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	<title>2813 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2813 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2016 n.2813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2016-n-2813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2016-n-2813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2016 n.2813</a></p>
<p>Pres. Saltelli /Est. Lotti Sull’ obbligo di verificare i requisiti ex art 38 co. 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 anche in capo al socio di maggioranza persona giuridica &#160; Contratti della P.A. – Gara – Socio di maggioranza – Persona giuridica – Verifica requisiti – ex. art 38 co. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2016-n-2813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2016 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2016-n-2813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2016 n.2813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli /Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sull’ obbligo di verificare i requisiti ex art 38 co. 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 anche in capo al socio di maggioranza persona giuridica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;<br />
Contratti della P.A. – Gara – Socio di maggioranza – Persona giuridica – Verifica requisiti – ex. art 38 co. 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 – Sussiste.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La locuzione “socio di maggioranza”, contenuta nell’art 38 co. 1 lett. c) d.lgs. 163/2006 è riferibile anche al socio di maggioranza- persona giuridica e non solo persona fisica. Ne consegue che anche il socio di maggioranza, persona giuridica è soggetta all’obbligo di accertamento della verifica dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica. Infatti , l’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., nell’attuale versione novellata dall’art. 4, comma 2, lett. b), l. n. 106-2011, estende il novero dei soggetti delle società di capitali di cui occorre accertare la moralità professionale ai fini dell’ammissione alle gare pubbliche al “socio unico persona fisica” ed al “socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”. Il dato testuale della norma indica che, con riferimento al “socio di maggioranza”, il legislatore non ha incluso alcuna specificazione in relazione alla natura giuridica del socio, con la conseguenza che si avvalora l’opzione ermeneutica per la quale l’espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02813/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09383/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9383 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Aimeri Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avv. Saverio Profeta e Giovanni Todisco, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Todisco in Roma, viale Angelico, n. 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Conversano, in persona del sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Lombardi Ecologia Srl, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;<br />
CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;<br />
Consorzio Gema, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;<br />
Teknoservice Srl, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;<br />
Ciclat Ambiente Soc Coop, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;<br />
Antinia Srl, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;<br />
Tradeco Srl, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, con domicilio eletto presso l’avv. Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, n. 12, Pal. B;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 01287/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di igiene urbana &#8211; Risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano, di Lombardi Ecologia Srl e di Tradeco Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Fabio Elefante, su delega dell&#8217;avv. Saverio Profeta, Michele Perrone, su delega dell&#8217;avv. Massimo Felice Ingravalle, e Silvestro Lazzari, su delega dell&#8217;avv. Aldo Loiodice;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, con la sentenza 30 agosto 2013, n. 1287, ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’attuale parte appellante Aimeri Ambiente per l’annullamento: dei verbali della Commissione di gara nella parte in cui hanno disposto l’ammissione con riserva o l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata indetta dal Comune di Conversano; della comunicazione del Comune di Conversano, Servizio Politiche Ambientali prot. n. 0026962 in data 13.11.2012, con cui viene comunicata l’esclusione di Aimeri Ambiente s.r.l. dalla procedura aperta indicata al precedente punto; dell’aggiudicazione provvisoria della gara e del servizio meglio specificato al precedente punto, a favore di Lombardi Ecologia s.r.l., disposta dalla Commissione di gara in data 24.10.2012.<br />
