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	<title>2774 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;illegittimità di una gara riservata alle sole Cooperative sociali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-una-gara-riservata-alle-sole-cooperative-sociali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:18:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-una-gara-riservata-alle-sole-cooperative-sociali/">Sull&#8217;illegittimità di una gara riservata alle sole Cooperative sociali.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Appalto riservato alle sole Cooperative sociali &#8211; Art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Illegittimità. Devono essere annullati gli atti di una gara con i quali la stazione appaltante abbia riservato la partecipazione alle sole Cooperative sociali, ai sensi dell&#8217;art. 112 del d.lgs. n. 50/2016, allorché i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-una-gara-riservata-alle-sole-cooperative-sociali/">Sull&#8217;illegittimità di una gara riservata alle sole Cooperative sociali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-una-gara-riservata-alle-sole-cooperative-sociali/">Sull&#8217;illegittimità di una gara riservata alle sole Cooperative sociali.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto riservato alle sole Cooperative sociali &#8211; Art. 112 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Devono essere annullati gli atti di una gara con i quali la stazione appaltante abbia riservato la partecipazione alle sole Cooperative sociali, ai sensi dell&#8217;art. 112 del d.lgs. n. 50/2016, allorché i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, come previsti dalla <em>lex</em> di gara, non hanno niente a che vedere con alcuna finalità di reinserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate, che pur avrebbe dovuto essere la ragion d’essere della riserva di partecipazione, e né vis sia alcuna norma, né del bando, né del capitolato speciale di appalto, né nella relazione tecnico-illustrativa, che abbia concretamente previsto quali e quanti posti di lavoro sarebbero destinati alle persone disabili o svantaggiate ovvero che abbia fatto obbligo all’impresa che risulterà aggiudicataria della gara di assumere un determinato numero di questi lavoratori.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Marena</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2021, proposto da:<br />
General Enterprise S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria e Valentina Brancaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Salerno, l.go Dogana Regia 15;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Sassano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana “Vallo di Diano”, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">-del bando di gara del 22.10.2021 approvato, per conto del Comune di Sassano (SA), dalla C.U.C. – Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana “Vallo di Diano”, avente ad oggetto «procedura aperta per l’appalto riservato alle cooperative sociali ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. Servizio di “raccolta, spazzamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di Sassano” e servizi accessori», pubblicato sulla piattaforma o portale della stessa C.U.C. e anche all’Albo Pretorio del Comune di Sassano (SA) in data 22.10.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che</p>
<p style="text-align: justify;">la società epigrafata è un’importante impresa di settore, in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste dalla legge, che attualmente gestisce diverse tipologie del servizio di igiene urbana ovvero di raccolta integrata e/o differenziata dei rifiuti presso 19 Comuni delle Province di Salerno e di Potenza, nonché anche presso altri Comuni al di fuori della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">con bando del 22.10.2021 è indetta, per conto del Comune di Sassano, dalla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana “Vallo di Diano”, «procedura aperta per l’appalto riservato alle cooperative sociali ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016. Servizio di “raccolta, spazzamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di Sassano” e servizi accessori», pubblicato sulla piattaforma o portale della stessa C.U.C. e anche all’Albo Pretorio del Comune intimato in data 22.10.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">l’iter selettivo si espleta a mezzo di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi in virtù del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. n. 50/2016; con un importo complessivo a base d’asta di € 2.996.646,52, e quindi, ben superiore alla soglia comunitaria prevista per gli appalti di servizi; con una durata dell’appalto di 5 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o della consegna del servizio;</p>
<p style="text-align: justify;">la <em>lex specialis</em> della gara, all’art. 7, prescrive che “i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti”; ed al punto 7.1, tra i diversi “requisiti di idoneità”, richiede sia “l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. 23/06/04”; sia “l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi art. 1 lettera b), della Legge 381/1991”; aggiunge, altresì, che “per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l’esistenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 112 del Codice deve essere comprovato producendo i seguenti documenti: – Atto costitutivo e Statuto da cui risulti che lo scopo principale del concorrente sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 del Codice”;</p>
<p style="text-align: justify;">non possedendo la specifica qualificazione soggettiva richiesta dal bando (l’iscrizione nell’albo nazionale delle società cooperative e quella nell’albo regionale delle cooperative sociali di tipo “B”), la società General Enterprise s.r.l., quindi, non può presentare la domanda di partecipazione alla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso il bando di gara, nella sua portata escludente, insorge la società epigrafata, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso notificato il 16.11.2021, al Comune di Sassano ed alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana “Vallo di Diano”, e depositato il 22.11.2021, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame e così di seguito sintetizzati:</p>
<p style="text-align: justify;">I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 30 E 112 D.LGS. 18.4.2016 N. 50 E S.M.I.; ARTT. 1 E 5 L. 8.11.1991 N. 381; ARTT. 1, 2, 6 E 7 L.R.C. 10.4.2015 N. 7; ARTT. 1, 2 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3, 41 E 97 COST.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24/UE DEL 26.2.2014 (36° CONSIDERANDO; ARTT. 18 E 20) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’ – PERPLESSITA’ – ABNORMITA’ – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – IRRAZIONALITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI E NAZIONALI DI LIBERA CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’, ADEGUATEZZA E RAGIONEVOLEZZA.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente rimarca la violazione dell’art. 112 D.Lgs.50/2016 nonché di tutta la normativa in materia di cooperative sociali, unitamente al difetto motivazionale circa la mancata esplicitazione della finalità sociale, non rinvenibile negli atti di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 30 E 112 D.LGS. 18.4.2016 N. 50 E S.M.I.; ARTT. 1 E 5 L. 8.11.1991 N. 381; ARTT. 1, 2, 6 E 7 L.R.C. 10.4.2015 N. 7; ARTT. 1, 2 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3, 41 E 97 COST.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24/UE DEL 26.2.2014 (36° CONSIDERANDO; ARTT. 18 E 20) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’ – PERPLESSITA’ – ABNORMITA’ – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – IRRAZIONALITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI E NAZIONALI DI LIBERA CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’, ADEGUATEZZA E RAGIONEVOLEZZA.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente si duole del fatto che i provvedimenti impugnati sono, altresì, gravemente illegittimi per la violazione della normativa speciale sulle cooperative sociali (L. n. 381/1991 e L.R.C. n. 7/2015), nonché, ancora, per difetto assoluto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione e per eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e sviamento, perché il Comune di Sassano ha manifestamente compromesso la stessa finalità di tutela dei lavoratori disabili o svantaggiati che, solo astrattamente, avrebbe inteso perseguire, ma che, in realtà, ha eluso e contraddetto; la <em>lex specialis</em> non ha riservato alcun posto di lavoro e non ha previsto alcun obbligo, in capo all’impresa aggiudicataria, di assumere un determinato numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette delle persone disabili o svantaggiate.</p>
