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	<title>2841 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2841 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2016 n.2841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-3-2016-n-2841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-3-2016-n-2841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2016 n.2841</a></p>
<p>Pres. Amodio &#8211; Est. Proietti Sulle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese in gara dai concorrenti. 1. Contratti della P.A. – Gara – Appalto – Requisito tecnico organizzativo – Possesso – Stipula dei contratti – Necessità – Conseguenze. 2. Contratti della P.A. – Mancata stipulazione – Dichiarazioni non veritiere –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-3-2016-n-2841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2016 n.2841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-3-2016-n-2841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2016 n.2841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio &#8211; Est. Proietti</span></p>
<hr />
<p>Sulle conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese in gara dai concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Appalto – Requisito tecnico organizzativo – Possesso – Stipula dei contratti – Necessità – Conseguenze.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Mancata stipulazione – Dichiarazioni non veritiere – Esclusione – Art. 75, comma 6 D.Lgs. 163/06 – Escussione cauzione provvisoria – Segnalazione all’ANAC – Automaticità.</p>
<p>3. Contratti della P.A – Dichiarazioni non veritiere – Art. 76 d.P.R. 445/00 – Valutazione elementi soggettivi da parte della P.A. – Insussistenza.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I requisiti di carattere tecnico-organizzativo devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione, e perdurare senza interruzioni per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento, fino alla stipula del contratto.</p>
<p>2. L’art. 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006 prevede la possibilità per la stazione appaltante di incamerare la cauzione provvisoria e segnalare i fatti all’Autorità Nazionale Anticorruzione in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. Tali misure sono conseguenza automatica del provvedimento di esclusione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> e vanno disposte in tutti i casi di “dichiarazioni non veritiere” riconducibili all’art. 38 del D.lgs.163/06 ovvero al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, a garanzia della correttezza delle procedure ad evidenza pubblica <a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.</p>
<p>3. La dichiarazione non veritiera acquista rilevanza come mero fatto, indipendentemente dagli elementi soggettivi attinenti a dolo o colpa del dichiarante, precludendo al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comportando la decadenza dall’<em>utilitas</em> conseguita per effetto del mendacio <a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> . Quindi, l’art. 76 del DPR 445/2000 non richiede alcuna valutazione da parte della Stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, rilevando sotto il profilo oggettivo l’autodichiarazione non veritiera.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., V, 10 settembre 2012, n. 4778; Cons. St. IV, 11 novembre 2014, n. 5516.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> T.A.R. Puglia n. 593/2012; Cons. St., V, 6 aprile 2009, n. 2140.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Cons. St., V, 9 aprile 2013, n. 1933.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02841/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 14601/2014 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Prima Ter)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 14601 del 2014, proposto da CENTRO SOCCORSO STRADALE VISA CAR di Marazzi Caterina &amp; C. S.a.s. in persona del legale rappresentante Sig.ra Caterina Marazzi in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con Carrozzeria S. Tommaso di Bricchetti Giovanni,Green Car s.r.l.,Eurocar di Grezzini Paolo, Carrozzeria Boschetti di Sella Silvano,Biemme s.a.s. di Madaffari Paolo &amp; C, Carrozzeria Nuova Oberdan di Borghi Riccardo &amp; C. s.n.c.,Chiari Enrico, Albax di Ferrari Massimo,F.lli Cappelletti di Cappelletti Mario &amp; C. s.n.c., Autofficina Punto Motor di Corsini Riccardo,Fantoni Franco rappresentata e difesa dagli Avv. Giovanni Guareschi,Elena Pontiroli e dal Prof. Avv. Salvatore Alberto Romano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,in Roma ,V.le XXI Aprile n. 11;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero dell&#8217;Interno e Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>POLLINI LORENZO E FIGLI S.r.l., in proprio e nella sua qualità di mandataria dell&#8217;A.T.I. con Carrozzeria Azzurra di Barba Piero Luca &amp; C. s.n.c., Bonetti Roberto Bruno, Soardi s.r.l., Auto Leali s.r.l.,Carrozzeria Moderna di Frassine e Soretti s.n.c.,Punto Car di Masserdotti Daniela, Centro Servizi Brescia centro Morandi e Libretti s.r.l., Autoservices s.r.l., Officina Meccanica di Formentelli Stefano, C.A.R. Lazzaroni s.r.l., Centro Soccorso F.lli Consoli s.n.c., Tira Pietro di Tira Stefano &amp; C. s.n.c., Missidenti s.r.l., Eredi Danesi Giancarlo di Bergomi Maria Rosa &amp; C. s.n.c., Supercar di Pasolini Roberto &amp; C. s.n.c., Ruotolo Mario &amp; C. s.n.c., Autoriparazioni Dolci Romeo di Dolci Fabio &amp; C. s.n.c.,Paris s.r.l., BF Servizi s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore Pollini Simone e della Carrozzeria Azzurra di Barba Piero Luca &amp; C. s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Barba Enrico, di Bonetti Roberto Bruno in persona del legale rapp.te pro tempore Roberto Bruno Bonetti,della Soardi s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, della Auto Leali s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Leali Imerio,della Carrozzeria Moderna di Frassine e Soretti s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Frassine Claudio,della Punto Car di Masserdotti Daniela in persona del legale rapp.te pro tempore Masserdotti Daniela,della Centro Servizi Brescia centro Morandi e Libretti s.r.l. Daniela in persona del legale rapp.te pro tempore Pollini Simone,della Autoservices s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Lorandi Michela,della Officina Meccanica di Formentelli Stefano in persona del legale rapp.te pro tempore Formentelli Stefano,della C.A.R. Lazzaroni s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Lazzaroni Marco, Centro Soccorso F.lli Consoli s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Consoli Diego, Tira Pietro di Tira Stefano &amp; C. s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Tira Stefano, Missidenti s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Missidenti Pietro, Eredi Danesi Giancarlo di Bergomi Maria Rosa &amp; C. s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Bergomi Maria Rosa, Supercar di Pasolini Roberto &amp; C. s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Pasolini Roberto, Ruotolo Mario &amp; C. s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Ruotolo Mario,Autoriparazioni Dolci Romeo di Dolci Fabio &amp; C. s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore Dolci Fabio,Paris s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Abrami Marzia, BF Servizi s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Bracchi Samanta nella loro qualità di mandanti dell’A.T.I. con Pollini Lorenzo &amp; Figli S.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore Pollini Simone tutti rappresentati e difesi dall’ Avv. Luca Ceccaroli,dall’Avv. Augusto Bonazzi e dalla Prof.ssa Avv. Silvia Nicodemo ed elettivamente domiciliati presso la Placidi S.n.c. in Roma,Via Cosseria n.2 C.a.p. 00192;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<div style="text-align: center;"><em>previa adozione di misure cautelari,</em></div>
<p>della nota in data 13.113.2014 prot. n. 2014/26046/DPGS¬DEM-BM della Direzione Generale dell&#8217;Agenzia del Demanio, a firma del RUP Roberto Merlino, con la quale veniva comunicata alla mandataria del costituendo RTI Centro Soccorso Stradale Visa Car di Marazzi Caterina &amp; C. s.a.s. l&#8217;esclusione dalla procedura aperta per l&#8217;affidamento in n. 74 ambiti infra-regionali del servizio di recupero, custodia ed acquisto dei veicoli oggetto del provvedimento di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell&#8217;art. 244 bis del d.lgs. 30.4.92 n. 285 per l&#8217;ambito di Brescia; del provvedimento di esclusione contenuto nella determinazione io ottobre 2014 delle Stazioni Appaltanti Ministero dell&#8217;Interno e Agenzia del Demanio, nella parte in cui esclude dalla gara per l&#8217;ambito provinciale di Brescia il RTI di cui Visa Car di Marazzi Caterina &amp; C. s.a.s. è mandataria, disponendo altresì l&#8217;incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all&#8217;Autorità di Vigilanza, oggi ANAC, nonché nella parte in cui dispone l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore del RTI Pollini Lorenzo &amp; Figli s.r.l. nell&#8217;ambito provinciale di Brescia; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore del RTI Pollini Lorenzo e Figli s.r.l. eventualmente nel frattempo disposta; del verbale di gara n. 6 in data 26 novembre 2012 nella parte in cui omette di escludere dalla gara per l&#8217;ambito di Brescia il RTI Pollini Lorenzo &amp; Figli s.r.1.; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.<br />
