<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2780 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2780/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2780/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 08:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2780 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2780/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sul divieto per le stazioni appaltanti di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-per-le-stazioni-appaltanti-di-imporre-agli-operatori-economici-lapplicazione-di-un-determinato-ccnl-per-la-partecipazione-alla-gara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 08:15:46 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=89004</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-per-le-stazioni-appaltanti-di-imporre-agli-operatori-economici-lapplicazione-di-un-determinato-ccnl-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sul divieto per le stazioni appaltanti di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; CCNL &#8211; Imposizione da parte della stazione appaltante &#8211; Illegittimità. E&#8217; precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara, il che implica anche la libertà dell’imprenditore di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-per-le-stazioni-appaltanti-di-imporre-agli-operatori-economici-lapplicazione-di-un-determinato-ccnl-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sul divieto per le stazioni appaltanti di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-per-le-stazioni-appaltanti-di-imporre-agli-operatori-economici-lapplicazione-di-un-determinato-ccnl-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sul divieto per le stazioni appaltanti di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; CCNL &#8211; Imposizione da parte della stazione appaltante &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara, il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato: la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Cattaneo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1772 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 98920509E4, rappresentata e difesa dall’avvocato Giangaetano Rosciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Azienda Sociale Comuni Insieme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Milano, via Durini 24;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Progetto A Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della Determinazione n. 23 del 28.07.2023 con cui l’Amministrazione ha approvato i verbali di gara ed ha affidato in via provvisoria alla Progetto A Società Cooperativa il servizio di accompagnamento su scuolabus, vigilanza educativa su pre-scuola, assistenza educativa in attività post scuola e centri ricreativi diurni – periodo 01.09.2023/31.08.2024 con possibilità di rinnovo – C.I.G.: 98920509E4 – CPV 85312400-3;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dei verbali di gara ed in particolare, del verbale n. 3 – mediante il quale la Commissione preposta ha attribuito i punteggi alle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti, escludendo quella presentata dalla Coop. Insieme;</p>
<p style="text-align: justify;">c) della comunicazione del 27.07.2023 avente ad oggetto l”esclusione dell”offerta della Coop. Insieme “perché superiore alla base d’asta”;</p>
<p style="text-align: justify;">d) della nota di riscontro del 01.08.2023 all’istanza di riammissione della Coop. Insieme, mediante la quale il Presidente della Commissione ha rettificato la motivazione di esclusione di cui alla comunicazione del 27.03.2023, affermando che “la Vostra offerta è risultata intrinsecamente errata per la palese discordanza degli importi indicati, che inficiano l’offerta, la quale è altresì caratterizzata da un prezzo normalmente basso rispetto alla prestazione oggetto dell’appalto”;</p>
<p style="text-align: justify;">e) della nota del 08.08.2023 con cui il RUP ha rigettato le censure formulate dalla ricorrente mediante istanza di annullamento in autotutela ed ha confermato le valutazioni espresse con la nota del 01.08.2023;</p>
<p style="text-align: justify;">f) del bando/disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati (con particolare riguardo all’allegato B “Offerta economica”) ove interpretati nel senso ritenuto dalla Stazione Appaltante, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">g) di ogni altro atto agli stessi preordinato, preparatorio, propedeutico, consequenziale o comunque connesso alla procedura, ancorché non conosciuto, in particolare sin d’ora e con riserva di motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione definitiva ove esistente;</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. in pendenza</p>
<p style="text-align: justify;">di gravame e richiesta di subentro; e per la condanna dell’Ente resistente all’accoglimento della domanda della ricorrente di essere riammessa alla procedura di gara e, di conseguenza, di aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto di appalto; in via subordinata al risarcimento del danno per equivalente;</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus il 6/5/2024:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della nota prot. N. 875/2024 del 20/03/2024, trasmessa in pari data, mediante la quale ASCI In riferimento alla ns. del 15.03.2024 prot. N. 823 ha trasmesso la Valutazione del Rup in merito all””Offerta economica Busta C) del bando in oggetto, ove si dichiara l’impossibilità di attribuire l””aggiudicazione dell””appalto alla Insieme Società Cooperativa in quanto l’offerta contenuta nella Busta C) risulta anomala a causa del prezzo anormalmente basso;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della nota prot. N. 823/2024 del 15/03/2024 mediante la quale ASCI ha comunicato l’impossibilità di attribuire l’aggiudicazione dell’appalto alla Società Cooperativa in quanto l’offerta risulta anormalmente bassa;</p>
<p style="text-align: justify;">c) della nota Prot. n. 6 del 14.12.2023, mediante la quale ASCI, ritenendo “non circostanziati” i giustificativi prodotti, ha richiesto, ulteriormente, di motivare, entro il 20.12.2023, i giustificativi economici formulati, comparando le voci di costo del personale previsto con CCNL delle Cooperative Sociali e dettagliando la quota di ammortamento, le spese generali e gli oneri di sicurezza;</p>
