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	<title>2737 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2737 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2015 n.2737</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-6-2015-n-2737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-6-2015-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2015 n.2737</a></p>
<p>Pres. Torsello, est. Lotti Società Lis S.r.l. e Società Cerutti Lorenzo Srl (Avv. G. Terracciano) c. Abbanova Spa (Avv. G. Macciotta) e altri rimesse alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali sulla compatibilità con il diritto comunitario di cause di esclusione fondate sulla pendenza del procedimento per l&#8217;ammissione a concordato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-6-2015-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2015 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-6-2015-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2015 n.2737</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello, est. Lotti<br /> Società Lis S.r.l. e Società Cerutti Lorenzo Srl (Avv. G. Terracciano) c. Abbanova Spa (Avv. G. Macciotta) e altri</span></p>
<hr />
<p>rimesse alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali sulla compatibilità con il diritto comunitario di cause di esclusione fondate sulla pendenza del procedimento per l&#8217;ammissione a concordato preventivo, nonché dell&#8217;art. 53, co. 3 del Codice dei Contratti in tema di avvalimento dei progettisti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della P.a. &#8211; Gare – Requisiti di ordine generale – Concordato preventivo – Istanza di ammissione – Causa di esclusione – Configurabilità – Contrasto con il diritto comunitario – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di giustizia</p>
<p>2) Contratti della P.a. &#8211; Gare – Requisiti di ordine generale – Concordato preventivo – Istanza di concordato c.d. “in bianco” – Causa di esclusione – Configurabilità – Contrasto con il diritto comunitario – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di giustizia</p>
<p>3) Contratti della P.a. &#8211; Gare – Appalti di progettazione – Art. 53, co. 3 D.Lgs. 163/2006 &#8211; Progettisti – Avvalimento – Assenza di qualificazione – Ulteriore avvalimento &#8211; Contrasto con il diritto comunitario – Questione pregiudiziale – Va rimessa alla Corte di giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se sia compatibile con l’art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, considerare “procedimento in corso” la mera istanza, presentata all’Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore. </p>
<p>2) Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se sia compatibile con l’art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo “in bianco” quale causa di esclusione dalla procedura d’appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di “procedimento in corso” sancito dalla normativa comunitaria (art. 45 Direttiva) e nazionale (art. 38 d.lgs. n. 163-2006). </p>
<p>3) Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se sia compatibile con l’art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18 una norma come quella di cui all’art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista “indicato”, il quale, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all’istituto dell’avvalimento”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10429 del 2014, proposto da: <br />
Società Lis S.r.l. e Società Cerutti Lorenzo Srl, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Largo Arenula, 34; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Abbanova Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Macciotta, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Fiecchi in Roma, Via Paola Falconieri, 100; </p>
<p>nei confronti di<br />
Consorzio Stabile CSI &#8211; Consorzio Servizi Integrati Società Consortile a r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; <br />
Porcelli Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso l’avv. Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; <br />
Bondini Srl;<br />
Assisi Strade Srl; </p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00855/2014, resa tra le parti, concernente l’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori inerenti al primo lotto. </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Abbanova Spa, del Consorzio Stabile CSI &#8211; Consorzio Servizi Integrati Società Consortile a r.l. e di Porcelli Costruzioni Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Leopoldo di Bonito su delega dell&#8217;avv. Gennaro Terracciano, Gianluigi Pellegrino su delega dell&#8217;avv. Giuseppe Macciotta, Marcello Vignolo e Massimo Massa; </p>
<p>Rilevato che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I, con la sentenza 27 ottobre 2014, n. 855 ha respinto il ricorso principale proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della determinazione del Direttore Generale di Abbanoa s.p.a. n. 8 del 16.1.2014, comunicata all’esponente con nota in pari data, con cui è stata approvata in via definitiva l’aggiudicazione all’ATI controinteressata della “Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori inerenti Schemi nn. 21-26-28 &#8211; Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina, 1° lotto condotte &#8211; ID Rl 069B &#8211; Rif App. 47/2012”;<br />
Rilevato che il TAR ha fondato la sua decisione stabilendo, sinteticamente, che:<br />
&#8211; La questione della presenza o meno, nell’ambito della busta contenente l’“offerta tecnica”, del “computo metrico estimativo” è stata risolta dalla Commissione di gara con il nuovo verbale di correzione di errore materiale, con cui la Commissione ha acce<br />
