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	<title>2726 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2726 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:31:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/">Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</a></p>
<p>Notificazione del ricorso a mezzo pec – Tempestività – Prova. Considerato che sussistono dubbi sulla tempestività della notificazione del ricorso, anche in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 5 agosto 2021, in quanto la stessa risulta consegnata alle parti in data 3 novembre 2021, dunque oltre il termine</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/">Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-prova-della-tempestivita-della-notifica-a-mezzo-pec/">Sulla prova della tempestività della notifica a mezzo pec.</a></p>
<div>
<p style="text-align: justify;">Notificazione del ricorso a mezzo pec – Tempestività – Prova.</p>
<hr />
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Considerato che sussistono dubbi sulla tempestività della notificazione del ricorso, anche in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 5 agosto 2021, in quanto la stessa risulta consegnata alle parti in data 3 novembre 2021, dunque oltre il termine decandenziale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, è necessario ordinare alla ricorrente di depositare in giudizio le ricevute di accettazione delle notificazioni effettuate, fornite dal gestore di posta elettronica certificata, che costituiscono prova dell&#8217;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Mameli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2020 del 2021, proposto da</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IGS Spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Genito e Carolina Risaliti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Carolina Risaliti in Milano, via Lentasio 9;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni, Chantal Rho dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, via della Guastalla, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Redo Sgr S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Bardelli, Francesca Maria Colombo, Eva Maschietto e Andrea Gallarini, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;">previa sospensione dell’efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del Comune di Milano del 2 agosto 2021 recante “Programma <i>reinventimg cities</i> &#8211; aggiudicazione definitiva per la costituzione del diritto di superficie dell’immobile di proprietà comunale denominato “PA3 VIALE MOLISE – EX Macello” a seguito della seduta pubblica esperita in data 9 luglio 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché sconosciuto all’odierno ricorrente &#8211; ivi compreso in particolare la determina dirigenziale del Comune di Milano n. 5892 del 22 luglio 2021 di presa d’atto dei verbali dei lavori di seconda fase delle Commissioni Giudicatrici per il sito ex Macello ed i relativi verbali delle suddette commissioni; così come le determinazioni n. 3957 del 11.06.2020 di nomina della Segreteria Tecnica; della determinazione dirigenziale n. 4012 del 15 giugno 1010 di nomina delle Commissioni giudicatrici per ciascun sito, come modificata ed integrata dalla determinazione n. 4056/2020 in data 16.06.2020 e dalla determinazione n. 2869 in data 23 aprile 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il risarcimento del danno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della controinteressata Redo Sgr S.p.A. Societa&#8217; Benefit;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che nel caso di specie la notificazione del ricorso è stata effettuata, sia al Comune di Milano sia alla controinteressata, a mezzo PEC, come previsto dall’art. 25 comma 1 bis c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato altresì che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 nonché ai sensi dell’art. 14 del successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 “<i>I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell&#8217;articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone, al comma 3, che “<i>La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”</i>;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che sussistono dubbi sulla tempestività della notificazione del ricorso, anche in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 5 agosto 2021, in quanto la stessa risulta consegnata alle parti in data 3 novembre 2021, dunque oltre il termine decandenziale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto necessario, ai fini dell’esame di tale preliminare profilo, e dunque per il prosieguo della trattazione anche della domanda cautelare, ordinare alla ricorrente di depositare in giudizio, entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le ricevute di accettazione delle notificazioni effettuate, fornite dal gestore di posta elettronica certificata, che costituiscono prova dell&#8217;avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto di rinviare le parti alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ordina a carico della ricorrente gli incombenti ai sensi e nei termini di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rinvia le parti alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario</p>
</div>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: International Printing S.r.l. e Rubettino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese nei confronti Grafica Metelliana S.p.A.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI:  International Printing S.r.l. e Rubettino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe contro Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese nei confronti Grafica Metelliana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Messina e Giuseppe Vitale; A.C.M. S.p.A. &#8211; Azienda Commerciale Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bice Annalisa Pasqualone,</span></p>
<hr />
<p>Le differenze tra servizi analoghi e servizi identici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Contratti della PA &#8211; bando di gara &#8211; servizi analoghi e servizi identici &#8211; differenze</strong>.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221; non deve essere assimilata quella di &#8220;servizi identici&#8221;, occorrendo fare riferimento non tanto ad una identità  ma ad una mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l&#8217;interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore di imprenditori giÃ  presenti sul mercato ma, al contrario, l&#8217;apertura del mercato attraverso l&#8217;ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità . Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di &#8220;servizi analoghi&#8221;, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività  oggetto dell&#8217;appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di &#8220;servizi analoghi&#8221; con quello di &#8220;servizi identici&#8221;, atteso che la ratio sottesa alla clausola del bando è il contemperamento tra l&#8217;esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione &#8220;servizi analoghi&#8221; non s&#8217;identifica con &#8220;servizi identici&#8221;. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 02726/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01244/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2020, proposto da<br /> International Printing S.r.l. e Rubettino S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe, con domicilio digitale augusto.guerriero@avvocatiavellinopec.it; annunziata.pepe@avvocatiavellinopec.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Campania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale giuseppecalabrese@pec.regione.campania.it;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Grafica Metelliana S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Messina e Giuseppe Vitale, con domicilio digitale avvalfredomessina@pec.it; avvgiuseppevitale@pec.it e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Paolo Trapanese in Napoli, R. Bracco, 15/A;<br /> A.C.M. S.p.A. &#8211; Azienda Commerciale Meridionale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale avvocatobice@pec.studiopasqualone.it;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del verbale della seduta pubblica e riservata della Commissione di valutazione delle offerte del 17 febbraio 2020, n. 1;<br /> b) del verbale della seduta pubblica della Commissione di valutazione delle offerte del 18 febbraio 2020, n. 2 nella parte in cui viene elaborata la graduatoria finale e si propone l&#8217;aggiudicazione in favore della Società  per Azioni Grafica Metelliana;<br /> c) del Decreto Dirigenziale di aggiudicazione del 27 febbraio 2020, n. 98 con il quale viene aggiudicato definitivamente il &#8220;servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale necessario allo svolgimento delle elezioni della Regione Campania del 2020&#8221; alla Società  per Azioni Grafica Metelliana;<br /> d) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche preordinato e/o collegato, istruttorio e/o consultivo, comunque connesso, antecedente e/o successivo anche non conosciuto;<br /> e per l&#8217;accertamento del diritto dell&#8217;odierna ricorrente al conseguimento dell&#8217;aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato con dichiarazione di inefficacia del contratto medesimo;<br /> &#8211; in via subordinata ed alternativa il risarcimento del danno ingiusto, in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br /> &#8211; in ulteriore subordine l&#8217;annullamento della procedura di gara dalla fase della apertura delle offerte tecniche e rinnovazione della stessa a partire da tale fase;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Grafica Metelliana S.p.A. e della A.C.M. S.p.A. &#8211; Azienda Commerciale Meridionale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l&#8217;art. 5;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> I. Parte ricorrente, terza graduata, impugna, unitamente agli atti presupposti, il decreto con il quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva, in favore della Grafica Metelliana S.p.A., della fornitura del &#8220;Servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale&#8221;, necessario allo svolgimento delle elezioni della Regione Campania del 2020, con importo a base di gara di € 1.006.630,00, iva esclusa.