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	<title>2758 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2758 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a></p>
<p>Sirio S.r.l. (Avv.ti A. Capotorto e C. Sito) c/ Comune di Napoli (Avv.ti F.M. Ferrari ed altri); GE.RI.CO S.r.l. (Avv. Migliarotti) sull&#8217;inammissibilità del ricorso cumulativo per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di lotti distinti 1. Processo amministrativo &#8211; Ricorso cumulativo – Presupposti – Distinti lotti – Aggiudicazione – Impugnazione – Inammissibilità – Eccezione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sirio S.r.l. (Avv.ti A. Capotorto e C. Sito) c/ Comune di Napoli (Avv.ti F.M. Ferrari ed altri); GE.RI.CO S.r.l. (Avv. Migliarotti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso cumulativo per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di lotti distinti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Ricorso cumulativo – Presupposti – Distinti lotti – Aggiudicazione – Impugnazione – Inammissibilità – Eccezione.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Notificazioni – Invalidità – Raggiungimento dello scopo – Sanatoria &#8211; Fattispecie.</p>
<p>3. Processo amministrativo – Aggiudicazione definitiva – Ricorso – Atti della procedura – Aggiudicazione provvisoria &#8211; Impugnazione – Necessità – Esclusione.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Forniture e servizi – Parti da eseguire – Indicazione – Sufficienza – Quote di partecipazione e di esecuzione – Corrispondenza – Obbligo – Esclusione.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Vizi formali – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo è eccezionalmente possibile a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: identità di situazioni sostanziali e processuali, dell’oggetto delle domande, del contenuto degli atti impugnati e delle censure. Pertanto, è inammissibile un ricorso volto all’impugnazione dell’aggiudicazione di distinti lotti allorché siano diverse le prestazioni oggetto di gara, le imprese aggiudicatarie e le censure proposte, salvo che il ricorrente rinunci parzialmente all&#8217;impugnazione circoscrivendo l&#8217;impugnazione ad un solo lotto. </p>
<p>2. Nel processo amministrativo le invalidità delle notificazioni possono considerarsi sanate se è stato raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto notificato. Pertanto, è valida la notifica della rinuncia effettuata irritualmente all’Avvocatura comunale impersonalmente piuttosto che ai singoli difensori se le parti hanno comunque avuto piena contezza di tale rinuncia.</p>
<p>3. L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva consente una contestazione complessiva della procedura di gara senza che sia necessario impugnare i singoli atti della procedura che non abbiano comportato un arresto procedimentale nei confronti del ricorrente (quale l&#8217;esclusione).</p>
<p>4.  Negli appalti di servizi e forniture trova applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell&#8217;art. 37 del Codice dei Contratti, che impone alle imprese raggruppate l’obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza l&#8217;obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara.</p>
<p>5. Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006, non può disporsi l&#8217;esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese per difetto di sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica allorché ciascuna delle due imprese, pur non avendo entrambe sottoscritto l&#8217;intera offerta, abbia sottoscritto la parte di offerta riferita alla propria quota di esecuzione e la busta contenente l’offerta é controfirmata da entrambe, così da assicurare la provenienza dell&#8217;offerta dal raggruppamento stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 760 del 2015, proposto da:<br />
SIRIO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Capotorto e Ciro Sito, presso il cui studio – sito in Napoli, Centro Direzionale Is.C2, Scala A- ha eletto domicilio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano (avvocatura comunale), con loro domiciliato in Napoli, piazza Municipio, presso la sede dell’avvocatura comunale;</p>
<p>nei confronti di<br />
GE.RI.CO. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. formato con la ME.CA. s.r.l., in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, presso il cui studio &#8211; sito in Napoli, Via dei Mille n. 16- ha eletto domicilio;<br />
SA.GI.FI. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Cardaropoli, presso il cui studio –sito in Napoli, Via G. Carducci 42- ha eletto domicilio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell’efficacia:<br />
