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	<title>2771 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2771 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.2771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2015-n-2771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2015-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.2771</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, est. Pannone Comune di Pollica (Avv. Lodovico Visone) c. Regione Campania (Avv. Maria Imparato) sulla riforma della sentenza del TAR Salerno n. 1900/2013 recante annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Pollica aveva autorizzato l&#8217;esecuzione di interventi sulle aree del porto di Acciaroli, mediante occupazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2015-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.2771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2015-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.2771</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, est. Pannone<br /> Comune di Pollica (Avv. Lodovico Visone) c. Regione Campania (Avv. Maria Imparato)</span></p>
<hr />
<p>sulla riforma della sentenza del TAR Salerno n. 1900/2013 recante annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Pollica aveva autorizzato l&#8217;esecuzione di interventi sulle aree del porto di Acciaroli, mediante occupazione di aree demaniali marittime e in assenza dei titoli autorizzatori regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni e Province – Comune di Pollica – Provvedimenti comunali di autorizzazione all’esecuzione di lavori nel porto turistico di Acciaroli – Illegittimità – Ragioni – Competenza della Regione Campania.</p>
<p>2. Porti – Porti turistici della Campania – Esercizio di funzioni amministrative – Spetta alla Regione Campania – Ragioni – L.R. Campania 28 Marzo 2002 n. 3 – Si applica anche se il titolo della Legge riguarda il Trasporto pubblico Locale.</p>
<p>3. Regioni – Legge Regionale Campania 28 Marzo 2002 n. 3 – Conferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale – Non viola l’art. 117 Cost. – Ragioni – Potere legislativo concorrente delle Regioni in materia di porti e aeroporti civili.</p>
<p>4. Regioni – Legge Regionale Campania 28 Marzo 2002 n. 3 &#8211; Conferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale – Questione di costituzionalità in relazione all’art. 118 Cost. – Violazione del principio di sussidiarietà – Irrilevanza – In presenza di un intervento di straordinaria amministrazione della struttura portuale.</p>
<p>5. Regioni &#8211; Legge Regionale Campania 28 Marzo 2002 n. 3 &#8211; Conferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale – Questione di costituzionalità in relazione all’art. 118 Cost. – Violazione del principio di sussidiarietà – Irrilevanza – Ipotesi – Mancata impugnazione della Delibera di Giunta regionale recante individuazione dei porti di rilevanza regionale e interregionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Devono ritenersi illegittimi i provvedimenti con cui il Comune di Pollica (SA), in assenza di titoli autorizzatori da parte della Regione, ha consentito l’esecuzione di lavori nel porto turistico di Acciaroli, atteso che ai sensi della L.R. Campania 28 Marzo 2002 n. 3 è stato previsto che spettano alla Regione le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale ed interregionale.</p>
<p>2. L’art. 12 delle Preleggi sancisce che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del Legislatore. Pertanto, la Legge Regionale Campania 28 Marzo 2002 n. 3 pur essendo intitolata “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania”, deve ritenersi applicabile alle questioni inerenti il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte del Comune di Pollica (SA), laddove all’art. 6 detta norma attribuisce espressamente alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale.</p>
<p>3. L’art.  6 della L.R. Campania 28 Marzo 2002 n. 3 nella parte in cui attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, non può ritenersi violativa dell’art. 117 Cost., atteso che tale norma costituzionale riconosce in capo alle Regioni un potere legislativo concorrente in materia di porti e aeroporti civili.</p>
<p>4. E’ irrilevante la questione di costituzionalità, relativamente all’art. 118 Cost. sul principio di sussidiarietà, dell’art. 6 L. R. Campania 28 Marzo 2002 n. 3 nella parte in cui attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale, laddove l’intervento amministrativo della Regione sia stato occasionato da una modifica strutturale del porto, che esulava dalla ordinaria gestione della struttura e in ogni caso giustificava l’intervento dell’Ente territoriale superiore.</p>