Il TAR in sintesi ha ritenuto che:<br />
&#8211; il provvedimento di esclusione si fondava sulla constatazione dell’esistenza di condanne penali definitive a carico del Consigliere, Presidente e Amministratore delegato della società Biancamano s.p.a., società socia di maggioranza (attualmente socio un<br />
&#8211; dette condanne, peraltro dichiarate ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, sono state considerate dalla stazione appaltante relative a reati incidenti sulla moralità professionale dei soggetti in esame e quindi tali da comportare l’esclusione<br />
&#8211; il riferimento normativo, contenuto nell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come novellato sul punto dall’art. 4 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 2011, n. 106, applicabile&nbsp;<em>rat<br />
&#8211; le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in sede di esclusione della società ricorrente in ordine alla gravità dei reati contestati, tipica espressione di discrezionalità tecnica, sono immuni da vizi macroscopici, essendo peraltro relative a fa<br />
L’appellante ha contestato la correttezza di tale sentenza, deducendo i seguenti motivi d’appello:<br />
&#8211;&nbsp;<em>Error in iudicando</em>. Violazione dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163-2006. Violazione dell’art. 3 della Costituzione, Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.<br />
&#8211; Violazione dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163-2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, irrazionalità, ingiustizia manifesta.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Conversano, la Lombardi Ecologia s.r.l. e la Tradeco s.r.l., chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’udienza pubblica del 5 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Il Collegio rileva in punto di fatto che la vicenda oggetto del giudizio riguarda l’esclusione dell’appellante dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di spazzatura, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari, raccolta differenziata, indetta dal Comune di Conversano.<br />
L’appellante è una società costituita da meno di quattro soci e tra i soci è ricompresa una persona giuridica, Biancamano spa, società quotata, titolare del 99.9827% del capitale sociale dell’appellante, partecipata da altri soggetti per una quota dello 0,0173%.<br />
L’appellante ha prudenzialmente reso dichiarazione ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 anche in relazione alle figure del Presidente e del Vicepresidente di Biancamano spa, dichiarazione da cui risultava l’esistenza di condanne penali.<br />
In particolare, risultava la condanna per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (rifiuti non pericolosi), in concorso ex art. 110 c.p. e art. 51, comma 4, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Biancamano spa.<br />
2. Osserva la Sezione in via preliminare che non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazioni la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del D. Lgs. N. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti.<br />
Se lo spirito del Codice dei contratti pubblici è improntato ad assicurare legalità e trasparenza nei procedimenti degli appalti pubblici, occorre garantire l’integrità morale del concorrente sia se persona fisica che persona giuridica.<br />
In caso contrario, verrebbe violato il principio della par condicio dei concorrenti in quanto una società concorrente con socio unico o socio di maggioranza che sia persona fisica sarebbe soggetto alla dichiarazione e non invece un concorrente che sia persona giuridica.<br />
Peraltro il problema della irragionevolezza della norma relativa alla causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, è circoscritta alla sola ipotesi testuale del socio unico persona fisica e non è pertanto rilevante nella specie, ove come detto Biancamano spa, società quotata, è titolare del 99.9827% del capitale sociale dell’appellante, ma è partecipata da altri soggetti per una quota dello 0,0173% e, dunque, non è socio unico.<br />
3. Infatti, l’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. cit., nell’attuale versione novellata dall’art. 4, comma 2, lett. b), l. n. 106-2011, estende il novero dei soggetti delle società di capitali di cui occorre accertare la moralità professionale ai fini dell’ammissione alle gare pubbliche al “socio unico persona fisica” ed al “socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci”.<br />
Il dato testuale della norma indica che, con riferimento al “socio di maggioranza”, il legislatore non ha incluso alcuna specificazione in relazione alla natura giuridica del socio, con la conseguenza che si avvalora l’opzione ermeneutica per la quale l’espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità di tutti i soggetti che condizionano la volontà degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e buona amministrazione.<br />
