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	<title>2842 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2842 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore; PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Di Vita contro Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;   Ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore; PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Di Vita contro Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;  </span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Processo Amministrativo &#8211; decreti Â ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione-giudizio di ottemperanza &#8211; ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Â 2. Processo amministrativo-Â ricorso per ottemperanza-Â decreto ingiuntivo non opposto-esecutività  ex art. 647 c.p.c-valore di cosa giudicata &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.</p>
<p> 2.Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l&#8217;opposizione di terzo nei limitati casi di cui all&#8217;articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata, anche ai fini della proposizione del ricorso per l&#8217;ottemperanza: condizione essenziale perchè il ricorso possa essere proposto anche per l&#8217;ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 647 c.p.c..</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 02842/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01814/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2019, proposto da Michele Macaluso, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Flavio Di Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;esecuzione</p>
<p style="text-align: justify;">del D.I. n.230/2018, emesso in data 06/02/2018 dal Tribunale di Termini Imerese nella persona del Giudice dott. Giuseppe D&#8217;Agostino, dichiarato definitivamente esecutivo in data 20.04.2018 ed in tale forma notificato in data 23.05.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Espone parte ricorrente che, con il decreto indicato in epigrafe, veniva ingiunto all&#8217;amministrazione intimata il pagamento delle somme pure ivi evidenziate.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale decreto, non opposto, e divenuto definitivo con il passaggio in giudicato, veniva notificato con formula esecutiva.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte della perdurante inottemperanza del Comune di Capo D&#8217;Orlando prestata al titolo di cui sopra, chiede ora parte ricorrente che l&#8217;adito giudice amministrativo &#8211; in accoglimento del proposto mezzo di tutela &#8211; adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell&#8217;art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr.,Â <i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334).</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l&#8217;opposizione di terzo nei limitati casi di cui all&#8217;articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; Sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; Sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonchè Cass. Civ., Sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; Sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l&#8217;ottemperanza; condizione essenziale perchè il ricorso possa essere proposto anche per l&#8217;ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione del prospettato e persistente inadempimento deve essere ordinato al Comune di Capo D&#8217;Orlando, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per le somme e gli accessori ivi specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario <i>ad acta</i> il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali dell&#8217;Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana, con facoltà  di delega ad altro funzionario dell&#8217;ufficio affinchè &#8211; previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa &#8211; si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico del Comune di Capo D&#8217;Orlando.