<p style="text-align: justify;">III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 30 E 112 D.LGS. 18.4.2016 N. 50 E S.M.I.; ARTT. 1 E 5 L. 8.11.1991 N. 381; ARTT. 1, 2, 6 E 7 L.R.C. 10.4.2015 N. 7; ARTT. 1, 2 E 3 L. 7.8.1990 N. 241 E S.M.I.; ARTT. 3, 41 E 97 COST.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2014/24/UE DEL 26.2.2014 (36° CONSIDERANDO; ARTT. 18 E 20) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ – ARBITRARIETA’ – PERPLESSITA’ – ABNORMITA’ – ILLOGICITA’ – CONTRADDITTORIETA’ – IRRAZIONALITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’, BUON ANDAMENTO E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COMUNITARI E NAZIONALI DI LIBERA CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’, ADEGUATEZZA E RAGIONEVOLEZZA.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che hanno implicitamente riservato la partecipazione alla gara alle sole cooperative sociali di tipo “B”, le quali, ai sensi della normativa speciale che disciplina la materia (L. n. 381/1991 e L.R.C. n. 7/2015), non possono gestire un servizio pubblico locale di rilevanza economica (come è quello di igiene urbana e ambientale sul territorio comunale); non possono essere destinatarie di un affidamento di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria (come è quello di specie che ha un importo a base d’asta di euro 2.996.646,52).</p>
<p style="text-align: justify;">Rimarca, poi, che in presenza di tali tassativi limiti la gara non poteva essere riservata a tale specifica categoria di concorrenti neanche ai sensi dell’art. 112, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Non resiste in giudizio l’Ente intimato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’udienza camerale del 15 dicembre la causa è introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravame è manifestamente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento;</p>
<p style="text-align: justify;">la materia del contendere verte sull’illegittimità o meno della clausola del bando di gara, oggetto della presente impugnazione, in ragione del suo carattere escludente;</p>
<p style="text-align: justify;">giova richiamare, in via ricostruttiva, i <em>dicta</em> definiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4, del 26.04.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">com’è noto, l’autorevole pronuncia ha stabilito il seguente principio di diritto: “le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura”; rientrano nel <em>genus </em>delle “clausole immediatamente escludenti” le fattispecie di: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671); b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001); c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293); e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all’intero importo dell’appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222); f) bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall’aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di “0” pt.); g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421).</p>
<p style="text-align: justify;">Le rimanenti clausole, in quanto non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento, attualizzando concretamente la lesione della situazione soggettiva (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5282)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò premesso, si appalesa incontestabile la natura illegittimamente escludente della clausola della <em>lex specialis</em>, oggetto del presente gravame, che è evidentemente inficiata del vizio assorbente di violazione dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016, profilato nel primo motivo di gravame;</p>
<p style="text-align: justify;">com’è noto, l’art. 112 D.Lgs 50/2016 così recita: “1.Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione adoperatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita’ o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita’ o da lavoratori svantaggiati. 2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilita’ quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’ lavorativa in situazioni di difficolta’ familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata”.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma <em>de qua</em> deve avere una valenza operativa alquanto ristretta, in ragione della sua natura eccezionale e derogatoria rispetto ai principi cardine del libero gioco della concorrenza e della par condicio, che governano la procedura selettiva degli appalti, nei termini rigorosamente scanditi nella normativa comunitaria e, del pari, richiamati nello stesso art. 30 D.Lgs. 50/2016, che così recita: “le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza interpreta la disposizione de qua in maniera rigorosa, ritenendo che si debba dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2012, n. 2012), da cui non sussistono giustificati motivi per discostarsi, a mente del quale l’amministrazione che, benché non obbligata da una disposizione nazionale o comunitaria all’utilizzo di sistemi di scelta del contraente mediante gara pubblica, via abbia comunque fatto ricorso, resta tenuta all’osservanza di moduli propri della formazione pubblica della volontà contrattuale. Dunque deve rispettare i principi di imparzialità, parità di trattamento e concorrenzialità, di cui la procedura di gara prescelta è l’espressione di diritto positivo, senza che le sia consentito, pena l’elusione dei principi richiamati, la previsione di deroghe che si risolvano di fatto nell’ingiustificata restrizione della concorrenza mediante l’apposizione – come accaduto nel caso in esame – nel bando di gara della clausola di riserva in favore delle sole cooperative sociali (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2016, n.4129).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso art. 5 l. 8 novembre 1991, n. 381, poi, consente agli enti pubblici, per la fornitura di beni e servizi c.d. strumentali (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342; Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2010 n. 2829), “anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con le cooperative sociali”.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza, sul punto, sostiene che “la riserva di partecipazione posta in favore delle cooperative sociali dall’art. 5 l. n. 381 del 1991 possa essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della p.a., cioè erogati a favore della p.a. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; al contrario, tale limite non può trovare applicazione nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività”, come la gestione di un parcheggio a pagamento (cfr. <em>ex multis</em>, T.A.R. Roma, sez. II, 13/08/2018, n.8984; TAR Piemonte, Sez. I, 3.03.2016 n. 306; Cons. St. Sez. VI, 29.04.2013 n. 2342; TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 6.07.2015 n. 637).</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7 L.R.C. n. 7/2015, al comma 3, prescrive che “per fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell’articolo 5 della legge 381/1991, oltre agli elementi previsti dal comma 2, l’elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare: a) gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto; b) il numero dei soggetti svantaggiati; c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta; d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento; e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine; f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno; g) il rispetto delle normative vigenti in materia”.</p>
