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	<title>2718 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a></p>
<p>Giancarlo Montedoro, Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. R., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, c. Comune di Volla, non costituito in giudizio Edilizia ed Urbanistica : i limiti dell&#8217; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia 1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia &#8211; effetti. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-28-4-2020-n-2718/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.2718</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Montedoro, Presidente, Dario Simeoli, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. R., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, c. Comune di Volla, non costituito in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Edilizia ed Urbanistica : i limiti dell&#8217; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; istanza ex art. 36 T.U. Edilizia &#8211; effetti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 comporta un mero arresto di efficacia dell&#8217;ordine di demolizione: tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell&#8217;istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all&#8217;eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda, cosicchè non occorre l&#8217;emanazione di alcun ulteriore atto sanzionatorio. Se si sostenesse che l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell&#8217;istanza di accertamento di conformità , avesse l&#8217;obbligo di riadottare l&#8217;ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare quel medesimo provvedimento: salvo sopravvenienze di fatto o di diritto, l&#8217;ordine di demolizione non cessa di essere eseguibile per il semplice decorso del tempo.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020<br /> <strong>N. 02718/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02119/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2014, proposto da C. R., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Angelo Caliendo in Roma, via Orazio, n. 31;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> COMUNE DI VOLLA, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 4992 del 2013;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2020 il Cons. Dario Simeoli;<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Ritenuto che il giudizio può essere definito con sentenza emessa ai sensi dell&#8217;art. 74 c.p.a.;<br /> <em>Rilevato in fatto</em> che:<br /> &#8211; con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la signora C. R. impugnava l&#8217;atto dell&#8217;Amministrazione comunale di Volla del 10 maggio 2013 n. 7, recante l&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione n. 92 del 30 novembre 1995 di un manufatto abusivo di m. 12,00 x 8,00;<br /> &#8211; l&#8217;istante sosteneva l&#8217;illegittimità  del predetto atto sul presupposto che, avendo ella successivamente presentato un&#8217;istanza di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, ed essendosi la Commissione edilizia competente pronunciatasi negativamente, l&#8217;ingiunzione di demolizione  su cui si fondava l&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza  aveva perso efficacia, dovendo l&#8217;Amministrazione procedere all&#8217;emanazione di un nuovo provvedimento sanzionatorio;<br /> &#8211; il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 4992 del 2013, respingeva il ricorso, rilevando quanto segue: «<em>Considerato che, anche a prescindere dalla circostanza che la ricorrente non ha adeguatamente provato di avere presentato istanza di sanatoria per l&#8217;abuso in questione (poichè il parere della commissione edilizia prodotto agli atti si riferisce genericamente ad una pratica dell&#8217;anno 2000 di &#8220;sanatoria di locali a piano terra&#8221;), il motivo di gravame si presenta palesemente infondato, poichè l&#8217;indirizzo del Consiglio di Stato (sez. V, 19.4.2013, n. 2221) invocato dalla ricorrente attiene al differente caso della presentazione di domande ai sensi della legislazione speciale in materia di condono edilizio, mentre l&#8217;istanza di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 380/01, per consolidata giurisprudenza da cui non vi è ragione di discostarsi, produce unicamente effetti sospensivi dell&#8217;ordinanza di demolizione, la quale riprende efficacia col suo rigetto (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. II, 3 maggio 2013, n. 2289; 26 giugno 2012, n. 3017; C.d.S., sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1885)</em>»;<br /> &#8211; avverso la predetta sentenza ha proposto appello la signora C. R., chiedendone l&#8217;integrale riforma sulla base dei seguenti due motivi di gravame:<br /> i) la presentazione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità  di una costruzione abusiva dopo l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di demolizione avrebbe automatico effetto caducante sull&#8217;ordine di demolizione; la perdita di efficacia dell&#8217;ordinanza di demolizione impedirebbe che la stessa possa essere utilizzata, quale atto presupposto rispetto all&#8217;impugnato provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell&#8217;opera abusiva; l&#8217;ordinanza di demolizione, risalendo ad otto anni addietro, non potrebbe costituire titolo per l&#8217;immissione in possesso;<br /> ii) il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare che il diniego adottato dal Comune di Volla sarebbe fondato su una motivazione insufficiente e palesemente ambigua;<br /> <em>Ritenuto in diritto</em> che:<br /> &#8211; la sentenza di primo grado deve essere confermata;<br /> &#8211; il primo motivo di appello postula che la proposizione dell&#8217;istanza di accertamento di conformità  urbanistica determini la definitiva cessazione d&#8217;efficacia del provvedimento demolitorio a suo tempo adottato;<br /> &#8211; la tesi è destituita di fondamento;<br /> &#8211; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi  l&#8217;istanza ai sensi dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 comporta un mero arresto di efficacia dell&#8217;ordine di demolizione;<br /> &#8211; tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell&#8217;istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all&#8217;eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda, cosicchè non occorre l&#8217;emanazione di alcun ulteriore atto sanzionatorio (Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4469; sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393);<br /> &#8211; se si sostenesse che l&#8217;amministrazione, nell&#8217;ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell&#8217;istanza di accertamento di conformità , avesse l&#8217;obbligo di riadottare l&#8217;ordinanza di demolizione, ciò equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare quel medesimo provvedimento (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2018, n.1171);<br /> &#8211; salvo sopravvenienze di fatto o di diritto (che, nel caso di specie, non sono state dedotte), l&#8217;ordine di demolizione non cessa di essere eseguibile per il semplice decorso del tempo;<br /> &#8211; anche il secondo motivo di appello va respinto;<br /> &#8211; in via pregiudiziale, è dirimente osservare che tale censura non è stata proposta in primo grado e che, in ogni caso, il presente giudizio non ha ad oggetto il diniego adottato dal Comune di Volla sull&#8217;istanza di sanatoria;<br /> &#8211; va comunque rimarcato che l&#8217;atto di accertamento, oggetto del presente giudizio, è congruamente motivato con riguardo all&#8217;abuso contestato, all&#8217;identificazione dell&#8217;immobile e all&#8217;inottemperanza del precedente ordine di demolizione;<br /> &#8211; l&#8217;appello va dunque integralmente respinto;<br /> &#8211; nulla per le spese di lite del secondo grado di giudizio, in quanto l&#8217;Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio;<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 2119 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese di lite del secondo grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giancarlo Montedoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Silvestro Maria Russo, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Dario Simeoli, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
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