<p>5. E’ irrilevante la questione di costituzionalità, relativamente all’art. 118 Cost. sul principio di sussidiarietà, dell’art. 6 L. R. Campania 28 Marzo 2002 n. 3 nella parte in cui tale norma attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale e interregionale, laddove sia stata omessa l’impugnazione della Delibera di Giunta Regionale recante individuazione dei porti a rilevanza regionale e interregionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>						</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7943 del 2013, proposto da:<br />
Comune di Pollica, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lodovico Visone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Gesù, 62;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania, in persona del presidete della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Imparato, con domicilio eletto in Roma, Via Poli, 29;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione I n. 01900/2013, resa tra le parti, concernente porto turistico di Acciaroli.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza del giorno 5 giugno 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Visone e Panariello per delega dell’avvocato Imparato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- La Regione Campania, premesso che:<br />
&#8211; con nota n. 998 del febbraio 2010 veniva diffidata dal Comune di Pollica a non rilasciare titoli utili a legittimare l’uso esclusivo, il possesso e la detenzione qualificata dei beni demaniali marittimi e di quelli patrimoniali disponibili ed indisponib<br />
&#8211; con successiva nota del 2 febbraio 2010, la medesima amministrazione comunale notificava la delibera giuntale n. 11 del 21 gennaio 2010, recante declaratoria di titolarità del Comune dei beni demaniali e patrimoniali attratti al regime patrimoniale ex a<br />
&#8211; le citate argomentazioni venivano contestate dalla ricorrente amministrazione regionale, con nota del 12 marzo 2010, recante precisazioni in ordine ai tre diversi livelli di governo, rimarcando, tra l’altro, che alla Regione spetta operare su tutti i po<br />
&#8211; nonostante siffatte precisazioni, l’amministrazione comunale di Pollica autorizzava un’impresa ad abbattere parzialmente un muro paraonde ubicato alla radice del molo di sopraflutto, venendo altresì, a conoscenza di altri e diversi interventi sulle aree<br />
ha chiesto l’annullamento:<br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 235 del 24 marzo 2010 rilasciata dal Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Pollica, conosciuta dalla Regione Campania, soltanto in data 21.04.2010;<br />
&#8211; della delibera n. 49 del 23 marzo 2010 della Giunta comunale di Pollica, conosciuta dalla Regione Campania, soltanto in data 21 aprile 2010;<br />
&#8211; dell’autorizzazione n. 245 del 21 aprile 2010, conosciuta dalla Regione Campania, soltanto in data 21 aprile 2010;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3662 del 20 aprile 2010, conosciuta dalla Regione Campania, soltanto in data 23 aprile 2010;<br />
&#8211; dell’ordinanza n. 13 del 22 aprile 2010, conosciuta dalla Regione Campania, soltanto in data 23 aprile 2010;<br />
&#8211; dell’ordinanza n. 14 del 22-4-2010, conosciuta dalla Regione Campania, soltanto in data 23.4.2010;<br />
&#8211; della nota prot. n. 2632 del 19-3-2010;<br />
&#8211; della nota prot. 3805 del 26-4-2010;<br />
&#8211; della nota prot. n. 3923 del 28-4-2010;<br />
&#8211; della nota prot. n. 998 dell’1-2-2010;<br />
&#8211; della delibera di G.M. n. 11/2010.<br />
2. Con i provvedimenti impugnati in primo grado l’amministrazione comunale di Pollica autorizzava alcune imprese all’esecuzione di interventi sulle aree del porto di Acciaroli, anche mediante occupazione di aree demaniali marittime, rimozione di materiale, escavo del bacino portuale e ripascimento delle aree limitrofe, il tutto in assenza di titoli autorizzatorî rilasciati dall’amministrazione regionale, nonché della delibera giuntale recante affermazione della titolarità del Comune dei beni demaniali e patrimoniali attratti ex art. 29 Codice della navigazione fino all’estinzione degli impegni economici.<br />
3. La sentenza impugnata ha preso le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 2006, n. 89, della quale ha riportato i passi salienti.<br />
Il giudice di primo grado ha evidenziato che la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, ha previsto, da un lato, l’attribuzione alle regioni della competenza legislativa concorrente in materia di <porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione> (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005); dall’altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione).<br />
