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	<title>284 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>284 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/4/2020 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-4-2020-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-4-2020-n-284/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/4/2020 n.284</a></p>
<p>Manfredo Atzeni, Presidente, Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesca Martini, c. Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini, Cristiana Sardi e nei confronti di Omissis, non costituiti in giudizio) Il rinnovo degli organi rappresentativi incide solo sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-4-2020-n-284/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/4/2020 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-27-4-2020-n-284/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/4/2020 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Manfredo Atzeni, Presidente, Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesca Martini, c. Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini, Cristiana Sardi e nei confronti di Omissis, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Il rinnovo degli organi rappresentativi incide solo sul termine per la presentazione del bilancio e del DUP al Consiglio comunale ma non anche sugli altri aspetti procedurali per la sua approvazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti locali &#8211; rinnovo degli organi rappresentativi &#8211; incidenza sul bilancio e sul DUP (Documento Unico di Programmazione) &#8211; limiti,<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il rinnovo degli organi rappresentativi, a norma del regolamento comunale di contabilità , incide solo sul termine per la presentazione del bilancio e del DUP al Consiglio comunale ma non anche sugli altri aspetti procedurali per la sua approvazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/04/2020<br /> <strong>N. 00284/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00228/2020 REG.RIC. </strong></p>
<p> <strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 228 del 2020, proposto da<br /> <br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesca Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Macchia, Maria Teresa Zenti, Susanna Cenerini, Cristiana Sardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</em><br /> &#8211; dell&#8217;atto di Convocazione del Consiglio Comunale di Livorno, mail 17 dicembre 2019<br /> &#8211; del parere dei revisori dei conti sul DUP,<br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 225 del 23 dicembre 2019, DUP 2020-2022, approvazione;<br /> &#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 23 dicembre 2019, Bilancio di Previsione Finanziario 2020 &#8211; 2022, approvazione;<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Livorno;<br /> Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br /> Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il consigliere Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> <br /> Ritenuto che il rinnovo degli organi rappresentativi, a norma del regolamento comunale di contabilità , incide solo sul termine per la presentazione del bilancio e del DUP al Consiglio comunale ma non anche sugli altri aspetti procedurali per la sua approvazione e, in particolare, non elide il termine di 15 giorni previsto favore dei consiglieri per l&#8217;esame dei documenti corredati dal parere dei revisori che deve essere reso in forma chiara ed espressa, non essendovi alcuna correlazione logica fra la fattispecie (rinnovo) e la conseguenza giuridica che se ne vorrebbe trarre.<br /> Ritenuto che, sulla scorta di un bilanciamento fra i contrapposti interessi, gli effetti del bilancio e del DUP non debbano essere sospesi nelle more della riapprovazione dei predetti atti contabili.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, in accoglimento della istanza cautelare ordina al Comune di Livorno di procedere ad una nuova approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale nel rispetto delle prerogative dei sui componenti in conformità  con quanto stabilito in motivazione. Il tutto entro e non oltre tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.<br /> Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 18/11/2020.<br /> Compensa le spese della presente fase cautelare;<br /> La presente ordinanza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Manfredo Atzeni, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere<br /> Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore.</div>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-12-2019-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-12-2019-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.284</a></p>
<p>Aldo Carosi, Presidente, Francesco Viganò, Redattore; PARTI: (Ordinanza del 29 gennaio 2019 del Tribunale ordinario di Torino, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019) Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-12-2019-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-12-2019-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi, Presidente, Francesco Viganò, Redattore; PARTI:  (Ordinanza del 29 gennaio 2019 del Tribunale ordinario di Torino, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; tutela penalistica della p.A. &#8211; oltraggio a pubblico ufficiale &#8211; oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario &#8211; regime edittale &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; infondatezza.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In ragione delle modifiche strutturali subite dalla &#8220;rinata&#8221; fattispecie di oltraggio di cui all&#8217;art. 341-bis cod. pen. rispetto al paradigma disegnato dall&#8217;abrogato art. 341 cod. pen. la disparità  di trattamento deve ritenersi sorretta da sufficienti ragioni giustificative, e non violative dell&#8217;art. 3 Cost. .</em><br /> <em>Tra tali modifiche va, in particolare, segnalata l&#8217;introduzione di un requisito di stretta contestualità  tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell&#8217;ufficio da parte del pubblico ufficiale, espresso dalla locuzione «mentre compie un atto d&#8217;ufficio» &#8211; il medesimo che compare anche nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale di cui all&#8217;art. 337 cod. pen. Il requisito in parola da un lato restringe l&#8217;ambito applicativo della nuova fattispecie rispetto a quella previgente; e dall&#8217;altro ne arricchisce la dimensione offensiva, affiancando alla duplice lesione dell&#8217;onore individuale del pubblico ufficiale che subisce l&#8217;offesa, nonchè del prestigio dell&#8217;amministrazione d&#8217;appartenenza &#8211; beni, l&#8217;uno e l&#8217;altro, giù  tutelati dalla norma incriminatrice abrogata -, una nuova dimensione di pericolo per la concreta attuazione dello specifico atto d&#8217;ufficio che la condotta del reo mira evidentemente ad ostacolare, e dunque per il regolare esercizio della pubblica funzione svolta in concreto dal pubblico ufficiale. Esercizio che, vale la pena rammentarlo, deve essere legittimo e non arbitrario, configurandosi altrimenti in favore del privato la scriminante di cui all&#8217;art. 393-bis cod. pen.</em><br /> <em>Conforta questa ricostruzione anche la mancata riproposizione, da parte del legislatore del 2009, della circostanza aggravante dell&#8217;essere stato il fatto commesso con violenza o minaccia, prevista dal quarto comma dell&#8217;abrogato art. 341 cod. pen.: previsione che si giustificava proprio in relazione alla possibilità  che la commissione del fatto non fosse in concreto connessa allo svolgimento attuale di uno specifico atto d&#8217;ufficio da parte del pubblico ufficiale. Avendo ora il legislatore richiesto, invece, un rapporto di stretta contestualità  tra la condotta e il compimento dell&#8217;atto d&#8217;ufficio da parte del pubblico ufficiale, l&#8217;uso di violenza o minaccia da parte dell&#8217;agente sarà  normalmente funzionale ad ostacolare il compimento dell&#8217;atto d&#8217;ufficio, con conseguente configurabilità  della più¹ grave ipotesi delittuosa di cui all&#8217;art. 337 cod. pen.</em><br /> <em>Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, l&#8217;oltraggio si configura dunque come delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica Amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività  del pubblico ufficiale, non diversamente da quanto accade &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; per il delitto di cui all&#8217;art. 337 cod. pen.: delitto, quest&#8217;ultimo, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto all&#8217;oltraggio, in relazione al non remoto pericolo che la reazione verbale contro il pubblico ufficiale possa trasmodare in un&#8217;aggressione minacciosa o addirittura violenta nei suoi confronti, ad opera dello stesso autore del reato o dei terzi che, secondo la nuova formulazione, debbono necessariamente essere presenti al momento del fatto. Pericolo particolarmente acuto nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni pubbliche, come è accaduto proprio nel caso oggetto del processo a quo.</em><br /> <em>Tale specifica dimensione offensiva non è invece presente &#8211; se non in termini del tutto sfumati ed eventuali &#8211; nel delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, che si limita a richiedere che l&#8217;espressione offensiva sia profferita «al cospetto» del corpo, della sua rappresentanza o del collegio, ovvero addirittura mediante comunicazione offensiva &#8220;a distanza&#8221; diretta ai destinatari, senza esigere alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell&#8217;ufficio da parte dell&#8217;istituzione offesa.</em><br /> <em>A fronte di tale arricchita dimensione offensiva &#8211; e a fronte della riduzione, rispetto al passato, dell&#8217;ambito applicativo della fattispecie &#8211; non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di stabilire per l&#8217;oltraggio &#8220;individuale&#8221; un quadro edittale più¹ severo di quello previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario.</em><br /> <em>Vanno, pertanto, dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis, del codice penale, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di D. L., con ordinanza del 29 gennaio 2019, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis del codice penale (Oltraggio a pubblico ufficiale), introdotto dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più¹ persone, offende l&#8217;onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d&#8217;ufficio ed a causa o nell&#8217;esercizio delle sue funzioni.<br /> 1.1- Premette il rimettente di essere chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza di un&#8217;imputata del delitto di cui all&#8217;art. 341-bis cod. pen. per aver rivolto frasi ingiuriose («vi dovete vergognare siete delle bestie») all&#8217;indirizzo di agenti di polizia in servizio di vigilanza dinanzi al Palazzo di giustizia di Torino, alla presenza di più¹ persone (gli altri manifestanti e i passanti).<br /> Su istanza formulata dalla difesa dell&#8217;imputata in esito al dibattimento, il giudice a quo ha sollevato le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis cod. pen. nei termini indicati.<br /> 1.2.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che, in caso di condanna, «l&#8217;unica pena che potrebbe essere irrogata è quella prevista dall&#8217;art. 341-bis c.p. che, anche nel caso di un fatto di minima gravità , dovrebbe essere equivalente a quindici giorni di reclusione», così che l&#8217;eventuale accoglimento delle questioni costituzionali prospettate potrebbe certamente influire sul processo celebrato dinanzi al giudice a quo; e ciù² tanto più¹ che l&#8217;imputata, pur se allo stato incensurata, avrebbe dichiarato di essere sottoposta ad altri procedimenti penali, il che potrebbe impedirle di beneficiare, in futuro, della sospensione condizionale della pena.<br /> 1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente non contesta la meritevolezza di tutela penale dei beni giuridici protetti dall&#8217;art. 341-bis cod. pen., la cui ratio dovrebbe essere identificata «nella esigenza, squisitamente pubblicistica, di garantire il regolare svolgimento dei compiti del pubblico ufficiale, senza che le offese dirette alla sua persona possano turbarne l&#8217;operato»; e non nega, conseguentemente, l&#8217;«importanza della permanenza all&#8217;interno del codice penale [&#038;] di una norma che vieti e sanzioni comportamenti oltraggiosi nei confronti del pubblico ufficiale». Il giudice a quo assume, tuttavia, l&#8217;esistenza di una «iniqua sproporzione» tra il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame e quello previsto dall&#8217;art. 342 cod. pen. per l&#8217;oltraggio a un Corpo amministrativo, politico o giudiziario, per il quale è prevista una mera pena pecuniaria.<br /> Tale disparità  di trattamento sanzionatorio darebbe luogo, ad avviso del rimettente, a una violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> Entrambi i reati sarebbero infatti lesivi dell&#8217;onore e del prestigio di soggetti che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, e tutelerebbero interessi «sostanzialmente identici», dovendo l&#8217;offesa essere rivolta, nel caso dell&#8217;art. 341-bis cod. pen., contro un singolo pubblico ufficiale, e contro «due o più¹ pubblici ufficiali che operano in sinergia tra di loro» nel caso dell&#8217;art. 342 cod. pen., valendo poi per entrambe le fattispecie la condizione che l&#8217;offesa venga proferita in presenza dei soggetti passivi del reato.<br /> D&#8217;altra parte, ad avviso del rimettente i lavori parlamentari relativi all&#8217;art. 1 della legge n. 94 del 2009, con cui è stata reintrodotta la fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, dopo la sua abrogazione avvenuta per opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), non fornirebbero alcun ausilio alla comprensione dei motivi per cui tale fattispecie sia punita «in modo così differente (e più¹ grave) rispetto alla fattispecie, sostanzialmente uguale, [&#038;] dell&#8217;oltraggio a Corpo politico amministrativo o giudiziario».<br /> 1.4.- Secondo il giudice a quo, la norma censurata sarebbe inoltre contraria all&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., «nella parte in cui prevede una pena detentiva con un massimo edittale di tre anni di reclusione».<br /> Risulterebbe infatti evidente il contrasto con la finalità  rieducativa della pena di «una sanzione inadeguata nella specie e nella quantità , non in armonia con l&#8217;attuale contesto storico [&#038;], nel quale risulta giù  da tempo avviato un processo volto a depenalizzare gli illeciti meno gravi». Da tale disarmonia deriverebbe «un senso di generale sfiducia nella Giustizia e nelle Istituzioni», capace di «incidere negativamente sul percorso rieducativo del reo».<br /> Il principio di proporzionalità  delle pene sarebbe stato, d&#8217;altra parte, recentemente valorizzato da questa Corte attraverso una serie di decisioni ispirate ai principi che delineano il «volto costituzionale del sistema penale», principi rintracciabili non solo nelle disposizioni costituzionali, ma anche nel principio di proporzionalità  delle pene sancito dall&#8217;art. 49, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonchè dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, che avrebbe più¹ volte ritenuto «contraria al principio di proporzionalità  l&#8217;applicazione o anche solo la previsione di pene detentive per reati commessi attraverso la manifestazione del pensiero» (è citata la sentenza 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia).<br /> 1.5.- Richiamando le sentenze n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016, il giudice a quo evidenzia infine come questa Corte abbia ritenuto possibile porre rimedio ai vizi di legittimità  costituzionale relativi alle cornici sanzionatorie in materia penale attraverso il ricorso a grandezze giù  rinvenibili nell&#8217;ordinamento, che nella specie sarebbero fornite dal trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di cui all&#8217;art. 342 cod. pen.<br /> 2.- E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle questioni.<br /> Sarebbe anzitutto errato l&#8217;assunto del giudice a quo, secondo cui gli artt. 341-bis e 342 cod. pen. tutelerebbero lo stesso bene giuridico, posto che, mentre per questa seconda fattispecie «viene esclusivamente in rilievo l&#8217;esigenza di tutela del prestigio della funzione esercitata dall&#8217;organo pubblico collegiale, la ratio dell&#8217;incriminazione ex art. 341 bis c.p. è quella di apprestare tutela non solo al prestigio del ruolo pubblico e del buon andamento della Pubblica Amministrazione ma anche all&#8217;onore ed al decoro della persona che riveste la qualità  di pubblico ufficiale».<br /> In ogni caso, anche ove si ammettesse l&#8217;identità  del bene giuridico tutelato, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che la scelta della sanzione applicabile a un illecito penale rientri nella sfera di esclusiva discrezionalità  del legislatore, costituendo il «risultato di una serie di elementi, ulteriori rispetto a quello costituito dal bene giuridico tutelato (grado di offesa al bene giuridico, struttura del reato sotto il profilo della condotta offensiva o dell&#8217;intensità  dell&#8217;elemento oggettivo)».<br /> 3. &#8211; L&#8217;imputata non si è costituita in giudizio.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis del codice penale (Oltraggio a pubblico ufficiale), introdotto dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui punisce con la reclusione fino a tre anni la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più¹ persone, offende l&#8217;onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d&#8217;ufficio ed a causa o nell&#8217;esercizio delle sue funzioni.<br /> Il rimettente si duole, in particolare, della disparità  di trattamento, a suo avviso non giustificabile al metro dell&#8217;art. 3 Cost., tra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al censurato art. 341-bis cod. pen., punito con la reclusione fino a tre anni (e dunque con la pena minima di quindici giorni di reclusione, giusta il disposto dell&#8217;art. 23 cod. pen.), e il delitto di «oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario» di cui all&#8217;art. 342 cod. pen.: fattispecie, quest&#8217;ultima, assunta a tertium comparationis, e punita con una mera pena pecuniaria (la multa da 1.000 a 5.000 euro).<br /> La pena massima edittale di tre anni di reclusione prevista dall&#8217;art. 341-bis cod. pen. si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di proporzionalità  della pena, sancito ad avviso del rimettente dall&#8217;art. 27, terzo comma, Cost., da leggersi anche attraverso il prisma dell&#8217;art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo.<br /> A tali vizi di legittimità  costituzionale questa Corte potrebbe porre rimedio, secondo il rimettente, attraverso la sostituzione della cornice edittale prevista per il delitto di cui all&#8217;art. 341-bis cod. pen. con quella stabilita per il delitto di cui all&#8217;art. 342 cod. pen., cornice quest&#8217;ultima che costituirebbe una «grandezza giù  rinvenibil[e] nell&#8217;ordinamento» cui attingere per colmare la lacuna che si creerebbe in seguito alla sollecitata pronuncia di illegittimità  costituzionale.<br /> 2.- Ai fini della valutazione della fondatezza delle questioni prospettate, appare preliminarmente opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui le questioni stesse si iscrivono.<br /> 2.1.- Nel disegno originario del codice Rocco, l&#8217;oltraggio a pubblico ufficiale era previsto dall&#8217;art. 341, primo comma, cod. pen. come il fatto di «chiunque offende l&#8217;onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell&#8217;esercizio delle sue funzioni». La pena prevista per la fattispecie base era quella della reclusione da sei mesi a due anni.<br /> Il delitto di «oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario» era invece &#8211; ed è tuttora &#8211; previsto dall&#8217;art. 342, primo comma, cod. pen. come il fatto di «chiunque offende l&#8217;onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità  costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio»; condotta cui il secondo comma equipara quella commessa mediante comunicazione telegrafica ovvero scritti o disegni diretti ai medesimi destinatari. La pena originariamente prevista per le fattispecie base di cui al primo e al secondo comma era la reclusione da sei mesi a tre anni: ed era dunque più¹ elevata, nel massimo, rispetto a quella stabilita per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, da ciù² desumendosi la maggiore gravità  &#8211; nella valutazione dei compilatori &#8211; del delitto di cui all&#8217;art. 342 cod. pen.<br /> 2.2.- Con sentenza n. 341 del 1994 questa Corte dichiarà² l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva la pena minima di sei mesi di reclusione, in ragione del contrasto di tale previsione con il principio di proporzionalità  della pena, desunto dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., anche in rapporto all&#8217;assai più¹ favorevole minimo edittale previsto per il delitto di ingiuria (art. 594 cod. pen.). Per effetto di tale pronuncia, il minimo edittale applicabile al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale divenne quello di quindici giorni di reclusione, stabilito in via generale dall&#8217;art. 23 cod. pen. con disposizione destinata ad applicarsi in difetto di determinazione di una pena minima da parte delle singole disposizioni incriminatrici.<br /> La di poco successiva sentenza n. 313 del 1995 rigettà², invece, un&#8217;analoga questione di legittimità  costituzionale avente ad oggetto il minimo di sei mesi di reclusione stabilito per il delitto di cui all&#8217;art. 342 cod. pen., rilevando come l&#8217;oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario non potesse «affatto ricondursi, sul piano della lesività , ad una mera ipotesi di oltraggio &#8220;plurimo&#8221;, giacchè nella fattispecie descritta dall&#8217;art. 342 del codice penale è la specifica qualità  dell&#8217;organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell&#8217;onore e del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l&#8217;offesa può in sì© determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a esercitare».<br /> 2.3.- La legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) abrogò poi il delitto di oltraggio di cui all&#8217;art. 341 cod. pen., e modificò la cornice edittale dell&#8217;art. 342 cod. pen., prevedendo per tale figura criminosa &#8211; rimasta inalterata nei suoi elementi costitutivi &#8211; la pena della reclusione «fino a tre anni», con conseguente abbassamento del minimo edittale alla soglia generale di quindici giorni di cui all&#8217;art. 23 cod. pen.<br /> 2.4.- Il trattamento sanzionatorio del delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario di cui all&#8217;art. 342 cod. pen. fu poi oggetto di un ulteriore intervento ad opera della legge 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), che sostituò¬ alla pena detentiva la pena pecuniaria attualmente in vigore (multa da 1.000 a 5.000 euro).<br /> 2.5.- Tre anni più¹ tardi, la legge n. 94 del 2009 ripristinò il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, collocandolo perà² in un nuovo art. 341-bis cod. pen. e modificandone in maniera non marginale gli elementi costitutivi rispetto all&#8217;originaria formulazione dell&#8217;abrogato art. 341 cod. pen.<br /> Il nuovo art. 341-bis, primo comma, cod. pen. incrimina infatti «chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più¹ persone, offende l&#8217;onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d&#8217;ufficio ed a causa o nell&#8217;esercizio delle sue funzioni». Rispetto alla formulazione previgente, debbono dunque ricorrere &#8211; accanto a un fatto offensivo dell&#8217;onore «e» del prestigio (in luogo dell&#8217;onore «o» del prestigio, come richiesto dalla vecchia formulazione) occasionato dall&#8217;esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale &#8211; gli ulteriori requisiti, assenti nell&#8217;abrogato art. 341 cod. pen.: a) della commissione del fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico, b) in presenza di più¹ persone, c) «mentre» il pubblico ufficiale compie un atto del suo ufficio, escludendosi dunque la rilevanza del fatto a titolo di oltraggio allorchè l&#8217;offesa sia proferita in ragione di un precedente atto d&#8217;ufficio del pubblico ufficiale, in diverso contesto spaziale e temporale.<br /> La cornice edittale prevista dal legislatore del 2009 per la fattispecie base del &#8220;nuovo&#8221; delitto di oltraggio di cui all&#8217;art. 341-bis cod. pen., la cui legittimità  costituzionale costituisce oggetto del presente giudizio, è quella della reclusione «fino a tre anni», e dunque con un minimo edittale di quindici giorni ai sensi del più¹ volte menzionato art. 23 cod. pen.<br /> 2.6.- La cornice edittale dell&#8217;art. 341-bis cod. pen. è stata, peraltro, nel frattempo nuovamente modificata, per effetto del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha reintrodotto per la fattispecie base l&#8217;originario minimo di sei mesi di reclusione, mantenendo il massimo di tre anni.<br /> Tale modifica normativa, sopravvenuta all&#8217;ordinanza di rimessione, non è tuttavia idonea a spiegare alcuna incidenza nel giudizio a quo, stante il suo carattere deteriore per l&#8217;imputato rispetto alla disciplina vigente al momento del fatto, e la sua conseguente inapplicabilità  al caso concreto, giusta il disposto dell&#8217;art. 2, quarto comma, cod. pen.<br /> 3.- Tutto ciù² premesso, la censura formulata dal rimettente in relazione all&#8217;art. 3 Cost. non è fondata.<br /> 3.1- Il giudice a quo assume, anzitutto, la sussistenza di una irragionevole disparità  di trattamento tra la cornice edittale (reclusione da quindici giorni a tre anni) prevista per il delitto di cui all&#8217;art. 341-bis, primo comma, cod. pen., riferita al momento della commissione del fatto oggetto del giudizio principale, e quella (multa da 1.000 a 5.000 euro) stabilita per il delitto di cui all&#8217;art. 342 cod. pen., assunto quale tertium comparationis.<br /> L&#8217;argomento si basa sull&#8217;asserita similitudine di disvalore tra le due fattispecie assunte a raffronto, che sarebbe attestata dalla sostanziale identità  dei beni giuridici tutelati; similitudine che renderebbe irragionevole la disparità  nel trattamento sanzionatorio previsto per ciascuna di esse.<br /> 3.2.- In effetti, nel disegno originario del codice Rocco la fattispecie di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario era connotata da maggior gravità  rispetto all&#8217;oltraggio al singolo pubblico ufficiale, come era reso evidente dalla previsione &#8211; a parità  di minimo &#8211; di un più¹ elevato massimo edittale (tre anni di reclusione per il delitto di cui all&#8217;art. 342 cod. pen. contro i due stabiliti dall&#8217;art. 341 cod. pen.).<br /> La valutazione del più¹ elevato disvalore dell&#8217;oltraggio al corpo politico, amministrativo o giudiziario costituò¬, del resto, la ratio decidendi della menzionata sentenza n. 313 del 1995 (supra, punto 2.2.), con la quale questa Corte rifiutà² di estendere all&#8217;art. 342 cod. pen. la declaratoria di illegittimità  costituzionale del minimo edittale di sei mesi di reclusione che l&#8217;anno precedente aveva colpito l&#8217;art. 341 cod. pen.<br /> Tale rapporto di gravità  scalare tra i due delitti qui in considerazione fu poi confermato dalle novelle legislative del 1999 e del 2006 poc&#8217;anzi rammentate, con le quali si procedette dapprima all&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 341 cod. pen. &#8211; mantenendosi perà² l&#8217;incriminazione di cui all&#8217;art. 342 cod. pen., in ragione evidentemente della sua ritenuta maggiore gravità  -; e poi alla sostituzione della pena detentiva originariamente prevista da quest&#8217;ultima norma con una pena meramente pecuniaria, la quale assicurava perà² il contestuale inquadramento come delitto della fattispecie ivi prevista, a fronte dell&#8217;avvenuta depenalizzazione dell&#8217;oltraggio &#8220;individuale&#8221;.<br /> 3.3.- Il rapporto tra i rispettivi quadri edittali previsti per i due delitti si inverte soltanto in seguito alla scelta del legislatore del 2009 di criminalizzare nuovamente l&#8217;oltraggio &#8220;individuale&#8221;, attraverso l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 341-bis cod. pen. oggetto delle odierne censure di illegittimità  costituzionale. Ferma la punibilità  con la mera sanzione della multa dell&#8217;oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario in seguito alla riforma del 2006, l&#8217;oltraggio a pubblico ufficiale viene a questo punto sanzionato con la reclusione fino a tre anni (e dunque, con la pena minima di quindici giorni di reclusione); il che determina per l&#8217;appunto la disparità  di trattamento sanzionatorio di cui si duole il rimettente.<br /> 3.4.- Ritiene tuttavia questa Corte che tale disparità  di trattamento sia sorretta da sufficienti ragioni giustificative, e non violi pertanto l&#8217;art. 3 Cost., in ragione delle modifiche strutturali subite dalla &#8220;rinata&#8221; fattispecie di oltraggio di cui all&#8217;art. 341-bis cod. pen. rispetto al paradigma disegnato dall&#8217;abrogato art. 341 cod. pen.<br /> Tra tali modifiche, poc&#8217;anzi ricapitolate (supra, punto 2.5.), merita di essere qui segnalata l&#8217;introduzione di un requisito di stretta contestualità  tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto dell&#8217;ufficio da parte del pubblico ufficiale, espresso dalla locuzione «mentre compie un atto d&#8217;ufficio» &#8211; il medesimo che compare anche nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale di cui all&#8217;art. 337 cod. pen. Il requisito in parola da un lato restringe l&#8217;ambito applicativo della nuova fattispecie rispetto a quella previgente; e dall&#8217;altro ne arricchisce la dimensione offensiva, affiancando alla duplice lesione dell&#8217;onore individuale del pubblico ufficiale che subisce l&#8217;offesa, nonchè del prestigio dell&#8217;amministrazione d&#8217;appartenenza &#8211; beni, l&#8217;uno e l&#8217;altro, giù  tutelati dalla norma incriminatrice abrogata -, una nuova dimensione di pericolo per la concreta attuazione dello specifico atto d&#8217;ufficio che la condotta del reo mira evidentemente ad ostacolare, e dunque per il regolare esercizio della pubblica funzione svolta in concreto dal pubblico ufficiale. Esercizio che, vale la pena rammentarlo, deve essere legittimo e non arbitrario, configurandosi altrimenti in favore del privato la scriminante di cui all&#8217;art. 393-bis cod. pen.