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	<title>2740 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2740 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2011 n.2740</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2011-n-2740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2011-n-2740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2011 n.2740</a></p>
<p>Pres. De Nictolis – Est. Castriota ScanderbergINPS (Avv.ti E. Lanzetta e V. Mercanti) c/ B. S. (Avv.ti G. Allocca e G. Salerno) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da un concorso per reclutamento di allievi Finanzieri, di un candidato ritenuto inidoneo per la presenza di un tatuaggio sul braccio 1. Concorsi pubblici – Prova</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2011-n-2740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2011 n.2740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2011-n-2740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2011 n.2740</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Nictolis – <i>Est.</i> Castriota Scanderberg<br />INPS (Avv.ti E. Lanzetta e V. Mercanti) c/ B. S. (Avv.ti G. Allocca e G. Salerno)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione da un concorso per reclutamento di allievi Finanzieri, di un candidato ritenuto inidoneo per la presenza di un tatuaggio sul braccio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Prova orale &#8211; Presenza del pubblico – Verbalizzazione &#8211; Onere – Non sussiste.	</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Prova orale – Allontanamento breve del commissario – P<br />
principio collegialità – Violazione – Inconfigurabilità.	</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Tempi valutazione candidati – Giudizio di legittimità – Insindacabilità – Eccezione – Tempo valutazione singolo candidato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di concorsi pubblici, è irrilevante l’omessa indicazione nei verbali della circostanza secondo cui le prove si sono in concreto svolte alla presenza del pubblico, non essendovi alcun onere di verbalizzare la eventuale presenza del pubblico.	</p>
<p>2. Nei concorsi pubblici l’allontanamento di breve durata del singolo commissario, non titolare della materia su cui verte la domanda nel momento in cui detto allontanamento avviene, non comporta il venir meno del principio della collegialità, ove non sia provato che il commissario è rimasto completamente assente durante la prova orale del candidato ovvero non ha partecipato alla fase della valutazione successiva.	</p>
<p>3. Nei concorsi pubblici i tempi impiegati per la valutazione dei candidati non sono sindacabili in sede di legittimità, quantomeno laddove non sia possibile stabilire il tempo dedicato alla valutazione di ciascun concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8258 del 2006, proposto <br />	<br />
dall’<b>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta e Valerio Mercanti, e domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il signor <b>Benedetto Spadaro</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Allocca e Gaspare Salerno, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via G. Nicotera, n. 29; <br />	<br />
i signori: <b>Peruzio Giorgio, Valdi Ronco, Santopinto Maria Paola, Giorgilli Fabrizio, Cardillo Rita, Angeli Claudio, Saracino Raffaella, Nardone Manuelito, Serassio Valerio, Nasti Vincenzo, Ragone Antonietta, Ghelardi Bianca, Comegna Domenico, Borgosano Aldo</b>, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III TER, n. 6171/2005, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO A 79 POSTI DI DIRIGENTE NEL RUOLO DELL&#8217;INPS</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del signor Benedetto Spadaro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Lanzetta e Salerno;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 6171 del 12 agosto 2005 che ha accolto il ricorso proposto dal dott. Benedetto Spadaro, avverso gli atti del concorso a 79 posti di dirigente per l’area amministrativa bandito dall’INPS nel 1997, risultato non idoneo, all’esito della prova orale.<br />	<br />
Assume l’Istituto appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto illegittima, in accoglimento di specifiche censure dedotte dal dott. Spadaro:<br />	<br />
la limitazione a sole due materie delle domande poste ai candidati durante la prova orale;<br />	<br />
lo svolgimento delle prove orali in una sala di così modeste dimensioni da non consentire l’osservanza del principio di pubblicità delle sessioni;<br />	<br />
l’esiguità dei tempi dedicati dalla Commissione d’esame alla valutazione dei candidati. L’appellante deduce al contrario la piena legittimità sotto i dedotti profili di censura del procedimento selettivo, in quanto:<br />	<br />
sarebbe stata rispettata la inerenza delle prove orali alle materie indicate nel bando; <br />	<br />
i tempi dedicati alla valutazione dei candidati sarebbero stati più che congrui, anche avuto riguardo alle esigenze di speditezza del procedimento selettivo;<br />	<br />
