<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2775 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2775/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2775/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2775 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2775/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore Global by Flight s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani, L. Nilo) c. Azienda U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli), Sda Logistica (n.c.) sull&#8217;applicabilità del principio previsto dall&#8217;art. 69, r.d. n. 827 del 1924, anche nel caso di offerta non valida sotto l&#8217;aspetto qualitativo 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore<br /> Global by Flight s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani, L. Nilo) c. Azienda U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli), Sda Logistica (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità del principio previsto dall&#8217;art. 69, r.d. n. 827 del 1924, anche nel caso di offerta non valida sotto l&#8217;aspetto qualitativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Mancanza di due offerte valide – Art.69, r.d. n.827 del 1923 – Gara andata deserta – E’ principio di carattere generale.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Art.69, r.d. n.827 del 1923 – Gara andata deserta – Mancanza di due offerte valide – Offerta inferiore sotto l’aspetto qualitativo – Non è valida.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la necessità della presenza di almeno due offerte valide, prevista dall’art.69, r.d. 23 maggio 1924 n.827, costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali, risultando preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi, altrettanto generali, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.</p>
<p>2. In tema di procedure per l’affidamento di appalti pubblici, il principio di cui all’art.69, r.d. 23 maggio 1924 n.827, secondo cui va dichiarata deserta la gara rispetto alla quale non siano state presentate almeno due offerte, è applicabile anche nel caso di offerta non valida sotto l’aspetto qualitativo (perché non rispondente ai requisiti minimi di accettabilità), al fine dell’esercizio della facoltà di non procedere all’aggiudicazione (nel caso di specie, alla gara hanno partecipato tre ditte concorrenti, di cui una è stata esclusa per assenza dei requisiti, un’altra non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità indicato nel bando, sicché la p.a. ha legittimamente ritenuto che non vi fossero due offerte valide al fine dell’aggiudicazione, con conseguente esercizio della facoltà di non aggiudicare la gara, residuando una sola offerta valida).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente #NOME?<br />
&#8211; PATRIZIA MORO Ref. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 669/2005  proposto da:</p>
<p><b>GLOBAL BY FLIGHT SPA</b>rappresentato e difeso da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTONILO LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. TA/1</b>  Rappresentata e difesa da:<br />
LOREDANA CARULLI<br />
Con domicilio eletto in LECCE<br />
VIA RUBICHI,23<br />
Presso<br />
SEGRETERIA TAR</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SDA LOGISTICA</b><br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della deliberazione n. 371 del 23.2.2005 del D.G. AUSL TA/1;<br />	<br />
&#8211;	del disciplinare di gara, del capitolato speciale, nonché della delibera di approvazione degli stessi, di estremi sconosciuti, nella parte in cui introducono le cd. clausole di sbarramento;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ed ove occorra dei verbali della commissione tecnica del 30.4.2004 e del 7.10.2004, per l’acquisizione dei quali la ricorrente ha fatto istanza di accesso;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO/1<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005 il relatore Ref. PATRIZIA MORO  e uditi gli avv.ti Caggiula in sostituzione di Sticchi e Carulli<br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione di legge per errore applicazione del bando di gara;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Violazione del principio del favor partecipationis;<br />	<br />
&#8211;	Perplessità dell’azione amministrativa. Violazione art. 2 L. 241/90;																																																																																												</p>
<p>Osservato quanto segue.<br />
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è opportuno premettere alcuni brevi cenni ai fatti che hanno dato luogo al presente giudizio.<br />
Con atto del 10.12.03 n.2741 il D.G. della ASL TA 1 deliberava l’indizione di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di custodia e gestione del magazzino esterno per il materiale economale di consumo e per il materiale vario di dialisi del P.O. di Manduria.<br />
