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	<title>2794 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2794 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia U.P.A.A. (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e C.I.A. (avv. Bolla) l&#8217;art. 12 3&#176; co. della l. 29 dicembre 1993 n&#176; 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n&#176; 501 non possono interpretarsi nel senso che un&#8217;associazione a cui aderiscono per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia<br />   U.P.A.A. (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Magliona) e C.I.A. (avv. Bolla)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 12 3&deg; co. della l. 29 dicembre 1993 n&deg; 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n&deg; 501 non possono interpretarsi nel senso che un&#8217;associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Camere di Commercio –  Art. 12 l. n° 580/93 – Determinazione dei rappresentanti – Associazione piccole imprese agricole – Assegnazione  seggi piccole imprese – Esclusività – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 12 3° co. della l. 29 dicembre 1993 n° 580 ed il relativo dm 24 luglio 1996 n° 501 non possono interpretarsi nel senso che un’associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione</b></p>
<p>composto dai<br />
Signori:<br />
Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente;<br />
Bernardo	BAGLIETTO		&#8211;	Primo Referendario;<br />
Paolo	PERUGGIA			&#8211;	P. ref., estensore<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2004.</p>
<p>	Visto il ricorso n. 1424/04 proposto																																																																																												</p>
<p>dall’<b>Unione Provinciale Agricoltori Asti – Confagricoltura Asti</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliata a Torino, via Palmieri n. 40, presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulietta Magliona, presso la quale è domiciliata in piazza Castello 165 a Torino</p>
<p>la <b>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ASTI</b>, in persona del Presidente pro-tempore,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov. di Asti</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Venturino, con lui elettivamente domiciliata a Torino, corso Siccardi 11 presso l’avvocato Mauro Bolla</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,<br />
del decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, successivamente pervenuta, che ha approvato le “determinazioni ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato 24 luglio 1996, n. 501, relative al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti”, nella parte in cui individua come soggetto titolato alla designazione dei componenti il Consiglio camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti, per il settore di attività economica agricoltura, la C.I.A., Confederazione Italiana Agricoltori Ass. Prov. di Asti, in luogo dell’Unione ricorrente;</p>
<p>nonchè per l’annullamento<br />
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresi i successivi provvedimenti di nomina del componente del Consiglio della Camera di Asti designato dalla C.I.A., e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>	Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />	<br />
	Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dall’Unione ricorrente;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della C.I.A.;																																																																																												</p>
<p>	Relatore il 1° Referendario Paolo Peruggia e uditi gli avvocati professore Carlo Emanuele Gallo, Giulietta Magliona e Marco Venturino. <br />	<br />
L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti impugna il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte in data 12 luglio 2004 n. 50, comunicato con lettera della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 14 luglio 2004, prot. n. 8744/17/17.6, con cui la designazione dei componenti del consiglio camerale della CCIAA di Asti è stata demandata alla C.I.A. (confederazione italiana agricoltori) ed alla Coldiretti, con la conseguente pretermissione della ricorrente. Lamenta:<br />
violazione di legge con riferimento all’at. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed agli artt. 1, 2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta. <br />
Violazione di legge con riferimento all’art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con riferimento agli artt. 1, 2 e 5 del d.m. 24.7.1996, n. 501, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, con riferimento ad altro profilo.    <br />