<p style="text-align: justify;">Così delineato lo scenario normativo e giurisprudenziale, calando le coordinate <em>de quibus</em> alla fattispecie in esame, il bando di gara gravato, nella sua portata escludente, si appalesa illegittimo, per contrasto con le disposizioni summenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono convincenti le argomentazioni attoree circa il difetto motivazionale che connota gli atti gravati, i quali non danno reale ed effettiva contezza di quella che assurge alla ratio giustificatrice della riservatezza procedurale, ovvero della finalità di integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, non evincibile peraltro da alcun atto di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Come, infatti, rimarca la parte ricorrente, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, come previsti all’art. 18 del bando di gara, non hanno niente a che vedere con alcuna finalità di reinserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate, che pur avrebbe dovuto essere la ragion d’essere della riserva di partecipazione; del pari, non vi è alcuna norma, né del bando, né del capitolato speciale di appalto, né nella relazione tecnico-illustrativa, che abbia concretamente previsto quali e quanti posti di lavoro sarebbero destinati alle persone disabili o svantaggiate ovvero che abbia fatto obbligo all’impresa che risulterà aggiudicataria della gara di assumere un determinato numero di questi lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante, allora, non si sottrae alla su esposta censura, avendo, per contro, adottato una previsione escludente, del tutto illegittima, stante l’incontestabile carenza del profilo solidaristico di tipo sociale, che, perciò solo, avrebbe legittimato un’eventuale tipologia di appalti riservati.</p>
<p style="text-align: justify;">E tanto basta la Collegio.</p>
<p style="text-align: justify;">La natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Olindo Di Popolo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2016 n.2774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-6-2016-n-2774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-6-2016-n-2774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2016 n.2774</a></p>
<p>Pres. Maruotti, Est. Deodato In tema di interdittiva antimafia &#8220;a cascata&#8221; Informativa antimafia &#8211; Interdittiva &#8211; &#160;Fondata su unico elemento presuntivo &#160;&#8211; Costituzione di nuova società con socio colpito da interdittiva &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni&#160; La mera costituzione di una nuova società tra un&#8217;impresa già colpita da un&#8217;interdittiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-6-2016-n-2774/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2016 n.2774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti, Est. Deodato</span></p>
<hr />
<p>In tema di interdittiva antimafia &#8220;a cascata&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Informativa antimafia &#8211; Interdittiva &#8211; &nbsp;Fondata su unico elemento presuntivo &nbsp;&#8211; Costituzione di nuova società con socio colpito da interdittiva &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La mera costituzione di una nuova società tra un&#8217;impresa già colpita da un&#8217;interdittiva antimafia e un altro soggetto imprenditoriale (che detiene una quota significativa della nuova società) integra gli estremi di quella situazione che impone di reputare automaticamente estesa la valutazione sulla permeabilità &nbsp;mafiosa, &nbsp;giustificando, stante la pregnanza dell&#8217;indice, l&#8217;adozione di un&#8217;interdittiva &nbsp;che colpisca sia la nuova società, in via autonoma, sia il nuovo socio. Infatti&nbsp;uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia, si configura nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale.&nbsp;Là dove, in particolare, l’analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori.&nbsp;Là dove, viceversa, l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.&nbsp;<span style="line-height: 1.6;">Il più immediato corollario delle considerazioni che precedono è che la costituzione di un nuovo e stabile soggetto giuridico tra le due imprese permette di estendere le controindicazioni antimafia anche alle imprese partecipate o socie di quella già verificata come ‘mafiosa’, mentre non altrettanto può essere affermato – quando non vi siano elementi tali da evidenziare la consapevolezza della realtà ‘mafiosa’ &#8211; per la mera ed episodica associazione temporanea tra le due imprese o per la sussistenza tra di esse di ‘inconsapevoli’ relazioni commerciali (che risultano, da sole, inidonee, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, a legittimare l’adozione di un’interdittiva nei confronti della società con cui quella controindicata ha concluso singole transazioni od episodiche operazioni economiche).&nbsp;</span><span style="line-height: 1.6;">Rimane, in ogni caso, integra la possibilità della seconda impresa di smentire tale presunzione e di superarne, quindi, la relativa valenza probatoria.</span></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 02774/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 00819/2016 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 819 del 2016, proposto dal Ministero dell&#8217;Interno e dall’U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />
contro<br />
IPI Impresa Pulizie Industriali s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Giojelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br />
nei confronti di<br />
Il Comune di Nettuno;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II bis, n. 8690/2015, resa tra le parti, concernente la risoluzione di un contratto per il servizio di igiene pubblica a seguito di informativa antimafia.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’IPI Impresa Pulizie Industriali s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti l’Avvocato Angelo Clarizia e l&#8217;Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla Società I.P.I Impresa Pulizie Industriali S.r.l. (d’ora innanzi IPI) avverso l’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dall&#8217;U.T.G di Roma, con atto n. 137448/Area 1 Bis/OSP del 16 giugno 2014, e il provvedimento, conseguente, di risoluzione del contratto avente ad oggetto il «servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità porta a porta e servizi di nettezza urbana e connessi», emanato in data 24 luglio 2014 dal Comune di Nettuno.<br />
Il giudizio di illegittimità veniva formulato sulla base del decisivo rilievo che l’informativa impugnata dalla ricorrente era (rimasta) sprovvista di idoneo supporto motivazionale e istruttorio, per effetto dell’intervenuto annullamento, da parte del TAR per la Campania (con le sentenze nn. 6606, 6067, 6068 e 6069 del 2014), della presupposta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta in data 18 aprile 2014 nei confronti dell’impresa individuale Alb. Paci. e che era stata posta ad esclusivo fondamento dell’interdittiva gravata (in ragione della costituzione tra la predetta impresa, per la quota del 40%, e la società odierna ricorrente, per la quota del 60%, della società consortile Caserta Ambiente).<br />
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Ministero dell&#8217;interno, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma.<br />
Resisteva la IPI, difendendo, a sua volta, la decisione appellata e contestando la fondatezza dell&#8217;appello, del quale chiedeva il rigetto.<br />
L’appello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 maggio 2016.<br />
DIRITTO<br />
1.- E’ controversa la legittimità dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta il 16 giugno 2014 nei confronti dell’IPI (unitamente agli atti presupposti e direttamente consequenziali), sotto il peculiare profilo della rilevanza delle vicende contenziose che hanno interessato la presupposta informativa emessa dalla medesima Prefettura nei confronti dell’impresa Alb. Paci. (e che era stata posta a fondamento di quella qui controversa, in considerazione della costituzione tra le due predette imprese della società consortile Caserta Ambiente).<br />
