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	<title>2736 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2736 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-5-2009-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-5-2009-n-2736/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-5-2009-n-2736/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.2736</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Corciulo Fastweb S.p.A. (Avv. ti Maurizio Russo e Paolo Stella Richter) c. ASL Napoli 5 (Avv. ti Gelsomina D&#8217;Antonio, Eduardo Martucci ed Antonio Tardone) c. Telecom Italia Spa (Avv.ti Andrea Abbamonte e Filippo Lattanzi) sulla composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell&#8217;art. 84, comma II,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-5-2009-n-2736/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-5-2009-n-2736/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.2736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. P. Corciulo<br /> Fastweb S.p.A. (Avv. ti Maurizio Russo e Paolo Stella Richter) c. ASL Napoli 5 (Avv. ti Gelsomina D&#8217;Antonio, Eduardo Martucci ed Antonio Tardone) c. Telecom Italia Spa (Avv.ti Andrea Abbamonte e Filippo Lattanzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell&#8217;art. 84, comma II, D.Lgs. 163/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Ricorso avverso gli atti di gara – Legittimazione della singola impresa facente parte dell’A.T.I. partecipante – Sussiste.  	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara d&#8217;appalto – Composizione della commissione giudicatrice – Presenza di componenti esperti nello specifico settore ex art. 84, comma II, D.lgs. 163/2006 – Obbligo – Sussiste.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara d&#8217;appalto – Aggiudicazione – Da parte di una Commissione formata in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 84, comma II, D.lgs. 163/2006 – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la legittimazione attiva dell&#8217;impresa singola facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, mandataria o mandante, ad impugnare gli atti di una procedura di gara alla quale ha partecipato l’ATI, sia che il raggruppamento si sia già costituito al momento di presentazione dell&#8217;offerta, sia che debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione: ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all&#8217;impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest&#8217;ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell&#8217;amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando un’espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, in materia di appalti di servizi, di lavori e di forniture.	</p>
<p>2. In tema di appalti pubblici, l’art. 84, comma II, D.Lgs.163/06 impone all’amministrazione appaltante di verificare ed assicurare che la commissione giudicatrice, in una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia costituita da tutti soggetti esperti del settore di riferimento, con eccezione del solo presidente; più specificamente, riguardo ai funzionari interni della stazione appaltante la pretesa di “adeguata professionalità”, pur non potendo assurgere a requisito curriculare specifico, deve quantomeno identificarsi con un livello di conoscenza del settore oggetto del contratto tale da rendere presuntivamente idoneo sotto il profilo soggettivo il giudizio tecnico valutativo che viene formulato sulle offerte tecniche (1).	</p>
<p>3. Deve essere annullata l’aggiudicazione di una gara pubblica per illegittima composizione della Commissione di gara i cui componenti esterni, in violazione  dell’art. 84, comma II, D.Lgs.163/06, non erano né professori universitari di ruolo, né erano inclusi nella  prescritta rosa di candidati da fornirsi da parte della facoltà di appartenenza, ovvero da parte di albi professionali aventi afferenza con il settore oggetto del contratto. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Nel caso di specie il TAR ha annullato l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione di servizi di comunicazione dati e fonia ritenendo che nella commissione giudicatrice erano stati illegittimamente inclusi dall’amministrazione resistente due medici dell’azienda, la cui documentazione  professionale non annoverava esperienze nello specifico campo della comunicazione dati e fonia e che non facevano parte di elenchi predisposti dall’Università o dagli albi professionali di appartenenza relativi a settori oggetto del contratto da affidare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 1499/09 R.G. proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Fastweb S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Russo e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Santa Teresa al Museo, 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ASL Napoli 5<i></b></i>, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Gelsomina D&#8217;Antonio, Eduardo Martucci ed Antonio Nardone, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Telecom Italia Spa<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Melisurgo,4;<br />
<b>A.T.I. British Telecom &#8211; N.&#038; C. Srl</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti non costituite in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’aggiudicazione definitiva, effettuata con deliberazione del Direttore Generale n.64 del 22.1.09 comunicata con nota 11.2.09 n.379, dell’affidamento della fornitura,installazione e collaudo del sistema integrato per la gestione delle telecomunicazioni/fonia/dati dell’ASL Napoli 5, nonché degli esiti della relativa gara bandita con avviso inviato alla GUCE in data 19.5.08 e ricevuto dalla stessa in pari data, nonché di tutti gli atti della gara;di ogni altro atto connesso e conseguente..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ASL Na 5 e della Telecom Italia Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2009 – relatore il consigliere Paolo Corciulo &#8211; i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con bando inviato alla G.U.C.E. in data 19 maggio 2008 la ASL Na5 indiceva una gara per pubblico incanto per l’affidamento quinquennale della fornitura, installazione e collaudo del sistema integrato per la gestione delle telecomunicazioni/fonia/dati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Con atto n. 55024 del 18 settembre 2008 il Direttore Generale dell’ASL NA 5 nominava la commissione di gara nelle persone del presidente dott. Fernando Sorrentino (direttore del Servizio acquisizione beni e servizi dell’azienda), dott. Giuseppe Porcaro (direttore coordinamento staff dell’azienda), dott. Francesco Giugliano (direttore dipartimento prevenzione dell’azienda), dott. Marcello Laforgia (professionista esterno esperto) e dott. Mario Petrone (professionista esterno esperto).<br />	<br />
