<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2817 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2817/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2817/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2817 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2817/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2817/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2817/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2817</a></p>
<p>Pres. FF Ferrari, Est. Sestini Sull’ annullamento del decreto in materia di emergenza socio-economico-ambientale, recante il diniego di proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui dell&#8217;impianto di depurazione a servizio dell&#8217;abitato del Comune di Uggiano La Chiesa Emergenza Ambientale &#8211; Autorizzazione scarico nel sottosuolo dei reflui- Impianto depurativo- Rischio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2817/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2817/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF Ferrari, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Sull’ annullamento del decreto in materia di emergenza socio-economico-ambientale, recante il diniego di proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui dell&#8217;impianto di depurazione a servizio dell&#8217;abitato del Comune di Uggiano La Chiesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Emergenza Ambientale &#8211; Autorizzazione scarico nel sottosuolo dei reflui- Impianto depurativo- Rischio sversamento- Inquinamento.<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ necessario verificare costantemente, ai fini della tutela ambientale, che tutti i reflui diretti alla medesima condotta, e quindi anche quelli dell’impianto di depurazione, rispettino adeguatamente &nbsp;i parametri di legge. In caso contrario, infatti, potrebbe essere compromessa la funzionalità dell’intera condotta sottomarina, con conseguente inquinamento del mare e della costa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Sull’ annullamento del decreto in materia di emergenza socio-economico-ambientale, recante il diniego di proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui dell&#8217;impianto di depurazione a servizio dell&#8217;abitato del Comune di Uggiano La Chiesa.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Il Tar dichiara improcedibile il ricorso proposto contro il Commissario Delegato per l&#8217;Emergenza Ambientale in Puglia, per l&#8217;annullamento del decreto del Presidente della Regione Puglia (in qualità di Commissario delegato per l&#8217;emergenza socio-economico-ambientale) recante il diniego di proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui dell&#8217;impianto di depurazione a servizio dell&#8217;abitato del Comune di Uggiano La Chiesa, nonché, con motivi aggiunti, del successivo decreto n. 32 del 20.6.2012. Il Commissario delegato per l&#8217;emergenza Puglia ha autorizzato gli enti interessati a procedere allo scarico delle acque reflue &#8220;provenienti dai propri impianti depurativi&#8221; nel sottosuolo, in deroga al divieto generale stabilito dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. n. 152/2006, limitatamente agli impianti depurativi finanziati dalla stessa struttura commissariale e per il periodo necessario al loro completamento. Nelle more del giudizio, con decreto commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, è stato autorizzato lo scarico dei reflui nel sottosuolo fino all’attivazione della nuova soluzione tecnica. Essendovi dei lavori in corso, infatti, poteva trovare applicazione la deroga al divieto di scarico nel sottosuolo, previsto dall&#8217;art. 104 del D. Lgs. n. 152/2006, rimessa ai poteri commissariali. La sopravvenuta autorizzazione in deroga ha determinato la sopravvenuta carenza d’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio: è proprio il medesimo decreto autorizzativo del 23 dicembre 2014 a riconoscere che i precedenti lavori di adeguamento non sono stati sufficienti a garantire il trattamento del carico di reflui conferiti dall&#8217;impianto stesso. Il Piano di Tutela delle Acque prevede oggi il convogliamento delle acque depurate di scarico verso il mare, e dunque non più nel precedente canale Minervini, che evidentemente è stato considerato un recapito non idoneo. Si è ritenuto che il precedente diniego&nbsp; fosse fondato sull&#8217;erroneo presupposto del completamento del depuratore e della sua capacità di licenziare un refluo a norma. (A.F.)