Mentre, infatti, i giudici di prima istanza hanno motivato il giudizio di illegittimità dell’interdittiva emessa nei riguardi dell’IPI con il rilievo dell’assenza, in essa, di idoneo apprezzamento in ordine al pericolo di condizionamento mafioso che consentisse di accertarne l’insensibilità agli effetti della decisione di annullamento, in primo grado, della presupposta interdittiva adottata nei confronti dell’impresa Alb. Paci. (socia, insieme alla IPI, nella Caserta Ambiente), il Ministero appellante allega, a sostegno dell’impugnazione, la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato (n. 5437 del 2015), con cui è stata riformata la citata sentenza (di annullamento) del TAR per la Campania e, quindi, sono state definitivamente respinte le censure proposte contro l’informativa ostativa emanata nei riguardi della suddetta impresa individuale.<br />
2.- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e dev’essere accolto.<br />
3.- Se è vero, infatti, che l’interdittiva che ha colpito l’IPI risulta esclusivamente fondata sul legame consortile che la legava all’impresa individuale Alb. Paci. (per effetto della costituzione, quali uniche due socie, della Caserta Ambiente SCARL), è anche vero che il definitivo e vincolante accertamento (con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5437 del 2015) della legittimità dell’interdittiva emessa nei confronti della seconda implica, quale automatico corollario, il riconoscimento dell’idoneità di quest’ultima a fondare l’informativa ostativa nella specie controversa.<br />
Ne consegue che la decisione appellata, siccome emessa sulla base dell’unico rilievo di fatto dell’intervenuto annullamento dell’interdittiva “originaria”, dev’essere riformata, per essere stato successivamente e definitivamente smentito il presupposto logico su cui era stata assunta (e, cioè, l’illegittimità dell’informativa negativa che aveva colpito Alb. Paci. e la sua idoneità ad inficiare, per invalidità derivata, quella che aveva conseguentemente interessato IPI).<br />
4.- Né vale, di contro, obiettare, come fa la società appellata (riproponendo, ai sensi dell’art.101, comma 2, c.p.a., i motivi rimasti assorbiti nella decisione di primo grado), l’inidoneità, di per sé, dell’adozione di un’interdittiva nei confronti di un’impresa a determinare “a cascata” la valida emissione di informative negative nei confronti di società legate alla prima da vincoli societari o consortili.<br />
4.1- La questione, riassumibile nel problema della legittimità di interdittive antimafia esclusivamente fondate sul rilievo della sussistenza di legami associativi stabili tra l’impresa colpita dall’informativa ostativa e quella gravata da un’interdittiva precedente e senza, quindi, diversi e ulteriori addebiti rivolti alla prima, merita una disamina attenta e impone dei necessari chiarimenti.<br />
4.2- Il Collegio non ignora che la Sezione, con una recente decisione (Cons., St., sez. III, 7 marzo 2016, n. 923), ha escluso qualsivoglia automatismo tra l’adozione di un’interdittiva antimafia e la sua conseguente estensione alle imprese legate da vincoli associativi a quella attinta dalla prima misura, ma reputa di dover chiarire i contenuti e i limiti del predetto principio, in esito ad un diverso percorso ricostruttivo, che tiene conto anche dei principi enunciati dalla sentenza Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743.<br />
4.3- Deve premettersi, in via generale, che la misura dell’interdittiva antimafia obbedisce a una logica di anticipazione della soglia di difesa sociale e non postula, come tale, l’accertamento in sede penale di uno o più reati che attestino il collegamento o la contiguità dell’impresa con associazioni di tipo mafioso (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4693), potendo, perciò, restare legittimata anche dal solo rilievo di elementi sintomatici che dimostrino il concreto pericolo (anche se non la certezza) di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’attività imprenditoriale (Cons. St., sez. III, 1° settembre 2014, n.4441).<br />
E’ stato, inoltre, ulteriormente precisato (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) che il fondamento logico della funzione provvedimentale in esame dev’essere rintracciato nell’esigenza di contrastare il fenomeno dell’inquinamento mafioso delle attività economiche per mezzo dell’estromissione dal perimetro della contrattazione pubblica delle imprese che, in esito alla formulazione di un giudizio probabilistico di permeabilità alla criminalità organizzata di stampo mafioso, abbiano irrimediabilmente perduto quella «fiducia sulla serietà e sulla moralità dell’imprenditore» che costituisce l’indefettibile presupposto della capacità di accedere ai rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.<br />
In altri termini, la misura in questione serve a precludere ad imprese che abbiano perso la fiducia delle Istituzioni sulla loro affidabilità e sulla loro trasparenza di costituire o di conservare rapporti negoziali con l’Amministrazione, al fine di contrastare, in una logica di prevenzione, ma anche di repressione, l’infiltrazione nell’ordine economico di organizzazione criminali di stampo mafioso.<br />
La ragione fondante del provvedimento in esame dev’essere, in definitiva, rinvenuta nella più efficace tutela dell’interesse pubblico alla limitazione del novero delle imprese ammesse alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni a quelle (sole) che meritano la (imprescindibile) fiducia sulla liceità dell’oggetto e dello scopo dell’attività imprenditoriale.<br />
Al fine di realizzare nella misura più satisfattiva il predetto interesse, risulta, di conseguenza, sufficiente il mero pericolo della «perdita di fiducia», e, quindi, il solo sospetto che l’attività d’impresa sia permeabile a condizionamenti mafiosi, non risultando, perciò, necessaria, perché sia integrato il requisito relativo al (sopravvenuto) difetto della meritevolezza della fiducia, la dimostrazione dell’infiltrazione criminale nella gestione della società esposta al predetto rischio.<br />
4.4- Così chiariti presupposti, contenuti e finalità dell’istituto dell’informativa antimafia, occorre farsi carico di declinarne i pertinenti principi nella peculiare fattispecie delle c.d. «informative a cascata», per come sopra descritte.<br />
4.5- Reputa, al riguardo, il Collegio che, a fronte della costituzione di una nuova società, tra un’impresa legittimamente colpita da un’interdittiva e un altro soggetto imprenditoriale, possa ragionevolmente presumersi l’estensione del giudizio di pericolo di inquinamento mafioso sia alla nuova società, sia alla seconda impresa, divenuta socia di quest’ultima, insieme a quella inizialmente ritenuta esposta al rischio di permeabilità alle influenze criminali.<br />
Questa conclusione costituisce l’approdo dell’iter argomentativo di seguito sintetizzato.<br />
4.6- Uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa &#8211; di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia &#8211; è stato identificato nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232).<br />
La ratio di tale regola dev’essere, in particolare, rinvenuta nella valenza sintomatica (del rischio di collusioni illecite con organizzazioni mafiose) attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti tra un’impresa certamente gravata da controindicazioni antimafia e un’altra che fa affari con essa.<br />
Perché possa presumersi il ‘contagio’ alla seconda impresa della ‘mafiosità’ della prima è, ovviamente, necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici.<br />
Là dove, in particolare, l’analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori.<br />
Là dove, viceversa, l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società.<br />
Mentre, infatti, nella prima ipotesi la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa ’mafiosa’ trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue), nel secondo caso, al contrario, il carattere del tutto sporadico e scarsamente significativo dei contatti tra i due operatori impedisce di formulare la predetta valutazione (in presenza di ulteriori e diversi indici sintomatici).<br />
Il più immediato corollario delle considerazioni che precedono è che la costituzione di un nuovo e stabile soggetto giuridico tra le due imprese permette di estendere le controindicazioni antimafia anche alle imprese partecipate o socie di quella già verificata come ‘mafiosa’, mentre non altrettanto può essere affermato – quando non vi siano elementi tali da evidenziare la consapevolezza della realtà ‘mafiosa’ &#8211; per la mera ed episodica associazione temporanea tra le due imprese o per la sussistenza tra di esse di ‘inconsapevoli’ relazioni commerciali (che risultano, da sole, inidonee, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, a legittimare l’adozione di un’interdittiva nei confronti della società con cui quella controindicata ha concluso singole transazioni od episodiche operazioni economiche).<br />