a) della determina dirigenziale n. 2 del 24/7/14 rep. 276 del 28.07.14 recante indizione della gara per la refezione scolastica del Comune di Napoli negli anni 2015-2016 in favore delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado statali nonché del relativo bando e del capitolato per quanto di ragione;<br />
inoltre, quanto al lotto n. 4 (IV municipalità) della gara:<br />
b) della nota n. 4331 del 5/1/15 del dirigente del servizio attività amministrative della IV municipalità recante comunicazione dell’aggiudicazione della gara adottata con determina dirigenziale n. 5 del 31.12.14;<br />
c) di quest’ultima determinazione (5/2014);<br />
d) di tutti i verbali di gara e di ogni ulteriore atto presupposto;<br />
quanto al lotto n. 6 (VI municipalità) della gara:<br />
e) della nota n. 4071 del 5/1/15 del dirigente del servizio attività amministrative della IV municipalità recante comunicazione dell’aggiudicazione della gara adottata con determina dirigenziale n. 7 del 31.12.14;<br />
f) di quest’ultima determinazione (7/2014);<br />
g) di tutti i verbali di gara e di ogni ulteriore atto presupposto</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della GE.RI.CO. s.r.l. -anche quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la ME.CA s.r.l. &#8211; nonché della SA.GI.FI. s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Il presente ricorso è mosso dalla SIRIO s.r.l. avverso i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Comune di Napoli aggiudicava i lotti n.4 e n.6 della gara di appalto relativa alla refezione scolastica, rispettivamente, nelle municipalità IV e VI.<br />
1.2. Con nota del 24.02.2015, parte ricorrente rinunciava al ricorso avverso gli atti relativi al lotto n. 6, insistendo nel sostenere le proprie ragioni con riferimento al lotto n. 4. Nel prosieguo della trattazione, quindi, si prescinderà dall’illustrazione dei profili di merito afferenti alla impugnativa degli atti di gara riferibili al lotto n. 6.<br />
1.3. Con riferimento agli atti di aggiudicazione del lotto n. 4, parte ricorrente muove ai provvedimenti tre censure:<br />
I. l’illegittimità dell’ aggiudicazione al R.T.I. composto dalle imprese GE.RI.CO. e ME.CA. in quanto le quote di partecipazione alla gara sono paritarie e tanto sarebbe in contrasto con l’art. 275 del D.P.R. 207/2010 allorchè nel regolare i requisiti dei soggetti che partecipano all’affidamento delle procedure prevede che «per i soggetti di cui all&#8217; articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice» (tra cui appunto i raggruppamenti temporanei di imprese) «il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria»;<br />
II. la non conformità dell’offerta a quanto previsto a pag. 22 punto 11 art. 14 del capitolato allorchè si prevede che la documentazione avrebbe dovuto essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente: l’offerta, infatti, è stata sottoscritta non dai rappresentanti del R.T.I. ma solo delle singole ditte interessate all’esecuzione della specifica prestazione;<br />
III. infine, la evidente sproporzione e la irragionevolezza (entrambe in eccesso) del punteggio attribuito alla ditta concorrente in sede di valutazione dell’offerta tecnica;<br />
1.4. Si sono costituiti il Comune di Napoli, la GE.RI.CO. s.r.l., in proprio e quale capogruppo del R.T.I., nonché la SA.GI.FI. s.p.a. che si sono difesi con dovizia di argomentazioni che saranno ulteriormente illustrate nella parte in diritto. In primo luogo, peraltro, tutte le parti avverse alla ricorrente eccepiscono l’inammissibiltà del ricorso siccome presentato cumulativamente rispetto a due distinti lotti della procedura di gara, da intendersi come procedure del tutto distinte e separate. Inoltre, contestano nel merito le asserzioni di parte ricorrente chiedendo, all’esito, il rigetto del ricorso.<br />
1.5. All’udienza camerale del 25.02.2015, parte ricorrente rinunciava alla richiesta cautela e chiedeva fissarsi l’udienza di merito che era, poi, celebrata in data 29.04.2015 allorchè la causa era discussa e, poi, trattenuta in decisione.<br />
