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	<title>2834 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.2834</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-3-2006-n-2834/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-3-2006-n-2834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.2834</a></p>
<p>Pres. M. Perrelli, est. S. Zeuli Restituta Morgera (Avv. Amelia Impagliazzo) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.) sulla necessità di sospendere i lavori a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di concessione in sanatoria, fino all&#8217;eventuale rilascio della stessa 1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di concessione in sanatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-3-2006-n-2834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.2834</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-9-3-2006-n-2834/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.2834</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Perrelli, est. S. Zeuli<br /> Restituta Morgera (Avv. Amelia Impagliazzo) c. Comune di Forio d’Ischia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di sospendere i lavori a seguito della presentazione dell&#8217;istanza di concessione in sanatoria, fino all&#8217;eventuale rilascio della stessa</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Istanza di concessione in sanatoria – Fattispecie prevista all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 – Silenzio-rigetto – Atto tacito privo di per sé di motivazione.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Presentazione dell’istanza di condono – Completamento delle opere in pendenza della pratica di condono – Illegittimità – Situazione giuridicamente inibente deriva dalla mancata acquisizione del parere delle autorità competenti e dalla constatazione che le opere insistono su un’area di rilevante interesse urbanistico ed ambientale.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La fattispecie di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 – istanza di sanatoria &#8211; ha natura di atto tacito di reiezione dell’istanza (e quindi silenzio-significativo e non silenzio-rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera la P.A. dal fornire una risposta esplicita all’istanza, e dunque, non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia. L’atto tacito è, infatti, di per sé privo di motivazione(1).</p>
<p>2. La mera presentazione dell’istanza di condono non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere, le quali, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive. Questa situazione giuridicamente inibente si desume da due circostanze: non risulta acquisito il parere delle autorità competenti ai sensi della L. n. 724/94; e la constatazione che l’opera realizzata ricada in zona di rilevante interesse urbanistico e ambientale rende inapplicabile il meccanismo del silenzio assenso, alla luce delle disposizioni di cui alla legge summenzionata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Tar Campania-Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5484.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI  </p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nella Camera di Consiglio  del 6 febbraio 2006 <b><br />
</b><br />
sul  ricorso  <b>n. 296 </b>del  2006<b>  </b>proposto da</p>
<p><b>Restituta Morgera </b>rappresentata e difesa da: Avv. to Amelia Impagliazzo con studio in Forio d’Ischia e quindi entrambe da intendersi legalmente domiciliate presso Segreteria TAR;<i> <br />
</i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b> COMUNE DI FORIO D’ISCHIA <br />
</b>non costituito <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) del Silenzio Rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 60 giorni indicato dall’art. 36 d.p.r. 380/01  per l’esame della domanda di sanatoria prodotta ai sensi dell’art. 36 citato acquisita al protocollo del Comune di Forio al n. 20785 in data 25.08.2005 avente ad oggetto opere interne ad un manufatto preesistente adibito a garage di circa 65 mq.;;<br />
di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva del ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2006,  relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli,  i difensori, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con atto notificato in data 22 dicembre 2005  e depositato il successivo 17 gennaio la ricorrente impugnava la fattispecie meglio descritta in epigrafe esponendo, all’uopo, che l’amministrazione intimata aveva violato la legge serbando il silenzio sull’istanza da lei presentata ai sensi dell’art.36 DPR n.380/01 ed avente ad oggetto lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti all’interno di un fabbricato adibito a garage e deposito pertinenziale, e già oggetto di domanda di condono edilizio ex lege 724/94.<br />
