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	<title>2770 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2770 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2008 n.2770</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-11-2008-n-2770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-11-2008-n-2770/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2008 n.2770</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Codess Cultura Soc. Cooperativa (avv.ti Farinea, Finocchiaro) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e Real s.c.a.r.l. (avv.ti Milan, Rozzio) a seguito di annullamento giurisdizionale di un&#8217;aggiudicazione, la P.A. è tenuta ad individuare la carenza ex tunc degli effetti giuridici del contratto stipulato e ad adottare i</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-11-2008-n-2770/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2008 n.2770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-11-2008-n-2770/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2008 n.2770</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Codess Cultura Soc. Cooperativa (avv.ti Farinea, Finocchiaro) c.<br /> Regione Piemonte (avv. Scollo) e Real s.c.a.r.l. (avv.ti Milan, Rozzio)</span></p>
<hr />
<p>a seguito di annullamento giurisdizionale di un&#8217;aggiudicazione, la P.A. è tenuta ad individuare la carenza ex tunc degli effetti giuridici del contratto stipulato e ad adottare i provvedimento conseguenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Dimidiazione dei termini per notifica  &#8211; Insussistenza.</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Appalto servizi – Gara – Prezzo più basso – Articolata serie di servizi – Anomalia &#8211; Valutazione complessiva.</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Gara – Mancato rispetto minimi tabellari – Esclusione dalla gara – Automaticità – Insussistenza.</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Gara – Offerta anomala – Giustificazioni – Sindacabilità da parte G.A. – Condizioni.</p>
<p>5. – Giustizia amministrativa &#8211; Contratti p.a. – Mancata valutazione anomalia – Risarcimento in forma specifica – Subordinata alla verifica anomalia.</p>
<p>6. – Giustizia amministrativa – Aggiudicazione – Annullamento – Esecuzione dei contratti – Giurisdizione del G.A. – Insussistenza.</p>
<p>7. – Contratti p.a. – Aggiudicazione – Annullamento – Contratto stipulato – Obbligo P.A. adottare provvedimenti conseguenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La dimidiazione dei termini di cui all’art. 23 bis L. 1034/71 non è applicabile alla notifica del ricorso incidentale ma soltanto al deposito.</p>
<p>2. – Nel caso in cui si scelga di aggiudicare una gara al prezzo più basso, pur in presenza  di un’articolata serie di servizi richiesti, soltanto l’offerta economica complessiva assume il rango di elemento finale di valutazione, anche ai fini della verifica dell’anomalia.</p>
<p>3. – Il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro non determina l’automatica esclusione dalla gara, ma costituisce indice di anomalia dell’offerta.</p>
<p>4. – L’adeguatezza delle giustificazioni addotte dall’impresa per dimostrare la congruità dell’offerta, costituisce oggetto di discrezionalità tecnica della commissione di gara, sindacabile soltanto per incoerenza o illogicità.</p>
<p>5. &#8211; Nei casi in cui non sia stata valutata correttamente l’anomalia dell’offerta presentata dal ricorrente, quest’ultimo non può ottenere il risarcimento in forma specifica chiesto al Tribunale sotto forma di aggiudicazione del servizio, fino a quanto la valutazione non venga rinnovata, potendo soltanto aspirare ad una nuova integrale valutazione della sua offerta.</p>
<p>6. – Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, con o esclusione di ogni domanda che concerne la fase dell’esecuzione dei relativi contratti.</p>
<p>7. – Nei casi di annullamento di una aggiudicazione, spetta alla P.A. adottare i provvedimento necessari a conformare la situazione di fatto a quella di diritto, tenendo conto che la presenza di un vizio relativo alla scelta del contraente incide sulla permanenza del vincolo contrattuale nel frattempo posto in essere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-11-2008-n-2770/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2008 n.2770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore Addante e altro (avv. B. Rampello) c. A.u.s.l. Ba/4 (avv. G. Colella) sul carattere di norma ordinaria dell&#8217;art. 2, l. n. 15 del 2005, e sulla conseguente impossibilità di applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore 1. Processo – Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> Addante e altro (avv. B. Rampello) c. A.u.s.l. Ba/4 (avv. G. Colella)</span></p>
<hr />
