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	<title>2753 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2753 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Adavastro e Antonella Garavaglia, c. Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Rita Surano) Processo amministrativo : va affermata la piena disponibilità  dell&#8217;interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-29-4-2020-n-2753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2020 n.2753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Adavastro e Antonella Garavaglia, c. Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Rita Surano)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : va affermata la  piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La dichiarazione resa dalla difesa appellante in una memoria depositata in giudizio, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo esplicitamente dichiarato di non avere interesse alla coltivazione del giudizio.</em><br /> <em>Infatti, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità  dell&#8217;azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione: dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo non può che dichiarare la improcedibilità  dell&#8217;appello per sopravvenuta carenza di interesse.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/04/2020<br /> <strong>N. 02753/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02310/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2011, proposto dall&#8217;architetto &#8211;<em>Omissis</em>-., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Adavastro e Antonella Garavaglia, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Antonello Mandarano, Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. &#8211;<em>Omissis</em>-, resa tra le parti, concernente annullamento in autotutela di permesso di costruire e DIA in variante per interventi di ristrutturazione immobile<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 28 aprile 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il Cons. Cecilia Altavista<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente atto di appello è stata impugnata la sentenza pronunciata in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, n. &#8211;<em>Omissis</em>-, che ha respinto il ricorso proposto dall&#8217;architetto &#8211;<em>Omissis</em>-., avverso il provvedimento del &#8211;<em>Omissis</em>-con cui il Comune di Milano ha annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato il &#8211;<em>Omissis</em>-e le successive varianti con DIA presentate il &#8211;<em>Omissis</em>-per la ristrutturazione dell&#8217;immobile sito in-<em>Omissis</em>-, per la violazione delle distanze dell&#8217;art. 9 del DM 2 aprile 1968 n. 1444.<br /> Nell&#8217;atto di appello è stata lamentata la erroneità  della sentenza di primo grado per travisata ricostruzione ed erroneo apprezzamento del quadro normativo di riferimento rispetto alle censure proposte in primo grado, sostenendo che la disciplina delle distanze non sarebbe stata applicabile agli interventi di ristrutturazione; che la violazione sarebbe stata riconducibile ad un ampliamento dell&#8217;edificio confinante; che sarebbero mancati i presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela previsti dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241 del 1990; inoltre, l&#8217;Amministrazione non avrebbe comunque tenuto conto della soluzione tecnica proposta in sanatoria.<br /> Il 17 marzo 2020 la difesa appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all&#8217;appello.<br /> Il Comune di Milano si è costituito in giudizio in pari data e nella memoria depositata il 26 marzo 2020 ha eccepito la inammissibilità  delle censure non proposte in primo grado; ha dedotto comunque la sopravvenuta carenza di interesse concreto ed attuale all&#8217;appello, depositando documentazione relativa alle ulteriori vicende edilizie e giurisdizionali dell&#8217;immobile in questione.<br /> All&#8217;udienza, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, il giudizio è stato trattenuto in decisione.<br /> Ritiene il Collegio che, in base alla dichiarazione della difesa appellante depositata in giudizio, debba essere dichiarata la improcedibilità  del presente giudizio per la sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 84 c.p.a., &#8220;<em>la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall&#8217;avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.</em><br /> <em>Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.</em><br /> <em>La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell&#8217;udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.</em><br /> <em>Anche in assenza delle formalità  di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall&#8217;intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì¬ dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d&#8217;interesse alla decisione della causa</em>&#8220;.<br /> La dichiarazione resa dalla difesa appellante nella memoria depositata in giudizio, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo esplicitamente dichiarato di non avere interesse alla coltivazione del presente giudizio.<br /> Per costante giurisprudenza, infatti, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità  dell&#8217;interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità  dell&#8217;azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).<br /> Dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, nel caso di specie, il Collegio non può, comunque, che dichiarare la improcedibilità  del presente appello per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> In considerazione delle particolari circostanze di fatto della presente vicenda sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2020 convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Michele Pizzi, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Guarracino, Consigliere.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.2753</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-12-2008-n-2753/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-12-2008-n-2753/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.2753</a></p>