–	Il disciplinare di gara prevedeva una articolazione del procedimento in due fasi: <br />	<br />
a)rimettendo alla commissione di gara l’attribuzione del punteggio di qualità pari ad almeno 24/40 punti;<br />
b)rimettendo alla commissione di gara la valutazione economica delle offerte che avevano acquisito nella fase precedente un punteggio di qualità pari ad almeno 24/40.<br />
Alla gara partecipavano tre concorrenti, di cui uno veniva escluso per assenza dei requisiti, ed  un  altro non otteneva un punteggio di qualità superiore al minimo indicato nel bando.<br />
Pertanto, solo la società ricorrente superava la  prima fase di gara ottenendo un punteggio 37/40.<br />
Tuttavia l’Amm.ne, ritenendo di avvalersi della facoltà prevista negli atti di gara di non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, ha ritenuto di rinviare  l’affidamento del contratto ad un momento successivo alla scadenza dell’affidamento del servizio di supporto all’attività di Farmacia ed Economato ex A.O.”SS. Annunziata”, al fine di espletare un’unica procedura di evidenza pubblica, con decorrenza differenziata, per la fornitura dei servizi di che trattasi per tutte le strutture della ASL come risultano dal piano regionale di riordino ospedaliero”.<br />
Può ora passarsi ad esaminare le doglianze espresse nel ricorso.<br />
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene  che il mancato superamento della prevista soglia di gradimento, si tramuti in invalidità delle offerte, con la conseguenza che nel caso in esame sussistevano due offerte valide, avendole l’Amm.ne valutate , pur non ritenendone una di esse conveniente (non già invalida) e, pertanto, non poteva ritenersi sussistente la fattispecie di cui al disciplinare di gara ed all’art.69 r.d.827/24.<br />
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.<br />
In primo luogo, va rilevato che il bando di gara ed il richiamato capitolato prevedevano quanto segue:<br />
“resta inteso che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenga che nessuna delle offerte sia valida o di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida”.<br />
Tale previsione appare coerente con il dettato normativo di cui all’art.69 del R.D. 23.5.1924 n.827,   a mente del quale ” nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta, l’autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta. L’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l’Amm.ne abbia stabilito, avvertendolo nell’avviso d’asta che, tenendosi l’asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta”.<br />
La suindicata previsione normativa prevede, quale regola generale, la necessità di una pluralità di offerte al fine di una corretta aggiudicazione ed, in via di eccezione, la possibilità di aggiudicare, ove prevista espressamente dall’Amm.ne procedente, anche in presenza di una sola offerta valida.<br />
Del resto la necessità della presenza di almeno due offerte valide, prevista dalle norme richiamate, costituisce un principio di carattere generale applicabile in tutte le procedure concorsuali, e risulta preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo, non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi, altrettanto generali, di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.<br />
Dello stesso avviso è la giurisprudenza amministrativa la quale ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta, i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata l’effettività del confronto fra più soggetti (per i diversi profili, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1995, n. 703; Tar Campania, Sez. 1^, 12 luglio 2001, n. 3865 e 28 giugno 1991, n. 156;  Tar Campania, Salerno, 10 marzo 1999, n. 55; Tar Trentino A.A., Trento, 25.1.1998, n. 17; Tar Sicilia, Catania, 19 agosto 1994, n. 1798; Tar Puglia, Bari, Sez. 1, 16 gennaio 1991, n. 3151; Tar Liguria, Genova,  13 marzo 1990, n. 194). Ed a tale conclusione, sia pur in riferimento ad appalti di opere pubbliche e con le precisazioni rese necessarie dall’analisi della normativa di settore, è di recente pervenuta anche l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con richiami estesi alla consolidata giurisprudenza comunitaria intervenuta sul punto (determinazione n. 17 del 26 luglio 2001).<br />
La ricorrente tuttavia sostiene che tale principio possa applicarsi  solo allorché le offerte siano irregolari, in quanto viziate nelle forme prescritte dal bando, od inammissibili, in quanto prive dei requisiti sostanziali per la partecipazione alla gara, o prive dei requisiti formali, o comunque solo allorquando le offerte risultino talmente inadeguate da non poter attingere alla soglia di una effettiva valutazione.<br />
