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	<title>27517 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27517 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.27517</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2010-n-27517/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2010-n-27517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.27517</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Bottiglieri A.S. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato). sull&#8217;illegittimità del riesame in corso di correzione da parte della Commissione degli orientamenti per valutare gli elaborati dai candidati di un concorso per notai 1. Concorsi pubblici – Notai – Elaborati scritti &#8211; Valutazione – Criteri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2010-n-27517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.27517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2010-n-27517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.27517</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini  <i>Est.</i> Bottiglieri<br /> A.S. (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del riesame in corso di correzione da parte della Commissione degli orientamenti per valutare gli elaborati dai candidati di un concorso per notai</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Notai – Elaborati scritti &#8211; Valutazione – Criteri – Analiticità – Necessità – Esclusione – Ragioni. 	</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Notai &#8211; Elaborati scritti – Valutazione – Commissione -Discrezionalità tecnica – Sussiste – Conseguenze – G.A. – Sindacato di merito &#8211; Esclusione	</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Notai &#8211; Elaborati scritti – Valutazione – Soluzioni – Riesame – In corso di correzione &#8211; Disparità di trattamento – Sussiste – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I criteri di valutazione delle prove scritte di concorsi che, come quello notarile, richiedono un’elevata specializzazione, non necessitano di particolare analiticità. In particolare, ai fine della valutazione degli elaborati è stata ritenuta sufficiente l’indicazione dei seguenti criteri: travisamento della traccia o contradditorietà tra le soluzioni adottate o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni, gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e nell’illustrazione delle parti teoriche, gravi carenze nella parte teorica, vizi formali sanzionati con nullità da leggi, gravi e reiterati errori di grammatica e sintassi. 	</p>
<p>2. Il giudizio della commissione esaminatrice di un concorso – nella specie per notai – comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente sul piano della legittimità e solo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, se emergenti dalla stessa documentazione ed ove tali da configurare un palese eccesso di potere. Pertanto il giudice non può entrare nel merito della valutazione.	</p>
<p>3. Nei concorsi per notai, la modifica, nel corso della correzione degli elaborati scritti, dell’orientamento della commissione in relazione alla correttezza di alcune soluzioni fornite dai candidati comporta un vizio di disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura concorsuale a seconda della tempistica della correzione. Pertanto, il riesame della correttezza delle soluzioni non implica l’irragionevolezza dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove se si procede al riesame degli elaborati ritenuti gravemente insufficienti relativamente ai profili poi diversamente apprezzati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 27517/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 08606/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8606 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Angelo Spatuzzi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della giustizia</b>, <i><b>Commissione di esame del concorso a 230 posti di notaio</b></i>, indetto con d.d.g. 10 luglio 2006 (G.U. n. 54 del 18 luglio 2006), rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Lorenzo Stucchi, Federico Prinetti, Margherita Iapaolo</b>, non costituiti in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia:<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 445 del 18 febbraio 2009 della commissione esaminatrice riportante la valutazione di non idoneità all’esito della lettura dei tre elaborati svolti dal ricorrente (busta n. 1723);<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 7 dell’8 novembre 2007, nel quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione degli elaborati;<br />	<br />
