data e contenuto ignoti, relativi alla ag¬giudicazione della realizzazione del (nuovo) carcere di Sassari, nonché i Decreti interministeriali 2 giugno 2003 e precedenti, con i quali il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle In¬frastrutture e dei Trasporti decretavano che tutti gli interventi di cui al decreto originario ed alle sue varianti &#8211; tra essi la rea¬lizzazione dei nuovi istituti penitenziari di Cagliari, Tempio Pausania. Sassari ed Oristano &#8211; &#8220;rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure  di sicurezza, al sensi e per gli effetti  dell&#8217;art. 33 della I. 109/94 e successive, modifiche ed integrazioni ed ai  sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 5, co. 2 del d. I.vo 157/1995 e succes¬sive modifiche ed integrazioni”.<br />
L’Impresa proponeva, nel contempo, istanza di accesso al Ministero della Giustizia, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna, al fine di prendere visio¬ne ed estrarre copia di tutti gli atti di gara, nonché dei provve¬dimenti motivati con cui l&#8217;Amministrazione usuaria, ai sensi dell&#8217;art. 82 del dPR 554/99, avrebbe dovuto giustificare il ricorso alla procedura straordinaria della gara informale non prece¬duta da pubblicazione del bando di gara.<br />
Con la nota impugnata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver precisato che la procedura de qua risulta inserita nella variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria di cui al D. M. 2 ottobre 2003 ed al D.M. 19 luglio 2004 &#8211; che hanno dichiarato che gli interventi in essi previsti “rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 33 I. 109/94 (..)” negava l’acceso agli atti af¬fermando che &#8220;in riscontro alla nota emarginata, si ritiene di non  poter consentire alla richiesta di accesso e copia degli atti e dei provvedimenti interni alla proceduta indetta per l’affidamento di cui sopra atteso che l&#8217;interesse dell&#8217;Impresa in indirizzo è da intendersi (come da sua stessa dichiarazione) limitato a conoscere la sussistenza dei presupposti per lo svol¬gimento della gara infornale: in tale ambito, quanto sopra evidenziato e l&#8217;acquisizione dei DD. MM sopra citati, sono sufficienti a soddisfare, nei limiti della ammissibilità e meritevolezza tale interesse.<br />
Nei confronti della suddetta nota l’istante deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere.<br />
Si sono costituite in giudizio l’amministrazione resistente e la controinteressata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
All’udienza camerale dell’11-10-2006 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso per l’accertamento del diritto di accesso deve essere respinto siccome infondato.<br />
L’impresa sostiene di aver interesse a conoscere non solo i provvedimenti presupposti allo svolgimento della gara informale, ma anche gli atti relativi allo svolgimento della procedura stessa, con particolare riferimento alla lettera invito, alle offerte e documentazione presentata dalle ditte concorrenti, ai verbali della procedura, al provvedimento di aggiudicazione.<br />
Appare evidente che, essendo la procedura dichiarata segretata, ai sensi dell’art. 33 della l. n.109/94, dai decreti ministeriali già conosciuti dalla ricorrente, il diritto di accesso esercitato in questa sede è escluso dalla norma citata.<br />
Gli atti richiesti, infatti, o sono già in possesso della ricorrente, come i decreti ministeriali di applicazione della norma dell’art. 33 prima richiamata, ovvero sono esclusi, in tale ipotesi, dall’accesso, in quanto escluso “dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo”, cioè dell’art. 24 della legge n. 241/90.<br />
La costruzione di un penitenziario può essere, infatti, segretata per espressa previsione di legge, volta ad assicurare il soddisfacimento di misure di sicurezza  e segretezza da adottare in questo particolare tipo di appalto, e, pertanto, la conoscenza degli atti della gara potrebbe compromettere il necessario riserbo in ordine alle informazioni sulle tecniche costruttive dell’edificio.<br />
Non sussistono, pertanto, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di accesso.<br />
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.</p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando, respinge il  ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11/10/2006.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma,  11 ottobre 2006</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-1-2007-n-285/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2007 n.285</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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