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	<title>2732 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2732</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2008-n-2732/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2008-n-2732/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2732</a></p>
<p>Pres. C. Varrone – Est. F. Taormina A. Sapone (Avv.ti A. De Caridi e S. Martinelli) c/ Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica (Avv. Stato). sul sindacato del giudice amministrativo in merito ai punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice di un concorso Pubblico impiego</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2008-n-2732/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2008-n-2732/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2732</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Varrone – Est. F. Taormina<br /> A. Sapone (Avv.ti A. De Caridi e S. Martinelli) c/ Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sul sindacato del giudice amministrativo in merito ai punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice di un concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Concorso pubblico –Commissione giudicatrice sui punteggi – Discrezionalità- Sindacato– Criteri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo titolo costituisce tipica applicazione di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 6297/2003  proposto dalla </p>
<p><b>Sig.ra Sapone Antonia</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo De Caridi e dall’Avv. Stefano  Martinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Via Blumensthil n. 71; </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
UNIVERSITA’ degli STUDI MEDITERRANEA di REGGIO CALABRIA e MINISTERO dell’UNIVERSITA’ e RICERCA SCIENTIFICA,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono ex lege domiciliati;</p>
<p><b>Periti Vincenzo</b>, non costituito;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma e/o l’annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Reggio Calabria, n. 80/2003;</p>
<p>visto il ricorso in appello con i relativi allegati; <br />
visto l’atto di costituzione in giudizio delle appellate amministrazioni; <br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 28 marzo 2008, il Cons. Fabio Taormina; <br />
Udito l’ avv. Aldo De Caridi per l’appellante e Avvocato dello Stato  Bruni per le appellate amministrazioni;   <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: </p>
<p><b></p>
<p align=center>Fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dalla odierna appellante  l&#8217;annullamento della graduatoria pubblicata in data 31.12.2001 relativa alla procedura selettiva per l’accesso a n.2 posti categoria C, nella parte in cui aveva collocato  l’appellante all’8° posto con punti 13, e quindi in posizione non utile per usufruire della progressione economica all’interno della categoria, sebbene la stessa avesse maturato esperienze prima presso l’Università di Palermo e poi presso quella di Reggio Calabria, si fosse distinta in attività di catalogazione e inserimento di variazioni stipendiali e avesse conseguito idoneità in alcuni concorsi.<br />
Con la sentenza impugnata i primi Giudici, &#8211; disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a tutti i controinteressati formulata dalla difesa erariale,- hanno respinto il ricorso escludendo il ricorrere della violazione dell’art 74  e 59 co.II del CCNL applicabile al Comparto Università e dell’art. 4 del Regolamento dell’Ateneo .<br />
L’iter seguito dall’amministrazione, quanto all’attribuzione del punteggio all’odierna appellante, infatti, veniva giudicato legittimo dai primi Giudici  in quanto (si riporta di seguito uno stralcio della motivazione della impugnata sentenza) <i>“proprio con riguardo alla normativa di riferimento di cui si assume la violazione emerge come l’Amministrazione non abbia attribuito punteggio quanto all’arricchimento professionale della ricorrente in considerazione della mancata rilevazione di specifichi incarichi conferiti dal diretto superiore o con provvedimento rettorale o direttoriale.   <br />
Non appaiono in proposito rilevanti le attività di catalogazione e di inserimento di variazioni stipendiali, così come rivendicate dalla ricorrente con riferimento ai periodi di applicazione presso le Università di Palermo e di Reggio Calabria, soprattutto in una fattispecie che concerne una procedura selettiva per l’inquadramento di personale nella categoria C.<b> </b> Il Collegio ritiene parimenti corretta la mancata attribuzione di punteggio per idoneità conseguite in concorsi a categorie superiori, proprio per la mancata rilevazione di idoneità che, se fossero state conseguite in concorsi e selezioni per l’accesso a qualifiche o categorie superiori a quella di appartenenza, avrebbero inequivocabilmente attestato il possesso di significativi titoli professionali. <b> </b>Anche in questo caso non si ritengono rilevanti, in una procedura selettiva per l’accesso alla categoria C, le idoneità conseguite come Segretario presso le Ferrovie dello Stato, in occasione di concorsi magistrali per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, ancora nel concorso per operatore di esercizio specializzato presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.”<br />
