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	<title>2809 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2809 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2009 n.2809</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2009-n-2809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2009-n-2809/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2009 n.2809</a></p>
<p>Pres. Savo Amodio, Est. Caponigro Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Avv.ti F. Carbonetti, M. Sanino, C. Celani, L. Coraggio) c/ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -CONSOB- (Avv.ti. F. Biagianti, S. Providenti, E. Cappariello, G. Ciccarelli) 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Intermediazione finanziaria &#8211; Sanzioni irrogate dalla Consob &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2009-n-2809/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2009 n.2809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2009-n-2809/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2009 n.2809</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Savo Amodio,  Est. Caponigro<br /> Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Avv.ti F. Carbonetti, M. Sanino, C. Celani, L. Coraggio) c/ Commissione  Nazionale per le Società e la Borsa -CONSOB-  (Avv.ti. F. Biagianti, S. Providenti, E. Cappariello, G. Ciccarelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Intermediazione finanziaria &#8211; Sanzioni irrogate dalla Consob &#8211; Giurisdizione g.o. &#8211; Sussiste &#8211; Giurisdizione g.a. &#8211; Ex art. 24 , co. 5, l. 262/05 &#8211; Irrilevanza. 	</p>
<p>2. Sanzioni amministrative &#8211; Illecito amministrativo e penale &#8211; Connessione oggettiva &#8211;  Irrogazione sanzione amministrativa &#8211;  Competenza del giudice penale &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A  norma dell’art. 195, co. 4, d.lgs. 58/98, rientrano nella giurisdizione del g.o. le controversie relative alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob di cui al Titolo II del citato d.lgs.. Né tale giurisdizione è mutata a seguito dell’entrata in vigore dell l. 262/05, posto che l’art. 24, co. 5, della medesima legge, nello specificare che avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al co. 4, tra cui la Consob, può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar del Lazio, mantiene ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’art. 195, co. 4 e seg., del predetto Testo Unico.	</p>
<p>2. Nell’ipotesi in cui tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall’accertamento del primo dipende l’esistenza del secondo), la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetta al giudice penale non all’autorità amministrativa, secondo la  regola generale di cui all’art. 24, l. 689/81.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
Roma – Prima Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>nelle persone dei magistrati:<br />	<br />
Dott. Antonino Savo Amodio &#8211;	Presidente<br />
Dott. Roberto Politi &#8211;	Componente<br />
Dott. Roberto Caponigro &#8211;	Componente, relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 7563 del 2008, proposto da<br />	<br />
<b><br />	<br />
Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.C. a R.L.</b>  in persona del Vice Presidente e legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Dott. Ruggero Benassi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Carbonetti, Mario Sanino, Carlo Celani e Lorenzo Coraggio ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante Pres. Lamberto Cardia, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Biagianti, Salvatore Providenti, Elisabetta Cappariello e Giuseppe Ciccarelli della Consulenza Legale interna ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3 	</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento di cui alla lettera 14 maggio 2008, prot. 3045590, e di ogni altro atto annesso, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio della Consob;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Uditi alla udienza pubblica del 25 febbraio 2009, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.<b>	</b>La ricorrente ha impugnato l’atto del 14 maggio 2008 con cui la Consob ha contestato ai sensi dell’art. 195, co. 1, TUF, tra l’altro, alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna s.c. a r.l. le seguenti violazioni:<br />
•	violazione dell’art. 122, co. 1 e 5, del TUF, con riferimento alla mancata pubblicazione del patto parasociale stipulato con Unipol;<br />
•	violazione dell’art. 106, co. 1, concernente la mancata effettuazione dell’OPA obbligatoria;<br />
•	violazioni dell’art. 115, co. 1, del TUF, con riferimento alle note di risposta fornite da BPER in data 19 maggio e 30 agosto 2005.<br />
La Consob, con detto atto, ha altresì informato che i soggetti interessati hanno la facoltà di presentare le deduzioni entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della lettera di contestazioni.<br />	<br />
La ricorrente – premettendo di essere ben consapevole della qualificazione che l’amministrazione ha inteso attribuire all’atto e degli strumenti di tutela offerti al privato dal D.Lgs. 58/1998 e, segnatamente, dall’art. 195 – ha evidenziato la singolarità della fattispecie costituita dal fatto che il procedimento promosso dalla Consob, in presenza del rapporto di pregiudizialità rispetto ad un determinato procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, aggraverebbe ingiustificatamente la posizione della Banca e degli altri esponenti aziendali coinvolti e li costringerebbe a difendersi in un procedimento che non avrebbe ragion d’essere, con spreco di attività amministrativa. Ha anche evidenziato il pregiudizio che deriverebbe dall’eventuale adozione del provvedimento sanzionatorio e dal suo utilizzo da parte della Procura nell’udienza preliminare, pregiudizio al quale non potrebbe ovviare l’opposizione innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 195 TUF.<br />	<br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 L. 689/1981. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. In particolare, illogicità e ingiustizia manifesta.<br />	<br />
<i>Sulla incompetenza della Consob ad avviare il procedimento sanzionatorio nei confronti di BPER nonché sulla pregiudizialità dell’azione amministrativa rispetto a quella penale.<br />	<br />
</i>Vi sarebbe una connessione obiettiva tra l’accertamento degli illeciti amministrativi contestati dalla Consob e l’accertamento del reato di manipolazione del mercato oggetto del procedimento penale e quest’ultimo non sussisterebbe ove fosse accertata l’insussistenza degli illeciti amministrativi contestati, per cui, ponendosi l’accertamento delle violazioni amministrative contestate dalla Consob come pregiudiziale all’accertamento del reato di manipolazione in quanto ne costituisce un imprescindibile presupposto logico-giuridico, dovrebbe trovare applicazione l’art. 24 L. 689/1981, secondo cui il giudice penale competente a conoscere del reato sarebbe competente a decidere anche sulla violazione non costituente reato.<br />	<br />
