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	<title>2793 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2793 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2006 n.2793</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-4-2006-n-2793/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-4-2006-n-2793/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2006 n.2793</a></p>
<p>S. Baccarini Pres. &#8211; G. Panzironi Est. C. Cortesini (Avv.ti M. Sanino, P. Salvatore e R. Righi) contro l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze (Avv. L. Anelli) l’Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Regione Toscana ed il Ministero della Salute (Avvocatura dello Stato) in tema di reintegro nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-4-2006-n-2793/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2006 n.2793</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-4-2006-n-2793/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2006 n.2793</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Baccarini Pres. &#8211; G. Panzironi Est.<br /> C. Cortesini (Avv.ti M. Sanino, P. Salvatore e R. Righi) contro l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze (Avv. L. Anelli) l’Università degli Studi di Firenze, Pisa e  Siena, la Regione Toscana ed il Ministero della Salute (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di reintegro nelle funzioni primariali per il personale docente universitario in servizio alla data di entrata in vigore della L. 230/05</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Medici e personale sanitario &#8211; Esonero dalle attività assistenziali e di direzione disposto ex art. 15 nonies, comma 2, d.lgs. 502/92 – Art. 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230 – Richiesta di reintegro da parte di Professore Ordinario ancora in servizio presso l’Università – Diniego &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Con l’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230, secondo cui <i>“i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età”</i> vengono rimosse le precedenti disposizioni con essa incompatibili e, in particolare, l’art. 15 nonies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 che prevedeva l’esonero dalle attività primariali per i docenti che avessero raggiunto determinati limiti di età. Ne consegue che è illegittimo il diniego al reintegro nello svolgimento delle funzioni assistenziali e primariali connesse e inscindibili dall’insegnamento universitario disposto nei confronti di un Professore Ordinario ancora in servizio presso l’Università alla data di entrata in vigore della L. 230/05, non essendo condivisibile alcuna altra interpretazione della norma in questione, in assenza di espressa diversificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO – SEZIONE III</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Composto dai signori<br />
Stefano BACCARINI	&#8211;	PRESIDENTE<br />	<br />
Germana PANZIRONI	&#8211;	COMPONENTE<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI &#8211;	COMPONENTE<br />	<br />
Ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 1509/2004/Reg.gen., proposto da</p>
<p><b>Cortesini Camillo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Paola Salvatore e Roberto Righi, con domicilio eletto in Roma, Viale Parioli, n. 180</p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>L’<b>Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze</b>, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv.to Lucio Anelli;</p>
<p>l’<b>Università degli Studi di Firenze, Pisa e  Siena</b>, in persona dei rispettivi Rettori pro-tempore;</p>
<p> La <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro-tempore</p>
<p>il <b>Ministro della Salute</b>, in persona del Ministro pro-tempore,  tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; </p>
<p>per l’annullamento<br />
-del provvedimento del 19-1-2004 a firma del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Careggi e del Prorettore dell’Università degli studi di Firenze, con cui è stata disposta la cessazione dalle ordinarie attività assistenziali e dalla direzione dell’<br />
della circolare del Ministero della Salute del 15-9-1999, avente per oggetto l’applicazione dell’art. 15 nonies, comma 2, d. lgs. n. 502 del 1992;<br />
di tutti gli atti presupposti o connessi, ivi compresi il Protocollo d’intesa 6-11-2001 tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena;</p>
<p>                                e per l’accertamento<br />
del diritto del ricorrente a permanere nella Direzione dell’U.O. Clinica Chirurgica 3 sino al suo collocamento fuori ruolo quale docente universitario.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udita, alla Camera di consiglio dell’8 marzo 2006  la relazione del Cons. Germana Panzironi e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale;<br />
Rilevato che nella suddetta Camera di consiglio il Collegio ha deciso di definire il giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 1034 del 1971, nel testo sostituito dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, dandone comunicazione alle parti presenti.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, professore ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze con funzioni di direzione, impugna i provvedimenti in epigrafe, con cui  è stato esonerato dalle attività assistenziali e di direzione, in applicazione dell’art. 15 nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, con decorrenza 28-2-2004.<br />
Questa Sezione con ordinanza n. 1509/04 accoglieva la domanda cautelare.<br />
In data 11-6-2004 il direttore dell’Azienda Ospedaliera Careggi e il rettore dell’Università degli Studi di Firenze attribuivano al ricorrente le attività di carattere assistenziale strettamente correlate con le attività di didattica e di ricerca in applicazione del Protocollo di intesa con la Regione Toscana.<br />
Al prof. Cortesini venivano attribuite attività assistenziali “residuali”, conseguenti alla cessazione dell’U.O. Clinica Chirurgica 3.<br />
Successivamente all’entrata in vigore della legge n. 230/05 il ricorrente chiedeva di essere reintegrato nello svolgimento delle funzioni assistenziali e primariati connesse e inscindibili dall’insegnamento universitario di Clinica Chirurgica Generale.<br />
La domanda veniva respinta e il provvedimento di diniego veniva impugnato con motivi aggiunti.<br />
Assume, il ricorrente, che con l’entrata in vigore della legge 4 novembre  2005, n. 230, vengono rimosse le precedenti disposizioni con essa incompatibili e, in particolare, l’art. 15 nonies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1, comma 18, della predetta legge, “i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e  primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età”.<br />
Il ricorrente sottolinea, in particolare, il carattere inscindibile delle funzioni assistenziali e primariali da quelle di insegnamento e di ricerca, configurando esse un unicum di attività interconnesse.<br />
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.<br />
Le amministrazioni intimate,  costituitesi in giudizio, concludono per il rigetto del ricorso.<br />
In particolare l’Azienda Ospedaliera sostiene l’inapplicabilità della norma in questione in quanto non retroattiva.<br />
All’udienza dell’8 marzo 2006 la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRI TTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
E’ fondato ed assorbente il  motivo dedotto, volto a censurare la mancata applicazione della jus superveniens, ravvisabile nella promulgazione della legge 4 novembre 2005, n. 230.<br />
Ed invero, l’art. 1, comma 18, di detta legge ha espressamente previsto che “i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e  primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, ferma restando l’applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni “.<br />
Nella specie, il ricorrente, pur essendo stato destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 15 nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, deve ritenersi ancora “in servizio”alla data ritenuta significativa dalla legge stessa, poiché è stato confermato quale docente universitario in materia clinica fino all’età di 72 anni e quale direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale fino al 2008.<br />
Tale è la posizione del ricorrente e a lui è applicabile l’invocata disposizione, poiché non è condivisibile alcuna altra interpretazione della norma in questione, in assenza di espressa diversificazione.<br />
Di conseguenza, va riconosciuto il diritto soggettivo del docente alla reintegrazione nella posizione di titolare dell’ incarico di attività assistenziale.<br />
L’Azienda Ospedaliera ha, quindi, l’obbligo di reintegrare il ricorrente nelle attività assistenziali e di direzione, proprie del posto che ricopriva prima del provvedimento di esonero, nei limiti delle  postazioni operative disponibili. <br />
Per le ragioni che precedono, il ricorso, va accolto.<br />
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal prof. Cortesini, lo accoglie e, per l’effetto accerta il diritto del ricorrente ad essere reintegrato nelle proprie funzioni.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2006. </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-4-2006-n-2793/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2006 n.2793</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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