<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2792 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2792/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2792/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:36:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2792 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2792/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Sestini Sull&#8217;onere dell&#8217;amministrazione di consentire all&#8217;impresa che faccia domanda di un aiuto «de minimis» di consentirle di optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti. Pubblica amministrazione &#8211; Domanda di aiuto «de minimis» &#8211; Superamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere dell&#8217;amministrazione di consentire all&#8217;impresa che faccia domanda di un aiuto «de minimis» di consentirle di optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Pubblica amministrazione &#8211; Domanda di aiuto «de minimis» &#8211; Superamento del massimale &#8211; Onere di consentire all&#8217;impresa di di optare per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Secondo il vigente diritto euro-unitario e nazionale quando un&#8217;impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto «de minimis» che, a causa dell&#8217;esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l&#8217;importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l&#8217;amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti, al fine di non superare tale massimale.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2017, proposto dall&#8217;INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rossi, Letizia Crippa, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Rossi in Roma, via IV Novembre 144; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro &amp; C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cevese, Andrea Santoro, Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00997/2016, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Zennaro Giuseppe Legnami Sas di Zennaro Mauro &amp; C;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 marzo 2021 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Andrea Rossi e Andrea Santoro;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; La Zennaro Giuseppe Legnami SAS aveva richiesto all&#8217;INAIL di accedere, sulla base dei parametri previsti dall&#8217;Avviso-quadro pubblico del 2013, ad un finanziamento per l&#8217;adozione di nuove misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell&#8217;art. 3, paragrafo 1, del Regolamento UE 1047/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; Secondo l&#8217;art. 3, paragrafo 2, del medesimo Reglamento,l&#8217;importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un&#8217;impresa unica non può superare, attualmente, l&#8217;importo di 200.000 Euro nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, avendo l&#8217;impresa interessata ricevuto nei due precedenti esercizi finanziari 2012 e 2013 incentivi per un valore di 90.000 Euro e, successivamente richiesto all&#8217;INAIL un aiuto pari a 130.000 Euro per il terzo esercizio, l&#8217;INAIL decideva di annullare il provvedimento di ammissione al beneficio, chiedendo la restituzione della somma di 65.000 Euro, conferita alla Zennaro a titolo di acconto, con gli interessi di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; in realtà , con nota del 12 giugno 2015 la società  Zennaro aveva chiesto all&#8217;INAIL se, al fine di evitare il superamento de quo, occorresse ridurre l&#8217;importo del contributo in sede di rendicontazione o presentare una variante progettuale che riducesse l&#8217;entità  del progetto previsto e, di conseguenza, l&#8217;importo del contributo e, non avendo ottenuto risposta, aveva optato per la seconda soluzione, presentando all&#8217;INAIL una variante del progetto che ne riduceva il costo complessivo a Euro 171.386,40 e, di conseguenza, aveva ridotto l&#8217;importo del contributo richiesto a Euro 111 401,16. Tuttavia l&#8217;INAIL, pur avendo reputato la variante del progetto ammissibile dal punto di vista tecnico, con decisioni del 5 ottobre e del 18 novembre 2015, non aveva ritenuto di poter ammettere la società  Zennaro al finanziamento, escludendo di poter procedere ad una concessione anche parziale se non a fronte di una rinuncia integrale dell&#8217;azienda al precedente finanziamento. Nella seconda decisione, l&#8217;INAIL aveva, in particolare, indicato che il nuovo contributo avrebbe potuto essere erogato solo ove la ditta avesse precedentemente rinunciato a quello precedentemente concesso, e non aveva quindi consentito alla Zennaro di rinunciare a parte degli aiuti concessi al fine di far rientrare la nuova erogazione rientrare nella soglia del minimis di euro 200.000.</p>
<p style="text-align: justify;">4 &#8211; La Zennaro ha pertanto impugnato di fronte al TAR per il Veneto il provvedimento di annullamento della concessione, ritenendo che l&#8217;INAIL avesse violato: </p>
<p style="text-align: justify;">4.1 &#8211; l&#8217;art. 3, paragrafi 4 e 7, e l&#8217;art. 6, paragrafi 4 e 5, del Regolamento UE 1047/2013 nonchè gli artt. 4 e 17 dell&#8217;Avviso quadro del 2013, non implicando, le previsioni degli art. 3 e 6 del Regolamento, la necessità  che l&#8217;impresa che abbia superato nel corso dei tre esercizi la soglia dei 200.000 Euro debba restituire in toto il finanziamento concesso, senza avere la possibilità  di ridurre l&#8217;importo concesso al predetto limite, dovendosi quindi interpretare la previsione dell&#8217;Avviso pubblico in senso conforme; </p>
<p style="text-align: justify;">4.2 &#8211; l&#8217;art. 3 paragrafo 7, del Regolamento UE 1047/2013, l&#8217;art. 12 della legge n. 241/90 e gli artt. 4, 17, 18 e 24 dell&#8217;Avviso quadro del 2013, avendo l&#8217;INAIL errato nel ritenere inammissibile la richiesta di riduzione del contributo soltanto perchè ciò non era espressamente contemplato nell&#8217;avviso pubblico, dovendo invece essere compiuta un&#8217;interpretazione conforme alla norma euro-unitaria (artt. 3 e 6 del Regolamento 1047/2013). Si sarebbe verificata, inoltre, una violazione dell&#8217;art. 12 della legge n. 241/90 per il mancato rispetto da parte dell&#8217;INAIL dei criteri da dover utilizzare per la determinazione dei contributi da concedere.</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; Inoltre, la ricorrente con motivi aggiunti ha ritenuto altresì violati:</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 &#8211; gli artt. 3 e 10 bis della l. 241/90, per l&#8217;illogicità  e la contraddittorietà  della motivazione posta alla base dell&#8217;annullamento del provvedimento di concessione senza rispettare i diritti di partecipazione dell&#8217;interessata;</p>
<p style="text-align: justify;">5.2 &#8211; l&#8217;art. 3, paragrafi 4 e 7, e l&#8217;art. 6, paragrafi 4 e 5, del Regolamento UE 1047/2013 e gli artt. 4 e 17 dell&#8217;Avviso quadro del 2013, essendo stato annullato il provvedimento di concessione solo perchè l&#8217;impresa aveva superato la soglia, senza valutare la possibilità  di concedere una riduzione dell&#8217;aiuto per farla rientrare nella soglia limite.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3 &#8211; l&#8217;art. 3, paragrafo 7, del Regolamento 1047/2013, l&#8217;art. 12 della legge n. 241/90; gli artt. 4, 7, 18, 24 dell&#8217;Avviso del 2013, avendo l&#8217;INAIL errato nel rigettare l&#8217;istanza di riduzione solo perchè non espressamente contemplata nell&#8217;Avviso pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; Il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Zennaro giudicando illegittimo il comportamento tenuto dall&#8217;amministrazione, ed in particolare ha accolto nel merito il secondo motivo e il terzo motivo aggiunto ed assorbito i restanti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 &#8211; In particolare, secondo il giudice di primo grado l&#8217;amministrazione aveva violato l&#8217;obbligo di legare la concessione dell&#8217;aiuto a criteri oggettivi secondo le previsioni dell&#8217;art. 12 della legge n. 241/90, avendo la stessa indebitamente negato la possibilità  dell&#8217;impresa di rimodulare o restituire parte dell&#8217;aiuto, e richiesto la totale restituzione dell&#8217;anticipo, senza che tale decisione fosse fondata su alcuna base normativa. Infatti, ha argomentato il giudice di primo grado, nonostante l&#8217;annullamento del provvedimento e la richiesta di restituzione facessero richiamo alla disciplina del sopra richiamato art. 3, paragrafo 7, la possibilità  di un tale intervento non era prevista dall&#8217;Avviso pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 &#8211; La sentenza appellata, inoltre, ha ritenuto illegittimo il comportamento dell&#8217;amministrazione resistente nella misura in cui ha leso un&#8217;aspettativa che aveva indebitamente generato nella ricorrente, avendo concesso il contributo senza prima valutare precedenti finanziamenti che la stessa impresa aveva ricevuto e che l&#8217;avrebbero portata a superare la soglia di Euro 200.000.</p>
