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	<title>2749 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2749 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2018 n.2749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2018-n-2749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2018-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2018 n.2749</a></p>
<p>Pres. Caringella, Est. Giovagnoli. 1. Autorizzazioni &#8211; Funzione pubblica &#8211; Rilascio certificati &#8211; Strutture Sanitarie Private &#8211; Mera facoltà &#8211; Motivi 2. Autorizzazioni &#8211; Rilascio certificati &#8211; Diritto di libertà di Scelta &#8211; Lesione &#8211; Infondata &#8211; Motivi       Un provvedimento, che riconosce ai soli Servizi di Tutela Salute</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2018-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2018 n.2749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2018-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2018 n.2749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella, Est. Giovagnoli.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Autorizzazioni &#8211; Funzione pubblica &#8211; Rilascio certificati &#8211; Strutture Sanitarie Private &#8211; Mera facoltà &#8211; Motivi</p>
<p> 2. Autorizzazioni &#8211; Rilascio certificati &#8211; Diritto di libertà di Scelta &#8211; Lesione &#8211; Infondata &#8211; Motivi   </p></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;"> Un provvedimento, che riconosce ai soli Servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) delle ASL il potere di rilasciare la certificazione per l  integrazione scolastica dei minorenni disabili, anche affetti da disturbo specifico dell  apprendimento, non costituisce alcuna violazione di legge. Infatti, sia l  art. 3 della legge 8 ottobre 2010, n.170, sia l  accordo Stato-Regione del 25 luglio 2012, all  art.1, comma 4, affermano che l  attribuzione del potere certificatorio alle strutture private accreditate non costituisce un obbligo ma solo una facoltà rimessa alla scelta della Regione. Non si da luogo ad alcun vizio di potere per irragionevolezza, in quanto tale funzione è in linea con il principio generale per cui la funzione certificatoria, in quanto funzione pubblica, non può essere svolta da soggetti privati se non nei casi eccezionali previsti dalla legge.<br />   
<li style="text-align: justify;">Un atto che riconosce alle sole strutture pubbliche il potere di rilasciare la certificazione di integrazione scolastica non lede il diritto dell  alunno di scegliere la struttura di diagnosi e di cura, bensì persegue l  obiettivo di limitare la produzione di certificazione di diversa provenienza e l  eterogeneità dei giudizi diagnostici. Infatti, è compito delle ASL stabilire quale ausilio occorra all  alunno, considerate le sue patologie, già accertate dalle commissioni mediche e già inquadrate dal punto di vista funzionale (diagnosi funzionale) dagli operatori sanitari, che possono essere sia pubblici che privati.    </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 08/05/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02749/2018REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07791/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7791 del 2016, proposto da <br /> Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas Cisterna di Latina Onlus, Federazione Nazionale Associazione Famiglie e Centri per Tutela Minori &#8211; Ftm -, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Graziano Pungì, Barbara Frateiacci, Francesco Antonio Romito, con domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungi in Roma, via Sabotino, 12;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Regione Lazio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall  avvocato Stefania Ricci, domiciliata presso l  avvocatura dell  ente, in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<p> Federazione degli Organismi per l  Assistenza Alle Persone Disabili &#8211; Foai -, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari &#8211; Aris &#8211; Regione Lazio non costituiti in giudizio;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02093/2016, resa tra le parti;<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l  atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Francesco Antonio Romito e Stefania Ricci;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p> 1. Viene in decisione l  appello proposto dall  Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (ANFFAS) Cisterna di Latina Onlus e dalla Federazione Nazionale Associazione Famiglie e Centri per la Tutela Minori (F.T.M.) per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, che in primo grado ha respinto il ricorso diretto all  annullamento della circolare della Regione Lazio 8 aprile 2014, prot. n. 212522 recante   <em>Modalità e criteri per l  accoglienza scolastica e la presa in carico dell  alunno con disabilità. Modifica Circolare prot. n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009</em>  .<br /> 2. Con la circolare impugnata, la Regione Lazio, modificando una precedente circolare del 2009, ha disposto, per gli alunni con disabilità infradiciottenni e per quelli con disturbo specifico di Apprendimento (DSA), che la   certificazione per l  integrazione scolastica   fosse rilasciata dai soli Servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) delle ASL (e per gli alunni diciottenni dai sevizi sanitari pubblici di riferimento), elidendo così l  analogo potere prima riconosciuto in capo ai centri accreditati ex art. 26, l. n. 833 del 1978.