La Corte costituzionale, nella decisione n. 344 del 2007 ha, infatti, ribadito che il nuovo sistema delle competenze, recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza precettiva all’inserimento formale del porto nel D.P.C.M. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia.<br />
La sentenza qui impugnata richiama poi l’art. 105 del d.lgs. n. 112/98, modificato dall’art. 9 legge n. 88 del 2001, il quale prevede che siano conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, precisando, altresì, che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale…” aggiungendosi che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002”.<br />
Nella Regione Campania, con la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 è stato disciplinato il riparto di funzioni tra i vari livelli di governo del territorio e con l’art. 6 è stato previsto che alla Regione spettano “le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale ed interregionale”, siano essi turistici o commerciali, con la precisazione che l’individuazione dei “porti turistici”, giusta indicazione emergente dal parere n. 767/2002 del Consiglio di Stato, può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti (Corte cost. sentenza n. 90 del 2006).<br />
I porti di rilievo regionale ed interregionale sono, quindi, stati individuati con delibera di Giunta regionale n. 1047/2008 (pubblicata sul BURC n. 27/2008), tra i quali è stato incluso anche il porto di Acciaroli, oggetto della presente questione.<br />
Siffatta deliberazione, giammai impugnata, risulta insuscettibile di essere rimessa in discussione quanto ai contenuti ed alla relativa classificazione del porto di Acciaroli, la cui valenza turistica non appare ostativa alla classificazione operata dalla Regione Campania, pregiudiziale ed assorbente quanto al riparto delle competenze amministrative, alla stregua della giurisprudenza costituzionale innanzi citata.<br />
4. Con il ricorso in trattazione il Comune di Pollica ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati:<br />
I – Error in iudicando &#8211; Violazione di legge: artt. 114, 117 e 118 Cost., in relazione al Trattato di Maastricht; art. 5 Trattato CE; al preambolo Trattato UE consolidato; art. 4, L. Cost. 3/2001; art. 7, l. 131/2003; art. 4, Tuel – in relazione agli artt. 4, l. 59/97; 104 e 105, d.lgs. 112/98; 1 e 42, d.lgs. 96/99 – d.p.r. 509/97 – art. 12 Disposizioni sulla legge in generale.<br />
II – Error in iudicando &#8211; Violazione di legge: artt. 114, 117 e 118 Cost., in relazione agli artt. 3b Trattato Maastricht; art. 5 Trattato CE – preambolo Trattato UE; art. 4, L. Cost. 3/2001; art. 7, l. 131/2003; art. 4, Tuel – in relazione agli artt. 4, l. 59/97; 104 e 105, d.lgs. 112/98; 1 e 42, d.lgs. 96/99 – d.p.r. 509/97 – art. 12 Disposizioni sulla legge in generale.<br />
III – Error in iudicando &#8211; Violazione di legge: artt. 111 Cost., 88 c.p.a., 6 CEDU – difetto di motivazione – contraddittorietà.<br />
IV – Error in iudicando – Violazione di legge: art. 23, l. 87/1953; art. 36 c.p.a.<br />
V – Error in iudicando – Violazione di legge: artt. 117 e 118 Cost; art. 20, l. 59/1997; art. 2, d.p.r. 509/1997: art. 2, l. 135/01; art. 23, d.lgs. 79/2011.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’articolo 6 (“Funzioni della Regione”), comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 202, n. 3 (“Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania”) dispone, per quel che qui interessa, che: “Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del d.lgs. n. 422/97, del d.lgs. n. 112/98 e del d.lgs. n. 400/99, dell’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di : (…);<br />
c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge (…)”.<br />
I motivi del ricorso in appello possono riassumersi, secondo quanto è dato intendere, nelle seguenti affermazioni:<br />
a) la norma or ora richiamata non potrebbe regolare la fattispecie su cui si controverte, atteso che il titolo della legge riguarda la riforma del trasporto pubblico locale nel quale non può ricomprendersi la disciplina dei porti turistici;<br />
b) ove dovesse pervenirsi a conclusione opposta, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché per violazione del principio di ragionevolezza.<br />
La prima affermazione non può essere condivisa perché, ai sensi del primo comma dell’art. 12 delle preleggi: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.<br />
Non può sussistere alcun dubbio sull’attribuzione alla Regione della competenza in materia di porti.<br />
D’altro canto il medesimo Comune appellante non offre alcuna interpretazione alternativa dell’inciso “ivi compresi i porti di rilievo regionale” contenuta nella lett. c) della norma in esame, ossia in quali circostanze, diversa da quella in esame, essa dovrebbe applicarsi.<br />