<p style="text-align: justify;">7 &#8211; L&#8217;INAIL ha proposto appello, deducendo di aver correttamente annullato il provvedimento di concessione in toto, poichè l&#8217;impresa avrebbe dovuto procedere ad una rimodulazione del suo progetto precedentemente alla fase di concessione dell&#8217;aiuto, e non successivamente come avvenuto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 &#8211; In particolare, secondo l&#8217;Amministrazione una lettura combinata delle disposizioni dell&#8217;articolo 3, paragrafi 2, 4 e 7, e del regolamento n. 1407/2013, porta a ritenere che gli aiuti «de minimis» debbano essere considerati concessi nel momento in cui all&#8217;impresa  accordato il diritto di riceverli, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2 &#8211; Pertanto, ha argomentato l&#8217;INAIL, l&#8217;impresa, che già  in fase di richiesta dell&#8217;aiuto era o comunque avrebbe dovuto essere consapevole che la concessione di Euro 130.000 l&#8217;avrebbe portata a superare la soglia del <i>de</i> <i>minimis,</i> avrebbe dovuto rimodulare la sua richiesta già  in quella sede, anzichè attendere che l&#8217;aiuto le venisse prima concesso e poi legittimamente negato previo annullamento del provvedimento di concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3 &#8211; L&#8217;Amministrazione resistente ha concluso, pertanto, che la proposta di eventuali correttivi successivi alla fase di ammissione da parte dell&#8217;impresa non avrebbe potuto in ogni caso essere accolta, dovendo eventualmente essere presentata nel corso della fase che precede la concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">8 &#8211; La società  Zennaro ha a propria volta contestato l&#8217;interpretazione avanzata dall&#8217;INAIL sostenendo, in primo luogo, che le disposizioni dell&#8217;avviso pubblico sarebbero le uniche applicabili, in quanto risulterebbe dall&#8217;articolo 3, paragrafo 4, del citato Regolamento n. 1407/2013 che spetta al «regime giuridico nazionale applicabile» determinare il momento in cui «all&#8217;impresa  accordato (&#8230;) il diritto di ricevere gli aiuti». In secondo luogo, l&#8217;odierna resistente ha ritenuto che l&#8217;articolo 6, paragrafo 5, del medesimo Regolamento, che sancisce l&#8217;obbligo per uno Stato membro di comunicare alla Commissione tutte le informazioni che quest&#8217;ultima ritiene necessarie, riguardi solo gli aiuti effettivamente ricevuti dall&#8217;impresa, e non quelli solo ipoteticamente previsti a seguito dell&#8217;ammissione dell&#8217;impresa stessa al novero dei possibili beneficiari. In terzo luogo, infine, l&#8217;impresa odierna resistente ritiene che la normativa in materia di aiuti «de minimis» sia stata adottata non per penalizzare le imprese, ma, al contrario, per consentire aiuti di importo limitato semplificando gli oneri amministrativi connessi. L&#8217;interpretazione restrittiva proposta dall&#8217;INAIL circa la possibilità  di accesso ai contributi condurrebbe pertanto ad applicazioni, penalizzanti per le imprese, contrarie alla ratio di tale normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">9 &#8211; La III Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e ritenuto necessario proporre questione pregiudiziale interpretativa dell&#8217;art. 3, par. 4 e 7, e dell&#8217;art. 6, par. 4 e 5, del Regolamento UE 1047/2013, proponendo alla Corte di Giustizia il quesito:<i>&#8220;se le regole in materia di concessione degli aiuti fissate dagli artt. 3 e 6 del Regolamento n. 1407/2013 debbano essere interpretate nel senso che per l&#8217;impresa richiedente, che incorra nel superamento del tetto massimo concedibile in virtà¹ del cumulo con pregressi contributi, sia possibile &#8211; sino alla effettiva erogazione del contributo richiesto &#8211; optare per la riduzione del finanziamento (mediante modifica o variante al progetto) o per la rinuncia (totale o parziale) a pregressi contributi, eventualmente già  percepiti, al fine di rientrare nel limite massimo erogabile; e se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che le diverse prospettate opzioni (variante o rinuncia) valgono anche se non previste espressamente dalla normativa nazionale e/o dall&#8217;avviso pubblico relativo alla concessione dell&#8217;aiuto&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">10 &#8211; Con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2020, la Corte di Giustizia, con riferimento al primo quesito, ha fornito la seguente risposta: &#8220;<i>gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all&#8217;applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un&#8217;impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell&#8217;esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l&#8217;importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200 000 nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari, previsto dall&#8217;articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti, al fine di non superare tale massimale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1 &#8211; In particolare, la Corte di Giustizia, premesso che &#8220;<i>tanto l&#8217;articolo 3 di tale regolamento &#8211; che ha lo scopo di definire gli aiuti «de minimis» che derogano al principio del divieto degli aiuti stabilito dal Trattato &#8211; quanto l&#8217;articolo 6 di detto regolamento &#8211; che verte sul controllo effettuato dagli Stati membri al momento della concessione di un aiuto siffatto &#8211; devono essere interpretati restrittivamente&#8221;</i> (punto 27 della sentenza), stabilisce, da una parte, che &#8220;<i>dal tenore letterale dell&#8217;art. 3 paragrafo 7 risulta che il momento in cui occorre valutare se il cumulo con altri aiuti «de minimis» superi il massimale «de minimis»  quello della «concessione» dell&#8217;aiuto&#8221;</i> (punto 29 della sentenza), dall&#8217;altra, che &#8220;<i>esso non può, conformemente alla giurisprudenza della Corte, essere considerato concesso alla data della sua erogazione</i>&#8221; (punto 34 della sentenza).</p>
<p style="text-align: justify;">10.2 &#8211; Con riferimento al secondo quesito, la Corte di Giustizia fornisce la seguente risposta: &#8220;<i>gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest&#8217;ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di Euro 200.000 nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari, previsto dall&#8217;articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità , per le imprese, di procedere a siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell&#8217;aiuto «de minimis»&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">10.3 &#8211; D&#8217;altro lato, prosegue la Corte di Giusitizia, &#8220;<i>per quanto riguarda l&#8217;articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1407/2013, tali disposizioni prevedono che, «prima di concedere l&#8217;aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all&#8217;impresa interessata (&#8230;) relativa a qualsiasi altro aiuto &quot;de minimis&quot; ricevuto (&#8230;) durante i due esercizi finanziari precedenti e l&#8217;esercizio finanziario in corso» e, in tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana, che «uno Stato membro concede nuovi aiuti &quot;de minimis&quot; (&#8230;) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l&#8217;importo complessivo degli aiuti &quot;de minimis&quot; concessi all&#8217;impresa interessata a un livello superiore al massimale». Risulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinchè siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire prima di concedere l&#8217;aiuto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">10.4 &#8211; Più precisamente, secondo la Corte di Giustizia, &#8220;<i>il regolamento n. 1407/2013 non contiene disposizioni in forza delle quali le imprese richiedenti potrebbero, se del caso, modificare la loro domanda di aiuto, riducendone l&#8217;importo o rinunciando ad aiuti precedenti, al fine di rispettare il massimale «de minimis» e non impone, pertanto, alcun obbligo in tal senso agli Stati membri. Dall&#8217;altro, come risulta dai punti 42 e 43 della presente sentenza, gli Stati membri possono consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto, al fine di evitare che la concessione di un nuovo aiuto «de minimis» porti l&#8217;importo complessivo degli aiuti accordati a superare il massimale «de minimis», qualora tali modifiche siano effettuate prima della concessione dell&#8217;aiuto «de minimis» (punto 45 della sentenza)&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">11 &#8211; L&#8217;amministrazione appellante ha prodotto ulteriore memoria difensiva, con la quale ha ritenuto che l&#8217;interpretazione risultante dalla pronuncia della Corte di Giustizia, confinando la possibilità  di rimodulare la richiesta di finanziamento in riduzione al solo momento antecedente alla concessione del beneficio, confermi la legittimità  del suo impugnato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12 &#8211; Ai fini della decisione, deve essere esaminata l&#8217;interpretazione data dalla Corte di Giustizia agli articoli 3 e 6 del Regolamento UE 1047/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1 &#8211; In particolare, dall&#8217;interpretazione data al disposto dell&#8217;art. 3, paragrafo 7, si evince che il momento nel quale occorre valutare se il cumulo con altri aiuti superi il massimale «de minimis»  quello della concessione, mentre, dalla formulazione dell&#8217;art. 3 paragrafo 4 risulta, altresì, che gli aiuti «de minimis» sono considerati «concessi nel momento in cui all&#8217;impresa  accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti &quot;de minimis&quot; all&#8217;impresa».</p>