La società Fastweb s.p.a., impresa partecipante alla gara in costituenda associazione temporanea con la CID Software Studio s.r.l., con nota del 23 ottobre 2008, rappresentava alla ASL Na 5 che, in occasione della prima seduta di gara del 26 settembre 2008, aveva appreso che la commissione risultava composta, tra l’altro, dai due membri esterni la cui nomina non appariva conforme alla disposizione di cui all’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in quanto nessuno dei due risultava essere professore universitario di ruolo, né vi era menzione della rosa di nominativi tratta dagli albi professionali da cui l’Azienda avrebbe scelto detti professionisti; l’impresa richiedeva così la sospensione del procedimento. <br />	<br />
L’istanza veniva riscontrata negativamente dal RUP con nota n. 1744 del 21 novembre 2008 con cui evidenziava come il dott. Laforgia fosse esperto in informatica, settore nel quale non esisteva un albo professionale, mentre il dott. Petrone era invece docente di informatica presso l’Università del Molise; nella medesima nota si rilevava inoltre come la nomina della commissione fosse comunque atto endoprocedimentale e che l’invocato art. 84 non potesse trovare applicazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/07. <br />	<br />
Il procedimento seguiva il proprio corso concludendosi con l’aggiudicazione definitiva della gara in favore della Telecom Italia s.p.a. disposta con deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 22 gennaio 2009. <br />	<br />
Tale provvedimento veniva comunicato all’aggiudicataria con nota n. 380 dell’11 febbraio 2009 ed all’a.t.i. Fastweb/CID, giunta seconda in graduatoria, con nota n. 379 in pari data.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di aggiudicazione e nei confronti degli atti ed operazioni di gara ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, la Fastweb s.p.a. in proprio ed in dichiarata qualità di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con la CID Software Studio s.r.l., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />	<br />
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’assenza in capo ai componenti della commissione di gara di qualsiasi esperienza nel campo della tecnica delle comunicazioni telefoniche, essendo i tre membri interni due medici ed un avvocato; con la seconda censura, invece, rileva, relativamente ai componenti esterni, che in violazione di quanto prescritto dall’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il dott. Laforgia non era iscritto ad alcun albo professionale relativamente al settore oggetto di gara, mentre il dott. Petrone era un ricercatore e non apparteneva dunque al ruolo dei professori universitari.<br />	<br />
Con decreto presidenziale n. 711/09 del 16 marzo 2009 è stata accolta l’istanza di misure cautelari inaudita altera parte. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la ASL Na 5 chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, eccependone l’inammissibilità per essere stata l’azione proposta dalla sola Fastweb s.p.a. e non anche dal’altra impresa partecipante al raggruppamento; altra eccezione di inammissibilità concerne la mancata espressa impugnazione della nota n. 1744 del 21 novembre 2008 con cui il RUP aveva respinto le contestazioni della ricorrente avverso la regolare composizione della commissione. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Telecom Italia s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, evidenziando che il difensore della CID, impresa associanda con la ricorrente Fastweb s.p.a., aveva comunicato con nota del 18 marzo 2009 di non avere mai conferito alcun mandato per la presentazione del ricorso e che non intendeva impugnare la propria esclusione; tale situazione ad avviso della controinteressata avrebbe impedito una delibazione della domanda cautelare favorevole alla ricorrente. <br />	<br />
Nella camera di consiglio del 25 marzo 2009, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per una sentenza in forma semplificata, il Tribunale tratteneva la causa per la decisione.<br />	<br />
Devono preliminarmente essere respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Azienda resistente.<br />	<br />
Con riferimento alla prima, è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la legittimazione attiva (intesa come titolarità in astratto della posizione soggettiva di cui si chiede tutela) per l&#8217;impugnazione di atti di una procedura di selezione del contraente, laddove alla stessa procedura partecipi un&#8217;associazione temporanea di imprese, sussiste, in via autonoma, in capo alle singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo e l&#8217;impugnazione non fa venir meno il mandato conferito; infatti, ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l&#8217;aggiudicazione. <br />	<br />
Inoltre, la legittimazione deve riconoscersi in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un&#8217;a.t.i., sia che il raggruppamento risulti già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione, ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all&#8217;impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest&#8217;ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell&#8217;amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando un’espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, in materia di appalti di servizi, di lavori e di forniture. <br />	<br />
Pertanto, ciascuna delle imprese associate ha un interesse legittimo proprio e distinto da quello delle consorelle, tutelabile anche in sede giudiziaria, a che il raggruppamento consegua l&#8217;aggiudicazione o comunque venga riammesso alla gara per coltivare una nuova possibilità di aggiudicazione (Consiglio Stato , sezione V, 6 marzo 2007 n. 1042; Consiglio di Stato V Sezione 23 ottobre 2007 n. 5577); né tale possibilità è preclusa dagli attuali orientamenti giurisprudenziali comunitari, avendo la Corte di Lussemburgo (ord. 4 ottobre 2007 resa nella causa C-492/06) confermato la piena legittimità, a livello comunitario, della disciplina normativa nazionale che abiliti le singole imprese componenti di un&#8217;ATI a proporre autonomo ricorso avverso gli atti di aggiudicazione di una gara di un pubblico appalto (Consiglio di Stato VI Sezione 23 luglio 2008 n. 3652).<br />	<br />