&#8211; La qualificazione di “operatore economico” del progettista designato (definizione contemplata dalla direttiva comunitaria, artt. 47 e 48 direttiva C.E. 31.3.2004, n. 18) delinea una nozione ben più ampia rispetto a quella di mero “offerente” e, ispirand<br />
&#8211; Le condanne del Vice Presidente sono state dichiarate in gara e poi in corso di gara riabilitate (in data 9.5.2013); non sussisteva in questa peculiare situazione l’obbligo di motivazione in ordine all’irrilevanza dei precedenti penali dichiarati ai fin<br />
&#8211; Il sopralluogo è stato effettuato da un “delegato” del Consorzio CSI-Consorzio Servizi Integrati che ricopre il ruolo di impresa mandataria, in veste di soggetto abilitato a compiere l’attività in nome e per conto del complessivo raggruppamento, inclusa<br />
Per il TAR, dall’infondatezza del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse;<br />
Rilevato che la vicenda oggetto del giudizio riguarda una procedura di gara aperta indetta dall’appellata Abbanoa spa, con bando e disciplinare pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale in data 6 agosto 2012, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori inerenti gli Schemi nn.21-26- 28 Flumineddu-Ogliastra-Bacu Turbina, 1° lotto condotte e che alla gara hanno partecipato, tra gli altri, l’associazione temporanea costituenda tra il capogruppo Consorzio Stabile CSI e la mandante Procelli Costruzioni srl e la LIS srl, le quali si sono rispettivamente classificate al primo e al secondo posto;<br />
Rilevato che l&#8217;originaria ricorrente Società LIS S.r.l. risulta essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, con conseguente venir meno del requisito generale di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163-2006, che sancisce l&#8217;esclusione dalle gare d&#8217;appalto degli imprenditori in stato di fallimento o sottoposti ad altra procedura concorsuale presupponente uno stato d&#8217;insolvenza (quale il concordato preventivo), per l&#8217;ovvia esigenza di garantire l&#8217;affidabilità economica dell&#8217;esecutore contrattuale dell&#8217;Amministrazione;<br />
Rilevato, infatti, che l’art. 38, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 163-2006 stabilisce l’esclusione dalle procedure di gara dei concorrenti che “si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all&#8217;articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”;<br />
Rilevato, inoltre, come si evince dall’atto di affitto d’azienda, in atti (Atto pubblico per notaio Gianelli di Torino, stipulato in data 20 giugno 2014, repertorio n. 137401/38774, registrato a Torino in data 8 luglio 2014, al n. 12197; cessione del ramo di azienda relativo, tra l’altro, anche alla gara de qua), che la Società LIS S.r.l. asserisce espressamente di trovarsi “in stato di crisi, avendo di recente intrapreso l’attività prodromica alla stipulazione e successiva omologazione di un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e seguenti della Legge Fallimentare”;<br />
Rilevato, pertanto, che sussistono le condizioni per applicare il predetto art. 38, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 163-2006 che fa riferimento anche alle procedure in corso e che riguarda anche (a mente della ratio della norma) le ipotesi di “attività prodromica alla stipulazione e successiva omologazione di un ricorso per concordato preventivo”, atteso l’evidente intento normativo di tale disposizione di escludere le imprese che non siano più in condizione, visto il loro stato di crisi conclamato (ammesso nella specie in atto pubblico), di presentarsi come contraenti affidabili con la Pubblica Amministrazione;<br />
Rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344), l&#8217;art. 38 d.lgs. n. 163-2006 (come modificato dal D.L. n. 83-2012) vieta la partecipazione alle gare pubbliche a tutti i soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo con l&#8217;unica espressa eccezione del c.d. &#8220;concordato in continuità aziendale&#8221; di cui all&#8217;art. 186-bis R.D. Legge Fallimentare n. 267-1942 (introdotto con l&#8217;art. 33 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134) che ricorre quando nel piano di concordato ex art. 161, comma 2, lett. e), Legge Fallimentare sia espressamente prevista la prosecuzione dell&#8217;attività di impresa da parte del debitore, ovvero la cessione dell&#8217;azienda in esercizio o ancora il conferimento dell&#8217;azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione;<br />
Rilevato che la norma consente la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici non solo alle imprese che sono già state ammesse al concordato &#8220;con continuità aziendale&#8221; e hanno già ottenuto il decreto di ammissione, ma anche a quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale;<br />
Rilevato, inoltre, che nelle more, tra il deposito della domanda e l&#8217;ammissione del concordato l&#8217;impresa che abbia fatto domanda di concordato preventivo &#8220;con continuità aziendale&#8221; conserva dunque la facoltà di partecipare alle gare di affidamento dei pubblici contratti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6272);<br />
Rilevato, infatti, che il concordato &#8220;con continuità aziendale&#8221; o &#8220;di risanamento&#8221;, sul piano teleologico e sistematico, essendo diretto al ritorno in bonis dell&#8217;impresa, è dunque una fattispecie ontologicamente differente dal concordato c.d. &#8220;liquidatorio&#8221; le cui finalità sono limitate esclusivamente alla maggior soddisfazione possibile dei creditori;<br />
