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	<title>271 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>271 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a></p>
<p>Pres. Pappalardo &#8211; Est. Cernese Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Parere di compatibilità  ambientale &#8211; Tardività  &#8211; Natura vincolante &#8211; Esclusione. Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Provvedimento di diniego &#8211; Eccesso di potere per disparità  di trattamento &#8211; Non configurabile. 1. Il parere espresso dalla Soprintendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo &#8211; Est. Cernese</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Parere di compatibilità  ambientale &#8211; Tardività  &#8211; Natura vincolante &#8211; Esclusione.
<li style="text-align: justify;">Paesaggio e ambiente &#8211; Autorizzazione paesaggistica &#8211; Provvedimento di diniego &#8211; Eccesso di potere per disparità  di trattamento &#8211; Non configurabile. </ol>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il parere espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge perde la propria normale vincolatività  degradando a parere non vincolante, per cui l&#8217;Amministrazione procedente deve, a quel punto, valutarlo criticamente e motivatamente&#8221;. Esso perde, insieme con la propria efficacia vincolante, valenza di arresto procedimentale, assumendo connotazione strumentale rispetto al provvedimento comunale conclusivo del procedimento. Incorre, dunque, nel vizio di legittimità  per difetto di motivazione il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica in cui l&#8217;amministrazione comunale si limiti a recepire apoditticamente il parere tardivamente reso dalla Soprintendenza.</p>
<p> 2. Nella materia paesaggistico-ambientale, non sembra possibile confrontare situazioni similari laddove ogni singola valutazione in tale campo si connota quale un unicum originale e irripetibile, afferente al merito insindacabile della P.A. (tranne ipotesi eccezionali macroscopiche) in relazione alle quali sembra precluso a priori ogni confronto o comparazione. [&#038;] Anche a voler distinguere fra i casi in cui  possibile ravvisare una disparità  trattamento in tema di autorizzazioni paesaggistiche [&#038;]l&#8217;illegittimità  per disparità  di trattamento del diniego della autorizzazione paesaggistica [&#038;] presuppone un&#8217;assoluta identità  delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br /> <strong>(Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4691 del 2018, proposto da <br /> CUTOLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Milone con domicilio eletto in Napoli, al Viale Nicola Fornelli e domicilio digitale, come da p.e.c.; andreamilone@avvocatinapoli.legalmail.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; COMUNE DI OTTAVIANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Ida D&#8217;Ascoli, con domicilio digitale, come a p.e.c.: avvocatodascoli@pec.giuffre.it;<br /> &#8211; MINITERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI e SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAEAGGIO AREA METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domiciliano ope legis; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del provvedimento definitivo del Comune di Ottaviano prot. n. 21359 del 14.09.2018 con il quale veniva rigettata e archiviata l&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un&#8217;autorimessa pertinenziale interrata e trasmesso il parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli, prot. n. 4492 del 21.03.2018; b) per quanto di ragione, del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli, prot. n. 4492 del 21.03.2018, trasmesso con la suddetta determinazione comunale; c) per quanto di ragione, del preavviso di diniego della Soprintendenza prot. n. 18243 del 4.12.2017; d) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti del ricorrente.<br /> Visto il ricorso ed i relativi allegati<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli;<br /> Viste le produzioni delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Uditi &#8211; Relatore alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 il dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti, come da verbale di udienza; </p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso, notificato il 08.11.2018 e depositato il giorno 24 successivo, Cutolo Giuseppe &#8211; nella dedotta qualità  di proprietario di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Ottaviano, alla via San Michele, catasto terreni foglio 7, part. 429, localizzato all&#8217;interno della zona R.U.A del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) dei comuni vesuviani, approvato con D. M. del 4.07.2002, che comprende aree urbanizzate da sottoporre a Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale -riferisce, in fatto, che:<br /> &#8211; con istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il ricorrente chiedeva, in conformità  agli interventi ammissibili ex art. 13 del D.M. 4.07.2002, il permesso per la realizzazione di un&#8217;autorimessa pertinenziale interrata attraverso la riqualificazione di tutta la zona, allegando alla predetta istanza analitica relazione tecnica del 26.06.2017, che descriveva e documentava, anche con numerose fotografie e precisi elaborati di progetto, dettagliatamente l&#8217;opera da realizzare;<br /> &#8211; il progetto proponeva di trasformare un lotto di terreno che versava in completo stato di abbandono in nuovo giardino pensile, con la ripiantumazione delle essenze arboree preesistenti (n. 3 alberi di arance) e l&#8217;aggiunta di ulteriori essenze autoctone. Si proponeva inoltre il recupero della muratura di cinta, attraverso il ripristino dell&#8217;intonaco e l&#8217;apposizione di rivestimento in pietra lavica vesuviana o tufo faccia vista, con copertina in pietra lavica sagomata in sommità ;<br /> &#8211; il Comune di Ottaviano rendeva parere favorevole con verbale della Commissione Locale del Paesaggio del 19.09.2017 sull&#8217;istanza, ex art. 146 D. Lgs n. 42/2004e trasmetteva la documentazione alla Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli che la riceveva in data 30.10.2017, ed emetteva una nota di preavviso di rigetto prot. n. 18243 del 4.12.2017 ;<br /> &#8211; orbene, il ricorrente, con le osservazioni a firma del proprio tecnico del 12.12.2017, acquisite con nota prot. 19258 del 27.12.2017 dalla Soprintendenza, chiariva che gli interventi proposti nel progetto non costituivano alterazione del contesto urbanistico storico, restituendo un disegno del verde tale da conferire al luogo un aspetto più decoroso e consono al contesto.<br /> Date tali premesse e preso atto che la Soprintendenza aveva reso parere negativo, prot. n. 4492 del 21 marzo 2018, oltre i quarantacinque giorni, previsti dalla normativa e, da ultimo, il Comune di Ottaviano con provvedimento definitivo prot. n. 21359 del 14.09.2018 aveva rigettato ed archiviato la richiesta , trasmettendo il parere negativo della Soprintendenza, sulla scorta di una motivazione ed istruttoria asseritamente lacunosa, apodittica, erronea ed infondata, Cutolo Giuseppe, nella spiegata qualità , propone la formale impugnativa in epigrafe.<br /> Il Comune di Ottaviano si  costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda.<br /> Ha resistito in giudizio anche la Soprintendenza , contestando in fatto ed in diritto le argomentazioni di parte ricorrente.<br /> Alla pubblica udienza del 29 settembre 2020 il ricorso  stato ritenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Nel merito il ricorso  fondato nei termini di cui appresso.<br /> Con la prima censura  dedotta la violazione di legge (art. 146 e ss. del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, tardività , inefficacia, carattere non vincolante del parere della Soprintendenza; art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241), oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà , difetto d&#8217;istruttoria), al riguardo rilevandosi che:<br /> &#8211; i provvedimenti impugnati si fondano su presupposti erronei , frutto di una inadeguata istruttoria; <br /> &#8211; in proposito, premesso, in punto di diritto, che l&#8217;art. 146 del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 fissa al Soprintendente un termine i quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti per la resa del &lt;&lt; parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità  paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità  dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217;articolo 140, comma 2 &gt;&gt; e rilevato, in punto di fatto, che la Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli era in possesso di tutta la documentazione, come si evince dal testo dello stesso parere negativo, entro la data del 27.12.2017 (data in cui sono pervenute le osservazioni presentate dal ricorrente), alla stregua della giurisprudenza richiamata, il parere della Soprintendenza tardivamente reso, pur avendo acquisito i connotati della tardività , non si sarebbe potuto considerare vincolante e, pertanto, avrebbe in ogni caso onerato il resistente Comune di adeguata motivazione .<br /> Inoltre il provvedimento di diniego del Comune di Ottaviano  in evidente contraddizione con il parere inizialmente favorevole della Commissione Locale del Paesaggio del 19.09.2017 che aveva ritenuto l&#8217;intervento &#8220;non invasivo dal punto di vista paesaggistico&#8221;.<br /> La censura  fondata nei sensi di seguito precisati.<br /> L&#8217;impugnato provvedimento prot. n. 21359 del 14.09.2018 emanato dal Comune di Ottaviano a conclusione del complesso procedimento attivato a richiesta di parte ricorrente intesa a conseguire autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una autorimessa pertinenziale interrata con il quale veniva rigettata e archiviata la predetta richiesta, mutua la sua parte motiva con riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza (&#8220;Facendo seguito alla Vs. richiesta (&#038;.) esaminata favorevolmente nella Commissione locale del Paesaggio nella seduta del 19.09.2017, ed inviata per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza di Napoli in data 30.10.2017. Si trasmette copia del &quot;parere negativo&quot; della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli, prot. n. 4492 del 21.03.2018, trasmesso con la suddetta determinazione comunale; qui pervenuto a mezzo PEC in data 22.03.2018 ed assunto al protocollo generale di codesto Comune al n° 7502, per la definizione della pratica&#8221;).<br /> La disciplina inerente all&#8217;autorizzazione paesaggistica  contemplata nell&#8217;art. 146, comma 8, del D.L. vo 42/2004, alla stregua e quale: &lt;&lt; 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità  paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità  dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all&#8217; articolo 140 , comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell&#8217;articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l&#8217;amministrazione provvede in conformità  &gt;&gt;-<br /> Orbene,  pacifico che nella fattispecie in esame la Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli era in possesso di tutta la documentazione, come si evince dal testo dello stesso parere negativo, entro la data del 27.12.2017 (data in cui sono pervenute le osservazioni presentate dal ricorrente).<br /> Infatti, nel parere negativo, la stessa Soprintendenza affermava che &#8220;esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Ottaviano pervenuta in data 30.10.2017 prot. 16547 del 02.11.2017, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso istanza ai sensi dell&#8217;art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, a firma del Dirigente VIII Settore, riportante parere favorevole con verbale della Commissione Locale del Paesaggio (CLP) in data 19.09.2017&#8230;&#8221;; ed inoltre affermava &#8220;esaminata le motivazioni contenute nelle osservazioni prodotte dall&#8217;istante con nota acquisita al prot. 19258 del 27.12.2017&#8230;&#8221;.<br /> Il parere negativo della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l&#8217;area metropolitana di Napoli doveva esser emanato, quindi, al massimo entro il 10 febbraio 2018, mentre  stato adottato solo il 21 marzo 2018, oltre i quarantacinque giorni previsti dalla normativa.<br /> Dunque la Soprintendenza aveva espresso il proprio parere negativo quando il relativo termine di legge era ampiamente scaduto, per la qual cosa il Comune di Ottaviano, nell&#8217;assumere la decisione finale, avrebbe dovuto considerare quel parere &#8211; invece che vincolante &#8211; alla stregua di mero dato istruttorio e perciò esprimere una propria valutazione, congruamente motivata, in ordine alla compatibilità  paesaggistica dell&#8217;intervento proposto, mentre il Comune si  limitato ,trasmettendo il parere negativo della Soprintendenza, ad affermare che &#8220;la pratica  archiviata&#8221;.<br /> Come da consolidata giurisprudenza amministrativa &#8220;il parere espresso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge perde la propria normale vincolatività  degradando a parere non vincolante, per cui l&#8217;Amministrazione procedente deve, a quel punto, valutarlo criticamente e motivatamente&#8221; (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2136; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 gennaio 2016, n. 41; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3 marzo 2015, 474; T.A.R. Lazio, 29 giugno 2015, n. 501).<br /> Il parere reso tardivamente dalla Soprintendenza non  più vincolante, ma neppure può ritenersi tamquam non esset, in quanto  liberamente valutabile dal Comune e perde, insieme con la propria efficacia vincolante, valenza di arresto procedimentale, assumendo connotazione strumentale rispetto al provvedimento comunale conclusivo del procedimento.<br /> Il parere, quindi, nel caso di specie, aveva perso il proprio valore vincolante e doveva essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;amministrazione preposta al rilascio del titolo. Si , pertanto, ritenuto in giurisprudenza che, &lt;&lt; scaduto il termine previsto dalla norma, il parere reso dalla Soprintendenza nell&#8217;ambito della procedura autorizzativa ex art. 146  da considerarsi privo dell&#8217;efficacia attribuitagli dalla legge e cio privo di valenza obbligatoria e vincolante&#8221;, statuendosi, peraltro, che la decorrenza del termine non ne impedisca comunque tout court l&#8217;espressione, affermando che &#8220;un siffatto parere possa comunque essere reso nei confronti dell&#8217;amministrazione procedente la quale dovà  quindi valutarlo in modo adeguato &gt;&gt; (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 517; Cons. Stato, VI, n. 3179 del 2016; Cons. Stato, 28 ottobre 2015, n. 4927; Cons. di Stato n. 2136 del 2015).<br /> Con ulteriori sentenze si  rilevato che &lt;&lt; Il decorso del prescritto termine di 45 giorni per la pronuncia del parere della Soprintendenza ai sensi dell&#8217;art. 146, d.lg. n. 42 del 2004, non preclude affatto alla Soprintendenza stessa di provvedere e neppure sottrae al parere tardivo la sua ordinaria attitudine conformativa; non vi , infatti, nell&#8217;invocato art. 146 del Codice dei veni culturali e del paesaggio alcuna espressa comminatoria di decadenza della Soprintendenza dall&#8217;esercizio del relativo potere, una volta decorso il termine ivi previsto &gt;&gt;. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 05/01/2017, n.138), &lt;&lt; E&#8217; illegittimo il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall&#8217;art. 146, comma 8, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall&#8217;art. 25, comma 3, d.l. 12 settembre 2014 n. 133 (conv. dalla l. 11 novembre 2014 n. 164), siccome erroneamente ritenuto vincolante. Infatti, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato, l&#8217;organo statale non  privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività , sicchè lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;Amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto &gt;&gt; (Consiglio di Stato sez. VI, 09/08/2016, n.3561).<br /> In ordine alle conseguenze del parere tardivamente reso  stato affermato che &lt;&lt; deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall&#8217;art. 146, comma 8, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, siccome erroneamente ritenuto vincolante, posto che, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato l&#8217;organo statale non  privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività  sicchè lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto &gt;&gt; (ex mulits, Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561).<br /> Non  pertanto condivisibile la tesi del resistente Comune che ,pur ammettendo la tardività  del parere reso, asserisce che lo stesso non avrebbe perso la sua vincolatività  ,predicando l&#8217; inesistenza di uno specifico obbligo motivazionale, a proprio carico.<br /> Pertanto, fondatamente parte ricorrente deduce che il Comune di Ottaviano si  limitato, nel provvedimento impugnato di archiviazione /diniego, a recepire acriticamente il parere tardivo dell&#8217;Autorità  statale, senza esprimere una propria analitica e precisa valutazione, incorrendo così nel denunciato vizio di difetto assoluto di motivazione.<br /> Invero, mette conto evidenziare come l&#8217;amministrazione solo negli scritti difensivi precisa di avere voluto condividere e fare propria la valutazione della Soprintendenza, pure in contrasto con il pregresso parere favorevole della propria commissione paesaggio, laddove l&#8217;atto di diniego del 14.8.2018 si limita ad una acritica trasmissione al ricorrente del parere negativo ricevuto dalla Soprintendenza, comunicando che per l&#8217;effetto la pratica  archiviata.<br /> Va quindi pienamente condivisa la autorevole affermazione in giurisprudenza secondo cui :&#8221; &#8220;deve considerarsi illegittimo il diniego di rilascio di un&#8217;autorizzazione paesaggistica, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale si uniformi in modo pedissequo al parere negativo dato dalla Soprintendenza oltre il termine di 45 giorni previsto dall&#8217;art. 146, comma 8, del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, siccome erroneamente ritenuto vincolante, posto che, qualora sia trascorso inutilmente il termine sopra indicato l&#8217;organo statale non  privato del potere di esprimere comunque un parere, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività  sicchè lo stesso deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall&#8217;amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso concreto&#8221; (ex mulits, Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561).<br /> Per altro profilo, non può condividersi l&#8217;argomento del ricorrente per il quale il provvedimento di diniego sarebbe in evidente contraddizione con l&#8217;iniziale parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio del 19.09.2017 ove si affermava che &#8220;verificata la documentazione allegata ed in considerazione della tipologia di intervento si rilascia parere favorevole&#8221; ed, inoltre, che l&#8217;intervento &#8220;non ha un impatto paesaggistico negativo (&#038;&#038;) e si può considerare non invasivo da un punto di vista paesaggistico&#8221;.<br /> Infatti, ai sensi dell&#8217;art. 148 del D.Lgs. 42/2004, tali commissioni hanno funzioni di mero &#8220;supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di paesaggistica, ai sensi dell&#8217;art. 146, comma 6&#8221;. Pertanto, il parere della Commissione Locale del Paesaggio ha funzione meramente endoprocedimentale .<br /> Con la seconda censura  dedotta la violazione di legge (art. 146 e ss. del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42; art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241), oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria, erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà , violazione del giusto procedimento, illogicità  manifesta), al riguardo rilevandosi che:<br /> &#8211; l&#8217;articolo 13, punto 5, del D. M. del 4.07.2002, con cui  stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani prevede per la zona R..U.A. &#8211; ove rientrava l&#8217;immobile -: &#8220;Interventi volti alla conservazione del verde agricolo residuale, interventi per la ricostituzione del verde secondo l&#8217;applicazione dei fitosociologici che rispettino i processi dinamico evolutivi e delle potenzialità  della vegetazione delle aree. Interventi per la realizzazione della difesa del suolo. Interventi finalizzati alla riqualificazione dell&#8217;aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costitutivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza materiali lapidei tradizionali a faccia vista e colori naturali&#8221;;<br /> &#8211; orbene, l&#8217;istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lg 22 gennaio 2004, n. 42, presentata dal ricorrente, era in conformità  agli interventi ammissibili ex art. 13 del D.M. 4.07.2002 ; il parere della Soprintendenza, in quanto non adeguatamente motivato in ordine alle descrizione del contesto e del rapporto tra edificio e contesto, non si presenterebbe adeguatamente motivato.<br /> L&#8217;ordine di idee di parte ricorrente non merita condivisione.<br /> Si premette che il parere della Soprintendenza  stato espresso nei seguenti termini: &#8220;ESAMINATE le motivazioni contenute nelle osservazioni prodotte dall&#8217;istante con nota acquisita al prot. 19258 del 27.12.2017, ritenute non comprovanti l&#8217;assenza di alterazioni al giardino, alle essenze in esso presenti ed al muro di contenimento prospettante sulla via San Michele; CONSIDERATO che, secondo quanto già  evidenziato nella nota di preavviso di diniego emesso in data 18243 del 4.12.2017, le alterazioni conseguenti alla realizzazione dell&#8217;opera pregiudicherebbero la preesistenza del giardino, ritenuto elemento caratterizzante delle tipologie Edilizie del centro storico di Ottaviano, costituendo un&#8217;alterazione incompatibile con il contesto urbanistico storico, caratterizzato da una integrità  morfologica che ne verrebbe compromessa;<br /> RITENUTO, pertanto, che il suddetto intervento, cosi come progettato, può produrre pregiudizio e compromissione degli elementi specifici del paesaggio tutelato così come individuati nel D.M sopramenzionato, alterandone la percezione consolidata e le caratteristiche intrinseche e producendo, di fatto, una diminuzione della qualità  paesaggistica del sito protetto..&#8221;.<br /> Osserva il Collegio che il parere de quo  in grado di esprimere adeguatamente e in concreto la carica di disvalore paesaggistico che l&#8217;intervento comporta, conseguendone l&#8217;impossibilità  di integrarsi con l&#8217;ambiente circostante al punto da potersi considerare quale detrattore ambientale.<br /> In sostanza, nell&#8217;esercizio della sua specifica competenza (&#8220;conformità  alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico&#8221;) la Soprintendenza ha ritenuto che l&#8217;intervento per cui si richiedeva autorizzazione risultava non conforme alle prescrizioni di cui all&#8217;art. 13 del PTP di cui al DM 4/7/2002.<br /> Appare quindi adeguatamente motivato il parere della Soprintendenza, nell&#8217;esercizio di una discrezionalità  tecnica in cui il Collegio non ravvisa elementi di illogicità , contraddittorietà  o irrazionalità  manifesta.<br /> Con la terza censura  dedotta la violazione di legge (art. 146 e ss. del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42; art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241), oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto di motivazione e di istruttoria, disparità  di trattamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà , illogicità  manifesta), per avere l&#8217;amministrazione resistente valutato, invece, favorevolmente, in identiche situazioni, altre istanze di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ( sempre nel centro storico del Comune di Ottaviano &#8211; zona R.U.A. del P.T.P. dei paesi vesuviani e riguardavano la medesima richiesta, ossia la realizzazione di una autorimessa pertinenziale interrata), per modo che sarebbe evidente e manifesta la disparità  di trattamento .<br /> La censura non coglie nel segno.<br /> In particolare ciò che più suscita perplessità   la premessa di partenza per la quale, nella materia paesaggistico-ambientale, sarebbe possibile confrontare situazioni similari laddove ogni singola valutazione in tale campo si connota quale un unicum originale e irripetibile, afferente al merito insindacabile della P.A. (tranne ipotesi eccezionali macroscopiche) in relazione alle quali sembra precluso a priori ogni confronto o comparazione.<br /> Al riguardo l&#8217;amministrazione comunale ha motivatamente dedotto come gli interventi indicati da parte ricorrente avessero riguardo ad altre zone del territorio comunale.<br /> Anche a voler distinguere fra i casi in cui  possibile ravvisare una disparità  trattamento in tema di autorizzazioni paesaggistiche assecondando una tesi giurisprudenziale meno rigorosa (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 18/05/2020, n.1825; Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2017 n. 5798), l&#8217;illegittimità  per disparità  di trattamento del diniego della autorizzazione paesaggistica sarebbe  configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un&#8217;assoluta identità  delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa, circostanze, queste, non avverata nella fattispecie in esame.<br /> In definitiva il ricorso, nei limiti di quanto si  andato esponendo, si appalesa fondato e va, quindi, accolto nei sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento del solo provvedimento prot. n. 21359 del 14.09.2018 del Comune di Ottaviano , con salvezza per quelli ulteriori, da rendersi doverosamente nell&#8217;attività  di riesercizio del potere .<br /> In ragione della natura del vizio per il quale si perviene all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato, si ravviano eccezionali motivi per compensare integralmente fra le parti le spese giudiziali, mentre il contributo unificato viene posto definitivamente a carico dell&#8217;amministrazione comunale resistente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento prot. n. 21359 del 14.09.2018 del Comune di Ottaviano con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.<br /> Compensa fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, come da motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br /> Gabriella Caprini, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Vincenzo Cernese</strong>   <strong>Anna Pappalardo</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-14-1-2021-n-271/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2021 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2020 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2020-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2020-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2020 n.271</a></p>
