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	<title>2725 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2725 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla illegittimità dell&#8217;aggiudicazione di una gara in cui la stazione appaltante abbia inviato a un concorrente la lettera di invito solo 54 minuti prima della scadenza indicata nella RDO.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-illegittimita-dellaggiudicazione-di-una-gara-in-cui-la-stazione-appaltante-abbia-inviato-a-un-concorrente-la-lettera-di-invito-solo-54-minuti-prima-della-scadenza-indicata-nella-rdo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 15:04:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-illegittimita-dellaggiudicazione-di-una-gara-in-cui-la-stazione-appaltante-abbia-inviato-a-un-concorrente-la-lettera-di-invito-solo-54-minuti-prima-della-scadenza-indicata-nella-rdo/">Sulla illegittimità dell&#8217;aggiudicazione di una gara in cui la stazione appaltante abbia inviato a un concorrente la lettera di invito solo 54 minuti prima della scadenza indicata nella RDO.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Affidamento diretto comparativo su MEPA ex art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Trasmissione della lettera di invito &#8211; Ultimo giorno &#8211; 45 minuti prima della scadenza del termine &#8211; Aggiudicazione &#8211; Illegittimità. Nel caso in cui la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-illegittimita-dellaggiudicazione-di-una-gara-in-cui-la-stazione-appaltante-abbia-inviato-a-un-concorrente-la-lettera-di-invito-solo-54-minuti-prima-della-scadenza-indicata-nella-rdo/">Sulla illegittimità dell&#8217;aggiudicazione di una gara in cui la stazione appaltante abbia inviato a un concorrente la lettera di invito solo 54 minuti prima della scadenza indicata nella RDO.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-illegittimita-dellaggiudicazione-di-una-gara-in-cui-la-stazione-appaltante-abbia-inviato-a-un-concorrente-la-lettera-di-invito-solo-54-minuti-prima-della-scadenza-indicata-nella-rdo/">Sulla illegittimità dell&#8217;aggiudicazione di una gara in cui la stazione appaltante abbia inviato a un concorrente la lettera di invito solo 54 minuti prima della scadenza indicata nella RDO.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Affidamento diretto comparativo su MEPA <em>ex</em> art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Trasmissione della lettera di invito &#8211; Ultimo giorno &#8211; 45 minuti prima della scadenza del termine &#8211; Aggiudicazione &#8211; Illegittimità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui la p.a. abbia trasmesso una lettera di invito relativa a un appalto di servizi, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, mediante affidamento diretto comparativo su MEPA <em>ex</em> art. 36, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, alle ore 11,06, quindi, con un anticipo di 54 minuti rispetto al termine finale di presentazione dell’offerta indicato nella RDO (fissato alle h. 12,00 del giorno di invio della lettera), l&#8217;aggiudicazione del servizio alla controinteressata deve ritenersi illegittima, per violazione dell’art. 79 del citato d.lgs, in quanto il tempo concesso alla ricorrente per la formulazione dell’offerta (54 minuti) appare oggettivamente incongruo, inidoneo a consentire di formulare un’offerta economica corretta e consapevole, talchè l’esigenza di competizione (e di comparazione fra le offerte), affermata in tesi dalla stazione appaltante allorchè ha individuato un secondo operatore, è stata smentita, in modo contraddittorio, nei fatti. E’ evidente che il tempo concesso è, <em>ictu oculi</em>, troppo esiguo, per consentire alla società ricorrente di: leggere con attenzione la documentazione negoziale predisposta dalla stazione appaltante; predisporre e sottoscrivere (a cura del soggetto legittimato) la documentazione amministrativa, con i relativi numerosi allegati (es. DGUE, modulo privacy, ecc.), esaminare il profilo economico dell’affidamento, quotare il corrispettivo e predisporre l’offerta economica, il tutto da “caricare” poi a sistema Mepa.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Nobile</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2021, proposto da:<br />
Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Cosmopol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: center;"><em>previa sospensione: </em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento del Settore di Polizia Municipale del Comune di Salerno di aggiudicazione della procedura telematica per l’affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del servizio di vigilanza h. 24 della nuova Piazza della Libertà in favore di Cosmopol s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">– della lettera del Comune di Salerno di invito ad offrire per la fornitura del servizio di vigilanza h. 24 della nuova Piazza della Libertà, nella parte in cui ha fissato il termine perentorio di partecipazione alle ore 12,00 del 17.9.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– ove occorra della richiesta di offerta per la RDO MEPA 2868042, inviata alle ore 11.06 del 17.9.2021, con scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 17.9.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti di gara, nella parte in cui hanno ammesso e valutato la offerta di Cosmopol;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;</p>
<p style="text-align: center;">e per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nullità della intera procedura negoziale, dell’affidamento in favore dell’unico concorrente in gara e del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Salerno e la Cosmopol per violazione dell’art 121 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cosmopol Spa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 13.10.2021 al Comune di Salerno ed alla società controinteressata in epigrafe, tempestivamente depositato il 15.10.2021, la ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:</p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento del Settore di Polizia Municipale del Comune di Salerno di aggiudicazione della procedura telematica per l’affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del servizio di vigilanza h. 24 della nuova Piazza della Libertà in favore di Cosmopol s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">– della lettera del Comune di Salerno di invito ad offrire per la fornitura del servizio di vigilanza h. 24 della nuova Piazza della Libertà, nella parte in cui ha fissato il termine perentorio di partecipazione alle ore 12,00 del 17.9.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– ove occorra della richiesta di offerta per la RDO MEPA 2868042, inviata alle ore 11.06 del 17.9.2021, con scadenza del termine di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 17.9.2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti di gara, nella parte in cui hanno ammesso e valutato la offerta di Cosmopol;</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">e per l’accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nullità della intera procedura negoziale, dell’affidamento in favore dell’unico concorrente in gara e del contratto di appalto stipulato tra il Comune di Salerno e la Cosmopol per violazione dell’art 121 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione alla controinteressata in epigrafe della procedura telematica di affidamento tramite RDO sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, di valore pari ad euro 17.622,95 oltre iva, indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza h24 della sede di Piazza della Libertà, per il periodo dal 20 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La stazione appaltante, con apposita lettera di invito, ha invitato sia l’odierna ricorrente, che la controinteressata, a presentare offerta per il servizio, fissando come termine improrogabile per la ricezione delle offerte le ore 12,00 del 17.9.2021. Per quanto concerne l’odierna ricorrente, la lettera di invito è stata trasmessa dalla stazione appaltante alle ore 11,06 del 17.9.2021 (quindi, con un anticipo di 54 minuti rispetto al termine finale di presentazione dell’offerta indicato nella RDO).</p>
<p style="text-align: justify;">Perveniva unicamente l’offerta della controinteressata e, pertanto, il servizio veniva aggiudicato (e quindi contrattualizzato) alla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto successivamente appurato nel corso del giudizio, il servizio è cessato alla data prestabilita (31.10.2021).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con i motivi di ricorso, come meglio articolati nel relativo atto processuale, la ricorrente contesta la legittimità dell’aggiudicazione, in ordine ai profili di seguito sinteticamente evocati:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dei termini minimi di legge per la presentazione delle offerte, stabiliti in 10 giorni dal combinato disposto di cui agli artt. 79, 61 co.6, lett. b) e 36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, atteso che il termine concesso per l’esame della richiesta e per la trasmissione dell’offerta (appena 54 minuti) sarebbero assolutamente insufficienti ai fini di una consapevole valutazione da parte dell’operatore economico. La stazione appaltante- sostiene la ricorrente- scegliendo di dare corso ad una procedura negoziata, si è autovincolata al rispetto dei termini minimi, per lo svolgimento del procedimento, fissati dal Codice dei contratti, oltre che imposti dal rispetto dai principi generali del giusto procedimento, dell’imparzialità e della correttezza nello svolgimento del procedimento selettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">2) La grave violazione perpetrata dal Comune vizierebbe l’intera procedura e imporrebbe la declaratoria di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art.121 cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 18.10.21 si è costituita in giudizio la società controinteressata, per avversare i predetti motivi di ricorso. Con memoria difensiva, successivamente depositata il 25.10.21, si contestano le argomentazioni ex adverso formulate, eccependo e rilevando quanto di seguito in sintesi esposto:</p>
<p style="text-align: justify;">– le censure dedotte sono infondate, in quanto la tipologia di affidamento prescelto (affidamento diretto, legittimo in conseguenza dell’importo assai ridotto della commessa) non è assoggettata al rispetto di un termine minimo predefinito per la ricezione delle offerte, né troverebbe applicazione l’art.79 D.Lgs.n.50/2016, applicabile unicamente sopra soglia, né si applica l’art.36, co.9, destinato alle sole procedure ordinarie;</p>
<p style="text-align: justify;">– non si è verificato alcun vulnus per la società ricorrente, e prova ne sia il fatto che la Cosmopol, nell’identica situazione, ha potuto presentare offerta, tenuto vieppiù conto della natura standardizzata del servizio e, in ogni caso, della situazione di urgenza estrema che caratterizza l’affidamento di cui trattasi.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Alla camera di consiglio del 27.10.21 la ricorrente rinunciava alla istanza cautelare e, quindi, veniva fissata l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso, alla data del 1.12.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con memoria notificata a mezzo pec il 12.11.2021 e depositata in pari data, la ricorrente, nel ribadire la fondatezza dei motivi di ricorso, avanzava domanda di risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Seguiva, in data 19.11.2021, deposito di memoria di replica della controinteressata, nella quale si deduceva, in estrema sintesi:</p>
<p style="text-align: justify;">– non esistendo un termine predefinito per la presentazione dell’offerta, la stazione appaltante fissa discrezionalmente il termine di ricezione, dovendo assicurare (unicamente) il rispetto dei principi generali di cui agli artt.30, co.1, 40 e 42 del Codice;</p>
<p style="text-align: justify;">– l’estrema urgenza dell’affidamento, necessario a seguito della comunicazione della Polizia Municipale di non potere provvedere autonomamente al servizio, rendono legittimo l’operato del Comune;</p>
<p style="text-align: justify;">– la domanda risarcitoria è del tutto apodittica, non avendo la ricorrente fornito la minima prova sia in ordine alla quantificazione del preteso danno che della concreta probabilità di aggiudicazione dell’appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All’udienza del 1 dicembre 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il Collegio prende atto (come altresì dichiarato in udienza dallo stesso difensore della ricorrente) dell’improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse, limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati, in ragione della sopravvenuta integrale esecuzione del contratto perfezionato dalla stazione appaltante con la controinteressata (alla data del 31.10.21, come previsto ab origine nei documenti di gara) e, quale ineluttabile conseguenza, della richiesta di declaratoria di inefficacia dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, come palesato con la memoria depositata il giorno 12.11.2021 (ritualmente notificata alle controparti), resta l’interesse allo scrutinio delle censure formulate, a fini risarcitori e previa declaratoria di illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art.34, co.3 cpa.</p>
<p style="text-align: justify;">10. La censura di illegittimità degli atti impugnati è fondata, ai sensi e per le ragioni di seguito illustrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, tuttavia, analizzare preliminarmente il profilo relativo alla tipologia di procedimento selettivo avviato dal Comune nella circostanza, alla luce dei documenti predisposti dalla stazione appaltante, siccome versati in atti.</p>
<p style="text-align: justify;">In verità, non si è trattato di una procedura negoziata (come opina la ricorrente), bensì di un affidamento diretto comparativo (talvolta denominato “mediato”), previsto espressamente dall’art.36, co.2, lett. b) del Codice dei contratti (nella versione ante novella di cui all’art.1 L.120/2020 nonché dall’art.36, co.2, lett. a) della versione post novella), nel quale l’affidamento avviene in modalità diretta (cioè senza gara) pur essendo preceduto dall’acquisizione di più offerte (o di semplici preventivi).</p>
