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	<title>2787 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2787 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Cogliani Ruotolo ( Avv. Segarelli) c/ Azienda USL Rm/D ( Avv. Graglia) sulla legittimità della retribuzione delle mansioni da primario svolte da un aiuto ospedaliero per oltre sessanta giorni Sanità – Servizio Ospedaliero &#8211; Primario – Posto vacante &#8211; Sostituzione – Aiuto ospedaliero – Retribuzione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe  <i>Est.</i> Cogliani<br /> Ruotolo ( Avv. Segarelli) c/ Azienda USL Rm/D ( Avv. Graglia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della retribuzione delle mansioni da primario svolte da un aiuto ospedaliero per oltre sessanta giorni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Servizio Ospedaliero  &#8211; Primario – Posto vacante &#8211; Sostituzione – Aiuto ospedaliero – Retribuzione &#8211; Oltre  sessanta giorni – Spettante &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’ambito sanitario, la sostituzione del primario da parte dell’aiuto ospedaliero su posto vacante deve essere retribuita quando si protragga oltre i sessanta giorni nell’anno solare, duranti i quali la stessa sostituzione rientra nei normali obblighi di servizio ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02787/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 17236/2000 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 17236 del 2000, proposto da: 	</p>
<p><b>Ruotolo Vincenzo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso Umberto Segarelli in Roma, via G. B. Morgagni, 2/A; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b><br />	<br />
Azienda Usl Rm/D</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, dall&#8217;avv. Franco Graglia Avv. C/O Uff. Leg. Az., con domicilio eletto presso Franco Graglia Avv. C/O Uff. Leg. Az. in Acilia, via di Casalbernocchi, 72; 	</p>
<p><b>Gestione Liquidatoria della ex Usl Rm/9,</b> Regione Lazio, n.c.; </p>
<p><i><b>per l’accertamento e la declaratoria</p>
<p></b></i>del diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive, eventualmente anche a titolo di indebito arricchimento, tra il trattamento economico corrisposto e quello invece spettante in ragione della posizione apicale di Primario della Divisione di Medicina del polo ospedaliero S. Vincenzo per i periodi 1.10.92 – 30.6.94/1.1.95-30.6.98;<br />	<br />
del diritto del medesimo alla ricostruzione della propria posizione previdenziale e assicurativa;</p>
<p>nonché</p>
<p>per la condanna<br />	<br />
della amministrazioni resistenti, in solido o , subordinatamente, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento al ricorrente delle dette differenze retributive oltre somme accessorie, in relazione al primo periodo;<br />	<br />
della sola AUSL RM/D al pagamento delle differenze retributive oltre accessori per il secondo periodo;</p>
<p>	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Rm/D;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO E DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 &#8211; Con il ricorso sopra specificato, il ricorrente, premesso di essere stato Aiuto corresponsabile ospedaliero alle dipendenze della USL RM 9, poi trasformata in RM D, incardinata pesso il polo ospedaliero di S. Vincenzo, rivendicava il diritto ad ottenere le differenze retributive e la conseguente ricostruzione previdenziale in ordine alle funzioni svolte nei periodi indicati, come precisato in epigrafe.<br />	<br />
Si costituiva l’Azienda USL RM/D, che chiedeva il rigetto della domanda e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione, nonché chiedeva l’estromissione dal giudizio.<br />	<br />
2 &#8211; In primo luogo deve rilevarsi che il ricorso introduttivo risulta notificato in data 7.8.2000 e successivamente depositato il 12.10.2000, al di là della scadenza del termine decadenziale (15 settembre 2000), entro il quale restavano attribuite al Giudice Amministrativo le controversie in materia di pubblico impiego, riferite al periodo anteriore al 30 giugno 1998, a norma dell&#8217;art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998, confluito nell&#8217;art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (T.U. sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche).<br />	<br />
Il Collegio è, pertanto, chiamato a valutare, in via pregiudiziale, quale debba ritenersi il momento di &#8220;proposizione&#8221; del ricorso giurisdizionale, ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998 (poi confluito nell&#8217;art. 69, comma 7, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165), in base al quale sono attribuite al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Infatti, le controversie relative a questioni anteriori restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.<br />	<br />