La norma, di conseguenza, può (e deve) disciplinare la fattispecie, salva la questione di costituzionalità.<br />
I parametri di raffronto sono gli articoli 117 e 118 della Costituzione.<br />
L’articolo 117 non risulta violato, atteso che non può sussister alcun dubbio sul potere legislativo concorrente delle regioni in materia di “porti e aeroporti civili”, così come previsto dal terzo comma della norma in esame.<br />
L’ art. 6 della legge regionale violerebbe il primo comma dell’art. 118 della Costituzione, secondo il quale : “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l&#8217;esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.<br />
La legge regionale, secondo la prospettazione dell’appellante, non poteva attribuire alla Regione medesima le funzioni che la Costituzione attribuisce ai comuni.<br />
Il Collegio ritiene che la dedotta questione di costituzionalità sia, nel caso di specie, irrilevante, sotto un duplice profilo: in fatto e in diritto. In fatto, perché la realizzazione di una rampa per disabili sul molo di ponente, oggetto del contendere, costituisce una modificazione strutturale, sia pure di lieve entità, di un porto esula comunque dalle normali funzioni amministrative nelle quali in tesi, possono ricomprendersi solo i compiti di gestione ordinaria della struttura.<br />
In diritto, perché –come sottolineato nella sentenza impugnata- “I porti di rilievo regionale ed interregionale sono, quindi, stati individuati con delibera di Giunta regionale n. 1047/2008 (pubblicata sul BURC n. 27/2008), tra i quali è stato incluso anche il porto di Acciaroli, oggetto della presente questione. Siffatta deliberazione, giammai impugnata, risulta insuscettibile di essere rimessa in discussione quanto ai contenuti ed alla relativa classificazione del porto di Acciaroli, la cui valenza turistica non appare ostativa alla classificazione operata dalla Regione Campania, pregiudiziale ed assorbente quanto al riparto delle competenze amministrative”. La questione pertanto risulta preclusa nel seguente giudizio; il che conferma l’irrilevanza della questione di costituzionalità.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2015-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2015 n.2771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.2771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-2771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-2771/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.2771</a></p>
<p>Non va sospeso l’affidamento del &#8220;servizio energia&#8221;, fornitura di combustibile e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento di un’azienda sanitaria, se nel bilanciamento dei contrapposti interessi è prevalente quello pubblico alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per preparare gli impianti di riscaldamento alla prossima stagione invernale con adeguata riduzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.2771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.2771</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’affidamento del &#8220;servizio energia&#8221;, fornitura di combustibile e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento di un’azienda sanitaria, se nel bilanciamento dei contrapposti interessi è prevalente quello pubblico alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per preparare gli impianti di riscaldamento alla prossima stagione invernale con adeguata riduzione dei costi di gestione complessiva; e’ inoltre condivisibile l’orientamento espresso in primo grado, secondo il quale, considerando che l’ eventuale fondatezza del ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente dalla gara, determina l’inammissibilità del ricorso principale (Ad. Plen., 7.4.2011 n. 4), hanno rilievo una serie di circostanze. La documentazione della ricorrente versata in atti si riferisce, in larga parte, a lettere e disciplinari di incarico, inidonee, pertanto, a dimostrare l’avvenuta esecuzione da parte della ricorrente delle prestazioni professionali riferite alla Cat./Cl. IIIa impianti idrico-sanitari, come prescritto dal Disciplinare; inoltre manca la dimostrazione da parte della ricorrente di almeno 2 servizi di coordinamento della sicurezza di lavori per adeguato importo; inoltre, non pare violato il principio dell’unicità dell’offerta, poiché l’aggiudicataria non ha proposto una doppia offerta, ma la commissione ha provveduto a ridefinire d’ufficio alcuni valori dell’ offerta considerando nulli i prospettati risparmi energetici conseguenti alla cogenerazione; infine, il chiarimento offerto dall’ aggiudicataria riguardo ai costi del combustibile e all’onerosità dell’energia elettrica prodotta dai cogeneratori, non costituisce un’ inammissibile modifica dell’offerta ai sensi dell’art. 46 del Codice dei contratti, trattandosi di mero chiarimento, poiche’ non risulta infatti essere stato sostituito un elemento dell’offerta con un altro. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02771/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04788/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4788 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cpl Concordia Società Cooperativa </b>in proprio ed in qualità di Mandataria Rti, rappresentata e difesa dagli avv. Amerigo Penta, Andrea Guarino, con domicilio eletto presso Andrea Guarino in Roma, piazza Borghese N. 3; <b>Rti-Carbotermo Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Guarino, Amerigo Penta, con domicilio eletto presso Andrea Guarino in Roma, piazza Borghese N. 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche-Area Vasta N. 3</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cristiana Pesarini, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, 44; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cofely Italia Spa </b> in proprio ed in qualità di mandataria Rti, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, V. Bocca di Leone 78(St. Bdl); <b>Rti-Manutencoop Facility Managment Spa</b>, <b>Rti-Cpm Gestioni Termiche Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 00218/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEL &#8220;SERVIZIO ENERGIA&#8221; FORNITURA DI COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche-Area Vasta N.3 e di Cofely Italia Spa in proprio ed in qqualità di mandataria Rti;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Mattarella su delega di Guarino e Brizzolari su delega di Pesarini;	</p>
<p>Considerato che la puntuale ordinanza del TAR Marche appare condivisibile con specifico riferimento ai motivi per cui l’aggiudicazione della gara in controversia alla A T I Cofely Italia s. p. a., prima classificata con il maggior punteggio, risulta, allo stato, immune dalle censure dedotte in primo grado;<br />	<br />
Ritenuto, altresì, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi è prevalente quello pubblico alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per preparare gli impianti di riscaldamento alla prossima stagione invernale con adeguata riduzione dei costi di gestione complessiva;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4788/2012).<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-13-7-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/7/2012 n.2771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2012 n.2771</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2012-n-2771/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2012-n-2771/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2012 n.2771</a></p>
<p>Pres. Severini – Est. De Nictolis ICEM &#8211; Industria Chimica Edile Meridionale s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e M. Chirico) c/ Ministero dello sviluppo economico (Avv. Stato) sull&#8217;irrilevanza, ai fini della revoca dei contributi a sostegno delle imprese, dell&#8217;imprevedibilità dei fatti che hanno determinato il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2012 n.2771</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2012-n-2771/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2012 n.2771</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini – Est. De Nictolis <br /> ICEM &#8211; Industria Chimica Edile Meridionale s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e M. Chirico) c/ Ministero dello sviluppo economico (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza, ai fini della revoca dei contributi a sostegno delle imprese, dell&#8217;imprevedibilità dei fatti che hanno determinato il mancato rispetto dei requisiti imposti dalla legge per l&#8217;ottenimento del finanziamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Contributi pubblici – Erogazione – Requisiti – Mancato rispetto – Revoca – Ammissibilità – Imputabilità ad eventi imprevedibili – Irrilevanza – Ragione	</p>
<p>2. Pubblica Amministrazione – Contributi pubblici – Erogazione – Requisiti – Mancato rispetto – Per fatti non imputabili al richiedente – Revoca – Ammissibilità – Sanzione accessoria del 5% sorte capitale – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è configurabile la violazione dell’art. 1256 Cod. civ. e del principio <i>ad impossibilia nemo tenetur</i> in caso di revoca di un contributo a sostegno delle imprese in circostanza di cause sopravvenute, imprevedibili e inevitabili, che hanno determinato il mancato rispetto dei requisiti necessari per l’erogazione dello stesso, atteso che la disposizione dell’art. 1256 si riferisce all’esonero dall’adempimento per sopravvenuta impossibilità non imputabile al debitore, ma non comporta che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la controparte resti tenuta al proprio adempimento.	</p>