nonché, per la reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore del RTI Visa Car di Marazzi Caterina &amp; C. s.a.s., se del caso previa declaratoria di inefficacia del contratto d&#8217;appalto medio tempore stipulato tra il Ministero dell&#8217;Interno e/o l&#8217;Agenzia del Demanio da una parte e l&#8217;RTI Pollini Lorenzo &amp; Figli s.r.l. dall&#8217;altra e per il conseguente subentro della ricorrente nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto;<br />
ovvero, in subordine, per l&#8217;accertamento e la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati e per la condanna del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Agenzia del Demanio al risarcimento per equivalente del danno ingiusto derivante dall&#8217;illegittimo esercizio dell&#8217;attività amministrativa che ha condotto all&#8217;illegittima esclusione del RTI ricorrente, all&#8217;illegittima aggiudicazione dell&#8217;appalto in favore del RTI Pollini Lorenzo &amp; Figli s.r.l. ed alla conseguente mancata aggiudicazione della gara in favore della ricorrente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno, dell’Agenzia del Demanio e di Pollini Lorenzo &amp; Figli Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.<br />
Il RTI formato da Centro Soccorso Stradale Visa CAR di Marazzi Caterina &amp; C. s.a.s. (mandataria) nonché dalle mandanti Carrozzerria S. Tommaso di Bricchetti Giovanni, Green Car s.r.1., Eurocar di Grezzini Paolo, Carrozzeria Boschetti di Sella Silvano, Biemme s.a.s. di Madaffari Paolo &amp; C, Carrozzeria Nuova Oberdan di Borghi Riccardo &amp; C. s.n.c., Chiari Enrico, Albax di Ferrari Massimo, F.11i Cappelletti di Cappelletti Mario &amp; C. s.n.c., Autofficina Punto Motor di Coresini Riccardo e Fantoni Franco (d&#8217;ora in poi semplicemente RTI Visa Car), ha partecipato, per l&#8217;ambito di Brescia, alla procedura aperta bandita dal Ministero dell&#8217;Interno e dall&#8217;Agenzia del Demanio per l&#8217;affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell&#8217;art. 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 il cui bando e stato pubblicato sulla GURI il 30 luglio 2012.<br />
Alla medesima procedura e per il medesimo ambito (Brescia) hanno partecipato anche il RTI Pollini Lorenzo &amp; Figli s.r.l..<br />
Per partecipare alla gara era necessario attestare il possesso di alcuni requisiti di capacità tecnico¬-oragnizzativa, relativi, in particolare, alla dotazione di automezzi necessari al recupero dei veicoli sequestrati, nonché alle caratteristiche delle aree da adibire a deposito dei medesimi veicoli, con particolare riferimento alle dimensioni delle aree stesse, alla loro recinzione ed alla loro illuminazione (cfr. punto A4 del disciplinare di gara, pagg. 12-13).<br />
Il possesso di tali requisiti doveva essere attestato, a pena di esclusione dalla procedura, con una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell&#8217;impresa, nonché, limitatamente alle caratteristiche delle aree da destinare a deposito, con una relazione tecnica redatta da professionista iscritto in apposito albo e corredata di una planimetria. II disciplinare di gara precisa che tale relazione doveva attestare la conformità della depositeria al piano regolatore corrente, alle norme urbanistiche e alle leggi vigenti.<br />
La documentazione amministrativa relativa all&#8217;offerta del raggruppamento Pollini è stata esaminata, come risulta dal verbale di gara n. 6, in data 26 novembre 2012, dal quale emerge che erano state riscontrate mancanze che avrebbero dovuto determinare l&#8217;esclusione del RTI Pollini dalla gara, come avvenuto nel corso della riunione del 6 novembre 2012, quando la medesima Commissione di gara ha escluso il RTI Bedimetalli (cfr. Verbale di gara n. 5), a carico del quale erano state rilevate mancanze analoghe a quelle rilevate a carico del RTI Pollini.<br />
Escluso il RTI Bedimetalli dalla gara, la procedura è proseguita con il raffronto delle offerte dei due soli concorrenti rimasti: il RTI Visa Car (attuale ricorrente) ed il RTI Pollini (attuale controinteressato).<br />
All&#8217;esito di tale esame, il RTI Visa Car è risultato aver presentato la migliore offerta e la stazione appaltante ha sottoposto l&#8217;offerta stessa al procedimento di verifica di cui all&#8217;art. 86 e seguenti del codice dei contratti.<br />