1.6. Nel corso della discussione, le parti illustravano ulteriormente le proprie ragioni, rimarcando che la rinuncia a parte del ricorso non è idonea a sanare la ragione di inammissibilità; la SA.GI.FI. s.p.a., preso atto della rinuncia, insisteva in modo particolare sull’istanza di cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dell’espressione, ritenuta offensiva, secondo cui la propria offerta avrebbe riportato “cialtronerie assolute”.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>2.1. In apice, va esaminata l’eccezione di inammissibilità spiegata concordemente da tutte le parti resistenti. Essa si basa sul condivisibile principio, affermato in casi del tutto analoghi al presente (impugnativa congiunta dell’aggiudicazione di distinti lotti) secondo cui il ricorso cumulativo è eccezionalmente possibile a condizione che ricorrano congiuntamente i «requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e le censure siano identiche» (v., Consiglio di Stato, sez. IV, 26/08/2014, n. 4305 &#8211; che richiama C.d.S. Cons. Stato Sez. V, 25-02-1991, n. 177, Cons. Stato Sez. IV, 23-09-2004, n. 6222 – e T.A.R. Roma-Lazio, sez. III, 11/11/2014 n. 11327). Nel caso di specie, infatti, è evidente che non sussistano tali presupposti in ragione della diversità delle prestazioni oggetto di gara (distinti lotti corrispondenti alla refezione in diverse aree del territorio cittadino), delle imprese aggiudicatarie e sinanche di parte delle censure.<br />
2.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’intervenuta rinuncia a una parte del ricorso (quella relativa al lotto n. 6 della gara) consenta di evitare la sanzione dell’inammissibilità dell’intero gravame. L’inammissibilità del ricorso cumulativo rispetto a questioni (e a censure) non identiche, infatti, presiede all’esigenza di non provocare la ingiustificata commistione di vicende processuali distinte –con conseguente inutile complicazione della vicenda processuale- e di non eludere la disciplina del contributo unificato (arg. ancora da C.d.S. 4305/2014, cit.).<br />
2.3.1. Sennonchè la rituale rinuncia, effettuata già prima dell’udienza camerale (con nota depositata il 24.02.2015), ha impedito la descritta commistione nel corso del processo in quanto la ‘res’ controversa è stata limitata alla sola aggiudicazione del quarto lotto, consentendo alle parti una difesa consapevole e al collegio di delimitare con precisione la materia del contendere.<br />
2.3.2. Parimenti, è venuto meno il profilo di ‘elusione’ del contributo unificato –invero particolarmente oneroso nel campo degli appalti (v. ordinanza T.R.G.A. di Trento n. 23/2014 di rimessione alla C.G.C.E. della questione relativa alla compatibilità comunitaria della disciplina del contributo unificato) &#8211; in quanto ciò che è stato versato corrisponde al dovuto in rapporto alla unicità della procedura di gara oggetto delle residue censure.<br />
2.3.3. Sul punto, conclusivamente, devono altresì essere richiamati il principio di conservazione degli atti giuridici nonché l’importanza di garantire il diritto di difesa (artt. 24, 103, 111, 113 Cost.) avverso gli atti della pubblica amministrazione che concorrono a rendere preferibile un’interpretazione che non pregiudichi del tutto la possibilità di tutelare le proprie ragioni in capo alla parte ricorrente, secondo il principio espresso dal noto brocardo ‘utile per inutile non vitiatur’.<br />
2.4. Sempre con riferimento a tale aspetto, va soggiunto che, nel corso della discussione orale, la difesa del Comune di Napoli ha rilevato l’irritualità della rinuncia poiché notificata impersonalmente all’avvocatura comunale piuttosto che ad (almeno) uno dei singoli avvocati difensori del Comune di Napoli. L’argomento, connotato da un certo formalismo, è comunque superabile in ragione del principio del raggiungimento dello scopo secondo cui le invalidità della notificazione possono considerarsi sanate se è stato raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto notificato (artt. 156 c.p.c., 44 co. 3 c.p.a.). Ebbene, nel caso di specie, lo stesso tenore della difesa delle parti dimostra che hanno avuto piena contezza della rinuncia già prima dell’udienza camerale per cui, anche rispetto ad esse, non è ravvisabile quella confusione di vicende diverse che il divieto di ricorso cumulativo tende a evitare.<br />
3. È, altresì, infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’R.T.I. resistente per la mancata impugnativa di taluni atti endoprocedimentali, quali i verbali di gara in cui si sono attribuiti i punteggi alle diverse offerte. Va ribadito, infatti, che l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva consente una contestazione complessiva della procedura di gara senza che sia necessario impugnare i singoli atti della procedura che non abbiano comportato un arresto procedimentale nei confronti della ricorrente (es. esclusione). In tal senso, si afferma ormai concordemente in giurisprudenza che persino l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria è oggetto di una mera facoltà della parte, non essendo imposta purchè si impugni l’aggiudicazione definitiva (ex multis, v. Consiglio di Stato, sez. V, 07/07/2014, n. 3449 e T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 04/06/2014, n. 3058).<br />
