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	<title>2767 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2767 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.2767</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2007-n-2767/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2007-n-2767/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.2767</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Raffaele Greco – Estensore. Florio Costruzioni s.r.l. (avv. R.G. Rodio) c. Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani), Minedil s.r.l. e altro (avv. G. Veneto), Copietra sud s.r.l. (avv.ti R. Padrone e G. Mariani). sulla sufficienza che l&#8217;attestazione SOA sia valida al momento della sua produzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2007-n-2767/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.2767</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-11-2007-n-2767/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2007 n.2767</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Raffaele Greco – Estensore.<br /> Florio Costruzioni s.r.l. (avv. R.G. Rodio) c.<br /> Acquedotto Pugliese s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani),<br /> Minedil s.r.l. e altro (avv. G. Veneto),<br /> Copietra sud s.r.l. (avv.ti R. Padrone e G. Mariani).</span></p>
<hr />
<p>sulla sufficienza che l&#8217;attestazione SOA sia valida al momento della sua produzione nella domanda di partecipazione alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Attestazione SOA – Domanda di partecipazione alla gara – Produzione – Validità – E’ sufficiente.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Partecipazione di un r.t.i. – Principio della immodificabilità soggettiva del concorrente – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, è sufficiente che l’attestazione SOA sia valida al momento della sua produzione in una alla domanda di partecipazione alla gara, non potendo evidentemente imputarsi al concorrente l’eventuale protrarsi delle operazioni di gara che ne faccia scadere la validità.</p>
<p>2. In tema di partecipazione di un r.t.i. ad una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, va  individuato nel momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara il momento in cui diventa assoluto il principio della immodificabilità soggettiva del concorrente, con la conseguenza che è ben possibile un mutamento nella composizione del raggruppamento tra la fase della prequalificazione e quella della domanda, purché permangano i requisiti di partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.<b> 2767</b> <br />
Reg. Sent. 2007 <br />
N. 1997 <br />
Reg. Ric. 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>  </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b></b>sul ricorso n. 1997 del 2006 proposto dalla</p>
<p><b><b>Florio Costruzioni S.r.l.</b></b>, in persona del legale rappresentante <i><i>pro tempore, </i></i>in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con le mandanti Immobiliare I.A.P. di Rosati Danilo &#038; C. S.a.s. e AXA S.r.l., rappresentata e difesa dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso lo stesso in Bari alla via Putignani, 168,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b><b>Acquedotto Pugliese S.p.a.</b></b>, in persona del legale rappresentante <i><i>pro tempore, </i></i>rappresentata e difesa dal prof. avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto in Bari alla via P. Fiore, 14, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lofoco,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>delle <b><b>società Minedil S.r.l., ICC S.r.l., Gener Service S.r.l., ICM Costruzioni di Carandente Palma e Pace Servizi S.r.l</b></b>., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i><i>pro tempore, </i></i>rappresentate e difese dall’avv. Gaetano Veneto, con domicilio eletto presso lo stesso in Bari alla via B. Cairoli, 97,</p>
<p>con l’intervento <i><i>ad opponendum</p>
<p></i></i>della Copietra Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante <i><i>pro tempore, </i></i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Padrone e Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari alla via G. Amendola, 21,</p>
<p>per l’annullamento previa sospensione</p>
<p>del provvedimento nr. 35275 del 7 dicembre 2006 recante l’aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l’affidamento del servizio di custodia, conduzione e ispezione, compresa l’attività di pronto intervento, pulizia e sanificazione delle opere fognarie, nonché dei lavori di manutenzione ordinaria e a guasto sulle reti idriche e fognanti (ambito nr. 3); nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ed in particolare del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti i verbali della Commissione di gara.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e delle controinteressate, nonché dell’interveniente <i><i>ad opponendum;</p>
<p></i></i>Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente in date 15 febbraio 2007 e 9 marzo 2007;</p>
<p>Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p>Vista l’ordinanza nr. 9 del 10 gennaio 2007, con la quale è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati;</p>
<p>Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>Relatore il Primo Referendario Raffaele Greco;</p>
<p>Uditi, all’udienza pubblica del 24 ottobre 2007, l’avv. Antonella Martellotta, in sostituzione dell’avv. Rodio, per la ricorrente, l’avv. Ada Matteo, in sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani, per l’Amministrazione, l’avv. Gismondi, in sostituzione dell’avv. Veneto per le controinteressate e gli avv.ti Mariani e Nistra, quest’ultimo in sostituzione dell’avv. Padrone, per l’interveniente <i><i>ad opponendum</i></i>;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b></b>Con ricorso notificato il 19 dicembre 2006, depositato il 20 successivo, la società Florio Costruzioni S.r.l., premesso di aver partecipato, in qualità di capogruppo di costituenda associazione temporanea di imprese, alla gara d’appalto mediante procedura ristretta bandita dall’Acquedotto Pugliese S.p.a. in data 10 luglio 2006 per l’affidamento del servizio di custodia e conduzione di livello esecutivo, compresa l’attività di pronto intervento e di sanificazione delle reti fognanti, dei lavori di manutenzione migliorativa e/o di rinnovamento tendente al risanamento strutturale e al recupero della funzionalità ed efficienza delle reti idriche ricadenti negli abitati del lotto nr. 3, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, e in particolare l’aggiudicazione disposta in favore dell’associazione temporanea di imprese avente quale mandataria la società Minedil S.r.l.<i><i></p>
