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	<title>2846 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2846 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2020 n.2846</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-5-2020-n-2846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2020 n.2846</a></p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente, Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore; PARTI: (Marcello A., rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Frasca e Francesco Camerini, c. il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio e nei confronti di i signori Ludovico Francesco V. e Matteo G., non costituiti in giudizio) Concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-5-2020-n-2846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2020 n.2846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-5-2020-n-2846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2020 n.2846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Maruotti, Presidente, Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Marcello A., rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Frasca e Francesco Camerini, c. il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio e nei confronti di i signori Ludovico Francesco V. e Matteo G., non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Concorso pubblico : va affermata la rigidità  dei criteri previsti nel  bando.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; concorso pubblico &#8211; bando &#8211; criteri previsti &#8211; rigidità  &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La Commissione concorsuale (ove il bando lo preveda, come nel caso di specie) può predeterminare gli &#8220;ulteriori&#8221; criteri necessari, ma non può sovvertire i criteri che la lex specialis ha giÃ  stabilito, vale a dire che può intervenire per disciplinare profili non previsti dal bando, ma non può modificare i profili che il bando ha giÃ  puntualmente disciplinato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/05/2020<br /> <strong>N. 02846/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00852/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 852 del 2019, proposto dal signor Marcello A., rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Frasca e Francesco Camerini, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> i signori Ludovico Francesco V. e Matteo G., non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Quater, n. 7005 del 22 giugno 2018.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, svoltasi in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 4 e 5, del d.l. n. 18 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il Ministero dell&#8217;Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un concorso, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U. &#8211; 4^ serie speciale del 31 gennaio 2017, per l&#8217;assunzione di n. 45 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della &#8220;Polizia di Stato &#8211; Fiamme Oro&#8221;.<br /> L&#8217;appellante, unitamente ad altri due candidati, ha partecipato al concorso per la copertura dei due posti relativi alla specialità  &#8220;Rugby&#8221;, ruolo trequarti centro n. 12 o 13, collocandosi in terza posizione, con il punteggio di 13.32 (poi rettificato a 13,80 con il verbale n. 5 della Commissione), dopo il signor Ludovico Francesco V., collocato al primo posto con punti 14,40 ed il signor Matteo G., collocato al secondo posto con punti 14,30.<br /> Il signor A. ha impugnato il decreto di proclamazione dei vincitori e la graduatoria ed il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza n. 7005 del 2018, ha respinto il gravame.<br /> Di talchè, l&#8217;interessato ha interposto il presente appello, articolato nelle seguenti doglianze:<br /> <em>Violazione e falsa applicazione del bando di concorso.</em><br /> Il candidato V. non si è presentato e non è stato sottoposto alla visita idoneativa per la data del 4 aprile 2017, per la quale il Ministero aveva diramato la relativa convocazione ed il bando, che costituisce la <em>lex specialis</em> della procedura concorsuale, non contemplerebbe la possibilità  del differimento della convocazione per lo svolgimento della visita idoneativa per giusta causa o giustificato motivo.<br /> L&#8217;Amministrazione, viceversa, avrebbe facultato il controinteressato a presentarsi in data successiva, esercitando un potere dispositivo di cui era priva, atteso che la <em>lex specialis</em> prevede come causa di automatica esclusione dal concorso la mancata presentazione alla visita.<br /> <em>Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, eccesso di potere per falsità  dei presupposti ed omessa o carente verifica istruttoria.</em><br /> Al signor V. sarebbe stato attribuito un punteggio superiore a quello effettivamente spettantegli in base ai titoli dichiarati e certificati nell&#8217;attestazione rilasciata dalla Federazione Italiana Rugby.