<br /> II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:<br /> a) violazione degli artt. 32, 82 e 83, commi 1 e 4, lett.b) del d.lgs. 50/2016, del bando di gara, degli artt. 1, 3 e 21-septies l. 241/1990 e dell&#8217;art. 97 Cost.;<br /> b) eccesso di potere per disparità  di trattamento, errore di fatto, carenza, falso ed erroneo presupposto, carenza di istruttoria, difetto motivazione, irragionevolezza manifesta, travisamento, violazione delle regole di buon andamento, sviamento e disparità  di trattamento;<br /> c) illegittimità  derivata del Decreto di aggiudicazione definitiva del 27 febbraio 2020, n. 98.<br /> III. Si sono costituite l&#8217;Amministrazione regionale intimata, la società  aggiudicataria controinteressata, Grafica Metelliana S.p.A., e la seconda graduata A.C.M. S.p.A. tutte concludendo per il rigetto del gravame. L&#8217;aggiudicataria ha, altresì¬, eccepito, sotto diversi profili, l&#8217;inammissibilità  del ricorso.<br /> IV. All&#8217;udienza pubblica del 9.06.2020, celebrata da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.<br /> V. Sono da disattendere, preliminarmente, le eccezioni in rito proposte.<br /> V.1. Rileva, l&#8217;aggiudicataria controinteressata che:<br /> a. come risulterebbe dal file eml contenente la busta elettronica della notifica, il ricorso, la procura e la relata di notifica sarebbero stati sottoscritti in formato CAdES (*.p7m), laddove invece ai sensi del D.P.C.M. n. 40/2016 avrebbero dovuto essere sottoscritti in formato PAdES (*.pdf) e, pertanto, la relativa notifica risulta nulla o quantomeno irregolare;<br /> b. la procura allegata all&#8217;atto risulterebbe essere copia per immagine su supporto informatico dell&#8217;originale conferita su supporto cartaceo, sottoscritta in via digitale dal difensore. Orbene, ai sensi dell&#8217;art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 &#8220;&#8230; Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l&#8217;asseverazione prevista dall&#8217;art. 22, comma 2, del CAD con l&#8217;inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale&#8221;. La mancata asseverazione di conformità  impedirebbe <em>ictu oculi</em> di riconoscere lo <em>ius postulandi</em> in capo ai difensori del ricorrente;<br /> c. la procura sarebbe del tutto generica, non risultando alcun riferimento alla specifica azione di cui al ricorso, come tale non idonea a rilasciare alcun mandato al difensore: varrebbe soltanto a fissare un accordo quadro generale, finalizzato all&#8217;individuazione dei criteri di computo dei compensi in relazione agli incarichi che sarebbero stati in futuro conferiti. Ed invero, quanto al contenuto, la procura speciale dovrebbe indicare l&#8217;oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell&#8217;autorità  davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (Cons. St. sez. VI 5.10.2018, n. 5723). Ciò posto, &#8220;se la procura è priva in concreto degli elementi di specialità  di cui all&#8217;art. 40 c.p.a. che consentano l&#8217;immediata riconducibilità  all&#8217;oggetto del ricorso, la presunzione di riferibilità  viene meno nel caso in cui sussista nella procura un elemento incompatibile con il ricorso tale ipotesi si verifica quando la data della procura sia antecedente a quella della sottoscrizione del ricorso&#8221; (T.A.R. Molise, Campobasso, 10.12.2019, n. 437). Orbene, nel caso di specie non vi sarebbe contestualità  tra la firma della procura (23 marzo 2020) e quella del ricorso (24 marzo 2020), come si evincerebbe dalla verifica del file p7m;<br /> d. l&#8217;atto introduttivo del giudizio sarebbe diretto contro un soggetto privo di personalità  giuridica, la Giunta Regionale che è solo un organo della Regione, Ente cui, invece, avrebbe dovuto essere diretto.<br /> La notifica avvenuta alla &#8220;Giunta Regionale Della Campania con elezione di domicilio presso la sede legale sita in Via Santa Lucia, 81 &#8211; Napoli, all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata urp@pec.regione.campania.it estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni&#8221; sarebbe, poi, nulla, in quanto, non solo non indirizzata al legale rappresentante dell&#8217;organo e/o ente ma anche perchè effettuata all&#8217;indirizzo urp@pec.regione.campania.it, indicato nell&#8217;Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito, http://www.indicepa.gov.it, diverso da quello indicato nel Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012, artt. 16, comma 12, e 16 ter, brevemente RegistroPPAA, consultabile dal sito https://pst.giustizia.it, che è us01@pec.regione.campania.it. Il registro IPA, di cui all&#8217;art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non sarebbe infatti valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A..<br /> V.2. Le eccezioni sono prive di pregio.<br /> V.2.1. Il Collegio conferma, prioritariamente, quanto giÃ  osservato in sede cautelare, disattendendo &#8220;preliminarmente le eccezioni in rito quanto a:<br /> &#8211; sottoscrizione del ricorso in formato CAdES (*.p7m), non PA-dES (*.pdf), e alla notifica dello stesso alla Giunta regionale e non al legale rappresentane <em>pro tempore</em> dell&#8217;Amministrazione regionale, peraltro, effettuata all&#8217;indirizzo IndicePA o IPA e non al RegistroPPAA previsto per le notificazioni degli atti, considerato che:<br /> per la sottoscrizione con formato diverso, è pacifica la irrilevanza del formato adoperato, atteso che l&#8217;atto è ammissibile e l&#8217;unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, ai fini della correntezza del processo, indipendentemente dalla circostanza se la parte intimata in giudizio si sia costituita ( cfr TAR Napoli, sez. IV, 4 aprile 2017 n. 1799; TAR Lazio sez I bis 25.5.2018 n.5912), essendo la firma in formato CADES pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell&#8217;atto in capo al suo autore;<br /> &#8211; quanto alle modalità  della notifica alla Regione intimata, le stesse sono sanate in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, vista la costituzione in giudizio della Regione senza eccezioni al riguardo, essendosi la stessa difesa nel merito;<br /> &#8211; quanto alla asseverazione di conformità  al cartaceo della procura alle liti, ex art. 22 CAD, la stessa è stata depositata in data 14.04.2020&#8243; (ordinanza cautelare n. 918 del 23.04.2020).<br /> Secondo condiviso indirizzo giurisprudenziale, &#8220;La circostanza che la copia del ricorso introduttivo utilizzato per la notifica risulti sottoscritta in formato CAdES, anzichè PAdES, non integra una ipotesi di inesistenza o di nullità  del ricorso per omessa sottoscrizione dell&#8217;atto ai sensi dell&#8217;art. 44, comma 1 lett. a), c.p.a., nè integra una ipotesi di nullità  della notificazione dell&#8217;atto introduttivo. Si tratta di una mera irregolarità  della notificazione determinata dall&#8217; inosservanza delle specifiche tecniche del PAT, rispetto alla quale può essere concesso l&#8217;errore scusabile con la rimessione in termini per la notifica. La circostanza che l&#8217;atto di appello e la procura alle liti siano sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anzichè PAdES-BES, come prescritto dall&#8217;art. 24 c.a.d. richiamato dall&#8217;art. 9 del D.P.C.M., n. 40/2016 e dal successivo art. 12, comma 6 dell&#8217;All. A, non comporta nullità , avendo l&#8217;atto raggiunto il suo scopo con la costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata, ai sensi dell&#8217;art. dell&#8217;art. 156, comma 3, c.p.c. Il vizio di notifica del ricorso effettuato a un indirizzo PEC non contenuto nell&#8217;indicato elenco ufficiale delle PEC della P.A. tenuto presso il Ministero della Giustizia, ex art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, risulta sanato, ex art. 44, comma 3, c.p.a. dall&#8217;intervenuta costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione intimata. In ogni caso, dall&#8217;eventuale assenza nell&#8217;elenco ufficiale dell&#8217;indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono comunque derivare preclusioni processuali per la parte privata&#8221; (Cons. di St., sez. III, 05/02/2018, n. 744; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I Ord., 31/01/2018, n. 673).<br /> V.2.2. Con riferimento all&#8217;idoneità  della procura, ritiene il Collegio doversi fare riferimento al disposto di cui all&#8217;art. 8, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, a norma del quale la procura alle liti si considera apposta in calce, e perciò dotata dei requisiti della specialità , quando è depositata con modalità  telematiche, unitamente all&#8217;atto cui si riferisce. Ricorso e Procura sono stati redatti lo stesso giorno, il 23.03.2020, il primo reca la firma digitale del difensore apposta il giorno successivo, il 24.03.2020, la seconda riporta oltre alla data del 23.03.2020 vergata a mano, quella riferita alla firma digitale del difensore, presumibilmente per autentica, parimenti per il giorno 24.03.2020. Entrambi sono stati depositati con modalità  telematiche.