<p>Giancarlo Coraggio Presidente, NicolÃ² Zanon, relatore, redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra le società </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2020-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2020 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2020-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2020 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio Presidente, NicolÃ² Zanon, relatore, redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra le società  T. M. spa e Società  Agricola B. ss e il Comune di Adro e altro, con ordinanza del 20 settembre 2019, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  costituzionale della L.R. Lombardia per il governo del territorio, in tema di vincoli preordinati all&#8217;esproprio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; espropriazione per pubblica utilità  &#8211; art. 9, c. 12, L.R. Lombardia n. 12/2005 &#8211; disciplina dei vincoli destinati all&#8217;espropriazione per pubblica utilità  &#8211; violazione dell&#8217;art. 42, III c. Cost. &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all&#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall&#8217;entrata in vigore del piano stesso, l&#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell&#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.</em><br /> <em>La norma censurata viola, infatti, l&#8217;art. 42, terzo comma e l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione laddove consente la protrazione dell&#8217;efficacia del vincolo preordinato all&#8217;esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale e, in virtà¹ dell&#8217;inclusione dell&#8217;aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche nell&#8217;ambito applicativo della norma, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, nel procedimento vertente tra le società  T. M. spa e Società  Agricola B. ss e il Comune di Adro e altro, con ordinanza del 20 settembre 2019, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione del Comune di Adro;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 1° dicembre 2020 il Giudice relatore NicolÃ² Zanon;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 3 dicembre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 20 settembre 2019 (r.o. n. 221 del 2019), solleva, in riferimento agli artt. 42 e 117, terzo e primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).<br /> 2.- Il rimettente espone, in fatto, che le società  T. M. spa e Società  Agricola B. ss hanno agito contro il Comune di Adro per l&#8217;annullamento della dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera di realizzazione di una strada di collegamento, adottata con deliberazione del Consiglio comunale del 15 febbraio 2018, n. 11, nonchè di tutti gli atti collegati.<br /> La localizzazione di tale strada, riferisce il rimettente, ricade in parte su un fondo di proprietà  della società  T. M. spa, destinato dalla Società  Agricola B. ss alla coltivazione di uva per la produzione di vino pregiato.<br /> Rigettati, con sentenza non definitiva, gli altri motivi di ricorso, il TAR Lombardia dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che disciplina il «presupposto essenziale del procedimento espropriativo, rappresentato dal vincolo preordinato all&#8217;esproprio».<br /> 2.1.- In punto di rilevanza, il TAR Lombardia evidenzia come la perdurante efficacia del vincolo preordinato all&#8217;esproprio, sulla cui scorta è stata dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera in questione, dipenda proprio dalla disposizione censurata.<br /> In mancanza di quest&#8217;ultima, infatti, il vincolo sarebbe decaduto in data anteriore al momento dell&#8217;adozione della dichiarazione di pubblica utilità , con conseguente illegittimità  della stessa.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  (Testo A)Â», infatti, un bene è sottoposto al vincolo preordinato all&#8217;esproprio nel momento in cui acquista efficacia l&#8217;atto di approvazione del piano urbanistico generale (o una sua variante) che prevede la realizzazione di un&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità : nel caso di specie, il piano di governo del territorio del Comune di Adro risulta approvato in data 21 novembre 2012.<br /> I successivi commi del citato art. 9 prevedono che il vincolo espropriativo dura cinque anni, termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera, a pena di decadenza del vincolo, che può essere motivatamente reiterato, ai sensi del successivo art. 39, ma solo previa rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1.<br /> Per effetto di tali previsioni normative, dunque, il vincolo preordinato all&#8217;esproprio sarebbe venuto meno il 21 novembre 2017, a fronte di una dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera intervenuta solo in data 15 febbraio 2018.<br /> Tuttavia la disposizione censurata &#8211; in forza dell&#8217;inserimento dell&#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche (e relativo aggiornamento) &#8211; avrebbe impedito la decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione, da parte della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal cosiddetto piano dei servizi.<br /> Quest&#8217;ultimo, infatti, riferisce ancora il TAR Lombardia, sarebbe stato approvato &#8211; riguardo al triennio 2017-2019 e comprendendo la previsione dell&#8217;opera viaria in discorso &#8211; in data 6 aprile 2017 (con deliberazione del Consiglio comunale n. 12) e, dunque, prima della scadenza del quinquennio di efficacia del vincolo espropriativo.<br /> Secondo il rimettente, non osterebbe alla rilevanza delle questioni sollevate l&#8217;adozione &#8211; con la deliberazione n. 10 del 2018 del Consiglio comunale, nella stessa data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera impugnata &#8211; di una variante urbanistica (poi approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 12 maggio 2018) avente ad oggetto anche l&#8217;opera di cui si tratta.<br /> Secondo il TAR Lombardia, infatti, la variante urbanistica non avrebbe reiterato il vincolo ablativo, ma semplicemente «preso atto della &#8220;conferma&#8221; dell&#8217;efficacia del vincolo preordinato all&#8217;esproprio» in ragione dell&#8217;inclusione dell&#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche e proprio in applicazione dall&#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.<br /> Per il giudice a quo, quindi, la variante urbanistica avrebbe un contenuto «sostanzialmente ricognitivo» e non anche «dispositivo», ciò che renderebbe irrilevante la sua mancata impugnazione.<br /> Secondo il rimettente, in altre parole, la dichiarazione di pubblica utilità  impugnata sarebbe intervenuta sulla base di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio risalente a pìù di cinque anni prima, ma la cui efficacia risulterebbe «prorogata automaticamente» per effetto dell&#8217;inclusione dell&#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche, proprio in forza della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.<br /> Il provvedimento di variante urbanistica, dunque, «risulterebbe inevitabilmente ed automaticamente travolto dall&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma che ne rappresenta il presupposto».<br /> In definitiva, esclusa espressamente la possibilità  di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, nella prospettiva del rimettente «[s]olo l&#8217;accoglimento della questione di legittimità  costituzionale consentirebbe [&#038;] al Collegio di annullare i provvedimenti impugnati».<br /> 2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi, nell&#8217;ordine, gli artt. 42 e 117, terzo e primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. CEDU.<br /> Il giudice a quo ripercorre, in primo luogo, la giurisprudenza costituzionale sviluppatasi sulla tutela della proprietà  privata alla luce dell&#8217;art. 42 Cost., con particolare riferimento alle garanzie che la assistono in caso di espropriazione. Muovendo dall&#8217;incompatibilità  con il precetto costituzionale di vincoli espropriativi senza limiti di durata (sono richiamate le sentenze n. 575 del 1989 e n. 55 del 1968), evidenzia che i requisiti della temporaneità  e della indennizzabilità  (in caso di reiterazione del vincolo indefinita nel tempo) sono tra loro alternativi (sono citate anche le sentenze n. 82 del 1982 e n. 6 del 1966). Ricorda, quindi, che, proprio sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, il legislatore, con l&#8217;art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), ha stabilito la durata quinquennale del vincolo preordinato all&#8217;esproprio.<br /> Infine, il TAR Lombardia rammenta che, con la sentenza n. 179 del 1999, è stata dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva all&#8217;amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all&#8217;espropriazione o che comportassero l&#8217;inedificabilità , senza la previsione di indennizzo.<br /> Proprio nella sentenza da ultimo citata sarebbe stato escluso che il vincolo urbanistico possa essere reiterato senza che, alternativamente, si proceda o all&#8217;espropriazione (cui potrebbe equivalere un «serio inizio dell&#8217;attività  preordinata all&#8217;espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi)Â» o alla corresponsione di un indennizzo.<br /> Nella ricostruzione del TAR Lombardia, il legislatore statale, in sede di adozione del testo unico delle espropriazioni approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, si sarebbe appunto adeguato ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendo all&#8217;art. 9 la durata quinquennale del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e la sua decadenza nel caso di mancata approvazione, nel termine, del provvedimento che dichiara la pubblica utilità  dell&#8217;opera (e, quindi, di un atto che garantisce la partecipazione in chiave collaborativa al proprietario del bene).<br /> Evidenzia, ancora, il giudice a quo che la possibilità  di reiterazione del vincolo è subordinata al rispetto di un procedimento condotto con la partecipazione dei proprietari interessati, concluso con un provvedimento motivato ed accompagnato dalla corresponsione di un indennizzo (art. 39 del medesimo d.P.R. n. 327 del 2001).<br /> Ciò premesso, secondo il TAR Lombardia, l&#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non risulterebbe conforme a ciò che richiedono i parametri costituzionali evocati.<br /> In particolare, la Regione Lombardia, «disciplinando una nuova ipotesi di &#8220;attuazione&#8221; del vincolo espropriativo», avrebbe superato i limiti imposti alla sua competenza concorrente in materia, con l&#8217;introduzione di una nuova ipotesi in cui il vincolo preordinato all&#8217;esproprio si consolida, pur in mancanza di un «&#8221;serio inizio della procedura espropriativa&#8221;Â», condizione ritenuta invece essenziale dalla giurisprudenza costituzionale e la cui ricorrenza sarebbe stata individuata dal legislatore statale &#8211; esclusivamente al quale spetterebbe la relativa competenza &#8211; solo nella dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera.<br /> Il TAR Lombardia, inoltre, rileva che la disposizione censurata sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 42 Cost., poichè consentirebbe l&#8217;esercizio del potere ablatorio «a tempo indeterminato», in ragione di un provvedimento, quale l&#8217;approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, la cui adozione non garantisce la partecipazione procedimentale degli interessati e che può essere indefinitamente rinnovato, senza necessità  nè di motivazione, nè di indennizzo.<br /> Osserva il rimettente, a tale ultimo proposito, che l&#8217;art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) disciplina l&#8217;approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, senza prevedere formalità  che garantiscano la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati dalla realizzazione delle opere in esso inserite. Tale atto, del resto, avrebbe una funzione «prettamente programmatica, strettamente connessa alla programmazione finanziaria e di bilancio» e una «natura organizzativa dell&#8217;attività  dell&#8217;ente», allo scopo di individuare le opere da eseguirsi con priorità .<br /> L&#8217;inserimento dell&#8217;opera nel piano triennale delle opere pubbliche, inoltre, non potrebbe essere qualificato come un «serio inizio della procedura espropriativa», in quanto non offrirebbe alcuna garanzia circa il fatto che l&#8217;opera sia effettivamente realizzata, non comportando alcun impegno di spesa e non essendo previsto alcun termine entro il quale i lavori debbono essere conclusi.<br /> Ancora, sempre a giudizio del TAR Lombardia, attraverso gli aggiornamenti annuali del programma dei lavori pubblici sarebbe possibile riproporre la previsione di realizzazione della stessa opera pubblica senza limiti di tempo, «di fatto svuotando completamente di contenuto il diritto di proprietà  e, così¬, espropriando il suo titolare, cui è preclusa ogni utilizzazione che non sia quella per la coltivazione agricola, pur in assenza di alcun indennizzo».<br /> 3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Adro, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.<br /> Il Comune di Adro, preliminarmente, osserva come dalla stessa ordinanza di rimessione emerga l&#8217;attivazione di un nuovo procedimento di variante allo strumento regolatore, proprio finalizzato a reiterare il vincolo preordinato all&#8217;esproprio, con conseguente irrilevanza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate in relazione all&#8217;art. 12, comma 9, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che non dovrebbe essere applicato nel giudizio a quo.<br /> Il Comune di Adro evidenzia, ancora, che, in ordine alla prospettata lesione dell&#8217;art. 117 Cost., l&#8217;ordinanza di rimessione non indica in maniera precisa «quale comma e/o lettera sarebbero stati violati», con ciò impedendo di comprendere i limiti ed i termini della supposta violazione.<br /> Quanto al delineato contrasto con l&#8217;art. 42 Cost., il Comune di Adro osserva che l&#8217;art. 21 cod. contratti pubblici fissa «un termine certo e sicuro (tre anni)Â», decorso il quale il programma triennale delle opere pubbliche perde efficacia, sicchè non avrebbe pregio la censura incentrata sull&#8217;assenza di un termine siffatto.<br /> Proprio l&#8217;inserimento di una determinata opera all&#8217;interno del programma triennale delle opere pubbliche manifesterebbe, di contro, «la chiara volontà  dell&#8217;Amministrazione di realizzare, nel predetto arco temporale, l&#8217;opera pubblica», sicchè privo di consistenza sarebbe anche il rilievo secondo cui l&#8217;approvazione del programma triennale non costituirebbe un serio inizio della procedura preordinata all&#8217;espropriazione.<br /> Quanto alla presunta carenza di partecipazione dell&#8217;interessato alla procedura espropriativa, il Comune di Adro sostiene che, nella fattispecie concreta, prima dell&#8217;approvazione del programma triennale, sarebbe stata garantita la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati, che avrebbero anche presentato osservazioni, effettivamente esaminate dal Consiglio comunale.<br /> Infine, il Comune di Adro ha osservato che, sebbene «per pacifica giurisprudenza» la reiterazione del vincolo preordinato all&#8217;espropriazione non imponga il contestuale pagamento di una indennità , nel caso concreto sarebbe stata prevista la corresponsione di una somma connessa a tale reiterazione.<br /> 3.1.- Con memoria depositata in data 4 novembre 2020, il Comune di Adro, ribadendo le argomentazioni addotte nell&#8217;atto di costituzione a sostegno dell&#8217;inammissibilità  o, comunque, della infondatezza delle questioni sollevate, ha dato conto dei fatti sopravvenuti alla pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> Depositando la relativa documentazione a sostegno, ha esposto che il terreno oggetto di esproprio è stato alienato dalla società  T. M. spa, ricorrente nel giudizio a quo, all&#8217;ente ecclesiastico Provincia Veneta dell&#8217;Ordine dei Carmelitani Scalzi, in forza di atto di cessione del 18 febbraio 2020, e che il suddetto ente ecclesiastico ha alienato il medesimo terreno al Comune di Adro, in forza di atto di compravendita del 14 settembre 2020. Di conseguenza, i difensori della società  T. M. spa e il difensore del Comune di Adro hanno depositato, in data 2 ottobre 2020, presso la segreteria del TAR Lombardia, dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso.<br /> Il Comune di Adro ha, quindi, chiesto che la Corte costituzionale dichiari inammissibili le questioni sollevate, per sopravvenuto difetto di rilevanza.<br /> 4.- Nel giudizio non è intervenuta la Regione Lombardia.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dubita che l&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), violi gli artt. 42 e 117, terzo e primo comma, della Costituzione, quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.<br /> 1.1.- Il TAR Lombardia ricorda che la disposizione censurata disciplina i vincoli preordinati all&#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi.<br /> Quest&#8217;ultimo costituisce una componente del piano di governo del territorio, previsto dall&#8217;art. 7, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 quale strumento urbanistico generale della pianificazione di livello comunale.<br /> La disposizione censurata, dopo aver stabilito nel primo periodo, in cinque anni, decorrenti dall&#8217;entrata in vigore del citato piano dei servizi, la durata dei vincoli ablativi in questione, prevede, nel secondo periodo (cioè proprio nella parte della cui legittimità  costituzionale il rimettente dubita), che «[d]etti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l&#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell&#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento [&#038;]Â».<br /> Ciò posto, il rimettente espone, in punto di rilevanza, che le società  T. M. spa e Società  Agricola B. ss hanno impugnato l&#8217;atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità  e i successivi provvedimenti, adottati nell&#8217;ambito del procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di una strada di collegamento, in parte prevista su un fondo di proprietà  della T. M. spa e destinato dalla Società  Agricola B. ss alla coltivazione di uva per la produzione di vino pregiato.<br /> La dichiarazione di pubblica utilità , contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale del 15 febbraio 2018, n. 11 (recante l&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera da realizzare), sarebbe stata adottata &#8211; riferisce il rimettente &#8211; quando erano giÃ  decorsi cinque anni dal momento dell&#8217;apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio.<br /> Quest&#8217;ultimo, infatti, troverebbe origine nell&#8217;approvazione, in data 21 novembre 2012, del piano di governo del territorio del Comune di Adro, che prevedeva l&#8217;assoggettamento del fondo in questione a vincolo ablativo fino al 21 novembre 2017.<br /> La decadenza del vincolo ablativo sarebbe stata impedita proprio e soltanto in forza dell&#8217;applicazione della disposizione censurata. Tale effetto sarebbe cioè derivato dall&#8217;inserimento dell&#8217;intervento, prima della scadenza quinquennale del vincolo espropriativo, nel programma triennale delle opere pubbliche &#8211; nella specie approvato in data 6 aprile 2017 &#8211; inserimento che avrebbe così¬ legittimato l&#8217;adozione della dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera, pur se intervenuta in data 15 febbraio 2018, e dunque oltre il termine quinquennale decorrente dall&#8217;approvazione del piano di governo del territorio.<br /> Il TAR Lombardia riferisce che, nella medesima data da ultimo indicata, è stata anche adottata dal Consiglio comunale di Adro una variante urbanistica (poi approvata con deliberazione del 12 maggio 2018, n. 23).<br /> Tuttavia, con riferimento all&#8217;opera pubblica di cui si tratta, quest&#8217;ultima deliberazione non avrebbe legittimamente reiterato il vincolo preordinato all&#8217;esproprio (ormai giÃ  scaduto), in quanto il Comune di Adro, in applicazione della disposizione censurata, avrebbe semplicemente «preso atto» dell&#8217;inserimento dell&#8217;intervento nel programma triennale delle opere pubbliche e del conseguente «effetto &#8220;confermativo&#8221;Â» dell&#8217;efficacia del vincolo.<br /> A giudizio del TAR Lombardia &#8211; che attribuisce al provvedimento di variante urbanistica funzione meramente ricognitiva di un effetto legale giÃ  prodottosi &#8211; la sua mancata impugnazione da parte delle società  ricorrenti non avrebbe dunque rilievo, poichè il provvedimento stesso «risulterebbe inevitabilmente ed automaticamente travolto dall&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  costituzionale della norma che ne rappresenta il presupposto».<br /> Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera, impugnata dalle ricorrenti, sarebbe comunque intervenuta sulla base di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio risalente a pìù di cinque anni prima, sicchè essa poggerebbe esclusivamente su una sorta di &#8220;proroga automatica&#8221; del vincolo, conseguente all&#8217;inclusione dell&#8217;opera nel programma triennale delle opere pubbliche ai sensi della disposizione censurata.<br /> Quest&#8217;ultima costituirebbe, in definitiva, l&#8217;unico ostacolo frapposto all&#8217;annullamento dell&#8217;atto.<br /> 1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte, ricorda che, trascorso un periodo di ragionevole durata &#8211; oggi fissato in cinque anni dall&#8217;art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità  (Testo A)Â» (d&#8217;ora innanzi: t.u. espropriazioni) &#8211; la pubblica amministrazione può reiterare il vincolo solo motivando adeguatamente in relazione alla persistenza di effettive esigenze urbanistiche (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni), e comunque corrispondendo un indennizzo (ai sensi del successivo art. 39 del medesimo testo unico).<br /> Secondo il Tribunale amministrativo rimettente, dunque, l&#8217;esercizio del potere ablatorio può essere ritenuto conforme all&#8217;art. 42 Cost., solo se risulti limitato nel tempo e compensato, in caso di reiterazione del vincolo, dalla corresponsione di un equo indennizzo.<br /> Ricorda il giudice a quo, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale (è richiamata la sentenza n. 179 del 1999) ha escluso che il vincolo possa essere reiterato senza che si proceda, alternativamente, all&#8217;espropriazione (o comunque al «serio inizio dell&#8217;attività  preordinata all&#8217;espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi)Â», oppure alla corresponsione di un indennizzo.<br /> Nella ricostruzione del TAR Lombardia, questo «serio inizio» dell&#8217;attività  espropriativa sarebbe stato individuato dal legislatore statale, unico competente a tal fine, nel provvedimento che dichiara la pubblica utilità  dell&#8217;opera; quindi, in un atto che comunque garantisce la partecipazione del proprietario del bene.<br /> L&#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, avrebbe, invece, disciplinato una nuova ipotesi di attuazione del vincolo espropriativo, in mancanza di un serio avvio della procedura espropriativa e, in particolare, di una tempestiva dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera.<br /> In tal modo, in violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., la legge regionale avrebbe ecceduto la propria competenza concorrente in materia, dal momento che l&#8217;art. 12 t.u. espropriazioni non ricomprenderebbe, tra gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità , l&#8217;inserimento dell&#8217;opera pubblica nel programma triennale.<br /> Inoltre, in lesione dell&#8217;art. 42 Cost., la disposizione censurata consentirebbe l&#8217;esercizio del potere ablatorio «a tempo indeterminato», in ragione di un provvedimento &#8211; appunto l&#8217;approvazione del piano triennale delle opere pubbliche &#8211; la cui adozione, da un lato, non può essere qualificata come serio avvio della procedura espropriativa, e, dall&#8217;altro, non garantisce la partecipazione procedimentale degli interessati e può essere indefinitamente rinnovato, senza necessità  nè di motivazione, nè di indennizzo.<br /> 2.- In via preliminare, non può essere accolta la richiesta di una declaratoria d&#8217;inammissibilità  delle questioni per sopravvenuto difetto di rilevanza, avanzata dal Comune di Adro, costituito in giudizio, in conseguenza della rinuncia al ricorso depositata nel giudizio a quo dalle società  espropriate.<br /> Come stabilito dall&#8217;art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio incidentale di costituzionalità  è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende di fatto, successive all&#8217;ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale. Per questo, la costante giurisprudenza costituzionale afferma che la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti (sentenze n. 244 e n. 85 del 2020), quand&#8217;anche costituiti dall&#8217;estinzione del giudizio principale per effetto di rinuncia da parte dei ricorrenti (ordinanza n. 96 del 2018).<br /> 3.- Deve essere, inoltre, circoscritto il thema decidendum.<br /> Il giudice a quo, in dispositivo, indirizza le proprie censure sull&#8217;intero comma 12 dell&#8217;art. 9 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.<br /> La motivazione dell&#8217;ordinanza di rimessione, tuttavia, consente agevolmente di delimitare l&#8217;oggetto delle censure al solo secondo periodo del comma in esame, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all&#8217;espropriazione decadono qualora, entro cinque anni dall&#8217;approvazione del piano dei servizi che prevede l&#8217;intervento, quest&#8217;ultimo non sia inserito, a cura dell&#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.<br /> 4.- Sempre in via preliminare, va rigettata l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  per difetto di rilevanza, originariamente avanzata dalla difesa del Comune di Adro, secondo cui l&#8217;adozione della variante allo strumento urbanistico, in quanto idonea a reiterare il vincolo preordinato all&#8217;esproprio, renderebbe irrilevanti le questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> Nel caso in esame, non risulta implausibile il ragionamento del rimettente, secondo il quale il Comune di Adro non sarebbe stato obbligato a reiterare il vincolo &#8211; nonostante la scadenza del quinquennio dalla originaria apposizione &#8211; proprio in virtà¹ della norma censurata, che avrebbe determinato una &#8220;proroga&#8221; ex lege del vincolo, a seguito dell&#8217;inserimento dell&#8217;opera nel programma triennale, per la durata di quest&#8217;ultimo e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali.<br /> Infatti, da questo punto di vista, il provvedimento di variante urbanistica, quantomeno in relazione all&#8217;opera di cui si tratta, potrebbe considerarsi meramente ricognitivo e, come tale, prima ancora che &#8220;atipico&#8221; (come ritenuto dal rimettente), addirittura superfluo.<br /> Non si versa, pertanto, in una di quelle ipotesi di manifesta implausibilità  della motivazione sulla rilevanza, che impediscono, secondo costante giurisprudenza costituzionale, l&#8217;esame del merito (da ultimo, sentenze n. 218 del 2020 e n. 208 del 2019).<br /> 5.- Neppure può essere accolta l&#8217;eccezione d&#8217;inammissibilità  delle censure di violazione dell&#8217;art. 117 Cost., per non avere il rimettente indicato «quale comma e/o lettera sarebbero stati violati».<br /> In primo luogo, il giudice a quo, almeno in un passaggio dell&#8217;ordinanza di rimessione, individua espressamente il terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost. quale parametro evocato.<br /> Ãˆ, poi, ininfluente che il rimettente non menzioni espressamente la materia di legislazione concorrente tra quelle indicate nel terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost., quando la questione, nel contesto della motivazione, risulti chiaramente enunciata (in senso analogo, da ultimo, sentenza n. 264 del 2020). E dal tenore dell&#8217;ordinanza di rimessione si evince con sufficiente chiarezza che le censure si incentrano sulla violazione della competenza legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia «governo del territorio».<br /> 6.- Va invece, e ancora preliminarmente, dichiarata l&#8217;inammissibilità  della questione sollevata in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 Prot. addiz. CEDU.<br /> Il rimettente non ha, infatti, assolto l&#8217;onere di motivazione sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità  costituzionale.<br /> L&#8217;ordinanza di rimessione è, invero, volta unicamente a denunciare la lesione degli artt. 42 e 117, terzo comma, Cost., sotto i profili prima illustrati, e non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale.<br /> Tale carenza conduce inevitabilmente all&#8217;inammissibilità  della specifica questione in esame (in tal senso, tra le molte, sentenze n. 223 e n. 115 del 2020).<br /> 7.- Quanto all&#8217;esame del merito delle residue questioni di legittimità  costituzionale, è utile premettere qualche sintetico richiamo alla disciplina statale e regionale rilevante, nonchè alla pertinente giurisprudenza costituzionale.<br /> 8.- Governata dall&#8217;art. 42, terzo comma, Cost., l&#8217;espropriazione per motivi d&#8217;interesse generale consiste in un procedimento preordinato all&#8217;emanazione di un provvedimento che trasferisce la proprietà  o altro diritto reale su di un bene.<br /> Il legislatore statale ha introdotto a tal fine uno schema procedimentale articolato nelle fasi indicate dall&#8217;art. 8 t.u. espropriazioni, costituite dalla sottoposizione del bene al vincolo preordinato all&#8217;esproprio, dalla dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera che deve essere realizzata e dalla determinazione dell&#8217;indennità  di espropriazione.<br /> Tali fasi sono finalizzate all&#8217;emissione del decreto di esproprio.<br /> Ai sensi del successivo art. 9 del medesimo testo unico, un bene è sottoposto al vincolo preordinato all&#8217;espropriazione quando diventa efficace, in base alla specifica normativa statale e regionale di riferimento, l&#8217;atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che preveda la realizzazione di un&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità .<br /> Una volta apposto il vincolo espropriativo, il proprietario del bene resta titolare del suo diritto sulla cosa e nel possesso di essa, ma non può utilizzarla in contrasto con la destinazione dell&#8217;opera, fino a che l&#8217;amministrazione non proceda all&#8217;espropriazione.<br /> Come ricorda il giudice rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 55 del 1968, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i numeri 2), 3) e 4) dell&#8217;art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), nonchè l&#8217;art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per le limitazioni espropriative a tempo indeterminato.<br /> Il legislatore statale, chiamato a sciogliere l&#8217;alternativa tra un indennizzo da corrispondere immediatamente, al momento dell&#8217;apposizione del vincolo di durata indeterminata, e un vincolo senza immediato indennizzo ma a tempo determinato, ha optato per tale seconda soluzione, con la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), il cui art. 2 ha stabilito la durata quinquennale del vincolo, periodo durante il quale la necessità  di corrispondere un indennizzo è esclusa.<br /> Con la sentenza n. 179 del 1999, infine, questa Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2), 3) e 4), e 40 della legge n. 1150 del 1942, e 2, primo comma, della legge n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva alla pubblica amministrazione di reiterare i vincoli espropriativi scaduti senza la previsione di un indennizzo.<br /> Il legislatore statale si è adeguato a queste indicazioni con l&#8217;emanazione del giÃ  richiamato t.u. espropriazioni.<br /> In base alle norme dettate da quest&#8217;ultimo, il vincolo preordinato all&#8217;esproprio è di durata quinquennale (art. 9, comma 2) &#8211; periodo, cosiddetto di franchigia, durante il quale al proprietario del bene non è dovuto alcun indennizzo &#8211; e decade se, entro tale termine, non è dichiarata la pubblica utilità  dell&#8217;opera (art. 9, comma 3).<br /> Una volta decaduto e, dunque, divenuto inefficace, il vincolo può solo essere motivatamente reiterato, subordinatamente alla previa approvazione di un nuovo piano urbanistico generale o di una sua variante (art. 9, comma 4), e con la corresponsione di un apposito indennizzo (art. 39).<br /> Le stesse garanzie devono sorreggere una eventuale proroga del vincolo prima della sua naturale scadenza (in tal senso, sentenza n. 314 del 2007).<br /> Una volta apposto il vincolo, occorre procedere alla dichiarazione di pubblica utilità  dell&#8217;opera, entro il termine di efficacia del vincolo espropriativo (art. 13, comma 1, t.u. espropriazioni).<br /> Si tratta dell&#8217;atto con il quale vengono individuati in concreto i motivi di interesse generale cui l&#8217;art. 42, terzo comma, Cost. subordina l&#8217;espropriazione della proprietà  privata nei casi previsti dalla legge (sentenza n. 155 del 1995).<br /> Con la dichiarazione di pubblica utilità , la pubblica amministrazione avvia effettivamente la procedura espropriativa, accertando l&#8217;interesse pubblico dell&#8217;opera attraverso l&#8217;individuazione specifica di essa e la sua collocazione nel territorio, nel rispetto del contraddittorio tra i cittadini interessati e l&#8217;amministrazione.<br /> Un ruolo centrale nell&#8217;attuale disciplina del procedimento espropriativo è svolto dalla cosiddetta dichiarazione implicita di pubblica utilità .<br /> Il t.u. espropriazioni, infatti, prevede che l&#8217;adozione di taluni atti, aventi struttura e funzioni proprie, comporti anche la dichiarazione di pubblica utilità  delle opere da essi previste.<br /> In particolare, ai sensi dell&#8217;art. 12, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilità  si intende disposta «quando l&#8217;autorità  espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità , ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona». Inoltre, e comunque, essa si intende disposta quando la normativa vigente prevede che equivalga «a dichiarazione di pubblica utilità  l&#8217;approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti».<br /> 8.1.- In ambito statale, il programma triennale dei lavori pubblici è attualmente previsto dall&#8217;art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il quale disciplina unitariamente la programmazione, sia per i lavori pubblici che per i servizi e le forniture, demandando (comma 8) a un decreto ministeriale, di natura regolamentare, la normazione di dettaglio.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 3, lettera ggggg-sexies), cod. contratti pubblici, il programma rappresenta il documento, da aggiornare annualmente, che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio.<br /> Ai fini della presente decisione, va altresì¬ sottolineato che, in relazione alla definizione del contenuto del programma in questione, la disciplina della partecipazione dei privati interessati è contenuta nella fonte regolamentare prima evocata: l&#8217;art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 («Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l&#8217;acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali»), prevede, infatti, che le amministrazioni «possono consentire» la presentazione di «eventuali» osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma sul profilo informatico del committente e che l&#8217;approvazione definitiva del documento programmatico triennale, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per tali «consultazioni», ovvero, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul suddetto profilo.<br /> 9.- La complessiva disciplina statale sinteticamente richiamata ha trovato peculiare attuazione nella legislazione della Regione Lombardia.