Sotto questo profilo, ad orientare l’interprete, non deve esser sottovalutato l’argomento antielusivo utilizzato dal TAR a sostegno della sua decisione, atteso che la locuzione “socio di maggioranza”, contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (come novellato sul punto dall’art. 4 decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011 n. 106), è riferibile anche al socio di maggioranza &#8211; persona giuridica e non solo persona fisica, per evitare la facile elusione della disciplina legislativa, facile elusione a maggior ragione prospettabile nella specie, in cui il socio di maggioranza ha pressoché la totalità delle quote dell’offerente.<br />
4. Peraltro, come osserva correttamente il controinteressato, a sostegno della tesi sopraindicata milita il contenuto dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE. Tale norma, infatti, nell’imporre l’esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici del candidato o dell’offerente che abbia riportato condanne per talune ipotesi di reato, dispone: “in funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”.<br />
Pertanto, non solo il diritto dell’Unione non osta alla verifica della sussistenza dei requisiti morali rispetto alle persone giuridiche e non solo alle persone fisiche, ma impone di effettuare il controllo ne confronti di ogni soggetto che, nella sostanza, “eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”, come nell’ipotesi in esame, in cui certamente il Presidente del Consiglio di amministrazione della Biancamano spa, la quale ha la quasi totalità delle quote dell’offerente, è nella posizione di esercitare anche un potere di decisione e di controllo nei confronti dell’offerente medesima.<br />
Infatti, il soggetto che possieda il 99,9827% della società appellante, con meno di quattro soci, ha un “significativo” se non esclusivo, “ruolo decisionale e gestionale societario” nell’ambito della stessa e, come tale, soggiace all’obbligo di accertamento della verifica dei requisiti morali in capo ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direzione tecnica in seno allo stesso.<br />
5. Per quanto riguarda la valutazione dell’incidenza del reato sulla moralità professionale, si deve rilevare che devono condividersi le conclusioni assunte dall’Amministrazione, atteso che la “gravità” dei reati per i quali sono stati condannati in via definitiva i Consiglieri della Biancamano spa emerge sia all’evidenza dalla motivazione addotta dalla sentenza di condanna del Tribunale di Imperia del 28.12.2004 per la mancata concessione delle attenuanti generiche, sia dal fatto che gli stessi hanno continuato a gestire l’impianto oggetto del processo senza rispettare le prescrizioni e gli ordini dell’Autorità, sia dal mancato adempimento delle prescrizioni cui il Giudice aveva subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena, sia dall’insussistenza della declaratoria di estinzione del reato de quo e dalla loro mancata riabilitazione.<br />
Peraltro, il lasso di tempo trascorso dai fatti che hanno originato il giudizio è stato preso in considerazione ed è stato valutato non rilevante ai fini di escluderne l’incidenza sul giudizio di moralità professionale in modo non irragionevole, atteso che è trascorso un periodo di gran lunga inferiore se si considera la data del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna e se si considera l’entità delle condanne che bilanciano ampiamente, secondo una valutazione di spettanza dell’Amministrazione non macroscopicamente irragionevole, il periodo di tempo trascorso dalla condanna.<br />
6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi in ragione della novità della questione.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe indicato, lo respinge.<br />
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-6-2016-n-2813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/6/2016 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</a></p>
<p>Pres. Volpe – Est. Ferrari Sui poteri del Commissario ad acta in tema di nomina e sulle conseguenze delle violazioni disciplinari 1. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Controversie – Commissario ad acta – Sentenza – Esecuzione – Poteri. 2. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Violazioni disciplinari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe – Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sui poteri del Commissario ad acta in tema di nomina e sulle conseguenze delle violazioni disciplinari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Controversie – Commissario <em>ad acta </em>– Sentenza – Esecuzione – Poteri.</p>
<p>2. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Violazioni disciplinari – Incidenza sulla valutazione – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;In tema di nomina a Procuratore della Repubblica, qualora in sede di esecuzione di una sentenza, venga nominato un Commissario <em>ad acta</em> per eseguire la sentenza “in luogo e in sostituzione” dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, questo può adottare tutte le valutazioni di competenza del CSM, potendo altresì valutare le sopravvenienze avvenute rispetto ai fatti di causa, quali le sanzioni disciplinari successivamente disposte. &nbsp;</p>