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, inoltre, utile soggiungere che il Commissario <i>ad acta</i> dovrà  procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all&#8217;espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonchè al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l&#8217;esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità  di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all&#8217;esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta espletate le indicate operazioni, sarà  cura dell&#8217;organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull&#8217;assolvimento del mandato ricevuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il compenso per il commissario <i>ad acta</i> verrà  determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale parcella andrà  presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all&#8217;art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l&#8217;ulteriore precisazione che ilÂ <i>dies a quo</i>per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull&#8217;attività  svolta, bensì con il compimento dell&#8217;ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il compenso per il commissario <i>ad acta</i> verrà  determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 con particolare riferimento, per l&#8217;utilizzo del mezzo proprio, da intendersi giù  autorizzato con la presente sentenza, all&#8217;art. 55 del citato d.P.R. e all&#8217;art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell&#8217;incarico, all&#8217;art. 56 del citato d.P.R.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e si liquidano, in ragione del valore della controversia, applicando analogicamente le tariffe previste «per le &#8220;procedure esecutive mobiliari&#8221; dalla tabella n. 16 allegata al [&#038;] D.M. n. 55/2014, nella presupposizione che a queste ultime sia assimilabile il ricorso per l&#8217;ottemperanza ad un decreto ingiuntivo esecutivo» (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247) limitatamente alle due fasi previste (&#8220;1 Fase di studio della controversia&#8221; &#8220;2. Fase istruttoria e/o di trattazione&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto, tenuto conto della particolare semplicità  della struttura del ricorso per ottemperanza rispetto al giudicato civile in materia di obbligazioni pecuniarie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai minimi della tariffa.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie in parte il ricorso indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, ordina al Comune di Capo D&#8217;Orlando di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in motivazione; respinge la domanda proposta ai sensi degli articoli 112, co. 3, cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il caso di persistente inottemperanza del Comune intimato alla scadenza del termine assegnato, si dispone l&#8217;intervento sostitutivo di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano, in tale frazione, in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, co. 2, del D.M. n. 55/2014, della C.P.A. e dell&#8217;I.V.A., come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-9-12-2019-n-2842/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2019 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a></p>
<p>Pres. De Felice &#8211; Est. Contessa Società ‘Lo Smeraldo’(Avv. Zazza D’Aulisio) c/ Comune di Formia(Avvocatura generale dello Stato) Edilizia urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Precarietà dell’opera- Stagionalità –Esclusione &#8211; Nuova costruzione &#8211; Configurabilità La precarietà dell’opera che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire postula un uso specifico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Felice &#8211;  Est. Contessa<br /> Società ‘Lo Smeraldo’(Avv. Zazza D’Aulisio) c/ Comune di Formia(Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Precarietà dell’opera- Stagionalità –Esclusione &#8211; Nuova costruzione &#8211; Configurabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La precarietà dell’opera che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti ma permanenti nel tempo. Di conseguenza l’ampliamento di un chiosco-bar va configurato come un intervento di nuova costruzione ed è subordinato al rilascio di apposito titolo abilitativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3997 del 2013, proposto dalla società ‘Lo Smeraldo’ di Ciotoli Giovanni &#038; C. S.a.s., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, con domicilio eletto presso Francesco Cardarelli in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Formia;<br />
Ministero per i beni e le attività culturali &#8211; Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo &#8211; Soprintendenza dei beni archeologici del Lazio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Peter Pan Disco Bar di Nucci Francesco &#038; C. S.n.c., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gioacchino Panzera, con domicilio eletto presso Paolo D&#8217;Onorio De Meo in Roma, via Cola di Rienzo, 264<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del t.a.r. del lazio – sezione staccata di latina, sezione i, n. 408/2013</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della società ‘Peter Pan Disco Bar’ di Nucci Francesco &#038; C. s.n.c.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Roberto De Tilla per delega dell&#8217;avvocato Zaza D&#8217;Alisio, l&#8217;avvocato dello Stato Biagini e l&#8217;avvocato Panzera<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ‘Lo Smeraldo di Ciotoli Giovanna &#038; c. s.a.s.’ riferisce di gestire in Formia, nella pineta di Vindicio, un’attività di bar-ristoro svolta su un’area demaniale marittima in concessione dell’estensione di circa 552 mq.<br />