<p>sul carattere di norma ordinaria dell&#8217;art. 2, l. n. 15 del 2005, e sulla conseguente impossibilità di applicazione a fatti anteriori alla sua entrata in vigore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Decisione – Mancata esecuzione da parte della p.a. – Rimedi esperibili.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Silenzio della p.a. – Art.2, l. n.15 del 2005 – E’ norma di ordine sostanziale – Applicazione a casi anteriori all’entrata in vigore – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che, avverso l’inerzia della p.a. nel dare esecuzione ad una decisione su ricorso straordinario non può esperirsi il rimedio del ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 27, r.d. 24 giugno 1924 n.1054, ed art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, perché manca il “giudicato” che non può formarsi su una decisione avente natura amministrativa, il ricorrente vincitore in sede straordinaria può diffidare la p.a. e contro il silenzio rifiuto esperire il normale ricorso alla giurisdizione di legittimità del Tar.<br />
2. In tema di silenzio-inadempimento, l’art.2, l. 11 febbraio 2005 n.15, nel prevedere che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, rende più stringente il principio della conclusione del procedimento nel termine, nel senso che una volta che questo sia scaduto la p.a. si considera senz’altro inadempiente; pertanto, questa novella legislativa, venendo ad influire profondamente sulla formazione del silenzio-inadempimento, è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale, con la conseguenza che non può servire a regolamentare un caso anteriore alla sua entrata in vigore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari – Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1733 del 2000, proposto da<br />
<b>Addante Anna Sandra, Caliolo Andreuccia, Divella Rosa, Leone Antonia, Tene Immacolata, Sammarelli Antonia</b>, rappresentate e difese dall’avv. Beniamino Rampello ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Bari alla via Calefati n. 266, poi via G. Bottalico n. 74;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>AUSL Ba/4</b> in persona del suo Direttore Generale pro tempore, nella espressa qualità di liquidatore pro tempore della Sezione Stralcio della ex USL Ba/10, corrente in Bari alla Via Lungomare Sparita n. 6, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Colella –subentrato all’avv. Leonardo Digirolamo collocato in quiescenza- ed elettivamente domiciliata in Bari al Lungomare Sparita n. 6;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio rifiuto dell’Ente</p>
<p>                                      nonché per l’accertamento<br />
del diritto delle ricorrenti all’inquadramento secondo i canoni del rapporto di lavoro subordinato in relazione ai periodi di seguito esplicitati con le consequenziali determinazioni e statuizioni giuridiche e economiche;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della AUSL Ba/4;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, relatore il Cons. Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> Con atto (n. 1733/2000) notificato e depositato rispettivamente il 27 luglio e 2 agosto 2000, le ricorrenti, assistenti sanitarie ed infermiere professionali alle dipendenze della AUSL Ba/4 (prima della USL Ba/10 confluita nella AUSL Ba/4, ed ancora prima in servizio presso il Comune di Bari legate con l’Ente locale dapprima da rapporto convenzionale e poi da incarico e/o rapporto di ruolo) svolgono l’azione impugnatoria e quella di accertamento di cui in epigrafe.<br />
Premettono di aver svolto attività convenzionale col Comune di Bari nei seguenti periodi: Addante dal 7.1.1975 al 30.9.1979; Caliolo dal 5.5.71 al 1.1.77; Divella dal 12.1.76 al 1.1.78; Leone dal 7.11.70 al 19.5.73; Sammarelli dal 8.10.75 al 1.1.78; Tene dal 3.12.74 al 1.1.78; e che dal 31.12.1981 tutte transitavano, in applicazione della L. 833/78, alle dipendenze della USL Ba/10 (assorbita in seguito dalla Ba/4).<br />
Aggiungono che con istanza dell’1.2.1989 esse deducenti, rilevato che le prestazioni professionali svolte nei confronti del Comune di Bari in forza di convenzioni. in realtà configuravano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, chiedevano alla USL Ba/10 la ricostruzione della carriera in ragione del riconoscimento della natura di p.i. del servizio già prestato in favore del Comune di Bari. Avutone riscontro negativo giusta nota provvedimentale del 20.2.1989 n. 2319, impugnavano essa nota con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 7.6.89, nel cui ricorso pure chiedevano espressamente il riconoscimento del rapporto di pubblico impiego per i periodi di cui sopra si è detto. Il ricorso si concludeva con decisione a loro favorevole, dPR del 21.12.1988, avente il seguente dispositivo: “ Il ricorso indicato nelle premesse è accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione”. Sul silenzio della AUSL Ba/4 cui la decisione Presidenziale era stata comunicata con nota dell’assessore regionale del marzo 99, le interessate con missiva del 2.6.99 chiedevano espressamente al D.G. della AUSL di porre in essere le determinazioni finalizzate al riconoscimento di quanto chiesto in sede di ricorso straordinario.<br />