Rilevato, quindi che la norma consente la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici non solo alle imprese che sono già state ammesse al concordato &#8220;con continuità aziendale&#8221; e hanno già ottenuto il decreto di ammissione, ma anche a quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale, ma soltanto con riferimento alla citata ipotesi di &#8220;concordato in continuità aziendale&#8221;;<br />
Rilevato che, nel caso di specie, non ricorre un’ipotesi di &#8220;concordato in continuità aziendale&#8221;, bensì di cd. “concordato in bianco”, vale a dire di un concordato preventivo con riserva ai sensi dell&#8217;articolo 161, comma 6, R.D. n. 267-1942;<br />
Ritenuto che l&#8217;apertura di tale procedura concorsuale, come ha chiarito la giurisprudenza nazionale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 aprile 2010 n. 2155), sarebbe di per sé una condotta &#8220;che ben può ritenersi confessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto&#8221;; peraltro, nel caso di specie, la confessione dello stato di dissesto è contenuta anche nel citato Atto pubblico per notaio Gianelli di Torino, stipulato in data 20 giugno 2014, repertorio n. 137401/38774, registrato a Torino in data 8 luglio 2014, al n. 12197;<br />
Rilevato, infatti, che detta procedura concorsuale consente all&#8217;imprenditore in stato di dissesto &#8220;di congelare&#8221; temporaneamente (da 30 a 120 giorni) le istanze fallimentari avanzate dai creditori e al fine di rinviare all&#8217;esito di una rinegoziazione con la massa dei creditori, la scelta tra la presentazione di un piano di concordato ex articolo 161 L.F. ovvero di un accordo di ristrutturazione aziendale ex articolo 182-bis L.F.;<br />
Ritenuto, pertanto, che tale domanda avrebbe ex se determinato un&#8217;incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione per la pendenza del procedimento finalizzato alla declaratoria di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;<br />
Ritenuto, in specifico, che con riferimento al problema di quando possa dirsi &#8220;in corso&#8221; una procedura concorsuale, si è ritenuto che non sia sufficiente una mera istanza creditoria (la quale potrebbe essere proposta strumentalmente o comunque infondatamente), occorrendo quanto meno un pronunciamento istruttorio del giudice che accerti oggettivamente lo stato di insolvenza dell&#8217;impresa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 1999, n. 516); l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, tuttavia, affermato, nella predetta sentenza 15 aprile 2010, n. 2155, che nell&#8217;ipotesi di concordato preventivo le evidenziate preoccupazioni possano dirsi superate se è lo stesso imprenditore a chiedere l&#8217;ammissione alla procedura concorsuale, con una condotta che ben può ritenersi confessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto;<br />
Rilevato che la predetta questione, così come impostata sulla base delle indicate coordinate giurisprudenziali, è rilevante nel giudizio in esame, poiché la Società LIS S.r.l. giammai poteva divenire aggiudicataria della gara, con conseguente carenza d&#8217;interesse ad impugnare il provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata, dovendo essere esclusa dalla gara de qua;<br />
Rilevato che il Collegio dubita, tuttavia, che la disciplina nazionale indicata, così come interpretata, sia compatibile con la pertinente normativa comunitaria;<br />
Rilevato, in particolare, che secondo l’art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, applicabile ratione temporis, “Può essere escluso dalla partecipazione all&#8217;appalto ogni operatore economico: a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d&#8217;attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;<br />
Ritenuto, in particolare, di dover chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con la predetta normativa, considerare “procedimento in corso” la mera istanza di concordato preventivo da parte del debitore, come accade nel caso di specie, così come statuito dalla predetta sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 aprile 2010, n. 2155;<br />
Ritenuto, inoltre, di dover chiedere alla Corte di Giustizia se sia compatibile con la predetta normativa, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo “in bianco” (le cui caratteristiche sono state sopra precisate), così come ha fatto la Società Lis nel caso di specie (come si evince nel già citato Atto pubblico per notaio Gianelli di Torino, stipulato in data 20 giugno 2014) quale causa di esclusione dalla procedura d’appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di “procedimento in corso” sancito dalla normativa comunitaria (art. 45 Direttiva) e nazionale (art. 38 d.lgs. n. 163-2006) citate, interpretazione giustificata dalla medesima ratio di non consentire la partecipazione alla gara d’appalto da parte delle imprese che hanno confessato inequivocamente (con un istanza formale, ovvero, in questo secondo caso, con una dichiarazione confessoria per Atto Pubblico) il loro conclamato stato di insolvenza;<br />
Rilevato che la soluzione di tale secondo quesito è essenziale nel giudizio in esame, poiché risulta importante stabilire la data dalla quale la Società Lis avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura d’appalto in esame;<br />
