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	<title>272 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>272 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Decreto &#8211; 24/11/2020 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-decreto-24-11-2020-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-decreto-24-11-2020-n-272/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Decreto &#8211; 24/11/2020 n.272</a></p>
<p>Fabio Donadono Presidente; PARTI: (-OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà  sulla minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e quale genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-decreto-24-11-2020-n-272/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Decreto &#8211; 24/11/2020 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-decreto-24-11-2020-n-272/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Decreto &#8211; 24/11/2020 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Donadono Presidente; PARTI:  (-OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà  sulla minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e quale genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS-in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  su sui figli minori -OMISSIS-OMISSIS, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sui figli minori -OMISSIS-OMISSIS, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Marchitelli, Anna Rosa Ferrara e Alessandra Sarlo, domiciliati per legge presso la Segreteria del T.A.R. Basilicata in Potenza, via Rosica, 89)</span></p>
<hr />
<p>Ancora una pronuncia cautelare monocratica sul tema delle restrizioni, per motivi di salute pubblica, alla didattica in presenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; tutela cautelare &#8211; cautela monocratica &#8211; ratio e finalità  &#8211; &#8220;estrema gravità  ed urgenza&#8221; ex art. 56 C.P.A. &#8211; identificazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività  della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento nell&#8217;art. 1 c.p.a., negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben pìù lunghi di quelli operativi dell&#8217;attività  amministrativa) non devono comportare un pregiudizio per la parte che abbia ragione: alla luce di tali principi, che sono a fondamento della giustizia amministrativa, occorre seguire canoni interpretativi costituzionalmente orientati per ricavare il senso di una &#8220;estrema gravità  ed urgenza&#8221; nel caso in cui il provvedimento lesivo abbia un orizzonte temporale che non raggiunge la data della prima camera di consiglio utile.</em><br /> <em>In tale ipotesi, in cui è la durata stessa del provvedimento impugnato a &#8220;non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio&#8221;, i presupposti per accedere alla tutela cautelare in sede monocratica non possano essere sostanzialmente diversi da quelli usualmente considerati in sede collegiale, sotto il profilo sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/11/2020<br /> <strong>N. 00272/2020 REG.PROV.CAU.</strong><br /> <strong>N. 00479/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>DECRETO</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 479 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà  sulla minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e quale genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- in proprio e quale genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sul figlio minore -OMISSIS&#8211;OMISSIS-in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  su sui figli minori -OMISSIS-OMISSIS, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sui figli minori -OMISSIS-OMISSIS, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità  di genitore esercente la potestà  sulla figlia minore -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Marchitelli, Anna Rosa Ferrara e Alessandra Sarlo, domiciliati per legge presso la Segreteria del T.A.R. Basilicata in Potenza, via Rosica, 89;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Basilicata, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> dell&#8217;Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020, recante per oggetto &#8220;Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell&#8217;articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell&#8217;articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità  pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19&#8221;; ove occorra, se esistente, della nota inviata dal Presidente della Regione all&#8217;Ufficio Scolastico Regionale; laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell&#8217;interesse dei ricorrenti, di ogni altra determinazione e/o di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonchè dei pareri preordinati al provvedimento impugnato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a.;<br /> Premesso che:<br /> &#8211; con decreto presidenziale n. 271 del 20/11/2020 è stato disposto il deposito, da parte della Regione intimata, di tutti gli atti e documenti in base ai quali è stata emanata l&#8217;ordinanza impugnata, nonchè di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sulle specifiche situazioni locali del sistema scolastico che imporrebbero nella regione una differenziazione delle modalità  di svolgimento della didattica rispetto al regime applicato a livello nazionale, nonchè sulle effettive capacità  funzionali e operative delle istituzione scolastiche in Basilicata relativamente all&#8217;impiego degli strumenti della didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado;<br /> &#8211; la Regione ha depositato in giudizio una relazione di chiarimenti con la relativa documentazione sulle ragioni delle determinazioni adottate;<br /> Considerato che:<br /> &#8211; in base all&#8217;art. 56 c.p.a., per l&#8217;adozione di un provvedimento cautelare monocratico, occorre necessariamente la sussistenza di una estrema gravità  ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla trattazione in sede collegiale nella prima camera di consiglio utile;<br /> &#8211; normalmente la &#8220;estrema gravità  ed urgenza&#8221; rappresentano unÂ <em>quid pluris</em> rispetto al danno grave ed irreparabile, che costituisce (unitamente ad un favorevole apprezzamento sulla fondatezza delle ragioni dedotte dagli interessati) il presupposto ordinario per l&#8217;accesso alla tutela cautelare, la cui concessione è riservata in via generale al Collegio;<br /> &#8211; orbene, nella specie, come giÃ  si è avvisato nel citato decreto monocratico n. 271, i ricorrenti, pur avendo prospettato circostanze che ragionevolmente sono pregiudizievoli nella rispettiva sfera giuridica personale, non hanno tuttavia dimostrato una &#8220;estrema gravità  ed urgenza&#8221;, secondo il normale significato di tali termini;<br /> &#8211; sennonchè è da considerare che la prima camera di consiglio utile per la trattazione della presente istanza cautelare è prevista in data 2/12/2020, laddove l&#8217;ordinanza impugnata è destinata ad esaurire i propri effetti entro e non oltre il 3/12;<br /> &#8211; pertanto, quando il collegio avrà  modo di esaminare le questioni sollevate con il ricorso in esame, sarà  praticamente venuto meno l&#8217;interesse ad una decisione cautelare e/o di merito;<br /> &#8211; ciò implica che la tutela cautelare invocata dai ricorrenti è destinata ad esaurirsi completamente nella presente sede monocratica;<br /> Tutto ciò premesso, va considerato che:<br /> &#8211; la tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività  della tutela giurisdizionale, che trova il suo fondamento nell&#8217;art. 1 c.p.a., negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben pìù lunghi di quelli operativi dell&#8217;attività  amministrativa) non devono comportare un pregiudizio per la parte che abbia ragione;<br /> &#8211; alla luce di tali principi, che sono a fondamento della giustizia amministrativa, occorre seguire canoni interpretativi costituzionalmente orientati per ricavare il senso di una &#8220;estrema gravità  ed urgenza&#8221; nel caso in cui il provvedimento lesivo abbia un orizzonte temporale che non raggiunge la data della prima camera di consiglio utile;<br /> &#8211; in tale ipotesi, in cui è la durata stessa del provvedimento impugnato a &#8220;non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio&#8221;, i presupposti per accedere alla tutela cautelare in sede monocratica non possano essere sostanzialmente diversi da quelli usualmente considerati in sede collegiale, sotto il profilo sia del <em>fumus boni iuris</em>, sia del <em>periculum in mora</em>; ciò (sia chiaro) a condizione che la parte ricorrente non abbia adottato comportamenti processuali dilatori, ma abbia anzi attivato senza indugi (come nella specie) gli strumenti di tutela previsti dall&#8217;ordinamento;<br /> &#8211; tra l&#8217;altro, considerazioni non dissimili hanno indotto a riconoscere, in casi particolari, l&#8217;appellabilità  innanzi al Consiglio di Stato del decreto cautelare monocratico emanato ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a. (cfr. Cons. St., Pres. sez. IV, decr. 7/12/2018, n. 5971; Pres. sez. III, 12/11/2020, n. 6535);<br /> Ritenuto, relativamente al danno, che:<br /> &#8211; il provvedimento impugnato, per quanto finalizzato a salvaguardare la salute pubblica, comporta una compressione di altri valori, del pari di rilevanza costituzionale ed ugualmente meritevoli di tutela non solo ed in primo luogo da parte dell&#8217;autorità  amministrativa, ma anche eventualmente in sede giudiziaria qualora il provvedimento vada ad incidere (come nella specie) nella sfera giuridica di soggetti determinati che si rivolgano al giudice amministrativo per ottenere protezione;<br /> &#8211; infatti, l&#8217;ordinanza impugnata, anche a voler prescindere dai lamentati riflessi lesivi di carattere economico, incide indubbiamente in maniera diretta e significativa sul diritto (di rilevanza primaria) allo studio, contemplato nell&#8217;art. 34 cost., collocato nel titolo II della carta costituzionale al pari dell&#8217;art. 32 concernente il diritto (ugualmente di rilevanza primaria) alla salute;<br /> Considerato che:<br /> &#8211; il DPCM 3/11/2020, recante nuove misure per il contrasto ed il contenimento dell&#8217;emergenza da Covid-19, contempla le modalità  di svolgimento dell&#8217;attività  didattica ed educativa modulandone le forme in base alla situazione di rischio epidemiologico delle singole regioni, &#8220;fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell&#8217;infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l&#8217;infanzia di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado&#8221; anche nell&#8217;ipotesi estrema di aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità  (cd. zona rossa); nelle altre aree del territorio nazionale, ivi comprese quelle caratterizzate da uno scenario di elevata gravità  (cd. zona arancione, come è il caso della Basilicata), è prevista e garantita la didattica in presenza per la scuola dell&#8217;infanzia, per la scuola primaria e per tutta la scuola secondaria di primo grado;<br /> &#8211; è da ritenere che l&#8217;Autorità  regionale abbia il potere di introdurre, motivatamente ed in via temporanea, le ulteriori restrizioni che giudica indispensabili qualora si riveli, per esempio, la necessità  di intervenire in particolari aree infraregionali a causa della specifica situazione locale, ovvero si riveli l&#8217;inadeguatezza delle misure di contenimento adottate nelle strutture scolastiche in particolari contesti; ciò, semprechè risulti insufficiente o inefficiente il ricorso a rimedi alternativi in grado di evitare o contenere l&#8217;applicazione delle restrizioni nella misura minima compatibile con le esigenze di sanità  pubblica;<br /> &#8211; sembra invece da escludere, in base al quadro normativo vigente evocato dai ricorrenti, che la Regione possa, in maniera generalizzata, modificare l&#8217;assetto organizzativo dell&#8217;attività  scolastica, alterando il quadro delle misure calibrate nel DPCM per effetto di un diverso apprezzamento dei parametri di rischio epidemiologico e delle misure di contenimento necessarie e sufficienti per fronteggiare la situazione quale risulta compendiata nei diversi &#8220;scenari&#8221; rappresentati e determinati dall&#8217;Autorità  governativa centrale;<br /> &#8211; inoltre, non sembra comunque che le misure adottate possano prescindere da una appropriata verifica ed una adeguata valutazione sulle effettive capacità  funzionali e operative, sotto il profilo organizzativo, delle risorse umane e delle dotazioni informatiche, nell&#8217;impiego di tale modalità  di svolgimento dell&#8217;attività  nelle istituzioni scolastiche cui viene imposta la didattica a distanza; poichè altrimenti l&#8217;inibitoria della didattica in presenza sarebbe equivalente in pratica ad una chiusura delle attività  scolastica, che con il DPCM si è voluto invece scongiurare, assumendo iniziative finalizzate, nell&#8217;apprezzamento della competente Autorità  ministeriale, a garantire il diritto allo studio mediante lo svolgimento della didattica in presenza, pur negli scenari peggiori;<br /> Ritenuto che:<br /> &#8211; dall&#8217;istruttoria disposta con il precedente decreto n. 271 emerge, ad una prima sommaria delibazione, che le determinazioni impugnate appaiono sorrette da circostanze e considerazioni che, sebbene idonee a dimostrare la presenza di criticità  nel sistema scolastico (anche se probabilmente non tipiche e particolari del contesto regionale), nondimeno non risultano del tutto coerenti ed aderenti con i principi sopra evidenziati concernenti il ruolo dell&#8217;Autorità  regionale nella modulazione degli interventi necessari al contenimento dell&#8217;emergenza sanitaria, nè risultano completamente esaustive relativamente alla possibilità  di garantire la continuità  didattica con la modalità  a distanza nella scuola primaria e secondaria di primo grado;<br /> &#8211; pertanto si ravvisano elementi sufficienti a giustificare l&#8217;adozione di misure cautelari provvisorie, efficaci nelle more dell&#8217;esame collegiale alla prima camera di consiglio utile;<br /> &#8211; al riguardo, il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti nella materia (primi tra tutti, ma non solo, il diritto alla salute e quello all&#8217;istruzione) spetta in primo luogo all&#8217;autorità  amministrativa, che ha gli strumenti e la competenza di merito per adottare le misure appropriate, anche alternative alla didattica a distanza, nell&#8217;ambito comunque del quadro normativo vigente, sulla cui osservanza il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi;<br /> &#8211; pertanto la tutela cautelare invocata dai ricorrenti può trovare soddisfacimento, senza pregiudizio per gli interessi pubblici affidati alla cura dell&#8217;Autorità  regionale, disponendo il riesame delle determinazioni adottate nella parte oggetto di impugnativa in questa sede alla luce anche delle indicazioni contenute nel presente decreto cautelare, fatta salva ovviamente ogni altra decisione spettante al collegio al quale va rimesso l&#8217;affare nella prossima camera di consiglio;</p>
<p> P.Q.M.<br /> in accoglimento per quanto di ragione dell&#8217;istanza in esame dispone il riesame <em>in parte qua</em> dell&#8217;ordinanza impugnata e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2/12/2020.<br /> Il presente decreto sarà  eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso il giorno 24 novembre 2020.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-decreto-24-11-2020-n-272/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Decreto &#8211; 24/11/2020 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-7-2-2020-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-7-2-2020-n-272/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.272</a></p>
<p>Italo Caso, Presidente, Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario, Estensore PARTI: Cedat 85 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti, contro Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-7-2-2020-n-272/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-7-2-2020-n-272/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente, Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario, Estensore PARTI: Cedat 85 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti, contro Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Cali&#8217;, Emilio Pregnolato, domiciliato presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura comunale di Milano,  nei confronti Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Mandataria del Costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. con Dromedian s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Pietro De Corato.</span></p>
<hr />
<p>Contratti della PA: differenze tra offerte migliorative e varianti progettuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Contratti della PA- gara- offerte migliorative- varianti progettuali- differenze.</p>
<p> 2.Contratti della PA- gara- offerte migliorative- varianti progettuali- fattispecie.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Occorre distinguere le offerte migliorative dalle varianti progettuali. Le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell&#8217;opera, lasciati aperti a diverse soluzioni. Le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità  è necessaria una previa manifestazione di volontà  della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l&#8217;opera proposta dal concorrente costituisce unÂ aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione.</p>
<p> 2. Possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza, tuttavia, alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e che, invece, non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest&#8217;ultimo .<br /> Nell&#8217;ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità  alla commissione giudicatrice, anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonchè quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00272/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02360/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Cedat 85 s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell&#8217;avvocato Salvatore Dettori (salvatore.dettori@pecordineavvocati.ss.it); </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Cali&#8217;, Emilio Pregnolato, domiciliato presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura comunale di Milano, ubicati in Milano, via della Guastalla, n. 6; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale Mandataria del Costituendo R.T.I. Telecom Italia s.p.a. con Dromedian s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi, Marco Martinelli e Pietro De Corato, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell&#8217;avvocato Antonio Lirosi (antonio.lirosi@pec.gop.it); </p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;"><i>A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo</i>: </p>
<p style="text-align: justify;"><i>A.1)Â </i>per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale area gare beni e servizi atto n. DD 4331 del 04.10.2019 del comune di Milano, con la quale il direttore ha approvato i verbali di gara, i lavori svolti ed ha aggiudicato definitivamente a Telecom Italia s.p.a. in R.T.I. con Dromedian s.r.l. la gara avente ad oggetto la fornitura ed installazione del sistema integrato multimediale della sala consiliare dei municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (appalto n. 60/2018 CIG 7750271DF1), comunicata con nota dell&#8217;8.10.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali e degli atti e provvedimenti della Commissione di gara e della Commissione giudicatrice inerenti il procedimento di aggiudicazione, nella parte in cui non hanno escluso l&#8217;ATI Telecom Italia dalla procedura, hanno valutato positivamente la relativa offerta e l&#8217;hanno ritenuta congrua e remunerativa, e segnatamente: <i>a</i>) dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 07.03.2019, n. 2 dell&#8217;11.03.2019, n. 3 del 29.05.2019; <i>b</i>) dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 29.05.2019, n. 2 del 30.05.2019, n. 3 del 31.05.2019, n. 4 del 3.06.2019, n. 5 del 06.06.2019; <i>c</i>) del verbale della Commissione di gara n. 4 dell&#8217;11.06.2019; <i>d</i>) dei verbali della Commissione giudicatrice n. 6 dell&#8217;11.06.2019; <i>e</i>) dei verbali della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità  offerte n. 1 del 9.07.2019, n. 2 dell&#8217;11.07.2019, n. 3 del 24.07.2019, n. 4 del 3.09.2019; <i>f</i>) del verbale della Commissione di gara n. 5 del 2.10.2019 contenente la proposta di aggiudicazione; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del R.U.P. prot. rif. 571778 del 5.09.2019, con il quale è stata ritenuta congrua l&#8217;offerta del R.T.I. Telecom Italia s.p.a./ Dromedian S.r.l.; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle note del 12.07.2019 e del 27.07.2019 richiedenti integrazioni dei giustificativi della congruità  dell&#8217;offerta giÃ  presentati del R.T.I. Telecom Italia s.p.a./ Dromedian S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>A.2</i>) per la declaratoria d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente <i>medio tempore</i> stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>A.3</i>) per il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nel contratto o, in estremo subordine, per equivalente economico nella misura del 10% della base d&#8217;asta o diversa misura ritenuta di giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>B</i>)<i>Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da T.I.M. s.p.a. in data 13 dicembre 2019</i>:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>B.1</i>) per l&#8217;annullamento in via incidentale:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali della Commissione di gara dello &#8220;<i>Appalto 60/2018 Affidamento della fornitura ed installazione del Sistema Integrato Multimediale della Sala Consiliare dei Municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9</i>&#8221; n. 1 del 7/3/19, n. 2 dell&#8217;11/3/19, n. 3 del 29/5/19, n. 4 del 11/6/19 e n. 5 del 2/10/19 nella parte in cui Cedat 85 s.r.l. non è stata esclusa dalla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali della Commissione Giudicatrice nn. 1 del 29/5/19, 2 del 30/5/19, 3 del 31/5/19, 4 del 3/6/19, 5 del 6/6/19 e 6 del 11/6/19, nella parte in cui Cedat 85 s.r.l. non è stata esclusa dalla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della d.d. n. 4331 del 4/10/19, comunicata dal Comune di Milano con atto p.g.n. 446564 del 8/10/19, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. T.I.M. con approvazione dei predetti verbali sempre nella parte in cui Cedat 85 s.r.l. non è stata esclusa dalla gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti della gara connessi, presupposti e consequenziali, nella parte in cui Cedat 85 s.r.l. non è stata esclusa dalla gara;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>C) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Cedat 85 s.r.l. in data 18 dicembre 2019</i>:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>C.1</i>) per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione dirigenziale area gare beni e servizi atto n. DD 4331 del 04.10.2019 del comune di Milano, con la quale il direttore ha approvato i verbali di gara, i lavori svolti ed ha aggiudicato definitivamente a Telecom Italia s.p.a. in R.T.I. con Dromedian s.r.l. la gara avente ad oggetto la fornitura ed installazione del sistema integrato multimediale della sala consiliare dei municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (appalto n. 60/2018 CIG 7750271DF1), comunicata con nota dell&#8217;8.10.2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali e degli atti e provvedimenti della Commissione di gara e della Commissione giudicatrice inerenti il procedimento di aggiudicazione, nella parte in cui non hanno escluso l&#8217;ATI Telecom Italia dalla procedura, hanno valutato positivamente la relativa offerta e l&#8217;hanno ritenuta congrua e remunerativa, e segnatamente: <i>a</i>) dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 07.03.2019, n. 2 dell&#8217;11.03.2019, n. 3 del 29.05.2019; <i>b</i>) dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 29.05.2019, n. 2 del 30.05.2019, n. 3 del 31.05.2019, n. 4 del 3.06.2019, n. 5 del 06.06.2019; <i>c</i>) del verbale della Commissione di gara n. 4 dell&#8217;11.06.2019; <i>d</i>) dei verbali della Commissione giudicatrice n. 6 dell&#8217;11.06.2019; <i>e</i>) dei verbali della Commissione giudicatrice per la valutazione della congruità  offerte n. 1 del 9.07.2019, n. 2 dell&#8217;11.07.2019, n. 3 del 24.07.2019, n. 4 del 3.09.2019; <i>f</i>) del verbale della Commissione di gara n. 5 del 2.10.2019 contenente la proposta di aggiudicazione; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del R.U.P. prot. rif. 571778 del 5.09.2019, con il quale è stata ritenuta congrua l&#8217;offerta del R.T.I. Telecom Italia s.p.a./ Dromedian S.r.l.; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle note del 12.07.2019 e del 27.07.2019 richiedenti integrazioni dei giustificativi della congruità  dell&#8217;offerta giÃ  presentati del R.T.I. Telecom Italia s.p.a./ Dromedian S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>C.2</i>) per la declaratoria d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente <i>medio tempore</i> stipulato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>C.3</i>) per il risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con subentro nel contratto o, in estremo subordine, per equivalente economico nella misura del 10% della base d&#8217;asta o diversa misura ritenuta di giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti, il ricorso incidentale ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Milano e di T.I.M. s.