<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2760 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2760/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2760/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2760 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2760/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2006 n.2760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-5-2006-n-2760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-5-2006-n-2760/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-5-2006-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2006 n.2760</a></p>
<p>Pres. Schinaia, Rel. Salemi Sigg. Buonocore A. Buonocore V. + altri (Avv. G. Romano) C. Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento – Napoli (n.c.) Ministero dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 111 cpc &#160;&#8211; successione a titolo particolare del diritto &#8211; nelle controversie sorte in epoca anteriore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-5-2006-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2006 n.2760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-5-2006-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2006 n.2760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Schinaia, Rel. Salemi<br /> Sigg. Buonocore A. Buonocore V. + altri (Avv. G. Romano)		C. Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento – Napoli (n.c.) Ministero dei Trasporti  (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 111 cpc &nbsp;&#8211; successione a titolo particolare del diritto &#8211; nelle controversie sorte in epoca anteriore alla privatizzazione delle Gestioni Governative e sulla sussistenza di circostanze tali da legittimare la differenziazione del trattamento economico dei dipendenti, a parità di qualifiche e mansioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione passiva &#8211;  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Nascita del diritto controverso in epoca anteriore alla privatizzazione delle Gestioni Governative &#8211;  Sussiste – Disciplina della successione a titolo particolare del diritto controverso – Applicabilità																																																																																											</p>
<p>2) Pubblico impiego – Retribuzione – Differenziazione del trattamento economico a parità di qualifiche e mansioni – Ammissibilità – Condizioni – Rispetto dei principi di correttezza, buona fede, ragionevolezza, non discriminazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Alla stregua del principio della successione tra enti a titolo particolare nel diritto controverso, la legittimazione passiva in appello in una controversia sorta nei confronti di una ex gestione governativa del Ministero dei Trasporti appartiene al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e non alla società per azioni sorta a seguito del processo di privatizzazione di tali Gestioni Governative ex DPCM 16 ottobre 2000, ciò in quanto la controversia è insorta prima della privatizzazione, con conseguente applicazione dell’art. 111 c.p.c.																																																																																												</p>
<p>2)	A parità di qualifiche e mansioni, sono legittimi  trattamenti economici differenziati, quando essi non siano discriminatori, irragionevoli o in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>Buonocore Andrea, Buonocore Vittorio, Fevola Michele, Fantarella Paolo, Luongo Armando, Molinaro Marcello, Rossetti Vincenzo, Varricchio Angelo, Zarcone Vincenzo, Iovino Clemente, Salvatore Luigi, Buco Armando, Bianchini Cosimo, Farese Giuseppe, Fuggi Cosimo, Giannone Concetta erede di Rossit Dante, Romano Sergio, Torella Antonio, Ucci Guido, Baldini Vincenzo, Bianchini Giuseppe, Bellarosa Guido Gildo, Cerniera Davide, Falco Nicola, Feoli Vincenzo, Luciani Tullio, Maturo Nicola, Falco Nicola, Perrotta Luigi, Troiano Bruno, Zampelli Antonio Luigi, D’Onofrio Gerardo</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Romano con quali sono elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. Stefania Jasonna, al Viale Mazzini, n. 132,</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; la <b>Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>&#8211; Il <b>Ministero dei trasporti</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma Via dei Portoghesi, n. 12; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione III, n. 3530 del 22 settembre 2000.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Metrocampania Nordest (già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli) in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. Pafundi, per delega dell’avv. Romano, l’avvocato dello Stato Aiello e l’avv. Soprano<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>In attuazione dell’art. 1, comma 7, D.L. 4 marzo 1989, n. 77, conv. nella L. 5 maggio 1989, n. 160, che prevedeva l’accorpamento in un’unica azienda delle Gestioni governative della Ferrovia Alifana e della Ferrovia Benevento-Napoli, con decreto del Ministro dei Trasporti 20 novembre 1991, n. 2307, veniva istituita, previa soppressione delle due gestioni governative, ed in luogo delle stese, un’unica azienda denominata Gestione governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli.<br />