A riguardo questo Collegio è consapevole dall’orientamento di parte della giurisprudenza, secondo cui non è rinvenibile la giurisdizione del g.a. per le questioni di pubblico impiego antecedenti al 30.6.1998, per le quali sia stato proposto ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, con deposito di tale ricorso (come nel caso di specie) dopo il 15.9.2000, «<i>dovendo ritenersi che alla scadenza del termine anzidetto corrisponda &#8220;la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso». </i>Tuttavia<i>, </i>in coerenza con i principi evidenziati dalla Corte cost. , con l’ordinanza n. 382 del 2005, laddove si fa riferimento alla necessità di contemperare le opposte esigenze di non rendere troppo difficoltosa la tutela giurisdizionale del pubblico dipendente alla luce degli artt. 24 e 113 Cost., pur nell’attenzione alla necessità di regolare la fase transitoria del passaggio tra le due giurisdizioni – amministrativa ed ordinaria – senza aggravare il sovraccarico della seconda, il Collegio aderisce alla diversa ricostruzione , operata dal Consiglio di Stato, tra le altre con la sentenza della Sez. IV, n. 5481 del 2008, che ha affermato che “<i>Il richiamo alla data del 15 settembre 2000 contenuto nelle norme citate, infatti, deve intendersi come termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, e non come limite temporale alla persistenza della giurisdizione.</i><br />	<br />
<i>Ne consegue che, al fine della corretta discriminazione dei limiti temporali per l’individuazione della giurisdizione, occorre far riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, e non alla successiva fase di perfezionamento del rapporto processuale che si realizza con il deposito del ricorso.</i>”.<br />	<br />
3 – In via ancora preliminare va affrontata la questione relativa alla richiesta estromissione della Azienda USL Roma D, avente competenza nello stesso ambito territoriale presso la quale operava l&#8217;istante , essendo il vero contraddittore la gestione stralcio.<br />	<br />
Sul punto giova ricordare che per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione <i>ex lege</i> delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte Usl, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione <i>in universum ius</i> delle Asl alle preesistenti Usl.<br />	<br />
Tuttavia tale successione delle regioni è caratterizzata, ai sensi dell&#8217;art. 6 della legge n. 724 del 1994, da una procedura di liquidazione, che è affidata ad un&#8217;apposita gestione stralcio, la quale, strutturalmente e finalisticamente diversa dall&#8217;ente subentrante ed individuata dalla legge nell&#8217;ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell&#8217;ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore (Consiglio Stato , sez. V, 10 luglio 2008 , n. 3428; Cassazione, Sez. I civile,20 settembre 2006 n. 20412 ).<br />	<br />
Così può affermarsi che a seguito della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione) ed a norma dell&#8217;art. 6, l. n. 724 del 1994 (secondo cui in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende neocostituite i debiti facenti capo alle Usl), si è realizzata una fattispecie a successione &#8220;<i>ex lege</i>&#8221; della Regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle medesime Usl, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, poi liquidatorie; tali gestioni, strutturalmente e finalisticamente diverse dall&#8217;ente subentrante, vengono individuate nell&#8217;ufficio responsabile della preesistente Usl a cui si riferivano i debiti ed i crediti pregressi, fruiscono della soggettività dell&#8217;ente soppresso, prolungata durante la fase liquidatoria, e sono rappresentate dal Direttore generale della rispettiva azienda nella specifica veste di commissario liquidatore (Consiglio Stato , sez. V, 22 ottobre 2007 , n. 5501).<br />	<br />
Ne consegue l&#8217;estraneità dell&#8217;Azienda USL alla lite e la necessità di estromettere la stessa dal giudizio.<br />	<br />
4 &#8211; Per quanto attiene al merito della causa in esame, il ricorrente chiedeva l&#8217;accertamento del diritto alla percezione delle differenze stipendiali per le mansioni superiori svolte nel periodo dal 1.10.1992 al 30.06.1994 e dal 1°.1.1995 al 30.6.1998. In assenza di eccezioni sulla prescrizione del diritto, va rilevato che a fronte del provvedimento dell’1.10.1992 che limitava il conferimento delle funzioni vicarie ad un periodo non superiore a gg. 60, l’ulteriore documento in atti (all.to n. 2 al ricorso introduttivo) con cui il coordinatore sanitario chiede l’attribuzione del trattamento economico corrispondente allo svolgimento delle mansioni superiori di primario, in data 11.3.1994, asserisce che l’istante era assegnato allo svolgimento delle funzioni primariali per tutto il periodo in cui il Primario di ruolo era assente per essere stato assegnato a l coordinamento sanitario ed alla direzione s.a.s. della USL RM/9. <br />	<br />