<br /> Come riconosce significativamente lo stesso art. 5, comma 1, t.u. espropriazioni («[l]e Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà  legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza [&#038;]Â»), l&#8217;espropriazione costituisce una funzione trasversale, che può esplicarsi in varie materie, anche di competenza concorrente. Tra queste, soprattutto, il «governo del territorio», per la pacifica attrazione in quest&#8217;ultimo dell&#8217;urbanistica, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (tra le pìù recenti, sentenze n. 130 del 2020 e n. 254 del 2019).<br /> La Regione Lombardia, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze legislative, si è dotata sia di una propria legge per il governo del territorio (legge reg. Lombardia n. 12 del 2005), sia di una disciplina in materia di procedimento di espropriazione, contenuta nella legge della Regione Lombardia 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità ).<br /> Con specifico riferimento alla vicenda che ha dato origine al giudizio a quo, relativo ad una fattispecie in cui sono in questione le prime due fasi della procedura espropriativa (apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ) assumono rilievo, nella legislazione della Regione Lombardia, due disposizioni: da un lato, quella effettivamente censurata, contenuta nella legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che attribuisce, come s&#8217;è visto, peculiare effetto all&#8217;inserimento dell&#8217;opera pubblica o di pubblica utilità  nel programma triennale delle opere pubbliche; dall&#8217;altro, l&#8217;art. 9 della legge reg. Lombardia n. 3 del 2009, il quale, nell&#8217;indicare gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità , include &#8211; a differenza della appena ricordata disciplina statale &#8211; anche il programma triennale delle opere pubbliche, subordinando perà² tale effetto all&#8217;accertamento di alcuni requisiti.<br /> In particolare, il comma 2 della previsione da ultimo citata esige, relativamente a ciascuna opera per la quale il programma triennale intende produrre l&#8217;effetto in parola, che esso contenga: un piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali; una motivazione circa la necessità  di dichiarare la pubblica utilità  in tale fase; la determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità  ai criteri applicabili in materia, con l&#8217;indicazione della relativa copertura finanziaria.<br /> Pur riguardando entrambe il programma triennale delle opere pubbliche in ambito regionale, le due disposizioni hanno differenti obbiettivi: la prima (oggetto delle censure di legittimità  costituzionale) è relativa alla fase dell&#8217;apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e stabilisce che il vincolo non decade se l&#8217;opera viene inserita nel programma; la seconda, relativa alla fase successiva del procedimento, include, alle condizioni viste, il programma in questione tra gli atti la cui approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità , con scelta, si è detto, innovativa rispetto alla disciplina statale.<br /> Il giudice a quo non si occupa affatto della seconda disposizione e perciò non ne definisce il rapporto (di coordinamento, di alternatività , di esclusione) con la prima, che sospetta di illegittimità  costituzionale. Si deve ritenere, peraltro, che tale pur indubbia lacuna non comporti l&#8217;inammissibilità  delle questioni, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, oppure per una erronea o incompleta individuazione della disciplina da censurare. Avendo affermato, nell&#8217;ordinanza di rimessione, che il programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Comune di Adro non costituisce «serio inizio» della procedura espropriativa (carattere che, invece, è in generale riconosciuto alla dichiarazione di pubblica utilità  di un&#8217;opera, e che, in virtà¹ dei requisiti posti dall&#8217;art. 9, comma 2, legge reg. Lombardia n. 3 del 2009, potrebbe derivare, almeno nelle intenzioni del legislatore regionale, dall&#8217;inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche corredate da quei requisiti), se ne deve dedurre che il rimettente abbia implicitamente ritenuto non applicabile l&#8217;art. 9 della legge reg. Lombardia n. 3 del 2009 alla fattispecie al suo esame.<br /> Trattandosi, dunque, di disposizione non ritenuta pertinente alla definizione del giudizio, questa Corte può prescindere da qualsiasi valutazione su di essa, sia in punto di ammissibilità  delle questioni, sia, nel merito, circa la sua riconducibilità  alla legittima espressione della potestà  legislativa concorrente spettante alla Regione nella materia «governo del territorio».<br /> 10.- Tutto ciò premesso, le questioni di legittimità  costituzionale sollevate sull&#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. n. 12 del 2005 sono fondate, poichè tale disposizione viola gli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost.<br /> Non può che ribadirsi, nel solco della sentenza n. 179 del 1999, che la proroga in via legislativa dei vincoli espropriativi è fenomeno inammissibile dal punto di vista costituzionale, qualora essa si presenti «sine die o all&#8217;infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza».<br /> Questo è proprio il vizio che presenta, in primo luogo, la disposizione censurata.<br /> Come correttamente evidenziato dal giudice rimettente, infatti, l&#8217;art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, consente la protrazione dell&#8217;efficacia del vincolo preordinato all&#8217;esproprio ben oltre la naturale scadenza quinquennale e, in virtà¹ dell&#8217;inclusione dell&#8217;aggiornamento annuale del programma triennale delle opere pubbliche nell&#8217;ambito applicativo della norma, per un tempo sostanzialmente indefinito, senza che sia previsto il riconoscimento al privato interessato di alcun indennizzo.<br /> Questo effetto si pone in frontale contrasto con la giurisprudenza costituzionale illustrata in precedenza, dando seguito alla quale il legislatore statale ha individuato un ragionevole punto di equilibrio tra la reiterabilità  indefinita dei vincoli e la necessità  di indennizzare il proprietario.<br /> Gli artt. 42, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. sono, infatti, violati in tutti i casi in cui &#8211; come avviene nella specie &#8211; alla protrazione automatica di vincoli di natura espropriativa, disposta da una legge regionale oltre il punto di tollerabilità  individuato dal legislatore statale, non corrisponda l&#8217;obbligo di riconoscere un indennizzo.<br /> A ciò si aggiunga che, nel consentire la proroga senza indennizzo del vincolo preordinato all&#8217;esproprio oltre il quinquennio originario, il legislatore regionale ha omesso di imporre un preciso onere motivazionale circa l&#8217;interesse pubblico al mantenimento del vincolo per un periodo che oltrepassa quello cosiddetto di franchigia: ciò che invece è richiesto dalla legge statale (art. 9, comma 4, t.u. espropriazioni) per le ipotesi di reiterazione del vincolo.<br /> Ancora, e si tratta di un profilo che non risulta certo ultimo per importanza, la disposizione censurata appare del tutto carente quanto al livello di garanzia partecipativa da riconoscersi al privato interessato.<br /> Proprio in materia espropriativa, questa Corte ha da tempo affermato che i privati interessati, prima che l&#8217;autorità  pubblica adotti provvedimenti limitativi dei loro diritti, devono essere messi «in condizioni di esporre le proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell&#8217;interesse pubblico» (da ultimo, sentenza n. 71 del 2015).<br /> La garanzia in parola è, invece, frustrata da un atto &#8211; l&#8217;approvazione del programma triennale delle opere pubbliche &#8211; in relazione al cui contenuto il codice dei contratti pubblici prevede forme di partecipazione di qualità  e grado insufficienti, e comunque non corrispondenti a quelle stabilite dal t.u. espropriazioni (in particolare nell&#8217;art. 11) per gli atti appositivi e per quelli reiterativi del vincolo espropriativo.<br /> Infatti, la partecipazione al procedimento che sfocia nel programma in questione è prevista esclusivamente dalla fonte regolamentare (d.m. n. 14 del 2018), non giÃ  dall&#8217;art. 21 cod. contratti pubblici e nemmeno dalla legge regionale. Inoltre, e soprattutto, l&#8217;art. 5, comma 5, del d.m. prima ricordato si limita a prevedere che le «amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni» da parte dei privati interessati, così¬ degradando la partecipazione a mera eventualità .<br /> 11.- Per queste complessive ragioni va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all&#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall&#8217;entrata in vigore del piano stesso, l&#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell&#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all&#8217;espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti dall&#8217;entrata in vigore del piano stesso, l&#8217;intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell&#8217;ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento;<br /> 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 9, comma 12, legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> NicolÃ² ZANON, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2020.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-12-2019-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.271</a></p>
<p>Aldo Carosi, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore; (Ordinanze del 20 luglio e del 20 giugno 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018) Va</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Carosi, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore;  (Ordinanze del 20 luglio e del 20 giugno 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>Va dichiarata l&#8217; inammissibilità  e l&#8217; infondatezza della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217; articolo 120 comma 2-bis del cpa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; inammissibilità  ed infondatezza &#8211; va dichiarata.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Il legislatore gode di ampia discrezionalità  nella conformazione degli istituti processuali e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l&#8217;azione con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà  delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all&#8217;art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire.</em><br /> <em>In particolare, l&#8217;art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale</em>.<br /> <em>Nello specifico, la ragione dell&#8217;introduzione del rito &#8220;super speciale&#8221; è stata individuata nell&#8217;esigenza di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all&#8217;esame delle offerte, con la conseguente creazione di un nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda. Ciù² al fine precipuo di evitare che con l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase di ammissione con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre al pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell&#8217;ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità , oltre che di proporzionalità  del procedimento di gara.</em><br /> <em>Vanno pertanto dichiarate inammissibili e non fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU) &#8211; le sollevate questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicataria.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanze del 20 luglio e del 20 giugno 2018, rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di costituzione di La C. Global Service srl e della A. srl, in proprio e nella qualità  di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br /> uditi gli avvocati Michele Perrone per La C. Global Service srl e Angelo Giuseppe Orofino per la A. srl, in proprio e nella qualità  di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl.<br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 &#8211; questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), «nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione (&#8220;L&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà  di far valere l&#8217;illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale&#8221;) e laddove comporta la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicataria».<br /> 2.  &#8220;Nel giudizio promosso con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. 2018 il TAR Puglia è investito del ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento del servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità  presso l&#8217;aeroporto di Bari e Brindisi, proposto dalla impresa seconda classificata, che lamenta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione alla gara dell&#8217;aggiudicataria.<br /> Nel giudizio promosso con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 141 del reg. ord. 2018, invece, lo stesso rimettente è chiamato a decidere sull&#8217;impugnazione &#8211; proposta da un&#8217;impresa partecipante alla gara telematica a procedura aperta per l&#8217;affidamento di servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le aziende sanitarie della Regione Puglia &#8211; dell&#8217;ammissione di due concorrenti, ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (d&#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.).<br /> 3.  &#8220;In entrambi i giudizi il rimettente motiva la rilevanza delle questioni sollevate.<br /> 3.1.  &#8220;Con la prima ordinanza il TAR Puglia afferma:<br /> a) di potersi interrogare d&#8217;ufficio sulla legittimità  costituzionale delle norme regolanti i presupposti di ammissibilità  e ricevibilità  del ricorso, tra cui rientra la condizione dell&#8217;azione dell&#8217;interesse ad agire;<br /> b) l&#8217;applicabilità , ratione temporis, delle norme indubbiate, ai sensi degli artt. 216, comma 1, e 220 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (d&#8217;ora in avanti: codice dei contratti pubblici), poichè il bando di gara è dell&#8217;8 agosto 2017, e quindi successivo all&#8217;entrata in vigore del codice medesimo (avvenuta il 19 aprile 2016);<br /> c) la ricorrenza del presupposto normativo, cui è ancorata l&#8217;operatività  del rito «super accelerato», della pubblicazione del provvedimento di ammissione, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici;<br /> d) la ricorrenza di una contestazione attinente alla fase di ammissione e, in particolare, al requisito di capacità  tecnica richiesto dal bando al punto 5A, lettera B) («esecuzione di contratti analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente alla data di scadenza della presente procedura di gara»), che non sarebbe in possesso del soggetto indicato come ausiliario nel contratto di avvalimento, con conseguente applicabilità  del rito di cui all&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm.;<br /> e) che dal rigetto delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate deriverebbe la necessità  di adottare una pronunzia di rito dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  del ricorso, per avere la ricorrente omesso di contestare tempestivamente l&#8217;ammissione della controinteressata, mentre, per converso, l&#8217;eventuale accoglimento delle questioni comporterebbe l&#8217;adozione di una sentenza di merito.<br /> 3.2.  &#8220;Con la seconda ordinanza il rimettente svolge le medesime considerazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono.<br /> Aggiunge, poi, il TAR Puglia che l&#8217;accoglimento delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate comporterebbe l&#8217;adozione di una sentenza di inammissibilità  del ricorso, per essere stato impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo; per contro, in caso di rigetto delle questioni, il rimettente dovrebbe adottare una pronunzia di merito che accerti la sussistenza o meno dei presupposti per l&#8217;ammissione alla procedura dei due raggruppamenti controinteressati.<br /> 4.  &#8220;In punto di non manifesta infondatezza, le ordinanze seguono un identico percorso argomentativo.<br /> 4.1.  &#8220;Secondo il rimettente, l&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. si pone in contrasto con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale, «di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2 e 113, commi 1 e 2 Cost.», perchè impone «di impugnare, nel termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul profilo del Committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1 d.lgs. n. 50/2016, un atto per sua natura non immediatamente lesivo, quale appunto l&#8217;ammissione alla gara, pena altrimenti l&#8217;incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo [&#038;] con conseguente declaratoria d&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva».<br /> La ratio della novella recata dal nuovo codice dei contratti pubblici andrebbe ravvisata nella «celere definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione in modo tale da individuare in modo certo e non più¹ discutibile la platea dei soggetti ammessi in gara in un momento antecedente rispetto all&#8217;esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione».<br /> Le disposizioni censurate, quanto al provvedimento recante le ammissioni dei concorrenti, sarebbero certamente innovative rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale previgente, attribuendo in via preventiva natura lesiva ad un atto tipicamente endoprocedimentale, la cui impugnazione sarebbe in sì© priva di utilità  concreta ed attuale per un partecipante che, nel momento in cui è costretto per legge al ricorso giurisdizionale, ancora ignora l&#8217;esito finale della procedura selettiva: in tal modo esse si porrebbero in contrasto con il principio fondamentale, desumibile dall&#8217;art. 100 del codice di procedura civile (applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all&#8217;art. 39 cod. proc. amm.), «della necessità , quale condizione dell&#8217;azione, della esistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale al ricorso in corrispondenza di una lesione effettiva di detto interesse».<br /> Il ricorso giurisdizionale sarebbe sempre stato considerato un rimedio non dato nell&#8217;interesse astratto della giustizia o per ottenere la mera enunciazione dei parametri di legalità  dell&#8217;azione amministrativa disancorati da un effettivo vantaggio del ricorrente.<br /> L&#8217;interesse al ricorso, che deve essere caratterizzato dai predicati della personalità , attualità  e concretezza, potrebbe essere anche strumentale, cioè rivolto «ad ottenere la caducazione del provvedimento amministrativo al fine di rimettere in discussione il rapporto controverso e di eccitare il nuovo (o il non) esercizio del potere amministrativo, in termini potenzialmente idonei ad evitare un danno ovvero ad attribuire un vantaggio».<br /> La sufficienza di un interesse di carattere strumentale sarebbe stata posta alla base del riconoscimento della legittimazione ad impugnare l&#8217;atto di aggiudicazione da parte di un soggetto che non sia stato in grado di partecipare ad una procedura di evidenza pubblica, ovvero sia stato escluso da una trattativa privata e aspiri, per effetto dell&#8217;accoglimento del ricorso, alla ripetizione o alla indizione della procedura selettiva. A tale categoria concettuale, poi, si sarebbe fatto riferimento per ammettere la legittimazione di un&#8217;impresa a contestare la scelta dell&#8217;amministrazione di gestire un servizio pubblico attraverso il modulo della convenzione con altri enti locali invece di ricorrere alla gara.<br /> Secondo il TAR Puglia, si dovrebbe quindi affermare che nel processo amministrativo il risultato utile che il ricorrente deve dimostrare di potere perseguire non può «isterilirsi nella semplice garanzia dell&#8217;interesse legittimo e, men che meno, nella rivendicazione popolare della legittimità  ex se dell&#8217;azione pubblica».<br /> Il requisito dell&#8217;attualità  dell&#8217;interesse non potrebbe considerarsi sussistente quando il pregiudizio derivante dall&#8217;atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè non è certo, al momento dell&#8217;emanazione del provvedimento, se si realizzerà  in un secondo tempo la lesione della sfera giuridica del soggetto: tale sarebbe il caso di specie, poichè l&#8217;ammissione non determinerebbe un vulnus immediato al partecipante, essendo necessaria, per la sua verificazione, l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore del concorrente ammesso.<br /> Coerentemente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiederebbe, al fine dell&#8217;ammissibilità  del ricorso, la necessaria esistenza di un interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale, non potendosi piegare l&#8217;esercizio della giustizia amministrativa ad una funzione di oggettiva verifica, di carattere generale, del rispetto della legalità  dell&#8217;azione amministrativa, e cioè di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegata da una posizione legittimante del ricorrente.<br /> Secondo il rimettente, dunque, le disposizioni censurate introducono una ipotesi di giurisdizione amministrativa oggettiva, «eccentrica rispetto ad un sistema di giustizia amministrativa tradizionalmente impostato sulla giurisdizione/giustizia di diritto &#8220;soggettivo&#8221; e sul &#8220;potere&#8221; ex art. 24, comma 1, Cost. [&#038;] in capo all&#8217;attore».<br /> Il concetto stesso di tutela degli interessi legittimi richiamato dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. implicherebbe «necessariamente i menzionati caratteri della personalità , attualità  e concretezza del sostrato processuale della posizione giuridica soggettiva dell&#8217;individuo (i.e. interesse legittimo) dinanzi all&#8217;esercizio del potere autoritativo», mentre le disposizioni censurate costituirebbero una «illegittima deviazione rispetto al quadro costituzionale predetto».<br /> Essendo esse finalizzate ad incaricare un soggetto privato della tutela di un interesse pubblico, con costi eccessivi, sarebbe palese la loro irragionevolezza e contrarietà  al rispetto del principio costituzionale di effettività  della tutela giurisdizionale.<br /> Le norme in esame, infatti, onererebbero l&#8217;impresa partecipante alla gara di impugnare le ammissioni degli altri partecipanti, ma tale impugnazione potrebbe rivelarsi inutile ove la stessa ricorrente risulti essere aggiudicataria, ovvero, all&#8217;opposto, si collochi in graduatoria in una posizione che non le consenta di ottenere il bene della vita cui aspira, ossia l&#8217;aggiudicazione.<br /> Il contrasto con i menzionati principi costituzionali che garantiscono l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale sarebbe ancora più¹ evidente, ove si consideri che l&#8217;impugnazione in materia di appalti pubblici è soggetta ad un contributo unificato di importi elevati (da 2.000 a 6.000 euro, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6-bis, lettera d, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo a»).<br /> 4.2.  &#8220;Le norme censurate sarebbero anche contrarie al principio di eguaglianza e irragionevoli.<br /> Al terzo periodo del comma 2-bis della disposizione censurata, infatti, il legislatore ha considerato inammissibile l&#8217;impugnazione della proposta di aggiudicazione e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività , sostanzialmente confermando la regola generale tradizionale, che perà² sarebbe irragionevolmente derogata dai primi due periodi del medesimo comma, con riferimento ad un atto endoprocedimentale, quale l&#8217;ammissione, privo di lesività  dal punto di vista del concorrente, ma evidentemente ritenuto lesivo dal punto di vista dell&#8217;interesse generale all&#8217;anticipata ed incontestata formazione della platea dei partecipanti alla gara, della cui tutela è costretto a farsi carico il concorrente medesimo.<br /> Un interesse al ricorso meramente ipotetico avverso le ammissioni sarebbe stato tramutato dal legislatore del 2016 in un interesse concreto e attuale, introducendo una sorta di presunzione legale ed astratta, mentre analoga operazione sarebbe stata esclusa con riferimento a tutti gli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività .<br /> Il sistema così congegnato dal legislatore &#8211; prosegue il rimettente &#8211; potrebbe astrattamente far scivolare il contenzioso sugli appalti verso un modello di giustizia di diritto oggettivo contrario agli artt. 24 e 113 Cost., alla cui stregua la giurisdizione amministrativa è orientata ad apprestare tutela ad una posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, che nel caso di specie è dato dall&#8217;aggiudicazione della gara.<br /> Tali dubbi sarebbero stati di recente evidenziati anche dall&#8217;ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, 17 gennaio 2018, n. 88, che ha sollevato la «corrispondente questione pregiudiziale» dinanzi alla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, al fine di verificare la compatibilità  dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm. con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività  sostanziale della tutela giurisdizionale.<br /> Il contrasto con i principi costituzionali sarebbe ancora più¹ palese, se si considerano gli ingenti esborsi economici che sono necessari per promuovere «eventualmente anche plurimi e distinti ricorsi giurisdizionali avverso distinte ammissioni».<br /> Le norme censurate, dunque, secondo il TAR Puglia, potrebbero avere un effetto dissuasivo di iniziative processuali notevolmente «anticipate» (e sensibilmente costose) rispetto al verificarsi della concreta lesione, così ulteriormente aggravando la violazione del diritto costituzionale di difesa, ovvero, all&#8217;opposto, un effetto di proliferazione dei ricorsi giurisdizionali che non sarebbe compatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all&#8217;art. 111, secondo comma, Cost.<br /> Il rimettente ricorda poi la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui nella disciplina degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità , sindacabile solo ove venga superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà .<br /> Osserva il TAR Puglia che nella sentenza n. 241 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;ultimo periodo dell&#8217;art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che prevedeva la sanzione dell&#8217;inammissibilità  del ricorso in caso di mancata indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, affermando che «L&#8217;obiettivo di evitare la strumentalizzazione del processo, attraverso la sanzione di inammissibilità , va bilanciato con la garanzia dell&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale e della sua effettività . Seppure, infatti, la declaratoria di inammissibilità  non precluda la riproposizione dell&#8217;azione giudiziaria, essa si traduce comunque in un aggravio per la parte, che dovrà  ricominciare ex novo il giudizio. Pertanto, le conseguenze sfavorevoli derivanti dall&#8217;inammissibilità  non sono adeguatamente bilanciate dall&#8217;interesse ad evitare l&#8217;abuso del processo che è giù  efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella di cui all&#8217;art. 52 della legge n. 69 del 2009. L&#8217;eccessiva gravità  della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza dell&#8217;art. 152 disp. att. cod. proc. civ.».<br /> Ad avviso del rimettente, traslando il ragionamento operato da questa Corte con la citata sentenza n. 241 del 2017 alla fattispecie oggetto di causa, si potrebbe giungere alla conclusione che la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva per omessa tempestiva impugnazione dell&#8217;ammissione dell&#8217;impresa aggiudicataria si risolve in un aggravio eccessivo per la ricorrente, che &#8211; diversamente dall&#8217;ipotesi allora oggetto di scrutinio &#8211; neanche potrebbe cominciare ex novo il giudizio.<br /> Secondo il TAR Puglia, dunque, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti sarebbe stato operato in modo non proporzionato, ossia comprimendo eccessivamente la garanzia dell&#8217;accesso alla tutela giurisdizionale e la sua effettività .<br /> Il contrapposto interesse pubblico ad evitare l&#8217;abuso del processo, peraltro, sarebbe giù  adeguatamente tutelato dal citato art. 13, comma 6-bis, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede elevati importi del contributo unificato da versare per le controversie assoggettate al rito degli appalti pubblici.<br /> In conclusione, l&#8217;eccessiva gravità  della «sanzione» dell&#8217;inammissibilità  rispetto al fine perseguito dal legislatore comporterebbe la manifesta irragionevolezza dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm.<br /> Ad analoghe conclusioni si perverrebbe anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 121 e n. 44 del 2016, che, nel ribadire l&#8217;ampia discrezionalità  del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza, avrebbero escluso la legittimità  costituzionale di oneri o adempimenti che rendano impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale.<br /> Nel caso di specie sarebbe infatti configurabile una ipotesi di impossibilità  o di estrema difficoltà  dell&#8217;esercizio del diritto di difesa e dello svolgimento dell&#8217;attività  processuale, considerati, da un lato, l&#8217;onere di immediata impugnazione delle ammissioni senza alcuna utilità  per l&#8217;operatore economico nel momento in cui è imposto dall&#8217;ordinamento, e, dall&#8217;altro, la previsione del gravoso contributo unificato.<br /> 4.3.  &#8220;Ancora, la necessità  di proporre plurimi ricorsi avverso le singole ammissioni relative alla medesima procedura di gara si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di effettività  della tutela giurisdizionale (si invocano gli artt. 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost.), con il principio del giusto processo (di cui all&#8217;art. 111, primo comma, Cost.), con il principio di ragionevole durata del processo (di cui all&#8217;art. 111, secondo comma, Cost.) e con i principi di economia e concentrazione processuale.<br /> Le norme censurate comporterebbero, infatti, «l&#8217;eventualità » di un&#8217;ingiusta declaratoria di inammissibilità  del ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva o, all&#8217;opposto, il rischio che il contenzioso in materia di ammissioni si trasformi in una «guerra» di tutti gli ammessi contro tutti.<br /> A ciù² dovrebbe poi aggiungersi la necessità  non solo di impugnare tempestivamente l&#8217;ammissione di tutti i partecipanti alla gara, ma anche, successivamente, di proporre un separato giudizio avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva, con ulteriore aggravio per la parte tenuta alla corresponsione di un altro contributo unificato.<br /> 4.4.  &#8220;Quanto alla violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., stante il tenore inequivoco dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, vi sarebbe una tensione non sanabile in via interpretativa con il diritto fondamentale ad un giusto ed effettivo processo sancito dagli artt. 6 e 13 CEDU.<br /> Analogamente a quanto dedotto con riferimento al corrispondente principio costituzionale di effettività  della tutela giurisdizionale, anche quello convenzionale implicherebbe (specie alla luce dei costi di accesso alla giustizia amministrativa) la libertà  del ricorrente di autodeterminarsi in ordine alla concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara, e quindi di stabilire, senza coartazione alcuna, se l&#8217;azione giurisdizionale risponda ad un suo effettivo interesse, e di astenersi dall&#8217;agire in giudizio, se detto interesse sia ritenuto insussistente.<br /> 5.