L’amministrazione rimaneva inerte concretizzando, a dire delle ricorrenti, il silenzio rifiuto che viene ora impugnato siccome contrario a canoni di legge e difforme da quanto statuito dal Presidente della Repubblica. <br />
Le ricorrenti, che dichiarano espressamente di proseguire nell’azione volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di p.i. alle dipendenze del Comune, deducono nel corpo del presente gravame tutta una serie di indici rilevatori di esso rapporto di p.i. (vincoli di prestazioni a carattere continuativo, subordinazione disciplinare e didattica, vincolo di esclusività o prevalenza a favore dell’Ente, trattamento economico predeterminato, riconoscimento previdenziale ed assicurativo, rispetto dell’orario di servizio, mancanza di autonomia, ecc.). Aggiungendo pure che non emettevano fattura, concludono richiamando giurisprudenza per cui non è rilevante la terminologia usata (nella specie convenzione) dovendosi invece privilegiare la sostanza e cioè la effettività della prestazione, nella specie rapportabile a rapporto di impiego pubblico. <br />
Si è costituita in giudizio la AUSL Ba/4 opponendosi all’avverso gravame siccome infondato nel merito eccependo in via preliminare la inammissibilità, la improcedibilita, la intervenuta prescrizione per il riconoscimento degli effetti economici.   </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso va qualificato inammissibile vuoi quanto alla svolta azione impugnatoria vuoi quanto all’azione di accertamento nei termini di seguito annotati.<br />
A) Quanto alla svolta azione impugnatoria, erroneamente le ricorrenti ritengono concretizzatosi nella fattispecie il silenzio rifiuto che vanno ad impugnare.<br />
 Ed invero dopo la decisione del Capo dello Stato di accoglimento del ricorso straordinario dalle stesse proposto, e cioè il dPR del 21.12.1998      nel cui dispositivo si facevano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione <per inciso nel parere del CdS Sez. 1^ n. 2880/95 parte integrante del suddetto dPR risulta esaminato ed accolto il primo dei 5 motivi dedotti nel ricorso straordinario (ed assorbiti gli altri quattro)  e cioè il vizio di incompetenza del Presidente della USL a deliberare sulla istanza di ricostruzione di carriera previo riconoscimento della natura di pubblico impiego del servizio da esse espletato presso il Comune di Bari in forza di convenzione, il tutto siccome materia devoluta al Comitato di Gestione>, le interessate chiedevano con missiva del 2.6.1999 inviata con racc.ta a.r. che il D.G. della ASL Ba/4 assumesse i provvedimenti opportuni finalizzati al riconoscimento di quanto dalle stesse richiesto col ricorso straordinario; sul silenzio della amministrazione hanno fatto seguire il presente ricorso giurisdizionale.<br />
Il Collegio premettendo che, come è noto, avverso l’inerzia della amministrazione nel dare esecuzione ad una decisione su ricorso straordinario non può esperirsi il rimedio del ricorso per l’ottemperanza di cui all’art. 27 r.d. n. 1054/1924 ed art. 37 l. n. 1034/1971 perché manca il “giudicato” che non può formarsi su una decisione avente natura amministrativa, <dal che consegue il ricorrente vincitore in sede straordinaria potrà diffidare l’amministrazione e contro il silenzio rifiuto esperire il normale ricorso alla giurisdizione di legittimità del TAR (che è poi la procedura che le parti hanno seguito nella specie)>, sottolinea che ai fini della contestazione legale del silenzio rifiuto della p.a. in vista della successiva impugnazione mediante ricorso giurisdizionale, è (rectius era al tempo, anni 1999/2000)  necessaria la diffida (qui invece carente) prevista dall’art. 25 del t.u. n. 3 del 1957, atteso che tale formalità è (rectius era) imprescindibile per formare la prova dell’effettivo intendimento della amministrazione di persistere nel proprio comportamento inerte. Nella narrativa di cui innanzi si sono usati verbi al passato in quanto alla data in cui viene assunta la presente decisione cioè 9 marzo 2005 è già entrata in vigore la recentissima legge 11 febbraio 2005 n. 15 (pubblicata in G.U. 21.2.2005) recante modifiche ed integrazioni alla legge 241/90 e che, all’art. 2, prevede che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente e ciò in determinati termini. Essa norma rende ora più stringente il principio della conclusione del procedimento nel termine, nel senso che una volta che questo sia scaduto l’amministrazione si considera senz’altro inadempiente; la novella legislativa viene, quindi, ad