<p></i></i>A sostegno dell’impugnazione, ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:</p>
<p>1) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>b); </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: a fronte della prescrizione di gara che richiedeva ai concorrenti di fornire “<i><i>l’elenco dei principali servizi di conduzione di reti di fognature intese come sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane, prestati negli anni 2003-2004-2005, con indicazione, per ciascun servizio, del destinatario, dell’importo e della durata e che il servizio è stato condotto a regola d’arte e con buon esito</i></i>”, per un ammontare complessivo non inferiore a € 2.524.000,00, l’a.t.i. poi risultata aggiudicataria aveva prodotto certificati del Comune di Napoli riferiti esclusivamente a “<i><i>lavori di manutenzione ordinaria delle Grandi Arterie e della rete fognaria principale ed interventi ricognitivi sul Collettore di Cuma e sue pertinenze</i></i>”, cui era aggiunta in calce una nota a firma dello stesso dirigente sottoscrittore del certificato, in cui si specificava che nel medesimo appalto era stato svolto anche il servizio di conduzione della rete fognaria, nota però priva di data e dell’indicazione dell’ammontare del servizio, ciò che avrebbe dovuto indurre all’esclusione del concorrente dalla gara per difetto del requisito richiesto;</p>
<p>2) ulteriore violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>b) </i></i>e paragrafo VI.3);<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: la mancata dimostrazione del requisito di cui al punto che precede comportava altresì il mancato rispetto dell’ulteriore prescrizione di gara secondo cui i requisiti relativi al fatturato globale d’impresa ed al fatturato per servizi di conduzione di reti di fognatura, in caso di partecipazione in a.t.i., avrebbero dovuto essere posseduti per intero dall’impresa mandataria, oppure dalla stessa nella misura minima del 40 %, con la restante percentuale posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti  che intendessero qualificarsi per l’esecuzione del servizio di conduzione, ciascuna nella misura minima del 10 %, infatti la Minedil S.r.l., a causa della carenza di documentazione sopra evidenziata, non arrivava a coprire la percentuale minima suindicata;</p>
<p>3) ulteriore violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>b) </i></i>e punto <i><i>d), </i></i>paragrafo VI.3);<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: nessuna delle imprese raggruppate nell’a.t.i. aggiudicataria risultava iscritta, come richiesto dal bando, alla C.C.I.A. per l’attività corrispondente alla conduzione di reti fognarie, infatti la Minedil S.r.l. era iscritta dal 22 settembre 1994 nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento e idrosanitari, dal 18 settembre 1996 in quello dei lavori stradali e dal 19 marzo 1999 in quello dell’installazione e manutenzione di impianti a gas, ascensori e montacarichi e antincendio, mentre la ICC S.r.l. esercitava dal 13 aprile 1994 nel settore delle costruzioni di opere idrauliche, tronchi idrici e fognanti, espurgo di tronchi fognanti, e la Copietra Sud S.r.l. risultava iscritta per lavori di trattamento acque, acquedotti e fognature, estrazione, lavorazione e produzione inerti di pietra, lavori edili e stradali, impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica;</p>
<p>4) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>a); </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: l’unica impresa dell’a.t.i. aggiudicataria ad essere in possesso dell’attestazione SOA, richiesta dal bando, era la ICC S.r.l., e tuttavia detta attestazione risultava scaduta in data 14 dicembre 2006, ciò che rendeva impossibile procedere all’aggiudicazione definitiva;</p>
<p>5) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006);<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: l’a.t.i. poi risultata aggiudicataria aveva subito un’illegittima modificazione soggettiva, atteso che al momento della formulazione dell’offerta era stato formalizzato il recesso della ditta D’Alessandro Antonio, che aveva invece fatto parte del raggruppamento in fase di prequalificazione;</p>
<p>6) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, in particolare artt. 86 e ss.); violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, irrazionalità, incongruità; illegittimità propria e derivata: l’offerta dell’a.t.i. Minedil, che prevedeva un ribasso del 9 % e la messa a disposizione di 200 Km di video ispezione e di 20.000 contatori, presentava vistosi profili di anomalia che la rendevano del tutto inattendibile.</p>
<p>L’Amministrazione intimata si è costituita il 3 gennaio 2007, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare; con successiva memoria del 9 gennaio 2007, ha analiticamente replicato alle censure di parte ricorrente, assumendone l’infondatezza.</p>
<p>Sempre in data 9 marzo 2007, si è costituita la controinteressata ICC S.r.l., depositando articolato atto con il quale:</p>
<p>&#8211; ha eccepito <i><i>in limine </i></i>l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale della Florio Costruzioni S.r.l. rispetto alle altre imprese costituenti il raggruppamento;</p>
<p>&#8211; ha chiesto sospendersi il giudizio in quanto risultava dallo stesso ricorso che la ricorrente non aveva conoscenza della maggior parte degli atti impugnati, non avendo ancora ottenuto l’esercizio dell’accesso (pur richiesto);</p>