<p style="text-align: justify;">12.2 &#8211; Il momento in cui l&#8217;aiuto viene effettivamente concesso creando in capo all&#8217;impresa il diritto a riceverlo, che segna anche il limite entro cui il medesimo può essere eventualmente ridotto, deve essere quindi definito dal giudice a quo alla stregua della vigente disciplina nazionale e del bando nazionale di riferimento, che a propria volte devono essere però interpretati in senso conforme alla luce della specifica disciplina euro-unitaria di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3 -In particolare, prima di concedere l&#8217;aiuto lo Stato, secondo il testo italiano del Regolamento &#8220;<i>richiede una dichiarazione all&#8217;impresa interessata (&#8230;) relativa a qualsiasi altro aiuto &quot;de minimis&quot; ricevuto (&#8230;) durante i due esercizi finanziari precedenti e l&#8217;esercizio finanziario in corso&#8221;,</i>ma, secondo tutte le versioni linguistiche diverse dalla versione italiana lo Stato &#8220;<i>concede nuovi aiuti &quot;de minimis&quot; (&#8230;) soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l&#8217;importo complessivo degli aiuti &quot;de minimis&quot; concessi all&#8217;impresa interessata a un livello superiore al massimale».</i>Secondo l&#8217;espressa pronuncia della Corte di Giustizia, &#8220;r<i>isulta quindi chiaramente da tali disposizioni che il controllo esercitato dagli Stati membri affinchè siano rispettate le norme in materia di cumulo deve avvenire prima di concedere l&#8217;aiuto&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">12.4 &#8211; Il dato letterale della norma euro-unitaria di riferimento , quindi, ritenuto chiaro nel sancire che il controllo di verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo. Ne discende che l&#8217;offerta di riduzione del contributo, essendo intervenuta prima della verifica da parte dell&#8217;Amministrazione circa il non complessivo superamento dell&#8217;importo &#8220;de minimis&#8221;,  stata effettuata prima della concessione del contributo, conseguendone l&#8217;erroneità , e quindi l&#8217;illegittimità , del diniego in quanto motivato dall&#8217;impossibilità  di rinunciare parzialmente a un contributo già  erogato, posto che il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non poteva configurare, secondo l&#8217;ordinamento unionale come interpretato dalla Corte di Giustizia, una concessione del contributo almeno fino all&#8217;esito favorevole della verifica del non superamento del limite &#8220;de minimis&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5 &#8211; Ne consegue la esattezza della sentenza del TAR di annullamento del diniego e, quindi, l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">13 &#8211; L&#8217;appello risulta altresì infondato sotto l&#8217;ulteriore profilo evocato dal secondo quesito posto alla Corte di Giustizia. Dalla sopraindicata ricostruzione della disciplina unionale non emerge, in particolare, nessuna disposizione volta ad imporre agli Stati membri di consentire alle imprese di ridurre l&#8217;entità  del finanziamento richiesto al fine di rientrare nel &#8220;<i>de minimis</i>&#8220;, dovendo gli Stati membri attenersi al principio di cooperazione di cui all&#8217;art. 4, paragrafo 3, TUE e, quindi, agevolare il rispetto delle norme applicabili agli aiuti di Stato «<i>istituendo modalità  di controllo tali da garantire che l&#8217;importo complessivo degli aiuti &quot;de minimis&quot; concessi a un&#8217;impresa unica secondo la norma &quot;de minimis&quot; non superi il massimale complessivo ammissibile</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">13.2 &#8211; Ne discende che, una volta garantito il non superamento del massimale complessivo ammissibile, la procedura di concessione degli aiuti rimane disciplinata dalla normativa nazionale, così come disposto dall&#8217;art. 3 paragrafo 4 del Regolamento 1047/2013.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3 &#8211; Viene quindi in rilievo anche la dedotta violazione, debitamente accertata dal giudice di primo grado, dell&#8217;art. 12 della legge n. 241/90 e degli artt. 4, 7, 18, 24 dell&#8217;Avviso del 2013, avendo l&#8217;INAIL errato nel rigettare l&#8217;istanza di riduzione solo perchè non espressamente contemplata nell&#8217;Avviso pubblico, senza valutare la possibilità  di concedere una riduzione dell&#8217;aiuto per farla rientrare nella soglia limite, con una motivazione illogica e contraddittoria e con la conseguente lesione dell&#8217;aspettativa che aveva indebitamente generato nella ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4 &#8211; Più in particolare, considera il Collegio che l&#8217;attività  amministrativa svolta dall&#8217;INAIL doveva necessariamente conformarsi, sotto il profilo del diritto nazionale applicabile, ai principi di imparzialità  e buon andamento sanciti dall&#8217;art. 67 della Costituzione, che implicano la necessità  per l&#8217;Amministrazione di perseguire nel modo più efficace e tempestivo possibile le specifiche finalità  d&#8217;interesse pubblico affidate, mediante il completo utilizzo, secondo criteri di efficienza economica, delle risorse finanziarie disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">13.5 &#8211; In tal senso l&#8217;INAIL, ente pubblico munito di potestà  pubblicistiche finalizzate alla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, non poteva neppure parzialmente abdicare al suo ruolo e alla sua stessa ragione di esistenza scegliendo, fra le diverse interpretazioni giuridiche del contesto normativo di riferimento in astratto possibili, quella più distante dal perseguimento delle proprie finalità  pubblicistiche ed anche più distante dall&#8217;esigenza di tutelare l&#8217;affidamento dell&#8217;impresa interessata che, secondo la predetta indebita ricostruzione normativa, avrebbe potuto usufruire, al fine di realizzare la progettate misure di tutela della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, di un importo pari a di 90.000 Euro a fronte di un importo massimo legittimamente erogabile pari ad Euro 200.000, in contrasto con la <i>ratio</i>della disciplina applicata e dell&#8217;Avviso del 2013, volta ad incentivare gli investimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e non a penalizzare le imprese rispettose della normativa comunitaria applicabile.</p>
<p style="text-align: justify;">14 &#8211; In conclusione, così come statuito dal TAR, secondo il vigente diritto euro-unitario e nazionale quando un&#8217;impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto «de minimis» che, a causa dell&#8217;esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l&#8217;importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l&#8217;amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già  percepiti, al fine di non superare tale massimale.</p>
<p style="text-align: justify;">15- L&#8217;appello deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Pescatore, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-4-2021-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/4/2021 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2020 n.2792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2020-n-2792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2020-n-2792/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2020-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2020 n.2792</a></p>
<p>Fabio Franconiero, Presidente FF, Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore; PARTI: (Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. A. Alfredo Pietro Angelo, C. Elena, C. Maria Grazia, G. Antonio Marco, P. Eugenio, S. Marco non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2020-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2020 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2020-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2020 n.2792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Franconiero, Presidente FF, Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. A. Alfredo Pietro Angelo, C. Elena, C. Maria Grazia, G. Antonio Marco, P.  Eugenio, S. Marco non costituiti in giudizio; Silvia M., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Celani e Mario Sanino; Luigia Serena S., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia; Simone Michele C., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonia Antezza, Fabrizio Seghetti, e nei confronti di Vincenzo C., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia)</span></p>
<hr />
<p>Concorso pubblico: rilievo del voto di laurea .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Processo amministrativo -concorsi pubblici &#8211; bando &#8211; impugnazione &#8211; controinteressati &#8211; non si configurano.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; ricorso &#8211; appello &#8211; motivi aggiunti &#8211; finalità .<br /> <br /> 3.- Pubbliche Amministrazioni &#8211; personale &#8211; DPR n. 487/1994 &#8211; accesso agli impieghi &#8211; requisiti &#8211; laurea &#8211; voto di laurea &#8211; rilievo &#8211; limiti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. A fronte dell&#8217;impugnazione di un bando di concorso, non si ravvisano controinteressati in senso tecnico (ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, e nei confronti dei quali il ricorso debba pertanto essere necessariamente notificato) sintantochè non si sia proceduto all&#8217;approvazione della graduatoria definitiva: ciò in quanto la semplice presentazione della domanda di partecipazione, cui a rigore neppure consegue, in modo automatico, l&#8217;effettiva partecipazione al concorso e, dunque, l&#8217;ipotetica chance di superarlo, non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato ma, al pìù, una mera aspettativa di fatto, non azionabile in giudizio.