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 il dott. Lorenzo Cordi&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Cedat 85 s.r.l. adisce l&#8217;intestato Tribunale chiedendo l&#8217;annullamento degli atti in epigrafe relativi alla gara indetta dal comune di Milano per la fornitura ed installazione del sistema integrato multimediale delle sale consiliari dei municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (appalto n. 60/2018). Chiede, inoltre, di dichiararsi inefficace il contratto <i>medio tempore</i> stipulato e di condannare l&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica con subentro nel contratto o, in subordine, per equivalente economico pari al 10 per cento della base d&#8217;asta o a diversa misura ritenuta di giustizia.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Società  ricorrente espone lo svolgimento della gara alla quale prende parte, <i>ex aliis</i>, il R.T.I. costituito da Telecom Italia s.p.a. e Dromedian s.r.l. (di seguito anche &#8220;<i>R.T.I. Telecom</i>&#8221; o &#8220;<i>la controinteressata</i>&#8220;) a cui la stazione appaltante aggiudica la fornitura con D.D. 4331 del 4 ottobre 2019. </p>
<p style="text-align: justify;">3. Cedat 85 s.r.l. articola due motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il primo motivo (rubricato: &#8220;<i>Violazione e falsa applicazione della </i>lex specialis<i> di gara. Violazione del principio di unicità  dell&#8217;offerta e di par condicio. Violazione dei principi di correttezza, parità  di trattamento e buon andamento dell&#8217;amministrazione, di economicità  e di certezza dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità  manifesta</i>&#8220;), la Società  ricorrente lamenta la genericità  ed indeterminatezza dell&#8217;offerta del raggruppamento aggiudicatario. In particolare, Cedat 85 s.r.l. osserva che, nel punto 2.4.1 dell&#8217;offerta &#8220;<i>Conference system &#8211; Dispositivi microfonici multimediali Dicentis Wired</i>&#8220;, il R.T.I. Telecom afferma che &#8220;<i>il fissaggio dei terminali agli scranni dei consiglieri sarà  realizzato utilizzando gli alloggi attualmente in uso con un opportuno adeguamento estetico funzionale, verranno realizzate tre proposte progettuali tra cui l&#8217;ente potrà  scegliere anche i materiali da utilizzare per la relativa finitura (es. legno, ottone, altro &#038;)</i>&#8221; (foglio 14 del documento n. 32 di parte ricorrente). L&#8217;offerta è ritenuta dalla ricorrente, da un parte, indeterminata (posto che non sono indicate le caratteristiche delle proposte progettuali) e, dall&#8217;altro, alternativa. E&#8217;, inoltre, considerata alternativa l&#8217;offerta relativa ai videoproiettori evidenziando come il R.T.I. Telecom offra &#8220;<i>determinati videoproiettori e nuovi teli</i>&#8221; spiegando che, in alternativa ai proiettori, si prevede &#8220;<i>la fornitura di una lavagna-display Touchscreen 75&#8242; posizionata su un carrello attrezzato con supporto</i>&#8221; (punto 2.3, foglio 11 del documento n. 32 di parte ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Con il secondo motivo (rubricato: &#8220;<i>Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 95, comma 10, e dell&#8217;art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi di correttezza, parità  di trattamento e buon andamento dell&#8217;amministrazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, disparità  di trattamento, difetto di motivazione ed istruttoria, illogicità  manifesta</i>&#8220;), la ricorrente lamenta la sussistenza di una serie di anomalie riscontrate nell&#8217;offerta del R.T.I. Telecom. La ricorrente evidenzia, in primo luogo, la divergenza tra l&#8217;offerta della controinteressata e la stima dei costi effettuata dal comune di Milano che testimonierebbe la sottostima dei costi dell&#8217;appalto da parte della controinteressata. Nel dettaglio, la ricorrente deduce: <i>a</i>) la sottostima dei costi per i servizi di installazione ed attivazione ritenendo non conformi al disposto di cui all&#8217;articolo 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 le spiegazioni offerte, sul punto, dal R.T.I. Telecom (fogli 12-16 del ricorso introduttivo); <i>b</i>) la sottostima del costo del personale per le manutenzioni ritenendo illegittima la decisione della stazione appaltante di ritenere congrue le giustificazioni offerte dal R.T.I. Telecom; <i>c</i>) la sottostima dei costi delle forniture; <i>d</i>) la sottostima dei costi relativi alle spese generali.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La ricorrente formula istanza cautelare in via incidentale e, in data 13 novembre 2019, istanza <i>ex</i> articolo 116, comma 2, c.p.a. per l&#8217;accesso integrale, &#8220;<i>mediante estrazione di copia, dell&#8217;intera offerta tecnica, ivi comprese le parti della stessa secretate per le quali è stata consentita la sola visione e delle giustificazioni dell&#8217;ATI Telecom e dei relativi allegati, oltre che del DGUE degli operatori economici componenti della suddetta ATI, ivi comprese le parti secretate di tali documenti, e comunque di tutta la documentazione amministrativa resa nella gara in questione dall&#8217;ATI Telecom</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si costituiscono in giudizio il comune di Milano (in data 19 novembre 2019) e la controinteressata Telecom Italia s.p.a. in proprio e in qualità  di mandataria del R.T.I. con Dromedian s.r.l. (in data 20 novembre 2019) chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, infondato. L&#8217;Amministrazione resistente e la controinteressata depositano, inoltre, memorie difensive in vista dell&#8217;udienza camerale del 27 novembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La trattazione della domanda cautelare è rinviata su istanza della parte ricorrente, anche al fine di consentire alla stessa di verificare la perdurante sussistenza dell&#8217;interesse alla decisione sull&#8217;accesso <i>ex</i> articolo 116, comma 2, c.p.a. Alla successiva udienza del 10 dicembre 2019 parte ricorrente rinuncia alla decisione sull&#8217;istanza di accesso e rinuncia, altresì¬, all&#8217;istanza cautelare, mentre l&#8217;Amministrazione comunale si impegna a non procedere all&#8217;affidamento e a non stipulare il contratto in attesa della decisione sul merito del ricorso per la cui trattazione è fissata l&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La controinteressata deposita ricorso incidentale con il quale censura la decisione della stazione appaltante di ammettere Cedat 85 s.r.l. ritenendo, in primo luogo, violata la disposizione di cui all&#8217;articolo 7.3 del Disciplinare di gara la quale prevede che, per soddisfare i requisiti di capacità  tecnica e professionale, i concorrenti devono dimostrare di eseguire (nel triennio precedente alla gara) contratti aventi ad oggetto &#8220;<i>Fornitura, installazione e attivazione di sistemi integrati multimediali</i>&#8221; per un valore di euro 1.150.000,00 e &#8220;<i>Manutenzione di sistemi integrati multimediali</i>&#8221; per un valore di euro 125.000,00. In particolare, la controinteressata ritiene non computabili i contratti stipulati da Cedat 85 s.r.l. con la Dromedian s.r.l. IL R.T.I. Telecom deduce, inoltre, l&#8217;indeterminatezza e/o il carattere alternativo dell&#8217;offerta di Cedat 85 s.r.l. nella parte relativa: <i>a</i>) alla &#8220;<i>possibilità  di passare indifferentemente dal sistema cablato oggetto della </i>[&#038;]<i>fornitura alla tecnologia wi-fi</i>&#8220;, stante anche la differenza dei costi; <i>b</i>) alla mancata descrizione del sistema wi-fi.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In data 18 dicembre 2019 Cedat 85 s.r.l. deposita ricorso per motivi aggiunti con il quale deduce la violazione delle previsioni di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 stante la ritenuta mancanza dei software necessari a far funzionare il sistema e dei cavi proprietari Bosch necessari al cablaggio del<i>conference system</i>. Cedat 85 s.r.l. evidenzia, inoltre, una serie di errori nell&#8217;offerta del R.T.I. Telecom che testimonierebbero l&#8217;inaffidabilità  della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">9. In vista dell&#8217;udienza pubblica del 4 febbraio 2020 tutte le parti depositano memorie difensive finali e memorie di replica. All&#8217;udienza del 4 febbraio 2020 la causa è trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In primo luogo il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda di accesso formulata <i>ex</i> articolo 116, comma 2, c.p.a. Pertanto, il giudizio di accesso incidentale deve dichiararsi estinto per intervenuta rinuncia (cfr. T.A.R. per la Lombardia &#8211; sede di Milano, Sez. II, 24 gennaio 2020, n. 174).</p>
<p style="text-align: justify;">11. In secondo luogo il Collegio osserva come non sussistano i presupposti per procedere alla disamina prendendo l&#8217;abbrivio dal ricorso incidentale che, secondo la IV Sezione del Tribunale, dovrebbe trattarsi prioritariamente &#8220;<i>in quanto potenzialmente idoneo a incidere sulla legittimazione e sull&#8217;interesse a ricorrere della ricorrente principale</i>&#8221; (T.A.R. per la Lombardia &#8211; sede di Milano, sez. IV, 28 novembre 2019, n. 2557). </p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Osserva il Collegio come il principio affermato dalla sentenza della IV Sezione del Tribunale non sia pienamente sovrapponibile alla fattispecie <i>sub observatione</i> in cui si censura la mancata esclusione dalla procedura di gara della ricorrente incidentale e non esclusivamente il punteggio alla stessa attribuita. In un simile caso si ritiene, pertanto, pienamente operante il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea secondo cui: &#8220;<i>l&#8217;articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest&#8217;ultimo, ed inteso ad ottenere l&#8217;esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi</i>&#8221; (C.G.U.E., sentenza 5 settembre 2019, causa C-333/18).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Operate tali premesse può procedersi all&#8217;esame delle questioni all&#8217;attenzione del Collegio partendo dal ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con il primo motivo la Società  ricorrente lamenta la genericità  ed indeterminatezza dell&#8217;offerta sotto due profili.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. In primo luogo, Cedat 85 s.r.l. osserva che, nel punto 2.4.1 dell&#8217;offerta &#8220;<i>Conference system &#8211; Dispositivi microfonici multimediali Dicentis Wired</i>&#8220;, il R.T.I. Telecom afferma testualmente: &#8220;<i>il fissaggio dei terminali agli scranni dei consiglieri sarà  realizzato utilizzando gli alloggi attualmente in uso con un opportuno adeguamento estetico funzionale, verranno realizzate tre proposte progettuali tra cui l&#8217;ente potrà  scegliere anche i materiali da utilizzare per la relativa finitura (es. legno, ottone, altro &#038;)</i>&#8221; (foglio 14 del documento n. 32 di parte ricorrente). L&#8217;offerta è, quindi, ritenuta dalla ricorrente, da un parte, indeterminata (posto che non sono indicate le caratteristiche delle proposte progettuali) e, dall&#8217;altro, alternativa.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. Il punto 4.3.1 (&#8220;<i>Postazioni e sistema di votazione</i>&#8220;) dell&#8217;Allegato A (&#8220;<i>Descrizione delle prestazioni e modalità  di svolgimento</i>&#8220;) del Capitolato speciale di appalto (documento n. 6 del comune di Milano, Allegato A, foglio 9) dispone testualmente: &#8220;<i>è demandato all&#8217;Appaltatore trovare una soluzione adeguata (che dovrà  essere descritta in dettaglio nella proposta di allestimento) che non esaurisca lo spazio a disposizione della postazione, sul modello della postazione attuale</i>; <i>dovrà  essere previsto uno spazio per il passaggio dei cavi, qualora lo spazio attualmente presente non risulti idoneo; si ricorda che dovrà  essere prevista una soluzione per chiudere gli spazi in cui erano inseriti i vecchi sistemi di votazione. L&#8217;Appaltatore a tale scopo indicherà  con precisione nella proposta: disposizione dei dispositivi, misure di ingombro e interventi necessari sui banchi, indicando anche come si intenda sistemare lo spazio lasciato dopo avere rimosso i vecchi dispositivi da incasso</i>&#8220;. In sostanza, il disciplinare rinvia la determinazione della soluzione alla proposta di allestimento di cui all&#8217;articolo 1.8 del disciplinare stesso. Si rimanda, quindi, alla proposta l&#8217;indicazione di aspetti di carattere propriamente estetico della fornitura che vanno concordate tra le parti ed afferiscono alla fase esecutiva dell&#8217;appalto. Si tratta, inoltre, di aspetti che non comportano alcuna modifica al progetto dal punto di vista tipologico, strutturale o funzionale. In sostanza, il profilo in esame riguarda la mera finitura estetica ed il colore della base microfonica, senza comportare variazioni di prezzo o interessare gli aspetti funzionali e strutturali dell&#8217;offerta. Lo dimostra anche l&#8217;indicazione contenuta nell&#8217;allegato 2 dell&#8217;offerta ove, sotto la foto dello &#8220;<i>Esempio Base Copertura e Staffaggio Base Microfonica</i>&#8220;, è precisato che la scelta dell&#8217;Ente è limitata a &#8220;<i>Colore e Finitura Plexi, Ottone, Acciaio Inox verniciato, Legno</i>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">13.4. Del resto, come evidenziato da costante giurisprudenza amministrativa, occorre distinguere le offerte migliorative dalle varianti progettuali. Le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell&#8217;opera, lasciati aperti a diverse soluzioni. Le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità  è necessaria una previa manifestazione di volontà  della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l&#8217;opera proposta dal concorrente costituisce un<i>aliud </i>rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione (cfr., <i>ex aliis</i>, Consiglio di Stato, Sez., V, 20 febbraio 2014, n. 819; Id., 7 luglio 2014, n. 3435; Id., Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Id., Sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853; Id., Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Id., Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 374). Ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza, tuttavia, alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923) e che, invece, non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell&#8217;oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest&#8217;ultimo (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497). Nell&#8217;ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità  alla commissione giudicatrice (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655), anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonchè quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">13.5. I principi appena esposti trovano applicazione anche in relazione alla seconda censura articolata nel primo motivo di ricorso e relativa all&#8217;offerta concernente i videoproiettori.</p>
<p style="text-align: justify;">13.6. Osserva il Collegio come i monitor da 75 pollici &#8220;<i>touchscreen</i>&#8221; siano proposti in aggiunta ed al fine di offrire una delle &#8220;<i>migliorie ritenute utili e connesse all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto</i>&#8220;, come richiesto, del resto, dalla Stazione Appaltante nel disciplinare di gara (foglio 26, punto <i>c)</i> del requisito 3 &#8220;<i>Migliorie</i>&#8221; di valutazione dell&#8217;offerta tecnica; cfr. documento n. 6 del comune di Milano). Inoltre, la miglioria proposta non determina alcuna variazione di prezzo e mira ad ottenere il medesimo risultato funzionale dei videoproiettori consentendo, altresì¬, di spostare il carrello all&#8217;interno della sala per migliorare le condizioni di visualizzazione durante le sedute.</p>
<p style="text-align: justify;">13.7. In ragione di quanto esposto il primo motivo di ricorso deve respingersi in quanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la sussistenza di una serie di anomalie riscontrate nell&#8217;offerta del R.T.I. Telecom evidenziando, altresì¬, la non congruità  e conferenza delle spiegazioni fornite dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Prima di procedere alla disamina delle varie censure occorre rammentare come una consolidata giurisprudenza ritenga che &#8220;<i>la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisc</i>[a]<i> espressione di un&#8217;ampia discrezionalità  tecnica (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853), con conseguente insindacabilità  nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità  o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; 14 novembre 2017, n. 5258)</i>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. V, 8 ottobre 2019, n. 6793). Si afferma, inoltre, come &#8220;<i>il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta non</i> [abbia]<i>carattere sanzionatorio e, per oggetto, la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell&#8217;offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l&#8217;offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell&#8217;appalto</i>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2019, n. 1969). La valutazione di congruità  deve essere, altresì¬,<i> &#8220;globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l&#8217;obiettivo dell&#8217;indagine è l&#8217;accertamento dell&#8217;affidabilità  dell&#8217;offerta nel suo complesso e non giÃ  delle singole voci che lo compongono</i>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 430). In ultimo, va considerato che, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità  tecnica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, il Giudice amministrativo deve, comunque, svolgere un esame delle stesse al fine di verificare se le queste disvelino &#8220;<i>un&#8217;abnormità  della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti</i>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058). Ne consegue come non possa condividersi l&#8217;eccezione della stazione appaltante e della controinteressata nella parte in cui chiedono, <i>in apicibus</i>, di dichiarare il secondo motivo di ricorso inammissibile dovendosi operare, comunque, una verifica delle singole censure articolate. </p>
<p style="text-align: justify;">14.2. Chiariti presupposti ed estensione del sindacato giurisdizionale si osserva, in primo luogo, come la ricorrente evidenzi la divergenza tra l&#8217;offerta della controinteressata e la stima dei costi effettuata dal comune di Milano. Elemento che, a parere del Collegio, deve considerarsi neutro e non idoneo <i>ex se</i> a disvelare l&#8217;inaffidabilità  dell&#8217;offerta in assenza di ulteriori ed univoci elementi sul punto. Considerazione che vale, <i>a fortiori</i>, nel caso di specie ove la stima è effettuata dall&#8217;Amministrazione in termini prudenziali ed in base all&#8217;esperienza relativa all&#8217;allestimento della sola sala consiliare del municipio n. 8. Elemento da tenersi in debita considerazione atteso che, come correttamente dedotto dal comune di Milano, &#8220;<i>l&#8217;allestimento di una singola sala consiliare &#8211; rispetto all&#8217;allestimento complessivo di ben nove sale &#8211; non permette certamente la realizzazione di economie di scala e la centralizzazione delle attività  preparatorie</i>&#8221; (foglio 9 della memoria difensiva conclusiva dell&#8217;Amministrazione comunale).</p>
<p style="text-align: justify;">15. Entrando in<i>medias res</i>, si osserva come la ricorrente deduca, in primo luogo, la sottostima dei costi per i servizi di installazione ed attivazione ritenendo non conformi al disposto di cui all&#8217;articolo 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 le spiegazioni offerte, sul punto, dal R.T.I. Telecom (fogli 12-16 del ricorso introduttivo).</p>
<p style="text-align: justify;">15.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">15.2. Osserva il Collegio come il punto in esame sia oggetto di un ampio contraddittorio tra la stazione appaltante e la Commissione che chiede, per tre volte, chiarimenti ed approfondimenti in relazione alla riduzione dei costi del personale per i servizi di installazione ed attivazione (cfr., documenti nn. 31, 33 e 35 del comune di Milano). All&#8217;esito di tale interlocuzione il Comune acquisisce una tabella redatta dalla controinteressata che indica i tempi di installazione, le varie attività  da svolgere, la stima oraria e le varie figure professionali coinvolte (documento n. 36). Ora, simile documento consente all&#8217;Amministrazione di verificare in modo puntuale l&#8217;attendibilità  dell&#8217;offerta in quanto indica l&#8217;entità  delle attività  da svolgere e la misura temporale per ciascuna di essa. La valutazione espressa dalla Commissione che ritiene realistici ed effettivi i tempi indicati risulta, quindi, fondata su una rappresentazione analitica e puntuale del servizio ed esente dalle censure di parte ricorrente che evidenzia, in primo luogo, l&#8217;impossibilità  di rispettare la tempistica di esecuzione facendo riferimento alle stime della stazione appaltante. Simili stime sono, come giÃ  spiegato, meramente prudenziali e non calibrate su un appalto complesso come quello in esame che consente di realizzare economie di scala e la centralizzazione delle attività  propedeutiche all&#8217;espletamento del servizio. Del resto, come evidenzia la controinteressata, la particolare prudenza nelle operazioni di stima effettuate dalla stazione appaltante è testimoniata dall&#8217;entità  dei ribassi delle offerte sia del R.T.I. Telecom che della stessa ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">15.3. In secondo luogo, la ricorrente evidenzia la non riferibilità  delle spiegazioni fornite dal R.T.I. Telecom al disposto di cui all&#8217;articolo 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tesi non condivisibile ove si consideri che la fattispecie di cui all&#8217;articolo 97, comma 4, non indica un numero chiuso di oggetti delle spiegazioni come disvela il sintagma &#8220;<i>in particolare</i>&#8221; contenuto all&#8217;interno della previsione normativa evocata.</p>