influire profondamente sulla formazione del silenzio rifiuto (rectius inadempimento) ed appunto per ciò è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale e pertanto non può servire a regolamentare il caso che ci occupa risalente al 1999 (nella prospettazione delle ricorrenti, rifiuto successivo alla missiva del 2.6.99 ed impugnato con ricorso del luglio 2000). Ciò puntualizzato, osserva il Collegio che –e ratione temporis- la giurisprudenza (ex multis CdS Sez. IV, 23 sett. 2004, n. 6201; Tar Napoli Sez. III, 15 luglio 2004 n. 10269), anche dopo la entrata in vigore della legge 241/90 –art. 2- ha avuto modo di precisare che il soggetto che intenda reagire contro la inerzia della p.a. ha l’onere di seguire il rigoroso iter ordinario caratterizzato ai sensi dell’art. 25 sopra detto dalla presentazione di una istanza e dal silenzio protrattosi per almeno 60 gg. dalla successiva diffida a provvedere entro un congruo termine comunque non inferiore a trenta gg., notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari. Merita di essere ricordato il rigore con cui la giurisprudenza valuta la ricorrenza del requisito della diffida. Infatti affinché possa formarsi il silenzio impugnabile giurisdizionalmente è necessario che la diffida all’adozione dell’atto sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario così da richiamare l’attenzione del destinatario circa le conseguenze cui va incontro in caso di persistente inadempienza; si è pure sottolineato il contenuto monitorio della diffida e l’esatta formulazione del petitum da trascriversi nella diffida in modo da porre la p.a. nella condizione di coglierne il preciso significato (CdS Sez. V 12.7.96, n. 848), menzionandosi pure che il gravame giurisdizionale è stato ritenuto irricevibile ove a seguito della formazione del silenzio rifiuto non sia stata proposta impugnazione nel termine di decadenza (CdS Sez. V, 6.5.1991, n. 759). Per inciso va pure detto che la necessità della previa diffida non è venuta meno neanche dopo l’entrata in vigore della legge n. 205/2000, perché la stessa non ha modificato il procedimento di formazione del silenzio rifiuto, ma si è limitata ad imporre un più agile svolgimento delle sole procedure che si svolgono in sede giudiziale; resta pertanto estranea alla nuova disciplina (quella di cui alla legge 205) il regime della formazione del silenzio che attiene al momento sostanziale dello stesso (così TAR Puglia, Sez, I, 9 aprile 2002, n. 1725).  <br />
In conclusione l’azione impugnatoria avverso il silenzio rifiuto va qualificata inammissibile siccome carente la rituale diffida ad adempiere, al tempo presupposto indispensabile per la configurazione del silenzio rifiuto.  <br />
B) Passando ora all’azione di accertamento -la stessa come evincibile dall’atto introduttivo (preambolo, narrativa, conclusioni)- è intesa al riconoscimento del rapporto di pubblico impiego intercorso tra le attuali ricorrenti e l’amministrazione comunale presso cui ebbero (prima del transito alle dipendenze della amministrazione sanitaria) a prestare servizio in virtù di convenzioni. Orbene, osserva il Collegio che viene nel presente ricorso “ripetuta” la stessa azione di accertamento avanzata dalle stesse ricorrenti nel ricorso straordinario al Capo dello Stato deciso con dPR del 21.12.1998 di cui più volte si è detto, ricorrenti in via straordinaria che a detta azione di accertamento del diritto erano ben  abilitate, atteso che la tutela offerta dal ricorso straordinario investe tutte le posizioni soggettive, sia di interesse legittimo che di diritto.<br />
Da ciò deriva che la particolare azione di accertamento, ripetuta in questa sede, va qualificata inammissibile in quanto il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale nel senso che una volta proposto il primo non è più esperibile il secondo (electa una via non datur recursus ad alteram) (cfr. CdS. Sez.IV, 31 dic. 2003, n. 9292; Sez. VI, 17 aprile 1997 n. 601). <br />
In conclusione l’intero ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari Sez. I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 marzo 2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati<br />
Gennaro Ferrari	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi	&#8211; Componente Est.<br />	<br />
Raffaele Greco	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-6-2005-n-2770/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2770</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. S. Romano Est. Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (Avv.. C. Narese) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Minucci ed M. Selvaggi) sulla differenza tra insegna di esercizio ed insegna pubblicitaria 1. Autonomia e decentramento – Disciplina di Comuni Province ed enti locali – Potere regolamentare</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. S. Romano Est.<br /> Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (Avv.. C. Narese) contro il Comune di Firenze (Avv.ti A. Minucci ed M. Selvaggi)</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra insegna di esercizio ed insegna pubblicitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autonomia e decentramento – Disciplina di Comuni Province ed enti locali – Potere regolamentare del Comune in materia di pubblicità ed impianti pubblicitari – Finalità &#8211; Tutela o conservazione dei monumenti – Non vi rientra<br />