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La facoltà  riconosciuta alle parti di proporre motivi aggiunti in appello è prevista dall&#8217;art. 104, comma 3, C.P.A. che ammette i motivi aggiunti in grado d&#8217;appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti giÃ  censurati in primo grado (&#8220;qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti..&#8221;), evenienza nella quale non ci si trova nell&#8217;ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Il disposto di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, avente ad oggetto il &#8220;Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi&#8221;, nella parte in cui prevede che &#8220;è richiesto il solo diploma di laurea&#8221; va interpretato nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sè requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima un principio di ordine generale in subiecta materia.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Quanto alla qualificazione del voto minimo di laurea (nel caso di specie 105/110) lo stesso va definito come ulteriore requisito: una volta individuato il principio generale della sufficienza del diploma di laurea, la previsione di un voto minimo per l&#8217;ammissione si viene a configurare, infatti, come requisito aggiuntivo, che, essendo diverso dal mero possesso del titolo, assume appunto la valenza di requisito ulteriore di partecipazione.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Nello specifico, il testo dell&#8217;art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, laddove letteralmente prevede che gli ulteriori requisitipossano essere prescritti, in ragione della particolarità  del profilo, dagli &#8220;ordinamenti delle singole amministrazioni&#8221; va interpretato non solo prestando particolare attenzione al dato sostanziale della particolarità  del profilo professionale, ma anche al dato formale che gli ulteriori requisiti di accesso debbano essere prescritti o consentiti dagliordinamenti delle singole amministrazioni: il dato normativo impone quindi di escludere che requisiti ulterioriper un determinato profilo professionale di una data amministrazione possano essere prescritti, volta a volta, nel singolo bando di concorso; piuttosto la legge richiede, per l&#8217;operatività  della deroga, che essa sia contemplata o desumibile da disposizioni ordinamentali, che, regolando l&#8217;accesso ai diversi profili professionali di qualifica o categoria di una determinata Amministrazione, prevedano per ciascuno ulteriori, specifici requisiti di ammissione (o la possibilità  di prescriverli nei bandi di concorso) in via generale ed astratta, salva l&#8217;applicazione concreta rimessa ai bandi di concorso.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Il fondamento della norma regolamentare in esame risiede nell&#8217;esigenza di limitare il potere di elevare i requisiti di ammissione ai pubblici concorsi solo per ragioni effettivamente dipendenti dalla particolarità  dei profili professionali delle qualifiche o categorie degli ordinamenti del personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche, con previsioni di carattere generale valevoli per tutti i concorsi indetti per la copertura dei posti relativi a tali «particolari» qualifiche o categorie e dunque di impedire che il potere in questione possa invece essere esercitato in occasione del singolo concorso, con il corollario del suo possibile sviamento dal fine tipico di assicurare il reclutamento di elevate professionalità  verso surrettizie ed illegittime restrizioni della platea dei candidati.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/05/2020<br /> <strong>N. 02792/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10493/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 10493 del 2019, proposto da Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12.<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> A. Alfredo Pietro Angelo, C. Elena, C. Maria Grazia, G. Antonio Marco, P. Eugenio, S. Marco non costituiti in giudizio; Silvia M., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Celani e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Luigia Serena S., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso D&#8217;Aquino n. 47; Simone Michele C., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonia Antezza, Fabrizio Seghetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonia Antezza in Roma, via Ofanto n. 18.<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Vincenzo C., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio Santi Studio Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso D&#8217;Aquino n. 47.<br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad adiuvandum</em>: Sara M., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Antonio Ventre e Riccardo Ventre, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Antonio Ventre, in Roma, viale dei Parioli 47.<br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio &#8211; sede di Roma (sezione terza) n. 13640/2019, n. 7777/2019, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Silvia M., Luigia Serena S., Vincenzo C. e Simone Michele C.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e l&#8217;appello incidentale proposti da Mara Di A.;<br /> Visto l&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em> di Sara M.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenuta con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020 come da verbale, il Cons. Giuseppina Luciana Barreca, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con la sentenza parziale indicata in epigrafe, n. 7777 del 17 giugno 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso avanzato da Simone Michele C. e Luigia Serena S., con l&#8217;intervento <em>ad adiuvandum </em>di Alfredo Pietro Angelo A., Elena C., Maria Grazia C., Antonio Marco G., Silvia M. e Eugenio P., contro l&#8217;Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile per l&#8217;annullamento del bando di concorso pubblico, per esami, a 37 posti di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell&#8217;Enac, area operativa &#8211; categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del personale non dirigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana &#8211; 4a Serie speciale (Concorsi ed Esami) n. 22 del 16 marzo 2018. L&#8217;annullamento è stato pronunciato nei confronti dell&#8217;art. 2, nella parte in cui prevedeva fra i requisiti di partecipazione e di assunzione che i partecipanti avessero conseguito un diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, e lauree equipollenti, nonchè le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento &lt;&lt;<em>con una votazione non inferiore a 105/110 o equivalente</em>&gt;&gt;; e nella parte in cui prevedeva, all&#8217;art. 3, che &lt;&lt;<em>Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l&#8217;utilizzo della piattaforma telematica appositamente predisposta [&#038;] entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data che sarà  indicata [16 aprile 2018]</em>&gt;&gt;, in quanto tale modalità  di presentazione delle domande comportava, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;<br /> &#8211; del modello elettronico di domanda presente sul sito internet dell&#8217;Amministrazione resistente nella parte in cui prevedeva che il concorrente doveva necessariamente dichiarare di essere in possesso della predetta &lt;&lt;<em>votazione non inferiore a 105/110 o equivalente</em>&gt;&gt; per poter procedere all&#8217;inoltro della stessa.<br /> 1.1. Con la stessa sentenza il primo giudice ha:<br /> &#8211; dichiarato inammissibile la domanda di annullamento sottesa all&#8217;intervento di Marco S.;<br /> &#8211; annullato il bando impugnato nei sensi di cui in motivazione, con &#8220;<em>conseguente ammissione in via definitiva alla procedura concorsuale per cui è causa, limitatamente ai signori Simone Michele C., Luigiaserena S., Alfredo Pietro Angelo A. Elena C., Maria Grazia C., Antonio Marco G., Silvia M., Eugenio P.</em>&#8220;;<br /> &#8211; rinviato a sentenza definitiva la decisione sui motivi aggiunti proposti soltanto da quest&#8217;ultimo;<br /> &#8211; condannato l&#8217;ENAC al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, con compensazione nel resto.<br /> 1.2. Con la sentenza definitiva n. 13640 del 28 novembre 2019, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere sui motivi aggiunti proposti da Eugenio P. avverso un secondo provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti (distinto da quello oggetto del ricorso introduttivo) motivato in ragione della mancanza, in capo al ricorrente, di un titolo di laurea appartenente ad una delle categorie prescritte dal bando (questione non riproposta in appello).<br /> 2. L&#8217;ENAC ha avanzato appello avverso la sentenza non definitiva con due motivi.<br /> 2.1. Ha proposto appello incidentale Mara Di A., collocata nella graduatoria finale al 62° posto (a fronte dell&#8217;ampliamento dei posti a concorso, complessivamente pari a 61), eccependo il difetto di contraddittorio in primo grado e censurando nel merito la sentenza, nonchè impugnando la decisione dell&#8217;amministrazione di ammettere tre candidati non ricorrenti, nè intervenuti in primo grado (Carisi, C. e Silvestri), due dei quali collocati in graduatoria in posizione poziore rispetto alla Di A..<br /> 2.2. Con ordinanza cautelare n. 247 del 24 gennaio 2020 è stata sospesa l&#8217;esecutività  della sentenza appellata ed è stata fissata per la trattazione di merito l&#8217;udienza pubblica del 21 aprile 2020.