<p style="text-align: justify;">15.4. La ricorrente evidenzia, inoltre, la non affidabilità  dell&#8217;offerta stante la dichiarata possibilità  di avvalersi del subappalto. Situazione che imporrebbe l&#8217;acquisizione di documentazione idonea a comprovare la congruità  dell&#8217;offerta delle ditte subappaltatrici. </p>
<p style="text-align: justify;">15.5. La censura è infondata alla luce dei principi ricavabili dal medesimo precedente giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente. Osserva, infatti, il Consiglio di Stato che &#8220;<i>in linea di massima deve ammettersi che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dagli operatori economici ai quali abbia deciso di subappaltare (entro i limiti di legge) una o pìù lavorazioni</i>&#8220;. &#8220;Ciò tuttavia&#8221;, prosegue il Consiglio di Stato, &#8220;<i>a patto che le proposte dei subappaltatori siano a loro volta corredate da giustificazioni, poichè in caso contrario non vi sarebbe alcuna garanzia in ordine alla congruità  dei prezzi da costoro praticati e si sottrarrebbe una parte della prestazione (quella subappaltata) al vaglio di sostenibilità  da parte della stazione appaltante</i>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2018, n. 4537). Ora, la sentenza del Consiglio di Stato si riferisce chiaramente ai casi in cui il ribasso sia giustificato dai preventivi o dalle offerte rivolte all&#8217;operatore economico. Diverso è il caso in cui, al contrario, l&#8217;operatore non giustifichi il ribasso sulla base delle capacità  dei subappaltatori ma sulle proprie capacità  organizzative. In simile caso non trova evidentemente giustificazione il principio affermato dal Consiglio di Stato in quanto il ribasso è derivante dalle garanzie offerte direttamente dall&#8217;operatore concorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">15.6. In ultimo è da ritenersi infondata la censura con cui la ricorrente evidenzia l&#8217;impossibilità  di effettuare una riduzione delle ore lavorative in misura superiore al 15 per cento. Percentuale che la ricorrente ricava dalla previsione del disciplinare di gara che consente di ridurre di quattro settimane il periodo massimo previsto per la fase dell&#8217;installazione degli apparecchi (sei mesi). </p>
<p style="text-align: justify;">15.7. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">15.8. La disposizione di cui al paragrafo 4.4. dell&#8217;Allegato A al Capitolato Speciale prevede quanto segue: &#8220;<i>l&#8217;installazione dei sistemi dovrà  avvenire nell&#8217;arco di 6 mesi dall&#8217;aggiudica definitiva. Per ogni sistema dovrà  essere concordata una tempistica e le attività  si svolgeranno in orario di lavoro. Il Comune si impegna a lasciare le sale sgombre da persone per tutta la durata dell&#8217;installazione che dovrà  comunque avvenire in un intervallo di tempo il pìù possibile contenuto</i>&#8220;. Il R.T.I. Telecom offre come miglioria la riduzione del tempo massimo di completamento dell&#8217;installazione, stimato in cinque mesi. Ora, risulta evidente come la misura del 15 per cento indicata dalla ricorrente riguardi, invero, la riduzione del solo arco temporale entro il quale deve concludersi la fase di installazione delle opere oggetto di fornitura ma non anche il numero di ore effettive di lavoro necessarie per tale attività . Di conseguenza, il limite indicato non trova applicazione con riferimento alla componente dell&#8217;offerta relativa al numero di ore indicate come necessarie per l&#8217;installazione.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Con una seconda censura la ricorrente evidenzia la non congruenza dell&#8217;offerta nella parte relativa ai costi del personale utilizzato per l&#8217;attività  di manutenzione. </p>
<p style="text-align: justify;">16.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">16.2. Emerge dalla documentazione versata in atti come il R.T.I. Telecom esponga nelle prime giustificazioni i seguenti costi per il personale impiegato nelle attività  di manutenzione: <i>a</i>) installazione, formazione e presidio &#8211; euro 36.567,23; <i>b</i>) assistenza tecnica ed<i>help desk</i> &#8211; euro 35.253,00; c) assistenza <i>on site</i> &#8211; euro 12.480,00; <i>d</i>) manutenzione evolutiva &#8211; euro 9.220,50; <i>e</i>) indennità  di trasferta &#8211; euro 2.479,20 (documento n. 32 dell&#8217;Amministrazione comunale). L&#8217;importo totale è pari ad euro 95.999,93. La Commissione chiede approfondimenti e chiarimenti in relazione ai costi per le attività  di &#8220;<i>Assistenza e Manutenzione software correttive</i>&#8221; e &#8220;<i>Manutenzione software adeguativa</i>&#8220;, di cui al punto 3.1 dell&#8217;offerta tecnica (documento n. 63 del comune di Milano, fogli 19 e 20). La parte controinteressata riscontra la nota della Commissione evidenziando che i costi del personale per la manutenzione di tipo adeguativo e correttivo sono ricompresi nell&#8217;ambito delle licenze del &#8220;<i>Software Perpetual server Concilium Cloud Democracy</i>&#8221; e &#8220;<i>ASR trascrizione</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">16.3. I costi per la controinteressata sono, quindi, quelli relativi all&#8217;acquisto del<i>software</i> e della licenza (che garantiscono il servizio di manutenzione adeguativa e correttiva) ed i costi per la manutenzione c.d. evolutiva (intesa come le &#8220;<i>modifiche al sistema che l&#8217;Ente intenderà  richiedere in futuro</i>&#8220;; foglio 20 della relazione tecnica dell&#8217;offerta del R.T.I. Telecom). Il costo per tale tipologia di manutenzione è, invero, correttamente indicato da parte del R.T.I. Telecom (euro 9.220,50 per municipio). </p>
<p style="text-align: justify;">16.4. I costi per la manutenzione di tipo adeguativa sono, invece, ricompresi, in parte, nei costi per le licenze e, in altra parte, nei costi per il servizio c.d. &#8220;<i>Help Desk</i>&#8220;. Inoltre, il costo per la manodopera per tale servizio rientra nei costi di &#8220;<i>Assistenza tecnica e Manutenzione 45 mesi</i>&#8221; di cui al paragrafo 3.3 del primo giustificativo inviato alla Commissione. Al contrario, la manutenzione correttiva non comporta ulteriori costi in quanto il servizio viene assicurato dalle licenze. In sostanza, il<i>software</i> e la relativa licenza assicura al R.T.I. Telecom l&#8217;assenza di costi per il personale, fatto salvo alcuni interventi minori che sono assicurati dal personale del servizio <i>Help Desk</i> il cui costo è indicato in offerta. </p>
<p style="text-align: justify;">16.5. Tali indicazioni spiegano i costi contenuti nell&#8217;offerta e sorreggono la valutazione di congruità  espressa dalla stazione appaltante che prende in considerazione tutti gli elementi che concorrono a determinare i costi per il R.T.I. Ne consegue l&#8217;infondatezza della censura articolata dalla parte ricorrente. </p>
<p style="text-align: justify;">16.6. Parimenti infondata risulta la dedotta violazione della previsione di cui all&#8217;articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016 che consente, entro determini, limiti, l&#8217;anticipazione del prezzo. Deve, infatti, considerarsi che il pagamento del prezzo per l&#8217;acquisito delle licenze non costituisce costo della manodopera ma, al contrario, rientra nel costo della fornitura. Le ulteriori somme da corrispondere per la manutenzione evolutiva e, in parte, per la manutenzione adeguativa non sono, invece, anticipate. Pertanto, non sussiste la violazione della previsione invocata da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Con una serie di censure Cedat 85 s.r.l. deduce, inoltre, la sottostima dei costi per la fornitura. In particolare, la ricorrente deduce la mancata indicazione dei costi relativi all&#8217;integrale fornitura dei<i>servers</i>. Il R.T.I. Telecom indica tre tipologie di server (&#8220;<i>Appliance Server Unit Dicentis</i>&#8220;; &#8220;<i>Appliance Server</i>&#8220;; &#8220;<i>Server rack</i>&#8220;) e un totale di 24 <i>servers</i>. Secondo la controinteressata sono indicati solo i costi relativi agli 8 <i>servers</i> &#8220;<i>Appliance Server Dicentis Bosch</i>&#8221; (pari a euro 1.900,00 ciascuno). Non verrebbe, tuttavia, indicato il costo per i rimanenti 16 servers con conseguente mancata indicazione di un costo che la controinteressata stima in euro 30.400,00, (euro 1900,00 per 16 <i>servers</i>) che incide sull&#8217;utile indicato dal R.T.I. Telecom (euro 31.000,00).</p>
<p style="text-align: justify;">17.1. La censura è infondata. Risulta dal documento n. 32 del comune di Milano che la controinteressata indica: <i>a</i>) per il server &#8220;<i>Conference System apparati microfonici &#8211; Appliance server Dicentis Rack</i>&#8221; un costo totale di euro 15.200,00 (otto pezzi); <i>b</i>) per il server &#8220;<i>Streaming Agorà  &#8211; Appliance server Agorà </i>&#8221; un costo totale di euro 15.200,00 (otto pezzi); <i>c</i>) per il &#8220;<i>Server trascrizione ASR</i>&#8221; un costo totale di euro 15.200,00 (otto pezzi) (cfr., punto 3.1. del documento in esame).</p>
<p style="text-align: justify;">17.2. Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il sistema dei<i>servers</i> non verrebbe descritto da parte della controintessata (punto 81 del ricorso introduttivo). La descrizione è, infatti, contenuta nel nell&#8217;Allegato 2 alla Relazione Tecnica del R.T.I. Telecom.</p>
<p style="text-align: justify;">18. La ricorrente evidenzia, inoltre, che l&#8217;utile indicato  <i>sarebbe ulteriormente eroso dalla mancanza di una stima dei costi, indicata assai genericamente, del ripristino dei banchi sui quali saranno installate le nuove postazioni</i>&#8220;&#8221;. Secondo Cedat 85 s.r.l. la controinteressata  <i>&#8220;si limita infatti a dichiarare che offrirà  tre soluzioni progettuali e che le modalità  di ripristino e finitura saranno concordate in caso di aggiudicazione, potendo scegliere la stazione appaltante anche tra diverse finiture (legno, ottone etc.) che verosimilmente avranno costi differenti</i>&#8220;&#8221; (punto 82 del ricorso). </p>
<p style=""text-align: justify;"">18.1. Il rilievo è infondato. </p>
<p style=""text-align: justify;"">18.2. Il costo relativo alle attività  di posa è descritto nel terzo giustificativo inviato dal R.T.I. Telecom con l&#8217;indicazione delle ore di lavoro stimate e la figura professionale a ciò adibita. L&#8217;indicazione ricomprende anche gli elementi di finitura che, come giÃ  spiegato, non determinano alterazione nel prezzo offerto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">19. La ricorrente deduce, inoltre, la mancata indicazione del costo della lavagna <i>touch screen</i> da 75 pollici indicato come componente migliorativa dell&#8217;offerta (punto 83 del ricorso introduttivo).</p>
<p style=""text-align: justify;"">19.1. La censura è infondata atteso che il costo è indicato al punto 3.1 del giustificativo (&#8220;&#8221;<i>Apparati Video</i>&#8220;&#8221;) ed è pari a quanto offerto per il<i> </i>&#8220;&#8221;<i>video proiettore + telo ad alta riflettenza</i>&#8220;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">20. Inoltre, è infondata le deduzione relativa alla mancata indicazione dei costi relativi al materiale di cablaggio (punto 84 del ricorso introduttivo) che sono inseriti nella voce &#8220;&#8221;<i>Accessori video</i>&#8220;&#8221; per un totale di euro 4.995,20.</p>
<p style=""text-align: justify;"">21. Cedat 85 s.r.l. deduce ancora il carattere &#8220;&#8221;<i>oscuro nelle giustificazioni dell&#8217;ATI Telecom </i>[del]<i>costo delle scorte a magazzino, che il Comune stima in euro 22.600,00, nonchè</i> [della]<i>stima dei costi dalla stessa sostenuti per la sostituzione dei prodotti in garanzia</i>&#8220;&#8221;. La questione è, al contrario, oggetto di apposito contraddittorio di chiarimenti tra la stazione appaltante e la controinteressata. In particolare, giÃ  nel primo giustificativo la controinteressata indica il magazzino scorte previsto. Con il terzo giustificativo il R.T.I. Telecom spiega alla stazione appaltante di intendere provvedere alla fornitura di un &#8220;&#8221;<i>magazzino scorte </i>on site<i> per una pronta sostituzione degli apparati fondamentali alla continuità  delle sedute</i>&#8220;&#8221;. Prevede, inoltre: <i>a</i>) la sostituzione dei prodotti non presenti in tale magazzino &#8220;&#8221;<i>entro gli SLA richiesti ed offerti</i>&#8220;&#8221;; <i>b</i>) il reintegro entro 24 ore presso il magazzino scorte, esclusivo e dislocato presso la sede dell&#8217;Ente Committente. La controinteressata precisa che: <i>a</i>) &#8220;&#8221;<i>il prodotto difettoso entrerà  in un circuito esistente tra il RTI ed i propri Fornitori per cui non sono previsti oneri di riparazione per gli apparati perchè coperti da accordi di Rebate e/o estensioni di garanzia a 48 mesi</i>&#8220;&#8221;; b) &#8220;&#8221;<i>i valori di MTBF (Mean Time Before Failure) dei prodotti offerti sono superiori di oltre 100 volte le ore di servizio nel periodo rappresentato di 48 mesi</i>&#8220;&#8221;; <i>c</i>) &#8220;&#8221;<i>gli interventi preventivi programmati offerti sono di pari numero alle sedute mensili espresse</i>&#8220;&#8221;. Pertanto, deve ritenersi congrua ed esaustiva la spiegazione dei costi per il magazzino scorte ed esente da censure la valutazione espressa sul punto dalla Commissione di gara.</p>
<p style=""text-align: justify;"">22. In ultimo, la ricorrente ritiene che la controinteressata ometta di ottemperare alla richiesta della stazione appaltante di fornire libro cespite e piano di ammortamento da cui rilevare la proprietà  delle attrezzature e il loro costo di ammortamento o di manutenzione (punto 89 del ricorso introduttivo). Invero, come correttamente dedotto dalla controinteressata, la richiesta riguarda la sola ipotesi in cui i beni siano di proprietà . Circostanza non verificatasi nel caso di specie con conseguente insussistenza dell&#8217;onere che la parte ricorrente invoca.</p>
<p style=""text-align: justify;"">23. Con il motivo II.4 la ricorrente deduce la sottostima dei costi relativi alle spese generali. </p>
<p style=""text-align: justify;"">23.1. Le deduzioni di parte ricorrente non risultano idonee a decretare l&#8217;inattendibilità  dell&#8217;offerta. </p>
<p style=""text-align: justify;"">23.2. Osserva il Collegio come il R.T.I. Telecom indica in euro 7.124,00 i costi per la sicurezza ed euro 19.616,7,00 le spese generali. Da tale somma vanno detratti i seguenti costi fissi: <i>a</i>) euro 6.000,00 per spese di pubblicazione; <i>b</i>) euro 3.150,00 per la stipula del contratto; <i>c</i>) euro 140,00 per il contributo A.N.A.C. Residua la somma pari ad euro 10.326,70 da cui vanno detratti i costi per le polizze pari ad euro 5.522,00. La risultante è pari ad euro 4804,70; cifra dalla quale scomputare i costi per gli smaltimenti stimati dall&#8217;Amministrazione in euro 3.500,00. Rimane, pertanto, una somma relativa ai soli costi di gestione amministrativa e contabile la cui entità  non è, tuttavia, suscettibile di considerarsi particolarmente elevata difettando allegazioni sul punto dalla ricorrente e tenuto, comunque, conto della complessità  organizzativa della controinteressata che assicura una ottimizzazione di simili costi. </p>
<p style=""text-align: justify;"">23.3. In definitiva anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">24. Passando al ricorso per motivi aggiunti depositato da Cedat 85 s.r.l. in data 18 dicembre 2019 si osserva quanto segue. </p>
<p style=""text-align: justify;"">24.1. Come spiegato al punto 8 della presente sentenza, la ricorrente deduce la violazione delle previsioni di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 stante la ritenuta mancanza dei<i>software</i> necessari a fare funzionare il sistema e dei cavi proprietari Bosch necessari al cablaggio del &#8220;&#8221;<i>conference system</i>&#8220;&#8221;. Cedat 85 s.r.l. evidenzia, inoltre, una serie di errori nell&#8217;offerta del R.T.I. Telecom che testimonierebbero l&#8217;inaffidabilità  della stessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">25. Prima di entrare nel merito del ricorso per motivi aggiunti occorre, tuttavia, esaminare le eccezioni di irricevibilità  per tardività  formulate dalla difesa del comune di Milano e dalla controinteressata. </p>
<p style=""text-align: justify;"">25.1. Il comune di Milano osserva come la ricorrente, nel corso dell&#8217;accesso agli atti esercitato in data 17 ottobre 2019 (documento n. 50 del comune di Milano) e in data 29 ottobre 2019 (documento n. 57 del comune di Milano), prenda integrale visione delle giustificazioni per la verifica di congruità  dell&#8217;offerta presentate dal R.T.I. Telecom (documenti nn. 32, 34 e 36 del comune di Milano). Ne consegue che il<i>dies a quo</i> dal quale far decorrere il termine per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti non potrebbe ricondursi alla data di produzione in giudizio di tale documentazione (25 novembre 2019) ma dovrebbe individuarsi nelle date dell&#8217;avvenuta visione dei documenti. </p>
<p style=""text-align: justify;"">25.2. Omologa eccezione è formulata dalla controinteressata secondo la quale la visione della documentazione consentirebbe giÃ  la percezione della lesività  dei provvedimenti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">25.3. L&#8217;eccezione è fondata. </p>
<p style=""text-align: justify;"">25.4. Osserva il Collegio come, secondo la puntuale elaborazione del Consiglio di Stato: <i>a</i>) &#8220;&#8221;<i>in caso di comunicazione dell&#8217;aggiudicazione che non specifichi le ragioni di preferenza dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria (o non sia accompagnata dall&#8217;allegazione dei verbali di gara), e comunque, in ogni caso in cui si renda indispensabile conoscere gli elementi tecnici dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario per aver chiare le ragioni di preferenza, l&#8217;impresa concorrente può richiedere di accedere agli atti della procedura</i>&#8220;&#8221;; <i>b</i>)<i> </i>&#8220;&#8221;<i>alla luce dell&#8217;insegnamento della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea (specialmente con la sentenza 8 maggio 2014 nella causa C-161/13 Idrodinamica Spurgo secondo cui &#8220;&#8221;</i>ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici possono essere garantiti soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni <i>&#8221; (punto 37) e &#8220;&#8221;</i>una possibilità , come quella prevista dall&#8217; articolo 43 del D.Lgs. n. 104 del 2010, di sollevare &#8220;&#8221;motivi aggiunti&#8221;&#8221; nell&#8217;ambito di un ricorso iniziale proposto nei termini contro la decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto non costituisce sempre un&#8217;alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, gli offerenti sarebbero costretti a impugnare <i>in abstracto</i> la decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto, senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso <i>&#8221; (punto 40) il termine di trenta giorni per l&#8217;impugnativa del provvedimento di aggiudicazione non decorre sempre dal momento della comunicazione ma può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello necessario affinchè il soggetto (che si ritenga) leso dall&#8217;aggiudicazione possa avere piena conoscenza del contenuto dell&#8217;atto e dei relativi profili di illegittimità  ove questi non siano oggettivamente evincibili dalla richiamata comunicazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6064; V, 13 febbraio 2017, n. 592; V, 10 febbraio 2015, n. 864)</i>&#8220;&#8221;; <i>c</i>)<i> </i>&#8220;&#8221;<i>la dilazione temporale, che prima era fissata nei dieci giorni previsti per l&#8217;accesso informale ai documenti di gara dall&#8217;art. 79, comma 5 &#8211; quaterÂ D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, può ora ragionevolmente essere fissata nei quindici giorni previsti dal richiamato comma 2 dell&#8217;art. 76 D.Lgs. n. 50 del 2016 per la comunicazione delle ragioni dell&#8217;aggiudicazione su istanza dell&#8217;interessato</i>&#8220;&#8221;; <i>d</i>)<i> </i>&#8220;&#8221;<i>qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l&#8217;accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentano l&#8217;immediata conoscenza degli atti di gara, il termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall&#8217;interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si &quot;</i>consuma<i>&quot;; in questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui l&#8217;interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1540; III, 22 luglio 2016, n. 3308; V, 7 settembre 2015, n. 4144; III, 10 novembre 2011, n. 5121)</i>&#8220;&#8221;; <i>e</i>)<i> </i>&#8220;&#8221;<i>la comunicazione dell&#8217;avvenuta aggiudicazione imposta dall&#8217;art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è surrogabile da altre forme di pubblicità  legali, quali, in particolare, la pubblicazione del provvedimento all&#8217;albo pretorio della stazione appaltante per l&#8217;espresso riferimento dell&#8217;art. 120, comma 5, Cod. proc. amm., alla &#8220;&#8221;</i>ricezione della comunicazione <i>&#8220;, ovvero ad una precisa modalità  informativa del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 23 novembre 2016, n. 4916)</i>&#8220;&#8221;; <i>f</i>)<i> </i>&#8220;&#8221;<i>anche indipendentemente dal formale inoltro della comunicazione dell&#8217;art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 cit., per la regola generale di cui all&#8217;art. 41, comma 2, Cod. proc. amm., il termine decorre dal momento in cui il concorrente abbia acquisito &quot;piena conoscenza&quot; dell&#8217;aggiudicazione, del suo concreto contenuto dispositivo e della sua effettiva lesività , pur se non si accompagnata dall&#8217;acquisizione di tutti gli atti del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5813; V, 23 luglio 2018, n. 4442; V, 2017, n. 1953)</i>&#8220;&#8221; (cfr., <i>ex aliis</i>, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7387).</p>