<br /> Conforta questa ricostruzione anche la mancata riproposizione, da parte del legislatore del 2009, della circostanza aggravante dell&#8217;essere stato il fatto commesso con violenza o minaccia, prevista dal quarto comma dell&#8217;abrogato art. 341 cod. pen.: previsione che si giustificava proprio in relazione alla possibilità  che la commissione del fatto non fosse in concreto connessa allo svolgimento attuale di uno specifico atto d&#8217;ufficio da parte del pubblico ufficiale. Avendo ora il legislatore richiesto, invece, un rapporto di stretta contestualità  tra la condotta e il compimento dell&#8217;atto d&#8217;ufficio da parte del pubblico ufficiale, l&#8217;uso di violenza o minaccia da parte dell&#8217;agente sarà  normalmente funzionale ad ostacolare il compimento dell&#8217;atto d&#8217;ufficio, con conseguente configurabilità  della più¹ grave ipotesi delittuosa di cui all&#8217;art. 337 cod. pen.<br /> Nella nuova fisionomia risultante dalla riforma del 2009, l&#8217;oltraggio si configura dunque come delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività  del pubblico ufficiale, non diversamente da quanto accade &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; per il delitto di cui all&#8217;art. 337 cod. pen.: delitto, quest&#8217;ultimo, che viene così a collocarsi in rapporto di possibile progressione criminosa rispetto all&#8217;oltraggio, in relazione al non remoto pericolo che la reazione verbale contro il pubblico ufficiale possa trasmodare in un&#8217;aggressione minacciosa o addirittura violenta nei suoi confronti, ad opera dello stesso autore del reato o dei terzi che, secondo la nuova formulazione, debbono necessariamente essere presenti al momento del fatto. Pericolo particolarmente acuto nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione di manifestazioni pubbliche, come è accaduto proprio nel caso oggetto del processo a quo.<br /> Tale specifica dimensione offensiva non è invece presente &#8211; se non in termini del tutto sfumati ed eventuali &#8211; nel delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario, che si limita a richiedere che l&#8217;espressione offensiva sia profferita «al cospetto» del corpo, della sua rappresentanza o del collegio, ovvero addirittura mediante comunicazione offensiva &#8220;a distanza&#8221; diretta ai destinatari, senza esigere alcun nesso con il compimento di uno specifico atto dell&#8217;ufficio da parte dell&#8217;istituzione offesa.<br /> A fronte di tale arricchita dimensione offensiva &#8211; e a fronte della riduzione, rispetto al passato, dell&#8217;ambito applicativo della fattispecie &#8211; non può ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di stabilire per l&#8217;oltraggio &#8220;individuale&#8221; un quadro edittale più¹ severo di quello previsto per il delitto di oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario.<br /> 4.- Nemmeno può ritenersi fondata la censura formulata con riferimento al principio di proporzionalità  della pena: principio la cui base giuridica è individuata dal rimettente nel solo art. 27, terzo comma, Cost., ma che la giurisprudenza di questa Corte ritiene fondato sul combinato disposto di tale norma e dell&#8217;art. 3 Cost. (ex multis, tra le più¹ recenti, sentenze n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, nonchè la stessa sentenza n. 341 del 1994, più¹ volte citata), in un orizzonte normativo che tiene conto anche delle corrispondenti garanzie riconosciute dalla CDFUE (art. 49, paragrafo 3) e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (sentenza 26 aprile 2016, Murray contro Paesi Bassi, par. 99; sentenza 9 luglio 2013, Vinter e altri contro Regno Unito, par. 102) relativa all&#8217;art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> 4.1.- Non erra, in verità , il giudice a quo nel sottolineare che la giurisprudenza costituzionale più¹ recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità  al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità  di individuare un preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993) un modello di sindacato sulla proporzionalità  &#8220;intrinseca&#8221; della pena, che &#8211; ferma restando l&#8217;ampia discrezionalità  di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali (ex multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148 del 2016) &#8211; valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento giù  esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità , nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di sindacato, sentenza n. 112 del 2019, Considerato in diritto, rispettivamente punti 8.1.2. e 8.1.3.).<br /> Il rimettente incentra perà² apparentemente la propria censura sull&#8217;asserita sproporzione del massimo edittale di tre anni di reclusione previsto per il delitto di oltraggio.<br /> Ora, tutte le questioni sinora accolte da questa Corte con le quali si sollecitava un sindacato sulla proporzionalità  &#8220;intrinseca&#8221; della pena hanno avuto a oggetto il minimo edittale (così le citate sentenze n. 40 del 2019 e n. 236 del 2016), ovvero il divieto di prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti rispetto alle circostanze aggravanti (sentenze n. 207 del 2017, n. 106 e n. 105 del 2014, n. 251 del 2012), o ancora pene fisse nel loro ammontare, e pertanto foriere di risultati sanzionatori manifestamente eccessivi in relazione a taluni almeno dei fatti abbracciati dalla norma incriminatrice (sentenza n. 222 del 2018, nonchè &#8211; mutatis mutandis &#8211; sentenza n. 112 del 2019, in materia di sanzioni amministrative). In tutti questi casi sono venuti dunque in esame altrettanti limiti normativi alla discrezionalità  del giudice nella commisurazione della pena, che lo vincolavano a infliggere pene ritenute manifestamente eccessive rispetto a classi di ipotesi situate ai gradini più¹ bassi della scala di disvalore idealmente tracciabile all&#8217;interno del perimetro disegnato dalla fattispecie astratta.<br /> Una doglianza di manifesta sproporzione della pena appare, invece, giù  in astratto poco plausibile in rapporto al massimo edittale, essendo normalmente possibile per il giudice utilizzare i propri poteri discrezionali ex art. 133 cod. pen. per commisurare &#8211; all&#8217;interno della cornice edittale &#8211; una pena inferiore, proporzionata al disvalore del fatto concreto.<br /> Laddove, dunque, il giudice a quo avesse effettivamente inteso dolersi del massimo edittale di tre anni di reclusione previsto dalla disposizione in esame, la sua censura sarebbe risultata inammissibile per irrilevanza, in difetto di ogni motivazione sul perchè egli abbia ritenuto di non poter infliggere all&#8217;imputata una pena più¹ contenuta e in concreto proporzionata al disvalore del fatto, purchè non inferiore al minimo legale di quindici giorni di reclusione, e tale comunque da poter essere &#8211; come di solito accade in questi casi &#8211; condizionalmente sospesa, ovvero convertita in pena pecuniaria ai sensi dell&#8217;art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).<br /> E&#8217; plausibile tuttavia ritenere che il rimettente abbia invece inteso denunciare &#8211; mediante il riferimento testuale alla previsione di una «pena detentiva con massimo edittale di tre anni» &#8211; il difetto di proporzionalità  &#8220;intrinseca&#8221; del complessivo quadro edittale previsto dalla disposizione in esame, e dunque anche del minimo legale di quindici giorni di reclusione.<br /> Una tale censura non può comunque trovare accoglimento, dal momento che la sostituzione automatica dell&#8217;originaria pena minima di sei mesi di reclusione con quella &#8211; risultante dall&#8217;art. 23 cod. pen. &#8211; di quindici giorni di reclusione per il delitto di oltraggio è giù  stata implicitamente ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. dalla sentenza n. 341 del 1994, in relazione a una fattispecie astratta caratterizzata, come si è poc&#8217;anzi sottolineato, da minor pregnanza offensiva rispetto a quella che ora caratterizza il delitto di cui all&#8217;art. 341-bis cod. pen.<br /> 4.2.- Tale conclusione non muta nemmeno al cospetto dei parametri sovranazionali, richiamati dal rimettente come criteri interpretativi delle norme costituzionali interne, ma rispetto ai quali non vengono fornite indicazioni giurisprudenziali da cui desumere il carattere sproporzionato del ricorso a sanzioni detentive nei confronti dell&#8217;autore di un oltraggio.<br /> Al di là  del generico richiamo al principio di proporzionalità  della pena di cui all&#8217;art. 49, paragrafo 3, CDFUE, affatto inconferenti appaiono, in particolare, i richiami del giudice a quo alla sentenza della Corte EDU, 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, che concerne la tematica dei limiti di liceità  del ricorso alla sanzione penale, soprattutto se di natura detentiva, per sanzionare fatti lesivi dell&#8217;onore individuale commessi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  giornalistica &#8211; attività  cui la Corte europea riconosce il cruciale ruolo di &#8220;cane da guardia&#8221; della democrazia (ex multis, Corte EDU, sentenze 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro Romania, paragrafo 93, e 27 marzo 1993, Goodwin contro Regno Unito, paragrafo 39) &#8211; in relazione alle esigenze di tutela della libertà  di espressione di cui all&#8217;art. 10 CEDU: tematica che, all&#8217;evidenza, nulla ha a che vedere con la questione se sia legittimo comminare sanzioni detentive a chi pubblicamente insulti un pubblico ufficiale mentre compie uno specifico e legittimo atto del proprio ufficio.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 341-bis del codice penale, introdotto dall&#8217;art. 1, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione sesta penale, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</div>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2018 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-17-5-2018-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Criscenti, Est. Testini Accreditamento istituzionale Art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992 Requisiti utili all accreditamento Requisiti utili al rinnovo dell accreditamento Pianificazione delle attività imputabili alle strutture sanitarie Contenimento della spesa pubblica Difetto di istruttoria Difetto di motivazione.    Ai fini del rilascio ovvero del diniego dell accreditamento delle strutture</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscenti, Est. Testini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamento istituzionale    Art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992    Requisiti utili all  accreditamento    Requisiti utili al rinnovo dell  accreditamento    Pianificazione delle attività imputabili alle strutture sanitarie    Contenimento della spesa pubblica    Difetto di istruttoria    Difetto di motivazione. <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai fini del rilascio ovvero del diniego dell  accreditamento delle strutture private (ovvero del loro rinnovo), la lettura delle articolate previsioni di cui all  art. 8-<em>quater</em>, d.lgs. n. 502/1992 consente di sostenere che l  amministrazione competente è chiamata, in sostanza, a contemplare due distinti fattori, concernenti, da un lato, la programmazione del servizio, che deve avvenire su basi periodiche, dall  altro, la domanda del servizio sanitario, da accertare concretamente e in modo periodico, con riferimento sia alla sua effettiva ed attuale dimensione sia in relazione ai prevedibili flussi futuri; «ciò in funzione sia della corretta pianificazione dell  attività delle strutture sanitarie, che del contenimento della spesa e della qualità del servizio». (Sul punto, si cfr. Tar Calabria, Reggio Calabria, sentenza 30 aprile 2009, n. 302). Da ciò ne consegue, altresì, l  illegittimità del provvedimento di diniego, rilasciato in carenza di un  idonea istruttoria e in ragione di una dichiarata    ma non dimostrata    adeguatezza del livello di offerta sanitaria garantito.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: left;">Pubblicato il 17/05/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00284/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00158/2010 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br /> <strong>Sezione Staccata di Reggio Calabria</strong></div>
<div style="text-align: left;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 158 del 2010, proposto da: <br /> Villa Elisa s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Tigani ed Enzo Paolini, con domicilio eletto presso lo studio dell  avv. Giampaolo Catanzariti, in Reggio Calabria, via Castello n. 6;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> &#8211; della delibera n. 311 del 3 luglio 2009;<br /> &#8211; di tutti gli atti preliminari e connessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p> 1. Espone la ricorrente    struttura sanitaria di ricovero privata con sede in Cinquefrondi &#8211; che, con delibera direttoriale n. 741 del 4 novembre 2008, l  Azienda Sanitaria intimata la escludeva dal rinnovo dell  accreditamento per le branche di chirurgia generale (15 posti in totale) e di urologia (10 posti letto totali) sulla base della seguente motivazione:<br />   <em> &#038; non si ravvisa la necessità di procedere all  accreditamento dei posti letto relativi alle specialità di Chirurgia generale ed Urologia in quanto l  offerta sanitaria è già garantita presso le strutture Ospedaliere a gestione diretta di Polistena, Gioia Tauro e Scilla</em>  .<br /> Con sentenza n. 302 del 30 aprile 2009, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la innanzi indicata delibera e iscritto al numero di registri generale 203 del 2009, ne ha disposto l  annullamento in quanto   <em>la motivazione del diniego impugnato, nella parte di interesse, confonde palesemente il secondo </em>(domanda del servizio sanitario da accertarsi concretamente ed in maniera periodica)<em> dei presupposti con il primo </em>(programmazione del servizio sanitario su basi periodiche)<em>, in quanto, senza alcun accertamento in ordine alla domanda di servizi, considera sufficiente il livello della offerta di assistenza sussistente (peraltro, a sua volta, in maniera apodittica e senza alcuna dimostrazione in concreto)</em>  .<br /> La Sezione, infatti, ha evidenziato che, in base alle articolate previsioni di cui all  art. 8 <em>quater </em>del d.lgs. n. 502/92,   <em>la scelta in ordine all  accreditamento o meno di determinate strutture private dipende da due fattori distinti, l  uno relativo alla programmazione del servizio, su basi periodiche, e l  altro relativo alla   domanda   (e non all  offerta) del servizio sanitario, che è da accertarsi concretamente ed in maniera periodica, sia in relazione alla sua effettiva ed attuale dimensione, sia in relazione ai prevedibili flussi futuri, ciò in funzione sia della corretta pianificazione dell  attività delle strutture sanitarie, che del contenimento della spesa e della qualità del servizio</em>  .<br /> Espone ancora la ricorrente che, a fronte dell  inerzia serbata dall  Azienda a fronte del formale atto di diffida all  esecuzione della sentenza n. 32/09, ha instaurato dinanzi a questo Tribunale il giudizio di ottemperanza iscritto al numero di registro generale 424 del 2009, conclusosi con sentenza n. 128 del 24 febbraio 2010 di improcedibilità in considerazione:<br /> &#8211; dell  avvenuta adozione in corso di causa della deliberazione n. 311 del 3 luglio 2009 con la quale il Commissario Straordinario, in dichiarata esecuzione della sentenza ottemperanda, ha provveduto nuovamente sull  istanza confermandone il tenore reiettivo;<br /> &#8211; e della sua mancata impugnazione mediante domanda debitamente notificata in quella sede.<br /> Ciò posto, la innanzi indicata deliberazione n. 311/2009 ha nuovamente respinto la domanda di accreditamento sulla base della seguente motivazione:<br />   <em>RILEVATO che, in ordine alla richiesta di ampliamento dell  accreditamento in favore delle branche di Chirurgia ed Urologia non si ravvisa la necessità di procedere a nuovo accreditamento posti letto, in quanto il fabbisogno sanitario è già garantito dall  attività svolta nell  ambito territoriale di riferimento dalle Strutture Ospedaliere a gestione diretta di Polistena Gioia Tauro e Scilla (vedi Piano Regionale per la Salute 2004/2006    L.R. 19 marzo n. 11)</em>  .<br /> Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l  illegittimità a mezzo del seguente unico articolato motivo di censura:<br />   <em>Eccesso di potere    Omessa motivazione    Carenza assoluta d  istruttoria</em>  .<br /> Premesso che, in sostanza, l  Azienda si sarebbe limitata a sostituire la parola   offerta   della precedente delibera impugnata con la parola   fabbisogno  , censura parte ricorrente   l  assoluta omissione di qualsiasi istruttoria, di qualsiasi verifica, di qualsiasi accertamento, di qualsiasi pianificazione, di qualsiasi programmazione anche solo di una prospettiva  , con conseguente assoluto <em>deficit</em> motivazionale della determinazione gravata.<br /> Conclude per l  annullamento dell  atto impugnato, in accoglimento del ricorso.<br /> L  Azienda Sanitaria, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.<br /> Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7 febbraio 2018.<br /> 2. Il ricorso è fondato essendo <em>ictu oculi</em> favorevolmente apprezzabili le censure di difetto di istruttoria e motivazione.<br /> La sentenza n. 302/09 ha ritenuto che il precedente diniego n.741/08, senza alcun accertamento in ordine alla domanda dei servizi, ha considerato sufficiente il livello dell  offerta di assistenza sussistente, peraltro in maniera apodittica e senza alcuna dimostrazione in concreto.<br /> All  esito dell  esercizio del margine di discrezionalità conseguente all  annullamento giurisdizionale del ridetto diniego n. 741/08, l  Azienda intimata ha ritenuto il fabbisogno sanitario   <em>già garantito dall  attività svolta nell  ambito territoriale di riferimento dalle Strutture Ospedaliere a gestione diretta di Polistena Gioia Tauro e Scilla (vedi Piano Regionale per la Salute 2004/2006    L.R. 19 marzo n. 11)</em>  .<br /> A tali conclusioni è pervenuta senza dar conto di alcuna istruttoria sul punto.<br /> L&#8217;accreditamento (previsto e disciplinato dall  art. 8 <em>quater</em> del D.Lgs. n. 502 del 1992 e dall&#8217;art. 11 della L.R. Calabria n. 24/2008) è il provvedimento attraverso il quale le strutture private già autorizzate (alla realizzazione ed all&#8217;esercizio) acquisiscono la possibilità di erogare prestazioni sanitarie per conto e con rimborso a carico del SSR, nei limiti dei tetti di spesa annualmente determinati.<br /> A proposito del procedimento di accreditamento, per quel che qui rileva, la disciplina di settore (art. 8 <em>quater</em> D.Lgs. n. 502 del 1992; art. 11, comma 6, L.R. Calabria n. 24/2008; artt. 8 e 12 Regolamento di attuazione di tale legge regionale) prevede che deve essere rilasciato previa verifica del fabbisogno sanitario territoriale.<br /> In particolare, l&#8217;art. 8-quater del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 502 prevede che l&#8217;accreditamento istituzionale sia rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti.<br /> In sintesi, mediante la procedura di accreditamento l&#8217;amministrazione accerta che l&#8217;operatore sanitario privato sia in grado di rendere prestazioni che soddisfano gli standard richiesti dal servizio sanitario regionale e coerenti con la programmazione dell&#8217;offerta sanitaria.<br /> Nel caso di specie, il diniego gravato si fonda solo sulla generica insussistenza di fabbisogno nel settore richiesto, ma esso &#8211; che peraltro non tiene conto delle precedenti verifiche al riguardo e non dà motivatamente atto degli eventuali scostamenti di fabbisogno intervenuti &#8211; non appare sorretto da idonea attività istruttoria e da adeguata motivazione: non è, infatti, possibile ricostruire l&#8217;<em>iter </em>che ha condotto al rigetto in questione, fondato esclusivamente e genericamente sull&#8217;insussistenza di fabbisogno insoddisfatto (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, primo marzo 2018, n. 537 ed ulteriori precedenti ivi richiamati).<br /> Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto con conseguente annullamento del diniego gravato per difetto d  istruttoria e di motivazione.<br /> 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto, annulla il diniego gravato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.<br /> Condanna l  A.S.P. di Reggio Calabria alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Caterina Criscenti, Presidente<br /> Angela Fontana, Referendario<br /> Donatella Testini, Referendario, Estensore </p>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE                    IL PRESIDENTE<br /> Donatella Testini                   Caterina Criscenti<br /> IL SEGRETARIO</div>
<p>  <br />  </div>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/</guid>

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<p>Presidente Grossi, Redattore Amato Sull&#8217;illegittimità costituzionale in tema di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione Istruzione pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 153, legge 13/07/2015, n. 107- Previsione secondo la quale, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative, il Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale in tema di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Istruzione pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 153, legge 13/07/2015, n. 107- Previsione secondo la quale, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative, il Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, con proprio decreto, d&#8217;intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell&#8217;attuazione di interventi di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica, provvede a ripartire le risorse e ad individuare i criteri per l&#8217;acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, c. 3 e 118, c. 1, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Istruzione pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 181, lett. <em>e</em>), n. 1.3), legge 13/07/2015, n. 107 &#8211; Previsione secondo la quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia» &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale </strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata; </em><br />
&nbsp;<br />
<em>È costituzionalmente illegittimo l’art.</em> <em>1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA N. 284<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il 14 ed il 14-21 settembre 2015, depositati in cancelleria il 17 e il 24 settembre 2015, ed iscritti ai nn. 85 e 88 del registro ricorsi 2015.<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br />
uditi gli avvocati Ezio Zanon per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso notificato il 14 settembre 2015 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 85 del 2015), la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera n), terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione.<br />
2.– L’art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».<br />
3.– Secondo la Regione, nell’affidare al Ministero dell’istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, tale disposizione violerebbe l’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., attribuendo la materia della «istruzione e della formazione professionale» alla competenza esclusiva delle Regioni.<br />
3.1.– Neppure sarebbe sufficiente a sanare tale violazione la mera previsione di una concertazione, sotto forma di intesa, con la Conferenza Stato-Regioni. Tale raccordo non può costituire un grimaldello per scardinare il riparto di competenze, espropriando la competenza regionale in materia di formazione professionale, senza che sussista alcuna giustificazione a riguardo. Di qui, ad avviso della Regione, anche il contrasto con l’art. 120 Cost., in ragione dell’uso distorto che viene fatto delle forme della leale collaborazione.<br />
D’altra parte, secondo la ricorrente, il ripetuto uso da parte della legge n. 107 del 2015 della formula di stile «nel rispetto delle competenze delle Regioni» lascerebbe intendere come lo stesso legislatore statale avesse presente il problema dell’interferenza con le competenze regionali, senza tuttavia risolverlo se non con un vago richiamo al «sistema nazionale di istruzione e formazione» e alle esigenze di «potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti del secondo ciclo nonché la trasparenza e la qualità dei relativi servizi».<br />
Secondo la Regione, tuttavia, le richiamate esigenze non varrebbero a giustificare la violazione della competenza regionale e l’attribuzione a un organo statale della competenza a definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in quanto non determinano la riconduzione della norma impugnata fra le norme generali sull’istruzione.<br />
3.2.– Viene lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 118 Cost., in quanto l’art. 1, comma 44, violerebbe l’autonomia amministrativa riconosciuta alle Regioni, senza che vi siano ragioni giustificative dell’attrazione in sussidiarietà allo Stato della funzione amministrativa.<br />
3.3.– Sarebbe altresì violato l’art. 97 Cost., perché demandare la puntuale definizione dell’offerta formativa alle strutture ministeriali determinerebbe l’impossibilità di tener conto delle peculiarità territoriali dal punto di vista socio-economico, con conseguente pregiudizio del buon andamento dell’agire amministrativo.<br />
4.– L’art. l, comma 47, lettera f), stabilisce che «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:<br />
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a l00.000 euro».<br />
4.1.– Secondo la Regione, tale norma esorbiterebbe dalla competenza statale in materia di «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., nonché dall’ambito dei principi fondamentali in materia di «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto essa dispone esclusivamente in materia di formazione e non di istruzione, invadendo la potestà esclusiva della Regione in materia di «istruzione e formazione professionale».<br />
La disposizione impugnata, infatti, consentirebbe alle fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, mentre la definizione dell’offerta dei percorsi realizzati dalle istituzioni formative dovrebbe ricadere nella esclusiva competenza regionale.<br />
4.2.– In tal modo, essa comporterebbe anche la possibilità di sovrapposizioni e discordanze nella programmazione formativa territoriale complessiva e locale, con conseguente lesione del canone del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.<br />
4.3.– Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche in questo caso il legislatore statale utilizzerebbe l’intesa in Conferenza come strumento di elusione del dettato costituzionale. Essa non può legittimare l’espropriazione della competenza regionale esclusiva in materia di formazione. Di qui, la violazione dell’art. 120 Cost.<br />
5.– L’art. l, comma 66, dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:<br />
a) la popolazione scolastica;<br />
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;<br />
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».<br />
5.1.– Secondo la ricorrente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente, in un dimensionamento inferiore alla provincia o alla città metropolitana, sarebbe di competenza della Regione e non potrebbe essere affidata ad organi statali, quali sono gli uffici scolastici regionali. Sono richiamate, in proposito, le sentenze n. 13 del 2004 e n. 200 del 2009.<br />
Pertanto, l’attribuzione a organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali lederebbe la competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione, in quanto la norma impugnata non si limiterebbe a prevedere un principio fondamentale, ma prescriverebbe una disciplina puntuale, che non lascerebbe alcuno spazio decisorio alla Regione.<br />
5.2.– Neppure varrebbe a sanare tale illegittimità la previsione della mera consultazione delle Regioni e degli enti locali, che non garantirebbe il rispetto del riparto di competenze delineato dalla Costituzione.<br />
Di qui, ad avviso della Regione, il contrasto con gli art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonché con gli artt. 118 e 120 Cost., sotto forma di elusione del canone della leale collaborazione.<br />
5.3.– Viene, altresì, lamentata la violazione dell’art. 97 Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica regionale e gli ambiti di cui alla disposizione impugnata, con conseguente lesione del buon andamento e dell’efficienza dell’agire amministrativo.<br />
6.– L’art. 1, comma 180, stabilisce che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».<br />
Il successivo comma 181 prevede, alla lettera b), tra i principi e criteri direttivi della delega: «[…] riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:<br />
1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;<br />
2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:<br />
2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;<br />
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;<br />
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:<br />
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;<br />
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;<br />
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;<br />
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1);<br />
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;<br />
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;<br />
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;<br />
7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;<br />
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie;<br />
c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:<br />
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;<br />