Ritenuto che tale rilevanza è anche basata sulla considerazione dell’affittuaria Società Cerutti Lorenzo S.r.l., che ha effettuato la comunicazione alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 163-2006, del subentro nella gara de qua con nota del 20 giugno 2014; poiché l’aggiudicazione definitiva era già avvenuta (determinazione del Direttore Generale di Abbanoa s.p.a. n. 8 del 16.1.2014), la stazione appaltante non poteva provvedere alla verifica dei requisiti in capo alla cessionaria (rectius: affittuaria), poiché non sussistevano (in ipotesi, secondo il quesito sopra formulato alla Corte di Giustizia UE) i presupposti per l&#8217;aggiudicazione in favore della cedente (rectius: locatrice); se, infatti, la Società LIS S.r.l. cedente non aveva i requisiti per essere aggiudicataria al momento dell’intervenuta aggiudicazione, alla luce di quanto sopra esposto, non poteva certamente subentrarle altro soggetto avente in ipotesi i requisiti, trattandosi altrimenti di un’evidente elusione delle disposizioni imperative dettate dall’art. 51 d.lgs. n. 163-2006;<br />
Rilevato, inoltre, che nel caso di specie, l’appellante Società Lis deduce che l’ATI CSI avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per la carenza dei requisiti speciali in capo al progettista incaricato ed indicato ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163-2006);<br />
Rilevato che la gara in esame ha, per oggetto l’aggiudicazione di un appalto integrato, il cui disciplinare dispone che il professionista incaricato della progettazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico &#8211; professionali:<br />
a) avvenuto espletamento nell’ultimo decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara di servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi a lavori appartenenti alla classe VIII di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 per un importo globale non inferiore a 1,5 (uno virgola cinque) l’importo dei lavori oggetto del banda, ossia per almeno € 11.822.460,62;<br />
b) avvenuto svolgimento nell’ultimo decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara di due servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva relativi a lavori appartenenti alla classe VIII di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato per i lavori, ossia per almeno € 3.152.656,16;<br />
Rilevato che l’ATI CSI ha dichiarato di avvalersi, per la progettazione, del Dott. Ing. Francesco Gradilone, in qualità di legale rappresentante dello Studio Heurein Ingegneria e Territorio di Bologna, e ha attestato che tale soggetto giuridico sarebbe in possesso dei requisiti di capacità sopra specificati (cfr. documento n. 8 appellante, dichiarazione “modello F”);<br />
Rilevato, tuttavia, che il professionista indicato dall’aggiudicataria non possiede autonomamente i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, come confermato dalla circostanza che il progettista, al fine di integrare interamente i requisiti richiesti dalla lex specialis, è ricorso all’avvalimento parziale dei menzionati requisiti tecnico-professionali posseduti, in parte, dall’ausiliario Studio Associato Patteri di Sassari (cfr. doc. n. 9 appellante e la documentazione depositata dall’aggiudicataria ai fini dell’attestazione dell’avvalimento operato dal progettista incaricato dell’aggiudicataria);<br />
Ritenuto, tuttavia, che secondo la ormai consolidata giurisprudenza amministrativa nazionale (da ultimo, cfr. Consiglio di Stato, sez III, 7 marzo 2014, n. n. 1072), pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell’istituto dell’avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre contemperato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla stazione appaltante per la corretta esecuzione degli appalti;<br />
Rilevato, in specifico che, secondo tale giurisprudenza, la questione sostanziale si risolve nello stabilire se il progettista indicato, nella accezione e terminologia usata dal citato art. 53, comma 3, del codice dei contratti, possa o meno fare ricorso ad un progettista terzo, utilizzando a sua volta l’istituto dell’avvalimento;<br />
Rilevato che il citato art. 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163-2006) stabilisce che: “Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto”;<br />
Ritenuto che il Consiglio di Stato (così come l’Autorità di Vigilanza) hanno respinto la possibilità che il progettista “indicato” ai sensi della predetta norma possa a sua volta qualificarsi mediante l’istituto dell’avvalimento, regolato dalla legislazione azionale nel successivo art. 49 d.lgs. n. 163-2006, sulla base di fondamentali criteri esegetici:<br />
a) il criterio letterale posto dall’art. 49, per il quale solo “il concorrente” singolo, consorziato o raggruppato può ricorrere all’avvalimento trattandosi di un istituto di soccorso al concorrente in sede di gara per cui va escluso chi si avvale di soggetto ausiliario a sua volta privo del requisito richiesto dal bando;<br />
b) il fatto che se il progettista indicato non è legato da un vincolo negoziale con la stazione appaltante, a maggior ragione non è legato il suo ausiliario che è soggetto terzo che non può offrire alcuna garanzia all’Amministrazione: solo il concorrente assume infatti obblighi contrattuali con la pubblica amministrazione appaltante tanto che l’ausiliario, a mente dell’art. 49, comma 2, lett. d), si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente mediante apposita dichiarazione; inoltre l’ausiliario diventa ex lege responsabile in solido con il concorrente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma 4) e la responsabilità solidale, che è garanzia di buona esecuzione dell’appalto, può sussistere solo in quanto la impresa ausiliaria sia collegata contrattualmente al concorrente tant’è che l’art. 49 prescrive l’allegazione, già in occasione della domanda di partecipazione, del contratto di avvalimento;<br />