<p style=""text-align: justify;"">25.5. Dai principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e, in particolare, dall&#8217;insegnamento proveniente dalla Corte di Giustizia deve ritenersi che il termine decorra dal momento della conoscenza del provvedimento che si realizza con l&#8217;accesso agli atti da parte dell&#8217;operatore interessato. Non determina, tuttavia, uno slittamento del<i>dies a quo</i> la mancata estrazione di copia e, quindi, la realizzazione della conoscenza mediante la mera visione dei documenti. Secondo la ricorrente &#8220;&#8221;<i>nel caso di specie appare evidente che l&#8217;accesso nella sola forma della visione non possa</i> [consentire]<i>alcuna cognizione piena ed integrale della documentazione consultata</i>&#8220;&#8221;: &#8220;&#8221;<i>ciò in quanto oggetto della richiesta di accesso di Cedat 85 </i>[sono]<i>, tra l&#8217;altro, i giustificativi per la valutazione di congruità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario RTI TIM</i>&#8220;&#8221;. Una documentazione &#8220;&#8221;<i>dalla mole significativa e dal contenuto tecnico (si pensi solo ai preventivi di spesa allegati), per la quale è difficile immaginare una piena conoscenza a seguito della sola visione</i>&#8220;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">25.6. La tesi della ricorrente sovrappone due concetti distinti: la conoscenza e/o conoscibilità  e la percezione e/o percepibilità  della lesione o, comunque, della ritenuta illegittimità . Nel caso di specie, non si tratta di una mancata conoscenza dei contenuti del documento che è assicurata dalla mera visione ma dalla difficoltà  di percepire la ritenuta illegittimità  delle componenti dell&#8217;offerta e delle giustificazioni della controinteressata. Un elemento che è, tuttavia, estraneo al sistema come sopra delineato e anche alla stessa decisione della Corte di Giustizia (richiamata al punto 25.4 della presente sentenza) che insiste sulla necessità  di consentire una conoscenza effettiva ma non anche di posticipare il termine nel tempo dal momento in cui possa realizzarsi una piena percezione della portata lesiva o della ritenuta illegittimità . Una simile situazione introdurrebbe, del resto, un elemento di carattere meramente soggettivo difficilmente verificabile frustando &#8220;&#8221;<i>il principio generale dell&#8217;accelerazione del contenzioso e delle esigenze di certezza del settore</i>&#8220;&#8221; (T.A.R. per la Campania &#8211; sede di Napoli, Sez. I, 5 giugno 2012, n. 2629).</p>
<p style=""text-align: justify;"">25.7. Del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato indicata dalla parte controinteressata appare chiara nel ritenere che la non estrazione di copia non inficia la realizzazione della conoscenza effettiva da parte dell&#8217;operatore economico. Lo afferma con chiarezza la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2014, n. 1250, richiamata anche da Consiglio di Stato, Sez. V, 15 maggio 2019, n. 3153. Non sembra costituire smentita di quanto esposto l&#8217;inciso contenuto nella sentenza del T.A.R. per la Campania &#8211; sede di Salerno, Sez. I, 16 marzo 2011, n. 492, che ritiene non &#8220;&#8221;<i>necessaria anche l&#8217;estrazione delle relative copie, in tal senso deponendo le finalità  acceleratorie sottese alla speciale disposizione di cui all&#8217;art. 120 del C.P.A. e la circostanza che la visione consente comunque la cognizione integrale degli atti, sufficiente alla proposizione del ricorso, salva la possibilità  di successiva proposizione di motivi aggiunti</i>&#8220;&#8221;. Invero, il riferimento alla &#8220;&#8221;<i>proposizione dei motivi aggiunti</i>&#8220;&#8221; non risulta decisivo per sostenere uno slittamento del termine per la proposizione di simile impugnazione che decorre, in ogni caso, dal momento dell&#8217;acquisizione della conoscenza del provvedimento. </p>
<p style=""text-align: justify;"">25.8. In ragione di quanto esposto, il ricorso per motivi aggiunti deve dichiararsi irricevibile per tardività  della notificazione <i>ex</i> articolo 35, comma 1, lettera <i>a</i>) c.p.a.</p>
<p style=""text-align: justify;"">26. In definitiva il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato. Il ricorso per motivi aggiunti va, invece, dichiarato irricevibile. La reiezione di tali domande esonera il Collegio dalla disamina del ricorso incidentale stante l&#8217;insussistenza di un interesse concreto ed attuale alla decisione nel merito delle domande ivi formulate. Come chiarito dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, &#8220;&#8221;<i>il rigetto del ricorso principale comporta</i>&#8220;&#8221;, infatti, &#8220;&#8221;<i>l&#8217;assorbimento del ricorso incidentale (espressamente o implicitamente) subordinato o condizionato all&#8217;accoglimento di quello principale</i>&#8220;&#8221; (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).</p>
<p style=""text-align: justify;"">27. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della complessità  delle questioni trattate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>a</i>) dichiara estinto per intervenuta rinuncia il giudizio limitatamente alla domanda di accesso <i>ex</i> articolo 116, comma 2, c.p.a.;</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>b</i>) rigetta il ricorso introduttivo del giudizio depositato da Cedat 85 s.r.l. in data 8 novembre 2019;</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>c</i>) dichiara irricevibile <i>ex</i> articolo 35, comma 1, lettera <i>a</i>), il ricorso per motivi aggiunti depositato da Cedat 85 s.r.l. in data 18 dicembre 2019;</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>d</i>) condanna Cedat 85 s.r.l. a rifondere le spese di lite in favore del comune di Milano che quantifica complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di Legge, ed in favore di Telecom Italia s.p.a. che quantifica complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di Legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Caso, Presidente</p>
<p>Alberto Di Mario, Consigliere</p>
<p>Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario, Estensore</p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-7-2-2020-n-272/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2020 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2018 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-5-2018-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-5-2018-n-272/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2018 n.272</a></p>
<p>Pres. Est. Ciliberti. Accreditamento Diritto soggettivo Discrezionalità amministrativa Interesse legittimo &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Riparto di giurisdizione     Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la nota con la quale l ASReM oppone un diniego al pagamento del saldo relativo alle prestazioni sanitarie specialistiche rese da una struttura accreditata con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-5-2018-n-272/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2018 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-5-2018-n-272/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2018 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Ciliberti.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamento    Diritto soggettivo    Discrezionalità amministrativa    Interesse legittimo &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Riparto di giurisdizione</p>
<p>  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la nota con la quale l  ASReM oppone un diniego al pagamento del saldo relativo alle prestazioni sanitarie specialistiche rese da una struttura accreditata con il S.S.N.: il rifiuto alla remunerazione spettante per le prestazioni già rese consiste nella rivendicazione di un diritto soggettivo (precisamente di un diritto di credito) rispetto a cui, quand  anche venissero in contestazione profili di effettiva discrezionalità amministrativa, non varrebbero a qualificare la posizione soggettiva come di mero interesse legittimo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00272/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00230/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 230 del 2013, proposto da Istituto Oftalmico Pentro S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 70/A, </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giacomo Papa, domiciliata presso il T.a.r. Molise &#8211; Segreteria in Campobasso, via San Giovanni &#8211; palazzo Poste, </div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della nota n.prot. 61327 del 20.5.13 a firma del Direttore Amministrativo del Distretto di Venafro della ASReM avente ad oggetto pagamento saldo 2011, con la quale l&#8217;ASReM ha comunicato all&#8217;Istituto che non è possibile procedere al saldo dell&#8217;anno 2011, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Regionale del Molise;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 16 maggio 2018, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">I    La ricorrente società, struttura accreditata con il S.S.N., <em>ex</em> art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992, avendo sottoscritto un accordo contrattuale con la ASReM in data 5.7.2011 per l  erogazione di prestazioni sanitarie oculistiche, di fotodinamica e di chirurgia oculistica, in regime di specialistica ambulatoriale, sulla base di un piano delle prestazioni allegato e parte integrante del detto accordo, erogava le prestazioni contrattualizzate che avrebbero dovuto essere remunerate dalla ASReM. Sennonché, nel 2013, la detta Azienda le comunicava che   <em>non è possibile procedere al saldo dell  anno 2011, in quanto nel sistema TS molte impegnativa sono state caricate con i codici errati</em>  . La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 18.6.2013 e depositato il 15.7.2013, per impugnare i seguenti atti: 1) la nota n.prot. 61327 del 20.5.13 a firma del Direttore Amministrativo del Distretto di Venafro della ASReM avente ad oggetto pagamento saldo 2011, con la quale l&#8217;ASReM ha comunicato all&#8217;Istituto che non è possibile procedere al saldo dell&#8217;anno 2011; 2) ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502/1992, violazione del D.Lgs. n. 517/1993, violazione del D.lgs. n. 299/1999, violazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione degli artt. 3, 24, 32, 42, 97, 113, 120 e 122 Costituzione, violazione dell  accordo contrattuale del 5.7.2011, violazione della DGR n. 800/2007, della DGR n. 1483/2007 e del DCA n. 83/2011, violazione del principio di buona amministrazione, omessa istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sviamento; 2) violazione di legge, violazione dell  art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione dell  accordo contrattuale del 5.7.2011; 3) eccesso e sviamento di potere, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, difetto e genericità della motivazione, errore nei presupposti, violazione dell  art. 3 della legge n. 241/1990, contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà della stessa Amministrazione; 4) violazione art. 7 legge n. 241/1990.<br /> Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.<br /> Si costituisce la ASReM, per resistere nel giudizio. Eccepisce, anche con successiva memoria, il difetto di giurisdizione, l  inammissibilità e l  infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.<br /> All  udienza del 16 maggio 2018, la causa è introitata per la decisione.<br /> II    Sussiste il difetto di giurisdizione.<br /> III    Oggetto del presente giudizio è una nota, in effetti priva di vera e propria valenza provvedimentale, con la quale l  ASReM oppone un diniego al pagamento del saldo relativo alle prestazioni sanitarie specialistiche rese dalla ricorrente societànell  anno 2011, avendo constatato che l  indicazione delle prestazioni oggetto del richiesto pagamento conterrebbero un  indicazione errata del codice d  impegnativa. Il <em>petitum</em> sostanziale riguarda il rifiuto alla corresponsione del corrispettivo, cioè della remunerazione spettante per le prestazioni già rese, in base all  accordo contrattuale sottoscritto in data 5 luglio 2011. Si tratta evidentemente della rivendicazione di un diritto soggettivo (precisamente di un diritto di credito) rispetto a cui, quand  anche venissero in contestazione profili di effettiva discrezionalità amministrativa    ma non vi è discrezionalità nel rilevare e segnalare un presunto errore di codificazione &#8211; non varrebbero a qualificare la posizione soggettiva come di mero interesse legittimo. Ciò comporta il difetto di giurisdizione dell  adito T.a.r., come ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza (cfr.,<em> ex plurimis</em>, T.a.r. Molise n. 324/2014; Cass. civile, Sez. unite, 6.9.2013 n. 20566). Invero, le controversie concernenti «<em>indennità, canoni o altri corrispettivi</em>» riservate alla giurisdizione del giudice ordinario sia dal previgente art. 5, comma 2, della legge n. 1034 del 1971 sia dall&#8217;art. 133, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm., sono essenzialmente quelle contrassegnate da un contenuto squisitamente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra pubblica Amministrazione e struttura accreditata per il servizio pubblico. Nel caso di specie, la ASReM, in applicazione degli artt. 6, comma 1, e 9, comma 3, dell  accordo stipulato con la ricorrente in data 5 luglio 2011, quindi nell  ambito dell  esecuzione di quell  accordo, ha rilevato che il pagamento del saldo 2011 era condizionato ad alcuni controlli tecnico-amministrativi, da effettuarsi mediante l  utilizzo di strumenti informatici, di guisa che ciò avrebbe richiesto la correzione di codici errati o ritenuti tali, indicati dalla ricorrente per censire le proprie prestazioni sanitarie. La lite, pertanto, non esula dai limiti della giurisdizione dell  A.G.O., né coinvolge la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A. sull&#8217;intera economia del rapporto, sicché non può essere attratta nella sfera cognitiva del giudice amministrativo. La controversia è semplicemente rivolta a ottenere il pagamento dei corrispettivi spettanti, non investendo, nella sostanza, la valenza dei &quot;budget&quot; assegnati, né involgendo un sindacato sull&#8217;incidenza di poteri autoritativi dell&#8217;Amministrazione pubblica (cfr.: Cass. civile, Sez, unite, 9.6.2017 n. 14428; idem 3.11.2016 n. 22233).<br /> IV    In conclusione, sussiste il difetto di giurisdizione. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.<br /> Indica nell  Autorità giudiziaria ordinaria il giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, <em>ex</em> art. 11 c.p.a., ai fini della <em>traslatiojudicii</em>.<br /> Compensa le spese giudiziali.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore<br /> Luca Monteferrante, Consigliere<br /> Domenico De Falco, Primo Referendario</p>
<p> IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br /> Orazio Ciliberti</p>
<p>  </p>
<p>  <br />  <br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-5-2018-n-272/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2018 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-12-2016-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-12-2016-n-272/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-12-2016-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.272</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore de Pretis In tema di norme urbanistiche sull’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 20, c. 1, legge Regione Liguria 07/04/2015, n. 12 &#8211; Accessibilità e barriere architettoniche &#8211; Divieto di peggiorare le caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-12-2016-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-12-2016-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>In tema di norme urbanistiche sull’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 20, c. 1, legge Regione Liguria 07/04/2015, n. 12 &#8211; Accessibilità e barriere architettoniche &#8211; Divieto di peggiorare le caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione edilizia, riguardanti edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico &#8211; Q.l.c. promossa dalla Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lett. m) &#8211; Illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 22 legge Regione Liguria 07/04/2015, n. 12 &#8211; Costruzioni in zone sismiche &#8211; Mancata previsione della preventiva autorizzazione sismica per gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA &#8211; Q.l.c. promossa dalla Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 20, comma 1 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)</em><br />
&nbsp;<br />
<em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)</em><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA N. 272<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 – 17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 17 giugno 2015 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Emanuela Romanelli per la Regione Liguria.<br />
<a name="fatto"></a>&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso notificato il 13 – 17 giugno 2015, depositato il 17 giugno 2015 e iscritto al n. 65 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, fra gli altri, gli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).<br />
1.1.– L’art. 20, comma l, ha inserito il comma l-bis all’art. 5 della legge della Regione Liguria 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative). Il comma così aggiunto recita: «In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse».<br />
Secondo il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale contrasterebbe con l’art. 82 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (di seguito TUE), il quale (come statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2014) rientra nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.<br />
La disposizione statale (di cui vengono citati i commi 1, 2 e 6) impone di adeguare alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico che presentino accessibilità e visitabilità limitata. La norma regionale censurata, derogando alle disposizioni contenute nella legislazione dello Stato, avrebbe invaso la sfera riservata alla potestà esclusiva dello Stato.<br />
1.2.– L’art. 22 della legge regionale impugnata ha sostituito il comma l dell’art. 6-bis della legge della Regione Liguria 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche &#8211; Deleghe e norme urbanistiche particolari). Il nuovo comma recita: «Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3, del d.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all’allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la preventiva autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di sopraelevazione di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto ed agli interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati ai sensi dell’articolo 5-bis della presente legge, soggetti a permesso di costruire e a denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando anche per gli interventi ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 21-bis della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Restano quindi esclusi dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio rientranti nel campo di applicazione del predetto articolo 21-bis della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, che sono trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, della presente legge e sui quali la Provincia esegue controlli a campione».<br />
La modifica apportata comporta, tra l’altro, che gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sono sottratti all’obbligo di preventiva autorizzazione sismica.<br />
In ciò il ricorrente ravvisa due concorrenti ragioni di illegittimità costituzionale.<br />
In primo luogo, risulterebbe invasa la competenza esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Le disposizioni sulla SCIA, infatti, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e, in base alla legislazione statale, la SCIA non è applicabile agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche (art. 19, comma l, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).<br />
In secondo luogo, la norma regionale sarebbe da ricondurre (al di là del profilo disciplinare relativo alla SCIA) alle materie di competenza legislativa concorrente della «protezione civile» e del «governo del territorio», e contrasterebbe quindi con i principi fondamentali della materia stabiliti dall’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultimo infatti dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.<br />
1.3.– Con memoria depositata il 27 settembre 2016, il Governo ha ulteriormente precisato gli argomenti posti a fondamento dell’impugnazione. Ha aggiunto inoltre, sulla seconda questione (in tema di costruzioni realizzate in zona sismica), un profilo di contrasto con l’art. 93 del TUE, di cui non vi è traccia nel ricorso introduttivo del giudizio.<br />
2.– Il 24 luglio 2015 si è costituita la Regione Liguria, la quale, nella memoria depositata il 26 settembre 2016, ha replicato alle censure proposte nel presente giudizio.<br />
2.1.– Sull’art. 20, comma 1, la resistente premette che lo scopo della norma (sollecitata dalla “Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate”) sarebbe di evitare che nella ristrutturazione di spazi privati aperti al pubblico (negozi, bar, ristoranti) comunque non adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche vengano inseriti elementi di ulteriore ostacolo alla visitabilità dei locali di vendita, per esigenze estetiche o di mera funzionalità commerciale.<br />
Su queste basi, la disposizione non contrasterebbe con nessuno dei commi dell’art. 82 del TUE invocati dal Governo: non con il primo, che si riferisce all’esecuzione ex novo di opere edilizie; non con il secondo, che si riferisce al diverso caso di edifici vincolati, in cui il valore dell’accessibilità può esser realizzato tramite opere provvisionali; non con il sesto, che prevede la inagibilità per le opere delle quali sia resa impossibile l’utilizzazione da parte delle persone portatrici di handicap.<br />
2.2.– Quanto all’art. 22, la resistente replica che la norma esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere edilizie “minori”, per la cui realizzazione (ai sensi del comma 01 dell’art. 21-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attività edilizia») un tecnico abilitato deve attestare la conformità dei lavori (anche) alla normativa antisismica. L’autocertificazione del tecnico assicurerebbe il corretto presidio dei valori che stanno alla base della normativa sulle costruzioni in zone sismiche e, al contempo, realizzerebbe una semplificazione procedurale senza invadere le prerogative statali evocate in ricorso.<br />
<a name="diritto"></a>&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso con il ricorso in epigrafe questioni di legittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), tra le quali gli artt. 20, comma 1 e 22, oggetto del presente giudizio.<br />
1.1.– Vanno riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso in epigrafe.<br />
2.– In primo luogo, il Governo impugna l’art. 20, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha inserito il comma 1-bis all’art. 5 della legge della Regione Liguria 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative). La disposizione regionale, nella parte in cui prevede che «[i]n caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse», violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in riferimento all’art. 82 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» (di seguito TUE), il quale impone di adeguare alle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in cui sia limitata l’accessibilità e la visibilità.<br />
2.1.– La questione è fondata.<br />