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;<br />
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;<br />
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;<br />
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. l04, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;<br />
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;<br />
7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;<br />
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;<br />
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. l04;<br />
d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:<br />
l) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale;<br />
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;<br />
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:<br />
l) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:<br />
1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;<br />
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;<br />
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;<br />
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;<br />
3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;<br />
4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;<br />
5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;<br />
6) la copertura dei posti della scuola dell’infanzia per l’attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;<br />
7) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;<br />
8) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;<br />
f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;<br />
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:<br />
l) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:<br />
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;<br />
1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;<br />
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;<br />
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l’aggiornamento dell’offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;<br />
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;<br />
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;<br />
5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università;<br />
6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;<br />
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;<br />
8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’estero;<br />
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all’estero attraverso:<br />
l) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;<br />
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;<br />
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali;<br />
4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;<br />
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:<br />
l) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;<br />
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0, nn. 87, 88 e 89».<br />
6.1.– Ad avviso della Regione, il complesso delle richiamate disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione professionale» ed attribuirebbe potenzialmente allo Stato la competenza ad adottare non solo norme di principio, ma anche disposizioni di dettaglio.<br />
In particolare, sarebbero lesive delle competenze regionali le disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di definire, in modo dettagliato, il sistema di formazione iniziale e il suo completamento, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, senza prevedere la partecipazione regionale nella relativa definizione.<br />
Secondo la Regione, ciò lederebbe, in primo luogo, la competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione professionale» e consentirebbe al legislatore delegato di delineare un sistema formativo dei docenti che, anche laddove rientrasse nella materia «istruzione», dovrebbe lasciare comunque al legislatore regionale margini di attuazione.<br />
Analogamente, la previsione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico­metodologiche, il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale e disposizioni analoghe disseminate nel corpo del comma 181 impugnato, determinerebbero, in assenza di un necessario coinvolgimento delle Regioni, un’illegittima compressione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di «istruzione e formazione professionale», nonché una lesione del canone di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., mancando ogni riferimento al limite derivante dalle competenze riservate alle Regioni.<br />
Secondo la difesa regionale, pertanto, il combinato disposto dei commi 180 e 181, nelle parti in cui gli stessi determinano una indebita compressione delle competenze regionali, sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonché con gli artt. 118 e 120 Cost.<br />
7.– Con atto depositato il 20 ottobre 2015, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
7.1.– Ad avviso della difesa statale, l’art. 1, comma 44, farebbe esclusivo riferimento ai percorsi formativi utili per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e sarebbe volto ad evitare disparità di trattamento fra studenti impegnati nella formazione professionale rispetto a quelli iscritti nei percorsi di istruzione liceale o tecnica, che beneficeranno, invece, degli interventi previsti dalla legge n. 107 del 2015.<br />
Quanto al contenuto del decreto ministeriale, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che esso costituirebbe espressione del potere-dovere dello Stato di definire i livelli essenziali delle prestazioni nella materia della «istruzione e formazione professionale», come previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53). Ciò sarebbe confermato dalla finalità dichiarata della disposizione, in quanto volta al «potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo».<br />
L’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, rileva come la norma impugnata richiami esplicitamente il rispetto della competenza delle Regioni in materia di «formazione professionale» e ne sia quindi rispettosa, mirando solo ad un generale adeguamento, necessario per garantire uniformità all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione.<br />
Secondo la difesa statale, infine, le argomentazioni dedotte a sostegno della violazione degli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., sarebbero inconferenti, in quanto la disposizione impugnata prevede comunque l’adozione del decreto ministeriale solo previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.<br />
7.2.– In riferimento all’art. 1, comma 47, lettera f), l’Avvocatura generale dello Stato osserva come i percorsi di formazione, ai quali fa riferimento la norma, non potrebbero che essere quelli di istruzione tecnica superiore (ITS) istituzionalmente erogati dalle fondazioni.<br />
Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata non attribuirebbe in alcun modo agli ITS la possibilità di erogare corsi di istruzione e formazione professionale, ma sarebbe semplicemente finalizzata ad ampliare il novero dei percorsi attivabili nell’ambito dell’istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni, nel rispetto, peraltro, dell’iter autorizzativo di competenza regionale, essendo previsto che le linee guida per la semplificazione e la promozione degli ITS siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata.<br />
7.3.– Con riguardo all’art. 1, comma 66, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che tale disposizione non incida in alcun modo in materia di dimensionamento della rete scolastica, poiché la disciplina degli ambiti territoriali avrebbe natura squisitamente organizzativa del personale docente, che è personale statale.<br />
La relativa disciplina, nonché l’«organizzazione amministrativa dello Stato» e, quindi, anche la sua organizzazione sul territorio, sarebbero competenze esclusive dello Stato stesso, ai sensi degli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera g), Cost.<br />
Ad avviso della difesa statale, tale disposizione si renderebbe necessaria per superare la previgente disciplina che disegnava i ruoli del personale docente in termini “provinciali”, ai sensi dell’art. 398 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).<br />
La disposizione in esame non farebbe altro che ridisegnare i ruoli del personale docente al fine di adattarli alle nuove modalità di costituzione dell’organico dell’autonomia, che tiene conto delle nuove funzioni assegnate al dirigente scolastico in materia di individuazione dei docenti da assegnare all’istituzione scolastica, determinando specifici criteri per la configurazione degli stessi.<br />
Esso, dunque, non sarebbe un principio fondamentale in materia di istruzione, ma rientrerebbe tra le norme generali sull’istruzione e tra i principi per l’organizzazione dei pubblici uffici, di cui all’art. 97 Cost.<br />
Osserva, inoltre, la difesa statale come gli ambiti territoriali di cui all’impugnato comma 66 non rientrino nelle attività di dimensionamento che la sentenza di questa Corte n. 147 del 2012 riconosce come materia di competenza concorrente sull’istruzione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
Tale attività, infatti, è attuata dalle Regioni secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1999, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con l’approvazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province.<br />
L’attività di dimensionamento attiene al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e dell’offerta formativa, che sono di competenza regionale.<br />
Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti atterrebbe, secondo la difesa statale, alla determinazione, gestione e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica che, secondo l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è di competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui «livelli essenziali delle prestazioni» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br />
Le norme disciplinerebbero, pertanto, la pianificazione del ruolo del personale docente, che rientra nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali sull’istruzione. Secondo la difesa statale, dunque, il meccanismo in esame sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione, che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, tali norme sarebbero una chiara attuazione di quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero pienamente il principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata, infatti, opera nell’ambito dell’organizzazione degli uffici statali e correttamente prevede che il decreto ministeriale di definizione degli ambiti sia emanato previo parere, e non previa intesa delle Regioni e degli enti locali.<br />
Secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe l’aspetto funzionale e teleologico di strumento di organizzazione degli uffici, consentendo una migliore gestione degli esuberi, che saranno riassorbiti non più nel ristretto ambito provinciale, ma in quello regionale, consentendo, altresì, la realizzazione della continuità didattica.<br />
7.4.– Quanto infine all’art. 1, commi 180 e 181, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce in primo luogo la genericità della censura, essendo rivolta all’intero impianto legislativo, compreso il riordino normativo, che è certamente di competenza dello Stato.<br />
Viene eccepita anche l’irrilevanza della questione, posto che è prevista l’adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non sarebbe al momento prevedibile.<br />
In ogni caso, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come il legislatore statale abbia previsto, al comma 182, che i decreti legislativi di cui al comma 180 vengano adottati «previo parere della Conferenza unificata» e ciò anche a fronte di specifica richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, proposta nella Conferenza unificata del 7 maggio 2015, su cui la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.<br />
8.– Con una successiva memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha insistito affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
In particolare, secondo la difesa statale, l’art. 1, comma 44, sarebbe espressione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., essendo indubbio che nell’ambito di tali diritti civili e sociali rientrino anche quelli connessi ad un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro.<br />
Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la previsione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ed il richiamo esplicito al «rispetto delle competenze delle Regioni», porterebbero ad escludere qualsivoglia violazione del riparto di competenze legislative.<br />
9.– Con ricorso spedito per la notificazione il 14 settembre 2015, ricevuto il 21 settembre 2015 e depositato il successivo 24 settembre (reg. ric. n. 88 del 2015), la Regione Puglia ha impugnato l’art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lettera e), numero 1.3), e 183 della legge n. 107 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.<br />
10.– L’art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».<br />
10.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione alla luce della giurisprudenza di questa Corte sarebbe riconducibile alla materia di legislazione concorrente «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e non alle «norme generali sull’istruzione» di competenza esclusiva dello Stato.<br />
Essa, infatti, pur riguardando ambiti senza dubbio ascrivibili alla sfera dell’istruzione, quali l’orientamento, il coinvolgimento degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico, non sarebbe configurabile alla stregua di una disciplina afferente alla struttura portante di tale materia.<br />
L’impugnato comma 29 si spingerebbe oltre la determinazione dei principi fondamentali, in quanto attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale e ne stabilirebbe la relativa disciplina in un ambito rimesso alla competenza concorrente della Regione, senza neppur prevedere alcuna intesa, né altra forma di partecipazione delle Regioni alla disciplina e all’esercizio di tale funzione. Di qui, secondo la ricorrente, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.<br />
11.– L’art. 1, comma 47, stabilisce che «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:<br />
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;<br />
b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;<br />
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;<br />
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;<br />
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;<br />
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».<br />
11.1.– Secondo la Regione, si tratterebbe di una previsione che ricade nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione», poiché, avendo finalità di mera semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori, non sarebbe riconducibile né alla «struttura essenziale», né alle «basi» del sistema istruzione, la cui disciplina è di spettanza del legislatore statale.<br />
Tuttavia, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., in materia di legislazione concorrente sarebbe precluso al legislatore statale, anche al solo fine di dettare i «principi fondamentali», il ricorso a fonti regolamentari, come il decreto interministeriale cui la norma impugnata rinvia.<br />
Non sarebbe neppure possibile sostenere che le linee guida cui si riferisce la disposizione in esame non siano giuridicamente vincolanti e, quindi, non vengano in rilievo come fonte normativa. Ad avviso della ricorrente, infatti, ciò contrasterebbe palesemente con gli obiettivi che tali linee guida dovrebbero conseguire, quali la previsione di «modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali» (lettera a), nonché dell’«ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma» (lettera b); o, ancora, la previsione che «la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci» (lettera c), e che «le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi» (lettera d).<br />
Infine, osserva la Regione, le linee-guida dovranno farsi carico anche della previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di «un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale» (lettera e), nonché, per le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che esse «possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro» (lettera f).<br />
Non si tratterebbe, dunque, di mere finalità generali da conseguire, bensì di previsioni vincolanti, alcune addirittura di dettaglio, quali la lettera a), le quali sono destinate a definire il contenuto propriamente normativo delle suddette linee-guida.<br />
12.– Secondo la Regione, l’art. 1, comma 66, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali nei quali sono articolati i ruoli del personale docente, violerebbe la sfera di potestà legislativa regionale in materia di «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
Tale disposizione, infatti, inciderebbe su profili organizzativi di pertinenza regionale che questa Corte ha ricondotto alla sfera di competenza regionale, in quanto implicanti una valutazione delle specifiche esigenze territoriali.<br />
Ad avviso della ricorrente, ciò sarebbe confermato dai criteri richiamati dalla stessa norma ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali nei quali si dovrebbero articolare i ruoli del personale docente; la norma impugnata, pertanto, non sarebbe riconducibile né alle «norme generali sull’istruzione», né ai «principi fondamentali» della materia.<br />
12.1.– Ad avviso della ricorrente, quand’anche si volesse intendere la disposizione in esame come attributiva di una funzione amministrativa avocata in sussidiarietà dallo Stato, non sarebbe, comunque, rispettato il principio di leale collaborazione. Il comma impugnato, infatti, non prevede alcuna intesa con le Regioni interessate, ma solo un parere. Di qui, il suo contrasto anche con l’art. 118, primo comma, Cost.<br />
13.– L’art. 1, comma 68, stabilisce che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».<br />
13.1.– Secondo la Regione, tale disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Essa, infatti, afferirebbe all’assetto organizzativo della rete scolastica e al suo dimensionamento, nonché a tutto ciò che in ordine a tali profili richiede una valutazione delle specifiche realtà territoriali, cioè ad ambiti riconducibili alla competenza regionale in materia di «istruzione».<br />
Con il comma in questione, inoltre, il legislatore statale ha attribuito la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia «per ambiti territoriali» ad un organo statale, quale è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio della funzione amministrativa avocata.<br />
14.– L’art. 1, comma 69, dispone che «All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».<br />
14.1.– Secondo la Regione, la disposizione in esame inciderebbe nella materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente, poiché atterrebbe ai profili organizzativi della medesima. Nonostante ciò, viene attribuita al Ministro dell’istruzione la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico «di autonomia».<br />
Di qui, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata non sarebbe in alcun modo configurabile alla stregua di un principio fondamentale della materia.<br />
14.2.– Infine, secondo la Regione, se anche si trattasse di una norma statale espressiva dell’avocazione al centro di una funzione amministrativa ricadente in un ambito di competenza legislativa concorrente, essa sarebbe, comunque, in contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost., in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni in tema di organico del personale docente. Viene richiamato, a questo riguardo, il caso deciso da questa Corte nella sentenza n. 279 del 2005.<br />
15.– L’art. 1, comma 74, stabilisce che «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».<br />
15.1.– Secondo la Regione, tale disposizione, se letta in combinato disposto con il comma 70, non potrebbe che essere interpretata nel senso che la definizione degli «ambiti territoriali» e delle «reti» è affidata agli uffici scolastici regionali, i quali, a loro volta, si occupano di «promuovere» tali reti tra istituzioni.<br />
Ad avviso della difesa regionale, questa interpretazione sarebbe coerente con l’art. 1, comma 66, che affida sempre agli uffici scolastici regionali, ed in particolare ai loro dirigenti, la definizione degli «ambiti territoriali» in riferimento alla ripartizione del personale docente.<br />
Così interpretato, tuttavia, il richiamato comma 74 sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che affida alle Regioni la disciplina dei profili organizzativi e di dimensionamento della rete scolastica, soprattutto ove vengano in rilievo valutazioni legate alle specificità dei diversi ambiti territoriali.<br />
15.2.– Secondo la Regione, inoltre, anche laddove la disposizione impugnata esprimesse la chiamata in sussidiarietà di una funzione amministrativa ascrivibile ad un ambito di competenza normativa concorrente, essa violerebbe, comunque, l’art. 118, primo comma, Cost., in quanto non prevederebbe il necessario coinvolgimento delle Regioni.<br />
16.– L’art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».<br />
16.1.– La disposizione in esame istituirebbe un fondo a destinazione vincolata in riferimento ad un ambito – quello della «valorizzazione del merito del personale docente» – che, ad avviso della Regione, non rientrerebbe certamente nella competenza esclusiva statale concernente le «norme generali sull’istruzione», ma in quella concorrente in materia di «istruzione».<br />
Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., essendo precluso al legislatore statale, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, istituire fondi a destinazione vincolata nelle materie di competenza concorrente.<br />
17.– L’art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».<br />
17.1.– Secondo la Regione, si tratterebbe di una disposizione statale riconducibile alla materia dell’edilizia scolastica, la quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, si trova all’incrocio di più ambiti di competenza, quali il «governo del territorio», «l’energia» e la «protezione civile», tutti rientranti nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.<br />
Tale disposizione, in particolare, attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale in una materia di competenza concorrente e ne detterebbe la relativa disciplina, comprimendo gli spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento da parte loro. Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.<br />
18.– L’art. 1, comma 155, stabilisce che «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indìce specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».<br />
18.1.– Anche tale disposizione, ad avviso della Regione, sarebbe riconducibile alla materia dell’edilizia scolastica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di una funzione amministrativa ricadente nella sfera di competenza concorrente della Regione necessita della previsione, ai fini del suo esercizio, di un’intesa con le Regioni; né sarebbe sufficiente il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, come si ricaverebbe dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 2013.<br />
Di conseguenza, la norma impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’indizione della procedura concorsuale da essi contemplata, venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica.<br />
19.– L’art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto­ legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».<br />
19.1.– Secondo la Regione, la disposizione impugnata, pur essendo relativa all’edilizia scolastica, non sarebbe configurabile alla stregua di un «principio fondamentale», ma costituirebbe, piuttosto, una norma di dettaglio.<br />
Essa, infatti, non lascerebbe margini di attuazione alle Regioni, poiché imporrebbe loro di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Sarebbe così violata la sfera di competenza concorrente affidata alle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
19.2.– Peraltro, ad avviso della ricorrente, il carattere dettagliato della norma in esame emergerebbe dal suo combinato disposto con il comma 171, il quale, ai fini del monitoraggio di cui al comma 162, prescrive l’applicazione delle modalità analiticamente disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); di conseguenza, anche il comma 171 sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
19.3.– La Regione lamenta, altresì, che il comma 162 violi l’art. 119 Cost., laddove, al secondo periodo, imporrebbe che le eventuali «economie» che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, così vincolandole nella destinazione.<br />
20.– Nota la ricorrente che, con il comma 181, lettera e), il Governo è stato delegato ad occuparsi dell’«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254» (punto 1.3. del medesimo comma).<br />
Secondo la Regione, l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione è stato espressamente ricondotto da questa Corte alla sfera di competenza concorrente.<br />
Pertanto la norma impugnata, nella parte in cui conferisce una delega al Governo ad adottare norme concernenti standard strutturali e organizzativi in relazione ai servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, esorbiterebbe dalla competenza statale in materia di «principi fondamentali» dell’«istruzione» ed invaderebbe lo spazio riservato alla potestà concorrente delle Regioni, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
21.– L’art. 1, comma 183, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».<br />
21.1.– Secondo la Regione, tuttavia, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il ricorso alla fonte regolamentare non sarebbe possibile in tutti gli ambiti incisi dalla legge, ma solo in quelli che siano riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
Pertanto, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., nella parte in cui consente l’adozione e la modifica di norme regolamentari all’interno degli ambiti riconducibili all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
22.– Con atto depositato il 20 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.<br />
22.1.– Secondo la difesa statale, l’art. 1, comma 29, si inserirebbe a pieno titolo nel quadro della compiuta attuazione dell’autonomia scolastica, attraverso la specificazione delle funzioni svolte dal dirigente scolastico in tema di orientamento e valorizzazione degli studenti, ribadendo peraltro la possibilità dell’apporto di finanziamenti esterni – già possibile ai sensi del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» – per la valorizzazione dei talenti e del merito scolastico.<br />
Tale precisazione operata dal legislatore si innesterebbe nell’ambito delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell&#8217;art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella misura in cui riconosce alle istituzioni scolastiche autonome – per il tramite del dirigente scolastico – una funzione ascrivibile all’autonomia didattica ed educativa, nonché di sperimentazione e di ricerca, senza innovare rispetto alle competenze attribuite alle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa.<br />
22.2.– Quanto all’art. 1, comma 47, la difesa statale osserva che il segmento dell’istruzione post­secondaria non universitaria, rappresentato dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), rientra nella piena competenza statale, anche per quanto attiene alla normativa di dettaglio.<br />
Le previste linee guida, infatti, sarebbero finalizzate a regolare sul piano squisitamente amministrativo e didattico la gestione delle fondazioni e dei corsi erogati; in particolare, i profili da disciplinare con linee guida riguarderebbero lo svolgimento degli esami, i criteri di riconoscimento delle fondazioni da parte del Prefetto e la loro gestione contabile.<br />
Si tratterebbe, dunque, di aspetti non attinenti alle competenze regolative dell’offerta formativa sul territorio, proprie delle Regioni; in ogni caso, ad avviso della difesa statale, la norma prevede che tali linee guida siano adottate «previa intesa» con la Conferenza Unificata.<br />
22.3.– Con riguardo all’art. 1, commi 66, 68, 69 e 74, la difesa statale osserva come tali disposizioni prevedano un meccanismo composito per l’organizzazione degli uffici pubblici, in particolare per razionalizzare la mobilità e gli esuberi del personale scolastico, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, il meccanismo in esame riguarda i ruoli del personale docente, gli ambiti territoriali, le reti tra scuole.<br />
Deduce l’Avvocatura generale dello Stato come i ruoli del personale docente siano modificati in modo sostanziale, perché individuati su base regionale e non più provinciale e siano ripartiti in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.<br />
Rileva ancora la difesa statale come gli ambiti territoriali siano stati introdotti ex novo dalla legge n. 107 del 2015 e siano disciplinati dall’art. 1, comma 66; essi saranno costituiti ad opera dei direttori generali degli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, sentiti le Regioni e gli enti locali, con estensione inferiore alla provincia o alla città metropolitana e saranno individuati sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.<br />
Gli ambiti territoriali configureranno l’organico dell’autonomia, che comprenderà l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento; non comprenderà invece un ulteriore contingente di posti per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.<br />
Le reti di scuole, infine, sono un modello organizzativo in cui i diversi soggetti (produttori ed erogatori del servizio o nodi del sistema) convergono su obiettivi comuni, che hanno dato luogo ad un progetto didattico o un progetto di gestione dei servizi amministrativi e sono state introdotte dall’articolo 7 del d.P.R. n. 275 del 1999.<br />
Pertanto, ad avviso della difesa statale, la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Puglia avverso le disposizioni richiamate, non considererebbe che esse rientrano nella categoria delle norme generali sull’istruzione e dei principi per l’organizzazione dei pubblici uffici, di cui all’articolo 97 Cost., e non dei principi fondamentali in materia di istruzione.<br />