<p style="text-align: justify;">Soccorre, al riguardo, anche il tenore letterale della lettera di invito (all.to n.2 deposito di parte ricorrente del 15.10.21), laddove si parla di “procedura telematica per l’affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art.36, co.2 lett. b) in combinato disposto con l’art.1 della L.n.120/2020 e dell’art.95, co.4 lett. b) del D.Lgs.n.50 del 18.4.2016”.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale anti Sars-Covid 2 dall’art.1, L.n.120/2020 (rif. art.36, co.2, lett. a) consente, fino al 30.6.2023 (per effetto della ulteriore modifica apportata con l’art.51 della L.n.108/2021), per servizi e forniture fino alla soglia di euro 139.000,00 di procedere tramite affidamento diretto, senza dunque rituale procedimento di gara (e dunque anche senza fare ricorso alla procedura negoziata, che è pur sempre un procedimento di selezione tramite gara), e senza l’onere della previa consultazione di almeno tre operatori economici, come sarebbe dovuto in base alla disciplina previgente per gli affidamenti ultra 40.000,00 euro (rif. art.36, co.2, lett. b) D.Lgs.n.50/2016 nella versione ante novella).</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, nella fattispecie in esame, posto che l’entità dell’appalto (pari ad euro 17.622,95 oltre iva), avrebbe consentito alla stazione appaltante di procedere tramite affidamento diretto puro, ossia senza acquisizione di più offerte, è innegabile che la stazione appaltante, esercitando il potere insindacabile di dare corso ad una procedura di scelta in grado di garantire maggiormente il principio di economicità, abbia optato per un affidamento diretto comparativo, non essendo precluso alla stazione appaltante il potere di procedere, sotto soglia, con il ricorso a procedure comparative, né tanto meno alle procedure ordinarie (come confermato dall’art.36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, tuttora vigente e applicabile).</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante tale modus operandi, la stazione appaltante fa precedere l’aggiudicazione (e la conseguente stipula del contratto) dall’acquisizione di più preventivi/offerte, senza che ne consegua l’attivazione di un procedimento di gara (v., in tal senso, Consiglio di Stato, 23.4.2021, n.3287).</p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò discende la profonda differenza rispetto alla procedura negoziata con obbligo di inviti (ossia quando non ricorrono le condizioni di unicità del fornitore) ex art.63 del Codice (ma v. anche art.36, co.2, lett. c- c-bis), la quale costituisce, secondo quanto si ricava dal disposto di cui all’art.63, co.6 D.Lgs.n.50/2016, un meccanismo selettivo ad evidenza pubblica, assimilabile alle procedure ordinarie, quanto meno a partire dalla fase successiva all’individuazione dei competitors, ossia, in definitiva, in relazione al procedimento di valutazione delle offerte e di selezione del contraente.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri e più chiari termini, mentre la procedura negoziata rappresenta, a tutti gli effetti, un procedimento selettivo tramite gara (salvo che nei casi in cui sussistano le condizioni per derogarvi, v. ad es., art.63, co.2, lett. b) del Codice), con tutto ciò che ne consegue in termini di struttura del meccanismo selettivo, nell’affidamento diretto la scelta è operata “direttamente” (a monte) dalla stazione appaltante, sia pure nel rispetto dei criteri, quali-quantitativi, di selezione degli operatori economici, previsti dalla legge (rif. art.36, co.2, lett. a) post novella).</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’affidamento diretto puro, ossia senza consultazione di più operatori economici, la stazione appaltante contratta con l’unico operatore interpellato; nell’affidamento diretto comparativo la scelta consegue all’interpello di più operatori. Come detto, l’affidamento diretto (anche se comparativo) non attiva un meccanismo di gara, né allo stesso possono essere automaticamente estese le disposizioni sulla procedura negoziata recate dall’art.63 D.Lgs.n.50/2016 o dall’art.36, laddove tale norma rinvia, non a caso, all’art.63 (v., in tal senso, art.36, co.2, lett. b) versione post novella del 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie in esame, non v’è dubbio che la stazione appaltante abbia inteso procedere tramite “affidamento diretto”, visto il tenore letterale della lettera d’invito e del modus operandi complessivamente serbato, improntato alla ricerca della massima semplificazione in ragione dell’urgente necessità di acquisire il servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, il riferimento all’art.36, co.2, lett. b) del Codice appare riferito alla versione della medesima disposizione insensibile alla novella introdotta dall’art.1 L.n.120/2020 (in vigore come detto fino al 30.6.23, a seguito delle modifiche apportate dall’art.51 L.n.108/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, si può osservare che mentre la versione ante novella, all’art.36, co.2, lett. b), fa riferimento all’affidamento diretto comparativo (con consultazione di tre operatori), nella vigente versione di tale disposizione (post novella “emergenziale”) si parla di “procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, con consultazione di almeno cinque operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta evidente, in ogni caso, che il Comune ha dato obiettivamente corso ad una procedura di affidamento diretto e che, per l’effetto, il riferimento corretto era quello di cui all’art.36, co.2, lett. a), nel testo vigente ratione temporis, coerente con il valore della commessa, inferiore ad euro 139.000,00. La scelta di consultare due operatori economici, allo scopo di contemperare l’esigenza di celerità dell’affidamento con quello di economicità, è senza dubbio pienamente ammissibile, laddove l’inciso “anche senza consultazione di più operatori economici” lascia intendere che l’affidamento puro è ammesso al pari di quello comparativo (la norma, evidentemente, fissa i “minimi”, senza imporre o escludere best practices).</p>
<p style="text-align: justify;">Chiarito, dunque, che nella fattispecie si è trattato di affidamento diretto comparativo, occorre valutare, nello specifico, se sussista la dedotta violazione di legge, in relazione al termine che la stazione appaltante ha assegnato alla ricorrente per la proposizione dell’offerta (54 minuti).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricostruzione offerta dalla società ricorrente, occorrerebbe applicare i termini minimi previsti (per le procedure “negoziate ristrette”) dall’art.61, co.6, lett. b) D.lgs.n.50/2016, il quale fissa, in situazioni di urgenza, un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, riducibile alla metà ex art.36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, e senza tralasciare di considerare il principio ricavabile dall’art.79, co.1 del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">La suesposta tesi è avversata dalla difesa della società controinteressata, secondo cui, trattandosi di affidamento diretto, la fissazione del termine minimo (non prevista dal Codice) rientra nella piena discrezionalità dell’Amministrazione, esercitata, nello specifico, in modo logico e coerente con l’obiettiva urgenza di assicurare l’affidamento compatibilmente con la ridotta tempistica a disposizione per l’espletamento dell’attività negoziale (la lettera di invito è del 17.9.21, l’inizio delle prestazioni fissato per il 30.9.21).</p>
<p style="text-align: justify;">In merito alla tematica in oggetto, la principale norma di riferimento è costituita dall’art.79 D.Lgs.n.50/2016, laddove, al primo comma, si afferma il fondamentale principio per cui “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione è coerente con quanto previsto dall’art.47 della Direttiva 2014/24/UE.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la difesa della controinteressata, tale principio sarebbe applicabile solo sopra soglia e, pertanto, non potrebbe essere invocato nella fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Prima di dirimere la questione, è opportuno soffermarsi sulla disciplina recata dal Codice circa i termini minimi per la presentazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte le procedure ordinarie (che esulano dalla presente vicenda), per le procedure negoziate, l’art.63 del Codice (non a caso non richiamato dall’art.79 in riferimento al rispetto dei termini stabiliti espressamente dal Codice per le diverse procedure contemplate), non detta specifiche disposizioni sui termini per la ricezione delle offerte (a differenza di quanto prevedeva l’art.70 del D.Lgs.n.163/2006, che, al comma 5, per le negoziate senza bando, indicava il termine di venti giorni e, al comma 12, in caso di urgenza improcrastinabile, non fissava un termine minimo assoluto imponendo comunque, con la clausola “ove possibile”, il rispetto dei principi generali in tema di complessità dell’appalto e tempo necessario alla predisposizione delle offerte).</p>
<p style="text-align: justify;">L’assenza di un termine minimo si spiega con la natura eccezionale della negoziata senza bando, ammissibile soltanto nelle ipotesi tassative e (sovente) utilizzabile in condizioni di unicità del fornitore o di urgenza nell’acquisizione della prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo delle procedure ordinarie e, dunque, la previsione di termini stringenti, imponibili sempre e comunque.</p>
<p style="text-align: justify;">La lacuna, in altri termini, appare intenzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nondimeno, l’attuale legislazione sotto soglia, specie a seguito della novella emergenziale, avendo generalizzato la facoltà di utilizzo della negoziata senza bando (in tal senso, v. art.36, co.2 lett. b) come novellato) a prescindere quindi dal ricorrere di situazioni derogatorie, impone di considerare la possibilità che, nella fissazione del termine (minimo) di presentazione delle offerte, gli interpreti considerino dei riferimenti aliunde rinvenibili nel Codice, se non quali parametri invalicabili in senso assoluto, almeno in termini di riferimento che, ragionevolmente, dovrebbe essere rispettato e che, in ogni caso, se rispettato preclude in radice qualsivoglia eccezione di illegittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, stante l’identità della struttura del procedimento selettivo, quanto meno nella fase a valle dell’individuazione dei competitors, nella procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento al termine previsto (per la procedura ristretta) dall’art.61, co.6, lett. b), che consente, in caso di urgenza, la riduzione dei termini di ricezione delle offerte fino a dieci giorni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo agli affidamenti sotto soglia, poi, che interessano la presente controversia, occorre ulteriormente considerare la facoltà di dimidiazione prevista dall’art.36, co.9 D.Lgs.n.50/2016, confermata e generalizzata, nel regime transitorio che opera fino al 30.6.23, dall’art.8, co.1, lett. c) L.n.120/2020; ne discende che, nella negoziata senza bando sotto soglia, il termine di cinque giorni costituisce, indicativamente, il termine minimo assegnabile agli operatori economici interpellati per la presentazione dell’offerta. D’altra parte, ragionando a contrario, se nelle procedure ristrette (che costituiscono una tipologia di procedura ordinaria, e quindi sempre utilizzabili dalla stazione appaltante), il legislatore ha stabilito un termine di 10 giorni (dimezzabile sotto soglia), allora, giocoforza, se nella negoziata senza bando tale termine viene rispettato, la stazione appaltante si pone, necessariamente, al riparo da qualsivoglia censura. Viceversa, qualora sia assegnato un termine inferiore, si impone, in concreto, la verifica di congruità di detto termine. Resta infatti evidente che la procedura negoziata, quando prevede (per ossequio alla legge o per autovincolo della stazione appaltante) l’interpello di più operatori economici, va assoggettata, analogamente a quanto accade per le restanti procedure, ai principi di cui all’art.79 del Codice, dovendo la stazione appaltante tenere conto della complessità dell’appalto e del termine per la presentazione dell’offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, non ha pregio la tesi, sostenuta dalla difesa della controinteressata, secondo cui l’art.79 del Codice, non rientrando fra i principi generali del Codice, di cui agli artt. 30, co.1, 34 e 42, sarebbe applicabile esclusivamente sopra soglia.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art.79 codifica, infatti, un principio di indubbia rilevanza generale, in quanto presidia in concreto la par condicio per la partecipazione alla gara (in tal senso, v., Consiglio di Stato, 22.7.2019, n.5127; cfr., Tar Firenze, 19.8.2020, n.1007). Ed ancora, i principi generali, sebbene codificati nella disciplina dettata per gli affidamenti di rango comunitario, vanno applicati anche nelle procedure sotto soglia; il rispetto della par condicio costituisce del resto la principale declinazione del principio di correttezza, espressamente citato dall’art.30, co.1, richiamato dall’art.36, co.1 del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, occorre valutare:</p>
<p style="text-align: justify;">a) se le considerazioni sopra esposte circa il termine minimo possano essere applicabili anche all’affidamento diretto e, in particolare, all’affidamento diretto comparativo, che ricorre nella fattispecie in esame;</p>
<p style="text-align: justify;">b) se il termine assegnato dal Comune di Salerno per la ricezione dell’offerta all’odierna ricorrente, possa definirsi congruo, e quindi compatibile con il principio generale codificato all’art.79, co.1 del Codice.</p>
<p style="text-align: justify;">In ordine alla prima tematica, il Collegio è dell’avviso che, tanto nell’affidamento diretto puro (ossia senza confronto competitivo) che in quello comparativo, debba essere esclusa l’assimilazione alla procedura negoziata. E ciò, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">– l’affidamento diretto, anche se comparativo, come detto non costituisce un meccanismo selettivo di gara, come (al contrario) la procedura negoziata, la quale (ad esclusione dell’ipotesi di unicità del fornitore) rappresenta a tutti gli effetti un rituale procedimento di gara, assimilabile- per tale aspetto- alla procedura ristretta, una volta individuati gli operatori economici da invitare a presentare offerta;</p>