<p style="text-align: justify;">d) di tutti i verbali della Commissione di Valutazione, ed in particolare del verbale dell’8.03.2024, ancorché non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">e) del bando/disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto (con particolare riguardo agli artt. 2 e 7), ove interpretati nel senso ritenuto dalla Stazione Appaltante, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, preparatorio, propedeutico, consequenziale o comunque connesso alla procedura, ancorché non conosciuto, in particolare sin d’ora e con riserva di motivi aggiunti del provvedimento di aggiudicazione definitiva ove esistente;</p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. in pendenza</p>
<p style="text-align: justify;">di gravame e richiesta di subentro che sin d’ora di avanza e per il risarcimento del danno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sociale Comuni Insieme e della Progetto A Società Cooperativa Sociale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’Azienda Sociale Comuni Insieme A.S.C.I. – ente strumentale per la gestione dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale di Lomazzo/Fino Mornasco – ha indetto una procedura per l’affidamento del servizio di accompagnamento su scuolabus, vigilanza educativa su prescuola, assistenza educativa in attività post scuola e centri ricreativi diurni, per il periodo dall’ 1.9.2023 al 31.8.2024, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Alla procedura hanno preso parte due operatori, la Progetto A Società Coop. Sociale e la Insieme Società Coop. Sociale Onlus.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La commissione di gara ha disposto l’esclusione dalla gara della Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus per la palese discordanza degli importi indicati nell’offerta con riferimento al costo offerto della manodopera (nell’allegato B, alla prima pagina, il costo della manodopera è indicato in complessivi 323.516,02 euro, mentre alla pagina successiva, al punto 4, è indicato in complessivi 305.120,403 euro) e per il prezzo offerto anormalmente basso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus ha impugnato il provvedimento di esclusione unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:</p>
<p style="text-align: justify;">I. violazione e falsa applicazione del capo 14 e del paragrafo 2.2 del capo 15 del bando/disciplinare di gara, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. violazione dell’art. 97 Cost;</p>
<p style="text-align: justify;">I. violazione e falsa applicazione dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. eccesso di potere, illogicità e ingiustizia manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La ricorrente ha quindi domandato il risarcimento del danno in forma specifica, con la riammissione alla gara, l’aggiudicazione e la stipula del contratto e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con ordinanza n. 987/2023, il Tribunale, in accoglimento della domanda cautelare presentata dalla ricorrente, ha sospeso il provvedimento di esclusione e ha riammesso la ricorrente alla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In ottemperanza all’ordinanza, l’Azienda Sociale Comuni Insieme ha avviato il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, risultata prima in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Con provvedimento prot. n. 875/2024 del 20.3.2024 il RUP ha nuovamente giudicato anomala l’offerta economica presentata dalla ricorrente, per avere sottostimato il costo del lavoro, ed ha, pertanto, escluso di potere disporre l’aggiudicazione in suo favore.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il provvedimento è stato gravato, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, dalla Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus, con ricorso per motivi aggiunti. Queste le censure dedotte:</p>
<p style="text-align: justify;">I. violazione di legge (Art. 3 L. n. 241 del 1990) – Art. 78 CCNL Coop. Sociali. Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, difetto di istruttoria, di motivazione, erroneità manifesta, sviamento, irragionevolezza);</p>
<p style="text-align: justify;">II. violazione di legge (Art. 97 D.Lgs. n. 50 del 2016 – Artt. 2, 7 e 26 del Capitolato Speciale d’Appalto – Art. 47 CCNL Coop. Sociali – Art. 3 della L. n. 241 del 1990). Eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, travisamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, di motivazione. Art. 97 Cost.;</p>
<p style="text-align: justify;">III. eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione Art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione al rinnovo del CCNL Coop. Sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">10. La ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta risarcitoria già formulata con il ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Si sono costituite in giudizio l’Azienda Sociale Comuni Insieme e la controinteressata Progetto A Coop. Sociale, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, poiché l’atto con esso impugnato è una mera proposta di aggiudicazione priva di efficacia lesiva, e in quanto le valutazioni in ordine alla congruità dell’offerta sarebbero riservate alla discrezionalità della stazione appaltante e non sarebbero sindacabili in sede giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Con ordinanza n. 466/2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti ed ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame dell’offerta, riesame che la stazione appaltante non ha effettuato.</p>
<p style="text-align: justify;">13. In data 23 settembre 2024 la ricorrente ha depositato una nota con cui ha chiesto che venga ordinato all’amministrazione di dare esecuzione all’ordinanza n. 466/2024, ai sensi dell’art. 59 cod.proc.amm.