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	<title>2829 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2829 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2015 n.2829</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-5-2015-n-2829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-5-2015-n-2829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2015 n.2829</a></p>
<p>Pres. Corrado – Est. Maiello PTP di Capri ed Anacapri – Conservazione, Protezione, Ricostruzione del Verde – Classificazione Interventi edilizi consentiti &#160; Estraneità dell’opera proposta, necessariamente comportante uno scavo (con conseguente alterazione dell’andamento naturale del terreno) ed una attività edilizia di costruzione (ancorché interrata), alle attività di “conservazione e ricostituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-5-2015-n-2829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2015 n.2829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-5-2015-n-2829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2015 n.2829</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corrado – Est. Maiello</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">PTP di Capri ed Anacapri – Conservazione, Protezione, Ricostruzione del Verde – Classificazione Interventi edilizi consentiti<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Estraneità dell’opera proposta, necessariamente comportante uno scavo (con conseguente alterazione dell’andamento naturale del terreno) ed una attività edilizia di costruzione (ancorché interrata), alle attività di “conservazione e ricostituzione del verde secondo l’applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico – evolutivi e nella potenzialità della vegetazione dell’area”, queste ultime espressamente consentite dal PTP.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Sesta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2011, proposto da: &#8232;Luigi Pezone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, n.16;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;&#8232;Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici, ed Etnoantropologici Napoli e Provincia, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, Via Diaz, n. 11;</p>
<p><em>per l&#8217;annullamento</em><br />
del provvedimento n.21754/2010 recante parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici, ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia, sulla richiesta di autorizzazione finalizzata alla realizzazione di una piscina.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>
Espone l’odierno ricorrente di aver, nel settembre del 2004, avanzato istanza per ottenere il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una piscina in area ricadente nel territorio del Comune di Capri. L’autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento n. 160 del 3 dicembre 2004 sulla scorta di parere favorevole della commissione edilizia integrata e dell’avviso espresso dalla Soprintendenza di non sussistenza di motivi di annullamento.<br />
Rappresenta ancora il ricorrente che i lavori non sono stati, tuttavia, eseguiti, donde una sua richiesta di proroga del titolo e che “l’amministrazione, avendone tardato l’esame, ha ritenuto che, venuta meno la prima autorizzazione, fosse necessario procedere ad un rilascio ex novo del titolo”. Intervenuto quindi un nuovo parere favorevole della Commissione edilizia integrata, la Soprintendenza si è questa volta espressa negativamente sulla scorta del rilievo per cui la piscina “comportando opere di scavo, realizzazioni di rivestimenti, nonché d’impianto di carico e scarico di filtraggi, pavimentazioni e quant’altro occorra, viene di fatto a diminuire il verde esistente, oltre che ad alterare l’andamento naturale del terreno, in violazione di quanto disposto dal primo capoverso del punto 4 dell’art. 11, e quindi si pone in insanabile contrasto con la tutela integrale prevista dall’art. 11 P.T.P.”<br />
Con nota prot. n. 30/T 429 del 10 gennaio 2011, a firma del responsabile delegato all’attività di tutela paesaggistica del Comune di Capri, è stata data al ricorrente comunicazione di preannuncio di provvedimento negativo.<br />
Avverso detta nota e il presupposto parere negativo della soprintendenza è dunque proposto il presente gravame a sostegno del quale deduce il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 P.T.P. di Capri approvato con d.m. 8 febbraio 1999 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e contrasto con precedenti statuizioni.<br />
Ad avviso del ricorrente, in sostanza, sono espressamente consentiti dal citato P.T.P. interventi, quale quello per cui è causa, che “portino alla riqualificazione estetica e la sistemazione a verde” e, comunque, nessuna delle disposizioni di tutela vieta la realizzazione di piscine.<br />
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, mentre si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, del quale è depositata in atti del giudizio nota con allegati nella quale si afferma la infondatezza del proposto ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.<br />