<p>2. In materia di nomina per il posto di Procuratore della Repubblica, le violazioni di rilievo disciplinare costituiscono un elemento in grado di refluire trasversalmente su tutti gli aspetti della valutazione curriculare: la violazione non è di per sé indice di un merito diminuito, ma riguardando regole comportamentali specifiche della professione, incide sull’indipendenza e sul prestigio della professione, così come percepiti all’esterno<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Ciò soprattutto a fronte di una previsione, quale è quella dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che espressamente ha previsto che “di regola” tale violazione disciplinare costituisca fattore preclusivo per il conferimento dell’incarico.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., IV, 27 aprile 2015, n. 2132.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02813/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 09592/2012 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 74 cod. proc. amm.;</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9592 del 2012, proposto dal dott. Alberto Cisterna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Antonio Lirosi e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, Via Principessa Clotilde n. 2,</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, e il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,<br />
il dott. Giuseppe Quattrocchi, nella qualità di Commissario ad acta, non costituito in giudizio, nonché</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>dott.ssa Elisabetta Melotti, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Piazza presso il cui studio in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti n. 10, è elettivamente domiciliata,</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la declaratoria di nullità o l&#8217;annullamento</em></div>
<p>del provvedimento dell’11 dicembre 2015, di nomina della dott.ssa Melotti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, adottato dal Commissario ad acta dott. Quattrocchi in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 5571 del 26 maggio 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, di accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto dal dott. Cisterna, nonché per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 4711/13, che ha dato a sua volta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 32321 del 2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2295 del 2012.<br />
&nbsp;<br />
Visti il reclamo ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott.ssa Elisabetta Melotti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1. Con reclamo notificato in data 21 dicembre 2015 e depositato il successivo 22 dicembre il dott. Alberto Cisterna ha impugnato il provvedimento dell’11 dicembre 2015 di nomina della dott.ssa Melotti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, adottato dal Commissario ad acta dott. Quattrocchi in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 5571 del 26 maggio 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, di accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto, nonché per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 4711/13, che ha dato a sua volta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 32321 del 2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2295 del 2012.<br />
Espone, in fatto, che un primo ricorso era stato proposto contro la delibera del 16 settembre 2009, con la quale il Plenum del C.S.M. aveva conferito alla dott.ssa Melotti, magistrato di quinta valutazione e sostituto Procuratore a Bologna, l’ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Il ricorso era stato accolto con sentenza n. 32321 del 14 settembre 2010, confermata dalla sez. VI del Consiglio di Stato con sentenza n. 2295 del 18 aprile 2012.<br />
Con delibera 26 luglio 2012 il C.S.M. ha reiterato la nomina della dott.ssa Melotti. Anche il secondo ricorso, proposto per l’esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado, è stato accolto dal Tar Lazio con sentenza 10 maggio 2013, n. 4711, che ha dichiarato nulla la delibera del 26 luglio 2012. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, ha respinto l’appello proposto dalla dott.ssa Melotti.<br />
