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	<title>2741 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2741 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca del decreto di concessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari € 3.663.750,42 se i macchinari acquistati non si trovavano presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni e se la comunicazione di avvio del procedimento, ancorche’ inviata presso la vecchia sede della Societa’,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca del decreto di concessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti pari € 3.663.750,42 se i macchinari acquistati non si trovavano presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni e se la comunicazione di avvio del procedimento, ancorche’ inviata presso la vecchia sede della Societa’, non ha impedito le controdeduzioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2741/2007<br />
Registro Generale: 2557/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />
STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 07 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2557/2007 proposto da:<br />
<b>SOC EURO SICIL PLAST SRL</b>rappresentata e difesa da:ROBALDO AVV ENZO &#8211; DI GIOVANNI AVV. ANNALISA &#8211; ERBA AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DI SAN BASILIO, 61pressoPICOZZA &#038; ASSOCIATI STUDIO LEGALE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA </b>rappresentato e difeso da:CUCCIA AVV ANDREAcon domicilio eletto in ROMAP.ZZA AUGUSTO IMPERATORE, 22presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto n. B2/RC/9/151909 (comunicato alla ricorrente in data 11 gennaio 2007) con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, ha revocato il decre</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO<br />SOC IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA<br />Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che il ricorso non presenta consistenti elementi di fumus, in quanto non appare agevole superare la causa giustificatrice della revoca, costituita dal fatto che i macchinari acquistati non si trovavano presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, contrariamente a quanto dalla Ditta ricorrente dichiarato in sede di richiesta per l’erogazione della 2^ rata di contributo, dovendosi, peraltro, ritenere assolto l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ancorchè inviato presso la vecchia sede della Società, poichè dalla cartolina di ricevimento, si desume che esso sia giunto a destinazione e che, comunque, la Ditta ha potuto far pervenire controdeduzioni sia in data 6 marzo che in data 14 aprile 2006.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  07 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-7-6-2007-n-2741/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/6/2007 n.2741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2005 n.2741</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-6-6-2005-n-2741/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-6-6-2005-n-2741/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-6-6-2005-n-2741/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2005 n.2741</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore Stasolla e altro (avv. G. Cerisano) c. Comune di Foggia (avv. F.E. Lorusso). sulla necessità di una motivazione specifica in caso di variante al p.r.g. che incide su una aspettativa qualificata Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Variante</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-6-6-2005-n-2741/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2005 n.2741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-6-6-2005-n-2741/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2005 n.2741</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Giuseppina Adamo – Estensore<br /> Stasolla e altro (avv. G. Cerisano) c. Comune di Foggia (avv. F.E. Lorusso).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di una motivazione specifica in caso di variante al p.r.g. che incide su una aspettativa qualificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Variante al p.r.g. – Motivazione specifica ed istruttoria puntuale – Necessità – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di variante al p.r.g. che incide su aspettative qualificate, occorre una motivazione specifica ed un&#8217;istruttoria altrettanto puntuale, dovendo ritenersi che sussista una posizione qualificata in chi le proprie aspettative edificatorie le ha di fatto concretizzate, realizzando il manufatto, in cui ha anche stabilito la propria residenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di una motivazione specifica in caso di variante al p.r.g. che incide su una aspettativa qualificata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2741/2005 Reg. Sent.<br />