Va premesso, in termini generali, che il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) di Capri ed Anacapri &#8211; approvato con d.m. 8 febbraio 1999 ai sensi dell’art. 1-bis, secondo comma, l. 8 agosto 1985, n. 431 detta puntuali disposizioni di tutela del territorio dell’isola, per il suo speciale pregio paesaggistico. Queste disposizioni manifestano, in ragione del particolare valore paesaggistico dell’isola e delle sue componenti (valutato nel suo insieme e non più episodicamente, mediante una considerazione previa e obiettiva, integrale e globale del contesto tutelato e della tollerabilità delle trasformazioni future), limiti rigorosi e generali alla valutazione concreta di compatibilità degli interventi modificativi dell’assetto dei luoghi (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 19 gennaio 2011 n. 371). Per ciò che attiene all’uso, cioè alla trasformazione del territorio, il Piano paesistico ha, del resto, la sua funzione precipua nell’individuare in negativo gli interventi che, per l’inconciliabilità con il contesto, sono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati dal vincolo; e per questi introduce un regime di immodificabilità per zone, o per categorie di opere reputate comunque incompatibili con i valori protetti, dunque non realizzabili (cfr. Cons. Stato, II, 20 maggio 1998, n. 548/98 e 549/98).<br />
Ciò premesso, occorre rilevare che l’art. 9 (interventi consentiti per tutte le zone) del P.T.P.. &#8211; con prescrizione relativa a tutti gli ambiti di tutela in cui è stato suddiviso il territorio dei due comuni interessati, mediante le classificazioni P.I. (protezione integrale), P.I.R. (protezione integrale con restauro pesistico/ambientale), R.U.A. (recupero urbanistico/edilizio e restauro paesistico/ambientale) – individua tipologie di interventi edilizi consentiti, che sono per loro natura in funzione strettamente conservativa del patrimonio edilizio esistente. Questi consistono in “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali, anche mediante l’inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove volumetrie”.<br />
L’ art. 12 del P.T.P. reca, inoltre, prescrizioni indirizzate all’ esclusiva e specifica tutela della zona P.I.R..<br />
L art. 12, comma 3, per le “zone di protezione integrale con restauro pesistico/ambientale” (P.I.R.), analogamente all’art. 11, comma 3, per le “zone di protezione integrale” (P.I.), delle Norme di attuazione del P.T.P. individua in positivo gli interventi ammissibili, nello stretto limite della conservazione e miglioramento del verde e del risanamento e restauro ambientale, con eliminazione di infrastrutture di contrasto indicate in dettaglio.<br />
L’art. 12, comma 4, analogamente all’art. 11, comma 4, detta poi in negativo, a salvaguardia dell’integrità del territorio, una serie di divieti e limitazioni fra i quali assumono rilievo i divieti di “qualsiasi intervento che comporti incremento di volumi esistenti” e di “alterazione dell’andamento naturale del terreno”.<br />
Ci si trova, quindi, di fronte di un corpo di disposizioni che, in relazione alle caratteristiche intrinseche dei luoghi di cui è stato già accertato a suo tempo, con il vincolo, il valore paesistico ed ambientale, si traducono in incisive limitazioni delle facoltà del titolare del diritto dominicale riguardo, segnatamente, all’esercizio del potere edificatorio.<br />
Ciò posto, è agevole rilevare che la costruzione della piscina, in relazione alla sua consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio, non si configura come riconducibile fra gli interventi consentiti dal richiamato art. 9 del P.T.P., cioè mediante una previsione trasversale giovevole per tutte le zone.<br />
La previsione dell’art. 9, invero, concerne lavori che, alla luce delle definizioni che si enucleano dall’art. 3, lett. a), b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia, di cui al d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378 &#8211; utili per l’attitudine descrittiva del tipo di intervento, anche in tema di tutela del paesaggio –, assolvono un ruolo strettamente manutentivo e conservativo del patrimonio edilizio esistente ed escludono l’asservimento all’edificazione di nuove porzioni del territorio, oltre quelle che sono già state interessate dall’attività costruttiva. Ciò vale all’evidenza per i lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria”, per i quali resta però fermo l’obbligo di non alterazione delle superfici delle unità immobiliari e delle destinazioni in uso in atto.<br />
Ad analoga conclusione si deve pervenire per gli interventi qualificati di “restauro e risanamento conservativo”, ove si consideri che essi sono in ogni caso circoscritti al “consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costituivi dell’ edificio”, nei limiti della cui consistenza originaria può aver luogo l’ “inserimento (di) . . . elementi accessori” o di nuovi impianti.<br />