Esclude la ricorrente che tale principio possa applicarsi nel caso in questione, ove una delle due offerte presenti non  è risultata invalida nel senso suindicato, essendo stata oggetto di valutazione dell’Amm.ne sotto l’aspetto qualitativo, pur non avendone superato il gradimento.<br />
 Il Collegio ritiene  che la ricorrente fondi la sua tesi su una non corretta interpretazione del bando di gara e del relativo capitolato.<br />
In particolare , quest’ultimo, cui il bando di gara fa espresso riferimento, all’art.6, prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe stata effettuata a favore della ditta che complessivamente avrebbe formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.23 lett.b) del D.legs. n.157/1995 secondo i punteggi ivi indicati( qualità punti 40 e prezzo punti 60).<br />
Veniva, altresì, espressamente previsto che”non sarà ammessa alla fase successiva di gara(apertura buste-prezzo) il concorrente che non avrà riportato almeno il punteggio di 24/40 nella qualità”<br />
L’attribuzione del punteggio relativo alla qualità, inoltre, doveva avvenire secondo criteri predeterminati con particolare riferimento al modello gestionale proposto, al progetto ed ai  contenuti attuativi( descrizione della tipologia dei sevizi offerti), alla capacità operativa del servizio offerto(tipologia e numero degli automezzi impiegati nei servizi, numero e qualifica degli operatori impiegati con relazione agli oneri sostenuti per la sicurezza, capacità logistica e volumetrica degli immobili da adibire a magazzino), alla informatizzazione dei servizi, alle caratteristiche delle soluzioni proposte ed alla esperienza pregressa.<br />
Tali previsioni concorsuali evidenziano inequivocamente la preclusione dal prosieguo della procedura nel caso in cui l’offerta non abbia raggiunto un “minimum” di qualità tale da risultare conforme agli obiettivi prefissati ed al tipo di servizio da espletare.<br />
Tale preclusione risulta  razionale ed logica, sia in considerazione dei servizi richiesti,  sia in ossequio dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa la quale, soprattutto ove si muova in ambiti c.d.”sensibili” quali quello sanitario, legittimamente può richiedere uno standard di sufficienza qualitativa  dell’offerta tecnica.<br />
Effettuata tale precisazione, va riconosciuto che legittimamente, nell’ambito delle offerte valide al fine della aggiudicazione, l’Amm.ne abbia compreso anche l’offerta che non risultasse adeguata ,o sufficiente , dal punto di vista qualitativo.<br />
Del resto, l’offerta che non contenga un “minimum” di qualità, risultando  assolutamente inadeguata ed inappropriata sotto l’aspetto qualitativo, non potrà essere presa in considerazione nemmeno sotto l’aspetto economico, risultando quest’ultimo del tutto irrilevante in quanto non aderente al servizio richiesto dall’Amm.ne.<br />
Osserva il Collegio che la qualità dell’oggetto contrattuale è aspetto assolutamente rilevante ed essenziale, in quanto laddove quest’ultima non risponda a parametri di sufficienza ed adeguatezza, ne discenderà una prestazione diversa da quella posta alla base della gara la quale, difettando delle qualità necessarie per assolvere alla sua funzione economica-sociale, dovrà essere considerata quale “aliud pro alio “. <br />
Del resto , il Consiglio di Stato, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente ha ritenuto “legittima la clausola di sbarramento prevista nel capitolato speciale per una gara di appalto per l&#8217;aggiudicazione di un servizio all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, che non consente la valutazione del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo non raggiungano un punteggio minimo. Infatti la previsione di tale clausola rientra nell&#8217;esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all&#8217;amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa(Consiglio Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1040), in quanto tale sbarramento rientra nel legittimo esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all&#8217;Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell&#8217;offerta, per cui può prevedersi l&#8217;esclusione dei progetti tecnicamente non accettabili.<br />
(In tal senso anche Tar Toscana sez II n.1212/02 secondo il quale :”in una gara aggiudicata secondo il sistema dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, assimilabile all&#8217;appalto concorso, è legittima la clausola che consenta alla p.a. appaltante di non attribuire il punteggio relativo al prezzo in conseguenza dell&#8217;eventuale non raggiungimento di una soglia minima di ammissibilità riguardante la “ qualità” dell&#8217;offerta”).<br />