Gli appellanti indicati in epigrafe, già dipendenti della soppressa Gestione governativa della Ferrovia Benevento-Napoli e successivamente dipendenti della nuova Gestione governativa, proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, deducendo che il personale proveniente dalla due soppresse Gestioni governative percepiva, a parità di mansioni e di qualifiche, un trattamento economico differenziato; in particolare, il personale proveniente dalla soppressa gestione governativa della Ferrovia Alifana fruiva di un migliore trattamento economico rispetto a quello proveniente dalla soppressa Gestione governativa della Ferrovia Benevento-Napoli, in quanto percepiva una speciale indennità, c.d. di lavoro intenso, derivante dal precedente rapporto di servizio con il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli.<br />
In ragione di siffatta sperequazione retributiva, le competenti organizzazioni sindacali avevano chiesto la perequazione dei trattamenti economici con decorrenza dall’1 gennaio 1992.<br />
Il Commissario della nuova Gestione Governativa unificata, con atto del 18 maggio 1992, aveva disposto l’erogazione, al personale proveniente dalla soppressa Gestione governativa della ferrovia Benevento-Napoli, a decorrere dal mese di maggio 1992, di un’anticipazione pari ad un terzo delle differenze retributive mensili per singoli livelli, anticipazione poi sospesa da giugno a settembre 1992 e poi nuovamente corrisposta da ottobre 1992.  <br />
Pertanto, i ricorrenti, chiedevano il riconoscimento del diritto ad ottenere la perequazione retributiva nella misura indicata in ricorso.<br />
Lamentavano di essere destinatari di una discriminazione economica, percependo un trattamento economico inferiore a quello dei colleghi di pari qualifica e mansioni; che tale discriminazione costituiva violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.); lamentavano altresì che la discriminazione economica costituiva violazione del principio di eguaglianza; e che la disparità di trattamento risultava in fatto riconosciuta dallo stesso datore di lavoro, come sarebbe emerso dai verbali di riunioni sindacali e dal fatto che era stato riconosciuto un anticipo pari ad 1/3 del migliore trattamento retributivo.<br />
Con sentenza n. 3530 del 22 settembre 2000, il giudice adito respingeva il ricorso.  <br />
Osservava in proposito, che, sul principio di parità di trattamento, gli orientamenti, anche più recenti della Corte di Cassazione, negavano la sussistenza di un siffatto principio nell’ordinamento con riguardo alla retribuzione, con la conseguenza che i trattamenti differenziati posti in essere da uno stesso datore di lavoro, a parità di livello ed anche di qualifiche, erano pienamente legittimi, salvo che fossero posti in essere in violazione con specifiche disposizioni di legge, ed in particolare che potessero essere configurati come atti discriminatori.<br />
Quanto al principio di ragionevolezza, lo stesso non poteva essere utilmente invocato, in quanto le differenze retributive non erano state determinate e create dalla gestione attuale datrice di lavoro, ma erano state dalla stessa ereditate per effetto del confluire in un’unica azienda del personale appartenente a due diversi enti soppressi.<br />
Il giudice di prime cure esaminava, poi, la memoria depositata il 30 giugno 2000, con la quale i ricorrenti, nel precisare le conclusioni già spiegate nella domanda introduttiva, deducevano che il diritto alla perequazione derivava da disposizioni contrattuali che erano state erroneamente applicate dalla gestione resistente.<br />
Ad avviso del T.A.R., tale domanda era inammissibile, costituendo una mutatio libelli non consentita dall’ordinamento processuale.<br />
Avverso tale sentenza, i summenzionati ricorrenti hanno interposto appello con atto notificato il 2 novembre 2001.<br />
Resistono al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Metrocampania Nordest (già Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l. che, nelle more del giudizio, è subentrata nella gestione del servizio svolto dalla citata Gestione Governativa, assorbendone il personale in virtù del D.P.C.M. 16 novembre 2000. <br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2005, l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- Forma oggetto del ricorso in appello la sentenza n. 3530 del 22 settembre 2000, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione III, ha respinto il ricorso degli appellanti indicati in epigrafe, tutti originariamente dipendenti della soppressa Gestione governativa della Ferrovia Benevento-Napoli e successivamente confluiti nella Gestione delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli.</p>