&#8211; della graduatoria pubblicata nel luglio 2009 ove il ricorrente non risulta ammesso alle prove orali;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 28 aprile 2010, il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’istante espone di aver partecipato al concorso a 230 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con d.d.g. 10 luglio 2006 (G.U. n. 54 del 18 luglio 2006), di aver sostenuto le tre prove scritte (atto <i>mortis causa</i>, atto societario, atto <i>inter vivos</i>), e di aver appreso, dopo la pubblicazione dei relativi risultati, avvenuta nel luglio 2009, di non essere stato ritenuto idoneo, all’esito della lettura dei tre elaborati, e, conseguentemente, di non essere stato ammesso a sostenere la prova orale. <br />	<br />
Con ricorso notificato il 17 ottobre 2009 e depositato il successivo 29ottobre, il medesimo ha indi impugnato innanzi a questo Tribunale, asserendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, il predetto giudizio di inidoneità, nonchè gli altri atti indicati in epigrafe, tra cui il verbale n. 7 dell’8 novembre 2007, nel quale sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove scritte.<br />	<br />
Questi i dedotti argomenti di doglianza:<br />	<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90 e dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità amministrativa; eccesso di potere per erroneità del presupposto, illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, motivazione illogica.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che l’avversato giudizio è basato su rilievi, partitamene esaminati, inconferenti ed errati. In particolare, si afferma, sulla base delle affermazioni proposte pubblicamente in varie sedi da uno dei componenti della commissione, il commissario Schiantarelli, e anche in ragione dei giudizi formulati in relazione agli elaborati di altri concorrenti, che i lavori della commissione sono stati caratterizzati da conflitti interni, attinenti all’interpretazione e all’applicazione dei criteri di valutazione predeterminati. La commissione si sarebbe poi composta, pervenendo a nuovi parametri di giudizio che hanno comportato una valutazione favorevole di soluzioni che in precedenza erano state valutate negativamente. Quanto sopra, peraltro, è avvenuto dopo la valutazione degli scritti del ricorrente;<br />	<br />
2) violazione degli artt. 10 e 11 del d. lgs. 166/06 e dei principi in materia di concorsi; eccesso di potere per irragionevolezza. <br />	<br />
Con la detta censura si introduce, in subordine, questione inerente la illegittimità, per genericità, dei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione. Tale assunto si ritiene confermato dal permutamento dell’indirizzo di cui sopra;<br />	<br />
3) violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, <i>par condicio</i> dei candidati; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà.<br />	<br />
Il ricorrente denunzia che la commissione non ha assolto l’imprescindibile obbligo di garantire l’omogeneità delle valutazioni e la <i>par condicio</i> dei concorrenti, mediante la rivalutazione degli elaborati già negativamente esaminati, al fine di applicarvi l’intervenuto adeguamento <i>in bonam partem</i> del metro di giudizio. La censura è confortata dall’illustrazione del diverso metro di giudizio applicato dalla commissione in relazione ad elaborati di altri concorrenti;<br />	<br />
4) violazione dell’art. 10, commi 2 e 5 del d. lgs. 166/06; eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e disparità di trattamento.<br />	<br />
Con la finale censura si osserva, quale ulteriore sintomo della superficialità dell’operato della commissione nella specie, che la seduta della commissione nella quale sono stati corretti, tra altri, gli elaborati del ricorrente non si è protratta per il tempo minimo previsto dalla legge (quattro ore).<br />	<br />
L&#8217;amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l&#8217;infondatezza delle esposte censure, domandando il rigetto del ricorso.<br />	<br />
L’esame della domanda di sospensione interinale dell&#8217;esecuzione dell&#8217;atto impugnato, interposta dalla parte ricorrente in via incidentale, è stata rinviata al merito.<br />	<br />
Il ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive.<br />	<br />
Il gravame è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 28 aprile 2010.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Ad integrazione di quanto esposto in narrativa, giova innanzi tutto precisare che il giudizio di non idoneità del ricorrente ai fini dell’ammissione alle prove orali del concorso notarile – espresso dalla commissione in esito alla valutazione delle tre prove scritte – reca le seguenti motivazioni:<br />	<br />
“Atto <i>mortis causa</i><br />	<br />
&#8211; discutibile appare l’apposizione dell’onere nella disposizione a favore di Sempronio consistente nella richiesta da parte dei beneficiari di “<i>subingresso e continuazione</i>”;<br />	<br />
&#8211; nella disposizione a favore di Caio il candidato prevede, dopo aver legato l’usufrutto, che allo stesso sia attribuito il ricavato dalla vendita della piena proprietà, non rendendosi conto che in tal modo allo stesso beneficiario viene legato il ricavat<br />