Quanto, poi, alla nota allegata alla produzione dell’Azienda resistente proveniente dal difensore della CID Software Studio s.r.l. è evidente che tale circostanza non vale ad elidere la sussistenza di un interesse della ricorrente Fastweb s.p.a. alla definizione del merito della presente controversia, tenuto conto che tale nota abdicativa dell’associanda CID Software Studio s.r.l. non è destinata ad operare effetti sul piano sostanziale dell’assetto partecipativo in forma associata, ma unicamente su quello processuale e relativamente ad un giudizio che, tra l’altro, non ha ad oggetto alcun provvedimento di esclusione.<br />	<br />
Per quanto concerne la seconda eccezione, è appena il caso di rilevare che oggetto di impugnazione doveva essere &#8211; così come è stato &#8211; esclusivamente l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, solo questo essendo il primo provvedimento concretamente lesivo delle ragioni di parte ricorrente, da ricondursi all’utilità finale consistente nella sua aspirazione ad aggiudicarsi la gara. <br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
L’art. 84, secondo comma del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede che “la commissione, nominata dall&#8217;organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l&#8217;oggetto del contratto”; inoltre, l’ottavo comma della stessa disposizione stabilisce che “in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all&#8217;art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell&#8217;ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell&#8217;ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza”; il nono comma, infine, prescrive che gli elenchi di cui al comma ottavo sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale. <br />	<br />
Identica ai fini della individuazione della fonte – avuto riguardo all’ipotizzata rilevanza della cedevolezza della norma statale richiamata, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 401/07 &#8211; è comunque la disciplina regionale campana recata dall’art. 48 della legge 27 febbraio 2007 n. 3. <br />	<br />
Va rilevato come la richiamata disciplina normativa imponga alla stazione appaltante di verificare ed assicurare che la commissione giudicatrice in una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia costituita da tutti soggetti esperti del settore di riferimento, con eccezione del solo presidente; più specificamente, riguardo ai funzionari interni della stazione appaltante la pretesa di “adeguata professionalità”, pur non potendo assurgere a requisito curriculare specifico, deve quantomeno identificarsi con un livello di conoscenza del settore oggetto del contratto tale da rendere presuntivamente idoneo sotto il profilo soggettivo il giudizio tecnico valutativo che viene formulato sulle offerte tecniche, risultato che nel caso di specie non può ritenersi raggiunto relativamente ai due medici dipendenti dell’Azienda la cui documentazione professionale non annovera esperienze nello specifico campo della comunicazione dati e fonia.<br />	<br />
Con riferimento, invece, alla individuazione dei due membri esterni, Petrone e Laforgia, la richiamata normativa sulla formazione delle commissioni di gara, da ritenersi di stretta interpretazione, poiché indicante requisiti soggettivi di idoneità tecnica, non può considerarsi essere stata rispettata dalla ASL Na 5.<br />	<br />
In primo luogo, con riferimento al primo dei citati componenti esterni, si deve evidenziare come questi non sia professore di ruolo, né il possesso di tale requisito risulta essere stato documentalmente dimostrato in sede di giudizio; a ciò si aggiunga che la scelta è avvenuta al di fuori della prescritta rosa di candidati da fornirsi da parte della facoltà di appartenenza; ad analoghe considerazioni deve pervenirsi riguardo alla nomina del dott. Laforgia, in quanto la ASL Na 5 anche in questo caso avrebbe dovuto necessariamente attingere ad una rosa di nominativi estratti da albi professionali aventi afferenza con il settore oggetto del contratto, quale ad esempio quello degli ingegneri specializzati in informatica. <br />	<br />
In conclusione il ricorso deve essere accolto , con annullamento degli atti impugnati, dovendo la ASL Na 5 rinnovare il procedimento attraverso la nomina di una nuova commissione secondo quanto stabilito dalla disciplina di cui all’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall’art. 48 della l.r. Campania 27 febbraio 2007 n. 3; <br />	<br />
Alla soccombenza segue la condanna della ASL Na 5 al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Fastweb s.p.a. che si liquidano in complessivi € 2.000,00( duemila/00), con compensazione delle stesse nei confronti della controinteressata;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Prima Sezione <br />	<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati;<br />	<br />
&#8211; condanna la ASL Na 5 al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Fastweb s.p.a. che si liquidano in complessivi €2.000,00( Duemila/00), compensando le stesse nei confronti della controinteressata; <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/05/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>	</p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-5-2009-n-2736/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2007 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-5-2007-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-5-2007-n-2736/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-5-2007-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2007 n.2736</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla la prova scritta di un concorso per reclutamento di dirigenti scolastici, distinguendo tra “saggio” (sul patrimonio culturale) e “progetto” (prova pratica), in quanto la traccia da trattare poteva essere redatta nella forma (progetto) richiesta dal bando.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-5-2007-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2007 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-5-2007-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2007 n.2736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla la prova scritta di un concorso per reclutamento di dirigenti scolastici, distinguendo tra “saggio” (sul patrimonio culturale) e “progetto” (prova pratica), in quanto la traccia da trattare poteva essere redatta nella forma (progetto) richiesta dal bando.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2736/07<br />
Registro Generale:3878/2007<br />
<b>Sezione Sesta</b><br />
composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo <br />