La questione proposta non terrebbe neppure conto del fatto che gli ambiti territoriali di cui al comma 66 non rientrerebbero nel dimensionamento che la sentenza n. 147 del 2012 di questa Corte ha rimesso alla competenza delle Regioni.<br />
Tale dimensionamento, infatti, è attuato secondo le disposizioni dell’articolo 3 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), con l’approvazione da parte delle Regioni del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla base dei piani disposti dalle singole Province.<br />
La difesa statale osserva come l’attività di dimensionamento attenga al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e dell’offerta formativa, che sono di competenza regionale.<br />
Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti atterrebbe alla determinazione, gestione e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica. Secondo l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L 15 marzo 1997, n. 59), tale ambito materiale sarebbe di competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br />
Le disposizioni impugnate, pertanto, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, disciplinerebbero la pianificazione del ruolo del personale docente che, al pari del reclutamento, rientrerebbe nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali sull’istruzione; di conseguenza, tale meccanismo sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione, che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale.<br />
Secondo la difesa statale, inoltre, tali norme sarebbero attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero il principio di leale collaborazione; il comma 66, in particolare, prevede che il decreto ministeriale di definizione degli ambiti sia emanato previo parere delle Regioni e degli enti locali. La norma opera nell’ambito dell’organizzazione degli uffici statali e non sarebbe necessaria la previsione dell’intesa.<br />
In conclusione, secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe l’aspetto funzionale e teleologico dello strumento di organizzazione degli uffici, permettendo una migliore gestione degli esuberi, destinati ad essere riassorbiti non più nel ristretto ambito provinciale, ma regionale; esso consentirebbe, altresì, la realizzazione della continuità didattica.<br />
23.– In riferimento all’art. 1, comma 126, la difesa statale deduce che si tratterebbe di una disciplina relativa al trattamento retributivo del personale docente, che è personale statale. Osserva, infatti, l’Avvocatura generale dello Stato che il successivo comma 128 inquadra il “bonus” quale componente della «retribuzione accessoria», rispetto alla quale le Regioni non avrebbero alcuna competenza.<br />
24.– Quanto all’art. 1, commi 153 e 155, la difesa statale precisa che il comma 153 si limita a prevedere un decreto del Ministro dell’istruzione per il riparto tra le Regioni di risorse statali da destinare alla realizzazione di scuole innovative sotto il profilo tecnologico, architettonico e dell’efficientamento energetico.<br />
Pertanto, si tratterebbe di un semplice decreto rientrante nelle competenze dello Stato, che può ripartire le risorse sulla base di principi oggettivi. Il medesimo decreto fissa, inoltre, criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle Regioni.<br />
Secondo la difesa statale, non vi sarebbe alcun esercizio di funzione amministrativa da parte dello Stato. Le Regioni, infatti, conserverebbero il proprio potere di programmazione degli interventi sul territorio, essendo rimessa alla loro competenza l’individuazione delle aree di intervento sulle quali realizzare le scuole innovative finanziate con fondi statali.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato osserva come il decreto ministeriale del 7 agosto 2015, n. 593 (Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative), abbia individuato criteri minimi e uniformi per le Regioni, consentendo, peraltro, che esse prevedano, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie specificità territoriali, ulteriori criteri per l’individuazione delle aree di intervento, nel rispetto delle proprie competenze relative al governo del territorio.<br />
24.1.– Quanto al comma 155, la norma, ad avviso della difesa statale, si porrebbe l’obiettivo di avviare una concorso di idee a livello nazionale, ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), finalizzato all’individuazione di modelli di scuole innovative sotto il profilo tecnologico ed architettonico e dell’efficientamento energetico.<br />
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, rientrerebbe nella competenza statale indire un concorso nazionale per progettisti per individuare modelli di scuole legate a ambienti didattici innovativi, nel rispetto dei principi generali sull’istruzione e salvaguardando, in ogni caso, le competenze di Regioni ed enti locali.<br />
Ma anche laddove si volesse far rientrare tale competenza nella potestà legislativa concorrente, il comma impugnato rispetterebbe comunque le competenze delle Regioni, perché prevede che esse individuino le aree nelle quali realizzare le scuole innovative; che il decreto di indizione del concorso di idee sia concertato in sede di Conferenza Stato-Regioni; che le aree oggetto di finanziamento vengano decise dalle singole Regioni nell’ambito del proprio potere programmatorio.<br />
Anche il principio di leale collaborazione, secondo la difesa statale, sarebbe rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, in casi del genere, sarebbe sufficiente il parere della Conferenza.<br />
Infine, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tali norme sono state vagliate in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015. In quella sede è stato espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge governativo, che, con riguardo ai commi impugnati, non ha subito significativi cambiamenti in sede di approvazione parlamentare.<br />
25.– In riferimento all’art. 1, comma 162, la difesa statale osserva come tale disposizione riguardi il monitoraggio di risorse statali assegnate alle Regioni, rispetto alle quali le Regioni stesse non hanno mai fornito dati nonostante le richieste dell’amministrazione.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura generale, sarebbe evidente come il monitoraggio delle risorse pubbliche costituisca un principio generale del nostro ordinamento, sancito anche dal d.lgs. n. 229 del 2011, che impone stringenti obblighi di rendicontazione delle risorse pubbliche, al fine di garantire il rispetto dei principi di razionalizzazione, efficientamento e contenimento della spesa pubblica, oltre che costituire principio contabile e di buona amministrazione, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.<br />
In ragione di ciò, secondo la difesa statale, sarebbe obbligo dello Stato garantire l’osservanza di questi principi e perseguire l’obiettivo di un’esatta cognizione dell’utilizzo delle risorse pubbliche anche da parte delle Regioni e degli enti locali, indipendentemente dalla destinazione delle stesse.<br />
Il comma impugnato, inoltre, prevede un termine perentorio per comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell’istruzione. Le Regioni devono evidenziare eventuali economie delle risorse statali maturate all’esito dell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica per i piani degli anni 2007-2008-2009 e quest’attività, ad avviso della difesa statale, rientra nelle normali attività di monitoraggio sull’uso delle risorse pubbliche, di competenza esclusiva dello Stato.<br />
Qualora invece si ritenesse che le attività di monitoraggio sui piani di edilizia scolastica rientrino nella competenza concorrente delle Regioni, la norma impugnata, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, fisserebbe un principio generale e lascerebbe comunque alle Regioni il potere decisionale e programmatorio nel riutilizzo delle eventuali economie accertate.<br />
Le prerogative regionali e i poteri programmatori delle Regioni vengono tutelati, in quanto la risorse restano nella disponibilità delle stesse, coerentemente con la destinazione originaria. La norma impugnata ribadisce solo il principio per cui le risorse statali, peraltro già destinate all’edilizia scolastica, debbano essere utilizzate per la medesima finalità; le Regioni, inoltre, conservano una piena autonomia nell’individuazione degli interventi da finanziare, in quanto la norma stessa rinvia al potere di programmazione regionale.<br />
Secondo la difesa statale, dunque, non è apposto un nuovo vincolo di destinazione, ma è stato semplicemente ribadito quello già esistente. Inoltre, anche in questo caso, i commi 162 e 171 sono stati vagliati in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e il testo del disegno di legge governativo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza, non ha poi subito significativi cambiamenti in sede di approvazione definitiva da parte del Parlamento.<br />
La norma è pertanto rispettosa del dettato di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />
26.– In riferimento all’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), la difesa statale rileva come l’obiettivo del legislatore non sia quello di invadere la competenza regionale relativa agli asili nido, bensì quello di rendere strutturale e sistematico il servizio educativo su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della crescente domanda di tale servizio da parte delle famiglie, ma pur sempre nel rispetto delle competenze regionali.<br />
Il successivo comma 182, infatti, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 180, vengano adottati «previo parere della Conferenza unificata», e ciò anche a fronte di specifica richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, proposta in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e sulla quale la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.<br />
27.– Quanto infine all’art. 1, comma 183, la difesa statale ritiene che si tratti di mero riordino regolamentare che dovrà essere effettuato nell’ambito del riparto di competenze vigente, nonché alla luce di quanto disciplinato dagli emanandi decreti legislativi che, ai sensi del comma 182, dovranno comunque essere adottati previo parere della Conferenza Unificata.<br />
28.– Con due successive memorie depositate in prossimità dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione Puglia, hanno insistito nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi.<br />
<a name="diritto"></a>&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
1.– Con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 85 e n. 88 del 2015), la Regione Veneto e la Regione Puglia hanno impugnato l’art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera n), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione.<br />
2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i due giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.<br />
3.– L’art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».<br />
3.1.– Secondo la Regione Puglia, il primo periodo di tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, pur incidendo nella materia di competenza concorrente relativa all’«istruzione», non sarebbe un principio fondamentale, ma una norma di dettaglio; esso, inoltre, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di «istruzione», non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella disciplina e nell’esercizio della funzione avocata dallo Stato.<br />
3.2.– La questione non è fondata.<br />
Nel disporre che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, la norma in esame esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa «criteri, obiettivi, direttive o discipline […] tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione» (sentenza n. 200 del 2009); di conseguenza, trattandosi di una disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di «istruzione», non è necessario alcun coinvolgimento della Regione.<br />
4.– L’art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».<br />
4.1.– Secondo la Regione Veneto, tale disposizione, nell’affidare al Ministero dell’istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e quarto comma, in quanto la materia dell’«istruzione e formazione professionale» sarebbe di competenza esclusiva delle Regioni.<br />
4.1.1.– Sarebbe violato anche l’art. 120 Cost., per l’utilizzo distorsivo delle forme della collaborazione, in quanto la previsione dell’intesa non può costituire, ad avviso della Regione, lo strumento per espropriare la sua competenza in materia di formazione professionale.<br />
4.1.2.– Viene altresì lamentato il contrasto con gli artt. 97 e 118 Cost., perché non si terrebbe conto delle peculiarità territoriali, con conseguente pregiudizio del buon andamento, né sussisterebbero le condizioni per l’attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa.<br />
4.2.– La questione non è fondata in riferimento ad alcuno dei profili di censura sollevati.<br />
La disposizione impugnata, infatti, è volta non tanto a regolare la materia, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il «rispetto delle competenze delle Regioni» e prevede che la definizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, «previa intesa in sede di Conferenza», scongiurando in tal modo qualsivoglia vulnus alle competenze della Regione.<br />
5.– Ai sensi dell’art. 1, comma 47, «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:<br />
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;<br />
b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;<br />
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;<br />
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;<br />
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;<br />
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».<br />
5.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida l’elaborazione di apposite linee guida al Ministro dell’istruzione, per «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a) a f) del medesimo comma, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto rimetterebbe ad una fonte sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti, nell’ambito di una materia di competenza concorrente come l’istruzione, nella quale non è consentito al legislatore statale il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.<br />
5.2.– La questione non è fondata.<br />
L’art. 117, sesto comma, Cost., infatti, preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l’adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la Regione, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell’ordinamento. Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ha già identificato nelle linee guida atti esecutivi, secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un’applicazione uniforme (sentenza n. 11 del 2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell’atto legislativo.<br />
Ebbene, anche le linee guida di cui all’impugnato art. 1, comma 47, costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l’uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si prefigge nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n. 62 del 2013).<br />
5.3.– La Regione Veneto censura l’art. 1, comma 47, lettera f), nella parte in cui consente alle fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale.<br />
Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in quanto la definizione dell’offerta dei percorsi realizzati da istituzioni formative dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva regionale.<br />
5.4.– La questione non è fondata.<br />
La disposizione impugnata prevede bensì che le fondazioni di partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma «fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione» e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo «programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS», ai sensi dell’art. 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio.<br />
6.– L’art. 1, comma 66, prevede che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:<br />
a) la popolazione scolastica;<br />
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;<br />
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».<br />
6.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto disciplinerebbe profili organizzativi della rete scolastica che sarebbero di competenza concorrente delle Regioni e non sarebbe un principio fondamentale della materia; sarebbe, altresì, violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad organi statali una funzione amministrativa in una materia concorrente, la norma impugnata si limiterebbe a prevedere il parere, anziché l’intesa con le Regioni interessate.<br />
6.2.– La questione non è fondata.<br />
È bensì vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito del quale le Regioni non possono essere private» (sentenza n. 13 del 2004).<br />
Tuttavia, la disposizione in esame non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Si tratta di personale statale e la relativa disciplina «rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione (organizzazione amministrativa dello Stato)» (sentenza n. 279 del 2005).<br />
6.3.– Anche la Regione Veneto ha impugnato la medesima disposizione, deducendo che l’attribuzione ad organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali sarebbe lesiva della propria competenza legislativa e amministrativa in materia di istruzione. Essa non fisserebbe un principio fondamentale, ma una norma puntuale, che non le lascerebbe alcun margine di autonoma decisione.<br />
Viene lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 97, Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica e quelli individuati dalla norma impugnata; nonché degli artt. 118 e 120, Cost., perché la mera consultazione delle Regioni interessate sarebbe elusiva del principio di leale collaborazione.<br />
6.4.–La questione non è fondata per le medesime ragioni richiamate al punto 6.2.<br />
7.– L’art. 1, comma 68, dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».<br />
7.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia «per ambiti territoriali» ad un organo statale, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili relativi all’assetto organizzativo della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbero da ricondurre alla competenza delle Regioni in materia di istruzione.<br />
7.2.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata, pur attribuendo ad un organo statale una funzione ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
7.3.– La questione non è fondata.<br />
La disposizione impugnata attiene, analogamente alla precedente, non alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all’assetto dell’organico di personale statale.<br />
Va inoltre ricordato che con riguardo alla definizione dell’organico dell’autonomia, di cui all’art. 50, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, questa Corte ha ritenuto che tali «disposizioni […] devono essere senz’altro qualificate come “norme generali sull’istruzione”, dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull’intero territorio nazionale avente ad oggetto “caratteristiche basilari” dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico» (sentenza n. 62 del 2013).<br />
Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, non sussiste neppure il mancato coinvolgimento lamentato dalla Regione.<br />
8.– L’art. 1, comma 69, prevede che «All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».<br />
8.1.–Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’istruzione la funzione di definire, tramite decreto, un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico di autonomia, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che sono dunque da ricondurre alla competenza regionale in materia di istruzione.<br />
8.1.1.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché il comma impugnato, pur attribuendo ad un organo statale una funzione ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
8.2.– La questione non è fondata.<br />
L’incremento dell’organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti – al pari dei dirigenti scolastici – «dipendenti pubblici statali e non regionali – come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico»; di conseguenza, «è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma» (sentenza n. 147 del 2012).<br />
Quanto infine ai profili attinenti al mancato coinvolgimento regionale, «deve osservarsi che, vertendosi in materia di competenza statale esclusiva, non sussisteva per lo Stato alcun obbligo a tale riguardo» (sentenza n. 92 del 2011).<br />
9.– Ai sensi dell’art. 1, comma 74, «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».<br />
9.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 71, «sembrerebbe affidare» la definizione degli ambiti territoriali e delle reti agli uffici scolastici regionali, i quali invece, ai sensi del comma 71, dovrebbero limitarsi a promuovere le reti tra scuole, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, così interpretata, finirebbe con l’occuparsi di profili della materia istruzione che sono di competenza delle Regioni.<br />
9.1.1.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché la norma impugnata, pur attribuendo ad organi statali una funzione in una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
9.2.– La questione non è fondata.<br />
È erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente. Il combinato disposto delle richiamate disposizioni non si traduce affatto nell’attribuzione, in capo all’ufficio regionale, della funzione di definire le reti, ma comporta semplicemente che la costituzione della rete, soltanto promossa dall’ufficio scolastico regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 138, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, oltre che di programmazione della rete scolastica; nonché dell’art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai sensi del quale «[i] piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (…) sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni» (sentenza n. 34 del 2005).<br />
Secondo questa Corte, del resto, «proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita», sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo (sentenza n. 200 del 2009).<br />
La disposizione impugnata non invade, perciò, la competenza delle Regioni a disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio.<br />
10.– L’art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».<br />
10.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata ai fini della «valorizzazione del merito del personale docente», violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 119 Cost., perché non sarebbe consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in una materia di competenza concorrente quale quella dell’istruzione.<br />
10.2.– La questione non è fondata.<br />
La «valorizzazione del merito del personale docente», infatti, è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.<br />
11.– L’art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».<br />
11.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida al Ministro dell’istruzione la ripartizione delle risorse di cui al comma 158, nonché l’individuazione dei criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa», violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa in una materia come l’edilizia scolastica, che incide su una pluralità di competenze concorrenti, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
11.2.– La questione è fondata.<br />
In riferimento all’art. 53, comma 7, del decreto legge n. 5 del 2012, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare sentita la Conferenza unificata, l’adozione delle norme tecniche-quadro contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, nonché didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei sul territorio nazionale, questa Corte ha chiarito come «[n]ella disciplina in esame si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.», rilevando altresì che «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 62 del 2013).<br />
Nel caso di specie, tale coinvolgimento regionale non è previsto e la disposizione impugnata, di conseguenza, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato Regioni.<br />
12.– L’art. 1, comma 155, dispone che «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».<br />
12.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’indizione della procedura concorsuale ivi contemplata, venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa in una materia che incide su una pluralità di competenze concorrenti, si limiterebbe a prevedere l’acquisizione di un mero parere, anziché dell’intesa con le Regioni interessate.<br />
12.2.– La questione non è fondata.<br />
Anche la disposizione in esame, al pari della precedente, si colloca all’incrocio di una serie di materie «quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.»; in tali materie, secondo questa Corte, «allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 62 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza, pertanto, ai fini del coinvolgimento regionale è sufficiente il parere della Conferenza Stato Regioni.<br />
13.– L’art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto­ legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».<br />
Ai sensi del successivo comma 171, «Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».<br />
13.1.– Secondo la Regione Puglia, le richiamate disposizioni sarebbero illegittime: la prima, nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; la seconda, nella parte in cui prescrive l’applicazione delle modalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti). Esse violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto né il comma 162, né il comma 171, sia singolarmente, sia considerati congiuntamente, sarebbero principi fondamentali in materia di edilizia scolastica o di altre materie concorrenti, ma norme di dettaglio.<br />
13.2.– La questione non è fondata.<br />
Deve anzitutto rilevarsi che, in base all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 229 del 2011, le amministrazioni che realizzino opere pubbliche sono obbligate, fra le altre cose, a «detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi».<br />
Disposizioni del genere costituiscono espressione della competenza statale nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.) e «sono anzitutto strumentali per “assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione” (sentenza n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le altre, sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013)» (sentenza n. 251 del 2016).<br />
L’attività di monitoraggio di cui devono farsi carico le Regioni, ai sensi della norma impugnata, si colloca pienamente all’interno di questo sistema informativo e si rivela una modalità conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di edilizia scolastica.<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), le risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica sono destinate, per il 50 per cento, «al completamento di attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici», vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non può non avere un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e che vale dunque a configurare le disposizioni impugnate alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia scolastica.<br />
13.3.– La Regione Puglia censura l’art. 1, comma 162, anche nella parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma medesimo.<br />
13.3.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 119 Cost., in quanto finirebbe per stanziare finanziamenti a destinazione vincolata che, riguardando l’edilizia scolastica, inciderebbero su una pluralità di materie concorrenti.<br />
13.4.– La questione non è fondata.<br />
La disposizione impugnata, infatti, non appone un nuovo vincolo di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro già destinate all’edilizia scolastica, debbano continuare a essere utilizzate per la medesima finalità.<br />
D’altra parte, che il comma 162 non sia lesivo delle prerogative regionali, si deduce altresì dalla circostanza che le risorse restano comunque nella disponibilità delle Regioni, le quali conservano piena autonomia nell’individuazione degli interventi da finanziare, in virtù dell’esplicito rinvio che la norma fa alla «rispettiva programmazione regionale».<br />
14.– L’art. 1, comma 180, prevede che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge»; il successivo comma 181 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla delega conferitagli.<br />
14.1.– Secondo la Regione Veneto, il complesso di queste disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale, attribuendo allo Stato il potere di dettare non solo principi fondamentali, ma anche norme di dettaglio, in violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.<br />
In particolare, ad avviso della difesa regionale, sarebbero lesive del riparto di competenze le disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di definire il sistema di formazione iniziale e il suo completamento, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti; la previsione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale e «similari disposizioni disseminate nel corpo del comma impugnato».<br />
14.2.– La difesa statale eccepisce la genericità delle censure, nonché l’irrilevanza della questione, posto che è prevista l’adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non sarebbe al momento prevedibile.<br />
14.3.– L’eccezione di inammissibilità della questione per genericità è fondata.<br />
Le censure non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi in grado di suffragarle, perché la ricorrente, salvo alcune esemplificazioni, «si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d’insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse “le competenze regionali in materia di istruzione” rientranti “nella previsione del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione”» (sentenza n. 200 del 2009), senza specificare tuttavia, quali disposizioni, singolarmente considerate, determinerebbero le lesioni che vengono lamentate.<br />
14.4.– La Regione Puglia, invece, censura specificamente l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), nella parte in cui prevede che la delega conferita al Governo contempli anche la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia».<br />