<p style="text-align: justify;">– il procedimento dell’affidamento diretto, quale delineato nel Codice, anche successivamente alla novella di cui all’art.1, co.2, lett. a) L.n.120/2020, è improntato ad estrema snellezza, allo scopo di semplificare il percorso che consente alla stazione appaltante di giungere, quasi con immediatezza, alla selezione del fornitore, fatto salvo il rispetto dei principi generali e della rotazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il termine minimo per la ricezione delle offerte, che nelle negoziate senza bando competitive (ossia in assenza di condizione di unicità) può, sia pure indicativamente, essere individuato con riferimento alla disciplina della procedura ristretta, non appare applicabile, di per sé, all’affidamento diretto, quand’anche delineato nella modalità comparativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, è indubbio che, laddove la stazione appaltante (come nella fattispecie in esame) opti, nell’esercizio della propria discrezionalità, per l’affidamento diretto di tipo comparativo (invitando più di un operatore economico), si imponga il rispetto del principio generale recato dall’art.79, co.1 del Codice, armonico con l’omologa previsione della Direttiva euronitaria, pena la sostanziale vanificazione, in fatto, della effettiva competizione fra gli operatori economici pre-selezionati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella vicenda in esame, il tempo concesso alla ricorrente per la formulazione dell’offerta (54 minuti) appare oggettivamente incongruo, inidoneo a consentire alla ricorrente di formulare un’offerta economica corretta e consapevole, talchè l’esigenza di competizione (e di comparazione fra le offerte), affermata in tesi dal Comune allorchè ha individuato un secondo operatore, è stata smentita, in modo contraddittorio, nei fatti. E’ evidente che il tempo concesso è, ictu oculi, troppo esiguo, per consentire alla società ricorrente di: leggere con attenzione la documentazione negoziale predisposta dalla stazione appaltante; predisporre e sottoscrivere (a cura del soggetto legittimato) la documentazione amministrativa, con i relativi numerosi allegati (es. DGUE, modulo privacy, ecc.), esaminare il profilo economico dell’affidamento, quotare il corrispettivo e predisporre l’offerta economica, il tutto da “caricare” poi a sistema Mepa.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, né il Comune (non costituito in giudizio) negli atti impugnati né la controinteressata hanno fornito elementi idonei a palesare l’impossibilità di prevedere un termine meno ristretto (finanche con qualche ora in più), che consentisse la predisposizione e la sottomissione dell’offerta e, soprattutto, che palesasse la ragione per cui, a fronte di un servizio da acquisire a decorrere dal 19.9.21, l’attività negoziale sia stata posta in essere solo in data 17.9.21, senza contare che, alla luce della normativa vigente, come detto, era pienamente legittimo l’affidamento diretto puro.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto precede, occorre dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella misura in cui, in violazione del principio di cui all’art.79, co.1 del Codice, la stazione appaltante non ha assicurato alla ricorrente la possibilità di competere effettivamente, fissando termini di ricezione delle offerte palesemente incongrui.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il Collegio procedere quindi ad esaminare la domanda risarcitoria, formulata dalla ricorrente con memoria notificata alle controparti il 12.11.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente prospetta un danno risarcibile di euro 1.231,98, di cui euro 830 per mancato utile d’impresa, euro 267,99 per danno d’immagine e mancata esposizione del marchio ed euro 133,39 per spese amministrative, oltre alla perdita di chance.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda risarcitoria, per come formulata, va respinta, per assoluto difetto di comprova del danno, sotto il profilo del quantum debeatur.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva, al riguardo, il Collegio, che la domanda risarcitoria è stata formulata- sia pure ritualmente- con memoria notificata alle parti, ma senza il corredo di documentazione atta a comprovare le poste di danno asserite. Nello specifico, si osserva che:</p>
<p style="text-align: justify;">– non v’è traccia documentale delle spese amministrative sostenute, con l’ulteriore annotazione che la società ricorrente, dato il ridottissimo tempo a disposizione, non ha ragionevolmente avuto la benchè minima possibilità di partecipare e quindi di anticipare somme;</p>
<p style="text-align: justify;">– il danno di immagine (oltre a non essere provato) non appare ipotizzabile, tenuto conto della limitata durata nel tempo dell’affidamento di cui si controverte, di natura occasionale;</p>
<p style="text-align: justify;">– il mancato utile di impresa (che in verità assorbirebbe anche l’ulteriore posta reclamata della perdita di chance) non può essere riconosciuto, in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna prova, o principio di prova, circa le effettive possibilità di aggiudicazione della commessa e la possibile entità dell’offerta economica che sarebbe stata presentata (ad esempio, producendo documentazione afferente a gare cui la stessa abbia partecipato ovvero a contratti in essere), così come della struttura dei costi che l’affidamento avrebbe comportato.</p>
<p style="text-align: justify;">12. In conclusione, per tutto quanto precede, in ordine al ricorso di cui è controversia, occorre:</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiarare l’improcedibilità, per carenza di interesse, della domanda di annullamento degli atti impugnati e della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">– accertare e dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">– respingere la domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese di giudizio, si ritiene doveroso porle a carico delle parti convenute, in applicazione del principio della soccombenza, per venire liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:</p>
<p style="text-align: justify;">– dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati e di declaratoria di inefficacia del contratto;</p>
<p style="text-align: justify;">– accerta e dichiara l’illegittimità degli atti impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">– respinge la domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna, in ragione della metà ciascuno, il Comune di Salerno e la società controinteressata in epigrafe al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Severini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Igor Nobile, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Anna Pappalardo, Presidente, Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore PARTI: Ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s., con sede in Pietramelara in località  Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola contro Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-2725/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.2725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore PARTI: Ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s., con sede in Pietramelara in località  Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola  contro Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone,</span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione ordinaria, allorquando il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l&#8217;affidamento del privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Responsabilità  e risarcimento &#8211; giurisdizione &#8211; comportamento della PA -affidamento del privato &#8211; lesione &#8211; giurisdizione ordinaria &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Sussiste la giurisdizione ordinaria, allorquando il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l&#8217;affidamento del privato, perchè non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, senza alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell&#8217;amministrazione e l&#8217;esercizio del potere.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 02725/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00022/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 22 del 2020, proposto da:<br /> Ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s., con sede in Pietramelara in località  Aprovitola, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Vincenzo Ginocchi, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Renato Labriola (come da procura in atti), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pietramelara, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> della sentenza n. 4490/2019 del 12/09/2019 resa dal Tar Campania &#8211; Napoli III Sezione;<br /> per il risarcimento dei danni patiti sia per la perdita di chance scaturente dal provvedimento di diniego illegittimo annullato con sentenza n. 4490/2019 del 12/09/2019 e sia per quelli patiti per il ritardo nell&#8217;ottemperanza alla detta sentenza.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara;<br /> Visti gli artt. 112 ss. cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui:<br /> &#8211; all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> &#8211; all&#8217;art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, mediante collegamento da remoto con modalità  idonee a salvaguardare il contraddittorio e l&#8217;effettiva partecipazione dei difensori all&#8217;udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità  del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22.5.2020 e le Linee Guida del 25.5.2020 sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 del D.L. 28/2020 e sulla discussione da remoto;<br /> Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;<br /> Vista l&#8217;istanza di discussione da remoto, formulata dalla ricorrente con la memoria depositata il 4/6/2020;<br /> Relatore per l&#8217;udienza in camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 il dott. Giuseppe Esposito, uditi con modalità  da remoto in videoconferenza gli avvocati Labriola e Rainone e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, come integrato dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020 relativamente alla previsione della discussione orale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La Società  ricorrente agisce per l&#8217;ottemperanza della sentenza con cui è stato annullato il diniego alla richiesta di autorizzazione per le ulteriori attività  funebri oltre quelle di ufficio (trasporto, trattamenti della salma e recupero di cadavere su disposizione dell&#8217;autorità  giudiziaria).<br /> In sentenza è stato statuito che erroneamente il Comune aveva ritenuto insussistente il requisito della dotazione di un&#8217;autorimessa come da D.G.R. n. 731 del 27/11/2017, potendo la stessa essere ubicata anche in un Comune &quot;limitrofo&quot;, cioè non &quot;confinante&quot; secondo una stretta contiguità  territoriale (non essendo i due termini sinonimi).<br /> La sentenza è stata pubblicata il 12/11/2019 e il 15/9/2019 la ricorrente diffidava il Comune ad eseguirla.<br /> Non avendo ottenuto riscontro, con atto notificato il 3/1/2020 è stato proposto il giudizio di ottemperanza, formulando anche le domande risarcitorie per i danni dipendenti dal diniego annullato, nonchè dal ritardo nell&#8217;eseguire la sentenza.<br /> Successivamente alla proposizione del ricorso il Comune ha autorizzato l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  con atto n. 4 del 29/1/2020.<br /> Costituitosi in giudizio per resistere, l&#8217;Ente ha esibito documentazione e depositato memoria.<br /> La ricorrente ha esibito documentazione sulla stima dei danni reclamati; il difensore ha poi richiesto il rinvio dell&#8217;udienza del 10/3/2020, aderendo all&#8217;astensione indetta dall&#8217;organismo congressuale forense in relazione all&#8217;emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19.<br /> Le udienze per la trattazione del ricorso del 10/3/2020 e del 24/3/2020 sono state rinviate, ai sensi di quanto (giÃ ) disposto dall&#8217;art. 3, co. 1, del decreto-legge n. 11/2020, nonchè dall&#8217;art. 84, co. 1, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.<br /> Le parti hanno prodotto scritti difensivi e, nella propria memoria, il difensore della ricorrente ha richiesto la discussione orale ex art. 4 del decreto-legge n. 28/2020.<br /> All&#8217;udienza del 23 giugno 2020, al termine della discussione con modalità  da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, co. 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.<br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; Sulla domanda di ottemperanza va dichiarata la cessazione della materia del contendere, poichè (come detto) il Comune ha in seguito rilasciato l&#8217;autorizzazione n. 4 del 29/1/2020.<br /> Ciò determina il pieno soddisfacimento della pretesa della ricorrente, a cui consegue la declaratoria di cui all&#8217;art. 34, ultimo comma, del codice del processo amministrativo.<br /> 2. &#8211; Restano da esaminare le domande risarcitorie, prospettate sia per l&#8217;illegittimità  del diniego all&#8217;epoca formulato che per il ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza di annullamento.<br /> In particolare, la ricorrente reclama i danni da perdita di chance (punto I) e da ritardo (punto II), nonchè il danno emergente (punto III).<br /> 2.1. Relativamente al primo punto, la ricorrente considera di aver perduto la possibilità  di conseguire un risultato utile in dipendenza del provvedimento n. 2618 del 28/5/2019 che le negava l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di cui alla s.c.i.a. del 5/2/2019, annullato da questo TAR e la cui adozione era causa dell&#8217;effetto pregiudizievole <em>medio tempore</em> prodotto, secondo un rapporto di conseguenza diretta ed immediata.<br /> A tal proposito, rappresenta che i funerali avrebbero potuto esserle affidati e, non essendovi nel Comune di Pietramelara altre imprese del settore, si sarebbe trovata in posizione privilegiata rispetto ai potenziali concorrenti presenti nei comuni confinanti o limitrofi (per la vicinanza e i minori costi per i clienti, ai quali sarebbe stata applicata una tariffa inferiore).<br /> Per la quantificazione del danno viene considerato il numero dei decessi e il costo medio di un funerale standard, calcolando nel 75% la percentuale degli incarichi presumibilmente ottenuti e le tariffe applicate, pervenendo alla stima del danno per un importo di € 129.600,00.<br /> Relativamente a tale domanda, il Comune obietta che la ricorrente reclama un danno non derivante dall&#8217;esecuzione della sentenza ma relativo a un periodo ad essa anteriore e, richiamando l&#8217;art. 112, comma 3, c.p.a., considera che è consentito chiedere il risarcimento dei soli danni per la mancata esecuzione del giudicato (esclusi quelli antecedenti alla pubblicazione della sentenza).<br /> 2.2. Quanto al danno da ritardo, la ricorrente deduce di subire un pregiudizio dal colpevole ritardo del Comune di Pietramelara nell&#8217;eseguire la sentenza, calcolando che nei quattro mesi dalla pubblicazione della sentenza alla proposizione del ricorso, applicando i parametri riguardanti la perdita di chance (valutando 6 decessi al mese ad un costo medio di € 2.400,00 a funerale, oltre al disbrigo pratiche), deriverebbe un nocumento patrimoniale di € 57.600,00.<br /> 2.3. In ordine al danno emergente, sono presi in considerazione i costi per prestazioni professionali del commercialista (pratiche al SUAP e all&#8217;ASL e tenuta delle scritture contabili), per l&#8217;assistenza stragiudiziale del legale, per affitto immobile, per i dipendenti e per l&#8217;assicurazione del carro funebre (distintamente indicati e ammontanti in totale a € 26.204,37).<br /> Si afferma che tale danno è stato provocato dal mancato rilascio dell&#8217;autorizzazione e corrisponde alle spese sostenute per rimediare al pregiudizio sofferto, precisando che esso concerne costi che l&#8217;azienda ha continuato a sostenere pur non potendo esercitare l&#8217;attività  (per cui sono in parte posti anche con riferimento al ritardo).<br /> 3. &#8211; Ciò posto, è inammissibile la domanda risarcitoria per i danni che si assumono dipendenti dal provvedimento poi annullato (perdita di chance e costi sopportati senza aver ottenuto l&#8217;autorizzazione).<br /> La proponibilità  in sede di ottemperanza dell&#8217;azione risarcitoria per danni non esclusivamente connessi all&#8217;esecuzione della sentenza giÃ  aveva posto in giurisprudenza la problematica della &quot;<em>obliterazione del necessario giudizio cognitorio in pregiudizio della parte intimata</em>&quot; (Cons. Stato, sez. IV, 31/7/2008 n. 3851).