Cons. Paolo Buonvino <br /> Cons. Francesco Caringella <br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />  Cons. Bruno Rosario Polito<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AVORIO PAOLA, BARGELLI SERGIO, BELARDINELLI MASSIMO, BOCCUTO GIUSEPPINA, BORIOSI ELIO, BUSA&#8217; ELVIRA, CAPACCI RITA, CARNEVALI GIOVANNA, CASTELLANI MORENA, CHIASSAI MARIA RITA, CHIOTTI LEONE MARIA, CORAZZI UBALDO, CORNACCHIA STEFANIA, COSTANZO PATRIZIA, DALMONTE MONICA, DOMINICI MANUELA, FERRETTI SIMONA, FINAURO STEFANIA, FIORETTI PATRIZIA, GENTILI RITA, GIOVAGNONII ISABELLA, GURANTE SERGIO, GUELI ROBERTO, LUNGAROTTI PAOLA, MANNUCCI ANTONIETTA, MARAVALLE CRISTINA, MEATTA ANTONELLA, MENGUCCI ROSSELLA, MENICHINI CARLO, MICELI ARCANGELA, MIZZI ANNA RITA, MONALDI ANGELA, NICODEMO BENIAMINO, PISTOLETTI ANNA, PROIETTI NORMA, RICCARDI CARLA, RINALDI MARCELLO, ROSI MARIA CRISTINA, ROSSI IVA, SACCARDO DIANA, SCORSIPA VALERIO, SAGRESTANI FIORELLA, SPIGARELLI SANDRA, TONTI ROSELLA, VACCARI VALERIA, GIACOMETTI DANIELA</b>rappresentati e difesi dall’Avv.  MARIO RACCO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE MAZZINI, 114/B<br />
presso MARIO RACCO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>MONACO ROSALIA</b> non costituitasi;</p>
<p><b>ASCANI MARIA CRISTINA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  LIETTA CALZONI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PANAMA, 12<br />
presso LUIGI MEDUGNO</p>
<p><b>BOTTACCIOLI GIANFRANCO, COMEGNA MICHELINA, ESPOSITO GENNARO, GILIBINI LAURA, LEONINI PATRIZIA, MARINELLI LUCIA, MICHELANGELI SILVIA, PEPARELLO MARIA AGENESE, TOSTI MAURIZIO</b><br />
rappresentati e difesi dall’Avv.  CARLO RIENZI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9<br />
presso CARLO RIENZI</p>
<p><b>BRIZZI FRANCA, CAPOTASTI MARIA TERESA, CATALUCCI ADRIANA, CHIANELLI CARLO, CONTI GIOVANNA, LUCIDI MARIO, MILITO PATRIZIA, PANETTI UBALDO, PIERNERA CATERINA, BORGHI ALESSANDRO</b><br />
non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  UMBRIA  &#8211;  PERUGIA 223/2007, resa tra le parti, concernente CORSO-CONCORSO DI FORMAZIONE PER   RECLUTAMENTO DI  DIRIGENTI SCOLASTICI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ASCANI MARIA CRISTINA, BOTTACCIOLI GIANFRANCO, COMEGNA MICHELINA, ESPOSITO GENNARO, GILIBINI LAURA, LEONINI PATRIZIA, MARINELLI LUCIA, MICHELANGELI SILVIA, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, PEPARELLO MARIA AGENESE, TOSTI MAURIZIO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L&#8217;UMBRIA<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi,  altresì, per le parti gli avv.ti RACCO, RIENZI, CALZONI e l’avv. dello Stato TORTORA.<br />
Rilevato che l’oggetto dell’odierno giudizio cautelare è limitato alla domanda di sospensione dell’impugnata sentenza nella parte in cui è stata accolta la censura relativa alla traccia della seconda prova scritta, che – secondo il TAR – sarebbe stata formulata come “saggio” e non come “progetto”;<br />
Valutato il pregiudizio derivante alle parti appellanti dall’esecuzione della sentenza;<br />
Ritenuto che il ricorso appare, allo stato, assistito da sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che la formulazione della traccia consentiva comunque ai candidati di redigere la prova nella forma del progetto;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3878/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 29 Maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-5-2007-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2007 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2006 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2006-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2006-n-2736/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2006-n-2736/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2006 n.2736</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso Marco Buronzo (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Lima) e Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (avv. Lionetti, Bongioanni) e Angelo Ventura (avv. Barosio, Pafundi) anche gli atti di alta amministrazione sono sottoposti ai principi&#160; ex art. 3 l. 241/1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2006-n-2736/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2006 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2006-n-2736/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2006 n.2736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Goso<br /> Marco Buronzo (avv. Gallo) c. Regione Piemonte (avv. Lima) e Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (avv. Lionetti, Bongioanni) e Angelo Ventura (avv. Barosio, Pafundi)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche gli atti di alta amministrazione sono sottoposti ai principi&nbsp; ex art. 3 l. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – ATC – Ente ausiliario della Regione – Direttore Generale – Nomina – Estraneità allo sviluppo carriera per promozione – Giurisdizione – Giudice Amministrativo.</p>
<p>2. Atto amministrativo – L. 241/90 &#8211; Nomina di Direttore Generale di Ente ausiliario della Regione – Atto di alta amministrazione generale – Applicabilità – Conseguenze – Motivazione coerenza requisiti del candidato con compiti dirigenziali affidati – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Spetta al Giudice Amministrativo la Giurisdizione in merito alla nomina del Direttore Generale di ATC (ente ausiliario della Regione per l’edilizia residenziale pubblica) in quanto tale nomina risulta estranea allo sviluppo di carriera per promozione dei dipendenti in questione.</p>
<p>2. – la nomina di Direttore Generale di ATC (ente ausiliario della Regione) pur costituendo atto di alta amministrazione regionale è sottoposto ai principi che governano il procedimento amministrativo ex art. 3 l. 241/1990, con la conseguenza che l’Amministrazione deve motivare la coerenza dei requisiti del candidato prescelto rispetto ai compiti dirigenziali che l’incarico comporta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211;	Prima Sezione –<br />	<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
composto dai magistrati:	<br />	<br />
</b>&#8211; Alfredo	GOMEZ de AYALA	&#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	LOTTI			&#8211;	Referendario<br />	<br />
#NOME?	GOSO			&#8211;	Referendario, estensore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 684/2006, proposto da</p>
<p><b>BURONZO Marco</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Emanuele Gallo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <B>REGIONE PIEMONTE</B>, in persona del Presidente <i>pro tempore </i>della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Irma Lima, presso il quale è elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165;</p>