La ricorrente ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato. <br />
La regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto 26.10.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione.<br />
La C.I.A. si è costituita in giudizio con atto 23.10.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda. </p>
<p>L’unione provinciale agricoltori della provincia di Asti si lamenta del mancato riconoscimento in suo favore della possibilità di designare suoi membri come componenti del consiglio camerale della CCIAA. <br />
La proposizione della domanda cautelare, la rituale instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti consentono la decisione con sentenza brevemente motivata.<br />
L’interessata lamenta la mancata attribuzione fatta in suo favore di un seggio per il settore agricoltura nel consiglio della CCIAA di Asti.<br />
Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità delle determinazione regionale, nella parte in cui non ha riconosciuto che la controinteressata dovesse concorrere al riparto dei seggi solo per il settore delle piccole imprese. Assume infatti l’interessata di rappresentare per lo più imprese agricole medio-grandi, che con la lettura delle norme data dalla regione non avrebbero possibilità alcuna di essere ammessa nell’organo collegiale.<br />
Il giudice non condivide la tesi. Non risulta infatti desumibile dalle norme (legge 29.12.1993, n. 580 e dm 24.7.1996, n. 501) denunciate che un’associazione a cui aderiscono per lo più piccole imprese agricole possa  aspirare a conseguire solo posti in consiglio attribuiti alle piccole imprese: al contrario, la riserva espressa che la disciplina vigente  opera in favore dei piccoli imprenditori non si può intendere nel senso che, comunque, deve essere assicurata una rappresentanza alle imprese che piccole non sono.   <br />
La prima doglianza è pertanto infondata e va respinta. <br />
	Con il secondo motivo l’interessata lamenta il travisamento dei dati numerici operati dall’atto impugnato, che non collimerebbero con quelli desumibili dalla documentazione reperibile presso l’INPS.<br />	<br />
Al riguardo il giudice rileva che appare più corretta la prospettazione della materia contenuta nella difesa regionale, nella parte in cui assume che per ottenere il riparto dei seggi del consiglio della CCIAA si deve aver riguardo alle iscrizioni al registro delle imprese, che non necessariamente corrisponde alle risultanze delle posizioni assicurative.<br />
Alla stregua adottata risulta invece la correttezza del computo operato dalla regione; da ciò consegue l’infondatezza delle censure con cui si impugna l’esclusione della ricorrente associazione dalla rappresentanza di categoria.<br />
	Il ricorso va pertanto disatteso, potendosi peraltro compensare le spese, dati i giusti motivi.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 1^ Sezione &#8211; <br />
Pronunciando sentenza brevemente motivata, respinge il ricorso e compensa le spese.</p>
<p>La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-10-2004-n-2794/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p>Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.). in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare 1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio SPERANZA – Presidente, Massimiliano BALLORIANI – Relatore<br />  DE PALO (avv. P. Pezzuto) c. MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. Stato), I.N.P.D.A.P. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Militare in ferma e/o rafferma – Rapporto di lavoro – Rapporto di pubblico impiego – Conseguenze sul piano previdenziale.</p>
<p>2. Assistenza e previdenza – Pensioni militari – Indennità di buonuscita – Periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria – Riscatto – Somme versate dal militare – Depauperamento del militare ed arricchimento del Ministero della Difesa – Azione di arricchimento senza causa – Esperibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’art.3, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032.</p>