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in alcuno dei due giudizi.<br /> 6.  &#8220;Nel primo si è costituita La C. Global Service srl, ricorrente nel giudizio a quo, instando per la dichiarazione di fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> Nel secondo si è costituita l&#8217;A. srl, in proprio e nella qualità  di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl, controinteressata costituitasi nel giudizio a quo, anch&#8217;essa instando per la dichiarazione di fondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate.<br /> 7.  &#8220;La parte costituita A. srl, con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 15 ottobre 2019, ha dedotto, in via preliminare, il permanere della rilevanza delle questioni sollevate, anche in seguito all&#8217;abrogazione delle norme censurate ad opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e, nel merito, ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno della loro fondatezza.<br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), aggiunto dall&#8217;art. 204, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui onera l&#8217;impresa partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di impugnare nel termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che determina le ammissioni delle concorrenti all&#8217;esito della valutazione di requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (primo periodo), a pena di preclusione della facoltà  di fare valere l&#8217;illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure, anche con ricorso incidentale (secondo periodo).<br /> Con una prima articolata questione il rimettente lamenta, in sostanza, la violazione dei principi di ragionevolezza e di effettività  della tutela giurisdizionale (art. 3 e 24 Cost.), perchè, da un lato, il legislatore avrebbe introdotto un onere di impugnazione di un atto per sua natura non immediatamente lesivo, il cui esercizio, peraltro economicamente gravoso, potrebbe rivelarsi inutile, ove al termine della gara il ricorrente risulti aggiudicatario o, per converso, si collochi in una posizione della graduatoria che comunque non gli consenta di ottenere il bene della vita cui aspira; dall&#8217;altro, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;aggiudicazione per omessa tempestiva impugnazione dell&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicatario sarebbe una «sanzione» eccessiva, che sacrifica in maniera sproporzionata il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e la sua effettività  in favore del contrapposto interesse pubblico ad evitare l&#8217;abuso del processo, giù  adeguatamente tutelato dall&#8217;art. 13, comma 6-bis, lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», che prevede elevati importi del contributo unificato da versare per le controversie assoggettate al rito degli appalti pubblici.<br /> L&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d&#8217;ora in avanti: cod. proc. amm.), poi, violerebbe gli artt. 24, 103 e 113 Cost., perchè i caratteri della personalità , attualità  e concretezza dell&#8217;interesse ad agire caratterizzerebbero il sistema soggettivo di giustizia amministrativa, delineato in Costituzione come rivolto ad apprestare tutela ad una posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, mentre le disposizioni censurate, imponendo l&#8217;impugnazione di un atto non immediatamente lesivo, introdurrebbero una ipotesi di giurisdizione di diritto oggettivo, volta alla verifica della legalità  dell&#8217;azione amministrativa e scollegata con la posizione soggettiva del ricorrente, che in tal modo verrebbe indebitamente gravato della tutela di un interesse pubblico.<br /> Le norme censurate, ancora, violerebbero l&#8217;art. 3, primo comma, Cost., perchè irragionevolmente diversificano le ammissioni e gli altri atti endoprocedimentali, i quali, a differenza delle prime, non sono impugnabili, ai sensi del terzo periodo dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm.<br /> Sarebbero altresì violati gli artt. 24 e 111 Cost., perchè, considerato anche il cumularsi dei costosi contributi unificati dovuti sia per il ricorso contro l&#8217;ammissione sia per quello contro l&#8217;aggiudicazione, il meccanismo introdotto dal legislatore avrebbe l&#8217;effetto di dissuadere il concorrente dal promuovere iniziative giurisdizionali in assenza di una lesione concreta ed attuale ovvero, all&#8217;opposto, l&#8217;effetto di moltiplicarle.<br /> Infine, secondo il rimettente, le norme censurate violerebbero l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, perchè anche gli invocati parametri convenzionali assicurerebbero la effettività  della tutela giurisdizionale e quindi la libertà  del ricorrente di autodeterminarsi in ordine alla concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara, e quindi la libertà  di stabilire, senza coartazione alcuna, se l&#8217;azione giurisdizionale risponda ad un suo effettivo interesse.<br /> 1.1.  &#8220;I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia, avendo ad oggetto identiche questioni di legittimità  costituzionale.<br /> 2.  &#8220;L&#8217;art. 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ha abrogato (anche) il comma 2-bis dell&#8217;art. 120 cod. proc. amm., recante le norme oggetto dei dubbi di legittimità  costituzionale del rimettente (nonostante l&#8217;Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n. 782 del 22 marzo 2017, avente ad oggetto le «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», avesse piuttosto suggerito una modifica del procedimento di gara, volta a separare temporalmente la fase di ammissione/esclusione da quella di aggiudicazione, o, in alternativa, «l&#8217;opzione zero» di non modificare il rito ed attendere una verifica di impatto della regolamentazione in grado di metterne in luce i vantaggi e gli svantaggi).<br /> L&#8217;intervenuta abrogazione nelle more del giudizio di legittimità  costituzionale non incide sulla rilevanza delle questioni, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 23, del citato d.l. n. 32 del 2019, «Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e quindi non riguardano i processi a quibus.<br /> 3.  &#8220;Sempre in punto di rilevanza, nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. 2018, il TAR Puglia, adito per l&#8217;impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (oltre che per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il risarcimento in forma specifica), osserva che dal rigetto delle questioni di legittimità  costituzionale sollevate deriverebbe, in applicazione dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, secondo periodo, la necessità  di adottare una pronunzia di rito dichiarativa dell&#8217;inammissibilità  del ricorso, per avere la ricorrente omesso di contestare tempestivamente l&#8217;ammissione della controinteressata. Per contro, l&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  costituzionale comporterebbe l&#8217;applicabilità  delle ordinarie coordinate ermeneutiche in tema di interesse ad agire, da cui discenderebbe l&#8217;ammissibilità  del ricorso e la necessità  di adottare una sentenza di merito.<br /> Nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 141 del reg. ord. 2018, il rimettente, adito ai sensi dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, primo periodo, per l&#8217;impugnazione del provvedimento di ammissione dei concorrenti, osserva, invece, che dal rigetto delle questioni di legittimità  costituzionale deriverebbe l&#8217;ammissibilità  del ricorso, mentre il loro accoglimento comporterebbe l&#8217;adozione di una sentenza di inammissibilità , per essere stato impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo.<br /> La motivazione è corretta, perchè in entrambi gli speculari giudizi (uno sull&#8217;aggiudicazione e l&#8217;altro sull&#8217;ammissione) il giudice a quo deve fare applicazione dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, per decidere sull&#8217;ammissibilità  dei ricorsi.<br /> 4.  &#8220;E&#8217; poi non implausibile la motivazione del rimettente sull&#8217;applicabilità  ratione temporis delle norme censurate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 204 e 220 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (d&#8217;ora in avanti: codice dei contratti pubblici), sulla ricorrenza del presupposto di operatività  della pubblicazione del provvedimento di ammissione, ai sensi dell&#8217;art. 29 del codice dei contratti pubblici, e, quanto al giudizio promosso con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. del 2018, sulla sussistenza di una controversia avente ad oggetto il possesso in capo all&#8217;aggiudicataria di un requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione.<br /> 5.  &#8220;Prima di affrontare il merito delle questioni, è opportuno brevemente tratteggiare la genesi e il contenuto delle norme oggetto dei dubbi di legittimità  costituzionale.<br /> 5.1.  &#8220;L&#8217;art. 1, comma 1, lettera bbb), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l&#8217;attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d&#8217;appalto degli enti erogatori nei settori dell&#8217;acqua, dell&#8217;energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), pur in assenza di un&#8217;indicazione in tal senso delle direttive europee, aveva delegato il Governo a revisionare e razionalizzare il rito abbreviato previsto per i giudizi concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, «anche mediante l&#8217;introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consent[a] l&#8217;immediata risoluzione del contenzioso relativo all&#8217;impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».<br /> In esecuzione di tale dettagliato criterio di delega, l&#8217;art. 204 del codice dei contratti pubblici aveva interpolato l&#8217;art. 120 cod. proc. amm., introducendo ai commi 2-bis, 6-bis e 9 un nuovo rito, variamente denominato &#8220;super accelerato&#8221;, &#8220;super veloce&#8221;, &#8220;super speciale&#8221;, speciale &#8220;di terzo grado&#8221;.<br /> Esso, infatti, era speciale rispetto a quello di cui all&#8217;art. 120 cod. proc. amm. (rubricato «Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettera a»), il quale, a sua volta, è speciale rispetto a quello previsto dall&#8217;art. 119 (rubricato «Rito abbreviato comune a determinate materie»), il quale, a sua volta ancora, è speciale rispetto all&#8217;ordinario processo di cognizione.<br /> Il legislatore aveva quindi previsto che «il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all&#8217;esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali» dei concorrenti andava impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici; e che «l&#8217;omessa impugnazione preclude[va] la facoltà  di far valere l&#8217;illegittimità  derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale».<br /> A seguito di un vivace dibattito giurisprudenziale, l&#8217;art. 19 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), modificando il citato art. 29 del codice dei contratti pubblici, aveva rafforzato il sistema di comunicazione e pubblicità  degli atti di ammissione ed esclusione, chiarendo che il termine d&#8217;impugnazione decorreva dal momento in cui essi, corredati di motivazione, fossero resi disponibili all&#8217;impresa concorrente.<br /> L&#8217;art. 120, comma 2-bis, poi, al terzo periodo, recepiva la regola giurisprudenziale secondo cui non sono impugnabili gli atti del procedimento di gara «privi di immediata lesività », ivi compresa la proposta di aggiudicazione (così superando l&#8217;orientamento giurisprudenziale che rendeva facoltativa l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, di cui essa ha preso il posto).<br /> Il rito &#8220;super speciale&#8221; non apportava alcuna innovazione con riferimento alle esclusioni, perchè la giurisprudenza amministrativa ha sempre ritenuto che esse fossero immediatamente lesive e quindi autonomamente impugnabili, mentre il radicale cambio di rotta riguardava la previsione dell&#8217;onere di impugnazione dell&#8217;altrui ammissione alla gara, che da sempre era stata considerata contestabile esclusivamente al momento dell&#8217;aggiudicazione, quando si conoscono il vincitore e gli altri concorrenti &#8220;perdenti&#8221;, che solo allora acquistano interesse a fare valere l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione dell&#8217;aggiudicatario e dei soggetti che li precedono in graduatoria.<br /> Il rito si caratterizzava per una (ulteriore) abbreviazione di tutti i termini processuali ed una logica iperacceleratoria di tutte le attività  processuali (commi 6-bis e 9).<br /> 6.  &#8220;Nel merito, con la prima questione il rimettente dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., perchè, in violazione dei principi di ragionevolezza e di effettività  della tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24 Cost.), impone al soggetto partecipante alla gara, in un momento in cui non ha alcun interesse concreto all&#8217;attivazione dell&#8217;iniziativa giurisdizionale, un onere di impugnazione economicamente gravoso, cui è correlata una «sanzione» eccessiva e sproporzionata, ossia la preclusione a fare valere le doglianze avverso le ammissioni nei giudizi a valle sull&#8217;aggiudicazione, che sola, per contro, fa sorgere in capo al concorrente l&#8217;interesse concreto ed attuale al ricorso.<br /> 7.  &#8220;E&#8217; noto che il legislatore gode di ampia discrezionalità  nella conformazione degli istituti processuali (ex multis, sentenze n. 172, n. 160, n. 139 e n. 45 del 2019, n. 225, n. 77 del 2018, n. 241, n. 94 del 2017) e nella fissazione di termini di decadenza o prescrizione, ovvero di altre disposizioni condizionanti l&#8217;azione (tra le tante, sentenze n. 45 del 2019, n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014), «con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà  delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all&#8217;art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un&#8217;ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)» (sentenza n. 121 del 2016).<br /> In particolare, questa Corte ha costantemente affermato che l&#8217;art. 24 Cost. non comporta che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purchè non vengano imposti oneri o prescritte modalità  tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell&#8217;attività  processuale (tra le tante, sentenze n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016).<br /> 8.  &#8220;Nella specie, la ragione dell&#8217;introduzione del rito &#8220;super speciale&#8221; è stata individuata nell&#8217;esigenza di «definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all&#8217;esame delle offerte» (Consiglio di Stato, Adunanza della commissione speciale, parere n. 855 del 1° aprile 2016, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 3, della legge 28 gennaio 2016, n.11), con la conseguente creazione di un «nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda» (Consiglio di Stato, sezione quinta, 14 marzo 2017, n. 1059).<br /> Ciù² al fine precipuo di evitare «che con l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui eventuale accoglimento farebbe regredire il procedimento alla fase [&#038;] di ammissione (con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre [al] pericolo di perdita del finanziamento, il tutto nell&#8217;ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità , oltre che di proporzionalità  del procedimento di gara)» (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, parere n. 782 citato).<br /> In questo stesso senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia, chiamata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte a decidere sulla compatibilità  del rito in questione con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività  sostanziale della tutela (e, in particolare, con l&#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e con l&#8217;art. 1, paragrafi 1 e 2-quater, della direttiva n. 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori). Il giudice europeo, nel fornire risposta positiva, condizionata all&#8217;effettiva conoscenza delle ragioni poste a fondamento dei provvedimenti di ammissione ed esclusione, ha osservato che «la realizzazione completa degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 89/665 sarebbe compromessa se ai candidati e agli offerenti fosse consentito far valere, in qualsiasi momento del procedimento di aggiudicazione, infrazioni alle norme di aggiudicazione degli appalti, obbligando quindi l&#8217;amministrazione aggiudicatrice a ricominciare l&#8217;intero procedimento al fine di correggere tali infrazioni» (Corte di giustizia, quarta sezione, ordinanza del 14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus).<br /> 8.1.  &#8220;Si è poi rilevato dall&#8217;Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato (nel citato parere n. 782 del 2017) che con l&#8217;introduzione del rito &#8220;super speciale&#8221; il legislatore aveva anche inteso porre rimedio alla proliferazione incontrollata dei giudizi &#8220;retrospettivi&#8221;, incentrati, attraverso il fuoco incrociato dei ricorsi principali e incidentali escludenti, sui requisiti di ammissione alla gara, così neutralizzando, per quanto possibile, «l&#8217;effetto &#8220;perverso&#8221; del ricorso incidentale», anche alla luce del difficile dialogo con la Corte di Giustizia in relazione a tale istituto (dialogo reso ancora più¹ problematico dalla recente sentenza, 5 settembre 2019, sezione decima, in causa C-333/18, Lombardi srl, resa su rinvio pregiudiziale dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato).<br /> 9.  &#8220;Alla stregua di tali considerazioni, tutte condivisibili, la scelta di introdurre il rito in esame non può ritenersi irragionevole, nè l&#8217;onere di immediata impugnazione e la correlata preclusione processuale, secondo lo schema classico del giudizio impugnatorio, sono tali da rendere impossibile o estremamente difficile l&#8217;esercizio del diritto di difesa.<br /> 10.  &#8220;Quanto alla dedotta violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., va invece verificato l&#8217;assunto del rimettente, secondo cui l&#8217;aver imposto l&#8217;attivazione processuale in un momento in cui il ricorrente non ha un interesse concreto all&#8217;impugnazione configurerebbe un&#8217;ipotesi di giurisdizione di tipo oggettivo.<br /> 11.  &#8220;Non vi è dubbio che, alla luce degli invocati parametri costituzionali, la giurisdizione amministrativa, nelle controversie tra amministrati e pubblico potere, sia primariamente rivolta alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive e solo mediatamente al ripristino della legalità  dell&#8217;azione amministrativa, legalità  che pertanto può e deve essere processualmente perseguita entro e non oltre il perimetro dato dalle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini.<br /> Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi che il legislatore abbia configurato una giurisdizione di tipo oggettivo volta a tutelare in via esclusiva o prioritaria l&#8217;interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di affidamento, avendo piuttosto inteso dare autonoma rilevanza all&#8217;interesse strumentale o procedimentale del concorrente alla corretta formazione della platea dei soggetti partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 26 aprile 2018, n. 4), interesse che è proprio e personale del concorrente, poichè la maggiore o minore estensione di quella platea incide oggettivamente sulla chance di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 11 maggio 2018, n. 6).<br /> Nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia, secondo cui il rischio che un provvedimento illegittimo di ammissione di un concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico possa cagionare un danno «è sufficiente a giustificare un immediato interesse ad impugnare detto provvedimento, indipendentemente dal pregiudizio che può inoltre derivare dall&#8217;assegnazione dell&#8217;appalto ad un altro candidato» (Corte di giustizia, quarta sezione, ordinanza 14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus), il che evidentemente presuppone il riconoscimento della chance di aggiudicazione come utilità  intermedia autonomamente tutelata.<br /> 11.1.  &#8220;Del resto, non mancano nell&#8217;ordinamento altre ipotesi positivizzate, in via normativa o giurisprudenziale, di tutela di interessi non &#8220;finali&#8221; (Consiglio di Stato, sezione sesta, 25 febbraio 2019, n. 1321). E&#8217; il caso, per restare nell&#8217;ambito delle procedure di affidamento, dell&#8217;interesse strumentale alla edizione della gara che sia illegittimamente mancata, laddove il ricorrente non agisce, nell&#8217;immediato, per l&#8217;aggiudicazione ma per il suo interesse a partecipare alla procedura; ovvero, dell&#8217;interesse strumentale alla sua caducazione, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità  di ottenere l&#8217;utilità  richiesta (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze 25 febbraio 2014, n. 9, e 7 aprile 2011, n. 4).<br /> 11.2.  &#8220;In effetti, se è vero che gli artt. 24, 103 e 113 Cost., in linea con le acquisizioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno posto al centro della giurisdizione amministrativa l&#8217;interesse sostanziale al bene della vita, deve anche riconoscersi che attribuire rilevanza, in casi particolari, ad interessi strumentali può comportare un ampliamento della tutela attraverso una sua anticipazione e non è distonico rispetto ai ricordati precetti costituzionali, sempre che sussista un solido collegamento con l&#8217;interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire la legalità  in sì© dell&#8217;azione amministrativa, anche al costo di alterare l&#8217;equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei processi a carattere dispositivo.<br /> 12.  &#8220;In conclusione, la scelta del legislatore di fare emergere, all&#8217;interno del procedimento di gara, un distinto interesse strumentale a contestare l&#8217;ammissione di altri concorrenti non altera la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto non è lesiva degli invocati parametri costituzionali.<br /> 13.  &#8220;Le norme censurate resistono anche al più¹ volte ripetuto rilievo, trasversale a tutte le questioni, che il rito in esame inciderebbe sul diritto di difesa per via dei costi eccessivi imposti alla parte ricorrente, che si troverebbe a dovere versare uno o più¹ (elevati) contributi unificati per i giudizi intrapresi avverso le ammissioni ed un altro (parimenti elevato) contributo unificato per il ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione, sicchè, in sostanza, essa sarebbe dissuasa dal proporre iniziative giurisdizionali «anticipate».<br /> Tale aspetto &#8211; anche se indubbiamente merita un&#8217;attenta riflessione, come giù  segnalato dall&#8217;Adunanza della commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 21 marzo 2016 -, nell&#8217;argomentazione del rimettente, ancillare rispetto alla tesi principale, sicchè, una volta ritenuta legittima l&#8217;emersione legislativa dell&#8217;interesse procedimentale alla corretta cristallizzazione della platea dei concorrenti, esso non mantiene un&#8217;autonoma forza logica.<br /> In ogni caso, il costo in tesi eccessivo del cumulo dei contributi unificati non può essere motivo di illegittimità  costituzionale delle norme istitutive del rito &#8220;super speciale&#8221; ma, eventualmente, di quelle che regolano l&#8217;imposizione o la misura del contributo medesimo, norme, quest&#8217;ultime, non oggetto dell&#8217;odierno scrutinio di costituzionalità .<br /> 14.  &#8220;Il TAR Puglia lamenta, poi, la violazione del principio di eguaglianza, perchè le disposizioni censurate irragionevolmente diversificherebbero le ammissioni rispetto agli altri atti endoprocedimentali, per i quali il terzo periodo dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, ribadisce la regola della non immediata impugnabilità .<br /> 15.  &#8220;L&#8217;infondatezza della questione è implicita nelle considerazioni giù  svolte: al riconoscimento, nel caso di specie, della rilevanza dell&#8217;interesse strumentale consegue la legittimità  del diverso trattamento normativo.<br /> 16.  &#8220;In un breve passaggio delle ordinanze il rimettente deduce la congiunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perchè il rito &#8220;super speciale&#8221;, in alternativa al giù  cennato effetto dissuasivo delle iniziative giurisdizionali, «potrebbe» avere «un effetto di proliferazione dei ricorsi» non compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.<br /> 17.  &#8220;La questione, non ulteriormente sviluppata, è inammissibile per contraddittorietà  e perplessità , poichè il TAR Puglia stringatamente prospetta una violazione alternativa ed opposta di differenti parametri costituzionali: il rito &#8220;super speciale&#8221; potrebbe avere un effetto dissuasivo delle controversie o, al contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse.<br /> 18.  &#8220;Da ultimo, il rimettente dubita della legittimità  costituzionale delle norme censurate per violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, perchè tali parametri convenzionali, nell&#8217;assicurare l&#8217;effettività  della tutela giurisdizionale, implicherebbero la libertà  del ricorrente di autodeterminarsi in ordine alla concretezza ed attualità  dell&#8217;interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara.<br /> 19.  &#8220;In realtà , la Corte EDU lascia all&#8217;autonomia degli Stati membri un certo margine di apprezzamento nella configurazione del diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione di eventuali limiti, a condizione che siano posti per uno scopo legittimo, rispettino il principio di proporzionalità  e non abbiano l&#8217;effetto di rendere impossibile od oltremodo difficile l&#8217;esercizio del diritto convenzionale (tra le tante, Corte EDU, prima sezione, Dimitras contro Grecia, 19 aprile 2018, ricorso n. 11946/11; Corte EDU, prima sezione, Samarzdic contro Croazia, 20 luglio 2017, ricorso n. 32486/14; Corte EDU, prima sezione, Shuli contro Grecia, 13 luglio 2017, ricorso n. 71891/10; Corte EDU, prima sezione, Center for the development of analytical psychology contro Macedonia, 15 giugno 2017, ricorso n. 29545/10; Corte EDU, Grande Camera, Lupeni Greek Catholic Parish e altri contro Romania, 29 novembre 2016, ricorso n. 76943/11).<br /> Poichè, dunque, la giurisprudenza convenzionale segue direttrici ermeneutiche analoghe a quelle di questa Corte in relazione al diritto di difesa e alla sua effettività , deve escludersi il contrasto con gli invocati parametri interposti per le stesse ragioni sopra evidenziate in relazione alla dedotta violazione degli artt. 3 e 24 Cost.<br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 120, comma 2-bis, dell&#8217;Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo n. 104 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 103, 113 e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest&#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 &#8211; dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe.</div>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2018 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-2-7-2018-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-2-7-2018-n-271/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2018 n.271</a></p>
<p>A. Amicuzzi, Pres., M. G. Perpetuini, Est. Sul divieto di rinnovo automatico della concessioni demaniali marittime per contrasto col principio di libertà di stabilimento di cui all art. 49 TFUE ed alla Direttiva Bolkestein e sulla legittima previsione di un periodo transitorio per il concessionario che ha avuto il rilascio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-2-7-2018-n-271/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2018 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-2-7-2018-n-271/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2018 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Amicuzzi, Pres., M. G. Perpetuini, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sul divieto di rinnovo automatico della concessioni demaniali marittime per contrasto col principio di libertà di stabilimento di cui all  art. 49 TFUE ed alla Direttiva Bolkestein e sulla legittima previsione di un periodo transitorio per il concessionario che ha avuto il rilascio della concessione prima della entrata in vigore della direttiva comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazioni e concessioni- Concessioni demaniali marittime- Diritto di insistenza del precedente concessionario- Rinnovo automatico- Proroga dei termini- Libertà di stabilimento di cui all  art. 49 T.F.U.E.- Principio di selezione imparziale e trasparente (direttiva Bolkestein)- Difformità.</p>
<p> 2. Autorizzazioni e concessioni- Concessioni demaniali marittime- Proroga del concessionario- Tutela della buona fede- Relazionata alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE, c.d. Bolkestein<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. A seguito della procedura di infrazione da parte della Commissione, con D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 il legislatore italiano ha soppresso il c.d. diritto di insistenza di cui all  art. 37 cod. nav.. La normativa nazionale, nel prevedere il diritto di insistenza a favore del concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, era difatti contraria agli obblighi scaturenti dall&#8217;art. 43 del Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE1) in materia di libertà di stabilimento e dall&#8217;art. 12 della Direttiva Bolkestein, poiché non avrebbe garantito una procedura di selezione imparziale e trasparente, difettando di adeguata pubblicità sul suo avvio, svolgimento e completamento. Così pure illegittima era la previsione del rinnovo automatico delle concessioni in scadenza. L&#8217;ordinamento interno italiano accordava agli operatori economici già stabilitisi in Italia privilegi tali da dissuadere o da impedire l&#8217;accesso al mercato rilevante di nuovi operatori economici e ciò è stato ritenuto in contrasto con la citata normativa europea</p>