<p>l’<b>AGENZIA TERRITORIALE per la CASA della PROVINCIA di TORINO</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Lionetti e Giuseppe Bongioanni, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, corso Dante n. 14;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
VENTURA Angelo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Barosio e Teodosio Pafundi, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione assunta dalla Giunta Regionale del Piemonte il 28 marzo 2006, n. 37-2469, successivamente nota, che ha nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonché per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, ivi compresa la determinazione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 13 dicembre 2005 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino del 14 febbraio 2006, n. 47/974, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e del controinteressato;<br />
Vista la memoria difensiva del controinteressato;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Giudice relatore alla camera di consiglio del 5 luglio 2006 il referendario Richard Goso;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
A seguito del comunicato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2005, il ricorrente presentava, insieme ad altri soggetti, la propria candidatura per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino (che in seguito, per brevità, sarà chiamata “Agenzia”), allegando, come prescritto, il proprio <i>curriculum</i>.<br />
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Giunta Regionale si esprimeva al riguardo, una prima volta, con deliberazione assunta nella seduta del 13 dicembre 2005, concordando di procedere alla nomina del dott. Angelo Ventura, controinteressato intimato.<br />
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, nella seduta del 14 febbraio 2006, esprimeva parere favorevole al nominativo indicato dalla Regione. <br />
Infine, con deliberazione n. 37-2469 del 28 marzo 2006, qui impugnata, la Giunta Regionale nominava il dott. Ventura Direttore Generale dell’Agenzia.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 26 maggio 2006 e depositato il successivo 1° giugno, l’esponente è insorto avverso il provvedimento di nomina del controinteressato, nonché avverso gli atti presupposti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 4 della legge regionale piemontese 4 luglio 2005, n. 7, agli artt. 8, 9, 10, 11 della legge regionale piemontese 23 marzo 1995, n. 39, all’art. 10 della legge regionale piemontese 26 aprile 1993, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento.<br />
Il deducente chiede, in conclusione, che sia disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, con domanda proposta in via incidentale, chiede che ne sia sospesa l’esecuzione.<br />
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate e il dott. Angelo Ventura, opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 5 luglio 2006, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata.<br />
<b></p>
<p align=center>
MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1) </b>Considerata la regolare instaurazione del contraddittorio e la sufficienza degli elementi di prova in atti, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio, con sentenza succintamente motivata, in sede di esame dell’istanza cautelare, come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.<br />
<b><br />
2)</b> L’esponente contesta la legittimità della deliberazione in data 28 marzo 2006 (e degli atti presupposti del procedimento), con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha nominato il dott. Angelo Ventura, controinteressato intimato, Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino.<br />
La nomina <i>de qua</i> è disciplinata dall’art. 10 della legge region. Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, che ne affida la competenza alla Giunta Regionale.<br />
L’organo deliberativo è tenuto, ai sensi della disposizione citata, ad acquisire il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia; il Direttore generale deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti appartenenti al comparto degli enti locali.<br />
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, come si evince dai commi 3 e 4 dell’art. 10, è regolato dagli accordi nazionali di comparto e dalle norme regionali di recepimento, mentre solo eccezionalmente la Regione può nominare un esperto del settore privato, stipulando in tal caso un contratto di diritto privato.<br />
Trattandosi di nomina di competenza regionale, trova altresì applicazione la legge region. Piemonte 23 marzo 1995, n. 39, che, al terzo comma dell’art. 2, impone alla Giunta di applicare, ai fini delle singole nomine, i criteri di carattere generale da essa stessa predeterminati, previo parere della Commissione consultiva per le nomine.<br />
<b><br />
3) </b>Tanto precisato in ordine al quadro normativo di riferimento, deve ancora rilevarsi, con riferimento alle eccezioni proposte in via pregiudiziale dalle parti resistenti, come la controversia dedotta in giudizio appartenga alla cognizione del giudice amministrativo.<br />
Seppure il candidato prescelto e l’attuale ricorrente siano dipendenti dell’Agenzia, infatti, la nomina a Direttore Generale risulta estranea allo sviluppo di carriera per promozione dei dipendenti in questione, conseguendo all’espletamento di una procedura, di carattere sostanzialmente selettivo, aperta anche a candidati esterni.<br />
Nel caso di specie non trovano applicazione, quindi, le disposizioni che, a seguito della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, hanno devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 63 del d.lgs n. 165/2001).<br />
Spetta al giudice amministrativo, pertanto, conoscere della controversia relativa all’atto di nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, poiché tale atto, come meglio si dirà <i>infra</i>, consegue a un procedimento di carattere pubblicistico, caratterizzato da valutazioni discrezionali e dall’esercizio di potestà autoritative, a fronte delle quali l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, come tali tutelabili, secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, innanzi il giudice amministrativo. <br />
<b><br />
4) </b>Nel merito, l’esponente denuncia, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in quanto il provvedimento di nomina e gli atti ad esso presupposti non renderebbero ragione della preferenza attribuita al candidato prescelto.<br />
In termini generali, giova rimarcare come la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, in assenza di specifici vincoli posti dalla normativa di riferimento, si configuri quale atto di carattere sostanzialmente fiduciario.<br />