<p>2.- In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di inammissibilità del ricorso, che sono state sollevate dall’Avvocatura Generale dello Stato.  <br />
Si sostiene in proposito che, a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 16 ottobre 2000, che ha dato esecuzione all’art. 8 del D.L.gs. n. 422/97, le Gestioni Governative sono state trasformate in società per azioni, non più legate al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dotate di autonoma personalità giuridica; che, peraltro, il ricorso in appello è stato notificato il 2.11.2001 alla “Gestione Commissariale Governativa delle ferrovie Alifana e Benevento Napoli” ed al Ministero dei Trasporti, nel domicilio eletto presso l’Avvocatura generale dello Stato.<br />
Conseguentemente, stante la mancata notificazione del ricorso in appello alla summenzionata società per azioni, l’appello stesso va dichiarato inammissibile.<br />
Le suesposte eccezioni sono infondate.<br />
Il D.P.C.M. 16 ottobre 2000 è intervenuto quando il processo de quo era già in corso, essendo iniziato con ricorsi notificati nel 1993 e 1994.<br />
La vicenda che esso contempla, per le caratteristiche delle situazioni giuridiche disciplinate, può essere ricondotta nello schema della successione (tra enti) a titolo particolare nel diritto controverso.<br />
E’, dunque, applicabile l’art. 111, primo comma, c.p.c. alla stregua del quale il processo prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che ritualmente il ricorso in appello è stato notificato alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benvenuto-Napoli e al Ministero dei trasporti, che erano stati parti nel giudizio svoltosi in primo grado.<br />
2.- Può, quindi, procedersi all’esame del merito della controversia. </p>
<p>3.- Con il primo motivo di appello, i ricorrenti, ripropongono, nella sostanza, le censure contenute nel ricorso di primo grado.<br />
A loro avviso, l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4570 del 17 maggio 1996, cui si è rifatto il T.A.R.,  è in contrasto con l’altrettanto autorevole espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103/1989; in ogni caso è contestabile come una giurisprudenza formatasi in relazione a rapporti di lavoro privato possa essere trasfusa senza alcuna correzione nell’ambito del rapporto pubblicistico in esame; infine,  la gestione unificata ed il Ministero avevano sempre operato un riconoscimento del diritto all’equa retribuzione da parte dei dipendenti interessati dalla sperequazione contestata e, da ultimo, con l’accordo 8 aprile 1998, la Gestione aveva operato un ulteriore definitivo riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla medesima retribuzione goduta dai dipendenti provenienti dall’ex Gestione Ferrovia Alifana.<br />
Le censure sono infondate.<br />
3.1.- Quanto alla prima doglianza, il Collegio non ritiene che vi siano elementi per discostarsi dall’orientamento assunto da questa Sezione nella sentenza 11 ottobre 1999, n. 1346 con considerazioni che in questa sede si ripropongono.<br />
Giova sul punto ricordare che fino alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1989, la giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione era orientata, con svariati argomenti, nel senso che nel vigente ordinamento giuridico non esiste un principio generale di trattamento nei negozi intersoggettivi privati, tali da precludere all’autonomia collettiva e individuale la possibilità di differenziate posizioni retributive a parità di mansioni e qualifiche, salvo il rispetto dell’art. 36 Cost., che garantisce condizioni minime a tutti i lavoratori.<br />
Su tale consolidato orientamento si innestava la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1989 n. 103, che, nell’escludere l’illegittimità costituzionale, con riferimento all’art. 41 Cost., degli artt. 2086, 2087, 2095, 20999 e 2103 cod. civ., nella parte in cui consentono all’imprenditore, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento, osservava che “proprio in virtù dell’art. 41 Cost., il potere di iniziativa dell’imprenditore non può esprimersi in termini di pura discrezionalità o addirittura di arbitrio, ma deve essere sorretto da una causa coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento, e in specie non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”, e che è demandato al giudice ordinario l’accertamento ed il controllo sull’inquadramento dei lavoratori in base alle mansioni effettivamente svolte, con osservanza della regolamentazione dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, e nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della dignità umana dei lavoratori e del divieto di discriminazioni, nonché dei principi generali dell’ordinamento vigente, che risulta ispirato anche a fonti di diritto internazionale.<br />