La regola appena affermata si rivela, peraltro, quella più coerente con la ratio dell’istituto in esame, per come sopra identificata, non potendo certo considerarsi meritevole di quella fiducia delle Istituzioni, che costituisce un presupposto ontologico ed indefettibile dell’accesso alla contrattazione pubblica, una società partecipata da un’impresa esposta al pericolo di infiltrazioni mafiose, socia di quest’ultima o comunque consapevole della sua realtà mafiosa.<br />
4.7- In coerenza con il parametro valutativo appena tracciato, deve, infatti, riconoscersi che la costituzione di una società tra un’impresa già destinataria di una interdittiva antimafia e un’altra sola impresa (che detiene una quota significativa della nuova società) integra senz’altro gli estremi di quella situazione che consente (anzi: impone) di reputare automaticamente estesa a quest’ultima la valutazione sulla permeabilità mafiosa già posta a fondamento dell’informativa ostativa nei riguardi della prima.<br />
La costituzione di un vincolo stabile e qualificato, come quello ravvisabile tra i due soci di una società, fonda, in particolare, la presunzione che la seconda impresa (quella, cioè, non già attinta da un’interdittiva), sia stata scelta per la condivisione degli interessi inquinati e illeciti già ravvisati nella gestione della prima.<br />
Appare, segnatamente, del tutto plausibile inferire dalla scelta del partner per la costituzione di una nuova società la presupposta (e logica) comunanza di interessi illeciti tra le due imprese.<br />
Mentre risulta, invero, del tutto improbabile che un’impresa già attinta da sospetti di permeabilità mafiosa selezioni, come socio, un’impresa del tutto estranea al circuito criminoso nel quale essa orbita o che, in ogni caso, accetti la proposta di collaborazione di un operatore del tutto impermeabile ad interessi contigui alla criminalità organizzata, appare, al contrario, del tutto verosimile che l’intesa di sinergie imprenditoriali ascrivibile a un’impresa certamente ‘mafiosa’ obbedisca al medesimo disegno illecito di asservimento agli interessi delle organizzazioni criminali.<br />
Risulta, in altri termini, estremamente probabile che, secondo l’id quod plerumque accidit, il legame societario trasmodi, nella fattispecie considerata, in sodalizio criminale o che, addirittura, quest’ultimo costituisca la causa della costituzione del vincolo associativo.<br />
L’elevata verosimiglianza che la nuova società sia costituita al fine di perseguire più efficacemente gli scopi illeciti delle organizzazioni criminali con cui una delle due imprese risulta collusa e l’estrema improbabilità che l’operazione societaria resti immune da condizionamenti mafiosi e impermeabile a qualsivoglia tentativo di condizionamento consentono, in definitiva, di utilizzare la relativa presunzione quale fondamento di un’interdittiva che colpisca sia la nuova società, in via autonoma, sia il nuovo socio.<br />
Queste ultime tipologie di interdittive restano, in definitiva, giustificate dal mero rilievo della partecipazione alla nuova società di un’impresa già gravata da un’informativa ostativa e non necessitano dell’allegazione di ulteriori e diversi indici sintomatici.<br />
La pregnanza del predetto indice, infatti, consente l’adozione dell’interdittiva solo sulla base di esso, come deve intendersi consentito quando l’unico indizio ravvisato risulti univocamente significativo del pericolo di infiltrazione mafiosa (come già rilevato da Cons. St., sez. III, n. 1743 del 2016, cit.).<br />
Rimane, in ogni caso, integra la possibilità della seconda impresa di smentire tale presunzione e di superarne, quindi, la relativa valenza probatoria.<br />
5- Così riscostruiti, in astratto, i canoni che devono presidiare l’esercizio della potestà in questione in relazione alle c.d. «informative a cascata», se ne deve verificare il rispetto nella fattispecie controversa.<br />
5.1- Occorre, al riguardo, premettere, in fatto, che l’impresa Alb. Paci. è socia, con una quota del 40%, della società consortile a responsabilità limitata Caserta Ambiente, nella quale la IPI detiene la restante quota del 60%, e che le censure rivolte contro l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta contro la prima impresa in data 18 aprile 2014 sono state respinte (con statuizione definitiva) dal Consiglio di Stato (con la citata sentenza n. 5437 del 2015), sulla base delle condivise argomentazioni ivi dettagliate (e da intendersi qui integralmente richiamate).<br />
5.2- In applicazione dei principi sopra affermati deve, dunque, giudicarsi legittima anche la conseguente interdittiva emessa nei riguardi della IPI, quale (unica) socia della Alb. Paci. nella Caserta Ambiente SCARL.<br />
5.3- Nè vale, di contro, negare il carattere stabile, qualificato e attuale del vincolo societario esistente tra le due imprese.<br />
5.4- Quanto alla stabilità, per un verso, la configurazione giuridica astratta del modello della società consortile, per come rinvenibile nelle disposizioni del codice civile richiamate dall’art. 276 del d.P.R. n.207 del 2010, è connotata dalla durevolezza, dalla serietà e dalla consistenza del vincolo negoziale assunto dai soci, risultando, peraltro, che, oltre che per l’espletamento del servizio di igiene urbana in favore del Comune di Caserta, come rappresentato dalla stessa IPI nella memoria in data 24 marzo 2016, la Caserta Ambiente SCARL è stata, quantomeno, utilizzata come strumento per l’esecuzione di analogo contratto, della cui legittima risoluzione, infatti, si discute nella presente causa, in favore del Comune di Nettuno (con ciò restando escluso che la società consortile fosse stata costituita per l’esecuzione di un solo appalto di servizi).<br />
5.5- In merito alla qualificazione del vincolo consortile, va osservato che la rilevanza attribuita dall’ordinamento, in subiecta materia, al vincolo consortile è ricavabile dall’art.85, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che, laddove dispone la riferibilità della documentazione antimafia anche ai consorziati delle società consortili che detengano una partecipazione superiore al dieci per cento, ha evidentemente inteso estendere le verifiche amministrative antimafia anche alle imprese socie di società consortili, con ciò confermando la pregnanza, ai fini che qui rilevano, dei legami consortili, che non possono pertanto, essere derubricati ad impegni occasionali, instabili o irrilevanti.<br />
5.6- In ordine all’attualità, si osserva che la circostanza dell’estromissione dalla società consortile dell’impresa Alb. Paci. (in una data successiva a quella di adozione della nota interdittiva che l’aveva colpita) si rivela ininfluente, ai fini che qui rilevano, in quanto la valutazione contestata si appunta al momento genetico del vincolo consortile e si fonda proprio sull’originaria opzione sinergica tra le due imprese consorziate, sicchè il tardivo scioglimento del vincolo non rileva in alcun modo ad inficiare l’attendibilità del giudizio della Prefettura.<br />
5.7- Risulta, da ultimo, inconferente l’argomento che si fonda sulla portata precettiva dell’art. 37, commi 18 e 19, del d.lgs., n.163 del 2006 (allora vigente) e, in particolare, sull’ininfluenza, ai fini della prosecuzione dell’appalto, della misura antimafia che ha colpito un’impresa raggruppata, atteso che, nella fattispecie in esame, si versa nella diversa ipotesi di una società consortile, che, come già rilevato, implica un vincolo giuridico del tutto differente, quanto a consistenza e ad efficacia, da quello del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di concorrenti (ai quali resta esclusivamente dedicata la disposizione legislativa invocata).<br />
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l’accoglimento dell’appello del Ministero e, in riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dinanzi al TAR.<br />