A riguardo va rilevato che la giurisprudenza si è più volte pronunziata in ordine all’attribuzione delle funzioni di primario all’aiuto, affermando che “<i>Nell&#8217;ambito sanitario, lo svolgimento vicario delle funzioni primariali da parte dell&#8217;aiuto è obbligatorio, in forza dei precisi obblighi legali di sostituzione gravanti su tale figura, non potendosi concepire che una struttura sanitaria, formalmente affidata alla direzione di un primario, resti priva dell&#8217;organo di vertice. Ne consegue che l&#8217;attività svolta a tale titolo assume rilievo indipendentemente da ogni incarico formale da parte della pubblica amministrazione”</i> (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 febbraio 2007 , n. 747<i>).</i><br />	<br />
Ed ancora: “<i>la sostituzione del primario da parte dell&#8217;aiuto ospedaliero su posto vacante dev&#8217;essere retribuita quando si protragga oltre i sessanta giorni nell&#8217;anno solare, durante i quali la stessa sostituzione rientra nei normali obblighi di servizio ai sensi dell&#8217;art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Tanto anche in assenza di un esplicito e formale provvedimento di assegnazione, stante il carattere necessitato della funzione primariale e la corrispondente esigenza di evitare soluzioni di continuità nella direzione della struttura organica dell&#8217;ospedale, tenuto anche conto del disposto dell&#8217;art. 7, comma 5, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, il quale configura nei confronti dell&#8217;aiuto più anziano l&#8217;obbligo automatico di supplenza vicaria del primario”</i> (cfr., tra le più recenti, questa Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1299).<br />	<br />
Ne deriva, pertanto, che per il periodo menzionato, spetta alla parte il diritto alla corresponsione delle differenze stipendiali tra il percepito ed il trattamento economico relativo al posto in via transitoria ricoperto, per tutto il periodo in cui le dette funzioni vicarie sono state esercitate , con deduzione, però, del periodo di sessanta giorni per anno solare di cui all’ art. 121 d.P.R. n. 384 del 1990, dei periodi di congedo straordinario, ferie, aspettativa e simili.<br />	<br />
Infatti, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la sostituzione del primario da parte dell&#8217;aiuto ospedaliero su posto vacante deve essere retribuita quando si protragga oltre i sessanta giorni nell&#8217;anno solare, durante i quali la stessa sostituzione rientra nei normali obblighi di servizio ai sensi dell&#8217;art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.(cfr., tra le altre, Cons. Stato Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1299<i>).</i><br />	<br />
Al contrario il ricorrente non ha fornito idoneo supporto probatorio per quanto concerne il periodo successivo all’1.7.1994 e per l’arco temporale al collocamento a riposo del dott. Gaetano, atteso che non risulta dimostrato- come rilevato dalla Azienda USL, che sia stato lo stesso Ruopolo a svolgere le funzioni primariali<br />	<br />
Ne’ risulta esperibile l’ulteriore funzione istruttoria richiesta da parte istante, in assenza di un principio di prova a riguardo.<br />	<br />
Per quanto sopra evidenziato, al ricorrente, per il periodo 1.10.1992/30.6.1994 spetta il diritto alle rivendicate differenze retributive, con maggiorazione per interessi e rivalutazione monetaria, ad esclusione che per il periodo di sessanta giorni per ciascun anno solare, relative allo svolgimento delle mansioni superiori di primario.<br />	<br />
In ragione della complessità della fattispecie, sono compensate le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza quater, previo estromissione dell’Azienda USL RM/D, accogliendo in parte il ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive relative allo svolgimento delle mansioni superiori di primario nel periodo dall’1.10.1992 al 30.6.1994, detratti sessanta giorni per ciascun anno solare, nonché di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle relative somme. <br />	<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-23-2-2010-n-2787/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2010 n.2787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.2787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-2-2010-n-2787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-2-2010-n-2787/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-2-2010-n-2787/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.2787</a></p>
<p>Pres. Elefante – Rel. Nappi – P.M. Pivetti Rispoli (avv.ti Monaco, Stellato) c. Inpdap sul diritto del solo erede già convivente con il conduttore di agire in prelazione in caso di dismissione alloggio di ente previdenziale 1. – Giurisdizione e competenza – Domanda di esecuzione obbligo P.A. conclusione contratto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-2-2010-n-2787/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.2787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-2-2010-n-2787/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.2787</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Rel. Nappi – P.M. Pivetti<br /> Rispoli (avv.ti Monaco, Stellato) c. Inpdap</span></p>