<br /> Con l&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo, a partire dal 16 settembre 2010, veniva ammessa la possibile proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato (art. 112, comma 4), nell&#8217;ambito del richiamato art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010 e con la precisazione che il giudizio seguiva il rito ordinario (il comma 4 cit. disponeva infatti che: &quot;<em>Nel processo di ottemperanza può essere altresì¬ proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all&#8217;articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario</em>&quot;).<br /> La norma è stata soppressa dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. cc), n. 2), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, per cui nel giudizio di ottemperanza può essere chiesto solamente il risarcimento dei danni verificatisi successivamente alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nell&#8217;esecuzione della pronuncia (mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente deve formare oggetto di un giudizio cognitorio).<br /> La <em>ratio</em> dell&#8217;abrogazione è rinvenibile nella necessità  di evitare che profili anche complessi (connessi all&#8217;individuazione di tutti gli elementi della responsabilità  causativa di danno della P.A.) possano essere esaminati nella sede di ottemperanza, regolata dal rito speciale che dÃ  luogo a una pronuncia semplificata (evidenziandosi anche che, ove l&#8217;azione fosse proposta direttamente al Giudice d&#8217;appello, risulterebbe violato il principio del doppio grado di giudizio).<br /> Nel caso di specie, può incidentalmente osservarsi che la domanda risarcitoria di cui trattasi esige l&#8217;esame di numerosi aspetti, a partire dalla completezza della documentazione a corredo della s.c.i.a., che risultava carente della certificazione antimafia che è stato poi necessario richiedere (cfr. la nota comunale prot. n. 433 del 24/1/2020: &quot;negli atti acclusi alla SCIA la ditta non ha prodotto alcuna documentazione, neppure in autocertificazione, per documentare il rispetto dei requisiti in materia di prevenzione dei rischi di infiltrazioni mafiose&quot;).<br /> Inoltre, la stessa domanda risarcitoria postula l&#8217;accertamento della denunciata inescusabilità  del diniego (ignorando colpevolmente, come dal difensore rimarcato nella discussione orale, che non v&#8217;è sinonimia tra i vocaboli &quot;limitrofo&quot; e &quot;confinante&quot;).<br /> Va da sè che tali accertamenti competono alla sede cognitoria.<br /> Per concludere, l&#8217;unica domanda risarcitoria proponibile con la richiesta di ottemperanza è volta ad ottenere la liquidazione dei &quot;<em>danni connessi all&#8217;impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione</em>&quot;, ex art. 112, co. 3, c.p.a. (azione tipicamente esecutiva, riferibile ad eventi successivi al giudicato e strettamente correlati al dovere di esecuzione della sentenza).<br /> Viceversa, la domanda di risarcimento del danno correlata all&#8217;azione di annullamento giÃ  intentata può essere proposta, dopo il giudicato, esclusivamente in sede di giudizio ordinario di cognizione e, se proposta in sede di ottemperanza, va dichiarata inammissibile.<br /> 4. &#8211; Venendo al danno da ritardo (correlato al periodo che va dalla pubblicazione della sentenza all&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione, anch&#8217;esso concernente sia la perdita di ulteriore chance che il danno emergente per la quota parte dei costi sopportati), emerge dagli atti di causa che:<br /> &#8211; il Comune avviava il procedimento per l&#8217;esecuzione della sentenza con nota prot. n. 6624 del 25/9/2019, comunicando all&#8217;interessata che occorreva &quot;<em>verificare la sussistenza dei requisiti per l&#8217;esercizio delle attività  funebri da verificare annualmente come da nota prot. 73791 del 25/07/2019 della Prefettura UTG di Caserta</em> &quot; e che &quot;<em>con nota prot. 6569 del 23.09.2019 è stata attivata la relativa procedura presso la Prefettura di Caserta</em>&quot;;<br /> &#8211; in data 22/10/2019 risulta inserita una richiesta di comunicazioni antimafia alla Banca Dati Nazionale, estesa al Direttore Tecnico (doc. 2 della produzione del Comune del 17/2/2020);<br /> &#8211; notificato il ricorso, il Comune sollecitava la Prefettura con nota prot. n. 159 del 10/1/2020, in riscontro alla quale &quot;<em>la Prefettura UTG di Caserta, giusta nota prot. gen. N. 253 del 14/1/2020, comunicava l&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 88 c 4 bis e 89 comma 2 del D.Lgs 159/2011 ovvero ribadiva la facoltà  in capo all&#8217;interessato di avvalersi, nelle more della conclusione del procedimento, di autocertificazione dei requisiti antimafia</em>&quot; (nota comunale prot. n. 433 del 24/01/2020);<br /> &#8211; con quest&#8217;ultima nota si comunicava la risposta ottenuta dalla Prefettura &quot;<em>affinchè la ditta in indirizzo, valuti se, nelle more dell&#8217;acquisizione della certificazione antimafia da parte della competente Prefettura, ritenga di trasmettere la prevista autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per attestare la titolarità  dei requisiti antimafia ai fini del pìù celebre rilascio della richiesta autorizzazione</em>&quot;;<br /> &#8211; l&#8217;autocertificazione era allora consegnata e veniva rilasciata l&#8217;autorizzazione.<br /> 4.1. Tanto premesso in fatto, occorre rappresentare quanto evidenziato dalla ricorrente a sostegno della domanda di risarcimento del danno.<br /> Con la memoria depositata il 4/6/2020 la stessa deduce che:<br /> &#8211; dall&#8217;avvio del procedimento (25/9/2019) al sollecito alla Prefettura (10/1/2020), il Comune nulla ha fatto per concludere la pratica, ricordandosene solo dopo la notifica del ricorso, in mancanza della quale l&#8217;inerzia si sarebbe indefinitamente protratta;<br /> &#8211; non potrebbe essere addebitata alla ricorrente la mancata tempestiva consegna dell&#8217;autocertificazione antimafia, avendo il Comune precisato il 25/9/2019 che era necessario acquisire la documentazione della Prefettura, senza richiederle la detta autocertificazione (per la quale, ove fosse stata formulata, si sarebbe subito provveduto);<br /> &#8211; la stessa Prefettura di Caserta ha affermato nella sua risposta del 14/1/2020 che era il Comune che avrebbe potuto richiedere l&#8217;autocertificazione antimafia;<br /> &#8211; la condotta del Comune mostra che solo formalmente si siano avviate le procedure per ottemperare alla sentenza, frustrando nella sostanza le aspettative dell&#8217;interessato con un comportamento omissivo o elusivo (avviando il procedimento innanzi alla Prefettura senza segnalare la possibilità  di presentare l&#8217;autocertificazione antimafia).<br /> 4.2. Passando all&#8217;esame della domanda, va affermata espressamente la sussistenza della giurisdizione amministrativa.<br /> Invero, dalla prospettazione della ricorrente potrebbe rilevarsi un&#8217;ipotesi di devoluzione alla giurisdizione ordinaria della cognizione della controversia, ventilandosi la violazione del dovere generale della P.A. di improntare la propria azione alla preservazione dell&#8217;altrui posizione giuridica, in virtà¹ di un rapporto qualificato intercorrente tra le parti (c.d. &quot;contatto sociale&quot;).<br /> Recentemente, è stato così¬ affermato che sussiste la giurisdizione ordinaria, allorquando &quot;<em>il comportamento della pubblica amministrazione abbia leso l&#8217;affidamento del privato, perchè non conforme ai canoni di correttezza e buona fede</em>&quot;, senza &quot;<em>alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell&#8217;amministrazione e l&#8217;esercizio del potere</em>&quot; (Cass., SS.UU., ord. 28/4/2020 n. 8236, p. 27.1).<br /> In relazione a tali dubbi, in udienza si è dato avviso, ex art. 73, terzo comma, c.p.a., del ravvisabile profilo del difetto di giurisdizione.<br /> Reputa tuttavia il Collegio che la presente controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.a., appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie sull&#8217;esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, comprendendovi le questioni dedotte nel presente giudizio, attinenti all&#8217;attività  amministrativa procedimentalizzata e alla cura del pubblico interesse, che è affidata all&#8217;Autorità  amministrativa e che si esplica attraverso una serie di atti, ognuno dei quali costituente esplicazione di potere amministrativo, attraverso la valutazione delle condizioni e dei requisiti per l&#8217;emanazione del provvedimento e l&#8217;accertamento dei fatti, ai sensi dell&#8217;art. 6 della legge n. 241 del 1990.<br /> In altri termini, non viene in rilievo nel caso di specie la violazione di un dovere generale di correttezza nel rapporto con il privato, quanto piuttosto l&#8217;esercizio tipico dell&#8217;azione amministrativa in esplicazione del pubblico potere, con i mezzi a disposizione nell&#8217;ambito del procedimento, finalizzato al perseguimento del pubblico interesse.<br /> 4.3. Tanto precisato, la domanda va respinta in quanto infondata.<br /> Partendo dalle enunciazioni di cui all&#8217;art. 30 c.p.a., va chiarito che debbono essere valutate tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti, escludendo il risarcimento dei danni evitabili usando l&#8217;ordinaria diligenza (in ogni fase e non esclusivamente, ma &quot;anche&quot;, attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela).<br /> 4.3.1. Operata questa premessa, come giÃ  detto incidentalmente risulta che la ricorrente non avesse presentato la certificazione antimafia giÃ  all&#8217;epoca della presentazione della s.c.i.a., cosicchè la necessità  di acquisire le informazioni relative appare posta in relazione a un comportamento omissivo originario addebitabile alla stessa parte (nel senso che, laddove nella pratica fosse stata presente la certificazione antimafia, il Comune avrebbe comunque dovuto richiedere informazioni alla Prefettura, ma nelle more avrebbe potuto rilasciare l&#8217;autorizzazione).<br /> Ciò fa sì¬ che debba essere sconfessata la tesi secondo cui il Comune avrebbe dovuto richiederle di autocertificare l&#8217;assenza di pregiudizi ai sensi della legislazione antimafia, per un duplice concorrente motivo:<br /> a) innanzitutto, in quanto era giÃ  onere dell&#8217;interessato corredare la segnalazione certificata con la documentazione occorrente per intraprendere l&#8217;attività ;<br /> b) correlativamente, in quanto l&#8217;impresa professionale operante nel settore deve mostrarsi diligente nell&#8217;acquisire la conoscenza dei requisiti richiesti e, specificamente, di quanto dispone l&#8217;art. 88, co. 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, a tenore del quale l&#8217;interessato può attestare che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al precedente art. 67, per le &quot;<em>attività  private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività  da parte del privato alla pubblica amministrazione competente</em>&quot; (disposizione che si rivolge direttamente all&#8217;interessato che inoltra la s.c.i.a. e non esige l&#8217;intermediazione della Pubblica Amministrazione nel dover &#8220;rammentare&#8221; di poter avvalersi di tale facoltà ).<br /> 4.3.2. Per altro verso, si mostra assente la colpa del Comune di Pietramelara nelle vicende successive alla pubblicazione della sentenza.<br /> La richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura è doverosa, per quanto dispone l&#8217;art. 88 del d.lgs. cit., necessitando le verifiche presso la banca dati nazionale unica e ponendosi al comma 4 a carico del Prefetto un termine per il rilascio della comunicazione antimafia, &quot;<em>entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all&#8217;articolo 87, comma 1</em>&quot;.<br /> In ragione di ciò:<br /> a) non è addebitabile al Comune di aver richiesto la certificazione attraverso la consultazione della banca dati nazionale, anzichè l&#8217;autocertificazione (essendo la richiesta alla Prefettura doverosa, come detto);<br /> b) non è rinvenibile una sua colposa omissione nel non aver rappresentato la possibilità  di autocertificazione, nelle more (costituendo l&#8217;esplicazione di detta facoltà  un onere della parte, rientrante nella sua conoscibilità );<br /> c) non è al Comune ascrivibile il ritardo nel rilascio della certificazione antimafia (ponendosi un termine a carico della Prefettura che, con nota prot. n. 3825 del 14/1/2020, comunicava di dover compiere gli accertamenti del caso: &quot;Per quanto riguarda invece gli accertamenti disposti da questa Prefettura, si rappresenta che in pari data sono state sollecitate le forze di polizia a fornire, con ogni consentita urgenza, l&#8217;esito degli stessi e di cui si fa riserva di riferire, appena in grado&quot;).<br /> Riepilogando, va dunque considerato che il Comune era tenuto a richiedere la certificazione antimafia e che non sono ad esso addebitabili le conseguenze che si assumono pregiudizievoli e che dipendono dai tempi di rilascio, alle quali l&#8217;interessato avrebbe potuto ovviare con l&#8217;autodichiarazione, esercitando una facoltà  rientrante nella sua disponibilità  e conoscibilità  usando l&#8217;ordinaria diligenza, senza poter ascrivere al Comune che avrebbe dovuto notiziarlo di ciò.<br /> 5. &#8211; Conclusivamente, per quanto sin qui ritenuto va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all&#8217;azione di ottemperanza, va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni reclamati in dipendenza del provvedimento poi annullato e va respinta la domanda di risarcimento dei danni per il ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza.<br /> In ragione della soccombenza reciproca, le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti, ad eccezione del contributo unificato il cui rimborso va posto a carico del Comune di Pietramelara (soccombente sulla domanda di ottemperanza con cui è stato introdotto il giudizio, definita con la declaratoria di cessazione della materia del contendere per il soddisfacimento della pretesa), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di giudizio, in esse comprendendosi il contributo unificato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all&#8217;azione di ottemperanza;<br /> b) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni reclamati in dipendenza del provvedimento poi annullato;<br /> c) respinge la domanda di risarcimento dei danni per il ritardo nell&#8217;esecuzione della sentenza;<br /> d) compensa per l&#8217;intero le spese di giudizio tra le parti, ponendo a carico del Comune di Pietramelara il rimborso del contributo unificato, con attribuzione all&#8217;avvocato Renato Labriola, antistatario.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e decreti del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere<br /> Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.2725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2016-n-2725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2016-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.2725</a></p>