7.- Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 819 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso n. 10596 del 2014 e i motivi aggiunti proposti in primo grado e condanna la IPI S.r.l. a rifondere al Ministero dell’interno le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge (se dovuti).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE</p>
<p>IL PRESIDENTE</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 22/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2009 n.2774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2009-n-2774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2009-n-2774/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2009-n-2774/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2009 n.2774</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore Impresa Costruzioni Valerio s.r.l. (avv. V. Pellegrino) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. G. Mescia) sulla competenza dell&#8217;organo consiliare sulle decisioni in tema di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, quand&#8217;anche collegate all&#8217;attuazione di interventi di finanza di progetto 1. Autonomia e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2009-n-2774/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2009 n.2774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore<br /> Impresa Costruzioni Valerio s.r.l. (avv. V. Pellegrino) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. G. Mescia)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza dell&#8217;organo consiliare sulle decisioni in tema di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, quand&#8217;anche collegate all&#8217;attuazione di interventi di finanza di progetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Acquisti, alienazioni e permute immobiliari – Decisioni – Organo consiliare – E’ competente – Collegamento all’attuazione di interventi di finanza di progetto – Irrilevanza. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Proposte di project financing – Valutazioni di fattibilità – Discrezionalità della p.a. – Sindacato del giudice amministrativo – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le decisioni in tema di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, quand’anche collegate all’attuazione di interventi di finanza di progetto, rientrano tra le competenze dell’organo consiliare dell’ente locale ai sensi dell’art. 42, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267.	</p>
<p>2. La valutazione di fattibilità delle proposte di project financing è rimessa unicamente alle scelte discrezionali dell’Amministrazione in ordine all’interesse pubblico al loro accoglimento e tali valutazioni sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, se non sono manifestamente irragionevoli o affette da macroscopico errore di fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 827 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p><b>Impresa Costruzioni Valerio s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Margherita di Savoia<i></b></i>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione 31 marzo 2008 n. 225, con la quale il Comune di Margherita di Savoia ha deciso il rigetto della proposta di <i>project financing</i> formulata dalla società ricorrente;<br />	<br />
&#8211; della presupposta deliberazione 6 dicembre 2007 n. 42, con cui il Consiglio comunale di Margherita di Savoia, pur confermando la propria precedente deliberazione n. 10 del 25 gennaio 2002 (che dispone di vendere, con procedura di evidenza pubblica, le a<br />
&#8211; della deliberazione del Commissario prefettizio 28 dicembre 2007 n. 6, con cui è stata corretta la premessa dell’anzidetta deliberazione consiliare, confermandola per il resto;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ed in particolare del preavviso di rigetto trasmesso in data 11 gennaio 2008 e, ove occorra, della deliberazione del Consiglio comunale 14 maggio 2007 n. 8, recante approvazione dei p<br />
&#8211; della deliberazione 9 giugno 2008 n. 14, con la quale la Giunta comunale di Margherita di Savoia, prendendo atto della determinazione 31 marzo 2008 n. 225 e della deliberazione consiliare 6 dicembre 2007 n. 42, ha deciso il rigetto della proposta di <i><br />
&#8211; per il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata esecuzione dell’intervento, quantificabile in euro 1.043.143,90 comprensivi del lucro cessante e del danno emergente.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino e Giuseppe Mescia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, nominata promotore nella procedura di <i>project financing</i> per la costruzione e gestione di una scuola elementare in località “Erba dei Cavallari”, impugna gli atti in epigrafe, con i quali il Comune di Margherita di Savoia ha dapprima respinto la proposta di cessione in permuta dell’area comunale identificata al Catasto al foglio n. 1 – particelle n. 1358-1359-1320 (di superficie complessiva pari a mq. 1.000 e stimata dall’impresa proponente euro 775.000,00) e, successivamente, ha definitivamente respinto la proposta di <i>project financing</i>. <br />	<br />
Deduce, in sintesi: incompetenza, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione della delibera consiliare n. 10 del 2002 e del bando, violazione dell’artt. 37-quater della legge n. 109 del 1994 ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e sviamento.<br />	<br />
Chiede la condanna del Comune al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dell’intervento, quantificabile in euro 1.043.143,90 comprensivi del lucro cessante e del danno emergente (secondo le risultanze della perizia di parte, depositata agli atti di causa).<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Margherita di Savoia, resistendo al gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza 21 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Comune di Margherita di Savoia pubblicava, in data 21 settembre 2004, l’avviso indicativo delle opere pubbliche da realizzare mediante la procedura di project financing, includendovi la costruzione di una scuola elementare in zona “Cappella” o in zona “Città Giardino”.<br />	<br />
Per detto intervento, perveniva la sola proposta della odierna ricorrente Impresa Valerio Costruzioni s.r.l., riguardante la costruzione e gestione decennale di una scuola elementare a cinque aule in località “Erba dei Cavallari”, su area di proprietà comunale. La proposta prevedeva l’acquisizione a favore dell’impresa, a titolo di corrispettivo, di altra area pubblica su cui insisteva la ex scuola media e l’ex mercato coperto. Intercorrevano trattative tra le parti per la correzione del progetto e la spesa complessiva era alfine stimata in euro 1.522.408,10.<br />	<br />
Valutata favorevolmente la fattibilità della proposta, ai sensi degli artt. 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994, il Comune nominava promotore l’Impresa Valerio Costruzioni s.r.l. ed approvava il progetto preliminare dell’opera con la delibera di Giunta 11 maggio 2007 n. 36, nella quale tuttavia veniva deciso che dalla proposta fosse “scorporata” la cessione in permuta dell’area comunale occupata dalla ex scuola media e dall’ex mercato coperto, identificata al Catasto al foglio n. 1 – particelle n. 1358-1359-1320, di superficie complessiva pari a mq. 1.000 e stimata dall’impresa proponente euro 775.000,00. Per l’alienazione di detta area, il Comune disponeva di procedere mediante pubblico incanto e si impegnava a corrispondere al promotore l’importo di euro 775.000,00 per assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento di <i>project financing</i>.<br />	<br />
La clausola veniva impugnata dall’Impresa Valerio Costruzioni s.r.l. dinanzi a questo Tribunale, con ricorso iscritto al numero di registro generale 837 del 2007. L’ordinanza cautelare di accoglimento ravvisava profili di illegittimità ed induceva il Comune a riaprire l’istruttoria.<br />	<br />
Seguiva la fase del contraddittorio con l’impresa proponente, al cui esito il Comune adottava i provvedimenti qui impugnati:<br />	<br />
&#8211; la deliberazione 6 dicembre 2007 n. 42, con cui il Consiglio comunale, pur confermando la propria precedente deliberazione n. 10 del 25 gennaio 2002 (che disponeva di vendere le aree individuate al miglior offerente, con procedura di evidenza pubblica,<br />