<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Emergenza Ambientale &#8211; Autorizzazione scarico nel sottosuolo dei reflui- Impianto depurativo- Rischio sversamento- Inquinamento.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			E’ necessario verificare costantemente, ai fini della tutela ambientale, che tutti i reflui diretti alla medesima condotta, e quindi anche quelli dell’impianto di depurazione, rispettino adeguatamente &nbsp;i parametri di legge. In caso contrario, infatti, potrebbe essere compromessa la funzionalità dell’intera condotta sottomarina, con conseguente inquinamento del mare e della costa.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</strong><strong>N. 02817/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 10439/2008 REG.RIC.</strong><br />	<br />
			<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />	<br />
			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 10439 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
			Soc Acquedotto Pugliese Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Cecilia Greco, Maria Rosaria Mola, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, Via L. Mantegazza, 24;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Commissario Delegato per l&#8217;Emergenza Ambientale in Puglia, Pres.Cons.Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica, Autorita&#8217; d&#8217;Ambito per la Regione Puglia, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Regione Puglia, Comune di Uggiano La Chiesa (Le), Comune di Minervino (Le), Comune di Giurdignano (Le);<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			del decreto n.100/cd/a del 16.7.2008 del Presidente della Regione Puglia in qualità di Commissario delegato per l&#8217;emergenza socio-economico-ambientale, recante diniego di proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui dell&#8217;impianto di depurazione a servizio dell&#8217;abitato del comune di Uggiano la chiesa, nonché, con motivi aggiunti, del successivo decreto n. 32 del 20.6.2012, e per il risarcimento del danno.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Delegato per l&#8217;Emergenza Ambientale in Puglia, della Pres.Cons.Ministri &#8211; Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’Autorita&#8217; d&#8217;Ambito per la Regione Puglia;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO e DIRITTO<br />	<br />
			1 &#8211; Acquedotto Pugliese s.p.a. con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti ha impugnato il reiterato diniego, opposto dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza ambientale in Puglia, alla proroga dell’autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui provenienti dall&#8217;impianto depurativo a servizio dell&#8217;abitato di Uggiano La Chiesa.<br />	<br />
			2 – Riferisce la ricorrente che ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e del 16 gennaio 2009 il Commissario delegato per l&#8217;emergenza Puglia aveva il potere di autorizzare gli enti interessati a procedere allo scarico delle acque reflue &#8220;provenienti dai propri impianti depurativi&#8221; nel sottosuolo, in deroga al divieto generale stabilito dagli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. n. 152/2006, limitatamente agli impianti depurativi finanziati dalla stessa struttura commissariale e per il periodo necessario al loro completamento.<br />	<br />
			3 – Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, controbattono che la normativa eccezionale di settore non consentiva al Commissario delegato di esercitare tale potere straordinario in presenza di interventi di adeguamento ormai ultimati dovendo, per essi, applicarsi il rigoroso divieto di scarico nel sottosuolo o sul suolo, imposto dalla normativa ordinaria, e che nel caso di specie l&#8217;intervento di adeguamento dell&#8217;impianto di depurazione a servizio del Comune di Uggiano La Chiesa risultava ultimato sin dall&#8217;anno 2005. Il diniego, d’altronde, avrebbe trovato il suo fondamento sul parere espresso dal Comitato Tecnico costituito a supporto dell&#8217;attività commissariale nella seduta del 10 marzo 2009, secondo &#8220;l&#8217;attuale impianto di depurazione, considerato nella sua complessità, cioè la parte preesistente e la parte di nuova realizzazione è in grado di trattare un carico inquinante influente giornaliero dell&#8217;entità riscontrata nelle verifiche condotte dal gestore AQP, superiore comunque alle previsioni progettuali e di produrre un effluente conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 1, ma anche di realizzare in maniera sia pure parziale una rimozione anche della frazione azotata&#8221;.<br />	<br />