<br /> Per quanto d&#8217;interesse &#8220;il co. 3 dell&#8217;art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016 in ordine alla procura alle liti si limita a rendere alcune precisazioni, ovvero che &quot;La procura alle liti si considera apposta in calce all&#8217;atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità  telematiche unitamente all&#8217;atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità  telematiche unitamente all&#8217;atto a cui si riferisce&quot; (T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 05/05/2017, n. 2420).<br /> Tanto chiarito, &#8220;La procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi è idonea, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonchè di difesa della parte di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l&#8217;interesse del proprio assistito. L&#8217;anteriorità  del conferimento rispetto alla redazione materiale del ricorso non la priva di validità  attesa la tecnicità  dell&#8217;atto introduttivo per il cui confezionamento è dato ampio mandato al difensore&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 04/02/2020, n. 540).<br /> VI. Ciò posto, in disparte le sopradette articolate eccezioni in rito, il ricorso è infondato.<br /> VI.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82 e 83, commi 1 e 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016) e del bando di gara.<br /> VI.1.1. La stazione appaltante, dopo aver eseguito i controlli circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara in esame, non avrebbe escluso la Società  per Azioni Grafica Metelliana e la Società  per Azioni Azienda Commerciale Meridionale, rispettivamente prima e seconda classificata, erroneamente non riscontrando il difetto del possesso del requisito di capacità  economica e finanziaria relativo al &#8220;fatturato specifico&#8221; nel settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto (servizi di stampa che avessero ad oggetto &#8220;schede e materiale elettorale&#8221;) per un importo pari ad almeno € 550.000,00, oltre iva.<br /> Se in un&#8217;ottica pro-concorrenziale, è necessario che il settore di attività  venga individuato in senso pìù ampio rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto stesso, avuto riguardo alla tipologia del servizio da eseguire (concernente servizi che devono consentire l&#8217;esplicarsi del diritto di voto costituzionalmente tutelato) occorreva valutare l&#8217;esperienza dei concorrenti con un alto grado di selettività .<br /> Di contro, la valutazione operata dalla Stazione Appaltante sul possesso del requisito di fatturato specifico sarebbe stata talmente ampia da ricomprendervi i servizi svolti nei pìù disparati settori sia per la prima che per la seconda graduata.<br /> VI.1.2. Con riferimento al fatturato dichiarato da Grafica Metelliana, aggiudicataria, non sarebbe possibile discernere che tipo di servizi (o forniture) siano stati eseguiti essendo le dichiarazioni esibite a comprova del lavoro svolto del tutto generiche e molto simili tra loro, ad eccezione degli importi e dei firmatari. Parte ricorrente richiama, in particolare, l&#8217;attenzione sulle attestazioni rilasciate da Ediguida S.r.l. (prodotti e stampati tipograficie e relativo allestimento), Printlink, MAF s.r.l., Stamapatello S.r.l., Vision S.r.l. ed EssedÃ¬ S.p.a.<br /> VI.1.3. La seconda graduata, Azienda Commerciale Meridionale, pur avendo allegato le fatture dei servizi svolti per conto di una Banca, del Comune di Napoli e dell&#8217;Istituto Poligrafico dello Stato, non si sottrarrebbe alla medesima censura: nessuno di tali servizi avrebbe pienamente riguardo al materiale elettorale. Precisamente, quanto agli affidamenti svolti nell&#8217;interesse del Comune di Napoli e dell&#8217;Istituto Poligrafico, alcuni avrebbero effettivamente ad oggetto servizi elettorali quali schede tabelle, albo scrutatori, liste elettorali, ecc.., ma la somma totale degli importi percepiti non raggiungerebbe il requisito del fatturato medio specifico nel settore oggetto di gara pari ad euro 550.000,00.<br /> Risulterebbero pertanto violati tanto l&#8217;art. 83 del Codice dei Contratti, che, al comma 4, lett. b), fa menzione, nell&#8217;accertamento dei requisiti di capacità  economico-finanziaria, al possesso di un fatturato minimo nel &#8220;settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto&#8221;, quanto l&#8217;art. 82 del medesimo decreto legislativo, secondo il cui disposto, per quanto d&#8217;interesse, &#8220;le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati (diversi dalle certificazioni di cui al comma 1 n.d.r.) purchè questi (l&#8217;operatore economico n.d.r.) dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative alla esecuzione dell&#8217;appalto&#8221;.<br /> La Stazione Appaltante, in altri termini, non avrebbe potuto ritenere comprovato il possesso dei requisiti concernenti il fatturato specifico delle prime due graduate in assenza di mezzi di prova che forniscano indicazioni certe in ordine all&#8217;esperienza nello svolgimento di servizi di stampa di materiale elettorale proprio perchè quelli prodotti non farebbero riferimento nè alle specifiche tecniche nè all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto da aggiudicare.<br /> VI.2. Le censure sono prive di pregio.<br /> VI.2.1. Orbene, impregiudicata la facoltà  della stazione appaltante di esercitare il cosiddetto soccorso istruttorio quanto alla comprova dei requisiti dichiarati, lo stesso disciplinare di gara, nell&#8217;indicare &#8220;un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività  oggetto dell&#8217;appalto&#8221; fa riferimento all&#8217;art. 83, d.lgs. n. 50/2016 che, a sua volta, recepisce il concetto di servizi analoghi di elaborazione giurisprudenziale.<br /> Ora, deve reputarsi analogo a quello posto a gara il servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l&#8217;appalto, cosicchè possa ritenersi che il concorrente abbia maturato la capacità  di svolgerlo (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 23/10/2019, n. 12203). Ciò significa che la nozione di &#8220;servizi analoghi&#8221; non deve essere assimilata quella di &#8220;servizi identici&#8221;, occorrendo fare riferimento non tanto ad una identità  ma ad una mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l&#8217;interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore imprenditori giÃ  presenti sul mercato ma, al contrario, l&#8217;apertura del mercato attraverso l&#8217;ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità  (T.A.R. Emilia -Romagna, Bologna, sez. II, 08/03/2019, n. 231).<br /> In particolare, &#8220;Laddove la <em>lex specialis</em> chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di &#8220;servizi analoghi&#8221;, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività  oggetto dell&#8217;appalto nè ad assimilare impropriamente il concetto di &#8220;servizi analoghi&#8221; con quello di &#8220;servizi identici&#8221;, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l&#8217;esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione &#8220;servizi analoghi&#8221; non s&#8217;identifica con &#8220;servizi identici&#8221; . Tuttavia va valorizzata la contestuale affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità  economico-finanziaria richiesta dal bando&#8221; (Cons. di St., sez. V, 31/05/2018, n. 3267).<br /> Pertanto, allorquando viene chiesto il fatturato specifico esso deve intendersi quale quello realizzato nel settore oggetto della gara, non potendosi perà² limitare l&#8217;analisi ai soli servizi identici coincidenti con quelli analiticamente richiamati negli atti della specifica gara (Cons. di St., sez. V, 22.9.2015, n. 4425).<br /> Ove tale concetto fosse diversamente interpretato, il bando dovrebbe essere considerato illegittimo, essendo unanimemente sostenuto, secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente, che sia &#8220;illegittima la clausola del capitolato speciale di gara che prescriva un requisito di fatturato maturato esclusivamente nella prestazione servizi identici a quelli messi a gara, senza includere anche i servizi analoghi o equivalenti&#8221; (Cons. St., sez. V, 1.04.2019, n. 2127).<br /> VI.2.2. Nel caso di specie, la Grafica Metelliana S.p.A. ha comprovato la produzione di stampati ed altri prodotti tipografici e litografici nonchè il relativo allestimento per un fatturato specifico medio annuo, come testualmente richiesto dalla <em>lex specialis</em>, &#8220;non inferiore all&#8217;importo di € 550.000,00 IVA esclusa&#8221;, nella specie, pari a € 8.583.333,33, nonchè un fatturato medio globale, &#8220;non inferiore all&#8217;importo di € 650.000,00 IVA esclusa&#8221;, ammontante annualmente, rispettivamente, in € 9.349.504,16 (2018); 9.411.761.05 (2017), 9.474.870,48 (2019) per una media di € 9.412.045,23.<br /> A parte l&#8217;affermazione che l&#8217;attuale affidamento concernerebbe servizi che devono consentire l&#8217;esplicarsi del diritto di voto, costituzionalmente tutelato, parte ricorrente non ha saputo indicare gli ulteriori elementi di specialità  che lo caratterizzerebbero rispetto ad un pìù generale servizio di stampa.<br /> VI.2.3. Parimenti infondata è la censura ove riferita alla seconda graduata, sostenendo parte ricorrente che A.C.M. analogamente non sarebbe in possesso del fatturato specifico nel settore di attività  oggetto di appalto, atteso che &#8220;nessuna delle fatture prodotte dalla Azienda Commerciale Meridionale S.p.A., si riferisce a servizi di stampa in materia elettorale&#8221;.