2. Autorizzazione e concessione – Art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 &#8211; Insegna di esercizio – Nozione e fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il potere regolamentare attribuito al Comune in materia di pubblicità è volto a soddisfare due distinte finalità: quella di natura tributaria ai fini della determinazione dell’imposta sulla pubblicità e quella relativa all’assetto urbanistico ed alla viabilità. È dunque estranea la ulteriore finalità volta alla tutela o alla conservazione dei monumenti, la quale, com’è noto, è primariamente attribuita all’organo statale competente (fattispecie relativa al diniego di installazione di due insegne su immobile vincolato)</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. 16 settembre 1996 n. 610, che ha sostituito l’art. 47 del d.p.r. n. 495/92 (recante il regolamento di attuazione del codice della strada), la scritta installata nella sede dell’attività è definita come “insegna di esercizio” ed è connessa allo svolgimento di una generica “attività” economica della quale serve ad individuare la sede. Nella fattispecie, gli uffici della Direzione commerciale della Cassa di Risparmio, ancorché non svolgano attività di sportello, bensì attività di consulenza finanziaria ai clienti, offrono un servizio che costituisce comunque attività economica nella sede aziendale e che, in quanto tale, deve essere suscettibile di agevole individuazione da parte della clientela</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla differenza tra insegna di esercizio ed insegna pubblicitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 2770 REG. SENT.<br />
            ANNO 2005<br />
N.      2935      REG. RIC.<br />
ANNO 1996</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	I SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2935/1996 proposto da<br />
<b>CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliata in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Minucci e Marco Selvaggi ed elettivamente domiciliato in Firenze, piazza della Signoria (Palazzo Vecchio);</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
dell’atto 28 maggio 1996, recante diniego di installazione di due insegne orizzontali da apporsi sulle pareti di Palazzo Incontri, nonché dell’atto in data 4 marzo 1996;<br />
in ipotesi, dell’art. 2, secondo comma, del regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5 aprile 2005 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211;   l’avv. C.Narese e l’avv. A.Minucci; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con istanza del 18.12.1995, la Cassa di Risparmio s.p.a. chiedeva al Sindaco di essere autorizzata ad installare, su Palazzo Incontri, ubicato in Firenze, in angolo tra via de’ Pucci e via de’ Servi,  due insegne, che sarebbero state poste sulle due pareti del palazzo prospicienti sulle due vie anzidette, essendo state collocati, nel medesimo palazzo, gli uffici della propria direzione commerciale, aperti al pubblico.<br />
Con atto del 4.3.1996, la richiesta veniva respinta “in quanto non esiste un’attività prospettante la pubblica via, oltre a ragioni di salvaguardia dell’edificio”, suggerendosi di collocare “una targa in pietra forte a lato dell’ingresso sulla parete intonacata”.<br />
Proposto ricorso amministrativo, con il quale si osservava, da un lato, che gli uffici, ivi collocati, “devono essere facilmente individuabili anche a distanza per motivi logistici” e, dall’altro, che le ragioni salvaguardia dell’edificio non potevano essere addotte a motivazione del diniego stante la richiesta di nulla osta già inoltrata alla competente Soprintendenza, il comune ha respinto la domanda, nonché il ricorso proposto, confermando i motivi già addotti e precisando che si tratterebbe di attività amministrative e non commerciali e che la richiesta si configurerebbe non come insegna, ma come impianto pubblicitario e quindi sottoposto a diversa regolamentazione.<br />