&#8211; errata appare la disposizione a favore di Giovanna in quanto, in difformità di quanto richiesto dalla traccia, si prevede che essa abbia effetto solo in caso di bisogno;<br />	<br />
la parte teorica appare insufficiente in tutti gli argomenti trattati;<br />	<br />
Atto societario<br />	<br />
&#8211; l’ordine del giorno appare incongruo: “<i>modifica dell’oggetto sociale; aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura per euro 500.000</i>”;<br />	<br />
&#8211; la legittimazione ed identità accertata dal presidente si riferisce ai soli soci presenti e non anche ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale in violazione di quanto previsto dall’art. 2371 c.c.;<br />	<br />
&#8211; la tecnica redazionale appare scorretta con particolare riguardo alla redazione delle postille inserite nel corpo dell’atto e non alla fine dello stesso prima della lettura e della sottoscrizione;<br />	<br />
&#8211; manca l’attestazione che la società non ha subito perdite che impediscano di deliberare l’aumento di capitale;<br />	<br />
&#8211; il termine entro il quale deve essere eseguita la sottoscrizione è inserito nella esposizione del presidente e non nel corpo della delibera;<br />	<br />
&#8211; la parte teorica appare sufficiente solo in relazione all’aumento di capitale mentre risulta carente nell’esposizione delle azioni correlate e sostanzialmente mancante in rapporto al recesso e alla liquidazione;<br />	<br />
Atto <i>inter vivos</i><br />	<br />
&#8211; si afferma che il venditore garantisce l’inesistenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli ad eccezione della sola ipoteca in favore di Sempronio;<br />	<br />
&#8211; la tecnica redazionale appare scorretta con particolare riguardo alla redazione delle postille inserite nel corpo dell’atto e non alla fine dello stesso prima della lettura e della sottoscrizione. Peraltro non viene indicato il numero complessivo delle<br />
&#8211; considera erroneamente che l’emissione dei pagherò cambiari costituisce una modalità di pagamento (errore ripetuto in parte teorica) e non una garanzia della dilazione del prezzo;<br />	<br />
&#8211; afferma che per il pagamento delle cambiali emesse “<i>potrà iscriversi ipoteca di tale importo</i>”;<br />	<br />
&#8211; afferma che il pagamento di euro 700.000 viene effettuato “<i>mediante emissione di numero…assegni circolari di importo pari a euro…ciascuno</i>”;<br />	<br />
&#8211; la parte teorica appare insufficiente in tutti gli argomenti trattati”.<br />	<br />
<i>2.</i> Con le dedotte censure il ricorrente sostiene che l’avversato giudizio è frutto di una errata e illegittima applicazione della normativa di riferimento e della violazione del principio della <i>par condicio</i>. In particolare, si afferma –sulla base delle notorie affermazioni proposte in varie sedi da uno dei componenti della commissione, il commissario Schiantarelli, e anche in ragione dei giudizi formulati sugli elaborati di altri concorrenti – che i lavori della commissione sono stati caratterizzati da rilevanti conflitti interni, attinenti all’interpretazione e all’applicazione dei criteri di valutazione, predeterminati, peraltro, in modo molto generico. La commissione si sarebbe poi composta, pervenendo a nuovi parametri di giudizio che hanno comportato una valutazione favorevole di soluzioni che in precedenza erano state valutate negativamente. E tale ricomposizione, prosegue il ricorrente, è avvenuta dopo la valutazione dei propri elaborati, senza che l’omogeneità delle valutazioni sia stata garantita mediante la rivalutazione degli elaborati già negativamente esaminati, al fine di applicarvi l’intervenuto adeguamento <i>in bonam partem</i>. <br />	<br />
<i>3.</i> Questo il pertinente quadro normativo di riferimento e i criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ai fini della valutazione delle prove scritte.<br />	<br />
Stabilisce l’art. 10, comma 2, del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166 che la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l&#8217;ordine di correzione delle prove stesse.<br />	<br />
Il successivo comma 6 affida al presidente del predetto organismo il compito di assicurare, all&#8217;interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative; ed attribuisce al medesimo presidente, allo scopo di garantire omogeneità di valutazioni, la facoltà di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell&#8217;occasione, non hanno diritto di voto e di intervento (comma 7).<br />	<br />
Quanto alle modalità di correzione degli elaborati, l’art. 11 prevede (comma 1) che ciascuna sottocommissione proceda, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l&#8217;ammissione alla prova orale.<br />	<br />
Prosegue il comma 2 indicando che “<i>salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l&#8217;idoneità</i>”.<br />	<br />