Durante le operazioni di verifica della congruità dell&#8217;offerta, in data 2 aprile 2014, il RTI Pollini, il quale ricopriva il secondo posto nella graduatoria, ha trasmesso alla stazione appaltante copia della denuncia/querela che aveva presentato alla Procura della Repubblica di Roma, sostenendo che cinque tra le mandanti del RTI Visa Car per l&#8217;ambito di Brescia (Carrozzerria S. Tommaso di Bricchetti Giovanni, Green Car s.r.1., Eurocar di Grezzini Paolo, Carrozzeria Boschetti di Sella Silvano e Biemme s.a.s. di Madaffari Paolo &amp; C.) avevano dichiarato falsamente i requisiti di capacità tecnico-organizzativa necessari per la partecipazione alla gara in relazione, principalmente, a difformità rispetto a quanto dichiarato in relazione all&#8217;altezza della recinzione delle aree destinate a depositeria.<br />
A fronte di tale notizia, la Stazione Appaltante, anziché avviare il procedimento previsto ex art. 48 del codice dei contratti, ha avviato il procedimento ai sensi dell&#8217;art. 71 del d.p.r. 445/2000 in merito alla falsità delle dichiarazioni.<br />
La Procura della Repubblica di Roma e la Stazione appaltante hanno proceduto a verificare il contenuto della denuncia querela del RTI Pollini. La prima ha incaricato delle indagini la Guardia di Finanza, mentre la seconda ha incaricato di procedere ai controlli la Direzione Regionale Lombardia della Agenzia del Demanio.<br />
Nel frattempo, la gara è stata aggiudicata provvisoriamente al RTI Visa Car.<br />
Il 14 luglio 2014 è stata trasmessa alla Stazione appaltante la relazione della Guardia di Finanza inerente agli accertamenti compiuti, che non hanno confermato le notizie contenute nella denuncia-querela della Pollini con riguardo alla Biemme di Madaffari Paolo &amp; C., mentre sono state riscontrate difformità tra quanto dichiarato in sede di offerta e la situazione di fatto verificata all&#8217;epoca delle ispezioni relativamente a Carrozzeria Boschetti, Carrozzeria S. Tommaso, Green Car s.r.l. e Eurocar.<br />
Le difformità riscontrate &#8211; riportate nell’impugnato provvedimento di esclusione – attengono all&#8217;altezza della recinzione, spesso in corrispondenza dei cancelli, rilevata, in alcuni punti, di altezza inferiore a quella dichiarata in sede di offerta.<br />
A seguito degli accertamenti eseguiti dalla Direzione Regionale Lombardia dell&#8217;Agenzia del Demanio, invece, per tutte le depositerie è emersa la rispondenza tra quanto dichiarato all&#8217;atto della presentazione dell&#8217;offerta e la situazione di fatto verificata.<br />
Ciò nonostante, in data 13 ottobre 2014 Visa Car ha ricevuto la nota impugnata, con cui le veniva comunicata l&#8217;esclusione dalla gara, senza però che il provvedimento recante l&#8217;esclusione fosse allegato alla comunicazione.<br />
Solo a seguito di accesso agli atti della procedura, il RTI Visa Car ha potuto avere copia del provvedimento di esclusione e prendere visione delle motivazioni addotte, basate sull’asserita circostanza che al momento della presentazione dell&#8217;offerta siano state rese dichiarazioni non veritiere in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara, nonché sulla convinzione che il possesso dei requisiti dichiarati debba perdurare senza interruzioni di continuità per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.<br />
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso: I) &#8211; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 48 comma 2 e dell&#8217;art. 6, comma 11 del d.lgs. 163/2006; eccesso di potere per falso supposto di fatto; II) &#8211; violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; III) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 48 d.lgs. 163/2006; IV) &#8211; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e segnatamente del punto a) del disciplinare di gara; eccesso di potere per disparità di trattamento; V) &#8211; ulteriore violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 48 e dell&#8217;art. 6 comma 11 del d.lgs. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 38 d.lgs. 163/2006.<br />
In sostanza, la parte ricorrente ha, anzitutto, contestato la legittimità dell’operato delle stazioni appaltanti per non essere stata disposta l’esclusione del Raggruppamento capeggiato dalla S.r.l. Pollini Lorenzo &amp; Figli.<br />
Inoltre, è stata contestata l’applicazione delle sanzioni correlate all’esclusione (nello specifico, l’escussione della polizza fideiussoria), oltre alla segnalazione dell’accaduto all’Autorità di Vigilanza (oggi ANAC).<br />