<br /> Orbene, A.C.M. ha allegato alla propria offerta, per la dimostrazione del requisito di capacità  tecnica, le fatture emesse nei confronti dell&#8217;Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (doc. 4), del Comune di Napoli (doc. 5) e della BCP (doc. 6).<br /> Trattasi di documenti fiscali tutti coerenti con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto, per come enucleato dagli atti indittivi della procedura di gara <em>de qua</em>.<br /> Ed invero, nell&#8217;art.1 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) si rinviene l&#8217;oggetto del servizio da affidare concernente la &#8220;predisposizione, stampa, confezionamento, trasporto e consegna delle schede elettorali e del materiale elettorale (come meglio specificato nell&#8217;Allegato Tecnico), nonchè la fornitura di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni regionali (ivi compreso il pacco di cancelleria)&#8221;.<br /> L&#8217;Allegato Tecnico ricomprende, poi, tra il materiale elettorale, oltre alle schede ed alle tabelle di scrutinio, anche volantini, registri, manifesti, attestazioni, cartelloni autoadesivi, buste e bustoni, modelli, stampanti contenenti le istruzioni, timbri, penne, matite, fogli protocollo, gomme, rotoli di spago e di carta.<br /> Ora, le fatture emesse da A.C.M. in favore del Comune di Napoli e dell&#8217;Istituto Poligrafico dello Stato si riferiscono a servizi elettorali; relativamente alle fatture emesse nei confronti della BCP, anch&#8217;esse concernono lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l&#8217;appalto, riguardando la forniture di stampati, manifesti, registri, materiale di cancelleria, cartelloni autoadesivi, buste, penne, matite, timbri, non necessitando il possesso del requisito di capacità  tecnica, come detto, l&#8217;assoluta identità  con l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.<br /> VI.2.4. Quanto all&#8217;adeguatezza dei mezzi di prova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria, non appare inoltre ultroneo osservare che, nell&#8217;ambito della fase procedimentale di verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara dal concorrente susseguente all&#8217;aggiudicazione provvisoria dell&#8217;affidamento, è stato ritenuto che al documento fiscale possa prudentemente &#8211; se non vi sono elementi discordanti, anche indiziari &#8211; attribuirsi una valenza dimostrativa dell&#8217;avvenuta esecuzione delle prestazioni ivi indicate (Cons. di St., sez. V, 28 giugno 2016 n. 2928).<br /> VI.3. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere unitamente alla violazione degli articoli 1, 3 e 21-septies L. 241/1990, i cui profili dovrebbero condurre all&#8217;annullamento, almeno parziale, della procedura di gara.<br /> VI.3.1. La Commissione di valutazione delle offerte tecniche, infatti, in assenza di indicazioni nel Disciplinare di gara, avrebbe individuato i criteri motivazionali per valutare quelle parti dell&#8217;offerta tecnica legate a criteri discrezionali successivamente alla apertura delle buste tecniche, quando, quindi, era giÃ  stato compiuto un esame, almeno preliminare e parziale, delle stesse. Di tanto darebbe conto il verbale n. 1 della Commissione di valutazione delle offerte tecniche del 17.02.2020 nel quale si dÃ  atto di come la predetta commissione abbia dapprima aperto, in seduta pubblica, le buste contenenti le offerte tecniche delle Imprese partecipanti e, successivamente, abbia fissato i criteri motivazionali per la valutazione dei punteggi discrezionali in seduta riservata.<br /> In particolare, la medesima Commissione avrebbe dapprima predisposto una griglia con dei coefficienti (es. eccellente 1 &#8211; non valutabile 0), poi, stabilito che ciascun Commissario avrebbe dovuto assegnare un punteggio compreso tra zero e uno la cui media poi sarebbe stata rapportata al punteggio per quel singolo criterio per ottenere, per il dato criterio, il punteggio di ciascuna offerta.<br /> Tale specificazione di contro, avrebbe, dovuto essere contenuta nel bando o nel disciplinare di gara rivelandosi la modalità  operativa prescelta estremamente lesiva del principio di segretezza delle offerte, della trasparenza, dell&#8217;imparzialità  delle operazioni di gara e della <em>par condicio competitorum</em>. Ribadisce parte ricorrente la necessità  di una preventiva conoscibilità  dei criteri di ponderazione delle offerte, al fine di rendere trasparente ed immediatamente percepibile l&#8217;attribuzione dei punteggi, anche allo scopo di scongiurare il rischio che, in astratto, la commissione possa premiare, plasmando e modulando opportunamente i sub-punteggi, talune offerte, giÃ  conosciute, al fine di valorizzarne le specifiche caratteristiche.<br /> La violazione del principio determinerebbe l&#8217;illegittimità  della gara indipendentemente dalla dimostrazione &#8211; pari ad una <em>probatio diabolica</em> &#8211; che essa ne abbia in qualche modo effettivamente condizionato l&#8217;esito (Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, 7 febbraio 2019 n. 88).<br /> Per le ragioni compendiate la gara dovrebbe essere annullata a partire dalla fase di apertura delle offerte economiche e i partecipanti invitati a presentare nuovamente offerte tecniche ed economiche.<br /> VI.3.2. Parte ricorrente deduce, inoltre, la violazione di legge, in relazione agli articoli 1, 3 e 21-septies della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione del verbale n. 1 del 17 febbraio 2020 in relazione alla valutazione del sub-criterio A1 (Criterio A &#8211; &#8220;Organizzazione del servizio&#8221;) sostenendo che, in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità  tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione di punteggi non sarebbe sufficiente a dar conto dell&#8217;iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte minore ad altre. In ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione sarebbe stato necessario che, oltre al punteggio numerico fosse stato espresso un giudizio motivato col quale la Commissione avesse esplicitato le ragioni del punteggio attribuito.<br /> VI.3.3. Lamenta, altresì¬, la medesima parte ricorrente, ulteriori carenze nell&#8217;operato della Commissione di gara censurando le circostanza che la stessa non avrebbe esplicitato i punteggi attribuiti singolarmente da ciascuno dei commissari limitandosi ad attribuire il solo punteggio finale e non avrebbe provveduto alla riparametrazione dei punteggi attribuiti come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 nelle quali si legge: &#8220;una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente pìù elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti&#8221;.<br /> VI.4. I motivi sono infondati.<br /> VI.4.1. Quanto al primo profilo, ritiene il Collegio che la Commissione esaminatrice non abbia in alcun modo individuato ulteriori criteri motivazionali di valutazione delle offerte tecniche essendosi limitata a predisporre una scaletta di dieci voti (da 0 a 1 correlata ad una valutazione da non valutabile eccellente) che ciascun commissario avrebbe dovuto esprimere per l&#8217;attribuzione dei punteggi predeterminati dal bando, senza quindi innovare i parametri di valutazione.<br /> D&#8217;altro canto, il disciplinare di gara aveva dettagliato analiticamente i criteri di valutazione delle offerte tecniche con i relativi punteggi attribuibili, prevedendo all&#8217;art. 6 che l&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa sarebbe stata individuata, quanto alla qualità , attraverso i quattro criteri di valutazione di seguito descritti, per un punteggio complessivo di 80 punti: Criterio A &#8211; &#8220;Organizzazione del servizio&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 46 punti; Criterio B &#8211; &#8220;Sistema di verifica&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 16 punti; Criterio C &#8211; &#8220;Certificazioni&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 8 punti; Criterio D &#8211; &#8220;Proposte migliorative ed aggiuntive&#8221; per il quale era previsto un punteggio massimo pari a 10 punti.<br /> I Criteri A, B, C e D erano distinti in vari sub-criteri (12 in totale) per molti dei quali era prevista l&#8217;attribuzione di un punteggio discrezionale mentre per altri un punteggio tabellare.<br /> I valori di giudizio contenuti nella tabella di cui al verbale n. 1 altro non sono che il voto che ogni commissario in concreto può assegnare a ciascuna offerta per ciascun elemento/criterio o sub elemento/sub criterio di valutazione secondo la metodologia di valutazione prescelta a monte.<br /> VI.4.2. Infondata è allora l&#8217;ulteriore censura dedotta in ragione della quale l&#8217;asserita mancanza di una adeguata motivazione al punteggio assegnato non renderebbe possibile la verifica della correttezza dell&#8217;<em>iter</em> logico &#8211; giuridico seguito dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> VI.4.3. Deve, in primo luogo, evidenziarsi che il verbale n. 1 del 17.02.2020 rechi per ogni criterio, come articolato nei richiamati subcriteri, una sia pur sintetica motivazione che, in relazione ad ognuna delle società  partecipanti alla gara, fornisce una adeguata esplicitazione delle ragioni sottese all&#8217;attribuzione del punteggio numerico.