<p>&#8211; nel merito, ha anch’essa controdedotto alle censure di parte ricorrente, assumendone l’inconsistenza e chiedendone la reiezione.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2007, si è costituita l’interveniente <i><i>ad opponendum </i></i>Copietra Sud S.r.l., che ha depositato atto nel quale a sua volta sosteneva l’infondatezza dei motivi di impugnazione, chiedendone il rigetto.</p>
<p>Nella circostanza, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, ritenendone insussistenti i presupposti.</p>
<p>Con motivi aggiunti notificati il 7 febbraio 2007 e depositati il 15 febbraio 2007, la ricorrente, all’esito della visione degli atti di gara – e, in particolare, del verbale del Nucleo di valutazione delle offerte sospette di anomalia del 30 novembre 2006 e della nota dell’AQP nr. 0000376 del 3 gennaio 2007 – ha formulato i seguenti altri motivi di gravame:</p>
<p>7) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punti <i><i>b), d), e) </i></i>e paragrafo VI.3);<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: dall’esame della documentazione di gara risultava chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto in giudizio dalle parti resistenti, il bando di gara richiedeva ai concorrenti l’iscrizione camerale per le attività oggetto di gara (e precisamente ai sensi della legge 25 gennaio 1994, nr. 82, e del suo regolamento attuativo), requisito non posseduto da alcuna delle imprese dell’a.t.i. Minedil;</p>
<p>8) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.2.; III.2.3, punto <i><i>b); </i></i>VI.3;<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: agli effetti del requisito del fatturato pregresso per servizi di conduzione di reti fognanti, fra i documenti prodotti dall’a.t.i. Minedil non avrebbe dovuto essere computato quello relativo ai lavori svolti dalla ICM Costruzioni per l’Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli, per un importo di € 469.708,54, certamente non riconducibili alla nozione di “<i><i>reti di fognatura</i></i>” accolta dal bando, intesa come “<i><i>sistemi di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane</i></i>”, afferendo invece a impianti fognari al servizio di singoli edifici, che il bando espressamente differenziava ed escludeva dalla nozione suidicata;</p>
<p>9) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.1, lettera <i><i>a), </i></i>art. 38, comma I, lettera <i><i>c), </i></i>d.lgs. 12 aprile 2006, nr. 163); eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: l’a.t.i. Minedil avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto l’amministratore unico della Copietra Sud, sig. Rocco Cornacchia, risultava aver riportato condanna passata in giudicato per violazione della legge urbanistica, trasporti abusivi e ingiuria, mentre l’amministratore unico della ICC S.r.l., sig. Luigi Capuzzi, risultava avere a proprio carico un decreto penale divenuto esecutivo per lesioni personali colpose, nonché un rinvio a giudizio per svariati reati (truffa, ricettazione, falso ideologico, violazioni in materia urbanistica e di tutela dei beni culturali, ambientali etc);</p>
<p>10) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di certificazioni antimafia (decreto legislativo 8 agosto 1994, nr. 490, allegato 4; artt. 10 e 3 d.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252; art. 247 d.lgs. nr. 163/2006; bando del 28 agosto 2006, pag. 7, punto <i><i>b), </i></i>e pag. 14, cause di esclusione dopo l’apertura del plico di invito; bando pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, paragrafo III.2.1, lettera <i><i>a), </i></i>e III.2.3, punto <i><i>d); </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: tra i documenti prodotti dall’a.ti. aggiudicataria mancava il nulla osta antimafia per tutti i titolari di carica sociale, ivi compresi i direttori tecnici, che ai sensi della normativa vigente erano anch’essi tenuti a produrre detta certificazione;</p>
<p>11) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.1, lettera <i><i>a); </i></i>art. 38, comma I, lettera <i><i>e), </i></i>d.lgs. nr. 163/2006; bando del 28 agosto 2006, pag. 24, “<i><i>obblighi dell’aggiudicatario definitivo</i></i>”; Circolare 230/segr. del 12 luglio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: dai documenti di regolarità contributiva presentati dalle società aderenti al raggruppamento aggiudicatario risultava che per la Minedil l’I.N.P.S. non si era mai pronunciato, mentre per la ICM Costruzioni nulla emergeva presso la Cassa Edile di competenza;</p>
<p>12) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (d.lgs. nr. 163/2006, in particolare artt. 86 e ss.); eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, irrazionalità, incongruità; illegittimità propria e derivata: del tutto inidonea risultava l’attività compiuta dalla stazione appaltante a superare i profili di anomalia dell’offerta dell’a.t.i. aggiudicataria, non essendo dato in alcuna parte di essa rinvenire elementi chiari, certi ed espliciti in ordine al costo dell’operazione, specie quanto al profilo della videoispezione.</p>
<p>Con memoria del 6 marzo 2007, l’Amministrazione intimata ha replicato ai motivi aggiunti, assumendone l’infondatezza e chiedendone la reiezione.</p>
<p>Nella stessa data, si sono costituite tutte le altre controinteressate in epigrafe indicate, unitamente alla Minedil S.r.l., a loro volta controdeducendo ai rilievi contenuti nei motivi aggiunti e chiedendone il rigetto; sempre il 6 marzo 2007, anche la Copietra Sud S.r.l. ha depositato breve memoria, replicando per la parte di proprio interesse alle censure articolate nei motivi aggiunti e sostenendone l’infondatezza.</p>
<p>In data 9 marzo 2007, la ricorrente ha altresì depositato ulteriori motivi aggiunti, notificati il 28 febbraio 2007, con i quali ha dedotto in particolare:</p>