<br /> 2.3. Successivamente si sono costituiti per resistere all&#8217;appello, depositando distinte memorie difensive, gli originari ricorrenti C. e S. e l&#8217;intervenuta Silvia M., nonchè Vincenzo C., non costituito in primo grado, ma collocato al 74° posto della graduatoria finale, a seguito di ammissione disposta con riserva dall&#8217;amministrazione.<br /> 2.4. Con atto depositato il 19 marzo 2020 è intervenuta <em>ad adiuvandum </em>Sara M., collocata in graduatoria al 65° posto.<br /> 2.5. L&#8217;appellante incidentale Di A. ha depositato memoria di replica il 19 marzo 2020 ed altre memorie sono state depositate rispettivamente il 30 e il 31 marzo da Silvia M. e Luigia Serena S.; infine C., S., M., M. e Di A. hanno depositato note d&#8217;udienza, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.<br /> 2.6. In data 21 aprile 2020 la causa è passata in decisione, ai sensi di tale ultima disposizione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ed è stata deliberata in camera di consiglio ai sensi del successivo comma 6.<br /> 3. Va preliminarmente trattata la questione di rito posta dall&#8217;appellante incidentale, ma rilevabile anche d&#8217;ufficio, in merito alla completezza del contraddittorio in primo grado, di cui è stato eccepito il difetto, per non avere i ricorrenti notificato il ricorso ai controinteressati, individuati nei candidati che erano in possesso del requisito del voto minimo di laurea per l&#8217;ammissione.<br /> 3.1. L&#8217;eccezione è infondata, alla stregua del principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa per il quale &#8220;<em>a fronte dell&#8217;impugnazione di un bando di concorso, non si ravvisano controinteressati in senso tecnico (ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, e nei confronti dei quali il ricorso debba pertanto essere necessariamente notificato) sintantochè non si sia proceduto all&#8217;approvazione della graduatoria definitiva: ciò in quanto la semplice presentazione della domanda di partecipazione, cui a rigore neppure consegue, in modo automatico, l&#8217;effettiva partecipazione al concorso e, dunque, l&#8217;ipotetica chance di superarlo, non riceve alcuna tutela giuridica, non radicandosi, in capo ai singoli aspiranti, alcun effettivo interesse qualificato e differenziato ma, al pìù, una mera aspettativa di fatto, non azionabile in giudizio</em>&#8221; (così¬ da ultimo, Cons. Stato, V, 17 marzo 2020, n. 1917); laddove invece &#8220;<em>sussiste un interesse pubblico alla pìù ampia partecipazione alla procedura selettiva in vista della pìù efficace selezione dei migliori concorrenti che, ove il provvedimento di esclusione sia illegittimo, è consentaneamente sacrificato assieme a quello del candidato escluso</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, IV, 27 aprile 2012, n. 2467, anche per la citazione di altri precedenti).<br /> 3.2. Nel caso di specie, il giudizio è stato incardinato, con ricorso proposto avverso il bando di concorso, in data 12 aprile 2018, ben prima che &#8211; con avviso pubblicato sulla G. U. &#8211; 4^ serie speciale &#8211; n. 100 del 18 dicembre 2018 &#8211; l&#8217;Amministrazione resistente rendesse noto, con valore di notifica a tutti gli effetti, che le prove preselettive del concorso, si sarebbero svolte nei giorni del 9 e 10 gennaio 2019; parimenti avverso il bando di concorso sono stati effettuati gli interventi <em>ad adiuvandum</em> in primo grado ammessi dal T.a.r., notificati prima della data dell&#8217;avviso pubblico.<br /> L&#8217;elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali risulta essere stato pubblicato il 23 gennaio 2019, con ammissione alle prove concorsuali di tutti i partecipanti alle prove preselettive.<br /> La graduatoria di merito è stata, poi, pubblicata nella G.U. serie concorsi ed esami n. 99 del 17 dicembre 2019.<br /> Non vi era perciò necessità  di integrare il contraddittorio non potendo esistere controinteressati nè in occasione dell&#8217;instaurazione del giudizio, quando ancora non erano agevolmente individuabili i soggetti nemmeno potenzialmente portatori di un interesse giuridicamente qualificato di natura uguale e contraria a quello dei ricorrenti, nè in occasione della pronuncia della sentenza non definitiva n. 7777/2019, riservata per la decisione il 6 febbraio 2019 e pubblicata il 17 giugno 2019, quindi in costanza delle procedure concorsuali.<br /> 3.3. L&#8217;eccezione di difetto di contraddittorio in primo grado va respinta.<br /> 4. Va quindi affrontata la questione di merito, oggetto delle censure avverso la decisione di annullamento che sono comuni all&#8217;appello principale ed incidentale, nonchè all&#8217;intervento adesivo di Sara M..<br /> L&#8217;infondatezza di tali censure, secondo quanto appresso si dirà , rende superfluo l&#8217;esame delle questioni di rito concernenti l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse ad agire dell&#8217;appellante incidentale Di Martino &#8211; frattanto assunta dall&#8217;ENAC a seguito dello scorrimento della graduatoria per rinuncia di uno dei vincitori del concorso &#8211; e l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento della M..<br /> 4.1. Giova precisare che la verifica dell&#8217;interesse ad agire dell&#8217;appellante incidentale e dell&#8217;intervenuta non è necessaria nemmeno al fine di delibare le censure avanzate da entrambe avverso la decisione dell&#8217;Enac di ammettere a partecipare al concorso con riserva i candidati Carisi, C. e Silvestri, tutti e tre privi del requisito del voto minimo di laurea, ma non ricorrenti nè intervenuti in primo grado.<br /> Tali censure sono infatti inammissibili e l&#8217;inammissibilità  è rilevabile d&#8217;ufficio, in via pregiudiziale, per le seguenti ragioni.<br /> 4.2. Gli effetti della decisione di primo grado sono nettamente delineati dalla statuizione contenuta nel dispositivo, che, nel capo qui rilevante, è del seguente letterale tenore: &#8220;<em>accoglie il ricorso e le domande degli intervenienti e, per l&#8217;effetto, annulla il bando impugnato nei sensi di cui in motivazione, con conseguente ammissione in via definitiva alla procedura concorsuale per cui è causa, limitatamente ai signori Simone Michele C., Luigiaserena S., Alfredo Pietro Angelo A., Elena C., Maria Grazia C., Antonio Marco G., Silvia M., Eugenio P.</em>&#8220;.<br /> Il dispositivo è perfettamente corrispondente al contenuto della motivazione, secondo cui &#8220;<em>In conclusione, per i motivi fin qui esposti, con la presente sentenza non definitiva debbono esser accolte le domande di ammissione in via definitiva al concorso svolte, rispettivamente, dai ricorrenti originari C. e S. e dai seguenti soggetti intervenuti tempestivamente ai fini dell&#8217;impugnativa del bando: Alfredo Pietro Angelo A., Elena C., Maria Grazia C., Antonio Marco G., Silvia M., Eugenio P..</em><br /> <em>Deve essere dichiarato inammissibile invece la domanda di annullamento sottesa all&#8217;intervento &#8220;ad adiuvandum&#8221; del dott. S. Marco.</em><br /> <em>Per l&#8217;effetto, il bando relativo al concorso pubblico per cui è causa deve essere annullato nei soli limiti dell&#8217;interesse dedotto in giudizio, con conseguente ammissione in via definitiva dei ricorrenti e degli intervenienti sopra specificati alla procedura concorsuale per cui è causa.</em>&#8220;<br /> 4.3. All&#8217;evidenza, l&#8217;esecuzione della sentenza comporta la stabilizzazione degli effetti dell&#8217;ammissione con riserva dei ricorrenti e degli intervenuti (ad eccezione di Marco S., il cui intervento è stato dichiarato inammissibile), disposta con le ordinanze cautelari pronunciate in corso di causa ad istanza dei predetti.<br /> La decisione di ammettere con riserva ulteriori candidati e di inserirli nella graduatoria di merito definitiva è stata perciò assunta dall&#8217;amministrazione in via autonoma; ove ritenuta illegittima, avrebbe dovuto essere proposta distinta impugnazione in primo grado nel termine di legge e non nel presente giudizio di appello.<br /> 4.3.1. Non può soccorrere, in senso contrario, nemmeno la facoltà  riconosciuta alle parti di proporre motivi aggiunti in appello. L&#8217;art. 104, comma 3, Cod. proc. amm., che la prevede, ammette i motivi aggiunti in grado d&#8217;appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti giÃ  censurati in primo grado, evenienza nella quale non ci si trova nell&#8217;ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure (cfr. Cons. Stato, IV, 16 giugno 2011, n. 3662, 29 agosto 2013, n. 4315, 18 aprile 2014, n. 1987; V, 13 maggio 2011, n. 2892, 19 novembre 2012, n. 5844, 27 agosto 2014, n. 4366; VI, 12 aprile 2011, n. 2257).<br /> 4.4. Considerato che l&#8217;impugnazione proposta in appello da Di Martino e M. contro la graduatoria finale a seguito di ammissione con riserva di Carisi, C. e Silvestri è manifestamente inammissibile, va fatta applicazione dell&#8217;art. 95, comma 5, Cod. proc. amm.<br /> Ed invero, detta impugnazione da parte di Di M. e M. avrebbe richiesto la preventiva integrazione del contraddittorio, nel grado di appello, nei confronti dei detti controinteressati, rimasti estranei al primo grado, ma tale adempimento non risulta effettuato nè dall&#8217;una nè dall&#8217;altra delle predette nei confronti di C. e di C.; nei confronti della S. risulta effettuata, ma soltanto dalla M., ed invalidamente presso un difensore che non risulta dagli atti che la rappresentasse.<br /> Date tali risultanze e dato atto dell&#8217;intervento in appello di C., non vi è luogo ad ordinare l&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti di C. e S., ai sensi del citato art. 95, comma 5, Cod. proc. amm., attesa la detta inammissibilità  delle impugnazioni.