<p>2. Nel caso in cui un militare abbia pagato all’Inpdap, ai fini dell’indennità di buonuscita, le somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria, si è creato un rapporto trilatero (Inpdap-Ministero della Difesa-militare), in cui l’Inpdap è il soggetto che ha ricevuto dal dipendente il pagamento delle somme che avrebbero dovuto versare il dipendente stesso ed il Ministero, il Ministero è il soggetto che si è arricchito effettivamente perché ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’art. 37, d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, ed il militare è il soggetto che ha subito un ingiusto depauperamento patrimoniale, con la conseguenza che esso ha come unica azione quella dell’arricchimento senza causa di cui all’art.2041 c.c., verso il Ministero della Difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di indebito pagamento delle somme necessarie per il riscatto dei periodi di servizio in ferma e rafferma volontaria di militare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Sentenze: 2794/04<br />
Registro Generale:2209/2003</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; TERZA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA &#8211; Presidente ; LUIGI COSTANTINI &#8211; Consigliere; MASSIMILIANO BALLORIANI  &#8211; Ref. , relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 8 aprile 2004</p>
<p>sul ricorso 2209/2003 proposto da:</p>
<p><b>DE PALO VINCENZO </b>rappresentato e difeso da: PEZZUTO PIERPAOLO con domicilio in LECCE  VIA G. D’ANNUNZIO, 73 presso PEZZUTO PIERPAOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA -ROMA </b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE </b>         &#8211; ROMA: non costituito</p>
<p>per l’accertamento e declaratoria<br />
dell’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione del ricorrente, ora per allora, al Fondo di Previdenza e di versare all’INPDAP il contributo afferente al periodo di servizio volontario e continuativo, e quindi del diritto di esso ricorrente ad ottenere il rimborso delle somme già versate a titolo di riscatto contributivo per il periodo in questione,<br />
e di conseguente condanna<br />
dell’INPDAP alla restituzione in favore del ricorrente De Palo dell’importo dallo stesso versato per il sopradetto riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal versamento al soddisfo.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA DIFESA-ROMA<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Ref. MASSIMILIANO BALLORIANI  e uditi altresì per le parti gli avvocati Pezzuto e Pedone;</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Il ricorrente è un generale dell’Esercito Italiano, attualmente in congedo.<br />
Prima di transitare in spe (servizio permanente effettivo), egli ha prestato servizio in ferma e rafferma volontaria come ufficiale di complemento, ma l’Amministrazione convenuta lo ha iscritto al fondo di previdenza e credito dell’ENPAS (oggi INPDAP) solo con decorrenza dalla data di transito in spe.<br />
Pertanto, per il computo degli anni di servizio, non in spe, ai fini dell’indennità di buonuscita, il ricorrente ha dovuto pagare all’INPDAP, totalmente a proprio carico, le somme necessarie per il riscatto di detti periodi.<br />
Con il presente ricorso, quindi, egli chiede l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, istituito originariamente presso l’ENPAS –oggi presso INPDAP-, con decorrenza dall’inizio del periodo di ferma volontaria e/o rafferma, anziché da quello nel quale è transitato in servizio permanente effettivo e, conseguentemente, la condanna dell’INPDAP alla restituzione, in proprio favore, delle somme da egli stesso versate indebitamente al Fondo di previdenza, per il riscatto degli gli anni non coperti da contribuzione da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, oltre alle maggiorazioni per interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT sulle somme maggiorate.<br />
A fondamento del proprio diritto, il ricorrente evidenzia che la ferma volontaria è un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, con tutti i relativi indici di riconoscimento, e che da tale presupposto deriverebbe il proprio diritto all’iscrizione al fondo di previdenza e credito, con onere anche a carico dell’amministrazione datrice di lavoro.<br />
All’udienza pubblica del 8.4.2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1032, nell’individuare i dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza già gestito dall’E.N.P.A.S., e ora dall’I.N.P.D.A.P., comprende fra essi i militari delle Forze armate, senza ulteriori specificazioni (art.1), purchè siano in servizio  “continuativo”, che è la posizione in cui si trovano i militari in ferma e rafferma (Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000).<br />
Lo stesso D.P.R. n.1032/1973, al successivo art.2, elenca le categorie non aventi diritto all’iscrizione, e fra queste non rientrano i militari in ferma volontaria o rafferma.<br />