</i> Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto un articolato appello l’originaria ricorrente in primo grado evidenziando che, in spregio alle disposizioni di cui  all’art 74  e 59 co.II del CCNL applicabile al Comparto Università ed all’art. 4 del Regolamento dell’Ateneo, la commissione aveva posto in essere macroscopiche illegittimità.<br />
Non era stato attribuito, infatti, all’odierna appellante  alcun punteggio (voto: O) con riguardo al parametro dell’arricchimento professionale, con  ciò vanificando almeno due anni (dal 1991 al 1993) di esperienze professionali intrattenute presso le Università degli Studi di Palermo e di Reggio Calabria, e puntualmente documentate nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione.<br />
Del pari, non era stato attribuito all’odierna appellante  alcun punteggio (voto: O) con riguardo al parametro dell’idoneità conseguita con riferimento a concorsi o categorie superiori a quella ricoperta (nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione alla selezione essa aveva riportato ben cinque idoneità).<br />
La sentenza appellata era altresì errata allorchè, con riguardo alla doglianza relativa al parametro dell’arricchimento professionale, aveva fatto riferimento ad un elemento (quello, cioè, degli<i>“specifici incarichi conferiti dal diretto superiore o con provvedimento pettorale o direttoriale”)</i>non  richiamato da alcuna norma o disposizione, così restringendo senza logica il concetto di “arricchimento professionale”.<br />
Peraltro neppure era intellegibile -posto che la costituita amministrazione non vi aveva fatto alcun riferimento-  in base a quale referente normativo i primi Giudici avessero individuato la motivazione seguita dall’amministrazione per  attribuire all’odierna appellante il punteggio di zero, quanto a tale parametro, posto che detti criteri non erano mai stati ostesi né comunicati.<br />
Del pari, quanto al parametro dell’idoneità conseguita con riferimento a concorsi o categorie superiori a quella ricoperta, la sentenza era meritevole di censura allorchè, in difformità rispetto al chiaro tenore della disposizione di cui all’art 74 co. V punto c del CCNL applicabile al Comparto Università non aveva preso in esame l’idoneità da essa conseguita a seguito della partecipazione a due concorsi per l’accesso alla qualifica VII (concorso magistrale ed abilitazione all’insegnamento), ai sensi dell’art. art. 6 comma III lett. A) del DM 21 marzo 1989.<br />
L’appellata amministrazione non ha depositato difese scritte.<br />
<b></p>
<p align=center>Diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello principale.<br />
La questione devoluta all’esame della Sezione deve essere esaminata muovendo dal consolidato orientamento (peraltro tenuto presente dai Giudici di prime cure) relativo alla  ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nel valutare i titoli posseduti da ciascun candidato  in seno alle procedure selettive (siano esse finalizzate all’accesso al pubblico impiego, che alla progressione di carriera dei pubblici dipendenti).<br />
Il principio in oggetto  è sempre stato  costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa che si è spinta ad affermare che “la misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo titolo costituisce tipica applicazione di <b>discrezionalità</b>, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (nella specie, non è perciò suscettibile di sindacato giurisdizionale la <b>valutazione</b> del punteggio attribuito ai <b>titoli</b>, sulla base dall&#8217;attinenza con le mansioni che i concorrenti sarebbero stati chiamati a svolgere).”<br />
<i>(Consiglio Stato , sez. V, 05 febbraio 2007, n. 437).<br />
</i>Detta  discrezionalità non è, ovviamente, priva di limiti, posto che lo scrutinio del Giudice può verificarne la rispondenza ai canoni di legittimità del provvedimenti amministrativo sotto più profili, atteso che, “la commissione di concorso è titolare di un ampio potere discrezionale nella concreta individuazione dei criteri per l&#8217;attribuzione ai candidati del punteggio spettante per i <b>titoli</b> da essi posseduti nell&#8217;ambito della previsione del punteggio massimo predeterminato nel bando, graduando la rilevanza e l&#8217;importanza dei vari <b>titoli</b>, ma l&#8217;esercizio di potere non sfugge al sindacato di legittimità in relazione al rispetto dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà cui esso deve essere improntato, in omaggio ai principi di cui all&#8217;art. 97 cost.” (Consiglio Stato , sez. IV, 01 ottobre 2004, n. 6391).<br />
Ciò premesso, deve rilevarsi che l’appellante  è stata collocata all’8° posto con punti 13 e quindi in posizione non utile per usufruire della progressione economica all’interno della categoria, nell’ambito di una procedura selettiva per l’inquadramento di 2 unità di personale, categoria C, area amministrativa-contabile.<br />
La stessa, quindi,  è stata preceduta, nell’ambito della individuata procedura selettiva a due posti , da ben cinque soggetti, (oltre ai  due vincitori).<br />
L’appellante non si duole dei criteri generali valutativi dei titoli cui la Commissione (si veda la relazione in atti prodotta dall’amministrazione nel giudizio di primo grado) ha dichiarato di attenersi: al contrario, essa invoca la compiuta applicazione di detti criteri, direttamente menzionati all’art.74, co. 5, e dell’art.59, co. 2, del CCNL del 1998, dolendosi dell’asserito malgoverno che di tali  criteri è stato reso e, per quel che è di interesse in questa sede, della valutazione di legittimità che in sede di giudizio prime cure è stato reso  sull’operato della commissione.<br />