L’art. 82 del TUE – rubricato «Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico» – prescrive la conformazione degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di nuova costruzione e già esistenti (qualora siano sottoposti ad interventi di ristrutturazione), ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni ostacolo che si frapponga alla loro utilizzazione da parte di soggetti portatori di deficit anatomici o senso-percettivi.<br />
Le disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo, la sentenza n. 111 del 2014), attengono alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma impugnata, avuto riguardo al suo oggetto e alla disciplina che introduce, si colloca nel medesimo ambito di materia riservato allo Stato. A quanto previsto dalla legge statale essa apporta tuttavia una significativa deroga.<br />
In particolare, con riferimento alla realizzazione di opere di «ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico», la norma regionale si limita a prescrivere che esse non determinino un «peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse», e questo a fronte della previsione nella legge statale dell’obbligo generale di conformare le strutture immobiliari ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni barriera architettonica.<br />
Ad escludere il contrasto della previsione regionale con quanto previsto nel TUE – che si traduce in un abbassamento del livello di tutela dei portatori di disabilità – non vale l’argomento difensivo formulato dal resistente, secondo cui l’art. 82, comma 1, del testo unico si riferirebbe soltanto alle nuove costruzioni. È sufficiente infatti osservare che la norma statale si riferisce a «tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo». Il rinvio alla sezione prima del Capo III della Parte II del TUE, dedicata alla disciplina della «Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», esclude ogni dubbio sul fatto che l’obbligo di conformazione opera per i progetti relativi non solo alla costruzione di nuovi edifici ma anche alla ristrutturazione di interi edifici, come prescrive espressamente l’art. 77 del TUE. E d’altro canto, confermano il fatto che la norma statale non si riferisce soltanto alle nuove costruzioni anche i successivi commi dell’art. 82 del TUE, che fanno riferimento fra gli altri agli interventi soggetti a DIA (comma 3) e alle modifiche della destinazione d’uso (comma 5).<br />
In conclusione, limitandosi a prescrivere un obbligo di non peggioramento delle «caratteristiche originarie di accessibilità» per la realizzazione di opere edilizie sugli edifici esistenti, la norma regionale impugnata invade l’ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore delle persone portatrici di handicap, alterando la delicata graduazione di interessi rimessa, nel sistema di tutela delle persone disabili, al legislatore statale.<br />
3.– Il Governo impugna inoltre l’art. 22 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha sostituito il comma 1 dell’art. 6-bis della legge della Regione Liguria 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche &#8211; Deleghe e norme urbanistiche particolari). La disposizione regionale, nella parte in cui esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sarebbe illegittima sotto un duplice profilo.<br />
La disposizione regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera m), in quanto le disposizioni in materia di SCIA attengono alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, in base alla legislazione statale (art. 19, comma l, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), la SCIA non è applicabile agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche.<br />
La norma violerebbe inoltre l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali delle materie della «protezione civile» e del «governo del territorio» dettati dall’art. 94 del TUE, secondo cui, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.<br />
3.1.– Il preteso contrasto dell’art. 22 della legge regionale impugnata con l’art. 93 del TUE in tema di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti, menzionato dal Governo soltanto nella memoria depositata a ridosso dell’udienza pubblica e non nel ricorso introduttivo del giudizio, è estraneo al thema decidendum, in quanto la tardività della deduzione ne comporta l’inammissibilità.<br />
3.2.– La questione è fondata.<br />
Questa Corte ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che disciplinano gli interventi edilizi in zone sismiche all’ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello della «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell’incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010). In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato di fissare i principi fondamentali (tra le tante, sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006). Nella richiamata giurisprudenza di questa Corte assumono la valenza di «principio fondamentale» le disposizioni contenute nel Capo IV del TUE, rubricato «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», che dispongono determinati adempimenti procedurali, quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.<br />
L’art. 94 del TUE, evocato dal Governo a parametro interposto, va qualificato come «principio fondamentale» della materia. La norma prescrive che, nelle località sismiche, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Considerata la rilevanza del bene protetto, che coinvolge il valore della tutela dell’incolumità pubblica, la quale non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, la norma riveste una posizione «fondante» del settore dell’ordinamento al quale pertiene (ex plurimis, sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006, n. 336 del 2005). Nella sentenza n. 182 del 2006, questa Corte ha affermato che il principio della previa autorizzazione scritta desumibile dall’art. 94 del TUE trae il proprio fondamento dall’intento unificatore del legislatore statale, il quale «è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». La giurisprudenza successiva – nel confermare l’intento unificatore della disciplina statale in questo ambito (sentenza n. 254 del 2010) – ha ribadito la natura di principio fondamentale della menzionata previsione dell’art. 94 (sentenze n. 64 del 2013 e n. 312 del 2010).<br />
Su queste basi, la norma regionale impugnata, escludendo dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA, contrasta con il principio fondamentale secondo cui, nelle zone sismiche, l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio.<br />
Non coglie, infine, nel segno l’argomento difensivo della Regione Liguria, secondo cui la disposizione impugnata esenterebbe dalla previa autorizzazione sismica le sole opere “minori” e l’autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore sarebbe sufficiente a presidiare i valori che stanno alla base della normativa sulle costruzioni in zone sismiche, non coglie nel segno.<br />
In un primo senso, va osservato che l’intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha come ambito di applicazione oggettivo non le nuove costruzioni, ma «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità» (art. 83 del TUE; lo stesso art. 94 si riferisce genericamente all’inizio di «lavori», senza limitazioni). Il legislatore applica cioè un concetto trasversale molto ampio, indifferente e autonomo rispetto ad altre classificazioni valevoli nella disciplina edilizia, e tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le vicende in cui si tratti della realizzazione di un’opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità (sul punto, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 giugno 2009, n. 3706). Pertanto, la circostanza che l’opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente – alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio, come la manutenzione straordinaria, consistente in frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, anche quella comportante la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (interventi tutti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 21-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attività edilizia») – non mette in dubbio il fatto che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, come tale ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 94 del TUE.<br />
Sotto altro profilo, va sottolineato come l’autorizzazione preventiva costituisca uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post ed eventuale, proprio della SCIA.<br />
In definitiva, la norma regionale impugnata, poiché introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall’art. 94 del TUE, è costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
3.3.– Resta assorbito il concorrente profilo di censura sollevato dal Governo con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riservate a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-12-2016-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2016 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2015 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2015-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2015-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2015 n.272</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis È costituzionalmente illegittimo l’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in tema di misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale Bilancio e contabilità pubblica- Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 41, c. 2,del decreto-legge 24/4/2014, n. 66 -Attestazione dei tempi di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2015-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2015 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-12-2015-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2015 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 in tema di misure urgenti per la  competitività e la giustizia sociale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1550" style="text-align: justify;"><strong abp="1551">Bilancio e contabilità pubblica- Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 41, c. 2,del decreto-legge 24/4/2014, n. 66 -Attestazione dei tempi di pagamento- Previsione secondo la quale, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento, le Regioni non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione- Previsione del divieto di stipulare con soggetti privati contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione precedente- Q.l.c. promossa dalla Regione Veneto &#8211; Lamentata violazione degli artt. 3, 97, c. 2, 117, c. 4 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1553" style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1555" style="text-align: justify;">SENTENZA N. 272<br abp="1556" /><br />
ANNO 2015<br abp="1557" /><br />
<br abp="1558" /><br />
<br abp="1559" /><br />
<br abp="1560" /><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1561" /><br />
&nbsp;<br abp="1562" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1563" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1564" /><br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br abp="1565" /><br />
<br abp="1566" /><br />
<br abp="1567" /><br />
<br abp="1568" /><br />
ha pronunciato la seguente<br abp="1569" /><br />
SENTENZA<br abp="1570" /><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 18 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2014.<br abp="1571" /><br />
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br abp="1572" /><br />
udito nell’udienza pubblica del 1° dicembre 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br abp="1573" /><br />
uditi l’avvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br abp="1574" /><br />
<br abp="1575" /><br />
<em abp="1576"><a name="fatto"></a>Ritenuto in fatto</em><br abp="1578" /><br />
&nbsp;<br abp="1579" /><br />
1.–Con ricorso notificato il 18 agosto 2014, depositato il 22 agosto 2014 e iscritto al n. 63 del registro ricorsi del 2014, la Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, fra le quali l’art. 41, comma 2, oggetto del quinto motivo di ricorso.<br abp="1580" /><br />
L’art. 41, intitolato «Attestazione dei tempi di pagamento», è inserito nel Titolo III della legge (Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni), e in particolare nel Capo III (Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni). Il comma 2 di esso dispone quanto segue: «Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione …».<br abp="1581" /><br />
Il comma 1 dell’art. 41 (richiamato dal comma 2) del d.l. n. 66 del 2014 fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fra le quali rientrano le regioni.<br abp="1582" /><br />
1.1.– La Regione Veneto impugna il citato art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 per violazione degli artt. 3, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.<br abp="1583" /><br />
Essa ritiene, in primo luogo, che la norma in questione sia «irragionevole oltreché lesiva delle competenze e prerogative regionali», in quanto essa «introduce una “sanzione” del tutto disomogenea rispetto alla violazione cui è connessa, e potenzialmente contrastante con la stessa, senz’altro corretta, finalità che la dovrebbe ispirare». La norma sarebbe, inoltre, «priva di ogni criterio di proporzionalità e congruità» perché invece di collegare «[a]l mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, “sanzioni” o rectius ripercussioni connesse e proporzionate all’inadempimento, prevede, anche in violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, un irragionevole “blocco” totale delle assunzioni, sotto qualsiasi forma, che potrebbe addirittura anche condurre ad un ulteriore incremento dei tempi di pagamento, ove il ritardo degli stessi sia dovuto proprio alla carenza di personale».<br abp="1584" /><br />
La ricorrente argomenta la ridondanza di tali vizi sulla sua sfera di competenza: «la suddetta violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento ridonda certamente in una violazione delle competenze costituzionali della Regione, dal momento che questa viene indebitamente limitata nella propria capacità di organizzazione amministrativa: si realizza pertanto una indebita interferenza con il IV comma dell’art. 117 che riconosce in tale ambito una competenza legislativa residuale regionale».<br abp="1585" /><br />
1.2.– La Regione Veneto solleva poi una seconda questione. Secondo essa, «la disposizione stabilendo una misura permanente e dettagliata di blocco totale di una specifica voce di spesa concretizza una disposizione puntuale priva del carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e pertanto […] contrasta con gli articoli 117, I e III comma, nonché con l’art. 119 della Costituzione».<br abp="1586" /><br />
1.3.– Il 18 settembre 2014 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ma le argomentazioni svolte nella memoria di costituzione non sono pertinenti rispetto alle questioni sopra illustrate: esse in parte attengono, in generale, all’art. 119 Cost. e, in parte, riguardano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali.<br abp="1587" /><br />
1.4.– Con successiva memoria depositata il 10 novembre 2015, la Regione Veneto ha aggiunto un argomento a sostegno della questione fondata sui principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, osservando che la norma impugnata penalizza le regioni «virtuose», che hanno contenuto la spesa per il personale. Nella memoria si rileva che, nel 2012, la Regione Veneto ha speso per il personale una somma molto inferiore a quella di regioni omogenee dal punto di vista della popolazione e che tale disomogeneità «non viene in alcun modo considerata dalla norma impugnata», con violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione e conseguente ridondanza sulla competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa.<br abp="1588" /><br />
Anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria integrativa il 10 novembre 2015. In essa la difesa erariale osserva che il blocco delle assunzioni opera solo per l’anno successivo a quello nel quale si è registrato il ritardo nel pagamento dei debiti, sicché «[n]on può […] discorrersi di una misura permanente, limitativa delle […] prerogative regionali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa». Inoltre l’Avvocatura sottolinea che la norma impugnata «si dimostra ragionevole, giacché attraverso di essa il legislatore statale ha voluto evitare che gli enti regionali, procedendo all’assunzione di nuovo personale, vadano ad incrementare ulteriormente la spesa pubblica su di essi gravante, sottraendo così potenziali risorse da destinare invece all’esecuzione tempestiva dei pagamenti».<br abp="1589" /><br />
<a name="diritto"></a>&nbsp;<br abp="1591" /><br />
<em abp="1592">Considerato in diritto </em><br abp="1593" /><br />
&nbsp;<br abp="1594" /><br />
1.– La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevando due distinte questioni di legittimità costituzionale.<br abp="1595" /><br />
In primo luogo, la Regione censura la norma ­– là dove stabilisce che le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale ma comprese le regioni, che «registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo» ­– con riferimento agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, della Costituzione.<br abp="1596" /><br />
Secondo la ricorrente, l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 violerebbe il principio di ragionevolezza, comprensivo dei profili della omogeneità e della proporzionalità della sanzione, e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto introdurrebbe una «sanzione» disomogenea rispetto alla violazione cui è connessa, sproporzionata e potenzialmente contrastante con la finalità perseguita. Questi vizi si rifletterebbero sulle competenze costituzionali della Regione Veneto, dal momento che la previsione oggetto di censura limiterebbe l’autonomia regionale nella materia dell’organizzazione amministrativa, di competenza regionale piena ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.<br abp="1597" /><br />
In secondo luogo, l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 violerebbe gli artt. 117, primo e terzo comma, e 119 Cost. perché difetterebbe del carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Si tratterebbe, infatti, di una disposizione puntuale, che introduce una misura permanente e dettagliata di blocco totale di una specifica voce di spesa.<br abp="1598" /><br />
2.– In via preliminare è opportuno accennare al quadro normativo in cui la disposizione impugnata si inserisce.<br abp="1599" /><br />
Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180), si applica «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale» (art. 1, comma 1), intendendosi per “transazioni commerciali” «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo» (art. 2, comma 1, lettera a). L’art. 4 (richiamato dalla disposizione impugnata) stabilisce che il pagamento va effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o, in determinati casi, dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi (comma 2). Il comma 4 dello stesso articolo dispone che «[n]elle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche», e che «[i]n ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni».<br abp="1600" /><br />
Il d.lgs. n. 231 del 2002 predispone un apparato sanzionatorio civilistico a presidio dei termini da esso fissati, nell’ambito del quale si possono ricordare: il tasso di interesse maggiorato di otto punti percentuali (art. 2, comma 1, lettera e), la decorrenza automatica degli interessi moratori alla scadenza del termine, senza necessità di costituzione in mora (art. 4, comma 1), il risarcimento del danno per le spese di recupero del credito (art. 6) e la nullità delle clausole gravemente inique per il creditore (art. 7). Mentre il d.lgs. n. 231 del 2002 regola il singolo rapporto civilistico tra debitore e creditore (sia esso anche una pubblica amministrazione), l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 introduce specifiche modalità pubblicistiche attinenti ai tempi di adempimento delle obbligazioni privatistiche da parte delle pubbliche amministrazioni. Più precisamente, la norma fissa per esse «tempi medi nei pagamenti» massimi (di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a decorrere dal 2015) – con termini aggiuntivi, dunque, rispetto a quelli specifici previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 – riferiti non al singolo rapporto ma al complesso dei debiti commerciali dell’ente pubblico, e predispone, a garanzia del loro rispetto, la sanzione del blocco delle assunzioni nell’anno successivo a quello della violazione.<br abp="1601" /><br />
Così precisato il quadro normativo di riferimento, va ancora ricordato che l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 è stato modificato, dopo la proposizione del ricorso ma in modo tale da non influire sul themadecidendum, dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125. Inoltre, gli artt. 4, comma 1, e 6, comma 7, dello stesso d.l. n. 78 del 2015 hanno individuato due casi in cui la sanzione prevista dalla disposizione impugnata non si applica.<br abp="1602" /><br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br abp="1603" /><br />
3.1.– L’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 ha di mira una finalità che legittimamente può essere perseguita dal legislatore statale anche nei rapporti con le regioni. La fissazione di un termine (aggiuntivo, come si è visto, rispetto a quelli previsti all’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002) per il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e la previsione di una sanzione, per il caso in cui l’ente pubblico abbia «tempi medi nei pagamenti» superiori a quel termine, non rappresentano strumenti, in sé considerati, incompatibili con l’autonomia costituzionale delle regioni. Previsioni di questo tipo sono dirette a fronteggiare una situazione che provoca gravi conseguenze per il sistema produttivo (soprattutto per le piccole e medie imprese) e a favorire la ripresa economica, con effetti positivi anche per la finanza pubblica (si pensi all’aumento di entrate tributarie derivante dal soddisfacimento dei creditori e al possibile aumento del prodotto interno lordo (Pil), che rileva ai fini del rispetto del patto europeo di stabilità: sentenza n. 8 del 2013).<br abp="1604" /><br />
Per le stesse ragioni, anche la sanzione prescelta per raggiungere l’obiettivo indicato, ossia il divieto temporaneo, per le amministrazioni che si siano rese inadempienti, di procedere ad assunzioni di personale, può rientrare nell’ambito dei poteri del legislatore statale, ancorché essa investa un aspetto essenziale dell’autonomia organizzativa delle regioni e degli altri enti pubblici (sentenze n. 61 e n. 27 del 2014, n. 130 del 2013, n. 259, n. 217 e n. 148 del 2012).<br abp="1605" /><br />
Al riguardo va respinto l’assunto della regione secondo il quale la norma impugnata non concreterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. La materia del «coordinamento della finanza pubblica», infatti, non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di “riorientare” la spesa pubblica (come nel caso dell’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014), per una complessiva maggiore efficienza del sistema. Questa Corte ha giustificato una norma statale che introduceva una misura premiale (concernente il rispetto del patto di stabilità) a favore delle regioni che sviluppavano «adeguate politiche di crescita economica» (nella specie, attuazione dei principi di liberalizzazione delle attività economiche), rilevando che la crescita economica giova anche alla finanza pubblica (sentenza n. 8 del 2013). La previsione impugnata, avendo lo scopo di incentivare una più corretta gestione della spesa pubblica, nell’interesse delle imprese ma anche del sistema complessivo pubblico-privato, può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, sia nella parte in cui fissa i termini, sia nella parte in cui stabilisce la sanzione. Conseguentemente va respinta la seconda censura avanzata dalla ricorrente.<br abp="1606" /><br />