N.1591/97 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI		PRESIDENTE;<br />
ANTONIO PASCA					COMPONENTE;<br />
GIUSEPPINA ADAMO				COMPONENTE, Rel.																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1591 del 1997, proposto da<br />
<b>Stasolla Michele, Stasolla Franca e Stasolla Franco,</b> rappresentati e difesi dall’avv. Gianni Cerisano, con domicilio eletto in Bari, via Carulli n. 67/d, presso l&#8217;avv. Gianni Darelli,</p>
<p align=center>C O N T R O</p>
<p>il <b>Comune di Foggia</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto in Bari, via Amendola n. 166/5;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto del Sindaco di Foggia di espropriazione 22 maggio 1997 n. 6098, con cui si dispone l’occupazione immediata degli immobili dei ricorrenti;<br />
di ogni altro, ancorché allo stato non conosciuto, con il quale il Comune di Foggia dispone degli immobili dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e le successive memorie;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udita alla pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Giuseppina Adamo, e uditi, altresì, l&#8217;avv. Luigi D’Ambrosio, in sostituzione dell’avv. Cerisano, per i ricorrenti e l&#8217;avv. Lorusso per l’Amministrazione municipale resistente.<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono comproprietari di un fondo urbano, sito in Foggia, sul quale insisteva una villa trifamiliare, nella quale gli istanti avevano la propria residenza. Il terreno, di estensione pari a circa 3142 metri quadrati, censito al foglio 127, particella 740, è stato ricompreso nel Piano di zona per l&#8217;edilizia economica e popolare, approvato con delibera GR 17 novembre 1992 n. 6790. Essendo quindi soggetto ad espropriazione, con decreto sindacale 25 gennaio 1995 n. 5782, sono state determinate le indennità di espropriazione, il cui ammontare è stato comunicato ai signori Stasolla con avviso, notificato in data 8 maggio 1995.<br />
Essi avrebbero solo allora appreso dell&#8217;approvazione regionale del Piano di zona, pur avendo presentato, in data 27 aprile 1990, le proprie osservazioni alla delibera consiliare 20 marzo 1990 n. 647.<br />
Con il ricorso n. 1758 del 1995 hanno impugnato perciò tutti gli atti del procedimento, fino all’avviso di determinazione (parziale) dell’indennità di espropriazione, alla stregua dei seguenti motivi:</p>
<p>1) con riferimento alla delibera GR 17 novembre 1992 n. 6790,<br />
eccesso di potere; erronea e carente valutazione dei presupposti di fatto; manifesta irragionevolezza del provvedimento;</p>
<p>2) con riferimento al decreto sindacale 25 gennaio 1995 n. 5782,<br />
violazione degli artt. 39, 40 e 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359; dell&#8217;articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892; dell&#8217;articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359;</p>
<p>3) violazione dell&#8217;articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359;<br />
4) violazione dell&#8217;articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142.<br />
Si é costituito il Comune di Foggia, che ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e ha contestato nel merito le tesi attoree.<br />
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 968 del 26 settembre 1995, limitatamente all’atto di approvazione regionale n. 6790/1992, “ai soli ed esclusivi fini del riesame, da parte del competente organo regionale, delle osservazioni presentate dai ricorrenti e di una compiuta esplicitazione delle specifiche ragioni che giustificano l&#8217;inclusione del suolo ed edificio nel p.e.e.p. e delle connesse ragioni di inaccoglibilità delle osservazioni&#8221;. In appello, il Consiglio di Stato, IV sez., nell’ordinanza 14 maggio 1996 n. 669, precisava “Rilevato che gli effetti dell&#8217;impugnato provvedimento cautelare sono limitati alla parte dell&#8217;atto (impugnato) concernente i fondi di proprietà dei ricorrenti; ritenuto che all&#8217;impugnata ordinanza del Tar può essere apposto un limite d&#8217;efficacia temporale (nel senso che la sospensione non operi oltre i termini di 60 giorni dalla notifica della presente, ove in tale termine la Regione non abbia provveduto)&#8221;. Non risulta che la Regione abbia adempiuto.<br />