In particolare, con il primo motivo di ricorso è stata affermata l’illegittimità del provvedimento di esclusione perché le Stazioni appaltanti, tenendo conto degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, hanno dato per scontato che l’offerta presentata dal Raggruppamento capeggiato S.a.s. Visa Car di Marazzi Caterina &amp; C. era corredata da false dichiarazioni di alcuni degli operatori che avevano assunto nell’ambito dello stesso la veste di mandanti. Al riguardo, si rileva che le dichiarazioni incriminate erano state rese fra il 14 e il 19 dicembre del 2012 ossia oltre un anno prima dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Tributaria e si riferivano ad uno stato dei luoghi soggetto a mutamenti anche molto rapidi per le ragioni più disparate ragion per cui dalle rilevazioni effettuate nel mese di marzo del 2014 non poteva in alcun modo inferirsi che le dichiarazioni allegate all’offerta non erano veritiere.<br />
Inoltre, si contesta (con il secondo motivo di ricorso) la violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare nel momento in cui il provvedimento di esclusione è stato fondato sull’assunto che i requisiti dichiarati devono essere posseduti dal concorrente al momento di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e perdurare senza interruzioni di continuità per tutto lo svolgimento della procedura di gara. Sul punto, si rileva che quanto affermato dalle stazioni appaltanti è certamente vero per ciò che concerne i requisiti di carattere generale mentre diverso è il discorso per ciò che attiene ai requisiti di carattere tecnico-organizzativo soprattutto quanto essi consistono in caratteristiche dei luoghi ove deve essere svolta (in tutto o in parte) la commessa soggetti per loro natura a mutamenti. In tali casi, i requisiti tecnico-organizzativi devono sussistere al momento in cui è presentata l’offerta (e al momento della scadenza del termine fissato per effettuare tale incombenza) e al momento in cui la stazione appaltante ne verifica la sussistenza restando privo di rilievo ciò che accade nel periodo intermedio tanto più in casi come quello di specie contrassegnati dalla lunghissima durata dei tempi di gara.<br />
Il provvedimento di esclusione è stato contestato (con il terzo motivo di ricorso) anche per violazione e falsa applicazione dell’art.48 del D.Lgs.vo 163/2006 sotto diverso profilo e, precisamente, in ragione del fatto che le amministrazioni appaltante una volta ricevute le denunce-querele presentate dall’altro Raggruppamento rimasto in gara, al fine di verificare la fondatezza di quanto ivi sostenuto hanno avviato il procedimento di cui all’art.71 del d.P.R. 445/2000 in luogo del procedimento previsto dal citato articolo 48 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede il coinvolgimento del concorrente che, invece, nel caso di specie è mancato e che avrebbe potuto determinare un diverso esito delle verifiche.<br />
Il quarto motivo di ricorso riguarda la mancata esclusione dell’altro Raggruppamento rimasto in gara, evidenziando che l’operato della stazioni appaltanti sarebbero viziato in quanto in contrasto con la lex specialis di gara (punto A) del Disciplinare) oltre che da eccesso di potere dovuto a disparità di trattamento. In sostanza, si deduce che la valutazione della documentazione amministrativa prodotta dal Raggruppamento capeggiato dalla S.r.l. Pollini Lorenzo &amp; Figli è stata del tutto difforme da quella del Raggruppamento capeggiato dalla S.r.l.. Bedimetalli poiché anche nel caso di quest’ultima era stata rilevata la mancanza di documentazione richiesta a pena di esclusione ma non le era stato consentito in alcun modo di regolarizzare la propria offerta donde l’evidente disparità di trattamento fra i due concorrenti. Tale disparità di trattamento imporrebbe (secondo parte ricorrente) la ripetizione della gara.<br />
Infine, parte ricorrente (con il quinto motivo di ricorso) contesta le determinazioni assunte dalle amministrazioni appaltanti in conseguenza della disposta esclusione (escussione polizza fideiussoria e comunicazione dell’accaduto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per gli incombenti di sua competenza) sostenendo la violazione e falsa applicazione degli art. 48, 6, comma 11, e 38 del D.Lgs.vo 163/2006, poiché se è vero che per procedere all’esclusione del concorrente dalla gara è sufficiente che le dichiarazioni rese in merito ai requisiti di partecipazione non siano veritiere, per poter procedere alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione affinchè proceda all’annotazione sul casellario informatico è necessario che siano false (circostanza che, nel caso di specie, non è stata appurata).<br />