sarebbe stato sempre osservato il principio di pubblicità delle sedute;<br />	<br />
il momentaneo allontanamento dall’aula d’esame di un componente della Commissione non potrebbe sortire effetti vizianti sul procedimento concorsuale, trattandosi di evenienza episodica e non incidente sul processo valutativo e decisionale complessivo della Commissione. <br />	<br />
Di qui la richiesta di reiezione del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell’appello.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il dott. Spadaro per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.<br />	<br />
All’udienza del 29 marzo 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
L’appello è fondato e va accolto.<br />	<br />
Con il primo motivo di gravame l’istituto previdenziale si duole della erroneità della sentenza di primo grado laddove la stessa ha rilevato, accogliendo il primo motivo di ricorso, una violazione del bando di gara in ordine alle modalità di svolgimento della prova orale; in particolare, è stata considerata violativa del bando ( art. 5), nella parte in cui lo stesso elencava le materie oggetto della prova orale dei candidati, la determinazione della Commissione ( adottata nella seduta n. 27 del 13 maggio 1999) di porre ai candidati due sole domande ( da estrarre a sorte, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994) nell’ambito delle materie relative alle prove scritte. La tesi difensiva dell’appellante istituto è che in realtà nessuna violazione della <i>lex specialis</i> del concorso sarebbe occorsa nella fattispecie concreta dal momento che le due domande poste ai candidati durante le prove orali sarebbero state senz’altro afferenti alle materie ed ai singoli argomenti indicati nel bando ( e ricompresi, al pari delle prove scritte, nelle due macro-aree disciplinari del diritto amministrativo e dell’organizzazione aziendale). Solo in senso atecnico, pertanto, il bando avrebbe indicato quali “materie” dei semplici argomenti d’esame (organizzazione del lavoro nei sistemi complessi, sistemi di pianificazione e controllo direzionale, bilancio di gestione, budget, principi e tecniche di gestione del personale, processi di comunicazione e gestione dei sistemi informativi, marketing dei servizi nelle aziende pubbliche), di tal che, data la simmetria, anche sul piano numerico, tra le domande poste e le materie indicate doveva conseguirne la assoluta regolarità del procedimento selettivo.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
L’art. 5 del bando di concorso disponeva, in ordine alla prova orale, che “il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e concorre alla valutazione della professionalità del candidato e della sua conoscenza delle seguenti materie: organizzazione del lavoro nei sistemi complessi, sistemi di pianificazione e controllo direzionale, bilancio di gestione, budget, principi e tecniche di gestione del personale, processi di comunicazione e gestione dei sistemi informativi, marketing dei servizi nelle aziende pubbliche. <br />	<br />
La prima prova scritta consisteva nella soluzione di un caso riferito ad un’azienda pubblica di servizi “ mirato ad accertare il possesso da parte del concorrente delle abilità richieste dai processi di decisione in sistemi complessi e caratterizzati da forte sviluppo della automazione e integrati con altre amministrazioni. In particolare, la prova consiste nella esposizione scritta di una situazione organizzativa come stimolo per la diagnosi delle cause sottostanti, l’analisi degli elementi rilevanti e le decisioni più idonee da assumere al riguardo.<br />	<br />
La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un tema finalizzato ad esaminare come il concorrente si colloca nello scenario di cambiamento della pubblica amministrazione, anche nel quadro dei processi di integrazione europea, con particolare riferimento alla efficienza e alla qualità dei servizi nonché alla trasparenza delle informazioni al cittadino, ed alla capacità di operare in contesti caratterizzati da una radicale trasformazione dei modelli di comportamento degli operatori pubblici secondo logiche di innovazione dei processi organizzativi e gestionali”.<br />	<br />
Nella seduta n. 27 del 13 maggio 1999 la Commissione d’esame, nel prefissare i criteri cui si sarebbe attenuta nella determinazione delle domande da porre ai candidati, previa estrazione a sorte delle stesse, stabiliva di contenere il numero delle domande a due soli quesiti, vertenti sulle materie delle prove scritte nonché sugli altri argomenti indicati nel bando ( e pedissequamente riprodotti nel richiamato verbale della commissione).<br />	<br />