Rilevato, inoltre, che il disposto di cui al citato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 si limita a statuire che il progettista qualificato, del quale l’impresa concorrente intenda “avvalersi” in alternativa alla costituzione di un’A.T.I. con il medesimo, debba essere semplicemente indicato, non prescrivendo la norma in questione che debbano anche prodursi in sede di gara le dichiarazioni contemplate dall’art. 49 stesso decreto per la disciplina dell’istituto dell’avvalimento negli appalti di lavori, servizi e forniture, ed imposte all’impresa ausiliaria avvalente (dichiarazione dell’impresa avvalente di impegno a mettere a disposizione dell’impresa avvalsa le risorse necessarie all’esecuzione del contratto; dichiarazione dell’impresa avvalente di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata e di non trovarsi in situazioni di controllo ex art. 34, co. 2 del Codice con altra impresa contestualmente partecipante alla gara, etc.) o alla impresa partecipante avvalsa (contratto di avvalimento intercorso con l’impresa ausiliaria avvalente);<br />
Rilevato che, secondo la giurisprudenza amministrativa nazionale, nel caso del sistema di selezione costituito dall’appalto integrato il progettista prescelto dall’impresa partecipante ed indicato alla stazione appaltante non assume la qualità di concorrente, la quale compete unicamente all’impresa, rimanendo il primo un mero collaboratore esterno, la cui posizione non rileva nei rapporti con l’Amministrazione appaltante;<br />
Rilevato inoltre che, sempre secondo la giurisprudenza amministrativa nazionale, nel caso in cui sia lo stesso progettista indicato a ricorrere ai requisiti posseduti da terzi, ciò comporterebbe potenzialmente una catena di avvalimenti di “ausiliari dell’ausiliario”, non consentendo un controllo agevole da parte della stazione appaltante in sede di gara sul possesso dei requisiti dei partecipanti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1° ottobre 2012, n.5161);<br />
Rilevato, tuttavia, che secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr., da ultimo da Corte di giustizia, 10 ottobre 2013, C-94/12) l’istituto dell’avvalimento si applica non ai soli concorrenti ma a tutti gli operatori economici, tenuti a qualsiasi titolo a dimostrare il possesso dei requisiti in sede di gara;<br />
Ritenuto, quindi, che sulla base del predetto orientamento si pone il dubbio che un soggetto, come il progettista nella presente gara, per cui vi è contestazione, che è qualificato dalla nostra giurisprudenza amministrativa come mero “collaboratore dell’offerente”, pur essendo tenuto a dimostrare i necessari requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, in base al citato art. 53, comma 3, del codice dei contratti, possa non essere qualificabile come operatore economico e, quindi, non possa fare ricorso all’istituto dell’avvalimento;<br />
Ritenuto, inoltre, che la giurisprudenza amministrativa nazionale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014, n. 1251) ha anche statuito che l’avvalimento rappresenta già di per sé una deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara, e deve pertanto essere consentito solo in ipotesi delineate in maniera rigorosa onde garantire l’affidabilità, in executivis, del soggetto concorrente ed è, quindi, irrinunciabile la sussistenza di un rapporto diretto e immediato tra soggetto ausiliario e soggetto ausiliato, legati da vincolo di responsabilità solidale in relazione all’intera prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare; ne deriva che la fattispecie di avvalimento a cascata è da ritenersi vietata in quanto elide il necessario rapporto diretto che deve intercorrere tra ausiliaria e ausiliata, allungando e, quindi, indebolendo, la catena che lega, innescando i relativi precipitati in punto di responsabilità solidale, il soggetto ausiliato al soggetto ausiliario munito in via diretta dei requisiti da concedere quo ad proceduram;<br />
Ritenuto, quindi di dover sottoporre alla Corte di Giustizia la questione se sia compatibile con la pertinente normativa comunitaria (art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18) una norma come quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista “indicato” che, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all’istituto dell’avvalimento;<br />
Ritenuto che tale ultima questione comunitaria è stata dedotta in specifico con memoria CSI 21 gennaio 2015 e che la giurisprudenza comunitaria ha precisato che l’obbligo di rinvio a carico dei giudici di ultima istanza non trovi applicazione esclusivamente in tre ipotesi – che non si riscontrano nel caso di specie &#8211; (cfr. Corte di Giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-283/81; 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03), ovvero:<br />
1) quando la sollevata questione di diritto dell’Unione non sia influente sulla causa di merito;<br />
2) quando la risposta al quesito da sottoporre risulti da una giurisprudenza costante, indipendentemente dalla natura del procedimento in cui sia stata prodotta;<br />
3) quando la corretta applicazione del diritto dell&#8217;Unione europea si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da apprestare alla questione;<br />
Ritenuto, pertanto, rilevanti le seguenti questioni pregiudiziali dinnanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato CE e in relazione all&#8217;art. 23 dello Statuto della Corte di Giustizia, dell&#8217;art. 3 della l. 13 marzo 1958, n. 204, della Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte delle giurisdizioni nazionali, diramata dalla Corte di Giustizia e pubblicata sulla G.U.C.E. del 28 maggio 2011:<br />
&#8211; “se sia compatibile con l’art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, considerare “procedimento in corso” la mera istanza, presentata all’Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore”;<b
- “se sia compatibile con la predetta normativa, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo “in bianco” (le cui caratteristiche sono state sopra precisate) quale causa