			3 – Controbatte la ricorrente, citando la nota dell&#8217;ARPA Puglia prot. n. 29530 del 21 settembre 2009, che l&#8217;impianto depurativo a servizio dell&#8217;abitato di Uggiano La Chiesa, non poteva considerarsi ultimato, in quanto non in grado di rilasciare un refluo rispettoso dei limiti allo scarico pari a quelli indicati in Tab. 1, all. 5 al D.Lgs. n. 152/2006 e imposti dagli strumenti di pianificazione regionale. Inoltre, lo stesso impianto non era potuto entrare in esercizio, prosegue la ricorrente, per la mancata realizzazione, da parte del Comune nell&#8217;ambito dei lavori di adeguamento, del collegamento idraulico previsto in progetto tra impianto depurativo e canale Minervini, e, più in generale, per la “persistente inadeguatezza del recapito&#8221; originariamente previsto proprio nel canale Minervini, ovvero in un canale irriguo agricolo diretto verso il mare, con il conseguente rischio di sversamento dei reflui nella piccola ed incontaminata baia della celebre località turistica di Porto Badisco.<br />	<br />
			4 – Il T.A.R., a fronte della predetta posizione di contrasto e dei rilevantissimi valori ambientali coinvolti, anche quanto al possibile inquinamento delle aree costiere sottoposte a tutela e delle acque di balneazione, con Ordinanza istruttoria n. 12215/2015 ha richiesto al Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia di depositare una analitica, argomentata e documentata relazione sui fatti di causa con particolare riguardo all&#8217;approfondimento circa la fattibilità tecnica e circa l&#8217;idoneità sanitaria ed ambientale, avuto anche riguardo all&#8217;impatto sull&#8217;ecosistema marino in area ad alto afflusso turistico e quindi con alta presenza di bagnanti, del previsto nuovo regime di scarico dei reflui dell&#8217;impianto dì depurazione in oggetto.<br />	<br />
			5 – In ottemperanza alla predetta ordinanza, in particolare, il Ministero dell’Ambiente – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, con nota pec n. 18352 del 16.11.2015 ha chiesto all&#8217;Avvocatura generale dello Stato, allo stesso TAR Lazio &#8211; Sez. Prima ed alla Regione Puglia la trasmissione &#8211; con carattere di urgenza &#8211; degli elementi tecnici conoscitivi necessari alla redazione della predetta Relazione, con particolare riferimento alla descrizione dell&#8217;attuale configurazione impiantistica, sia dell&#8217;impianto di depurazione che della condotta sottomarina, nonché dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del collettore di collegamento tra le due infrastrutture predette. Dalla Regione Puglia &#8211; Sezione Risorse idriche del Dipartimento regionale Tutela dell&#8217;ambiente, è pervenuta una relazione, trasmessa con nota n. 6905 del 23/11/2015, che ripercorre l&#8217;evolversi negli anni della vicenda. A propria volta il predetto Ministero ha poi rappresentato, pur non essendogli pervenuti dalla Regione i necessari elementi informativi circa l&#8217;impianto di depurazione e le caratteristiche qualitative dello scarico terminale da esso generato, che la soluzione di convogliare lo scarico finale, depurato a norma del D. Lgs. 152/2006, alla condotta sottomarina al servizio degli scarichi del comune di Otranto mediante apposito collettore in fase di realizzazione, appare essere pienamente idonea a garantire la buona qualità delle acque marine costiere, a condizione che venga garantita la piena funzionalità dell&#8217;impianto dì depurazione anche nelle condizioni estive di massimo carico determinato dall&#8217;utenza turistica estiva in quanto la funzione della condotta sottomarina non è quella di ulteriormente migliorare la qualità del refluo depurato ma solo quella di allontanarlo e disperderlo ad una distanza tale dalla linea di costa in modo da lasciare questa ultima indenne da ogni eventuale forma residua di inquinamento di origine fognaria.<br />	<br />
			6 – Nelle more del giudizio, proprio in relazione alla realizzazione della predetta condotta sottomarina, con decreto commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 è stato infine autorizzato lo scarico dei reflui nel sottosuolo fino all’attivazione della nuova soluzione tecnica.<br />	<br />
			7 – Al riguardo, riferisce l’Amministrazione intimata che, essendovi dei lavori in corso poteva trovare applicazione, prendendo atto dei ritardi della ricorrente nella messa i funzione del nuovo impianto di depurazione, la deroga al divieto di scarico nel sottosuolo, previsto dall&#8217;art. 104 del D. Lgs. n. 152/2006, rimessa ai poteri commissariali.<br />	<br />