<p>13) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>b); </i></i>VI.3);<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: all’esito dell’acquisizione  della documentazione integrale relativa agli appalti svolti dalla Minedil S.r.l. per il Comune di Napoli, cui afferivano le certificazioni prodotte in sede di gara, era possibile affermare con certezza l’inidoneità di tali certificazioni a integrare il requisito richiesto dal bando, trattandosi di appalti di lavori, i cui riferimenti normativi attenevano esclusivamente alla categoria dei lavori pubblici, ciò che risultava confermato anche dal contenuto delle prestazioni in concreto svolte;</p>
<p>14) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>b); </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: la conferma dell’inidoneità dei suindicati certificati si ricavava dal fatto che essi facevano riferimento solo a singoli tratti della rete fognaria, e non a questa complessivamente intesa;</p>
<p>15) violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (bando di gara pubblicato sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale </i></i>nr. 158 del 10 luglio 2006, Ambito 3, paragrafo III.2.3, punto <i><i>b) </i></i>e paragrafo VI.3);<i><i> </i></i>eccesso di potere per erronea presupposizione e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione; illegittimità propria e derivata: quanto sopra confermava l’incapacità di Minedil S.r.l. di raggiungere la percentuale del 40 % del requisito del fatturato pregresso, come richiesto dal bando di gara;</p>
<p>16) violazione dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento; illegittimità propria e derivata:: quanto emerso confermava la non veridicità e nullità dei certificati del Comune di Napoli, sulla cui base era stato illegittimamente ritenuto integrato in capo allìa.t.i. Minedil il requisito <i><i>de quo;</p>
<p></i></i>17) ulteriore violazione dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento; illegittimità propria e derivata: ulteriori irregolarità si riscontravano nei certificati del Comune di Napoli più volte richiamati, in particolare nel certificato del 21 giugno 2004, relativo al contratto nr. 73013 del 24 luglio 2003, si faceva menzione della categoria OS22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), non ricompresa nel contratto stesso, e nel certificato del 20 maggio 2004, relativo al contratto rep. nr. 71823 del 10 settembre 2002, si faceva riferimento alla categoria OG8, anch’essa non ricompresa nel contratto;</p>
<p>18) violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (legge 11 febbraio 1994, nr. 109; d.P.R. 21 dicembre 1999, nr. 554); violazione dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento; illegittimità propria e derivata: entrambi i suindicati certificati risultavano comunque illegittimi, in quanto sottoscritti unicamente dal dirigente responsabile del settore, e non anche dal direttore dei lavori.</p>
<p>L’Amministrazione resistente ha replicato ai nuovi motivi aggiunti in data 16 marzo 2007, assumendone l’infondatezza; altrettanto hanno fatto le controinteressate con memoria del 20 marzo 2007.</p>
<p>Alla camera di consiglio del 21 marzo 2007, fissata per l’esame della nuova istanza di sospensiva proposta dalla ricorrente, questo è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.</p>
<p>Con memoria conclusiva del 12 ottobre 2007, la ricorrente ha riepilogato e ribadito le proprie censure, insistendo per l’accoglimento dell’impugazione; nella stessa data, la Copietra Sud S.r.l. ha a sua volta depositato memoria, concludendo con diffuse argomentazioni per la reiezione integrale delle censure di parte ricorrente.</p>
<p>All’udienza del 24 ottobre 2007, la causa è stata ritenuta per la decisione. </p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b></b>1. In via preliminare, occorre esaminare l’accezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata ICC S.r.l., che assume l’impossibilità che la ricorrente, Florio Costruzioni S.r.l., possa agire anche in rappresentanza delle altre imprese associate, non essendo in alcun modo documentato tale potere di rappresentanza.</p>
<p>L’eccezione è infondata.</p>
<p>Innanzi tutto, va notato che il ricorso risulta proposto dalla Florio Costruzioni S.r.l. “<i><i>anche</i></i>” in qualità di mandataria della costituenda a.t.i., e dunque in primo luogo in proprio: al riguardo, non può dubitarsi – né, per vero, alcun rilievo è sollevato sul punto da controparte – che ciascuna delle imprese raggruppate abbia un’autonoma legittimazione processuale, fermo restando che gli esiti eventualmente favorevoli della sua azione sono estensibili <i><i>de facto </i></i>alle altre (cfr. <i><i>ex plurimis </i></i>Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, nr. 5336; sez. V, 9 giugno 2003, nr. 3241; C.G.A.R.S., 24 dicembre 2002, nr. 692; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 5 maggio 2005, nr. 5402; Id., 14 luglio 2004, nr. 10181).</p>
<p>Pertanto, anche a voler ammettere l’inammissibilità dell’impugnazione nella parte in cui è proposta in rappresentanza delle altre imprese del raggruppamento, il ricorso resta pacificamente ammissibile siccome proposto dalla Florio Costruzioni in proprio, con conseguente sostanziale irrilevanza dell’eccezione di parte controinteressata.</p>
<p>2. Superata, poi, è l’ulteriore eccezione della stessa controinteressata, che argomenta dalla genericità di talune delle censure contenute nel ricorso introduttivo, avendo la stessa ricorrente in tale sede affermato di non avere ancora cognizione diretta della maggior parte degli atti gravati.</p>
<p>Infatti, la stessa ricorrente ha in seguito acquisito piena contezza di tutti gli atti di gara e integrato e completato le proprie doglianze con i motivi aggiunti depositati in date 15 febbraio e 9 marzo 2007.</p>
<p>3. Nel merito, il ricorso si appalesa infondato e va conseguentemente respinto.</p>
