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	<title>2819 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla condanna alle spese di giudizio.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:12:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-condanna-alle-spese-di-giudizio/">Sulla condanna alle spese di giudizio.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Spese di giudizio &#8211; Soccombenza &#8211; Condanna &#8211; Discrezionalità del giudice. La condanna alle spese di giudizio o, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, può essere modificata in appello solo se è modificata la decisione principale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-condanna-alle-spese-di-giudizio/">Sulla condanna alle spese di giudizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-condanna-alle-spese-di-giudizio/">Sulla condanna alle spese di giudizio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Spese di giudizio &#8211; Soccombenza &#8211; Condanna &#8211; Discrezionalità del giudice.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La condanna alle spese di giudizio o, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, può essere modificata in appello solo se è modificata la decisione principale e non è sindacabile, salvo manifesta abnormità. Pertanto, è legittima la condanna alle spese comminata dal giudice di primo grado che abbia richiamato la contestata violazione del principio di sinteticità solo quale argomento aggiuntivo rispetto a quello, principale e di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, della soccombenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. (f.f.) Franconiero &#8211; Est. Basilico</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8026 del 2019, proposto da<br />
Giovanni Bossolasco e Fabrizio Bossolasco, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Finocchiaro e Stefania Pedace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bardonecchia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Occhiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
La Grangia di Germano Barbara e Bonanni Giovanni Marco S.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Scancarello e Stefania Contaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;<br />
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 425/2019, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia, del Ministero dell’Interno e di La Grangia di Germano Barbara e Bonanni Giovanni Marco S.a.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Gli appellanti impugnano la sentenza di rigetto del ricorso proposto per l’impugnazione della delibera con cui la Giunta comunale ha dichiarato che non sussistono le condizioni per l’approvazione del piano di recupero da questi presentato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In punto di fatto, si rileva che, con istanza del 17 marzo 2015, essi, in qualità di proprietari, hanno chiesto l’approvazione del piano di recupero di un immobile diruto, da destinare a uso commerciale a servizio delle attività sciistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con provvedimento n. 44 dell’11 maggio 2016 la Giunta del Comune di Bardonecchia ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per potere procedere all’approvazione del piano in ragione dei pareri negativi della Polizia di Stato e della Commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico e artistico.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Gli interessati hanno impugnato il diniego dinanzi al TAR.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il Tribunale ha respinto l’impugnativa, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Questi hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti il Comune e il Ministero dell’Interno, domandando il rigetto del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Si è altresì costituita la società La Grangia di Germano Barbara e Bonanni Giovanni Marco s.a.s., in qualità di controinteressata già costituita in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Nel corso del giudizio le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.</p>
<p style="text-align: justify;">La società La Grangia, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità del gravame per il fatto che gli appellanti hanno venduto l’immobile cui si riferiva il piano di recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">10. All’udienza camerale del 7 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">11. In via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione d’inammissibilità ovvero improcedibilità dell’appello per carenza di legittimazione dei ricorrenti, la quale deriverebbe dal fatto che questi hanno ceduto l’immobile cui si riferiva il piano di recupero la cui approvazione è stata negata dal Comune con il provvedimento oggetto di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">12. L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., che è espressione di principi generali ed è quindi applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm., il trasferimento della situazione giuridica soggettiva controversa per atto tra vivi a titolo particolare non produce alcuna conseguenza sul giudizio, che prosegue tra le parti originarie, con la precisazione che la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (essendo questo un “avente causa” cui si estende il giudicato in base all’art. 2909 cod. civ.), il quale può comunque intervenire in giudizio o impugnare la decisione (in questi termini, tra le tante, si v. Cons. St., sez. IV, sent. n. 7798 del 2023; sez. V, sent. n. 3505 del 2017; sez. VI, sent. n. 6145 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame può quindi essere esaminato nel merito.