Dedotto quanto sopra, la parte ricorrente ha osservato che il RTI Visa Car era stato identificato come aggiudicatario provvisorio e, quindi, l&#8217;annullamento degli atti impugnati comporterebbe la reviviscenza dell&#8217;aggiudicazione provvisoria già disposta. Sicché, l&#8217;accoglimento del ricorso dovrebbe comportare l&#8217;accoglimento della domanda di conseguire l&#8217;aggiudicazione definitiva ex art. 124 cod. proc. amm., previa, se del caso, declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 cod. proc. amm..<br />
In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto di accertare, anche ai sensi dell&#8217;art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati, al fine di condannare l&#8217;ente aggiudicatore al risarcimento del danno per equivalente subito in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara d&#8217;appalto, anche a titolo di perdita di chance.<br />
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.<br />
A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’erroneità delle censure contenute nel ricorso.<br />
La parte controinteressata, RTI Pollini Lorenzo &amp; Figli Srl, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 6626/2014 (successivamente emendata da errore materiale con ordinanza n. 969/2016), la domanda proposta dalla Società ricorrente è stata respinta.<br />
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.<br />
All’udienza del 2 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano infondate e debbano essere respinte.<br />
Dagli atti di causa emerge che il Disciplinare di gara, al punto A.4 (dedicato ai requisiti di capacità “tecnico-organizzativa”) prevedeva che il concorrente dovesse autocertificare “a pena di esclusione”: a) per l’attività di recupero (..omissis..); b)per l’attività di custodia: di disporre di un’area adibita a depositeria con una superficie utile non inferiore a mq 500 e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata fino ad una altezza di mt. 2,50, illuminata di un’altezza non inferiore a mt. 5; di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il danneggiamento, il furto e l’incendio dei veicoli custoditi. Gli operatori economici che effettueranno attività di custodia dovranno presentare, inoltre, una relazione di un tecnico iscritto all’albo professionale, corredata di planimetria in scala 1.200, in cui attesti : che la destinazione dell’area è ubicata la depositeria è conforme /compatibile al piano regolatore corrente nonché alle leggi vigenti, alle norme urbanistiche, e presenti vie di accesso e di esodo; le caratteristiche della depositeria (mq area scoperta, mq area coperta, mq locale chiuso); ( se del caso) la netta separazione tra l’area adibita a depositeria da altra area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altra attività”.<br />
Al punto X.2 della lex specialis era anche precisato che, “a pena di esclusione”, nel caso di RTI costituendi, “i requisiti tecnico- organizzativi di cui al punto A.4 dovranno essere posseduti nel loro complesso dal RTI/Consorzio ordinario e andranno attestati da ciascuno degli operatori economici che costituiscono il RTI/Consorzio ordinario limitatamente alle attività di competenza”.<br />
A conferma di quanto sopra, l’art. 3 del capitolato, in relazione all’attività di custodia, stabilisce che “le depositerie debbono rispondere ai requisiti del richiesti nel disciplinare di gara (capacità tecnica)”.<br />
Ciò premesso, va considerato che la parte ricorrente si è qualificata come segue per le attività di recupero, custodia e demolizione dei veicoli: &#8211; Centro Soccorso Stradale Visa Car, in qualità di mandataria, per le attività di demolizione/rottamazione; &#8211; Carrozzeria Nuova Oberdan di Borghi Riccardo e C. SNC, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Ditta Chiari Enrico, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Ditta Albax di Ferrari Massimo, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Carrozzeria Boschetti di Sella Silvano, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia; &#8211; Fratelli Cappelletti di Cappelletti Mario e C. SNC, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia, &#8211; Autofficina Punto Motor di Corsini Riccardo, in qualità di mandante, per la sola attività di recupero dei veicoli; &#8211; Carrozzeria San Tommaso di Bricchetti Giovanni, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Biemme SAS di Madaffari Paolo &amp; C., in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Ditta Fantoni Franco, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Green Car SRL, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli; &#8211; Eurocar di Grezzini Paolo, in qualità di mandante, per le attività di recupero e custodia dei veicoli.<br />