<p> 2.  La Corte di Giustizia dell  Unione Europea, nella recente sentenza del 14 luglio 2016, nella cause riunite C  458/14 e C  67/15, pur ribadendo che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l  ordinamento comunitario, ha precisato che una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, con riferimento alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE    c.d. Bolkestein. In caso di concessione rilasciata in data antecedente, la cessazione anticipata della concessione deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione fosse stata rilasciata dopo la Direttiva Bolkestein.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 02/07/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00271/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00520/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 520 del 2016, proposto da<br /> Arlecchino di Longino Angela Teresa &amp; C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolini ed Ettore Nesi, con domicilio eletto presso lo studio Ilaria Di Cola in L&#8217;Aquila, via dell&#8217;Aringo, 29 &#8211; Preturo;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Giulianova in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;<br /> Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Agenzia del Demanio Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della nota prot. n. 27241 del 19 luglio 2016, recante atto di diniego di &quot;istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell&#8217;art. 03 d.l. 400/1993 s.m.i., stabilimento balneare denominato &quot;arlecchino&quot;, sito in giulianova(te), lungomare zara n.1&quot;<br />  Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise e di Agenzia del Demanio Direzione Generale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Lo stabilimento balneare denominato Arlecchino, ubicato nel Comune di Giulianova, lungomare Zara 1, è gestito dalla Società Arlecchino di Angela Teresa Longino S.a.s. in virtù di concessione demaniale marittima da ultimo rilasciata dalla Regione Abruzzo con titolo n. 542/2002, rep. n. 542 del 28 maggio 2002, successivamente rinnovata, sino al 31 dicembre 2020, dapprima ex art. 10 legge n. 88/2001 e poi ex art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 s.m.i.<br /> Il 30 dicembre 2015 la Soc. Arlecchino presentava al Comune di Giulianova domanda di prolungamento della concessione demaniale ai sensi dell&#8217;art. 03, comma 4-bis, D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993, in quanto la realizzazione delle opere assentite dal medesimo Comune aveva comportato investimenti per complessivi Euro 500 mila, per ammortizzare i quali sarebbe stato indispensabile prolungare la durata della concessione in essere.<br /> Con nota prot. n. 485 del 22.01.2016, il Comune di Giulianova chiedeva all  Agenzia del Demanio parere in merito all&#8217;istanza presentata dalla Arlecchino S.A.S.<br /> Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l&#8217;annullamento della nota del Comune di Giulianova prot. n. 27241 del 19 luglio 2016, recante atto di diniego di &quot;istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell&#8217;art. 03 D.L. 400/93 s.m.i., stabilimento balneare denominato ARLECCHINO, sito in Giulianova (TE)&quot;, del parere dell&#8217;Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise prot. n. 2207 del 02/03/2016 recante ad oggetto &quot;istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis dell&#8217;art. 03 D.L. 400/93 s.m.i.&quot;, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.<br /> Si sono costituiti il Comune di Giulianova e l  Agenzia del Demanio, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.<br /> Alla pubblica udienza del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Il ricorso è assistito dalle seguenti censure:<br /> I) Violazione art. 2, 3, 11, 41, 42, 117 e 117 cost.; violazione artt. 49 e 56 TFUE; violazione dei principi desumibili dalla comunicazione interpretativa della commissione europea &quot;sulle concessioni nel diritto comunitario&quot; (2000/c 121/02), adottata il 24 febbraio 1999; violazione dei principi desumibili dalla sentenza   Promoimpresa   (corte di giustizia, sez. v, 14 luglio 2016, c-458/14 e c-67/15); violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; violazione comma 18° dell&#8217;art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.<br /> In particolare si censura il parere dell&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Abruzzo e Molise &#8211; sede di Pescara prot. n. 2016/2207 del 2 marzo 2016 nella parte in cui afferma il contrasto con i principi eurounitari del comma 4-bis dell&#8217;art. 03 D.L. n. 400/1993 s.m.i.;<br /> II) Ulteriore violazione art. 2, 3, 11, 41, 42, 117 e 117 cost.; Violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; Violazione comma 18° dell&#8217;art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25;<br /> III) Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; Violazione comma 18° dell&#8217;art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25; Violazione artt. 18 e 24 reg. esec. cod. navigazione; Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Illogicità e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell&#8217;azione amministrativa;<br /> IV) Violazione del comma 484° dell&#8217;art. 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208; Violazione artt. 2, 3, e 6 legge 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti e travisamento dei fatti; violazione dei principi in tema di giusto procedimento e leale collaborazione tra privati e p.a.;<br /> V) Illegittimità derivata; Violazione art. 105 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; Incompetenza; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br /> I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente considerata la loro stretta interdipendenza e connessione logico-giuridica.<br /> Con il comma 18° dell&#8217;art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 veniva soppresso il c.d. diritto di insistenza ex art. 37 cod. nav.<br /> Infatti, ritenendo che le disposizioni della Direttiva servizi non fossero compatibili con il c.d. diritto di insistenza di cui all&#8217;art. 37, comma 2°, cod nav., la Commissione C.E. apriva, ai sensi dell&#8217;art. 258 TFUE, la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. Secondo la Commissione, la normativa nazionale, nel prevedere il diritto di insistenza a favore del concessionario uscente nelle procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime, era contraria agli obblighi scaturenti dall&#8217;art. 43 del Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE1) in materia di libertà di stabilimento.<br /> Con nota del 4 agosto 2009 la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della Commissione Europea contestava che il c.d. diritto di insistenza previsto dall&#8217;art. 37 cod. nav. fosse contrario, oltre che all&#8217;art. 43 TUE, anche all&#8217;art. 12 della Direttiva Bolkestein. L&#8217;art. 37 cod. nav. non avrebbe garantito una procedura di selezione imparziale e trasparente, difettando di adeguata pubblicità sul suo avvio, svolgimento e completamento. Così pure, a giudizio della Commissione, il rinnovo automatico delle concessioni in scadenza, previsto dall&#8217;art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993 conv. in l. n. 494/1993, sarebbe stato contrario al § 2 del medesimo art. 12 Dir. 123/2006/CE. L&#8217;ordinamento interno italiano accordava agli operatori economici già stabilitisi in Italia privilegi tali da dissuadere o da impedire l&#8217;accesso al mercato rilevante di nuovi operatori economici.<br /> Da qui, in conclusione, la violazione dell&#8217;art. 49 TFUE, il quale vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, o alla sede per quanto riguarda le società, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, produca lo stesso effetto.<br /> Nel caso di concessioni demaniali marittime &#8211; osservava ancora la Commissione &#8211; non ricorrerebbe nessuno dei casi previsti agli artt. 51 e 52 TFUE in presenza de quali sarebbe stato ammesso derogare al principio di libertà di stabilimento (cfr. art. 51: attività che, sia pure occasionalmente, partecipino all&#8217;esercizio di pubblici poteri; art. 52: motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica).<br /> Nell&#8217;abolire il c.d. diritto di insistenza, il D.L. n. 194/2009 s.m.i. aveva tuttavia garantito un&#8217;ultima proroga sino al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009; tale termine veniva poi prorogato al 31 dicembre 2020 ex art. 34-duodecies D.L. n. 179/2012 conv. in legge n. 221/2012.<br /> Al riguardo è stato osservato nella sentenza n. 213/2011 della Corte Costituzionale che <em>«la finalità del legislatore è stata quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l&#8217;ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferemza Stato-Regioni».</em><br /> Nel convertire in legge il citato D.L. n. 194/2009, la legge 26 febbraio 2010, n. 25 recava due espresse clausole di salvezza: la prima era quella che faceva salva regola del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, introdotta dall&#8217;art. 10 legge n. 88/2001 (c.d. <em>Legge Baldim); </em>la seconda era quella che faceva salvo il rilascio di concessioni pluriennali in considerazione degli investimenti ex comma 4-bis dell&#8217;art. 03 D.L. n. 300/1993 e s.m.i.<br /> L&#8217;allegato unico della legge n. 25/2010 aveva infatti disposto, per quanto qui interessa, che al comma 18° &quot;sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, <em>fatte salve le disposizioni di cui all&#8217;articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All&#8217;articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso».</em><br /> Con lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010, la Commissione Europea contestava al Governo Italiano che il comma 18° dell&#8217;art. 1 D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 producesse l&#8217;effetto di ripristinare la normativa che si intendeva invece abrogare. Nella medesima lettera di messa in mora veniva contestata l&#8217;incompatibilità del regime di rinnovo automatico con i principi in tema di libertà di stabilimento di cui all&#8217;art. 49 TFUE (già art. 43 del Trattato di Roma) e ora positivizzati nella Direttiva servizi.<br /> Allo scopo di porre fine alla messa in mora complementare, la c.d. Legge comunitaria 2010 (Legge 15 dicembre 2011, n. 217) disponeva, all&#8217;art. 11, comma 1°, lett. a), l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 01, comma 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, venendo così soppresso il regime di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, introdotto nel corpus del medesimo D.L. n. 400/1993 dalla c.d. legge Baldini (legge 16 marzo 2001, n. 88).<br /> La Commissione archiviava dunque la procedura di infrazione contro la Repubblica Italiana, dopo che lo Stato aveva provveduto ad emendare l&#8217;art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 s.m.i. delle previsioni in preteso contrasto con il diritto comunitario, tra le quali non era tuttavia ricompresa l&#8217;espressa clausola di salvezza della previsione dell&#8217;art. 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993 e s.m.i.e che, conseguentemente non risulta abrogata.<br /> Infine, con la sentenza del 14 luglio 2016, nella cause riunite C  458/14 e C  67/15, la Corte di Giustizia dell  Unione Europea ha dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l  ordinamento comunitario (si tratta dell  art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall  art. 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo introdotto in sede di conversione con legge 17 dicembre 2012, n. 221).<br /> La Corte, in particolare, ha tenuto a precisare che una proroga ad una concessione demaniale è giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un  epoca in cui <em>  non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza  </em>.<br /> La tutela della buona fede del concessionario, dunque, va relazionata alla data di adozione della Direttiva 2006/123/CE    c.d. Bolkestein. In caso di concessione rilasciata in data antecedente, secondo la Corte, la cessazione anticipata della concessione <em>  deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico  </em>; viceversa, la previsione di un periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la Direttiva Bolkestein.<br /> Nel caso di specie, dunque, appare rilevante il fatto che sia la concessione, sia gli investimenti effettuati dalla Soc. Arlecchino siano stati compiuti prima che:<br /> &#8211; la Commissione notificasse, il 2 febbraio 2009, la lettera di costituzione in mora di cui alla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908;<br /> &#8211; fosse scaduto il termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno n. 06/123/CE del 12 dicembre 2006 (e cioè il 28 dicembre 2009, v. art. 44 della Direttiva Servizi);<br /> &#8211; la Repubblica Italiana attuasse tale Direttiva con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.<br /> Considerata, dunque, la compatibilità del comma 4-bis dell&#8217;art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 con l&#8217;ordinamento comunitario, deve considerarsi sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati con i quali è stata affermata l&#8217;impossibilità di proroghe di concessioni demaniali oltre il termine del 31 dicembre 2020.<br /> Per i motivi predetti, impregiudicato il potere dell  Amministrazione resistente in ordine al riesame dell  istanza della ricorrente, il ricorso deve essere accolto.<br /> La particolare complessità della fattispecie concreta, anche in considerazione del susseguirsi di atti normativi e pronunce giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l  effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonio Amicuzzi, Presidente<br /> Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere<br /> Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Mario Gabriele Perpetuini</strong>   <strong>Antonio Amicuzzi</strong>                               IL SEGRETARIO</div>
<p>  <br />  </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Deliberazione &#8211; 11/9/2015 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-11-9-2015-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-11-9-2015-n-271/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Deliberazione &#8211; 11/9/2015 n.271</a></p>
<p>ROSA &#8211; CENTRONE Il Sindaco del Comune di Lissone, con nota del 13 maggio 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché, in generale, i limiti alla costituzione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA &#8211; CENTRONE</span></p>
<hr />
<p>Il Sindaco del Comune di Lissone, con nota del 13 maggio 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché, in generale, i limiti alla costituzione ed alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa posti da norme di legge o del contratto collettivo nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Contrattazione integrativa – Limiti alla costituzione ed alla distribuzione dei relativi fondi &#8211; Sulla corretta applicazione della disciplina recata dall’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il quesito posto dal comune di Lissone si incentra&nbsp; sull’interpretazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014 (rubricato “<em>Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all&#8217;utilizzo dei relativi fondi”</em>). Più nello specifico l’ente chiede se le spese di personale che&nbsp; ha risparmiato negli anni, al netto delle somme che risultano dall&#8217;applicazione degli obblighi derivanti dalle previsioni contenute nell&#8217;art. 1, comma 557, legge n. 269 del 2006 ed in quelle contenute nell&#8217;art. 9, comma 2<em>-bis</em>, del decreto legge 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, possano essere considerate per compensare le somme eventualmente da recuperare in caso di costituzione, in anni precedenti, dei fondi per la contrattazione integrativa in misura superiore a quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale.<br />
La Sezione, preliminarmente, rileva come la sopra richiamata normativa è volta a permettere un percorso di recupero nel caso in cui i fondi per la contrattazione integrativa siano stati costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL o in violazione dei limiti posti da norme di finanza pubblica. In merito allo specifico quesito posto dal comune istante, in aderenza ai canoni interpretativi stabiliti dalle disposizioni preliminari al codice civile, la Sezione ritiene che le modalità di recupero che un ente locale deve adottare in caso di costituzione, in anni precedenti, di fondi per la contrattazione integrativa in misura complessivamente superiore a quella prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale siano esclusivamente quelle nominativamente previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014 e non possono essere altre, come quelle prospettate dal comune istante.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">SRCLOM/271/2015/PAR</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
<strong>CORTE DEI CONTI</strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA</strong><br />
<strong>LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott. Giancarlo Astegiano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
dott. Gianluca Braghò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario (relatore)<br />
dott. Paolo Bertozzi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>nella camera di consiglio del 10 settembre 2015</strong></div>
<p>Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;<br />
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;<br />
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;<br />
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;<br />
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;<br />
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;<br />
Vista la nota del 13 maggio 2015 con la quale il Sindaco del comune di Lissone (MB) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;<br />
Udito il relatore, dott. Donato Centrone</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Premesso che</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Lissone, con nota del 13 maggio 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, nonché, in generale, i limiti alla costituzione ed alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa posti da norme di legge o del contratto collettivo nazionale.<br />
Premette che il Ragioniere Generale dello Stato, con nota del 27 settembre 2012, ha disposto un accertamento ispettivo presso il Comune di Lissone, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 1, lettera d, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle norme che regolano le competenze dei servizi ispettivi del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. Con successiva nota del 7 marzo 2013, il Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso la relazione sulla verifica amministrativa-contabile eseguita presso il Comune nel mese di ottobre 2012, i cui risultati hanno evidenziato una serie di presunte irregolarità in ordine, fra l&#8217;altro, alla consistenza ed all&#8217;utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, alla consistenza ed all&#8217;utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza e ad alcuni istituti contrattuali propri del contratto dei segretari comunali. L&#8217;amministrazione comunale di Lissone ha prodotto, in data 27 giugno 2013, una relazione adducendo le argomentazioni in difesa del proprio operato, tendenti ad annullare la maggior parte delle contestazioni. Con nota del 7 novembre 2013, il MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha trasmesso le proprie valutazioni sulle controdeduzioni presentate, rimettendo eventuali determinazioni alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia.<br />
L’istanza di parere richiama poi l&#8217;art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, in particolare ove si dispone quanto segue:<br />
&#8211; al comma 1, <em>&#8220;gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personal<br />
&#8211; al comma 2, <em>&#8220;gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l&#8217;utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razional<br />
&#8211; al comma 3, <em>&#8220;fermo restando l&#8217;obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell&#8217;articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e d<br />
L’istanza ricorda, inoltre, come, in data 12 maggio 2014, è stata pubblicata una circolare, a firma congiunta di tre Ministri, relativa alle modalità attuative della norma sopra richiamata, nella quale, dopo aver dato atto che le disposizioni intervengono a seguito di alcune criticità connesse all&#8217;applicazione delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali, in sede di contrattazione integrativa, nelle regioni ed enti locali, si legge quanto segue: <em>&#8220;Residuano, tuttavia, numerose altre criticità, segnalate al Governo anche dall&#8217;Associazione nazionale dei comuni italiani, che derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale &#8211; in questo come in altri comparti di contrattazione collettiva &#8211; caratterizzati peraltro dall&#8217;assenza di rinnovi. Per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di guanto previsto dal citato articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l&#8217;immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, nei tempi più rapidi possibili, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all&#8217;Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali. Nelle more della definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è&nbsp; rimessa agli organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità&nbsp; attuative dell&#8217;articolo 4 del citato decreto legge, finalizzata ad assicurare la&nbsp; continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l&#8217;applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenute indispensabili a tal fine&#8221;</em>.&nbsp;<br />
Sempre l’istanza di parere ricorda come la Conferenza Unificata, nella seduta del 10 maggio 2014, abbia preso atto del documento concernente <em>&#8220;Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante: Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all&#8217;utilizzo dei relativi fondi&#8221;</em>, e che il documento contiene, fra l&#8217;altro, i seguenti chiarimenti:<br />
&#8211; l&#8217;espressione <em>&#8220;vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa&#8221;</em> deve ritenersi riferita ai diversi vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazi<br />
&#8211; agli enti che prima del 31 dicembre 2012 abbiano fatto un uso illegittimo del fondo, in concorrenza con le condizioni stabilite nel citato art. 4, comma 3, non è applicabile ai contratti integrativi la sanzione della nullità e della conseguente etero in<br />
&#8211; tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattiz<br />
&#8211; è in ogni caso esclusa, nell&#8217;applicazione dei primi tre commi dell&#8217;art. 4 in commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell&#8217;indebito direttamente sui dipendenti;<br />
&#8211; le misure previste dai primi tre commi dell&#8217;art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 sono applicabili unilateralmente dalle amministrazioni, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste, nel rispetto del diritto di informazione dov<br />
La richiesta di parere premette, inoltre, che il Comune di Lissone è in regola con il patto di stabilità interno, ha rispettato la disciplina vigente nel tempo in materia di spesa e assunzioni di personale, non ha subito alcun riconoscimento giudiziale di responsabilità erariale in ordine alla violazione delle disposizioni sulla costituzione e sull&#8217;utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio. Infine, considerato che, per quanto riguarda il Comune di Lissone, qualunque azione diretta all&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 deve necessariamente confrontarsi con quanto rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato, sia in ordine all&#8217;esistenza di violazioni dei limiti finanziari, che riguardo alla misura di tali violazioni, sia per quanto riguarda la determinazione degli importi da porre a recupero, pone il primo quesito, articolato in ulteriori due. Nello specifico, chiede se:<br />
1-a) l&#8217;inciso <em>&#8220;fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero&#8221;</em>, contenuto nel documento del Comitato temporaneo, e riferito all&#8217;obbligo di verifica sulla regolare costituzione dei fondi, deve essere interpretato: a) con riferimento ai termini di prescrizione della responsabilità erariale (5 anni); b) con riferimento ai termini di prescrizione dell&#8217;azione di recupero dell&#8217;indebito corrisposto nell&#8217;ambito dei rapporti di lavoro (10 anni);<br />
1-b) per quanto riguarda la decorrenza dei termini, quale atto debba essere considerato: a) l&#8217;atto di costituzione dei fondi; b) la liquidazione delle somme ai dipendenti.<br />
Altri quesiti sono formulati tenendo conto delle conclusioni del Servizio ispettivo della Ragioneria generale dello Stato, nonché delle controdeduzioni formulate dal Comune.<br />
Un primo riguarda l’irregolarità nella quantificazione del fondo accessorio del personale non dirigente con particolare riferimento all’irregolare incremento delle risorse ex art. 15, comma 5, del CCNL per attivazione nuovi servizi e incremento della dotazione organica.<br />
In particolare, la Ragioneria generale dello Stato ha rilevato le seguenti criticità: per l&#8217;anno 2007, prelievo dal fondo di riserva con parere non favorevole di due dirigenti, al fine di incrementare la dotazione del fondo, e mancanza di proporzionalità fra l&#8217;incremento del fondo e lo sviluppo dei servizi; per l&#8217;anno 2008, solamente carenze documentali, ossia la mancanza dell&#8217;attestazione del Nucleo circa la congruità delle somme messe a disposizione rispetto all&#8217;incremento dei servizi.<br />
Per questi specifici rilevi l’istanza di parere riferisce che il Comune di Lissone ha risposto con nota del 27 giugno 2013. Per quanto riguarda il fondo dell’anno 2007, con riferimento all&#8217;incremento delle risorse variabili conseguente all&#8217;attivazione di nuovi servizi, i rilievi si fondano, da un lato, sui pareri tecnici negativi espressi al momento dell&#8217;approvazione della costituzione del fondo e, dall&#8217;altro, sulla mancata dimostrazione del rispetto delle sette condizioni che l&#8217;ARAN ritiene debbano essere soddisfatte per procedere all&#8217;aumento delle risorse previste dalla disposizione in questione, codificate nel parere 076. L’istanza rileva che il parere è datato 5 giugno 2011 ed evidenzia il ritardo con la quale la questione è stata affrontata. Tale questione, prosegue, ha sempre creato innumerevoli difficoltà nel confronto con le parti sindacali e, se codificata a suo tempo, con una specifico intervento interpretativo delle norme contrattuali avrebbe sicuramente fatto chiarezza sul procedimento di finanziamento delle risorse variabili e sulle condizioni che lo rendono possibile. Ma evidentemente, precisa l’istanza, l&#8217;ARAN ha avuto necessità che si sedimentassero precedenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi tali da rendere percorribile la strada delineata.<br />
Premesso quanto esposto, il Comune ritiene che:<br />
&#8211; la programmazione degli obiettivi di miglioramento della qualità/quantità dei servizi e delle prestazioni erogate sia avvenuta al momento dell&#8217;approvazione della Relazione previsionale e programmatica, prevista dall&#8217;art. 170 del d.lgs. n. 267 del 2000,<br />
&#8211; le relazioni dei dirigenti documentano per ognuno degli ambiti considerati l&#8217;entità dei servizi erogati. Si tratta di documenti sintetici, ma non per questo meno significativi e probanti dell&#8217;incremento delle attività ottenuto nel corso dell&#8217;anno 2007.<br />
&#8211; la valutazione dei risultati attesi vene riferito sia stata fatta a consuntivo dal Nucleo di valutazione (con verbale del 12 febbraio 2008 quest’ultimo avrebbe espresso parere favorevole in ordine all&#8217;incremento delle risorse variabili ex art. 15, comma<br />
&#8211; i rilievi espressi dai dirigenti nell&#8217;ambito del procedimento di approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 437/2007, di costituzione del fondo, vengono ritenuti superati dalla citata valutazione dell&#8217;organo competente ad esprimere un giudiz<br />
&#8211; il collegio dei revisori non ha espresso alcun rilievo di ordine contabile e finanziario sull&#8217;ipotesi di contratto decentrato, rimandando al Nucleo di valutazione ogni valutazione in merito all&#8217;incremento dei servizi.<br />
Alla luce di quanto ora esposto, il Comune pone il secondo quesito, articolato in ulteriori tre. Chiede, nello specifico se possa costituire violazione dei limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa:<br />
2-a) per l&#8217;anno 2007, il prelievo dal fondo di riserva, quale modalità utilizzata per incrementare gli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi al trattamento accessorio del personale dipendente. A questo proposito ritiene che l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 dovrebbe riguardare solo l&#8217;eventualità della violazione dei vincoli finanziari, di origine sia legislativa che contrattuale, posti alla costituzione del fondo, non anche le modalità di gestione contabile e finanziaria degli stanziamenti occorrenti per impegnare la spesa, nel senso che l&#8217;eventuale irregolarità nella gestione del fondo di riserva non dovrebbe trovare considerazione nell&#8217;ambito della valutazione del superamento dei vincoli finanziari. Di conseguenza, dovrebbe essere irrilevante ai fini dell&#8217;eventuale recupero di somme corrisposte;<br />
2-b) la mancanza di proporzionalità fra l’incremento del fondo e lo sviluppo dei servizi. L’istanza ricorda come la RGS parli di messa a disposizione di ingenti somme nel fondo per la produttività riconducibili ad attività riorganizzative e progettuali dell&#8217;ente. L’istanza di parere, ammesso che si tratti di violazione di limiti finanziari, chiede come si sarebbero dovute calcolare le somme da destinare alla produttività, in presenza di un incremento dei servizi e con quali criteri. E, oggi, con quale formula si potrebbero riproporzionare i termini del rapporto e recuperare la parte rimanente. Al di là di ogni formula o metodo, ad avviso del Comune si dovrebbero considerare adeguatamente i rapporti fra andamento dello sviluppo demografico, dimensione organica dell&#8217;Ente e quantità di risorse destinate a premiare la maggiore produttività, che, in anni caratterizzati da un forte incremento della popolazione residente, non ha avuto significativi riconoscimenti economici (salvo l&#8217;anno 2007, in cui l&#8217;amministrazione ha ritenuto di giudicare definitivamente consolidati i processi di incremento e sviluppo dei servizi avviati negli anni precedenti);<br />
2-c) per l&#8217;anno 2008, la carenza, nei verbali del Nucleo di valutazione, di una esplicita valutazione di congruità dell’importo ex art. 15, comma 5, del CCNL del 31 marzo 1999. L’istanza di parere ritiene che le ragioni dell&#8217;incremento siano state documentate in modo esauriente dall’amministrazione. A tal fine richiama l’atto di indirizzo del direttore generale contenente precise scelte circa i servizi da sviluppare, l’approvazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi, le relazioni circa la consistenza dell&#8217;incremento dei servizi erogati, la valutazione dello stato di realizzazione degli obiettivi programmati da parte del Nucleo di valutazione.<br />
La richiesta di parere riguarda poi il rilievo di irregolarità nella quantificazione del fondo accessorio del personale dirigente con particolare riferimento alla storicizzazione delle risorse per la razionalizzazione e la riorganizzazione delle attività o destinate a specifici obiettivi di produttività e qualità ex art. 15, comma 2, del CCNL 1° aprile 1999. I rilievi della RGS hanno afferito, in questo caso, alla mancanza di un&#8217;esplicita verifica annuale, da parte del Nucleo di valutazione, delle condizioni legittimanti la messa a disposizione della somma, inserita, tra l&#8217;altro, in misura costante durante tutto il quinquennio 2007-2011.<br />
Alla luce di quanto ora esposto, il Comune pone il terzo quesito, chiedendo se possa costituire violazione dei limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa:<br />