14.4.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale.<br />
14.5.– La questione è fondata.<br />
Questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di disciplina degli asili nido, ha chiarito che la individuazione degli standards strutturali e qualitativi di questi ultimi non si identifica con i livelli essenziali delle prestazioni, «in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull’assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni»; né può essere ricompresa «nelle norme generali sull’istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione», in quanto tale individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale» (sentenza n. 120 del 2005).<br />
L’individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, pertanto, va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. Di qui, l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.<br />
15.– L’art. 1, comma 183, infine, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».<br />
15.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello dell’istruzione, con la possibilità di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verrà adottata con i decreti attuativi, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto consentirebbe a fonti regolamentari statali di incidere su una materia di competenza concorrente, in riferimento alla quale il legislatore statale non può fare ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.<br />
15.2.– La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.<br />
La censura sollevata dalla Regione, secondo cui la raccolta delle norme regolamentari da parte dello Stato riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale, è del tutto ipotetica; la disposizione impugnata, infatti, non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza, specie in presenza di una delega che lo abilita ad apportare le modifiche di semplificazione ed adeguamento alla futura disciplina dei decreti attuativi.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;<br />
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
15) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giuliano AMATO, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2015 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-2-2015-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. S.Romano, Est. L. Viola Ardema s.r.l. (Avv.ti S. Bracci, L. Cucci) contro Questura di Lucca, Ministero dell&#8217;Interno, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ag. Dogane e Monopoli di Stato Uff. Reg. Toscana Umbria Sede di Lucca (Avvocatura dello Stato) e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-2-2015-n-284/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2015 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-2-2015-n-284/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2015 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S.Romano, Est. L. Viola<br /> Ardema s.r.l. (Avv.ti S. Bracci, L. Cucci) contro Questura di Lucca, Ministero dell&#8217;Interno, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ag. Dogane e Monopoli di Stato Uff. Reg. Toscana Umbria Sede di Lucca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Alberto Raimondi (Avv. M.B. Pieraccini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito applicativo della L.R. Toscana n. 57/2013 che impone il rispetto della distanza di 500 mt dalle scuole ed altre strutture ricreative al fine della prevenzione della ludopatia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giochi e scommesse &#8211; Autorizzazione e concessione &#8211; L.R. Toscana n. 57 del 2013 art. 4, 1° comma – Distanza di 550 dalle scuole –Attività di gioco lecito di cui agli art. 86 ed 88 Tulps – Applicabilità Ratio &#8211; Prevenzione della ludopatia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 4, 1° comma della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 “è vietata l&#8217;apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziali”. Tale disposizione si applica non solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività), ma a maggior ragione alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio per la salute pubblica è certamente maggiore, atteso che la ratio stessa della norma consiste nella prevenzione della ludopatia. Un provvedimento che autorizza l’apertura di un esercizio ove si svolge attività di gioco lecito attraverso apparecchiature videoterminali, che però non rispetti i limiti di distanza di cui alla legge regionale, è pertanto illegittimo  e va annullato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 520 del 2014, proposto da:<br />
Ardema s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Bracci, Lara Cucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Questura di Lucca in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato Ag. Dogane e Monopoli di Stato Uff. Reg. Toscana Umbria Sede di Lucca, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Alberto Raimondi, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Beatrice Pieraccini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento della Questura di Lucca CAT 11 E/2014/PASI del 03.01.2014, conosciuto a seguito di presa visione diretta in data successiva al 12 marzo 2014, con cui la stessa Questura ha concesso al sig. Raimondi Alberto nato a Palermo il 30.9.1944 la licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S per l&#8217;esercizio del gioco lecito attraverso videoterminalì (VLT) ex art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. da svolgersi nei locali siti in Viareggio (LU) Via Foscolo n. 53 su cui attualmente è presente un&#8217;insegna denominata &#8220;Space Games”;<br />
&#8211; del provvedimento successivo e conseguente del 5.3.2014 rilasciato da AAMS Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Sede/Sezione distaccata di Lucca con cui la stessa autorità certifica l’idoneità della sala di cui é titolare la &#8220;Space Games&#8221; , in persona de<br />
&#8211; del provvedimento emesso dalla Questura di Lucca Prot n. 295/2014 del 12.2.2014, notificato in data 24.2.2014, con cui si nega l&#8217;accesso agli atti richiesto dal ricorrente;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, successivo e/o conseguente, ancorchè incognito;<br />
nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, a seguito dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lucca, Ministero dell&#8217;Interno, Aams &#8211; Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ag. Dogane e Monopoli di Stato Uff. Reg. Toscana Umbria Sede Lucca e di Alberto Raimondi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente svolge attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) nei locali siti in Viareggio, via Mazzini n. 50 ed il suo titolare è titolare della relativa autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S.<br />
Con provvedimento 3 gennaio 2014 prot. Cat. 11E/2014/PASI, il Questore di Lucca autorizzava il Sig. Raimondi Alberto all’esercizio dell’attività di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT) nei locali siti in Viareggio, via U. Foscolo n. 53, a circa 300 m. dall’esercizio della ricorrente; con provvedimento 5 marzo 2014 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Lucca certificava l’idoneità dei locali di via U. Foscolo n. 53 alla raccolta del gioco con gli apparecchi utilizzati dal controinteressato.<br />
In data 5 febbraio 2014, la società ricorrente presentava alla Questura di Lucca istanza di accesso agli atti sopra richiamati, chiedendo di poterli visionare ed estrarne copia; con provvedimento 15 febbraio 2014 prot. 295, la Questura di Lucca respingeva però l’istanza, per indeterminatezza della richiesta.<br />
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110 del TULPS, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. 57 del 2013, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, sviamento; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110 del TULPS, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della l.r. 57 del 2013, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, violazione e/o falsa applicazione dei principi di correttezza amministrativa; con il ricorso erano altresì richiesti i danni derivanti dagli atti impugnati, da liquidarsi dal Giudicante in via equitativa (come, da ultimo, ribadito nella memoria conclusionale depositata in data 22 dicembre 2014) ed era presentata anche istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a., con richiesta di annullamento del provvedimento 15 febbraio 2014 prot. 295 della Questura di Lucca e riconoscimento del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti con l’istanza del 5 febbraio 2014.<br />
Si costituivano in giudizio la Questura di Lucca, il Ministero dell’Interno, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato e il controinteressato Sig. Alberto Raimondi, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />
Con ordinanza 27 giugno 2014 n. 328, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sospendendo gli atti impugnati.<br />
All&#8217;udienza del 29 gennaio 2015 il ricorso passava quindi in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via preliminare, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’istanza di accesso ex art. 116, 2° comma c.p.a., presentata con il ricorso; in corso di causa è stata, infatti, depositata la documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso ed è quindi cessato ogni interesse all’accoglimento dell’istanza incidentale.<br />
Sempre in via preliminare, deve poi confermarsi quanto già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 27 giugno 2014 n. 328) in ordine alla competenza del T.A.R. Toscana a decidere del ricorso: la previsione dell’art. 135, 1° comma lett. q-quater) del Codice del processo amministrativo (introdotta dall’art. 10, comma 9 ter del .l. 2 marzo 2012 n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012 n. 44) che devolveva alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, &#8220;le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall&#8217;Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall&#8217;Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro&#8221; è stata, infatti, dichiarata incostituzionale in corso di causa (Corte cost. 13 giugno 2014 n. 174) e non può pertanto più trovare applicazione nella presente fattispecie (che deve essere decisa sulla base dei criteri generali di competenza che attribuiscono la competenza al T.A.R. locale).<br />
Nel merito, il ricorso è poi fondato e deve pertanto essere accolto.<br />
L’intera vicenda ruota intorno all’applicabilità, alla fattispecie che ci occupa, delle previsioni della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), ovviamente nel testo vigente all’epoca di emanazione degli atti impugnati e, quindi, precedentemente alle modificazioni disposte con la l.r. 23 dicembre 2014 n. 85 (che hanno espressamente superato alcune delle problematiche sollevate in ricorso, specificando meglio l’ambito di applicabilità della legge).<br />
Per quello che ci occupa, assume particolare interesse l’art. 2 (definizioni) della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 (ovviamente nel testo vigente alla data di emanazione degli atti impugnati) che, nel dettare le definizioni generali necessarie per l’applicazione della legge, ne ha previsto l’indiscussa applicabilità ai &#8220;locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell&#8217;articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)&#8221; (art. 2 lett. b) l.r. 57 del 2013); in prima battuta era quindi utilizzato un criterio di applicazione della legge (per quello che ci occupa, anche dell’importante previsione dell’art. 4) fondato sul richiamo della previsione e del regime autorizzatorio previsto dal T.U.L.P.S. (in questo caso, l’art. 86, ult. parte che prevede l’installazione di apparecchi per il gioco in esercizi commerciali o pubblici, aree aperte al pubblico o circoli privati che svolgano attività commerciali di diversa tipologia e non siano espressamente autorizzati alla raccolta delle scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S.).<br />
I commi successivi dell’art. 2 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 cambiavano però decisamente tecnica, spostandosi dal richiamo del regime autorizzatorio, alla tipologia degli apparecchi utilizzati per il gioco lecito e sancendo espressamente l’applicabilità della legge agli &#8220;spazi riservati ai giochi leciti all&#8217;interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati&#8221; (art. 2 lett. c) utilizzanti &#8220;apparecchi per il gioco lecito…………..di cui all&#8217;articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931&#8243;(art. 2 lett. d); potendo gli apparecchi e congegni per il gioco lecito ex art. 110, 6° e 7° comma T.U.L.P.S. essere autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (art. 110, 3° comma T.U.L.P.S.), appare pertanto di tutta evidenza come l’ambito applicativo della normativa regionale debba essere considerato comprensivo dell’installazione di apparecchi di esercizio del gioco lecito tramite videoterminali (VLT), autorizzati, sia ai sensi dell’art. 86 (conclusione desumibile dai commi b), c) e d) dell’art. 2 della l.r. 57 del 2013) che dell’art. 88 del T.U.L.P.S. (conclusione desumibile dai soli commi c) e d) dell’art. 2 della l.r. 57 del 2013).<br />
Non può pertanto trovare accoglimento la costruzione proposta dalla difesa del controinteressato e tendente a prospettare l’applicazione della legge regionale solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. e non alle autorizzazioni ex art. 88; del resto, si tratta di costruzione che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della legge, permettendone l’applicazione alle sole autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività) e non alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore.<br />
Con tutta evidenza, si tratta poi di una normativa di fonte regionale finalizzata alla prevenzione della ludopatia (quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria) che doveva trovare applicazione anche da parte degli organi del Ministero dell’interno e, nel caso che ci occupa, della Questura di Lucca.<br />
La contraria tesi posta a base della difesa delle Amministrazioni resistenti (anche se non richiamata nell’atto impugnato) e di circolari del Ministero dell’Interno (da ultimo, si veda la circolare 6 marzo 2014 prot. 557/PAS/004248/12001 1) non considera, infatti, adeguatamente la previsione dell’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l&#8217;esecuzione del T.U.L.P.S.) che, con riferimento alle autorizzazioni ex artt. 86 e 88, prevede espressamente che &#8220;la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene&#8221; vale a dire, per ragioni oggi riportabili alla più moderna definizione di sanità pubblica e, quindi, anche alla prevenzione della ludopatia.<br />
Del resto, la soluzione sopra richiamata (fondata peraltro su una previsione espressamente richiamata nell’atto impugnato) è posta a base dei precedenti giurisprudenziali che riguardano la materia, come Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013 n. 4498, espressamente riferita all’impugnazione di una licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata (in quel caso, da organo non appartenente al Ministero dell’Interno) in violazione di una legge regionale (in quel caso, di una Provincia autonoma) finalizzata alla prevenzione della ludopatia; del tutto estranee alla presente vicenda sono poi le considerazioni contenute in Corte cost. 10 novembre 2011 n. 300, riferite alla problematica della possibilità per le Regioni di dettare norme finalizzate alla prevenzione della ludopatia e non alla diversa problematica degli organi destinati a dare applicazione alle previsioni in questione.<br />
Del tutto irrilevante appare poi il fatto che gli artt. 13 e 14 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 attribuiscano la vigilanza e poteri sanzionatori sull’osservanza della legge ai Comuni; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di poteri sanzionatori successivi all’eventuale attivazione di una “sala giochi” in violazione della legge e che non incidono sull’obbligo di dare applicazione, in sede di valutazioni prodromiche al rilascio delle autorizzazioni, alla legge regionale, come già rilevato, autonomamente radicato sull’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635.<br />
Nel caso di specie appare del tutto indiscutibile (anche alla luce delle precisazioni fornite dal controinteressato), come la sala destinata al gioco autorizzata con gli atti impugnati si trovi a meno di 500 m. da luoghi sensibili e come sia stata pertanto violata la previsione dell’art. 4, 1° comma della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 (&#8220;è vietata l&#8217;apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale&#8221;); altrettanto indubbio è come le autorizzazioni impugnate siano intervenute dopo l’entrata in vigore della legge regionale e non possano pertanto usufruire dell’eccezione riferita alle autorizzazioni precedentemente rilasciate, come quella che legittima l’attività della ricorrente.<br />
L’azione annullatoria deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; l’assoluta mancanza della prova del pregiudizio sofferto da parte della ricorrente impone il rigetto dell’azione risarcitoria, non essendo possibile, per il Giudicante, sopperire, attraverso il ricorso al potere equitativo, ad oneri probatori esclusivamente rientranti nella sfera di dominio del danneggiato (ed agevolmente dimostrabili).<br />
La novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
a) dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dell’istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a. presentata con il ricorso;<br />
b) accoglie l’azione impugnatoria, come da motivazione e, per l&#8217;effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 3 gennaio 2014 prot. Cat. 11E/2014/PASI del Questore di Lucca e del provvedimento 5 marzo 2014 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Lucca;<br />
c) rigetta l’azione risarcitoria.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>Il 19/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-2-2015-n-284/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2015 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2012 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-9-2012-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-9-2012-n-284/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2012 n.284</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini A. e L. Severi (Avv. De Pretis) c/ Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio e altri (Avv.Marchetti); Funivie Madonna di Campiglio S.p.a. e con l’intervento (ad opponendum) di Provincia Autonoma di Trento. 1. Giustizia amministrativa – Atto impugnabile –Progetto esecutivo – Lesività concreta. 2. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-9-2012-n-284/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2012 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-9-2012-n-284/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2012 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> A. e L. Severi (Avv. De Pretis) c/ Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio e altri (Avv.Marchetti); Funivie Madonna di Campiglio S.p.a. e con l’intervento (ad opponendum) di Provincia Autonoma di Trento.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Atto impugnabile –Progetto esecutivo – Lesività concreta. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Progettazione di opera pubblica – Affidamento a terzi &#8211; Evidenza pubblica – Necessità – Sussiste. 	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa–Contenzioso in materia urbanistico-edilizia –Ricorso – Interesse ad agire – Criterio della Vicinitas.	</p>
<p>4. Giustizia amministrativa– Redazione progetto- Controversia &#8211; Omessa notificazione al progettista &#8211; Inammissibilità del ricorso – Non sussiste – Ragioni – Mero interesse di fatto.	</p>
<p>5. Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Proprietari terreni finitimi – Obbligo – Non sussiste – Ragioni – Divieto di aggravio del procedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Solo il progetto esecutivo di un’opera è atto idoneo a concretare ed attualizzare la lesione delle posizioni giuridiche dei proprietari interessati all’espropriazione e dei soggetti confinanti o vicini che contestino le modalità di esecuzione dell’opera pubblica.	</p>
<p>2. Soltanto l’Amministrazione competente, in qualità di stazione appaltante, può elaborare la progettazione dell’opera pubblica da realizzare, salvo che essa non decida di affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica.<br />
Costituisce, dunque, strumento elusivo dell’ordinamento, l’assegnazione dell’incarico di progettazione a società formalmente privata, ma sostanzialmente controllata dall’Amministrazione, senza previo espletamento della procedura ad evidenza pubblica.	</p>
<p>3. La legittimazione e l’interesse al ricorso in materia urbanistico-edilizia si radicano sulla base del criterio della “vicinitas”, ossia della contiguità fra la proprietà dei ricorrenti e l’opera realizzanda. A tal proposito, anche i soggetti non economici, privi di un interesse partecipativo al procedimento di aggiudicazione dei servizi per l’esecuzione dell’opera pubblica, possono dolersi dell’omessa attivazione di un regolare procedimento di selezione dei candidati.	</p>
<p>4. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso al progettista cui è stata affidata la redazione del progetto di un opera pubblica.<br />
Il progettista, nei confronti dell’Amministrazione, non è titolare di un interesse legittimo, ma di un mero interesse semplice, o di fatto, di natura meramente economica, il quale potrà essere fatto valere, al fine del pagamento delle prestazioni professionali rese, solo nei rapporti privatistici che il progettista intrattiene con il committente.	</p>
<p>5. La comunicazione di avvio del procedimento non deve obbligatoriamente pervenire ai soggetti proprietari di terreni confinanti con l’opera pubblica, controinteressati alla nuova edificazione, laddove l’esigenza di celerità debba prevalere al fine di evitare un aggravio procedimentale per la p.a. in contrasto con i moderni principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 25 del 2012, proposto da:	</p>
<p>Laura Severi e Alessandro Severi, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, via S. Trinità, n. 14<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tullio Marchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 15;<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento;<br />
&#8211; Funivie Madonna di Campiglio S.p.a., non costituita in giudizio;<br />
&#8211; Augusto Severi, non costituito in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
&#8211; Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Damiano Florenzano e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Piazza Mostra, n. 15<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 9 maggio 2011, n. 25, di approvazione in linea tecnica del progetto preliminare per i lavori di &#8220;Realizzazione nuovo stadio dello slalom a Madonna di Campiglio e annessi parcheggi&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 13 luglio 2011, n. 39, di attivazione della deroga urbanistica per i lavori di realizzazione del nuovo stadio dello slalom;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 4 agosto 2011, n. 111, di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo per la &#8220;Realizzazione nuovo stadio dello slalom a Madonna di Campigl<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 6 dicembre 2011, n. 184, di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la &#8220;Realizzazione nuovo stadio dello slalom a Madonna di Campig<br />
&#8211; della determinazione del Responsabile Area tecnica del Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 7 dicembre 2011, n. 551, di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo relativo ai lavori di &#8220;Realizzazione nuovo s<br />
&#8211; della determinazione del Responsabile Area tecnica del Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 14 dicembre 2011, n. 565, di affidamento all&#8217;Agenzia per i Servizi della Provincia delle funzioni di stazione appaltante relativ<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese, per quanto occorrer possa:<br />	<br />
&#8212; della nota del Sindaco del Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola del 3 gennaio 2012, prot. n. 90, di risposta alla lettera dei ricorrenti del 14 dicembre 2011;<br />	<br />
&#8212; della deliberazione della Commissione comprensoriale per la tutela paesaggistico &#8211; ambientale nella Comunità delle Giudicarie del 24 giugno 2011, n. 313.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinzolo, Madonna di Campiglio, S. Antonio di Mavignola;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. I signori Severi sono proprietari della p.ed. 761, che tavolarmente individua una villetta residenziale di modeste dimensioni, risalente agli anni ’50 del secolo scorso, situata in centro a Madonna di Campiglio, rinomata località turistica del Comune di Pinzolo. Essa confina con lo stadio dello slalom, punto di arrivo della nota pista da sci ‘3Tre’ che è stata spesso utilizzata per gare di slalom speciale del circuito internazionale della Coppa del Mondo di sci alpino.<br />	<br />
I ricorrenti ricordano che in data 22 novembre 2011, in occasione di un incontro organizzato dal Comune di Pinzolo con i proprietari degli edifici confinanti con lo stadio, hanno avuto l’occasione di conoscere il progetto per la realizzazione di una nuova struttura al punto di arrivo della pista da slalom, mediante la demolizione di quella esistente e la costruzione di un nuovo complesso di maggiori dimensioni ospitante parcheggi, magazzini, uffici, un museo, tribune scoperte per il pubblico, box per la tv, bar e servizi.<br />	<br />
2. Con il presente ricorso essi hanno pertanto impugnato la deliberazione comunale di Pinzolo, Madonna di Campiglio e S. Antonio di Mavignola di data 6 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo stadio dello slalom, oltre alle precedenti deliberazioni di approvazione del progetto preliminare (del 9 maggio 2011) e definitivo (del 4 agosto 2011), alla deliberazione che, nel mese di luglio 2011, aveva autorizzato la deroga urbanistica, ed anche alle determinazioni dirigenziali di imputazione della spesa e di affidamento all’Agenzia provinciale per i servizi delle funzioni di stazione appaltante.<br />	<br />
3. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:<br />	<br />
I – “eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, per manifesta irragionevolezza e illogicità, travisamento della realtà e carenza dei presupposti”; i ricorrenti lamentano innanzitutto l’abnorme lievitazione di volumi e di altezza rispetto alla situazione esistente: la progettata struttura si svilupperà su sette livelli (di cui cinque fuori terra per un’altezza di oltre 10 metri, con una torre alta più di 20 metri) rispetto ai tre attuali; denunciano poi l’incoerenza del progetto rispetto al contesto urbano e il contrasto tipologico con l’architettura tradizionale dell’abitato di Madonna di Campiglio;<br />	<br />
II – “violazione dell’art. 28, comma 5, dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 7, comma 3, della n.t.a. del p.r.g. comunale”, perché la nuova struttura non rispetterebbe le distanze minime prescritte sia dal confine di proprietà che dall’edificio dei ricorrenti;<br />	<br />
III – “violazione degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, dell’art. 26 della l.p. 10.9.1993, n. 26, e dei principi generali di trasparenza, correttezza, imparzialità e proporzionalità nell’affidamento degli incarichi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche; eccesso di potere per carenza dei presupposti”; rilevato che i progetti preliminare, esecutivo e definitivo sono stati predisposti dalla società Funivia Madonna di Campiglio, la quale li ha direttamente commissionati ad un soggetto di fiducia al fine di accelerare la realizzazione del nuovo stadio, e che li ha poi offerti a titolo gratuito al Comune di Pinzolo che li ha fatti propri, i ricorrenti denunciano la violazione delle norme che prescrivono l’espletamento di procedure di evidenza pubblica per affidare incarichi di progettazione di opere pubbliche;<br />	<br />
IV – “violazione dell’art. 7 della l. 6.8.1990, n. 241, e dell’art. 25 della l.p. 30.11.1992, n. 23, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; violazione dei principi generali di economicità ed efficienza; eccesso di potere per difetto di istruttoria”.<br />	<br />
I ricorrenti hanno anche chiesto al Tribunale, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
4. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio eccependo in rito la tardività e l’inammissibilità del ricorso e chiedendo comunque la sua reiezione nel merito in quanto infondato.<br />	<br />
5. Con ordinanza n. 38, adottata nella camera di consiglio del 23 febbraio 2012, la domanda cautelare è stata accolta.<br />	<br />
Con la stessa ordinanza, in via istruttoria, è stato ordinato il deposito di documentazione utile ai fini della decisione del merito.<br />	<br />
6. L’Amministrazione comunale ha depositato la documentazione richiesta in data 15 marzo 2012.<br />	<br />
7. La citata ordinanza cautelare è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con l’ordinanza n. 2053, adottata nella camera di consiglio del 29 maggio 2012, ha respinto l’appello tenuto conto della ravvicinata udienza di discussione nel merito del ricorso.<br />	<br />
8. Con atto notificato il 21 maggio 2012 è intervenuta nel processo ad opponendum la Provincia autonoma di Trento, anch’essa eccependo la tardività dell’impugnativa, l’inammissibilità del primo e del terzo motivo e il difetto di interesse in capo ai ricorrenti, nonché chiedendone nel merito la reiezione.<br />	<br />
9. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.<br />	<br />
10. Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In sede pregiudiziale occorre definire l’eccezione di tardività dell’atto introduttivo tuzioristicamente opposta dalle difese delle Amministrazioni sia comunale che provinciale sul rilievo che il termine d’impugnazione per la maggior parte delle deliberazioni impugnate (dei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2011) è decorso dalla scadenza del termine della loro rispettiva pubblicazione all’albo comunale.<br />	<br />