4. Si può, quindi, passare all’esame del merito del ricorso nella parte in cui si riferisce agli atti di gara per l’aggiudicazione del quarto lotto (relativo al servizio di refezione nella quarta municipalità del comune di Napoli).<br />
5.1. La prima censura si riferisce alla illegittimità dell’offerta dell’R.T.I. resistente per essere le quote di partecipazione alla gara paritarie, senza che si sia riconosciuto, quindi, alla mandataria una quota maggiore come prescritto, fra l’altro, dagli artt. 34 e 37 del d.lgs. 163/2006 (cod. app.) e dall’art. 275 del D.P.R. 207/2010.<br />
5.2. L’argomento non ha pregio.<br />
5.3. Come rilevato dalla difesa del Comune di Napoli, infatti, nella materia di appalti di servizi, l’art. 37 cod. app. prevede esclusivamente che nell&#8217;offerta debbano «essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati» (co. 4; il comma 13 che prevedeva l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, recentemente abrogato con D.L. 47/2014, già nella formulazione introdotta dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, circoscriveva tale obbligo ai soli appalti di lavori).<br />
5.4. L’obbligo in esame non può neppure evincersi, come preteso da parte ricorrente, dall’art. 275 co. 2 ult. periodo del D.P.R. 207/2010 che, parimenti, prevede che la mandataria debba «possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».<br />
5.5. Le norme, quindi, si riferiscono alla concreta misura dell’effettuazione delle prestazioni e non all’astratta quota di partecipazione all’R.T.I., né, peraltro, impongono la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.<br />
5.6. Il principio secondo cui, negli appalti dei servizi, sia richiesto esclusivamente che la mandataria realizzi, nella fase esecutiva, la maggior parte delle prestazioni ha trovato piena conferma nella più recente giurisprudenza (C.d.S. n. 3900 &#8211; 22 luglio 2014 &#8211; Sez. VI, T.A.R. Lecce –Puglia- sez. I, 02/05/2014, n. 1131, T.A.R. Genova –Liguria- sez. II 07 giugno 2013 n. 888; v. anche, sull’applicazione della normativa previgente Ad. plen. 22/2012), nei pareri dell’attività tutoria di settore (v. parere ANAC n. 121 del 06.06.2014), ed è stato consacrato dall’Adunanza plenaria con Sentenza n. 7 del 2014: «per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell&#8217;art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l&#8217;obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara».<br />
5.7. Orbene, nel caso di specie, il bando richiedeva che le singole scuole fossero servite in tutti i propri ‘plessi’ da «una sola delle imprese raggruppate», dovendosi indicare le parti della fornitura eseguite dai diversi operatori economici raggruppati (punto III.1.3 del bando, doc. 1, prod. SAGIFI).<br />
5.8. Tale disposizione, peraltro non contestata da parte ricorrente (lo rileva la difesa dell’R.T.I. GE.RI.CO/ME.CA), è stata pienamente rispettata dall’R.T.I. aggiudicataria allorchè, nell’offerta, si precisa quali siano le scuole fornite da ciascuna impresa e tanto consente di verificare che il principio appena menzionato (capo 5.6.) è stato rispettato. Risulta, infatti, confermato che la mandataria esegua le prestazioni in misura maggioritaria (464.560 pasti a fronte dei 328.697 pasti per la ME.CA.).<br />
5.9. Merita, altresì, di essere precisato che, nel caso di specie, risulta tutelata la finalità di garantire la serietà delle offerte, propria del sistema di qualificazione, in ragione dell’essere le due imprese associate entrambe qualificate per il 100% della fornitura.<br />
6.1. Egualmente infondata è la seconda censura relativa alla circostanza che l’R.T.I. avrebbe presentato un’offerta priva della sottoscrizione di entrambe le imprese su ogni pagina. Ciascuna delle imprese, infatti, ha sottoscritto esclusivamente la parte dell’offerta riferibile alla parte di fornitura che avrebbe effettuato direttamente.<br />
6.2. Il dato di fatto appena descritto non è contestato dai resistenti, ma si precisa che l’offerta tecnica è stata inserita in una busta controfirmata da entrambe le partecipanti al R.T.I. (v. difesa del Comune di Napoli p. 9). Inoltre, la difesa del R.T.I. resistente precisa che proprio l’obbligo di prevedere che una sola impresa effettuasse il servizio nelle singole scuole, ha imposto tale separata modalità di sottoscrizione; si afferma che, diversamente, se si fosse apposta una sottoscrizione congiunta a ogni pagina dell’offerta, la prestazione avrebbe potuto essere riferibile indistintamente a entrambe le imprese e tanto avrebbe imposto l’esclusione del R.T.I. dalla procedura per violazione del citato punto III.1.3. del bando.<br />