Riferisce, altresì, che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina e recante il n. 971/2010 ebbe ad impugnare gli atti con cui il Comune di Formia aveva consentito a un’impresa concorrente (la società ‘Peter Pan Disco Bar’ di Nucci Francesco &#038; c. s.n.c.) di ampliare il piccolo chiosco bar già esistente nell’ambito della medesima pineta (per un’estensione di circa 12 mq.) trasformandolo in una grande struttura di circa 120 mq.<br />
Con il ricorso in questione, in particolare, l’odierna appellante aveva impugnato, lamentandone l’illegittimità: <i>i</i>) la deliberazione del Consiglio comunale di Formia n. 35 del 21 giugno 2010 con la quale erano stati autorizzati gli uffici comunali ad assentire l’ampliamento del chiosco-bar della società appellata, nonché <i>ii</i>) la concessione demaniale marittima rilasciata in favore dell’appellata il 22 settembre 2010.<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’odierna appellante aveva altresì impugnato il titolo abilitativo edilizio <i>mediotempore</i> rilasciato dal Comune in favore della stessa società appellata in data 4 marzo 2011.<br />
Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.<br />
La sentenza in questione è stata gravata in appello dalla società ‘Lo Smeraldo’ di Ciotoli Giovanna &#038; c. s.a.s. la quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.<br />
Si è costituita in giudizio la società ‘Peter Pan Disco Bar’ di Nucci Francesco &#038; c. s.n.c.<br />
Con ordinanza n. 2646/2013 (resa all’esito della Camera di consiglio del 9 luglio 2013) questo Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza in epigrafe rilevando che “in attesa dell’esito del giudizio di secondo grado, non emergono elementi tali da consentire l’ampliamento del manufatto di cui è causa”.<br />
Alla pubblica udienza del 4 marzo 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal titolare di una licenza per pubblico esercizio nella pineta di Vindicio di Formia (LT) avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio – Sezione staccata di Latina con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti con cui il Comune di Formia ha assentito (attraverso il rilascio di un permesso di costruire) l’ampliamento di un chiosco-bar nell’ambito della medesima pineta in favore di un’impresa concorrente.<br />
2. Con un primo ordine di motivi l’appellante lamenta che i primi Giudici abbiano erroneamente fondato la pronuncia reiettiva sul carattere precario del chiosco-bar per cui è causa, il quale – per il suo carattere di temporaneità e stagionalità – non sarebbe idoneo a comportare una modifica dell’assetto del territorio tale da giustificare la richiesta e il rilascio di un titolo abilitativo edilizio.<br />
Sotto tale aspetto, la sentenza sarebbe viziata per aver operato una indebita commistione fra la nozione di ‘temporaneità’ e quella di ‘stagionalità’: al riguardo, non potrebbe negarsi che il manufatto in questione fosse idoneo ad apportare una oggettiva modificazione dell’assetto del territorio, atteso che esso risulta idoneo a soddisfare esigenze stagionali ma ricorrenti nel tempo.<br />
Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per avere ritenuto che la facile amovibilità del manufatto ne comportasse <i>ipso facto</i> la precarietà strutturale.<br />
Al contrario, riguardando la questione nei suoi tratti sostanziali, i primi Giudici avrebbero dovuto rilevare che il manufatto in parola fosse certamente destinato a soddisfare esigenze non temporanee e che, quindi, richiedesse certamente il rilascio di un apposito titolo abilitativo edilizio.<br />
Il titolo in questione, tuttavia, non avrebbe potuto essere rilasciato, ostandovi: <i>a</i>) il vincolo di inedificabilità esistente nell’area (classificata dal vigente P.R.G. comunale come di ‘verde pubblico’); <i>b</i>) il vincolo di inedificabilità parimenti derivante dal P.T.P. il quale classifica l’area in parola come ambito T1 – ‘Fascia costiera ad alto valore paesistico’.<br />
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi avuto riguardo all’articolo 56 del Regolamento edilizio comunale il quale riconosce sempre un carattere ontologicamente precario ai chioschi. Ed infatti, a tale disposizione non potrebbe riconoscersi un significato concreto contrastante con le previsioni del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia</i>).<br />