			8 – La società ricorrente, viceversa, insiste per l&#8217;annullamento dei decreti di diniego impugnati, riferendo di avere tutt&#8217;ora interesse all&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità dei provvedimenti con cui, per anni, le è stata negata l&#8217;autorizzazione allo scarico delle acque depurate dall&#8217;impianto consortile di Uggiano La Chiesa, Minervino e Giurdignano (Le). Tale interesse non sarebbe neppure venuto meno con il sopraggiungere dell&#8217;autorizzazione “tardiva” concessa dal medesimo Commissario con decreto n. 48 del 23 dicembre 2014, trattandosi di provvedimento che, lungi dal spiegare effetto retroattivo, riabilitando la ricorrente, affermerebbe un “incomprensibile&#8221; superamento delle ragioni. che avevano indotto ai dinieghi precedenti, senza smentirle.<br />	<br />
			La medesima ricorrente dichiara di ritirare invece la richiesta di risarcimento dei danni subiti perché, archiviato il procedimento penale avviato, dissequestrato l&#8217;impianto, non si sono registrati, fortunatamente, danni conseguenti al diniego e la Provincia di Lecce, che avrebbe potuto irrogare sanzioni amministrative a carico della società per mancanza di autorizzazione e superamento dei limiti di scarico (art 133, commi i e 3 del D.Lgs. 152/2006), ha sempre archiviato i processi verbali di &#8220;fuori limite&#8221; redatti dall&#8217;ARPA recependo le difese della società ricorrente ed escludendo, conseguentemente, sue responsabilità gestionali.<br />	<br />
			9 – A giudizio del Collegio, la sopraindicata sopravvenuta autorizzazione in deroga ha determinato la sopravvenuta carenza d’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, posto che, così come rappresentato dalla stessa ricorrente, è proprio il medesimo decreto autorizzativo del 23 dicembre 2014 a riconoscere che i precedenti lavori di adeguamento, realizzati nel 2005, “non sono stati sufficienti a garantire il trattamento del carico di reflui conferiti dall&#8217;impianto stesso” e che pertanto si è reso necessario procedere ad un ulteriore finanziamento, e che il Piano di Tutela delle Acque prevede oggi il convogliamento delle acque depurate di scarico verso il mare, e dunque non più nel canale Minervini, che evidentemente è stato ritenuto, da approfondimenti espletati, un recapito non idoneo e quindi è stato sostituito.<br />	<br />
			Del resto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, secondo quanto rappresentato ancora dalla stessa ricorrente, ha espressamente riconosciuto che il precedente diniego &#8220;era fondato sull&#8217;erroneo presupposto del completamento del depuratore e della sua capacità di licenziare un refluo a norma &#8221; e &#8220;lo scarico nel Canale Minervini non sarebbe mai stato praticabile soprattutto perche attraverso tale canale lo scarico avrebbe poi raggiunto la mitica baia di Porto Badisco&#8221;, chiedendo ed ottenendo dal GIP l&#8217;archiviazione del procedimento penale avviato per scarico illecito nel sottosuolo (art. 137 D.Lgs. 152/2006).<br />	<br />
			10 – Pertanto, ottenuta infine l’autorizzazione in deroga fino al completamento dell’impianto con allacciamento alla condotta sottomarina di Otranto ed escluse possibili conseguenze di ordine amministrativo e penale per il pregresso, rinunciata la domanda di risarcimento, a giudizio del Collegio non residua alcun interesse, alla definizione del ricorso, in capo alla ricorrente, le cui tesi difensive sono state sostanzialmente riconosciute dallo stesso provvedimento di autorizzazione, ferma restando l’allerta della citata nota del Ministero dell’Ambiente circa la necessità di verificare costantemente che tutti i reflui diretti alla stessa condotta, e quindi anche quelli dell’impianto di depurazione in esame, rispettino tutti i parametri di legge, considerato che in caso contrario potrebbe essere compromessa la funzionalità dell’intera condotta sottomarina con conseguente inquinamento del mare e della costa.<br />	<br />
			11- Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le descritte specificità della controversia in esame giustificano, infine la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Giulia Ferrari, Presidente FF<br />	<br />
			Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Ivo Correale, Consigliere				</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 03/03/ 2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />	<br />