<p>2. In tema di erogazione di contributi a sostegno delle imprese, l’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, al comma 4 distingue tra revoche imputabili e non imputabili al richiedente il contributo. Per tutte le revoche non imputabili, ivi compresa quella derivante dalla crisi del settore di appartenenza dell’impresa, non può applicarsi la sanzione accessoria del 5% della sorte capitale, dovendosi applicare solo la maggiorazione pari al tasso ufficiale di sconto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4700 del 2008, proposto da 	</p>
<p>ICEM &#8211; Industria Chimica Edile Meridionale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Chirico, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE III n. 781/2008, resa tra le parti, concernente REVOCA CONTRIBUTI EROGATI PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO INDUSTRIALE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo economico;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Lattanzi per delega dell&#8217;avvocato Clarizia e l&#8217;avvocato dello Stato Fiduccia;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Risulta dagli atti processuali che con decreto 30 giugno 1998, n. 843 dell’allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla società I.C.E.M. (Industria chimica edile meridionale) s.r.l. veniva concesso in via provvisoria un contributo in conto capitale di 330 milioni di lire (pari a euro 170.430,78) ai sensi della l. 19 dicembre 1992, n. 488 (di conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 ottobre 1992, n. 415, di modifiche alla l. 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell&#8217;intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l&#8217;agevolazione delle attività produttive). nell’ambito del patto territoriale “area di crisi di Brindisi” approvato con delibera CIPE del 23 aprile 1997.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 6 del decreto di concessione provvisoria la società si impegnava all’assunzione di 3 dipendenti a decorrere dal primo anno di entrata a regime dell’intervento previsto per il 1999.<br />	<br />
Il programma di ammodernamento veniva portato a termine in data 8 giugno 2000.<br />	<br />
Alla data del 9 giugno 2000 tre nuovi dipendenti erano inseriti nell’organico, per un totale di 14 unità.<br />	<br />
In seguito si verificava un crollo del valore della produzione, due dipendenti si dimettevano nel secondo semestre del 2000 e altri quattro nel 2001.<br />	<br />
Solo nel 2004 vennero assunti altri quattro dipendenti, e altri due nel 2007, ristabilendosi l’organico di 14 unità.<br />	<br />
Con nota prot. 207/04 la Pacchetto Localizzato Brindisi s.c.a.r.l. – intermediario nella gestione del Fondo per lo sviluppo – comunicava al Ministero delle attività produttive che nel corso dell’anno di entrata a regime dell’iniziativa, dal 31 maggio 2000 al 31 maggio 2001, si sono registrate 6 dimissioni e pertanto le unità impegnate sono 8, ancor peno delle unità lavorative preesistenti, pari a 10.<br />	<br />
In base a tale segnalazione la Commissione per l’accertamento sull’avvenuta realizzazione dell’iniziativa attestava, con verbale 22 settembre 2005, lo scostamento occupazionale nell’esercizio di regime (2001) pari al 100% in quanto era stata prevista un’occupazione a regime di 13 unità di cui n. 3 nuovi addetti, a fronte delle 8,5 rilevate in corso di accertamento.<br />	<br />
Sulla base di tale verbale il Ministero, con decreto 31 agosto 2007 n. 6526, disponeva la revoca del decreto di concessione provvisoria, e il recupero della somma già erogata pari a 153.387,70 euro, oltre agli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ultimo ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali.</p>
<p>2. Contro tale provvedimento ICEM ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia – Lecce, che, in rito, ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa e in merito ha respinto il ricorso con la sentenza 19 marzo 2008 n. 781.</p>
<p>3. Contro tale sentenza ha proposto appello parziale l’originaria ricorrente, riproponendo in parte motivi di cui al ricorso di primo grado e muovendo motivate critiche alla sentenza.</p>
<p>4. Il capo di sentenza che afferma la giurisdizione amministrativa non è contestato né con appello né con appello incidentale ed è pertanto passato in giudicato, con l’effetto del radicamento definitivo della giurisdizione amministrativa.</p>