<p>Pres.Poli – Est. Taormina Sull&#8217;insindacabilità dei DURC da parte del G.A. 1.Contratti della P.A. – Gare &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; &#160;DURC negativo – Conseguenze &#8211; Regolarizzazione postuma – Inammissibilità &#160; 2.Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – DURC &#8211; Sindacabilità da parte del G.A. &#8211; Non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2016-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.2725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Poli – Est. Taormina</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insindacabilità dei DURC da parte del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Gare &#8211; Requisiti di partecipazione &#8211; &nbsp;DURC negativo – Conseguenze &#8211; Regolarizzazione postuma – Inammissibilità<br />
&nbsp;<br />
2.Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione – DURC &#8211; Sindacabilità da parte del G.A. &#8211; Non sussiste&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In una gara non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l&#8217;impresa essere in regola con l&#8217;assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell&#8217;offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell&#8217;obbligazione contributiva. Inoltre l’istituto dell&#8217;invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall&#8217;impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell&#8217;autodichiarazione, con la conseguenza che ogni controversia avente ad oggetto la mancata regolarizzazione, da parte dell’ente previdenziale, della posizione contributiva del debitore, appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro. Pertanto il g.a. che ha valutato il contenuto delle certificazioni relative alla regolarità della posizione contributiva delle imprese concorrenti, perché la stessa costituisce requisito di ammissione alle gare per l&#8217;affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, non opera alcun sconfinamento dai limiti esterni della sua giurisdizione.&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
2. In una gara la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01557/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 02725/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2015, proposto dalla societa&#8217; Me Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Scopano, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, 24;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio l’ Abruzzo e la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi 12;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Società Nidaco Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Center Italia s.r.l. Regus Business in Roma, piazza del Popolo 18;&nbsp;<br />	<br />
			Inarcassa &#8211; Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Simone Pietro Emiliani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Via Pompeo Magno 23/A;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. per l’ABRUZZO – L&#8217;AQUILA &#8211; Sezione I, n. 85 del 12 febbraio 2015.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio l’ Abruzzo e la Sardegna, della società Nidaco Costruzioni s.r.l. e di Inarcassa &#8211; Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Scopano, Di Pardo, Milo (in dichiarata delega dell’avvocato Emiliani) e l&#8217;avvocato dello Stato Palatiello;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 85/2015 il Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo – sede di L’Aquila – ha respinto il ricorso di primo grado, corredato da motivi aggiunti proposto dall’ odierna parte appellante società Me Appalti s.r.l., (d’ora in poi Me) teso ad ottenere l’annullamento: del provvedimento 10 luglio 2014, n.4154, con il quale il Provveditore regionale alle opere pubbliche ne aveva disposto la decadenza dalla posizione di prima classificata nella gara per l’affidamento dei lavori di recupero e consolidamento dell’edificio sede della direzione regionale INPS; della comunicazione INARCASSA 22 luglio 2014, n.795190 che aveva certificato la irregolarità contributiva dell’ing. Luigi Giuliani alla data del 20.11.2013, divenuta regolare in data 13 dicembre 2013 e di tutti gli atti conseguenti e connessi.<br />	<br />
			1.1. In punto di fatto, la contestata decadenza era stata motivata sulla base dei seguenti rilievi:<br />	<br />
			a) la mandataria R4M Engineering s.r.l. aveva indebitamente comprovato i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 11 della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;attraverso i&nbsp;<em>“certificati di servizi eseguiti dalla Società Polis Engineering s.r.l….senza dimostrare di avere alcun valido titolo di acquisto o disponibilità della stessa”</em>;<br />	<br />
			b) la società Polis Engineering s.r.l., in liquidazione dal 26 ottobre 2012, con atto pubblico del 13 gennaio 2014 aveva concesso in affitto alla “Studio Proima” s.r.l. l’azienda con la specifica di concessione dei&nbsp;<em>“certificati di buona esecuzione con conseguente diritto dell’affittuaria di presentarli al fine di integrare la documentazione richiesta per la partecipazione alle singole gare</em>”;<br />	<br />
			2. La società Me era quindi insorta prospettando due macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere deducendo:<br />	<br />
			a) il malgoverno da parte della stazione appaltante dell’art. 253, comma 15, d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, norma, quest’ultima, in forza della quale la Soc. R4 M Engineering aveva documentato i requisiti richiesti dal bando attraverso la documentazione relativa all’attività che i suoi direttori tecnici (ing. Massimo Panizza e Arch. Carlo Bacchini) avevano svolto in precedenza presso la Soc. Polis Engineering s.r.l. in qualità di soci attivi e di direttori tecnici;<br />	<br />
			b) la assenza di finalità del provvedimento di decadenza, reso in contrasto con la “<em>ratio</em>” stessa dell’art. 253 cit., che intendeva favorire la spendita delle capacità individuali dei singoli componenti delle società di progettazione al fine di liberalizzare l’esercizio delle professioni e al fine di favorire, al contempo, il formarsi di nuove aggregazioni.<br />	<br />
			2.1. Si erano costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Nidaco costruzioni s.r.l.; quest’ultima, in particolare aveva dedotto l’infondatezza del ricorso nel merito deducendo che per le società la spendita dei requisiti dei propri soci e direttori tecnici era consentita ove tali soggetti avessero maturato personalmente i predetti requisiti partecipando a gare pubbliche in qualità di singoli professionisti oppure ove tali soggetti fossero stati autorizzati dalla società per la quale avevano prestato la propria attività a spendere detti requisiti; in ogni caso, l’ing. Panizza non rivestiva la qualità di direttore tecnico ma soltanto il ruolo di socio; il mancato inserimento della R4 M Engineering s.r.l. nel casellario informatizzato delle società di ingegneria presso l’AVCP determinava l’impossibilità di avvalersi dei requisiti dell’arch. Carlo Bacchini e dell’ing. Massimo Panizza.<br />	<br />
			2.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti l’odierna appellante società ME aveva chiesto l’annullamento: della comunicazione della Inarcassa 22 luglio 2014, n.0795190 che aveva certificato la irregolarità contributiva dell’ing. Luigi Giuliani alla data del 20 novembre 2013; della nota della stazione appaltante del 26 agosto 2014, n.4677, che aveva confermato la decadenza della detta originaria ricorrente dalla posizione di prima classificata sulla base dell’ulteriore rilievo della irregolarità della posizione contributiva dell’ing. Giuliani; ha dedotto il vizio di eccesso di potere e la violazione dell’art.31, commi 6 e 8, d.l. 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.144.<br />	<br />
			2.3. La Nidaco Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso incidentale lamentando che la originaria ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, oltre che per la irregolarità contributiva dell’ing. Giuliani, anche per ulteriori ragioni.<br />	<br />
			3.Il T.a.r., disattesa in via preliminare l’eccezione con la quale la originaria ricorrente, dopo aver evocato in giudizio la società Nidaco Costruzioni s.r.l., seconda classificata, ne aveva poi preteso l’estromissione dal giudizio, ha respinto il ricorso principale prescindendo dall’esame del ricorso incidentale” paralizzante”; l ’impugnata sentenza, in sintesi:<br />	<br />
			a) ha puntualizzato quale fosse l’oggetto del contendere, dando atto della circostanza che la odierna appellante era stata esclusa dalla procedura per due motivi, riposanti nella asserita mancanza dei requisiti speciali previsti alle lettere a) e b) dell’art. 11 del bando e nella irregolarità della posizione contributiva dell’ing. Giuliani;<br />	<br />
			b) ha respinto con dovizia di argomenti tutte le doglianze incentrate sulla violazione dell’art. 253, comma 15, d.lgs 163 del 2006, recante una particolare disciplina transitoria diretta ad incentivare le forme di aggregazione per l’espletamento dei servizi di progettazione di lavori di cui all’art. 90 dello stesso d.lgs 163/2006<br />	<br />
			c) ha dichiarato conseguentemente di prescindere dalla disamina delle doglianze dirette a contestare il secondo motivo posto a fondamento dell’esclusione (relativo alla irregolarità contributiva dell’ing. Giuliani) e del ricorso incidentale proposto dalla società Nidaco.<br />	<br />
			4. La originaria ricorrente Me rimasta soccombente ha proposto appello chiedendo la riforma della gravata decisione; ripercorso il frastagliato contenzioso e l’iter procedimentale – anche sotto il profilo cronologico –ha censurato i passaggi salienti della decisione di primo grado deducendo in particolare che:<br />	<br />
			a) né dalla lettera né dalla&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;dell’ art. 253, comma 15, d.lgs 163 del 2006, era ricavabile alcun riferimento ad attività svolte in proprio dei direttori tecnici o dai professionisti dipendenti dalle società di capitali; anzi, la corretta esegesi della norma escludeva qualsiasi distinzione tra attività professionali svolte “in proprio” ed attività professionali svolte nell’ambito, nell’interesse, al servizio, di persone giuridiche; l’art. 2232 del codice civile infatti ribadiva il principio della “personalità” della prestazione del professionista; la giurisprudenza amministrativa, in passato, aveva concordemente affermato tale tesi, antitetica a quella affermata dal T.a.r. nella gravata decisione;<br />	<br />
			b) le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà del 30.9.2012 a firma del Presidente della Polis engineering s.r.l. davano atto della circostanza che – con riferimento alle prestazioni rese in favore delle società Cofer Costruzioni in ferro s.r.l., Guna s.p.a., e Diodoro Costruzioni s.r.l.- si era avvalsa della consulenza dell’Arch. Bacchini;<br />	<br />
			c) la R4M Engineering s.r.l. poteva ben ricomprendere tali prestazioni tra i “requisiti” necessarii per partecipare alla gara;<br />	<br />
			d) la R4M Engineering s.r.l. (Capogruppo Mandataria) e l’Ing. Luigi Giuliani (mandante) in data 15.11.2013 avevano dichiarato congiuntamente di partecipare come a.t.i. alla gara;<br />	<br />
			d) l’Ing. Luigi Giuliani disponeva dei due durc rilasciatigli dall’Inarcassa il 10.7.2013 (scadenza il 10.11.2013) ed il 30.9.2013 (scadenza il 30.1.204) e del Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps il 4.11.203, con scadenza il 4.3.2014;<br />	<br />
			d1) in buona fede, pertanto, l’ 8.11.203 aveva sottoscritto la dichiarazione con cui attestava di essere in regola sotto il profilo contributivo e di non avere commesso alcuna violazione (era ancora valido il durc. rilasciatogli il 10.7.2013);<br />	<br />
			e) in seguito, constatato il mancato versamento entro in 30.8.2013 di Euro 7.134,44 all’Inarcassa, il 25.11.2013 aveva presentato istanza di ravvedimento operoso;<br />	<br />
			f) Inarcassa ai sensi dell’ art. 31, comma 8, d.l. n.. 69/2013 avrebbe dovuto invitare l’Ing. Luigi Giuliani a regolarizzare la propria posizione: inopinatamente aveva proceduto all’annullamento dei due durc rilasciati; ne conseguiva che, alla data del 25.11.2013, la posizione contributiva dell’ Ing. Luigi Giuliani era perfettamente regolare;<br />	<br />
			g) il ricorso incidentale di primo grado proposto dalla Nidaco era infondato, sia nel merito, che laddove ipotizzava il difetto di giurisdizione del T.a.r. sulle censure incentrate sulla mancata regolarizzazione del rapporto previdenziale controbutivo: era evidente che l’iniziativa dell’Inarcassa era stata impugnata dalla Me Appalti sotto un profilo diverso da quello meramente privatistico e che essa aveva interesse a censurare il mancato invito a sanare la posizione contributiva, dell’ Ing. Luigi Giuliani;<br />	<br />
			h) gli ulteriori motivi di ricorso incidentale proposti dalla società Nidaco erano infondati, e comunque inammissibili in quanto rivolti a censurare un atto (l’ammissione della odierna appellante alla gara) che non era stato oggetto del ricorso principale di primo grado;<br />	<br />
			i) i motivi aggiunti di primo grado erano volti ad impugnare sia la citata comunicazione di Inarcassa 22 luglio 2014, n.0795190 che aveva certificato la irregolarità contributiva dell’ing. Luigi Giuliani alla data del 20 novembre 2013 che la nota della stazione appaltante del 26 agosto 2014, n.4677, che aveva confermato la decadenza della detta originaria ricorrente dalla posizione di prima classificata sulla base della richiamata nota: tratta vasi di motivi aggiunti impropri, per cui non era possibile sostenere che il ricorso principale di primo grado dovesse essere notificato alla Inarcassa.<br />	<br />
			5.In data 8.4.2015 Inarcassa si è costituita depositando atto di stile.<br />	<br />
			6. In data 16.4.2015 la società Nidaco si è costituita depositando atto di stile.<br />	<br />
			7. In data 23.4.2015 la società Nidaco ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello, e deducendo che:<br />	<br />
			a) l’appello era divenuto palesemente improcedibile, in quanto era inammissibile per genericità il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado il 5.11.2014 con cui l’odierna appellante aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto in favore della predetta società Nidaco;<br />	<br />
			b) le postume dichiarazioni sostitutive (peraltro in passato mai prodotte all’Amministrazione) redatte dal Presidente della Polis Engineering s.r.l. non abilitavano né la R4m Engineering s.r.l. né l’ ingegnere Panizza e l’architetto Bacchini all’utilizzo dei detti requisiti, in quanto essi erano ascrivibili soltanto alla Polis; e tali requisiti erano stati spesi senza neppure l’autorizzazione della Polis Engineering s.r.l.;<br />	<br />
			c) i motivi aggiunti volti ad avversare la comunicazione dell’Inarcassa in merito alla irregolarità contributiva in cui versava l’Ing.Giuliani erano inammissibili per difetto di giurisdizione alla stregua dei principi affermati dal Consiglio di Stato ( Sez. V, n. 1321 del 2015) ed infondati; la posizione contributiva irregolare in cui versava quest’ultimo era stata sanata soltanto nelle more della procedura (il 13.12.2013);<br />	<br />
			d) la definitività della irregolarità della propria posizione contributiva era stata riconosciuta dal predetto l’Ing. Giuliani, che infatti aveva presentato istanza di ravvedimento operoso;<br />	<br />