Con il ricorso n. 3186 del 1996 hanno poi impugnato il decreto del Sindaco di Foggia 28 agosto 1996 n. 8 (occupazione d&#8217;urgenza), denunciando che esso è viziato per illegittimità derivata (da quella che inficia gli atti, come contestati con il ricorso n. 1758 del 1995); violazione dell&#8217;articolo 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, perché per il decreto di occupazione si è utilizzato un verbale di consistenza redatto per la determinazione dell&#8217;indennità espropriativa, e, infine, in relazione al ritardo con cui l’Amministrazione ha preso possesso del bene.<br />
Con il presente ricorso (n. 1591 del 1997) contesta infine il decreto sindacale di espropriazione 22 maggio 1997 n. 6098, deducendo i seguenti motivi:<br />
illegittimità derivata (da quella che inficia gli atti precedenti, come da censure proposte con il ricorso n. 1758 del 1995);<br />
violazione dell’art. 13 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dell’art. 24 della Costituzione;<br />
eccesso di potere e violazione dei principi di corretta amministrazione.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 503 del 5 giugno 1997, per mancanza dei presupposti per la concessione della sospensiva, “vista l’ordinanza n. 669/96 della quarta Sezione del Consiglio di Stato, notificata alla Regione in data 20-21 maggio 1996, comparati gli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda”.<br />
Anche in questi giudizi si é costituito il Comune di Foggia.<br />
Il piano di zona nelle more è stato realizzato.<br />
All&#8217;udienza del 5 maggio 2005 la causa è stata riservata per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso (n. 1591 del 1997) i sig. Stasolla impugnano il decreto sindacale 22 maggio 1997 n. 6098, di espropriazione del loro immobile in Foggia, ritenendolo illegittimo in via derivata.<br />
I medesimi infatti avevano già contestato, con ricorso n. 1758 del 1995, tutti gli atti del procedimento, fino all’avviso di determinazione (parziale) dell’indennità di espropriazione, e, in particolare, la delibera GR 17 novembre 1992 n. 6790 (avente valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essa previste), con la quale é stata approvata definitivamente la variante al PRG di Foggia, in relazione alla contestuale approvazione del Piano di zona per l&#8217;edilizia economica e popolare, adottato con delibere del C.C. 28 marzo 1992 n. 199 e 11 giugno 1992 n. 216. Tale ricorso, chiamato all’udienza in data odierna, è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti gravati, per le ragioni che qui integralmente si riportano: <br />
“Occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento anche per l’esame dell’eccezione di tardività sollevata dal Comune.<br />
In primo luogo, si deve ricordare che l’art. 37 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56, nel solco della legislazione statale, stabilisce che l’approvazione dei piani particolareggiati e dei piani esecutivi “equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste”.<br />
In secondo luogo, al Comune era consentita l’approvazione del piano di zona per effetto dell’articolo 55 della legge regionale (“Tutti i Comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un Piano Regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall&#8217;entrata in vigore della stessa.<br />
Fino all&#8217;adozione ed approvazione del PRG di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonchè per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dell&#8217; art. 5 &#8211; punto d) &#8211; della lr n. 6 del 12-2-1979. Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all&#8217; art. 27 della legge statale 22-10-1971, n. 865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura delle leggi statali 17-8-1942, n. 1150, 18-4-1962, n. 167, 22-10-71, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni”). <br />
La procedura seguita dal Comune rispetta il disposto dell’articolo 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, tenendo presente alcuni principi della legge regionale, in ordine all’iter relativo alle varianti del PRG (avendo appunto la medesima legge regionale generalizzato la modificabilità dei piani generali ad opera di quelli particolareggiati, in consapevole discontinuità rispetto al modello gerarchico dei piani, imposto dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 -e rimasto in verità largamente inattuato).<br />
In effetti, il Comune prima ha adottato la variante (particolare) al piano regolatore (delibera consiliare 30 marzo 1990 n. 647) e poi, in occasione dell&#8217;adeguamento a quanto approvato, con prescrizioni, dalla Regione, ha adottato il piano di zona per edilizia economica e popolare (delibera consiliare 28 marzo 1992 n. 199). In seguito, la Regione ha definitivamente approvato, uno actu, e la variante al piano regolatore e il piano di zona.<br />