<br /> Il verbale n. 1 sarebbe illegittimo, in quanto la Commissione non si sarebbe attenuta al bando, ma avrebbe introdotto nuovi e diversi punteggi, alterando, in particolare, rispetto alla disciplina del rugby, i criteri e i punteggi stabiliti dalla <em>lex specialis</em> del concorso.<br /> La Commissione avrebbe illegittimamente stabilito di assegnare:<br /> &#8211; appena 2,40 punti al vincitore della coppa del mondo e, a scalare, (da 2 a 0,40) per il concorrente classificato tra il secondo ed oltre il quindicesimo posto;<br /> &#8211; sino a 15 punti per la partecipazione a partite della nazionale di rugby di categoria.<br /> I punteggi sarebbero stati erroneamente attribuiti per eccesso al concorrente V. e per difetto al concorrente A..<br /> La Commissione, infatti, non avrebbe proceduto alla specificazione di criteri di &#8220;maggior dettaglio&#8221; ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio per le presenze nella squadra nazionale di categoria, ma avrebbe letteralmente stravolto il bando e ciò in quanto, in base allo stesso, non avrebbe potuto attribuire per tali presenze pìù di 8 punti.<br /> Il T.a.r., erroneamente, avrebbe attribuito al controinteressato V. la presenza in 8 partite nella Nazionale di categoria, in quanto ha compreso tra dette partite anche le 3 che l&#8217;interessato ha disputato quale componente della &#8220;Selezione nazionale&#8221; scesa in campo durante ilÂ <em>tour</em> in Sud Africa del giugno 2016 e tali partite non sarebbero state attestate dalla Federazione Rugby nella documentazione prodotta dal concorrente in via telematica entro la data del 2 marzo 2017, stabilita dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ma risulterebbero solo da un attestato rilasciato dalla Federazione il 20 aprile 2017.<br /> Il punteggio per la partecipazione dell&#8217;appellante al Campionato Mondiale di Categoria si sarebbe dovuto determinare applicando il criterio &#8220;a scalare&#8221; previsto dal bando in relazione a tutti i punteggi da assegnare, partendo dai 20 punti per il vincitore, per cui al concorrente, classificatosi all&#8217;undicesimo posto, avrebbero dovuto essere assegnati punti 3.33.<br /> La Commissione avrebbe attribuito all&#8217;appellante punti 1,92, considerando solo 8 partite nel campionato di serie A, mentre l&#8217;interessato, alla data del 2 marzo 2017, vantava 10 presenze, sicchè la stessa Commissione, nel verbale n. 5 del 21 settembre 2017, ha ammesso l&#8217;errore, riconoscendo che sarebbero dovuti essere assegnati 2,40 punti anzichè 1,92 punti.<br /> L&#8217;appellante ha depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.<br /> Le controparti non si sono costituite in giudizio.<br /> Alla camera di consiglio del 16 aprile 2020, svoltasi in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 4 e 5, del decreto legge n. 18 del 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 2. L&#8217;appello è fondato e va di conseguenza accolto.<br /> 2.1. In particolare, risultano fondate le censure in ragione delle quali l&#8217;appellante ha sostenuto che il verbale n. 1 della Commissione è affetto da vizi tali da aver consentito l&#8217;attribuzione al controinteressato V. di un punteggio superiore a quello spettante, tale da avergli consentito di essere collocato in posizione poziore.<br /> 2.2. Il bando di concorso, all&#8217;art. 8, ha stabilito l&#8217;ammissione a valutazione di determinati titoli sportivi conseguiti dai candidati nella disciplina sportiva, specialità  ed eventuali distanze o categorie di peso per cui concorrono.<br /> In particolare, per quanto maggiormente interessa in questa sede, l&#8217;art. 8 ha previsto:<br /> c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;<br /> i) componente la squadra nazionale di categoria &#8211; convocato per competizioni ufficiali &#8211; oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8;<br /> l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie &#8220;Eccellenza&#8221; (giÃ  Super 10): oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;<br /> m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino a un minimo di una presenza: fino a punti 6.<br /> L&#8217;art. 9, comma 2, del bando ha previsto che la valutazione dei titoli è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.<br /> L&#8217;art. 10 ha stabilito che &#8220;<em>la Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui agli articoli 8 e 9 e per l&#8217;attribuzione dei relativi punteggi</em>&#8220;.<br /> 2.3. Nel verbale n. 1, in data 7 aprile 2017, la Commissione ha premesso che &#8220;nella disciplina &#8220;rugby&#8221; sarebbero state valutate le presenze realizzate nell&#8217;intero campionato nazionale od internazionale di rugby conclusosi nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del bando&#8221; e che &#8220;per la disciplina rugby alle presenze realizzate dagli atleti nella selezione Nazionale Italiana Assoluta è assegnato il punteggio previsto al punto 20, per le presenze nella selezione nazionale Italiana di categoria è assegnato il punteggio previsto al punto 21, per le presenze realizzate nelle Coppe Internazionali, Campionati Internazionali e Tornei Internazionali è assegnato il punteggio previsto al punto 22&#8221;.