<br /> 5. Nel merito va premesso che la decisione del T.a.r. rinviene la sua <em>ratio decidendi</em> nelle seguenti argomentazioni:<br /> &#8211; il d.P.R. n. 487 del 1994, avente ad oggetto il &#8220;<em>Regolamento recante norme sull&#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi</em>&#8220;, articolo 2 (rubricato &#8220;<em>Requisiti generali</em>&#8220;), comma 6 (&#8220;<em>per l&#8217;accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea</em>&#8220;) e comma 2 (&#8220;<em>per l&#8217;ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori requisiti</em>&#8220;) è riferibile al profilo professionale in questione (&#8220;<em>Ispettore Aeroportuale</em>&#8220;) in ragione della sua assimilabilità  alla qualifica funzionale ivi indicata (l&#8217;ottava);<br /> &#8211; il disposto di cui al comma 6 dell&#8217;articolo 2, nella parte in cui prevede che &#8220;<em>è richiesto il solo diploma di laurea</em>&#8221; va interpretato nel senso che il possesso del titolo della laurea sia di per sè requisito sufficiente ai fini della partecipazione al concorso ivi disciplinato indipendentemente dal voto finale riportato e, che, pertanto, il comma 6 esprima effettivamente un principio di ordine generale <em>in subiecta materia</em>;<br /> &#8211; anche in ragione del tenore testuale delle disposizioni richiamate, si deve ritenere che &#8220;<em>in generale &#8211; la previsione di un voto minimo di laurea ai fini dell&#8217;accesso alla procedura concorsuale effettivamente finisca per interferire con detto principio, conformemente a quanto giÃ  affermato dalla giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui &#8220;il possesso del titolo della laurea con un punteggio minimo è evidentemente diverso dal mero possesso del titolo della laurea e, proprio in quanto il voto minimo di laurea si aggiunge al requisito generale, questo finisce per acquisire la valenza di requisito ulteriore&#8221; (Sezione II, sentenze n. 1491/2015 e n. 1493/2015)</em>&#8220;;<br /> &#8211; la deroga prevista al comma 2, operando in relazione ad un principio di valenza generale, trova applicazione solo nei ristretti e circoscritti limiti nei quali è prevista, con la conseguenza che la &#8220;particolarità &#8221; del profilo professionale di qualifica o di categoria deve essere intesa in senso non ampliativo;<br /> &#8211; non è condivisibile l&#8217;assunto secondo cui, nella fattispecie, sussisterebbe effettivamente ed in pieno la predetta particolarità , alla luce delle peculiari funzioni svolte dagli ispettori aeroportuali, sia perchè manca nel bando impugnato e negli atti presupposti riferimento puntuale alla specificità  delle funzioni, sia perchè il solo fatto che le attività  di competenza si svolgano &#8220;<em>nell&#8217;ambito della legislazione e delle norme &#8211; nazionali ed internazionali &#8211; che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all&#8217;attività  della navigazione aerea</em>&#8221; (in tal senso, il richiamato art. 14 del C.C.N.L. E.N.A.C. 2006/2009), non può di per sè giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando una deroga ad un opposto principio generale vigente in materia;<br /> &#8211; tale deroga, infatti, non si può fondare sulla semplice volontà  dell&#8217;ente di limitare preventivamente il numero dei partecipanti al concorso.<br /> 5.1. Le censure avanzate in appello non criticano l&#8217;interpretazione data dal Tribunale amministrativo regionale all&#8217;art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487 del 1994, in rapporto col precedente comma 2. Piuttosto esse s&#8217;incentrano:<br /> &#8211; per un verso, in prevalenza, sull&#8217;interpretazione e sulle conseguenze applicative concrete della deroga di cui al comma 2, che si sostiene dovrebbe operare nel caso di specie per la specificità  del profilo professionale in questione;<br /> &#8211; per altro verso, sulla configurabilità  della richiesta del voto minimo di laurea, contenuta nel singolo bando di concorso, come strumento preselettivo di cui l&#8217;amministrazione potrebbe discrezionalmente avvalersi ogniqualvolta tale scelta non sia manifestamente irragionevole o sproporzionata.<br /> Dette censure, così¬ come supportate dai diversi argomenti difensivi che sinteticamente si esporranno, sono infondate per le ragioni che seguono.<br /> 6. Giova premettere che, in generale, va condivisa la sentenza di primo grado nella parte in cui interpreta il rapporto tra i due comma dell&#8217;art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 come di regola (comma 6) ed eccezione (comma 2), sicchè va affermato che per l&#8217;accesso a profili professionali corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale è richiesto soltanto il diploma di laurea, a meno che per l&#8217;ammissione a &#8220;<em>particolari profili professionali di qualifica o categoria gli ordinamenti delle singole amministrazioni</em>&#8221; non prescrivano <em>ulteriori requisiti</em>.<br /> 6.1. Parimenti, sempre in generale, va condivisa la sentenza di primo grado quanto alla qualificazione del voto minimo di laurea (nel caso di specie 105/110) come <em>ulteriore requisito</em> ai sensi delle richiamate disposizioni. Infatti, una volta individuato il principio generale della sufficienza del diploma di laurea, la previsione di un voto minimo per l&#8217;ammissione si viene a configurare come requisito aggiuntivo, che, essendo diverso dal mero possesso del titolo, assume appunto la valenza di requisito ulteriore di partecipazione.<br /> 6.2. Sempre in via generale, ad integrazione della motivazione della sentenza appellata, va affermato che il testo dell&#8217;art. 2, comma 2, laddove letteralmente prevede che gli <em>ulteriori requisiti</em> possano essere prescritti, in ragione della particolarità  del profilo, dagli &#8220;<em>ordinamenti delle singole amministrazioni</em>&#8221; va interpretato non solo prestando particolare attenzione al dato sostanziale della particolarità  del profilo professionale (su cui tanto hanno insistito tutte le parti del presente giudizio, sia pure da contrapposte posizioni processuali), ma anche al dato formale che gli ulteriori requisiti di accesso debbano essere prescritti o consentiti dagli<em> ordinamenti </em>delle singole amministrazioni.<br /> Sebbene non particolarmente valorizzato nè dalle parti nè dal primo giudice, il dato normativo impone di escludere che <em>requisiti ulteriori</em> per un determinato profilo professionale di una data amministrazione possano essere prescritti, volta a volta, nel singolo bando di concorso; piuttosto la legge richiede, per l&#8217;operatività  della deroga, che essa sia contemplata o desumibile da disposizioni ordinamentali, che, regolando l&#8217;accesso ai diversi profili professionali di qualifica o categoria di una determinata amministrazione, prevedano per ciascuno <em>ulteriori</em>, specifici requisiti di ammissione (o la possibilità  di prescriverli nei bandi di concorso) in via generale ed astratta, salva l&#8217;applicazione concreta rimessa ai bandi di concorso.<br /> 6.3. Il fondamento della norma regolamentare in esame risiede nell&#8217;esigenza di limitare il potere di elevare i requisiti di ammissione ai pubblici concorsi solo per ragioni effettivamente dipendenti dalla particolarità  dei profili professionali delle qualifiche o categorie degli ordinamenti del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, con previsioni di carattere generale valevoli per tutti i concorsi indetti per la copertura dei posti relativi a tali «<em>particolari</em>» qualifiche o categorie; e dunque di impedire che il potere in questione possa invece essere esercitato in occasione del singolo concorso, con il corollario del suo possibile sviamento dal fine tipico di assicurare il reclutamento di elevate professionalità  verso surrettizie ed illegittime restrizioni della platea dei candidati.<br /> 7. Per quanto riguarda l&#8217;Ente Nazionale dell&#8217;Aviazione Civile, il d.lgs. 25 luglio 1997, n. 250 (che lo ha istituito), lo statuto vigente (approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 giugno 1999 e modificato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13) e le disposizioni regolamentari interne (in specie il vigente Regolamento dell&#8217;organizzazione e del personale allegato alla deliberazione n. 26/2015 dell&#8217;o.d.g. della seduta del 26 ottobre 2015 con le correzioni di cui alla Disposizione del direttore generale n. 22/DG del 30 marzo 2016) non dispongono espressamente in merito a particolari requisiti di ammissione alle procedure selettive indette dall&#8217;Ente per l&#8217;assunzione del personale appartenente a qualifiche non dirigenziali.<br /> Siffatta situazione ordinamentale è sottesa all&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione, 13 settembre 2019, n. 4509, con la quale, in un caso analogo al presente, relativo al concorso bandito dall&#8217;Enac per l&#8217;assunzione a profilo professionale di qualifica equivalente all&#8217;ottava, ai sensi del citato d.P.R. n. 487 del 1994, si è respinta l&#8217;istanza dell&#8217;Ente appellante di sospensione dell&#8217;esecutività  della sentenza di annullamento del bando, che richiedeva per l&#8217;ammissione il voto minimo di laurea, osservando che &lt;&lt;<em>l&#8217;appellante non ha provato che nell&#8217;ordinamento dell&#8217;Enac esistano prescrizioni di ulteriori requisiti, oltre al diploma di laurea, per l&#8217;assunzione alla qualifica di &#8220;Ingegnere Professionista&#8221;</em>&gt;&gt;.