<p>4. Conviene iniziare dall’esame congiunto dei primi due motivi del ricorso introduttivo, nonché dei motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2007, tutti afferenti alla lamentata carenza, in capo all’a.t.i. Minedil (aggiudicataria della gara per cui è causa) del requisito prescritto dal bando, laddove (par. III.2.3, lettera <i><i>b) </i></i>richiedeva ai concorrenti di documentare di aver svolto, nel triennio 2003-2005, servizi di conduzione di reti di fognature per un ammontare complessivo non inferiore a € 2.524.000,00; in caso di partecipazione in forma associata, era poi previsto (par. VI.3) che detto requisito dovesse essere posseduto integralmente dall’impresa mandataria, ovvero da quest’ultima nella misura minima del 40 %, mentre la restante percentuale avrebbe dovuto essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali doveva possederla nella misura minima del 10 %.</p>
<p>4.1. Fin dal ricorso originario, parte ricorrente ha sostenuto l’inidoneità a integrare il requisito <i><i>de quo </i></i>dei certificati, prodotti dall’a.t.i. aggiudicataria, relativi ad appalti svolti dalla Minedil S.r.l. per il Comune di Napoli.</p>
<p>Come emerso in corso di giudizio, la stazione appaltante chiese chiarimenti e integrazioni in ordine al contenuto di detti certificati, cui originariamente era apposta in calce una postilla a firma del medesimo Dirigente sottoscrittore degli stessi, in ordine all’importo delle prestazioni svolte e ad altri dettagli necessari alla verifica della loro idoneità a integrare il requisito prescritto dalla <i><i>lex specialis; </i></i>tuttavia, la ricorrente assume trattarsi di certificati relativi a lavori, e non a servizi, come tali insuscettibili di ogni analogia con le prestazioni oggetto del presente affidamento, che attengono a “<i><i>servizi di conduzione</i></i>” di reti di fognatura: di conseguenza, una volta esclusi i suddetti certificati, la capogruppo del raggruppamento, Minedil S.r.l., non sarebbe riuscita a integrare la percentuale minima del 40 % del requisito in oggetto, e conseguentemente il r.t.i. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.</p>
<p>Tale assunto la ricorrente ha reiterato, in sede di secondi motivi aggiunti, sulla base dell’acquisizione della documentazione integrale relativa ai contratti rep. nn. 73013 del 24 luglio 2003 e 71823 del 10 settembre 2002 (non nota alla stazione appaltante), da cui risulterebbe confermato trattarsi di appalti afferenti relativamente a lavori, disciplinati dalla normativa in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, nr. 109): ne discenderebbe, fra l’altro, la nullità dei certificati prodotti dall’a.t.i. Minedil in sede di gara per cui è causa.</p>
<p>4.2. Il Collegio, sulla base di un attento esame della documentazione tutta versata in atti, ritiene che la doglianza vada disattesa, dovendo condividersi le opposte argomentazioni delle parti resistenti.</p>
<p>Innanzi tutto, è bene sottolineare che l’appalto per cui è causa, ancorché soggetto alla disciplina in materia di appalti di servizi ed anche nominalmente avendo ad oggetto “<i><i>servizi di conduzione di reti fognanti</i></i>”, va considerato nella sua sostanza un appalto misto, che ricomprende nel suo oggetto principale anche “<i><i>lavori di manutenzione ordinaria e a guasto delle reti idriche e fognanti</i></i>” ricadenti negli abitati dell’Ambito nr. 3 (cfr. allegato 2 al ricorso introduttivo).</p>
<p>Insomma, all’affidatario era richiesta una duplice professionalità, <i><i>in primis </i></i>per lo svolgimento dei servizi di conduzione, custodia etc. delle reti, e in secondo luogo per l’effettuazione di veri e propri lavori di manutenzione, anche se erano chiaramente i primi a prevalere nell’economia complessiva dell’appalto <i><i>de quo.</p>
<p></i></i>Altrettanto può dirsi, invero, sulla scorta della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente, anche per i contratti in contestazione stipulati fra la Minedil S.r.l. e il Comune di Napoli: infatti, dall’esame delle concrete prestazioni che ne costituivano l’oggetto si ricava trattarsi di appalti che, pur avendo quale oggetto principale lavori di manutenzione delle reti fognanti, avevano in realtà natura mista, comprendendo anche servizi di custodia, videoispezione, espurgo, trasporti e conferimento in discarica di rifiuti del tutto assimilabili a quelli oggetto dell’appalto cui afferisce il presente giudizio.</p>
<p>Ciò si evince, come evidenziato dalle controinteressate nella propria memoria del 20 marzo 2007, da un semplice raffronto tra la disciplina in concreto contenuta nei suddetti contratti e quella del Capitolato speciale d’appalto allagato al bando del 10 luglio 2006, cui si riferisce il presente giudizio. </p>
<p>Infatti quest’ultimo, in particolare all’art. 28 (“<i><i>Descrizione dei servizi</i></i>”), così individua i servizi oggetto di affidamento:</p>
<p>“<i><i>1. I servizi richiesti sono essenzialmente finalizzati al mantenimento del regolare deflusso dei reflui fino all’impianto di depurazione e da questo al recapito finale, nonché al regolare funzionamento degli scarichi di troppo pieno e/o di emergenza.</p>
<p>Detti servizi comprendono:</p>
<p>a)	custodia di tutte le Infrastrutture fognanti (nere e miste), comprese griglie  manuali e automatiche di impianti di sollevamento, scarichi di emergenza, collettori delle acque di supero, emissari, recapiti finali delle acque trattate a loro accessori e pertinenze e delle condotte sommerse, ad eccezione degli impianti di depurazione;</p>
<p>b)	ispezione in continuo (24 ore su 24) dei singoli pozzetti di rete (nera e mista), di ciascun pozzetto sifonato e delle caditoie stradali dei sistemi misti;</i></i></p>
<p>c)	<i><i>disostruzione, spurgo e pulizia delle reti di fognatura, dei tronchi allaccianti, dei relativi sifoni d’attacco degli edifici, dalle caditoie stradali collegate a reti miste, con rimozione, trasporto e smaltimento in idonea discarica autorizzata del materiale solido estratto; il tutto conseguente all’attività di ispezione di cui al precedente comma;</i></i></p>
<p>d)	(…)</p>
<p>e)	<i><i>pronto intervento, 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell’anno, entro un’ora dalla segnalazione dell’utenza, dalla richiesta dell’AQP e/o dall’accertamento diretto della disfunzione o guasto, provvedendo con propria organizzazione e mezzi a:</i></i></p>