<hr />
<p>sul diritto del solo erede già convivente con il conduttore di agire in prelazione in caso di dismissione alloggio di ente previdenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Domanda di esecuzione obbligo P.A. conclusione contratto – In caso di posizione di diritto vantato dal privato – Giurisdizione G.O.	</p>
<p>2. – Edilizia residenziale pubblica – Dismissione alloggi entri previdenziali pubblici – Diritto di prelazione – Spetta al solo erede già conviventi con il conduttore.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulle domande di esecuzione dell’obbligo della P.A.  di concludere il contratto con il privato cui sia riconosciuto un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore della proprietà di un immobile.	</p>
<p>2. – In caso di dismissione del patrimonio immobiliare dell’Inpdap, il diritto di prelazione, oltre che al conduttore, spetta soltanto ai suoi eredi già con lui conviventi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15239_15239.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-9-2-2010-n-2787/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.2787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.2787</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2008-n-2787/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2008-n-2787/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2008-n-2787/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.2787</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore. Monteco s.r.l. (avv. P. Pagliara) c. Consorzio ATO- Rifiuti del Bacino TA/3 (avv. I. Vaglia). sulla legittimità del disciplinare di gara che prevede tra i requisiti di partecipazione il possesso della certificazione di qualità UNI ISO EN 14001 Contratti della pubblica amministrazione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.<br /> Monteco s.r.l. (avv. P. Pagliara) c.<br /> Consorzio ATO- Rifiuti del Bacino TA/3 (avv. I. Vaglia).</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del disciplinare di gara che prevede tra i requisiti di partecipazione il possesso della certificazione di qualità UNI ISO EN 14001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Requisiti ulteriori rispetto a quelli ex artt.40, 41 e 42, d.lg. n.163 del 2006 – Certificazione UNI EN ISO 14001 – Possesso – Può essere richiesto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>. Ai fini della partecipazione a gare ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto; pertanto, anche il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 ben può essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b>In nome del popolo italiano<br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE </p>
<p>TERZA SEZIONE 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Registro Dec.: 2787/2008<br />
</b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>1320/2008 <br />	<br />
<b><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI 			Presidente  <br />	<br />
TOMMASO CAPITANIO 		Primo Referendario , relatore</b><br />	<br />
<b>SILVIO LOMAZZI 				Referendario<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nella camera di consiglio  del <b>1° Ottobre 2008, <br />
</b>ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. n. 205/2000. <br />
<b><br />
</b>Visto il ricorso n. 1320/2008, proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>MONTECO SRL </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentata e difesa dall’avvocato<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>PIERFAUSTO PAGLIARA </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce,<br />
<i></p>
<p align=center>VIA M. SCHIPA,8 <br />
</i><b>contro<br />
</b><i><br />
CONSORZIO ATO &#8211; RIFIUTI DEL BACINO TA/3   <br />
</i>rappresentato e difeso dall’avvocato<i><br />
IRENE VAGLIA <br />
con domicilio eletto in LECCE <br />
VIA TARANTO, 92 <br />
presso lo studio dell’avvocato SILVESTRO LAZZARI    </i>
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, <br />
&#61485;	</b>del bando di gara approvato dal Consorzio ATO – Rifiuti Bacino TA/3 con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 24.7.2008, pubblicato il 28.7.2008 sul supplemento alla GUCE, relativo all’appalto con procedura aperta del “Servizio del sistema integrato per la raccolta dei rifiuti organici (SIRIO)” da eseguirsi nei territori dei Comuni di Bacino e, in particolare, della Parte I, punto 2, 2° cpv-lett. d) del disciplinare di gara ove si richiede quale requisito di capacità tecnica il possesso, a pena di esclusione, della certificazione di qualità UNI ISO EN 14001; dell’avviso del 25.8.2008, a firma del Responsabile del Procedimento, nella parte in cui, in sede di interpretazione autentica della Parte I, punto 2, 2° cpv-lett. d) del disciplinare, dispone che “Il certificato di qualità UNI ISO EN 14001, la cui sussistenza non è resa obbligatoria dalle vigenti disposizioni di legge e, comunque, requisito richiesto nel disciplinare di gara di cui trattasi che costituisce “legge speciale”, dovrà essere posseduto dalla ditta concorrente ovvero, nel caso di ATI, sufficientemente da almeno una ditta, capofila o associata, nel raggruppamento stesso”;<br />	<br />