			e) la dichiarazione da questi resa sul punto era mendace, ed integrava autonoma causa di esclusione, ed in ogni caso il principio pacifico era quello per cui i requisiti dovevano essere posseduti ininterrottamente per tutta la durata della gara a partire dal momento di presentazione della domanda: tale principio era stato certamente disatteso dall’odierna appellante;<br />	<br />
			f) in ogni caso l’appellante società non aveva legittimazione a contestare la comunicazione dell’Inarcassa (semmai, la legittimazione spettava al solo Ing. Giuliani), posto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non era stato notificato all’Inarcassa, anche per tale motivo i motivi aggiunti di primo grado erano inammissibili;<br />	<br />
			g) il ricorso incidentale di primo grado proposto dalla predetta società Nidaco era ammissibile, perché non doveva essere necessariamente rivolto avverso un atto provvisorio, quale era l’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
			7.1. La società Nidaco ha poi riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado assorbiti dal T.a.r..<br />	<br />
			8. In data 24.4.2015 l’odierna appellante ha depositato una articolata memoria ribadendo le proprie censure.<br />	<br />
			9.In data 24.4.2015 Inarcassa ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello.<br />	<br />
			10.Alla camera di consiglio del 28.4. 2015, fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata rinviata al merito<br />	<br />
			12. In data 2.7.2015 l’odierna appellante ha depositato una memoria di replica puntualizzando le proprie difese e ribadendo che avendo essa impugnato la declaratoria di decadenza resa nei propri confronti neppure avrebbe avuto l’onere (comunque soddisfatto) di impugnare la successiva aggiudicazione della gara, ponendosi quest’ultima quale atto consequenziale rispetto alla decadenza della precedente aggiudicataria.<br />	<br />
			13. In data 14.7.2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si era in precedenza costituito con atto di stile, ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato; ha in particolare evidenziato che:<br />	<br />
			a) dopo la stipula del contratto di affitto in data 13.1.2014, l’unico soggetto abilitato ad utilizzare i certificati della Polis Engineering s.r.l. era la società Studio Proima s.r.l.: prima di tale data, ed al momento della scadenza dei termini per partecipare alla gara, la titolarità era in capo alla società della Polis Engineering s.r.l.;<br />	<br />
			b) la regolarizzazione postuma della posizione previdenziale dell’Ing. Giuliani non produceva effetto sanante ai fini della gara, in quanto il requisito della regolarità contributiva doveva permanere per tutta la durata della gara (Ad. Plen. n. 8/2012)<br />	<br />
			14. In data 15.7.2015 la società Nidaco ha depositato una ulteriore memoria chiedendo la reiezione dell’appello.<br />	<br />
			15. In data 25.8.2015 Inarcassa ha depositato una ulteriore memoria chiedendo la reiezione dell’appello.<br />	<br />
			16. Tutte le parti processuali in vista della udienza pubblica del giorno 17.9.2015 hanno depositato memorie di replica insistendo nelle rispettive difese.<br />	<br />
			17. Con ordinanza collegiale n. 4959/2015 resa nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17.9.2015 la Sezione ha rilevato che con istanza formulata in pubblica udienza il difensore della Nidaco Costruzioni s.r.l. aveva chiesto la concessione di un termine per la proposizione della querela di falso avverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, in data 30/9/2012, dall’ing. Andrea Rosario Roma, legale rappresentante della Polis Engineering s.r.l.<br />	<br />
			18. In data 12.12. 2015 e 14.12.2015 la Nidaco Costruzioni s.r.l. ha depositato la documentazione attestante la avvenuta proposizione della querela di falso.<br />	<br />
			19. In data 5.2.2016 la società Me appalti s.r.l odierna appellante ha depositato una memoria evidenziando la tardività della querela di falso proposta dalla società Nidaco, in quanto essa avrebbe dovuto essere sollevata nel corso del giudizio di primo grado; essa era anche ininfluente, in quanto non era mai stato contestato l’effettivo svolgimento di dette attività da parte dei professionisti tecnici della R4m Engineering s.r.l. ingegnere Panizza ed architetto Bacchini in favore della società Polis, ma la loro utilizzabilità quali requisiti in assenza di autorizzazione da parte dello Studio Proima.<br />	<br />
			20. In data 12.2.2016 Inarcassa ha depositato una breve memoria ed ha chiesto di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso.<br />	<br />
			21.Tutte le parti , in vista dell’udienza pubblica del 31 marzo 2016, hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive difese.<br />	<br />
			22. In data 11. 3. 2026 la società Nidaco Costruzioni s.r.l. ha depositato una memoria ed ha fatto presente di avere già proposto la querela di falso innanzi al Tribunale civile di L’Aquila ed ha chiesto che il presente giudizio rimanesse sospeso in attesa della decisione su tale questione (all’evidenza ritenuta fondamentale dalla Sezione al momento in cui era stata autorizzata la presentazione della querela e disposto a tal fine il differimento dell’udienza di celebrazione dell’odierno processo di merito).<br />	<br />
			24. In data 19.3.2011 la società Me appalti s.r.l odierna appellante ha depositato una memoria di replica chiedendo che la causa venga decisa nel merito e che il processo non venga sospeso.<br />	<br />
			25. Alla odierna udienza pubblica del 31 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1.L’appello principale è in parte infondato e va respinto nei sensi di cui alla motivazione che segue ed in parte è improcedibile; i motivi del ricorso incidentale di primo grado assorbiti dal T.a.r. e riproposti dalla società Nidaco sono pertanto improcedibili per carenza di interesse.<br />	<br />
			La sentenza va consequenzialmente confermata seppur con la diversa motivazione che segue.<br />	<br />
			1.1.Preliminarmente il Collegio rileva che non sussistono le ragioni processuali per disporre la sospensione del presente processo in attesa della decisione del Giudice civile adito sulla querela di falso proposta dall’appellata società Nidaco, in quanto:<br />	<br />
			a) come chiarito nella parte in fatto della presente decisione, la statuizione espulsiva resa nei confronti dell’appellante e della cui legittimità si controverte si regge su due autonomi ed indipendenti pilastri motivazionali; in simile situazione, la infondatezza dell’appello anche con riferimento ad uno soltanto di questi renderebbe priva di interesse la disamina delle doglianze investenti l’altro caposaldo espulsivo; come è noto infatti, allorquando un provvedimento si fonda su una pluralità di argomenti autonomi, è sufficiente accertare la resistenza di uno solo di essi ai mezzi di impugnazione per escluderne l’annullamento (da ultimo Ad. Plen., n. 5 del 2015, § 9.3.4.3);<br />	<br />
			b) in relazione al giudizio in trattazione, come meglio si vedrà in prosieguo, è dirimente la circostanza che appaia immune da vizi la nota della stazione appaltante 26 agosto 2014, n.4677 (impugnata in primo grado con motivi aggiunti), che confermava la decadenza della odierna appellante dalla posizione di prima classificata sulla base dell’ulteriore rilievo della irregolarità della posizione contributiva dell’ing. Giuliani sulla scorta della comunicazione Inarcassa 22 luglio 2014, n.795190 che ha certificato la irregolarità contributiva dell’ing. Luigi Giuliani alla data del 20.11.2013, divenuta regolare in data 13 dicembre 2013.<br />	<br />
			c) né potrebbe validamente sostenersi che avendo la Sezione autorizzato con l’ordinanza collegiale n. 4959/2015 la proposizione della querela di falso ed avendo la appellata società Nidaco provato di avere introdotto tale giudizio innanzi al competente giudice civile, questo Collegio debba obbligatoriamente disporre la sospensione del presente giudizio, in quanto una simile conclusione:<br />	<br />
			I) non è desumibile dal tenore della ordinanza collegiale, che ha unicamente concesso il termine per proporre la querela di falso ma non si è soffermata sulla rilevanza della medesima nel presente giudizio;<br />	<br />
			II) collide – per quanto si è prima appena chiarito, e per quanto ci si accinge di seguito a spiegare- con la consolidata giurisprudenza amministrativa (<em>ex aliis</em>, ancora di recente Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2016 n. 221) secondo cui “<em>la presentazione innanzi al giudice ordinario di una querela di falso rispetto ad atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialità</em>.”<br />	<br />
			1.2.Posto che la proposta querela di falso non possiede portata pregiudiziale sull’odierno giudizio di appello, va quindi respinta, a mente dell’art. 77, co.2, c.p.a. l’istanza di sospensione del presente giudizio articolata da parte appellata.<br />	<br />
			2. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che:<br />	<br />
			a) a cagione della palese infondatezza del ricorso di primo grado e dei correlati motivi aggiunti, può prescindersi, nell’ottica della decisione della causa secondo la ragione più liquida (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015), dall’esame di tutte le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità che le parti hanno sollevato reciprocamente in relazione all’appello, al ricorso principale, ai motivi aggiunti ed al ricorso incidentale di primo grado;<br />	<br />
			b) Inarcassa non avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale la sentenza di primo grado sulla questione relativa alla carenza di giurisdizione del G.A. a conoscere delle controversie tra Ente previdenziale e società destinataria del Durc in ordine alla regolarità contributiva di quest’ultima in quanto la sentenza di primo grado non si era pronunciata sul punto; l’Ente ha infatti riproposto tempestivamente, a mente dell’art. 101, co.2, c.p.a., l’eccezione di difetto di giurisdizione non esaminata in primo grado (appello notificato in data 27 marzo 2015, memoria di costituzione del 24 aprile 2015); inoltre, poiché su tale questione pacificamente non si era formato alcun giudicato neppure implicito, il rilievo poteva essere effettuato d’ufficio dal giudice d’appello (cfr. su entrambe le questioni i principi di diritto espressi da Cons. Stato, Sez. V, n. 5401 del 2015; Ad. plen., 5 del 2015).<br />	<br />
			3.Ciò premesso, la evidente infondatezza dell’appello principale nella parte in cui ha sostenuto e ribadito la illegittimità della nota della stazione appaltante 26 agosto 2014, n.4677 (impugnata in primo grado con motivi aggiunti), che aveva confermato la decadenza della odierna appellante dalla posizione di prima classificata sulla base dell’ulteriore rilievo della irregolarità della posizione contributiva dell’ing. Giuliani consente, nella logica della “ragione più liquida” (cfr. Ad. plen. n. 5 del 2015) di esaminare prioritariamente detto profilo di censura.<br />	<br />
			3.1. Il T.a.r. (capo 15 della sentenza impugnata) come succintamente riferito nella parte in fatto della presente decisione, ha assorbito tale problematica avendo ritenuto infondato il ricorso di proposto avverso il primo profilo espulsivo ravvisato dalla stazione appaltante.<br />	<br />
			3.2. Ritiene il Collegio che tutte le censure proposte in primo grado e reiterate in appello avverso la nota della stazione appaltante 26 agosto 2014, n.4677 che ha confermato la decadenza della odierna appellante dalla posizione di prima classificata sulla base dell’ulteriore rilievo della irregolarità della posizione contributiva dell’ing. Giuliani siano infondate.<br />	<br />
			3.3. Invero risulta incontestato che:<br />	<br />
			a) la società Me Appalti s.r.l. aveva partecipato alla procedura evidenziale per cui è causa ed aveva indicato per la progettazione il raggruppamento temporaneo di professionisti formato dalla R4M Engineering s.r.l. (Capogruppo Mandataria) e dall’Ing. Luigi Giuliani (mandante);<br />	<br />
			b) la R4M Engineering s.r.l. (Capogruppo Mandataria) e l l’Ing. Luigi Giuliani (mandante) in data 15.11.2013 avevano dichiarato congiuntamente di partecipare come a.t.i. alla gara;<br />	<br />
			c) l’Ing. Luigi Giuliani disponeva dei due DURC rilasciatigli dall’Inarcassa il 10.7.2013 (scadenza il 10.11.2013) ed il 30.9.2013 (scadenza il 30.1.204) e del Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps il 4.11.203, con scadenza il 4.3.2014; il 8.11.203 aveva sottoscritto la dichiarazione con cui attestava di essere in regola sotto il profilo contributivo e di non avere commesso alcuna violazione;<br />	<br />
			d) Inarcassa con nota 22 luglio 2014, n.0795190 ha certificato la irregolarità contributiva dell’ing. Luigi Giuliani alla data del 20 novembre 2013,<br />	<br />
			e) la sussistenza di tale irregolarità, in punto di fatto, non è contestata, in quanto parte appellante ammette (pag. 12 dell’atto di appello) che si fondava sul mancato versamento entro il 30 agosto 2013 della somma di Euro 7.134,44.<br />	<br />
			3.4. Le censure di parte appellante volte a contestare la statuizione espulsiva resa dalla stazione appaltante (<em>rectius</em>: la “conferma”, per altra e distinta ragione della statuizione espulsiva già resa nei confronti dell’appellante) ai sensi dell&#8217;art. 38 comma 1, lett. i), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, si fondano sulla circostanza che l’Ing. Giuliani aveva presentato, in data 25.11.2013 domanda di ravvedimento operoso, e sulla omissione da parte dell’Inarcassa degli incombenti previsti dall’ art. 31 comma 8 del dL n. 69/2013 di guisa che alcuna “irregolarità contributiva” sarebbe stata ravvisabile, e, di conseguenza la statuizione “confermativa” della esclusione sarebbe stata illegittima<br />	<br />
			3.5. La tesi sostenuta da parte appellante ha trovato condivisione, in passato, in alcune decisioni della giurisprudenza (<em>ex aliis</em>&nbsp;Cons. Stato, Sez. V, n. 5064/2014) tanto che con ordinanza n. 4540 del 29/09/2015 questa Quarta Sezione ha deferito la disamina dell’intera questione controversa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.<br />	<br />
			3.6. Con due decisioni “gemelle” rese alla camera di consiglio del 9 dicembre 2015 (sentenze n. 5 e 6 del 2016 depositate il 29.2.2016), l’Adunanza Plenaria ha preso decisamente posizione in senso contrario alla tesi patrocinata da parte appellante, evidenziando che:<br />	<br />
			a) anche dopo l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, doveva darsi continuità all&#8217;indirizzo interpretativo secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l&#8217;impresa deve essere in regola con l&#8217;assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell&#8217;offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell&#8217;obbligazione contributiva;<br />	<br />
			b)l&#8217;art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 non aveva in alcun modo modificato la disciplina dettata dall&#8217;art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e che, pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trovi applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall&#8217;impresa ai fini della partecipazione alla gara;<br />	<br />