<p>&#8211;	<i><i>disostruzione, spurgo e lavaggio delle reti di fognatura, dei tronchi allaccianti, dei relativi sifoni di attacco degli edifici, delle caditoie stradali collegate alle reti miste, ivi compresi rimozione, trasporto a smaltimento, con conferimento in idonea discarica autorizzata del materiale solido eventualmente estratto;</p>
<p>&#8211;	disocclusione e pulizia di tutte le griglie presenti nelle infrastrutture fognanti, ivi comprese quelle asservite agli scaricatori di emergenza, ogni qualvolta, anche a seguito di eventi piovosi, è a rischio il regolare funzionamento del sistema fognante; rimozione, trasporto e smaltimento, con conferimento in idonea discarica, del materiale intasante estratto;</i></i></p>
<p>&#8211;	<i><i>risoluzione, per tutte le opere consegnate, delle disfunzioni e/o guasti segnalati e/o individuati che possono generare disservizio e/o pericolo a cose e/o persone, compresi i rigurgiti e gli allagamenti di qualsiasi genere e causa;</i></i></p>
<p>&#8211;	<i><i>evitare il rischio di sversamenti e/o rigurgiti fognari; </i></i>(…)” (cfr. allegato 1 alla costituzione della controinteressata ICC S.r.l.).</p>
<p>Orbene, non può non convenirsi con le controinteressate sulla sostanziale riconducibilità alle prestazioni testé indicate di quelle comunque ricomprese nei contratti più volte citati tra Minedil S.r.l. e Comune di Napoli: senza dilungarsi in ulteriori citazioni testuali, è sufficiente richiamare, per il contratto nr. 71823/02, la previsione nell’oggetto dell’appalto degli “<i><i>espurghi e trasporti rifiuti</i></i>” nonché di servizio di pronto intervento, anche mediante videoispezione, e per il nr. 73013/02 il fatto che esso comprendesse anche “<i><i>impianti, espurghi, trasporti e conferimento in discarica</i></i>”, “<i><i>video ispezioni</i></i>” e “<i><i>risanamento platea</i></i>”, oltre anche in questo caso al pronto intervento (cfr. documentazione depositata dalla ricorrente il 9 marzo 2007).</p>
<p>A ciò può aggiungersi quanto evincibile dalle certificazioni rilasciate dal Comune di Napoli relative ai due contratti <i><i>de quibus, </i></i>nonché dalla nota di chiarimenti resa dalla stessa Amministrazione comunale in data 15 novembre 2006 su richiesta della stazione appaltante (cfr. allegati 16, 17 e 19 alla memoria dell’Amministrazione del 9 gennaio 2007), in cui è espressamente attestato che effettivamente la Minedil S.r.l. svolse anche i servizi suindicati, oltre ai lavori di manutenzione.</p>
<p>A fronte di tutto ciò, non può darsi particolare rilievo al dato dell’essere entrambi gli appalti integralmente assoggettati alla disciplina in materia di lavori pubblici, ciò dipendendo unicamente dal fatto che in questo caso – a differenza di quanto visto in ordine alla gara per cui è causa – vi era evidentemente prevalenza dei lavori sui servizi, ferma restando la natura mista degli appalti medesimi: pertanto, non appare manifestamente illegittima né irragionevole la valutazione della stazione appaltante la quale, sulla base di un giudizio di sostanziale analogia tra le prestazioni oggetto dei contratti tra Minedil S.r.l. e Comune di Napoli e quelle oggetto della presente gara, ha ritenuto la documentazione prodotta idonea a integrare il requisito del fatturato pregresso come richiesto dal bando.</p>
<p>4.3. Quanto poi agli ulteriori vizi delle certificazioni del Comune di Napoli lamentati nei motivi aggiunti del 9 marzo 2007 (mancanza della sottoscrizione del direttore dei lavori, indicazione negli stessi di categorie di lavori non presenti nei relativi contratti), trattasi di mere irregolarità non idonee a determinare la nullità dei certificati medesimi, ovvero la loro non valutabilità ai fini della verifica del requisito <i><i>de quo.</p>
<p></i></i>5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso originario, in parte reiterato con il primo motivo aggiunto, in ordine alla mancanza in capo alle imprese dell’a.t.i. Minedil del requisito dell’iscrizione camerale per le attività oggetto dell’appalto di che trattasi.</p>
<p>5.1. Sul punto, va anzi tutto evidenziato che il bando di gara, al paragrafo III.2.3, lettera <i><i>d), </i></i>comprendeva tra i requisiti di capacità tecnica richiesti ai concorrenti semplicemente “<i><i>l’iscrizione alla C.C.I.A.A., o, se straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello Stato di residenza</i></i>” (cfr. allegato 2 al ricorso): pertanto, va ribadito quanto già affermato in sede cautelare, e cioè che non era richiesta l’iscrizione per specifiche categorie di attività, ma unicamente l’iscrizione <i><i>tout court </i></i>(pacificamente posseduta da tutte le imprese del raggruppamento con capogruppo Minedil S.r.l.).</p>
<p>5.2. Nei motivi aggiunti del 15 febbraio 2007, la ricorrente ha parzialmente modificato la censura, facendo riferimento non più al requisito di cui alla lettera <i><i>d) </i></i>del paragrafo III.2.3 del bando, ma a quello della successiva lettera <i><i>e), </i></i>laddove si richiedeva all’impresa concorrente “<i><i>di essere iscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge n. 82/1994, alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente indicate all’art. 1 lettere b), c), d) ed e) del DM Industria 7 luglio 1997, n. 274, per fascia di iscrizione fino ad € 2.065.827</i></i>”.</p>
<p>Giusta la previsione del successivo paragrafo VI.3, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, tale requisito era sufficiente fosse posseduto da una sola impresa raggruppata.</p>
<p>Orbene, risulta <i><i>per tabulas </i></i>che sia la Pace Servizi S.r.l. che la Gener Service S.r.l., mandanti dell’a.t.i. aggiudicataria, produssero certificazioni camerali in tutto conformi alle prescrizioni suindicate (cfr. allegati 1 e 2 alla memoria dell’Amministrazione del 6 marzo 2007).</p>
<p>6. Priva di pregio è anche la quarta censura articolata in ricorso, con la quale in sostanza si lamenta il fatto che la certificazione SOA prodotta dalla ICC S.r.l., mandante dell’a.t.i. aggiudicataria, era scaduta in corso di gara.</p>