3.2.– La soluzione in concreto adottata dal legislatore statale nella norma censurata dalla Regione Veneto, tuttavia, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, il quale, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione (sentenze n. 132 e n. 98 del 2015, n. 254 e n. 39 del 2014, n. 57 del 2013, n. 338 del 2011, n. 333 del 2001), tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e regioni, quando, come nel caso in esame, la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell’autonomia regionale (sentenze n. 156 del 2015, n. 278 e n. 215 del 2010, n. 50 del 2008, n. 285 e n. 62 del 2005, n. 272 del 2004).<br abp="1607" /><br />
L’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, là dove prevede che qualsiasi violazione dei tempi medi di pagamento da parte di un’amministrazione debitrice, a prescindere dall’entità dell’inadempimento e dalle sue cause, sia sanzionata con una misura a sua volta rigida e senza eccezioni come il blocco totale delle assunzioni per l’amministrazione inadempiente (con l’unica esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei casi di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 6, comma 7, del già citato d.l. n. 78 del 2015), non supera il test di proporzionalità, il quale «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014).<br abp="1608" /><br />
3.2.1.– La violazione della proporzionalità si manifesta innanzitutto nell’inidoneità della previsione a raggiungere i fini che persegue. Il meccanismo predisposto dall’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, infatti, non appare di per se stesso sempre idoneo a far sì che le amministrazioni pubbliche paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce quindi un adeguato deterrente alla loro inadempienza.<br abp="1609" /><br />
Il blocco delle assunzioni, colpendo indistintamente ogni violazione dei tempi medi di pagamento, può investire amministrazioni che, nell’anno di riferimento, siano state in ritardo con il pagamento dei loro debiti per cause legate a fattori ad esse non imputabili. Nel caso degli enti territoriali, in particolare, il ritardato pagamento dei debiti potrebbe dipendere dal mancato trasferimento di risorse da parte di altri soggetti o dai vincoli relativi al patto di stabilità. Il possibile rilievo del mancato trasferimento delle risorse ai fini del tempestivo pagamento dei debiti è confermato dal fatto che lo stesso d.l. n. 66 del 2014 contiene una disposizione (l’art. 44) che, al «fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231», regola i «Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni». Quanto al patto di stabilità, si può osservare che il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, ha cercato di far fronte al problema del pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche prevedendo, fra l’altro, «l’allentamento del patto di stabilità interno» (sentenza n. 181 del 2015).<br abp="1610" /><br />
La mancata considerazione della causa del ritardo, al quale consegue automaticamente l’applicazione della sanzione prevista dalla legge, rende ipotetica e, in definitiva, aleatoria l’idoneità della norma a conseguire la sua finalità, dal momento che, nei casi in cui il ritardo non fosse superabile con un’attività rimessa alle scelte di azione e di organizzazione proprie dell’ente pubblico, la minaccia del blocco delle assunzioni o la sua concretizzazione non potrebbe sortire l’effetto auspicato.<br abp="1611" /><br />
3.2.2.– La previsione impugnata non supera il test di proporzionalità nemmeno da un altro punto di vista, e anche volendosi limitare a considerare l’ipotesi del ritardo dipendente da disfunzioni e negligenze dell’ente nella gestione delle procedure di pagamento. La rigidità della previsione, sia sul versante della individuazione della violazione (senza differenziazione fra le ipotesi di superamento minimo dei tempi medi prescritti e le altre), sia su quello delle sue conseguenze (la sanzione è in ogni caso il blocco totale), porta a ritenere, infatti, che l’obiettivo perseguito potesse essere raggiunto con un sacrificio minore – più precisamente con un sacrificio opportunamente graduato – degli interessi costituzionalmente protetti, per quanto qui specificamente rileva, delle regioni e delle relative comunità.<br abp="1612" /><br />
In questo stesso contesto non può essere trascurato nemmeno il fatto che la norma non tiene conto della situazione dell’ente pubblico dal punto di vista della dotazione di personale. A seconda di tale situazione, l’afflittività della sanzione in essa prevista può variare imprevedibilmente e risultare eccessiva (e, dunque, sproporzionata) proprio per quelle regioni che, negli ultimi anni, hanno ridotto la propria spesa per il personale, in ottemperanza ai vincoli posti dal legislatore statale.<br abp="1613" /><br />
3.2.3.– Per tutto quanto esposto, l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 si pone, sotto vari profili, in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dall’art. 3, primo comma, Cost., e tale violazione si risolve in una illegittima compressione dell’autonomia regionale in materia di organizzazione amministrativa, spettante alla competenza regionale piena (art. 117, quarto comma, Cost.).<br abp="1614" /><br />
3.3.– Per ragioni non diverse da quelle appena considerate con riferimento alla lesione del principio di proporzionalità, la norma censurata si rivela confliggente anche con l’art. 97, secondo comma, Cost.: se, da un lato, il blocco delle assunzioni è senz’altro suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione, dall’altro lato la limitazione non risulta giustificata dalla tutela di un corrispondente interesse costituzionale, dato che, come si è visto, si tratta di una misura inadeguata a garantire il rispetto del termine fissato per il pagamento dei debiti. Anche tale violazione si traduce, come è evidente, in una lesione delle medesime competenze costituzionali della ricorrente in materia di organizzazione amministrativa.<br abp="1615" /><br />
<a name="dispositivo"></a>&nbsp;<br abp="1617" /><br />
per questi motivi<br abp="1618" /><br />
&nbsp;<br abp="1619" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1620" /><br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.<br abp="1621" /><br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.<br abp="1622" /><br />
&nbsp;<br abp="1623" /><br />
F.to:<br abp="1624" /><br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1625" /><br />
&nbsp;<br abp="1626" /><br />
Daria de PRETIS, Redattore<br abp="1627" /><br />
&nbsp;<br abp="1628" /><br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br abp="1629" /><br />
&nbsp;<br abp="1630" /><br />
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.<br abp="1631" /><br />
&nbsp;<br abp="1632" /><br />
Il Direttore della Cancelleria<br abp="1633" /><br />
&nbsp;<br abp="1634" /><br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI<br abp="1635" /><br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 15/10/2015 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-15-10-2015-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-15-10-2015-n-272/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 15/10/2015 n.272</a></p>
<p>GRAFFEO &#8211; ALESSANDRO Comune di Misilmeri &#8211; Parere in ordine alla congruità del compenso dell&#8217;organo di revisione. Organo di revisione – Riduzione dei compensi dell’organo di revisione &#160; La Sezione siciliana ha risposto al quesito con il quale si è domandato se il Consiglio comunale possa discrezionalmente “decurtare” il compenso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-15-10-2015-n-272/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 15/10/2015 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-deliberazione-15-10-2015-n-272/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Deliberazione &#8211; 15/10/2015 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">GRAFFEO &#8211; ALESSANDRO</span></p>
<hr />
<p>Comune di Misilmeri &#8211; Parere in ordine alla congruità del compenso dell&#8217;organo di revisione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Organo di revisione – Riduzione dei compensi dell’organo di revisione</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Sezione siciliana ha risposto al quesito con il quale si è domandato se il Consiglio comunale possa discrezionalmente “decurtare” il compenso per i componenti dell’organo di revisione (e fino a quale limite di “congruità”) e determinare forfettariamente il rimborso delle spese di viaggio.<br />
&nbsp;<br />
Il Collegio osserva che nell’art. 241 TUEL il legislatore non ha predeterminato la misura esatta dei compensi dei componenti dell’organo di revisione ma si è limitato a demandare a un decreto ministeriale il compito di fissare i “limiti massimi del compenso base” (comma 1); è previsto, invece, che spetti all’ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, individuarne l’ammontare (comma 7) entro i suddetti limiti.<br />
&nbsp;<br />
Tanto premesso, la Sezione precisa che, da un lato, l’adeguatezza della remunerazione appare criterio generale e “normale” cui devono ispirarsi le scelte discrezionali dell’ente. Dall’altro lato, tuttavia, da un punto di vista tecnico-giuridico, resta fermo il principio civilistico secondo cui, in mancanza di norme imperative che impongono minimi tariffari inderogabili, l&#8217;onerosità del contratto di prestazione d’opera contrattuale costituisce elemento “normale” o “naturale”, come risulta dall&#8217;art. 2233 c.c., ma non ne integra un elemento “essenziale”, né può essere considerato un limite di ordine pubblico; è dunque possibile graduare il compenso al di sotto della misura massima senza alcun limite inferiore di “congruità”.<br />
&nbsp;<br />
Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei rimborsi spese, il Collegio aggiunge che sia il dato testuale sia la <em>ratio </em>legislativa sono univocamente nel senso di ancorare i rimborsi delle spese a elementi effettivi con esclusione di ogni forme di forfettizzazione; ciò si pone in linea con la più recente tendenza legislativa tesa al contenimento della spesa pubblica.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">SRCSIC/272/2015/PAR</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>Corte dei conti<br />
Sezione di controllo per la Regione siciliana</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
nella camera di consiglio del 22 settembre 2015<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Misilmeri (PA) con nota prot. n.&nbsp; 14260 del 12 maggio 2015;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista l’ordinanza n. 208/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l’odierna camera di consiglio;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udito il relatore, dott. Gioacchino Alessandro,<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha emesso la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERAZIONE</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Misilmeri, richiamando le disposizioni contenute nell’art. 241 del TUEL e nell’art. 3, comma 1, del D.M. attuativo 20 maggio 2005 chiede alla Sezione di conoscere se, allo stato della legislazione, il Consiglio comunale possa discrezionalmente “decurtare” il compenso per i componenti dell’organo di revisione e fino a quale limite di “congruità”, nonché se possa determinare forfettariamente il rimborso delle spese di viaggio dovute ai componenti dell’organo di revisione purché in misura congrua ad indennizzare le spese effettivamente sostenute.<br />
****<br />
1. Preliminarmente, la Sezione ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile sotto il profilo soggettivo e oggettivo, alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva con delibera n. 1/2004 e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati, per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica, da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/2010 e n. 27/2011 nonché dalla deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014.<br />
Ed invero, dal punto di vista della legittimazione soggettiva la richiesta è ammissibile, essendo a firma del Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 65 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale n. 16/1965, e dell’art. 36, comma 1, della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i..<br />
Dal punto di vista oggettivo occorre rammentare che la funzione consultiva riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non è di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti l’interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell’esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall’art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la richiamata deliberazione n. 54/2010, hanno, quindi, precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.<br />
Si ritiene, però, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino a essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana. Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.<br />
Alla stregua delle coordinate appena richiamate, la richiesta in questione può ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, nella misura in cui si possono fornire indicazioni generali su disposizioni di legge che, pur coinvolgendo aspetti civilistici inerenti il corrispettivo delle prestazioni professionali, afferiscono per taluni profili alla materia contabile in quanto regolamentano il compenso dei componenti l’organo di revisione dell’ente locale ed involgono aspetti attinenti il contenimento della spesa pubblica.<br />
Rimane viceversa esclusa ogni valutazione sulla legittimità e l’opportunità di specifiche scelte gestionali che rientrano nell’esclusiva discrezionalità dell’ente locale.<br />
2. Venendo al merito del quesito, circoscritto nei suddetti termini ai profili generali ed astratti relativi all’interpretazione delle disposizioni che vengono in rilievo, occorre richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento.<br />
Innanzitutto occorre rilevare che l’art. 241 del TUEL si applica nell’ordinamento regionale in forza del rinvio formale contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale n, 48/1991 (di recepimento dell’art. 57 della legge n. 142 del 1990) il cui comma 10 recita: <em>“Per il trattamento economico, il numero degli incarichi e dei divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti</em>” (per un inquadramento più generale circa il riparto di competenze legislative in materia si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 113/2015/PAR).<br />
Ciò posto, l’art. 241 del TUEL (rubricato <em>“Compenso dei revisori”</em>) dispone che:<br />
<em>1. Con decreto del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell&#8217;ente locale.</em><br />
<em>2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall&#8217;ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell&#8217;articolo 239.</em><em>.</em><br />
<em>3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall&#8217;ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell&#8217;ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.</em><br />
<em>4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.</em><br />
<em>5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell&#8217;unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell&#8217;unione.</em><br />
<em>6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.</em><br />
<em>6-bis. L&#8217;importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell&#8217;organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.</em><br />
<em>7. L&#8217;ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.</em><br />
Il legislatore non ha, pertanto, predeterminato puntualmente la misura esatta dei compensi professionali dei componenti dell’organo di revisione dell’ente locale ma si è limitato a prevedere&nbsp; (<em>recte</em>: demandare a una fonte di rango inferiore, decreto ministeriale, il compito di fissare) i “limiti massimi del compenso base” (comma 1); disponendo, invece, che spetti all’ente locale, contestualmente alla deliberazione di nomina dei componenti, individuarne l’ammontare (comma 7) entro i suddetti limiti. Per il resto, il legislatore ha anche voluto disciplinare talune ipotesi e criteri che possono giustificare un incremento, entro una determinata percentuale, del compenso base disposto sempre dall’ente (commi 2, 3 e 4).<br />
A parte le disposizioni riguardanti i revisori della comunità montana e dell’unione dei comuni (comma 5) e quello della città metropolitana (comma 6, ma sul punto cfr. la recente legge regionale n. 15/2015), la disciplina positiva dettata dal legislatore statale è completata dalla disposizione di contenimento (comma 6 bis) che prescrive un limite all’importo massimo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, introdotta dall&#8217;art. 19, comma 1-bis, lett. c), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
In attuazione del rinvio operato dal primo comma di tale articolo, il Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia, del 20 maggio 2005 (recante l’ <em>”Aggiornamento dei limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti locali”</em>) &#8211; ad oggi non oggetto del previsto aggiornamento triennale &#8211; ha provveduto a determinare i limiti massimi dei compensi.<br />
3. Alla luce di tale quadro normativo è indubbio che rientra nella discrezionalità dell’ente stabilire, nel rispetto dei limiti massimo prefissati e dei criteri normativamente posti, l’ammontare del compenso dei revisori.<br />
Potrebbe eccepirsi che l’opzione legislativa di fissare unicamente i limiti massimi e rimettere all’ente locale la determinazione del trattamento economico, può di fatto favorire trattamenti economici non uniformi anche fra enti ricadenti all’interno della medesima classe demografica ed anche al ricorrere dei medesimi presupposti che facoltizzano (ma non obbligano) l’ente all’eventuale applicazione di incrementi nei limiti massimi legislativamente posti; ma tale argomento non può, tuttavia, giustificare un’opzione interpretativa diversa da quella chiaramente recata nelle riferite disposizioni atteso che il legislatore ha voluto rimettere all’autonomia decisionale di ciascun ente la determinazione dei compensi professionali dei revisori.<br />
Se il consiglio comunale possa “decurtare” per asserite ragioni di “riduzione della spesa” il compenso massimo, secondo quanto chiede l’ente, è allora quesito mal posto poiché non si tratta di decurtare un compenso fisso ma piuttosto di determinare lo stesso entro un limite massimo, secondo le vigenti disposizioni. Anche l’annesso quesito circa la configurabilità di un limite di “congruità” al di sotto del quale la decurtazione non sarebbe consentita va inteso nel surriferito senso, e, pur rinviando a principi di ragionevolezza e di adeguatezza ipoteticamente applicabili (secondo l’<em>id quod plerumque accidit</em> il compenso si commisura alla professionalità, all’esperienza e all’impegno richiesti dalla natura dell’incarico, anche in considerazione del rilievo della funzione), resta questione ancorata a valutazioni non scrutinabili in questa sede, anche in ragione di quanto si dirà appresso.<br />
La determinazione del compenso da parte dell’organo consiliare, fermo restando i criteri normativi surriferiti, non può ovviamente non tenere conto dei profili pubblicistici inerenti l’esigenza di garantire l’adeguata professionalizzazione e la serietà dell’impegno richiesto all’organo ausiliario e di controllo interno, oltre a principi di pubblicità e trasparenza delle procedure di nomina, ma non può escludersi a priori che l’esigenza debba essere perseguita necessariamente attraverso una determinata misura del compenso asseritamente “congrua”.<br />
Ciò detto circa il momento pubblicistico, occorre infatti richiamare i principi di diritto vigenti in materia.<br />
Tra l’ente ed il professionista si instaura un contratto di prestazione d’opera professionale regolato dal codice civile sia per quanto riguarda la formazione che per quanto attiene ai contenuti del regolamento contrattuale rimesso alle parti.<br />
Senza ovviamente potere entrare nel merito di quale possa essere ritenuta <em>in concreto</em> la giusta misura di un corrispettivo &#8211; la cui determinazione viene espressamente demandata, quanto alla fase pubblicistica, ai competenti organi dell’ente deputati all’elezione dei revisori (consiglio comunale <em>“con la stessa delibera di nomina”</em>), quanto alla fase privatistica all’incontro tra proposta e accettazione contrattuale &#8211; la Sezione deve rammentare come tra i principi generali in materia assume portata dirimente, nella prospettiva privatistica, quello secondo cui la determinazione di un compenso professionale è frutto proprio della libertà contrattuale delle parti.<br />
D’altra parte, anche le più recenti tendenze legislative, in linea con il processo di liberalizzazione delle professioni ordinistiche o c.d. protette, sono nel senso della recessività dei tariffari professionali o dei minimi inderogabili, riconducendo la determinazione del corrispettivo alla libertà negoziale, ancorché, a ben vedere, nell’ipotesi in questione al professionista residua la sola possibilità di adesione a un regolamento contrattuale che, quanto al corrispettivo, è stato unilateralmente determinato dal contraente pubblico predisponente (libertà di concludere il contratto e non anche di determinarne il contenuto).<br />
Ed infatti, il contratto d&#8217;opera tra una P.A. e un professionista non si perfeziona in caso di mancato accordo sulla misura del compenso, che è parte essenziale del programma contrattuale, né, in tal caso, l&#8217;accordo è integrabile <em>&#8220;ab externo&#8221;</em>, tramite determinazione giudiziale del corrispettivo (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 484/2013).<br />
Se invece il professionista aderisce alla proposta del contraente pubblico, ancorché la stessa sia stata unilateralmente predisposta, il contratto può senz’altro intendersi concluso, e non è sindacabile l’equilibrio delle prestazioni sinallagmatiche. Il professionista, aderendo alla proposta contrattuale unilateralmente predisposta dall’ente, pur in assenza di possibilità di trattativa sul corrispettivo, accetta e si vincola al regolamento contrattuale.<br />
Il principio di adeguata remunerazione secondo quanto prevede l’art. 2233 del codice civile può, come anticipato, soccorrere in mancanza di contratto (c.d. integrazione suppletiva non cogente). I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d&#8217;opera intellettuale sono, infatti, dettati dall&#8217;art. 2233 del codice civile secondo una scala preferenziale che indica, al primo posto, l&#8217;accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell&#8217;art. 2233 c.c., soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo. Ne consegue che le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali (v. Cass., 29 gennaio 2003, n. 1317; 23 maggio 2000, n. 6732; 9 ottobre 1998, n. 10064; 11 aprile 1996, n. 3401). Il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è, invece, precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 29837/2011, Rv. 620796; sez. II, sentenza n. 6732/2000, Rv. 536839).<br />