A seguito di tale sentenza, alcune decisioni della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la Corte costituzionale avesse affermato un principio di parità di trattamento anche retributivo (Cass., 18 maggio 1991, n. 5590); mentre altre decisioni hanno continuato a seguire il precedente orientamento giurisprudenziale (Cass., 6 novembre 1990, n. 10648; id., 18 settembre 1991, n. 9695).<br />
Tale contrasto è stato composto dalle Sezioni unite della Cassazione con le sentenze 29 maggio 1993 nn. 6030-6034, con l’adesione all’orientamento anteriore alla pronuncia n. 103 del 1989 della Corte costituzionale: le Sezioni unite, nel 1993, hanno escluso la vigenza di un principio di parità di trattamento nei rapporti tra privati e hanno perciò ritenuti legittimi trattamenti economici differenziati a parità di qualifiche e mansioni, atteso che i trattamenti economici differenziati non sono di per sé discriminatori, in difetto di puntuale prova in tal senso, prova il cui onere incombe su chi lamenta il carattere discriminatorio.<br />
Con sentenza 17 maggio 1996 n. 4570, sono intervenute nuovamente le Sezioni unite della Corte di Cassazione a riaffermare il principio espresso nel 1993, e ad escludere la possibilità di un controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia sia individuale che collettiva, sotto il profilo delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in casi di diversità di trattamento non ricadenti in alcuna delle ipotesi legali e tipizzate di discriminazioni vietate; il rispetto delle clausole di buona fede e correttezza si impone solo quando vi è necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro, allorché quest’ultimo debba operare una scelta di lavoratori, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva.<br />
Alla luce di siffatti orientamenti deve ribadirsi, nel caso di specie, la insussistenza di un principio di parità di trattamento retributivo a parità di mansioni e qualifiche; le differenze retributive sono legittime, finche non siano poste in essere in attuazione di discriminazioni espressamente vietate dalla legge.<br />
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova, e neppure hanno dedotto, che le differenze retributive sono il frutto di un intento discriminatorio rientrante nei casi di discriminazioni vietate dalla legge (fondate su ragioni di sesso, età, razza, religione, opinioni politiche e simili).<br />
Ma, c’è da aggiungere per completezza, anche a voler aderire al meno severo orientamento della Cassazione, secondo cui le differenze di trattamento retributivo sono sindacabili non solo nel caso in cui sono discriminatorie, ma anche quando appaiono irragionevoli e in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, deve osservarsi che nel caso di specie il diverso trattamento retributivo non appare né arbitrario, né irragionevole, né in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede.<br />
Il diverso trattamento retributivo non è stato posto in essere dall’attuale datore di lavoro, ma è stato semplicemente ereditato a causa del confluire in un’unica azienda di personale proveniente da aziende diverse e soggetto a diversi contratti collettivi; inoltre, la diversità di trattamento non attiene al trattamento retributivo di base, ma discende dall’attribuzione al personale di una delle due soppresse aziende di una indennità aggiuntiva, che il datore di lavoro si è limitato a non estendere all’altra categoria di personale della Gestione.      <br />
3.2.- Quanto alla seconda doglianza, deve osservarsi che il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, si distingue da quello comune, di diritto privato, per la specialità di tale disciplina (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. n. 1687 del 3 marzo 1990).<br />
Può, quindi, consentirsi che l’individuazione dell’asserito principio della parità di trattamento retributivo debba essere ricercata nelle norme che regolano lo specifico settore del trasporto in concessione o, anche per analogia, nella disciplina generale del pubblico impiego, ma anche per tale aspetto, la pretesa degli appellanti è priva di fondamento.<br />
D’altra parte, non è neppure invocabile il principio dell’allineamento stipendiale, asseritamente operante nel pubblico impiego, perché esso è stato abrogato dall’art. 2, comma 4, D.L. 11 luglio 1992, conv. dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, abrogazione avvenuta con effetto retroattivo, secondo l’art. 7, comma 7, D.L. 19 settembre 1992, conv. dalla L. 14 novembre 1992 n. 438 (cfr. questa Sezione, n. 1346 del 1999, cit.).<br />