La previsione normativa da ultimo indicata stabilisce, poi, che “<i>nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell&#8217;articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi</i>”.<br />	<br />
Dal predetto contesto emerge, dunque, che l’espressione del conclusivo giudizio di idoneità avviene in esito all’apprezzamento di tutti e tre gli elaborati, salvo il caso, di cui al comma 7 dell’art. 11, in cui vengano in evidenza nullità o gravi insufficienze già dalla lettura della prima, ovvero della seconda prova, che, in quanto tali, sono suscettibili di condurre alla pretermissione della valutazione degli altri elaborati e di condurre, conseguentemente, all’espressione di un giudizio di non idoneità. In altre parole, l’obbligo di valutazione di tutti e tre gli elaborati viene meno laddove le lacune riscontrate nel primo o nel secondo rivelino carattere di accentuata gravità, sì da condurre senz’altro – e, quindi, senza l’obbligo di procedere alla lettura delle rimanenti prove – all’immediata esclusione dalla procedura.<br />	<br />
<i>4.</i> Come sopra rilevato, il comma 2 dell’art. 11 del d. lgs. 166/2006 impone alla commissione la predeterminazione dei criteri di valutazione.<br />	<br />
Tale adempimento non può che risultare rilevante anche in relazione alla previsione del già illustrato comma 7.<br />	<br />
Invero, non par dubbio che la generale fissazione dei criteri che regolano la valutazione degli elaborati postula che vengano adeguatamente precisate le tipologie di errori suscettibili di essere ricondotte alla possibilità di escludere senz’altro un candidato dalla partecipazione alle prove orali, nel caso in cui dal primo o dal secondo elaborato emergano “nullità” o “gravi insufficienze”. <br />	<br />
In altri termini, all’onere della declaratoria generale dei criteri di valutazione accede l’ulteriore onere della specificazione contenutistica delle fattispecie della “nullità” e della “grave insufficienza”, ovvero di quegli elementi che, in ragione della insuperabile, ovvero accentuatamente grave, presenza di inesattezze, consentano di procedere senz’altro alla esclusione del candidato dalla procedura selettiva.<br />	<br />
Il verbale n. 7 dell’8 novembre 2007 assolve al predetto onere.<br />	<br />
In forza di quanto ivi previsto, è stato stabilito che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d. lgs. 166/2006, non si procede alla lettura del secondo o del terzo elaborato, dichiarando non idoneo il candidato:<br />	<br />
“a) in caso di nullità, comprese quelle formali, a meno che dal complessivo esame dell’intero elaborato si evinca inequivocabilmente che tali nullità derivino da meri errori materiali;<br />	<br />
b) nel caso in cui l’elaborato presenti una delle seguenti “gravi insufficienze” e precisamente:<br />	<br />
&#8211; travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;<br />	<br />
&#8211; gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell’illustrazione delle parti teoriche;<br />	<br />
&#8211; totale mancanza delle ragioni giustificative della soluzione adottata e/o delle argomentazioni giuridiche a supporto dei ragionamenti svolti nell’elaborato;<br />	<br />
&#8211; gravi carenze della parte teorica anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;<br />	<br />
&#8211; evidente inidoneità nell’analisi e nella risoluzione dei problemi e/o dei temi posti nella traccia;<br />	<br />
&#8211; gravi errori di grammatica e/o di sintassi”.<br />	<br />
E’ stato, poi, soggiunto che:<br />	<br />
“Analogamente il candidato sarà dichiarato non idoneo allorquando le mancanze indicate ai punti a) e b) che precedono dovessero risultare dalla lettura del terzo elaborato”.<br />	<br />
Nel medesimo verbale, la commissione ha, altresì, individuato, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del d. lgs. 166/2006, i criteri “generali” di correzione cui attenersi nella valutazione degli elaborati.<br />	<br />
Al riguardo, veniva stabilito che la valutazione delle soluzioni adottate dai candidati, “per ogni questione prospettata nelle singole prove”, sarebbe intervenuta considerando prioritariamente:<br />	<br />
“- la rispondenza al contenuto della traccia;<br />	<br />
&#8211; l’aderenza ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico vigente nonché alle tecniche redazionali”.<br />	<br />
Dal contenuto del verbale emerge quindi che se le nullità o le gravi insufficienze siano emerse dalla lettura del primo o del secondo elaborato, la commissione ha escluso, sulla base della presupposta previsione di legge, di passare all’esame – rispettivamente – della seconda o terza prova sostenuta dal candidato. Se le stesse tipologie inficianti siano, invece, venute a configurarsi nel terzo elaborato, la commissione ha ritenuto di procedere “analogamente” a declaratoria di non idoneità.<br />	<br />