<br /> 3. In particolare, le ricorrenti hanno lamentato:<br />  <br /> a) violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, delle linee guida di cui all  Accordo-Conferenza Stato Regioni del 10.2.2011 (Piano di indirizzo per la riabilitazione) e delle linee guida del Ministro della Sanità del 7 maggio 1998, degli artt. 7, 12, 13 e 38 della l. n. 104/1992, illogicità della motivazione e falsa applicazione dell  art. 2699 c.c. in quanto l  atto gravato si porrebbe in contrasto con l  obiettivo del percorso assistenziale integrato, del quale è parte rilevante l  istruzione, nonché col principio di libertà dell  utente nella scelta della struttura di fiducia per la fruizione dell  assistenza sanitaria, compresi i centri accreditati ex art. 26 l. n. 833/1978, anche tenuto conto delle note carenze del servizio pubblico; inoltre, in quanto l  impossibilità di conseguire la certificazione de qua anche dai centri accreditati determinerebbe una duplicazione di costi, un aggravio di tempi procedimentali e una minore qualità del servizio per coloro che da tempo sono seguiti dai predetti centri, senza tener conto delle ricadute che la fede privilegiata della certificazione può avere in termini di responsabilità dei medici;<br /> b) violazione degli artt. 8, 12, 13 e 38 della l. n. 104/1992, degli artt. 1, 3, 4 e 5 del d.P.R. 24 febbraio 1994, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, carenza di istruttoria, contraddittorietà della motivazione e illogicità manifesta tenuto conto che proprio l  art. 38 cit. dispone che, per fornire i servizi regolati dalla l. n. 104/1992, gli enti territoriali, tra cui le ASL, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all  art. 26 l. n. 833/1978, soprattutto in ragione delle deficienze delle strutture pubbliche e, inoltre, in quanto la circolare gravata alimenterebbe la moltiplicazione delle visite dei pazienti con disabilità con aggravamento procedimentale, senza che peraltro le strutture pubbliche si facciano carico, per i pazienti dei centri accreditati, dei successivi gravosi adempimenti di integrazione scolastica: è infatti al centro accreditato che, in base all  atto gravato, spetterebbe poi di partecipare ai Gruppi di lavoro (GLH), alla definizione del Progetto Educativo (PEI) e del Piano didattico personalizzato (PDP);<br />  <br /> c) violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 170/2010, disparità di trattamento, illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione dell  art. 26 l. n. 833/1978, dell  Accordo Stato Regioni Province Autonome del 25 luglio 2012, in relazione alla circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, al D.P.C.A. n. 99/2013, alla circolare regionale 13 febbraio 2009, in quanto, anche con riguardo ai DSA, la legge prevede, in linea con gli accordi Stato Regioni, che la diagnosi possa essere effettuata da specialisti o da strutture accreditate, nel mentre sarebbe contraddittoria la motivazione della circolare laddove, pur facendo leva sull  aumento delle certificazioni relative a persone che manifestano bisogni educativi speciali (BES), sottrae competenze essenziali ai centri che ospitano pazienti disabili o affetti da DSA, i quali dovrebbero così sopportare doppi passaggi clinici e la compressione del diritto di scelta della struttura sanitaria; infine, in quanto chiaramente l  Accordo Stato Regioni menzionato prevede che anche i soggetti accreditati effettuano il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni.<br /> 4. Si è costituita in giudizio per resistere all  appello la Regione Lazio.<br /> 5. Alla pubblica udienza del 26 aprile 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 6. L  appello non merita accoglimento.<br /> 7. Risulta dirimente la considerazione secondo cui sia in base alla legge n. 170/2010, sia in base all  accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, n. 140, l  attribuzione del potere certificativo alle strutture private accreditate non costituisce un obbligo, ma una   facoltà  , rimessa alla scelta della Regione.<br /> La formulazione letterale delle citate fonti normative non lascia spazio a dubbi interpretativi.<br /> L  art. 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010, testualmente prevede:   le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell  ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale<em> possono prevedere</em>, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate  .<br /> Ugualmente, l  accordo tra Governo e Regioni richiamato dalle appellanti, all  articolo 1, comma 4, ha previsto che, qualora le strutture pubbliche non riescano a garantire il rilascio in tempi utili delle certificazioni per gli alunni del primo ciclo le Regioni   <em>possono prevedere</em>   percorsi specifici per l  accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell  applicazione dell  art. 3 della legge n. 170 del 2010.<br /> Sia l  art. 3 della legge n. 170/2010, sia l  accordo tra Governo e Regioni del 2012, rimettono, quindi, la scelta alla Regione. In quest  ottica, la circolare impugnata non contrasta con i parametri normativi invocati dalle associazioni ricorrenti, ma è, anzi, espressione di un potere discrezionale che proprio in quelle disposizioni trova una espressa base normativa.<br /> 8. Non sono fondate neanche le censure con cui si deduce, sotto diversi profili, il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione.<br /> In primo luogo, il dato normativo lascia un ampio spazio alla valutazione discrezionale della Regione, configurando l  attribuzione del potere certificativo alle strutture private accreditate come un  eccezione alla regola che riserva la funzione certificativa alla struttura pubblica.