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Con ordinanza n. 2603/2024 il Tar ha dichiarato il non luogo a provvedere su tale istanza, essendo prevista per l’odierna udienza pubblica la trattazione del merito della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">15. All’udienza del 9 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo formulate dalle parti resistenti sono prive di fondamento: l’esclusione disposta con il provvedimento impugnato ha indubbiamente carattere lesivo e sussiste pertanto, in capo alla ricorrente, interesse al gravame; le censure proposte sono volte a contestare la legittimità del provvedimento di esclusione per vizi che non vanno in alcun modo a censurare valutazioni di merito riservate alla discrezionalità della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Con il primo motivo di ricorso viene contestata la legittimità della prima ragione di esclusione, legata alla discordanza degli importi indicati con riferimento al costo offerto della manodopera nell’allegato B, nella prima pagina (in cui il costo della manodopera è indicato in complessivi 323.516,02 euro) e nella pagina successiva, al punto 4 (dove il costo della manodopera è indicato in complessivi 305.120,403 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della ricorrente ciò sarebbe dipeso dalla necessità di rispettare le indicazioni richieste dalla stazione appaltante nel modello dalla stessa predisposto (l’allegato B), in cui viene prevista l’indicazione del costo orario delle figure professionali, con la precisazione, però, che “<em>il prezzo offerto per ogni qualifica professionale è comprensivo di ogni e qualunque altro onere non espressamente evidenziato che rimane a carico dell’offerente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente avrebbe, pertanto, incluso nel costo orario delle figure professionali, indicato nella prima pagina dell’allegato B, anche ulteriori oneri derivanti dalla gestione del servizio (dispositivi di protezione, materiale ludico, spese amministrative, ecc.) per i quali il modello predisposto dalla stazione appaltante non prevedeva una specifica indicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi sarebbe stata dunque una modifica del contenuto quantitativo dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto, anche nell’offerta della controinteressata Progetto A Coop. Sociale, l’importo del “costo totale” del personale sarebbe difforme dal costo della manodopera indicato al punto 4.</p>
<p style="text-align: justify;">18. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse per mancato superamento della prova resistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">19. L’eccezione è priva di fondamento. Per giurisprudenza costante, la ricorrente che impugna la propria esclusione dalla gara (e, solo di riflesso, l’aggiudicazione della commessa ad un terzo) non deve superare la c.d. prova di resistenza: ai fini della dimostrazione del proprio interesse a ricorrere è sufficiente che l’impresa esclusa alleghi doglianze tali da poter astrattamente condurre alla soddisfazione della pretesa che pure la propria offerta di gara formi oggetto di valutazione in comparazione con le altre (Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5834; sez. V, 17 novembre 2014 n. 5632; V, 17 novembre 2014, n. 5632).</p>
<p style="text-align: justify;">20. Il motivo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La discordanza degli importi indicati nell’offerta, con riferimento al costo della manodopera, trova spiegazione nella necessità per l’operatore di attenersi alle indicazioni contenute nel modello predisposto dalla stazione appaltante, in cui viene chiesto di ricomprendere nel prezzo offerto tutti gli oneri derivanti dalla gestione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Della palese illegittimità di questa ragione di esclusione ne è riprova il fatto che analoga discordanza caratterizza anche l’offerta della controinteressata: il prezzo offerto “per ogni qualifica professionale”, “comprensivo di ogni altro onere”, è pari a 357.758,63 euro, mentre i costi della manodopera per lo svolgimento del servizio sono indicati in 320.708,82 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">21. Con il secondo motivo viene contestata la seconda ragione per la quale la commissione ha ritenuto di escludere la ricorrente – e cioè per essere la sua offerta “comunque caratterizzata da un prezzo anormalmente basso rispetto alla prestazione oggetto dell’appalto, prezzo che lascia presumere che la prestazione non potrà essere fornita in modo serio e costante nel tempo” – per violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, per la mancata richiesta di chiarimenti e giustificativi.</p>
<p style="text-align: justify;">22. Anche questa censura è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta si svolto è in assenza di contraddittorio, non essendo stato consentito all’operatore di presentare giustificazioni, in violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50/2016 e di quanto espressamente disposto anche al capo 19 del disciplinare (ai sensi del quale “[…] <em>Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste. Il RUP, se lo ritiene opportuno, con l’eventuale supporto della commissione, ovvero con l’eventuale supporto di una commissione di esperti appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall’ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 51 del codice di procedura penale, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.</em> […]”).</p>
<p style="text-align: justify;">23. Il ricorso introduttivo è dunque fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Occorre ora procedere all’esame del ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento con cui la commissione, a seguito della riammissione della ricorrente alla procedura di gara, disposta dal Tribunale con ordinanza n. 987/2023 ed all’esito del procedimento di verifica della congruità dell’offerta, ne ha affermato l’anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento è motivato con le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">b. “<em>[…] il tasso INAIL applicato verosimilmente è inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c. l’indicazione dell’offerente circa la non previsione di rivalutazione TFR e fondo complementare è da considerare una forzatura. Ciò sia in ragione del fatto che l’annualità del contratto cade a scavalco di due anni (2023 e 2024) e pertanto le quote maturate nei 4 mesi di vigenza 2023 del contratto dovrebbero essere legittimamente rivalutate, sia perché il capitolato e il disciplinare d’appalto prevedono un contratto di durata annuale prorogabile di un ulteriore anno da parte della stazione appaltante senza possibilità dell’aggiudicatario di sottrarsi alla eventuale richiesta di proroga;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>[…]</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>e. parimenti coerenti sono le indicazioni fornite per IRAP e indennità, con l’unica eccezione delle “altre indennità” previste dalle tabelle ministeriali che concorrono alla formazione del costo del lavoro e che l’offerente non considera nella propria ricostruzione del costo del lavoro, senza offrire giustificativi;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>[…] la dimensione realmente problematica [è] quella riferita ai livelli di inquadramento del personale</em>”: il servizio richiesto è un servizio di assistenza educativa per cui il corretto inquadramento delle figure professionali da impiegare va individuato nel livello D1, come previsto dal CCNL di riferimento e dal Contratto territoriale per la provincia di Como siglato nel maggio 2015 (mentre la Insieme Soc. Coop. Sociale Onlus ha previsto anche personale inquadrato ai livelli B1 e C1).</p>