Le questioni da dirimere si possono compendiare pertanto in un duplice quesito: se le domande poste ai candidati sono risultate aderenti, sul piano oggettuale, alle materie indicate nel bando; se la limitazione numerica dei quesiti, giustificata da esigenze di snellimento e speditezza del procedimento selettivo, si è rivelata una modalità congrua e proporzionata di svolgimento della prova orale, avuto riguardo alla finalità di valutare la professionalità dei candidati e la loro conoscenza nelle materie delle prove orali.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che al primo quesito deve essere data risposta affermativa. Come prospettato dall’Istituto appellante e come si desume dalla stessa lettera della <i>lex specialis</i> ( art. 5 cit.) le materie indicate nel bando, anche a mezzo del rinvio <i>per relationem</i> a quelle delle prove scritte, non vanno intese a stretto rigore come “materie” secondo la tradizionale accezione della espressione, come tali aventi autonoma dignità curriculare; si tratta, piuttosto, di specifici “argomenti”, rientranti nell’ambito delle materie relative alla organizzazione aziendale ed al diritto amministrativo dell’economia, sui quali l’Amministrazione ha ritenuto di dover focalizzare i temi sui cui saggiare la professionalità e la preparazione dei candidati. Ne consegue che, ritenuta corretta la <i>reductio ad unum</i>, e cioè nel medesimo ambito materiale (organizzazione aziendale), di tutti gli argomenti specificatamente indicati nel bando in aggiunta alle materie delle prove scritte, non risulta violata la lettera dell’art. 5 del bando stesso, né dell’art. 12 del citato d.P.R. n. 487/1994 ( laddove tale ultima disposizione prescrive che ai candidati viene posta una domanda per ciascuna delle materie d’esame); sussiste infatti piena coincidenza tra le domande poste e le materie d’esame, nessuna di queste essendo rimasta estranea alla prova orale dei candidati. Né appare eccessiva la limitazione a due sole domande dei quesiti posti ai candidati durante il colloquio orale, tenuto conto che, come già detto, due sono gli ambiti materiali nel cui alveo doveva saggiarsi la preparazione dei candidati e che, d’altra parte, l’elencazione nel bando dei distinti argomenti d’esame ha imposto ai candidati di curare la preparazione su ogni tema proposto.<br />	<br />
7.Con il secondo motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha accolto il motivo di primo grado afferente la pretesa carenza di pubblicità della seduta orale, annettendovi conseguenze invalidanti sulla valutazione dell’odierno appellante).<br />	<br />
7.1. Il Tar ha sostanzialmente evidenziato che spetta all’Amministrazione dare in concreto la prova circa l’idoneità dell’aula d’esame a consentire l’afflusso del pubblico, laddove nella specie la stessa avrebbe ammesso che l’aula dedicata allo svolgimento delle prove orali ( nel giorno in cui è stato esaminato l’odierno appellante) fosse effettivamente di modeste dimensioni. Inoltre, i candidati sono stati ammessi alla prova “ad uno ad uno” ( come si ricava dal verbale del 1° luglio 1999), onde anche tale elemento deporrebbe, ad avviso dei primi giudici, a ritenere violata la regola della pubblicità della prova.<br />	<br />
7.2. Il motivo è fondato.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che nessuno degli evidenziati elementi conduce a ritenere consumata la violazione del principio di pubblicità delle sedute. Anzitutto, è evidente che le modeste dimensioni dell’aula non sono <i>ex se</i> incompatibili con la presenza di estranei interessati ad assistere alla prova orale; inoltre, la circostanza che i candidati siano stati chiamati uno alla volta a sostenere la prova non potrebbe avere valenza sintomatica della violazione del principio pubblicitario, trattandosi di modalità ordinaria di svolgimento della prova orale; quanto viene al proposito nei verbali ha i connotati di una formula di stile (dato che sarebbe ben difficile immaginare una modalità diversa di svolgimento della prova).<br />	<br />
D’altra parte, è sintomatico, a comprova della effettiva pubblicità della seduta, che l’odierno appellante ritenga di poter indicare quali testimoni della sua prova orale ben quattro candidati, e si sia riservato di indicarne di ulteriori, il che attesta al di là di ogni ragionevole dubbio che all’aula d’esame non era interdetto l’accesso di soggetti diversi dai commissari e dal candidato da valutare. Da ultimo, non potrebbe attribuirsi significatività alla omessa indicazione, nei verbali, della circostanza secondo cui le prove si sono in concreto svolte alla presenza del pubblico, dato che non vi è alcun onere di verbalizzare la eventuale presenza del pubblico (Cons. St., sez. VI, 16 giugno 2006, n. 3556).<br />	<br />
8. Con il terzomotivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto violato il principio di collegialità nella valutazione dei candidati, in relazione al comprovato allontanamento per un breve periodo di un membro dalla commissione dalla seduta di esame. <br />	<br />
8.1. Il mezzo è fondato.<br />	<br />