La qualifica di lavori manutentivi ordinari discende – secondo il ricorso – dalla constatazione che le opere contestate non avrebbero prodotto alcun incremento volumetrico al fabbricato realizzato in passato. <br />
D’altro canto, nella prospettazione attorea, la disposizione di cui all’art.36 DPR citato imponeva alla PA di pronunciarsi entro un termine predeterminato, avendo chiaramente una funzione sollecitatoria e non potendo lo stesso configurarsi quale ipotesi di silenzio-rigetto, pena il contrasto di questa disposizione con le fondamentali norme imposte dalla legge sul procedimento amministrativo. Conseguentemente per tale motivo, e perché il provvedimento così emesso era del tutto privo di motivazione, si doveva ritenere illegittimo il comportamento serbato nell’occorso dalla PA. <br />
Quand’anche l’impugnata fattispecie potesse qualificarsi quale silenzio-rigetto, il provvedimento reiettivo sarebbe stato comunque illegittimo, in quanto l’intervento edilizio, per come descritto in premessa non avrebbe richiesto il provvedimento concessorio.  <br />
 La causa, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, veniva spedita in decisione all’odierna udienza. <br />
Il ricorrente, come detto in fatto, deduce innanzitutto l’illegittimità del comportamento della PA sotto il duplice profilo dell’inadempimento all’obbligo di pronunciarsi su di essa incombente e perché, conseguentemente, la stessa non avrebbe dato adeguata contezza dei motivi che la indussero a rigettare l’istanza di sanatoria, contravvenendo al disposto di cui all’art.3 L.241/90. <br />
Nella ricostruzione attorea è perciò evidente che la fattispecie di cui all’art.13 L.47/1985 venga considerata quale ipotesi di cd. “silenzio rifiuto”.<br />
Al contrario, va osservato che per giurisprudenza costante, anche di questo Tribunale, (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5484) <i><b> &#8211; </b></i>dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, né emergono dal ricorso  elementi idonea a confutare tale impostazione &#8211; la fattispecie di cui all’art. 13 L. 47/85, oggi sostituita dall’art.36 Testo Unico Edilizia approvato con DPR n. 380 del 2001, ha natura di atto tacito di reiezione dell&#8217;istanza (e quindi di silenzio-significativo e non di silenzio-rifiuto). Ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera la PA dal fornire una risposta esplicita sull’istanza – e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, <br />
Da tale configurazione discende altresì che tale atto è di per sè privo di motivazione e quindi che esso è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il suo contenuto di rigetto. <br />
Anche su quest’ultimo punto la ricorrente ha formulato rilievi.<br />
Gli stessi sono tuttavia infondati. Sul punto va infatti osservato che questi lavori furono eseguiti su di un fabbricato, in relazione al quale era (ed è tuttora) pendente una pratica di condono, ai sensi della legge n.724 del 1994.<br />
Orbene la mera presentazione dell’istanza non autorizzava affatto – come sembra ritenersi in ricorso – la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere, che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive.<br />
Questa situazione giuridicamente inibente si desume, in realtà, da due circostanze: la prima è che non risulta acquisito – al procedimento condonistico &#8211; il parere delle competenti autorità, previsto dal comma I dell’art.32 della Legge n.47/85 richiamato dalla legge 724/94. <br />
La seconda è data dalla constatazione che l’opera realizzata ricadeva in zona di rilevante interesse urbanistico ed ambientale, nella quale non opera il meccanismo del silenzio-assenso, alla luce del chiaro disposto degli articoli 32 e 33 della L.47/85 richiamati dalle disposizioni della legge n. 724 del 1994.  Questo significa che la Morgera  non aveva affatto il potere di proseguire i lavori di ultimazione delle opere abusive realizzate, e tanto meno quello di realizzare ad esse opere pertinenziali. <br />
Se ne deduce che  a fronte di queste opere non vi era alcun fattore logico e giuridico che inibisse all’amministrazione l’esercizio del potere sanzionatorio, che si rivela pertanto conforme a legge, e corrispondente ad un concreto interesse pubblico. <br />
Da tali motivi consegue il rigetto del ricorso.<br />
Non v’è pronuncia sulle spese, mancando la costituzione dell’intimata. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI, <b> pronunciando sul</b> ricorso n. 296/2006, meglio in epigrafe specificato, proposto da Restituta Morgera respinge il ricorso. Nulla sulle spese. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2006, con l’intervento dei Magistrati.</p>
<p>Michele Perrelli	&#8211;	Presidente  <br />	<br />
Alessandro Pagano	&#8211;	Correlatore<br />	<br />
Sergio	Zeuli		&#8211;	Relatore- est.</p>
<p></p>
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