Il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento “naturale” del contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale, non assurge anche ad elemento “essenziale”; pertanto, è liberamente determinabile dalle parti, potendo anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, tanto più che lo stesso art. 2233 c.c. si riferisce alla quantificazione del compenso (quale criterio residuale in mancanza di fonte contrattuale) e non alla sua libera disponibilità; salva l’ipotesi &#8211; che esula dal caso di specie &#8211; in cui l&#8217;esistenza di specifiche norme proibitive, limitando il potere di autonomia delle parti, rende indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe professionali.<br />
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, che disciplinano il contratto d&#8217;opera intellettuale, neppure escludono, infatti, la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno <em>&#8220;iuris tantum&#8221;</em> (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n. 2769/2014; in termini Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 5472/1999).<br />
Principio generale correlato a quanto appena enunciato in materia di diritto dei contratti è quello della irrilevanza ed insindacabilità dell’adeguatezza del corrispettivo, salvo i casi, previsti nel codice civile o nella legislazione speciale anche di derivazione comunitaria, di c.d. patologia sociale (es. vizi della volontà, stato di bisogno o di pericolo) e le deroghe presenti nell’ordinamento a tutela del c.d. contraente “debole” (es. contratto di lavoro subordinato, contratti dei consumatori, contratti bancari, usura, subfornitura, ecc.).<br />
4. In conclusione, nel vigente quadro normativo, la Sezione è del parere che se, da un lato, l’adeguatezza della remunerazione appare criterio generale e “normale” cui ispirare le scelte discrezionali dell’organo dell’ente deputato a deliberare il compenso dei revisori (anche in ragione della serietà dell’impegno richiesto per l’esercizio delle relative funzioni potenziate dai più recenti interventi legislativi), dall’altro lato, da un punto di vista più squisitamente tecnico-giuridico e sul piano privatistico, resta fermo il principio civilistico secondo cui, in mancanza di norme imperative che impongono minimi tariffari inderogabili, l&#8217;onerosità del contratto di prestazione d’opera contrattuale, costituisce elemento “normale” o “naturale” come risulta dall&#8217;art. 2233 c.c., ma non ne integra un elemento “essenziale”, né può essere considerato un limite di ordine pubblico all&#8217;autonomia contrattuale delle parti, talché è ben possibile graduare il compenso al di sotto della misura massima fissata senza alcun limite inferiore di “congruità”.<br />
5. Per quanto riguarda l’ulteriore quesito relativo alle modalità di calcolo dei rimborsi spese occorre ribadire che sia il dato testuale sia la <em>ratio</em> legislativa sono univocamente nel senso di ancorare i rimborsi delle spese a elementi effettivi (“spese effettivamente sostenute”) con esclusione di ogni forme di forfettizzazione; peraltro la più recente tendenza legislativa tesa al contenimento della spesa pubblica è in direzione dell’eliminazione di analoghe forme di forfettizzazione (cfr. ad esempio per i titolari di cariche elettive e per il personale pubblico contrattualizzato, l’articolo 5, comma 5, e l’articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, nonché l’articolo 84 del TUEL, come novellato dalla legge n. 56/2014).<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.<br />
Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.<br />
&nbsp;<br />
Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 22 settembre 2015.</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Il Relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
(Gioacchino Alessandro)&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Maurizio Graffeo)<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Segreteria il 9/10/2015<br />
&nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Fabio Guiducci)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.272</a></p>
<p>Pres. S.Romano, Est. C. Testori Fabiani Antonio (Avv.to F. Paolini) contro Comune di Firenze (Avv. Ti G. Rogai e A. Sansoni); Ministero dello Sviluppo economico (non costituito in giudizio) sulla natura revocatoria dell&#8217;atto di decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;occupazione di suolo pubblico per mancato pagamento del canone, sulla necessità della previa diffida</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S.Romano, Est. C. Testori<br /> Fabiani Antonio (Avv.to F. Paolini) contro Comune di Firenze (Avv. Ti G. Rogai e A. Sansoni); Ministero dello Sviluppo economico (non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura revocatoria dell&#8217;atto di decadenza dall&#8217;autorizzazione all&#8217;occupazione di suolo pubblico per mancato pagamento del canone, sulla necessità della previa diffida sulla base del regolamento comunale e sulla sua notifica via pec</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico &#8211; Mancato pagamento del Canone COSAP – Decadenza – Natura – Motivazione sul pubblico interesse – Non è necessaria </p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico – Regolamento del Comune di Firenze &#8211; Mancato o omesso pagamento del Canone COSAP – Decadenza – Previa Diffida ad adempiere nei 60 gg – Necessità – Comunicazione di avvio del procedimento – Insufficienza</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione – Occupazione suolo pubblico –Diffida ad adempiere al pagamento del canone COSAP – Invio per pec – Ricevuta di avvenuta consegna &#8211; Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell&#8217;occupazione di suolo pubblico. Pertanto la pronuncia di decadenza consiste nel ritiro di un provvedimento conseguente all&#8217;inadempimento da parte del destinatario di obblighi imposti dal disciplinare di concessione ovvero al venir meno dei requisiti di idoneità del destinatario, e non comporta un riesame dell&#8217;atto, alla stregua della sua legittimità o opportunità, bensì una valutazione del comportamento tenuto dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto o un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità dell&#8217;atto ampliativo. È quindi un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all&#8217;interesse pubblico alla sua adozione</p>
<p>2. L’art. 31 comma 1 del Regolamento per l&#8217;applicazione del canone per l&#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) del Comune di Firenze prevede, in caso di &#8220;omesso, tardivo o parziale pagamento del canone&#8221;, l’obbligo per la Direzione risorse finanziarie del Comune di notificare al titolare del provvedimento concessorio &#8220;apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall’avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi”. Tale diffida quindi non può essere sostituita dalla comunicazione di avvio del procedimento che manca dell’elemento essenziale proprio della prima ovvero l’assegnazione di un termine ultimativo non inferiore a 60 giorni per il versamento di quanto dovuto a titolo di canoni non corrisposti, penalità ed interessi</p>
<p>3. La ricevuta di consegna della notifica via pec della diffida ex art. 31 comma 1 del Regolamento sul canone COSAP del Comune di Firenze è sufficiente per la regolarità della stessa ai sensi di legge (art. 6 comma 3 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68) essendo onere del destinatario (imprenditore titolare di indirizzo di p.e.c.) verificare i messaggi pervenuti nella sua casella di posta elettronica, senza che il mittente debba porsi il problema delle competenze tecniche del predetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 885 del 2014, proposto dal sig. Antonio Fabiani, in proprio e quale titolare dell&#8217;impresa individuale Fabiani Edoardo di Fabiani Antonio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Paolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via F. Puccinotti 30; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Comune di Firenze in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni e Gianna Rogai e domiciliati in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; Piazza Signoria;<br />
&#8211; Ministero dello Sviluppo economico in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione Attività economiche, Servizio Commercio su aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e taxi, prot. 37564 del 23.10.2013, avente ad oggetto “<i>decadenza dell’autorizzazione e concessione n. 111 del 17.09.2002, per la vendita di generi non alimentari nel posteggio n. 2 specializzato Pellicceria del giovedì</i>”; <br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Firenze, Direzione Attività economiche, Servizio Commercio su aree pubbliche, occupazione suolo pubblico e taxi, prot. 37557 del 23.10.2013, inviato via p.e.c. il 28.10.2013, avente ad oggetto “<i>decadenza dell’autorizza<br />
&#8211; ove occorrer possa, del presupposto regolamento del Comune di Firenze per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione C.C. n. 73 del 24.01.2000 (e successive modifiche), nella parte in cui,<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Il sig. Antonio Fabiani era titolare delle concessioni n. 1172 del 28/9/2000 e n. 111 del 17/9/2002 rilasciate dal Comune di Firenze per esercitare il commercio al dettaglio per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, rispettivamente, nel posteggio n. 64 del mercato di viale Lincoln (il martedì) e nel posteggio n. 2 del mercato specializzato Pellicceria (il giovedì).<br />
Con atti n. 30281 e n. 30336 del 22/8/2013 la Direzione attività economiche del predetto Comune ha dato avviso al sig. Fabiani dell&#8217;avvio del procedimento di decadenza delle concessioni predette a causa del mancato versamento di somme relative al canone COSAP. Con successivi provvedimenti nn. 37557 e 37564 del 23/10/2013 il Dirigente della Direzione attività economiche, premesso che non erano pervenute memorie difensive e che i debiti non erano stati pagati, ha dichiarato la decadenza delle concessioni citate.<br />
2) Contro tali provvedimenti l’interessato ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell&#8217;opposizione del Comune di Firenze; per ottenere l&#8217;annullamento degli atti in questione ha formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.<br />
3) Nella camera di consiglio del 26 giugno 2014 questo Tribunale, con ordinanza 324, ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta dal ricorrente limitatamente al provvedimento di decadenza relativo al posteggio del mercato Lincoln.<br />
4) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 29 gennaio 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Preliminarmente occorre puntualizzare quanto segue:<br />
&#8211; i provvedimenti di decadenza impugnati sono stati adottati dal Comune di Firenze in quanto il ricorrente non ha ottemperato al versamento delle somme relative al canone COSAP per l&#8217;anno 2011 (mercato Lincoln) e per gli anni 2008 e 2011 (mercato Pellicce<br />
&#8211; conseguentemente l&#8217;Amministrazione ha fatto applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale relativo al canone in questione, a norma del quale il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza<br />
2) Nel ricorso sono articolati quattro motivi che possono essere così sintetizzati:<br />
a) le comunicazioni di avvio del procedimento di decadenza, nonché gli stessi provvedimenti impugnati, sono stati trasmessi al ricorrente tramite posta elettronica certificata; ciò ha impedito al predetto di venire tempestivamente a conoscenza della situazione e di provvedere al pagamento del debito; il sig. Fabiani aveva attivato la propria casella di p.e.c. da pochissimo tempo e non era ancora in grado di farne buon uso; se l&#8217;Amministrazione avesse osservato i principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione avrebbe dovuto comunicare gli atti del procedimento anche nelle forme tradizionali, le uniche in grado di assicurare l&#8217;effettiva conoscenza degli stessi; la condotta del Comune di Firenze è in contrasto con i principi del giusto procedimento;<br />
b) sussiste anche il vizio di disparità di trattamento in relazione alla circostanza che in casi analoghi l’avviso di avvio del procedimento è stato comunicato nelle forme tradizionali (per via postale o con consegna a mano);<br />
c) i provvedimenti impugnati sono stati adottati in violazione del combinato disposto degli artt. 15 e 31 del Regolamento COSAP del Comune di Firenze, non essendo stata previamente notificata all&#8217;interessato una diffida ad adempiere; in particolare, al ricorrente è stata notificata in passato un&#8217;unica diffida relativa a rate arretrate del 2008 per la concessione del mercato Pellicceria; dunque in un caso (mercato Lincoln) nessuna diffida è stata notificata, mentre nell&#8217;altro la diffida è parziale e risalente nel tempo; in ogni caso non può tener luogo della diffida la comunicazione di avvio del procedimento;<br />
d) il provvedimento di decadenza è sproporzionato e irragionevole rispetto ai fatti in relazione ai quali è stato disposto; in tal senso risulta illegittimo (e viene pertanto impugnato in via subordinata) l’art. 15 comma 1 lett. b) del Regolamento COSAP.<br />
3) Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.<br />
Non è in discussione che il Comune di Firenze abbia correttamente operato nell&#8217;utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni con il sig. Fabiani; e in effetti tale modalità corrisponde a quanto previsto dalla normativa vigente (artt. 5-bis e 48 del D.Lgs. n. 82/2005, nonché DPCM 22 luglio 2011; art. 5 del D.L. n. 179/2012). Ciò che lamenta il ricorrente è che l&#8217;Amministrazione resistente non abbia, almeno in una prima fase, proceduto ad effettuare le comunicazioni in doppia modalità, tramite p.e.c. e nelle forme tradizionali (a mezzo posta o mediante consegna a mano). Si tratta però di una pretesa infondata. <br />
L’art. 6 comma 3 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (&#8220;<i>Regolamento recante disposizioni per l&#8217;utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell&#8217;articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3</i>&#8220;) dispone: &#8220;<i>La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all&#8217;indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione</i>&#8220;. È allora onere del destinatario (imprenditore titolare di indirizzo di p.e.c.) verificare i messaggi pervenuti nella sua casella di posta elettronica, senza che il mittente (in questo caso il Comune di Firenze) debba porsi il problema delle competenze tecniche del predetto. In altre parole, tornando al caso in esame, si può affermare che l&#8217;Amministrazione avrebbe potuto utilizzare un doppio canale di comunicazione, ma non era tenuta a farlo; né la scelta più rigorosa (conforme all&#8217;evoluzione tecnica e all&#8217;obiettivo di semplificazione delle procedure) concretava violazione dei principi invocati nel ricorso.<br />
4) È infondato anche il secondo motivo. Una volta riconosciuta la legittimità della notifica a mezzo p.e.c. degli atti comunali, non c&#8217;è spazio per il vizio di disparità di trattamento, che peraltro il ricorrente deduce con riguardo ad una singola posizione, facendo poi generico riferimento ad altre comunicazioni notificate dai messi comunali. In tale quadro la censura risulta priva di consistenza e comunque indimostrata, tenuto anche conto della replica comunale secondo cui le notifiche sono state effettuate non in forma digitale nei casi in cui gli operatori non hanno comunicato l&#8217;indirizzo di p.e.c.<br />
5) È invece parzialmente fondato il terzo motivo di ricorso.<br />
Si deve premettere che in data 3/3/2011 è stato notificato al sig. Antonio Fabiani un atto a firma del Dirigente del Servizio entrate del Comune di Firenze recante la diffida a provvedere entro 60 giorni al versamento dell&#8217;importo pari a € 1.637,00 relativo al canone COSAP anno 2008 per il posteggio del mercato Pellicceria, non corrisposto. Nessuna diffida è invece mai stata notificata al ricorrente per il mancato pagamento di canoni relativi al mercato Lincoln.<br />
Come illustrato da questa Sezione nella sentenza n. 1191 del 3 luglio 2014, Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell&#8217;occupazione di suolo pubblico e le modalità e i termini previsti per l&#8217;adempimento di tale obbligazione non risultano affatto vessatori. <br />
 Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell&#8217;occupazione di suolo pubblico e le modalità e i termini previsti per l&#8217;adempimento di tale obbligazione non risultano affatto vessatori. <br />
 Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell&#8217;occupazione di suolo pubblico e le modalità e i termini previsti per l&#8217;adempimento di tale obbligazione non risultano affatto vessatori. <br />
 (vale dire, alla diffida prevista dall’art. 31 comma 1).<br />
Nel caso di specie occorre distinguere:<br />
&#8211; come già rilevato, l&#8217;Amministrazione resistente non ha inviato al ricorrente nessuna diffida al pagamento dei canoni dovuti per il mercato Lincoln; è mancato dunque un passaggio procedimentale necessario per giungere poi, legittimamente, a dichiarare la<br />
&#8211; per quanto riguarda il mercato Pellicceria la procedura è stata invece correttamente seguita; la circostanza che la diffida risalga al 2011 e riguardi solo il canone del 2008 (e non anche quello del 2011) è irrilevante: il ritardo con cui il Comune ha a<br />
In relazione a quanto sopra risulta illegittimo il provvedimento dirigenziale n. 37557 del 23/10/2013 con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla concessione n. 1172 del 28/9/2000.<br />
6) Resta da esaminare l&#8217;ultimo motivo di ricorso, che investe anche l’art. 15 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale per l&#8217;applicazione del canone COSAP, di cui questa Sezione si è già occupata nella sentenza n. 1404 del 2/8/2012 in cui si legge:<br />
 <i>&#8211; la pronuncia di decadenza consiste nel ritiro di un provvedimento conseguente all&#8217;inadempimento da parte del destinatario di obblighi imposti dal disciplinare di concessione ovvero al venir meno dei requisiti di idoneità del destinatario, non comportando un riesame dell&#8217;atto, alla stregua della sua legittimità o opportunità, bensì una valutazione del comportamento tenuto dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto o un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità dell&#8217;atto ampliativo;</i><br />
<i>&#8211; in entrambe le ipotesi la decadenza dall&#8217;autorizzazione amministrativa, è un atto dovuto, vincolato ed espressione di un potere di autotutela ad avvio doveroso, che non richiede specifiche valutazioni in ordine all&#8217;interesse pubblico alla sua adozione, rientrando il suddetto provvedimento nella generale e tipica categoria della revoca (T.A.R. Liguria sez. I, 21 settembre 2011, n. 1393);</i><br />
<i>&#8211; il potere esercitato nella fattispecie dal Comune può essere qualificato come una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio-ripristinatorio, rientrante nell&#8217;ampio concetto di autotutela, riconosciuta alla P. A. nel pubblico interesse e diretta a salvaguardare il medesimo interesse di settore protetto con la concessione dell&#8217;occupazione di suolo pubblico (T.A.R. Veneto, sez. III, 24 marzo 2010, n. 895)</i> &#8220;.<br />
Il ricorrente lamenta che la sanzione prevista dalla norma citata sarebbe sproporzionata e illogica. Il Collegio è di diverso avviso. Il pagamento del canone costituisce la controprestazione rispetto alla concessione dell&#8217;occupazione di suolo pubblico e le modalità e i termini previsti per l&#8217;adempimento di tale obbligazione (cfr. art. 28 del Regolamento) non risultano affatto vessatori. In caso di inadempimento, poi, il Comune è tenuto (come detto in precedenza) a inviare una diffida all’interessato prima di avviare la procedura di decadenza e, come è agevole rilevare nel caso in esame, i tempi dell&#8217;azione amministrativa sono tutt&#8217;altro che accelerati. In tale quadro non si ravvisano i profili di sproporzione e illogicità denunciati nel ricorso, tenuto anche conto che la previsione della decadenza in caso di mancato pagamento del canone costituisce un deterrente volto a garantire l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione, altrimenti rimesso &#8211; in assenza di sanzioni efficaci &#8211; alla discrezione dei concessionari, con evidenti conseguenze negative per le entrate dell’Ente pubblico.<br />
7) In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente all&#8217;impugnazione del provvedimento dirigenziale n. 37557 del 23/10/2013 con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla concessione n. 1172 del 28/9/2000 riguardante il posteggio del mercato Lincoln: tale provvedimento va conseguentemente annullato; per la restante parte il ricorso deve essere respinto.<br />
In relazione all&#8217;esito del ricorso le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente all&#8217;impugnazione del provvedimento dirigenziale n. 37557 del 23/10/2013 con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dalla concessione n. 1172 del 28/9/2000 riguardante il posteggio del mercato Lincoln; conseguentemente annulla il provvedimento impugnato. Respinge il ricorso per la restante parte.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-2-2015-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2015 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2013 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2013-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2013-n-272/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2013-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2013 n.272</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Mattarelli in tema di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale Urbanistica &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 1, comma 1, legge Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) &#8211; Mancata previsione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2013-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2013 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2013-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2013 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Mattarelli</span></p>
<hr />
<p>in tema di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 1, comma 1, legge Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) &#8211; Mancata previsione della trasmissione da parte dei Comuni alla Regione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale per i quali non è prevista l’approvazione regionale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Lamentata violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente<br />	<br />
&#8211;           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice<br />	<br />