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con il primo motivo di appello, si deduce: «error in iudicando<em>. Violazione di legge e falsa applicazione degli artt 40 e 41 LR 56/1977; 27 LR 56/77 c. 8 e all’art. 24 NTA allegate al vigente PRGC; all’art 32 LR 2/09; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e/o presupposti, della violazione dei principi di logicità e ragionevolezza; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; carenza di istruttoria; illegittimità derivata; manifesta irragionevolezza</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, gli appellanti sostengono l’erroneità della sentenza nella parte in cui la stessa ha respinto le censure mosse avverso il provvedimento di diniego nella parte in cui questo si è fondato sul parere negativo della Polizia di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Per comprendere il motivo di appello, è opportuno rammentare che, nel parere della Polizia di Stato dell’8 aprile 2016, si è osservato che la ricostruzione dell’immobile in quella porzione di territorio avrebbe comportato «<em>la restrizione di uno spazio frequentato da molte persone arreca</em>[ndo] <em>un disagio per gli utenti con una conseguente turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché alz</em>[ando] <em>il livello dei rischi per gli sciatori stessi che</em>[…] <em>in molti casi sono principianti</em>[…] <em>mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti delle piste da sci</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Anche fondandosi su questo avviso, il Comune ha respinto l’istanza di approvazione del piano di recupero, «<em>accogliendo parzialmente i rilievi emersi per quanto attiene in particolare la sicurezza delle piste da sci e l’intralcio che l’edificio potrebbe comportare nei confronti dell’esercizio degli sport invernali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte delle contestazioni dei proprietari, il Tribunale ha argomentato che l’Amministrazione, in forza di quanto previsto in via generale dall’art. 16 della legge n. 241 del 1990, «<em>ha la facoltà di domandare pareri facoltativi, a sua discrezione e indipendentemente da un’espressa previsione normativa</em>» e che nella specie tale scelta sarebbe stata immune da vizi, avendo la Polizia di Stato – Servizio sicurezza e soccorso in montagna, proprio la competenza di valutare la sussistenza di rischi per l’incolumità e la salute degli sciatori; inoltre, il fatto che l’Ente locale si sia adeguato al parere dell’Autorità di pubblica sicurezza «<em>non incide in alcun modo sulla legittimità del provvedimento conclusivo – adeguatamente motivato, con il richiamo </em>per relationem<em> al parere in questione – non implicando affatto una tale adesione che il Comune abbia ritenuto tale parere vincolante</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">15. Nella prospettiva degli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe travisato il motivo di ricorso, con il quale non si contestava tanto la possibilità del Comune di chiedere un parere alla Polizia di Stato, quanto il fatto che questo fosse risultato “di fatto” vincolante; inoltre, l’avviso sarebbe a sua volta illegittimo, perché basato su presupposti che sarebbero sconfessati dalle dichiarazioni della società di gestione degli impianti e che comunque avrebbero dovuto essere dimostrati dall’Amministrazione; infine, vi sarebbe un’illegittima disparità di trattamento derivante dal fatto che nella medesima zona frequentata dagli sciatori vi sono già altri edifici con destinazione commerciale.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre muovere dalla considerazione che i piani di recupero sono strumenti urbanistici attuativi che perseguono l’obiettivo di recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso interventi fino alla ristrutturazione urbanistica (in questo senso si v., tra le più recenti, Cons. St., sez. II, sent. n. 1631 del 2021) e le relative scelte sono rimesse al potere ampiamente discrezionale dell’Ente locale, rispetto alle quali le posizioni dei privati sono necessariamente recessive (in questi termini si v. tra le tante, Cons. St., sez. IV, sent. n. 1119 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito di questa valutazione discrezionale è dunque ragionevole che il Comune tenga conto anche degli interessi relativi all’ordine e alla sicurezza pubblici, in questo caso con riferimento agli sportivi che frequentano le piste da sci in prossimità delle quali dovrebbe essere ricostruito l’immobile in questione: non vi possono essere dubbi – e del resto, a ben vedere, nemmeno gli appellanti li sollevano – circa la