<br /> 7.1. Il ricorso dell&#8217;Enac, oltre ad insistere su &#8220;<em>specificità  e peculiarità </em>&#8221; del profilo professionale di ispettore aereoportuale, richiama l&#8217;argomentazione fondata sulla disposizione dell&#8217;art. 14 CCNL Enac 2006/2009 (che conferma l&#8217;ordinamento professionale del previgente CCNL 2002/2005), giÃ  disattesa dal primo giudice.<br /> Nel confermare sul punto la motivazione della sentenza (laddove afferma che &#8220;<em>una tale circostanza (l&#8217;operare nell&#8217;ambito della normativa che presiede anche indirettamente alla navigazione aerea) &#8211; conseguendo al rapporto di impiego con un ente, quale l&#8217;ENAC, deputato allo svolgimento di attività  che tutte devono essere intese come di particolare rilievo &#8211; non possa di per sè giustificare la previsione di un ulteriore requisito di accesso alla relativa procedura selettiva, integrando essa &#8211; come visto &#8211; una deroga al principio generale, vigente in materia, sancito al citato art. 2, comma 6, del d.P.R. n. 487/1994</em>&#8220;) è sufficiente aggiungere che, alla stregua della suddetta interpretazione letterale della norma regolamentare, la deroga non è implicitamente desumibile soltanto dalla specificità  della normativa, primaria o secondaria, che regola l&#8217;ordinamento professionale di un&#8217;amministrazione o di un ente.<br /> 7.2. Parimenti non è decisivo il richiamo, fatto dall&#8217;appellante incidentale, alla previsione dell&#8217;art. 11 CCNL ENAC 2002-2005 comma 3 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 56 dell&#8217;8.3.2007 &#8211; Serie generale), dove si prevede che &#8220;<em>L&#8217;Enac disciplina le procedure e i contenuti delle selezioni pubbliche</em>&#8220;, nell&#8217;ambito della speciale autonomia a questo riconosciuta dal su menzionato decreto legislativo istitutivo n. 250 del 1997, che, all&#8217;art. 1, lo definisce &#8220;<em>ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.</em>&#8220;.<br /> Non risulta infatti dimostrato dagli appellanti che l&#8217;Enac abbia, col citato Regolamento dell&#8217;organizzazione o del personale, o con alti atti regolamentari, disciplinato le procedure e i contenuti delle selezioni pubbliche per il personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali.<br /> 7.3. Questo dato di fatto rende non pertinente il precedente del T.a.r. Lazio, sezione seconda bis, 2 maggio 2018 n. 4782, richiamato da appellante principale e incidentale (che ha affermato, tra l&#8217;altro, che &#8220;<em>un requisito ulteriore, rispetto al possesso del diploma di laurea, costituito da una votazione minima, in quanto rispondente allo scopo di individuare in via preventiva soggetti che assicurino un determinato grado di preparazione, come attestato dal voto di laurea, il quale &#8211; seppur nella variabilità  dei relativi corsi e del diverso livello delle università  &#8211; costituisce idoneo indice selettivo </em>[&#038;]&#8221; e che &#8220;<em>La riscontrata congruità  e ragionevolezza dell&#8217;introduzione di uno sbarramento selettivo basato sul voto di laurea rispetto alle caratteristiche ed alle funzioni proprie della qualifica messa a concorso, consente di ritenere che non vi sia necessità  di una specifica motivazione nel bando in ordine alle ragioni di tale previsione, essendo sufficiente la riconducibilità  del profilo professionale messo a concorso a quelli connotati dallo svolgimento di delicate funzioni e dall&#8217;assunzione di specifiche responsabilità , in ragione della peculiare collocazione nell&#8217;ambito organizzativo e funzionale dell&#8217;Ente</em> [&#038;]&#8221;, non emergendo &#8220;<em>profili di irragionevolezza nella individuazione, tra varie opzioni possibili, della soglia di 105/110 piuttosto che di una leggermente pìù alta o pìù bassa, rispondendo tale soglia, in modo congruo e proporzionato, alla finalità  di operare una selezione basata sulla preparazione dimostrata dai candidati in esito al corso di laurea </em>[&#038;]&#8221;).<br /> A prescindere dal merito della decisione (che non risulta essere stata gravata da appello), va sottolineato che la sentenza si è pronunciata su un bando di concorso fondato su disposizione del Regolamento del Personale, adottato dalla Banca d&#8217;Italia in data 27 luglio 2016, specificamente l&#8217;art. 9, comma 2, per l&#8217;accesso alle qualifiche appartenenti all&#8217;area manageriale e alte professionalità , che consente l&#8217;ammissione ai concorsi dei &#8220;<em>soggetti in possesso di laurea (&#038;) e di eventuali altri titoli e/o requisiti (&#038;) di volta in volta previsti nel bando di concorso</em>&#8220;. Pertanto, non è in discussione il confronto tra il profilo degli &#8220;esperti&#8221; della Banca d&#8217;Italia (oggetto di detta sentenza, così¬ come di quelle precedenti n. 2162/18 e 2165/18 dello stesso T.a.r., di analogo tenore) e quello degli ispettori aeroportuali dell&#8217;Enac, bensì¬ il presupposto per l&#8217;operatività  della deroga dell&#8217;art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, non essendo sufficiente allo scopo la previsione contenuta nel singolo bando di concorso.<br /> 7.4. Ogni altra considerazione in merito alla specificità  ed alla peculiarità  dei compiti e delle funzioni attribuiti agli ispettori aeroportuali, comprese le funzioni espletate in base al codice della navigazione, è perciò ininfluente ai fini della decisione.<br /> La determinazione del Direttore Generale dell&#8217;ENAC, prot. n. 0000005-P del 12 febbraio 2019 potrebbe rilevare, non tanto perchè ha ribadito la specificità  di dette funzioni, provvedendo al riepilogo ed alla ridefinizione, quanto perchè specifica altresì¬ che &#8220;<em>I requisiti di accesso al profilo sono quelli previsti per la categoria Funzionari dal vigente CCNL del personale non dirigente, nonchè ogni altro eventuale requisito</em>&#8220;.<br /> La questione dell&#8217;interpretazione di tale determinazione, come presupposto per l&#8217;esercizio del potere discrezionale dell&#8217;ente di introdurre nei bandi per le prove selettive ulteriori requisiti di accesso al profilo (ivi incluso quello della votazione minima di 105/110) e della sufficienza della sua previsione nel testo su riportato a dare attuazione al comma 2 dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo n. 487 del 1994, non è suscettibile di approfondimento, poichè, come eccepito dalle parti appellate, la determinazione <em>de qua</em> è sopravvenuta alla pubblicazione del bando concorsuale (del 23 febbraio 2018) ed è perciò inapplicabile.<br /> 7.5. Infine, non può rilevare in senso favorevole all&#8217;Ente che un precedente concorso pubblico (bando del 31.7.2009, n. 50818/DIRGEN/DG) per otto posti da inquadrare nel medesimo profilo professionale prevedeva, tra i requisiti di ammissione, che i candidati avessero conseguito un voto di laurea non inferiore a 105/110 (art. 2, co.1, lett. d) e che tale concorso sia stato regolarmente espletato. Si tratta di circostanza di fatto che non consente il superamento dei riscontrati limiti normativi alla facoltà  di derogare al principio generale della sufficienza del diploma di laurea.<br /> 8. Dato quanto sin qui esposto, nemmeno si può sostenere che non troverebbe applicazione l&#8217;art. 2, comma 6, perchè l&#8217;ottava qualifica funzionale è stata sostituita dalle aree di inquadramento con il CCNL 1999-2001 Ministeri (G.U. del 25.2.1999, Supplemento Ordinario n. 46 &#8211; Serie Generale n. 41) e con il CCNL 1999-2001, Regioni e Autonomie locali (G.U. del 24.4.1999, Supplemento Ordinario n. 95, Serie generale n. 81 &#8211; parte prima) ovvero perchè al personale dell&#8217;Enac, sin dalla costituzione dell&#8217;Ente, non si sono applicati il CCNL del comparto Ministeri e il CCNL Regioni ed Autonomie locali, in quanto, per espressa previsione dell&#8217;art. 10 del citato decreto istitutivo, si è applicato, dapprima, il CCNL 1994/97 per il personale del Registro Aeronautico Italiano, cui è succeduto il CCNL Enac 1998/2001 e, quindi, i CCNL Enac 2002/2005 (in G.U. S.O. n. 56 dell&#8217;8.3.2007 &#8211; Serie generale) e 2006/2009 (in GU del 14.12.2009, Serie Generale n. 290).<br /> 8.1. Quanto alla prima obiezione è sufficiente rilevare che l&#8217;art. 70, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<em>Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni</em>) prevede che in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti.<br /> Quindi, mentre le linee guida in tema di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche sono concentrate negli artt. 35 e 36 del d.lgs. in tema di pubblico impiego c.d. contrattualizzato, il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che contiene le norme regolamentari per l&#8217;accesso e le modalità  di svolgimento dei concorsi (oggi, pubbliche selezioni), è tuttora vigente e detta la disciplina regolamentare organica di riferimento per le amministrazioni che non si sono dotate di autonoma disciplina in materia di reclutamento del personale.<br /> Lo statuto dell&#8217;Enac prevede, poi, all&#8217;art. 11, comma 5, che il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità  alle previsioni normative in materia contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni con le modalità  previste dal regolamento amministrativo-contabile e di quello di organizzazione e del personale anche dirigenziale.<br /> Poichè, come detto, il giÃ  menzionato Regolamento dell&#8217;organizzazione e del personale dell&#8217;Ente nulla stabilisce in merito al reclutamento del personale non dirigenziale (specificamente negli artt. 15-17, che se occupano), il rinvio al d.lgs. n. 165 del 2001 di cui allo statuto comporta l&#8217;applicabilità , in tale materia, delle norme regolamentari del d.P.R. n. 487 del 1994.