Sia in relazione alla delibera consiliare 30 marzo 1990 n. 647, di adozione della variante finalizzata alla realizzazione dell’insediamento, sia in relazione alla delibera consiliare 28 marzo 1992 n. 199, di adozione del piano di zona, i ricorrenti hanno presentato osservazioni, in ambedue le occasioni respinte (prima dal Comune e poi dalla Regione), perché tese alla tutela d&#8217;interessi privatistici (per il secondo rigetto anche perché &#8220;in contrasto con l&#8217;impostazione generale del p.e.e.p.&#8221;).<br />
Alla luce delle precedenti osservazioni, che smentiscono (sia da un punto di vista formale sia da un punto di vista sostanziale) la tesi del Comune, secondo la quale si deve scindere la scelta localizzativa, operata in sede di variante della strumentazione urbanistica, dalla disciplina di dettaglio dell’intervento di edilizia pubblica, l&#8217;eccezione di tardività deve ritenersi infondata.<br />
L’atto regionale conclusivo, approvando un piano di zona in variante (e, contestualmente e in immediata correlazione funzionale, approvando altresì una specifica variante al PRG), necessariamente doveva essere individualmente notificato ai proprietari (articolo 16, X comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150; articolo 8, V comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167; articolo 21, XII comma, della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56). Quindi non sono incorsi in alcuna decadenza gli istanti che hanno presentato il ricorso nel momento in cui hanno conosciuto il primo atto lesivo successivo. <br />
Sul punto si deve aggiungere che non risulta neppure che il Comune abbia notificato l&#8217;atto ad altro soggetto, intestatario catastale (in realtà non precisamente identificato; vedasi nota della Divisione legale 20 settembre 1995, protocollo n. 64548, secondo la quale la particella era classificata &#8220;Aree di Enti Urbani e Promiscui”).<br />
In ogni caso l’omessa comunicazione agli interessati è priva di qualunque giustificazione, non potendosi ignorare che la regola della sufficienza delle notifiche all’intestatario catastale (in quanto è onere del privato curare l&#8217;esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria) non trova applicazione nelle ipotesi in cui l&#8217;amministrazione abbia sicura ed esatta conoscenza della situazione dominicale, essendo stato già instaurato un contraddittorio nel procedimento con i proprietari effettivi (Consiglio Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8289; 28 agosto 2001, n. 4541; 15 febbraio 1999 n. 157).<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Gli interessati denunciano che la delibera GR 17 novembre 1992 n. 6790 è affetta da insanabili vizi, tutti riconducibili all’eccesso di potere (erronea e carente valutazione dei presupposti di fatto; manifesta irragionevolezza del provvedimento).<br />
In concreto, lamentano che nel procedimento (in quanto la variante comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo che incide, oltre tutto, sull’abitazione di tre famiglie) doveva essere effettuata un’attenta comparazione degli interessi confliggenti e di tale valutazione doveva essere fornita specifica motivazione.<br />
Il Comune oppone<br />
A)	che le varianti al piano regolatore non abbisognano di una particolare motivazione;<br />	<br />
B)	che tale motivazione è necessaria solo quando la nuova zonizzazione incida su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento, coincidenti con quelle che derivano da un piano di lottizzazione approvato e convenzionato;<br />	<br />
C)	che quindi in concreto è sufficiente il sintetico riferimento all’impostazione generale del piano.<br />	<br />
Tali argomentazioni non convincono e, anzi, l’infondatezza delle stesse, cumulandosi, rende ancora più evidente la gravità dei vizi che inficiano l’operato delle resistenti Amministrazioni.<br />
In primo luogo, si deve notare che l’Ente locale si riferisce ad un orientamento giurisprudenziale del tutto univoco. Le numerosissime pronunce sul punto riguardano però le varianti generali ai piani regolatori.<br />
 Per le varianti specifiche, ovvero per quelle che interessano soltanto una parte limitata del territorio comunale e rispondono alla necessità di adeguare le previsioni dello strumento urbanistico alle singole sopravvenienze, parziali e puntualmente localizzate, al contrario di quelle generali, “occorre invece una motivazione specifica ed un&#8217;istruttoria altrettanto puntuale” e su tali aspetti viene a incentrarsi l&#8217;esercizio del sindacato di legittimità affidato al giudice amministrativo (Consiglio Stato, Sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4699; nonché, 20 maggio 1996, n. 624).<br />