<p style="text-align: justify;">Per questi motivi il RUP ha ritenuto l’offerta economica della ricorrente sottostimata in relazione al costo del lavoro, “<em>a maggior ragione a fronte del rinnovo del CCNL delle cooperative sociale, siglato con verbale di accordo lo scoro 26.1.2024, poi confermato dalle parti sociali firmatarie in data 5.3.2024</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">25. Con il primo motivo aggiunto vengono contestate le ragioni indicate i primi tre punti del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">25.1 <em>Il tasso Inail</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il tasso Inail applicato sarebbe corretto essendosi la ricorrente attenuta alla comunicazione del tasso applicabile inoltrata dall’Inail ai sensi dell’art. 22 del decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, ove si evince che il tasso medio applicabile è pari al 8,89×1000.</p>
<p style="text-align: justify;">25.2 Il motivo è fondato: il tasso trova, invero, conferma nella documentazione inviata alla ricorrente dall’Inail, avente ad oggetto il tasso applicabile per l’anno 2023, depositata in giudizio (doc. 21 della ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che tale atto non sia stata prodotto a corredo delle giustificazioni non può sostenere il giudizio di inattendibilità ma poteva giustificare unicamente la richiesta di un ulteriore chiarimento: il disciplinare di gara al capo 19 prevede, invero, che il RUP “<em>esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">25.3 <em>La rivalutazione del TFR da settembre a dicembre 2023</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della ricorrente la rivalutazione del TFR relativa ai mesi da settembre a dicembre 2023 non assumerebbe rilievo poiché le giustificazioni sono state presentate a fine dicembre 2023 e per l’esiguità dell’importo, pari, complessivamente, ad euro 106,87, ampiamente rientrante nel fondo accantonamento manodopera quantificato in 1.324,90 euro; inoltre la commissione non avrebbe considerato che la proroga del contratto sarebbe ipotetica.</p>
<p style="text-align: justify;">25.4 La censura è fondata essendo il costo in questione – la cui quantificazione non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte dell’amministrazione resistente e della controinteressata – talmente esiguo da non potere sorreggere, di per sé solo, una valutazione di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">25.5 <em>La voce “altre indennità”</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha contestato il rilievo lamentandone la genericità ed indeterminatezza e sostenendo che il contratto collettivo nazionale Coop. Sociali non prevedrebbe indennità per le figure professionali impiegate nel servizio e che le “altre indennità” riportate nella tabella ministeriale atterrebbero a circostanze del tutto ipotetiche e non applicabili al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">25.6 Il motivo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per pacifica giurisprudenza, lo scostamento del costo del lavoro rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi non può comportare, di regola e di per sé, un automatico giudizio di inattendibilità (Cons. Stato, sez. V, n. 4912/2017.; sez. III, n. 2867/2018; n. 5444/2018), occorrendo che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate (Cons. Stato, Sez. V, 690/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò non si può affermare nel caso di specie poiché, neppure nel corso del giudizio, l’amministrazione resistente ha chiarito le ragioni del rilievo e l’incidenza sul costo complessivo della manodopera di una voce generica, che comprende indennità che non sempre sono dovute.</p>
<p style="text-align: justify;">26. Con il secondo motivo aggiunto viene contestato il rilievo, ritenuto determinante per il giudizio di anomalia dell’offerta, attinente all’inquadramento del personale nel livello D1 del CCNL di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della ricorrente la previsione di personale inquadrato sia al livello C1 che D1 sarebbe corretta poiché il servizio oggetto di affidamento non avrebbe una natura solo educativa ma avrebbe natura mista, assistenziale ed educativa: in particolare, l’“accompagnamento scuolabus” richiederebbe un’attività esclusivamente assistenziale, mentre richiederebbero un’attività mista la “pre-scuola” (accoglienza, assistenza, organizzazione di attività educative), il “dopo scuola” (accoglienza, assistenza durante il momento della mensa e organizzazione di attività educative di gioco libero o strutturato), il “dopo scuola infanzia” (assistenza e organizzazione di attività educative di gioco libero o strutturato), i “centri ricreativi diurni” (accoglienza, assistenza durante il momento della mensa, organizzazione di attività educative di gioco libero o strutturato).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò troverebbe conferma anche nei chiarimenti resi dalla stazione appaltante che, in riscontro a un quesito formulato dalla ricorrente, ha allegato la tabella del personale in servizio, in base alla quale la ricorrente ha formulato la propria offerta economica, tenendo conto della clausola sociale prevista all’art. 26 del capitolato.</p>
<p style="text-align: justify;">27. Il motivo è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per giurisprudenza costante è precluso alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara (Cons. St., V, 3 novembre 2020, n. 6786), il che implica anche la libertà dell’imprenditore di operare gli inquadramenti professionali secondo la regolamentazione dettata dal CCNL applicato: la difformità tra l’inquadramento professionale attribuito al lavoratore e la qualifica contrattuale spettantegli secondo le declaratorie previste dal contratto collettivo, può essere fatta valere – in linea di principio – solo nell’ambito dei rapporti fra lavoratore e datore di lavoro, salvi i riflessi sulla congruità complessiva dell’offerta, se l’inquadramento è del tutto anomalo o abnorme in relazione ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio; e fatti salvi, altresì, i riflessi in punto di ammissibilità dell’offerta, se il CCNL di settore, applicato dall’offerente, sia del tutto avulso rispetto all’oggetto dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086); Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2021, n.6784).