&#61485;	di ogni altro atto antecedente o presupposto, preparatorio, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;<br />
Visto il decreto presidenziale 9.9.2008, n. 760, recante il rigetto della misura cautelare <i>inaudita altera parte</i>;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
<P ALIGN=CENTER>CONSORZIO ATO &#8211; RIFIUTI DEL BACINO TA/3 </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Udito il relatore Primo Ref. Tommaso Capitanio e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Pagliara e Vaglia.</p>
<p>Considerato che:<br />
&#61485;	Il ricorso è manifestamente infondato, onde può essere deciso con sentenza resa in forma immediata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205;<br />	<br />
&#61485;	la società ricorrente censura il disciplinare di gara pubblicato dall’ATO TA/3 in data 28.7.2008, nella parte in cui, fra i requisiti di partecipazione alla gara per cui è causa, richiede il possesso della certificazione di qualità UNI ISO EN 14001 (la quale fa riferimento a standard internazionali relativi alla gestione ambientale);<br />	<br />
&#61485;	la predetta clausola viene censurata sotto tre distinti profili:<br />	<br />
a)	le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 48, par. 2, let. f), della Direttiva 18/2004/CE, possono certamente richiedere alle imprese che partecipano alle gare ad evidenza pubblica il possesso di certificazioni che fanno riferimento alle misure di gestione ambientale (quale è la certificazione ISO 14001), ma solo nei “casi appropriati”. Nel nostro sistema, tale disposizione (che secondo la ricorrente non può essere considerata auto-applicativa) è stata recepita dall’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006, il quale, però, rimette all’emanando regolamento di esecuzione la individuazione dei “casi appropriati”. Pertanto, in mancanza del regolamento, il potere esercitato dall’ATO TA/3 è privo di base legale;<br />	<br />
b)	in relazione all’oggetto del presente appalto, il requisito in questione è comunque sproporzionato ed ha come unica conseguenza la riduzione della platea dei possibili concorrenti;<br />	<br />
c)	infine, la stazione appaltante, con la nota di chiarimenti del 25 agosto 2008, ha stabilito che, nel caso di partecipazione alla gara delle a.t.i., il requisito <i>de quo</i> può essere posseduto solo dalla capogruppo, il che è in contraddizione con l’asserita indispensabilità del requisito stesso (che va qualificato come requisito di idoneità soggettiva);<br />	<br />
&#61485;	l’ATO TA/3, costituitosi in giudizio, sostiene la correttezza del proprio operato, evidenziando le peculiarità dell’appalto in questione (il quale, avendo alla base un capitolato tecnico innovativo e di valenza sperimentale, richiede un gestore che, oltre all’ordinaria amministrazione, elabori anche soluzioni progettuali nuove, da recepire e porre a base dei futuri affidamenti);<br />	<br />
&#61485;	ciò premesso, il Collegio ritiene che le censure di Monteco non sono meritevoli di accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.<br />	<br />
Rilievo dirimente ha l’esame del primo motivo di ricorso, in quanto, laddove il Tribunale ritenesse che la clausola censurata è priva di base legale, le altre censure potrebbero essere tranquillamente assorbite, non essendo necessario valutare la proporzionalità del requisito richiesto e/o la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione.<br />
Al riguardo, si deve anzitutto evidenziare come la giurisprudenza amministrativa è concorde nell’affermazione per cui le stazioni appaltanti possono richiedere, ai fini della partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, requisiti ulteriori rispetto a quelli menzionati, ad esempio, dagli artt. 40, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’unico limite dell’inerenza di tali requisiti all’oggetto dell’appalto. Se così è, ne consegue che anche il possesso della certificazione ISO 14001 ben potrebbe essere richiesto ai concorrenti in assenza di una specifica previsione normativa.<br />
Per inciso, sotto questo profilo è bene ricordare che l’art. 48 della Direttiva 18/2004/CE non ha fatto altro che “legificare” principi giurisprudenziali che erano pacifici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, e lo stesso è a dirsi per le norme interne di recepimento.<br />