6.3. La questione va risolta applicando un criterio non formalistico, nel rispetto della ormai consolidata tendenza dell’ultima legislazione volta a evitare esclusioni per motivi esclusivamente formali.<br />
6.4. Giova rammentare che l’art. 46 co. 1 bis cod. appalti (inserito dall&#8217;articolo 4, comma 2, lettera d, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) dispone che: «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione».<br />
6.5. A prescindere dai dubbi interpretativi posti dalla novella legislativa del 2011, va detto che, nel caso di specie, non può parlarsi di “difetto di sottoscrizione” in quanto ogni pagina dell’offerta tecnica è stata comunque sottoscritta da una delle imprese, mentre è stata sottoscritta da entrambe la busta in cui l’offerta in questione era inserita.<br />
6.6. Evidentemente, poi, non sussiste alcun “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta” in quanto essa, in ragione delle modalità di presentazione descritte al capo che precede, è chiaramente riferibile al R.T.I. controinteressato nel suo complesso ferma rimanendo la divisione dei compiti, già descritta, nella fase esecutiva.<br />
6.7. Quand’anche, quindi, si ritenga irregolare la descritta modalità di sottoscrizione, il difetto non sarebbe tale da comportare l’esclusione del R.T.I. (in argomento, per un’interpretazione ancor più stringente delle cause di esclusione in caso di irregolarità delle sottoscrizioni, v. Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, punto 2).<br />
7.1. Resta da esaminare la terza censura che investe profili afferenti alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel valutare l’offerta del R.T.I. aggiudicatario.<br />
7.2. Sono ben noti i limiti entro i quali il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali della pubblica amministrazione.<br />
7.3. In proposito, si è ormai consolidato l’orientamento secondo cui l’esercizio di tale forma di discrezionalità –nonostante che non rientri nell’area del merito amministrativo (contraddistinto, per solito, da un’attività che implica ponderazione di interessi)- sia sindacabile dal G.A. in limiti che, sostanzialmente, ricalcano quelli che presiedono alla limitata sindacabilità dell’attività discrezionale cd. pura.<br />
7.4. Il principio di separazione dei poteri, infatti, impone di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato, ad un tempo ‘intrinseco’ (cioè effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie) e ‘forte’ (ossia tale da consentire all’giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione) sull’esercizio di discrezionalità tecnica; in tale ipotesi, infatti, al giudice sarebbe consentito di sovrapporre sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione. All’opposto, un simile potere può essere riconosciuto al giudice amministrativo solo qualora nell’operato dell’Amministrazione «vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti» (Consiglio Stato , sez. V, 01 ottobre 2010 , n. 7262). Si tratta, quindi, nel rispetto delle classificazioni operate in materia dalla migliore dottrina, di un sindacato “intrinseco” ma “debole”.<br />
7.5. Simili limitazioni alla sindacabilità dell’attività tecnico-discrezionale hanno trovato conferma nell’orientamento della Corte di Cassazione che, con riferimento a talune pronunce –peraltro minoritarie- del Giudice amministrativo che hanno ritenuto una più ampia sindacabilità delle valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione (Cons. St., sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5029; Cons. St. sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5030. Si vedano, anche, C.d.S. Sent. n. 601/1999 e Sent. 926/2004), ha chiarito che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali «deve essere svolto ‘ab estrinseco’, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione, ma non è mai sostitutivo. Il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto (…) e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa». La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione «costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto» (Cass., sez. un., 17 febbraio 2012 nn. 2312 e 2313).<br />
7.6. Nel caso di specie, nel ricorso si riporta una tabella della perizia redatta, per conto della ricorrente, dall’ing. Grimaldi in cui si evidenzierebbero dei profili di irragionevolezza della valutazione operata con riferimento al piano di trasporto del R.T.I. GE.RI.CO/ME.CA..<br />