L’eccezione &#8211; tenuto conto che il ricorso è stato notificato in data 21 gennaio 2012 &#8211; è infondata per le motivazioni che seguono.<br />	<br />
A) &#8211; Da un lato non è contestato che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza del progetto comunale di realizzare il nuovo stadio dello slalom solo in occasione dell’incontro organizzato dal Comune il giorno martedì 22 novembre 2011 “<i>per l’illustrazione del progetto dell’opera pubblica, per la discussione di eventuali osservazioni e per la consegna su chiavetta usb di eventuali files del progetto approvato</i>” (cfr., nota di convocazione datata 8.11.2012 – doc. n. 11 in atti dei ricorrenti);<br />	<br />
&#8211; deve pertanto farsi corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il termine decadenziale per l&#8217;impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica (o comunicazione dell&#8217;atto) ma anche dalla data dell&#8217;effettiva e<br />
&#8211; per questo profilo, il ricorso è stato dunque notificato l’ultimo giorno utile.<br />	<br />
B) &#8211; L’art. 18 della l.p. 10.9.1993, n. 26 (in materia di lavori pubblici di interesse provinciale) prevede &#8211; in difformità da quanto disposto dall’art. 12 del t.u. nazionale sulle espropriazioni 8.6.2001, n. 327 &#8211; che solo l&#8217;approvazione del progetto “<i>esecutivo</i>” di un’opera pubblica equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità e che è il progetto esecutivo che deve essere depositato presso la segreteria del comune con i prescritti elaborati grafici e descrittivi;<br />	<br />
&#8211; in proposito la giurisprudenza afferma che è unicamente con l’approvazione del progetto esecutivo, provvedimento tipico e dichiarativo della pubblica utilità, che si esplicita formalmente la definitiva volontà dell’Amministrazione di realizzare l’opera<br />
&#8211; è dunque il progetto esecutivo a presentare una stabile connotazione che consente di valutare appieno i profili di interferenza per coloro che se ne ritengono lesi; solo il progetto esecutivo, in altri termini, è l’atto che concreta ed attualizza la les<br />
&#8211; il progetto esecutivo del nuovo stadio dello slalom è stato approvato con la deliberazione della Giunta comunale del 6.12.2011, pubblicata all’albo pretorio il 7.12.2011 per dieci giorni consecutivi; ne consegue che, trattandosi di pubblicità legale, la<br />
&#8211; anche da questo diverso profilo il presente ricorso, notificato il giorno 21.1.2012, è dunque tempestivo.<br />	<br />
2. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto dedotto con il secondo e il terzo motivo.<br />	<br />
Posto però che rientra nel potere del giudice amministrativo &#8211; in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all&#8217;esercizio della funzione pubblica &#8211; decidere l&#8217;ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, procedendo all&#8217; esame dei motivi di censura nell&#8217;ordine logico segnato da quelli che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. V, 11.1.2012, n. 82), il Collegio reputa doveroso esaminare con priorità il terzo motivo.<br />	<br />
All’esame di esso occorre tuttavia premettere alcuni dati in punto di fatto, come emergenti dalla documentazione prodotta in giudizio anche a seguito della disposta istruttoria:<br />	<br />
&#8211; il primo atto con il quale il Comune di Pinzolo ha previsto la realizzazione dell’opera pubblica di causa consiste nell’iscrizione della “<i>realizzazione nuovo stadio dello slalom a Madonna di Campiglio e annessi parcheggi</i>”, per un importo compless<br />
&#8211; poco meno di due mesi dopo, segnatamente con lettera del 24.2.2011, la Società Funivie Madonna di Campiglio ha offerto a titolo gratuito al Comune il progetto preliminare del nuovo stadio dichiarando “<i>di aver commissionato direttamente tale progetto<br />
&#8211; Funivie Madonna di Campiglio è una s.p.a. il cui oggetto sociale ha previsto la costruzione e l’esercizio di funivie, seggiovie, impianti e mezzi di trasporto in genere, ma anche la costruzione e la gestioni di impianti per l’esercizio di attività sport<br />
&#8211; di questa società il Comune di Pinzolo possiede 2 azioni ordinarie e il Vicepresidente di essa, con poteri di “<i>firma libera e rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio per tutti gli atti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Con<br />
&#8211; nel mese di maggio 2011, con la deliberazione n. 25, il Consiglio comunale di Pinzolo ha approvato quel progetto esecutivo dichiarando di averne “<i>accertato</i>” la validità e di ritenerlo “<i>meritevole di approvazione</i>”;<br />	<br />
&#8211; successivamente, è stato aggiornato l’importo della spesa previsto nel programma pluriennale delle opere pubbliche 2011-2013 (che da € 5.000.000,00 è passato a € 6.850.000,00) e sono state attivate le procedure per richiedere il finanziamento provincial<br />
&#8211; nel frattempo, lo Studio di progettazione incaricato da Funivie Madonna di Campiglio S.p.a. ha predisposto il progetto definitivo, che la Giunta comunale (acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo della Provincia di Trento ai se<br />
&#8211; infine, dopo che lo stesso Studio di progettazione ha redatto anche il progetto esecutivo, questo è stato approvato con l’impugnata deliberazione giuntale del 6 dicembre 2011, che ha previsto un costo complessivo ancora maggiore, pari a € 7.940.000,00 (<br />
4. Emerge dunque de plano la fondatezza del terzo motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 20 (sull’affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche) della già citata l.p. n. 26 del 1993, nonché degli artt. 90 e 91 del Codice dei contratti pubblici, in base ai quali le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici sono realizzate direttamente dalla stazione appaltante tramite il personale dipendente (e, allo scopo, è anche prevista l’erogazione di retribuzioni incentivanti).<br />	<br />
Solo in caso di “<i>interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l&#8217;apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche</i>”, le quali devono però essere rigorosamente “<i>attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d&#8217;intesa con il dirigente generale</i>”, le attività di progettazione possono essere affidate a soggetti esterni, o direttamente (e nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 8 del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/Leg), o mediante confronto concorrenziale, e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
In altri termini, il Legislatore ha fissato il principio per cui deve essere di regola l’Amministrazione interessata a redigere il progetto dell’opera che intende realizzare, per una serie evidente di motivi concorrenti, tra i quali basta ricordare quello della parsimoniosa gestione del denaro pubblico evitando sprechi per inutili (se non quando, addirittura, clientelari) consulenze o servizi esterni ed affidando all’Amministrazione stessa l’elaborazione delle caratteristiche strutturali e gestionali delle opere pubbliche, conformemente a principi di utilità, effettività e congruità rispetto ai fabbisogni da soddisfare. Senza tacere, poi, dell’esigenza di evitare pericoli di pressioni o collusioni da o con gruppi economici, i quali, dietro la gratuità dell’offerta progettuale, possono celare intenti squisitamente egoistici di lucro ed accaparramento.<br />	<br />
Su questi punti non pare incongruo ricordare che il Giudice d’appello ha precisato come “<i>soltanto l’amministrazione competente possa elaborare direttamente la progettazione dell’opera pubblica da realizzare oppure affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica</i>”, e che “<i>l’avere previsto che la progettazione sarebbe stata messa a disposizione della Regione e che quest’ultima avrebbe provveduto a farla propria e a presentarla al Ministero per l’approvazione e la concessione del finanziamento</i>” ha concretizzato “<i>un’elusione</i>” della normativa sopra citata perché in tal modo “<i>si è consentito che un incarico di progettazione di interesse (e competenza) della Regione non è stato svolto né da personale della stessa o di altre pubbliche amministrazioni, né da soggetto scelto con le procedure di cui al Codice dei contratti pubblici</i>” (cfr., C.d.S., sez. VI, 7.3.2008, n. 1008).<br />	<br />
5a. Né vale sostenere che detta pronuncia non potrebbe essere invocata perché Funivie Madonna di Campiglio è una società privata e che l’Amministrazione si sarebbe limitata ad accettare una “<i>donazione da parte di soggetti privati</i>” (cfr., pag. 11 memoria del Comune di data 11.6.2012).<br />	<br />
Infatti, dalla documentazione versata in atti dal Comune non risulta che tra il Comune di Pinzolo e la nominata Società sia mai stato stipulato alcun contratto di donazione che, lo si ricorda, deve essere formato per atto pubblico sotto pena di nullità (cfr., art. 782 c.c.), non potendosi certo invocare nel caso de quo l’eccezione prevista per le cose mobili di modico valore, ex art. 783 c.c., trattandosi di un oneroso progetto per un’importante opera pubblica per la quale è stato dichiarato un valore pari a poco meno di 8 milioni di euro.<br />	<br />
In definitiva, anche sotto il profilo civilistico del procedimento di formazione del contratto, la tesi della donazione introdotta dall’Amministrazione con l’ultima memoria è infondata.<br />	<br />
5b. Dalla stessa documentazione in atti emerge, in realtà, una singolare tempistica: il Consiglio di amministrazione della Società Funivie Madonna di Campiglio, “<i>in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pinzolo</i>”, i responsabili del Comitato 3-Tre e i rappresentanti internazionali della F.I.S., ha direttamente commissionato la progettazione dell’opera pubblica in questione a progettisti di fiducia ancora nel mese di maggio dell’anno 2009 (cfr., pagg. 2 e 9 della relazione illustrativa generale &#8211; doc. n. 5 in atti del Comune), e nel mese di novembre 2010 ha incaricato lo Studio di ingegneria e architettura AB S.r.l. di Trento dello sviluppo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (cfr., pag. 5 della memoria di costituzione del Comune).<br />	<br />
La “<i>collaborazione</i>” dell’Amministrazione comunale di Pinzolo, formalmente e in concreto, si è manifestata un anno e mezzo dopo, nel mese di dicembre 2010, con l’assunzione della deliberazione di realizzare il nuovo stadio, ossia quando il Consiglio comunale ha adottato il programma pluriennale delle opere pubbliche 2011-2013 (di cui alla deliberazione n. 102 del dicembre 2010), quindi il primo atto obbligatorio della procedura per la realizzazione di una nuova opera pubblica, ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del decreto del Presidente della Regione 1.2.2005, n. 3/L, concernente il testo unico delle leggi regionali sull&#8217;ordinamento dei comuni e dell’art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 1.2.2005, n. 4/L, concernente il testo unico delle leggi regionali sull&#8217;ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).<br />	<br />
Due mesi dopo, la Società ha presentato il progetto preliminare al Consiglio comunale, il quale l’ha approvato limitandosi a dichiarare di averne “<i>accertato la validità</i>”. Nonostante nelle memorie difensive sia stato affermato che l’opera in questione vorrebbe presentarsi come un “<i>tratto caratterizzante il centro sciistico di Madonna di Campiglio</i>”, non è stato tuttavia dimostrato che la competente Amministrazione territoriale abbia mai approfonditamente valutato e formalmente deliberato sugli interessi pubblici perseguiti, sulla necessità della nuova opera e sul suo potenziale impatto sia dal punto di vista ambientale-paesaggistico (esprimendo così indicazioni da fornire al progettista, verificando diverse soluzioni architettoniche rispetto alle esigenze e ai bisogni pubblici), che sugli effetti della relativa operazione sui conti pubblici, nonché sugli interessi dei privati incisi dalla realizzazione dell’opera.<br />	<br />
L’analisi della tempistica della procedura posta in essere conduce, dunque, all’evidente conclusione che il Comune di Pinzolo, utilizzando la Società Funivie Madonna di Campiglio (privata ma con il Sindaco dello stesso Comune rivestente la decisiva carica di Vicepresidente) &#8211; ma sostanzialmente utilizzato da questa &#8211; abbia eluso la procedura di affidamento prescritta per l’assegnazione dell’incarico di progettazione del nuovo stadio dello slalom, al contempo così non assicurando che quella approvata sia la scelta più soddisfacente per il Comune, quale ente esponenziale dei veri ed oggettivi interessi e bisogni della comunità locale.<br />	<br />
6. L’evidente fondatezza del terzo motivo non è intaccata dalle plurime eccezioni opposte ad esso sia dal Comune di Pinzolo che dalla Provincia di Trento, intervenuta ad opponendum.<br />	<br />
Innanzitutto, è stata eccepita la carenza di legittimazione e di interesse dei ricorrenti, meri proprietari finitimi del realizzando nuovo stadio e pertanto asseritamente non legittimati a dolersi del mancato esperimento delle procedura di legge per la selezione del progettista dell’opera.<br />	<br />
A queste argomentazioni è sufficiente replicare richiamando i principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, la cui notorietà esime il Collegio dall’enunciazione di riferimenti, secondo cui la legittimazione e l’interesse al ricorso in materia urbanistico-edilizia si radicano sulla base del criterio della “<i>vicinitas</i>”, ossia, nel caso in esame, la contiguità tra la proprietà dei ricorrenti e lo stadio dello slalom. Nelle dedotte e fondate violazioni delle norme urbanistiche comunali (di cui al secondo motivo, che viene esaminato di seguito) è insito il pregiudizio lamentato dai ricorrenti ma anche il correlato sacrificio derivante dall&#8217;aggravio futuro per la presenza del nuovo manufatto, quantomeno per la sua presenza altamente impattante nell’area circostante.<br />	<br />
Ma i pregiudizi che essi denunciano conseguono anche al fatto che il Comune ha di fatto approvato un progetto redatto da un soggetto terzo senza alcuna adeguata istruttoria in proposito; in altri termini, al rispetto delle procedure di legge &#8211; anche di evidenza pubblica &#8211; non consegue solo la scelta del miglior contraente ma anche la possibilità per l’Amministrazione di verificare diverse opzioni progettuali.<br />	<br />
Nel caso in esame, solo attraverso la verifica di diverse alternative si sarebbe giunti alla scelta più idonea anche in termini di funzionalità, di sostenibilità e di impatto ambientale per un’opera sicuramente importante per lo sviluppo locale ma, lo si deve ricordare, che deve essere comunque realizzata non in una zona isolata ma in centro all’abitato. Su questo punto, in particolare, e come già detto, non vi è stata alcuna valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli privati sacrificati. Né si può sostenere che i predetti profili rimangano estranei all’area di tutela del terzo proprietario confinante ma non potenziale progettista.<br />	<br />
A parere del Collegio, infatti, le contestazioni avverso la realizzazione di una nuova opera pubblica da parte di terzi proprietari limitrofi all’opera stessa ben possono coinvolgere anche i profili procedurali che hanno condotto all’approvazione di uno specifico progetto in forza del quale il Comune realizzerà un intervento su un lotto confinante con quello di proprietà dei ricorrenti e che, in concreto, anche a causa delle modalità con cui è stato adottato, lede i loro interessi urbanistici.<br />	<br />
In definitiva, in siffatte circostanze, anche soggetti non economici privi di un interesse partecipativo ad un procedimento di aggiudicazione dei servizi per l’esecuzione dell’opera pubblica possono dolersi dell’omessa attivazione di quel procedimento.<br />	<br />
Il mezzo in esame non può nemmeno essere dichiarato tardivo, come opposto dalle parti resistenti, perché, pur denunciandosi la violazione delle norme provinciali e nazionali sull’affidamento degli incarichi di progettazione, non sono stati impugnati atti di procedure di affidamento: ad esso non si deve pertanto applicare l’art. 120 c.p.a. bensì l’ordinario termine di impugnazione che, come più sopra è già stato verificato, è stato rispettato.<br />	<br />
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio a causa dell’omessa notificazione di esso allo Studio ingegneristico che ha progettato il nuovo stadio dello slalom: nella presente controversia, attinente alla materia urbanistico-edilizia, il progettista dell’opera è titolare non di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante dei ricorrenti, bensì di un mero interesse economico semplice, o di fatto, alla realizzazione dell&#8217;opera secondo il progetto da egli redatto. Interesse di fatto che potrà convertirsi in un interesse giuridicamente rilevante solo nei rapporti privatistici con il committente, al fine del pagamento delle prestazioni professionali comunque rese.<br />	<br />
7. Anche il secondo motivo di ricorso, che attiene alla violazione delle distanze dalla proprietà dei ricorrenti, merita di essere accolto per le ragioni che seguono.<br />	<br />
A) &#8211; Quanto alla nuova scala di sicurezza:<br />	<br />
&#8211; urbanisticamente la zona di interesse è classificata “area per attrezzature pubbliche di interesse comune (IC)”, regolamentata dall’art. 28 – F.1 delle n.t.a. del p.r.g.;<br />	<br />
&#8211; la situazione esistente, come si evince chiaramente dalla foto doc. n. 14 in atti dei ricorrenti e dall’all. n. 01 depositato dall’Amministrazione in data 15.3.2012, vede una scala grezza, che dista poco meno di 3 m. dal confine con la proprietà dei ric<br />
&#8211; il progetto autorizzato prevede, previo sbancamento del terreno naturale e la sua rimozione, la costruzione di una nuova scala piena, in cemento armato, con annessi parapetti; dopo la prima rampa di gradini la scala si sdoppia e un ramo di essa si muta<br />
&#8211; la costruzione della nuova scala è stata progettata su di un sedime leggermente discosto da quello attuale e con struttura e altezze maggiori rispetto alla situazione esistente;<br />	<br />
&#8211; esplicandosi dunque detta scala con annessa passerella in una nuova costruzione, per essa si deve osservare la distanza minima di 5 m. dal confine di proprietà misurata in ogni punto e in tutte le direzioni [ex comma 5 dell’art. 28 e lett. a) del comma<br />
&#8211; né può essere invocata l’eccezione prevista dalla lett. b) iii) del comma 1u dell’art. 5, ove è consentita l’edificazione anche ad una distanza inferiore dal confine di proprietà anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, perché non è stat<br />
&#8211; né può essere sostenuto che le riportate disposizioni non sarebbero applicabili perché i ricorrenti avrebbero costruito una copertura fino al muro di confine con la proprietà pubblica, e quindi in aderenza: la ( del tutto eventuale e mai contestata) irr<br />
B) &#8211; Quanto al nuovo passaggio pedonale in trincea:<br />	<br />
&#8211; la situazione esistente (come si evince chiaramente dalle foto doc. nn. 14 e 16 in atti dei ricorrenti; dalle foto all. n. 37 del Comune e dall’all. n. 02 depositato dall’Amministrazione in data 15.3.2012), a differenza di quanto afferma il Comune, non<br />
&#8211; immediatamente a ridosso del confine dei ricorrenti, sopra il muro di confine, è impossibile transitare perpendicolarmente alle attuali scale di sicurezza (collocazione del previsto camminamento pedonale) atteso che, come hanno sottolineato i ricorrenti<br />
&#8211; verso monte, gli sciatori e il pubblico che utilizzano le scale posizionate sul prato (peraltro non rappresentate in alcun disegno di progetto ma ben visibili dalla documentazione fotografica) che lo collegano con la zona di arrivo della pista da sci, p<br />
&#8211; ne consegue che il previsto camminamento in trincea non sostituisce alcun percorso esistente ma costituisce un’opera del tutto nuova, della quale è prevista la realizzazione a confine con la proprietà dei ricorrenti, solo parzialmente ricavata al di sot<br />
&#8211; il nuovo camminamento pedonale a confine permette dunque un comodo affaccio diretto sul fondo dei deducenti, atteso che la profondità verso valle, ossia a ridosso della parte retrostante l’edificio di causa, risulta pari a 1,30 m.;<br />	<br />
&#8211; ciò esclude che detto camminamento costituisca un volume completamente interrato, come sostiene l’Amministrazione comunale che per esso invoca l’applicazione del comma 1w dell’art. 5 delle n.t.a. che, peraltro, permette l’edificazione a confine solo qua<br />
&#8211; trattasi, all’opposto, di una nuova edificazione per la realizzazione della quale occorre dunque osservare le già indicate distanze sia dal confine di proprietà (5 m.) che dagli edifici (10 m.).<br />	<br />
8. Non è invece fondata la censura con cui si denuncia che le tribune smontabili si protendono a meno di 10 m. dal muro della casa dei ricorrenti e che, non essendo esse facilmente rimovibili, non potrebbero essere considerate opere precarie. Con la memoria di data 11 giugno 2012 i ricorrenti hanno in proposito soggiunto che se le strutture orizzontali, pur di dimensioni e peso non indifferente, ben potrebbero essere rimosse, non altrettanto potrebbe dirsi per le strutture verticali fisse di sostegno, il che escluderebbe il carattere precario delle previste tribune.<br />	<br />
Invero, su questo punto in pubblica udienza il Presidente del Collegio ha rivolto una specifica richiesta di precisazione al difensore dell’Amministrazione comunale, il quale ha responsabilmente assicurato che per tutte le strutture delle tribune, sia orizzontali che verticali, è prevista la totale rimozione al termine della stagione sciistica.<br />	<br />
Sulla base di questo chiarimento a dette tribune si applica pertanto il comma 1z dell’art. 5 delle n.t.a., che definisce manufatti precari quelli con “<i>finalità funzionali provvisorie per l’uso cui sono destinate</i>” nonché “<i>necessari a far fronte a esigenze stagionali</i>”, e per i quali non è previsto il rispetto delle distane minime.<br />	<br />
In presenza della riportata disposizione, specifica e inoppugnata, non è pertanto invocabile da parte dei ricorrenti la giurisprudenza che, di regola, non ammette coincidenza tra precarietà e stagionalità.<br />	<br />
9. L’ultimo mezzo di ricorso, sulla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, è infondato in punto di diritto. <br />	<br />
Infatti, il progetto esecutivo in esame non produce alcun effetto formalmente espropriativo sulla proprietà dei ricorrenti, nei cui confronti non trova dunque applicazione l’art. 18 della già menzionata l.p. sui lavori pubblici n. 26 del 1993, il quale ha previsto che la comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica, nelle forme e nei modi di cui alla l.p. 30.11.1992, n. 23, sia inviata solo “<i>ai proprietari e ai possessori degli immobili da espropriare</i>”.<br />	<br />
I meri vicini, controinteressati alla nuova edificazione, non sono dunque espressamente annoverati tra i soggetti destinatari della comunicazione dell’avvio del procedimento e l&#8217;invocata estensione ad essi (potenzialmente sia innumerevoli che di difficoltosa individuazione) della predetta comunicazione comporterebbe per le Amministrazioni pubbliche un aggravio procedimentale in contrasto con i moderni principi di economicità e di efficienza dell&#8217;attività amministrativa.<br />	<br />
Su questo punto, e nella specifica materia della costruzione di opere pubbliche, la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermare che la Pubblica amministrazione “<i>è tenuta a notificare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi, tra cui non sono ricompresi … i proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento</i>” (cfr., C.d.S., sez. V, 25.7.2011, n. 4454; sez. IV, 3.3.2009, n. 1213).<br />	<br />
10. In conclusione &#8211; seppur con le precisazioni testé svolte sulle tribune &#8211; il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti resistenti nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 25 del 2012,<br />	<br />
lo accoglie.<br />	<br />
Condanna il Comune di Pinzolo e la Provincia di Trento, in solido tra di loro, e tenuto conto del valore della causa nonché dell’entità dell’attività difensiva svolta, a corrispondere ai ricorrenti la complessiva somma di € 8.000,00 (ottomila), (di cui € 7.000,00 per onorari ed € 1.000,00 per diritti), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-14-9-2012-n-284/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2012 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/4/2012 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-4-2012-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza di rimozione a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Urbanistica del Comune con cui veniva ordinato al ricorrente: “la immediata rimozione del muretto di recinzione in cls. posto a confine delle particelle 30 e 40 tagliando in due porzioni la part.lla 3, impedendo l’accesso alla particella stessa,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-4-2012-n-284/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/4/2012 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-4-2012-n-284/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/4/2012 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza di rimozione a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Urbanistica del Comune con cui veniva ordinato al ricorrente: “la immediata rimozione del muretto di recinzione in cls. posto a confine delle particelle 30 e 40 tagliando in due porzioni la part.lla 3, impedendo l’accesso alla particella stessa, di proprietà del demanio pubblico dello Stato ramo difesa esercito, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente&#8221;.<br />
 Considerato che il ricorrente impugna l&#8217;ordinanza di rimozione di un muretto di recinzione collocato al limite della sua proprietà;<br />
considerato che il medesimo afferma che il terreno è stato acquistato nel 2011 dalla Provincia di Foggia dei Frati minori cappuccini, tuttora titolare di una serie di terreni circostanti e al proposito lamenta sostanzialmente che l’ordinanza sia stata emessa nei suoi confronti senza alcun accertamento in ordine al responsabile dell&#8217;abuso;<br />
considerato che sostiene altresì che tale abuso sarebbe precedente all&#8217;acquisto e il muretto farebbe parte di un&#8217;unica recinzione dei terreni in origine tutti di proprietà dell&#8217;ordine religioso;<br />
considerato che il Comune oppone che l&#8217;istante era comproprietario al 50% della particella 42 sin dal 1991, divenendone poi nel 2011 proprietario esclusivo, e che la recinzione da rimuovere è realizzata con materiali diversi rispetto a quelli dei terreni confinanti;<br />
considerato che l&#8217;ordinanza (la quale evidenzia che il muretto taglia in due porzioni la particella 3, &#8220;impedendo l&#8217;accesso all&#8217;intera particella stessa, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa Esercito&#8221;) sembra dare applicazione dell&#8217;articolo 35 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, pur non menzionandolo;<br />
considerato che, in effetti, a differenza di quanto previsto dall&#8217;articolo 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in cui l&#8217;ordine di demolizione può essere legittimamente comminato anche al proprietario non responsabile dell&#8217;abuso, l&#8217;articolo 35 (riguardante gli &#8220;Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici&#8221;) statuisce che la misura ripristinatoria debba essere notificata al solo responsabile dell&#8217;abuso (visto che ovviamente la proprietà è pubblica);<br />
considerato che le indicazioni in tal senso sono presenti solo negli atti difensivi dell&#8217;Ente, mentre il provvedimento gravato si limita ad indirizzare l&#8217;ordine al signor Placentino in qualità di proprietario;<br />
considerato perciò che, sotto questo profilo, l&#8217;ordinanza non appare congruamente motivata;<br />
considerato che ovviamente è fatto salvo il potere del Comune di provvedere emendando l&#8217;atto dal vizio riscontrato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00284/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00439/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 439 del 2012, proposto da <b>Nicola Leonardo Placentino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Nardella, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Savino in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 143 (Studio dell’avv. Porcelli);	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Giovanni Rotondo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Rita Longo, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Gaetano in Bari, piazza Umberto n. 40; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza di rimozione a firma del Dirigente del Settore LL.PP. Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo, n. 14 del Registro del 27 gennaio 2012 con cui veniva ordinato al ricorrente: “la immediata rimozione del muretto di recinzione in cls. posto a confine delle particelle 30 e 40 tagliando in due porzioni la part.lla 3, impedendo l’accesso alla particella stessa, di proprietà del demanio pubblico dello Stato ramo difesa esercito, facenti parte tutte del foglio 36 e il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente&#8221;.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Antonio Nardella e Anna Rita Longo;	</p>
<p>Considerato che il ricorrente impugna l&#8217;ordinanza di rimozione di un muretto di recinzione collocato al limite della sua proprietà;<br />	<br />
considerato che il medesimo afferma che il terreno è stato acquistato nel 2011 dalla Provincia di Foggia dei Frati minori cappuccini, tuttora titolare di una serie di terreni circostanti e al proposito lamenta sostanzialmente che l’ordinanza sia stata emessa nei suoi confronti senza alcun accertamento in ordine al responsabile dell&#8217;abuso;<br />	<br />
considerato che sostiene altresì che tale abuso sarebbe precedente all&#8217;acquisto e il muretto farebbe parte di un&#8217;unica recinzione dei terreni in origine tutti di proprietà dell&#8217;ordine religioso;<br />	<br />