2. A fronte di ciò, occorre tenere conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Polizia Tributaria su mandato dell’Autorità Giudiziaria (nell’ambito del procedimento penale avviato dopo le denunce-querele presentate dall’altro Raggruppamento in gara), i cui verbali (redatti all’esito dei sopralluoghi effettuati) come correttamente rilevato dalla difesa erariale, costituiscono atti pubblici ai sensi dell’art.2700 c.c..<br />
E’ vero che, tenuto conto del lasso di tempo intercorso fra il momento in cui furono presentate le dichiarazioni e quello in cui fu effettuato ciascun sopralluogo, non si poteva avere assoluta certezza che la situazione era rimasta immutata ma, parte ricorrente non ha fornito al riguardo alcun elemento di valutazione limitandosi a considerazioni riguardanti il cancello d’accesso della Carrozzeria Boschetti.<br />
Del resto, anche a voler ammettere che nel tempo erano intervenute modifiche dello stato dei luoghi rispetto a quanto era stato dichiarato in sede di gara, sarebbe stato onere delle mandanti attivarsi tempestivamente al fine di ripristinare lo status quo ante onde mantenere i requisiti richiesti per partecipare alla gara, comunicando l’accaduto alle stazioni appaltanti.<br />
Ma, anche sotto questo profilo, non risulta alcunché prima della presentazione delle denunce-querele e delle verifiche della Guardia di Finanza.<br />
Evidentemente, solo a seguito di tali accadimenti le mandanti si sono attivate, come dimostrato dal fatto che gli accertamenti successivamente eseguiti dalla Direzione Regionale per la Lombardia dell’Agenzia delle Dogane hanno dato esito diverso.<br />
In merito all’argomento, non appare condivisibile quanto sostenuto da parte ricorrente circa il fatto che per quanto concerne i requisiti di carattere tecnico-organizzativo non può imporsi ai concorrenti di mantenere il possesso degli stessi nel periodo compreso fra la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed il momento di verifica della sussistenza degli stessi.<br />
Infatti, è chiaro che i requisiti di capacità dichiarati debbano essere posseduti dall’operatore economico partecipante alla gara sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione, e perdurare senza interruzioni per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento, fino alla stipula del contratto (cfr. parere n.4 del 16.05.2012 AVCP).<br />
Sul punto, è la stessa controparte ad affermare di avere perso (seppure temporaneamente) i requisiti dichiarati, affermando di aver eseguito interventi di manutenzione resisi necessari nel tempo.<br />
3. Sotto altro profilo, parte ricorrente sostiene che le amministrazioni appaltanti, una volta avuta conoscenza delle denunce-querele presentate dall’altro Raggruppamento in gara, avrebbero dovuto incardinare il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici entro la specifica istruttoria di cui all’art.48, comma 2, del D.lgs. 163/2006, coinvolgendo l’operatore economico, concedendogli un termine per la comprova del possesso dei requisiti tecnico- organizzativi attestati in sede di partecipazione alla gara.<br />
Anche tale censura è infondata se si considera che parte ricorrente ha avuto notizia dell’avvio del procedimento volto alla verifica delle autodichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi quando non era stata ancora disposta l’aggiudicazione provvisoria in suo favore: come dimostrato dalla comunicazione effettuata in data 11.04.2014 con nota prot. n. 2014/11134/DGPS-PF-BM, nella fase di verifica delle offerte anomale, antecedente alla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria effettuata in data 14.05.2014.<br />
Del resto, quando le amministrazioni appaltanti hanno avviato l’istruttoria preordinata a verificare il contenuto delle dichiarazioni rese da alcune delle mandanti del Raggruppamento capeggiato dalla S.a.s. Centro Soccorso Stradale Visa Car di Marazzi Caterina &amp; C., non avrebbero potuto avviare un procedimento ex art.48,comma 2, del D.Lgs.vo 163/2006, posto che tale normativa fa riferimento alla richiesta della documentazione probatoria rivolta “all’aggiudicatario” e al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati.<br />
Peraltro, il procedimento per la verifica delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.n. 445/2000, prevede un’istruttoria di contenuto analogo a quella di cui all’articolo 48 del codice dei contratti pubblici sicché, anche sotto questo profilo, risulta infondata la tesi prospettata da parte ricorrente circa l’asserita illegittimità del provvedimento impugnato.<br />