3.3.- Quanto alla terza doglianza, deve escludersi che vi sia stata da parte della Gestione governativa un riconoscimento del diritto dei ricorrenti a fruire della medesima retribuzione goduta dai dipendenti provenienti dall’ex Gestione Ferrovia Alifana, giacché lo stesso accordo dell’8 aprile 1998, finalizzato al riconoscimento di una speciale indennità ai dipendenti che non fruivano di differenze retributive derivanti da preesistenti accordi aziendali, nasce esclusivamente da una determinazione politico-aziendale diretta al superamento per il futuro di una situazione di disagio che interessava molti lavoratori e che si trascinava da molto tempo.</p>
<p>4.- Con il secondo motivo di appello i ricorrenti ripropongono la tesi che le differenze retributive sono dovute all’errata applicazione di accordi collettivi vigenti, censura questa che era stata tal giudice di prime cure dichiarata inammissibile, perché essendo stata introdotta in una memoria, peraltro non notificata all’Amministrazione, si traduceva in una “mutatio libelli” non consentita dall’ordinamento processuale.<br />
Più precisamente, secondo il T.A.R., parte ricorrente aveva effettuato una trasformazione obiettiva della controversia, perché, pur non deducendo nuovi elementi di fatto in senso materiale, aveva introdotto nel processo un nuovo e diverso fatto giuridico.<br />
Ad avviso del Collegio, tale assunto non è condivisibile. <br />
La mutatio libelli, non consentita dall’art. 184 c.p.c., anteriormente vigente, era soltanto quella che si traduceva in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, cioè quella che comportava una modificazione sostanziale degli elementi di fatto, introducendo nel processo un tema d’indagine completamente nuovo, perché basato su presupposti totalmente difformi da quelli prospettati nell’atto introduttivo, in modo da determinare uno spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo; laddove si era in presenza di una semplice “emendatio libelli” quando la domanda iniziale incideva sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, e sul petitum, nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr., di recente, Cass. civ., sez. II, 12 luglio 2000, n. 9239).<br />
Nella fattispecie in esame, come giova osservare, i ricorrenti aveva lamentato anche la violazione dei principi di correttezza e di buona fede ex art. 1175 e 1375 e, nell’ambito di tale censura, si colloca la tesi, da essi successivamente sviluppata, di una errata applicazione di accordi collettivi.<br />
Trattasi, quindi, non di “mutatio”, ma di “emendatio libelli”.<br />
Nel merito, gli appellanti sostengono  che il trattamento differenziato in questione trae origine da un accordo aziendale sottoscritto presso la ex Tranvie provinciali di Napoli s.p.a., risalente al 1962, secondo cui ad alcune categorie di dipendenti venivano corrisposte gli emolumenti pari a 60 ore di straordinario forfettizzato; che presso, la T.P.N.,  in data 6.2.1975, veniva sottoscritto un accordo che, per alcune categorie di dipendenti, istituiva al c.d. “indennità di lavoro intenso”, voce paga assorbente il c.d. straordinario forfettizzato, da erogarsi comunque mensilmente; che, nel 1980, interveniva il contratto collettivo nazionale di lavoro, valido per tutti gli autoferrotranviari, il quale stabiliva la nuova struttura della retribuzione mensile e distingueva (artt. 4 bis e 5), nell’ambito dei trattamenti differenziali, quelli da corrispondersi alla generalità dei dipendenti a prescindere dalla loro provenienza e/o data di assunzione e quelli, invece integrati nei trattamento sostitutivi ad personam e non assorbibili.<br />
Ad avviso degli appellanti, la voce paga “CAS ex 60 trae origine dalla voce paga “indennità lavoro intenso”, la quale, a suo volta, deriva dalle 60 ore di lavoro straordinario forfettizzato riconosciuto dal 1962; se così è, la voce la voce paga “C.A.S. ex 60” non può che essere assimilata alla voce paga “C.A.U. (competenze accessorie unificate) di cui agli artt. 4 4 5, comma III, del C.C.N.L. del 12.3.1980 e, pertanto farebbe parte integrante della retribuzione fissa e continuativa, da erogare a prescindere dalla data di assunzione del dipendente.<br />
Tale assunto non può essere condiviso.<br />
La ricostruzione storica operata dagli appellanti si pone in contrasto con quella che emerge nell’accordo stipulato l’8 aprile 1998, laddove le parti hanno dichiarato che “nell’anno 1980, per effetto del CCNL, l’indennità “Lavoro intenso” confluiva in, una quota nelle CAU (competenze accessorie unificate) e una quota nelle CAS (competenze accessorie sostitutive), mentre l’indennità NOLIP confluiva nelle voci “Accordo indennità NOLIP”, Accordo CAU NOLIP” e “Accordo CAS NOLIP”, mentre una restante quota confluiva nella voce “CAU QUOTA PEREQUATIVA”.<br />