Ne deriva che l’amministrazione regionale può prescindere, ai fini della nomina, dall’attivazione di procedure concorsuali o, comunque, dall’effettuazione di rigorose comparazioni tra i candidati che aspirano al conferimento dell’incarico.<br />
Tale ampia discrezionalità non implica, però, che l’azione amministrativa possa ritenersi svincolata dal rispetto dei fondamentali canoni di legittimità, direttamente discendenti dagli artt. 97 e 113 della Costituzione nonché dai principi che governano il procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241/1990.<br />
Equivale a dire che, pur essendo la nomina di che trattasi riconducibile all’ambito degli atti di alta amministrazione regionale, in quanto espressione della potestà di indirizzo della Regione nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, il relativo provvedimento non potrà legittimamente prescindere da un corredo motivazionale atto a rendere ragione della scelta discrezionalmente operata.<br />
Ciò comporta che la Giunta Regionale deve evidenziare con puntualità e precisione, nella parte motiva dell’atto, la coerenza dei requisiti del candidato prescelto rispetto ai compiti dirigenziali che l’incarico comporta.<br />
Il provvedimento di nomina, inoltre, richiedendo comunque una scelta (seppure fiduciaria) tra più soggetti in possesso di titoli coerenti con l’incarico, deve esporre compiutamente le ragioni per le quali è stato prescelto quel particolare candidato e dare atto del possesso da parte del medesimo di requisiti professionali qualificati in relazione al tipo e alla complessità dell’incarico.<br />
I criteri applicati e le ragioni sottese alla scelta dovranno, ovviamente, emergere con sufficiente chiarezza dal provvedimento di nomina e dagli altri atti del procedimento, onde consentirne, ove del caso, la puntuale verifica di legittimità in sede giurisdizionale.<br />
La censura di sviamento di potere formulata nella parte conclusiva del ricorso, infine, impone di precisare, per quanto superfluo, che i criteri sottesi alla scelta devono concernere esclusivamente la professionalità del candidato e la sua presunta idoneità in relazione all’incarico da conferire, con radicale esclusione di opzioni legate a dinamiche di tipo politico (nel senso di appartenenza politica dei candidati) che, se comprovate, inficerebbero irrimediabilmente la legittimità del provvedimento assunto.<br />
<b><br />
5) </b>Trapiantando i principi sopra enunciati alla vicenda controversa, si rileva come i provvedimenti che hanno condotto alla nomina del controinteressato siano sprovvisti di adeguata motivazione e, come tali, annullabili.<br />
Ripercorrendo gli atti del procedimento, si osserva, innanzitutto, come la deliberazione del 13 dicembre 2005, con la quale la Giunta Regionale aveva espresso la propria preferenza per il dott. Ventura, risultasse sprovvista del seppur minimo corredo motivazionale, riducendosi alla mera espressione del nominativo ivi indicato, con la precisazione che si trattava del Vicedirettore dell’Agenzia.<br />
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 47 del 14 febbraio 2006, esprime parere favorevole al nominativo indicato dalla Regione, senza addurre argomenti di sorta al riguardo.<br />
La deliberazione di nomina in data 28 marzo 2006, infine, richiama la precedente delibera del 13 dicembre 2005 e soggiunge che il candidato prescelto è stato “<i>Direttore dal 2000 al giugno 2005 della Direzione innovazione di processo interna all’ente da cui dipendono l’Organizzazione, la Qualità, il Controllo di Gestione ed i Sistemi Informativi, i cui progetti più significativi portati a termine sono stati, tra gli altri, la riorganizzazione in funzione delle nuove società private create dall’ente, la certificazione ISO 9001/2000, il controllo di gestione e l’adeguamento dei sistemi informativi allo sviluppo dell’azienda…</i>”.<i> <br />
</i>Tali riferimenti, estrapolati dal <i>curriculum</i> del candidato, sono chiaramente inadeguati a costituire supporto motivazionle del provvedimento di nomina, dal momento che si riducono all’indicazione della qualifica del dipendente e ad un accenno alle principali realizzazioni da questi concretizzate nello specifico ambito lavorativo, senza espressione di alcun giudizio di valore in merito alla sua professionalità e, soprattutto, senza accennare alle ragioni per cui il dott. Ventura appariva il più idoneo allo svolgimento delle funzioni connesse all’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia.<br />
Né può trascurarsi (in disparte, si ribadisce, ogni giudizio di tipo strettamente comparativo) come, nel caso di specie, la presenza nella compagine dei candidati dell’attuale ricorrente, in possesso di specifici requisiti di servizio pari se non superiori a quelli del dott. Ventura, imponesse all’Amministrazione regionale di motivare in modo ancor più compiuto e ponderato le ragioni che la inducevano a privilegiare la scelta del controinteressato.<br />
<b><br />
6) </b>In conclusione, il ricorso è fondato e, con assorbimento delle ulteriori censure formulate dal ricorrente, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Ne consegue che la Regione Piemonte dovrà rideterminarsi in merito all’oggetto, osservando i principi enunciati in motivazione.<br />
Ritiene il Collegio che sussistano, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 5 luglio 2006.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 5 luglio 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2006-n-2736/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2006 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Carboni Spray Records di Lattanzio &#038; C. (Avv. Vasile) c/ Comune di Pescara (Avv. Sancitale) se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l&#8217;aver svolto un servizio ‘identico&#8217;, la prescrizione di bando va applicata alla lettera Contratti della pubblica amministrazione – appalto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Carboni<br /> Spray Records di Lattanzio &#038; C. (Avv. Vasile) c/ Comune di Pescara (Avv. Sancitale)</span></p>
<hr />
<p>se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l&#8217;aver svolto un servizio ‘identico&#8217;, la prescrizione di bando va applicata alla lettera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi – gara – requisiti di partecipazione – servizio ‘identico’ a quello oggetto di appalto – interpretazione del bando – criterio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora la lettera d’invito ponga come requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio “identico” a quello da svolgere (nella specie, servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari), l’amministrazione è tenuta ad escluder el’impresa priva di tal requisito, dovendo l’amministrazione soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l’aver svolto un servizio ‘identico’, la prescrizione di bando va applicata alla lettera</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2736/04 REG.DEC.<br />