In definitiva, ove sussista la suddetta connessione obiettiva tra illecito amministrativo e reato ed il procedimento penale sia pendente, la competenza ad accertare l’illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetterebbe al giudice penale e non all’autorità amministrativa.<br />	<br />
La Consob ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per carenza di interesse, in quanto l’atto impugnato ha carattere endoprocedimentale, nonché per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati; nel merito ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno ed illustrazione delle rispettive ragioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p>2.	Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.   <br />
Il procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente è stato avviato, ai sensi dell’art. 195 D.Lgs. 58/1998, per violazioni degli artt. 106, co. 1, 115, co. 1, e 122, co. 1 e 5, dello stesso decreto.<br />	<br />
	L’art. 195, co. 4, del D.Lgs. 58/1998 prevede che avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente titolo è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha la sede o, nel caso di persone fisiche, il domicilio l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa.<br />
	L’art. 195, co. 4, del D.Lgs. 58/1998, quindi, attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni <i>de quibus</i>.<br />
L’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, peraltro, non è mutata a seguito dell’entrata in vigore della L. 262/2005, atteso che l’art. 24, co. 5, di tale legge, nello specificare che avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4, tra cui la Consob, può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio, mantiene ferme le disposizioni previste per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall’art. 195, comma 4 e seguenti, del testo unico di cui al D.Lgs. 58/1998 (<i>ex multis</i>: Cons. Stato, VI, 17 dicembre 2007; T.A.R. Lazio, I, 31 gennaio 2007, n. 703).<br />	<br />
Va da sé che, trattandosi nel caso di specie dell’atto di avvio di un procedimento sanzionatorio destinato eventualmente a concludersi con l’applicazione di una sanzione avverso la quale può essere proposta opposizione al giudice ordinario ai sensi dell’art. 195, co. 4, D.Lgs. 58/1958, non può sussistere la giurisdizione amministrativa in materia.<br />	<br />
Né, detta inammissibilità produce un vuoto di tutela per la ricorrente.<br />	<br />
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di chiarire che nell’ipotesi in cui tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall’accertamento del primo dipende l’esistenza del secondo), la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetta al giudice penale non all’autorità amministrativa, secondo la regola generale di cui all’art. 24 L. 689/1981; la connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato, peraltro, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l’accertamento del primo costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza dell’altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa (<i>ex multis</i>: Cass. Civ., II, 12 novembre 2007, n. 23512).<br />	<br />
Di talché, è ben possibile dedurre innanzi al giudice ordinario competente, nel giudizio di opposizione ex art. 195, co. 4, D.Lgs. 58/1998, il vizio di originaria incompetenza dell’Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione in luogo del giudice penale, ove l’opponente ritenga che ricorra l’ipotesi di pregiudizialità di cui all’art. 24 L. 689/1981.<br />	<br />
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha tra l’altro specificato che l’adozione di un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Autorità amministrativa quando, ai sensi dell’art. 24 L. 689/1981, la competenza sarebbe spettata al giudice penale competente per il fatto reato, implica un vizio di legittimità dell’atto, sotto il profilo della competenza dell’organo a provvedere, che deve essere ritualmente dedotto dall’opponente (Cass. Civ., II, 24 novembre 2006, n. 24961).  </p>
<p>3.	Il ricorso è altresì inammissibile per carenza di interesse.<br />
L’interesse al ricorso richiede che l’atto impugnato abbia prodotto una lesione diretta, attuale e concreta alla sfera giuridica del destinatario, mentre, nel caso di specie, sono carenti tutti e tre i presupposti, che verranno eventualmente in essere alla conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento sanzionatorio.<br />	<br />
L’atto di contestazione delle violazioni, infatti, è l’atto di avvio dell’azione amministrativa sanzionatoria e, in quanto tale, non ha una propria autonoma capacità lesiva. <br />	<br />
Né può ritenersi che l’attualità e la concretezza della lesione possano derivare in via indiretta dall’utilizzo, del tutto eventuale, del provvedimento sanzionatorio, la cui adozione è anch’essa eventuale, da parte della Procura nell’udienza preliminare, atteso che la presenza dell’interesse al ricorso deve essere esclusa ove la lesione prospettata sia indiretta e del tutto ipotetica.</p>
<p>4.	Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2009-n-2809/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2009 n.2809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</a></p>
<p>Pres. Radesi, Est. SpadavecchiaC. Raimondi ed altri (Avv.ti M. Bassani, C. Bassani e P. Ferrarsi) c/ Comune di Bormio (Avv. L. Pedana). anche per i motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti è necessaria un apposita procura, a differenza da quelli volti a censurare sotto diversi profili atti già impugnati Processo amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Radesi, Est. Spadavecchia<br />C. Raimondi ed altri (Avv.ti M. Bassani, C. Bassani e P. Ferrarsi) c/ Comune di Bormio (Avv. L. Pedana).</span></p>
<hr />
<p>anche per i motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti è necessaria un apposita procura, a differenza da quelli volti a censurare sotto diversi profili atti già impugnati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti – Apposita procura ad litem – Necessità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche per i motivi aggiunti che investono provvedimenti sopravvenuti, ancorché possano innestarsi nel processo pendente, è necessaria apposita procura ad litem, anche nel caso in cui tale potere sia previsto nel mandato originario con riferimento agi atti già impugnati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche per i motivi aggiunti su provvedimenti sopravvenuti è necessaria un apposita procura, a differenza da quelli  volti a censurare sotto diversi profili atti già impugnati</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/7582_TAR_7582.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-10-11-2005-n-2809/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 10/11/2005 n.2809</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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