La società appellata osserva, in contrario, che l’iniziativa avversata in entrambi i gradi di giudizio aveva ottenuto tutti i necessari atti di assenso e titoli abilitativi (in particolare: nulla-osta della competente Capitaneria di porto in relazione ai profili di sicurezza della navigazione, nulla-osta dell’Azienda A.S.L. di Latina alla realizzazione di ulteriori servizi igienici, parere favorevole dell’Agenzia delle Dogane, parere favorevole da parte della competente Soprintendenza).<br />
Fa notare, inoltre, che il manufatto oggetto dell’iniziativa avversata in primo grado non avrebbe un’estensione di 120 mq. (come affermato dall’appellante), bensì di soli 56,13.<br />
Osserva, altresì, che ai fini della risoluzione della vicenda di causa risulta dirimente la previsione di cui all’articolo 56 del regolamento edilizio comunale, il quale riconosce carattere ontologicamente precario ai chioschi di qualunque tipologia e dimensione.<br />
La società appellata rileva poi che l’eventuale (e comunque contestata) non conformità dell’intervento con le pertinenti norme di piano risulterebbe comunque superata in considerazione del fatto che l’istanza a suo tempo rivolta al Comune era stata formulata ai sensi dell’articolo 5 del 20 ottobre 1998, n. 447 (il quale è appunto finalizzato a consentire la realizzazione di impianti a destinazione produttiva anche in deroga alle pertinenti disposizioni di Piano).<br />
Ad ogni modo risulterebbe del tutto condivisibile l’argomento offerto dai primi Giudici, secondo cui dal momento che la tipologia costruttiva dei ‘chioschi’ è solitamente destinata ad essere realizzata in aree caratterizzate da particolare pregio (e solitamente sottoposte a vincolo di inedificabilità), laddove si accedesse a un’interpretazione troppo rigorosa del pertinente paradigma normativo, si finirebbe puramente e semplicemente per impedire la realizzazione di tale tipologia di interventi (che, viene ripetuto, è invece quella tipica delle aree caratterizzate da particolare pregio).<br />
3. L’appello è fondato.<br />
3.1. In particolare il Collegio ritiene dirimente ai fini del decidere la fondatezza dell’argomento con cui si è osservato che l’intervento in questione, per le sue caratteristiche oggettive, fosse da qualificare come intervento di ‘nuova costruzione’, con quanto ne consegue ai fini del rilascio del necessario titolo abilitativo edilizio (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in relazione ai vincoli di in edificabilità esistenti sull’area.<br />
Al riguardo il Collegio ritiene di richiamare l’orientamento – da quale non si rinvengono elementi per discostarsi – secondo cui i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l&#8217;assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale.<br />
Si è condivisibilmente osservato al riguardo che la ‘precarietà’ dell&#8217;opera, che esonera dall&#8217;obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo (in tal senso: Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2007, n. 6615).<br />
Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene che per le sue caratteristiche tipologiche e funzionali, nonché in considerazione del regime temporale della relativa utilizzazione il manufatto per cui è causa fosse riconducibile alle previsioni di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell&#8217;articolo 3 d.P.R. n. 380 del 2001 (a tenore del quale sono comunque da considerarsi nuove costruzioni le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano usati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, “<i>e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee</i>”).<br />
Al riguardo, giova qui richiamare il condiviso orientamento secondo cui non possono comunque essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l&#8217;alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2011, n. 986; <i>id</i>., V, 12 dicembre 2009, n. 7789;. <i>id</i>., V, 24 febbraio 2003, n. 986; <i>id</i>., V, 24 febbraio 1996, n. 226).<br />
3.2. Nemmeno si può ritenere che la sola stagionalità dell&#8217;installazione del voluminoso manufatto per cui è causa (destinato ad occupare, nella tesi della società appellata, 56,13 mq.) conferisse al manufatto nel suo complesso il carattere di ‘temporaneità’, atteso:<br />
&#8211; il carattere ontologicamente ‘non temporaneo’ di una struttura destinata all&#8217;esercizio di un&#8217;attività commerciale e di somministrazione (in tal senso: Cons. Stato, IV, 23 luglio 2009, n. 4673).<br />