&#8211; la determinazione 31 marzo 2008 n. 225, con la quale il dirigente responsabile del servizio disponeva il definitivo rigetto della proposta di <i>project financing</i> formulata dalla società ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la deliberazione 9 giugno 2008 n. 14, con la quale la Giunta comunale di Margherita di Savoia, prendendo atto della determinazione dirigenziale 31 marzo 2008 n. 225 e della deliberazione consiliare 6 dicembre 2007 n. 42, confermava il rigetto della prop<br />
<br />	<br />
2. Con un primo ordine di censure, la società ricorrente afferma l’illegittimità in via derivata dei provvedimenti comunali di rigetto, in relazione ai vizi ravvisabili nella deliberazione consiliare n. 42 del 2007. <br />	<br />
Quest’ultima, secondo la ricorrente, sarebbe stata assunta dal Consiglio comunale in violazione della competenza spettante alla Giunta; in contraddizione con la precedente delibera consiliare n. 10 del 2002 e con l’avviso pubblico; in violazione dell’artt. 37-quater della legge n. 109 del 1994 e dei principi di imparzialità e buon andamento; in ogni caso, sulla base di presupposti erronei ed in difetto di adeguata istruttoria e motivazione, sintomi di eccesso di potere.<br />	<br />
I motivi non possono essere accolti.<br />	<br />
2.1. La doglianza relativa alla presunta incompetenza del Consiglio comunale è superata per effetto della sopravvenuta delibera 9 giugno 2008 n. 14, con cui la Giunta ha interamente recepito e ratificato sia la determinazione dirigenziale 31 marzo 2008 n. 225 che la deliberazione consiliare 6 dicembre 2007 n. 42.<br />	<br />
In ogni caso, le decisioni in tema di acquisti, alienazioni e permute immobiliari, quand’anche collegate all’attuazione di interventi di finanza di progetto, rientrano senza dubbio tra le competenze dell’organo consiliare dell’ente locale ai sensi dell’art. 42 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. <br />	<br />
2.2. Anche le restanti censure, che possono essere unitariamente affrontate ed attengono al merito della scelta del Comune di Margherita di Savoia, sono infondate.<br />	<br />
In proposito, va evidenziato che il bando pubblicato in data 21 settembre 2004 prevedeva l’obbligo per il promotore di adeguare e modificare la propria proposta sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, rappresentate dal responsabile del procedimento. Ciò in conformità a quanto disposto dall’art. 37-quater, primo comma – lett. a), della legge n. 109 del 1994 (applicabile <i>ratione temporis</i> al procedimento in esame), ai cui sensi deve essere posto in gara il progetto preliminare presentato dal promotore “… eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse”.<br />	<br />
Legittimamente, pertanto, la Giunta comunale di Margherita di Savoia aveva stabilito, con la delibera n. 36 del 2007, di escludere dall’operazione la permuta dell’area occupata dalla ex scuola media e dall’ex mercato coperto, che invece la ricorrente includeva nella proposta di <i>project financing</i> a titolo di corrispettivo. <br />	<br />
Come affermato dal responsabile del procedimento nel corso della conferenza di servizi, svoltasi il 14 settembre 2007 in contraddittorio con l’impresa (cfr. doc. 21 depositato dalla difesa comunale), l’avviso pubblico non prevedeva la cessione di immobili di proprietà comunale per la copertura dei costi di costruzione e gestione della scuola elementare.<br />	<br />
Ugualmente legittima, ad avviso del Collegio, è la motivazione posta dal Consiglio comunale a base della delibera n. 42 del 2007. La decisione di non approvare la cessione diretta della ex scuola media e dell’ex mercato coperto in favore del promotore, onde garantire la possibilità di acquisto dell’immobile di proprietà pubblica anche a soggetti non interessati all’intervento di <i>project financing</i>, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che, come tale, resta normalmente sottratta al sindacato giurisdizionale, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza che nella specie non sussistono.<br />	<br />
Il Consiglio comunale ha ritenuto non conveniente ed inopportuna la permuta diretta, motivando il proprio avviso con il richiamo, tra l’altro, dei principi economicità, non discriminazione e trasparenza: deve intendersi che il Consiglio abbia preferito assicurare la massima apertura della dismissione dell’immobile a tutti i soggetti potenzialmente interessati, non solo per conseguire il massimo introito dalla vendita, ma anche per garantire parità di trattamento, ritenendo far prevalere tali istanze rispetto agli interessi della società proponente.<br />	<br />
Si tratta, ad avviso del Collegio, di motivazione di per sé congrua e sufficiente a giustificare la ponderazione di interessi effettuata dall’Amministrazione e la conseguente parziale bocciatura della proposta di <i>project financing</i> della ricorrente, che in proposito poteva soltanto vantare un’aspettativa di mero fatto all’ottenimento dell’immobile in permuta (per di più in assenza, come si è detto, di apposite previsioni del bando pubblico in tal senso). <br />	<br />
Ed anche a ritenere che il Comune di Margherita di Savoia, con la precedente delibera consiliare n. 10 del 2002, avesse manifestato la volontà di alienare detto immobile in favore dell’esecutore dell’opera pubblica, ben avrebbe potuto il Consiglio comunale mutare opinione a distanza di cinque anni, circa la sorte dell’area occupata dalla ex scuola media e dall’ex mercato coperto (ciò che è appunto avvenuto con il provvedimento impugnato), senza per ciò solo incorrere in eccesso di potere per contraddittorietà.</p>
<p>3. Per le stesse ragioni è infondata la censura con la quale la ricorrente lamenta, quale autonomo vizio di legittimità, il difetto di motivazione della determinazione 31 marzo 2008 n. 225 e della deliberazione 9 giugno 2008 n. 14, con cui rispettivamente il dirigente responsabile del servizio e la Giunta comunale hanno disposto il rigetto della proposta di <i>project financing</i>, dichiarandone definitivamente la non fattibilità.<br />	<br />
Entrambi i provvedimenti, preceduti da un approfondito confronto con i rappresentanti dell’impresa, sono correttamente motivati <i>per relationem</i> attraverso il richiamo delle precedenti decisioni assunte dal Comune, tra cui la delibera di Giunta 11 maggio 2007 n. 36 (nella quale, come si è ricordato, si era deciso lo “scorporo” della permuta dell’area occupata dalla ex scuola media e dall’ex mercato coperto, compensato con l’impegno a corrispondere al promotore la somma di euro 775.000,00 per assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento di <i>project financing</i>) e la delibera del Consiglio comunale n. 42 del 6 dicembre 2007 (risultata anch’essa immune dai vizi denunciati dalla ricorrente).<br />	<br />
Secondo le costanti affermazioni della giurisprudenza, la valutazione di fattibilità delle proposte di <i>project financing</i> è rimessa unicamente alle scelte discrezionali dell’Amministrazione in ordine all’interesse pubblico al loro accoglimento e tali valutazioni sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, se non sono manifestamente irragionevoli o affette da macroscopico errore di fatto (così, tra molte, Cons. Stato. sez. V, 20 maggio 2008 n. 2355; Id., 10 novembre 2005 n. 6287), evenienze, queste, non riscontrabili nella fattispecie.</p>
<p>4. In conclusione, l’impugnativa è infondata e deve essere respinta.<br />	<br />
L’accertata legittimità dei provvedimenti del Comune comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.<br />	<br />
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’accoglimento della domanda cautelare (nel ricorso iscritto al numero di registro 837 del 2007) e degli sviluppi della vicenda, possono essere integralmente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Prima Sezione, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-11-2009-n-2774/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2009 n.2774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a></p>