Nelle more tra la decisione di primo e di secondo grado il C.S.M., con delibera del 17 luglio 2013, ha deciso di non appellare la sentenza del Tar e di dargli esecuzione; con nuova delibera del 18 settembre 2013, ha confermato ancora una volta l’incarico alla dott.ssa Melotti. La sentenza del Tar n. 5571 del 26 maggio 2014 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza ed è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015. Ancora in sede di ottemperanza con sentenza n. 11080 dell’1 luglio 2015 il Tar ha dato atto dell’avvenuta conclusione dell’attività del Commissario ad acta senza che lo stesso abbia potuto adempiere al proprio mandato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. La sentenza è stata appellata e sospesa dalla sez. IV del Consiglio di Stato dapprima in sede monocratica (decreto n. 4147 dell’11 settembre 2015) e poi collegiale (ordinanza n. 4301 del 22 settembre 2015). Nel contempo il C.S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1686 del 2015.<br />
Infine, con provvedimento dell’11 dicembre 2015, oggetto del reclamo, il Commissario ad acta, in asserita ottemperanza del giudicato, ha nuovamente confermato la dott.ssa Melotti al posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.<br />
2. Ad avviso del dott. Cisterna tale provvedimento è nullo, o comunque annullabile, per:<br />
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 112 e 114 c.p.a. – Nullità/illegittimità per manifesta violazione del giudicato amministrativo – Violazione delle sentenze del Tar Lazio nn. 32321 del 2010, 4711 del 2013 e 5571 del 2014.<br />
Illegittimamente il Commissario ad acta ha nuovamente confermato la nomina della dott.ssa Melotti senza però effettivamente motivare le ragioni della scelta e individuando elementi sopravvenuti, id est una decisione disciplinare, che però, non essendo veramente tali in quanto conosciuti – o comunque conoscibili – dal C.S.M. prima della delibera del 26 luglio 2012, non potevano essere utilizzati.<br />
b) Violazione e falsa applicazione artt. 7, 112 e 114 c.p.a. – Nullità/illegittimità per manifesta violazione del giudicato amministrativo – Violazione delle sentenze del Tar Lazio nn. 32321 del 2010, 4711 del 2013 e 5571 del 2014.<br />
I fatti disciplinari non avrebbero potuto essere presi in considerazione dal Commissario ad acta ma semmai formare oggetto di un nuovo e diverso procedimento, fondato su presupposti e modalità autonomi.<br />
c) Violazione e falsa applicazione artt. 7, 112 e 114 c.p.a. – Nullità/illegittimità per manifesta violazione del giudicato amministrativo – Violazione delle sentenze del Tar Lazio nn. 32321 del 2010, 4711 del 2013 e 5571 del 2014 – Violazione art. 37 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – Circolare n. 14858 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.<br />
L’attività commissariale avrebbe dovuto concludersi entro il 25 maggio 2015 e invece si è protratta sino alla conclusione del procedimento, promosso dal ricorrente dott. Cisterna, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha accolto in parte il ricorso avverso la decisione disciplinare n. 38 del 2015. Di tale decisione, passata in giudicato, il Commissario ha tenuto conto ai fini del decidere.<br />
3. Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
4. Si è costituita in giudizio la dott.ssa Elisabetta Melotti, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
5. Il Commissario ad acta dott. Giuseppe Quattrocchi non si è costituito in giudizio.<br />
6. Alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Oggetto del reclamo in esame è il provvedimento dell’11 dicembre 2015, recante nomina della dott.ssa Melotti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, adottato dal Commissario ad acta dott. Quattrocchi in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 5571 del 26 maggio 2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, e ciò nonostante che le diverse pronunce del giudice di primo e di secondo grado, intervenute sulla questione, avessero già dichiarato illegittima tale nomina.<br />
La questione prospettata, nella sostanza, dal ricorrente nel reclamo in esame è che il Commissario ad acta non avrebbe potuto porre a base della decisione di nominare la controinteressata la sanzione disciplinare comminatagli con la sentenza n. 38 del 9 aprile 2015, e ciò sia perché non si trattava di “sopravvenienza”, sia perché in ogni caso non avrebbe potuto il Commissario – che in sede di ottemperanza è longa manus del giudice e non organo ausiliario dell’Amministrazione – dare vita ad un nuovo e diverso iter procedimentale non legato alle indicazioni fornitegli dal giudice. Né, ad avviso del ricorrente, il potere, che il Commissario si è arrogato, può trovare fonte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1686 del 2015 che, anche nell’obiter dictum in cui fa riferimento ai “fatti sopravvenuti”, non lo ha certo legittimato ad instaurare un autonomo processo valutativo totalmente sganciato dall’adempimento che andava assicurato alle decisioni del giudice amministrativo.<br />
I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.<br />
Al fine del decidere occorre prendere le mosse da due delle diverse sentenze intervenute sull’annosa vicenda, una del giudice di primo grado (n. 5571 del 26 maggio 2014) e l’altra del giudice di appello (n. 1686 del 31 marzo 2015).<br />