			&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2817/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2006 n.2817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2006-n-2817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2006-n-2817/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2006-n-2817/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2006 n.2817</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est. N. Faggi (Avv. M. Giovannelli) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi ed E. Bartalesi) sulla necessità di motivare l&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;adozione delle misure sanzionatorie nel caso di omessa attuazione alle disposizioni di piano per oltre trent&#8217;anni Edilizia ed urbanistica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2006-n-2817/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2006 n.2817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2006-n-2817/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2006 n.2817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. &#8211; V. Fiorentino Est.<br /> N. Faggi (Avv. M. Giovannelli) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi ed E. Bartalesi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di motivare l&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;adozione delle misure sanzionatorie nel caso di omessa attuazione alle disposizioni di piano per oltre trent&#8217;anni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abuso edilizio &#8211; Misura sanzionatoria &#8211; Atto sostanzialmente vincolato – Omessa attuazione alle disposizioni di piano per oltre trent’anni – Legittimo affidamento che l’area riacquistasse la destinazione agricola – Sussiste – Ordine di demolizione – Mancata specificazione dell’interesse pubblico all&#8217;adozione della misura repressiva &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Seppure l&#8217;adozione delle misure sanzionatorie, in presenza di un abuso edilizio, è atto sostanzialmente vincolato che non abbisogna di particolare motivazione, tuttavia, nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione, omettendo di dare attuazione alle disposizioni di piano che, fin dal 1964, destinavano l&#8217;area in cui ricadeva il terreno della ricorrente a verde pubblico ed a parcheggio aveva ingenerato nella stessa il convincimento che tale area riacquistasse la destinazione agricola che avrebbe reso compatibile, a norma dell&#8217;art. 7, della L. n. 10/79, la realizzazione di serre. A fronte di tali circostanze fattuali, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla esistenza di uno specifico interesse pubblico all&#8217;adozione della misura repressiva. Ne consegue l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
<i>&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso n. <b>2605/1998</b> proposto da</p>
<p><b>FAGGI Nicla, </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro Giovannelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Lungarno Corsini n. 2<br />
<i><b></p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
&#8211; il <b>Comune di Prato, </b>in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi ed Elena Bartalesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Flavia Pozzolini in Firenze, Via de<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
PER   L’ANNULLAMENTO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>del provvedimento n. 75/88, del 7 luglio 1988, con il quale il Sindaco del Comune di Prato, ha ordinato ad essa ricorrente di procedere entro il termine di novanta giorni alla demolizione di manufatto ubicato alla Via Traversa Pistoiese del territorio comunale e ritenuto abusivamente realizzato.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 novembre 2005 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -,  gli avv.ti G. Giovannelli per M. Giovannelli e P. Tognini delegata da R. Gisondi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 27 settembre 1988 e ritualmente depositato Faggi Nicla impugnava il provvedimento n. 73/88, del 7 luglio 1988, con cui il Sindaco del Comune di Prato le aveva ordinato ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. 28 Febbraio 1985 n. 47, di procedere, entro 90 giorni, alla demolizione, in quanto ritenuto abusivamente realizzato, di manufatto, destinato a serra per l&#8217;attività di floricoltura svolta da essa ricorrente, ed ubicato alla via traversa Pratese del territorio comunale.<br />
A fondamento dell&#8217;impugnativa la ricorrente deduceva i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione e, comunque, falsa applicazione dell&#8217;art. 2 della L. 19 novembre 1969 n. 1187; eccesso di potere desumibile dai sintomi del travisamento e del difetto di motivazione sull&#8217;interesse pubblico.<br />