I criteri “generali” di correzione trovano, pertanto, operatività solo laddove tutti e tre gli elaborati non presentino le illustrate “nullità” o “gravi insufficienze”: solo allora viene in considerazione la rispondenza contenutistica alla traccia fornita, nonché la “aderenza ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico vigente nonché alle tecniche redazionali”.<br />	<br />
<i>5.</i> Ciò posto, osserva il Collegio che deve escludersi che il <i>modus procedendi</i> seguito nella fattispecie dalla commissione presenti elementi di censurabilità sotto il profilo della legittimità.<br />	<br />
La novità introdotta dal d.lgs. 166/2006 è rappresentata dalla possibilità di pervenire ad un giudizio di non idoneità anche in difetto della disamina di tutti e tre gli elaborati formati a fronte delle previste prove scritte, laddove emergano fattispecie di “nullità” o di “grave insufficienza”.<br />	<br />
Tali ipotesi meritavano espressa e separata contemplazione ad opera della commissione in sede di enucleazione dei criteri di valutazione, come di fatto avvenuto nella seduta dell’8 novembre 2007.<br />	<br />
Corrispondentemente, i criteri generali di valutazione degli elaborati non recanti nullità o gravi insufficienze hanno formato oggetto di distinta individuazione.<br />	<br />
Sul punto, la Sezione deve rammentare che, con una nutrita serie di decisioni relative a ricorsi proposti avverso gli esiti delle prove scritte riguardanti la precedente tornata concorsuale (concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 1° settembre 2004), è stato ribadito il costante insegnamento giurisprudenziale in forza del quale i criteri di valutazione delle prove scritte (relativamente a concorsi che, come quello notarile, richiedono un’elevata specializzazione) non necessitano di particolare analiticità, apprezzando la funzionalità “alla finalità per la quale la Commissione li ha previsti” dei seguenti criteri:<br />	<br />
&#8211; travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate, o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;<br />	<br />
&#8211; gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni e/o nell’illustrazione delle parti teoriche;<br />	<br />
&#8211; gravi carenze nella parte teorica, anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;<br />	<br />
&#8211; vizi formali sanzionati con nullità da leggi;<br />	<br />
&#8211; gravi e reiterati errori di grammatica e sintassi.<br />	<br />
E nella tornata concorsuale in esame la Sezione rileva elementi di apprezzabile e convincente continuità (e contiguità) logica fra la declaratoria ora illustrata ed i criteri enucleati dalla commissione: ne consegue che non può non darsi atto della condivisibile – e particolare – attenzione riservata dalla commissione alle fattispecie di “più gravi” carenze suscettibili di escludere la lettura di tutti gli elaborati. E ciò in quanto l’immediata estromissione dalla procedura concorsuale <i>ex novo</i> introdotta dal comma 7 dell’art. 11 ben meritava una congrua enucleazione delle presupposte ragioni giustificative.<br />	<br />
Anche la “griglia” di valutazione “generale” , ovvero i criteri destinati ad operare in riferimento agli elaborati risultati non affetti dalle gravi mende sopra illustrate, si dimostra correttamente enucleata attraverso la verificabilità:<br />	<br />
&#8211; della rispondenza dell’elaborato alla traccia fornita;<br />	<br />
&#8211; dell’aderenza delle soluzioni prospettate ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico;<br />	<br />
&#8211; del rispetto delle tecniche redazionali che assistono la formazione degli atti notarili.<br />	<br />
Del resto, per più che consolidata giurisprudenza, tale attività è frutto dell&#8217;ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita la commissione per lo svolgimento della propria funzione: le relative scelte, impingendo nel merito dell&#8217;azione amministrativa, sono, indi, assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo laddove risultino <i>ictu oculi</i> inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (tra tante, C. Stato, IV, 27 novembre 2008, n. 5862; 8 giugno 2007, n. 3012; 11 aprile 2007, n. 1643; 22 marzo 2007, n. 1390; 17 settembre 2004, n. 6155; 17 maggio 2004, n. 2881; 10 dicembre 2003, n. 8105; 2 marzo 2001 n. 1157).<br />	<br />
Tale ipotesi non risulta ricorrente nel caso di specie.<br />	<br />
Di contro, va, invece, favorevolmente apprezzato che la commissione del concorso in parola:<br />	<br />
&#8211; ha operato una distinzione, in osservanza del disposto normativo, fra mende suscettibili di determinare un immediato giudizio di non idoneità ed imperfezioni valorizzabili solo in esito all’esame di tutti e tre gli elaborati;<br />	<br />
&#8211; ha categorizzato, sotto il profilo contenutistico, le tipologie inficianti nel quadro delle categorie fissate dal comma 7;<br />	<br />