In realtà, si tratta di indennità aggiuntive che non sembrano avere una comune origine e che sono state corrisposte dalle due soppresse aziende con criteri diversi sì da determinare la corresponsione di un trattamento retributivo più favorevole per una delle due categorie di personale, ma che non hanno comportato la violazione del contratto collettivo del 1980.</p>
<p>5.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata, anche se, in parte, con diversa motivazione.<br />
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Mario Egidio SCHINAIA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Giuseppe ROMEO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Domenico CAFINI		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Guido SALEMI		&#8211;	Consigliere, est.																																																																																										</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;16/05/2006.<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-16-5-2006-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 16/5/2006 n.2760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.2760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-27-6-2005-n-2760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-27-6-2005-n-2760/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-27-6-2005-n-2760/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.2760</a></p>
<p>Pres. Lorenzo Stevanato; Est. Fulvio Rocco il contraddittorio richiesto dall&#8217;art. 10-bis L.n. 241/1990 non può essere surrogato dalla pur comprovata esistenza di un parallelo e diverso contraddittorio processuale instaurato tra le parti ma non definito nei suoi contenuti Pubblica amministrazione &#8211; Atto amministrativo – Vizi dell’atto – Contraddittorio richiesto dall’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-27-6-2005-n-2760/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.2760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-27-6-2005-n-2760/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.2760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lorenzo Stevanato; Est. Fulvio Rocco</span></p>
<hr />
<p>il contraddittorio richiesto dall&#8217;art. 10-bis L.n. 241/1990 non può essere surrogato dalla pur comprovata esistenza di un parallelo e diverso contraddittorio processuale instaurato tra le parti ma non definito nei suoi contenuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Atto amministrativo – Vizi dell’atto – Contraddittorio richiesto dall’art. 10 –bis L. n. 241/1990 – Non può essere sostituito da altro contraddittorio non definito nei suoi contenuti – Annullamento – Non invocabilità dell’art. 21-octies.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il contraddittorio richiesto dal nuovo art. 10-bis L. n. 241/1990 non può essere surrogato dalla pur comprovata esistenza di un parallelo e diverso contraddittorio processuale instaurato tra le parti ma non definito nei suoi contenuti. Né può essere invocata, al fine di evitare il conseguente annullamento del provvedimento amministrativo, l’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990, in quanto la difesa dell’amministrazione non ha dimostrato in giudizio che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” stante la ben evidente discrezionalità che contraddistingue l’azione amministrativa finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti che possono in astratto giustificare, o meno, l’accoglimento delle istanze di proroga dei termini per la realizzazione di investimenti assistiti da finanziamento comunitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />seconda Sezione</b></p>
<p>con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Lorenzo Stevanato		Presidente f.f.<br />	<br />
Fulvio Rocco			Consigliere, relatore<br />	<br />
Alessandra Farina		Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 63/2005 proposto da<br />
<b>GALIAZZO NADIA</b>, titolare dell’Azienda Agricola La Favorita, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 466/G;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura di Venezia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Romano Morra, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/b;<br />
la <b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente pro tempore,<br />
PER<br />
l&#8217;annullamento del provvedimento dell’AVEPA di Venezia 13.10.2004 n. 10752 con il quale è stata respinta la domanda di proroga del termine di realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento relativi all’Azienda Agricola La Favorita di Galiazzo Nadia;</p>