considerato che il Comune di San Giovanni Rotondo a ciò oppone che l&#8217;istante era comproprietario al 50% della particella 42 sin dal 1991, divenendone poi nel 2011 proprietario esclusivo, e che la recinzione da rimuovere è realizzata con materiali diversi rispetto a quelli dei terreni confinanti;<br />	<br />
considerato che l&#8217;ordinanza (la quale evidenzia che il muretto taglia in due porzioni la particella 3, &#8220;impedendo l&#8217;accesso all&#8217;intera particella stessa, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Difesa Esercito&#8221;) sembra dare applicazione dell&#8217;articolo 35 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, pur non menzionandolo;<br />	<br />
considerato che, in effetti, a differenza di quanto previsto dall&#8217;articolo 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in cui l&#8217;ordine di demolizione può essere legittimamente comminato anche al proprietario non responsabile dell&#8217;abuso, l&#8217;articolo 35 (riguardante gli &#8220;Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici&#8221;) statuisce che la misura ripristinatoria debba essere notificata al solo responsabile dell&#8217;abuso (visto che ovviamente la proprietà è pubblica);<br />	<br />
considerato che le indicazioni in tal senso sono presenti solo negli atti difensivi dell&#8217;Ente, mentre il provvedimento gravato si limita ad indirizzare l&#8217;ordine al signor Placentino in qualità di proprietario;<br />	<br />
considerato perciò che, sotto questo profilo, l&#8217;ordinanza non appare congruamente motivata;<br />	<br />
considerato che ovviamente è fatto salvo il potere del Comune di provvedere emendando l&#8217;atto dal vizio riscontrato;<br />	<br />
considerato pertanto che si rinvengono i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’articolo 55, primo e nono comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
considerato che le particolarità dell&#8217;intera vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) accoglie la suindicata domanda cautelare, come da motivazione, e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;atto impugnato;<br />	<br />
compensa tra le parti le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-4-2012-n-284/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/4/2012 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-3-2009-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-3-2009-n-284/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.284</a></p>
<p>Vincenzo Fiorentino – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore Elettraedil s.n.c. (avv.ti E. Notti e L. Muraca) c. Comune di Aprigliano (avv. C. Pitaro), Conedil Federimpresa (avv. M. Urso) sull&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione di subappalto anche quando l&#8217;impresa non intende subappaltare alcuna lavorazione 1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-3-2009-n-284/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-3-2009-n-284/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vincenzo Fiorentino – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore<br /> Elettraedil s.n.c. (avv.ti E. Notti e L. Muraca) c. Comune di Aprigliano (avv. C. Pitaro), Conedil Federimpresa (avv. M. Urso)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione di subappalto anche quando l&#8217;impresa non intende subappaltare alcuna lavorazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Dichiarazione di subappalto – Previsione a pena di esclusione – Impresa concorrente – Intenzione di non subappaltare alcuna lavorazione – Dichiarazione negativa – Va fornita.	</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Art.12, d.lg. n.163 del 2006 – Interpretazione.	</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Esclusione dalla gara – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Non è illegittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il bando di gara prevede, a pena di esclusione, la dichiarazione di subappalto, la circostanza che l’impresa concorrente intendeva partecipare alla gara eseguendo le lavorazioni in proprio, senza subappaltarne alcuna, non impediva alla stessa di rendere la dichiarazione negativa, non consentendo altresì alla  volontà dell’interessata di fuoriuscire dalla sua sfera giuridica soggettiva, restando implicita, mentre la funzione per cui sono previste le dichiarazioni nella domanda di partecipazione e sono sottoposte talvolta a pena di esclusione è quella di rendere certa ed inequivocabile la volontà del futuro contraente in ordine alle obbligazioni del contratto che si andrà a stipulare.	</p>
<p>2. In tema di affidamento di un appalto pubblico, l’art.12, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, fissa un termine massimo di 30 giorni per la approvazione della aggiudicazione provvisoria, da parte dell’organo competente, decorso il quale, nel silenzio dell’organo competente, l’aggiudicazione si intende approvata; pertanto, si tratta di una norma atta a snellire la procedura e non a fissare il termine il cui decorso è condizione perché l’organo competente possa provvedere alla approvazione della aggiudicazione provvisoria.	</p>
<p>3. In tema di affidamento di un appalto pubblico, non è illegittima l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, in quanto quello di esclusione è un subprocedimento all’interno del procedimento di gara e per i subprocedimenti non v’è necessità della comunicazione di avvio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 871 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>ELETTRAEDIL s.n.c. di Perri Carla Giuseppina &#038; Co.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ettore NOTTI e Luigi MURACA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Monica LOTITO in Catanzaro Via Pugliese, n. 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Aprigliano<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmelo PITARO e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del TAR in assenza di domicilio eletto in Catanzaro; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>CONEDIL FEDERIMPRESA s.c.<i></b></i> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo URSO e domiciliata presso l’Ufficio di Segreteria del TAR in assenza di domicilio eletto in Catanzaro; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione n. 227 del 31 luglio 2008 avente ad oggetto la aggiudicazione definitiva della gara di appalto allo stato non conosciuto, nonché la approvazione dei verbali di gara e della esclusione della ricorrente dalla gara avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione della viabilità urbana del centro storico Frazione Vico” del Comune di Aprigliano con procedura aperta,<br />	<br />
della predetta determinazione, dei verbali di gara e ove necessario del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di appalto, nella parte in cui richiede a pena di esclusione la indicazione obbligatoria anche se negativa delle lavorazioni che ex art. 118 c. app. le imprese intendono subappaltare e nella parte in cui richiede a pena di esclusione la legalizzazione delle firme apposte sulle polizze non in originale e le sottoscrizioni dei soggetti rappresentanti gli enti fideiussori,<br />	<br />
del contratto ove stipulato, allo stato non conosciuto, di tutti gli atti esecutivi inerenti l’espletamento dei lavori (verbale di consegna dei lavori), nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso il bando di gara e il disciplinare e la deliberazione di GC n. 73 del 25 febbraio 2003 di nomina della commissione di gara,<br />	<br />
nonché<br />	<br />
per il riconoscimento alla ricorrente del risarcimento in forma specifica mediante l’aggiudicazione dei lavori, ovvero in subordine, al risarcimento dei danni subiti e subendi in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell’ente al pagamento della somma pari all’utile di impresa nella misura del 10% del prezzo netto offerto o di quella somma determinata ai sensi dell’art. 1226 c.c., nonché delle spese sostenute in relazione alla gara per Euro 5.000,00 ed al presente procedimento;<br />	<br />
nonché per l’annullamento<br />	<br />
proposto con motivi aggiunti depositati il 5 settembre 2008<br />	<br />
dell’atto di cui alla nota a prot. 2943 del 5 settembre 2008, recante la conferma dell’aggiudicazione definitiva alla controinteressata dei lavori di riqualificazione della viabilità urbana del centro storico frazione Vico del Comune di Aprigliano, data con provvedimento n. 227 del 31 luglio 2007 contenente l&#8217; approvazione dei verbali di gara e contestuale esclusione della ricorrente dalla gara e con il quale il Comune di Appigliano ha negato l’accesso ai verbali di gara;..</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione e della controinteressata;<br />	<br />
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13/02/2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 7 agosto 2008 al Comune di Aprigliano ed alla controinteressata e depositato il successivo 7 agosto, l’impresa in epigrafe impugna gli atti, pure in epigrafe indicati, della gara a procedura aperta per i lavori di riqualificazione del centro storico della Frazione Vico di quel Comune da tenersi col metodo del presso più basso a quello posto a base di gara. Espone, altresì, che delle cinque imprese che avevano presentato domanda di partecipazione, tre, tra cui ella stessa, venivano escluse perché la polizza fideiussoria non era stata legalizzata da un pubblico ufficiale nei modi previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 445 del 2000. E la ricorrente, in particolare, era esclusa pure per non avere effettuato la dichiarazione di subappalto anche se negativa. L’interessata rappresenta che, già durante il seggio di gara, faceva rilevare che la Commissione avrebbe potuto invitarla ad integrare la polizza, ove effettivamente ritenuta non conforme e che la dichiarazione di subappalto non era prevista a pena di esclusione.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di esclusione deduce:<br />	<br />
1. Violazione della L. n. 241/1990; violazione articoli dal 38 a 46, 118 del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione del bando e del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto ed illogicità e travisamento della realtà, omessa ed insufficiente istruttoria, violazione dell’art. 97 Cost., errore di fatto; violazione del principio della par condicio; violazione del principio di massima partecipazione; violazione del principio teleologico;<br />	<br />
2. Violazione dell’art. 84 del d.lgs. 163/2006;<br />	<br />
3. Violazione articoli 7 e 21 della L.n. 241 del 1990 – Violazione art. 79 del d.lgs. n. 163/2006;<br />	<br />
4. Violazione dell’art. 12, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Conclude per l’accoglimento della misura cautelare presidenziale, della istanza cautelare collegiale e del ricorso.<br />	<br />
Con decreto presidenziale del 13 agosto 2008 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />	<br />
Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la determinazione di aggiudicazione definitiva, reiterando i motivi di ricorso e chiedendo una ulteriore misura cautelare ante causam che è stata respinta con decreto presidenziale del 9 settembre 2008.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha contestato ogni doglianza ed ha chiesto la reiezione del ricorso, così come analogamente ha effettuato la controinteressata.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 18 settembre 2008 l’istanza cautelare è stata rigettata, ma il Consiglio di Stato l’ha riformata con ordinanza n. 5923 del 7 novembre 2008.<br />	<br />
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 febbraio 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />	<br />
Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente che ha partecipato ad una gara pubblica per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del centro storico della frazione Vico del Comune di Aprigliano per un importo a base d’asta di Euro 172.000,00 compresi gli oneri della sicurezza e da aggiudicarsi col metodo del massimo ribasso, impugna l’esclusione motivata come segue:<br />	<br />
“a) non è stata dichiarata la lettera a) del punto 12/1 del bando di gara (il quale prevedeva la dichiarazione di subappalto);<br />	<br />
b) in quanto la polizza fideiussoria relativa alla cauzione non è stata legalizzata da un pubblico ufficiale nei modi previsti all’art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m. per come richiesto al punto 13 del bando di gara”.</p>
<p>2. In ordine al primo punto della motivazione, parte ricorrente lamenta che nel silenzio del bando e del disciplinare di gara oltre che in spregio dell’art. 118 del Codice degli Appalti non era possibile procedere alla sua esclusione. Argomenta che dalla lettera del bando e del disciplinare si desumeva che la decisione di subappaltare era una facoltà del concorrente e che da nessuna parte vi era la sanzione della esclusione.<br />	<br />
In ordine al secondo punto della motivazione assume la ricorrente che la dichiarazione prodotta dall’agente sulla cauzione provvisoria conteneva tutti i dati necessari per il riscontro dei poteri di firma dell’agente richiesti dal bando e che semmai l’Amministrazione ben avrebbe potuto invitarla ad integrare la documentazione lacunosa, ai sensi dell’art. 46 del Codice degli Appalti. Deduce che, in ogni caso, la clausola del bando si risolve in una formalità non essenziale, perché contempla a pena di esclusione la legalizzazione della firma dell’agente assicurativo, ma non prevede la possibilità di una dichiarazione dello stesso agente, attestante il possesso dei poteri di firma, con gli estremi del conferimento del mandato, corredata dalla copia del documento di riconoscimento dello stesso, come effettuato dalla ricorrente. Conclude sul punto rappresentando che la equiparazione tra dichiarazione omessa e dichiarazione formalmente incompleta oltre che violare il principio del buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa essendo fondata su presupposti inconciliabili, ha di fatto consentito la irrogazione di una sanzione sproporzionata, quale l’espulsione dalla gara.<br />	<br />
Deduce, inoltre, che la deliberazione di nomina della commissione di gara, nel prevedere che essa è composta da quattro membri viola l’art. 84 del Codice degli Appalti, che prevede che i commissari siano in numero dispari e che quelli diversi dal presidente non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, mentre uno dei componenti della commissione di gara ha approvato il progetto definitivo dell’opera.<br />	<br />
Secondo le tesi di parte ricorrente, poi, l’Amministrazione avrebbe anche mancato nel non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.<br />	<br />
Lamenta, infine, che non è stato rispettato lo spatium deliberandi di trenta giorni che la norma di cui agli articoli 11, comma 10 e 12 comma 1 del Codice degli Appalti impongono dalla aggiudicazione provvisoria, mentre l’Amministrazione ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria, alla approvazione degli atti e contestualmente alla aggiudicazione definitiva.</p>
<p>3. Completamente destituita di fondamento e smentita in fatto appare la doglianza secondo cui né il bando, né il capitolato speciale o il disciplinare di gara prevedessero che la dichiarazione di subappaltare parte dei lavori fosse sguarnita della sanzione dell’esclusione in caso di mancanza della apposita dichiarazione.<br />	<br />
In particolare il bando al punto 12 recante la rubrica “Documentazione per la partecipazione alla gara” al n. 1 stabiliva che nell’istanza di partecipazione “le Ditte dovessero, altresì indicare: a) le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. intendono eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;”. Il successivo punto 12.9 stabiliva, altresì che “L’istanza di partecipazione, le dichiarazioni, le documentazioni e le attestazioni di cui ai punti 12.1;…devono per una spedita verifica in sede di gara essere redatte preferibilmente secondo l’ordine cronologico di cui sopra predisposto,…e in caso di assenza, incompletezza, irregolarità di una documentazione o dichiarazione, si determina l’esclusione dalla gara.”<br />	<br />
Di conseguenza non avendo l’interessata prodotto l’apposita dichiarazione di subappaltare le lavorazioni, anche se negativa, dichiarazione espressamente indicata tra quelle la cui mancanza era sanzionata con l’esclusione, le sue contestazioni al riguardo non possono essere condivise, dal momento che la Commissione di gara non ha fatto altro che applicare una apposita disposizione del bando.<br />	<br />
Né tale operato appare violare in qualche modo il disposto dell’art. 118 del Codice degli Appalti che anzi, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, attribuisce ad una facoltà dell’Amministrazione appaltante di concedere che i partecipanti ad una gara effettuino il subappalto di parte delle lavorazioni, prevedendo tale possibilità nei bandi, a patto che “i concorrenti all’atto dell’offerta,… abbiano indicato i lavori o le parti di opere…che intendono subappaltare o concedere in cottimo;”, ma ciò non è avvenuto nel caso in esame, in cui, pur avendo l’Amministrazione previsto che parte delle lavorazioni si potessero subappaltare, a patto che l’offerente ne rendesse l’apposita dichiarazione prevista a pena di esclusione dal punto 12.1 del Bando, la ricorrente non l’ha resa.<br />	<br />
La circostanza, rilevata in ricorso, che in realtà l’esponente intendeva partecipare alla gara eseguendo le lavorazioni in proprio, senza subappaltarne alcuna non impediva alla stessa di rendere la dichiarazione negativa ed oltre tutto non ha consentito alla volontà dell’interessata di fuoriuscire dalla sua sfera giuridica soggettiva, restando implicita, mentre la funzione per cui sono previste le dichiarazioni nella domanda di partecipazione e sono sottoposte talvolta a pena di esclusione è quella di rendere certa ed inequivocabile la volontà del futuro contraente in ordine alle obbligazioni del contratto che si andrà a stipulare. <br />	<br />
Sotto questo profilo la clausola del bando che prevede la dichiarazione di subappalto a pena di esclusione sin dalla fase di presentazione della domanda di partecipazione e di ammissione alla gara è da intendersi in senso cautelativo per l’Amministrazione, perché serve a fissare gli impegni tra le parti, con la conseguenza che la relativa doglianza avverso di essa proposta va pure respinta.</p>
<p>4. E’ destituita di fondamento pure la censura per cui la previsione dell’esclusione per la mancanza della legalizzazione della firma dei soggetti rappresentanti degli enti fideiussori nei modi previsti dagli articoli 1, lettera L e 30 del d.P.R. n. 445 del 2000 sarebbe una irregolarità sanabile ex art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
E’ bene chiarire che, a fronte di tale esplicita previsione del bando, peraltro pure impugnato in parte qua con la motivazione che la clausola produrrebbe un aggravio del procedimento, la ricorrente ha prodotto la polizza fideiussoria, sottoscritta dall’agente principale con autodichiarazione dello stesso, in calce al documento, recante la dicitura che le firme erano state apposte in sua presenza e che si era accertato dell’identità e dei poteri dei firmatari, il tutto suffragato da separata dichiarazione sostitutiva di certificazione con fotocopia del documento di riconoscimento del medesimo soggetto.<br />	<br />
Nessuna violazione del principio di par condicio o di massima partecipazione può al riguardo essere propugnata, laddove, a fronte della univocità della clausola, due delle cinque imprese partecipanti alla gara l’hanno eseguita, mentre tre, tra cui la ricorrente, non l’hanno eseguita.<br />	<br />
Nel bilanciamento tra la posizione di chi ha fatto affidamento sulla detta clausola e chi invece ha ritenuto di fornire un succedaneo della dichiarazione da essa prevista a pena di esclusione, sembra da preferire la prima, proprio nel rispetto del principio di par condicio.<br />	<br />
Deve, inoltre, essere rilevato che, contrariamente ad altre dichiarazioni da rendersi nella domanda di partecipazione e per le quali era prevista espressamente la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, quindi con autodichiarazione corredata dalla fotocopia del documento, nel caso in esame la autodichiarazione non proveniva dal partecipante alla gara, ma da un terzo soggetto completamente ad essa estraneo, né era ricompresa tra quelle che potevano essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del decreto presidenziale menzionato, sicchè nessun obbligo vi era per l’Amministrazione di accettare un simile succedaneo in presenza della chiara lettera del bando, che ammetteva o l’originale della polizza fideiussoria o la copia con la firma legalizzata da un pubblico ufficiale.<br />	<br />
La chiara lettera del bando e soprattutto la univocità della clausola impediscono poi che l’Amministrazione fosse tenuta a far regolarizzare la firma sotto la polizza, dal momento che, invece, altri soggetti partecipanti avevano esattamente eseguito la prescrizione di gara. Conforme la giurisprudenza in materia che rileva come “L&#8217;integrazione dei documenti e dei certificati prodotti dal partecipante ad una gara costituisce, nella fase di valutazione dei requisiti di partecipazione, un ordinario modus procedendi al quale le Amministrazioni devono attenersi, tendente a far prevalere la sostanza sulla forma,…” “l’applicazione – di tale tale modus procedendi &#8211; è da escludere solo ove si possa tramutare in una lesione del principio di parità di trattamento dei concorrenti.” (TAR Lazio, Roma, sezione I, 9 luglio 2008, n. 6518)</p>
<p>5. Non può essere condivisa la censura secondo cui la Commissione di gara sarebbe stata illegittimamente composta da quattro componenti anziché cinque, come, invece, previsto dall’art. 84, commi 2 &#8211; 4 del Codice degli Appalti e che uno dei componenti avrebbe anche approvato il progetto definitivo, in quanto la disposizione si applica alle Commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre, nel caso in esame il criterio era quello del massimo ribasso.</p>
<p>6. Anche l’altra censura relativa alla inosservanza del termine di trenta giorni per l’aggiudicazione definitiva previsto dall’art. 12 del Codice degli Appalti non è condivisibile, dal momento che la norma fissa un termine massimo di 30 giorni per la approvazione della aggiudicazione provvisoria, da parte dell’organo competente, decorso il quale, nel silenzio dell’organo competente, l’aggiudicazione si intende approvata. Trattasi, dunque, di una norma atta a snellire la procedura e non a fissare il termine il cui decorso è condizione perché l’organo competente possa provvedere alla approvazione della aggiudicazione provvisoria.</p>
<p>7. Va anche respinta la doglianza con la quale parte ricorrente fa valere l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, dal momento che, secondo un orientamento giurisprudenziale del tutto condivisibile, quello di esclusione è un subprocedimento all’interno del procedimento di gara e come noto per i subprocedimenti non v’è necessità della comunicazione di avvio: “L&#8217;esclusione dalla gara di un concorrente non costituisce autonomo procedimento, distinto da quello concorsuale nel quale si inserisce come accidente, per cui non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento.” (TAR Liguria, Genova, sezione II, 15 maggio 2008, n. 1009, TAR Campania, Napoli, sezione I, 6 maggio 2008, n. 3361).</p>
<p>8. Con i motivi aggiunti, parte ricorrente insiste nelle prospettazioni contestate sopra e pure negli stessi termini, sicchè anch’esse vanno respinte e con le motivazioni testè sostenute.</p>
<p>9. In conseguenza della reiezione della domanda di annullamento va respinta pure la richiesta di risarcimento del danno, quantificata dalla ricorrente nella misura dell’utile di impresa nella misura del 10% del prezzo netto offerto o di quella somma determinata ai sensi dell’art. 1226 c.c., nonché delle spese sostenute in relazione alla gara per Euro 5.000,00. La circostanza, infatti, che l’operato dell’Amministrazione sia stato trovato scevro dalle dedotte illegittimità impedisce di radicare una qualsivoglia istanza risarcitoria, in base ai presupposti che per legge devono comunque verificarsi e pure dopo l’ulteriore arresto giurisprudenziale recato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 30254.</p>
<p>10.Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto in ogni sua parte.</p>
<p>11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente ELETTRAEDIL s.n.c. di Perri Carla Giuseppina &#038; Co. al pagamento di Euro 3000,00 cadauno a favore del Comune di Aprigliano e della CONEDIL Consorzio Edili Federimpresa Soc. Coop. per complessivi Euro 6000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Fiorentino, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/03/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-12-3-2009-n-284/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2009 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2007 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2007-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pierina Biancofiore – Presidente f.f., Carlo Dell’Olio – Estensore. Comune di Crotone (avv. A. Tacus) c. Regione Calabria (avv. G. Maletta), A.S.L. n.5 di Crotone (avv. G. Ferrante). è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l&#8217;atto di trasferimento di un bene immobile di proprietà comunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2007-n-284/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2007 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierina Biancofiore – Presidente f.f., Carlo Dell’Olio – Estensore.<br /> Comune di Crotone (avv. A. Tacus) c. Regione Calabria (avv. G. Maletta), A.S.L. n.5 di Crotone (avv. G. Ferrante).</span></p>
<hr />
<p>è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l&#8217;atto di trasferimento di un bene immobile di proprietà comunale ad un&#8217;a.s.l.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Competenza e giurisdizione – Bene immobile di proprietà comunale – Trasferimento ad un’a.s.l. – Controversia – Cognizione del giudice ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte dell’atto di trasferimento di un bene immobile di proprietà comunale ad una azienda sanitaria locale, l’amministrazione comunale ricorrente non è titolare di una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo perfetto, sicchè le censure, volte a denunciare profili di cattiva applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia, si sostanziano in realtà in questioni rivendicative della proprietà dell’immobile, devolute alla cognizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  284    REG. DEC.<br />
N. 1192/2005 REG. RIC.<br />
ANNO 2007</p>
<p align=center><b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO  SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori:</p>
<p>PIERINA BIANCOFIORE	Presidente f.f.<br />	<br />
GIUSEPPE CHINE’	Giudice  	 <br />	<br />
CARLO DELL’OLIO	Giudice est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1192/2005</b> proposto dal </p>
<p><B>COMUNE DI CROTONE</B>, in persona del Sindaco legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Arnaldo TACUS, con il quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Madonna dei Cieli n. 32 presso lo studio dell’Avv. Emilio Martucci; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;	la <B>REGIONE CALABRIA</B>, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppina MALETTA dell’Avvocatura Regionale, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro al Viale De Filippis n. 280 presso la sede dell’Avvocatura medesima;<br />	<br />
&#8211;	<b>l’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5</b> di Crotone, in persona del Direttore Generale legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Giulia FERRANTE, e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo Tribunale in mancanza di domicilio eletto in Catanzaro;ù<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l’annullamento<br />
&#8211;	</b>del decreto del dirigente di Settore del Dipartimento Sanità della Regione Calabria n. 9789 del 17 giugno 2005, avente ad oggetto il trasferimento definitivo dell’immobile, ubicato in Via V. Emanuele n. 6, dal patrimonio del Comune di Crotone al patrimonio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Crotone ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
VISTI i documenti e le memorie prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE all’udienza pubblica del 6 ottobre 2006 il Dott. Carlo Dell’Olio;  <br />
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame in trattazione, il Comune ricorrente espone i seguenti fatti:<br />
&#8211;	con il decreto dirigenziale indicato in epigrafe, la Regione Calabria trasferiva dal Comune di Crotone all’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Crotone (d’ora in seguito anche “ASL”) un immobile, sul presupposto che fosse ex sede di struttura sanitaria, ubicato in Via Vittorio Emanuele n. 6, distinto in catasto al foglio 35, particella 255 sub 2, <i>“in quanto risultante con vincolo di destinazione all’Azienda medesima”</i>;<br />	<br />
&#8211;	tale trasferimento avveniva sulla base di varie disposizioni di legge richiamate nel corpo del provvedimento, tra cui spiccava il riferimento testuale all’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;<br />	<br />
&#8211;	l’immobile in questione, come confermato da atto notarile del 1923, fu adibito da epoca risalente a Casa Comunale e tale situazione si perpetuò sino alla fine degli anni cinquanta, quando la sede municipale traslocò in una nuova costruzione in Piazza della Resistenza;<br />	<br />
&#8211;	dopo tale periodo il fabbricato, denominato come “ex palazzo comunale”, fu destinato a biblioteca per poi ospitare gli uffici degli ufficiali sanitari, le cui competenze rientravano nella sfera di attribuzione del Comune;<br />	<br />
&#8211;	le competenze degli ufficiali sanitari furono trasferite nel maggio del 1990 dai Comuni alle Unità Sanitarie Locali ed, a partire da quel momento, l’amministrazione comunale di Crotone consentiva l’uso dei locali dell’ex palazzo comunale per le attività amministrative dei suddetti funzionari fino a quando intervenne, nel novembre del 2001, il sequestro dell’immobile da parte della Procura della Repubblica di Crotone;<br />	<br />
&#8211;	successivamente il Comune reclamava la restituzione del fabbricato, che avveniva mediante la consegna delle chiavi da parte del dirigente del settore sanitario ospitato;<br />	<br />