&#8211; la permanente idoneità ad alterare lo stato dei luoghi che il complessivo manufatto (di notevoli dimensioni) era idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi l’anno.<br />
3.3. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle appena rassegnate può giungersi avuto riguardo alla previsione di cui all’articolo 56 del Regolamento edilizio comunale (il quale, nella tesi della società riconoscerebbe sempre un carattere ontologicamente precario ai chioschi.<br />
Al contrario, la necessaria interpretazione <i>secundumlegem</i> della richiamata disposizione (volta, cioè, a preservarla da un’altrimenti inevitabile taccia di illegittimità per contrasto con il pertinente paradigma normativo primario) porta a ritenere che il carattere di ‘precarietà’ ivi richiamato possa comunque essere affermato solo all’esito di un’operazione di valutazione svolta ‘caso per caso’ in ordine alle caratteristiche oggettive e funzionali del manufatto di cui si discute.<br />
3.4. Ed ancora, a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui delineate non può giungersi in relazione al fatto che la società appellata avesse proposto istanza di variazione dello strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (il cui comma 1, come è noto, stabilisce che “<i>qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l&#8217;istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all&#8217;insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (…), per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell&#8217;impianto industriale</i>”).<br />
Al riguardo si osserva in primo luogo che la sola presentazione di un’istanza finalizzata dalla variazione dello strumento urbanistico ai sensi del richiamato articolo 5, lungi dal fornire argomenti in favore delle tesi della società appellata, conferma – piuttosto – il contrasto fra il progetto presentato e la pertinente disciplina di piano (di cui, <i>per facta concludentia</i>, si mostrava consapevole la stessa società appellata nel momento stesso in cui prendeva l’iniziativa finalizzata a superare il carattere ostativo di tale contrarietà).<br />
In secondo luogo si osserva che la stessa appellata non ha fornito elementi persuasivi atti a ritenere l’effettiva percorribilità dell’iter delineato dal richiamato articolo 5 (e, in particolare, l’insussistenza nell’ambito del territorio comunale di diverse aree idonee ad ospitare l’iniziativa proposta in assenza della richiesta modifica di Piano).<br />
Al riguardo si ritiene di richiamare il condiviso orientamento secondo cui condizioni imprescindibili per l&#8217;avvio del procedimento attraverso la convocazione della conferenza di cui al d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5, sono da un lato la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e della sicurezza del lavoro; dall&#8217;altro l&#8217;impossibilità di reperire nello strumento esistente ulteriori e diverse aree idonee all&#8217;iniziativa produttiva (in tal senso –<i>ex plurimis</i> -: Cons. Stato, IV, 3 marzo 2006, n. 1038).<br />
4. Concludendo sul punto, le osservazioni sin qui svolte inducono a ritenere che:<br />
&#8211; l’intervento avente ad oggetto la realizzazione del manufatto per cui è causa doveva essere qualificato come ‘nuova costruzione’ ai sensi del d.P.R. 380 del 2001, risultando infondate le deduzioni in fatto e in diritto che hanno indotto il Comune di For<br />
&#8211; una volta accertato il carattere di ‘nuova costruzione’ del richiamato manufatto, ne consegue la fondatezza del primo ricorso (così come del presente appello) in considerazione della pluralità di vincoli di inedificabilità esistenti sull’area interessat<br />
5. Per i motivi dinanzi esposti <i>sub</i> 3 e 4 deve concludersi nel senso dell’accoglimento del ricorso in appello in relazione alle doglianze già articolate in primo grado e basate sulle violazioni di carattere edilizio e urbanistico, con conseguente impossibilità, allo stato, di realizzare il proposto intervento.<br />
Ciò comporta l’annullamento degli atti impugnati in primo grado ed esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso basati sugli autonomi profili di illegittimità che vizierebbero la concessione demaniale marittima del 22 settembre 2010 e il parere paesaggistico rilasciato dalla competente Soprintendenza il 6 luglio 2011 atteso che – per le ragioni già esposte – il contestato ampliamento non potrebbe comunque essere effettuato.<br />
6. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti in tale sede impugnati.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti in tale sede impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio De Felice, Presidente FF<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-3-6-2014-n-2842/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2014 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.2842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2004-n-2842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2004-n-2842/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.2842</a></p>