<br /> Sotto questo profilo, deve, invero, essere sottolineato che la circolare impugnata riserva alle A.S.L.    nelle sue articolazioni locali rappresentate dai Servizi di Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) di residenza dell  alunno    esclusivamente la funzione certificativa, in linea con il principio generale per cui la funzione certificativa, in quanto funzione pubblica, non può essere svolta da soggetti privati, se non nei casi eccezionali previsti dalla legge.<br /> In particolare, nel rilascio della certificazione per l  integrazione scolastica, il compito delle A.S.L. è stabilire quale ausilio occorra all  alunno, considerate le sue patologie, già accertate dalle commissioni mediche (diagnosi clinica) e già inquadrate dal punto di vista funzionale (diagnosi funzionale) dagli operatori sanitari pubblici, anche privati.<br /> La circolare ha, quindi, mantenuto la possibilità dell  utilizzazione, ai fini della redazione della certificazione di integrazione scolastica, della diagnosi funzionale elaborata dal centro accreditato per la riabilitazione. La diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della   compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell  alunno in situazione di handicap   può essere, infatti, rilasciata anche dalle strutture private accreditate che seguono il soggetto disabile ed è recepita dai servizi di TSMREE.<br /> In tal modo, come già evidenziato dalla sentenza appellata, il provvedimento impugnato non lede il diritto dell  alunno di scegliere la struttura di diagnosi e di cura, visto che si tiene conto della diagnosi funzionale redatta dal centro accreditato, né di conseguenza determina un aggravamento del procedimento attraverso inutili duplicazioni di visite o incombenti burocratici.<br /> Al tempo stesso, al fine di assicurare uguali trattamento e risorse in situazioni comparabili, persegue l  obiettivo di limitare la produzione di certificazioni di diversa provenienza e l  eterogeneità dei giudizi diagnostici.<br /> 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l  appello deve essere respinto.<br /> 10. La peculiarità della fattispecie e l  importanza degli interessi in gioco giustificano la compensazione delle spese di giudizio. </p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Caringella, Presidente<br /> Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br /> Claudio Contessa, Consigliere<br /> Valerio Perotti, Consigliere<br /> Federico Di Matteo, Consigliere </p>
<div style="text-align: center;"> L&#8217;ESTENSORE                    IL PRESIDENTE<br /> Roberto Giovagnoli              Francesco Caringella<br />  </div>
<p> IL SEGRETARIO<br />  </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-5-2018-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2018 n.2749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a></p>
<p>va sospeso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato revocato il d.m. di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992: in primo grado si era ritenuto che la questione inerente la revoca del contributo attenesse alla fase successiva al concesso contributo (omesso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va sospeso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato revocato il d.m. di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla Legge n. 488/1992: in primo grado si era ritenuto che la questione inerente la revoca del contributo attenesse alla fase successiva al concesso contributo (omesso rispetto dell’art. 6 del DM di concessione del contributo, sull&#8217;impegno di contribuire con all’iniziativa economica intrapresa per almeno 695.000 euro), attribuendo la contestazione alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in relazione ad una sentenza della Corte dei conti di condanna, per responsabilità erariale, per somma pari all’importo del contributo concesso (euro 586.000) e viste altresi&#8217; le segnalazioni della Guardia di Finanza in ordine alla ricostruzione dei pagamenti per l’acquisto del capannone) prodotte in giudizio dall’Avvocatura. In appello si e&#8217; invece ritenuto che l’Amministrazione avesse sostanzialmente agito in via di autotutela, con riferimento a fatti non ancora definitivamente accertati in sede di giurisdizione penale e contabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02749/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04522/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4522 del 2011, proposto dalla società <b>Datasistemi Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri N. 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 00204/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA DELLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI EX L. 488/92	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />	<br />
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 il Cons. Gabriella De Michele e udito per la parte appellante l’avv. Rossi;	</p>
<p>Ritenuto che l’Amministrazione abbia sostanzialmente agito in via di autotutela, con riferimento a fatti non ancora definitivamente accertati in sede di giurisdizione penale e contabile;<br />	<br />
Rilevato altresì il danno grave e irreparabile, connesso all’esecuzione del provvedimento impugnato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4522/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-27-6-2011-n-2749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/6/2011 n.2749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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