 Tali principi consentono al Collegio di ritenere che  anche l’offerta non valida sotto l’aspetto qualitativo( perchè non rispondente ai requisiti minimi di accettabilità) potrà essere presa in considerazione dall’Amm.ne ai fini dell’applicabilità dell’art.69 del R.D.827/1924 e quindi al fine dell’esercizio della facoltà di non procedere all’aggiudicazione, laddove  una sola impresa abbia superato tale soglia qualitativa.<br />
Nella gara in oggetto, ove hanno partecipato tre ditte concorrenti, di cui una è stata esclusa per assenza dei requisiti e l’altra non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità indicato nel bando, legittimamente pertanto l’Amm.ne ha ritenuto che non vi fossero due offerte valide al fine dell’aggiudicazione, con conseguente esercizio della facoltà di non aggiudicare la gara, residuando una sola offerta valida.<br />
Peraltro, acclarata la legittimità del bando nella parte in cui introduce la richiamata clausola di “sbarramento” deve respingersi anche il secondo motivo di ricorso.<br />
Del pari infondato ed inconferente è il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta il difetto motivazionale dei provvedimenti impugnati.<br />
Difatti, l’Amm.ne, al contrario di quanto sostenuto alla ricorrente, motivava diffusamente la propria decisione di avvalersi della facoltà, peraltro, espressamente prevista nel bando di gara, di non aggiudicare la stessa in presenza di una sola offerta valida, esplicitandone le ragioni:<br />
“considerato che l’unica offerta economica da scrutinare non salvaguada il principio della concorrenza e che la stessa sia il migliore prezzo”;<br />
“ritenuto, essendo in scadenza l’affidamento del servizio di supporto all’attività di Farmacia ed Economato ex A.O.SS.Annunaziata, per uniformità del servizio, di espletare un’unica procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del terzo contraente, con decorrenza differenziata, per la fornitura dei servizi di che trattasi per tutte le strutture dell’ASL come risultano dal piano regionale di riordino ospedaliero”.<br />
Tali motivazioni evidenziano espressamente le ragioni di pubblico interesse sottese alla scelta dell’Amm.ne, sia in termini di concretezza, sia in termini di sufficienza .<br />
Peraltro deve rilevarsi che la facoltà esercita dall’Amm.ne, come rilevato in premessa, costituisce espressione del principio generale espresso dall’art.69 del R.D.827/1924 e, pertanto oltre a trovare il suo fondamento in cogenti disposizioni legislative, trova il suo fondamento nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, oltre che nell’esigenza di scongiurare illecito esborso di denaro pubblico .<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
respinge    il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-5-2005-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2005 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a></p>
<p>Antonio CAVALLARI – Presidente, Pasquale MASTRANTUONO – Relatore SOC. PULIMASTER r.l. (avv. F. Muscatello, F. Nanula) c. A.U.S.L. LE/2 (avv. G.R. Marra), SOC. PULISAN r.l. (avv. F. Mastroviti). dall&#8217;annullamento di tutti gli atti successivi al verbale lesivo dell&#8217;art.25, d.lg. n.157 del 1995, discende la nullità ex art.1418 comma 1, c.c.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio CAVALLARI – Presidente, Pasquale MASTRANTUONO – Relatore<br />  SOC. PULIMASTER r.l. (avv. F. Muscatello, F. Nanula) c. A.U.S.L. LE/2 (avv. G.R. Marra),  SOC. PULISAN r.l. (avv. F. Mastroviti).</span></p>
<hr />
<p>dall&#8217;annullamento di tutti gli atti successivi al verbale lesivo dell&#8217;art.25, d.lg. n.157 del 1995, discende la nullità ex art.1418 comma 1, c.c., del contratto di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di servizio – Offerte anomale – Meccanismo di verifica – Ambito di applicazione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di servizio – Annullamento di atti di gara – Effetti – Contratto d’appalto – Nullità.</p>
<p>3.	Contratti della pubblica amministrazione – Appalto di servizio – segmento terminale – Azione annullamento – Giurisdizione – Giudice Amministrativo – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti di servizi, il meccanismo di verifica contemplato dall’art.25 comma 3, d.lg. 17 marzo 1995 n.157, si applica sia ai procedimenti che prevedono come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, sia a quelli che prevedono il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa.</p>
<p>2.  Nel caso in cui, nel procedimento per l’affidamento di un appalto di servizi, sia stato violato l’art.25, d.lg. 17 marzo 1995 n.157, l’annullamento di tutti gli atti di gara successivi al verbale illegittimo della commissione giudicatrice comporta la nullità ex art.1418 comma 1, c.c., del contratto di appalto, per contrasto con le norme imperative in materia di procedimenti di evidenza pubblica, atteso che nell’ambito di tali procedimenti tutte le norme devono essere obbligatoriamente rispettate, anche se la loro violazione deve essere fatta valere entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice ex art. 1421 cod. civ. quando ciò sia necessario per la decisione della lite.</p>