&#8211;	a partire dal 2001 l’ex palazzo comunale risulta inserito, in seguito all’iniziativa dell’amministrazione comunale, nel Programma di Iniziativa Comunitaria Urban 2 Crotone, Asse I, Misura 1.5, Azione 1.5.a, al fine di realizzarne il recupero e la valorizzazione, il cui <i>iter</i> attuativo è tuttora in corso, anche in termini di affidamento dei lavori.<br />	<br />
Parte ricorrente, lamentando che il disposto trasferimento sia avvenuto in dispregio della normativa nazionale e regionale regolante i rapporti di conferimento patrimoniale tra comuni ed aziende sanitarie, impugna il provvedimento in epigrafe affidandosi ai seguenti motivi:<br />
1.	violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 21 octies della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; violazione del giusto procedimento, eccesso di potere (difetto di adeguata istruttoria, falso presupposto e travisamento dei fatti; illogicità);<br />	<br />
2.	violazione di legge ex art. 44, comma 3, ed art. 45, comma 1, della Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 43, in riferimento al giusto procedimento; eccesso di potere (falso presupposto e travisamento dei fatti; illogicità);<br />	<br />
3.	violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992 con particolare riferimento alla Legge n. 833/1978, artt. 65 e 66; eccesso di potere (difetto di adeguata istruttoria; falso presupposto e travisamento dei fatti; illogicità; sviamento).<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio sia la Regione Calabria sia l’ASL, ambedue eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo comunque il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Successivamente l’amministrazione regionale depositava memoria, nella quale insiste per la reiezione del gravame.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 6 ottobre 2006.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Preliminarmente, il Collegio deve scrutinare la proposta eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Sostiene l’amministrazione regionale, e le conclusioni sono condivise dalla resistente ASL, che le controversie relative al trasferimento dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale alle aziende sanitarie locali, contemplato all’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario, inerendo le stesse controversie a pretese dominicali sulla spettanza dei beni <i>de quibus</i>, giacché il trasferimento di questi ultimi si realizzerebbe non in virtù di formali provvedimenti amministrativi, ma mediante atti ricognitivi privi di efficacia costitutiva.<br />
2. L’eccezione è fondata nei termini che seguono.<br />
Il Collegio premette, per una migliore comprensione della questione, una breve ricostruzione del panorama normativo e giurisprudenziale regolante la materia dei trasferimenti patrimoniali tra comuni ed aziende sanitarie locali.<br />
2.1 Con l’acquisizione della personalità giuridica avvenuta in seguito all’entrata in vigore della riforma sanitaria del 1992, queste ultime sono state fornite di un proprio patrimonio, consistente in beni mobili ed immobili per lo più provenienti dalle dotazioni comunali con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, ai sensi degli artt. 65 e 66 della  Legge 23 dicembre 1978 n. 833.   <br />
Infatti, l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/1992, nel testo modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517, così disponeva: <i>“ 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; (…) 2. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con provvedimento regionale. Tale provvedimento costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati  di ogni onere relativo a imposte e tasse.”</i>.<br />
Orbene, sotto l’impero di tale normativa, poi successivamente novellata dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, la prevalente giurisprudenza era concorde nell’attribuire la cognizione delle controversie, sorte in ordine al trasferimento al patrimonio delle aziende sanitarie dei beni comunali con vincolo di destinazione, alla giurisdizione ordinaria, atteso che, non lasciando l’art. 5 cit. alcun margine di discrezionalità all’ente regione, il relativo provvedimento traslativo si sarebbe atteggiato ad atto di mero valore ricognitivo, privo di diretta efficacia costitutiva (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 26 maggio 2000 n. 635; T.A.R. Veneto, Sez. I, 15 maggio 1999 n. 649).<br />
Tale indirizzo è stato di recente ribadito anche dal giudice ordinario, il quale in una recente pronuncia (ordinanza del Tribunale di Salerno del 18 maggio 2005) ha posto in evidenza che, essendo sottratta all’amministrazione regionale ogni valutazione di tipo discrezionale, il decreto di trasferimento del bene con vincolo di destinazione avrebbe avuto carattere <i>“meramente ricognitivo e riepilogativo della sussistenza di siffatto vincolo di destinazione sanitaria”</i>, con conseguente devoluzione di ogni questione originatasi al riguardo alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.<br />
Successivamente, l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 229/1999, ha sostituito il testo dell’art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992, riformulando il comma 1 e spostando al comma 3 le prescrizioni relative alle formalità di trascrizione.<br />
Ne deriva che la nuova versione della disposizione in commento, per la parte che qui interessa, è la seguente: <i>“1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. (…) 3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.”</i>.<br />
2.2 Tanto premesso, si conclude che è la predetta novella la normativa destinata ad essere applicata <i>ratione temporis </i>alla fattispecie in esame, incentrata sul contestato trasferimento di un immobile comunale al patrimonio dell’azienda sanitaria, disposto con decreto regionale del giugno 2005 sulla base dell’asserita sussistenza del vincolo di destinazione sanitaria.<br />
3. Tuttavia, anche in presenza del mutamento del quadro legislativo, questo giudicante non ritiene che si debba giungere a conclusioni diverse da quelle della giurisprudenza sopra richiamata.<br />
Il Collegio osserva, infatti, che il nuovo testo dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, pur astenendosi dal regolare direttamente, a differenza della vecchia versione, il fenomeno del passaggio dei beni dal patrimonio degli enti locali a quello delle aziende sanitarie, demanda alle “leggi” o ai “provvedimenti amministrativi” la disciplina specifica del trasferimento “dallo Stato o da altri enti pubblici” dei beni diretti a costituire il patrimonio delle predette aziende. <br />
D’altronde, il riferimento ai “provvedimenti amministrativi” deve intendersi fatto, conformemente al principio di legalità, alle leggi che ne statuiscono il fondamento; ne consegue che, per ricostruire la problematica relativa al trasferimento dei beni nel patrimonio delle aziende sanitarie, l’interprete deve cercare la normativa di dettaglio a cui la legge nazionale rinvia.<br />
Nel caso di specie, tale normativa è rappresentata dalla L.R. 23 dicembre 1996 n. 43, il cui art. 44, ai primi tre commi, definisce in maniera puntuale le modalità di individuazione dei beni comunali con vincolo di destinazione e quelle di successione delle aziende sanitarie nella titolarità degli stessi.<br />
Se ne riporta di seguito il testuale enunciato: <i>“Con provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono trasferiti alle aziende i beni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo di riordino </i>(D.Lgs. n. 502/1992, ndr.) <i>facenti parte del patrimonio dei Comuni, che sono iscritti negli inventari delle stesse e che risultano dalla loro contabilità di magazzino o che comunque sono sottoposti a vincolo di destinazione sanitaria a favore delle stesse aziende. Il trasferimento si estende anche ai beni da reddito, comprese le Aziende farmaceutiche provenienti dai disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate per la loro gestione. 2. Ai fini di cui al precedente comma, le aziende provvedono ad aggiornare gli inventari dei beni, iscrivendovi quelli per i quali il procedimento di apposizione del vincolo non si sia ancora concluso, anche tenuto conto dei beni individuati dai programmi di investimento di edilizia socio-sanitaria, e cancellando quelli per i quali vi sia stato, o intervenga, lo svincolo di destinazione. Gli inventari aggiornati al 31 dicembre 1996, e le risultanze a tale data della contabilità di magazzino, sono trasmesse alla Giunta Regionale entro i successivi dieci giorni. 3. L’elenco descrittivo dei beni da trasferire, formato ai sensi dei precedenti commi, è trasmesso, entro il termine di cui al comma 2, a ciascun Comune interessato e all’Azienda sanitaria destinataria del trasferimento, secondo quanto disposto dall’articolo 45, in quanto non coincidenti con l’azienda sanitaria che ha redatto l’elenco. Tali enti possono far conoscere i loro rilievi in apposite conferenze convocate dalla Giunta Regionale tra ciascuna Azienda ed i Comuni ad essa afferenti, e delle quali è steso processo verbale. La Giunta Regionale, con apposite delibere, definisce il trasferimento dei beni, o lo svincolo dei beni, dopo aver esaminato i rilievi dei Comuni e delle aziende sanitarie e previa motivazione in ordine ad essi.”</i>.<br />
3.1 Dall’esegesi dell’articolo sopra riportato, emerge con tutta evidenza che le funzioni affidate in materia all’amministrazione regionale sono prive di ogni valenza autoritativa, consistendo nel recepimento di attività inventariale compiuta dalle competenti aziende sanitarie e, quindi, in definitiva, nel predisporre atti di natura essenzialmente ricognitiva.<br />
Anche le conferenze tra enti previste al comma 3, convocabili solo nel caso in cui non ricorra coincidenza di ambito territoriale fra azienda che ha predisposto l’elenco, quella destinataria del trasferimento e comune conferente, sono volte a consentire non una valutazione fra interessi pubblici concorrenti o contrastanti, come nel caso classico delle conferenze di servizi di cui alla Legge n. 241/1990, ma piuttosto a dirimere questioni di carattere dominicale, ossia di diritto soggettivo.<br />
3.2 Ciò incide sulla qualificazione dell’atto regionale che realizza il trasferimento dei beni comunali e, nello specifico, del decreto dirigenziale impugnato in questa sede.<br />
Orbene, il Collegio reputa che è direttamente la legge regionale a disporre il trasferimento della proprietà dei beni in questione in capo alle strutture sanitarie. Infatti, è l’art. 43 cit. che preordina l’effetto giuridico voluto, senza pretendere l’intervento, a tal fine, di statuizioni di natura volontaristica dell’amministrazione regionale; quest’ultima è investita unicamente di un compito di ricognizione dei beni, senza poter in alcun modo mediare sull’operatività della norma e sul raggiungimento del suo obiettivo finale.<br />
In altri termini, la Regione ha ricevuto dalla legge regionale unicamente il compito attuativo di individuare fisicamente i beni da trasferire e non l’attribuzione di poteri autoritativi di carattere discrezionale, tanto meno il conferimento della facoltà di compiere valutazioni tecniche alla stregua di criteri particolari.<br />
Ne consegue che il decreto dirigenziale in questione consiste in un atto amministrativo meramente ricognitivo, privo di carattere provvedimentale, la cui efficacia traslativa sull’immobile individuato è da ricondursi direttamente alla legge piuttosto che alla sua forza propria.<br />
Inoltre, il fatto che il decreto di trasferimento costituisca, ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 43 cit., <i>“titolo per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento” </i> (in armonia con quanto contemplato dalla legge nazionale) corrobora la suddetta impostazione, facendo emergere tutta la rilevanza sostanzialmente civilistica dell’intera vicenda traslativa.<br />
Si deve, pertanto, ritenere che a fronte dell’atto gravato l’amministrazione comunale ricorrente non sia titolare di una posizione di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo perfetto, e che le prospettate censure, volte a denunciare profili di cattiva applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia, si sostanzino in realtà in questioni rivendicative della proprietà dell’immobile, devolute alla cognizione del giudice ordinario.<br />
Ne consegue che questo Tribunale è privo di giurisdizione al riguardo.  <br />
4. In conclusione, ribadite le suesposte considerazioni, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.   <br />
5. La particolare natura della presente controversia giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro – Sezione Seconda,<b> </b>definitivamente pronunciando sul  ricorso n. 1192/2005 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara <b>inammissibile</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del 6 ottobre 2006 e del 9 marzo 2007.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-2-2007-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-2-2007-n-284/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-2-2007-n-284/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.284</a></p>
<p>L. Tosti – Presidente, R. Panunzio &#8211; Estensore IL RIFUGIO (avv. R. Murgia) c. COMUNE DI S. VITO (avv. G.B. Gallus) sulla competenza in materia di sospensione della licenza commerciale per motivi attinenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico 1. Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni commerciali &#8211; Articolo 110 r.d. 18 giugno</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-2-2007-n-284/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.284</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Tosti – Presidente, R. Panunzio &#8211; Estensore<br /> IL RIFUGIO (avv. R. Murgia) c. COMUNE DI S. VITO (avv. G.B. Gallus)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza in materia di sospensione della licenza commerciale per motivi attinenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni commerciali &#8211; Articolo 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)- Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale per ragioni di ordine pubblico – Competenza – E’ del Sindaco</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni commerciali &#8211; Articolo 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) &#8211; Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale per ragioni di ordine pubblico – Prima della sentenza penale – Potere del Questore &#8211; Esclusività</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In base al disposto del comma 10 e 11 dell’art. 110 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), le Autorità competenti ad emettere il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni di commercio nei confronti del trasgressore, sono il Sindaco (trattasi di materia attinente all’ordine pubblico) ed il Questore: sicuramente il Dirigente non ha, in base alle disposizioni citate, alcuna competenza ad irrogare la sanzione di che trattasi (1).<br />
2. La potestà di irrogare la misura provvisoria della sospensione della licenza commerciale prima dell’intervento di una sentenza penale di condanna compete soltanto all’Autorità di P.S. e non anche all’Amministrazione comunale (2).<br />
________________________________<br />
</b>(1) Il T.A.R. Sardegna ha osservato che “Il conferimento del potere de quo al Sindaco è anche ribadito dall’art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che gli affida “quale ufficiale di governo” la “emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”; il che non è contraddetto dalle disposizioni di cui all’art. 107 dello stesso testo normativo che, statuendo in ordine alle funzioni e responsabilità attribuite ai dirigenti degli enti locali, fa espressamente salve le disposizioni contenute nel suindicato art. 54.”.</p>
<p>(2) Sulla tematica si vedano T.A.R. EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 15 marzo 2006 n. 318 , in questa Rivista; v. anche, richiamate in motivazione, Ibid., 19 settembre 2003, n. 1567; TAR  PIEMONTE, SEZIONE I &#8211; Sentenza 2 luglio 2003, n. 1012, citate in motivazione (A.Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 171/2005</b> proposto dalla<br />
<b>società IL RIFUGIO</b> – bar, pizzeria, gelateria di Vincenzo e Franco Secci s.n.c., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, sig. Vincenzo Secci, con sede in San Vito, Via A. Moro, 30, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Tuveri n. 54, presso lo studio dell’avv. Roberto Murgia, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del presente atto</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI SAN VITO, </B>in persona del sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Battista Gallus, con elezione di domicilio in Cagliari, via Cugia n. 35, presso lo studio del medesimo legale;<br />
<b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>dell’ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2005, prot. n. 1296, con la quale il Responsabile del servizio demografico – attività produttive del comune di San Vito ha ordinato al sig. Secci Vincenzo, nella qualità di amministratore delegato della società “IL RIFUGIO – BAR, PIZZERIA, GELATERIA di Vincenzo e Franco Secci s.n.c.” di cessare ogni attività dell’esercizio per il periodo di un mese dalla notifica del provvedimento stesso, avvenuta il 9 febbraio 2005. <br />
      Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
      VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
      Visti gli atti tutti della causa;<br />
      Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 gennaio 2007 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
      UDITI gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />
      Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>      La società ricorrente esercita a San Vito un’attività di ristorazione, bar, gelateria e pizzeria; recentemente i soci decidevano di installare all’interno del locale sei apparecchi elettronici di videogiochi per l’intrattenimento della clientela.<br />
Il 26 gennaio 2005, alcuni agenti del Comando Brigata della Guardia di Finanza di Muravera hanno svolto all’interno del bar &#8211; pizzeria un controllo sulla conformità dei videogiochi rispetto alla vigente normativa.<br />
I militari hanno esaminato esternamente le apparecchiature ed hanno preso visione della documentazione amministrativa agli stessi afferente. Risulta dai verbali dell’operazione di polizia che il sig. Vincenzo Secci, su invito dei finanzieri, esibiva l’autorizzazione all’installazione delle macchine, rilasciata dal sindaco di San Vito il 16 gennaio 1986 e mostrava, inoltre, i nulla osta rilasciati, per ciascuno di essi, dal Ministero delle Finanze direttamente dalle aziende fornitrici delle apparecchiature. <br />
I finanzieri non hanno contestato al rappresentante della società delle irregolarità in merito alla documentazione amministrativa esibita, né hanno riscontrato manomissioni delle apparecchiature elettroniche, tuttavia hanno proceduto al sequestro di tre di esse, sostenendo l’avvenuta violazione delle norme penali che perseguono il gioco d’azzardo.<br />
Le ragioni del sequestro sono state spiegate con la seguente motivazione: “<i>gli apparecchi erogano premi sotto forma di crediti usufruibili per altre partite e la durata delle partite è variabile in funzione dell’abilità del giocatore ed, inoltre, gli apparecchi presentano componenti di alea in quanto la combinazione di simboli (frutta e figure varie etc.) è determinata dal software di gioco presumibilmente al fine di consentire una quantità di combinazioni vincenti con formula percentuale di vincita impostata. Difatti, dalla prova effettuata per il funzionamento dell’apparecchio, si deduce che l’esito del gioco è ad alea programmata in base a predefinite percentuali di vincita e, in conseguenza, risulta insignificante o nulla l’abilità del giocatore”.</i><br />
In particolare, sempre secondo gli agenti accertatori, i tre apparecchi contestati e sequestrati non erano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 110, comma 7, lett. C del R.D. n. 773 del 1931.<br />
Eseguito il sequestro, la Guardia di Finanza ha inviato al comune di San Vito la comunicazione n. 333/1125, con la quale informava l’amministrazione locale dell’eseguita operazione.<br />
In esito a ciò, il 9 febbraio 2005, il Responsabile del servizio demografico – attività produttive del comune ha ordinato al sig. Vincenzo Secci, nella sua qualità di amministratore delegato della società Il Rifugio &#8211; e in virtù degli articoli 110, comma 7 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 &#8211; di cessare ogni attività dell’esercizio per il periodo di un mese dalla notifica dell’atto, avvenuta il 9 febbraio 2005.<br />
Contro tale provvedimento propone, la società interessata, ricorso giurisdizionale, deducendo i seguenti motivi di censura:<br />
1) incompetenza e violazione dell’art. 110, comma 10 e comma 11, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 – T.U.L.P.S.; il Responsabile del servizio demografico – attività produttive del Comune di San Vito ha ordinato alla società ricorrente di sospendere ogni attività dell’esercizio nonostante non avesse la competenza per farlo. <br />
L’art. 110 del Testo Unico sulle Leggi di P. S. cui l’atto impugnato fa riferimento, indica chiaramente, nei commi 10 e 11, quali siano gli organi amministrativi deputati a decidere la sospensione delle autorizzazioni di commercio nel caso di violazione delle norme dello stesso T.U.L.P.S. , tali autorità sono esclusivamente il Sindaco ed il Questore.<br />
Secondo l’art. 110, comma 10, il Sindaco deve sospendere l’autorizzazione commerciale per un periodo compreso tra uno e sei mesi in presenza di una sentenza passata in giudicato, che abbia condannato il titolare di un pubblico esercizio per uno dei reati puniti dal precedente comma 9 del medesimo Decreto; nel caso di recidiva lo stesso organo deve revocare la licenza. Entrambi i provvedimenti hanno natura di sanzione, collegata all’avvenuto accertamento di un determinato reato.<br />
Al contrario, prima dell’emissione di una sentenza passata in giudicato, è il Questore a poter adottare il provvedimento cautelare di sospensione della licenza, informandone l’autorità competente al rilascio, e sempre che sussistano i presupposti indicati nell’art. 100 dello stesso T.U.L.P.S. <br />
2) Violazione degli artt. 100 e 110, comma 7, del R.D. n. 773 del 1931; violazione degli artt. 3 e 7 della legge 8 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per istruttoria mancante o, comunque, insufficiente; violazione del principio del minimo mezzo nell’azione amministrativa. Dalla lettura dei verbali relativi all’operazione della Guardia di finanza, emerge che i militari hanno eseguito solo un esame esterno sui videogiochi; appare, allora, inaccettabile il fatto che tale esame superficiale ed un semplice sospetto possa addirittura superare la presunzione di legalità insita nell’avvenuto rilascio dei nulla osta ministeriali e giustificare l’adozione di un provvedimento così grave quale la cessazione, per un mese, dell’intera attività di bar, ristorante, pizzeria e gelateria.<br />
Ai fini della sospensione della licenza per questioni legate al gioco d’azzardo, non è sufficiente la mera verificazione del fatto illecito, ma è altresì indispensabile che la persistente apertura del locale rechi un concreto pregiudizio per l’ordine pubblico, la moralità pubblica o il buon costume. In mancanza di tale ulteriore presupposto, la cui presenza deve essere debitamente evidenziata dall’autorità, la licenza non può essere sospesa. Nel caso del ristorante “Il Rifugio” non è emerso nessun elemento che possa far pensare che i gestori, in caso di prosecuzione dell’attività, avrebbero potuto installare altri videogiochi illegali.<br />
Del provvedimento di sospensione la società ricorrente non è stata preavvertita con la comunicazione dell’avvio del procedimento, cui avrebbe potuto partecipare fornendo le giustificazioni esposte in questa sede. Manca, inoltre, nel provvedimento l’indicazione delle ragioni che lo giustificano. <br />
3) Violazione dell’affidamento ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta. L’imposizione della chiusura significa punire gravemente una società che ha installato gli apparecchi di intrattenimento in seguito al rilascio di una regolare licenza comunale e di nulla osta ministeriale, che attesta la conformità alla legge dei videogiochi. <br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che, per il tramite del suo difensore, controdeduce alle tesi esposte in ricorso e ne chiede il rigetto.<br />
Con ordinanza collegiale n. 123 del 10.3.2005 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2007, presenti i difensori delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il presente ricorso si impugna il provvedimento con il quale il Responsabile del servizio demografico-attività produttive del Comune di San Vito ha disposto la sospensione, per trenta giorni, dell’attività che la ricorrente società svolgeva nel suo pubblico esercizio, sito in detto Comune.<br />
Il provvedimento è stato adottato per il fatto (emerso dall’accertamento effettuato da agenti della Guardia di Finanza il 25 gennaio 2005) che la ricorrente avrebbe installato e messo in uso, nel pubblico esercizio, delle macchine elettroniche non conformi alle disposizioni di cui all’art. 110, comma 7, lett. C, del TULPS (R.D. n. 773 del 1931). <br />
Fra le diverse censure dedotte in ricorso, assumono rilievo assorbente quelle attinenti al vizio di incompetenza del Dirigente comunale, che ha assunto l’impugnato provvedimento e quelle attinenti alla violazione dell’art. 110, comma 10 e comma 11, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.).<br />
Le censure sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.<br />
In base al disposto del comma 10 e 11 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., le Autorità competenti ad emettere il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni di commercio nei confronti del trasgressore, sono il Sindaco (trattasi di materia attinente all’ordine pubblico) ed il Questore: sicuramente il Dirigente non ha, in base alle disposizioni citate, alcuna competenza ad irrogare la sanzione di che trattasi.  <br />
Il conferimento del potere de quo al Sindaco è anche ribadito dall’art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, che gli affida “<i>quale ufficiale di governo”</i> la “<i>emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”</i>; il che non è contraddetto dalle disposizioni di cui all’art. 107 dello stesso testo normativo che, statuendo in ordine alle funzioni e responsabilità attribuite ai dirigenti degli enti locali, fa espressamente salve le disposizioni contenute nel suindicato art. 54. <br />
Affermata in via generale la competenza del sindaco nella materia de qua, il Collegio ritiene manifestamente fondata la censura di violazione di legge formulata con il primo mezzo di gravame.<br />
Il Comune intimato ha sospeso l’autorizzazione della società ricorrente allo svolgimento dell’attività a norma dell’art. 110, commi 7 e 10 del TULPS, così disponendo è però incorso nella violazione delle suddette disposizioni.  <br />
Dalla loro lettura risulta, con evidenza, che soltanto l’Autorità di P.S. – e non anche l’Amministrazione comunale – ha la potestà di irrogare la misura provvisoria della sospensione della licenza commerciale <i>prima</i> dell’intervento di una sentenza penale di condanna.<br />
Il comma 10 dell’art. 110 richiama espressamente il comma 9 della medesima disposizione e gli <i>«illeciti»</i> ai quali la norma si riferisce nella fattispecie (essendo stata contestata al ricorrente la difformità dei congegni installati rispetto alle prescrizioni di legge) sono individuabili unicamente in quelli puniti con sanzione di natura penale, pertanto in relazione a detti illeciti, i provvedimenti amministrativi di cui al comma 10 (sospensione e revoca) possono essere adottati soltanto <i>dopo</i> una sentenza penale di condanna.<br />
Questa conclusione discende sia dall’utilizzo della frase <i>“gli autori degli illeciti”</i> e sia dalla circostanza che il comma 10 obbliga espressamente il sindaco a revocare l’autorizzazione in caso di <i>«recidiva»</i> (concetto che implica l’esistenza di una precedente condanna) e, dunque, coerentemente (con riguardo al presupposto rappresentato dal <i>decisum</i> dell’A.G.O.), deve ritenersi che l’adozione della sospensione e della revoca trovi identico fondamento in un accertamento giurisdizionale (in termini: TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1567; TAR  Piemonte, Torino sez. I, 2 luglio 2003, n. 1012). <br />
La sospensione dell’autorizzazione è da ritenersi, perciò, una misura amministrativa che produce un effetto punitivo <i>aggiuntivo </i>rispetto alla sentenza penale di condanna, consentendo all’Autorità amministrativa di determinare, nell’ambito di un ristretto margine discrezionale,  il <i>quantum</i> della sanzione.<br />
Diverso, e propriamente cautelare, è il potere assegnato dal Legislatore al questore, alla cui valutazione è rimessa, per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, la decisione circa l’eventuale irrogazione della sanzione, per il solo fatto della violazione<i> </i>(sia pure grave)<i> </i>delle norme in materia di apparecchi da gioco; la norma (art. 110, comma 11, del TULPS) difatti, testualmente, recita: “<i>il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita&#8217; in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell&#8217;autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l&#8217;autorita&#8217; competente al rilascio”</i>.<br />
      Conclusivamente, non essendo stata accertata, in sede penale, la responsabilità del gestore dell’esercizio sottoposto alla sanzione contestata, deve ritenersi illegittimo, alla stregua delle censure esaminate, il provvedimento impugnato.<br />
Assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>      <b>Accoglie</b> il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 24 gennaio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori: <br />
Lucia Tosti,   Presidente;<br />
Rosa Panunzio,  Consigliere – estensore;<br />
Francesco Scano,  Consigliere.</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 23/02/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-23-2-2007-n-284/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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