&#8211; ha individuato le condizioni generali che, fuori dalla presenza di insanabili imperfezioni di valutazione delle prove scritte, consentono di pervenire ad un giudizio di non idoneità a fronte di una complessiva disamina degli elaborati, ovvero, nella div<br />
<i>6.</i> E’ poi il caso di rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell&#8217;adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione (con conseguente sostituzione del primo alla seconda), trova espansione il principio per cui l&#8217;apprezzamento tecnico della commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.<br />	<br />
Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza, anche della Sezione, il giudizio della commissione esaminatrice, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente sul piano della legittimità e solo per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, se emergenti dalla stessa documentazione ed ove tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (tra tante, C. Stato, IV, 17 gennaio 2006, n. 172).<br />	<br />
Il limite del controllo giurisdizionale è conseguente alla valutazione che l&#8217;applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza: ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (Tar Lazio, Roma, I, 25 giugno 2004, n. 6209).<br />	<br />
Nelle procedure concorsuali, si dimostrano, pertanto, infondate le censure che si limitano a proporre la configurabilità di diverse modalità di soluzione del tema oggetto di concorso.<br />	<br />
Aderendo ad una siffatta impostazione, invero, lo scrutinio giudiziale verrebbe a sovrapporsi alla valutazione tecnica effettuata dalla commissione, inverando la preclusa cognizione del merito della questione.<br />	<br />
Del resto, nella valutazione degli elaborati svolti in una procedura per l&#8217;accesso ad una professione a numero chiuso, volto alla selezione dei migliori e non già di tutti coloro che dimostrino di saper comunque giungere a conclusioni esatte, incidono non solamente la esattezza delle soluzioni giuridiche formulate, ma anche la modalità espositiva e, non da ultimo, la complessiva delineazione del contesto nell’ambito del quale le soluzioni stesse vengono proposte, suscettibile di evidenziare la preparazione generale del candidato e la coerenza dell’andamento del percorso logico-giuridico seguito.<br />	<br />
<i>7.</i> Va, tuttavia, rilevato che nella vicenda concorsuale in esame, secondo quanto pubblicamente fatto constare da un componente della commissione esaminatrice (con ampio risalto, anche mediatico, delle relative considerazioni), la commissione stessa, fermi i descritti criteri, avrebbe, nel corso delle operazioni di valutazione degli elaborati, provveduto ad un progressivo “aggiustamento” e “affinamento” del metro di giudizio preordinato alla verifica della correttezza delle soluzioni prospettate dai candidati a fronte delle tracce ai medesimi fornite.<br />	<br />
Si sarebbe, pertanto, pervenuti alla formulazione di giudizi che, a fronte dell’identità delle soluzioni proposte, in taluni casi si sono orientati nel senso di ritenere che esse integrassero la presenza di “gravi insufficienze”, sì da consentire l’immediata espressione di un giudizio di “non idoneità” ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d. lgs. 166/2006, mentre in altre ipotesi (relative a compiti solo successivamente corretti, e, quindi, in esito ad una rimeditazione in ordine alla correttezza delle soluzioni fornite), l’opinione rassegnata dalla commissione ha (diversamente) ritenuto non gravi le mende riscontrate, ovvero addirittura corretto il percorso logico-giuridico seguito dal candidato.<br />	<br />
In particolare, il progressivo mutamento degli orientamenti valutativi della Commissione avrebbe riguardato:<br />	<br />
&#8211; il legato di usufrutto con facoltà di vendita (nel caso di opzione per il legato di somma di denaro riveniente da vendita di immobili, si è in un primo momento considerata errata la formula che invece è presente in più manuali di diritto delle successio<br />
&#8211; il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in una società (è stata considerata gravemente errata, sì da determinare l’esclusione del candidato, la mancata apposizione del termine, mentre, a seguito di approfondimenti, pur permanendo il co<br />
&#8211; il legato di contratto (è stato in molti casi ritenuto errore grave l’utilizzo del legato di contratto per il mantenimento previsto dalla traccia di diritto successorio, laddove successivi approfondimenti hanno condotto ad escludere che si potesse tratt<br />
&#8211; la necessità del consenso alla cancellazione di ipoteca, nel caso di rinuncia all’ipoteca stessa (da ricerche condotte, è emerso che non solo la rinuncia all’ipoteca assorbe il problema, ma costituisce, anzi, la modalità più corretta a garanzia del vend<br />
Il modificato orientamento della commissione relativamente alle tematiche sopra individuate non è confutabile in punto di fatto.<br />	<br />