<p>GIANCARLO CORAGGIO Presidente; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. relatore U.S.L. N. 10 Gestione di liquidazione (Avv. Militerni Innocenzo) contro Capitalia SPA (Avv. Satta Filippo) il servizio di tesoreria di un Ente Locale non è qualificabile quale servizio pubblico 1. Servizi Pubblici – Gestione del servizio di tesoreria di un Ente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2004-n-2842/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2004-n-2842/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.2842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GIANCARLO CORAGGIO Presidente; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. relatore<br />  U.S.L. N. 10 Gestione di liquidazione (Avv. Militerni Innocenzo) contro Capitalia SPA (Avv. Satta Filippo)</span></p>
<hr />
<p>il servizio di tesoreria di un Ente Locale non è qualificabile quale servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi Pubblici – Gestione del servizio di tesoreria di un Ente Locale – Non è qualificabile quale pubblico servizio – Ragioni.</p>
<p>2. Compentenza e Giurisdizione – Controversie relative alla restituzione di somme illegittimamente trattenute dal gestore del servizio di tesoreria di un Ente Locale – Giurisdizione del G.A. – Non sussite.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il servizio di tesoreria di un Ente Locale, ex art. 209 T.U.E.L., non può essere configurato quale servizio pubblico in quanto consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate al pagamento delle spese, alla custodia dei valori e titoli; pertanto lo svolgimento del servizio è destinato unicamente a favore dell’ente, sì da soddisfare le esigenze organizzative e gestionali di quest’ultimo, e non a soddisfare esigenze di una collettività di utenti; tale ultimo requisito, secondo la più recente giurisprudenza, deve ritenersi essenziale per poter definire un servizio come “servizio pubblico” (1).																																																																																												</p>
<p>2.	La controversia relativa all’accertamento del diritto di un Ente Locale (una U.S.L.)  ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dal gestore del servizio di tesoreria è questione di diritto soggettivo che  si riferisce alla fase esecutiva del rapporto: come tale, non essendo il servizio di tesoreria qualificabile quale servizio pubblico, non sussiste in materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 33 c. 2 lett. d del d.l.vo n. 80/98, come modificato dalla legge n. 205/2000, rientrando la controversia in questione nella giurisdizione del giudice ordinario. 																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sui caratteri essenziali della nozione di servizio pubblico cfr. Cass. SSUU n. 71/2000; Consiglio di Stato, n. 6325/2000; Consiglio di Stato, n. 2294/2002; TAR Campania, Napoli, sez. I, n.1888/2002; TAR Toscana n. 869/2002);</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il servizio di tesoreria di un Ente Locale non è qualificabile quale servizio pubblico.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center><br />
<center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA &#8211; NAPOLI<br />PRIMA   SEZIONE </b></center><br />
Registro Sentenze:  2842/2004<br />
Registro Generale:	12026/2003 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori: GIANCARLO CORAGGIO Presidente; LUIGI NAPPI Cons.GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore  ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA </b> </center><br />
Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod. e int. nella Camera di Consiglio  del 18 febbraio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto il ricorso 12026/2003  proposto da:</p>
<p><b>U.S.L. N. 10 GESTIONE DI LIQUIDAZIONE</b> rappresentata e difesa da: MILITERNI INNOCENZO con domicilio eletto in NAPOLI, RIVIERA DI CHIAIA N. 276 presso MILITERNI INNOCENZO</p>
<p><center>contro</center><br />
<b>CAPITALIA SPA</b> Rappresentata e difesa da SATTA FILIPPO Con domicilio eletto in  NAPOLI,  VIA MELISURGO N. 4 Presso ABBAMONTE ANDREA<br />