<br /> Tale motivazione è pìù che sufficiente a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui alla ricorrente sia stato attribuito un punteggio pari a 0, posto che nell&#8217;offerta tecnica viene genericamente indicata &#8220;la struttura organizzativa senza proporre il gruppo di lavoro dedicato alla commessa, non rendendo di fatto possibile alcuna valutazione in termini di adeguatezza rispetto alle esigenze del committente&#8221;, a fronte dei maggiori punteggi attribuiti alle altre due società  che al contrario &#8220;hanno ben esplicitato la propria struttura organizzativa proponendo un gruppo di lavoro adeguato&#8221; ed, in particolare, alla controinteressata aggiudicataria che ha &#8220;dettagliato le professionalità  coinvolte, indicando i compiti a ciascuna di esse attribuiti&#8221;.<br /> VI.4.4. Tanto premesso in fatto, secondo condivisa giurisprudenza, la mera attribuzione del punteggio numerico laddove sia rinvenibile la predisposizione di criteri e sub-criteri adeguatamente esplicitati nella <em>lex specialis </em>di gara, è sufficiente ad esprimere motivatamente il sotteso giudizio. Nell&#8217;ambito delle procedure selettive pubbliche, infatti, il voto numerico può ritenersi sufficiente a condizione che sia leggibile od interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione. Ciò avviene, in particolare, quando, come nel caso all&#8217;esame, il numero delle voci e sottovoci sia analitico al punto da delimitare il giudizio di una Commissione nell&#8217;ambito di un minimo ed un massimo ovvero quando una Commissione abbia esplicitato la parametrazione del giudizio qualitativo di valutazione dei criteri fissati dal bando, rendendosi così¬ evidente il percorso logico argomentativo seguito nel valutare le singole offerte.<br /> In definitiva,<br /> a)&#8221; In presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione. Esso giÃ  contiene in sè stesso la motivazione quale principio di economicità  amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla Commissione nell&#8217;ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato. Tanto grazie alla predeterminazione dei criteri che presiedono all&#8217;attribuzione del voto, da cui si desume, con evidenza, la graduazione e l&#8217;omogeneità  delle valutazioni effettuate&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 07/11/2019, n. 12820);<br /> b) &#8220;Il solo voto numerico costituisce un punteggio in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico &#8211; discrezionale espresso dalla competente commissione esaminatrice, contenendo in sè una sufficiente motivazione, capace di dar conto del grado di idoneità  o inidoneità  riscontrata senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, purchè i criteri in base ai quali la commissione procederà  alla valutazione siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione medesima&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 06/04/2020, n. 3805).<br /> VI.4.5. Parimenti infondati solo gli ulteriori motivi di gravame con i quali si censura l&#8217;operato della Commissione di gara per non avere esplicitato, nel contestato verbale di gara, i singoli punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari, attribuendo solo il punteggio finale, e per non avere provveduto alla riparametrazione dei singoli punteggi attribuiti dalla Commissione stessa così¬ come previsto dalle giÃ  richiamate Linee Guida ANAC n. 2, in assenza di una esplicita disposizione della <em>lex specialis</em> di gara onerante in tal senso.<br /> Nè da tali asserite omissioni può desumersi indirettamente alcun difetto di motivazione nella esplicitazione delle modalità  operative seguite nell&#8217;attribuzione dei punteggi, posto che, come emerge dal contestato verbale di gara, n. 1 del 17.02.2020, la stessa Commissione si è preventivamente espressa sul punto, predeterminando che ciascun Commissario avrebbe &#8220;dovuto assegnare un punteggio compreso tra zero e uno la cui media poi sarebbe stata rapportata al punteggio per quel singolo criterio per ottenere, per il dato criterio, il punteggio di ciascuna offerta&#8221;, ed essendo rimasta incontestata la relativa applicazione concreta.<br /> VI.5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della illegittimità  del decreto dirigenziale del 27 febbraio 2020, n. 98, di aggiudicazione definitiva che, oltre ad essere inficiato dall&#8217;illegittimità  degli atti presupposti, presenterebbe autonomi profili di censurabilità .<br /> Deduce, in particolare, la carenza assoluta di motivazione, di cui combinato disposto degli articoli 3 e 21septies della Legge n. 241/90, per la mancata indicazione delle modalità  con le quali sarebbero state eseguite le verifiche sul possesso dei requisiti della Impresa aggiudicataria e ciò in considerazione del fatto che, ad oggi, l&#8217;unico metodo di accertamento sarebbe quello <em>on line</em> tramite il sistema denominato &#8220;AVCPass&#8221; non potendosi tenere in conto accertamenti effettuati con modalità  diverse.<br /> VI.5.1. Il motivo è privo di pregio.<br /> VI.5.2. L&#8217;infondatezza delle censure sollevate con i motivi di ricorso che precedono privano di fondatezza pure il dedotto vizio di illegittimità  derivata.<br /> VI.5.3. Infondata è, altresì¬, la dedotta incompletezza motivazionale sollevata in via autonoma.<br /> Posto che, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 7, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 &#8220;l&#8217;aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti&#8221;, ed essendo, per legge, la fase della verifica dei requisiti demandata ad un successivo sub procedimento interveniente tra il provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto, è palese che il decreto di aggiudica nulla poteva motivare in relazione ad esso.<br /> Ciò è tanto vero che lo stesso provvedimento impugnato &#8220;aggiudica la gara <em>de qua</em> &#8230; condizionando sospensivamente l&#8217;efficacia all&#8217;esito positivo della verifica, ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, all&#8217;operatore economico Grafica Metelliana&#8221;.<br /> VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso non è, in definitiva, meritevole di accoglimento, rendendo conseguentemente infondata la domanda di risarcimento degli asseriti danni subiti, in assenza dell&#8217;ingiustizia dell&#8217;eventuale pregiudizio subito, a fronte, in relazione alle censure dedotte, dell&#8217;accertata legittimità  dei provvedimenti gravati.<br /> VIII. La complessità  tecnica delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del Contributo Unificato che permane in capo a parte ricorrente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti le spese di giudizio ad eccezione del C.U. a carico di parte ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.04.2020, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 e dal decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.03.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2726/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2726</a></p>
<p>Pres. Iannotta Est. Carlotti Italcogim Reti S.p.a. ( Avv. G.F. Ferrari) c/ Comune di Mafalda (n.c.) ed altri 1. Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto – Presupposti – Mancata pronuncia sul punto di cognizione. 2. Processo amministrativo – Revocazione &#8211; Documenti di causa – Interpretazione del giudice –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta  Est. Carlotti<br /> Italcogim Reti S.p.a. ( Avv. G.F. Ferrari) c/ Comune di Mafalda (n.c.) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto – Presupposti – Mancata pronuncia sul punto di cognizione.    	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Revocazione &#8211;  Documenti di causa – Interpretazione del giudice – Errore di fatto – Configurabilità &#8211; Esclusione. 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Revocazione – Errore di fatto – Presupposti &#8211;  Nesso di causalità necessaria tra errore e pronuncia.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, l&#8217;errore di fatto, idoneo a sorreggere la parte rescindente dell’impugnazione per revocazione, deve attenere ad un punto di cognizione non controverso, sul quale la sentenza non abbia espressamente pronunciato, altrimenti non si tratterebbe di errore di fatto, ma di errore di diritto(1). 	</p>
<p> 2. Nel processo amministrativo, non configura un errore revocatorio ammissibile la circostanza che il giudice abbia dato una lettura e un&#8217;interpretazione dei documenti di causa difforme da quella proposta da una delle parti, dal momento che tale attività esegetica rientra nell’alveo proprio dell’esercizio del potere giurisdizionale e, come tale, essa non è suscettibile di sindacato ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4, c.p.c.. Diversamente opinando si trasformerebbe un errore di giudizio in un errore di fatto e la revocazione in un inammissibile terzo grado di giudizio(2). 	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo, in tema di revocazione, può considerarsi rilevante solo l’errore che sia anche decisivo, nel senso cioè dell’esistenza di uno stringente nesso di causalità necessaria fra l&#8217;erronea supposizione e la decisione resa tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi unicamente sulla prima(3).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. Cfr. Cons. St., sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4361.<br /> <br />
2. Cfr. Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 241. <br />	<br />
3. Cfr. Cons. St., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />	<br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</B><br />	<br />
<b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b>,<br />	<br />
Quinta Sezione</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 9972 del 2007 proposto dalla <br />	<br />