Inoltre, il rapporto di lavoro del personale militare in ferma e/o rafferma assume in sé tutte le connotazioni del pubblico impiego e realizza quindi il presupposto di legge per la costituzione automatica del rapporto previdenziale avente ad oggetto l’obbligo contributivo e la conseguente erogazione dell’indennità di buonuscita di cui all’articolo 3 della legge 1032/1973 (Tar Puglia-Lecce, sentenza n.2900/2003; Tar Puglia-Bari, sentenza n.2049/2000; Consiglio di Stato, sentenza n.90/1980).<br />
Pertanto, il ricorrente, già dal periodo di servizio prestato in ferma volontaria e rafferma, aveva diritto all’iscrizione obbligatoria al Fondo (articolo 39 L.1032/1973) nonchè il diritto a che l&#8217;Amministrazione di appartenenza versasse al Fondo di previdenza e credito il contributo previdenziale obbligatorio in misura indicata dalle legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Da ciò consegue che la somma da egli pagata all’INPDAP, per il riscatto dei periodi in questione, ai fini del computo di essi nel calcolo dell’indennità di buonuscita (articoli 15 e 24 L.1032/1975), è stata dallo stesso ricorrente versata indebitamente –nel senso che si esporrà più avanti- (nella misura pari alla differenza tra quella pagata e quella invece gravante a suo carico ai fini contributivi -articolo 37 L.1032/1973-).<br />
Vi era in realtà un obbligo giuridico, quello della contribuzione relativa ai periodi in esame, gravante a carico dell’amministrazione per le quote indicate dalla legge (articolo 37 L.1032/1973).<br />
Alla fattispecie in esame, non può tuttavia applicarsi l’articolo 1180 del codice civile (adempimento del terzo), dato che il ricorrente non ha voluto estinguere il debito del Ministero nei confronti dell’INPDAP, seppur con la riserva di rivalersi, bensì ha solamente pagato in proprio il riscatto dei periodi contributivi, per evitare che, nel perdurante inadempimento del Ministero, rimanesse precluso il computo di detti periodi ai fini della buonuscita.<br />
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., nella sentenza n. 9408 del 27-06-2002, ha avuto, infatti, modo di affermare che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell&#8217;art. 3 della legge n. 335 del 1995 (secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: (…) “cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”), che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell&#8217;assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell&#8217;iscrizione alla Cassa per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva.<br />
Dovendosi applicare tali principi anche al Fondo INPDAP, ne deriva che il ricorrente, se ripetesse dall’INPDAP quanto versato, a titolo di ripetizione d’indebito, non potrebbe più ottenere il versamento dei contributi, perdendo così il diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita, non potendo più ottenere l’iscrizione al Fondo per il periodo di tempo antecedente al passaggio in spe.<br />
Dall’infondatezza della pretesa del ricorrente ad ottenere l’iscrizione al Fondo ora per allora a carico del Ministero della Difesa, consegue l’inammissibilità per carenza d’interesse della domanda di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi di riscatto versati.<br />
Dalla prospettazione contenuta nel ricorso, infatti, si evince l’intima connessione fra le due domande proposte (quella di condanna del Ministero alla contribuzione ora per allora e quella di condanna dell’INPDAP alla restituzione dei contributi versati), funzionale alla conservazione del principale interesse al calcolo dell’indennità di buonuscita includendo i periodi di servizio precedenti al transito nel servizio permanente effettivo.</p>
<p>2. Il ricorso è comunque infondato nel merito.<br />
Il Collegio non ignora il parere del Consiglio di Stato –sez. terza- n.867 del 30 maggio 2000, ciononostante ritiene che il ricorrente non ha alcun diritto alla restituzione integrale dei contributi di riscatto nei confronti dell’INPDAP.<br />
Non si applica, infatti, alla fattispecie in esame, la disciplina del pagamento dell’indebito oggettivo (in tal caso, effettivamente, l’INPDAP avrebbe legittimazione passiva per la restituzione delle somme indebitamente versate), poiché il ricorrente ha pagato il riscatto dei periodi all’INPDAP, adempiendo così ad un onere previsto dalla legge (articolo 24 L.1032/1973) per l’esercizio di un proprio diritto potestativo –Cassazione S.U. 26 ottobre 2000, n.1136- (il riscatto del periodo contributivo, che il ricorrente perderebbe, come visto irrimediabilmente, se vi rinunziasse chiedendo indietro le somme versate), e comunque quelle somme erano pur sempre dovute all’IPDAP (manca quindi l’indebito oggettivo), se non in virtù degli articoli 15 e 24 L.1032/1973, sicuramente, e nei limiti di esse, a titolo di quote contributive dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore ex articolo 37 L.1032/1973.<br />