Della prima è rilevante la parte in cui è stato nominato il Commissario ad acta, nella persona di “un magistrato ordinario, ove possibile in quiescenza, che abbia svolto funzioni direttive requirenti di secondo grado, ovvero funzioni direttive requirenti elevate di primo grado: questi, nel termine di sessanta giorni dall’attribuzione dell’incarico, in luogo e in sostituzione del Consiglio superiore della magistratura, effettuate tutte le opportune verifiche, inclusa la convocazione degli interessati, ed acquisiti gli atti ed i documenti utili, rinnoverà la decisione sulla scelta del titolare dell’Ufficio in questione trasmettendola poi alle Autorità competenti per il seguito di legge”.<br />
Si evincono così i poteri dal giudice dell’ottemperanza conferiti al Commissario, che si deve sostituire alle valutazioni che il Csm deve effettuare. In altri termini il Commissario, sebbene – come correttamente afferma parte ricorrente – sia longa manus del giudice dell’esecuzione, essendo stato nominato in sede di ottemperanza, non si deve limitare a convocare il C.S.M. perché adotti, entro un termine prestabilito, una ennesima decisione su chi, tra i due pretendenti, debba essere nominato per il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ma deve decidere “in luogo e in sostituzione” dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura.<br />
Della seconda sentenza è invece determinante, ai fini della definizione del reclamo, l’approfondimento della rilevanza o non delle sopravvenienze. Ha affermato il giudice di appello che “ … qualsiasi valutazione di elementi non considerati, siano essi pregressi e non previamente risaltanti o successivi e non conferenti, appare comunque in violazione dei limiti del doppio annullamento intervenuto. Questo non significa che i fatti sopravvenuti non abbiano una loro rilevanza. In molti casi, infatti, gli eventi sopravvenuti possono addirittura escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l’utilità sperata, tuttavia la sede della loro considerazione non è quella del procedimento già concluso e doppiamente valutato dal giudice amministrativo, ma quella di un eventuale nuovo e diverso iter, fondato su presupposti o modalità autonome”. Il giudice di appello ha quindi escluso che possano essere presi in esame, al fine di individuare il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, elementi che non erano stati considerati o perché pregressi e non “previamente risaltanti” o perché successivi ma “non conferenti”.<br />
I fatti considerati dal Commissario ad acta non rientrano in nessuna delle due ipotesi escludenti.<br />
Contrariamente a quanto afferma il dott. Cisterna l’elemento, che è stato ritenuto fondante la scelta intrapresa con la delibera commissariale dell’11 dicembre 2015, oggetto del reclamo, costituisce una sopravvenienza (e non è dunque “pregressa”) determinante (e quindi non è “non conferente”).<br />
Né può dubitarsi del carattere di sopravvenienza della sentenza disciplinare n. 38 del 9 aprile 2015, passata in giudicato a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 24825 del 9 dicembre 2015, trattandosi certamente di elemento che ha chiuso la procedura disciplinare, distinguendosi dunque dai profili che erano stati esaminati dal Consiglio Superiore della Magistratura con la deliberazione 17 luglio 2013, dichiarata nulla dal Tar Lazio con la sentenza n. 5571 del 2013. Profili, quelli, effettivamente già conosciuti, ma non esaminati in occasione del primo scrutinio dei due contendenti il posto.<br />
Diversa, come si è detto, è la questione afferente la sanzione disciplinare divenuta definitiva solo nel dicembre del 2015, sia perché ha reso certa la rilevanza disciplinare di alcuni fatti addebitati al dott. Cisterna, sia perché rappresenta un elemento che l’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria ha ritenuto sia “di regola” preclusivo a tali nomine. Dispone infatti la norma che “le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione”. …. “Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita di anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio”.<br />
A fronte di tale fatto nuovo il Commissario ad acta &#8211; che in virtù dei compiti demandategli dal Tar con la sentenza n. 5571 del 2013 si doveva sostituire al C.S.M. ed effettuare la comparazione, e quindi la scelta, del Magistrato cui assegnare il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona &#8211; ha ritenuto, con una minuziosa e circostanziata parabola argomentativa, che non sussistessero spazi per derogare alla “regola” prevista dall’art. 37 del citato t.u.. Come chiarito in un recente precedente del Consiglio di Stato (sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2132), puntualmente richiamato dal Commissario ad acta, “appurato che l’obbligo incombente sul C.S.M. era limitato alla riedizione del potere valutativo, nessun ostacolo avrebbe potuto frapporsi alla valutazione di elementi non conosciuti nelle fasi precedenti del procedimento e ritenuti sicuramente rilevanti anche in ragione dello spessore disciplinare dei medesimi, comprovato dalla pendenza del relativo procedimento presso la competente Commissione”.<br />