<B>ITALCOGIM RETI S.P.A.</B>, costituitasi in persona del Direttore generale, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 142;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>COMUNE DI MAFALDA</B>, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della <B>MELFI S.R.L.</B>, costituitasi in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso il difensore in Roma, via Vincenzo Picardi, n. 4/B;<br />	<br />
nonché della <B>CONSCOOP – CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO</B>, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la revocazione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della decisione della Sezione n. 5649 del 31 ottobre 2007;<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione in giudizio della Melfi S.r.l.;<br />	<br />
<i>Vista </i>l’ordinanza n. 34 dell’8 gennaio 2008, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della decisione  impugnata con la seguente motivazione: <i>“(r)itenuto che le deduzioni svolte … non evidenziano la ricorrenza di un vizio suscettibile di valutazione in sede revocatoria”</i>;<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti tutti della causa;<br />	<br />
<i>Designato</i> relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
<i>Uditi</i> alla pubblica udienza del 9 gennaio 2009 l’avv. G.F. Ferrari, per la Italcogim Reti S.p.A. e l’avv. V. Caputi Jambrenghi per la Melfi S.r.l.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – La Italcogim Reti S.p.A. (d’ora innanzi “Italcogim”) impugna per revocazione la decisione di estremi specificati in epigrafe.<br />	<br />
2. – Si è costituita la controinteressata Melfi S.r.l. (nel prosieguo “Melfi”).<br />	<br />
3. – Respinta l’istanza cautelare formulata dalla Italcogim, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 9 gennaio 2009.<br />	<br />
4. – Giova alla migliore esposizione delle ragioni del decidere dedicare brevi cenni alla ricostruzione della controversia definita con la pronuncia gravata.<br />	<br />
5. &#8211; La società Melfi, avendo partecipato al pubblico incanto indetto dal Comune di Mafalda (CB) per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano ed essendosi classificata terza, impugnò dinanzi al T.a.r. per il Molise i seguenti atti: <br />	<br />
<i>a)</i> il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’Italcogim della concessione per la ristrutturazione e gestione dell’impianto di metanizzazione comunale, nonché di approvazione delle risultanze della gara; <br />	<br />
<i>b)</i> le determinazioni assunte dalla commissione giudicatrice contenute nei verbali del 9, 13 e 23 maggio 2005, di ammissione alla procedura delle concorrenti Itacogim e Conscoop, di attribuzione dei punteggi alle due concorrenti, della loro collocazione, rispettivamente al primo e al secondo posto della graduatoria finale e della aggiudicazione provvisoria in favore dell’Italcogim.<br />	<br />
5.1. &#8211; Con sentenza del 9 marzo 2006 il T.a.r. del Molise respinse il ricorso della Melfi, ma la società interpose appello (allibrato a r.g. con il n. 5607/2006) avverso la pronuncia, riproponendo sostanzialmente le censure già dedotte in primo grado e  rinnovando la richiesta di risarcimento dei danni.<br />	<br />
5.2. – Con la decisione, ora impugnata per revocazione, la Sezione, ribaltando il giudizio reso dal primo Giudice, accolse l’appello proposto dalla Melfi. In particolare, la Sezione reputò fondato il motivo incentrato sulla illegittima ammissione alla gara delle altre due partecipanti che ebbero a precederla nella graduatoria, non avendo le stesse presentato “piano di investimento per l’ammodernamento, la ristrutturazione, il potenziamento, il rinnovamento, l’adeguamento tecnologico e lo sviluppo della rete e degli impianti” e avente, siccome prescritto dal disciplinare di gara, il carattere di “progetto esecutivo” ai sensi della L. n. 109/1994; la Sezione rilevò invero che il documento (facente parte dell’offerta tecnica e per il quale le predette concorrenti avevano ricevuto un punteggio notevolmente superiore all’appellante) difettava delle preventive verifiche di sicurezza delle tubazioni in zona sismica di cui al D.M. 12 dicembre 1985.<br />	<br />
	Sul punto la Sezione, andando di contrario avviso rispetto alla pronuncia del T.a.r. (che aveva qualificato l’oggetto della gara come concessione di servizio pubblico), ritenne che nella fattispecie venisse in considerazione un appalto e che pertanto dovesse farsi riferimento alla relativa normativa di settore e verificarne l’osservanza.<br />
	Osservò poi la Sezione che il bando di gara prevedeva, tra l’altro, quale oggetto dell’appalto la seguente prestazione: “sviluppo, rinnovamento ed adeguamento tecnologico della rete di distribuzione” e che, a tal riguardo, il disciplinare prescriveva che nell’ambito dell’offerta tecnica dovesse essere presentato un “piano di investimento per l’ammodernamento, la ristrutturazione, il potenziamento, il rinnovamento, l’adeguamento tecnologico e lo sviluppo della rete e degli impianti”, precisando altresì che “I progetti dovranno essere esecutivi ai sensi della Legge109/1994 e s.m.i.”.<br />
	Secondo la Sezione la portata di quest’ultima prescrizione era chiaramente da interpretarsi nei sensi precisati dalla suddetta L. n. 109/1994, posto che una delle finalità principali di detto provvedimento normativo era stata, per l’appunto, quella di definire con rigore e precisione quali dovessero essere le caratteristiche del progetto esecutivo (v. l’art. 16, comma 5, della legge succitata e dell’art. 35 del regolamento di esecuzione della legge, adottato con D.P.R. n. 554/1999)<br />
	Muovendo da questo univoco quadro giuridico la Sezione approdò dunque alla conclusione che il riferimento al progetto esecutivo di cui alla L. n. 109/1994, contenuto nella normativa di gara, non potesse avere un significato diverso da quello esattamente ricavabile dai richiamati dati normativi; soggiunse, d’altronde, che tale esegesi trovava conforto logico nell’esigenza che l’amministrazione, in relazione  alla parte dell’appalto concernente i lavori, potesse far rinvio alla disciplina di settore, così da ricevere un’offerta ben definita e in modo da consentire ai concorrenti  di poter offrire una prestazione  sulla base di parametri certi.<br />
5.3. &#8211; Calati i suddetti criteri ermeneutici alla fattispecie concreta devoluta in appello, la Sezione diede poi atto dell’incontestata circostanza che i due concorrenti che precedevano in graduatoria la società appellante non avevano prodotto tutti gli elaborati prescritti per il progetto esecutivo come sopra definito e, in particolare, che gli stessi non avevano presentato la verifica di sicurezza delle tubature da impiantarsi in zone sismiche, indispensabile per l’avvio dei lavori.<br />	<br />
5.4. &#8211; La Sezione respinse altresì l’argomento della Italcogim, secondo cui la bassa sismicità del territorio del Comune di Mafalda avrebbe consentito di prescindere dalla predisposizione di un progetto esecutivo nei termini sopra precisati, bastando allo scopo una dichiarazione del progettista relativa alla conformità delle opere progettate rispetto alla normativa sismica vigente, anche in considerazione del fatto che l’utilizzo di materiali omologati e certificati avrebbe idoneamente garantito il rispetto della normativa predetta.<br />	<br />
5.5. &#8211;	Infine la Sezione ritenne che l’obbligo della previa redazione del progetto esecutivo non potesse reputarsi superato dal disposto dell’art. 4 dello schema di contratto di servizio, laddove si prevedeva che “in ordine alle opere di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione dell’impianto, proposte dalla Società in sede di gara, (dovesse) presentar(si) il relativo progetto”, essendo quest’ultima previsione in netto contrasto con quanto stabilito dal disciplinare di gara, provvisto di prioritaria cogenza.<br />
5.6. – Sulla base delle riferite premesse, la Sezione statuì che le concorrenti, Italcogim e Conscoop dovessero essere escluse dalla gara a causa della mancata produzione di determinati documenti (e, segnatamente, per l’incompletezza del progetto esecutivo), omissione che lo stesso disciplinare di gara espressamente sanzionava con la misura espulsiva.<br />	<br />
5.7. &#8211; Il punto di arrivo della traiettoria motivazionale  percorsa dalla decisione impugnata fu, quindi, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza del T.a.r., l’annullamento dell’aggiudicazione della gara all’Italcogim.<br />	<br />
5.8. &#8211; Con riguardo poi alla domanda di risarcimento del danno, del pari giudicata fondata, la Sezione accolse sia la richiesta di reintegrazione in forma specifica sia la domanda di ristoro per equivalente in relazione ai danni subiti dalla Melfi per il ritardo nella conclusione del contratto esitato. Con particolare riferimento alla reintegrazione in forma specifica, la stessa fu accolta in quanto la Melfi, una volta esclusi gli altri due concorrenti, rimaneva l’unica partecipante alla gara che avesse formulato un’offerta valida, debitamente valutata dalla commissione giudicatrice.<br />	<br />
5.9. &#8211; In coerenza con tali statuizioni, la Sezione  pertanto ordinò al Comune di Mafalda di provvedere all’aggiudicazione della gara in parola alla Melfi e alla stipulazione con la stessa del contratto d’appalto, nonché di formulare una  proposta di risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 80/1998, dettandone i criteri.<br />	<br />
6. – Così ricostruita la vicenda processuale nei suoi termini essenziali, occorre dar conto del contenuto del ricorso per revocazione.<br />	<br />
6.1. – Sul punto è a dirsi che l’intero impianto impugnatorio, nella sua parte rescindente, poggia sulla denuncia di due pretesi errori di natura revocatoria <i>ex</i> art. 395 n. 4) c.p.c. che, a dire della Italcogim, vizierebbero in radice la decisione.<br />	<br />