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie non può ritenersi che l’inquadramento della ricorrente sia anomalo rispetto all’oggetto di un appalto che prevede indubbiamente, accanto ad attività educative, anche attività assistenziali (art. 2 del capitolato) e trovando, altresì, corrispondenza nell’inquadramento del personale in servizio al 1° luglio 2023 (doc. 24 della ricorrente) che l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire in forza della clausola sociale prevista all’art. 26 del capitolato, oltre che nell’analogo inquadramento previsto nell’offerta economica della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">28. Con il terzo motivo aggiunto viene contestata l’illegittimità del provvedimento per evidente violazione del principio di parità di trattamento e dei principi costituzionali che regolano il buon andamento dell’azione amministrativa, per il trattamento discriminatorio adottato nei confronti della ricorrente in considerazione dell’identità assoluta delle offerte economiche delle due ditte partecipanti alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l’offerta economica della Progetto A – ritenuta congrua ed affidabile – avrebbe previsto solo 3.260 ore annue per l’educatore con livello di inquadramento D1, avendo computato la restante parte del monte ore annuo secondo il livello di inquadramento C1.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, con riferimento a tale offerta non sarebbero stati sollevati rilievi quanto al tasso INAIL applicato, alla rivalutazione del TFR maturato nei quattro mesi di vigenza dell’anno 2023, alle “altre indennità”, al rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali, siglato con verbale di accordo il 26.1.2024, poi confermato dalle parti sociali firmatarie in data 05.03.2024, e ciò nonostante tali voci di costo non sarebbero menzionate nei giustificati prodotti dalla Progetto A.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha infine contestato il richiamo, nella motivazione di anomalia, al rinnovo del CCNL di settore: tale rinnovo non era stato attuato né all’atto di presentazione delle offerte né alla data di presentazione delle ultime giustificazioni, ragion per cui la ricorrente non avrebbe potuto giustificare il prezzo sulla base di parametri inesistenti, ed intervenuti successivamente alla presentazione delle giustificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Il motivo può essere assorbito ad eccezione dell’ultimo profilo dedotto, con cui viene contestato il riferimento, nella valutazione di anomalia, al rinnovo del contratto di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">30. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per principio, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, che questo collegio condivide, la verifica di anomalia eseguita dall’amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall’amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453 secondo cui «la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi»; Cons. St., sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652; cfr., al riguardo, anche Cons. St., sez. V, 24 marzo 2020, n. 2056, ove si afferma che «le tabelle introdotte dal sopravvenuto contratto collettivo […] potevano essere considerate nel sub-procedimento di valutazione dell’offerta per stimarne l’affidabilità. Bene strano sarebbe stato il contrario […] anche in ragione del fatto che è il nuovo contratto collettivo a trovare applicazione in sede di esecuzione del contratto»).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e, per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.</p>
<p style="text-align: justify;">31. L’infondatezza di questa censura non impedisce la caducazione del provvedimento di anomalia, che consegue all’accoglimento degli altri motivi di ricorso: nella motivazione dell’atto impugnato, l’impossibilità per l’offerta economica della ricorrente di fare fronte anche ai nuovi costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale non costituisce un’autonoma ragione, idonea, di per sé sola, a sostenere il giudizio di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">32. In accoglimento del ricorso, la stazione appaltante dovrà riavviare il procedimento di verifica dell’anomalia e riesaminare l’attendibilità economica dell’offerta, presentata dalla ricorrente, nel rispetto dell’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia e alla luce della nuova contrattazione collettiva attualmente applicabile (e, dunque, considerando anche l’avvenuto rinnovo del CCNL).</p>
<p style="text-align: justify;">33. Per le ragioni esposte le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti sono fondate e vanno accolte, e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti di esclusione e di diniego di aggiudicazione per anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">34. Vanno invece respinte le domande di condanna all’amministrazione a provvedere all’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, e di risarcimento per equivalente, stante l’annullamento degli atti impugnati per vizi cui consegue unicamente l’obbligo di riedizione della valutazione di anomalia.</p>
<p style="text-align: justify;">35. In ragione dell’esito della controversia, le spese del giudizio, ivi compresa la fase incidentale per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, previa parziale compensazione, sono poste a carico delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; respinge le domande risarcitorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 (duemila/00) a carico dell’Azienda Sociale Comuni Insieme e 2.000,00 (duemila/00) a carico della Progetto A Società Cooperativa Sociale – oltre oneri di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia Torraca, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-divieto-per-le-stazioni-appaltanti-di-imporre-agli-operatori-economici-lapplicazione-di-un-determinato-ccnl-per-la-partecipazione-alla-gara/">Sul divieto per le stazioni appaltanti di imporre agli operatori economici l’applicazione di un determinato CCNL per la partecipazione alla gara.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2780/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2780</a></p>