<br /> 8.2. Quanto alla seconda, proprio in base all&#8217;inquadramento del personale dell&#8217;Enac che risulta dallo statuto (art. 11) e dal Regolamento dell&#8217;organizzazione e del personale (artt. 15-17), nonchè dal contratto collettivo personale ENAC (CCNL 2002-2005 del personale non dirigente e successive modificazioni), va escluso che il profilo professionale di ispettore aeroportuale sia equiparabile a quelli appartenenti alla ex nona qualifica funzionale.<br /> I funzionari ispettori aeroportuali rientrano tra il personale, del ruolo non dirigenziale, dell&#8217;area operativa, cioè di quella di ispettori di volo e dipendenti che &#8220;<em>esplicano attività  di natura operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per l&#8217;espletamento dei compiti istituzionali</em>&#8221; e che &#8220;<em>svolgono la propria attività  nell&#8217;ambito delle procedure e delle direttive impartite dall&#8217;Ente</em>&#8221; (art. 15 del Regolamento dell&#8217;organizzazione e del personale).<br /> All&#8217;interno dell&#8217;area operativa si collocano, secondo le tre aree di inquadramento previste dal CCNL Enac 2002-2006 (art. 10), appunto i funzionari, poi classificati a diversi livelli, in particolare C1 e C3 (art. 14).<br /> Il posto messo a concorso col bando oggetto del presente giudizio è quello di funzionario ispettore aeroportuale non dirigente profilo professionale C1.<br /> In coerenza col CCNL in corso per il comparto delle Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018 (art. 96, comma 2), che ha confermato le disposizioni relative ai sistemi di classificazioni professionali contenute, tra l&#8217;altro, nel citato CCNL per il personale non dirigente dell&#8217;E.N.A.C., tale inquadramento comporta, tutt&#8217;al pìù, l&#8217;equiparazione all&#8217;ex ottava qualifica funzionale (non rilevando, ai fini di causa, se addirittura l&#8217;equiparazione debba essere fatta alla ex settima qualifica funzionale, come sostenuto dagli appellati).<br /> In conclusione, come per la generalità  dei funzionari dell&#8217;area operativa, anche con compiti ispettivi, per il reclutamento opera il principio generale della sufficienza del diploma di laurea come titolo di studio.<br /> 9. Resta da dire dell&#8217;argomento per il quale, nel caso di specie, il voto minimo di laurea sarebbe stato configurato dal bando di concorso come elemento preventivo di valutazione della preparazione degli aspiranti, alla stregua di una prova preselettiva, ritenuta ammissibile nell&#8217;esercizio della discrezionalità  dell&#8217;amministrazione, se non manifestamente irragionevole o sproporzionata.<br /> L&#8217;assunto non è condivisibile.<br /> 9.1. Non solo in tema di prove preselettive, ma anche in tema di requisiti di partecipazione la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio che riconosce in capo all&#8217;amministrazione indicente la procedura selettiva un ampio potere discrezionale, da esercitarsi tenendo conto della professionalità  e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l&#8217;incarico da affidare (così¬, da ultimo, Cons. Stato, VI, 15 gennaio 2018, n. 199), sindacabile in sede giurisdizionale sotto i profili della illogicità , arbitrarietà  e contraddittorietà  (Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098 e Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494), ma sempre nel rispetto dei limiti della fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un posto o all&#8217;affidamento di un incarico (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351). Qualora, appunto, la fonte normativa, primaria o secondaria, consenta la previsione di requisiti ulteriori determinati dalla peculiarità  del profilo professionale e l&#8217;amministrazione vi faccia ricorso, secondo le stesse previsioni normative, esercitando così¬ il proprio potere discrezionale, allora soltanto la relativa determinazione è assoggettabile alla valutazione di ragionevolezza e proporzionalità , di cui è detto nei precedenti giurisprudenziali. Per contro, in assenza di una previsione ordinamentale di carattere generale non è possibile per l&#8217;amministrazione operare in via preventiva una selezione dei candidati al singolo concorso, attraverso la previsione nel bando di requisiti di ammissione non previsti a livello normativo. La legittima esigenza di svolgere una verifica preventiva delle doti di cultura, capacità  ed attitudine dei concorrenti deve invece essere soddisfatta attraverso prove concorsuali apposite.<br /> 9.2. Nel caso di specie si è invece verificata proprio l&#8217;evenienza non consentita dal pìù volte citato art. 2, comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994: il voto minimo di laurea è stato infatti configurato nel bando di concorso impugnato come vero e proprio requisito di ammissione, essendo altra la prova preselettiva; questa, come detto sopra, è stata poi espletata con successo da tutti gli ammessi che vi hanno partecipato. Allo stato dell&#8217;ordinamento dell&#8217;ENAC vigente alla data di pubblicazione del bando, la previsione del requisito ulteriore di ammissione al concorso è pertanto illegittima, per violazione dell&#8217;art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, come sopra interpretato.<br /> 10. In conclusione gli appelli principale e incidentale e le domande dell&#8217;intervenuta M. vanno respinti.<br /> 10.1. La complessità  interpretativa della materia trattata consente di compensare per giusti motivi le spese processuali, restando anche perciò superata la rilevanza delle questioni preliminari sull&#8217;inammissibilità  o improcedibilità  dell&#8217;appello incidentale e degli interventi delle altre parti non presenti nel giudizio di primo grado.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, nonchè sull&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em>, come in epigrafe proposti, li respinge.<br /> Compensa le spese processuali.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Franconiero, Presidente FF<br /> Stefano Fantini, Consigliere<br /> Alberto Urso, Consigliere<br /> Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore<br /> Elena Quadri, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2020-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2020 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2792/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2792</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza breve concernente decadenza assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica ad un soggetto che si era dichiarato separato mentre era ancora coniugato, se vi sono ragionevoli dubbi circa la ritenuta ricostituzione del consorzio familiare dell’appellante con il coniuge, accertabile in modo diretto e non solo sulla base</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza breve concernente decadenza assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica ad un soggetto che si era dichiarato separato mentre era ancora coniugato, se vi sono ragionevoli dubbi circa la ritenuta ricostituzione del consorzio familiare dell’appellante con il coniuge, accertabile in modo diretto e non solo sulla base di documentazione fiscale (denuncia dei redditi, dalla quale non risultava la separazione) che potrebbe non essere regolare e in quanto tale censurabile in altra sede. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02792/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04078/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4078 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Maurizio Trombetta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Longo, con domicilio eletto presso Mauro Longo in Roma, via Pompeo Magno n. 94;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma Capitale</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Guglielmo Frigenti e Fiammetta Lorenzetti, dell’Avvocatura Comunale, con domiclio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; <b>Azienda Territoriale per l&#8217;Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso Carlo Guglielmo Izzo in Roma, via Bruno Buozzi n. 47; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 10156/2011, resa tra le parti, concernente decadenza assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Azienda Territoriale per l&#8217;Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Masini, per delega dell&#8217;Avvocato Longo, Graglia, per delega dell&#8217;Avvocato Frigenti, e Izzo;	</p>
<p>Considerato che l’appello risulta meritevole di adeguato approfondimento in sede di merito, atteso che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, si palesano ragionevoli dubbi circa la ritenuta ricostituzione del consorzio familiare dell’appellante con il coniuge, accertabile in modo diretto e non solo sulla base di documentazione fiscale che potrebbe non essere regolare e in quanto tale censurabile in altra sede;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’odierno appello cautelare debba essere accolto ai fini di un sollecito esame del contenzioso nel merito e che nelle more la impugnata sentenza del T.A.R. vada sospesa;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che le spese della attuale fase cautelare siano da compensare tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4078/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-7-2012-n-2792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/7/2012 n.2792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