Ritenuto dunque che nessun ostacolo si opponeva al Commissario, nell’ambito del potere sostitutivo di cui era stato investito, correttamente i fatti sono stati dallo stesso “traguardati come fattore di demerito che ha condizionato la valutazione di tutti i parametri che hanno in qualche modo a che fare con lo svolgimento dell’attività magistratuale. E’ un modus procedendi che non può dirsi irragionevole. Non è revocabile in dubbio che le violazioni di rilievo disciplinare costituiscano elemento in grado di refluire trasversalmente su tutti gli aspetti della valutazione curriculare: non che la violazione sia di per sé indice di un merito diminuito, ma è chiaro che essa, attenendo al mancato rispetto di regole comportamentali specifiche della professione, incide sul substrato comune ad ogni valutazione rilevante, costituito, per l’appunto, dall’indipendenza e dal prestigio, così come percepiti all’esterno” (Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2132). Ciò soprattutto a fronte di una previsione, quale è quella dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che espressamente ha previsto che “di regola” la censura costituisca fattore preclusivo il conferimento dell’incarico. Ancora una volta il Commissario ha dettagliatamente illustrato le questioni sottese alla censura inflitta al Magistrato, l’arco temporale alle quale le stesse si riferiscono (dal 2004 alla primavera del 2010) mentre esercitava le funzioni a Reggio Calabria e poi alla Procura Nazionale Antimafia, i contatti (circa 90 colloqui telefonici) in quel periodo avuti con il figlio di un noto esponente di una cosca di ‘ndrangheta operante nel territorio calabrese, contatti proseguiti anche dopo che questi era stato sottoposto a misura cautelare (il 19 ottobre 2009) tramite la moglie del mafioso, anche lei sottoposta ad indagini preliminari. Di questi contatti il Magistrato non ha mai relazionato i suoi superiori, omettendo così “ogni doveroso compito di infrazione e di raccordo”, tanto più dovuto da ogni Sostituto impiegato ai sensi dell’art. 371 bis c.p.p..<br />
Dal Commissario ad acta è stata considerata insuperabile, ai fini del rilievo dirimente da dare alla sanzione disciplinare, la circostanza che il dott. Cisterna abbia – come ben evidenziato nel provvedimento sanzionatorio più volte richiamato ob relationem – consapevolmente e con verificata continuità violato precise, inderogabili e fondamentali disposizioni dei Dirigenti dell’Ufficio di appartenenza (tanto più significativamente trattandosi della Procura Nazionale Antimafia nella quale egli operava quale Sostituto con compiti di coordinamento ex art. 371 bis c.p.p.), sottraendosi alle regole organizzative dello stesso, vanificando completezza e tempestività delle informazioni ancora più doverose in considerazione della natura delle vicende, della qualità delle persone interessate e delle loro storie giudiziarie pregresse ed attuali, dell’interesse proprio dell’organo giudiziario nazionale e della Procura Distrettuale territoriale. Ha ancora affermato il Commissario, nel lungo e articolato provvedimento, che “l’insistito comportamento omissivo (pur in presenza di così tante iniziative ed attività) inopinatamente assunto da candidato all’esercizio di funzioni direttive di un ufficio di Procura della Repubblica, ha finito per giovare a tenere coperti e sconosciuti” al Capo ed ai magistrati dell’ufficio interessato “i tanti e rilevanti fatti elencati e descritti nella nota sentenza 38/2015 e costituisce indebita inosservanza di elementari doveri di correttezza e diligenza quali incombono su ogni appartenente all’Ordine giudiziario”. Ciò stante, il Commissario ha concluso nel senso che la valutazione afferente il profilo del dott. Cisterna “interpella ineludibili considerazioni quanto al merito e quanto – più in particolare – alle attitudini alle funzioni direttrice di un ufficio di Procura della Repubblica, nel quale le condotte elencate e descritte appaiono più marcatamente distoniche rispetto a chi è chiamato ad informare del proprio modo di interpretarle l’intero ufficio”.<br />
Conclusione alla quale il Commissario è pervenuto nella consapevolezza, come risulta dalla parabola argomentativa, che i contatti fossero di natura “funzionale”, e non “extra funzionale”, ma parimenti gravi per il ruolo che il dott. Cisterna avrebbe ambito a coprire. In sintesi, il Commissario – a fronte della non automaticità dell’esclusione, a seguito di censura, del conferimento del posto – ha motivatamente chiarito perché le condotte di cui alla sentenza disciplinare fossero incompatibili con le funzioni richieste e consentissero di addivenire, in sede di comparazione tra i due aspiranti al posto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, alla scelta della dott.ssa Melotti.<br />