Nel medesimo modo deve procedersi quando la variante (anche quella propriamente generale) incida su aspettative qualificate. Erra però il Comune a ritenere che le situazioni degne di essere prese in considerazione e di essere valutate comparativamente con l’interesse pubblico, si esauriscano in quella del proprietario di suoli oggetto di lottizzazione, solo perché tale caso è stato affrontato più di frequente in giurisprudenza; ancora più consolidata e meritevole di tutela, nell’ambito del procedimento, appare la posizione di chi le proprie aspettative edificatorie le ha di fatto concretizzate, realizzando il manufatto, in cui ha anche stabilito la propria residenza.<br />
In base alla documentazione processuale, la villa trifamiliare dei ricorrenti è stata autorizzata con licenza di costruzione 30 agosto 1966 n. 73, rilasciata alla signora Petroni Aurora; il Comune, d’altra parte, non ha mai contestato l’abusività dell&#8217;immobile (costruito oltre tutto -si deve presumere- prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha esteso a tutto il territorio comunale l’obbligo della licenza edilizia), sicché si presenta ingiustificato il rifiuto a priori, opposto dal Comune e dalla Regione, anche dopo la precisa sollecitazione in tal senso contenuta nelle ordinanze cautelari del Giudice amministrativo, di prendere in considerazione una diversa modalità di realizzazione dell’intervento di edilizia pubblica, rispettosa della posizione dei ricorrenti, che, vista nell’ambito dell&#8217;economia generale del piano, avrebbe permesso un risparmio di spesa e comunque non si sarebbe posta urbanisticamente in contrasto con le previsioni di zona, secondo le quali gli alloggi sarebbero consistiti in villette.<br />
In definitiva, a fronte delle osservazioni presentate dai ricorrenti (prima alla delibera consiliare 30 marzo 1990 n. 647, di adozione della variante finalizzata alla realizzazione dell’insediamento, poi alla delibera consiliare 28 marzo 1992 n. 199, di adozione del piano di zona), la motivazione del rigetto (perché &#8220;in contrasto con l&#8217;impostazione generale del p.e.e.p.&#8221;) appare del tutto generica, in relazione alla rilevanza dell’interesse procedimentalmente evidenziato dagli istanti e al carattere specifico della variante; inoltre, in ogni caso, la ragione che accomuna il rigetto di ambedue le osservazioni (perché tese alla tutela d&#8217;interessi privatistici) non é pertinente, in quanto gli interessati potevano produrre propriamente opposizioni (come previsto dall’articolo 15 della legge urbanistica), le quali integrano &#8220;esercizio di un vero e proprio interesse oppositivo anche se -solo- procedimentale&#8221; (ex plurimis: Consiglio giustizia amministrativa Sicilia, I giugno 1993 n. 227). <br />
L’accertata illegittimità della delibera GR 17 novembre 1992 n. 6790, nella parte che interessa gli istanti, e il conseguente annullamento, in parte qua, dell’atto (nella sua valenza di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste) travolge l’intera procedura espropriativa.<br />
Al riguardo, si deve solo precisare, da un lato, che non occorre esaminare l’eccezione d’inammissibilità dei motivi proposti avverso il decreto sindacale 25 gennaio 1995 n. 5782 (per difetto di giurisdizione del Giudice adito), visto che il rilievo riguarda le censure volte a contestare, in via autonoma, il citato decreto; dall’altro, che la giurisprudenza ha avuto modo di sanzionare l’attività amministrativa in materia di edilizia economica e popolare, ove il proprietario, in violazione dell&#8217;implicito disposto dell&#8217;art. 35, undicesimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non sia stato posto in condizione di esercitare la propria situazione giuridica soggettiva di preferenza nell&#8217;assegnazione (concretantesi in un interesse legittimo), mediante la possibilità di partecipazione al relativo procedimento (Consiglio Stato, Sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1545; 26 novembre 2001, n. 5940; 4 maggio 1984, n. 309)”.<br />
Di conseguenza, una volta annullata, in parte qua, la dichiarazione di pubblica utilità, di cui alla delibera GR 17 novembre 1992 n. 6790, dev’essere annullato, per illegittimità derivata, come dedotto dai sig. Stasolla, anche il decreto del Sindaco di Foggia 22 maggio 1997 n. 6098, con cui è stata disposta l’espropriazione del loro immobile.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Bari, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto gravato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 06 giugno 2005<br />
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-6-6-2005-n-2741/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2005 n.2741</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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