<p>nonché con i motivi aggiunti<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento dell’AVEPA 3.1.2005 n. 1 con il quale non è stata concessa alla ricorrente la proroga per la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento;</p>
<p>nonché con i motivi aggiunti depositati il 24.5.2005<br />
per l’annullamento del decreto di diniego proroga del Dirigente della struttura periferica di Venezia dell’AVEPA n. 32 del 17.3.2005.</p>
<p>Visto il ricorso notificato il 4.1.2005 e depositato presso la segreteria il 12.1.2005, con i relativi allegati;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti in data 8.3.2005;<br />
Visti gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 24.5.2005;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato il 4.4.2005;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 29 giugno 2005, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; relatore il Consigliere Fulvio Rocco – gli avv.ti P.V. Grimani, per la parte ricorrente e F. Caprioglio, in sostituzione di R. Morra, per l’AVEPA;<br />
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;</p>
<p align=center>considerato</p>
<p>quanto segue.<br />
1) Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa dell’AVEPA nella propria memoria di costituzione dd. 31 marzo 2005 con riferimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 551, della L. 30 dicembre 2004 n. 311 (“I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla L. 24 novembre 1981 n. 689”).<br />
Infatti, per quanto segnatamente attiene al provvedimento del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia Prot. n. 10752 dd. 13 ottobre 2004, va rilevato – in via del tutto assorbente – che esso è stato adottato in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della medesima L. 311 del 2004 e che, pertanto, la sua impugnazione soggiace – all’evidenza – alla disciplina antecedente a tale ius superveniens.<br />
Per quanto attiene, invece, all’impugnazione degli ulteriori provvedimenti di diniego n. 1 dd. 3 gennaio 2005 e n. 32 dd. 17 marzo 2005, emessi sempre dal medesimo Dirigente, va rilevato che il richiamo del legislatore operato nei confronti della L. 689 del 1981 concerne un corpus normativo essenzialmente deputato a disciplinare, ai suoi articoli 22 e ss., l’impugnazione innanzi al giudice ordinario di sanzioni amministrative e che, nel caso di specie, i provvedimenti qui impugnati, proprio perché si sostanziano in dinieghi opposti alle istanze di proroga dei termini per la realizzazione di investimenti dell’attuale ricorrente assistiti da finanziamento comunitario non assumono per certo carattere sanzionatorio, dovendosi – per contro – ragionevolmente concludere nel senso che il predetto richiamo alla L. 689 del 1981 formulato dal legislatore può assumere rilievo soltanto nelle ipotesi di applicazione di misure comunitarie che rivestono, per l’appunto, valenza sanzionatoria.<br />
Diversamente argomentando infatti, si perverrebbe all’invero illogica conseguenza (evidenziata, del resto, anche dalla medesima Amministrazione qui resistente) che ogni misura comunitaria, sanzionatoria o meno, deve soggiacere al regime di impugnazione proprio della L. 689 del 1981 e alla giurisdizione ivi contemplata, ivi dunque compresa – per l’assurdo – anche un’eventuale impugnazione dell’esito di un procedimento ad evidenza pubblica di scelta del contraente con la Pubblica Amministrazione: e ciò proprio in quanto anch’esso avvenuto mediante l’applicazione di discipline che essenzialmente trovano la propria fonte in misure emanate in sede comunitaria.<br />
2) Il ricorso in epigrafe, nonché il primo ordine di motivi aggiunti – rispettivamente proposti avverso i provvedimenti del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia n. 10752 dd. 13 ottobre 2004 e n. 1 dd. 3 gennaio 2005, entrambi recanti il diniego di proroga dei termini per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento comunitario – devono, comunque, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla loro decisione, posto che gli effetti di tali provvedimenti sono stati caducati dal decreto n. 32 dd. 17 marzo 2005, sulla cui impugnazione – avvenuta con ulteriori motivi aggiunti di ricorso &#8211; si è pertanto, da ultimo, trasferito l’interesse a ricorrere originariamente, nonché medio tempore, dedotto dalla medesima Galiazzo.<br />
3) L’impugnativa proposta avverso il decreto n. 32 dd. 17 marzo 2005 va accolta avuto riguardo, in via del tutto assorbente, alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, come introdotto per effetto dell’art. 6 della L. 11 febbraio 2005 n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 dd. 21 febbraio 2005 e vigente, pertanto, al momento dell’emanazione del provvedimento qui impugnato. <br />
Lo ius novum ac superveniens dispone, infatti, nel senso che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l&#8217;autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell&#8217;eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali&#8221;.<br />