Va infine rilevata, come già osservato da questa Sezione, la estraneità dell’opera proposta, necessariamente comportante uno scavo (con conseguente alterazione dell’andamento naturale del terreno) ed una attività edilizia di costruzione (ancorchè interrata), alle attività di “conservazione e ricostituzione del verde secondo l’applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico – evolutivi e nella potenzialità della vegetazione dell’area”, queste ultime espressamente consentite (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 23 giugno 2011 n. 3358).<br />
In definitiva, risulta legittimo il parere negativo reso dalla Soprintendenza poiché correttamente correlato alla tipologia di intervento proposto e alle ragioni del contrasto (insanabile) di detto intervento con le esigenze di tutela previste dal P.T.P., risultando quindi atto non solo coerente con le disposizioni del Piano che il ricorrente assume di contro, infondatamente, violate, ma anche congruamente motivato e conseguente sul piano logico e giuridico alla condotta istruttoria.<br />
Sussistono giusti motivi, avuto anche riguardo alle peculiarità in fatto della controversia, per compensare integralmente le spese del presente giudizio nei riguardi dell’Amministrazione statale.<br />
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi del Comune intimato in ragione nella sua mancata costituzione in giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">
<strong>P.Q.M.</strong><br />
&nbsp;</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate nei confronti dell’Amministrazione statale.<br />
Nella per le spese nei confronti del Comune.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Umberto Maiello, Presidente FF<br />
Paola Palmarini, Primo Referendario<br />
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/05/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-20-5-2015-n-2829/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2015 n.2829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.2829</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2010-n-2829/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2010-n-2829/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2010-n-2829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.2829</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Quadri Solidarietà Provagliese (Avv.ti Dalla Mura, Paoletti) C / Aprica S.p.a. (Avv. Pafundi) + altri sulla illegittimità dell&#8217;affidamento del servizio di raccolta rifiuti ad una cooperativa sociale 1. Processo amministrativo – Ricorso in appello – Annullamento aggiudicazione – Bando nuova gara &#8211; Sopravvenuta carenza d’interesse &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2010-n-2829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.2829</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2010-n-2829/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2010 n.2829</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Quadri<br /> Solidarietà Provagliese (Avv.ti Dalla Mura, Paoletti) C / Aprica S.p.a. (Avv. Pafundi) + altri</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;affidamento del servizio di raccolta rifiuti ad una cooperativa sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso in appello – Annullamento aggiudicazione – Bando nuova gara &#8211; Sopravvenuta carenza d’interesse &#8211; Inammissibilità o Improcedibilità – Non sussiste – Fattispecie.	</p>
<p>2. Contratti P.A. – Servizi Pubblici &#8211; Raccolta rifiuti &#8211; Cooperative sociali &#8211; Affidamento diretto &#8211; Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’ appello, per sopravvenuta carenza di interesse, non può essere pronunciata, qualora la P.A. a seguito della sentenza di primo grado che dichiari illegittimo l’affidamento diretto, decida di bandire la gara. Infatti, tale circostanza non priva l’appellante dell’interesse ad ottenere una decisione sul proprio gravame, trattandosi di atto destinato a venire meno in virtù del cd. effetto espansivo esterno, in caso di riforma della sentenza.	</p>
<p>2. L’art. 5 della L.381 del 1991 offre agli enti pubblici la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia dei contratti pubblici, con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali,  o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi esclusivamente in favore dell’amministrazione richiedente e non della collettività. Ne consegue che risulta illegittimo, l’affidamento diretto a cooperativa sociale, di servizi pubblici locali, (nel caso di specie di raccolta di rifiuti), in quanto diretti per definizione, al conseguimento di fini sociali a favore della collettività e non dell’amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5394 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Solidarieta&#8217; Provagliese Cooperativa Sociale Onlus, Soleco &#8211; Societa&#8217; Cooperativa Sociale Onlus rappresentate e difese dagli avv. Franco Dalla Mura, Nicolo&#8217; Paoletti, con domicilio eletto presso l’avv.Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via B. Tortolini, 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Aprica Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Pafundi, Vito Salvadori, Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso l’avv.Gabriele Pafundi in Roma, V. Giulio Cesare, 14 Sc A/4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Corte Franca, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Giuseppe Ramadori, Silvano Venturi, con domicilio eletto presso l’avv.Giuseppe Ramadori in Roma, via Prestinari, 13; Cooperativa Sociale il Sandalo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00719/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Aprica Spa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Corte Franca;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Dalla Mura, Pafundi, Sina, su delega dell&#8217;avv. Bertuzzi, e Buccellato, su delega dell&#8217; avv. Ramadori;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Solidarietà Provagliese Cooperativa sociale Onlus e la SOL.ECO società cooperativa sociale Onlus propongono appello avverso la sentenza del TAR Lombardia – Sez. di Brescia in epigrafe indicata con cui , in accoglimento del ricorso della società Aprica s.p.a., sono state annullate le delibere della Giunta Comunale del Comune di Corte Franca in data 27.1.2009 n. 19 ,con cui veniva affidato senza gara, ai sensi dell’art. 5 L. 8.11.1991, n. 381, il servizio di igiene urbana alle due cooperative Solidarietà Provagliese e Il sandalo Cooperativa sociale , e in data 10.2.2009 n. 28 , con cui si provvedeva alla sostituzione della seconda cooperativa, a causa di rinuncia, con la Cooperativa Sol.Eco.<br />	<br />
Il Tar ha accolto il ricorso, rilevando che la deroga alle garanzie della gara pubblica prevista dall’art. 5 L. 8.11.1991, n. 381 – che attribuisce agli enti pubblici la possibilità di stipulare convenzioni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, con cooperative che svolgono attività di promozione umana ed integrazione dei cittadini, per la “fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi”- opererebbe nel solo caso in cui l’ente pubblico debba acquistare beni e servizi in proprio favore e non anche affidare a soggetti diversi lo svolgimento di servizi destinati ai terzi. Inoltre , sarebbe stato operato un artificioso frazionamento del servizio al fine di poter accedere all’affidamento a trattativa diretta, non avendo l’amministrazione dimostrato la funzionalità e la rispondenza al pubblico interesse della suddivisione del servizio. Ha ritenuto pertanto illegittimo l’affidamento per falsa applicazione dell’art. 5 L. n. 381/1991, violazione dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e violazione del principio della libera concorrenza.<br />	<br />
L’appello è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; avrebbe errato il Tar nel considerare la deroga di cui all’art. 5 L. n. 381/1991 non applicabile nel caso di appalto di servizi destinati non all’ente pubblico , ma alla collettività;<br />	<br />
&#8211; erroneo sarebbe altresì il giudizio di artificioso frazionamento del servizio, formulato prendendo a riferimento l’unico servizio precedentemente appaltato all’ATI ASM Brescia s.p.a. – Aprica S.P.A., avendo esso subito radicali modifiche tali da determi<br />
Ha altresì provveduto a controdedurre ai motivi di ricorso in primo grado non esaminati perché giudicati assorbiti (violazione dell’art. 117 della Costituzione e della L.R. della Lombardia n. 26/2003; incompetenza della Giunta comunale e violazione degli artt 42 e 48 D.Lgs. n. 267/2000).<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la controinteressata , sostenendo in via preliminare l’improcedibilità dell’appello a causa dell’avvenuta pubblicazione in data 23 giugno 2009 della procedura aperta per l’assegnazione dei servizi di igiene urbana del Comune di Corte Franca. Nel merito, ha controdedotto all’appello, riproponendo altresì i motivi giudicati assorbiti dal primo giudice.<br />	<br />
Si è costituito altresì il Comune di Corte Franca sostenendo le ragioni delle appellanti.<br />	<br />
Con ordinanza n. 3981/2009 in data 30.7.2009, è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.<br />	<br />
All’udienza del 9 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello sollevata dalla appellata alla luce della sopravvenuta indizione della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per i servizi di igiene urbana nel territorio del Comune di Corte Franca.<br />	<br />
Secondo il Collegio, la decisione del Comune di bandire la gara, in esecuzione della sentenza di primo grado, non priva l’appellante dell’interesse ad ottenere una decisione sul proprio gravame, trattandosi di atto destinato a venire meno in virtù del c.d. effetto espansivo esterno , in caso di riforma della sentenza, ai sensi dell’art. 336 c.p.c. (Cons.St. 6.4.2006, n. 1791).<br />	<br />