Ritiene il Collegio che le argomentazioni che hanno indotto il Commissario ad acta a conferire il posto alla dott.ssa Melotti – sulla base di una sopravvenienza di cui ben poteva tener conto – siano puntuali e supportate da una “motivazione rafforzata”, invocata dal ricorrente” (pag. 20 dell’atto introduttivo del giudizio), e, a fronte del tenore dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, condivisibili ed esercitate, come si è detto, nell’ambito del c.d. “potere sostitutivo” conferitogli.<br />
Il reclamo deve dunque essere respinto, non risultando suscettibili di positiva valutazione neanche gli ulteriori motivi con lo stesso dedotti.<br />
Ed invero: a) il ritardo con il quale il Commissario ha adottato la determina dell’11 dicembre 2015, rispetto al termine che gli era stato assegnato dal giudice, non gli ha fatto certamente perdere il potere di provvedere; b) quanto al contraddittorio, il giudice dell’ottemperanza, nel conferire alla propria longa manus il potere di sostituire il Consiglio Superiore della Magistratura, non ha certo inteso introdurre una fase procedimentale ulteriore “obbligatoria”, ma ha lasciato al Commissario, ove l’avesse ritenuta necessaria, la possibilità di ricorrervi sebbene non prevista da alcuna fonte primaria o secondaria; c) l’arco temporale, al quale si riferiscono i fatti che hanno portato alla inflizione della sanzione della censura, emerge con evidenza dalla lettura della sentenza n. 38 del 2015, che richiama, ad es., i contatti avuti con il pregiudicato dal dott. Cisterna nel 2009 (quindi “nell’ultimo decennio”), quando questi era in stato di custodia cautelare (punto 4.6.); d) sull’iter argomentativo, che ha indotto a conferire il posto alla dott.ssa Melotti, non ha inciso la sanzione del trasferimento d’ufficio del dott. Cisterna, solo richiamato nel provvedimento del dicembre 2015, il quale fonda il suo argomentare sulla sanzione della censura.<br />
In conclusione il reclamo deve essere respinto.<br />
Avuto riguardo alla complessità della questione ed all’intricato evolversi della vicenda, appare tuttavia equo compensare le spese della presente fase di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari della presente fase di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Cicchese, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; gara per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti – requisiti – differenza tra iscrizione a categoria 3 DM 406/1998 (raccolta e trasporto per recupero) e categoria 5 (raccolta e trasporto) – cartenza di requisto – tutela cautelare di soggetto escluso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; gara per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti – requisiti – differenza tra iscrizione a categoria 3 DM 406/1998 (raccolta e trasporto per recupero) e categoria 5 (raccolta e trasporto) – cartenza di requisto – tutela cautelare di soggetto escluso &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2813/2004<br />
Registro Generale:3757/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />
PAOLO RESTAINO Cons.<br />
GIANCARLO LUTTAZI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 24 Maggio 2004<br />
Visto il ricorso 3757/2004 proposto da:<br />
<b>SOC ELCO SINERGO PISAM GLOBAL SERVICE SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
PESCE AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in ROMAVIA XX SETTEMBRE, 1presso<br />
PESCE AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO</b>rappresentato e difeso da:DE FELICE AVV. SERGIO con domicilio eletto in ROMA VIA C. POMA, 4 presso la sua sede e nei confronti di<b>SOC COSEIND SRL (RTI)</b>rappresentato e difeso da:RANALLI AVV. GIOVANNI NERI AVV. STEFANO con domicilio eletto in ROMA L.GO TONIOLO, 16 presso NERI AVV. STEFANO e nei confronti di<b>SOC COSEIND SRL</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del verbale 15 marzo 2004 con il quale la Commissione di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. ha deliberato l’esclusione della ricorrente dalla gara, ed ha aggiudicato in via provvisoria l’appalto alla soc. CO.SE.IND. di Terni; nonché del provvedimento di estremi ignoti con il quale l’appalto è stato affidato e definitivamente aggiudicato alla CO.SE.IND.; nonché di ogni atto presupposto, connesso o collegato, compreso, nei limiti dell’interesse, il bando di gara;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI RIGNANO FLAMINIOSOC COSEIND SRL (RTI)<br />
Udito il relatore Cons. GIANCARLO LUTTAZI e uditi altresì per le parti gli avv.ti così come indicati nel verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, non ravvisandosi nel ricorso il requisito del fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 24 maggio 2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-24-5-2004-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/5/2004 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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