6.2. – Secondo la società ricorrente, il c.d. “abbaglio dei sensi” avrebbe riguardato in entrambi i casi un’erronea percezione della normativa di gara e, segnatamente:<br />	<br />
&#8211; per un primo aspetto, la Sezione non avrebbe esattamente percepito quale fosse il reale oggetto della gara, dal momento che la procedura avrebbe avuto ad oggetto la concessione di un servizio pubblico e non un appalto di servizi e che da tale errore di<br />
&#8211;   per un secondo aspetto,  la Sezione non avrebbe rilevato che l’art. 5 del disciplinare di gara prevedeva la facoltà, e non l’obbligo, per la stazione appaltante di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi in cui fosse pervenuta una sola offerta<br />
	In estrema sintesi pertanto la Sezione, secondo l’Italcogim, non avrebbe colto l’esatta portata precettiva del disciplinare di gara.<br />
7. – La manifesta inammissibilità del rimedio impugnatorio attivato assorbe ogni altra considerazione. <br />	<br />
7.1. – E’ invero <i>jus receptum</i> che l&#8217;errore di fatto, idoneo a sorreggere la parte rescindente dell’impugnazione per revocazione, deve attenere ad un punto di cognizione non controverso, sul quale la sentenza non abbia espressamente pronunciato, altrimenti non si tratterebbe di errore di fatto, ma di errore di diritto (tra le numerose e convergenti decisioni sul punto, Cons. St., sez. IV, 16 settembre 2008, n. 4361). Sicuramente non configura un errore revocatorio ammissibile la circostanza che il giudicante abbia dato una lettura e un&#8217;interpretazione dei documenti di causa difforme da quella proposta da una delle parti, dal momento che tale attività esegetica rientra nell’alveo proprio dell’esercizio del potere giurisdizionale e, come tale, essa non è suscettibile di sindacato ai sensi dell&#8217;art. 395 n. 4, c.p.c.. Diversamente opinando si trasformerebbe un errore di giudizio in un errore di fatto e la revocazione in un inammissibile terzo grado di giudizio (Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 241).<br />	<br />
7.2. – La giurisprudenza di questo Consiglio ha poi chiarito che può considerarsi rilevante solo l’errore che, comunque connotato nei termini sopra precisati, sia anche decisivo, nel senso cioè dell’esistenza di uno stringente nesso di causalità necessaria fra l&#8217;erronea supposizione e la decisione resa tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fondi unicamente sulla prima (Cons. St., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485).<br />	<br />
7.3. – Calati i principi sopra richiamati al caso di specie, è dirimente osservare, con riferimento al primo motivo dedotto, che la qualificazione del contratto oggetto di gara e il connesso profilo della normativa applicabile è stato uno specifico ed articolato punto di cognizione della decisione impugnata (v. §. III, pagg. 9 e ss.  della motivazione). Da ciò discende che l’Italcogim ha dedotto un errore di giudizio e non una svista materiale.<br />	<br />
7.4. – Relativamente alla censura circa il contenuto della condanna al risarcimento in forma specifica, va considerato che il preteso errore denunciato, oltre a non presentare in astratto le caratteristiche proprie della svista, nemmeno si rivela in concreto decisivo. In effetti, la pronuncia della Sezione, nella parte contestata, non ha inteso far applicazione del disciplinare di gara (laddove era prevista la facoltà della stazione appaltante di non aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta), ma unicamente dei principi forgiati dalla giurisprudenza amministrativa sul risarcimento dei danni in forma specifica nel settore dei pubblici appalti. Detto altrimenti, le pagg. 16 e 17 della motivazione della decisione impugnata non postulano la conoscenza del  tenore precettivo del disciplinare di gara, siccome impropriamente ritenuto dall’Italcogim, ma sono piuttosto espressione del diritto vivente formatosi sulle regole dettate in materia dagli artt. 2043 e 2058 del Codice civile. Anche in questo caso dunque la ricorrente pretenderebbe di sostituire una propria valutazione (suggerendo la rinnovazione della gara quale idonea forma di riparazione del danno subito dalla Melfi) alla diversa opzione in concreto prescelta dal giudicante, insindacabile in questa sede (ossia la diretta aggiudicazione della gara all’appellante vittoriosa). Ancora una volta dunque l’Italcogim, lungi dall’aver denunciato un “abbaglio dei sensi”, ha indebitamente censurato il “giudizio”.   <br />	<br />
8. – In conclusione, la parte rescindente dell’impugnazione si presenta sorretta da motivazioni  non in grado di superare il prioritario vaglio di ammissibilità.<br />	<br />
9. – Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.<br />	<br />
	Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della Melfi S.r.l. che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2009, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Raffaele Iannotta			&#8211; Presidente<br />	<br />
Gabriele Carlotti			&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola	&#8211; Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg 	&#8211; Consigliere <br />
Roberto Capuzzi			&#8211; Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/04/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-4-2009-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/4/2009 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Branca Comune di Seveso (Avv.ti Petrillo e Marelli) c/ s.r.l. Zanetti (Avv.ti Merlino e Adavastro) le clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della l. 205 del 2000 sono nulle, anche perché l&#8217;art. 6 di tale legge non ha efficacia retroattiva Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Branca<br /> Comune di Seveso (Avv.ti Petrillo e Marelli) c/ s.r.l. Zanetti (Avv.ti Merlino e Adavastro)</span></p>
<hr />
<p>le clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della l. 205 del 2000 sono nulle, anche perché l&#8217;art. 6 di tale legge non ha efficacia retroattiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – arbitrato – convenzione di affidamento del servizio di illuminazione cimiteriale – clausola compromissoria – stipulata ante l. 205 del 2000 – nullità – efficacia retroattiva dell’art. 6, l. 205/2000 – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché, fino all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo, prima in forza dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, poi a norma dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non potevano essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale, alla stregua del consolidato orientamento della Corte regolatrice che considerava l’arbitrato come rimedio alternativo alla competenza del giudice ordinario, le clausole compromissorie contenute nelle convenzioni stipulate prima della entrata in vigore della citata l. 205 del 2000 devono considerasi nulle; né all’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ammette l’arbitrato rituale di diritto per le controversie relative a diritti rientranti nella giurisdizione  amministrativa, può riconoscersi l’effetto di rendere valide le clausole compromissorie stipulate anteriormente, perché la norma non ha efficacia retroattiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della l. 205 del 2000 sono nulle, anche perché l’art. 6 di tale legge non ha efficacia retroattiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2726	 Reg.Sent. Anno 2004<br />	<br />
N.	6434 Reg.Ric. Anno 2003																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6434 del 2003, proposto dal<br />
<b>Comune di Seveso</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Petrillo e dall’avv. Alberto Marelli, elettivamente domiciliato presso  il primo  in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>s.r.l. Zanetti</b>, rappresentata e difesa  dall’avv. Eugenio Merlino e dall’avv. Francesco Adavastro ed  elettivamente domiciliata  presso il primo in Roma, Via A. Genovesi 3, e</p>
<p>l’ <b>Azienda Speciale Servizi Pubblici di Seveso</b>, con sede in Via Re di Puglia, 50, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III, 11 marzo 2003 n. 432, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Zanetti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  10 febbraio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Petrillo e Merlino.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Zanetti, nella qualità di titolare del servizio di illuminazione votiva nel cimitero municipale di Seveso, avverso gli atti con i quali il detto Comune si è determinato ad avviare la procedura di riscatto anticipato del servizio e ad affidarlo alla Azienda speciale appositamente costituita (ASPES), nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
In particolare il TAR: a) ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune allegando l’esistenza di una clausola compromissoria in base alla quale la vertenza avrebbe dovuto essere rimessa ad un collegio arbitrale; b) ha ritenuto che il diritto di riscatto di cui all’art. 24 del R.D. n. 2587 del 1924 doveva considerarsi abrogato per effetto delle disposizioni della legge n. 142 del 1990 in materia di servizi pubblici; c) ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno emergente nell’importo di Euro 4189,16.<br />
Il Comune di Seveso ha proposto appello assumendo l’erroneità della decisione e chiedendone la riforma.<br />
La Società Zanetti si è costituita in giudizio per resistere al gravame, ed ha proposto appello incidentale con riguardo alla misura del risarcimento del danno liquidato dalla sentenza.<br />