2. Nel merito, con il primo motivo le appellanti lamentano una erronea interpretazione da parte del Tar dell’art. 5 della legge 8.11.1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, ritenuto inapplicabile alla fattispecie di affidamento di servizi in favore della collettività, quale quello di igiene urbana.<br />	<br />
3. Il motivo è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
L’affidamento diretto dei servizi , rispettivamente, di raccolta differenziata dei rifiuti destinati al recupero e trasporto all’isola ecologica e di raccolta di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento ed il trasporto presso i centri di raccolta autorizzati in favore delle due cooperative sociali aventi i requisiti di cui alla L. n. 381/1991, avvenuto in esecuzione della deliberazione di giunta comunale 27.1.2009 n. 19, non può essere ricondotto alla previsione di cui all’art. 5 , comma 1 della L. 381 cit. sull’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.<br />	<br />
Invero, come correttamente ritenuto dal Tar, la richiamata disposizione , nel riferirsi alla “fornitura di beni e servizi”, offre agli enti pubblici e alle società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di stipulare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi &#8211; diversi da quelli socio-sanitari ed educativi e di importo inferiore a quello preso in considerazione dalle direttive comunitarie in materia di appalti – in favore dell’amministrazione richiedente e non già l’affidamento di servizi pubblici locali.<br />	<br />
Non vi è dubbio che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrino nella qualificazione dell’art. 112 T.U.E.L., ai sensi del quale “gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali” e che ai sensi dell’art. 198 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 spetti ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani, compresa la disciplina delle modalità del servizio di raccolta e di trasporto .<br />	<br />
Sia , quindi, sul piano soggettivo, quale riconduzione diretta alla competenza del Comune, sia sul piano oggettivo, dell’assoggettamento dell’attività sussumibile come servizio pubblico alla disciplina settoriale che assicura costantemente il conseguimento di fini sociali per l’idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui si controverte deve essere ricompreso nella delineata definizione di servizio pubblico (Cons. St. Sez. V, 12.10.2004, n. 6574; 13.12.2006, n. 7369; ).Ciò che connota in modo decisivo la natura di servizio pubblico non è , quindi, “il conferimento della titolarità del servizio”, che parte ricorrente esclude sia avvenuto in favore delle cooperative, bensì il conseguimento di fini sociali a favore della collettività dell’attività svolta.<br />	<br />
I tratti descritti caratterizzano il servizio pubblico rispetto alla fornitura di servizi , diretta a soddisfare esigenze dell’amministrazione pubblica, presa in considerazione dall’art. 5 , c. 1 L.381/91 , che l’amministrazione ha facoltà di procurarsi, tramite convenzione diretta, in deroga alle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione, da parte di cooperative sociali allo scopo di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate (cfr. in senso conforme ord. Cons. St. Sez. VI, 30.7.2004, n.3729).<br />	<br />
Peraltro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata anche dal Comune (Cons. St. , Sez. V, n. 4580/2001; n.794/03) riguarda il diverso profilo della riserva in favore di cooperative sociali della partecipazione a gare per l’affidamento di appalti per la fornitura di servizi, evidentemente diverso da quello, di cui si discute nella presente controversia, della legittimità dell’affidamento diretto del servizio.<br />	<br />
4. Non assume inoltre rilievo, ai fini qui considerati, la salvezza operata dall’art. 52 D.Lgs. n.163/2006 delle norme vigenti in materia di cooperative sociali, la cui operatività – come è evidente – resta limitata al campo originariamente regolato e fatto salvo dalla normativa sopravvenuta. <br />	<br />
Per il resto, l’art. 52 , di recepimento dell’art. 19 della Direttiva 2004/18 , appresta strumenti di tutela a particolari istanze sociali, autorizzando , nell’ambito delle procedure di selezione per l’aggiudicazione di taluni appalti, una riserva nella partecipazione a particolari categorie meritevoli di protezione sociale, senza tuttavia escludere in radice l’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica. <br />	<br />
5. Alla luce di tali considerazioni, resta assorbito il motivo attinente alla erroneità della sentenza per essere stato, inoltre, giudicato illegittimo il frazionamento dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in due servizi, ciascuno di importo inferiore alla soglia comunitaria.<br />	<br />
6. L’appello va quindi respinto.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, respinge l&#8217;appello.<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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