<p>Pres. BACCARINI &#8211; Est. LUNDINI F.T. (Avv.ti C. Schwarzemberg e M. Antonelli) c./ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, INPDAP, Ministero del Tesoro (Avv. Stato) sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-1-4-2008-n-2774/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2008 n.2774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI &#8211; Est. LUNDINI<br /> F.T. (Avv.ti C. Schwarzemberg e M. Antonelli) c./ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, INPDAP, Ministero del Tesoro (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in materia di accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Maggior trattamento retributivo – Effetti limitati all’ambito pensionistico – Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sebbene siano in astratto riconducibili nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo le controversie insorte per l’accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo, anche quando siffatta verifica sia funzionale alla modifica della base di calcolo del trattamento pensionistico, tuttavia laddove non si verta in tema di misura della retribuzione, ma la controversia riguardi piuttosto gli effetti di tale riduzione stipendiale concretizzati in supposti provvedimenti di recupero di somme indebitamente pagate dall’Amministrazione e percepite dalla ricorrente stessa a titolo di pensione provvisoria, allora l’incidenza degli atti impugnati, appare confinata nell’ambito strettamente pensionistico, senza che venga messa in discussione la legittimità o meno dell’operata riduzione di indennità retributiva. La controversia appartiene, pertanto, alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in tema di emolumenti pensionistici, ai sensi del testo unico n. 1214/34.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma,<br />
Sezione III</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Stefano Baccarini                            &#8211;                 Presidente <br />
Domenico Lundini                           &#8211;            Cons. rel. est.<br />
Giuseppe Sapone                               &#8211;              Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 2891/1997, proposto dalla</p>
<p>Dott.ssa <b>Felicia Tomaselli</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Schwarzemberg e Maria Antonelli e presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliata, in Roma, Via Monte delle Gioie 24;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
&#8211; l’<b>Università degli Sudi di Roma</b>, “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t.;</p>
<p>&#8211; l’<b>INPDAP – Gestione Autonoma ENPAS</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero del Tesoro</b>, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>                                           per l’annullamento<br />
1)del provvedimento d. d. 14 dicembre 1996 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Rip. II – Divisione Riscatti e e Pensioni pos. A/23295 prot. G 143698 avente ad oggetto “Modifica trattamento provvisorio di pensione. Riduzione indennità art. 31 D.P.R. 761/79 a seguito applicazione parere Consiglio di Stato dell’11 ottobre 1989”, notificato i.d.  23 dicembre 1996;<br />
2)del provvedimento d.d. 28 dicembre 1996 a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma Rip. II Div. VIII Pensione e Riscatti pos. A/23295 prot. N. G144687 avente ad oggetto :”Indennità art. 31 DPR 761/79 dott.ssa Felicia Tomaselli nata a Catania il 14 dicembre 1953 già ricercatore universitario dal 23 dicembre 1993, notificato i.d. 3 gennaio 1997; <br />
3)di ogni atto presupposto, conseguente e connesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la pubblica udienza del 12 dicembre 2007, il Consigliere D. Lundini;<br />
Uditi gli Avv.ti, all’udienza predetta, come da relativo verbale;<br />
Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La ricorrente, dipendente pubblica in posizione di quiescenza dal 22 dicembre 1993, contesta i provvedimenti specificati in epigrafe con i quali, a seguito di rideterminazione riduttiva dell’indennità ex art. 31 del DPR n. 761/79, è stata ricalcolata l’ultima retribuzione spettante all’interessata alla suddetta data del 22.12.1993, con conseguente modifica del trattamento provvisorio di quiescenza alla stessa spettante.<br />
Le censure che la ricorrente propone si sostanziano in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di recupero di somme percepite in buona fede, eccesso di potere per contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti, violazione del principio di affidamento.<br />
Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorso, sotto un primo e prioritario profilo, appare inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Al riguardo, non ignora il Collegio che sono in astratto riconducibili nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo le controversie insorte per l’accertamento del diritto di un pubblico dipendente ad un maggiore trattamento retributivo, anche quando siffatta verifica sia funzionale alla modifica della base di calcolo del trattamento pensionistico (vedi CdS, IV, n. 3171 del 26.5.2006).<br />
Tuttavia nella specie non si verte in tema di misura della retribuzione (attraverso un’ipotetica contestazione della riduzione operata dall’Amministrazione in ordine all’indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79) ancorché al fine di conseguire un miglior trattamento pensionistico, ma il ricorso riguarda piuttosto gli effetti di tale riduzione stipendiale concretizzati, ad avviso della ricorrente, in supposti provvedimenti di recupero di somme indebitamente pagate dall’Amministrazione e percepite dalla ricorrente stessa a titolo di pensione provvisoria.<br />
L’incidenza dunque degli atti impugnati, come sopra intesi ed interpretati dalla ricorrente (la quale infatti sostanzialmente deduce contro di essi violazione dei principi di tutela dell’affidamento, della buona fede, dell’adeguata  motivazione, dell’avviso procedimentale, della salvaguardia della posizione personale incisa, sovente affermati, specialmente in passato, dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento alle connotazioni degli interventi di recupero da parte dell’Amministrazione di somme indebitamente erogate), appare confinata nell’ambito strettamente pensionistico, senza che venga messa in discussione la legittimità o meno dell’operata riduzione di indennità retributiva.<br />
Sotto tale profilo si tratta dunque di una controversia senz’altro appartenente alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, in tema di emolumenti pensionistici, ai sensi del testo unico n. 1214/34. Nè osta poi al riconoscimento di tale giurisdizione il fatto che nella specie la ricorrente sia titolare di semplice trattamento provvisorio di pensione (vedi in proposito Co. Conti, Sez. III, 8.11.2006, n. 454; CdS, VI, 17.2.1996, n. 223; 27.2.1991, n. 102), poiché a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, t.u. C. conti (r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) anche le controversie in materia di liquidazione provvisoria della pensione dei pubblici dipendenti sono devolute alla cognizione della Corte dei conti.<br />
Sempre in ordine a tale giurisdizione, è appena il caso di evidenziare che rientrano comunque in essa anche le stesse controversie in tema di rideterminazione della base stipendiale ai fini pensionistici, quando sono proposte da soggetti cessati dal servizio ed ormai pensionati (vedi CdS VI, n. 3066 del 23.5.2006).<br />
Da ultimo, se anche poi si volesse riferire le censure della ricorrente, che al riguardo in effetti non sembrano univocamente interpretabili, ad eventuali provvedimenti di recupero somme incidenti retroattivamente sul trattamento stipendiale a suo tempo corrisposto mediante indennità ex art. 31 del DPR n. 761/79 computata secondo gli originari criteri, il ricorso sarebbe inammissibile sotto un diverso profilo, e cioè per mancanza di lesività degli atti stessi e dunque per carenza di interesse attuale , dal momento che i provvedimenti impugnati, nonostante la diversa ricostruzione della ricorrente, nulla dispongono, allo stato, in ordine al paventato recupero di somme.<br />
Conclusivamente, e nei termini sopra esposti, il ricorso di cui in epigrafe dev’essere dichiarato inammissibile.<br />
Le spese e gli onorari possono essere tuttavia compensati, sussistendo giustificati motivi.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.<br />
Compensa le spese e gli onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso nelle Camere di Consiglio del 12.12.2007 e del 6.2.2008.</p>
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