7.7. Con riferimento a ciascun punto, il Comune di Napoli e il raggruppamento temporaneo evidenziano le ragioni per cui non sussisterebbe alcuna manifesta irragionevolezza o sproporzione della valutazione di volta in volta operata.<br />
7.8. La lettura della perizia, invero, evidenzia il chiaro, ma inammissibile, tentativo di sovrapporre una diversa valutazione a quella operata dall’amministrazione. In particolare:<br />
&#8211; sulla voce A.1.1., si valorizza la presunta superiorità tecnologica del centro di cottura della SIRIO s.r.l. e la disponibilità di un centro di cottura per le emergenze, ma, da un lato, per quest’ultimo aspetto (centro per le emergenze), il bando non pr<br />
&#8211; sulla voce A.1.2., si evidenzia il superiore monte ore offerto dalla SIRIO s.r.l.: il punteggio, come chiarito dalla difesa dell’ente locale e del R.T.I., è riferibile non solo alla ‘quantità’ di ore, ma alla complessiva organizzazione del processo prod<br />
&#8211; sui punti A.2.1. e A.2.2., si afferma la mancanza dell’indicazione dei tempi di percorrenza in rapporto ai percorsi dettagliati forniti dalla SIRIO s.r.l. e la mancata precisazione della capacità di carico dei singoli veicoli: l’assunto è smentito dal d<br />
&#8211; per la voce A.3.1., relativa al rapporto addetti/utenti, per cui non vi era l’indicazione di precisi criteri aritmetici, la valutazione operata dall’amministrazione ha riconosciuto alla SIRIO s.r.l. un punteggio ben maggiore di quello attribuito al R.T.<br />
&#8211; per la voce A.3.2. (organizzazione della fase distributiva), si lamenta la mancata considerazione di una singola miglioria apportata dalla SIRIO s.r.l. (dispositivi CALORFOOD), ma è evidente che tale aspetto non integra, in rapporto a una voce tanto com<br />
&#8211; quanto alle voci A.4. (incremento prodotti biologici), A.5. (piano di formazione), A.6. (soddisfazione utenza), A.9. (banane equo/solidale), la ricorrente ha ottenuto un punteggio maggiore, confermandosi, quindi, la migliore qualità dell’offerta ‘in par<br />
&#8211; quanto alla voce A.7. (recupero cibo), la doglianza è alquanto generica in rapporto alle modalità di recupero del cibo: la soluzione proposta dal R.T.I. appare del tutto adeguata &#8211; prevedendosi la collaborazione con due ON.LUS. locali per il recupero de<br />
&#8211; quanto, infine, alla voce A.8., la considerazione delle proposte migliorative tiene conto del grado di ‘realizzabilità’ delle singole proposte secondo una valutazione ancora una volta frutto di attività tecnico-discrezionali che non può essere confutata<br />
7.9. La censura è, pertanto, infondata poiché si sostanzia in un’inammissibile tentativo di sovrapporre la valutazione del proprio consulente a quella operata dall’amministrazione, senza che siano evidenziati aspetti di manifesta irragionevolezza.<br />
8.1. Quanto al ricorso proposto avverso il lotto 6, oggetto di rinuncia e quindi estinto (cfr. artt. 35 e 84 c.p.a.), resta da esaminare la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive riportate al superiore capo 1.6. del fatto. La rinuncia al ricorso ‘in parte qua’, in effetti, non consente di ritenere del tutto scemata la portata obiettivamente offensiva dell’espressione utilizzata negli scritti di parte ricorrente (pur ripresa dalla propria perizia) allorchè definisce ‘cialtronerie assolute’ taluni elementi dell’offerta della SA.GI.FI. s.p.a..<br />
8.2. Va, quindi, disposta, come richiesto, la cancellazione dell’espressione appena indicata.<br />
9.1. In conclusione, il ricorso va respinto quanto alle censure riferibili al lotto n. 4 e va dichiarato estinto per rinuncia (cfr. artt. 35 e 84 c.p.a., cit.) nella parte riferita al lotto n. 6 della gara in esame.<br />
9.2 Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza quanto alla decisione sul lotto 4 e vanno poste a carico del rinunciante per quel che riguarda la parte di ricorso riferibile al lotto n. 6.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
-) RESPINGE il ricorso nella parte relativa agli atti indicati in epigrafe ai numeri sub a), b), c), d) (lotto n. 4);<br />
-) DICHIARA estinto il ricorso nella parte relativa agli atti indicati in epigrafe ai numeri sub e), f), g) (lotto n. 6);<br />
-) DISPONE la cancellazione dell’espressione “cialtronerie assolute” riportata in terz’ultima pagina del ricorso (punto A.1.1.);<br />
-) CONDANNA parte ricorrente alla pagamento delle spese di lite in favore del RTI GE.RI.CO/ME.CA., del Comune di Napoli e della SA.GI.FI s.p.a. nella misura di euro 2.000 (duemila) ciascuno oltre a spese e ad accessori di legge;<br />
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
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