3) la mancanza nei verbali del Nucleo di valutazione per gli anni 2008 e seguenti (e presente, invece, nell&#8217;anno 2007) di una formula che attesti l&#8217;effettuazione preventiva della verifica annuale circa l&#8217;esistenza delle condizioni legittimanti la messa a disposizione della somma ex art. 15, comma 2, del CCNL. L’istanza ritiene che dovrebbero trovare un loro specifico credito e valore documentale, a garanzia dell&#8217;esistenza delle prescritte condizioni, i seguenti elementi, che fornirebbero la prova dell&#8217;utilizzo di tali risorse per le finalità stabilite dalla norma contrattuale: l&#8217;approvazione per tutti gli anni dal 2007 al 2011 sia del Piano esecutivo di gestione che del Piano dettagliato degli obiettivi, la certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità economico-finanziaria dell&#8217;ipotesi di accordo decentrato, la verifica annuale compiuta dal Nucleo di valutazione circa lo stato di attuazione degli obiettivi approvati dall&#8217;amministrazione, assegnati ai vari settori organizzativi.<br />
La richiesta di parere indulge poi sull’irregolare incremento del fondo dirigenti previsto dall’art. 26, comma 3, del CCNL 23 dicembre 1999, e, in particolare, sulla stabilizzazione delle risorse per l&#8217;attivazione di nuovi servizi. Il rilievo ispettivo è incentrato sull&#8217;incremento che l&#8217;amministrazione avrebbe disposto in ordine alla quantificazione delle risorse dell&#8217;anno 2006, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 3, del CCNL del 23 dicembre 1999, pari a € 149.294. Secondo il Comune l&#8217;orientamento della RGS si fonda su un’errata formulazione del dispositivo della determina n. 630 del 24 maggio 2007, a firma dell&#8217;allora segretario generale: da una interpretazione letterale sembrerebbe che il fondo 2006, destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, sia stato aumentato, rispetto all&#8217;anno precedente, di € 149.294, somma consolidata negli anni successivi. Ma, precisa l’istanza di parere, l&#8217;interpretazione è errata perché rispetto al 2005 e al 2004, l&#8217;aumento è stato di soli € 14.063, giustificato dallo sviluppo dei servizi di quell&#8217;anno (il dato corretto viene indicato come noto anche alla RGS perché rilevabile dal conto annuale del personale riferito ai medesimi anni).<br />
Alla luce di quanto sopra esposto, il Comune pone il quarto quesito, chiedendo se possa costituire violazione dei limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa:<br />
4) l&#8217;integrazione nella misura di € 14.063 del fondo, a partire dall’anno 2004, in presenza delle seguenti condizioni: l&#8217;approvazione per tutti gli anni in questione sia del Piano esecutivo di gestione che del Piano dettagliato degli obiettivi, la certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti della compatibilità economico-finanziaria dell&#8217;ipotesi di accordo decentrato, la verifica annuale compiuta dal Nucleo di valutazione circa lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi approvati dall&#8217;amministrazione comunale assegnati ai vari settori organizzativi.<br />
Infine, posto che il comma 2 dell&#8217;articolo 4 del decreto legge n. 16 del 2014, testualmente prevede che <em>“gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l&#8217;utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, nonché di quelli derivanti dall&#8217;attuazione dell&#8217;articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”</em>, il Comune pone un quinto quesito, chiedendo:<br />
5) se le spese di personale che l&#8217;ente ha risparmiato negli anni, al netto delle somme che risultano dall&#8217;applicazione degli obblighi derivanti dalle previsioni contenute nell&#8217;art. 1, comma 557, legge n. 269 del 2006 ed in quelle contenute nell&#8217;art. 9, comma 2<em>-bis</em>, del decreto legge 78 del2010, possano essere considerate per compensare le somme eventualmente da recuperare.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>In merito all’ammissibilità della richiesta</strong></div>
<p>La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.<br />
In relazione allo specifico quesito formulato dal sindaco del comune di Lissone (MB), il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell’11 febbraio 2009, n. 36).<br />
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall&#8217;ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L&#8217;esame e l&#8217;analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l&#8217;interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell&#8217;ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest&#8217;ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.<br />
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva per l&#8217;attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l&#8217;orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’Ente.<br />
Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Lissone, con nota del 13 maggio 2015.<br />
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento della funzione è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.<br />
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri <em>in materia di contabilità pubblica</em>.<br />
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.<br />
La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n.5/AUT/2006 e n.9/SEZAUT/2009. Si è precisato che <u>la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica</u>, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. <u>Sono escluse le richieste che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati</u>. Si è detto inoltre che <u>le questioni sottoposte devono essere di carattere generale, con esclusione di quelle che comportano valutazioni su specifici casi concreti di gestione</u>.<br />
<u>Inoltre, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.</u><br />
In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul “<em>sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici</em>”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere comunque qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.<br />
Tanto premesso, i quesiti posti dal Comune di Lissone, fatta eccezione per il quinto, <u>devono ritenersi inammissibili</u>. I dubbi proposti con i primi quattro quesiti:<br />
&#8211; non afferiscono alla materia della contabilità pubblica, come delimitata dalle Sezioni Riunite della Corte nella pronuncia nomofilattica sopra richiamata (involgendo, in alcuni casi, anche l’interpretazione di documenti e circolari ministeriali, non di<br />
&#8211; la circostanza, paventata dallo stesso Comune che, dalla vicenda, possa scaturirne un giudizio di responsabilità presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti inibisce la possibilità di espressione di un parere (si rinvia, per tutte, alla deli<br />
&#8211; i quesiti proposti attengono, per altri aspetti, all’interpretazione di norme del CCNL, e, come ribadito anche dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (cfr. deliberazione 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011), “<em>in sede consultiva e di nomofilachia, l<br />
&#8211; sotto ulteriori profili i quesiti posti dal Comune di Lissone, tendono ad ottenere una pronuncia della Sezione in ordine alla ragionevolezza, intesa in termini di opportunità e di convenienza per l’Ente, di un predeterminato comportamento amministrativo<br />
Solo il quinto quesito posto dal Comune di Lissone deve ritenersi ammissibile. Il dubbio proposto, infatti, afferisce esclusivamente all’interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica, disciplinante presupposti e limiti per la legittima costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa dei dipendenti.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Esame nel merito</strong></div>
<p>Il Comune di Lissone chiede se le spese di personale che l&#8217;ente ha risparmiato negli anni, al netto delle somme che risultano dall&#8217;applicazione degli obblighi derivanti dalle previsioni contenute nell&#8217;art. 1, comma 557, legge n. 269 del 2006 ed in quelle contenute nell&#8217;art. 9, comma 2<em>-bis</em>, del decreto legge 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, possano essere considerate per compensare le somme eventualmente da recuperare in caso di costituzione, in anni precedenti, dei fondi per la contrattazione integrativa in misura superiore a quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale.<br />
Il dubbio interpretativo posto dal Comune, anche alla luce delle premesse esposte nell’istanza di parere e degli ulteriori quesiti formulati, giudicati non ammissibili, involge l’esatta interpretazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014 (rubricato “<em>Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all&#8217;utilizzo dei relativi fondi”</em>). Appare utile, al fine di fornire una risposta al quesito posto dal Comune, riprodurre integralmente il testo della disposizioni normativa:<br />
<em>“1.&nbsp;Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l&#8217;attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all&#8217;articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l&#8217;effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all&#8217;esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall&#8217;articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l&#8217;ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell&#8217;interno &#8211; Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell&#8217;adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.</em><br />
L’esposto art. 4 del citato decreto-legge n. 16 del 2014 contiene varie disposizioni, tese, da un lato, a permettere un percorso di recupero nel caso in cui i fondi per la contrattazione integrativa siano stati costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL o in violazione dei limiti posti da norme di finanza pubblica (commi 1 e 2) e, dall’altro, a sanare l’eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL o con modalità e importi in contrasto con quest’ultimo o con la stessa legge (comma 3, non rilevante ai fini della risoluzione del dubbio interpretativo in esame).&nbsp;<br />
Il primo comma dispone, infatti, che le regioni e <u>gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa</u> <u>sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate</u> (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale) le somme indebitamente erogate, con graduale riassorbimento delle stesse (mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli). In questa ipotesi, la norma impone agli enti di adottare misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire a regime la congruità della propria spesa per il personale, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri di deficitarietà strutturale (cfr. art. 263, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000). Al fine di conseguire l&#8217;effettiva riduzione della spesa, per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all&#8217;esito dei predetti piani di riorganizzazione, la norma estende l’applicazione delle disposizioni previste dall&#8217;art. 2, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 133 del 2012 (collocamento agevolato in pensione, mobilità anche intercompartimentale, utilizzo del rapporto a tempo parziale, etc.).<br />
Il secondo comma del riferito art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, sempre al fine di recupere le <u>risorse per la contrattazione integrativa costituite complessivamente in eccesso</u> rispetto a quanto previsto dal CCNL, o in violazione di norme di finanza pubblica (quali, in particolare, l’art. 9, comma 2<em>-bis</em>, del decreto-legge n. 78 del 2010), introduce una <u>disciplina di maggior favore per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno</u>, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l&#8217;utilizzo dei <u>risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa</u> (indicate al secondo e terzo periodo del comma 1), nonché di quelli discendenti dall&#8217;attuazione dei <u>piani di razionalizzazione delle spese</u> previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (per un esame della relativa disciplina si rinvia alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 2/2013/QMIG e della scrivente Sezione regionale per la Lombardia n. 439/2013/PAR e n. 441/2013/PAR).<br />
Al fine di verificare l’effettiva osservanza del recupero delle risorse destinate in eccesso negli anni precedenti, la norma impone, infine, a regioni ed enti locali di trasmettere, entro il 31 maggio di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell&#8217;adozione dei piani di riorganizzazione e delle specifiche misure previste per il contenimento della spesa per il personale.<br />
Come reso evidente dal tenore letterale della disposizione, la disciplina posta dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, priva di limite temporale, trova giustificazione nella necessità di operare il recupero delle risorse destinate alla contrattazione integrativa complessivamente costituite in eccesso rispetto ai limiti posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale. La disposizione, in sostanza, richiama la regola generale posta dall’art. 40<em>-bis</em> del d.lgs. n. 165 del 2001 (obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva), che, tuttavia, integra &nbsp;solo in punto di modalità di refusione. In questo senso, i commi 1 e 2 dell’art. 4 in esame, nel prevedere ulteriori possibilità di recupero, diversamente modulate a seconda che l’ente locale abbia o meno rispettato il patto di stabilità interno, fanno eccezione sul punto alla regola generale (la disciplina posta dall’art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che impone, invece, il necessario recupero nell’ambito delle risorse destinate alla sessione negoziale successiva). Pertanto, anche in aderenza ai canoni interpretativi stabiliti dalle disposizioni preliminari al codice civile (art. 14 sul divieto di estensione analogica delle disposizioni che fanno eccezione a regole generali), si deve ritenere che le modalità di recupero che un ente locale deve adottare in caso di costituzione, in anni precedenti, di fondi per la contrattazione integrativa in misura complessivamente superiore a quella prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale siano esclusivamente quelle nominativamente previste dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014 (e non altre, quali quelle prospettate dal Comune istante).<br />
L’interpretazione esposta appare, altresì, conforme a quella prospettata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014, emanata a seguito di un approfondimento formalizzato in seno alla Conferenza Unificata, sulla base del mandato contenuto in precedente Circolare del 12 maggio 2015, a firma congiunta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, del Ministro per gli Affari regionali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Anche il ridetto documento evidenzia, infatti, come in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata (costituzione di un fondo complessivo di ammontare superiore a quanto prescritto dal CCNL o dalla legge) occorre procedere all’integrale recupero delle somme indebitamente erogate a valere sulle risorse a questa destinate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli (art. 4, comma 1). Inoltre, solo per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno, la legge permette la possibilità di assicurare il sopra indicato recupero anche attraverso la destinazione dei risparmi determinati a seguito dell&#8217;adozione delle misure di razionalizzazione organizzativa, nonché dei piani di razionalizzazione della spesa previsti dall&#8217;articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 4, comma 2).</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;Il magistrato relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp; (dott. Donato Centrone)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; (dott.ssa Simonetta Rosa)</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
11 settembre 2015<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(dott.ssa Daniela Parisini)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-deliberazione-11-9-2015-n-271/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Deliberazione &#8211; 11/9/2015 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione comunale di approvazionedella convenzione stipulata tra un Comune ed una società per l&#8217;affidamento di locali demaniali in concessione, qualora sorgano dubbi sulla mancata adozione del metodo concorsuale da parte del Comune per giungere alla stipulazione del contratto impugnato; in particolare sulla natura ed entità del danno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione comunale di approvazionedella convenzione stipulata tra un Comune ed una società per l&#8217;affidamento di locali demaniali in concessione, qualora sorgano dubbi sulla mancata adozione del metodo concorsuale da parte del Comune per giungere alla stipulazione del contratto impugnato; in particolare sulla natura ed entità del danno che può derivare al ricorrente non possono influire le considerazioni circa la liceità dell’attività attualmente svolta dal controinteressato, ferma la possibilita’, per l’amministrazione, di escludere il ricorrente dalla partecipazione ad un esperimento pubblico, dopo averne valutato i requisiti in relazione ad un bando. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11760/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 922</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11762/g">Ordinanza sospensiva del 20 novembre 2007 n. 6103</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00271/2007 REG.ORD.<br />
N. 00539/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 539 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor Stefano Di Franco, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21/5 &#8211; 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ventimiglia</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Guerrino Donadeo e Giorgio Valfre&#8217;, con domicilio eletto presso il primo a Genova in piazza Portello 1/12 Sc.B;<br />
nei confronti di<br />
<b>Societa&#8217; Emea Srl</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difese dall&#8217;avvocato Armando Gamalero, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via XX Settembre 14/12;<br />
<b>Soc.Save Srl</b>, in persona del sindaco in carica;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Ventimiglia 21 settembre 2006 n. 493.<br />
della delibera della Giunta Comunale n. 280 del 24.5.2007;</p>
<p>della convenzione stipulata tra il Comune di Ventimiglia ed EMEA S.r.l. in data 26.6.2007, per l&#8217;affidamento dei locali in Piazzale De Gasperi ex ACI;<br />
della non conosciuta concessione demaniale n. 7 del 29/5/2006 menzionata nella predetta concessione.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Societa&#8217; Emea Srl;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/07/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
poiché le censure dedotte dal ricorrente nei confronti degli atti tempestivamente impugnati non si appalesano del tutto sfornite di fondamento, nella parte in cui contestano la mancata adozione del metodo consursuale da parte del Comune per giungere alla stipulazione del contratto impugnato;<br />
poiché il danno che può derivare all’interessato è grave, e sulla sua natura ed entità non possono influire le considerazioni circa la liceità dell’attività attualmente svolta dal signor Di Franco. Al più l’amministrazione potrà escludere l’odierno ricorrente dalla partecipazione ad un esperimento pubblico, solo dopo averne valutato i requisiti in relazione ad un bando di cui non si conoscono i contenuti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
accoglie la domanda cautelare, e dispone la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Raffaele Prosperi, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore<br />
Davide Ponte, Consigliere<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-26-7-2007-n-271/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/7/2007 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2006-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2006-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2006-n-271/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.271</a></p>
<p>Luigi Antonio Esposito – Presidente, Carlo Dell’Olio – Estensore La Fiera s.a.s. di Savarese Emilia &#038; C. (avv. S. De Santis) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avv. Stato), Comune di Diamante (n.c.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2006-n-271/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2006-n-271/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Antonio Esposito – Presidente, Carlo Dell’Olio – Estensore<br /> La Fiera s.a.s. di Savarese Emilia &#038; C. (avv. S. De Santis) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avv. Stato), Comune di Diamante (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul significato da attribuire al termine &#8220;Ministero&#8221;, contenuto nell&#8217;art. 159 comma 3, del Codice dei Beni Culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio e patrimonio indisponibile – Beni culturali – Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica – Art.159 comma 3, d.P.R. n.42 del 2004 – Termine “Ministero” – Significato</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, il termine “Ministero”, contenuto nell’art.159 comma 3, d.P.R. 22 gennaio 2004 n.42, non va riduttivamente riferito agli organi di livello centrale, atteso che la predetta nozione si presta ad inglobare tutte le articolazioni burocratiche, centrali e periferiche, facenti capo ad una determinata amministrazione statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  DELLA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO  SEZIONE SECONDA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
alla presenza dei Signori:<br />
LUIGI ANTONIO ESPOSITO,	Presidente<br />	<br />
GIUSEPPE CHINE’,	Giudice  	 <br />	<br />
CARLO DELL’OLIO,	Giudice est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 1519/2004 proposto dalla</p>
<p><b>società LA FIERA S.a.s. di Savarese Emilia &#038; C.</b>, sedente in Fasano (BR), in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Stanislao DE SANTIS, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio dell’Avv. Francesca Attinà,   <br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e la SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LA CALABRIA – Cosenza</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti  <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici siti in Via G. da Fiore sono domiciliati <i>ex lege</i>,<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del <B>COMUNE DI DIAMANTE</B>, in persona del Sindaco legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituito nel presente giudizio,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria n. 112/bis del 28 ottobre 2004, con il quale il Soprintendente ha annullato <i>“il provvedimento n. 708 del 06-09-2004 del Comune di Diamante – CS – con cui si autorizza, ai sensi dell’art. 159 del predetto Testo Unico, la Ditta LA FIERA S.a.s. ai lavori di ampliamento di un complesso ad uso residenziale”</i>.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; VISTI i documenti e le memorie prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
RELATORE all’udienza pubblica dell’8 luglio 2005 il Dott. Carlo Dell’Olio;<br />
UDITI altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con ricorso debitamente notificato e depositato il 10 dicembre 2004, la società La Fiera S.a.s. di Savarese Emilia &#038; C. (d’ora in seguito anche “società”), sedente in Fasano (BR), espone di aver ottenuto, con decreto n. 708 del 6 settembre 2004 del Sindaco del Comune di Diamante, l’autorizzazione paesaggistica contemplata dagli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, d’ora in seguito anche “Codice”), relativa all’ampliamento di un complesso residenziale in corso di costruzione in località Fragalleto, vincolata in virtù del D.M. 16 novembre 1968.<br />
La ricorrente riferisce che per il progetto originario del complesso edilizio e per altre due successive varianti erano state già rilasciate dal Comune di Diamante, nel biennio 1999-2000, le relative autorizzazioni paesaggistiche, tutte confermate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria (d’ora in seguito anche “Soprintendenza”) con provvedimenti espressi. <br />
Aggiunge che la variante di progetto assentita dal decreto sindacale n. 708 cit. era caratterizzata, come precisato nella parte motiva dello stesso provvedimento, da un impatto meno invasivo di quello offerto dalla variante autorizzata immediatamente prima, grazie ad una minore altezza sul fronte lato mare dei fabbricati,.<br />
La Soprintendenza, a cui era stato trasmesso il decreto sindacale di cui sopra ai sensi dell’art. 159 del Codice, ha ritenuto di annullare il medesimo per eccesso di potere, sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione, e per violazione di legge.  <br />
Avverso il decreto di annullamento, meglio indicato in epigrafe, la ricorrente propone la presente impugnativa, articolandola sui seguenti motivi:<br />
1.	Violazione dell’art. 159, comma 3, del Codice – incompetenza;<br />	<br />
2.	Violazione dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;<br />	<br />
3.	Violazione dei principi in tema di limiti del potere di annullamento dell’autorizzazione paesistica – eccesso di potere per difetto dei presupposti per l’esercizio dell’annullamento;<br />	<br />
4.	Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per travisamento dei fatti;<br />	<br />
5.	Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni, per illogicità e per disparità di trattamento – ulteriore eccesso di potere per omessa considerazione dell’attuale stato dei luoghi rispetto a quello esistente al momento della imposizione del vincolo paesistico.<br />	<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza si sono costituiti con apposita memoria del 9 dicembre 2004 nella quale hanno concluso per il rigetto del ricorso.<br />
Successivamente la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica sui fatti oggetto di causa.<br />
Questo Tribunale con ordinanza n. 55 del 13 gennaio 2005 ha respinto la proposta istanza di sospensiva, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 1093 del 1° marzo 2005.<br />
Parte ricorrente e parte resistente hanno provveduto a depositare ulteriori memorie nelle quali ribadiscono le rispettive posizioni.<br />
Il Comune di Diamante non si è costituito.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica dell’8 luglio 2005. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Preliminarmente il Collegio deve procedere all’estromissione dal giudizio della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria, giacché tale organo ministeriale è privo della capacità di essere parte, la quale spetta alle amministrazioni nel loro complesso e non alle singole articolazioni burocratiche.  <br />
Entrando nel merito del proposto gravame, il Collegio ne deve rilevare la sua infondatezza.<br />
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 159, comma 3, del Codice sotto il profilo dell’incompetenza della Soprintendenza ad emanare l’epigrafato provvedimento di annullamento, giacché la legge riserverebbe tale potere al “Ministero”, inteso come apparato burocratico centrale.<br />
La doglianza è priva di pregio.<br />
Il Collegio premette che il testo dell’invocata disposizione così stabilisce: <i>“Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.”</i><br />
Orbene, in mancanza di una specifica indicazione legislativa in senso contrario, non è corretto interpretare il termine “Ministero” come riduttivamente riferito agli organi di livello centrale, atteso che la predetta nozione si presta ad inglobare tutte le articolazioni burocratiche, centrali e periferiche, facenti capo ad una determinata amministrazione statale.<br />
D’altronde, la diversa opzione ermeneutica propugnata dalla ricorrente comporterebbe, in definitiva, l’accentramento delle attribuzioni in materia di vigilanza e annullamento di tutte le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai vari enti territoriali distribuiti nel paese, con grave nocumento del fondamentale principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione.<br />
Si deve, quindi, intendere il comma 3 dell’art. 159 cit. come norma attributiva della competenza in capo al Ministero complessivamente inteso, alla cui disciplina settoriale si rinvia per individuare in concreto l’organo deputato ad emettere i provvedimenti di annullamento.<br />
La disciplina attualmente in vigore è rappresentata dal D.P.R. 10 giugno 2004 n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (che ha abrogato il precedente regolamento adottato con D.P.R. 29 dicembre 2000 n. 441), il cui art. 20 demanda alle neo-istituite Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici la cura dei rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima e, quindi, l’adempimento delle relative funzioni amministrative.<br />
Il precedente art. 19, comma 2, nel disporre che la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio costituisce un’articolazione della locale Direzione Regionale, autorizza a ritenere, in omaggio al citato principio di sussidiarietà, che la competenza ex art. 159, comma 3, del Codice si radichi in capo alla stessa Soprintendenza, come, peraltro, era espressamente statuito nel precedente regolamento (art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 441 del 2000).<br />
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente denuncia la violazione, ad opera della Soprintendenza, della fondamentale regola, cristallizzata nell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, che impone all’autorità amministrativa di inviare agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento.<br />
La società aggiunge che tale adempimento non è escluso dalla disposizione contenuta nell’art. 159, primo comma ultimo periodo, del Codice, in forza della quale <i>“La comunicazione </i>(alla Soprintendenza del rilascio dell’autorizzazione paesistica, ndr.)<i> è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241”</i>, dal momento che l’invio della predetta comunicazione non varrebbe ad esonerare l’autorità ministeriale vigilante (non già la diversa autorità che emette il nulla osta) dal provvedere autonomamente all’invio all’interessato dell’avviso di inizio del procedimento, qualora, dall’esame della documentazione trasmessa dall’amministrazione competente, essa si determini per l’annullamento.<br />
La censura è destituita di fondamento.<br />
Il Collegio ritiene che l’interpretazione fornita dalla ricorrente non si possa accogliere, perché conduce alla totale obliterazione del dato normativo, che, invece, ha inteso espressamente corredare la comunicazione in questione di una valenza ulteriore, consistente nell’idoneità a fungere da avviso di avvio del procedimento di riesame, finalizzato all’eventuale annullamento.<br />
Del resto, tale interpretazione confligge anche con i fondamentali criteri di economicità, efficacia e non aggravamento del procedimento, fissati all’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, nella misura in cui introduce a carico dell’amministrazione adempimenti formali, di carattere notiziale, relativi ad una procedura di cui il privato è già a conoscenza. <br />
Ne deriva che, come risulta agli atti, avendo la società ricevuto da parte dell’amministrazione comunale la comunicazione, diretta alla Soprintendenza, relativa al rilascio dell’autorizzazione paesistica, devono intendersi contestualmente assolti gli adempimenti inerenti all’avviso ex art. 7 della Legge n. 241 del 1990.<br />