<p>Pres. S. Baccarini – Est. G. Sapone CPM Gestioni Tecniche s.r.l. e A.P.S. Company s.r.l. (Avv.ti A. Calzolaio e L. Medugno) c/ CONSIP s.p.A. (Avv. A. Clarizia) e altri. sulla verifica dell&#8217;offerta anomala e sul carattere vincolante della clausola della &#8220;lex specialis&#8221; nei confronti dell&#8217;Amministrazione 1. Giustizia amministrativa – Motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Baccarini – Est. G. Sapone<br /> CPM Gestioni Tecniche s.r.l. e A.P.S. Company s.r.l. (Avv.ti A. Calzolaio e L. Medugno) c/ CONSIP s.p.A. (Avv. A. Clarizia) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla verifica dell&#8217;offerta anomala e sul carattere vincolante della clausola della &ldquo;lex specialis&rdquo; nei confronti dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Motivi aggiunti – Tempestività &#8211; Documentazione – Conoscenza concreta.</p>
<p>2. Contratti P.A. – Gara – Termine generico – Interpretazione.</p>
<p>3. Contratti P.A. – Gara &#8211; Offerta anomala – Verifica – Serietà e congruità – Parametri – Condizioni del mercato – Integrazioni e chiarimenti – Pluralità.</p>
<p>4. Contratti P.A. – Gara – Bando – Clausola – Carattere vincolante –Amministrazione &#8211; Esecuzione – Discrezionalità – Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ciò che rileva ai fini della tempestività della proposizione dei motivi aggiunti è unicamente l’acquisita conoscenza della documentazione a tal fine necessaria, non l’astratta possibilità per il soggetto interessato di conoscerla.</p>
<p>2. In assenza di un’esplicita precisazione in contrario, la mera indicazione del termine generico “giorni” va inteso con riferimento ai giorni solari, così come ordinariamente tale termine è utilizzato dal legislatore in materia di computo del termine( art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.).</p>
<p>3. In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta non esiste alcuna norma che rigidamente ne regoli lo svolgimento, con la conseguenza che l’accertamento della serietà e congruità dell’offerta può essere condotta in relazione alle condizioni del mercato e può svolgersi in più riprese e con più richieste di integrazioni e chiarimenti.</p>
<p>4. Qualora l’osservanza di una clausola della “lex specialis” di gara sia espressamente prevista a pena di esclusione, l’Amministrazione è tenute a dare precisa ed incondizionata esecuzione alla clausola, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata e solo in caso di equivoca formulazione della clausola può esservi spazio per un’interpretazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla verifica dell&#8217;offerta anomala e sul carattere vincolante della clausola della &#8220;lex specialis&#8221; nei confronti dell&#8217;Amministrazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 9801          RGR<br />
Anno  2007</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.9801 del 2007 proposto dalla<br />
<b>srl CPM Gestioni Tecniche e dalla srl A.P.S. Company</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Calzolaio e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Medugno in Roma, Via Panama n.58;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>CONSIP spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Angelo Clarizia presso il cui studio in Roma, Via Principessa Clotilde n.2, è domiciliataria;</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p>1) il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;</p>
<p>2) <b>ELYO ITALIA srl</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Valentino Vulpetti presso il cui studio in Roma, Via Sabotino n.2/A, è selettivamente domiciliata;</p>
<p>per ottenere:<br />
A) l’Annullamento:<br />
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 6 della gara indetta dall’intimata Consip spa con bando del 29 marzo 2006, intervenuto a favore della srl Elyo Italia; <br />
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, .e in particolare del provvedimento datato 26 luglio 2007, prot.12570/2007, con cui è stata disposta l’esclusione dalla gara, relativamente ai lotti nn.6, 7 e 8, del raggruppamento cui partecipavano le odierne ricorrenti in quanto le offerte dallo stesso presentata erano risultate anomale.;<br />
B) la Condanna della Consip spa al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Consip spa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone – i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le società ricorrenti hanno partecipato, in qualità di mandataria e di mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di cui faceva parte anche la srl Accorroni, alla gara indetta dall’intimata Consip spa e strutturata in 12 lotti territorialmente indipendenti, avente ad oggetto la fornitura a favore delle pubbliche amministrazioni del Servizio Energia, da individuare nella produzione ed erogazione dell’energia termica per la climatizzazione invernale, nella fornitura di combustibile e nell’erogazione dei beni e dei servizi gestionali e manutentivi presso i luoghi di fornitura nel rispetto della legislazione vigente in materia.<br />
Con il proposto gravame hanno impugnato i provvedimenti, relativi al lotto n.6 ed in epigrafe indicati, con cui la stazione appaltante ha escluso dalla suddetta gara il costituendo raggruppamento in quanto l’offerta dallo stesso presentata era risultata anomala ed ha aggiudicato l’appalto in questione alla srl Elyo Italia. deducendo il seguente ed articolato motivo di doglianza:<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art.19 de D.lgvo n.358 del 1992 – Violazione delle regole tecniche applicabili alla fattispecie in riferimento anche al contenuto del bando e del disciplinare di gara – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – Falso presupposto e difetto di motivazione.<br />
Con successivi motivi aggiunti di doglianza hanno impugnato il formale provvedimento di aggiudicazione definitiva, depositato in giudizio dalla società controinteressata, nonché la convenzione stipulata nelle more del giudizio con quest’ultima dalla Consip reiterando le medesime doglianze dedotte in via principale.<br />
Si sono costituite sia la Consip che il Ministero dell’Economia e delle Finanze contestando analiticamente e con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Si è costituita anche la società aggiudicataria la quale ha analiticamente confutato le dedotte doglianze ed ha proposto ricorso incidentale nonché successivi motivi aggiunti prospettando l’illegittimità sotto vari profili della mancata esclusione dell’offerta del menzionato costituendo raggruppamento. <br />