- “se sia compatibile con l’art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18 una norma come quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un’impresa con un progettista “indicato”, il quale, secon
Ritenuto, ai sensi della “nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali” 2011/C 160/01 in G.U.C.E. 28 maggio 2011, che vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia gli atti del giudizio, comprensivi: della presente ordinanza, nonché tutte le memorie di parte e gli atti prodotti da parte appellante e dalla controinteressata CSI;<br />
Ritenuto, quindi, di dover disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia, cui l’affare deve essere rimesso, restando impregiudicata ogni altra questione, anche sulle spese.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br />
Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Luigi Torsello,	Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli,	Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni,	Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti,	Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fabio Franconiero,	Consigliere						</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-6-2015-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/6/2015 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2737</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2737/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2737</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Branca Tricarico Allestimenti e Pubblicità –ITALP- s.n.c. (Avv.ti G. Mazza Ricci, R. Rutigliano) c/ Comune di San Severo (Avv. A. Jannarelli) e altri sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di attività vincolata e sull&#8217;inammissibilità del motivo di ricorso con il quale il privato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2737</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Iannotta,  Est. Branca<br /> Tricarico Allestimenti e Pubblicità –ITALP- s.n.c. (Avv.ti G. Mazza Ricci, R. Rutigliano) c/ Comune di San Severo (Avv. A. Jannarelli) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di attività vincolata e sull&#8217;inammissibilità del motivo di ricorso con il quale il privato contesti l&#8217;omissione di tale avviso, in caso di mancata allegazione delle circostanze che avrebbe sottoposto alla p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo &#8211; Avvio &#8211; Comunicazione &#8211; Attività vincolata &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste &#8211; Ragione.	</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Ricorso &#8211; Motivo &#8211; Mancato avviso avvio procedimento – Dimostrazione identità provvedimento &#8211; Onere p.a. &#8211; Allegazione circostanze sottoposte alla p.a. &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di adozione di provvedimento vincolato, la comunicazione dell’avvio del relativo procedimento può essere omessa, perchè in nessun caso la determinazione da prendere potrebbe essere modificata in base alle osservazioni dell’interessato.	</p>
<p>2. A norma dell’art. 21octies, co. 2, l. 241/90, c.m. dalla l. 15/05, il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio del procedimento, ma deve quantomeno allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Solo una volta adempiuto questo onere, la p.a. sarà gravata dell’onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne deriva che, ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre alla p.a., il motivo con in quale si contesta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</B><br />	<br />
<b><br />	<br />
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE</b><br />	<br />
<b>Sezione Quinta</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 24 del 2005, proposto dalla</p>
<p><b>Tricarico Allestimenti e Pubblicità – ITALP – s.n.c.,</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Gigliola Mazza Ricci e Raffaele Rutigliano, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via di Pietralata 320;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di San Severo</b>, rappresentato e difeso  dall’avv. Antonio Jannarelli, elettivamente domiciliato presso il sig. Giovanni Bertoni in Roma, via G. Vasari 4;<br />	<br />
il <b>Dirigente del V Settore del Comune di San Severo</b>, non costituito in giudizio;<br />	<br />
la <b>società PAP di Pazienza Giovanni &#038; C. s.n.c.</b>, non costituita in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Publia Sede di Bari, Sez. II, 30 agosto 2004 n. 3703, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune  appellato;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 il consigliere Marzio Branca, e uditi Mazza Ricci e gli avv.ti Bertoni per delega di Jiannarelli.<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il  ricorso proposto dalla Tricarico Allestimenti e Pubblicità – ITALP – s.n.c., per l’annullamento della deliberazione della Giunta Municipale di San Severo n. 83 del 4 giugno 2003 avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione di suolo in diritto di superficie per mq 6.000 alla medesima ITALP; nonché l’annullamento, richiesto con motivi aggiunti, della deliberazione della Giunta Municipale di San Severo n. 7 del 21 gennaio 2004 con la quale è stato assegnato alla ditta P.A.P. di Pazienza Giovanni &#038; C. s.n.c. il lotto di terreno n. 33, rientrante tra quelli già assegnati alla ITALP.<br />	<br />
La ITALP ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione dell’efficacia.<br />	<br />
Il Comune di San Severo si è costituito in giudizio per resistere al gravame.<br />	<br />
Con ordinanza 8 febbraio 2005 n. 687 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.<br />	<br />