Inoltre, non può neanche configurarsi un’ipotesi di indebito soggettivo, poiché il ricorrente non ha pagato all’INPDAP, per errore, un debito altrui (quello del Ministero alla propria quota contributiva), ma ha voluto scientemente assolvere al riscatto del periodo contributivo per evitare di perdere il diritto alla buonuscita.<br />
Il pagamento, del riscatto del periodo contributivo, effettuato dal ricorrente, è avvenuto nell’ambito di un rapporto trilatero (Ministero-INPDAP-dipendente).<br />
Se è vero che il soggetto che ha concretamente ricevuto il pagamento non dovuto (cioè non dovuto interamente dal ricorrente ma dovuto anche dal Ministero) è l’INPDAP, è anche vero che il soggetto che, nell’ambito di tale rapporto trilatero, si è arricchito effettivamente è il Ministero della Difesa, che ha risparmiato il pagamento delle quote contributive previste dall’articolo 37 L.1032/1973.<br />
Il ricorrente ha ottenuto il diritto al computo di quei periodi ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, ma ha subito il depauperamento ingiusto del proprio patrimonio per aver pagato interamente i contributi di riscatto, oltre la quota ad egli spettante per legge; egli è pertanto il soggetto che ha subito il depauperamento conseguente all’arricchimento del Ministero.<br />
Nell’ambito di tale rapporto trilatero, l’unica azione che spetta al ricorrente per rimediare al proprio ingiustificato depauperamento patrimoniale è quella dell’arricchimento senza causa di cui all’articolo 2041 del codice civile, verso il Ministero della Difesa.<br />
In tal caso, per il vero, si tratta di un’ipotesi particolare di arricchimento senza causa, definita in dottrina come “arricchimento imposto”, poiché l&#8217;arricchimento non è conseguenza del comportamento del soggetto che si arricchisce, ma del soggetto che subisce la perdita patrimoniale.<br />
Nel caso in esame, comunque, non si pone alcun problema circa la riconducibilità di tale ipotesi all’articolo 2041 codice civile, poiché l’eventuale obbligazione di pagamento in denaro che sorge a carico del Ministero della Difesa non comporta per quest’ultimo alcuna modificazione qualitativa patrimoniale indesiderata (essendovi perfetta omogeneità fra l’oggetto delle maggiori somme ricevute e quello dell’obbligazione restitutoria).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, per infondatezza ed inammissibilità.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 8 aprile 2004.<br />
Evasio SPERANZA – Presidente<br />
Massimiliano BALLORIANI &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-7-5-2004-n-2794/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/5/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.2794</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-3-2004-n-2794/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-3-2004-n-2794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.2794</a></p>
<p>Patrizio GIULIA &#8211; Presidente; Renzo CONTI &#8211; Consigliere, estensore Soc. SIGAB – Società Italiana Grande Allevamento Bovino (avv.ti Mario Palombi e Maurizio Gargiulo) CONTRO il COMUNE di MENTANA (Roma)(avv. Roberto Venettoni)CON L’INTERVENTO ad opponendum di DI FABIO Bernardino Silvio e DI FABIO Franco Domenico (avv. Vincenzo Colacino) l&#8217;adozione della concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-3-2004-n-2794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-3-2004-n-2794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.2794</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente; Renzo CONTI &#8211; Consigliere, estensore<BR> Soc. SIGAB – Società Italiana Grande Allevamento Bovino (avv.ti Mario Palombi e Maurizio Gargiulo) CONTRO il COMUNE di MENTANA (Roma)(avv. Roberto Venettoni)CON L’INTERVENTO ad opponendum di DI FABIO Bernardino Silvio e DI FABIO Franco Domenico (avv. Vincenzo Colacino)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;adozione della concessione edilizia in sanatoria, in quanto atto vincolato, spetta al dirigente dell&#8217;Ente locale e non al Sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – concessione edilizia in sanatoria &#8211; competenza &#8211; atto vincolato art. 51 comma 3 lettera f) legge n. 142/90 &#8211; spetta al dirigente dell’Ente locale e non al Sindaco. 