La stessa difesa erariale, nelle memorie depositate, non ha contestato tale circostanza, limitandosi ad affermare che essa non ha dispiegato rilevanza in ordine alla correttezza delle operazioni di valutazione poste in essere dalla commissione, e, quindi, circa l’espressione dei giudizi di “non idoneità” resi dalla medesima ai sensi del ripetuto comma 7 dell’art. 11.<br />	<br />
Tali considerazioni non meritano, però, condivisione.<br />	<br />
Invero, si osserva che la mutata considerazione circa la correttezza di una o più soluzioni fornite nel tempo con riferimento a problematiche emergenti dalla traccia pone con ogni evidenza la presenza – teorica – di un vizio di disparità di trattamento fra partecipanti alla procedura concorsuale, a seconda della tempistica della correzione. Ciò in quanto è evidentemente inconfigurabile che il metro valutativo – la cui omogeneità rappresenta elemento cardinale della correttezza delle operazioni di valutazione all’interno di una pubblica procedura di selezione – incontri su alcune tematiche incisive trasmutazioni applicative senza che l’intero complesso degli elaborati censurati proprio su tali tematiche formi oggetto di rivisitazione, al fine di riconsiderare la perdurante presenza – o meno – di gravi mende suscettibili di condurre all’esclusione del candidato.<br />	<br />
In altre parole, se è vero che il fatto che la commissione abbia approfondito e riesaminato alcune soluzioni tecnicamente adeguate e corrette in relazione alle prove concorsuali e alle soluzioni fornite dai candidati, quale prova della indiscutibile scrupolosità dell&#8217;operato della medesima, non involve né in irragionevolezza né in arbitrarietà dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove scritte, altrettanto non è a dirsi se tale operazione, non accompagnata dal riesame di quegli elaborati ritenuti affetti da “gravi insufficienze” relativamente a profili poi diversamente apprezzati, abbia dato luogo a differenze di correzione degli elaborati concorsuali in danno di taluno dei partecipanti (C. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3012).<br />	<br />
Né l’acclaramento della carenza di una siffatta rivisitazione può incontrare un qualche limite in virtù del pacifico orientamento giurisprudenziale che esclude la sindacabilità giudiziale delle scelte puramente discrezionali delle commissioni valutatrici, trattandosi di apprezzamento che esclude la ponderazione di qualsiasi profilo di merito tecnico.<br />	<br />
<i>8.</i> Tenuto conto della incontroversa modificazione del metro di giudizio da parte della commissione in relazione alle tematiche sopra individuate, occorre dare atto dell’illegittimità dell’esclusione del ricorrente.<br />	<br />
Invero, sulla base di quanto indicato al precedente punto 1, l’avversato giudizio è motivato anche con il riferimento a due delle tematiche (legato di usufrutto con facoltà di vendita; termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in una società), e senza che, all’interno della complessiva valutazione, ne risulti immediatamente percepibile il peso. <br />	<br />
Deve allora ritenersi che la diversificata considerazione riservata, <i>ratione temporis</i> (e, quindi, in ragione del perfezionamento del giudizio anteriormente o successivamente al citato “affinamento” interpretativo da parte della commissione) ad elaborati presentanti omogeneità di soluzioni evidenzi la sussistenza di un vizio di disparità di trattamento suscettibile di essere stigmatizzato, in ragione della sua incontroversa consistenza e della parimenti evidente rilevanza dal medesimo assunto, nella presente sede di legittimità, senza che ciò trasmodi in un precluso apprezzamento di merito sull’operato dell’organo concorsuale.<br />	<br />
Assorbite le restanti censure, si impone, pertanto, l’esigenza di una necessaria rivalutazione delle prove dell’odierno ricorrente (che dovrà essere effettuata da una sottocommissione, peraltro in composizione diversa rispetto all’organismo che ha reso l’impugnato giudizio), al fine di verificare se il giudizio di insufficienza conclusivamente espresso meriti – o meno – conferma.<br />	<br />
<i>9.</i> Per tutto quanto precede, alla luce della fondatezza – nei limiti sopra indicati – delle doglianze dedotte, il ricorso deve essere in tali limiti accolto, rimanendo ovviamente riservate all’amministrazione le conseguenziali statuizioni. <br />	<br />
La parziale novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in tali limiti annulla – riservate le conseguenziali determinazioni all’amministrazione – l’impugnato giudizio di inidoneità.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 28 aprile e 26 maggio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/07/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-21-7-2010-n-27517/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/7/2010 n.27517</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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