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune appellante solleva in primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’esistenza, nella convenzione stipulata nel 1993 con l’impresa appellata, affidataria del servizio di illuminazione cimiteriale, di una clausola compromissoria (art. 26) in ragione della quale la vertenza avrebbe dovuto decidersi mediante arbitrato.<br />
I primi giudici, cui pure il mezzo era stato proposto, hanno esaminato il problema da diversi punti di vista ed hanno concluso per l’infondatezza dell’eccezione.<br />
La contestazione dell’appellante, pur ripercorrendo compiutamente il ragionamento svolto nella sentenza, si dirige essenzialmente alle affermazioni per cui: a)  fino all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo, prima in forza dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, poi a norma dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non potevano essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale, alla stregua del consolidato orientamento della Corte regolatrice che considerava l’arbitrato come rimedio alternativo alla competenza del giudice ordinario; b) per conseguenza, le clausole compromissorie contenute nelle convenzioni dovevano considerasi nulle; c) all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ammette l’arbitrato rituale di diritto per le controversie relative a diritti rientranti nella giurisdizione  amministrativa, non può riconoscersi l’effetto di rendere valide le clausole compromissorie stipulate anteriormente, perché la norma non ha efficacia retroattiva; d) anche ammessa tale efficacia retroattiva, la controversia in esame non concerne solo diritti soggettivi, ma anche interessi legittimi, essendosi dedotti vizi dell’uso del potere di riscatto.<br />
L’appellante concentra la doglianza sulla negata efficacia retroattiva della “novella” ex lege n. 205, e cita ampiamente una decisione del TAR Veneto (1 marzo 2003 n. 1583) secondo cui l’art. 6, comma 2, avrebbe una finalità interpretativa, andando a privilegiare uno dei significati normativi attribuibili ad una diversa disposizione, che – sempre secondo tale decisione &#8211; sarebbe da individuare nell’art. 806 c.p.c. in relazione all’art. 1966, comma 2, c.c..<br />
La tesi non è convincente perché si fonda su una petizione di principio. Si attribuisce all’art. 6, comma 2,  finalità interpretativa   di una norma, neppure menzionata, sul presupposto che sussista una incertezza sulla lettura da dare alla medesima. Ma tale circostanza non si riscontrava, a meno di non voler confondere le opinioni espresse dalla dottrina, favorevoli alla compatibilità dell’arbitrato con la giurisdizione amministrativa su diritti, con il diritto vivente, emergente dalla applicazione concorde e costante enunciata dalla Corte di Cassazione. I lavori parlamentari citati a sostegno della tesi della natura interpretativa dimostrano, invece, che l’innovazione che si è voluta con l’art. 6, comma 2,  mira ad accogliere le opinioni della dottrina ed a modificare l’orientamento della Corte di Cassazione, ampiamente consolidato, e ciò è cosa diversa dalla valorizzazione di un significato normativo già esistente.<br />
Altrimenti detto, la possibilità di deferire al collegio arbitrale una determinata controversia concernente diritti rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, si fonda oggi sull’art. 6, comma 2,  e non sull’art. 806 c.p.c., come si pretenderebbe interpretato dalla legge n. 205 del 2000.<br />
Può notarsi, d’altra parte, che il legislatore, volendo attribuire efficacia retroattiva alla introduzione dell’arbitrato in materia di lavori pubblici, ha adottato una disposizione di significato inequivocabile, aggiungendo il comma 5 all’art. 31 bis della legge n. 109 del 1994.<br />
Merita dunque conferma l’avviso espresso dalla giurisprudenza amministrativa che afferma la natura innovativa della norma di cui all’art. 6, comma 2, (Cons. St., Sez. IV 8 aprile 2002 n. 1902), con conseguente nullità della clausola compromissoria oggi in questione.<br />
Il quesito di merito, nell’appello in esame, concerne la legittimità dell’esercizio del diritto di riscatto,  a norma dell’art. 24 del R.D. R.D. n. 2587 del 1924, della concessione del servizio di illuminazione cimiteriale, legittimità che l’appellante sostiene, essenzialmente, facendo rilevare che al servizio in questione non poteva riconoscersi rilevanza industriale.Si assume, infatti, che,  anche ammettendo che l’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (derivante dall’art. 22 della legge n. 142 del 1990), come riscritto dall’art. 35, comma 1, della legge n. 448 del 2001, non consenta la gestione diretta dei servizi pubblici a rilevanza industriale, per i quali si prevede solo l’affidamento a soggetti terzi, non potrebbe ignorarsi che l’art. 113 bis, introdotto dal comma 15 dell’art. 35, testè citato, contempla la gestione in economia per quei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, che per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all’affidamento a soggetti diversi dal Comune.<br />
L’argomentazione, con la quale, implicitamente, si aderisce, alla tesi dell’abrogazione dell’art. 24 del R.D. n. 2587 del 1924, quanto meno ad opera dell’art. 35 comma 1, della legge n. 448 del 2001, e quindi anteriormente all’adozione dei provvedimenti impugnati, risulta contraddetta in linea di fatto, dallo stesso Comune. <br />
Va ricordato, come già accennato, che l’art. 113 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, considera ipotesi normale di gestione dei servizi pubblici locali, anche se privi di rilevanza industriale, l’affidamento ad apposite istituzioni, ad aziende speciali ed a società di capital, quindi a soggetti terzi rispetto al comune. Soltanto in particolari ipotesi, individuabili per la modesta dimensione e per la particolare natura del servizio, “è consentita” la gestione in economia, ossia la gestione diretta da parte del comune.<br />
Ed in vista di tale ipotesi, secondo l’appellante, avrebbe potuto giustificarsi l’impugnato provvedimento di riscatto ai sensi dell’art. 24 del R.D. n. 2587 del 1924. Ma lo stesso Comune, affidando il servizio in questione alla ASPES, azienda speciale in forma di società per azioni, si è posto fuori della logica del riscatto, che, secondo la concorde giurisprudenza amministrativa, deve collegarsi alla volontà del Comune di gestire direttamente il servizio (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2002 n. 3455; 11 giugno 2003 n. 3296).<br />
Né sembra che la sopravvenienza normativa di cui al d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, possa mutare il detto quadro di riferimento, tenendo presente che altro è la gestione tramite società per azioni a capitale pubblico, altro la gestione diretta.<br />
Il motivo va dunque disatteso. <br />
L’appellante lamenta inoltre l’erroneità della condanna al pagamento della somma di Euro 4.189,16 a titolo di risarcimento del danno, che la sentenza ha collegato alla illecita sottrazione della disponibilità dell’impianto alla concessionaria per il periodo luglio – dicembre 2002. Si assume che l’impresa aveva già riscosso ad aprile 2002 i canoni di abbonamento per l’anno 2002/2003 e che quindi nulla aveva perduto del proprio profitto.<br />
Da canto suo, con appello incidentale l’Impresa contesta lo stesso capo di sentenza,  assumendo di aver sofferto un danno maggiore di quello liquidato, imputabile a spese di energia elettrica, di personale e legali, oltre al canone dovuto al Comune, tutte spese rimaste a proprio carico.<br />
Ritiene il Collegio che entrambe le doglianze debbano essere respinte, confermando sul punto  la statuizione dei primi giudici.<br />
E’ stato infatti considerato correttamente che la stessa Amministrazione, nella relazione tecnica allegata alla deliberazione impugnata, ha previsto che, in esito al riscatto della concessione, sarebbe stato corrisposto all’Impresa, fra l’altro, l’utile medio annuo dell’ultimo quadriennio, pari a Euro 8.378,32. E tale utile sarebbe stato corrisposto per sei anni, ossia per il periodo 1 luglio 2002 – 30 giugno 2008. Nessun rilievo assumeva in tale previsione la circostanza che nel mese di aprile 2002 l’Impresa avrebbe riscosso il canone dagli utenti per la futura gestione, o che dal 30 giugno 2002 sarebbero cessati gli oneri, compresi quelli di personale, a carico della concessionaria. Tale proposito esprime la  consapevolezza che la sottrazione della gestione andava comunque indennizzata corrispondendo con l’utile medio annuale lucrato dall’Impresa, come appunto ha stabilito il TAR, limitandone l’importo al semestre di mancata gestione.<br />
La doglianza dell’appellata, d’altra parte, si risolve nell’allegazione di spese ordinarie della gestione, quali quelle per il personale, l’energia elettrica, il canone di concessione, che trovano il loro naturale compenso nel riconoscimento del risarcimento del lucro cessante nell’importo corrispondente al mancato utile.<br />
Le spese del giudizio, tra le quali rientra il costo della relazione di stima, sono state compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia e non potevano quindi concorrere al calcolo del danno emergente<br />
In conclusione né l’appello principale né l’appello incidentale possono trovare accoglimento<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello principale, rigetta l’appello incidentale; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  10 febbraio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
 Emidio Frascione	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni		Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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