<p>5. Inoltre non risulta appellato il capo di sentenza (lett. b), pag. 7 della sentenza di primo grado) con cui vengono disattese le censure relative al periodo temporale da prendere in considerazione per la verifica del rispetto degli obiettivi; costituisce pertanto giudicato che il periodo di riferimento fosse l’esercizio 2001.</p>
<p>6. Con il primo motivo di appello si ripropone in parte il primo motivo del ricorso di primo grado, nella parte in cui si deduceva che la disciplina applicabile era quella vigente alla data di erogazione provvisoria del contributo, e segnatamente quella di cui al d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 (<i>Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese</i>), come modificato dal d.m. 31 luglio 1997, n. 319, e non il d.m. 31 luglio 2000, n. 320 (<i>Regolamento concernente: &#8220;Disciplina per l&#8217;erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d&#8217;area e ai patti territoriali&#8221;</i>).<br />	<br />
La circolare ministeriale 14 luglio 2000 n. 315 avrebbe esplicitato che il citato d.m. n. 320 del 2000 si applica solo alle domande presentate a decorrere dal 2000.<br />	<br />
In base al d.m. n. 527 del 1995 (art. 8), la revoca del contributo avrebbe potuto essere totale o parziale, a discrezione dell’Amministrazione, avuto riguardo all’entità dell’inadempimento, dovendosi valutare diversamente la mancata integrale realizzazione dell’intervento, la realizzazione parziale, e gli inadempimenti minori.<br />	<br />
Invece la revoca del contributo sarebbe stata totale senza alcuna motivazione, e senza valutare che l’investimento era stato realizzato, e che solo l’obiettivo dell’assunzione di 3 nuove unità era avvenuto in ritardo a causa di una grave crisi del settore, debitamente accertata.<br />	<br />
Non sarebbe stato applicabile il d.m. n. 320 del 2000 che forfetizza lo scostamento ammissibile dell’obiettivo occupazionale (30%) e introduce un sistema automatico dell’importo da revocare nei casi di scostamento superiore (art. 12, lett. g)). <br />	<br />
6.1. Il giudice di primo grado ha disatteso tale mezzo osservando che la normativa applicabile è quella vigente al momento della concessione del finanziamento, dunque il d.m. n. 527 del 1995.<br />	<br />
Il testo originario dell’art. 8 d.m. n. 527/1995, secondo la sentenza, non specificherebbe alcunché sulla revoca totale o parziale, tale distinzione sarebbe stata introdotta solo con il d.m. 9 marzo 2000, n. 133 (di modificazioni e integrazioni al d.m. n. 527 del 1995, già modificato dal d.m. n. 319 del 1997) inapplicabile <i>ratione temporis</i>. Sicché la revoca dovrebbe intendersi totale.<br />	<br />
6.2. Parte appellante critica tale capo di sentenza osservando che il testo originario dell’art. 8 d.m. n. 527 del 1995, applicabile <i>ratione temporis</i>¸ prevedeva la distinzione tra revoca totale o parziale.<br />	<br />
6.3. Il mezzo va respinto.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato invoca nelle sue premesse sia il d.m. n. 527 del 1995 che il d.m. n. 320 del 2000.<br />	<br />
L’art. 8 d.m. n. 527 del 1995, sin dalla sua versione originaria (contrariamente a quanto affermato dal Tribunale amministrativo) prevede la revoca totale o parziale del contributo, mentre l’art. 12, lett. g), d.m. n. 320 del 2000, fissa puntuali parametri di scostamento dall’obiettivo occupazionale in presenza dei quali la revoca è totale o parziale.<br />	<br />
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. f), d.m. n. 527 del 1995 prevede la revoca totale o parziale qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all&#8217;art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali.<br />	<br />
Peraltro, già a chiarimento dell’art. 8, d.m. n. 527 del 1995, era intervenuta la circolare n. 234363 del 1997, che aveva specificato quali fossero le percentuali di scostamento dagli indicatori, che davano luogo a revoca totale del contributo (punto 9.1. ultimo comma di tale circolare).<br />	<br />
Si prevede, in relazione all’art. 8, comma 1, lett. f), d.m. n. 527 del 1995, che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi e la si rapporta al numero di indicatori suscettibili di variazione. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorché si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.<br />	<br />
Inoltre all’epoca della concessione provvisoria del contributo, era in vigore il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 il cui art. 9 prevede la revoca del contributo per difetto dei requisiti senza distinguere tra revoca totale e parziale.<br />	<br />