2. Edilizia e urbanistica – domanda di concessione in sanatoria &#8211; silenzio rifiuto &#8211;  illegittimità  &#8211; provvedimento esplicito adottato successivamente  &#8211; non è viziato dalla illegittimità del silenzio &#8211; rifiuto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1)La concesione edilizia in sanatoria, quale atto vincolato in quanto mero atto di controllo di conformità dell’intervento costruittivo di progetto allo strumento urbanistico (cfr. C.d.S., V, n. 167/98; 28/97) non necessita di una previa disciplina da parte dell’organo politico. Pertanto, la sua adozione spetta al dirigente dell’Ente locale e non al Sindaco, in diretta applicazione dell’art. 51 comma 3 lettera f) l. n. 142/90. 2)In virtù del riconosciuto potere dell’Amministrazione di provvedere anche successivamente al formarsi del silenzio-rifiuto, ne consegue che l’eventuale illegittimità di detto silenzio non può costituire vizio di illegittimità del provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto quest’ultimo fa venir meno lo stesso comportamento omissivo (cfr. ex multis C.d.S., V, n. 1696/99; n. 6/81; n. 826/80).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></center></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />   Sezione Seconda bis</b></center></p>
<p>composto dai signori magistrati:Patrizio GIULIA &#8211; Presidente; Evasio SPERANZA &#8211; Consigliere; Renzo CONTI &#8211; Consigliere	ha pronunciato la seguenteù																																																																																												</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p>sul ricorso n. 9942/98 proposto dalla<br />
<b>Soc. SIGAB – Società Italiana Grande Allevamento Bovino</b> &#8211; in persona del suo legale rappresentante pro tempore Mori Alvaro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Palombi e Maurizio Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo ultimo in Roma, Via Nomentana n. 91.</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>COMUNE di MENTANA (Roma)</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Venettoni ed elettivamente domiciliato presso lo suo studio in Roma, Via Cesare Fracassini n. 18.</p>
<p>CON L’INTERVENTO</p>
<p>ad opponendum di <b>DI FABIO Bernardino Silvio e DI FABIO Franco Domenico </b> , rappresentati e difesi dall’avv. Vincenzo Colacino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, Via N. Ricciotti n. 9</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
della nota prot. n. 12607 del 8.6.1998, con la quale il Capo dell’Ufficio Tecnico ha comunicato il rigetto della domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art.13 L.47/85, presentata dalla Società ricorrente il 13.9.1997 ed integrata con produzione documentale del 3.2.1998; nonché del parere contrario della Commissione edilizia espresso nella seduta del 14.5.1998 con verbale n. 1998/21 e di ogni atto comunque connesso e collegato a quello innanzi descritto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione  in giudizio del Comune di Mentana;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum dei Sigg. Di Fabio Bernardino Silvio e Di Fabio Franco Domenico;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza pubblica del 5 febbraio 2004 il consigliere Renzo CONTI;<br />
Uditi, altresì, l’avv. M. Gargiulo e l’avv. V. Colacino.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p> Con il ricorso in trattazione, notificato il 17 luglio 1998 e depositato il successivo 28 luglio, la ricorrente Soc. SIGAB  espone:<br />
&#8211; che, con concessione edilizia n. 758 del 1982 successivamente annullata dal Consiglio di stato,  aveva costruito un fabbricato sito in Tor Lupara di Mentana Via Ludovico Ariosto n. 7, angolo Via IV Novembre;<br />
&#8211; che in data 13.9.1997 presentava, per detto manufatto, domanda intesa ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47;<br />
<br />&#8211; che dopo la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dal comune, si formava il silenzio-rifiuto sulla domanda di cui sopra, che veniva impugnato con ricorso davanti a questo Tribunale n. 6133/98;<br />
&#8211; che, in data 13.6.1998, il Comune di Mentana, dopo la notifica del citato ricorso, comunicava che la Commissione Edilizia, con verbale n. 1998/21 del 14.5.1998, si era espressa in senso contrario e che pertanto la richiesta concessione edilizia doveva i<br />
Ritenendo detto diniego illegittimo, la Società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dalla medesima paragrafati:<br />
1) incompetenza;<br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47;<br /> eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto; violazione delle norme tecniche di attuazione della variante generale del P.R.G. del Comune di Mentana; disparità di trattamento;<br />