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Le società ricorrenti hanno partecipato, in qualità di mandataria e di mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di cui faceva parte anche la srl Accorroni, alla gara indetta dall’intimata Consip spa e strutturata in 12 lotti territorialmente indipendenti, avente ad oggetto la fornitura a favore delle pubbliche amministrazioni del Servizio Energia, da individuare nella produzione ed erogazione dell’energia termica per la climatizzazione invernale, nella fornitura di combustibile e nell’erogazione dei beni e dei servizi gestionali e manutentivi presso i luoghi di fornitura nel rispetto della legislazione vigente in materia.<br />
Con il proposto gravame hanno impugnato i provvedimenti, relativi al lotto n.6 ed in epigrafe indicati, con cui la stazione appaltante ha escluso dalla suddetta gara il costituendo raggruppamento in quanto l’offerta dallo stesso presentata era risultata anomala ed ha aggiudicato l’appalto in questione alla srl Elyo Italia.<br />
Al fine di dimostrare il proprio interesse alla proposizione del presente gravame le odierne istanti hanno fatto presente che:<br />
1) il costituendo raggruppamento di cui facevano parte si era classificato al secondo posto della relativa graduatoria dopo la spa Fen Energia e prima della spa Elyo Italia; <br />
2) la prima graduata non ha presentato le giustificazioni richieste in quanto la sua offerta era risultata anomala, e, conseguentemente, si era autoesclusa dalla gara;<br />
3) il raggruppamento de quo, invece, è stato escluso dopo un complesso procedimento in quanto le giustificazioni presentate non sono state ritenute idonee a dimostrare la non anomalia dell’offerta;<br />
4) in tale contesto, pertanto, l’annullamento del gravato provvedimento di esclusione determinerebbe il reinserimento dell’offerta del suddetto raggruppamento al primo posto e l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Prima di passare all’esame di merito delle dedotte doglianze il Collegio è chiamato ad esaminare le censure proposte in via incidentale con cui è stata contestata la mancata esclusione dalla gara dell’offerta del raggruppamento CPM in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “se è vero che, di regola, l&#8217;esame del ricorso incidentale è subordinato all&#8217;accoglimento del ricorso principale, è altrettanto vero che, nel caso in cui, con il ricorso incidentale vengano dedotti motivi atti a mettere in discussione l&#8217;interesse del ricorrente in principale, tali da poter troncare in limine la lite per accertata inammissibilità del ricorso principale, senza lasciare residuare alcun vantaggio all&#8217;eventuale accoglimento del ricorso principale, lo stesso ricorso incidentale assume carattere pregiudiziale e va esaminato con priorità, per evidenti ragioni di economia processuale” (ex plurimis Tar Puglia, Bari, sez.I, n.1465 del 6/6/2007).<br />
Con la prima delle suddette censure prospettata in sede di ricorso incidentale è stata contestata la legittimità dell’operato della Commissione di gara laddove tale organo dopo aver preso atto delle giustificazioni richieste al raggruppamento, invece di procedere all’esclusione dello stesso ha richiesto la produzione di ulteriori e diverse giustificazioni.<br />
La dedotta censura deve essere rigettata, atteso che relativamente al potere della stazione appaltante di chiedere, dopo la produzione delle giustificazioni precedentemente richieste, ulteriori e diverse giustificazioni, la giurisprudenza risulta essere positivamente orientata al riguardo, in quanto è stato testualmente affermato che “In sede di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta non esiste alcuna norma che rigidamente ne regoli lo svolgimento, con la conseguenza che l&#8217;accertamento della serietà e congruità dell&#8217;offerta può esser condotta in relazione alle condizioni del mercato e può svolgersi in più riprese e con più richieste di integrazioni e chiarimenti.” (CS, sez.V, n. 4949 del 23/8/2006).<br />
Il suddetto orientamento giurisprudenziale è stato recepito dal Codice degli appalti approvato con D.lgvo n.163/2006, il cui art.88, comma 3, prevede che. “La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all&#8217;articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell&#8217;offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi”.<br />
Prima di procedere allo scrutinio delle altre doglianze incidentali prospettate con i successivi motivi aggiunti, il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione con cui le odierne ricorrenti hanno prospettato la tardività dei suddetti motivi aggiunti sul presupposto che essendo il provvedimento di ammissione alla gara del rti noto alla società controinteressata nei suoi effetti lesivi già all’epoca della proposizione del ricorso principale, quest’ultima aveva ’onere di dedurre ogni censura sin dal primo momento e non può pretendere di dilazionare la decorrenza del termine al successivo momento in cui ha preso conoscenza dei singoli documenti ed atti che le erano accessibili e conoscibili sin dal primo momento:<br />
La sollevata eccezione non è suscettibile di favorevole esame.<br />
Al riguardo, premesso che il modus operandi processuale della controinteressata non presenta nulla di anomalo in quanto la proposizione dei motivi aggiunti sia di quelli dedotti in via principale che di quelli dedotti in via incidentale è correttamente giustificata dalla sopravvenuta conoscenza di documenti che evidenziano ulteriori e diverse illegittimità che non potevano essere precedentemente conosciute,  il Collegio osserva che la tesi delle ricorrenti principali non è corretta sotto il profilo teorico in quanto parte dal presupposto che il termine per proporre ulteriori doglianze avverso un provvedimento già impugnato, in sede principale o in sede incidentale, non decorre dalla data in cui si presume che il ricorrente principale o incidentale abbia acquisito la conoscenza della documentazione che ne legittima la proposizione, bensì dalla data in cui avrebbe potuto acquisire tale conoscenza, onerando in sostanza il soggetto di un obbligo di acquisire la conoscenza al fine della tempestiva produzione di ulteriori censure, che in nessun caso è previsto dalla disciplina in materia.<br />
In sostanza quello che rileva ai fini tempestività della proposizione di motivi aggiunti è unicamente l’acquisita conoscenza della documentazione a tal fine necessaria, non l’astratta possibilità per il soggetto interessato di conoscerla<br />
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, poiché è pacifico che la ricorrente incidentale solamente a seguito dell’accesso agli atti di gara ha acquisito la possibilità di conoscere la documentazione in forza della quale ha potuto individuare ulteriori ed autonomi vizi dei provvedimenti già impugnati in via incidentale, è indubbio che da tale data iniziava a decorrere il termine per la proposizione delle relative doglianze, le quali, pertanto, non possono essere considerate tardive.<br />