possibilità per l’Ente di chiedere un parere sul punto all’autorità competente, il Servizio sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, inoltre, l’Amministrazione locale non ha assunto il parere come vincolante, ma ne ha apprezzato le risultanze in via autonoma, dandone conto nella motivazione del provvedimento, dove si fa riferimento agli elementi emersi nell’istruttoria «<em>per la parte che attiene la sicurezza delle piste da sci e l’intralcio che l’edificio potrebbe comportare nei confronti dell’esercizio degli sport invernali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">18. Lo stesso avviso della Polizia è immune dalle censure degli appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che nella definizione delle modalità di tutela in concreto dell’ordine e della sicurezza pubblici occorre riconoscere un’ampia discrezionalità all’Autorità competente, nella specie il parere risulta congruamente motivato con riferimento al fatto che l’area in cui si vorrebbe riedificare l’immobile è posta davanti all’arrivo di una seggiovia – circostanza che gli stessi proprietari riconoscono (p. 22 dell’appello) – e che la sua presenza comporterebbe una riduzione dello spazio destinato agli sciatori in transito, il cui numero risulta cospicuo, specie nelle giornate festive (viene infatti stimata una portata di 2.400 persone all’ora).</p>
<p style="text-align: justify;">19. Né sussiste la disparità di trattamento denunciata dagli appellanti, non potendosi paragonare un edificio diruto che verrebbe riedificato, occupando spazi attualmente liberi e aperti al transito, con dei fabbricati già esistenti da tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Con il secondo motivo di appello si deduce: «error in iudicando <em>per omessa pronuncia</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, gli appellanti sostengono che il TAR avrebbe errato nel dichiarare assorbiti gli altri motivi del ricorso di primo grado dopo aver respinto la censura relativa al parere della Polizia e ripropongono tali censure in appello.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione del Tribunale è infatti condivisibile in considerazione del fatto che il provvedimento è “plurimotivato” – in quanto si fonda sia sull’avviso della Polizia, sia sulla nota della Commissione regionale per il paesaggio – e che in questi casi per escludere l’annullamento dell’atto impugnato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro questa rende superfluo l’esame delle censure relative alle altre parti del provvedimento (così, tra le tante, Cons. St., sez. III, sent. n. 5964 del 2023): nella specie, la reiezione del tentativo di confutare la parte del provvedimento che si regge sull’apprezzamento delle esigenze di ordine e sicurezza pubblici consente di assorbire i motivi relativi alla nota della Commissione regionale per il paesaggio (che per gli appellanti non sarebbe un parere negativo, come invece ritenuto dal Comune, ma un atto interlocutorio).</p>
<p style="text-align: justify;">22. Infine, con il terzo motivo di appello, si deduce: «error in iudicando <em>per violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 1 Decreto 16 ottobre 2017 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e 3 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, viene impugnata la parte della sentenza in cui si stabilisce che: «<em>Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo anche conto del mancato rispetto, da parte del ricorrente, del dovere di sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2 cod.proc.amm., così come previsto dall’art. 26, c. 1, cod. proc. amm., stante la violazione dei limiti dimensionali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016 n. 167 per le memorie di replica</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Gli appellanti negano infatti che sussista la violazione dei limiti dimensionali degli atti che il TAR ha posto alla base della condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">23. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadito che la condanna alle spese di giudizio comminata dal giudice di primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, può essere modificata in appello solo se è modificata la decisione principale e non è sindacabile, salvo manifesta abnormità (così, tra le tante, Cons. St., sez. IV, sent. n. 9745 del 2022), nella specie il Tribunale ha richiamato la contestata violazione del principio di sinteticità solo quale argomento aggiuntivo rispetto a quello, principale e di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, della soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">24. L’appello è quindi complessivamente meritevole di rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">25. La particolarità della vicenda, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra tutte le parti le spese di lite del grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Sabbato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Carmelina Addesso, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giorgio Manca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore</p>
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