Con gli ultimi tre motivi di gravame la ricorrente introduce ulteriori profili di censura, tesi a stigmatizzare: a) l’indebita sovrapposizione della valutazione di merito della Soprintendenza a quella effettuata dalla competente autorità comunale, consistente nell’espressione di giudizi in ordine alla compatibilità dell’opera da realizzare con i valori paesistici tutelati dal vincolo; b) il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti derivanti dall’insufficiente ed erronea valutazione della variante progettuale, posta a base del decreto sindacale annullato, che avrebbe comportato un minore impatto ambientale (costruzioni di minore altezza) rispetto all’intervento edilizio autorizzato in prime cure, nonché dal riferimento a vaghi concetti come quello di <i> “continuità del costruito”</i> e dal generico richiamo delle emergenze paesaggistiche salvaguardate dal vincolo, peraltro imposto in epoca assai risalente (1968); c) la contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà della stessa Soprintendenza, che ha confermato, per lo stesso complesso edilizio, la legittimità delle tre autorizzazioni comunali rilasciate per i progetti presentati  precedentemente; d) la disparità di trattamento consistente nell’aver ritenuto, da parte della Soprintendenza, compatibili con il paesaggio circostante progetti presentati da terzi, finalizzati alla lottizzazione od alla concessione di condono edilizio, localizzati su aree limitrofe a quella oggetto di intervento; e) l’omessa considerazione dell’attuale stato dei luoghi rispetto a quello esistente al momento dell’imposizione del vincolo paesistico, che risulterebbe profondamente trasformato da uno sviluppo edilizio all’epoca non immaginabile.<br />
Tutte le censure sopra enucleate devono essere disattese perché, a prescindere dalla loro bontà sulla quale il Collegio nutre forti riserve, non sono idonee a scalfire la legittimità del provvedimento gravato che, ad un esame più attento, risulta comunque sorretto da motivazione ed istruttoria sufficienti a giustificare l’operato dell’amministrazione.<br />
Si osserva, infatti, che il decreto della Soprintendenza è comunque fondato sulle assorbenti considerazioni, contenute in parte motiva, che <i>“le autorizzazioni ai sensi dell’art. 159 del predetto Decreto legislativo per gli interventi in zone protette devono essere ancor più adeguatamente motivate, con l’indicazione dell’iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità delle stesse opere con gli specifici valori paesistici dei luoghi”</i> e che <i>“pertanto (…) nella fattispecie in esame non risultano correttamente esercitati i poteri previsti dalla succitata normativa di tutela e di conseguenza il provvedimento stesso si rivela illegittimo”</i>.<br />
Invero, dalla disamina del decreto sindacale annullato si coglie come esso sia carente di una congrua analisi circa l’effettivo impatto della progettata costruzione sui precipui valori paesistici protetti dal vincolo, anche in relazione alle trasformazioni ambientali nel frattempo intervenute (che potrebbero aver determinato un’alterazione della fisionomia originaria dei siti).<br />
È palese la contrarietà di tale <i>modus operandi</i> con il disposto di cui all’art. 146, comma 5, del Codice, che, viceversa, impone all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione di verificare la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici, laddove esistenti, e di accertare in ogni caso: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area; c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.<br />
D’altronde, già sotto l’impero della previgente normativa il Supremo Giudice Amministrativo aveva avuto modo di precisare che: <i>“In sede di rilascio di una autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497 del 1939, si richiede un’adeguata motivazione anche in caso di provvedimenti positivi, i quali, nel caso di interventi incidenti in zone paesaggistiche protette, debbono essere congruamente motivati con l’indicazione della ricostruzione dell’iter logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive che possano, ove sussistenti, consentire tutti i progettati lavori, considerati nella loro globalità”</i> (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2002 n. 4133).<br />
Né al riguardo possono essere considerati soddisfacenti i rilievi, contemplati nella motivazione del decreto sindacale <i>de quo</i>, che gli interventi previsti nel progetto <i>“ricadono in un’area non caratterizzata dalla presenza di particolari emergenze paesaggistiche, per cui la soluzione progettuale adottata non costituisce alterazione dei valori paesistici del sito”</i> e <i>“sono stati concepiti in modo da salvaguardare sia i valori ambientali presenti in loco che i sistemi edilizi esistenti nella zona, determinando una più omogenea risposta percettiva dell’insieme paesaggistico sia dell’area interessata che dell’intero comparto urbanistico (…)”</i>.<br />
Tali asserzioni si rivelano apodittiche, generiche e prive di forza persuasiva quanto alla pretesa compatibilità delle opere da realizzare con i beni-interessi valorizzati dal vincolo. Non si presta, pertanto, a critiche la risoluzione della Soprintendenza di procedere all’annullamento del suddetto decreto sindacale ed il provvedimento adottato, gravato in questa sede, si appalesa sufficientemente giustificato dalla censura dei profili di illegittimità sopra evidenziati.<br />
Ne discende la sostanziale correttezza dell’operato della Soprintendenza.<br />
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto.<br />
Atteso il particolare atteggiarsi degli interessi coinvolti, il Collegio reputa equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Seconda,<b> </b>definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1519/2004 meglio in epigrafe indicato, lo <b>respinge</b>.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 luglio 2005.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
il 9 marzo 2006</p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-9-3-2006-n-271/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2006 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2005 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2005-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2005-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2005-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2005 n.271</a></p>
<p>Pres. Capotosti, Red. De Siervo Tutela della riservatezza – Riparto di competenza tra Stato e regioni – Competenza esclusiva statale ex art. 117, II co., lett. l) – Sussiste – Artt. 12 e 13 legge Emilia-Romagna n. 11/2004 – Contrasto con D.Lgs. n. 196/2003 – Sussiste – Costituzionalmente illegittimi E’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2005-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2005-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2005 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Capotosti, Red. De Siervo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela della riservatezza – Riparto di competenza tra Stato e regioni – Competenza esclusiva statale ex art. 117, II co., lett. l) – Sussiste – Artt. 12 e 13 legge Emilia-Romagna n. 11/2004 – Contrasto con D.Lgs. n. 196/2003 – Sussiste – Costituzionalmente illegittimi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), in quanto pone una disciplina contrastante con la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali; tale materia, infatti, ricade nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, II co., lett. l).<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della stessa legge regionale nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
#NOME?	CAPOTOSTI		Presidente<br />	<br />
#NOME?		CONTRI		  <br />	<br />
#NOME?		NEPPI MODONA	       <br />	<br />
#NOME?		MARINI		       <br />	<br />
#NOME?		BILE			  <br />	<br />
#NOME?	FLICK			       <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		       <br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		       <br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA	       <br />	<br />
#NOME?			MADDALENA	       <br />	<br />
#NOME?			FINOCCHIARO	       <br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		       <br />	<br />
#NOME?		GALLO		       <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 luglio 2004, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>	<i>Visto</i> l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
	<i>uditi</i> l’avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna.<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>
<b>Ritenuto in fatto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. – Con ricorso, notificato il 23 luglio 2004 e depositato in cancelleria il 30 luglio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 25 maggio 2004, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettere <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>r</i>), e sesto comma della Costituzione, nonché ai principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.<br />
In particolare, il citato art. 12 prevede che, ferma restando l’applicazione delle norme a tutela della <i>privacy</i>, «l’insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell’esercizio di pubbliche funzioni» costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, o associazioni o soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, disponendo inoltre che questo patrimonio sia aperto al libero utilizzo di soggetti terzi, con forme e modalità di carattere tecnico disciplinate dalla Giunta regionale. La disposizione in esame prevede, inoltre, che con regolamento regionale sia disciplinata la cessione a privati ed enti pubblici economici dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico, stabilendo altresì un obbligo sia delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, sia delle associazioni e dei soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, di «fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003». <br />
L’Avvocatura dello Stato ritiene del tutto generico il richiamo, contenuto nel medesimo art. 12, al rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dei principî fondamentali posti dalla legislazione statale in materia, nonché dei livelli di tutela previsti nel citato decreto. <br />
La disciplina della protezione dei dati personali, secondo la difesa erariale, sarebbe riconducibile alla conformazione dei diritti fondamentali della persona il cui livello di tutela «non può che essere uniforme sul territorio nazionale», anche in coerenza con atti internazionali quali la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981, n. 108 ratificata con la legge 21 febbraio 1989, n. 98 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981), e con la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).<br />
Sarebbe quindi esclusa la configurabilità, in materia di protezione dei dati personali, di una qualsiasi competenza regionale, sussistendo, invece, la potestà legislativa esclusiva dello Stato, in base all’art. 117, secondo comma, lettere <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>r</i>) della Costituzione. <br />
La previsione, contenuta nella disposizione censurata, di una generale condivisione delle informazioni ai fini della formazione di un patrimonio informativo comune di supporto alle varie attività di soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per ogni diversa finalità di interesse pubblico, e l’apertura di tale patrimonio alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi, estranei ad attività di interesse pubblico, secondo il ricorrente, contrasterebbero con l’art. 11 del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale dispone che la raccolta e la registrazione dei dati sia fatta «per scopi determinati ed espliciti», e che «siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità per le quali sono raccolti e siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali sono stati raccolti». <br />
La previsione della emanazione di un regolamento regionale per la disciplina della cessione dei dati a privati e a soggetti pubblici economici contrasterebbe con l’art. 117, sesto comma, della Costituzione, trattandosi di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. L’art. 12 della legge regionale n. 11 del 2004 violerebbe, altresì, l’art. 19, terzo comma, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo il quale la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici, e la diffusione da parte di un soggetto pubblico, sono ammesse  solo se previste da una norma di legge o di regolamento, “da intendere”, secondo l’Avvocatura dello Stato, come fonti di livello statale.<br />
2. – Oggetto di censura governativa sono anche le disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2004, che disciplinano rispettivamente il Sistema informativo regionale (SIR) e la realizzazione da parte della Regione di progetti integrati volti «all’accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze».<br />
Il ricorrente ritiene evidente il contrasto di tali previsioni con l’art. 117, secondo comma, lettera <i>r</i>), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza sul coordinamento informativo dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. <br />
Ad avviso dell’Avvocatura, ciascun sistema informativo, strumentale all’esercizio di competenze distinte, si caratterizzerebbe per funzioni e procedure diverse e per il trattamento dei dati con forme e modalità differenti che non sarebbero suscettibili di interscambio al di fuori delle condizioni e delle cautele previste dalla normativa statale volta al fine di evitare la messa in pericolo dei diritti inviolabili garantiti dall’art. 2 Cost.<br />
L’interscambio di diversi sistemi informativi previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna avverrebbe invece al di fuori delle regole fissate dal Codice nei diversi settori. In particolare, la prevista collaborazione anche delle aziende sanitarie per l’immissione ed il trattamento dei dati a scala regionale e locale, nonché per l’alimentazione e l’aggiornamento dei flussi informativi (art. 13), e la realizzazione con il sistema delle aziende sanitarie di supporti e procedure informatiche per l’estrazione automatica da archivi ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR (art. 14), sarebbero previste in modo generico ed indiscriminato. Non vi sarebbe, infatti, «alcuna particolare considerazione dei dati sensibili (di cui all’art. 4, comma 1, lettera <i>d</i>) del d.lgs. 196 del 2003)» e ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs n. 196 del 2003, «che ne consentono il trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge statale nella quale siano precisati i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (…) e, per i soggetti pubblici, lo limitano ai dati indispensabili per svolgere attività istituzionali».<br />
Relativamente all’art. 14, il quale per la realizzazione di supporti e procedure informatiche richiama l’accordo quadro stipulato tra Ministero della sanità, Regioni e Province autonome per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale (Accordo del 22 febbraio 2001, avente durata triennale), la difesa erariale osserva che i «requisiti funzionali di massima indicati nell’art. 3 dell’accordo non potrebbero essere che quelli definiti nel dettaglio dallo Stato, in base alle sopravvenute previsioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, così come è rimessa allo Stato la definizione del quadro normativo cui fa riferimento l’art. 4 dello stesso accordo». <br />
3. – In data 28 luglio 2004 si è costituita la Regione Emilia-Romagna, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità e l’infondatezza della questione, e riservandosi di presentare successiva memoria, nella quale esplicitare le proprie ragioni.<br />
4. – In prossimità dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria nella quale premette che le censure governative appaiono muovere da una impostazione non corretta circa le prerogative regionali esercitabili ai fini del “coordinamento informativo statistico e informatico” dei dati dell’amministrazione regionale e locale e paiono essere caratterizzate inoltre da «un eccessivo formalismo che porta ad intravedere lesioni dei principî fondamentali fissati dalla normativa statale anche dove il legislatore regionale si è invece ad essa espressamente richiamato».<br />
In particolare, la difesa della Regione ritiene che il coordinamento informatico sia materia “trasversale”; si tratterebbe di una competenza di scopo, nel senso che la lettera <i>r)</i> dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione collega a quella materia una finalità del cui raggiungimento lo Stato si fa carico. Le Regioni, partendo dalle proprie materie, potrebbero dettare norme interferenti con i predetti ambiti trasversali e, sia pure nel rispetto delle norme di principio e di uniformità fissate dalla normativa statale, potrebbero adottare misure ulteriori in materie di propria competenza intrecciate con la competenza esclusiva statale. Le norme regionali oggetto di censura, prevedendo forme di coordinamento, di organizzazione e sviluppo dei sistemi informativi statistici e informatici, sempre secondo la difesa della Regione, in quanto «strumentali rispetto a materie tipicamente regionali quali “l’organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione” ovvero il “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”» sarebbero da ritenere «pienamente giustificate quanto al titolo di competenza e legittimazione, più in generale perché strumentali a tutte le funzioni di programmazione, di coordinamento finanziario e di costruzione del sistema amministrativo regionale e locale».<b><br />
</b>Con l’art. 12 la Regione vorrebbe semplicemente «agevolare la costituzione di un patrimonio informativo pubblico, rimuovendo gli ostacoli tecnici e giuridici alla condivisione delle informazioni fra pubbliche amministrazioni e fra i soggetti che ne abbiano diritto. Ciò ovviamente, nel rispetto dei limiti dettati dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali». Quindi la interconnessione fra le banche dati non implicherebbe «che automaticamente tutte le informazioni siano allora condivise e che esse siano, pertanto, visibili da chiunque».<br />
Circa la presunta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali ed in particolare dei principî di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e trattati, fissati nel d.lgs. n. 196 del 2003, la difesa regionale afferma che l’art. 12 impugnato prevede esplicitamente il rispetto delle norme statali in materia di riservatezza e che da tale normativa quindi non potrebbero discostarsi «il regolamento regionale e le direttive tecniche che dovranno essere emanate con deliberazione di Giunta, ai sensi dell’art. 26 della medesima legge». <br />
Per quanto concerne poi le censure mosse agli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004, la difesa regionale precisa che il mancato riferimento alla categoria dei dati sensibili deriverebbe dal fatto che le norme in esame si occupano solo di definire cosa sia il Sistema informativo regionale, senza che la condivisione ipotizzata dei flussi informativi implichi l’automatica condivisione anche delle informazioni detenute.<br />
Pertanto, la partecipazione all’interno del predetto sistema informativo regionale delle aziende sanitarie locali avverrebbe nel più assoluto rispetto delle regole a tutela dei diversi tipi di dati personali, mentre la Regione svolgerebbe solo un ruolo di “gestore tecnico del sistema”.<br />
<i></p>
<p align=center>
<b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere <i>l</i>), <i>m</i>) e <i>r</i>), e sesto comma, della Costituzione, nonché dei principî della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.<BR><br />
Secondo il ricorrente le norme impugnate violerebbero i citati parametri costituzionali poiché in materia di tutela dei dati personali sarebbe riservata solo allo Stato la potestà legislativa e regolamentare, dal momento che la legislazione a tutela dei dati personali, derivata dal recepimento nell’ordinamento nazionale di atti internazionali e comunitari, sarebbe riconducibile alla esclusiva competenza statale in tema di “ordinamento civile” e di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, nonché a quella in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”.<br />
L’art. 12 della legge regionale contrasterebbe sotto molteplici profili con quanto previsto negli artt. 11 e 19 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e inoltre sarebbe illegittima la previsione di un regolamento regionale in una materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato.<br />
Gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004, nel disciplinare il sistema informativo regionale, contrasterebbero con l’art. 117, secondo comma, lettera <i>r</i>), della Costituzione che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale” e con gli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 196 del 2003 che consentono il trattamento solo se autorizzato da espressa disposizione di legge statale nella quale siano previsti i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, e per i soggetti pubblici lo limitano ai dati indispensabili per svolgere attività istituzionali.<br />
2. – Occorre in via preliminare prendere in considerazione il problema della collocazione, rispetto al riparto di competenze fra Stato e Regioni di cui al Titolo V della Costituzione, di una legislazione, quale quella censurata, incidente sulla tutela dei dati personali.<br />
Il d.lgs. n. 196 del 2003 attualmente vigente coordina in un testo unico la normativa originata dal recepimento – mediante la legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) – della direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), nonché dalle successive numerose integrazioni e modificazioni del richiamato testo legislativo sulla base della legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e recepisce la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche), secondo quanto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l’esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali), modificata dall’art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee).<br />
Questa complessa legislazione tende a tutelare per la prima volta in modo organico il trattamento dei dati personali (esplicitamente definiti dall’art. 4, comma 1, lettera <i>b</i>, del d.lgs. n. 196 del 2003, come «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione»), riferendosi all’intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo: da ciò una disciplina che, pur riconoscendo tutele differenziate in relazione ai diversi tipi di dati personali ed alla grande diversità delle situazioni e dei contesti normativi nei quali tali dati vengono utilizzati, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche e giuridiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale. Anche nel trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici rileva essenzialmente la necessaria tutela dei diversi tipi di dati personali, così come dispone espressamente il terzo comma dell’art. 18 del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo il quale «nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti».<br />
Ciò rende evidente che ci si trova dinanzi ad un corpo normativo essenzialmente riferibile, all’interno delle materie legislative di cui all’art. 117 Cost., alla categoria dell’“ordinamento civile”, di cui alla lettera <i>l</i>) del secondo comma (alla medesima disposizione ci si deve riferire per quanto attiene alle tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore, mentre le disposizioni relative al “garante per la protezione dei dati personali” ed ai suoi poteri sono riconducibili alla lettera <i>g</i> del medesimo comma).<br />
Improprio appare, invece, il riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui alla lettera <i>m</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., dal momento che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa<b> </b>disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento. <br />
Deve peraltro notarsi che, pur nell’ambito di questa esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali, evidentemente per la necessità, almeno in parte ineludibile, che i princìpi posti dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali: ad esempio, il Codice prevede, all’art. 19, che norme di legge o di regolamento possano modulare nelle diverse materie il trattamento dei dati comuni, per ciò che riguarda la loro comunicazione ai soggetti pubblici o privati o la loro diffusione, e all’art. 20, comma 2, che l’integrazione delle prescrizioni legislative statali che siano incomplete in relazione al trattamento di dati sensibili da parte di pubbliche amministrazioni (poiché non determinano «i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili») sia operata tramite appositi regolamenti «a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento», seppure «in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera <i>g</i>), anche su schemi tipo». <br />
In questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia appunto previsto dalla legislazione statale. <br />
3. – Quanto appena espresso non equivale peraltro ad affermare la incompetenza del legislatore regionale a disciplinare procedure o strutture organizzative che prevedono il trattamento di dati personali, pur ovviamente nell’integrale rispetto della legislazione statale sulla loro protezione (ivi comprese le disposizioni relative alle “misure minime di sicurezza” prescritte per i trattamenti dei dati personali con o senza l’utilizzazione degli strumenti elettronici): infatti le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, non solo devono necessariamente prevedere l’utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati. Ciò, tuttavia, deve avvenire ovviamente nel rispetto degli eventuali livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che siano prescritti dalla legge statale in relazione ad alcune delle informazioni, nonché con i consensi necessari da parte delle diverse realtà istituzionali o sociali coinvolte.<br />
Né in quest’ambito è preclusiva la titolarità esclusiva del legislatore statale in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, di cui alla lettera <i>r</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., come sostenuto dalla Avvocatura generale dello Stato.<br />
Ciò anzitutto perché si tratta di un potere legislativo di coordinamento, il cui mancato esercizio non preclude autonome iniziative delle Regioni aventi ad oggetto  la razionale ed efficace organizzazione delle basi di dati che sono nella loro disponibilità ed anche il loro coordinamento paritario con le analoghe strutture degli altri enti pubblici o privati operanti sul territorio. Il problema sorgerebbe solo nel momento in cui il legislatore statale dettasse normative nei medesimi ambiti a fine di coordinamento.<br />
D’altra parte questo esclusivo potere legislativo statale concerne solo un  coordinamento di tipo tecnico che venga ritenuto opportuno dal legislatore statale (si vedano le sentenze di questa Corte <u>n. 31 del 2005</u> e <u>n. 17 del 2004</u>) e il cui esercizio, comunque, non può escludere una competenza regionale nella disciplina e gestione di una propria rete informativa (cfr. <u>sentenza n. 50 del 2005</u>). <br />
4. – Sulla base di quanto affermato nei paragrafi precedenti, va peraltro dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11 del 2004.<br />
Ciò in quanto questo articolo, che pure si apre affermando il rispetto «delle norme a tutela della <i>privacy </i>e delle forme di segreto», in concreto contraddice sotto molteplici profili la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (nonché le stesse direttive europee che ne sono all’origine). <br />
Innanzitutto, il primo comma dispone che, mediante apposito regolamento regionale, sia disciplinata la «cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici», con un’espressione tanto generica da poter essere riferita ad ogni tipo di dato personale. L’istituto della “cessione” dei dati personali, tuttavia, è del tutto estraneo alla legislazione statale in materia di protezione di tali dati. Anche ove si volesse interpretare questa espressione come riferita alla “comunicazione” dei dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici, la disposizione contrasterebbe comunque con la normativa statale, poiché l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 disciplina la sola comunicazione dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, mentre gli artt. 20, 21 e 22 del medesimo testo normativo disciplinano in termini molto restrittivi il trattamento dei dati sensibili e di quelli giudiziari.<br />
In secondo luogo, il comma 2 dell’art. 12 ripete la volontà di rispettare la legislazione «in materia di protezione dei dati personali», ma poi prevede che la Regione e gli enti regionali incontrino il solo limite dell’art. 18 del d.lgs. n. 196 del 2003 nel rendere disponibili i «dati contenuti nei propri sistemi informativi», laddove, invece, il “Codice” prevede molteplici altri limiti per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, individuati nelle disposizioni dell’intero Capo II del Titolo III. <br />
In terzo luogo, nel medesimo comma 2, si prevede un obbligo per «le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico» di fornire «la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi», sia pure «nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003». E tuttavia un obbligo del genere non è previsto dal Codice, caratterizzato, piuttosto, dalla normale preminenza della volontà dell’interessato in ordine al trattamento dei propri dati personali e dal fatto che questi sono raccolti ed utilizzati per scopi determinati. Né, certo, appare sufficiente prevedere, come fa il secondo comma dell’art. 12, che, ai fini della comunicazione dei dati, sia fornita «un’adeguata informativa all’interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello specifico consenso», perché questi istituti sono configurati dalla legislazione statale come preliminari, e comunque sempre obbligatori al trattamento da parte dei privati o di enti pubblici economici (cfr. artt. 13 e 23 del d.lgs. n. 196 del 2003).<br />
Il contrasto delle disposizioni contenute nei primi due commi dell’art. 12 con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 196 del 2003 determina la illegittimità costituzionale dell’intero art. 12 della legge regionale n. 11 del 2004.<br />
5. – Le censure mosse contro gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 11 del 2004 sono solo in parte fondate.<br />
Mentre non rileva, per quanto esposto al paragrafo 3, la competenza esclusiva del legislatore statale in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, assume, invece, rilevanza l’assenza, nell’art. 13, di ogni riferimento espresso al doveroso rispetto della normativa a tutela dei dati personali: ciò tanto più in quanto l’art. 13 configura un vero e proprio sistema informativo regionale, nel quale confluiscono molteplici dati anche personali, sia ordinari che sensibili, provenienti da diverse pubbliche amministrazioni. Tali dati, secondo la normativa statale, possono essere utilizzati solo nei limiti e con tutte le garanzie da essa poste in relazione alla protezione dei dati personali. Il mancato richiamo, da parte della disposizione censurata, di tali garanzie e limiti, e dunque l’utilizzabilità dei dati personali nell’ambito del SIR, determina l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 13 della legge regionale n. 11 del 2004, nella parte in cui non richiama espressamente il pieno rispetto della legislazione statale sulla protezione dei dati personali.<br />
6. – La dichiarazione d’incostituzionalità del primo comma dell’art. 13 nel senso del doveroso rispetto da parte del Sistema informativo regionale (SIR) della legislazione statale in materia, consente di ritenere infondate le censure formulate nei confronti dell’art. 14 della medesima legge regionale essendo quest’ultima disposizione meramente attuativa dell’art. 13, dal momento che definisce solo alcune modalità di funzionamento del sistema informativo regionale.<i><br />