Passando all’esame di merito delle doglianze de quibus risulta palesemente fondata quella rubricata al n.2) con cui è stato fatto presente che l’offerta del raggruppamento CPM doveva essere esclusa in quanto la cauzione provvisoria prestata risultava difforme dalle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara.<br />
Al riguardo in punto di fatto deve essere rilevato che:<br />
1) il citato art. 2 del disciplinare prevedeva a pena di esclusione che la cauzione provvisoria in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa “doveva prevedere la sua operatività, entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta della Consip senza eccezioni  opponibili a questa”;<br />
2) è pacifico che la cauzione provvisoria dell’ati CPM prevedeva l’operatività della stessa “entro 15 giorni lavorativi bancari dal ricevimento della sottoindicata richiesta”.<br />
In tale contesto quindi, è ictu oculi palese la non conformità della cauzione provvisoria alle prescrizioni di gara, e risultano del tutto inconferenti le argomentazioni delle ricorrenti secondo cui, in assenza di un’esplicita previsione al riguardo, il termine giorni deve essere riferito non ai giorni solari bensì ai giorni bancari, avuto presente che il suddetto termine è stato utilizzato nell’ambito di una cauzione  bancaria, e che, in ogni caso, la differenza tra giorni solari e giorni bancari risulta essere talmente modesta e del tutto marginale “ai fini dell’interesse sostanziale del committente di conseguire una valida garanzia di pronto pagamento in caso di della cauzione”.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che:<br />
a) contrariamente a quanto prospettato dalle ricorrenti principali, in assenza di un’esplicita precisazione in contrario, la mera indicazione del termine generico “giorni” va inteso con riferimento ai giorni solari, così come ordinariamente tale termine è utilizzato dal legislatore in materia di computo del termine (art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.);<br />
b) per consolidata giurisprudenza “Qualora l&#8217;osservanza di una clausola della &#8220;lex specialis&#8221; di gara sia espressamente prevista a pena di esclusione, l&#8217;Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione alla clausola, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell&#8217;inadempimento, l&#8217;incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata e solo in caso di equivoca formulazione della clausola può esservi spazio per un&#8217;interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti.(CS, sez.V, n.32 del 10/1/2005), ipotesi quest’ultima che nella fattispecie in esame per i motivi di cui sopra non è dato riscontrare.<br />
Ciò considerato, la censura in esame è fondata ed il proposto gravame incidentale deve essere accolto con assorbimento delle altre censure dedotte in via incidentale.<br />
L’accoglimento del gravame incidentale comportante l’illegittimità dell’ammissione alla gara del Rti CPM implica, poi, che il ricorso principale debba essere dichiarato improcedibile.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>  P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore<br />
Dr. Alessandro TOMASSETTI          &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2780/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2004 n.2780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2004-n-2780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2004-n-2780/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2004-n-2780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2004 n.2780</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; rilascio immediato di alloggio comunale &#8211; godimento in assegnazione provvisoria – prevalenza delle esigenze degli assegnatari aventi titolo &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – Ordinanza sospensiva del 7 aprile 2004 n. 446 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2004-n-2780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2004 n.2780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2004-n-2780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2004 n.2780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; rilascio immediato di alloggio comunale  &#8211; godimento in assegnazione provvisoria – prevalenza delle esigenze degli assegnatari aventi titolo  &#8211;   tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – <a href="/ga/id/2004/6/4343/g">Ordinanza sospensiva del 7 aprile 2004 n. 446</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2780/2004<br />Registro Generale:4440/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Goffredo Zaccardi<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dal Sig.:<br />
<b>FRUNCILLO GAETANO </b><br />
rappresentato e difeso dall’: Avv. ANTONIO MARICONDA Avv. GIOVANNI D&#8217;ANISI con domicilio eletto in Roma VIA DELLA GIULIANA N. 80 presso EMANUELE TESTAFERRATA</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il COMUNE DI SALERNOrappresentati e difesi dagli: Avv. ADOLFO GALIBARDI Avv. ANTONIO PISCITELLI Avv. LUIGI RINALDI con domicilio eletto in Roma VIA TARANTO N. 18 presso ANTONIO BRANCACCIO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; SALERNO SEZ. II n. 446/2004, resa tra le parti, concernente RILASCIO IMMEDIATO DI ALLOGGIO COMUNALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del:</p>
<p>COMUNE DI SALERNO<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati Giovanni D’Anisi e Luigi Rinaldi;</p>
<p>ritenuto che non ricorrono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare non risultando venute meno “le cause dell’uso contingente” di cui all’art. 1, comma 2, della L.R. n. 18/1997, la cui cessazione soltanto consentirebbe di estendere la disciplina di cui al precedente comma 1 anche ad edifici quale quello in questione;</p>
<p>che, nella comparazione degli interessi in gioco, appare prevalente quello pubblico alla soddisfazione delle esigenze abitative di soggetti versanti in situazione reddituali astrattamente utili all’assegnazione di alloggi di E.R.P. e attualmente sistemati in alloggi precari;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4440/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 15 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-15-6-2004-n-2780/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/6/2004 n.2780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