Pertanto, il fatto che l’art. 42, comma 1, let. f), del D.Lgs. n. 163/2006 rimandi al regolamento l’individuazione dei “casi appropriati” non può avere l’effetto di impedire l’applicazione di tali principi, e ciò anche a non voler qualificare come <i>self executing</i> l’art. 48 della Direttiva 18/2004. Non si tratta, in effetti, di un’attribuzione <i>ex novo</i> alle amministrazioni aggiudicatrici di un potere in precedenza non esistente, ma solo della disciplina più puntuale delle ipotesi in cui tale potere può essere esercitato, per cui il potere può essere esercitato anche in assenza del regolamento.<br />
Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.<br />
Analoga sorte merita il secondo motivo, con cui viene denunciata la sproporzionalità del requisito in questione. Premesso che non viene in discussione l’inerenza del possesso della certificazione ISO 14001 con l’oggetto dell’appalto (inerenza che pacificamente sussiste, non essendoci alcun dubbio sul fatto che la gestione del servizio di igiene urbana è attività che ha notevoli ricadute dal punto di vista ambientale, per cui sono da ricercare tutti gli accorgimenti utili a ridurre tale incidenza), per quanto concerne la proporzionalità il Tribunale ritiene che sul punto la difesa dell’ATO abbia chiarito in maniera sufficiente la natura particolare dell’appalto. In effetti, dalla lettura degli atti indittivi della gara emerge che la volontà della stazione appaltante è quella di individuare un gestore che ponga in essere misure migliorative rispetto al progetto-base. Oltre all’effettuazione delle normali prestazioni connesse con il ciclo dei rifiuti solidi urbani, il capitolato richiede infatti l’elaborazione di soluzioni progettuali innovative, che l’ATO porrà a base dei futuri affidamenti, il che vuol dire che il gestore deve essere un soggetto particolarmente qualificato (senza che ciò voglia significare che le imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 non siano in grado di svolgere il normale servizio di igiene urbana).<br />
La clausola del disciplinare di gara non pare quindi sproporzionata rispetto a tali finalità.<br />
Né può dirsi, come fa la ricorrente, che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali sia fungibile con il requisito in parola; infatti, l’iscrizione all’Albo comprova il possesso di tutti gli altri requisiti generalmente richiesti ai fini dell’ammissione alle gare ad evidenza pubblica (moralità, capacità tecnico-finanziaria, etc.), ma non anche il rispetto degli standard che sono prescritti per il conseguimento della certificazione ISO (del resto, la stessa ricorrente, nel corso della discussione orale, ha ammesso che il conseguimento della certificazione ISO 14001 presuppone la messa in opera di accorgimenti e procedure di notevole costo per le imprese, il che dimostra che non basta l’iscrizione al suddetto Albo per dimostrare il possesso di una qualificazione professionale analoga a quella dei soggetti certificati ISO).<br />
Per cui anche sotto questo profilo le doglianze di Monteco debbono essere rigettate.<br />
Quanto all’ultimo motivo, da un lato va evidenziata l’inammissibilità della censura nella parte in cui la ricorrente lamenta di essere stata danneggiata dalla contraddittorietà della nota di chiarimenti rispetto al disciplinare di gara: nel ricorso non è spiegato, infatti, sotto quale profilo Monteco è stata lesa dall’asserito contrasto fra il disciplinare e l’avviso del 25 agosto 2008.<br />
Se poi la censura dovesse essere qualificata solo come argomento dialettico a sostegno del secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene legittima la interpretazione che l’ATO ha inteso dare alla clausola di cui alla parte I, punto 2, 2° cpv-lett. d) del disciplinare di gara.<br />
Infatti, tenuto conto del fatto che la capogruppo è responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per l’operato delle mandanti, appare sufficiente che la certificazione ISO 14001 sia posseduta solo dalla mandataria, alla quale compete anche il compito di coordinare l’attività delle altre associate, nel caso di specie soprattutto per quanto concerne le prestazioni migliorative e aggiuntive.<br />
Tra l’altro, se la certificazione ISO 14001 fosse richiesta a tutte le associate allora si avrebbe certamente quell’effetto restrittivo della concorrenzialità che viene denunciato nel ricorso di Monteco, nel mentre l’interpretazione estensiva del disciplinare di gara consente anche alle imprese non in possesso della certificazione ISO 14001 di concorrere, sia pure in a.t.i.;<br />
&#61485;	in ragione di quanto precede il ricorso va respinto.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.</p>
<p>
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 1° ottobre 2008.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari – Presidente</p>
<p>Dott. Tommaso Capitanio – Estensore </p>
<p>
					Pubblicato mediante deposito<br />	<br />
               in Segreteria il 06.10.2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-6-10-2008-n-2787/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2008 n.2787</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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