</i></p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione);<br />
<i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, nella parte in cui non richiama il rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali;<br />
<i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
<i><b>Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-7-7-2005-n-271/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a></p>
<p>Giancarlo Pennetti – Presidente f.f. , Giuseppe Buscicchio – Estensore Asprella (avv. E. Marzovilli) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. M.R. Cipriano), Alesia s.r.l. (avv. R. De Bonis). il servizio di manutenzione dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra i servizi privi di rilevanza industriale 1. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Pennetti – Presidente f.f. , Giuseppe Buscicchio – Estensore<br /> Asprella (avv. E. Marzovilli) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. M.R. Cipriano), Alesia s.r.l. (avv. R. De Bonis).</span></p>
<hr />
<p>il servizio di manutenzione dell&#8217;impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra i servizi privi di rilevanza industriale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Fornitura di beni – Identico prodotto – Offerte recanti prezzi sensibilmente diversi – Commissione di gara – Sospensione della gara ed invito all’u.t. di individuare le necessità dell’ente appaltante – Decisione – E’ giustificata.</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione – Servizio privo di rilevanza industriale – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui, in una gara per la fornitura di beni, le uniche due offerte rechino, rispetto ad uno stesso prodotto, prezzi sensibilmente diversi, è giustificata la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico dell’ente appaltante ad individuare con esattezza le necessità dell’ente onde poter quantificare la spesa necessaria.</p>
<p>2. Il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis, d.lg. 18 agosto 2000 n.267), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività economicamente rilevante, cui ordinariamente consegue anche la produzione di un utile di gestione; pertanto, siffatto servizio non può essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis, d.lg. n.267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 35 comma 15, l. 28 dicembre 2001 n.448, con la conseguenza che al suo affidamento si deve provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 195/03 proposto da<br /><b>Asprella Antonio</b>, titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti”, in breve E.M.I., corrente in Montalbano Jonico, rappresentato e difeso, giusta procu-ra a margine dell’atto di ricorso, dall’avv.to Erminio Marzovilli, eletti-vamente domiciliato in Potenza, al P.le L. Rizzo n. 12 (studio avv.to Domenico Musolino);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Montalbano Jonico</b>, in persona del Sindaco pro tem-pore, rappresentato e difeso, come da procura a margine della memoria di costituzione e giusta deliberazione di G.M. n. 88 del 18.4.2003, dall’avv.to Maria Rosaria Cipriano, con la qu</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; della <b>Alesia s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore e legale rappre-sentante pro tempore Francesco Mastropierro, controinteressata, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv.to Rocco De Bonis, presso</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
1) della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Mon-talbano Joinico n. 49 prot. n. 0003544 del 13 marzo 2003, pubblica-ta in data 18 marzo 2003, con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico;<br />
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e, in parti-colare: a) del contratto rep. n. 17 stipulato il 1° aprile 2003 tra il Co-mune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) del verbale del 27 febbraio 2003 redatto dalla commissione di gara, con il quale si disponeva la non aggiudicazione della fornitura di lampade alla ditta E.M.I.;</p>
<p>e per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto subito in virtù dell’illegittimo comportamento tenuto dal Comune di Montalbano Jonico anche in riferimento all’annullamento della gara d’appalto per la fornitura di lampade, effettuato con verbale del 27 febbraio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Montalbano Jonico;<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Alesia s.r.l.;<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 171/03 dell’11 giugno 2003;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e visto il dispositivo di sentenza n. 6 del 17 marzo 2005;<br />
Visti gli atti e i documenti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. – Con atto notificato il 16 aprile 2003 e depositato il successivo giorno 28, il sig. Antonio Asprella, nella dichiarata qualità di titolare della ditta artigiana individuale “Elettra Mediterranea Impianti” (d’ora in poi: E.M.I.), espone in fatto: a) che il Comune di Montalbano Jonico, con deliberazioni n. 95 del 17.2.1998 e n. 174 dell’8.6.2000, provvedeva all’approvazione del capitolato d’appalto disciplinante il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione; b) che, all’esito di gara indetta dall’Amministrazione comunale, detto servizio veniva affidato alla E.M.I. per il periodo dal 12.9.2000 al 31.12.2001, con successiva proroga fino al mese di maggio del 2002; c) che per lo svolgimento del servizio veniva pattuito, con contratto rep. n. 34 stipulato in data 12.9.2000, il corrispettivo di € 23.175,70 (IVA compresa) per la durata di 17 mesi (dall’1.8.2000 al 31.12.2001); d) che, alla scadenza del contratto, il servizio in que-stione non veniva affidato immediatamente ad altro appaltatore, ma affidato saltuariamente alla E.M.I.; e) che, con nota prot. n. 0002016 dell’11.2.2003, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Mon-talbano Jonico, dovendo provvedere al servizio di sostituzione di lampade in ambito comunale, invitava l’E.M.I. a formulare apposito preventivo di spesa in busta chiusa e sigillata, precisando, altresì, che l’aggiudicazione &#8220;avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente che risulterà dalla somma dei prezzi unitari offerti&#8221;; f) che la E.M.I., aderendo all’invito, formulava la propria offerta; g) che, con verbale del 27.2.2003, la commissione di gara, dopo aver premesso di aver invitato tre ditte a presentare preventivi di spesa e che soltanto due (la E.M.I. e la Troyli Paolo) delle ditte invitate avevano presentato offerta, decideva di non aggiudicare la gara nella considerazione &#8220;che per l’enorme differenziazione tra le offerte non è possibile una loro comparazione, al fine di verificare la più conveniente..&#8221;; g) indi, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003, il Comune di Montalbano Jonico stabiliva, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001, di affidare il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione alla Alesia s.r.l., Società a prevalente capitale pubblico, con decorrenza dall’1.4.2003 e fino a tutto il 31.12.2004, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 34 del 12.9.2000 stipulato con la E.M.I.; h) che in data 1.4.2003 veniva stipulato con la Alesia s.r.l. il relativo contratto di affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, per un corrispettivo annuo di € 23.715,70 (IVA compresa), con decor-renza dall&#8217;1.4.2003 e fino al 31.12.2004, salvo proroga.<br />
In diritto, deduce l’illegittimità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003, e degli altri atti impugnati ed in epigrafe indicati, affidando il ricorso alle seguenti censure:<br />
A) Travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; falsa applicazione della legge 28.12.2001 n. 448 art. 35 e art. 113 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; eccesso di potere.<br />
Si sostiene che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, oggetto di affidamento diretto alla Alesia s.r.l. dispo-sto con l’impugnata deliberazione di G.M. n. 49/03, non sarebbe annoverabile tra i servizi pubblici che possono essere affidati direttamente, e quindi senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, a società a prevalente capitale pubblico. Non si tratterebbe, infatti, di un servizio reso direttamente alla collettività, ma più propriamente di una prestazione economica resa a favore del Comune.<br />
Inoltre, laddove il servizio pubblico assume rilevanza economica, all’affidamento dello stesso dovrebbe procedersi mediante appalto; mentre l’affidamento a mezzo di concessione sarebbe circoscritto alle ipotesi di servigio pubblico in senso stretto, di carattere sociale e non lucrativo.<br />
Ancora, nel caso di specie non si sarebbe in presenza dell’affidamento diretto della gestione di un servizio pubblico, aven-do il servizio in questione natura di appalto di fornitura e lavori (con prevalenza dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti), con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01.<br />
Pertanto, all’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione il Comune di Montalbano Jonico avrebbe dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.<br />
B) Violazione della direttiva CEE 92/50/CEE e artt. 49 e segg. del Trattato UE; Violazione del R.D. 18.11.1923 n. 2440 art. 3 e R.D. 23 maggio 1924 n. 827 art. 41. Eccesso di potere.<br />
L’affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione sarebbe altresì in contrasto con le direttive comunitarie che prescriverebbero il ricorso a proce-dure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione.<br />
C) Nullità del contratto rep. n. 17 dell’1.4.2003 di affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termoelettrici alla Alesia s.r.l. per contrasto tra lo stesso e la delibera di G.M. n. 49 del 13.3.03 aurorizzativa. Eccesso di potere.<br />
Il contratto stipulato tra il Comune di Montalbano Jonico e la Alesia s.r.l. per l’affidamento del servizio de quo sarebbe nullo perché in contrasto con la presupposta deliberazione di G.M. n. 49/03.<br />
Infatti, mentre quest’ultima ha stabilito che il servizio dovesse essere affidato agli stesssi patti e condizioni previste dal precedente contratto stipulato tra il Comune e la E.M.I., il quale prevedeva a corrispettivo del servizio l’importo di € 23.175,70 (IVA compresa) per tutta la durata del contratto (17 mesi), il successivo contratto stipulato con la Alesia s.r.l. prevederebbe un corrispettivo annuo di € 23.175,70 (IVA compresa).<br />
Quanto alla decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, con la quale si è deciso di non aggiudicare la gara indetta per la fornitura di lampade, per la quale la E.M.I. aveva formulato la migliore offerta, se ne assume la contraddittorietà e la pretestuosità, che emergerebbe dalla circostanza che la commissione di gara avrebbe deciso di richiedere all’ufficio tecnico comunale di determinare il fabbisogno di materiale, laddove sa-rebbe stato sufficiente analizzare i rapportini mensili sul consumo di lampade che dal 1998 e sino al dicembre 2002 erano state conse-gnati al Comune dalla E.M.I.<br />
1.1. Viene contestualmente proposta domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, subito per effetto del comportamento dell’Amministrazione, che colposamente avrebbe affidato diretta-mente il servizio in questione alla Alesia s.r.l., omettendo di proce-dere alla necessaria indizione di una procedura ad evidenza pubbli-ca, cui l’E.M.I. avrebbe potuto partecipare.<br />
Il danno asseritamente subito viene quantificato nella misura del 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l.<br />
2. Per resistere alla presente impugnativa si è costituito in giudizio, in data 6 maggio 2003, il Comune di Montalbano Jonico che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, del quale ha altresì sostenuto l’infondatezza.<br />
3. Nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 l’esame della domanda cautelare è stato rinviato alla discussione “nel merito” del ricorso.<br />
4. Con atto notificato il 19 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 23, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con contestuale nuova domanda cautelare, diretti contro la deliberazione di Giunta municipale del Comune di Montalbano Jonico n. 87 del 18.4.2003, con la quale è stato rettificato il corrispettivo del servizio di manu-tenzione dell’impianto di pubblica illuminazione indicato nel contratto di rep. n. 17 dell’1.4.2003, con la previsione: a) di un importo a ra-gione d’anno (IVA compresa) di € 16.740,94; b) di un importo per l’intera durata contrattuale (21 mesi) di €. 29.295,86 (IVA compresa).<br />
Vengono dedotte censure di illegittimità derivata dall’asserita invali-dità della deliberazione di G.M. n. 49 del 13.3.2003.<br />
5. Con memoria difensiva depositata il 10 giugno 2003 il Comune di Montalbano Jonico ha contrastato la fondatezza delle censure formulate con l’atto di motivi aggiunti.<br />
6. In data 10 giugno 2003 si è costituta la Alesia s.r.l. che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso; nel merito, ha contrastato la fondatezza delle censure avversarie.<br />
7. Con ordinanza collegiale  n. 17/03 dell’11 giugno 2003 è stata respinta la domanda cautelare, sul rilievo che il servizio in questione era in corso di espletamento da parte della controinteressata Alesia s.r.l.<br />
8. Con memoria conclusiva depositata il 26 febbraio 2005, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando, in particolare, che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00, in base al quale sono state adottate le deliberazioni in questa sede impugnate, da ritenersi illegittime (anche) perché ormai prive del proprio fondamento normativo.<br />
9. Con memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2005, il Comune di Montalbano Jonico ha ribadito le proprie tesi insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
10. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso in esame è privo di fondamento nella parte in cui è diretto contro la decisione, adottata dalla commissione di gara in data 27.2.2003 e raccolta a verbale, di non aggiudicare la gara esperita dall’Amministrazione resistente per la fornitura di lampade da utilizzare nell’ambito del territorio comunale.<br />
Con nota prot. n. 0002016 dell&#8217;11.2.2003, avente ad oggetto &#8220;Richiesta preventivo per servizio di sostituzione lampade&#8221;, il responsabile dell’Area tecnica  del Comune di Montalbano Jonico chiedeva ad alcune ditte, tra le quali la E.M.I., di presentare un preventivo di spesa per la fornitura di lampade, puntualmente indicate nella predetta nota, precisando che: a) &#8220;L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più conveniente, che risulterà dalla somma dei prezzi unitari&#8221;; b) &#8220;La presente richiesta non è vincolante per l’Amministrazione&#8221;.<br />
Come risulta dal verbale del 27.2.2003, all’Amministrazione comu-nale sono pervenute due offerte, l’una della ditta Troyli Paolo e l’altra della E.M.I., recanti per lo stesso prodotto richiesto prezzi sensibilmente differenti (ad. es. : a) per una lampada fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 5,00, la ditta E.M.I. ha offerto € 28,00; b) per un reattore rifasato per lampada a vapore di mercu-rio fino a 125 watt, mentre la ditta Troyli ha offerto € 8,50, la ditta E.M.I. ha offerto € 0,10).<br />
Ora, proprio la sensibile differenziazione di prezzi registrata, per uno stesso prodotto, tra le offerte presentate, giustifica la decisione della commissione di gara di non aggiudicare l’appalto e di invitare l’Ufficio tecnico comunale ad individuare con esattezza le necessità dell’Ente onde poter quantificare la spesa necessaria.<br />
Non è dato, pertanto, di riscontrare nell’operato della commissione di gara alcuna contraddittorietà e pretestuosità, ma solo il legittimo esercizio, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie, della facoltà, prevista nella nota dell’11.2.2003, di non aggiudicare la gara.<br />
2. Può ora procedersi all’esame delle censure dirette contro le deli-berazioni di Giunta comunale n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18.4.2003, prendendo le mosse dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Montalbano Jonico e dalla controinteressa-ta Alesia s.r.l..<br />
2.1. Con una prima eccezione, la Alesia s.r.l. sostiene che la lesione della sfera giuridica del ricorrente deriverebbe in via diretta dalla deliberazione di Giunta municipale n. 184 del 6 luglio 2001, rimasta inoppugnata, con la quale il Comune di Montalbano Jonico ha deci-so di acquisire una partecipazione azionaria nella Alesia s.r.l. per l’esercizio associato dei servizi comunali.<br />L’eccezione non può essere condivisa.<br />
Come correttamente posto in evidenza dal ricorrente con la memo-ria depositata il 26 febbraio 2005, in detta deliberazione non era sta-ta espressamente manifestata la volontà del Comune di Montalbano Jonico di affidare direttamente alla Alesia s.r.l. il servizio di manutenzione del servizio di pubblica illuminazione.<br />
Si consideri, altresì, che il ricorrente si duole non già della possibilità che l’Amministrazione comunale affidasse ad una società partecipata dall’Ente locale la gestione di un pubblico servizio, ma che sia stato qualificato come pubblico servizio quello di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.<br />
2.2. Le considerazioni appena svolte fanno giustizia anche dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Montalba-no Jonico ed imperniata sul rilievo che non sarebbe stata impugnata la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 24 luglio 2002, con la quale, in applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/01, sono state dettate direttive per l’affidamento diretto a società di capitali costituite e partecipate dall’Ente locale della gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale.<br />
Non vi era alcun onere di impugnativa di detta deliberazione, perché il ricorrente lamenta proprio la non corretta applicazione delle direttive con essa impartite, nell’assunto che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non potrebbe essere qualifi-cato come servizio pubblico, in quanto tale oggetto di affidamento diretto a società costituite o partecipate da enti locali.<br />
3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, ritiene il collegio che debbano essere annullate le impugnate deliberazioni di G.M. n. 49 del 13 marzo 2003 e n. 87 del 18 aprile 2003.<br />
Nelle more dell’odierno giudizio la Corte costituzionale, con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 113 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.<br />
Orbene, come è noto la dichiarazione di illegittimità costituzionale non solo ha efficacia retroattiva, a meno che la norma incostituzio-nale non abbia prodotto effetti irrevocabili, ma opera oltre l’ambito del rapporto processuale in cui è stata invocata ed ottenuta; pertan-to, da un lato l’eliminazione della norma incostituzionale non com-porta l’inesistenza dell’atto –che occorre venga rimosso in sede amministrativa o giurisdizionale- e, dall’altro, il giudice amministrati-vo chiamato a decidere sulla legittimità di un atto amministrativo ben può rilevare d’ufficio la dichiarata incostituzionalità della norma legi-slativa in base alla quale è stato emanato l’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, Sez, IV, n. 6692 del 2002; VI n. 62 del 1993; T.A.R. Veneto n. 137del 2001; T.A.R. Lazio, sez. I, n. 1591 del 1997).<br />
Il collegio, quindi, aderendo al suindicato orientamento, non può  che dichiarare l’illegittimità del disposto affidamento diretto alla Alesia s.r.l. del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, siccome effettuato in dichiarata applicazione dell’art. 35, comma 15, della L. n. 448/2001.<br />
4. L’annullamento della deliberazione di Giunta municipale n. 49 del 13 marzo 2003 priva definitivamente di effetti giuridici il contratto di rep. 17 del 1° aprile 2003, da ritenersi caducato in via automatica (cfr. T.A.R. Basilicata sent. n. 817 del 2004).<br />
5. Deve essere accolta, nei termini di seguito precisati, anche la domanda di risarcimento del danno.<br />
Ritiene il collegio che l’Amministrazione comunale non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, ormai espunto dall’ordinamento giuridico.<br /> &#8220;Esso, rettamente interpretato, anche in connessione sistematica con il precedente art. 112, prevedeva l’affidamento diretto dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, per tali dovendosi intendere quelli che &#8220;abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali..&#8221; (art. 112, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000).<br />
Deve, trattarsi, quindi, di un servizio funzionalmente e direttamente teso a soddisfare i bisogni della collettività, laddove quello affidato alla Alesia s.r.l., siccome prevalentemente consistente nella manu-tenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, ha natura strumen-tale rispetto alla gestione del servizio di pubblica illuminazione.<br />
Deve considerarsi, altresì, che il servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione non può essere annoverato tra quelli privi di rilevanza industriale (o economica, secondo la dizione introdotta dalle successive modifiche all’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/00), richiedendosi per il suo esercizio l’impiego di capitali, mezzi e personale da destinare allo svolgimento di un’attività eco-nomicamente rilevante, cui ordinariamente consegue  anche la pro-duzione di un utile di gestione. <br />
Esso, non poteva, pertanto, essere annoverato tra i servizi pubblici privi di rilevanza industriale oggetto di affidamento diretto ex art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000, nel testo introdotto dall’art. 35, comma 15, della legge n. 448/01.<br />
Al suo affidamento si sarebbe quindi dovuto provvedere a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.<br />
La non corretta applicazione dell’art. 113 bis del D.L.vo n. 267/2000 da parte dell’Amministrazione comunale resistente integra l’elemento soggettivo della colpa.<br />
Ne consegue che la E.M.I. andrà risarcita del danno da perdita di chance, essendo stata privata della possibilità di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto esperire per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, e quindi della possibilità di risultare aggiudicataria dell’appalto.<br />
Per la quantificazione del danno, l’Amministrazione dovrà considerare il 10% del corrispettivo pattuito con la Alesia s.r.l., che andrà ridotto in proporzione al numero dei partecipanti alla gara in precedenza indetta dal Comune di Montalbano Jonico per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, conclusasi con l’adozione della determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 227/1079 del 26.7.2000 (di cui è menzione nel contratto di rep. n. 34 del 12.9.2000, depositato dal ricorrente).<br />
Accertata la fondatezza dell’azione risarcitoria, si assegna al Comune di Montalbano Jonico, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notificazione se anteriore, della presente decisione per la formulazione di un’offerta di risarcimento commisurata ai criteri in precedenza indicati.<br />
6. Tenuto conto della prevalente soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Montalbano Joinico e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti della controinteressata Alesia s.r.l.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi di cu in motivazione e, per l’effetto:<br />
a) annulla le deliberazioni della Giunta municipale di Montalbano Jonico n. 49 del 13-3-2003 e n. 87 del 18-4-2003;<br />
b) condanna il Comune di Montalbano Jonico al risarcimento del danno, nei termini di cui in motivazione;<br />
c) condanna il Comune di Montalbano Jonico al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00), e compensa le spese processuali nei confronti della controin-teressata Alesia;<br />
d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 10 marzo 2005 dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Giancarlo Pennetti			Presidente  F.F. <br />	<br />
Giuseppe Buscicchio		Componente – Estensore<br />	<br />
Pasquale Mastrantuono		Componente																																																																																											</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il	15-apr-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-15-4-2005-n-271/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.271</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-25-2-2005-n-271/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-25-2-2005-n-271/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-25-2-2005-n-271/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.271</a></p>
<p>Pres. Giallombardo, Est. Barone.S.C. ed altri, contro Comune di Agrigento non è necessaria l&#8217;adiacenza fisica tra i lotti per il rilascio della concessione edilizia al proprietario di fondi contigui Provvedimento amministrativo – concessione edilizia – legittimazione – proprietario di fondo contiguo ma non adiacente &#8211; sussiste La nozione di “fondi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-25-2-2005-n-271/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-25-2-2005-n-271/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.271</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giallombardo, Est. Barone.<br />S.C. ed altri, contro Comune di Agrigento</span></p>
<hr />
<p>non è necessaria l&#8217;adiacenza fisica tra i lotti per il rilascio della concessione edilizia al proprietario di fondi contigui</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo – concessione edilizia – legittimazione – proprietario di fondo contiguo ma non adiacente &#8211; sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La nozione di “fondi contigui”, che fonda la legittimazione a richiedere la concessione edilizia, non presuppone che i fondi siano adiacenti: ne consegue che l’asservimento di particelle fondiarie può essere utilizzato al fine di raggiungere la cubatura richiesta, senza che  sia espressamente prevista la necessaria adiacenza fisica tra i lotti interessati alla costruzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è necessaria l’adiacenza fisica tra i lotti per il rilascio della concessione edilizia al proprietario di fondi contigui</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 271-05 Reg. Sent.<br />
N.   5275  Reg. Gen.<br />
ANNO    2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>ai sensi dell’art. 9 della l. 205/2000 sul ricorso n.  5275/2004 proposto da<br />
<b>SCOZZARI Salvatore</b>, <b>SCOZZARI  Diego</b> e <b>SCOZZARI Alfonsa</b>, rappresentati e difesi  dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Leonardo Cucchiara, ed elettivamente domiciliati  presso lo studio del primo, in Palermo via G. Oberdan 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Agrigento</b>, in persona del Sindaco pro tempore;</p>
<p>&#8211; l’<b>Ufficio tecnico del Comune di Agrigento</b>, in persona del dirigente pro tempore,<br />
entrambi  non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento previa sospensiva<br />
dei provvedimenti del 06.10.2004 prot. Nr. 42241 e 42242 di diniego di concessione edilizia richiesti rispettivamente da Scozzari Alfonsa e da Scozzari Salvatore e Scozzari Diego;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 18.01.2005 il Referendario Agnese Anna Barone, ed udito l’Avv. L. Cucchiara, per i ricorrenti;<br />
Visto l’art 9 l. 205/2000 che consente la decisione in forma abbreviata dei ricorsi chiamati in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare in casi di regolarità del contraddittorio e completezza dell’istruttoria;<br />
Considerato che, nella specie, si ritiene la sussistenza dei presupposti indicati, atteso che il ricorso è stato regolarmente notificato alla controparte, non costituitasi in giudizio, e che è stato depositato agli atti del giudizio quanto necessario al fine della decisione nel merito della causa;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 06.12.2004 e depositato il 09.12.2004 i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti emessi dal Comune di Agrigento prot. 42241 e 42242 del 06.10.2004 aventi ad oggetto il diniego di rilascio di concessione edilizia sulla base dell’asservimento, a fini edificatori, di particelle fondiarie ricadenti nel medesimo foglio catastale e adiacenti (anche se non immediatamente contigue) richieste dai Sigg. Scozzari Salvatore e Scozzari Diego e dalla Sig.ra Scozzari Alfonsa, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti per:</p>
<p>1.	Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l.r. 17/1994  in relazione agli artt. 7 l. 241/1990 e 8 l.r. 10/1991 atteso che i ricorrenti avevano presentato le relative istanze in data 18.09. 2003, mentre il diniego è stato emesso dopo oltre un anno da parte del Comune di Agrigento senza la previa comunicazione di avvio del procedimento;																																																																																												</p>
<p>2.	Violazione e falsa applicazione dell’ art 36 l.r. 71/1978 e dell’art 3 l.241/1990 e l.r. 10/1991, per difetto di idonea motivazione in ordine alla ritenuta necessità dell’assoluta contiguità fisica dei fondi asserviti finalizzata al rilascio della concessione edilizia;																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo dedotto nel secondo motivo di censura, per le considerazioni che seguono.<br />
L’art 36 l.r. 71/ 1978 dispone testualmente che “possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari dimostrino di avere un valido titolo che consenta l’uso del bene in relazione alla concessione richiesta”; ne consegue che l’asservimento di particelle fondiarie può essere utilizzato al fine di raggiungere la cubatura richiesta, senza che  sia espressamente prevista la necessaria adiacenza fisica tra i lotti interessati alla costruzione.<br />
In tal senso, la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato depone nel senso che “la contiguità dei fondi non deve intendersi nel senso della adiacenza, ossia della continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate, bensì come effettiva e significativa vicinanza tra i fondi asserviti per raggiungere la cubatura desiderata”.<br />
Sulla base di tali argomentazioni, la motivazione dei provvedimenti impugnati non chiarisce l’iter logico-giuridico sotteso al diniego di rilascio di concessione edilizia “perché le particelle non sono contigue”, considerato che la porzione di terreno che i ricorrenti intendevano asservire ricadendo in particelle di terreno vicine e all’interno dello stesso foglio di mappa, ben poteva essere computato ai fini della volumetria richiesta.<br />
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con annullamento degli atti impugnati, al fine anche della statuizione dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di riesaminare l’istanza presentata dai ricorrenti alla luce delle risultanze di cui in motivazione.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, per come precisato in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2005, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211;    Giorgio Giallombardo, Presidente<br />
&#8211;	Nicola Maisano, Referendario<br />	<br />
&#8211;	Agnese Anna Barone, Referendario estensore<br />	<br />
Angelo Pirrone, Segretario.</p>
<p>Depositata in Segreteria  il 25/02/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-25-2-2005-n-271/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2005 n.271</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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