N. 9201 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dalla <b>società in nome collettivo SPRAY RECORDS DI LATTANZIO &#038; C.</b>, con sede in Moscufo, in persona dei soci e legali rappresentanti in carica dei signori Maurizio Lattanzio, Belfino De Leonardis e Cesare Albani, difesi dall’avvocato Alfonso Vasile e domiciliati in Roma, via San Tommaso d’Aquino, presso lo studio dell’avvocato Aldo Guglielmi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di PESCARA</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, dottor Luciano D’Alfonso, difeso dall’avvocato Marco Sanvitale e domiciliato in Roma, via della Balduina 187, presso lo studio dell’avvocato Stefano Agamennone;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>impresa TUTTO SERVICE DI DI SALVO PAOLA</b>, con sede in Pescara, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza 19 giugno 2003 n. 580 con la quale il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434, di aggiudicazione all’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola dell’appalto del servizio di registrazione magnetica, sbobinamento e trascrizione delle sedute presso la sala consiliare e il Consiglio di quartiere, nonché di assistenza tecnica e di gestione dell’impianto video e per le votazioni.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 2 e 4 e depositato il 13 ottobre 2003;<br />	<br />
visto il controricorso del comune di Pescara, depositato il 22 febbraio 2004;<br />
vista la memoria presentata dall’appellante il 2 marzo 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Vasile e Sanvitale;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Spray Records di Lattanzio &#038; C. (d’ora in poi anche solo: Records) e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola (d’ora in poi anche solo: Tutto Service) hanno partecipato alla licitazione privata (in atti denominata “gara per trattativa privata”) indetta dal comune di Pescara per l’appalto del servizio specificato in epigrafe. La lettera d’invito poneva tra i requisiti quello «di avere svolto identico servizio a quello oggetto della presente gara per almeno due anni presso altro Ente o Pubblica Amministrazione dalla data del presente bando». La gara è stata vinta da Tutto Service, che aveva offerto un ribasso sulla base d’asta del 31,5 per cento, dopo che le sue giustificazioni sull’anomalia dell’offerta erano state giudicate accettabili.<br />
Records con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo notificato al comune e alla controinteressata il 23 gennaio 2003 ha impugnato l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità con tre motivi. Con il primo motivo ha censurato la suddetta clausola, nella parte in cui richiedeva d’avere svolto l’identico servizio presso “altre” amministrazioni e non anche presso il comune di Pescara. Con il secondo motivo ha lamentato che la controinteressata fosse stata ammessa alla gara benché il servizio da essa precedentemente prestato non fosse stato “identico” a quello da prestare, perché non comprendeva la gestione dell’impianto video, che caratterizza massimamente gl’impianti audiovisivi del comune di Pescara e per il quale l’aggiudicataria non possedeva specializzazione. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di non anomalia dell’offerta, con la seguente doglianza: «nella fattispecie, l’elevatezza della offerta in ribasso (di ben il 31,50 %) non trova effettiva e razionale giustificazione nelle affermazioni della Tutto Service contenute nella sua lettera del 19.12.2002 (ragioni individuate nel fatto che la predetta ditta opera con personale proprio e con materiali che acquista, quale commerciante, a buon prezzo), specie, poi, a fronte della grave preoccupazione che la notevole riduzione (chiaramente fuori mercato, come da atti di data non sospetta che si producono) vada a danno della qualità del servizio …».<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, giudicando inammissibile per difetto d’interesse il primo motivo, dal momento che la ricorrente era stata ammessa in gara, e infondati gli altri due motivi. Respingendo il secondo motivo ha osservato che in un primo momento il comune aveva inteso indire la gara solo per i servizi di registrazione, e solo in un secondo momento, dopo la lettera d’invito, aveva precisato che il servizio riguardava anche il video, senza peraltro diramare nuovi inviti; con ciò manifestando che non richiedeva una specifica esperienza nel settore; d’altra parte non risulta che esistano imprese specializzate nel settore dei sistemi di votazione degli organi collegiali; sicché l’attività in questione doveva ritenersi secondaria rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto, tenuto conto anche del fatto che l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato anche ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio. Respingendo il terzo motivo ha ritenuto che il giudizio di non anomalia rientrava nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.<br />
Appella Records dichiarando di accettare il rigetto del primo motivo e riproponendo, con due motivi d’appello, i motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, è infondato, perché la censura, così come proposta nel ricorso di primo grado e sopra trascritta, è apodittica, e quindi inammissibile per genericità; perché la ricorrente non ha affatto confutato le giustificazioni addotte dall’aggiudicataria e ritenute accettabili dall’amministrazione indicente la gara.<br />
Resta da esaminare il primo motivo d’appello, corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado. Esso è fondato. La lettera d’invito poneva come requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio “identico” a quello da svolgere; ed è fuori discussione, ed è implicitamente ammesso dalle difese del comune, che l’aggiudicataria non avesse, invece, svolto nessun precedente servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari; sicché è inevitabile concludere che sarebbe dovuto essere esclusa. L’argomento con la quale il giudice di primo grado ha giudicato non rilevante la mancata esperienza dell’impianto video, il fatto cioè che l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio, semmai conferma la contraddittorietà tra la clausola del bando e il comportamento del comune. D’altra parte non può il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione nel porre i requisiti di partecipazione, ed è invece l’amministrazione che deve soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.<br />