<p>3. L’art. 6 della legge n.205/2000 deve essere interpretato nel senso che il contratto si atteggia come il segmento terminale della procedura di affidamento e le vicende relative alla sua genesi sono conosciute dal Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dall’annullamento di tutti gli atti successivi al verbale lesivo dell’art.25, d.lg. n.157 del 1995, discende la nullità ex art.1418 comma 1, c.c., del contratto di appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIA<br />
LECCE SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente, GIUSEPPINA ADAMO Cons., PASQUALE MASTRANTUONO Ref., relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 759/2004  proposto da:</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; PULIMASTER A RL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MUSCATELLO FRANCESCONANULA FRANCESCOcon domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI 7presso<br />
VANTAGGIATO ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. LE/2</b> rappresentata e difesa da<br />
MARRA ROBERTO GUALTIERO<br />
con domicilio eletto in LECCE<br />
Piazza Mazzini n. 72</p>
<p>nonché contro</p>
<p>la <b>Società PULISAN a r.l.</b><br />
rappresentata e difesa da<br />
MASTROVITI FULVIO<br />
Con domicilio eletto in LECCE<br />
Via Garibaldi n. 43</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture aziendali, per un triennio (a far data dalla consegna del servizio), comunicato con nota del Direttore dell’Area Patrimonio prot. n. 715/AGP del 17.2.2004, anch’<br />
&#8211; del contratto eventualmente sottoscritto tra l’Azienda sanitaria e l’appaltatore e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA U.S.L. LE/2<br /> la Società PULISAN a r.l.<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004  il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO  e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Francesco Muscatello, Roberto Gualtiero Marra e Fulvio Mastroviti;<br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione per omessa e/o erronea applicazione degli artt. 23 e  25 D. Lgs. 1995 n. 157 nonché dei principi generali in materia di gare pubbliche, anche in riferimento al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e di affidamento del cittadino<br />
&#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento;<br />
&#8211; Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti: in particolare, nella aprte in cui non prevedono l’obbligo dell’esperimento della verifica d’anomalia e del parere del gruppo di lavoro;<br />
&#8211; Illegittimità diretta ed illegittimità derivata del provvedimento di ammissione e di aggiudicazione della gara a favore della ricorrente per violazione della lex specialis, della contrattazione collettiva nazionale, dei principi generali vigenti in mate<br />
&#8211; Illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del contratto d’appalto derivante dalla illegittimità degli atti amministrativi presupposti;</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.Lg.vo n. 157/1995 “tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”, vanno o<br />
&#8211; secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 768 del 25.2.2004; C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 1200 del 2.9.1998; TAR Latina Sent. n. 1175 del 15.11.202; Corte dei Conti, Sez. Controllo, n. 108 del 9.12.1999; TAR Valle d’A<br />
&#8211; infatti dalla formulazione letterale dell’intero art. 25 D.Lg.vo n. 157/1995 si evince che: 1) tale norma, nell’imporre la verifica di tutte le offerte che presentino un ribasso superiore a quello indicato dal comma 3 del citato art. 25 D.Lg.vo n. 157/1<br />
-sotto il profilo logico si deve considerare che la individuazione di un limite del ribasso oltre il quale il prezzo offerto deve essere sottoposto alla valutazione di anomalia è elettivamente coerente con un assetto nel quale le offerte economiche siano-tuttavia da un lato la necessità di valutare la congruità delle offerte economiche anche quando la gara sia da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa (con la necessaria individuazione di un limite oltre il quale si impone la valutazione d<br />
-infatti, se è vero che il limite oltre il quale le offerte economiche vengono sottoposte a giudizio sull’anomalia viene individuato in base ad un criterio solo matematico e cioè indipendentemente dal fatto che le offerte economiche corrispondono a presta<br />
-il metodo applicato dalla Commissione giudicatrice per individuare la soglia di anomalia, scaturito dalla somma dei prezzi unitari per mq. delle offerte pervenute diviso il numero delle offerte e con sottrazione del 20% sul prezzo medio così ottenuto, co<br />