Gli atti richiamati sono stati impugnati con il ricorso in esame, con il quale si deduce: a) eccesso di potere per difetto di presupposti, stante l’erroneità di parte della motivazione del diniego; b) violazione dell’art. 47, primo comma, d.p.r. 16.12.1992 n. 495 e dell’art. 15 d. lgs. 15.11.1993 n. 507, eccesso di potere per erronea interpretazione del regolamento comunale di disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, in quanto la nozione di insegna corrisponderebbe a quanto richiesto dalla ricorrente; c) violazione dell’art. 18 l. 1.6.1939 n. 1089 in combinato disposto con l’art. 2 del regolamento comunale, incompetenza per difetto assoluto di motivazione, in quanto la tutela dell’edificio è riservata alla competenza della Soprintendenza ai Monumenti, mentre il potere regolamentare riconosciuto al comune attiene ad altri profili, potendosi negare l’affissione solo per motivi urbanistici o di sicurezza stradale; contrasto con il parere rilasciato dalla Soprintendenza; d) in ipotesi, violazione dell’art. 18 l. n. 1089/1939 ed eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, quanto all’art. 2 del regolamento comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, ove il regolamento intenda attribuire al comune una competenza autonoma e parallela a quella della Soprintendenza.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.<br />
All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1 – Con il ricorso in esame, si impugna il diniego di installazione di due insegne sulle facciate di un immobile posto nel centro storico cittadino e soggetto a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939, motivato, da parte del comune, con riferimento ad analogo precedente provvedimento, sia con ragioni di salvaguardia dell’edificio sia con ragioni attinenti all’attività ivi esercitata che sarebbe di natura amministrativa e non commerciale e, perciò, non necessitante una visibilità al pubblico; inoltre, la richiesta si configurerebbe come impianto pubblicitario, quindi sottoposto a diversa regolamentazione.</p>
<p>2 – Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, sia pure con le precisazioni di seguito illustrate.<br />
In ordine alle asserite ragioni di salvaguardia dell’immobile vincolato, va in primo luogo rilevato che, con nulla osta reso in data 3 maggio 1996 (prodotto anche dalla difesa comunale), la locale Soprintendenza ha approvato il progetto di installazione di una sola insegna (quella apposta sulla facciata prospiciente su via de’ Pucci) e la sostituzione dell’altra (su via de’ Servi) con targa a fianco del portale di ingresso, alle condizioni ivi indicate (cfr. doc. n. 6 del comune).<br />
Avendo l’autorità competente alla tutela del vincolo espresso il proprio parere in merito al progetto di intervento presentato dalla ricorrente, che solo in parte coincide con il giudizio (interamente) ostativo al progetto manifestato dal comune con l’atto impugnato, quest’ultimo deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce la realizzazione del progetto, nei sensi e nei limiti di cui al nulla osta soprintendentizio.<br />
E’ evidente, infatti, che la competenza in materia spetta, in primo luogo, all’organo al quale è riservata la tutela del vincolo, che la esercita attraverso il nulla osta che deve essere richiesto su qualsiasi intervento da realizzarsi sull’immobile vincolato.</p>
<p>3 &#8211; In ordine alle altre motivazioni del provvedimento impugnato, la difesa del comune, in primo luogo, eccepisce che lo stesso parere della Soprintendenza fa salvo il potere dell’amministrazione comunale di accertare l’ammissibilità del progetto proposto in rapporto alla vigente legislazione; in secondo luogo, osserva che, al tempo di emanazione del provvedimento impugnato, la normativa di riferimento era costituita dal regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità, il cui art. 2, comma 2, pone il divieto di collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico.<br />
Pertanto, non potrebbe mai essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari sugli immobili di particolare interesse storico, artistico o architettonico, ad eccezioni di strumenti, quali le “targhe”, che abbiano caratteristiche tali da non contrastare con il pregio di detti immobili.<br />
Osserva il Collegio che  il potere regolamentare attribuito al comune, in materia di pubblicità è volto a soddisfare due distinte finalità: quella di natura tributaria ai fini della determinazione dell’imposta sulla pubblicità e quella relativa all’assetto urbanistico ed alla viabilità.<br />
Le normative primarie di riferimento del potere regolamentare comunale possono così individuarsi nel d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e nel d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada.<br />
L’art. 12 del d. lgs. n. 507/93, tra la pubblicità ordinaria, comprende “la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi…”.<br />
L’art. 23 d. lgs. 285/92 stabilisce che “lungo la strada è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti e impianti di pubblicità  propaganda………che possono generare confusione con la segnaletica stradale…ovvero possano arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l’attenzione.”<br />