4. Altrettanto infondato è l’assunto di parte ricorrente sondo il quale “non può escludersi che l’esito del procedimento potesse essere opposto a quello che si è avuto attivando un diverso procedimento, in base al quale il diretto coinvolgimento del RTI Visa Car nella valutazione dell’effettivo possesso dei requisiti non c’è stato”, posto che, ovviamente (come correttamente rilevato dalla difesa erariale), non è la scelta dell’iter procedurale ad essere stata determinante ai fini dell’esclusione dalla gara ma la stato dei luoghi accertato dalla Guardia di Finanza ed, in particolare, la non rispondenza tra quanto “dichiarato” dal concorrente e quanto effettivamente “posseduto”.<br />
Del resto, parte ricorrente si è limitata ad affermare che se fosse stata coinvolta nel procedimento avrebbe prodotto memorie e avrebbero indotto le Stazione appaltanti a determinarsi diversamente ma, tale assunto non è stato dimostrato in corso di causa avuto riguardo all’effettivo possesso dei requisiti tecnico – organizzativi dichiarati in sede di gara.<br />
5. Il Collegio ritiene infondato anche il motivo di ricorso con il quale si sostiene che il RTI aggiudicatario ed il Raggruppamento capeggiato dalla S.r.l. Bedimetalli (concorrente escluso in sede di verifica della documentazione amministrativa) siano stati trattati diversamente, posto che le carenze riscontrate dalla Commissione nell’esame della documentazione amministrativa prodotta dal secondo erano insuscettibili di sanatoria mediante attivazione del soccorso istruttorio, in quanto motivata dall’assenza della dichiarazione b), c), m-ter) del socio di maggioranza della mandataria e di un socio di una delle mandanti, nonché dall’assenza della relazione tecnica per altra delle mandanti (carenze escluse dall’applicazione dell’art.46, comma 1, del D.lgs. 163/2006).<br />
Il RTI Pollini, invece, è stato invitato a fornire una serie di chiarimenti (cfr. nota prot.2012/33059/DMC-BMC-VC del 30.11.2012), aventi ad oggetto la relazione tecnica prodotta in sede di partecipazione; il completamento delle sole dichiarazioni c) ed m-ter) del legale rappresentante di una mandante (il quale, utilizzando i modelli della Stazione appaltante, aveva reso tutte le dichiarazioni di cui all’art.38, ad eccezione delle sole lettere c) ed m-ter).<br />
6. Infine, va disatteso l’ultimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’incameramento della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto che tali misure vanno disposte in tutti i casi di “dichiarazioni non veritiere” riconducibili all’art. 38 del D.lgs.163/06 ovvero al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, a garanzia della correttezza delle procedure ad evidenza pubblica (cfr. TAR Puglia n.593/2012; Cons. St., Sez. V, 6 aprile 2009, n. 2140).<br />
Infatti, l’art. 75, comma 6, del D.lgs. 163/2006 prevede la possibilità per la stazione appaltante di incamerare la cauzione provvisoria in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. Trattasi di una misura costituente conseguenza automatica del provvedimento di esclusione (Cons. Stato Sez. V 10/9/2012 n. 4778; Cons. St., Sez. IV, Sentenza 11 novembre 2014, n. 5516).<br />
Per quanto attiene alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ambito delle conseguenze amministrative di cui al d.P.R. 445/2000, la dichiarazione non veritiera acquista rilevanza come mero fatto, indipendentemente dagli elementi soggettivi attinenti a dolo o colpa del dichiarante, precludendo al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comportando la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio (C. Stato, sez. V, 09-04-2013, n. 1933). Quindi, l’art. 76 del DPR non richiede alcuna valutazione da parte della Stazione appaltante, circa il dolo o la colpa grave del dichiarante, rilevando sotto il profilo oggettivo l’autodichiarazione non veritiera.<br />
7. L’infondatezza della domanda di annullamento comporta il rigetto delle altre domande proposte dalla parte ricorrente.<br />
8. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
&#8211; respinge il ricorso;<br />
&#8211; dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;<br />
&#8211; ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore<br />
Rita Tricarico, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-3-2016-n-2841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2016 n.2841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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