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 12, L 47/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta,<br />
Con atto meramente formale, si è costituito per resistere il Comune di Mentana.<br />
Con atto di intervento ad opponendum, notificato il 9 aprile 1999 e depositato il successivo 14 aprile, si sono costituiti per resistere anche i sigg. Di Fabio Bernardino Silvio e Di Fabio Franco Domenico, i quali hanno contrastato le tesi di parte ricorrente ed hanno conseguentemente chiesto il rigetto del ricorso.<br />
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 5 febbraio 2004.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del 8.6.1998, con il quale il Capo Settore Tecnico del Comune di Mentana &#8211; su conforme parere della Commissione edilizia, parimenti impugnato &#8211; ha respinto l’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 della legge 28.2.1985 n. 47, presentata della Società ricorrente  per un fabbricato realizzato con concessione edilizia n. 758/1982, successivamente annullata in sede giurisdizionale.<br />
Il provvedimento impugnato è stato adottato sul duplice presupposto dell’eccesso di cubatura e della insufficienza di distacchi dai confini in contrasto con l’art. 32 delle N.T.A e dell’art. 13 della legge n. 47/1985.Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce il vizio di incompetenza del citato Capo del Settore Tecnico che ha sottoscritto il provvedimento, sull’assunto che l’adozione del medesimo rientrerebbe nella competenza del Sindaco.<br />
La censura è infondata.<br />
Al riguardo si osserva, infatti, che, come si è già espressa la sezione (v. sentenze 26.11.2002 e 10.4.2001 n. 3092), ai sensi dell’art. 51, terzo comma, lett.f) della legge 8.6.1990 n. 142, nel testo sostituito dall’art. 6 della legge 15.5.1997 n. 127, in vigore al momento dell’adozione del provvedimento medesimo, spetta ai dirigenti, e non al Sindaco, il potere in materia di rilascio della concessione edilizia (cfr.Tar Lombardia, Brescia, 12.11.1999 n. 961; Tar Puglia, Bari, I, 1.9.1999 n. 1015).<br />
Né detta attribuzione di potere può ritenersi subordinata, in materia di rilascio delle concessioni edilizie &#8211; siano esse ordinarie ovvero in sanatoria &#8211; alla previa adozione dello Statuto e dei regolamenti del Comune, di cui, comunque,  non è eccepita dalla ricorrente la mancata adozione; adozione che, nella specie, secondo l’assunto degli intervenienti, peraltro, sarebbe già intervenuta.<br />
Ciò nella considerazione che, come parimenti si è già espressa questa sezione ( v. sentenze n. 1916 del 5.10.1999 e n. 5959 del 17.7.2000), la previa adozione della normativa di dettaglio, specificamente dettata per regolamentare l’esercizio dei poteri dirigenziali di cui al citato art. 51, comma 2, lett. f) della legge n. 142/1990, richiamata nel primo capoverso dello stesso comma 2, deve ritenersi richiesta unicamente per gli atti discrezionali e non anche per quelli vincolati, in quanto soltanto la discrezionalità amministrativa – come scelta finalizzata all’ottimale ponderazione fra interessi pubblici e privati – determina inevitabilmente linee di indirizzo operativo, destinate ad influire sulla conduzione a livello politico dell’Ente, con la conseguenza che invadendo gli atti discrezionali la sfera politica degli organi di governo, si giustifica per essi il richiamo alle “modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente”. Al contrario, per gli atti vincolati la predetta normativa deve ritenersi immediatamente applicabile in quanto, trattandosi di atti legati a precisi parametri normativi, non sono idonei ad incidere autonomamente sulla sfera politica e per essi pertanto non si pone l’esigenza di una previa disciplina da parte dell’organo politico.<br />
Nella specie la concessione edilizia in sanatoria deve ritenersi atto vincolato, in quanto costituisce un mero atto di controllo di conformità dell’intervento costruttivo di progetto allo strumento urbanistico (cfr.C.d.S.,V, 17.2.1999 n. 167; id, 10.1.1997 n. 28) e, come tale, per le argomentazioni sopra evidenziate, la sua adozione spetta al dirigente dell’ente locale, e non al Sindaco, in diretta applicazione della norma sopra richiamata.<br />
Parimenti infondato risulta il secondo motivo di gravame, con il quale la società ricorrente deduce la violazione del citato art. 13 della legge n. 47/1985 e l’eccesso di potere, sull’assunto che l’opera realizzata sarebbe conforme alle norme tecniche di attuazione della variante generale del P.R.G. del Comune di Mentana approvata con deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 1385 del 14.3.1993.<br />