La ricorrente, in particolare, nel  premettere che ai sensi dell&#8217;art. 7 della L. Reg. n. 10 del 19 febbraio 1970, la realizzazione di &#8220;serre stagionali&#8221; su terreni destinati a zona agricola sarebbe consentita senza necessità di previo titolo autorizzativo deduceva la violazione dell&#8217;art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187, sul rilievo che l&#8217;Amministrazione pur avendo impresso fin dal 1964 all&#8217;area in cui era inserito il terreno oggetto dell&#8217;intervento destinazione a verde pubblico ed a parcheggio non avrebbe poi mai dato attuazione a ali previsioni urbanistiche.<br />
&#8211; Violazione o, comunque falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della L. Reg. n. 10 del 19 febbraio 1979; eccesso di potere per mancata motivazione sul pubblico interesse e per contraddittorietà con precedenti determinazioni.<br />
Il provvedimento di ingiunzione a demolire manufatto per cui non è richiesta dal suindicato art. 7 della L. Reg. n. 10 del 19 febbraio 1979, alcuna autorizzazione, se realizzato su terreno agricolo, si porrebbe in evidente contraddizione con la mancata attuazione delle previsioni urbanistiche che fin dal 1964 destinavano l&#8217;area a verde pubblico e parcheggio; comportamento il suddetto che avrebbe imposto all&#8217;Amministrazione di motivare sull&#8217;esistenza di un interesse pubblico all&#8217;adozione del provvedimento di ingiunzione a demolire.<br />
Si è costituito con atto del 18 ottobre 1988 il Comune intimato resistendo.<br />
Nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 1988, come da ordinanza n. 1060, veniva accolta la domanda cautelare proposta.<br />
All&#8217;udienza del 16 novembre 2005, la causa passava in decisione sulle memorie delle parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell&#8217;accoglimento del ricorso il motivo con cui è stata dedotta l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che la mancata attuazione delle previsioni urbanistiche che, fin dal 1964, destinavano l&#8217;area interessata dall&#8217;intervento sanzionato a verde pubblico e a parcheggio, avrebbe imposto all&#8217;Amministrazione di motivare sulla esistenza di uno specifico interesse all&#8217;adozione della misura repressiva.<br />
Vero è che l&#8217;adozione delle misure sanzionatorie in presenza di un abuso edilizio è atto sostanzialmente vincolato da parte dell&#8217;Amministrazione per cui questa non è tenuta a fornire una particolare motivazione a sostegno dell&#8217;ordine di demolizione del manufatto abusivo, essendo tale ordine sufficientemente motivato con l&#8217;affermazione della abusività dell&#8217;opera, mentre l&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;abuso è in &#8220;re ipsa&#8221;, consistendo nel ripristino dell&#8217;assetto urbanistico violato.<br />
E&#8217; tuttavia da ritenere che, nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione, omettendo di dare attuazione alle disposizioni di piano che, fin dal 1964, destinavano l&#8217;area in cui ricadeva il terreno della ricorrente a verde pubblico ed a parcheggio (terreno in cui veniva svolta in forza di relativa autorizzazione attività di &#8220;ortovivaismo&#8221; già prima del 1984) aveva ingenerato nella stessa ricorrente il convincimento che tale area riacquistasse la destinazione agricola che avrebbe reso compatibile, a norma dell&#8217;art. 7, della L. 19 febbraio 1979 n. 10, la realizzazione di serre.<br />
A fronte di tali circostanze fattuali, l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;adottare il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto dare prova di aver valutato comparativamente gli interessi pubblici e privati coinvolti nel relativo procedimento, indicando le ragioni per le quali aveva ritenuto di dare soddisfazione ad uno di essi a scapito degli altri.<br />
La fondatezza del suindicato motivo, consentendo l&#8217;accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato dispensa il Collegio dall&#8217;esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti.<br />
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE e per l&#8217;effetto, annulla gli atti con lo stesso impugnati.<br />
Spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 novembre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giuseppe PETRUZZELLI	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, rel. est.<br />	<br />
Dott. Roberto PUPILELLA	 &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-6-2006-n-2817/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2006 n.2817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