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’appello concerne la dedotta illegittimità della decadenza dalla assegnazione di aree nel piano insediamenti produttivi del Comune di San Severo, nelle quali l’odierna appellante, all’epoca ditta individuale, si era impegnata a realizzare un laboratorio artigianale. <br />	<br />
L’art. 11 della convenzione  stipulata il 7 luglio 1983 prevedeva che l’assegnatario sarebbe stato dichiarato decaduto dalla concessione ove non avesse rispettato il termine di inizio dei lavori, oppure quello, fissato in tre anni, per l’ultimazione delle opere. In sede di volturazione della concessione a favore della ITALP nel 1990, furono confermate tutte le clausole e condizioni di cui alla predetta convenzione.<br />	<br />
Un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale nel 2002 consentì di accertare che erano stati realizzati due capannoni ancora allo stato rustico ed uno dei due era privo di copertura. Ne è seguita la deliberazione della Giunta municipale, qui impugnata, che ha pronunciato la decadenza dall’assegnazione.</p>
<p>2. Come in primo grado, anche in questa sede la ITALP affida la propria doglianza, essenzialmente, alla denuncia di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, lamentando che non sia stato emesso l’avviso dell’avvio del procedimento.<br />	<br />
Il primo giudice non ha condiviso la censura in base a considerazioni che meritano di essere confermate.<br />	<br />
Non può che richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale, in caso di adozione di un provvedimento vincolato, che deve essere necessariamente assunto in presenza di determinati presupposti, la comunicazione dell’avvio del relativo procedimento può essere omessa, perché in nessun caso la determinazione da prendere potrebbe essere modificata in base alle osservazioni dell’interessato (Cons. St. Sez. IV 21 maggio 2008 n. 2410; 10 dicembre 2007 n. 6525; 9 ottobre 2007 n. 5251).</p>
<p>3. Tale orientamento, da tempo accolto dalla giurisprudenza, è stato poi tradotto nell’art. 21 <i>octies</i>, comma 2, l. n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15 del 2005. <br />	<br />
E’ vero che tale norma  pone in capo all’Amministrazione (e non del privato) l’onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non poteva essere diverso. E tuttavia,  onde evitare di gravare la p.a. di una <i>probatio diabolica </i>(quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del procedimento), il giudice amministrativo ha interpretato  la norma in esame nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. <br />	<br />
Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all’Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile (Cons. St., Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3786). <br />	<br />
Sotto questo riguardo, nell’atto di appello si menziona la circostanza che gran parte dell’opera realizzata è stata distrutta da un incendio nel 1997 e che l’amministratore della società è stata afflitta da gravi problemi di salute che ne hanno determinato l’invalidità totale.<br />	<br />
Si osserva inoltre che, essendo trascorso un notevole lasso di tempo tra il termine per la conclusione dei lavori (febbraio 1996) e l’adozione della deliberazione di decadenza (giugno 2003), la Società aveva maturato il legittimo affidamento in ordine alla regolarità della sua condotta.</p>
<p>4. Le circostanze allegate dall’appellante non risultano idonee a provocare l’illegittimità della impugnata decadenza. Si tratta di fatti anteriori alla scadenza del termine, più volte prorogato, di ultimazione dei lavori, sicché all’inadempimento dell’assegnatario doveva necessariamente seguire la misura sanzionatoria applicata nel perseguimento del pubblico interesse.</p>
<p>5. L’appellante denuncia ancora il difetto di motivazione in punto di interesse pubblico, ma la tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Il principio richiamato concerne i provvedimentii adottati in via di autotutela, che vengono assunti in base ad una valutazione discrezionale degli interessi coinvolti. Nella specie si tratta, invece, come già detto, dell’applicazione di una misura sanzionatoria automatica di natura vincolata.<br />	<br />
Né la circostanza che l’Amministrazione abbia tenuto una condotta tollerante in presenza dell’evidente inadempimento dell’assegnatario può costituire causa di illegittimità dell’emissione, sia pure con ritardo, di un atto dovuto e finalizzato a recuperare la concreta realizzazione delle finalità tipiche del p.i.p..</p>
<p>6. Ancora sotto il profilo del mancato avviso dell’avvio del procedimento viene censurata la deliberazione di assegnazione del terreno già concesso all’appellante ad altro spirante ad attività produttiva nel medesimo p.i.p..<br />	<br />
L’appellante sostiene che aveva diritto di partecipare al relativo procedimento in quanto soggetto danneggiato dalla adozione dell’atto di nuova assegnazione.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Occorre tenere presente che la decadenza dalla assegnazione ha privato il destinatario di un qualunque titolo giuridico ad interloquire sulle successive vicende dell’area, della quale il soggetto decaduto assume la posizione di occupante abusivo.</p>
<p>7. Infondata è anche la censura di incompetenza della Giunta Municipale a disporre l’assegnazione dell’area al nuovo titolare.<br />	<br />
Va condivisa la tesi del Comune secondo cui la Giunta ha dato esecuzione, con atto di ordinaria amministrazione, agli atti necessitati dalla deliberazione di decadenza.<br />	<br />
In conclusione l’appello deve essere rigettato.</p>
<p>8. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello in epigrafe; <br />	<br />