E’ sufficiente al riguardo rilevare che, ai sensi del citato art. 13, l’opera di cui viene chiesta la concessione in sanatoria deve essere “conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda”.<br />
In altri termini la norma, rubricata come “accertamento di conformità”, richiede appunto una doppia conformità temporale e cioè sia al momento della domanda che a quello della realizzazione dell’opera (cfr. Cons.St., 21.10.2003 n. 6498; TAR Lombardia, Brescia, 23.6.2003 n. 873; TAR Toscana; III, 15.4.2002 n. 724; Cass. Penale, III, 15.2.2001 n. 91; TAR Calabria, Catanzaro, 7.6.2001 n. 91).<br />
Nella specie, il fabbricato, al momento della sua realizzazione, era sicuramente in contrasto con la disciplina vigente a tale momento, tanto è vero che la concessione edilizia sul presupposto della quale era stata realizzato, come evidenziato dagli intervenienti, è stata annullata in sede giurisdizionale, prima parzialmente da questo TAR (v. sentenza sez. II, 23.3.1984 n. 470) e successivamente in toto dal Consiglio di Stato (decisione sez. v, n. 306/1995), proprio con riferimento al contrasto con la disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione.<br />
A tale stregua risulta irrilevante la circostanza &#8211; peraltro non adeguatamente dimostrata in relazione ad entrambi gli specifici presupposti dell’eccesso di cubatura  e dell’insufficienza dei distacchi dai confini &#8211; della conformità della costruzione agli strumenti urbanistici vigenti al solo momento della presentazione della domanda di sanatoria, essendo altresì necessaria anche la conformità al momento della realizzazione dell’opera; conformità quest’ultima non riscontrabile nella fattispecie in esame.<br />
Ugualmente infondata è l’ulteriore censura di illegittimità derivata dedotta nello stesso secondo motivo di gravame, con riferimento all’illegittimità del silenzio-rifiuto (oggetto del ricorso n. 6133/98 non in discussione alla odierna pubblica udienza e attualmente pendente) che si assume formatosi sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria di cui è causa. <br />
A prescindere dalla considerazione che l’illegittimità del predetto silenzio rifiuto non è stata ancora affermata in sede giurisdizionale, si osserva che è giurisprudenza pacifica (cfr. ex multis C.d.S., V, 25.10.1999 n. 1696; 16.1.1981 n. 6; 17.10.1980 n. 826) che l’Amministrazione conservi il potere di provvedere anche successivamente al formarsi del silenzio-rifiuto, con la conseguenza che l’eventuale illegittimità di detto silenzio non può costituire vizio di illegittimità del provvedimento esplicito sopravvenuto, in quanto detto provvedimento fa venir meno lo stesso comportamento omissivo.<br />
Con il terzo motivo di gravame, la società ricorrente deduce l’illegittimità del presupposto del provvedimento impugnato relativo all’eccesso di cubatura, nella considerazione che l’Amministrazione non avrebbe considerato che erano state presentate due domande di condono edilizio per i maggiori volumi realizzati, in relazione alle quali si sarebbe formato il silenzio assenso.<br />
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato risulta, comunque, autonomamente sorretto dal presupposto relativo alla insufficienza dei distacchi, in relazione al quale non sono state mosse specifiche censure.<br />
E’ giurisprudenza consolidata (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania –Sa- 10.7.1995 n. 383), anche di questa sezione (v. sentenze n. 1286 del 11.2.2004, n. 180 del 16.1.2003); condivisa dal collegio, infatti, che ai fini della legittimità di un atto amministrativo, nel caso di pluralità di motivi autonomi posti a base dell’atto stesso, è sufficiente che uno solo di essi  sia riconosciuto idoneo  a sorreggere l’atto stesso.<br />
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso va respinto in ordine a tutte le censure dedotte.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9942/98 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese, diritti e onorari, compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004-03-05, in Camera di Consiglio.</p>
<p>Patrizio GIULIA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Renzo CONTI 	&#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-24-3-2004-n-2794/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2004 n.2794</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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