Orbene, va evidenziato che nel caso di specie tali adempimenti sono stati omessi dall’Amministrazione intimata, la quale ha – per contro – direttamente disposto la reiezione dell’istanza di proroga dei termini presentata dalla Galiazzo senza acquisire l’eventuale, nuovo contributo procedimentale di quest’ultima.<br />
Né può dirsi che l’A.VE.PA. fosse esentata da tale adempimento in ragione dei precedenti provvedimenti di diniego da essa emanati nei riguardi della stessa Galiazzo e, comunque, dall’A.VE.PA. medesima sin qui annullati in via di autotutela, in quanto proprio la circostanza dell’avvenuta rimozione di tali provvedimenti pregressi ha impedito il realizzarsi tra le parti di quel contraddittorio nel procedimento che il nuovo art. 10-bis ora impone e che non può essere surrogato dalla pur comprovata esistenza di un parallelo contraddittorio processuale instaurato tra le medesime parti e, nondimeno, anch’esso non definito nei suoi contenuti proprio per effetto del venir meno dei provvedimenti anzidetti.<br />
Né può essere invocata, nella specie, dalla difesa di A.VE.PA. l’applicazione dell’art. 21-octies della L. 241 del 1990, introdotto a sua volta, dall’art. 14, comma 1, della stessa L. 15 del 2005, in quanto la difesa della medesima A.VE.PA. non ha per certo potuto dimostrare nel presente giudizio che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr. ivi), stante la ben evidente discrezionalità che contraddistingue l’azione amministrativa finalizzata a valutare la sussistenza dei presupposti che possono in astratto giustificare, o meno, l’accoglimento delle istanze di proroga dei termini per la realizzazione di investimenti assistiti da finanziamento comunitario.<br />
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, erespinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiara improcedibili le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti del Dirigente della struttura periferica AVEPA di Venezia n. 10752 dd. 13 ottobre 2004 e n. 1 dd. 3 gennaio 2005, nel mentre accoglie l’impugnazione proposta avverso il provvedimento del medesimo Dirigente n. 32 dd. 17 marzo 2005, e, per l’effetto, annulla tale ultimo provvedimento.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-27-6-2005-n-2760/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.2760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/6/2004 n.2760</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-6-2004-n-2760/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-6-2004-n-2760/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-6-2004-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/6/2004 n.2760</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1568 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2760/04Registro Generale:4479/2004 Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-6-2004-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/6/2004 n.2760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-6-2004-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/6/2004 n.2760</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; inquadramento &#8211; graduatoria relativa alla procedura di riqualificazione per l&#8217;accesso al profilo B3 ministeriali  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4306/g">Ordinanza sospensiva del 15 marzo 2004 n. 1568</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2760/04<br />Registro Generale:4479/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Mario Egidio Schinaia<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />Cons. Rosanna De Nictolis<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 11 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MAGNIFICO SILVIA</b>rappresentata e difesa da: Avv. CESARE FUCCIcon domicilio eletto in Roma VIA BEVIGNANI N. 9</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12e nei confronti di<br />
<b>MATRONE MARIA TERESA</b>non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 1568/2004 , resa tra le parti, concernente GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCED. DI RIQUALIFICAZIONE PER L&#8217;ACCESSO AL PROFILO B3;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />
Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l’avv. Fucci e l’avv. dello Stato Noviello;</p>
<p>Ritenuto che, anche alla stregua della giurisprudenza cautelare della Sezione, non si ravvisano i presupposti per la concessione della misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4479/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 11 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-11-6-2004-n-2760/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/6/2004 n.2760</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