In disparte la questione di fatto relativa al se detto allontanamento si sia verificato proprio in occasione dello svolgimento della prova orale da parte dell’odierno appellante (ciò che non risulta agli atti di causa), è pacifico che l’allontanamento di breve durata del singolo commissario, non titolare della materia su cui verte la domanda nel momento in cui detto allontanamento avviene, non comporta il venir meno del principio di collegialità, ove non resti provato che il commissario è rimasto completamente assente durante la prova orale del candidato ovvero non ha partecipato alla fase della valutazione successiva; ora, tali circostanze sono sicuramente da escludere nel caso in esame, avuto riguardo anche alle risultanze dei verbali d’esame ( assistiti dalla forza probatoria propria degli atti redatti da pubblico ufficiale).<br />	<br />
9. Da ultimo, resta da esaminare la censura d’appello con cui si contesta il capo di sentenza che ha accolto il motivo di primo grado afferente la pretesa incongruità dei tempi di valutazione dei candidati (sempre in relazione alla prova orale). <br />	<br />
9.1. Il mezzo è fondato.<br />	<br />
Secondo il calcolo operato dall’appellante, nella sessione in cui il ricorrente di primo grado ha sostenuto la prova orale, a ciascun candidato è stato dedicato un tempo medio di 18 minuti (tenuto conto della durata complessiva della sessione d’esame e del numero dei candidati scrutinati, per come desumibili dal verbale del 1 luglio 1999). Ora, già in linea generale, i suddetti tempi medi di valutazione non appaiono <i>ex se</i> sintomatici di eccesso di potere per manifesta irragionevolezza. Va, peraltro, ribadito che secondo un condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV, 12 febbraio 2010 n. 805; 18 febbraio 2010, n. 953) nei concorsi pubblici i tempi impiegati per la valutazione dei candidati non sono sindacabili in sede di legittimità, quantomeno laddove &#8211; come nella specie &#8211; non sia possibile stabilire il tempo dedicato alla valutazione di ciascun concorrente. <br />	<br />
Peraltro, deve escludersi la rilevanza dei tempi di valutazione ai fini della dimostrazione della insufficienza od incongruità della valutazione del singolo candidato ove il giudizio negativo si mostri comunque completo (Cons. St. , sez. VI, 18 aprile 2007 n. 1770). <br />	<br />
Nella specie, il ricorrente in primo grado non ha fornito alcun elemento probatorio da cui inferire l’inadeguatezza intrinseca del giudizio negativo riservato alla sua prova orale, donde la stessa non può certo desumersi da circostanze esterne, peraltro nel caso in esame prive di portata indiziante (dato che, come detto, il tempo di 18 minuti a candidato non appare <i>ex se </i>inadeguato al fine di valutare la preparazione di ciascun candidato).<br />	<br />
10. In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti,ricorrendo giusti motivi. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (r.g. n. 8258 del 2006) , come in epigrafe proposto, accoglie l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-5-2011-n-2740/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2011 n.2740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIANAPOLI PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 2740/2006 Registro Generale: 5233/2006 nelle persone dei Signori: ANTONIO GUIDA PresidenteFABIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni lavoratori dell’edilizia, al fine di un esame ulteriore della questione controversa da parte dell’Amministrazione stessa. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  2740/2006<br />
Registro Generale: 5233/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA Presidente<br />FABIO DONADONO Consigliere<br />
FRANCESCO GUARRACINO Referedario, relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso 5233/2006  proposto da:<br /><b>FILCA-CISL</b> rappresentato e difeso da: FEDERICI ROBERTA con domicilio eletto in NAPOLI Piazza Municipio 64, presso la Segreteria del TAR</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE</b>  non costituito</p>
<p><b>INPS-ISTITUTO NAZIONMALE PREVIDENZA SOCIALE</b>   non costituito</p>
<p><b>DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI</b>   rappresentato e difeso da: TESAURO LUCIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato<br />
<b>DIREZIONE PROVINCIALE  DEL LAVORO DI BENEVENTO</b> rappresentato e difeso da:TESAURO LUCIANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>O.S. FILLEA-CIGL</b> non costituito</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del decreto direttoriale n. 8106 del 5 luglio 2006 reso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale  &#8211; Direzione regionale del lavoro per la Campania, avente ad oggetto la ricostituzione della Commissione provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni dei lavoratori dell’Edilizia di Benevento;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Ref.. FRANCESCO GUARRACINO<br /> Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che, ad un primo sommario esame, non si ravvisa il necessario fumus boni juris;</p>
<p>Ritenuto pertanto che non  sussistono le ragioni di cui all’ art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL REFERENDARIO EST.<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-10-2006-n-2740/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/10/2006 n.2740</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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