-al riguardo va evidenziato che, nonostante il Capitolato Speciale prevedeva che i partecipanti alla gara dovevano formulare l’offerta economica (cfr. Capitolo A, intitolato “Partecipazione all’appalto”, nella parte relativa alle istruzioni di confezionam<br />
-sul punto corre l’obbligo di precisare che l’art. 25, comma 3, D.Lg.vo n. 157/1995, quando si riferisce espressamente alla “media aritmetica dei ribassi offerti, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”, non può essere interpretato restritti<br />
&#8211; soltanto nel caso di servizi, in cui non sia possibile (per es. esempio a causa della loro non facile quantificazione) stabilire in via preventiva un prezzo/parametro di riferimento da parte dell’Amministrazione appaltante, risulta non praticabile l’app<br />
&#8211; poiché nella specie le offerte economiche dei partecipanti all’asta pubblica in commento sono state formulate (anche se con specifica indicazione del prezzo offerto per ogni mq. di superficie da pulire e non con determinazione della percentuale di ribas<br />
&#8211; da tale conversione emerge che “la percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi offerti, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento” ex art. 25, comma 3, D.Lg.vo n. 157/1995 risulta pari a 29,06%;<br />-l’offerta economica indicata dalla società controinteressata Pulisan S.r.l., collocatasi al 1° posto della graduatoria e dichiarata aggiudicataria del servizio, convertita in ribasso percentuale sull’importo di € 1,8 desunto indirettamente dal punto 17 d</p>
<p>A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame con annullamento di tutti gli atti di gara successivi al verbale n. 6 del 5.12.2003 e perciò anche dell’atto terminale di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della società controinteressata.<br />
L’accoglimento del ricorso costituisce reintegrazione in forma specifica, dal momento che restituisce alla ricorrente la chance di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, previa verifica da parte dell’AUSL LE/2 della congruità dell’offerta economica della ditta aggiudicataria (e delle altre offerte economiche superiori alla suddetta soglia di anomalia del 29,06%).<br />Dalla violazione dell’art. 25 D.Lg.vo n. 157/1995 e dal conseguente annullamento di tutti gli atti di gara successivi al verbale della Commissione giudicatrice n. 6 del 5.12.2003 discende la nullità ex art. 1418, comma 1, C.C. del contratto di appalto stipulato tra l’AUSL LE/2 e la società controinteressata per contrasto con le norme imperative in materia di procedimenti di evidenza pubblica (cfr. TAR Lecce, Sez. II, Sent. n. 6303/2002), attesocchè nell’ambito di tali procedimenti tutte le norme devono essere obbligatoriamente rispettate e pertanto sono inderogabili, anche se la loro violazione deve essere fatta valere entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice ex art. 1421 C.C. quando ciò sia necessario per la decisione della lite: tale dichiarazione è nella specie necessaria ai fini della decisione del segmento della lite relativo alla richiesta di reintegrazione in forma specifica, avanzata dalla società ricorrente, consistente nel rinnovo delle operazioni di gara da parte della Commissione giudicatrice successive al verbale n. 6 del 5.12.2003. Al riguardo va precisato che l’attribuzione al Giudice Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. n. 205/2000 del potere di disporre la reintegrazione in forma specifica determina la conoscenza da parte dello stesso Giudice Amministrativo dell’azione di annullamento del contratto d’appalto, proposta dalla società ricorrente: una diversa conclusione porterebbe (in caso di stipulazione del contratto a seguito di una procedura di evidenza pubblica) ad escludere il potere del Giudice Amministrativo di disporre la reintegrazione in forma specifica con indiscutibile violazione della finalità perseguita con l’assegnazione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie in materia di affidamento di appalti pubblici e del potere di disporre in tali controversie la reintegrazione in forma specifica. In forza di tale considerazione l’art. 6 L. n. 205/2000 deve essere interpretato nel senso che il contratto si atteggia come il segmento terminale della procedura di affidamento e le vicende relative alla sua genesi (ovviamente non quelle attinenti alla sua esecuzione) sono conosciute dal Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 4850 del 19.9.2000; C.d.S., Sez. V, Sent. n. 2835 del 22.5.2001; TAR Lecce, Sez. II, Sent. n. 746 del 28.2.2001).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
Accoglie  il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Pasquale Mastrantuono &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