Al potere regolamentare attribuito in materia al comune è dunque estranea la finalità, che non può essere ricompresa in quelle dianzi precisate, volta alla tutela o alla conservazione dei monumenti, la quale, com’è noto, è primariamente attribuita all’organo statale competente.<br />
E’ interessante notare, a proposito, che tale competenza appartiene interamente, per quanto riguarda i singoli immobili soggetti alla tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939 (oggi, a quella di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), all’autorità statale, diversamente dalla competenza in materia di beni paesaggistici la quale è invece attribuita, in un sistema definito di cogestione del relativo vincolo, sia all’autorità locale sia a quella statale.<br />
Ciò non toglie, peraltro, che nell’ambito della disciplina urbanistica, il comune possa prevedere i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico (art. 7, comma 2, n. 5 della legge 17.8.1942 n. 1150).<br />
Sotto tale profilo, rileva che, mentre il Soprintendente, in deroga al divieto di collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici tutelati come beni culturali, può autorizzarne il collocamento quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica funzione dei predetti edifici, l’autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell’eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza (art. 49, comma 1, d. lgs. n. 42 del 2004).<br />
Per le ragioni esposte, nella fattispecie, nella parte in cui vieta cartelli ed altri mezzi di pubblicità sui singoli edifici di interesse storico artistici soggetti alla legge n. 1089 del 1939, nonostante il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, la norma regolamentare dovrebbe ritenersi illegittima, per violazione delle fonti primarie richiamate.<br />
Nella fattispecie, peraltro, ai fini dell’accoglimento del ricorso, non occorre passare attraverso il giudizio di illegittimità dell’atto regolamentare, posto che l’impianto oggetto dell’intervento progettato non può correttamente qualificarsi come pubblicità.<br />
Ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. 16 settembre 1996 n. 610, che ha sostituito l’art. 47 del d.p.r. n. 495/92 (recante il regolamento di attuazione del codice della strada), la scritta installata nella sede dell’attività è definita come “insegna di esercizio”.<br />
A livello di disciplina comunale, il “Regolamento per l’installazione delle insegne”, che ha sostituito quello previgente, qualifica come insegne di esercizio “le iscrizioni esposte nella sede di un esercizio, di un’industria, di un commercio, di un’arte o professione, che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell’esercizio o l’attività in esso svolta, a cui l’insegna è strettamente collegata”.<br />
Pertanto, sia la legislazione statale che quella comunale connettono l’insegna allo svolgimento di una generica “attività” economica della quale l’insegna serve ad individuare la sede.<br />
Come statuito da una recente giurisprudenza, per insegna di esercizio va intesa quella che risulti installata nella sede dell’attività per individuare l’azienda nella sua dislocazione fisica e che non contenga alcun elemento grafico o comunque simbolico teso a pubblicizzare l’attività produttiva dell’impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell’attività medesima” (Tar Trentino-Alto Adige, 8 aprile 2002 n. 118).<br />
La distinzione tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria era, peraltro, già stata rilevata da questo stesso Tribunale (cfr. sentenza n. 345 del 21 giugno 1991).<br />
Nella fattispecie, gli uffici della Direzione commerciale della Cassa di Risparmio, ancorché non svolgano attività di sportello, bensì attività di consulenza finanziaria ai clienti, offrono un servizio che costituisce comunque attività economica nella sede aziendale che, in quanto tale, deve essere suscettibile di agevole individuazione da parte della clientela.<br />
Tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere che l’istanza della ricorrente, in quanto volta all’installazione di un’insegna di esercizio, non è soggetta al divieto posto dal previgente regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità.</p>
<p>4 &#8211; Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e condanna il comune resistente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 5 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA                                  &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO                                     &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott. Bernardo MASSARI                                  &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 7 GIUGNO 2005<br />
Firenze, lì 7 GIUGNO 2005</p>
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