			c) l&#8217;istituto dell&#8217;invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall&#8217;impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell&#8217;autodichiarazione, con la conseguenza che ogni controversia avente ad oggetto la mancata regolarizzazione, da parte dell’ente previdenziale, della posizione contributiva del debitore, appartiene alla giurisdizione del giudice del lavoro (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, n. 1321 del 2015).<br />	<br />
			3.7. Affermati i superiori principi, non resta al Collegio che richiamare il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 09/02/2011, n. 3169) secondo il quale&nbsp;<em>“il g.a. che ha valutato il contenuto delle certificazioni relative alla regolarità della posizione contributiva delle imprese concorrenti, perché la stessa costituisce requisito di ammissione alle gare per l&#8217;affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, non opera alcun sconfinamento dai limiti esterni della sua giurisdizione</em>”, ed il parimenti consolidato orientamento della Corte giustizia UE (sez. X, 10/07/2014, n. 358 ) che ha avuto modo di precisare che&nbsp;<em>“gli artt. 49 e 56 Tfue, nonché il principio di proporzionalità, vanno interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all&#8217;art. 7, lett. c), della direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (Ce) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l&#8217; amministrazione aggiudicatrice ad escludere dalla procedura un offerente responsabile di un&#8217;infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali, qualora lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate sia di importo superiore, al contempo, a Euro 100 e al 5% delle somme dovute.”</em>).<br />	<br />
			3.7.1. Quanto al profilo in ultimo evidenziato, è noto al Collegio che di recente la Sezione (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/03/2015, n. 1236) ha rimesso alla Corte di giustizia Ue la questione se l&#8217;art. 45 della direttiva 18/2004, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli artt. 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell&#8217;ambito di una procedura d&#8217;appalto sopra soglia, consenta la richiesta d&#8217;ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall&#8217;operatore economico — il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità — e comunque non più sussistente al momento dell&#8217;aggiudicazione o della verifica d&#8217;ufficio.<br />	<br />
			Il Collegio ritiene però che, nel caso di specie, vada valorizzata la disomogeneità della situazione oggetto di disamina rispetto a quella vagliata dalla Sezione in occasione della suindicata ordinanza (nel caso in esame l’Ing. Giuliani conosceva la irregolarità della propria situazione contributiva) e vada data continuità, quindi, all’orientamento della Sezione secondo cui&nbsp;<em>“la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l&#8217;aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.”</em>&nbsp;(Cons. Stato, Sez. V, n. 1321 del 2015 cit.).<br />	<br />
			3.8. Tali conclusioni, che il Collegio condivide e fa proprie, non sono scalfite dalle critiche contenute nell’appello, né potrebbero in materia assumere rilievo (come adombrato nell’appello, laddove si fa riferimento senza fornire ulteriori specificazioni ad una dolorosa vicenda personale che avrebbe interessato l’Ing. Giuliani), le motivazioni personali che resero possibile tale inadempimento all’obbligo previdenziale &#8211; presidiato da norme cogenti e di diritto pubblico- dal che consegue che:<br />	<br />
			a) va dichiarata la infondatezza del ricorso di primo grado (e dei corrispondenti motivi riproposti in appello) volti a contestare la esclusione della ditta ME dalla gara indetta dalla stazione appaltante quale conseguenza dello stato di irregolarità contributiva/previdenziale in cui versava l’Ing. Giuliani;<br />	<br />
			b) va dichiarato improcedibile per carenza di interesse l’appello principale laddove critica la “prima” causa escludente dalla gara ravvisata dalla stazione appaltante nei confronti della società ME;<br />	<br />
			c) deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse il riproposto ricorso incidentale di primo grado correttamente non esaminato dal T.a.r.;<br />	<br />
			d) va consequenzialmente confermata la impugnata decisione sia pure con diversa motivazione.<br />	<br />
			4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante<em>, ex plurimis</em>, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).<br />	<br />
			4.2.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />	<br />
			5. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
			a) respinge l’istanza di sospensione dell’odierno giudizio di appello;<br />	<br />
			b) in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile l’appello principale;<br />	<br />
			c) conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;<br />	<br />
			d) condanna l’appellante società Me Appalti s.r.l. al pagamento delle spese e gli onorari del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, società Nidaco Costruzioni s.r.l., ed Inarcassa nella misura di Euro tremila (€ 3000//00) per ciascuna di esse, oltre accessori come per legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali al 15%);<br />	<br />
			e) dispone che il contributo unificato del presente grado di giudizio resti a carico dell’appellante e che quest’ultima rifonda il contributo unificato versato dalla società Nidaco Costruzioni s.r.l in relazione al ricorso incidentale di primo grado.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Vito Poli, Presidente<br />	<br />
			Fabio Taormina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Andrea Migliozzi, Consigliere<br />	<br />
			Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
			Oberdan Forlenza, Consigliere				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 20/04/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-4-2016-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2016 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2725/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2725/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2725</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. I.M.A. Industria Meccanica Arcorese s.p.a. (Avv. A. Lamantia ) contro l’Interporto Toscano “A. Vespucci” (Avv. G. Toscano) e nei confronti di Costruzioni Zinzi s.r.l. (Avv.ti D.O. Schettini ed E. Schettini) sull&#8217;applicabilità della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. 1034/1971 anche alla riassunzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2725/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2725/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> I.M.A. Industria Meccanica Arcorese s.p.a. (Avv. A. Lamantia ) contro l’Interporto Toscano “A. Vespucci” (Avv. G. Toscano) e nei confronti di Costruzioni Zinzi s.r.l. (Avv.ti D.O. Schettini ed E. Schettini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;applicabilità della dimidiazione dei termini ex art. 23 bis L. 1034/1971 anche alla riassunzione del giudizio interrotto per intervenuto fallimento d&#8217;una parte</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Dimidiazione dei termini processuali ex art. 23 bis L. 1034/1971 &#8211; si applica anche al termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrotto per intervenuto fallimento d&#8217;una parte</span></span></span></p>
<hr />
<p>La dimidiazione dei termini processuali (nelle materie indicate dall’art. 23 bis L. 1034/1971) si applica anche al termine semestrale per la riassunzione del giudizio interrotto per intervenuto fallimento d&#8217;una parte. Ne consegue l’estinzione del giudizio riassunto oltre il termine di tre mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 682/04 proposto da </p>
<p><b>I.M.A. Industria Meccanica Arcorese s.p.a.</b>, con sede in Trucazzano (MI), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Luigi Martelli, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Ricciarello Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Armando Lamantia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Iacopo Di Passio, in Firenze, via Zara n. 7,</p>
<p></p>
<p align=center>cntro</p>
<p><i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
<b>Interporto Toscano “A. Vespucci”</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Toscano con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p><b><br />
e nei confronti<br />
</b>di Costruzioni Zinzi s.r.l., con sede in Catanzaro, in persona del legale rappresentante, dott.sa Raffaella Zinzi, in proprio e quale capogruppo della costituenda A.T.I. con Teknosonda s.r.l., Gimet s.r.l. e Parrotta geom. Nicola, rappresentata e difesa dall’avv. Dario O. Schettini e dall’avv. Emma Schettini presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Firenze, via Frà Bartolommeo n. 23, </p>
<p><b>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
</b>del verbale del 30 gennaio 2004, nonché della relazione del responsabile del procedimento con i quali, a seguito di verifiche sulle giustificazioni presentate dall&#8217;ATI Costruzioni Zinzi, aggiudicava alla medesima i lavori di costruzione del magazzino generale di logistica area nord-est con opere di urbanizzazione e sistemazioni esterne, con un ribasso del 26,373% sull&#8217;importo base d&#8217;asta, nonché di ogni altro atto allo stato non conosciuto che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente.</p>
<p><b><br />
e per la condanna</b><br />
dell&#8217;amministrazione intimata alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni, quantificati nella misura del 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta, corrispondente al mancato utile della ricorrente, e in ogni caso nella misura che si riterrà di legge.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Vista l’ordinanza n. 462/04 di rigetto dell’istanza cautelare;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il 19 maggio 2004;<br />
Visto il ricorso incidentale il 21 aprile 2004;<br />
Visto l’atto di riassunzione del giudizio notificato il 4 ottobre 2005;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 maggio 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>L&#8217;Ente Interporto toscano Amerigo Vespucci indiceva una gara per la costruzione del magazzino generale di logistica area nord-est, con opere di urbanizzazione e sistemazioni esterne, per un importo base d&#8217;asta di € 13.751.739,77 da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 bis, della legge n. 109/1994.<br />
A seguito dell&#8217;apertura delle buste contenenti le offerte economiche, la commissione di gara individuava 4 offerte anomale, fra cui quella della società controinteressata che si collocava al primo posto avendo offerto il ribasso più alto, pari al 26, 373%.<br />
La commissione procedeva, quindi, a sottoporre il giudizio di congruità le 4 offerte risultate anomale richiedendo a ciascuna delle ditte ulteriori giustificazioni, ritenendo insufficienti quelle già prospettate in sede di presentazione dell&#8217;offerta. Il sub procedimento di verifica si concludeva con l&#8217;accoglimento delle giustificazioni fornite dalla Costruzioni Zinzi, mentre l&#8217;offerta dell&#8217;odierna ricorrente, pur risultata congrua, si collocava al secondo posto.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara con riferimento all’art. 21, comma 1 bis, della l. n. 109/1994.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ordinanza n. 462 depositata il 21 aprile 2004 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 maggio 2004 e ritualmente depositato la società ricorrente ha impugnato, altresì, l’atto di aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi deducendo le medesime censure sopra riportate.<br />
Costituendosi in giudizio, la società controinteressata ha, altresì, notificato, in data 22 aprile 2004, ricorso incidentale avverso la relazione del responsabile del procedimento del 23 gennaio 2004 in relazione alla parte in cui dichiara congrua l&#8217;offerta presentata dall&#8217;ATI ricorrente, deducendo le seguenti doglianze:<br />
1. Eccesso di potere per manifesta illogicità del provvedimento e manifesta contraddittorietà della motivazione. <br />
Nelle more del giudizio la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano depositata il 21 febbraio 2005. Ricevuta l&#8217;autorizzazione del giudice delegato, il curatore del fallimento, con atto notificato il 4 ottobre 2005 e depositato il successivo 14 ottobre, ha riassunto il giudizio, insistendo per l&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria di cui al ricorso principale.<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto con il quale l’Interporto Toscano “A. Vespucci” ha aggiudicato alla Costruzioni Zinzi s.r.l., quale capogruppo della costituenda A.T.I. con Teknosonda s.r.l., Gimet s.r.l. e Parrotta geom. Nicola, l’appalto dei lavori di costruzione del magazzino generale di logistica area nord-est con opere di urbanizzazione e sistemazioni esterne, con un ribasso del 26,373% sull&#8217;importo base d&#8217;asta, di € 13.751.739,77.<br />
Come già riferito in narrativa, nelle more del giudizio la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano depositata il 21 febbraio 2005. Previo rituale autorizzazione del giudice delegato, il curatore del fallimento, con atto notificato il 4 ottobre 2005 e depositato il successivo 14 ottobre, ha riassunto il giudizio, insistendo per l&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria.<br />
Con una memoria depositata il 6 aprile 2000 l&#8217;Interporto Toscano ha fra l&#8217;altro eccepito l&#8217;inesistenza dell&#8217;istanza di riassunzione, in quanto asseritamente sottoscritta dal solo curatore del fallimento e non anche dal suo difensore, nonché la tardività della stessa istanza, in violazione dell&#8217;art. 24 della legge n. 1034/1971.<br />
Quest&#8217;ultima eccezione si palesa fondata.<br />
È necessario in proposito rammentare che, con nota del 22 febbraio 2005, la società controinteressata ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto di appalto l&#8217;oggetto della gara e, conseguentemente, la Stazione appaltante ha proceduto allo scorrimento della graduatoria a suo tempo formata dalla commissione di gara, sollecitando in tal senso la società ricorrente.<br />
In tale circostanza l&#8217;amministrazione è venuta a conoscenza della dichiarazione di fallimento di cui era stato oggetto la società ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata e non contestata da controparte.<br />
Ne discende che almeno dalla metà del mese di marzo 2005 ha cominciato a decorrere il termine semestrale per la riassunzione del giudizio ex art.24, comma 2, della legge n. 1034/1971.<br />
Va peraltro rilevato che a mente dell’art. 23 bis della stessa legge “<i>nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:…i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ….I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso</i>”.<br />
Posto che, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2003 n. 5897 e Sez. IV, 14 maggio 2004 n. 3050; e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2005 n. 945), il dimezzamento dei termini processuali concerne tutti i termini processuali, compreso quello per il deposito del ricorso, non v’è motivo di escludere a tal fine quello relativo alla riassunzione del processo, atteso l’evidente intento acceleratorio perseguito dal Legislatore con la norma in questione. <br />