Pertanto corretta è stata, nel caso di specie, la revoca totale del contributo, risultando accertato uno scostamento superiore al 100%, quanto all’obiettivo occupazionale.<br />	<br />
6.4. Per l’effetto, il raggiungimento dell’obiettivo occupazionale in un momento successivo rispetto a quello di riferimento e assegnato, se ha giustificato la concessione della tutela cautelare, non potrebbe fondare l’accoglimento del ricorso nel merito, perché avvenuto bel oltre il periodo rilevante.</p>
<p>7. Con il secondo motivo di appello si lamenta vizio di omessa pronuncia in ordine al motivo di ricorso secondo cui la revoca violerebbe l’art. 1256 Cod. civ.. e il principio <i>ad impossibilia nemo tenetur</i>. L’obiettivo occupazionale non sarebbe stato rispettato per cause sopravvenute, imprevedibili e inevitabili, vale a dire una gravissima crisi del settore.<br />	<br />
7.1. Il mezzo va disatteso perché la disposizione dell’art. 1256 si riferisce all’esonero dall’adempimento per sopravenuta impossibilità non imputabile al debitore, ma non comporta che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la controparte resti tenuta al proprio adempimento.<br />	<br />
Pertanto, anche ove fosse provata l’impossibilità di raggiungimento del prefisso obiettivo occupazionale, questo non giustificherebbe il mantenimento del contributo, strumentale a tale obiettivo, tanto più che il contributo costituisce un aiuto di Stato erogabile a determinate condizioni, il cui mancato soddisfacimento renderebbe illegittima l’erogazione dell’aiuto.</p>
<p>8. Con il terzo motivo di appello si ripropone il motivo del ricorso di primo grado con cui si lamentava l’applicazione della sanzione accessoria del 5% della sorte capitale oltre agli interessi legali prevista dall’art. 9, comma 4, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 (<i>Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>). Si assumeva che la disposizione in commento prevede la sanzione accessoria solo in caso di revoca per distrazione dei beni oggetto dell’investimento o in caso di azioni o fatti addebitabili all’impresa e non in altri casi.<br />	<br />
8.1. Il Tribunale amministrativo ha disatteso tale motivo osservando che l’art. 9, comma 4, prevede la misura accessoria anche in caso di revoca per fatti non imputabili all’impresa.<br />	<br />
8.2. Parte appellante critica tale capo di sentenza osservando che il Tribunale amministrativo ha dato erronea lettura dell’art. 9, comma 4, citato, che distingue i casi di revoca per fatti imputabili e non imputabili all’impresa, al fine della maggiorazione del 5%.<br />	<br />
8.3. Il mezzo è fondato.<br />	<br />
Dispone l’art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 ai commi da 1 a 4:<br />	<br />
<i>&#8220;1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di Documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze. </i><br />	<br />
<i>2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l&#8217;importo dell&#8217;intervento indebitamente fruito. </i><br />	<br />
<i>3. Qualora i beni acquistati con l&#8217;intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all&#8217;intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4. </i><br />	<br />
<i>4. Nei casi di restituzione dell&#8217;intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all&#8217;impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all&#8217;inadempimento riscontrato, l&#8217;impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell&#8217;ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto&#8221;. </i><br />	<br />
Dalla lettura combinata delle disposizioni si evince che il comma 4 distingue tra revoche impugnabili e non imputabili al richiedente il contributo, in quanto sia il richiamato comma 3 che il richiamato comma 1 si riferisce a fatti imputabili al richiedente. Sono poi individuati “tutti gli altri casi” evidentemente di revoche per fatti oggettivi non imputabili al richiedente.<br />	<br />
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta plausibile e non contestato che il mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale non fosse imputabile all’impresa ma alla crisi del settore. Il che, se giustifica comunque la revoca del finanziamento, non giustifica però l’applicazione della maggiorazione di ulteriori cinque punti percentuali, laddove si sarebbe dovuta applicare solo la maggiorazione pari al tasso ufficiale di sconto.</p>
<p>9. In conclusione, l’appello va accolto in parte, limitatamente all’ultimo motivo.<br />	<br />
La parziale reciproca soccombenza e la novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’ultimo motivo di appello, lo respinge nel resto.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2012</p>
<p align=justify>
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