Orbene, sin da tempo risalente, si è affermato in giurisprudenza amministrativa, che <br />
“nei giudizi sulla legittimità di operazioni concorsuali, la c.d. &#8220;<b>prova</b> di <b>resistenza</b>&#8221; non è invocabile quando la censura investa non già singole operazioni di scrutinio, bensì i criteri generali di valutazione che presiedono all&#8217;intera procedura. “<br />
<i>(Consiglio Stato , sez. VI, 30 ottobre 1981, n. 616).<br />
</i>Nel caso di specie, quindi, laddove si ponga mente alla circostanza che l’appellante censura la attribuzione del punteggio che nei propri confronti è stata resa dall’amministrazione, l’applicazione pedissequa del suindicato principio giurisprudenziale avrebbe anche potuto condurre ad affermare la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio sotto il profilo della carente dimostrazione dell’interesse a ricorrere, in assenza di prova da parte dell’appellante della circostanza  che, laddove vi fosse stata una corretta attribuzione  del punteggio ai titoli da essa vantati, la stessa si sarebbe collocata in posizione utile della graduatoria.<br />
Ritiene tuttavia la Sezione che, avuto riguardo al concreto atteggiarsi della procedura selettiva in esame, non ricorra siffatta evenienza, quanto piuttosto un deficit dimostrativo e probatorio che incide in senso negativo sul giudizio in ordine alla fondatezza del petitum avanzato dall’appellante.<br />
Congiurano verso una statuizione di reiezione dell’appello, infatti, due distinte ed autonome circostanze.<br />
Sotto un primo profilo,lo si ripete, l’appellante non ha dimostrato (né ha neppure dedotto od allegato) che la Commissione abbia applicato un criterio valutativo sfavorevole, quanto alla disamina della propria posizione, diverso da quello praticato con riguardo ai sette soggetti che l’hanno preceduta in graduatoria.<br />
Sotto altro aspetto, e tenuto conto dei principi generali sopramenzionati in tema di ampiezza di discrezionalità valutativa riconosciuta alla commissione giudicatrice della selezione, appare corretto e privo di vizi l’iter motivo della appellata sentenza. <br />
Nella  motivazione della sentenza in epigrafe, infatti, i Giudici di prime cure hanno  rivisitato il giudizio espresso dalla Commissione facendo riferimento all’unico criterio  possibile applicabile ad una simile selezione concorsuale, a fronte della generica previsione normativa di cui  all’art.74, co. 5, e dell’art.59, co. 2, del CCNL del 1998: id est, il criterio della valutazione dei titoli in concreto rapportata alla tipologia di impiego che il vincitore della selezione è destinato a ricoprire, e le mansioni corrispondenti al profilo professionale conseguito.<br />
L’iter motivazionale, in particolare, appare corretto e non illogico (né l’appellante articola sul punto convincenti censure) laddove  non ha ritenuto rilevante, &#8211; con riferimento al parametro “arricchimento professionale” , ai titoli di cui al curriculum presentato dall’appellante, riferentesi ad attività di catalogazione e di inserimento di variazioni stipendiali con riferimento ai periodi di applicazione presso le Università di Palermo e di Reggio Calabria, proprio a cagione delle mansioni di cui alla categoria C, area amministrativa-contabile, e nella considerazione della mancata rilevazione di specifichi incarichi conferiti dal diretto superiore o con provvedimento rettorale o direttoriale. <br />
L’appellante articola sul punto una censura assolutamente generica a tenore della quale così operando la Commissione avrebbe “ristretto” il parametro previsto dalle citate disposizioni di cui al CCNL.<br />
Al contrario può obiettarsi la ben diversa valenza, anche sotto il profilo della responsabilizzazione del dipendente che l’attribuzione di specifico incarico con provvedimento reso dal dirigente apicale riveste, rispetto al semplice svolgimento de facto di simili mansioni, e pertanto la censura deve essere disattesa.<br />
Al contempo, appare corretto ed immune da vizi l’inter motivazionale seguito dai primi Giudici laddove i medesimi, attualizzando la valutazione con riguardo al profilo professionale da ricoprire, hanno rilevato la concreta irrilevanza, con riferimento alla procedura selettiva per l’accesso alla categoria C, le idoneità conseguite come Segretario presso le Ferrovie dello Stato, in occasione di concorsi magistrali per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne, ancora nel concorso per operatore di esercizio specializzato presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.<br />
L’appello è pertanto infondato e deve essere respinto e, conseguentemente, deve essere confermata la sentenza in epigrafe.<br />
Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e per l’effetto conferma l’appellata sentenza.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 28 marzo  2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina		&#8211;	Consigliere Rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-6-6-2008-n-2732/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2008 n.2732</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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