Per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione e la conseguente condanna della Banca di Roma s.p.a. (ora Capitalia s.p.a.) al pagamento, a favore della U.S.L. n. 10 di Teano, Gestione di liquidazione, della somma di € 211.664,36, somme illegittimamente trattenute dalla Banca di Roma s.p.a. (ora Capitalia s.p.a.) nel corso del servizio di tesoreria effettuato nel triennio 1992 – 1995; per la condanna della Banca di Roma s.p.a. (ora Capitalia s.p.a.) al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell’illecito comportamento tenuto dalla resistente nella misura da quantificare in corso di causa;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di emissione di ordinanza ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c., nonché la domanda di emissione di ordinanza di ingiunzione al pagamento delle somme sopra indicate, ai sensi dell’art. 21 l. n. 1034/71, come modificato dalla l. n. 205/2000, presentate in via incidentale dal ricorrente, nonché la riserva di proporre domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della resistente con le annesse produzioni;</p>
<p>Udito il relatore Cons. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;<br />
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 23 bis e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;</p>
<p>RILEVATO che la ricorrente precisava di aver maturato il diritto alle somme sopra indicate nell’ambito del servizio di tesoreria affidato alla resistente nel 1992, in seguito a licitazione privata; <br />
RILEVATO che la questione è di diritto soggettivo; che, pertanto, la giurisdizione di questo Tribunale potrebbe sussistere solo se il rapporto in questione fosse devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che dunque va preliminarmente esaminata l’eccezione opposta dalla resistente; <br />
che tale eccezione appare fondata, atteso che il servizio di tesoreria non può essere qualificato come servizio pubblico; <br />
CONSIDERATO, infatti, che  il servizio di tesoreria, ex art. 209 T.U.E.L., consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente e finalizzate al pagamento delle spese, alla custodia dei valori e titoli; che pertanto lo svolgimento del servizio è destinato unicamente a favore dell’ente, sì da soddisfare le esigenze organizzative e gestionali di quest’ultimo, e non a soddisfare esigenze di una collettività di utenti;<br />
RITENUTO che tale ultimo requisito, secondo la più recente giurisprudenza, deve ritenersi essenziale per poter definire un servizio come “servizio pubblico”, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. SSUU n. 71/2000; Consiglio di Stato, n. 6325/2000; Consiglio di Stato, n. 2294/2002; TAR Campania, Napoli, sez. I, n.1888/2002; TAR Toscana n. 869/2002); <br />
che non può condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale il servizio di tesoreria, in quanto indispensabile alla U.S.L. perché quest’ultima a sua volta possa erogare le prestazioni sanitarie agli utenti, sarebbe perciò stesso qualificabile come servizio pubblico; che, infatti, la nozione di servizio pubblico non può essere eccessivamente ampliata, sì ricomprendervi tutte le attività strumentali all’erogazione del servizio pubblico e solo indirettamente finalizzate alla soddisfazione dell’interesse pubblico, benchè tale tesi sia stata autorevolmente avallata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ord. n. 1/2000; <br />
che, come rileva esattamente la resistente, è significativo che il T.U.E.L. disciplini il servizio di tesoreria non agli artt. 112 e ss (relativi ai servizi pubblici locali) ma agli artt. 208 e ss (relativi all’ordinamento finanziario e contabile), sicchè lo stesso legislatore sembra non considerare il servizio di tesoreria come servizio pubblico;<br />
che, infine, la giurisdizione del giudice amministrativo non può essere fondata neanche sull’art. 33 c. 2 lett. d del d.l.vo n. 80/98, come modificato dalla legge n. 205/2000, atteso che tale norma si riferisce unicamente alla fase pubblicistica, finalizzata all’individuazione del contraente ed alla stipula del contratto, mentre le domande della ricorrente si riferiscono pacificamente alla fase esecutiva del rapporto, sottratta, secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, alla giurisdizione del giudice amministrativo; <br />
CHE, pertanto, sussista il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia in questione nella giurisdizione del giudice ordinario;<br />
CHE, attese la complessità e l’incertezza della questione, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center><br />
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Prima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2004.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL CONSIGLIERE EST</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-11-3-2004-n-2842/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2004 n.2842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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