<p>Al riguardo, deve ritenersi sufficiente che l’attestazione SOA sia valida al momento della sua produzione in una alla domanda di partecipazione alla gara, non potendo evidentemente imputarsi al concorrente l’eventuale protrarsi delle operazioni di gara che ne faccia scadere la validità; semmai, la mancanza di valida certificazione può essere preclusiva alla successiva stipula del contratto, ma per un verso in questo caso trattasi di vicenda successiva inidonea a inficiare <i><i>ex post </i></i>la procedura di aggiudicazione, e in ogni caso nella specie risulta documentato che la ICC S.r.l. ha provveduto a munirsi di nuova certificazione prima della stipula (cfr. allegato 20 alla memoria dell’Amministrazione del 9 gennaio 2007).</p>
<p>7. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta la modifica soggettiva del raggruppamento con capogruppo Minedil S.r.l., stante il recesso di una delle imprese mandanti dopo la fase di prequalificazione.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Ed invero, il Collegio condivide il più recente orientamento giurisprudenziale che individua nel momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara il momento in cui diventa assoluto il principio della immodificabilità soggettiva del concorrente, con la conseguenza che è ben possibile un mutamento nella composizione del raggruppamento tra la fase della prequalificazione e quella della domanda, purché – come è ovvio – permangano i requisiti di partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, nr. 6619; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 31 gennaio 2005, nr. 569).</p>
<p>8. Vanno poi respinti il sesto motivo del ricorso introduttivo e il settimo dei motivi aggiunti del 15 febbraio 2007, con i quali parte ricorrente assume l’anomalia dell’offerta dell’a.t.i. Minedil sulla base di articolati conteggi volti a dimostrare l’assoluta inattendibilità dei costi dichiarati (con particolare riferimento al servizio di videoispezione).</p>
<p>Al riguardo, va anzi tutto ribadito come la valutazione di congruità dell’offerta economica attenga al merito tecnico delle scelte rimesse all’Amministrazione, con la conseguente limitazione del sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità, illogicità o contraddittorietà delle valutazioni stesse.</p>
<p>Il Collegio reputa che tali ipotesi non ricorrano nel caso che occupa.</p>
<p>Infatti, la ricorrente non lamenta né l’erroneità dei dati di partenza, né la loro irragionevole o contraddittoria applicazione: semplicemente, ne assume l’inattendibilità sulla base di calcoli fondati su una propria ricostruzione dei costi che l’affidatario del servizio dovrà verosimilmente sostenere; tale ricostruzione è fortemente contestata dalle parti resistenti, che vi contrappongono una propria valutazione di piena affidabilità delle cifre indicate dall’aggiudicataria (peraltro ritenute congrue da un apposito Nucleo di valutazione: cfr. allegato 3 ai motivi aggiunti del 15 febbraio 2007).</p>
<p>Così stando le cose, non possono ritenersi sussistenti i presupposti legittimanti un sindacato di ragionevolezza su tale giudizio di congruità, chiedendosi in realtà a questo Tribunale, in buona sostanza, di procedere <i><i>ex novo </i></i>alla formulazione del giudizio medesimo, attraverso una non consentita sostituzione alla stazione appaltante nello svolgimento di compiti di amministrazione attiva.</p>
<p>9. Con il secondo motivo aggiunto del 15 febbraio 2007, la ricorrente assume poi l’inidoneità di altre certificazioni prodotte dall’a.t.i. aggiudicataria, segnatamente quelle relative a servizi svolti da Minedil S.r.l. per conto dell’I.A.C.P. di Napoli: si assume, in particolare, che tali servizi avrebbero riguardato gli scarichi fognari di singoli edifici pubblici, e pertanto non costituirebbero servizi di conduzione di reti fognanti nel senso pregnante, fatto proprio dal bando di gara, di “<i><i>sistemi di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane</i></i>”.<i><i> </p>
<p></i></i>Alla base della censura vi è la distinzione, che ha già alimentato un pregresso contenzioso tra AQP e numerose imprese, tra il concetto di “rete fognante” e quello di “rete di fognatura”: quest’ultima individuerebbe unicamente il sistema di condutture al servizio di singoli edifici, ivi comprese quelle che ne allacciano gli scarichi delle acque reflue alla rete fognaria urbana, mentre la prima nozione varrebbe a identificare il complesso delle condotte al servizio di un più vasto agglomerato urbano per la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque reflue.</p>
<p>La doglianza è infondata, avendo l’Amministrazione documentato che, proprio avendo riguardo a tale distinzione, anche per la certificazione dell’I.A.C.P. di Napoli ci si pose il problema della sua idoneità a integrare il requisito di <i><i>lex specialis </i></i>in ordine al fatturato pregresso: per questo, furono chiesti chiarimenti all’I.A.C.P. partenopeo, e si ottenne risposta dalla quale si evinceva che i servizi svolti da Minedil S.r.l. avevano riguardato non già singoli edifici, ma complessi di edifici e perfino interi quartieri di proprietà dell’Istituto (cfr. allegati 4 e 5 alla memoria dell’Amministrazione del 6 marzo 2007).</p>
<p>Pertanto, appare immune da evidenti profili di illegittimità la valutazione della stazione appaltante, che ritenne la predetta documentazione idonea a integrare, quanto meno sul piano dimensionale e strutturale, il requisito del pregresso svolgimento di servizi analoghi su “<i><i>reti fognanti</i></i>”.</p>
<p>11. Con il terzo motivo aggiunto, parte ricorrente lamenta la mancata esclusione dalla gara dell’a.t.i. Minedil, malgrado i precedenti penali e giudiziari accertati a carico dei legali rappresentanti di due delle imprese riunite.</p>
<p>Anche tale doglianza va respinta.</p>