<p>Doris Durante – Presidente f.f., Giuseppina Adamo – Estensore Ing. Antonio Biccari (avv. R. Irmici) c. Comune di Torremaggiore (avv. E. Follieri), Ing. Libera Caterina Di Mauro e altro (avv.ti V. Antonucci e P. Soldano) sulla possibilità di omettere la progettazione definitiva in caso di opera pubblica non complessa Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-12-2008-n-2753/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.2753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-3-12-2008-n-2753/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2008 n.2753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Doris Durante – Presidente f.f., Giuseppina Adamo – Estensore<br /> Ing. Antonio Biccari (avv. R. Irmici) c.  Comune di Torremaggiore (avv. E. Follieri),  Ing. Libera Caterina Di Mauro e altro (avv.ti V. Antonucci e P. Soldano)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di omettere la progettazione definitiva in caso di opera pubblica non complessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Opera pubblica non complessa – Progettazione – Livelli – Progettazione definitiva – Possibilità di prescinderne – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può ritenersi viziato l&#8217;atto che, a ragione della non complessità dell&#8217;opera pubblica e quindi della relativa progettazione, ha ritenuto di poter prescindere dalla progettazione definitiva, potendosi accedere senza difficoltà direttamente a quella esecutiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 2387 del 1999, proposto</p>
<p>dall’ing. <b>Antonio Biccari, quale capogruppo della &#8220;Associazione tra Professionisti&#8221;, costituita dall’ing. Antonio Biccari e dagli architetti Alfonso Caposiena, Giovanni D&#8217;Orsi e Salvatore Margiotta</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Irmici, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 60, presso l’avv. Antonio Distaso; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
il <b>Comune di Torremaggiore</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. F. Lofoco, via P. Fiore n. 14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>ingegneri Libera Caterina Di Mauro, Vincenzo Costantino e Antonio Vocale e architetto Luigi Cicchetti<i></b></i>, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Antonucci e Pasquale Soldano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della delibera della Giunta comunale 22 luglio 1999 n. 154, con la quale è stato affidato l&#8217;incarico di eseguire i progetti esecutivi del primo, secondo, terzo e quarto stralcio, per la &#8220;realizzazione di infrastrutture e ampliamento cimitero”, nell’ambito del progetto preliminare approvato con delibera consiliare n. 83 del 30/9/1998, per un importo cadauno di Lit. 500.000.000 (cinquecentomilioni);<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché sconosciuto, in quanto lesivo; e per il conseguente<br />
risarcimento del danno ingiusto <br />
attraverso la reintegrazione in forma specifica, ovvero per equivalente;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Torremaggiore;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio degli ingegneri Libera Caterina Di Mauro, Vincenzo Costantino e Vocale Antonio e dell’architetto Luigi Cicchetti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 novembre 2008 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1. L&#8217;associazione tra professionisti, con capogruppo l&#8217;ingegner Antonio Biccari, negli anni 1997-98, ha redatto il progetto preliminare per dotare d’infrastrutture il cimitero del comune di Torremaggiore e per ampliarlo.<br />
Con delibera della Giunta comunale 22 luglio 1999 n. 154 è stato affidato l&#8217;incarico di redigere i progetti esecutivi del primo, secondo, terzo e quarto stralcio dei lavori ad altri professionisti.<br />
La nominata associazione ha impugnato allora il suddetto atto, alla stregua dei seguenti motivi:<br />
1) violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento agli articoli 16, primo comma, 17, comma 14-sexies, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come successivamente modificata e integrata;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, ex articolo 97 della Costituzione;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubbliche gare;<br />
articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />
eccesso di potere per omessa e/o erronea valutazione dei presupposti; carenza istruttoria; travisamento; sviamento; difetto assoluto di motivazione;<br />
violazione del principio del giusto procedimento;<br />
2) violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all&#8217;articolo 17, commi undicesimo e dodicesimo, della legge n. 109/1994, nella formulazione emergente ex articolo 6, quarto comma, della legge 18 novembre 1998, n. 415;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, ex articolo 97 della Costituzione;<br />
articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubbliche gare;<br />
eccesso di potere per omessa e/o erronea valutazione dei presupposti; carenza istruttoria; travisamento; sviamento; difetto assoluto di motivazione;<br />
violazione del principio del giusto procedimento;<br />
3) violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della pubblica amministrazione, ex articolo 97 della Costituzione;<br />
violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di composizione delle commissioni giudicatrici della sentenza della Corte costituzionale 26 settembre-15 ottobre 1990 n. 453;<br />
violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alla legge n. 109/1994, come successivamente modificata dalla legge n. 415/1998 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157;<br />
violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />
eccesso di potere per carenza istruttoria; illogicità manifesta; omessa e/o erronea valutazione dei presupposti; difetto assoluto di motivazione.<br />
La compagine ha altresì domandato il risarcimento del danno ingiusto in forma specifica ovvero per equivalente.<br />
Si sono costituiti il Comune di Torremaggiore e i professionisti controinteressati, contestando le tesi attoree.<br />
L&#8217;istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della prima Sezione 17 novembre 1990 n. 696.<br />
All&#8217;udienza del 12 novembre 2008 la causa è stata riservata per la decisione.<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />
2.a. Gli istanti, invocando gli articoli 16, primo comma, e 17, comma 14-sexies, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, denunciano l&#8217;illegittimità dell&#8217;azione amministrativa, nella parte in cui il Comune ha ritenuto di poter prescindere dalla sequenza dei progetti, prevista dall&#8217;articolo 16, e non ha rispettato il principio di continuità nell&#8217;affidamento degli incarichi di progettazione.<br />
In realtà, è vero che, in base all&#8217;articolo 16, primo comma, &#8220;La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva,…&#8221;; a norma del secondo comma, tuttavia &#8220;Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle&#8221;. <br />
Di conseguenza, non può ritenersi viziato l&#8217;atto che, a ragione della non complessità dell&#8217;opera e quindi della relativa progettazione, ha ritenuto di poter prescindere dalla progettazione definitiva, potendosi accedere senza difficoltà (considerata l&#8217;urgenza di ampliare il cimitero, dato l&#8217;esaurimento dei loculi) direttamente a quella esecutiva.<br />
D&#8217;altra parte, i professionisti lamentano il mancato rispetto del principio di continuità, che deducono dall&#8217;articolo 17, comma 14-sexies della legge n. 109/1994 (aggiunto dall&#8217;articolo 6 della legge 18 novembre 1998 n. 415); all’ambito di applicazione della norma è però comunque estraneo il caso dell&#8217;affidamento dell&#8217;incarico preferenziale ai soggetti che abbiano curato la progettazione preliminare; infatti, la disposizione si limita a prevedere: &#8220;Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento&#8221;. <br />
2.b. Il secondo e il terzo motivo di gravame si fondano entrambi sulla sottovalutazione di un elemento fondamentale della fattispecie: essi sembrano ignorare infatti che il valore delle progettazioni affidate (nella misura dei compensi riconosciuti ai professionisti), non solo singolarmente, considerando i distinti stralci in cui l&#8217;opera è stata divisa, ma anche cumulativamente, rimane inferiore alla soglia di 40.000 ECU (tale unità è pari a lire 1972,332, come da comunicato del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 30 dicembre 1997 n. 302).<br />
L&#8217;incarico quindi è soggetto, ratione temporis, alla disciplina di cui all&#8217;articolo 17, comma 12 (secondo periodo), della legge n. 109/1994, come sostituito dall&#8217;articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, “Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all&#8217;affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ) ed e), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l&#8217;esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare”.<br />
Su tale norma la Sezione è giunta a conclusioni delle quali non vi è motivo di discostarsi, osservando “che gli incarichi ora contestati appartengono agli incarichi di ultima fascia, sotto la soglia individuata dal legislatore (40.000 ECU secondo la c.d. Merloni ter portati a 100.000 euro dalla legge 166/02) per i quali ai sensi di legge comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono alla stazione appaltante l&#8217;affidamento a soggetti di fiducia, assolti i soli oneri della verifica dell&#8217;esperienza e della capacità professionali e della motivazione in relazione al progetto da affidare. In altre parole per l&#8217;attribuzione di incarichi di progettazione al di sotto di questa ulteriore fascia, ulteriore perché al di sotto della soglia comunitaria, il legislatore non prescrive l&#8217;esperimento di una formale procedura di aggiudicazione né dettagliati adempimenti preliminari né puntuale determinazione di specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante&#8221; (sentenza 22 agosto 2006 n. 3030).<br />
In concreto, risulta che la Giunta municipale, seppur esternando le relative ragioni in modo piuttosto scarno e generico, ha effettuato le verifiche di legge e ha reputati i tecnici controinteressati meritevoli di fiducia ai fini del conferimento degli incarichi, il cui espletamento presentava i caratteri dell’urgenza.<br />
Al proposito occorre ricordare che la disposizione applicata è stata poi ulteriormente modificata dall&#8217;articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e successivamente dall&#8217;articolo 24, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), sicché il riferimento all&#8217;articolo 17, comma 12, della legge n. 109/1994, contenuto nelle pronunce richiamate dai ricorrenti nella memoria del 15-18 settembre 2008, non è univoco, risultando tale comma diversamente formulato a seguito dei vari aggiustamenti legislativi intervenuti nel tempo.<br />
Da questa premessa discendono una serie di conseguenze, che tutte smentiscono le tesi attoree.<br />
In primo luogo, la scissione in stralci della progettazione è irrilevante, in quanto non configura alcuna elusione della normativa nazionale o comunitaria.<br />
In secondo luogo, l&#8217;incarico ha natura fiduciaria e non consegue ad una procedura di selezione/comparazione.<br />
In terzo luogo, proprio per questo motivo, la scelta non doveva essere necessariamente operata da una commissione ovvero da soggetti con particolare competenza tecnica.<br />
2.c. In relazione a quest’ultimo punto, sviluppato con il terzo motivo di ricorso, la memoria del 15-18 settembre 2008 introduce una nuova contestazione (in particolare, viene denunciata l&#8217;incompetenza della giunta comunale, mentre, secondo la prospettazione degli istanti, l&#8217;atto doveva essere emesso dal dirigente), che ovviamente, proprio perché non inserita nell&#8217;originario ricorso (ma tardivamente in un atto non notificato alle controparti), deve ritenersi inammissibile.<br />
In conclusione il gravame, nella sua parte demolitoria, dev’essere respinto. Di riflesso, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcun danno ingiusto, identica sorte subisce anche la domanda risarcitoria. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Doris Durante, Presidente FF<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore<br />
Savio Picone, Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/12/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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