condanna la Società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San Severo e ne liquida l’importo in euro 3.000,00 (tremila//00).<br />	<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  10 febbraio 2009 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Raffaele Iannotta                 &#8211;                              Presidente<br />	<br />
Gian Paolo Cirillo                &#8211;                             Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca                       &#8211;                           Consigliere est<br />	<br />
Vito Poli                                  &#8211;                       Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo                            &#8211;                      Consigliere <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.29/04/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Allegretta Scaramuzzino (Avv.ti Pallottino, N. Saitta e F. Saitta) c/ Ministero dell&#8217;interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme (Avvocatura dello Stato) il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Allegretta<br /> Scaramuzzino (Avv.ti Pallottino, N. Saitta e F. Saitta) c/ Ministero dell&#8217;interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un Comune è di centoventi giorni dalla pubblicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – appello – termine per l’impugnazione – art. 23 bis, lett. g), l. 1034/71 – centoventi giorni – decorrenza – dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un comune ricade nella previsione dell&#8217;art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione. Né può sostenersi che il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione poiché a tanto osta la contestualità, nell’ambito dello stesso comma settimo dell’articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione; quest’ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo; sicché non si può ritenere che l’uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un Comune è di centoventi giorni dalla pubblicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2737/04 REG.DEC<br />
N. 12139  REG.RIC. ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b> </p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 12139 del 2003 proposto<br />
da <b>Paqualino SCARAMUZZINO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Michele Pallottino, Nazareno Saitta e Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;interno</b>, la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, ed il <b>Comune di Lamezia Terme</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi 12,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />della sentenza n. 1894 in data 27 maggio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Lamezia Terme;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2003 l’avv. F. Saitta e l’avv. dello Stato Fiengo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto di appello notificato il 23 dicembre 2003 l&#8217;avv. Paqualino Scaramuzzino, già sindaco di Lamezia Terme ha impugnato la sentenza n. 1894 del 27 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso lo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, disposto dal Capo dello Stato con decreto in data 5 novembre 2002, ai sensi dell&#8217;art 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.<br />
Costituitisi in giudizio, il Ministero dell&#8217;Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Lamezia Terme hanno chiesto la reiezione del gravame perché inammissibile per tardività ed infondato nel merito.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è irricevibile.<br />
La controversia, relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, ricade nella previsione dell&#8217;art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione.<br />
Nel caso in esame, mentre la sentenza impugnata non notificata è stata pubblicata, mediante deposito, in data 27 maggio 2002, l’atto di appello risulta notificato il 23 dicembre 2003 e, pertanto, oltre il predetto termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.<br />
In proposito, non è condivisibile la tesi con la quale il ricorrente, nel prevenire l’eccezione poi puntualmente sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sostiene che anche nell’ipotesi che ci occupa il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione.<br />
A tanto osta la contestualità, nell’ambito dello stesso comma settimo dell’articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione; quest’ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo. Appare, invero, difficile ritenere che l’uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore.<br />
La specialità delle controversie nelle materie contemplate dal primo comma dell’art. 23 bis, inoltre, per la definizione delle quali il legislatore ha inteso dettare una disciplina connotata dal carattere dell’urgenza, dissipa ogni possibile dubbio d’incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., pur adombrato dalla difesa ricorrente.<br />
Non appare superfluo rilevare, infine, che, nella specie, la sentenza è stata pubblicata in forma integrale quattro giorni dopo l’udienza di trattazione e, pertanto, in luogo del prescritto dispositivo, che avrebbe dovuto altrimenti essere pubblicato entro il prescritto termine di sette giorni; cosicché era onere del ricorrente verificare nei sette giorni successivi all’udienza di trattazione che quanto meno detto incombente fosse stato adempiuto.<br />
Per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Emidio Frascione &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Nicolina Pullano &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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