L’appello pertanto dev’essere accolto. Le spese a carico del comune resistente seguono la soccombenza e si liquidano in € 1500 per il giudizio di primo grado e 2000 per il grado d’appello. Il Collegio ritiene invece equo compensare integralmente le spese di giudizio tra l’appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola, non costituitasi nel presente grado.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434. Condanna il comune di Pescara al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremilacinquecento euro, a favore dell’appellante, e compensa le spese di giudizio tra la società appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	componente<br />	<br />
Aniello Cerreto	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-5-2004-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Antonio CAVALLARI – Presidente, Pasquale MASTRANTUONO &#8211; Relatore COMUNE DI LEPORANO (avv. F. De Feis) c. COMMISSARIO AD ACTA, DITTA DI BATTISTA DOMENICO COSTRUZIONI s.r.l.(avv. G. Spata). un Commissario ad acta può ordinare ad un Consiglio comunale di adottare gli atti necessari per dare esecuzione ad una condanna al risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-5-2004-n-2736/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-5-2004-n-2736/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.2736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio CAVALLARI – Presidente, Pasquale MASTRANTUONO &#8211; Relatore<br /> COMUNE DI LEPORANO (avv. F. De Feis) c. COMMISSARIO AD ACTA, DITTA DI BATTISTA DOMENICO COSTRUZIONI s.r.l.(avv. G. Spata).</span></p>
<hr />
<p>un Commissario ad acta può ordinare ad un Consiglio comunale di adottare gli atti necessari per dare esecuzione ad una condanna al risarcimento danni oggetto di sentenza passata in giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Commissario ad acta – Inerzia di un Comune nella esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni – Ordine al consiglio comunale di adottare gli atti di competenza – Ammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Commissario ad acta, nominato da una precedente sentenza al fine di rimediare all’inerzia di un Comune nell’esecuzione di una condanna al risarcimento danni, non viola alcuna norma legislativa o regolamentare di contabilità allorché ordina al consiglio comunale di adottare tutti gli atti che competono a quest’ultimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Un Commissario ad acta può ordinare ad un Consiglio comunale di adottare gli atti necessari per dare esecuzione ad una condanna al risarcimento danni oggetto di sentenza passata in giudicato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Generale:	482/2004 																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIA<br />LECCE SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente, GIUSEPPINA ADAMO Cons.PASQUALE MASTRANTUONO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 482/2004  proposto da:</p>
<p><b>COMUNE DI LEPORANO </b>rappresentato e difeso da:<br />
DE FEIS FRANCESCOcon domicilio eletto in LECCEVIA ARCO DI PRATO 9presso<br />
PORCARI ITALO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMMISSARIO AD ACTA  FIORENTINO ANTONIO    </b></p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>DITTA DI BATTISTA DOMENICO COSTRUZIONI SRL </b>rappresentata e difesa da:<br />
SPATA GABRIELLA<br />
con domicilio eletto in LECCE<br />
Via Zanardelli n. 60</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 21.1.2004 del Comune di Leporano, pubblicata il 6.2.2004 e notificata al Sindaco del Comune di Leporano in pari data;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DITTA DI BATTISTA DOMENICO COSTRUZIONI SRL<br /> Udito nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO  e uditi altresì gli Avv.ti Guglielmo De Feis, in sostituzione dell’Avv. Francesco De Feis, e Gabriella Spata;</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione degli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Eccesso di potere;<br />	<br />
&#8211;	Violazione degli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del Regolamento di Contabilità del Comune di Leporano. Eccesso di potere;<br />	<br />
&#8211;	Violazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. Eccesso di potere;																																																																																												</p>
<p>	Considerato che:<br />	<br />
&#8211; Con Sentenza n. 491 dell’11.12.2002 questa Sezione ha condannato il Comune resistente al pagamento in favore della ditta ricorrente del risarcimento del danno, liquidato in via equitativa nella misura del 7% del prezzo offerto dalla ricorrente nel proce<br />
&#8211; con Sentenza n. 8654 del 29.11.2003 questa Sezione ha ordinato al Comune resistente di ottemperare alla citata Sent. n. 491/2002, nominando contestualmente come Commissario ad acta il Rag. Antonio Fiorentino, nel caso di ulteriore inerzia da parte dell’<br />
&#8211; nella specie il Commissario ad acta, nell’ordinare “al Consiglio Comunale di adottare tutti gli atti relativi di competenza”, non ha violato alcuna norma legislativa o regolamentare di contabilità;<br />
-infatti, ai sensi dell’art. 194, comma 1, D.Lg.vo n. 267/200 i debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive, devono essere riconosciuti con Delibera del Consiglio Comunale, il quale in quella sede dovrà adottare i provvedimenti necessari per il<br />
&#8211; rientra nei poteri del Commissario ad acta sostituirsi agli organi amministrativi competenti nell’adozione degli atti utili e necessari per l’attuazione del comando del Giudice, come anche ordinare a tali organi l’adozione dei citati atti;<br />
&#8211; non sussiste la violazione dell’art. 49 del D.Lg.vo n. 267/2000, in quanto il Commissario ad acta, nell’attuazione del comando giurisdizionale si sostituisce a tutti gli organi e uffici comunali, rimasti inerti nell’adempimento della pronuncia giurisdiz<br />
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.itenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
Respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Condanna il Comune di Leporano al pagamento in favore dell’impresa Di Battista Domenico delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Pasquale Mastrantuono – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-5-2004-n-2736/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2004 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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