&#8211;           Sabino                        CASSESE                                      &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                    TESAURO                                    &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo Maria                NAPOLITANO                             &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuseppe                    FRIGO                                           &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Paolo                          GROSSI                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giorgio                       LATTANZI                                   &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Aldo                           CAROSI                                        &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Marta                          CARTABIA                                  &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Sergio                         MATTARELLA                            &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Mario Rosario             MORELLI                                     &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giancarlo                    CORAGGIO                                 &#8220;<br />	<br />
&#8211;           Giuliano                      AMATO                                        &#8220;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) e dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15-17 ottobre 2012 ed il 4-6 marzo 2013, depositati in cancelleria il 18 ottobre 2012 ed il 12 marzo 2013 ed iscritti rispettivamente al n. 158 del registro ricorsi 2012 ed al n. 44 del registro ricorsi 2013.<br />	<br />
<i>Udito </i>nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;<br />	<br />
<i>udito </i>l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso spedito per la notifica il 15 ottobre 2012, ricevuto il successivo 17 ottobre e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 ottobre 2012 (r. ric. n. 158 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti).<br />	<br />
Il testo delle disposizioni impugnate è il seguente: «1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell’attesa dell’emanazione della legge regionale disciplinante, tra l’altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore. 2. Sono abrogati l’articolo 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7».<br />	<br />
2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri censura le norme impugnate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di un principio fondamentale in materia di «governo del territorio». Osserva infatti l’Avvocatura dello Stato che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il quale prevede: «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l’edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.<br />	<br />
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l’approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».<br />	<br />
Al riguardo, è richiamata la sentenza n. 343 del 2005, con la quale la Corte ha espressamente qualificato la norma invocata a parametro interposto (art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) come principio fondamentale della materia «governo del territorio» che il legislatore regionale è tenuto ad osservare nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione. Infatti, osserva la Corte nella richiamata sentenza, la norma statale in parola è «chiaramente preordinata a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”».<br />	<br />
3.— La Regione Molise non si è costituita nel presente giudizio.<br />	<br />
4.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l’impugnato art. 1 della legge reg. 7 agosto 2012, n. 18 è stato modificato dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) che ha aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-<i>bis</i>, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».<br />	<br />
5.— Con ricorso spedito per la notifica il 4 marzo 2013, ricevuto il successivo 6 marzo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 12 marzo 2013 (reg. ric. n. 44 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013.<br />	<br />
Osserva la difesa erariale che la norma sopravvenuta non avrebbe efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del ricorrente, atteso che l’obbligo di trasmissione alla Regione dei piani attuativi comunali, introdotto per superare la censura rivolta alla disposizione originariamente impugnata, sarebbe limitato agli «strumenti attuativi di cui al comma 1» dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012, vale a dire ai «piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente». Ne conseguirebbe la perdurante violazione dell’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, in quanto sarebbero esclusi dal suddetto obbligo gli strumenti attuativi non conformi o in variante allo strumento urbanistico generale, quali le varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche, adottate anche ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), nonché i piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), per i quali l’approvazione regionale non è più prevista a seguito dell’abrogazione dell’art. 4, sesto comma, della legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n. 7 (Norme provvisorie per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) da parte dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio ha quindi rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che, in accoglimento dei ricorsi, venga dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.<br />	<br />
6.— La Regione Molise non si è costituita nel presente giudizio.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con due ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) e dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).<br />	<br />
Secondo il ricorrente, le disposizioni di legge regionale impugnate attribuirebbero l’approvazione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali in via definitiva alla Giunta comunale, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio fondamentale espresso dalla norma statale, che, nel quadro della semplificazione delle procedure urbanistiche, emancipa la formazione dei piani urbanistici attuativi dall’approvazione regionale, tuttavia configurando l’obbligo del Comune di invio del piano alla Regione per eventuali osservazioni, che successivamente l’ente locale è tenuto a prendere in considerazione.<br />	<br />
2.— Stante l’evidente connessione esistente tra i due ricorsi, aventi ad oggetto la stessa materia e motivi identici, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />	<br />
3.— In via preliminare, occorre osservare che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18  del 2012, originariamente impugnato – avente ad oggetto la disciplina relativa all’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente – è stato modificato dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che ha introdotto l’obbligo del Comune di inviare copia dei suddetti piani alla Regione.<br />	<br />
Anche la norma sopravvenuta è stata tuttavia successivamente censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto non avrebbe efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del ricorrente, atteso che continuerebbero ad essere esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Regione gli strumenti attuativi comunali non conformi o adottati in variante allo strumento urbanistico generale, determinando, in tal modo, il perdurante contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.<br />	<br />
4.— È necessario anzitutto rilevare che, benché nell’epigrafe del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio avverso la legge reg. Molise n. 18 del 2012 si faccia generico riferimento all’art. 1, dalla motivazione del ricorso emerge chiaramente che le censure sono argomentate in relazione al suo solo comma 1.<br />	<br />
Il comma 2 dell’articolo impugnato dispone l’abrogazione di alcune norme contenute in due leggi regionali: l’art. 20 della legge della Regione Molise 14 maggio 1985, n. 17 (Disposizioni regionali di attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante norme in materia di controllo sull’attività urbanistica – edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), che, in attesa dell’emanazione di un’organica legge regionale disciplinante lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, sottoponeva ad approvazione regionale gli strumenti attuativi ricadenti nelle aree soggette al vincolo ambientale allora disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e quelli previsti da strumenti generali con capacità insediativa superiore a 2.500 abitanti; l’articolo 4, commi sesto, settimo e ottavo, della legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n. 7 (Norme provvisorie per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11), che disciplinava i termini di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate anche ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri non si sofferma in alcun modo sul contenuto del comma 2 dell’articolo censurato – mai richiamato nella parte motiva del ricorso – senza descrivere, quindi, gli effetti della richiamata disposizione abrogatrice, né motivare in alcun modo perché l’abrogazione dell’art. 20 della legge reg. Molise n. 17 del 1985, e dell’art. 4, commi sesto, settimo ed ottavo, della legge reg. Molise n. 7 del 1973, determinerebbe la violazione del principio fondamentale espresso dalla norma invocata a parametro interposto. Peraltro, non sono invocati dal ricorrente altri parametri costituzionali violati in relazione al comma 2 dell’articolo impugnato, né le motivazioni addotte a sostegno dell’impugnativa risultano in alcun modo riferibili anche alla disposizione in parola.<br />	<br />
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso in via principale deve anzitutto «identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità», e altresì «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge» (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 41 del 2013, n. 114 del 2011, nonché ordinanza n. 123 del 2012), ponendosi l’esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (ordinanza n. 123 del 2012, che menziona anche le sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).<br />	<br />
Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, la motivazione addotta a sostegno dell’impugnazione del comma 2 non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l’ammissibilità delle impugnative in via principale.<br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 158 del 2012, deve essere pertanto dichiarata inammissibile.<br />	<br />
5.— Occorre conseguentemente prendere in esame la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che ha aggiunto il comma 1-<i>bis </i>all’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 44 del 2013, in quanto logicamente e temporalmente successiva alla precedente questione testé definita da questa Corte.<br />	<br />
La censura rivolta nei confronti della disposizione impugnata, nella parte in cui escluderebbe dal suddetto obbligo di trasmissione i piani attuativi non conformi, viene mossa in relazione all’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, non validamente impugnato con il primo ricorso, la cui motivazione concerne, come si è sottolineato, esclusivamente la disciplina dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente.<br />	<br />
Ne consegue che la censura mossa in relazione agli asseriti effetti dell’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2012, circa la sottrazione all’obbligo generale di trasmissione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali vigenti, risulta tardiva in quanto rivolta nei confronti della norma sopravvenuta – oggetto del secondo ricorso – che si limita ad intervenire sui piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, per i quali il suddetto <i>ius superveniens</i> ha già assicurato il compiuto adeguamento della disciplina regionale al principio fondamentale costituito dall’invocata norma interposta.<br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 44 del 2013, deve essere pertanto dichiarata inammissibile.<br />	<br />
6.— Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012, occorre preliminarmente osservare che la disposizione impugnata è stata modificata dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che ha aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-<i>bis</i>, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».<br />	<br />
Non può tuttavia essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, pur trattandosi di integrazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 300 e n. 193 del 2012), l’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, nel prevedere che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente siano approvati definitivamente dalla Giunta comunale, ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore sino all’introduzione della norma sopravvenuta (ancorché a soli cinque mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata).<br />	<br />
La disposizione censurata va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalità.<br />	<br />
7.— La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, è fondata.<br />	<br />
7.1.— Occorre preliminarmente osservare che l’ambito materiale su cui incide la norma impugnata è inequivocabilmente ascrivibile ai settori dell’edilizia e dell’urbanistica. Ne consegue l’inclusione della stessa nella sfera delle potestà legislative inerenti alla materia concorrente del «governo del territorio», come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003).<br />	<br />
Questa Corte ha già chiarito, in più pronunce, l’ampiezza e l’area di operatività dei “principi fondamentali” riservati alla legislazione statale nelle materie di potestà concorrente, affermando, tra l’altro, che «il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio […] deve essere inteso nel senso che l’una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all’altra spetta l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009, nonché sentenze n. 200 del 2009, n. 336 e n. 50 del 2005). Né può ritenersi che la specificità delle prescrizioni di per sé possa escludere il carattere di principio di una norma, «qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione» (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007; nonché n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182 del 2011, n. 326 del 2010 e n. 297 del 2009).<br />	<br />
Ne consegue che l’ambito materiale relativo al presente giudizio rientra nel «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, nell’ambito della quale le Regioni debbono osservare i principî fondamentali ricavabili dalla legislazione statale.<br />	<br />
7.2.— Quanto alla norma interposta invocata nel presente giudizio, occorre anzitutto ricordare che l’art. 24 della legge n. 47 del 1985, compreso nel Capo II, relativo allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, testualmente dispone: «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l’edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi» (primo comma). «Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l’approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali» (secondo comma).<br />	<br />
Al riguardo, occorre anzitutto osservare che la legge n. 47 del 1985 da una parte istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica, eliminando l’approvazione degli strumenti attuativi, dall’altra, però, accentua le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Tale disposizione non è pertanto derogabile dalle leggi regionali, come si evince dal precedente articolo 1, primo comma, della medesima legge secondo cui le Regioni emanano norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni in conformità ai principî definiti dai Capi I, II e III della stessa legge, senza che possa trarsi argomento in contrario dal secondo comma per il quale, fino all’emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute nella legge statale.<br />	<br />
Al riguardo, questa Corte ha già affermato che «La statuizione dell’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”» (sentenza n. 343 del 2005).<br />	<br />
Ne consegue che, secondo quanto previsto dalla norma interposta invocata nel presente giudizio, «Il contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costituito dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione», con la conclusione che «Il meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985 […], in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l’obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale» (così, la già citata sentenza n. 343 del 2005).<br />	<br />
L’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 3, della legge reg. 2 gennaio 2013, n. 1, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.<br />	<br />
Quindi la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.<br />	<br />
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-<i>bis</i>,<i> </i>inserito dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-<i>bis</i>,<i> </i>inserito dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione;<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-14-11-2013-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/11/2013 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2012 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-12-2012-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-12-2012-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2012 n.272</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Processo civile – Art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – Mediazione – Q.l.c. sollevata da Giudice di pace</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-12-2012-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2012 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-6-12-2012-n-272/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/12/2012 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo civile – Art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – Mediazione – Q.l.c. sollevata da Giudice di pace di Parma, Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Giudice di pace di Catanzaro, Giudice di pace di Recco, Giudice di pace di Salerno, Tribunale di Torino, Tribunale di Genova – Lamentata violazione degli artt. 24, 77 – Illegittimità costituzionale	</p>
<p>Processo civile – Art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; art. 24 del detto decreto legislativo – Illegittimità costituzionale consequenziale.	</p>
<p>Processo civile – Artt. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) – Q.l.c. sollevata dal Giudice di pace di Recco – Lamentata violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali);	</p>
<p>Sono costituzionalmente illegittimi in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale): a) l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) l’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) l’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) l’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) l’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) l’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) lo stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) l’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) l’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) l’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) l’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) l’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), l’art. 24 del detto decreto legislativo;	</p>
<p>E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dell’art. 16 del decreto ministeriale adottato dal Ministro della giustizia, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, in data 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal decreto ministeriale 6 luglio 2011, n. 145 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), «da soli ed anche in combinato disposto», sollevata dal Giudice di pace di Recco, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2012 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2012-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2012-n-272/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2012 n.272</a></p>
<p>Qualora venga sospeso, ai fini del riesame, un provvedimento in tema di Incarichi referenziali a sanitari ed in particolare si accolga, per difetto di motivazione, l’istanza cautelare per l’accertamento al diritto del ricorrente allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la posseduta qualifica di professore universitario attraverso l’attribuzione di un incarico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2012-n-272/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2012 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-4-2012-n-272/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/4/2012 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Qualora venga sospeso, ai fini del riesame, un provvedimento in tema di Incarichi referenziali a sanitari ed in particolare si accolga, per difetto di motivazione, l’istanza cautelare per l’accertamento al diritto del ricorrente allo svolgimento delle funzioni medico-assistenziali inerenti la posseduta qualifica di professore universitario attraverso l’attribuzione di un incarico di direzione di unità operativa, con la dotazione di risorse umane e strumentali che gli consentano lo svolgimento dell’attività assistenziale connessa e strumentale all’attività didattica, in sede di esecuzione va ordinato all’amministrazione di eseguire il riesame entro il termine di giorni trenta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00272/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01931/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2011, proposto da <b>Perosa Federico</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Alvio Perosa, con domicilio eletto presso l’avv. Lattanzio, in Bari, via De Rossi, 135;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto il proprio ufficio legale, in Bari, piazza Giulio Cesare, 11;<br />	<br />
<b>Università degli Studi di Bari</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Cecilia Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;	</p>
<p>per l’esecuzione<br />	<br />
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 982/2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e dell’Università degli Studi di Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l’art. 114, comma 5 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Alvio Perosa, Alessandro Delle Donne e Cecilia Antuofermo;	</p>
<p>Ritenuto che l’eccezione di giurisdizione, formulata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, richiede un più approfondito esame, stanti le oscillazioni giurisprudenziali sul punto;<br />	<br />
Rilevato che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari non ha eseguito il riesame imposto dall’ordinanza di questo T.A.R. n. 982/2011;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie il ricorso ex art. 59 cod. proc. amm. e, per l’effetto, ordina all’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari di eseguire il riesame imposto dall’ordinanza cautelare n. 982/2011 entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.	</p>
<p>Condanna l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al pagamento delle spese della presente fase in favore del ricorrente Perosa Federico, liquidate in complessivi €. 600,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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