<p>In primo luogo, nessuna rilevanza potevano avere i “carichi pendenti” a carico del legale rappresentante delle ICC S.r.l., dal momento che la causa di esclusione prevista dall’art. 38, lettera <i><i>c), </i></i>del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, ha riguardo esclusivamente alle sentenze di condanna definitive, con esclusione dei procedimenti penali ancora pendenti.</p>
<p>Quanto poi ai precedenti accertati a carico dello stesso legale rappresentante della ICC S.r.l., nonché di quello della Copietra Sud, va anzi tutto rilevato come essi non riguardassero reati ai quali il precitato art. 38 ricollega l’obbligatoria esclusione dalla gara (trattasi di fattispecie particolarmente gravi, quali l’associazione per delinquere, la corruzione etc.): pertanto, occorre verificare la ragionevolezza della valutazione implicita della stazione appaltante la quale, pur essendo a conoscenza di tali precedenti, li ha considerati inidonei a incidere sull’affidabilità morale e professionale del concorrente, e quindi a imporne l’esclusione dalla gara.</p>
<p>Infatti, è noto che il legislatore, rinunciando a prevedere un <i><i>numerus clausus </i></i>di reati idonei a determinare l’esclusione dalla gara, ha riconosciuto alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità valutativa sulla attitudine delle eventuali condanne a compromettere il rapporto fiduciario col concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2003, n. 1145; Id., sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5523; T.A.R. Sardegna, sez. I, 7 luglio 2006, n. 1433; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 19 giugno 2006, n. 664; T.A.R. Emilia–Romagna, Bologna, sez. II, 22 gennaio 2004, n. 131; T.A.,R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2004, n. 663; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2003, n. 495; T.A.R. Friuli–Venezia Giulia, 22 marzo 2003, n. 116; T.A.R. Emilia–Romagna, Bologna, sez. I, 11 marzo 2003, n. 231).</p>
<p>Ciò premesso, tenuto conto della natura dei reati cui afferiscono le condanne riportate dai due soggetti in questione (lesioni colpose, ingiuria, trasporti abusivi, abusi edilizi), il Collegio reputa non palesemente irragionevole il giudizio della stazione appaltante, che con ogni evidenza non li valutò idonei a rientrare nella nozione di “<i><i>reati gravi in danno dello Stato o della Comunità</i></i>” incidenti sulla moralità professionale <i><i>ex </i></i>art. 38 d.lgs. nr. 163 del 2006.</p>
<p>11. Da respingere è anche il quarto motivo aggiunto, con il quale si lamenta la mancata acquisizione di certificato camerale munito della c.d. dicitura antimafia ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252, in relazione ai direttori tecnici delle imprese riunite nell’a.t.i. aggiudicatario.</p>
<p>Al riguardo, non possono non condividersi i rilievi dell’Amministrazione resistente, la quale ha osservato:</p>
<p>&#8211; che la lettera d’invito prevedeva unicamente per i “<i><i>soggetti autorizzati a rappresentare e obbligare legittimamente il concorrente</i></i>” l’apposizione in calce alla certificazione camerale della c.d. dicitura antimafia (ciò che fu regolarmente- che non può farsi questione di integrazione automatica del bando da parte del citato art. 10 d.P.R. nr. 252/98, dal momento che quest’ultima norma disciplina un istituto – la c.d. informativa antimafia “atipica” – la cui finalità è unicamente quella di- che, pertanto, non può in alcun modo dirsi che i direttori tecnici, cui è anche riferita la suindicata disposizione, fossero tenuti a munirsi del nulla osta antimafia ai fini della stessa partecipazione alla gara, essendo l’Amministrazione tenuta unicam<br />
12. Da ultimo, va respinta anche l’ultima censura articolata dalla ricorrente con i motivi aggiunti del 15 febbraio 2007, con riferimento alle ipotizzate irregolarità dei documenti di regolarità contributiva prodotti dalle imprese costituenti l’a.t.i. aggiudicataria.</p>
<p>Innanzi tutto, infondata è la doglianza relativa al D.U.R.C. presentato dalla ICM Costruzioni, la quale ha documentato di non essere iscritta alle Casse Edili, sicché è inconferente la doglianza in ordine alla carenza di certificazione in tale settore.<i><i></p>
<p></i></i>Peraltro, parte ricorrente non assume né documenta l’esistenza di irregolarità contributive in capo alle imprese odierne controinteressate, ma unicamente – se ben si comprendono le doglianze – l’insufficienza o inidoneità della documentazione prodotta.</p>
<p>Orbene, al riguardo è sufficiente rilevare che il bando di gara non imponeva affatto la produzione <i><i>ab initio </i></i>del D.U.R.C., richiedendo unicamente una dichiarazione di regolarità contributiva, così come per altri requisiti richiesti ai concorrenti, da verificare poi soltanto all’esito dell’aggiudicazione.</p>
<p>Ciò l’Amministrazione ha documentato di aver fatto, sia all’esito dell’aggiudicazione provvisoria che di quella definitiva, di tal che alcuna incertezza od oscurità è rilevabile in ordine alle informazioni acquisite dalla stazione appaltante circa la regolarità contributiva delle imprese aggiudicatarie (cfr. allegati 20 e 22 alla memoria dell’Amministrazione del 6 marzo 2007).</p>
<p>13. In conclusione, s’impone una reiezione integrale dell’impugnazione, stante la riconosciuta infondatezza di tutte le censure articolate dalla ricorrente.</p>
<p>14. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, attesa l’oggettiva complessità, anche in fatto, delle questioni sottese al giudizio medesimo.</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b></b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe nr. 1997 del 2006 ed i motivi aggiunti.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007, con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Corrado Allegretta             Presidente</p>
<p>Vito Mangialardi               Componente</p>
<p>Raffaele Greco                 Componente, est.</p>
<p><i><b><i><b></p>
<p align=center></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b></i></b></i>Pubblicata mediante deposito</p>
<p>in Segreteria il <u><u>21 novembre 2007</u></u></p>
<p>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)</p>
<p></p>
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