<br /> Con specifico riferimento alla partecipazione alle partite della Nazionale Italiana di categoria di rugby (punto 21), la Commissione ha previsto l&#8217;attribuzione di punti 1,50 per ogni presenza effettiva nelle partite della nazionale italiana di categoria, fino a punti 15.<br /> Di talchè, a fronte di 4 partite disputate nella Nazionale di categoria disputate, all&#8217;appellante sono stati attribuiti 6 punti, mentre, a fronte di 8 partite disputate, al controinteressato V. sono stati attribuiti 12 punti.<br /> Osserva il Collegio che la Commissione, ai sensi dell&#8217;art. 10 del bando, può predeterminare gli &#8220;ulteriori&#8221; criteri necessari, ma non può sovvertire i criteri che la <em>lex specialis ha giÃ  stabilito</em>, vale a dire che può intervenire per disciplinare profili non previsti dal bando, ma non può modificare i profili che il bando ha giÃ  puntualmente disciplinato.<br /> La previsione relativa all&#8217;attribuzione dei punteggi per la partecipazione alla squadra nazionale di categoria, contenuta nel verbale n. 1 (punto 21), pertanto, si presenta evidentemente illegittima, in quanto, lungi dal predeterminare gli &#8220;ulteriori&#8221; criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui agli articoli 8 e 9, ha modificato radicalmente il criterio specificamente previsto dal bando all&#8217;art. 8, lettera i), ponendosi non come integrativo, ma come sostitutivo e, quindi, violativo dello stesso.<br /> L&#8217;art. 8, lettera i), del bando di concorso, come in precedenza evidenziato, ha previsto, in modo chiaro ed insuscettibile di qualsivoglia ulteriore interpretazione, che per i componenti la squadra nazionale di categoria il punteggio da attribuire sarebbe stato &#8220;da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8&#8221;, per cui la Commissione &#8211; in sede di redazione di ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli &#8211; avrebbe eventualmente potuto prevedere un punteggio massimo inferiore ad 8, atteso che la <em>lex specialis </em>ha previsto da venticinque convocazione &#8220;a scalare&#8221; fino ad un minimo di una convocazione &#8220;fino a punti 8&#8221;, ma di certo non avrebbe potuto prevedere una attribuzione massima di punteggio superiore ad 8 ed una modalità  di attribuzione del punteggio diversa da quella &#8220;a scalare&#8221;.<br /> Ne consegue che, per ogni convocazione nella squadra nazionale di categoria, la Commissione avrebbe potuto attribuire, al massimo, il punteggio di 0,32 (8/25), mentre ha attribuito, in modo dissonante con la previsione del bando, il punteggio di 1,5.<br /> Di qui, anche volendo ipotizzare l&#8217;attribuzione massima di punti 8 per venticinque convocazioni, al controinteressato V. si sarebbe potuto attribuito, per lo specifico titolo, il punteggio di 2,56, anzichè il punteggio di 12, ed all&#8217;appellante A. si sarebbe potuto attribuire il punteggio di 1,28, anzichè il punteggio di 6.<br /> Pertanto, il differenziale tra i due punteggi sarebbe potuto essere pari ad 1,28 e non a 6, con conseguente prevalenza del punteggio finale da attribuire al signor A. rispetto a quello da attribuire al signor V..<br /> 2.4. Inoltre, occorre rilevare, come risulta dal verbale n. 5, in data 21 settembre 2017, prodotto in primo grado, che la Commissione ha riconosciuto la mancata valutazione di ulteriori 2 presenze in serie A per l&#8217;appellante ed ha attribuito allo stesso un incremento di punti di 0,48 con un punteggio finale di 13,80, inferiore di 0,60 a quello attribuito al controinteressato V..<br /> Di talchè, qualora la Commissione avesse legittimamente operato con riferimento al &#8220;titolo&#8221; delle partecipazioni alle partite della Nazionale italiana di categoria, il punteggio del signor A. sarebbe dovuto essere superiore a quello del signor V. di punti 4,12 (9,08 contro 4,96).<br /> 3. L&#8217;appello, assorbite le ulteriori censure, in quanto irrilevanti ai fini della decisione della controversia, va di conseguenza accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado dal signor Marcello A. deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, devono essere annullati, per quanto di interesse del ricorrente, gli atti impugnati.<br /> 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico del Ministero dell&#8217;Interno ed a favore dell&#8217;appellante.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l&#8217;appello in epigrafe (R.G. n. 852 del 2019) e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dal signor Marcello A. e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br /> Condanna il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell&#8217;appellante<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Luigi Maruotti, Presidente<br /> Leonardo Spagnoletti, Consigliere<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-5-2020-n-2846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2020 n.2846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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