D’altro canto, con riferimento all’analoga disposizione contenuta nell’art. 19 del d.l. n. 67/1997 questo Tribunale aveva già affermato l’applicabilità del dimezzamento dei termini processuali anche a quello stabilito dall&#8217;art. 24, comma 2°, l. n. 1034 del 1971, per la riassunzione del processo interrotto a seguito di dichiarazione di fallimento (TAR Toscana, sez. II, 8 giugno 2000, n. 1123).<br />
Rilevato, quindi, che l’atto di riassunzione è stato notificato ben oltre i tre mesi dalla data di conoscenza dell’evento interruttivo, per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato estinto.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 23 maggio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2006</p>
<p>Firenze, lì  13 GIUGNO 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2006-n-2725/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2006 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Lamberti A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia (avv.ti Alberti e Romanelli) c/ Publitop s.r.l. (avv.ti Siboldi e Barbantini Fedeli) – S.I.D. s.a.s. (n.c.) le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice che rilascia una fideiussione e l&#8217;impresa partecipante alla gara vanno interpretate secondo buona fede</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Lamberti<br /> A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia (avv.ti Alberti e Romanelli) c/ Publitop s.r.l. (avv.ti Siboldi e Barbantini Fedeli) – S.I.D. s.a.s. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice che rilascia una fideiussione e l&#8217;impresa partecipante alla gara vanno interpretate secondo buona fede</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – garanzia – per la mancata sottoscrizione del contratto – termine di durata – polizza fidejussoria – interpretazione – criterio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice e l’impresa partecipante ad una gara vanno interpretate secondo un criterio di buona fede (nella specie, si è ritenuto che le clausole della polizza fidejussoria allegata dall’impresa esclusa erano sicuramente suscettibili di garantire l’Ente appaltante per il periodo di tempo indicato nella clausola del bando senza esporlo ad alcuna eccezione da parte della Compagnia, tenuta a rivalersi nei soli confronti del contraente per l’eventuale maggior periodo di validità della fideiussione prestata a copertura assicurativa della cauzione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice che rilascia una fideiussione e l’impresa partecipante alla gara vanno interpretate secondo buona fede</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2725/04 REG.DEC.<br />
N. 6315 REG.RIC ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n: 6315/2003, proposto</p>
<p> da <b>A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia</b>, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Piergiorgio Alberti e dall’avv. Guido Francesco Romanelli e elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Cosseria, n. 5.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Publitop s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. E. Siboldi che, unitamente all’avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli la rappresenta e difende e elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 14 presso lo studio della seconda;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>S.I.D. s.a.s.</b> non costituita in giudizio.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR  della Liguria  del 1° marzo 2003, n. 235/2003 che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla gara d’appalto per pubblico incanto indetta dall’Azienda per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli impianti per affissione; e di ogni altro atto presupposto o conseguente.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dalla Publitop s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 Gennaio 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Piergiorgio Alberti per l’appellante e Arturo Meo per delega dell’avv. Maria Teresa Barbantini per l’appellata.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso della Publitop s.r.l. contro l’esclusione dalla gara d&#8217;appalto per pubblico incanto, indetta dall&#8217;Azienda Speciale Tributi della città di Imperia con il bando per l&#8217;affidamento della fornitura e posa in opera degli impianti per le affissioni, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 dicembre 2001.<br />
L’esclusione era stata comminata sul rilievo che la polizza fideiussoria di cauzione provvisoria pari a 20.000,00 Euro della Assicurazioni Generali non fosse conforme all’art. 8 del bando avendo validità di centosettantotto giorni invece che centottanta dalla data di presentazione dell’offerta.<br />
Ad avviso del primo giudice, è sempre necessario distinguere la durata della polizza fideiussoria da quella relativa alla pattuizione interna, sia anche quando i termini di durata della polizza coincidano con quelli prescritti dal bando, sia quando ciò con avvenga: l’amministrazione procedente non avrebbe potuto omettere di esaminare le condizioni generali di contratto ed escludere, quindi, un concorrente per la sola durata formale della polizza, come ha fatto la Commissione di gara che ha escluso l’appellata Publitop sulla base del contenuto letterale del solo frontespizio della polizza, il cui negozio sottostante avrebbe comunque dovuto indurla ad invitare la ricorrente a sciogliere il dubbio sulla durata effettiva del contratto. Tale necessario scrutinio avrebbe, invero, consentito anche di pervenire, cognita causa, allo stesso risultato di esclusione della ricorrente: la variegata modulistica impiegata dagli istituti assicurativi unitamente alla richiamata struttura negoziale complessa della fideiussione non consentivano, tuttavia, di sopravvalutare tout court l’elemento formale della sedes materie.<br />
Nell’appello proposto avverso la decisione l’AST S.p.A ha ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in mancanza d’impugnativa dell’espressa clausola del bando di gara, che subordinava la validità della garanzia al decorso del termine di centottanta giorni. Ha poi addotto l’infondatezza delle censure accolte dalla decisione impugnata, stante la prestazione di garanzia fideiussoria per un periodo più breve di quello prescritto e data l’irrilevanza degli accordi fra il fideiussiore ed il beneficiario del contratto rispetto ai terzi, come deve considerarsi la stazione appaltante. Parimenti irrilevante sarebbe la precisazione in data 5.3.2002 rilasciata dalle Assicurazioni generali, ove si dà atto che la cauzione provvisoria sarebbe rimasta in essere sino alla svincolo da parte del beneficiario come da art. 1 delle condizioni generali di assicurazione. Al fine di desumere la durata della garanzia, sarebbero infatti inopponibili alla stazione appaltante le pattuizioni interne fra compagnia assicuratrice e impresa concorrente. La sentenza appellata non era poi da condividere sul punto che la commissione di gara avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla Publitop, in quanto tale onere può essere fatto valere per supplire a carenze documentali e non per integrare requisiti carenti nelle condizioni di partecipazione alla gara.<br />
Nel costituirsi in giudizio, la società Publitop ha addotto l’infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Nell’appello avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto il ricorso della Publitop s.r.l. -esclusa dall’appalto indetto per la fornitura e posa in opera degli impianti di affissione- l’A.S.T. (Azienda Speciale Tributi della città di Imperia) ha ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnativa della clausola del bando che espressamente prescriveva in centottanta giorni la durata della garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario mediante fideiussione bancaria o assicurativa in luogo della cauzione provvisoria di ventimila euro.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Oggetto d’impugnazione non è invero la clausola riportata punto 8 lettera f) VIII periodo del bando di gara, ma l’applicazione che ne ha fatto la Commissione giudicatrice nell’escludere la Publitop nel corso delle operazioni di verifica delle offerte: la Commissione ha infatti ritenuto la documentazione della partecipante non in possesso dei requisiti sulla sola base dell’indicazione della decorrenza (dalle ore 24 dell’8 febbraio 2002 sino alle ore 24 dell’8 agosto 2002) riportata nella polizza fideiussoria delle Assicurazioni Generali. E ciò senza considerare il contenuto del contratto nel suo insieme oppure chiedere chiarimenti in merito, come previsto in tema di giusto procedimento dall’art. 3 della legge n. 2421/90 nonché dall’art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e dall’art. 16 del D.Lgs n. 157/95.<br />
La riconducibilità della lesione non alla specifica clausola, ma alle modalità seguite dalla Commissione aggiudicatrice nell’interpretarne e nell’applicarne il contenuto, vale a superare la necessità di impugnare direttamente il bando di gara, come ha sostenuto il primo giudice, la cui decisione deve essere confermata in punto di rito.<br />
Le censure al merito della decisione si incentrano per un verso sulla difformità del contenuto della polizza fideiussoria rispetto alle condizioni del bando di gara e, per altro verso, sull’inesistenza di un vero e proprio obbligo dell’amministrazione di chiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione presentata: sotto il primo aspetto sarebbe invalicabile il contenuto facciale della polizza e sotto il secondo sarebbe ravvisabile in calo all’amministrazione una semplice facoltà, il cui mancato avvalimento da parte della Commissione non è suscettibile di inficiarne l’operato.<br />
Gli assunti dell’appellante sono da disattendere sotto ambedue e profili.<br />
È innanzitutto apodittico l’assunto dell’appellante secondo cui le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto di assicurazione &#8211; perché riferite ai rapporti interni fra compagnia assicuratrice e impresa concorrente- non possano essere utilizzate al fine di desumere la durata della garanzia esterna sì che il termine del rapporto fideiussorio doveva riportarsi unicamente a quanto enunciato nel frontespizio della polizza.<br />
Va ricordato al proposito che la regola di interpretazione del negozio giuridico comporta l’onere di considerare le clausole del contratto nel loro complesso (art. 1363 c.c.) indagando dell’intenzione reale dei contraenti e valutando il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.).<br />
Secondo le condizioni generali di assicurazione, riportate sul retro del certificato di assicurazione e richiamate nella descrizione dell&#8217;oggetto della polizza, la Società Assicurazioni Generali, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della ditta obbligata, si costituiva fideiussore nell&#8217;interesse della ditta medesima, per le somme che questa fosse  tenuta a corrispondere all&#8217;Ente appaltante in virtù degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla gara di appalto indicata nella polizza. Il periodo di durata stabilito nella polizza aveva rilievo solo con riferimento alla determinazione del premio spettante alla società assicuratrice, nei cui confronti l’assicurato era tenuto a pagare un supplemento di premio qualora la liberazione fosse avvenuta dopo il termine … esclusa ogni eccezione nei confronti dell’ente appaltante.<br />
Interpretate secondo un criterio di valutazione in buona fede, le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice e l’impresa partecipante alla gara erano sicuramente suscettibili di garantire l’Ente appaltante per il periodo di tempo indicato nella clausola del bando senza esporlo ad alcuna eccezione da parte della Compagnia, tenuta a rivalersi nei soli confronti del contraente per l’eventuale maggior periodo di validità della fideiussione prestata a copertura assicurativa della cauzione.<br />
La reale portata del rapporto per il periodo richiesto dal bando era del resto confermato anche dalla c.d. &#8220;appendice di polizza&#8221; datata 5 marzo 2002 e trasmessa all&#8217;Amministrazione dal legale della Publitop successivamente all’esclusione: in quella sede era  meglio specificata la reale durata della garanzia, nei cui confronti appariva doveroso per l’Amministrazione rivaluta la portata “facciale” del frontespizio del documento recante i temimi di durata.<br />
È pertanto parimenti indimostrata l’univocità del termine finale di durata della garanzia per la stazione appaltante riportata sul frontespizio della polizza fideiussoria, come anche ha sostenuto l’appellante. L’obbligo assunto dalla società assicuratrice di non liberarsi prima della fine della procedura di gara e sino a quando la stazione appaltante avesse ritenuto necessaria la copertura cauzionale, consentiva di rapportare il termine indicato ai rapporti fra la compagnia ed il contraente privato, tenuto ad un maggior onere economico per il prolungamento della garanzia a vantaggio della stazione appaltante secondo quanto espressamente richiesto dal bando.<br />
La reale portata della garanzia idonea ad espletare gli effetti propriamente voluti dall’amministrazione e dal contraente -soltanto in capo al quale rimaneva l’obbligo dei conguagli da determinare in base all’effettiva durate dalla copertura fideiussoria- vale ad escludere ogni violazione della par condicio e ad attivare l’obbligo dell’amministrazione richiedere i necessari chiarimenti come oramai postula l’applicazione del principio del gusto procedimento, affermato da questo stesso Consiglio in una precedente analogo (Cons. Stato, V, 1 ottobre 2000, n. 5194).<br />
La possibilità che l’art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e l’art. 16 del D.Lgs n. 157/95 pone a carico delle amministrazioni di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, rappresenta concreta applicazione e completamento del criterio del giusto procedimento introdotto dell’art. 3 della legge n. 241/90. Criterio la cui violazione ben può essere riconosciuta sintomatica di un comportamento –non necessariamente in mala fede- dell’amministrazione che, in luogo di valutare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni del bando di gara, ha ritenuto fermarsi al contenuto estrinseco e formale del documento recante i requisiti della fideiussione, senza valutare la possibilità di ammettere parimenti la ricorrente alla gara, in ossequio alla regola di maggior concorrenzialità.<br />
La sentenza di primo grado va conclusivamente confermata e respinto l’appello dell’A.S.T. Le spese di giudizio vanno compensate per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello, confermando la decisione impugnata e compensa fra le parti le spese del presente grado<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Gennaio 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Emidio Frascione 	Presidente<br />	<br />
Cons. Raffaele Carboni 	Consigliere<br />	<br />
Cons. Paolo Buonvino   	Consigliere<br />	<br />
Cons. Cesare Lamberti  	Consigliere, est.<br />	<br />
Cons. Aldo Fera  	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 4 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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